DPR 74 del 16.04.2013 IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2013
SINTESI PUNTI PIU’ IMPORTANTI
Art.4 c.7: Sugli impianti centralizzati deve essere esposto un cartello con l’indicazione del periodo annuale di
accensione e degli orari di attivazione dell’impianto (secondo le indicazioni dei commi precedenti), il nome e il
recapito (indirizzo e num. tel.) del responsabile, il CODICE IMPIANTO assegnato dal Catasto territoriale.
Art.6: Terzo responsabile (dopo)
Tutti gli impianti di climatizzazione, sia estiva che invernale, devono essere manutenuti e controllati
dall’Ente/Organismo Incaricato, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Art.7 c.4: Gli installatori e i manutentori, tenuto conto delle istruzioni tecniche della ditta installatrice, e/o
costruttrice e/o delle norme UNI e CEI relative agli apparecchi installati, devono dichiarare in forma scritta con quale
frequenza devono essere effettuate e quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto
per garantire l’efficienza e la sicurezza di persone e cose.
Art.8 c.1: Per impianti di climatizzazione invernale di Pot. Termica utile nominale > 10kW e quelli di climatizzazione
estiva di Pot. Termica utile nominale > 12kW si effettua il controllo di efficienza energetica in occasione delle
operazioni di controllo e manutenzione del:
sottosistema di generazione (apparecchio o insiemi di apparecchi che permettono di trasferire il calore al
fluido termovettore);
sistemi di regolazione della temperatura (unico – termostato/cronotermostato, dei singoli locali climatizzati –
valvole termostatiche/termostati di zona);
sistemi di trattamento d’acqua.
Quindi l’efficienza energetica deve essere fatta tutte le volte che si fa il controllo/manutenzione!!
Art.8 c.3: L’efficienza energetica va fatta anche alla prima messa in servizio di un nuovo impianto, alla prima
accensione di una nuova caldaia, se vengono fatte modifiche che possono modificare l’efficienza energetica (es.
cambio di combustibile)
Art.8 c.9: Efficienza energetica pompe di calore e macchine frigorifere: se inferiore al 15% rispetto a quelli MISURATI
in fase di collaudo (dell’impianto) o primo avviamento (dell’apparecchio sostituito) riportati sul libretto di impianto
devono essere riportati almeno al 95%. Se non ci sono i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati
sul libretto di impianto si fa riferimento ai valori di targa (COP e EER su targhetta o libretto d’uso e manutenzione).
Art.9 c.2: Le ispezioni si effettuano su:
impianti di climatizzazione invernale di Pot. Termica utile nominale ≥ 10kW;
impianti di climatizzazione estiva di Pot. Termica utile nominale ≥ 12kW;
e comprende:
efficienza energetica del generatore;
stima del corretto dimensionamento (del generatore) rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione
invernale ed estiva se c’è il progetto;
consulenza su interventi economicamente convenienti per migliorare il rendimento energetico dell’impianto.
Art.9 c.4: L’ispezione è sostituita dall’accertamento del RCT di efficienza energetica per:
impianti climatizzazione invernale Pn utile 10 - 100 kW a gas, metano o GPL;
impianti climatizzazione estiva Pn utile 12 - 100 kW.
Quindi tutti gli impianti si devono dichiarare e l’accertamento va fatto su tutti i RCT e va richiesto l’adeguamento!!
Però quelli a combustibile solido o liquido e quelli superiori a 100 kW a gas o per climatizzazione estiva vanno
comunque controllati.
Art.9 c.9: Le ISPEZIONI vanno fatte sugli impianti:
-
impianti non dichiarati (tutti gli impianti non dichiarati) o per i quali dall’accertamento emergono criticità;
impianti con apparecchi più vecchi di 15 anni;
impianti con macchine frigorifere > 100 kW  TUTTI ogni 4 anni;
impianti a gas > 100 kW  TUTTI ogni 4 anni;
impianti a combustibile liquido o solido fra 20 e 100 kW  TUTTI ogni 4 anni;
impianti a combustibile liquido o solido > 100 kW  TUTTI ogni 2 anni;
gli impianti con generatore con rendimento inferiore ai limiti che non possono essere ricondotti sopra il
limite.
Art.10 c.2: I regolamenti locali devono essere COERENTI con i contenuti del DPR, assumendoli come riferimento
minimo inderogabile.
Art.10 c.3: Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Provincie Autonome possono:
ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire il controllo (manutenzione) e le ispezioni, con
particolare attenzione agli impianti a combustibile solido (IL REGOLAMENTO PROVINCIA DI LECCE GIÀ LO
FA);
fissare requisiti minimi di efficienza energetica più alti rispetto a quelli del decreto;
differenziare le modalità e la cadenza (periodicità) della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica (IL
REGOLAMENTO PROVINCIA DI LECCE GIÀ LO FA);
istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le ispezioni;
assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto, degli accertamenti e
delle ispezioni con un contributo da parte dei responsabili in funzione della potenza, con modalità uniformi in
tutta la regione.
TERZO RESPONSABILE
Art.6 c.1: Il terzo responsabile può essere nominato per la singola unità immobiliare se il generatore è installato in
locale tecnico esclusivamente dedicato ad esso.
Art.6 c.2: Se l’impianto non è a norma prima della nomina, la nomina di TR deve prevedere espressamente che sia
messo a norma e il delegante deve fare tutto quello che è necessario ad adeguare l’impianto. La nomina deve anche
contenere le modalità per effettuare eventuali futuri adeguamenti che saranno necessari. Se si tratta di condominio,
tale garanzia deve essere data da delibera dell’assemblea di condominio.
Art.6 c.4: La nomina decade se entro 10 gg l’assemblea di condominio non da il mandato ad adeguare l’impianto.
Art.6 c.5: Il TR deve comunicare:
entro 2 giorni la decadenza o la revoca o la rinuncia;
entro 10 gg la nomina.
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