A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell’Ufficio fiscale Dal 1° ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24 Il Decreto Renzi ha ampliato i casi in cui è necessario utilizzare al posto del modello F24 cartaceo il modello F24 telematico, già obbligatorio per i titolari di partita iva, e ha previsto l’obbligo di trasmissione telematica dei modelli F24 con saldo zero esclusivamente per mezzo dei canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline o F24web). Art.11 comma 2 del Dl 66/2014 (Decreto Renzi). A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, possono essere eseguiti: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline o F24web), in caso di compensazioni con il saldo finale pari a zero; esclusivamente in via telematica (non solo Entratel, Fisconline, F24web, ma anche home banking, remote banking-Cbi) in caso saldo finale superiore a 1.000 euro o in presenza di compensazioni con saldo positivo. In conseguenza a tali previsioni il modello F24 cartaceo dal 1/10/2014 può essere utilizzato solo dai privati (ossia non titolari di partita iva) per versamenti fino a 1.000 euro senza compensazioni. Tali vincoli di utilizzo si aggiungono a quelli già previsti: per l’utilizzo del modello F24 cartaceoi; per la compensazione orizzontale (ossia la compensazione che richiede la compilazione del modello F24) dei crediti risultanti da dichiarazioni annuali IVAii, IRPEF, IRES, IRAP e 770iii o dei crediti infrannuali ivaiv. Ad esempio, se il modello F24 presentato è a saldo zero e contiene un credito iva infrannuale o annuale, dovrà necessariamente essere inviato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline o F24web), anche se gli utilizzi del credito infrannuale o annuale non raggiungono l’importo di 5.000 euro, senza più possibilità di utilizzare l’home banking o il remote banking-Cbi, canali invece ammessi in caso di F24 con saldo a debito a 1 meno che non vi siano evidenziati crediti iva annuali o infrannuali il cui utilizzo abbia superato il limite fino a 5.000 euro. Per continuare a utilizzare l’home banking o il remote banking-Cbi, comunque preclusi quando gli utilizzi dei crediti iva raggiungono i 5000 euro, occorrerebbe che la compensazione non fosse totale, in modo tale da evitare la produzione di un F24 a zero, facendo risultare un importo anche minimo a debito. Si ricorda che in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30 del 29/9/2006 i soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline o F24web) devono essere titolari di un conto corrente o cointestatari con abilitazione ad operare con firma disgiunta. Il sistema bancario infatti effettuerà gli addebiti in conto solo in caso di corrispondenza tra intestatario del conto corrente e intestatario del pagamento (è ricompreso il caso dell’erede o tutore che effettua il pagamento sul proprio conto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 della convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo F24 cumulativo on line), mentre l’addebito non verrà effettuato in mancanza di tale corrispondenza o in caso di intestazione del conto corrente a più soggetti con firma congiunta La richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve quindi essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario o ciontestatario con firma disgiunta. I modelli F24 con saldo zero, vanno invece inviati senza indicare le coordinate bancarie per l’addebito, con la conseguenza che in caso di modello F24 con saldo zero, l’invio può essere disposto anche per i contribuenti privi di conto corrente. Se il contribuente non è titolare di partita iva si può anche scegliere di presentare un F24 a zero mediante Entratel, Fisconline o F24web e predisporre un F24 cartaceo per la differenza a debito se questa è pari o inferiore a 1.000 euro. Nei casi in cui l’utilizzo delle nuove procedure di versamento risulti troppo complicato o oneroso per il contribuente (ad esempio soggetto privato non dotato di conto corrente) è comunque possibile utilizzare più modelli F24 senza compensazioni con saldo finale pari o inferiore a 1.000 euro distribuendo su più deleghe i diversi codici tributo, o dividendo l’importo di un singolo codice tributo su più modelli. Nei casi in cui è possibile utilizzare l’home banking (procedura che, si ricorda, è esclusa per gli F24 a zero o per l’utilizzo del credito iva per importi superiori a 5.000 euro) il titolare del c/c può pagare anche deleghe di soggetti non cointestatari del conto (ad esempio familiari oppure soci in caso di conto intestato alla società). I nuovi vincoli non si applicano ai versamenti effettuati con modalità alternative al modello F24 come ad esempio, ai versamenti IMU/TASI effettuati mediante bollettino di conto corrente postale. Con la circolare 27 del 19/9/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: possono essere ancora presentati in banca/posta i modelli F24 cartacei precompilati inviati dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), anche se con saldo superiore a 1.000 euro, a prescindere dal soggetto che deve effettuare il versamento (titolare o meno di partita iva), a condizione che non riportino l’uso di crediti in compensazione (si ritiene che la casistica dei modelli precompilati riguardi anche i modelli scaricati dal sito dell’Agenzia delle entrate in caso di richiesta di rateizzazione o i fac-simili allegati agli avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate con indicazione del codice ufficio, del codice atto e di tutti i codici tributo con le relative sanzioni ed interessi); possono essere ancora presentati in banca/posta fino al 31 dicembre 2014 i modelli F24 cartacei relativi a rateizzazioni in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche se con saldi superiori 2 a 1.000 euro, con o senza utilizzo di crediti in compensazione, e anche in caso di saldo pari a zero; possono essere ancora presentati presso gli agenti della riscossione (Equitalia) i modelli F24 cartacei in cui siano utilizzati in compensazione importi relativi ad agevolazioni fiscali spettanti nella forma di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione; possono essere ancora presentati in banca/posta i modelli F24 cartacei con saldo a debito relativi a contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (falliti o protestati). In tal caso si potrebbe anche ricorrere a banche che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente eseguendo il pagamento con modalità diverse rispetto all’addebito in conto (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). In presenza di crediti utilizzati in compensazione è possibile anche presentare un modello F24 a saldo zero mediante Entratel, Fisconline o F24web, nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare e procedere al versamento del debito residuo con modello F24 cartaceo. TITOLARI DI PARTITA IVA CASISTICHE DI VERSAMENTO F24 CARTACEO F24 a debito senza compensazioni F24 a debito con compensazioni di crediti (esclusi i crediti iva annuali o infrannuali in caso di superamento di rispettivi limiti di 5.000 euro, tenendo conto anche dei precedenti utilizzi) F24 a debito con compensazioni di crediti iva annuali o infrannuali in caso di superamento di rispettivi limiti di 5.000 euro, tenendo conto anche dei precedenti utilizzi) F24 con saldo zero F24 a debito precompilati inviati da enti impositori senza integrazioni e compensazioni anche se di importo superiore a 1.000 euro F24 contenenti crediti d’imposta per agevolazioni utilizzabili solo presso Equitalia F24 con saldo a debito di contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (falliti o protestati) anche se di importo superiore a 1.000 euro no no si si ENTRATEL F24ONLINE F24WEB si si no no si no si no si si si si no no si si no SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 NON TITOLARI DI PARTITA IVA 3 HOME/REMOTE BANKING-CBI CASISTICHE DI VERSAMENTO F24 CARTACEO HOME/REMOTE BANKING-CBI F24 a debito con saldo finale fino a 1.000 euro senza compensazioni F24 a debito di saldo finale superiore a 1.000 euro senza compensazioni F24 a debito con compensazioni di crediti F24 con saldo zero F24 a debito precompilati precompilati inviati da enti impositori senza integrazioni e compensazioni anche se di importo superiore a 1.000 euro F24 con o senza compensazioni, anche di importo superiore a 1.000 euro o con saldo zero per rateizzazioni in corso fino al 31/12/2014 F24 contenenti crediti d’imposta per agevolazioni utilizzabili solo presso Equitalia F24 con saldo a debito di contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente (falliti o protestati) anche di importo superiore a 1.000 euro si si ENTRATEL F24ONLINE F24WEB si no si si no no si si no si si si si si si si si no no si si no Sanzioni Non è stata prevista un’apposita sanzione per l’errata utilizzazione del mezzo o canale di pagamento di imposte e contributi come già evidenziato in passato dalla risoluzione della Camera del 26/9/2006 n.7-00051. Potrebbe però accadere che l’ufficio bancario o postale si rifiuti di procedere all’esecuzione di un versamento su F24 cartaceo nei casi in cui tale forma non risulti ammessa. Non si può escludere che l’Agenzia delle Entrate ravvisi nell’utilizzo scorretto di canali o mezzi di pagamento una violazione formale che costituisca un ostacolo ai controlli dell’amministrazione finanziaria. In tal caso potrebbe essere irrogata la sanzione di 258 euro. i Dal 1° ottobre 2006 in base al comma 49 dell'articolo 37 del DL 223/2006 i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 30 del 29/09/2006 l’obbligo non vale nei seguenti casi in cui resta quindi possibile l’utilizzo del modello F24 cartaceo: F24 predeterminati: il versamento deve però essere eseguito senza ulteriori integrazioni o compensazioni; F24 con crediti fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione; F24 intestati a contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc…); eredi di titolari di partita IVA (è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius); agricoltori esonerati dagli obblighi IVA a norma dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/72 (devono aver realizzato un volume di affari non superiore a euro 7.000); soggetti che hanno chiuso la partita iva: possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività, con modalità non telematiche; 4 imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda: avendo sospeso la partita IVA, può effettuare i versamenti con F24 cartaceo. ii Compensazione del credito iva annuale Per il credito annuale iva fino a 5.000 euro è possibile utilizzare il credito in compensazione anche prima della presentazione della dichiarazione iva. Una volta raggiunto tale limite scattano condizioni di utilizzo più stringenti: invio del mod.F24 mediante Entratel o Fisconline o F24 web non prima del 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con data di utilizzo del credito a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Dal 1/4/2012, infatti, il superamento del limite di 5.000 euro (il limite era di 10.000 fino al 31/3/2012) riferito all’ammontare complessivo del credito annuale iva utilizzato, calcolato tenendo conto anche dei precedenti utilizzi con il codice 6099 e lo stesso anno di riferimento, comporta: l’obbligo di utilizzare in compensazione il predetto credito rispettivamente a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA; l’impossibilità di utilizzare canali telematici diversi (home banking o remote banking-Cbi) da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e quindi l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline o F24 web, modalità peraltro raccomandate dall’Agenzia delle Entrate anche prima del raggiungimento del limite dei 5.000 euro, per consentire fin dall’inizio l’attivazione delle procedure di controllo relative alla compensabilità del credito; la necessità di trasmettere le deleghe di pagamento recanti la compensazione del credito Iva a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge (provv. direttoriale 185430 del 21/12/2009). (La data del 1/4/2012 come decorrenza del nuovo limite è stata indicata dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento n.40186 del 16/3/2012 con cui è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 18 e 19, del DL 2 marzo 2012, n. 16, che ha abbassato il limite di utilizzo immediato dei crediti iva da 10.000 a 5.000 euro). La compensazione del credito annuale iva dell’anno x deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno successivo x+1 evidenziando nella stessa tutti gli utilizzi effettuati nei modelli F24 in cui sia stato indicato il codice 6099 con anno di riferimento precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione (con la circolare 16 del 19 aprile 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dispone che la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. In applicazione di questo principio di carattere generale, il credito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009 – per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell’anno solare 2010 – può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell’anno solare 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010). L’utilizzo in compensazione del credito iva annuale (a partire da quello relativo all’anno d’imposta 2009) per importi superiori a 15.000 euro richiede la preventiva apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione iva da cui emerge il credito (visto che invece non è richiesto per l’utilizzo in compensazione dei crediti iva infrannuali). Il limite di 15.000 euro va calcolato tenendo conto anche dei precedenti utilizzi effettuati con il codice 6099 e lo stesso anno di riferimento. Una volta raggiunto il limite di 15.000 euro l’utilizzo in compensazione del credito iva è possibile solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva munita di visto di conformità. iii Compensazione crediti d’imposta superiori a 15.000 euro L’art.1 comma 574 della L.147/2013 (legge di Stabilità per il 2014) richiede il visto di conformità anche per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 per importi superiori a 15.000 euro annui di crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d’imposta e Irap relative a periodi d’imposta successivi al 2012. Tale adempimento, già previsto per l’utilizzo del credito Iva, è stato quindi esteso, a partire dai crediti relativi all’anno 2013 (utilizzabili dall’1/1/2014), anche alle altre singole dichiarazioni da cui emergono i crediti da utilizzare in compensazione (Ires, Irpef e relative addizionali o imposte sostitutive, ritenute alla fonte, o Irap) anche se, a differenza di quanto previsto per il credito Iva, l’apposizione del visto sulla dichiarazioni interessata può anche avvenire in un momento successivo rispetto all’utilizzo del credito, secondo un chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 10 del 14/5/2014 confermato nella circolare 28 del 25/9/2014. 5 iv Compensazione del crediti iva infrannuali Si ricorda che dal 1° gennaio 2010 l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale, qualunque sia l’importo, è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge, con la necessità di trasmettere le deleghe di pagamento recanti la compensazione di crediti Iva infrannuali solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza da cui il credito emerge (provv. direttoriale 21/12/2009). Dal 1/4/2012, il superamento del limite di 5.000 euro (fino al 31/3/2012 il limite era di 10.000 euro), riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali utilizzati, maturati nello stesso anno d’imposta (6036 + 6037 + 6038 con lo stesso anno di riferimento) comporta: l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti rispettivamente a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza tenendo conto anche dei precedenti utilizzi di crediti infrannuali relativi allo stesso anno d’imposta; l’impossibilità di utilizzare canali telematici diversi (home banking o remote banking-Cbi ) da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e quindi l’obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline o F24web, modalità peraltro raccomandate dall’Agenzia delle Entrate anche prima del raggiungimento del limite dei 5.000 euro, per consentire fin dall’inizio l’attivazione delle procedure di controllo relative alla compensabilità del credito; la necessità di trasmettere le deleghe di pagamento recanti la compensazione del credito Iva a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge (provv. direttoriale 185430 del 21/12/2009). La compensazione dei crediti infrannuali relativi ad un determinato anno d’imposta deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa a detto anno, evidenziando nella stessa tutti gli utilizzi effettuati nei modelli F24 in cui siano stati indicati gli utilizzi dei codici 6036, 6037 e 6038 con anno di riferimento uguale a quello cui si riferisce la dichiarazione annuale. Aggiornato al 6/11/2014 6