• CASARTIGIANI Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani CIRCOLARE N°125/13 06/09/2013 Roma, lì ............................................. ....... .... 00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036 www.casartigiani .org OGGETTO Circolare Min. del Lavoro n.35/2013. Chiarimenti sul D.L. n. 76/2013 , convertito dalla L n. 99/2013. Associazioni confederate aderenti e collegate CASARTIGIANI LORO SEDI Il D.L n. 76/2013 , entrato in vigore il28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina di alcuni istituti lavoristici. La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 35/2013 in oggetto, fornisce i primi chiarimenti interpretati vi della norma. Le misure introdotte dal Legislatore riguardano il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione e diversi interventi di semplificazione e razionalizzazione di alcuni istituti. Su queste misure la circolare fornisce indicazioni al personale ispettivo sia del Ministero che degli Istituti previdenziali e assicurativi- ma al contempo anche agli "attori" del mercato del lavoro- al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle nuove regole. Fra le tipologie contrattuali trattate in circolare, particolare rilevanza hanno quelle dell'apprendistato, del contratto a tempo determinato, del lavoro intermittente e delle collaborazioni a progetto. Apprendistato La circolare specifica i criteri su cui si dovranno uniformare, entro il 30 settembre, le linee guida sull'apprendistato professionalizzante redatte dalla Conferenza Stato Regioni. Queste dovranno essere: • • • Il piano formativo individuale è obbligatorio solo in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto ministeriale 10 ottobre 2005. Per le imprese multi localizzate, la formazione deve avvenire in base alle regole della Regione in cui l ' impresa ha la sede legale. In assenza delle linee guida da parte della Conferenza stato Regioni, queste tre regole dovranno essere comunque applicate dall'l ottobre 2013. Contratto a tempo determinato Sulle prime disposizioni introdotte dal Decreto lavoro su tale istituto, ovvero sul c.d. contratto a termine "a-causale" (il contratto stipulato senza la motivazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), il Ministero chiarisce che la previsione legislativa relativa alla durata massima di dodici mesi del contratto "a-causale" va intesa come comprensiva dell'eventuale proroga; in aggiunta però, viene chiarito anche che i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere che il contratto a termine "a-causale" possa avere una durata maggiore di dodici mesi o anche che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano già avuto un rapporto di lavoro subordinato. Lavoro intermittente In materia di lavoro intermittente il Decreto ha voluto introdurre un limite ne Il ' utilizzo deU 'istituto. In sostanza, il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro "nel! 'arco di tre anni solari". Il calcolo va effettuato solo sulle giornate di lavoro effettuate a partire dal 28 gitmgo 2013. Si ricorda che comunque questo limite non riguarda i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto In materia di collaborazioni a progetto il Legislatore introduce alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D . Lgs. n. 276/2003, volte in particolare a sciogliere alcuni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma del 2012. Il D.L. n. 76/2003 chiarisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente "esecutivi e ripetitivi", sostituendo la disgiuntiva "o" con la congiunzione "e". L'intervento vuole pertanto evidenziare l'incompatibilità dell'istituto con attività che si risolvano nella m era attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente "esecutivi") e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente "ripetitivi"). Si trasmette in allegato il testo completo della Circolare n. 35/2013. Cordiali saluti t ' \ CASAR'I'IGI~NI l ALLEGATI: Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013 ' ·- !'