DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO
Regione Lazio
NOTA INFORMATIVA PER L’UTENTE
VISITE MEDICHE PER MINORI
(Legge 977/67 come modificata D.Lgs. 345/99)
Ai sensi della Legge 977/67 così come modificata dal D.Lgs. 345/99, tutti i lavoratori minorenni (età
compresa tra 16 e 18 anni *) sono sottoposti a controlli sanitari preventivi e periodici.
Se i minori di cui sopra non sono adibiti alle attività soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei
lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08, vengono visitati presso l’Azienda USL territorialmente
competente, rispetto alla sede del luogo di lavoro (ovvero da un Medico del Servizio Sanitario
Nazionale). Le visite sono effettuate a cura e spese del Datore di Lavoro, preventivamente e
periodicamente ad intervalli non superiori ad 1 anno (fino al compimento della maggiore età).
Se invece i minori sono adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08, devono essere visitati, preventivamente e periodicamente, dal
Medico Competente della ditta che assume il minore. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro; in questo caso, oltre che dal medico
competente, le visite possono essere svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, sempre
a cura e spese del datore di lavoro.
AMBULATORI DI MEDICINA DEL LAVORO
Sede
Telefoni
Fax
Orario
Informazioni
Orario Visite
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
via del Casale De Merode 8, 00147 – Roma
(competente per i Municipi VI, IX, XI, XII)
0651006221
0651003623
0651003772
06/51005401
dal lunedì al venerdì: 09-12
su appuntamento
* l’età minima per l’ammissione al lavoro dei minori è fissata dalla normativa (Legge 27/12/2006 n. 296) al
compimento dei 16 anni, se vi è stato adempimento all’obbligo scolastico (10 anni di scuola).
I minori di 16 anni e i bambini possono essere impiegati in attività di carattere culturale, artistico, sportivo,
pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza,
l’integrità psicofisica e la frequenza scolastica.
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ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Modalità
richiesta
di L’utente deve documentare:
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Modalità
di
effettuazione
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Modalità
consegna
Tariffe
di
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Tempi
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Richiesta di visita medica e dichiarazione del Datore di Lavoro, secondo il modulo di
seguito allegato, disponibile anche presso la sede del Servizio.
Documento di Riconoscimento valido
Libretto delle Vaccinazioni
Tessera Sanitaria
Foglio Notizie sui dati della Ditta/Unità Produttiva, coma da modulo di seguito
allegato, disponibile anche presso il Servizio (compilato dal Datore di Lavoro)
Il minore quando si presenta a visita medica deve essere accompagnato da un
genitore o da colui che esercita la patria potestà
Quando il lavoratore si è munito della suddetta documentazione può prenotare la
visita medica o telefonicamente o recandosi di persona presso il Servizio.
Nella data stabilita, il lavoratore è sottoposto a visita medica ed eventualmente ad
accertamenti complementari, se ritenuti necessari dal medico che effettua la visita.
Gli accertamenti complementari sono effettuati presso lo stesso ambulatorio del
Servizio od in altre sedi. In quest’ultimo caso, il lavoratore, effettuati gli
accertamenti, ritira personalmente i risultati e li consegna all’ambulatorio per la
conclusione della visita.
Al termine della visita viene rilasciato il giudizio di idoneità che viene consegnato in
duplice copia: per Datore di Lavoro, al genitore o al titolare della patria podestà, per
l’interessato.
La validità del giudizio di idoneità, riportata nel giudizio stesso, è annuale o
diversamente stabilita dal medico; se allo scadere il lavoratore è ancora minorenne il
Datore di Lavoro ha l’obbligo di far effettuare la visita periodica, con le stesse
modalità della prima visita.
Visite e accertamenti sono a carico del Datore di Lavoro e gli importi sono quelli
previsti dal Tariffario Regionale:
Visita Preventiva € 31,50
Visita periodica € 24,27
Nel caso dovesse essere necessario effettuare accertamenti integrativi alla visita, presso
il Servizio possono essere svolti i seguenti accertamenti con relativi importi
Spirometria con curva flusso-volume € 18,08
Esame Clinico-Funzionale del rachide € 15,49
Test di ergonomia visiva € 15,49
Esame audiometrico tonale € 15,49
Gli importi devono essere versati sul CCP n° 79675005 intestato a ASL RM C –
Servizio Tesoreria – Viale dell’Arte 68 – 00144 – ROMA indicando nella causale del
versamento “S.Pre.S.A.L. idoneità ai sensi D. Lgs. 345/99”. Bollettini di pagamento
già intestati sono disponibili presso la sede del Servizio.
Il certificato di idoneità verrà rilasciato solo previa consegna dell’attestazione di
pagamento della visita medica e di eventuali accertamenti integrativi.
La convocazione a visita si effettua, di norma, entro 3 giorni lavorativi. Il giudizio
conclusivo viene rilasciato normalmente dopo l’effettuazione della visita (previo
pagamento del bollettino postale) o, se richiesti accertamenti complementari, all’atto
della consegna dei risultati di tali accertamenti.
NOTE SULL’ATTUALE NORMATIVA PER IL LAVORO MINORILE
Il D. Lgs. 345/99 prevede che il Datore di Lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed ad ogni modifica
rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la valutazione del rischio prevista dagli attuali artt. 17 e 28
del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento a: a) lo sviluppo non ancora completo dell’organismo del minore
ed alla sua mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi; b) le attrezzature e la loro
sistemazione nel luogo e nel posto di lavoro; c) la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti chimici,
fisici o biologici; d) la movimentazione manuale dei carichi; e) alla scelta, sistemazione di macchine, apparecchi
e strumenti; f) l’organizzazione del lavoro; g) la formazione ed informazione dei minori.
Si ricorda che è comunque VIETATO adibire gli adolescenti (15- 18 anni) alle mansioni, ai processi ed ai lavori
indicati nell’allegato del D. Lgs. 345/99, (di seguito riportato), se non per motivi didattici e di formazione
professionale (tra cui rientra il contratto di apprendistato). In questo caso l’attività di formazione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
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Spett.le ASL Roma C
Servizio Pre.S.A.L.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________
con sede in Roma, via ____________________________________________________ n. ______
telefono _________________ fax __________________ P.I. _____________________________
esercente l’attività di _____________________________________________________________
CHIEDE
di sottoporre a visita preventiva / periodica il minore ____________________________________
_________________________ nato a ______________________________ il ________________
residente in _______________________ via __________________________________ n. ______
da adibire alla mansione di _________________________________________________________
DICHIARA
che, effettuata la valutazione dei rischi connessi all’età, come previsto dell’art. 8 del D.Lgs.
345/99 e dall’art. 28 del D.Lgs 81/08, la mansione o le attività cui sarà/è adibito il minore,
non rientrano tra quelle soggette all’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del medico
competente.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza:
-
del divieto di adibire i minori di anni 18 alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I del
D.Lgs 345/99
-
che l’attività lavorativa non va svolta in orario notturno
-
che il lavoro deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute, come
previsto dalle vigenti leggi
-
che gli esercenti la patria potestà devono essere resi edotti circa le modalità di svolgimento del lavoro, i
rischi, l’uso di eventuali dispositivi di protezione
-
che le spese relative alla visita e agli accertamenti sanitari sono a totale carico del datore di lavoro.
Data ________________________ Timbro e firma _____________________________________
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
U.O.T. - Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma - Tel. 06/51.00.54.02 /6454 - Fax
06/51.00.5401
FOGLIO NOTIZIE
(Si prega scrivere in stampatello)
Dati identificativi Ditta
Ragione sociale_________________________________________________________________
Natura giuridica_______________ P. IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ C.F. ________________
Legale rappresentante: Cognome__________________________ Nome________________________
M (___)__F (___) natoa____________________________________( _____ ) il ____/_____/_______
Nazione:__________________________________________________________
Sede Unità Produttiva Locale
Prov. ______ Comune ________________________________ Loc.____________________________
Indirizzo____________________________________________________ N. _______ Municipio _____
Tel. _____ / ________________ Fax _____ / ________________ e-mail ________________________
Attività_____________________________________________________________________________
Sede Legale
Nazione __________ Prov. _______ Comune ______________________________ Municipio ______
Indirizzo __________ _______________________________________ n. ______ CAP ____________
Tel. _____ / _______________ Fax ____ / ___________ e-mail _______________________________
Numero Addetti Unità Produttiva Locale
Maschi
Femmine
Totale
Impiegati
Operai
Apprendisti
Soci lavoratori
Dirigenti
Totale dipendenti
di cui
portatori di handicap
Stagionali
Data inizio attività Unità Produttiva: (giorno/mese/anno)
Data: ______________
/
/
Firma del Dichiarante
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ALLEGATO I DEL D.L.vo 345/99
E' VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI ALLE LAVORAZIONI, AI PROCESSI E AI LAVORI DI
SEGUITO ELENCATI.
I Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici
a)
b)
2. Agenti
biologici
a)
3. Agenti
chimici
a)
b)
c)
d)
e)
f)
atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto
pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa).
rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 dB(A) di Lep,d
agenti biologici dei gruppi 3 (Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche) e 4 (Gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche), ai sensi del titolo VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II
(appartengono a questo gruppo tutti i microrganismi che non soddisfano i criteri
contenuti nell’Allegato II che definisce le caratteristiche dei microrganismi
appartenenti al gruppo I. Pertanto appartengono al gruppo II quei microrganismi
geneticamente modificati che soddisfano i seguenti criteri: 1) il recipiente o
microrganismo parentale è in grado di causare patologie alle persone, animali o
piante; 2) la natura del vettore e l’inserto è tale da conferire al microrganismo
geneticamente modificato un fenotipo in grado di causare patologie alle persone, agli
animali o alle piante o di causare effetti negativi nell’ambiente; 3) il microrganismo
geneticamente modificato è in grado di causare patologie alle persone, animali o
piante ed è in grado di causare effetti negativi all’ambiente) di cui ai decreti legislativi
3 marzo 1993, n. 91 e 92 (DL 91/93: Attuazione della direttiva 90/219/CEE
concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; DL92/93:
Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati).
sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi
(E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52 (Attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio
ed etichettatura delle sostanze pericolose), e successive modificazioni e integrazioni e
del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 (Attuazione di direttive comunitarie in
materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a
norma dell’art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto
3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R 39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R 40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di danni gravi per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comporti il rischio, descritto dalla
seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione
individuale:
“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”;
sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n.
626 (Titolo VII: Protezione da agenti cancerogeni);
piombo e composti;
amianto.
5
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal D.
Lgs. N° 66/2000. Il divieto è riferito solo alle fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso : 1)
produzione di auramina col metodo Michler; 2) lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone; 3) lavori che espongono alle polveri,
fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate; 4) processo agli acidi forti nella
fabbricazione di alcool isopropilico); 5) il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo
restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas
compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne ed alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del presidente della
repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: Art. 268 - Definizione di
“alta” e “bassa” tensione: 1. Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione
quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per
corrente continua. 2. Quando tali limiti sono superati, l’impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione).
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10)Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 ° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe,
ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavori ai laminatoi.
11)Lavori nelle fonderie.
12)Processi elettrolitici.
13)Soppresso dal D.Lgs. n° 262/2000
14)Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15)Produzione e lavorazione dello zolfo.
16)Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio
delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17)Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18)Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione,
vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19)Lavorazione dei tabacchi
20)Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di
officina eseguiti nei reparti a terra.
21)Produzione di calce ventilata.
22)Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23)Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24)Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25)Lavori nei magazzini frigoriferi.
26)Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27)Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto
previsto dall’art. 115 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28)Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29)Legaggio e abbattimento degli alberi.
30)Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31)Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32)Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33)Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34)Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa
chiodi di elevata potenza.
35)Produzione di polveri metalliche.
36)Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37)Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
7.2005
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(Legge 977/67 come modificata D.Lgs. 345/99) Sede