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CONSIGLIO REGIONALE
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VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
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Relazione della III Commissione permanente
ATTIVITA’ PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA
(Seduta del 22 marzo 2004)
______
Relatore di maggioranza: FERDINANDO AVENALI
Relatore di minoranza: GILBERTO G ASPERI
__________
sulla proposta di regolamento n. 14/04
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 19 marzo 2004
______
REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3
SULL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E IL TURISMO RURALE
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RELAZIONE ORALE
__________
(635)
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CONSIGLIO REGIONALE
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Testo proposto
Testo approvato dalla Commissione
IL CONSIGLIO REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 concernente: “Norme per l’attività agrituristica e per il
turismo rurale”;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di
legittimità del Dirigente del servizio legislativo e
affari istituzionali, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 concernente: “Norme per l’attività agrituristica e per il
turismo rurale”;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di
legittimità del Dirigente del servizio legislativo e
affari istituzionali, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione consiliare permanente competente
in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
DELIBERA
di approvare l’allegato regolamento regionale
concernente: “Attuazione della legge regionale 3
aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale”.
di approvare l’allegato regolamento regionale
concernente: “Attuazione della legge regionale 3
aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale”.
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3
SULL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E IL TURISMO RURALE
Testo proposto
Testo approvato dalla Commissione
Art. 1
(Connessione e complementarità
dell’attività agrituristica)
Art. 1
(Connessione e complementarità
dell’attività agrituristica)
1. L’attività agrituristica si considera connessa e
complementare a quella agricola quando non sottrae risorse all’esercizio della stessa e assicura,
con una più efficace commercializzazione, l’ottimale utilizzazione delle produzioni aziendali.
2. La connessione e la complementarità si realizzano quando nell’esercizio delle attività agrituristiche vengono impiegate le materie prime e le
strutture dell’azienda agricola e quando il volume
complessivo dell’attività agrituristica, in termini di
tempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per la
conduzione dell’attività agricola. La principalità viene valutata sulla base del tempo-lavoro, confrontando le ore lavorative occorrenti per le singole
colture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, per
le attività connesse di trasformazione dei prodotti e
per le attività di salvaguardia ambientale con i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedicato all’attività agricola si adottano le tabelle di cui
all’allegato 1.
4. Per le aziende che ricadono nelle aree di
montagna e svantaggiate, definite dalla direttiva
75/268/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di
tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale, il tempo di lavoro necessario per l’attività
agricola viene determinato, oltre che per le attività
agroforestali, anche per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell’ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che,
in rapporto al disagio operativo e socio-economico
degli addetti, viene moltiplicato per un coefficiente
compensativo pari a 3.
5. Per le aziende che non ricadono nelle aree
individuate nel comma 4, ma praticano agricoltura
biologica o si trovano in fase di conversione, il
tempo di lavoro annuo viene moltiplicato per un
coefficiente compensativo pari a 2; tale coefficiente
è ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano agricoltura a basso impatto ambientale.
6. Per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche si adottano i parametri
stabiliti nella tabella di cui all’allegato 2.
Identico
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Art. 2
(Verifica del rapporto
di connessione e complementarità)
1. Per la verifica del rapporto di connessione e
complementarità l’operatore agrituristico è tenuto a
presentare, entro il 31 dicembre di ciascun triennio
successivo alla data di rilascio dell’autorizzazione,
una dettagliata relazione sulle attività agricola ed
agrituristica svolte dalla quale risulti:
a) l’ordinamento e le tecniche colturali praticate;
b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che
si intendono attuare nel triennio successivo;
c) la consistenza delle strutture edilizie presenti
sul fondo, con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;
d) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in
azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all’attività agricola e a
quella agrituristica, secondo le tabelle di cui al
presente regolamento;
e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede
di offrire nell’ambito dell’attività agrituristica,
unitamente all’individuazione della capacità
ricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sosta
e ai posti per la somministrazione di pasti e
bevande.
2. Nel caso di variazione significativa dell’ordinamento produttivo verificatosi nel corso del
triennio l’operatore agrituristico è tenuto a darne
comunicazione al Comune. Il Comune, sulla base
dei dati risultanti dalla suddetta comunicazione,
provvede a rideterminare il volume di attività
agrituristica da autorizzare.
Art. 2
(Verifica del rapporto
di connessione e complementarità)
Identico
Art. 3
(Attività di somministrazione
di spuntini, pasti e bevande)
1. Nel caso di aziende che esercitano l’attività di
somministrazione di pasti e bevande, almeno il 35
per cento del valore della materia prima utilizzata
deve provenire dalla produzione aziendale, ridotta
al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologiche, nonché per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono
superare il 20 per cento. La restante parte deve
provenire direttamente da aziende agricole singole
o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP,
STG, DOC, DOCG e IGT, per i prodotti tradizionali
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
8 settembre 1999, n. 350, nonché per i prodotti
biologici; vino, olio vergine ed extravergine di oliva
e miele devono derivare da materia prima di origine
Art. 3
(Attività di somministrazione
di spuntini, pasti e bevande)
Identico
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esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.
2. Nel caso di attività di somministrazione di
spuntini e bevande, questi debbono provenire direttamente dalla produzione aziendale per almeno
il 60 per cento del valore della materia prima utilizzata.
3. Per la determinazione del volume di attività
che l’azienda può sviluppare, si utilizzano i parametri indicati nella tabella di cui all’allegato 2. L’autorizzazione comunale all’esercizio deve indicare
esplicitamente il numero totale di pasti che l’azienda agrituristica è in grado di somministrare nel
corso dell’anno.
4. Per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti e lavorati in modo tradizionale nell’azienda
agricola, nonché quelli ricavati da materie prime
dell’azienda agricola anche attraverso lavorazione
esterna. Le produzioni interessate da quest’ultima
lavorazione devono mantenere le caratteristiche
originali di ogni produzione tipica.
Art. 4
(Coordinamento regionale)
1. La Regione coordina le attività di verifica del
rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 3 della legge
regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Art. 4
(Coordinamento regionale)
Identico
Art. 5
(Norme igienico-sanitarie)
1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 riguardo l’obbligo della stesura del documento di
autocontrollo, dell’obbligo della formazione e di
quant’altro in esso contenuto, le aziende agricole
che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 3.
Art. 6
(Macellazione di animali allevati in azienda)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di predisposizione, attuazione
e documentazione delle procedure di autocontrollo, le aziende agricole che intendono svolgere
l’attività di macellazione presso la propria struttura
devono osservare le norme di cui all’allegato n. 4.
Art. 7
(Sezionamento e lavorazione in azienda
dei prodotti a base di carne)
1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extraziendale è consentita
in apposito locale autorizzato ai sensi della legge
30 aprile 1962, n. 283 o all’interno della cucina-
Art. 5
(Norme igienico-sanitarie)
Identico
Art. 6
(Macellazione di animali allevati in azienda)
Identico
Art. 7
(Sezionamento e lavorazione in azienda
dei prodotti a base di carne)
Identico
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laboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell’allegato 3 del presente regolamento.
2. Le lavorazioni dei prodotti detti di seconda
trasformazione a base di carne (insaccati freschi o
stagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionali
tipiche del luogo, possono essere consentite all’interno della cucina-laboratorio di preparazione in
date ed orari che vanno preventivamente comunicate all’autorità sanitaria competente per i necessari controlli.
3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
avvenire in momenti diversi da ogni altra attività di
preparazione e possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di idoneità sanitaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del d.p.r.
26 marzo 1980, n. 327.
Art. 8
(Lavorazioni dei prodotti
a base di vegetali in azienda)
1. La preparazione di conserve vegetali, di
confetture e di marmellate può avvenire nel locale
cucina-laboratorio di preparazione di cui all’allegato 3 in giornate nelle quali detto locale è utilizzato
esclusivamente per tale scopo: tale modalità va
evidenziata nel documento di autocontrollo e nell’autorizzazione sanitaria.
2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1
devono garantire la distruzione di eventuali spore
di clostridium botulinum nella materia prima, ad
esempio mediante sterilizzazione con F0 maggiore
o uguale a 3 minuti o l’impedimento del loro sviluppo nel prodotto finito, ad esempio mediante
acidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un’attività dell’acqua Aw minore di 0,93.
Art. 8
(Lavorazioni dei prodotti
a base di vegetali in azienda)
Identico
Art. 9
(Etichettatura dei prodotti)
1. I prodotti di salumeria, le conserve, le
confetture e le marmellate destinati alla vendita
devono riportare l’etichettatura di cui al d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.
2. L’etichetta riporta comunque le seguenti indicazioni:
a) nome della ditta;
b) denominazione di vendita;
c) elenco degli ingredienti;
d) indirizzo del produttore;
e) data di produzione, indicata in numeri romani
per il mese e in numeri arabi per le due ultime
cifre riferite all’anno.
Art. 10
(Congelamento dei prodotti aziendali)
1. E’ consentito il congelamento di materia prima
di origine animale e vegetale destinata ad essere
utilizzata nella preparazione dei cibi da somministrare per la ristorazione.
Art. 9
(Etichettatura dei prodotti)
Identico
Art. 10
(Congelamento dei prodotti aziendali)
Identico
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2. Possono essere sottoposte a congelazione,
con apparecchiature adeguate anche di tipo non
industriale munite di termometro registratore di
massima e di minima, le derrate in perfette condizioni di salubrità e freschezza poste in idoneo imballaggio, conforme alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche, sul quale è indicata la data completa del
giorno della congelazione. Va scrupolosamente
mantenuta la temperatura di conservazione di
- 18°C per i vari tipi di prodotti i quali, una volta
scongelati, non possono essere ricongelati.
3. Qualora l’azienda agrituristica intenda effettuare il congelamento dei prodotti è necessario che:
a) l’attività di congelazione sia esplicitamente
menzionata nell’autorizzazione sanitaria in
caso di nuova autorizzazione o l’inizio dell’attività venga comunicato all’autorità sanitaria in
caso di autorizzazione preesistente;
b) l’operatore sia in grado di dimostrare che le
materie prime utilizzate sono sane e in buone
condizioni igieniche e che la loro pezzatura
massima e le attrezzature impiegate per il
congelamento assicurano una sufficiente rapidità del processo.
4. L’eventuale utilizzazione di prodotti congelati
nella preparazione dei pasti deve essere resa nota
al cliente.
Art. 11
(Iscrizione all’elenco regionale
degli operatori agrituristici)
1. La domanda di iscrizione all’elenco regionale
degli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzata
alla struttura regionale competente in materia e va
corredata:
a) della documentazione attestante il requisito di
imprenditore agricolo, allegando gli atti che dimostrano la disponibilità delle strutture aziendali, quali certificati catastali, atti di compravendita, atti di donazione, atti di successione, titolo
di usufrutto, contratti di affitto;
b) di una dettagliata relazione illustrativa dalla
quale risulti:
1) la data di insediamento in azienda, l’attività
agricola svolta in passato, l’ordinamento
colturale praticato e le dotazioni aziendali;
2) la consistenza delle strutture edilizie presenti
sul fondo con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazione attuale e futura;
3) l’indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo di
giornate-lavoro dedicate all’attività agricola;
4) la descrizione dei servizi che si prevede di
offrire nell’ambito dell’attività agrituristica,
unitamente all’individuazione della capacità
ricettiva intesa sia come posti letto che
come spazi di sosta e come posti tavola per
la somministrazione di pasti e bevande;
Art. 11
(Iscrizione all’elenco regionale
degli operatori agrituristici)
Identico
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5) l’ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intendono attuare, se necessari,
per poter rispettare il rapporto di connessione e complementarità;
c) dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività
agrituristica da parte del proprietario del fondo e
dell’immobile nel caso in cui l’imprenditore agricolo conduca l’azienda a titolo diverso da quello
di proprietà.
2. L’iscrizione e la cancellazione sono effettuate
dal dirigente della struttura regionale competente
entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, in mancanza di
provvedimento espresso, la domanda si intende
accolta.
3. Il trasferimento della titolarità di una azienda
iscritta nell’elenco regionale è considerato nuova
iscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a presentare la documentazione indicata al comma 1.
4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiari
facenti capo all’impresa familiare, in particolare a
seguito delle norme sull’insediamento dei giovani
in agricoltura o di decesso del titolare, l’iscrizione è
concessa dietro presentazione della sola documentazione attestante il requisito di imprenditore
agricolo, eventualmente integrata con l’autorizzazione di cui al comma 1, lettera c).
Art. 12
(Autorizzazione)
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività agrituristica rilascia l’autorizzazione
per l’esercizio dell’attività stessa, fissando limiti,
adempimenti e modalità (allegato 6).
2. I soggetti interessati presentano domanda
(allegato 7) corredata della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione che consenta di verificare
il rapporto di connessione e complementarità in
base a quanto indicato dall’articolo 2, nonché di
definire il volume delle attività agrituristiche che
l’azienda può esercitare, da riportare nell’autorizzazione;
b) parere dell’azienda sanitaria regionale sull’idoneità degli immobili e dei locali da adibire all’attività agrituristica;
c) certificato di sana e robusta costituzione fisica e
di idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva delle
persone che la esercitano;
d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata
al personale addetto nel caso di preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande;
e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta è
effettuata da un imprenditore agricolo che conduce l’azienda a titolo diverso da quello di proprietà;
f) documentazione attestante la regolarità delle
strutture fisse quali laghetti e maneggi, ove approntate, nel caso di organizzazione di attività
sportive.
Art. 12
(Autorizzazione)
Identico
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3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di agriturismo.
4. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione
prevista dall’articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2002
(allegato 8) va corredata della sola documentazione
di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.
5. Nel caso di subentro nella gestione di familiari
facenti capo all’impresa familiare, in particolare a
seguito delle norme sull’insediamento dei giovani
in agricoltura o di decesso del titolare, l’attività può
essere esercitata provvisoriamente dagli stessi per
un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione da parte del subentrante della relativa denuncia (allegato 9), corredata della documentazione di idoneità sanitaria in relazione all’attività da
esercitare.
6. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è
effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisorio
dell’attività.
7. In caso di attività agrituristica stagionale di cui
all’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/2002, il periodo di
apertura è comunicato al Comune entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Eventuali variazioni nei
periodi di operatività dell’azienda sono comunicate
almeno dieci giorni prima della loro adozione.
Art. 13
(Classificazione)
1. Le aziende agricole che svolgono attività
agrituristica di ospitalità in alloggi sono classificate
in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di
un numero massimo di cinque simboli raffiguranti
lo stemma della Regione come da modello riportato nell’allegato 10; il numero dei simboli è rapportato al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.
2. Per la determinazione della classifica valgono
i requisiti di cui all’allegato 10.
3. L’attribuzione della classifica è obbligatoria ed
è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività
agrituristica.
4. La denuncia dei requisiti posseduti dall’azienda è effettuata contestualmente alla richiesta di
rilascio dell’autorizzazione, utilizzando la scheda di
cui all’allegato 11.
5. La classificazione è rivista a richiesta dell’operatore agrituristico ed è oggetto di verifica da
parte del Comune in occasione del rinnovo della
autorizzazione.
Art. 13
(Classificazione)
Identico
Art. 14
(Abrogazione)
1. Il regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4
è abrogato.
Art. 14
(Abrogazione)
Identico
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Le modifiche apportate all’Allegato 4
risultano evidenziate in corsivo grassetto
(Identico)
ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3)
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO-LAVORO PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO
ATTIVITA' AGRITURISTICA
A
GIORNI/HA
Colture cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose
1 Grano tenero e duro
2 Orzo
3 Sorgo
4 Colza
5 Mais
6 Mais 2° raccolto
7 Mais varietà
8 Barbabietola da zucchero
9 Soia coltura irrigua
10 Girasole
11 Pisello proteico
12 Farro
13 Riso
ETTARI
TOTALE
GIORNI
base
6
-
c/terzi
2
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
5
-
c/terzi
3
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
8
-
c/terzi
5
-
irriguo
14
-
base
23
-
c/terzi
13
-
base
12
-
c/terzi
7
-
base
8
-
c/terzi
5
-
base
6
-
c/terzi
3
-
base
6
-
c/terzi
2
-
10
-
14 Tabacco
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
11
B
Colture orticole in pieno campo
GIORNI/HA
1 Pisello da industria
base
-
13
-
9
-
irriguo
14
-
base
14
-
irriguo
19
-
9
-
base
3 Spinacio da industria
4 Fagiolino da industria
TOTALE
GIORNI
8
irriguo
2 Fagiolo da industria
ETTARI
base
14
-
5 Cavolfiore
irriguo
108
-
6 Lattughe
109
-
7 Finocchio
77
-
8 Pomodoro da industria
92
-
9 Peperone
77
-
10 Melanzana
138
-
11 Pomodoro da mensa
185
-
77
-
231
-
12 Patata
13 Fragola
14 Vivaio piantine di ortaggi
923
-
15 Carciofo
123
-
123
-
Carciofo di Jesi
16 Fava
6
-
17 Lenticchie
12
-
18 Cicerchia
12
-
19 Lupini dolci
12
-
fino a 1.000 mq.
467
-
da 1.001 a 5.000 mq.
390
-
oltre 5.000 mq.
312
-
20 Orto familiare
-
Totale giorni
C
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
Colture floricole in pieno campo
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
769
-
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
12
D
Colture protette
GIORNI/HA
1 Orticole sotto tunnel freddo
ETTARI
TOTALE
GIORNI
538
-
2 Orticole sotto tunnel riscald.
1.308
-
3 Orticole in serra
1.308
-
4 Floricole in serra
1.538
-
5 Vivaio piantine in serra
1.538
-
Totale giorni
E
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
Colture porta seme
GIORNI/HA
1 Barbabietola da seme
2 Carota da seme
3 Cavolo da seme
4 Cipolla da seme
5 Insalate da seme
6 Prezzemolo e ravanello da seme
F
ETTARI
TOTALE
GIORNI
46
-
46
-
123
-
123
-
46
-
46
-
TOTALE
Colture foraggere
GIORNI/HA
1 Mais per insilato
2 Foraggere avvicendate
ETTARI
TOTALE
GIORNI
base
11
-
irriguo
17
-
9
-
base
14
-
3 Favino
irriguo
4
-
4 Medica disidratata
3
-
5 Prati/Pascoli
5
-
6 Pascoli
3
-
TOTALE
G Colture arboree
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
1 Vigneto
Vigneto uva comune
92
-
Vigneto uva DOC - IGT - DOCG
92
-
92
-
Mele
123
-
Pere
123
-
Vigneto uva da tavola
2 Frutteto
13
Fico
105
-
Pesche
123
-
Albicocche
105
-
Ciliegio
105
-
Susino
105
-
Actinidia
123
-
Castagno
105
-
Mandorlo
105
-
Nocciolo
105
-
105
-
olive da tavola
108
-
olive da olio
108
-
Noce
3 Oliveto
-
Totale giorni
Cantina - ogni 10 hl di vino
2
-
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
H Selvicoltura
GIORNI/HA
Tartuficoltura
I
ETTARI
TOTALE
GIORNI
31
-
40
-
Trasformazioni uso familiare
-
Trasformazioni per la vendita
-
TOTALE
Piante Officinali, aromatiche e piccoli frutti
GIORNI/HA
ETTARI
TOTALE
GIORNI
1 Officinali e da condimento pieno campo
125
-
2 Officinali e da condimento più specie
3 Piccoli frutti:
313
-
Mirtillo
-
Ribes
-
Uva spina
-
Rovo
-
Lampone
-
Fragola tipo bosco
-
Totale giorni
-
Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg.
1
-
Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg.
5
-
TOTALE
14
L
GIORNATE
TOTALE/
GIORNATE
CAPO
Allevamenti
NUMERO
CAPI
TOTALE
GIORNI
1 Ovini o caprini da carne
fino a 10 capi (totale per allevamento)
57
-
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
86
-
da 31 a 70 capi (totale per allevamento)
114
-
1,5
-
fino a 10 capi (totale per allevamento)
86
-
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
114
-
3
-
114
-
da 11 a 30 capi
9
-
oltre 30 capi
6
-
8
-
125
-
11
-
114
-
9
-
6
-
fino a 2 scrofe (totale per allevamento)
57
-
fino a 5 capi da ingrasso (totale per allevamento)
57
-
7 Suini - ingrasso (giornate a capo)
1
-
8 Avicoli (ogni 1.000 capi)
8
-
308
-
185
-
6
-
fino a 10 capi (totale per allevamento)
45
-
da 11 a 30 capi (totale per allevamento)
60
-
2
-
fino a 200 capi (totale per allevamento)
28
-
da 201 a 500 capi (totale per allevamento)
40
-
da 501 a 1000 capi (totale per allevamento)
70
-
per ogni 1000 capi.
53
-
oltre 70 capi
2 Ovini o caprini da latte
oltre 30 capi
3 Bovini da carne
fino a 10 capi (totale per allevamento)
linea vacca - vitello
4 Bovini da latte o bufalini (lattazione)
fino a 10 capi (totale per allevamento)
oltre 10 capi
5 Equini da carne o da maneggio
fino a 10 capi (totale per allevamento)
da 11 a 30 capi
oltre 30 capi
6 Suini o cinghiali
9 Cunicoli (ogni 400 fattrici)
10 Lepri (ogni 50 fattrici)
11 Ungulati
12 Struzzi
oltre 30 capi
13 Allevamenti di selvatici da piuma
15
14 Piccioni - ogni 700 coppie
100
-
1
-
1,7
-
Arnie ( da 15 a 50)
1,4
-
Arnie (da 50 a 150)
1,1
-
Arnie (oltre le 150)
17 Acquacoltura
0,8
-
15 Bassa corte familiare (ogni 30 capi)
16 Arnie (da 1 a 15)
Anguille
-
Gamberi
-
Pesce gatto
-
Pesce gatto americano
-
Trote - fino a 200 riproduttori
78
-
altre specie
18
-
Allevamento di razze domestiche italiane in estinzione per l'organizzazione
di fattorie didattiche
Ovini o caprini - fino a 10 capi
103
-
Bovini o bufalini - fino a 10 capi
137
-
Equini - fino a 10 capi
137
-
Asinini - fino a 10 capi
137
-
Suini - a capo
1,2
-
Avicoli - ogni 25 capi
1
-
Cunicoli - ogni 10 capi
1
-
Totale giorni
Trasformazioni uso familiare
prodotti caseari:
- ovini o caprini - ogni 100 lt. di latte
0,5
-
- bovini o bufalini - ogni 100 lt. di latte
0,5
-
- ovini o caprini - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
- bovini o bufalini - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
- equini - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
- suini o cinghiali - ogni 100 kg. di carne
1,5
-
prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele
0,5
-
prodotti caseari - ogni 100 lt. di latte
1
-
prodotti a base di carne - ogni 100 kg. di carne
2
-
prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele
1
-
prodotti a base di carne:
prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.
Trasformazioni per la vendita
prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.
-
TOTALE
16
M Lavori di conservazione di spazi agricoli e tutela dell'ambiente
TOTALE
GIORNI
Manutenzione siepi - ogni 100 ml.
0,5
Manutenzione alberate a pianta
0,5
Fascia boscata - max 5.000 mq - ogni 700 mq.
Gestione e pulitura sponde fluviali e scarpate - ogni 100 ml.
-
1
-
0,5
-
TOTALE
TOTALE GIORNI
N
-
Attività direttive ed amministrative
Impreditore agricolo a titolo principale 35% del monte
giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M
35%
Impreditore agricolo ordinario 25% del monte giornate punti:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M
25%
TOTALE
-
Coefficiente compensativo - commi 4 e 5 articolo 1 del
regolamento di attuazione:
1,5 - 2 - 3
TOTALE GIORNATE
-
17
(Identico)
ALLEGATO 2 (Articolo 1, comma 6)
Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche
1 Alloggio con eventuale somministrazione pasti
per i soli ospiti:
Solo alloggio:
Fino ad 8 persone
ospitate
rapporto presunto
Alloggio con 1^ colazione
“
Alloggio con 1^ colazione e mezza pensione
(*)
“
Alloggio con 1^ colazione e pensione completa
(*)
“
2 Unità abitative per pernottamento e soggiorno
Fino ad 8 persone
ospitate
rapporto presunto
3 Sosta in spazi aperti:
Fino a 4 piazzole
Oltre le 8 persone:
Attività
Attività
Attività
svolta non
svolta non
svolta tutto
oltre 4 mesi
oltre 8 mesi
l’anno
n° 6 giornate n° 8 giornate
n° 10
per posto
per posto
giornate per
letto
letto
posto letto
n° 7 giornate n° 9 giornate
n° 11
per posto
per posto
giornate per
letto
letto
posto letto
n° 12
n° 16
n° 19
giornate per giornate per giornate per
posto letto
posto letto
posto letto
n° 17
n° 23
n° 28
giornate per giornate per giornate per
posto letto
posto letto
posto letto
Oltre le 8 persone:
Attività
Attività
Attività
svolta non
svolta non
svolta tutto
oltre 4 mesi
oltre 8 mesi
l’anno
N° 5 giornate n° 7 giornate n° 9 giornate
per posto
per posto
per posto
letto
letto
letto
Oltre le 4 piazzole:
rapporto presunto
4 Somministrazione:
Pasti
Spuntini
5 Attività ricreative sportive divulgative
culturali:
Maneggio
Attività quali: pesca bocce tiro con l’arco
tennis golf passeggiate in mountain bike etc.
n° 8 giornate per piazzola
Fino a 16 pasti
giornalieri
Oltre i 16 pasti giornalieri:
rapporto presunto
n° 1 giornata ogni 20 pasti
Una giornata agricola per ogni giorno di attività
n° 10 giornate per cavallo
10% delle giornate assegnate per le attività di cui punti 1,2,3,4.
Fattorie didattiche
Organizzazione di corsi legati alle tradizioni
rurali – giornate di divulgazione – spettacoli
Una giornata agricola per ogni giorno di attività
Sino ad un massimo di 5 giornate.
(*) Togliere una giornata se non viene offerta la 1^ colazione.
18
(Identico)
ALLEGATO 3 (articolo 5)
1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le
caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali
di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all’altezza dei locali abitabili ed ai
rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche
tipiche dell’edificio rurale tradizionale da adibire all’uso agrituristico. Rispetto alla superficie
minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l’assenza di cause di insalubrità, mentre il
limite minimo del rapporto aero-illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono
comprendere un letto, un comodino ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere
dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una
tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell’attrezzatura di pronto soccorso.
2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia,
devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet,
lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il
cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una
volta per settimana.
3. Per l’attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve
essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve
essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità
delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente
elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente
all’interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività
di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un
servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile
accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di
piazzole esistenti.
5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e
bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di
cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L’accertamento dell’idoneità dei
locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell’ottenimento
dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della medesima legge tiene conto delle particolari
caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell’effettiva dimensione dell’attività svolta,
secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell'articolo 28 del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.
6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la
somministrazione sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:
a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto
delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata
aerazione ed illuminazione devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell’aria e
sistemi di illuminazione artificiale;
b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;
19
c) pareti lavabili e disinfettabili sino all’altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate
piastrelle, pitture idrofughe e simili.
d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la facile
evacuazione delle acque di lavaggio;
e) soffitto facile da pulire e che non permetta l’attecchimento di muffe e caduta di polvere;
f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi;
g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azionabile
manualmente;
h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere;
i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale;
l) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire l’efficiente captazione
dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all’esterno, nel rispetto del regolamento edilizio e
delle norme di sicurezza;
m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il ricovero degli
ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la disinfezione devono in ogni
caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, separati da quelli dove gli alimenti
vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
n) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, in grado di raggiungere in fase di risciacquo una
temperatura dell’acqua superiore a 85°C, qualora sia previsto nel locale di somministrazione un
numero di pasti superiore a 16;
o) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di minima e di
massima;
p) spogliatoio, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980, che può anche
identificarsi nell’antibagno dei servizi igienici destinati ai soli operatori alimentari.
7. Nel caso di somministrazione di spuntini e bevande che esclude l’attività di cottura e non
coinvolge generi ad alta deperibilità, quali panna, crema o maionese, è necessario ricavare per la sola
preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina della famiglia dell’operatore, un settore,
delimitato rispetto alla cucina almeno su tre lati con accorgimenti quali pannelli mobili rientranti e
dotato di piano di lavoro lavabile e disinfettabile.
8. Nell’ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8
persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno può essere utilizzata la cucina
della famiglia dell’imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella prevista dal comma
6, lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono essere evidenziate, oltre al
possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte di tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari
ed alle bevande, compresi i familiari dell’imprenditore, le seguenti procedure di tutela dell’alimento:
a) formazione alimentare agli alimenti ed alle bevande, di cui al capitolo X dell'allegato al d.lgs.
155/1997 per tutti gli addetti, compresi i familiari dell’imprenditore agricolo responsabile
dell’agriturismo;
b) separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in stoccaggio ed
alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, rispetto a quelli
destinati al consumo familiare dell’imprenditore;
c) allestimento e preparazione degli alimenti destinati all’imprenditore ed alla sua famiglia in tempi
differenziati rispetto a quelli offerti agli ospiti.
9. La superficie del locale destinato alla somministrazione dei pasti, normalmente ricavato
nella casa di abitazione o in annessi rustici, deve essere adeguata al numero di posti a sedere e
comunque non inferiore a 15 metri quadrati. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto
20
della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono
essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell’aria.
10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei quali
gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati; devono avere il pavimento e le pareti
sino all’altezza di 2 metri lavabili e disinfettabili. Il lavandino deve essere dotato di rubinetteria con
comandi preferibilmente non azionabili manualmente, che fornisca acqua corrente calda e fredda. Nei
servizi devono essere disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente liquido, un distributore di
asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio azionato a pedale. Deve essere garantita
una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio dell’aria.
11. E' previsto un servizio igienico fino a 25 persone; per un numero di posti superiore a 25 i
servizi igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di
handicap.
12. Il servizio igienico riservato al personale di cucina, che può essere anche non adiacente alla
cucina medesima, deve rispettare i requisiti previsti dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980.
13. Per le aziende che esercitano la somministrazione di spuntini e bevande e nell’ipotesi di attività
presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un
massimo di 16 pasti al giorno, può essere posto a disposizione il servizio igienico familiare, rispondente ai
requisiti indicati al comma 10; in questo caso è necessario che tutti i familiari siano provvisti di libretto
sanitario e dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo X dell'allegato al d.lgs.
155/1997.
14. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di
somministrazione si applicano alle nuove autorizzazioni, rimanendo valide anche superfici minori
per le autorizzazioni già in essere.
15. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono da considerare ad uso privato
qualora:
a) siano a servizio di aziende che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;
b) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
c) la superficie della vasca non superi i 140 metri quadrati. Per le piscine già esistenti all’entrata in
vigore del presente regolamento è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non
superiore ai 200 metri quadrati;
d) la profondità media dell’acqua non sia superiore ai 140 centimetri;
e) siano ubicate in un’area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.
16. Per le piscine di cui al punto 15, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di
qualità delle acque, devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) uso della cuffia da parte degli utenti;
b) presenza di una doccia da usare prima dell'ingresso in acqua.
17. Gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento possono
derogare, in relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive dell'azienda agrituristica, a quanto
stabilito dagli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e
successive modificazioni. In particolare, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di
calcoli effettivi e non in base al parametro di 0,50 metri cubi per abitante equivalente di cui
21
all’articolo 90, comma 3, lettera b). Le aziende che svolgono attività presunta con offerta di ospitalità
completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al
giorno smaltiscono i liquami secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 11.
22
(Modificato dalla Commissione)
ALLEGATO 4 (articolo 6)
1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è
consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18
aprile 1994, n.286.
2. Ai sensi del d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559 e del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 495, la
macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna
allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle
7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all’anno con un
massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale
autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.
3. Il locale previsto al punto 2, le cui dimensioni dovranno in ogni caso tenere conto
dell’effettiva capacità di macellazione dovrà possedere i seguenti requisiti specifici: in cui è
tassativamente vietato il sezionamento delle carcasse, deve presentare le seguenti caratteristiche ed
attrezzature:
a) sufficiente grado di illuminazione ed areazione;
b) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; nel caso in cui il numero di animali macellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 capi
a settimana è sufficiente che il pavimento (lavabile e disinfettabile) sia sistemato in modo tale da
garantire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio;
c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di almeno 2 metri;
c bis) soffitto facilmente pulibile;
d) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario per lo stordimento prima della
macellazione, secondo la normativa vigente, comprese attrezzature e dispositivi che impediscono
il contatto delle carcasse con il suolo o con le pareti;
d bis) modalità di stordimento degli animali prima della macellazione conformi con quanto previsto
dalla normativa vigente (articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 333/1998);
e) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a
pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;
f) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di
macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi entro le 24 ore. Può
essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la
data di confezionamento, in uno specifico frigorifero congelatore da utilizzare solo per questo scopo
e previa compilazione di un registro di carico e scarico; una volta riempito il frigorifero, il sangue
ed i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata, o, in alternativa, mediante
concimaia o sistemi di compostaggio aziendali;
g) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi;
h) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone liquido e
distributore di asciugamani di carta a perdere;
i) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. E’ ammessa la
possibilità di utilizzare i servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica, purché diversi
da quelli a disposizione del pubblico;
i bis) il locale deve essere utilizzato esclusivamente per la macellazione e non è consentito effettuare
altre lavorazioni come, ad esempio, il sezionamento delle carcasse, la lavorazione e la trasformazione delle carni.
23
4. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli devono essere
effettuate in momenti diversi.
4 bis. Le macellazioni devono essere registrate dal titolare dell’autorizzazione sanitaria,
riportando, almeno, la data di macellazione, il numero e la specie di capi macellati; su tale registro
il Servizio veterinario della Zona territoriale competente, apporrà la propria firma ad ogni
controllo.
5. In deroga al punto 1 è consentita l’attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di suini,
2 capi di ovi-caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, capretti e
suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende agrituristiche. Per
tali impianti l’autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei seguenti requisiti oltre a quelli di
cui al punto 3, esclusa la seconda parte della lettera b), e dei seguenti requisiti:
a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e comunque non
inferiore ai 18 metri quadrati, dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiaturadepilazione e 2,5 metri per eviscerazione e sezionamento in quarti; possono essere concesse
deroghe relativamente alle dimensioni minime sopra riportate, purché l’attività settimanale di
macellazione complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a
quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non sono
consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 10;
b) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario che consentano, per le operazioni
successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di
macellazione l’animale non deve mai venire a contatto con il pavimento; qualora l’altezza del locale
non permetta di appendere immediatamente l’animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle
fasi di dissanguamento e per l’asportazione della testa e delle zampe, l’utilizzo di attrezzature che
permettano comunque il sollevamento dell’animale dal suolo;
c) separazione tra il sito dove avvengono lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiaturadepilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa mediante
apposita divisione strutturale fissa o mobile o adeguata distanza;
d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico conformemente a
quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni.
Può essere concessa la facoltà di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la
data di confezionamento, il peso e l’individuazione del contenuto, in un frigorifero congelatore,
identificato come previsto dal suddetto decreto, da utilizzare solo per questo scopo e previa
compilazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto,
con successivo ritiro da parte di ditta autorizzata;
e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso
alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente
presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l’assenza di contatti tra
carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali salumi o carni preparate, in
modo tale da garantire la totale assenza di contaminazioni crociate.
6. Nei locali di macellazione è consentita la suddivisione delle carcasse in mezzene e di queste
in tre pezzi al massimo.
7. L’impianto autorizzato ai sensi del punto 5 può essere adibito alla macellazione degli
avicunicoli, purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, degli ovini,
dei caprini e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni diversi.
24
8. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l’attività di macellazione devono essere
utilizzati solo per questo scopo e devono essere puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati
insudiciati e prima di essere usati di nuovo.
9. Nel caso in cui l’azienda non sia collegata all’impianto di pubblica fognatura, le acque di
lavaggio possono essere smaltite sul suolo, mediante idoneo sistema autorizzato dall’autorità
sanitaria locale, quale sedimentatori industriali a più comparti.
10. Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 5 possono essere anche consortili e all’interno
di essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall’azienda o dalle aziende associate,
fermi restando i limiti indicati nei commi succitati. La macellazione per conto terzi è consentita solo
negli impianti autorizzati ai sensi del punto 1.
11. E’ fatto obbligo all’operatore agrituristico di concordare con il servizio sanità animale delle
zone territoriali dell’azienda sanitaria regionale, i tempi e le modalità dei controlli sanitari.
12. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi-caprini e della selvaggina di taglia grossa
allevata deve essere effettuata con un bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore
l’indicazione dell'azienda sanitaria regionale, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e
nella parte centrale la sigla: "C.S. – AGRITURISMO", ove C.S. sta per: controllo sanitario.
13. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei
conigli deve essere effettuata con un bollo a placca riportante la ragione sociale, la sede dell’azienda
e la sigla: "C.S. - AGRITURISMO".
14. Per l'effettuazione dei controlli di cui al cui al punto 11, si applicano le tariffe indicate nel
tariffario regionale in vigore approvato dalla giunta regionale.
25
(Identico)
ALLEGATO 5 (articolo 11, comma 1)
Fac-simile modello domanda iscrizione
Marca da bollo
ALLA
REGIONE MARCHE
SERVIZIO
VIA TIZIANO 44
60125 ANCONA
e p.c.
AL COMUNE DI ___________________________
OGGETTO: Iscrizione Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici articolo 9 Legge regionale n. 3
del 3.4.2002.
Il sottoscritto __________________________________________
RIVOLGE DOMANDA
di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale
n. 3 del 3.4.2002. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole
che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo
76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il _____________ a ____________________________ (prov. ________ ) codice fiscale:
_________________________,
di essere residente in comune di _____________________
_____________________ (prov. __________ ) Via/Loc. _________________________________ , di
rivestire la qualifica di (a) _________________________
dell’azienda
agricola/Società
in qualità di (b) __________________
______________________________
avente
sede
legale
in
____________________________ (prov. _________ ) Via/Loc. ____________________________
P.IVA
__________________________
iscritta
alla
CCIAA
di
____________________
_________________ al n° ___________________, di non aver riportato condanne penali, in particolare
per gli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
26
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Relazione dettagliata, così come previsto dall’articolo 11 del regolamento regionale n.
del
.
2) Certificato catastale e planimetria della particella dove ricade l’immobile da destinare all’attività
agrituristica
3) Per le società: atto costitutivo – statuto - elenco soci
4) Eventuale contratto d’affitto
5) __________________________________________________
6) __________________________________________________
____________________________ lì ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la
dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 d.p.r.
n.445 del 28.12.2000).
(a) Coltivatore diretto - Imprenditore Agricolo a Titolo Principale – Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.
(b) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.
27
(Identico)
ALLEGATO 6 (articolo 12, comma 1)
Fac-simile modello autorizzazione comunale
Marca da bollo
COMUNE DI _________________________________________
Provincia di __________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO
DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
N. _________________
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista
la
domanda
presentata
in
data
__________________
con
la
quale
il
signor
_____________________________________ in qualità di ________________________________
(1) dell’azienda agricola/Società _________________________________ ha chiesto il rilascio
dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica ed ha dichiarato il livello di
classifica posseduto;
Visto il certificato di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici;
Accertato il possesso, da parte del richiedente dei requisiti previsti dall’articolo 10 della legge
regionale 3 aprile 2002, n. 3;
Vista l’esito dell’accertamento della certificazione antimafia, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998,
n.252;
Vista la legge 5 dicembre 1985, n. 730;
Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3;
Visto il regolamento regionale ________________, n. _____ ;
Visto l’articolo 19, commi quarto e quinto, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
AUTORIZZA
il signor _______________________________________________________________
nato a
_____________________________ il _______________ C. F. ________________ residente a
______________________________
Via
______________________________
_____________________________ ad esercitare l’attività agrituristica di:
a) alloggio in locali aziendali: T camere T unità abitative
b) T ospitalità in spazi aperti
28
di
nazionalità
c) somministrazione, per la consumazione sul posto, di: T spuntini e bevande T pasti e bevande
d) organizzazione di attività: T ricreative
T
sportive
T
divulgative
T
culturali
T fattorie didattiche
nell’azienda
agricola
denominata
__________________________
ubicata
in
________________________________________ con insegna avente la seguente dizione :
________________________________, secondo i limiti, le condizioni e le prescrizioni di seguito
riportate:
1) L’attività suddetta potrà essere svolta utilizzando i locali o gli edifici o le parti di edifici o le aree
come individuate dalla planimetria allegata, che fa parte integrante della presente autorizzazione,
per una ricettività massima di:
N°
Natura dell’attività
__
Camere ammobiliate
__
Unità abitative arredate
__
Spazi attrezzati per aree di
sosta
__
Somministrazione spuntini e
bevande
__
Somministrazione pasti e
bevande
Superficie
complessiva
Vani/
Piazzole
Posti
letto
Posti
tavola
Pasti
totali
2) Il periodo di esercizio dell’attività di alloggio/ospitalità in spazi aperti è di _________ mesi; il
periodo di esercizio dell’attività di somministrazione di spuntini/pasti e bevande è di _________
giorni, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente autorizzazione
3) La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono
soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n° 283 e successive modificazioni ed
integrazioni. Per i pasti e le bevande almeno il 25 – 35 – 50% della quantità di materia prima
utilizzata dovrà pervenire direttamente dalla produzione aziendale. Per gli spuntini almeno il
60% della quantità di materia prima utilizzata dovrà pervenire direttamente dalla produzione
aziendale.
4) Tutte le persone che eserciteranno l’attività agrituristica di somministrazione spuntini, pasti e
bevande dovranno essere munite di libretto sanitario.
5) Dovranno, altresì, essere rispettate le norme previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 3
aprile 2002, n° 3, riguardo gli obblighi amministrativi, la pubblicità dei servizi e dei prezzi.
La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata se dovessero ricorre le condizioni previste
dall’articolo 12 della legge regionale 3/2002 ovvero sarà sospesa, annullata o revocata su motivata
richiesta del Prefetto.
29
ASSEGNA
il seguente livello di classifica
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data
(1) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.
ALLEGATO
Articolazione delle giornate di attività durante l’anno:
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
Dal
Al
nei giorni di
30
(Identico)
ALLEGATO 7 (articolo 12, comma 2)
Fac-simile richiesta autorizzazione
Marca da bollo
AL COMUNE DI ____________________________
OGGETTO: Richiesta dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi
dell’articolo 11 del Regolamento regionale del _________ n. ____ di attuazione della Legge
regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto __________________________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall’articolo 11 del
regolamento regionale del _______ n. _____ di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo
scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole
che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo
76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice
fiscale: ______________________, di essere residente in comune di ____________________________
(prov. _________) Via/Loc. ____________________ , in qualità di (a) __________________________
dell’azienda agricola/Società ________________________________________ avente sede legale in
_______________________ (prov. _________ ) Via/Loc. _____________________________________
iscritta nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici al n. _______________________ del
____________________, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione,
previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e
dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, di possedere i seguenti punteggi relativi ai requisiti
caratteristici, come da tabella allegata:
REQUISITI STRUTTURALI
REQUISITI AGRICOLI
REQUISITI IN SERVIZI
Punti
Punti
Punti
per ottenere il seguente livello di classifica:
31
SIMBOLI N° 1
2
3
4
5
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall’articolo 2 del
regolamento regionale n.
del
.
2) Certificato di idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività.
3) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio.
4) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.
5) Autorizzazione del proprietario, se necessaria.
6) Tabella dei requisiti caratteristici relativamente all’assegnazione della classifica
7) ___________________________________________________
____________________________ lì ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione
sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000)
(a) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.
32
(Identico)
ALLEGATO 8 (articolo 12, comma 4)
Fac-simile modello rinnovo autorizzazione
Marca da bollo
AL COMUNE DI ____________________________
OGGETTO: Richiesta rinnovo autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi
dell’articolo 10 della Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto __________________________________________
CHIEDE
il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall’articolo 10 della
legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole
che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo
76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice
fiscale: _________________________, di essere residente in comune di ________________________
(prov. _________) Via/Loc. _______________________________________, in qualità di (a) ______
________________________ dell’azienda agricola/Società ________________ ____________________
avente sede legale in ____________________________________________________________ (prov.
_________ ) Via/Loc. ______________________________________ iscritta nell’Elenco Regionale degli
Operatori Agrituristici al n. _______________________ del _______________________ già autorizzata
per il triennio _____________ , con livello di classifica pari a ________ simboli, che non ricorrono le
condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di
pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59.
33
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall’articolo 2 del
regolamento regionale n°
del
.
2) ___________________________________________________
____________________________ lì ____________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione
sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 DPR 445 del 28.12.2000)
(a)
Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.
34
(Identico)
ALLEGATO 9 (articolo 12, comma 5)
Fac-simile modello denuncia subentro
AL COMUNE DI ____________________________
OGGETTO: Denuncia di inizio attività per subentro nell’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi
dell’articolo 14 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 ed ai sensi dell’articolo 11
del Regolamento regionale del _______, n. _____ di attuazione della Legge regionale 3
aprile 2002, n. 3.
Il sottoscritto __________________________________________
DENUNCIA
il subentro nell’esercizio dell’attività agrituristica, già autorizzata con provvedimento del Comune di
_______________ rilasciato in data ________________ n. ________ , come previsto dall’articolo 14
della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 e dall’articolo 11 del regolamento regionale del __________,
n. ______ di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole
che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo
76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge:
di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice
fiscale: ________________, di essere residente in comune di ___________________________________
(prov. _________) Via/Loc. _______________________________________, in qualità di subentrante
nella gestione dell’azienda agrituristica ____________________ _____________________ avente sede
legale in ________________________________________________ (prov. _________ ) Via/Loc.
_____________________________________, già iscritta nell’Elenco Regionale degli Operatori
Agrituristici al n. _______________________ del _______________________ e con livello di classifica
pari a _________ simboli, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione,
previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e
dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.
35
ALLEGA
i seguenti documenti:
1) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio.
2) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.
3) ___________________________________________________
____________________________ lì ____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione
sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 DPR 445 del 28.12.2000)
36
(Identico)
ALLEGATO 10 (articolo 13)
Criteri classificazione aziende agrituristiche
B – REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione
(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione che utilizza fonti di
energia rinnovabile
Spazi aziendali comuni
Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell’ambito della sala ristorazione comune
Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa comune attrezzata
e distinta dalla sala ristorazione
Illuminazione esterna degli edifici
Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;
Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni rispondente ai requisiti
della legge regionale 10/2002
Locale lavanderia e stireria
Se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura
biancheria
Rapporto tra bagni e numero di posti letto:
il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:
− presenza di un bagno ogni 4 posti letto:
− presenza di un bagno ogni 3 posti letto:
− presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere;
− presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità
inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola
punti 1
punti 2
punti 1
punti 2
punti 1
punti 2
punti 1
punti 1
punti 2
punti 4
(i punteggi sono
alternativi)
punti 3
b.6
b.7
b.8
b.9
Telefono:
- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per ricevere
chiamate indipendente in tutti gli alloggi:
- in metà degli alloggi:
punti 2
punti 1
Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna:
− presenza dei cartelli per l’indicazione della viabilità interna e le principali
strutture agrituristiche
punti 1
Punto grill o forno esterno:
disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare
all’aperto
punti 1
Edifici di pregio:
se l’edificio nel quale viene svolta l’attività agrituristica è individuato quale edificio
di pregio in base alla normativa regionale:
se vincolato dalla Soprintendenza
punti 3
punti 5
b.10 Verde architettonico
Presenza, all’interno dell’azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi
b.11 Area protetta:
l’azienda è inserita in un area protetta riconosciuta a livello regionale
b.12 Ospitalità per animali domestici:
a) l’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti
b) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti e
dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature
punti 2
punti 2
punti 2
punti 3
37
b.13 Spazio esterno arredato:
disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per
ciascuna unità abitativa)
punti 1
b.14 Giochi per bambini:
presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi. altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)
punti 1
b.15 Raccolta differenziata:
in azienda dispone dell’attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le
principali categorie di rifiuti
punti 2
C – REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:
c.1
c.2
c.3
c.4
c.6
c.7
Colture praticate
Produzioni a basso impatto ambientale
Produzioni biologiche
Siepi e boschi
Vendita di prodotti freschi aziendali
Presenza di allevamenti in azienda:
per ciascun tipo di allevamento
allevamento razze autoctone:
sistema di allevamento
max punti 8
max punti 3
max punti 6
max punti 3
punti 2
max punti 4
*2
max + 3 punti
c.8 Trasformazione:
trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la
degustazione, la somministrazione diretta
a) olio
b) vino
c) formaggi
d) carni
e) salumi
f) conserve di origine vegetale
g) conserve di origine animale
h) miele
i) prodotti apistici
j) prodotti secondari del bosco e funghi
k) tartufi
38
punti 4-2
punti 4-2
punti 4-2
punti 4-2
punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
punti 2
punti 1
punti 1
D – REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi
di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo di apertura dell’azienda
d.1
d.2
Servizi di ristorazione.
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima
colazione:
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena):
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione
completa
Piatti caratteristici
- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana
preparati con prodotti tradizionali;
- menù completo preparato con prodotti tradizionali
punti 1
punti 3
punti 4
(i punteggi sono alternativi)
Punti 1
Punti 2
(i punteggi sono alternativi)
d.3
d.4
d.5
d.6
Servizio di degustazione:
se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e
degustazione di prodotti tipici
Materiale informativo:
l’azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e
culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività
condotte:
punti 2
punti 1
Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:
allestimento di un’area specializzata per l’esposizione di attrezzature agricole
tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate
punti 2
Accoglienza degli ospiti:
- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno
- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24
punti 1
+ 1punto
(i punteggi sono alternativi)
d.7
d.8
d.9
d.10
d.11
d.12
d.13
Piscina:
presenza di piscina in azienda
punti 3
Campo da tennis:
disponibilità di un campo da tennis in azienda
punti 1
Maneggio:
presenza di maneggio in azienda
punti 3
Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:
(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce “Maneggio”
punti 2
Percorso naturalistico didattico:
presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente
segnalato: (es. percorso botanico, paesaggistico, punto di osservazione per
birdwatching, ecc.)
punti 1
Percorso sportivo:
allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una
corretta utilizzazione
punti 1
Lago per pesca sportiva:
presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva
punti 2
39
d.14
d.15
d.16
d.17
d.18
d.19
Campo bocce:
disponibilità di un campo per gioco delle bocce
punti 1
Campo attrezzato per il tiro con l’arco:
disponibilità di un campo per il tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie,
comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti
punti 1
Altre attrezzature sportive:
disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all’aperto e nella natura
punti 1
Biciclette e/o montain bikes:
disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore
ad 1/3 del numero massimo degli ospiti
punti 1
Canoa:
disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero
massimo degli ospiti
punti 1
Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato
nell’attività agrituristica:
− imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto
− corso operatore agrituristico;
− enologo o sommelier;
− assaggiatore di olio d’oliva;
− conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);
− altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.
punti
punti
punti
punti
punti
punti
2
2
1
1
1
1
SPIEGAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CLASSIFICA
B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
b.1 - Riscaldamento autonomo in camera o in appartamento (punti 3):
Presenza di riscaldamento autonomo in ogni singolo appartamento e/o di almeno un termostato in ogni singola stanza. Non è
considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale. Il riscaldamento autonomo deve essere nel rispetto delle disposizioni
comunali. Se tale requisito è presente solo in parte degli alloggi e/o in parte delle camere non può essere attribuito il punteggio.
b.2.a - Spazi aziendali comuni – sala ricreativa adibita anche a sala ristorazione (punti 1):
Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa adibita anche a sala di ristorazione comune. La sala di
ristorazione deve essere predisposta per il numero massimo di ospiti che l’azienda può accogliere e comunque di dimensione
minima di 16 mq. In tale sala inoltre, gli ospiti si possono dedicare ad altre attività. Se l’azienda dispone di sola sala ricreativa o
di sola sala ristorazione il punteggio è limitato ad 1 punto.
b.2.b - Spazi aziendali comuni – sala ricreativa distinta dalla sala ristorazione (punti 2):
Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa attrezzata con una serie di intrattenimenti (es. angolo
biblioteca, sala TV, ecc.) distinta dalla sala ristorazione. Tale sala deve avere almeno le dimensioni di 12 mq.
b3 - Illuminazione degli spazi esterni (punti 1):
Presenza di punti luce negli spazi esterni agli edifici per illuminare in maniera adeguata i camminamenti e le aree che
collegano i centri aziendali comuni, eventuali parcheggi, le camere o gli appartamenti con la sala di ristorazione, ecc.
b.4 - Locale attrezzato lavanderia e stireria (punti 1)
Disponibilità per tutti gli ospiti di un locale comune adibito esclusivamente a lavanderia e stireria (per attrezzato si
intende la presenza minima di una lavatrice, un asse da stiro, ferro da stiro).
40
b.5.a - Un bagno ogni 4 posti letto autorizzati (punti 1):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti.
b.5.b - Un bagno ogni 3 posti letto autorizzati (punti 2):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti.
b.5.c - Un bagno ogni 2 posti letto autorizzati con presenza di bagno in tutte le camere (punti 4):
Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. I bagni devono essere
presenti in ogni camera ed in ogni unità abitativa indipendente.
b5.d - Bagno accessibile a portatori di handicap (punti 3)
Presenza di almeno un bagno in tutta la struttura aziendale accessibile ai portatori di handicap realizzato secondo le
prescrizioni previste dal D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n.236 per le aziende la cui ospitalità in alloggi abbia una
ricettività complessiva inferiore alle sei camere.
b.6a - Disponibilità di un apparecchio telefonico indipendente in tutti gli alloggi (punti 2):
Disponibilità in tutti i singoli appartamenti ed in tutte le camere autorizzate, di un telefono abilitato ad effettuare e ricevere
chiamate. Tale requisito non è considerato valido se la condizione precedentemente descritta è presente soltanto in parte degli
alloggi.
b.6b - Disponibilità di apparecchi telefonici indipendenti in metà degli alloggi (punti 1):
Disponibilità in almeno metà del numero dei singoli appartamenti e/o delle camere autorizzate, di un telefono abilitato ad
effettuare e ricevere chiamate.
b.7 - Segnaletica per l’indicazione della viabilità interna (punti 1)
Presenza di cartelli e/o di segnali che indicano i percorsi per il raggiungimento delle varie strutture e dotazioni aziendali
fruibili o meno dagli ospiti, nonché le principali strutture agrituristiche.
b.8 - Punto grill e/o forno esterno per cucinare all’aperto (punti 1)
Disponibilità all’interno dell’azienda di un area attrezzata con barbecue all’aperto con le necessarie forme di sicurezza
contro l’incendio e/o di un forno esterno comune a tutti gli ospiti per cucinare all’aperto.
b.9.a - Fabbricati aziendali classificabili come edifici storici e di pregio (punti 3)
I fabbricati aziendali devono essere classificati come edifici di pregio e storici ed essere pertanto iscritti negli elenchi ai
sensi dell’art. 15 della L.R. n.13/90.
b.9.b - Fabbricati aziendali di interesse artistico o storico ai sensi della D. Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490 (punti 5)
I fabbricati aziendali devono essere individuati come edifici di particolare pregio storico e architettonico dalla
Soprintendenza in base al D. Lgs. 29.10.1999 n° 490
b.10 - Strutture di verde architettonico (punti 2)
Il requisito è riconosciuto se sono presenti all’interno dell’azienda giardini storici, parchi e/o emergenze “verdi” (alberi
monumentali, ecc.) iscritti in elenchi ufficiali riconosciuti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dalle
vigenti normative (D. Lgs. 490/1999 per i giardini storici e per i parchi).
b.11 - Inserimento dell’azienda in un’area protetta (punti 2)
Inserimento dell’azienda all’interno di un’area protetta istituita ai sensi della Legge quadro sulle aree protette 394/91 o ai
sensi della L.R. 15/94, facendo riferimento all’elenco delle aree protette istituite, così come individuate negli
adeguamenti annuali al Piano triennale delle aree protette
b.12a - Ospitalità per animali domestici (punti 2)
L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti.
b.12b - Ospitalità attrezzata per animali domestici (punti 3)
L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e
attrezzature.
41
b.13 - Spazio esterno comune arredato con tavolo e sedie (punti 1)
Spazio esterno all’appartamento all’interno della struttura aziendale con un numero di sedie almeno pari al numero di
posti letto autorizzati.
b.14 - Parco giochi per bambini con almeno 3 giochi (scivolo, altalena verticale o orizzontale ecc.) (punti 1)
Presenza di un parco giochi per bambini con almeno tre giochi funzionanti e a norma UNI.
b.15 – Raccolta differenziata (punti 2)
L’azienda effettua la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine dei rifiuti.
C – REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI
c.1 - Colture praticate
Vigneto+ oliveto+arboree
+ ortaggi
da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.
da 0,8 Ha. a 2,0 Ha.
da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.
Oltre 4,00 Ha.
da frutto
colture a DOC, IGT, DOP, IGP
punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
da 0,4 Ha. a 0,8 Ha.
da 0,8 Ha. a 2,0 Ha.
da 2,0 Ha. a 3,99 Ha.
oltre 4,00 Ha.
punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
c.2 – Produzioni a basso impatto ambientale (punti 3)
Si calcola per aziende che aderiscono alle misure A1, A2 (superficie parziale), D3 del Reg. CEE 2078/92 - Piano
Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 “ adozione di tecniche di basso impatto
ambientale” del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.
c.3 – Produzioni biologiche (punti 6)
Si calcola per aziende che aderiscono alla misura A2 (superficie totale) del Reg. CEE 2078/92 -Piano Zonale
Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 “ adozione di tecniche di coltivazione biologica”
del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche.
c.4 – Siepi e boschi
il punteggio viene assegnato se in azienda risultano presenti:
da 50 a 99 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU
oltre 100 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU
Presenza di un bosco naturaliforme pari ad almeno il 15% della
SAU
punti 1
punti 2
punti 3
c.5 - Presenza di coltivazione/allevamento a D.O.C., I.G.T., D.O.P. , I.G.P., A.S., Prodotti Tradizionali
Presenza di coltivazioni o allevamenti in azienda che hanno ottenuto il riconoscimento DOC e IGT ai sensi della L.
164/92 per le zone di produzione dei vini, il riconoscimento DOP e IGP ai sensi del Regolamento 2081/92, l’Attestazione
di Specificità ai sensi del Reg.CEE 2082/92, oppure il requisito di Prodotto Tradizionale in base al D.Lgs n° 173/98 art.
8.
sola coltivazione o solo allevamento
L. 164/92 - Regg. CEE 20812082/92
Coeff. 2
Prodotto Tradizionale D.Lgs
n° 173/98
coeff. 1,5
(i coefficienti sopra indicati sono moltiplicati per i punteggi conseguiti alle voci precedenti per quanto riguarda le
coltivazioni ed a quelli successivi per ciò che riguarda gli allevamenti.)
42
c .6 – Vendita di prodotti freschi aziendali (punti 2)
c .7 - Presenza di allevamenti in azienda:
In ogni caso il carico di bestiame non deve superare il limite di 2 UBA/Ha.
per bovini ed equini
Fino a 4 UBA
punti 1
da 5 a 9 UBA
punti 2
da 10 a 20 UBA
punti 3
Oltre 21 UBA
punti 4
Per suini
da 0,9 a 1,8 UBA
da 1,9 a 2,7 UBA
da 2,8 a 4.8 UBA
oltre 4,8 UBA
Ovi-caprini selvaggina (ungulati)
da 5 a 10 UBA
punti 1
da 11 a 30 UBA
punti 2
da 31 a 60 UBA
punti 3
Oltre 60
punti 4
avicunicoli e selvaggina minuta
da 0,25 a 0,49 UBA
punti 1
da 0,50 a 0,74 UBA
punti 2
da 0,75 a 1,0 UBA
punti 3
oltre 1 UBA
punti 4
punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
Tabella di conversione dei capi allevati in UBA:
Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di
età sup. ai 6 mesi
Bovini di età compresa tra 6 mesi ed 1 anno
Pecore, capre, selvaggina (ungulati), suini sino a 6 mesi
Suini oltre i 6 mesi
Avicunicoli (100 capi)
Selvaggina minuta (100 capi)
1,0 UBA
0,6 UBA
0,15 UBA
0,3 UBA
1,0 UBA
2,0 UBA
negli allevamenti nei quali i capi sono di razza autoctona (bovini di razza marchigiana, equini di
razza Cavallo del Catria, ovini di razza appenninica, fabrianese, sopravissana) iscritti a libri o
registri genealogici, il punteggio relativo al numero delle relative UBA viene moltiplicato per 2.
• Per i sistemi di allevamento bovino e suino a posta fissa con lettiera, o che comunque, evitino la
produzione di deiezioni liquide. sono considerati n° 2 punti aggiuntivi
• Per i sistemi di allevamento bovino e suino che prevedano spazi esterni di stazionamento degli
animali oppure allevamento brado sono considerati n° 3 punti aggiuntivi
c.8 - - Trasformazione per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta, di prodotti tipici
ottenuti da materie di produzione aziendale
Nella colonna A viene riportato il punteggio per le aziende le cui materie prime vengono lavorate
nell’impianto di trasformazione aziendale o della cooperativa agricola di cui l’azienda è socia. Nella
colonna B è indicato il punteggio per le aziende le cui materie prime sono trasformate in impianti
extra aziendali:
a)
b)
c)
d)
Olio: il frantoio deve essere realizzato ai sensi della vigente normativa.
Vino: deve avere le strutture di vinificazione e di imbottigliamento
regolarmente denunciate agli organi competenti con i relativi
registri di movimentazione delle uve e dei vini in ottemperanza alle
normative vigenti che regolamentano il settore vitivinicolo
Formaggi: prodotti secondo le norme vigenti, con le deroghe previste
dalla DGR n°2985 del 30.11.98
Carni: sezionamento e confezionamento secondo le disposizioni vigenti.
43
A
punti 4
B
punti 2
punti 4
punti 2
punti 4
punti 4
punti 2
punti 2
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Salumi: prodotti secondo le norme vigenti
Conserve di origine vegetale: prodotti secondo le norme vigenti
Miele: deve essere interamente prodotto in azienda
Prodotti apistici: polline e pappa reale prodotti interamente in azienda
Prodotti secondari del bosco e funghi: per prodotti secondari si
intendono: castagne, frutti di bosco, essenze officinali, coltivati
all’interno dell’azienda
Tartufi: devono essere trasformati e/o conservati
punti 4
punti 2
punti 2
punti 2
punti 1
------
punti 1
--
D – REQUISITI dei SERVIZI
d.1.a - Servizi di prima colazione (punti 1)
Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione.
d.1.b - Trattamento di mezza pensione (punti 3)
Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di mezza pensione.
d.1.c - Trattamento di pensione completa (punti 4)
Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di pensione completa.
d.2.a - Presenza nel menù di almeno due piatti preparati con prodotti tradizionali (punti 1)
Presenza nei menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, di almeno
due piatti della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs n° 173/98).
d.2.b - Presenza di un menù interamente preparato con prodotti tradizionali (punti 2)
Presenza di menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, interamente
preparato con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs n° 173/98).
d.3 - Servizio di assaggio e degustazione (punti 2)
Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di degustazione
d.4 - Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale in locali comuni (punti 1)
Se l’azienda mette a disposizione degli ospiti in locali comuni, materiale informativo turistico e culturale sul territorio di
appartenenza ad esempio con le indicazioni di percorsi naturalistici, storici, culturali, di manifestazioni artistiche ecc. ed
eventuale materiale divulgativo sulle attività condotte e organizzate a livello aziendale.
d.5 - Aree dedicate all’esposizione di attrezzi connessi all’agricoltura con adeguata segnalazione e disponibilità a visite
didattiche guidate (punti 2)
Allestimento di un’area di cui l’ospite può osservare le principali attrezzature usate nel passato nelle pratiche agricole
(non necessariamente dell’azienda). Per ciascun attrezzo deve essere approntata una tabella descrittiva con l’indicazione
del tipo di attrezzo, utilizzazione ecc.
Tale requisito è assegnato se contemporaneamente alla presenza dell’area espositiva c’è la disponibilità, in orari
prestabiliti ed esposti in una tabella informativa, a effettuare visite didattiche di approfondimento.
d.6.a - Accoglienza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 1)
Se il titolare assicura un servizio di accoglienza degli ospiti per almeno 8 ore al giorno.
d.6.b - Assistenza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 2)
Se l’azienda assicura un servizio di accoglienza degli ospiti con un addetto specializzato per almeno 8 ore al giorno e la
reperibilità 24 ore su 24.
d.7 - Presenza della piscina (punti 3)
Presenza di una piscina all’interno della struttura aziendale di una profondità media di almeno 110 cm e di una lunghezza
minima di 10 m.
44
d.8 - Presenza di un campo da tennis (punti 1)
Presenza di un campo da tennis all’interno della struttura aziendale di dimensioni regolamentari, minime di 16,97*34,77
metri, considerando comprese le fasce di rispetto.
d.9 - Maneggio per l’addestramento alle attività equestri (punti 3)
Presenza di un maneggio all’interno dell’azienda per l’addestramento alle attività equestri: il maneggio deve avere una
dimensione minima di 40*20 metri, deve essere recintato con legno, esclusivamente con fondo in sabbia o in erba,
munito di un adeguato drenaggio, se scoperto.
L’azienda deve garantire il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e assicurazioni.
d.10 - Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo (punti 2) (il punteggio si somma all’esistenza di un maneggio)
Organizzazione di passeggiate a cavallo su percorsi definiti e segnalati nei dintorni dell’azienda. Le passeggiate devono essere
di almeno tre ore e programmate per almeno una volta ogni 15 giorni riferita alla stazione in cui viene programmata l’attività e
comunque non inferiori a 10 passeggiate nell’arco dell’anno. Possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente.
Organizzazione di trekking a cavallo. I trekking prevedono una durata di almeno 24 ore con pernottamento; possono essere
organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente
Entrambe devono prevedere la presenza di una guida che abbia un attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore
nella specialità rilasciata da una delle Federazioni sportive riconosciute dal Coni oppure dal CAI, FITEEC-ANTE, FISE, oppure
abbia conseguito nell’ultimo decennio la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Marche per profili
attinenti le specialità previste o corsi di Istituzione a carattere pubblico, oppure abbia svolto nelle Marche, per un periodo non
inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio attività ricorrente, documentata e attestata da istruttori e/o quadri tecnici abilitati,
riferita alle specialità previste. Tale attività deve essere autorizzata.
d.11 - Percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato (punti 1)
Presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato e tabellato con l’indicazione e la
descrizione degli “elementi” naturali da osservare (es. percorso botanico, percorso faunistico, paesaggistico, punti di
osservazione birdwatching, ecc.). Tale percorso deve avere una lunghezza adeguata e deve comprendere un congruo
numero e varietà di “elementi” naturali da osservare.
d.12 - Percorso sportivo attrezzato e segnalato con istruzioni per corretta utilizzazione (punti 1)
Realizzazione all’interno dell’azienda di percorsi attrezzati con idonee e semplici strutture ginniche con tabelle che
esplicano le modalità di utilizzazione (tipo percorso VITA o ROBINSON).
d.13 - Lago di pesca sportiva (punti 2)
Presenza all’interno dell’azienda di un laghetto di pesca sportiva con regolare autorizzazione dove è consentita la pesca
senza licenza personale.
d.14 - Campo bocce (punti 1)
Presenza di un campo di bocce all’interno della struttura aziendale di dimensioni minime di 24,5*2,5 metri.
d.15 - Campo attrezzato di tiro con l’arco (punti 1)
Presenza di un campo di tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie per gli ospiti, all’interno della struttura aziendale.
L’azienda deve garantire le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente.
d.16 - Altre attrezzature per attività sportive all’aperto (ogni attrezzatura è 1 punto)
Disponibilità di altre attrezzature non comprese in quelle elencate precedentemente per attività sportive all’aperto e nella
natura (tennis tavolo completo di attrezzatura; campo di calcetto, campo di pallavolo, campo di pallacanestro
regolamentari etc.).
d.17 - Biciclette e/o mountain bike (punti 1)
Disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o mountain bike in numero non inferiore ad 1/3 del numero massimo degli
ospiti. Devono essere previsto tutto il materiale necessario per eventuali semplici riparazioni.
d.18 - Canoe (punti 1)
Disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti.
45
d.19 - Qualifiche professionali possedute dal titolare, da un suo familiare o da altri impiegati nell’azienda:
Qualifica professionali o rilasciata dopo un corso di formazione professionale. Il profilo professionale rilasciato dopo la
partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione; oppure titolo acquisito dopo corsi, promossi e/o
coofinanziati dalle Amministrazioni pubbliche della durata di almeno 120 ore.
Imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (punti 2)
imprenditori agricoli che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali,
dalla fabbricazione e vendita di prodotti dell’azienda o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione
ambientale, quali arginature, sistemazioni idraulico-forestali, difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi,
ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall’attività
agricola nell’azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell’imprenditore, ed il tempo di lavoro destinato alle attività
esterne all’azienda non superi la metà del tempo totale di lavoro dell’imprenditore
Corso per operatore agrituristico (punti 2)
Frequenza di un corso promosso e/o cofinanziato da Amministrazioni pubbliche
Enologo o sommelier (punti 1)
Enologo: titolo rilasciato ai sensi della L. 129 del 10 aprile 1991
Sommelier: qualifica di sommelier rilasciata dall’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.);
Assaggiatore di olio d’oliva (punti 1)
Iscrizione all’albo nazionale degli assaggiatori di olii di oliva vergine ed extravergine a Denominazione di Origine
Controllata istituito ai sensi dell’art. 17 della L.n.169/92 con D.M. del 2376/92 oppure componente del Panel Test ai
sensi del Reg. CEE 2568/91;
Diploma o attestato di lingue estere o conoscenza per madre lingua (punti 1)
Buona conoscenza di almeno una lingua estera, dimostrabile attraverso attestazioni rilasciate da scuole o istituti
specializzati oppure presenza in azienda del titolare o altro familiare madre lingua;
Altre qualifiche documentabili di interesse agrituristico (punti 1):
Qualifiche rilasciate dopo corsi di formazione. I profili professionali rilasciati dopo la partecipazione al corso devono
essere fra quelli approvati dalla Regione Marche.
Se le medesime qualifiche, ad esclusione della qualifica di imprenditore agricolo che ai fini dell’attribuzione del
punteggio deve essere posseduta dal titolare dell’attività agrituristica o da uno dei suoi familiari, sono possedute da
personale alle dipendenze dell’azienda per ogni qualifica il punteggio che viene attribuito è uguale a punti 1.
Cuoco
Qualifica rilasciata dopo un corso di formazione. Il profilo professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso
deve essere approvato dalla Regione Marche, oppure titolo acquisito attraverso lo specifico diploma di scuola
secondaria superiore;
Guida ambientale o turistica
Abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionista o abilitazione
all’esercizio dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico, interprete turistico rilasciate ai sensi della L.R. 23
gennaio 1996 n° 4.
SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE
46
ATTRIBUZIONE SIMBOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE
NUMERO
SIMBOLI
REQUISITI CARATTERISTICI
REQUISITI
STRUTTUR
ALI
1 “PICCHIO”
2 “PICCHI”
3 “PICCHI”
4 “PICCHI”
5 “PICCHI”
REQUISITI
AGRICOLI
Possesso delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
Possesso delle condizioni per il rilascio almeno 5 punti
almeno 6 punti
dell’autorizzazione
Possesso delle condizioni per il rilascio almeno 10 punti
almeno 10 punti
dell’autorizzazione
Possesso delle condizioni per il rilascio almeno 12 punti
almeno 17 punti
dell’autorizzazione
Possesso delle condizioni per il rilascio almeno 17 punti
almeno 26 punti
dell’autorizzazione
REQUISITI in
SERVIZI
almeno 5 punti
almeno 8 punti
almeno 12 punti
almeno 17 punti
I punteggi minimi debbono essere raggiunti in ciascuna categoria di requisiti.
47
(Identico)
ALLEGATO 11 (articolo 13, comma 4)
SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE (da presentare con la richiesta di autorizzazione
all’esercizio)
B – REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI
da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica
b.1
Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione
(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)
b.2
Spazi aziendali comuni
Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell’ambito della sala ristorazione
comune
Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa comune
attrezzata e distinta dalla sala ristorazione
b.3
Illuminazione esterna degli edifici
se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;
b.4
Locale lavanderia e stireria
se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura
biancheria
b.5
Rapporto tra bagni e numero di posti letto:
il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente:
− presenza di un bagno ogni 4 posti letto:
− presenza di un bagno ogni 3 posti letto:
− presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le
camere;
− presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con
ospitalità inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola
b.6
Telefono:
- disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per
ricevere chiamate indipendente in tutti gli alloggi:
- in metà degli alloggi:
b.7
Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna:
− presenza dei cartelli per l’indicazione della viabilità interna e le principali
strutture agrituristiche
b.8
Punto grill o forno esterno:
disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare
all’aperto
b.9
Edifici di pregio:
se l’edificio nel quale viene svolta l’attività agrituristica è individuato quale
edificio di pregio in base alla normativa regionale:
se vincolato dalla Soprintendenza
b.10
Verde architettonico
Presenza, all’interno dell’azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi
Area protetta:
l’azienda è inserita in un’area protetta riconosciuta a livello regionale
b.11
b.12
Ospitalità per animali domestici:
48
a) l’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti
b.13
b) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli
ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature
Spazio esterno arredato:
disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per
ciascuna unità abitativa)
b.14
Giochi per bambini:
presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi. altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)
b.15
Raccolta differenziata:
in azienda dispone dell’attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le
principali categorie di rifiuti
C –REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:
c.1
Colture praticate
c.2
Produzioni a basso impatto ambientale
c.3
Produzioni biologiche
c.4
Siepi e boschi
c.6
Vendita di prodotti freschi aziendali
c.7
Presenza di allevamenti in azienda:
per ciascun tipo di allevamento
allevamento razze autoctone:
sistema di allevamento
c.8
Trasformazione:
trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la
degustazione, la somministrazione diretta
a) olio
b) vino
c) formaggi
d) carni
e) salumi
f) conserve di origine vegetale
g) conserve di origine animale
h) miele
i) prodotti apistici
j) prodotti secondari del bosco e funghi
k) tartufi
49
D – REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica se i
servizi di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo di apertura dell’azienda
d.1
Servizi di ristorazione.
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima
colazione:
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza
pensione (prima colazione e cena):
− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione
completa
d.2
Piatti caratteristici
- presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana
preparati con prodotti tradizionali;
- menù completo preparato con prodotti tradizionali
Servizio di degustazione:
se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e
degustazione di prodotti tipici
d.3
d.4
d.5
Materiale informativo:
l’azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e
culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle
attività condotte
Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate:
allestimento di un’area specializzata per l’esposizione di attrezzature agricole
tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche
guidate
d.6
Accoglienza degli ospiti:
- da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno
- da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24
d.7
Piscina:
presenza di piscina in azienda
d.8
Campo da tennis:
disponibilità di un campo da tennis in azienda
Maneggio:
presenza di maneggio in azienda
d.9
d.10
Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo:
(il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce “Maneggio”
d.11
Percorso naturalistico didattico:
presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente
segnalato: (es. percorso botanico, paesaggistico, punto di osservazione per
birdwatching, ecc.)
d.12
Percorso sportivo:
allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una
corretta utilizzazione
d.13
Lago per pesca sportiva:
presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva
d.14
Campo bocce:
disponibilità di un campo per gioco delle bocce
50
d.15
Campo attrezzato per il tiro con l’arco:
disponibilità di un campo per il tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie,
comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti
d.16
Altre attrezzature sportive:
disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all’aperto e nella natura
d.17
Biciclette e/o montain bikes:
disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore
ad 1/3 del numero massimo degli ospiti
d.18
Canoa:
disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero
massimo degli ospiti
d.19
Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato
nell’attività agrituristica:
− imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto
− corso operatore agrituristico;
− enologo o sommelier;
− assaggiatore di olio d’oliva;
− conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua);
− altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.
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Relazione della III Commissione permanente