Fideiussione a garanzia della capacità
finanziaria degli autotrasportatori
20 Marzo 2012
TORINO
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Disciplina generale
Il giorno 4 Dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento che ha
modificato le norme sull'accesso alla professione di trasportatore su
strada sia di merci che di persone.
Il Regolamento CE delinea le norme comuni per esercitare l'attività di
trasportatore su strada.
La sua applicazione non necessita, di alcuna norma di recepimento da
parte dello Stato italiano, come per qualsiasi altro Stato Europeo. La
normativa italiana infatti avente natura secondaria, è efficace solo se
compatibile con il citato Regolamento ovvero se il Regolamento ne
consente l'applicazione.
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Disciplina generale
Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada
dovranno dimostrare di:
essere onorabili;
possedere l’idoneità professionale richiesta;
possedere un’adeguata idoneità finanziaria;
Per soddisfare quest'ultimo requisito, oggetto della garanzia
finanziaria, un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di
ottemperare agli “obblighi finanziari che le incombono nel corso
dell’esercizio contabile annuale”.
L’impresa deve dimostrare di disporre ogni anno di un capitale e di
riserve per un valore di almeno €. 9.000 quando solo un veicolo è
utilizzato e di €.5.000 per ogni veicolo supplementare utilizzato.
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Modalità assolvimento requisito idoneità economica:
Esibizione dei conti dell’impresa certificati da un revisore
contabile o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
“In deroga a quanto sopraindicato, l’autorità competente può
consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità
finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o
un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale
di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le
compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido
dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.”
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Soggetti coinvolti: il contraente
La normativa si applica alle imprese di trasporto su strada di:
- merci, mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 t., o con
complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi;
- persone, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per
attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso.
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Soggetti coinvolti: il Beneficiario
Il Beneficiario è l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dei Trasporti.
Il Ministero ha tuttavia demandato alle Province la gestione di tutte
le attività necessarie alla tenuta dell’Albo, inclusa l’acquisizione
dell’eventuale garanzia fideiussoria.
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Schema fideiussione: clausole
Non è attualmente prescritto alcuno schema tipo. L’eventualità più
probabile è che ciascuna sezione provinciale dell’Albo decida
autonomamente.
Durate: la capacità finanziaria va dimostrata ogni anno. Le
norme generali non escludono una garanzia a scadenza fissa.
importi garantiti: €. 9.000,00 per il primo mezzo di trasporto, da
aumentare di €.5.000,00 per ogni mezzo di trasporto aggiuntivo. La
normativa europea e quella interna non fanno menzione del
‘sopravvenuto’ aumento delle esigenze fideiussorie nel caso di
acquisizione nell’anno di uno o più veicoli.
Cause di escussione:
Le procedure per la sospensione e revoca della autorizzazioni è di
esclusiva applicazione Comunitaria (art.13/14 Reg. CE).
La fissazione delle sanzioni è demandata allo Stato membro (Art.22
Reg CE).
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Sospensione e revoca delle autorizzazioni
Esistono contrasti tra normative.
Il Regolamento CE prevede che la non osservanza dei requisiti sia
comunicata dall'Albo all’autotrasportatore, mentre la norma
nazionale prevede che la perdita dei requisiti debba essere
comunicata dall'autotrasportatore (o dal suo fideiussore) all'Albo.
La normativa interna disciplina in modo contrastante i termini per
rilevare la mancanza dei requisiti: 15 giorni / 3 giorni.
Infine sono differenti i termini per la regolarizzazione (semestrale /
annuale) ed i presupposti per l’assegnazione di tale termine
(presenza / assenza di un piano finanziario).
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Le sanzioni
Il Regolamento CE ha stabilito la prevalenza della normativa emanata dagli Stati membri.
La Comunità Europea ha comunque stabilito i principi generali ai quali deve essere
improntata la legiferazione nazionale: proporzionalità, dissuasività e non discriminatorietà.
Lo Stato Italiano per il momento non ha emanato una disposizione specifica per le sanzioni
(come affermato dall’art. 12 del D.M.25/11/2011) ma ha previsto un’applicazione provvisoria
dell’art.19 comma 3 del D.Lgs.395/2000 riservandosi di adottare nuove norme
sanzionatorie in data da destinarsi.
La disciplina nazionale (Art.6 c.3 / Art.12 D.Lgs 395/2000 e Art. 7 D.M.25/11/2011 Min.
Trasp.) stabilisce l’obbligo per le imprese di trasporto su strada o per i fideiussori di
comunicare in forma scritta all'Autorità competente, entro il termine di tre giorni (D.Lgs) o di
15 giorni (D.M) elementi che possano determinare la diminuzione o la perdita della capacità
finanziaria attestata:
3.La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di
lire (da €.1.549,37 a €.4.648,11)
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L’assunzione del rischio
Modalità di presentazione della garanzia finanziaria
Oggetto del rischio
Scindibilità requisito economico rispetto agli altri requisiti
Possibilità di rendere obbligatoria la fideiussione.
Target interessato alla garanzia
La possibilità di vedersi escussa la garanzia a titolo di sanzione.
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L’assunzione del rischio
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L’assunzione del rischio
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