NOVITA’ FISCALI PER I PROFESSIONISTI 2 febbraio 2011 PRINCIPALI NOVITA’ • • • • • novità in materia di leasing immobiliare; ripristino del cd. elenco «clienti-fornitori»; comunicazioni black-list; nuovi vincoli alla compensazione dei crediti tributari; autorizzazione all’effettuazione di operazioni intra-UE. NOVITA’ IN MATERIA DI LEASING IMMOBILIARE art. 1, commi 15-16, Legge n. 220/2010 Per i contratti aventi ad oggetto fabbricati strumentali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2011, equiparazione del trattamento del leasing immobiliare all’acquisto diretto sul piano dell’imposizione di registro e ipocatastale con conseguente: - eliminazione dell’imposta di registro (1%) in precedenza corrisposta sui canoni; - applicazione delle imposte ipotecaria e catastale (3%+1%) all’atto dell’acquisto e tassazione fissa al momento del riscatto (in precedenza: 1,5%+0,5% all’acquisto e 1,5%+0,5% al riscatto con detrazione di quanto nel frattempo pagato a titolo di imposta di registro). Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2011, eliminazione delle imposte di registro ed ipocatastali ancora dovute mediante applicazione di una imposta sostitutiva da versare entro il 31 marzo 2011 a cura delle società di leasing. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI» Art. 21 D.L. n. 78/2010 A partire dal 1° maggio 2011, i titolari di partita IVA dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, tutte le operazioni di acquisto e di vendita soggette ad IVA qualora, nella loro unitarietà, queste risultino di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 se non soggette ad obbligo di fatturazione). Gli elementi da segnalare sono: • l’anno di riferimento dell’operazione (individuato in base al momento di registrazione o, in mancanza, in base al momento di effettuazione dell’operazione); • il numero di partita IVA (o, in mancanza, il codice fiscale) del cliente e/o del fornitore (se questo è non residente, i dati anagrafici completi); • l’imponibile dell’operazione e la relativa imposta (o il titolo di inapplicabilità); per le operazioni certificate mediante scontrino o ricevuta, l’importo comprensivo dell’imposta. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI» aspetti particolari • • Per l’individuazione del limite di € 3.000 (€ 3.600) è necessario avere riguardo all’operazione nel suo complesso e non ai singoli corrispettivi di volta in volta certificati; per le prestazioni che danno luogo a corrispettivi periodici (es. assistenza software) occorre fare riferimento ai corrispettivi annuali. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI» Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione Sono escluse dall’obbligo di comunicazione: • le importazioni; • le cessioni all’esportazione dirette; • le operazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria per effetto delle comunicazioni ex art. 7 D.P.R. n. 605/73; • le operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi «black list»; • le operazioni di compravendita immobiliare (risposta a Telefisco). Non risultano al momento indicazioni ufficiali in ordine all’esclusione delle operazioni intra-UE (già oggetto di segnalazione mediante gli intrastat) mentre è stata confermata la rilevanza delle operazioni aventi ad oggetto beni mobili registrati (risposta a Telefisco). RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI» regime transitorio Operazioni effettuate nel 2010: • sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione e recanti un corrispettivo superiore a € 25.000; • il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011. Operazioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2011: • sono oggetto di comunicazione le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. RIPRISTINO DEL CD. «ELENCO CLIENTI/FORNITORI» regime sanzionatorio In caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati inesatti o incompleti, si applica la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 11 D.Lgs. n. 471/97). Non sono dovute le sanzioni qualora il contribuente provveda ad integrare la comunicazione in precedenza trasmessa nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine ordinario (30 maggio). Si applica l’istituto del ravvedimento operoso. COMUNICAZIONI «BLACK LIST» Art. 1 D.L. n. 40/2010 D.M. 30 marzo 2010 D.M. 5 agosto 2010 Tutti i soggetti titolari di partita IVA (ad eccezione dei contribuenti minimi e di quelli in regime di nuove iniziative produttive) sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo al periodo di riferimento, tutte le operazioni effettuate con altri operatori economici residenti in paesi inclusi nelle «black lists» di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, ivi comprese le operazioni rese a loro stabili organizzazioni/rappresentanti fiscali localizzati in paesi «white list». COMUNICAZIONI «BLACK LIST» operazioni soggette all’obbligo di comunicazione Devono essere comunicate: • tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA; • le importazioni; • i servizi resi fuori campo IVA ex art. 7-ter D.P.R. n. 633/72; • i servizi resi e ricevuti fuori campo IVA ex artt. 7-quater e 7quinquies D.P.R. n. 633/72. Le operazioni vanno comunicate al netto delle note di variazione emesse/ricevute nel periodo di riferimento (quelle precedenti vanno evidenziate a parte). COMUNICAZIONI «BLACK LIST» operazioni escluse dalla comunicazione Non devono essere comunicate: • le operazioni fuori campo IVA (ad eccezione di quelle espressamente considerate); • le operazioni escluse dalla base imponibile ex art. 15 D.P.R. n. 633/72; • le operazioni esenti in presenza di dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. n. 633/72; • le vendite al dettaglio documentate da scontrino/ricevuta fiscale non intestati. COMUNICAZIONI «BLACK LIST» individuazione del periodo di riferimento Il periodo di riferimento per la comunicazione è individuato: • tramite la data di registrazione nei registri IVA per le operazioni soggette ad IVA; • tramite la data di registrazione nelle altre scritture contabili (libro giornale, registro cronologico) per le operazioni non soggette ad IVA; • tramite la data della bolletta doganale per le importazioni. COMUNICAZIONI «BLACK LIST» periodicità delle comunicazioni La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento individuato: • nel trimestre solare qualora l’operatore non effettui nessuna categoria di operazioni (cessione/acquisto di beni; prestazione/acquisto di servizi) per importi superiori a € 50.000 nei 4 trimestri precedenti; • nel mese qualora l’operatore ecceda anche per una sola categoria di operazioni l’importo di € 50.000 nei 4 trimestri precedenti. COMUNICAZIONI «BLACK LIST» regime sanzionatorio (art. 1, c. 3, D.L. n. 40/2010) L’omissione o l’incompletezza degli elenchi comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di € 516 ad un massimo di € 4.130. In caso di violazioni ripetute, non si applica il cd. «cumulo giuridico» delle sanzioni. Trova invece applicazione l’istituto del «ravvedimento operoso». COMPENSAZIONI IN F24 (art. 31 D.L. n. 78/2010) Per i modelli F24 presentati a decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti d’imposta erariali in presenza di: • debiti per tributi erariali • di importo superiore a € 1.500 • iscritti a ruolo a titolo definitivo • non pagati nei termini. COMPENSAZIONI IN F24 (art. 31 D.L. n. 78/2010) La norma dispone che il divieto di compensazione soltanto «fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo»: di conseguenza, sembrerebbe plausibile ammettere in compensazione crediti superiori ai debiti iscritti a ruolo per l’ammontare eccedente i debiti medesimi. Es. credito tributario erariale: € 9.500; debito per ritenute alla fonte: € 5.000; cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000. • • interpretazione 1: eccedenza di credito rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ 9.500 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare tutto il debito per ritenute di € 5.000. interpretazione 2: eccedenza di debito rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per ritenute per soli € 1.000. COMPENSAZIONI IN F24 posizione dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 14 gennaio 2011 Telefisco del 26 gennaio 2011) «La disposizione è tesa a non consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo che continua a non pagare». Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per i crediti d’imposta erariali la compensazione cd. «orizzontale» ex art. 17 del D.Lgs. N. 241/97 è in ogni caso vietata qualora il contribuente non abbia provveduto al pagamento dei propri debiti erariali definitivi e scaduti (allo scopo, è stata anticipata l’emanazione di un apposito provvedimento attuativo per il pagamento delle cartelle mediante compensazione). COMPENSAZIONI IN F24 aspetto sanzionatorio L’indebita compensazione comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato. Es. credito tributario erariale: € 9.500; debito per ritenute alla fonte: € 5.000; cartella di pagamento definitiva e scaduta: € 4.000. • • interpretazione 1: eccedenza di credito rispetto alla cartella pari a 5.500 (€ 9.500 - € 4.000), di conseguenza teorica possibilità di compensare tutto il debito per ritenute di € 5.000 senza sanzioni (v. però Agenzia delle Entrate: eventuale sanzione di € 2.000); interpretazione 2: eccedenza di debito rispetto alla cartella pari a € 1.000 (€ 5.000 - € 4.000), di conseguenza possibilità di compensare il debito per ritenute per soli € 1.000. In caso contrario, sanzione pari a € 2.000. AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UE Art. 27 D.L. n. 78/2010 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29.12.2010 nn. 188376 e 188381 A decorrere dal 29 dicembre 2010, chi inizia un’attività d’impresa o di lavoro autonomo deve comunicare, nella propria denuncia di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni attive o passive intracomunitarie. Dalla data presentazione della denuncia di inizio attività con l’indicazione dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha 30 gg. di tempo per concedere o meno l’autorizzazione ad effettuare le operazioni (si applica il «silenzio-assenso»). L’autorizzazione (tacita) comporta l’iscrizione nell’archivio informatico degli operatori legittimati ad operare in ambito intracomunitario. Nei confronti dei soggetti iscritti nell’archivio informatico sono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della denuncia di inizio attività (prima verifica entro il 31 luglio 2011). AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UE cause di esclusione Possibili cause di esclusione: • tipo di attività e rischio di evasione connesso; • inadempimenti agli obblighi dichiarativi IVA; • precedente coinvolgimento in frodi fiscali; • ogni altro elemento che evidenzi rischi e criticità. AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UE regime transitorio Soggetti che hanno iniziato l’attività fra il 31 maggio ed il 28 dicembre 2010: • se hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio attività non devono compiere alcun altro adempimento; • se non hanno esercitato l’opzione nella denuncia di inizio attività, entro il 29 gennaio dovevano trasmettere a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l’opzione, pena la mancata inclusione nell’archivio informatico; tale comunicazione non è richiesta qualora questi operatori abbiano presentato gli elenchi intrastat con riferimento ad operazioni intracomunitarie effettuate nel corso del secondo semestre del 2010). AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI INTRA-UE regime transitorio Soggetti che hanno iniziato anteriormente al 31 maggio 2010: • l’inclusione nell’archivio informatico è automatica per coloro che nel 2009 o nel 2010 abbiano effettuato almeno una operazione intracomunitaria assolvendo all’obbligo di presentazione del relativo modello intrastat e che abbiano altresì presentato la dichiarazione annuale IVA per il 2009; • qualora tali soggetti non avessero effettuato operazioni intracomunitarie (ma avessero presentato la dichiarazione IVA per il 2009), l’inclusione nell’archivio entro il 28 febbraio 2011 era possibile a condizione che tali soggetti avessero trasmesso all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di esercizio dell’opzione; • in tutti gli altri casi, l’iscrizione nell’archivio automatico verrà effettuata con effetto dai 30 gg. successivi alla comunicazione dell’opzione.