EVENTO FORMATIVO Perugia - Palazzo Cesaroni - 20 giugno 2012 “Simulazioni di casi pratici - compilazione modulistica - redazione di istanze, memorie difensive e richieste istruttorie ” La Compilazione della modulistica, UG – GU5 – GU14 Relatore, Avv. Sabrina Di Cola (Responsabile - Sezione contenzioso del Corecom Umbria) Normativa di Riferimento Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs 1/8/2033 n.259)→art.1-84 Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti → Delibera Agcom n.173/07/CONS (modificata da Del.n.95/08/CONS – Del. n.502/08/CONS – Del.n.479/09/CONS - Del.n.597/11/CONS) PROCEDIMENTI FORMULARI (utilizzo facoltativo) Tentativo Obbligatorio di Conciliazione (30 gg.) UG → istanza di conciliazione Provvedimento Temporaneo GU5 → istanza di provvedimento temporaneo (10 gg.) Definizione della Controversia (180 gg.) GU14 → istanza di definizione della controversia ISTANZA DI CONCILIAZIONE (formulario UG) Termine del procedimento Competenza Territoriale dei Corecom (art.4 Reg.) → 30 gg dall'arrivo dell'istanza → luogo della postazione fissa → negli altri casi: → domicilio indicato nel contratto o, in mancanza, residenza o sede legale dell'utente Competenza per Materia dei Corecom (art.84 Codice -art.2,1°co. Reg.) Controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori art.1 Codice e art.1, 1°comma Reg. q Definizione di servizio di comunicazione elettronica “ i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica (…)" q Definizione di Utente finale ”persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico” q Definizione di Operatore ”ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento Controversie Escluse Ø Recupero crediti non contestati Ø Controversie ex art.37,139,140 bis Codice del Consumo Ø Controversie riguardanti esclusivamente tributi Inammissibilità dell'istanza (art.7,5°co. Reg.) q Incompetenza - (per materia/territoriale) q controversie escluse q carenza legittimazione passiva q carenza legittimazione attiva q tentativo conciliazione già validamente espletato improcedibilità del tentativo conciliazione ü archiviazione procedimento Casistica del Corecom Umbria di inammissibilità istanza - concessione/realizzazione spazio multimediale - pubblicità su elenco Pagine Gialle - collegamento a sito web per scaricare programmi - malfunzionamento canali RAI; - tutela proprietà immobiliare (passaggio/manutenzione impianti, ecc..) - controversia con cessionario del credito (art. 1260 del codice civile e legge 21/2/91 n.52 “disciplina della cessione dei crediti d'impresa) - tassa di concessione governativa - tentativo conciliazione già espletato Elementi Essenziali dell'Istanza (art.7 Reg.) - nome,cognome residenza o domicilio utente - numero utenza (per i servizi telefonici) - denominazione e sede operatore - descrizione fatti - richieste - sottoscrizione* Ai fini delle comunicazioni "veloci" - indicazione recapiti fax e/o e-mail *nel caso di società, associazioni, enti pubblici l'istanza va rappresentante sottoscritta dal legale Documentazione essenziale da allegare all'istanza § copia di un documento riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive l'istanza (carta identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi ecc.. purché muniti di fotografia e di timbro, rilasciati da un'amministrazione statale) Inoltre: -se il richiedente è una società, ente, associazione dichiarazione sostitutiva ex art. 46 comma 1 lett u) del DPR 28/12/2000 n.445 -se il richiedente agisce in qualità di erede dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 -se sottoscrive il rappresentante del soggetto richiedente (ad es. avvocato, parente, ecc..) procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (NB: gli avvocati nel procedimento amministrativo non hanno potere di autenticare la firma del cliente) Carenza di un elemento o documento essenziale ex art. 10 bis Legge 241/1990 -> comunicazione motivi ostativi e assegnazione termine per osservazioni/integrazioni MODALITA' TRASMISSIONE ISTANZE -UG -GU5 -GU14- 1. Invio TELEMATICO (art.38 DPR 445/2000 e art.65 Dlgs 82/2005) Le istanze sono validamente inviate se alternativamente: q sono sottoscritte con firma digitale q se l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (procedura non ancora attivata dal Corecom Umbria) q se l'autore è identificato dal sistema informatico con gli altri strumenti di cui all'art.64,comma 2 del C.A.D. (procedura non ancora attivata dal Corecom Umbria) q se l'autore invia a mezzo e-mail la copia dell'istanza sottoscritta corredata da copia del proprio documento di riconoscimento , il tutto in formato PDF (ipotesi molto frequente). Tale invio equivale a quello a mezzo Fax; q se l'autore trasmette mediante la propria casella di P.E.C. In tal caso non è necessario che l'istanza sia anche sottoscritta perché il sistema PEC garantisce l'identificazione dell'autore del messaggio. 2. Invio a mezzo FAX (art.38,1° comma DPR 445/2000) • le istanze sono valide se sottoscritte e corredate di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (ipotesi molto frequente). 3. Consegna diretta PRESSO L'UFFICIO (art.38,3° comma DPR 445/2000) • le istanze se già sottoscritte devono essere corredate di copia del documento d'identità del sottoscrittore (ipotesi ancora molto frequente), altrimenti l'autore può sottoscriverle alla presenza del dipendente pubblico addetto al ricevimento atti previa esibizione di un documento di riconoscimento. 4. Invio cartaceo per POSTA: • le istanze sono valide se recanti sottoscrizione e corredate di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (ipotesi ancora frequente) ISTANZA DI PROVVEDIMENTO TEMPORANEO (formulario GU5) Questa istanza a pena d'inammissibilità deve pervenire unitamente all'istanza di conciliazione o all'istanza di definizione o nel corso dei procedimenti di conciliazione o di definizione (art.5 Reg.) Termine del procedimento → 10 gg dall'arrivo dell'istanza Elementi Essenziali dell'Istanza - nome,cognome residenza o domicilio utente - numero utenza (per i servizi telefonici) - denominazione e sede operatore - descrizione comportamento operatore - sottoscrizione* *Sottoscrizione del soggetto richiedente nel caso di società, associazioni, enti pubblici l'istanza va sottoscritta dal legale rappresentante Documentazione essenziale da allegare all'istanza § copia di un documento riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive l'istanza (carta identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi ecc.. purché muniti di fotografia e di timbro, rilasciati da un'amministrazione statale) Inoltre: -se il richiedente è una società, ente, associazione dichiarazione sostitutiva ex art. 46 comma 1 lett u) del DPR 28/12/2000 n.445 -se il richiedente agisce in qualità di erede dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 -se sottoscrive il rappresentante del soggetto richiedente (ad es. avvocato, parente, ecc..) procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (NB: gli avvocati nel procedimento amministrativo non hanno potere di autenticare la firma del cliente) Carenza di un elemento o documento essenziale ex art. 10 bis Legge 241/1990 -> comunicazione motivi ostativi e assegnazione termine per osservazioni/integrazioni Casistica Provvedimenti Temporanei del Corecom Umbria • sospensione volontaria servizio NON preceduta da preavviso • sospensione volontaria servizio preceduta da preavviso, relativa a parziale mancato pagamento di somme contestate oggetto di una procedura di reclamo o del procedimento di conciliazione o di definizione della controversia • sospensione volontaria servizio preceduta da preavviso, relativa a ritardato o mancato pagamento NON ripetuto • (a) non è ripetuto il ritardato o mancato pagamento se nei 6 mesi precedenti la scadenza della fattura interessata i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi • (b) è ritardato il pagamento avvenuto almeno 15 gg oltre la scadenza della fattura se la stessa è pervenuta tempestivamente all'utente • sospensione volontaria, preceduta da preavviso, di un servizio diverso da quello interessato dal mancato pagamento - illegittima disattivazione del servizio o dell'utenza (cessazione non richiesta) - illegittima attivazione del servizio o dell'utenza (servizi non richiesti) - illegittima migrazione dell'utenza - mancata attivazione/migrazione/trasloco utenza (entro i termini contrattuali o previsti dalla normativa di settore) - mancato ripristino servizio interrotto per cause tecniche (entro i termini contrattuali o previsti dalla normativa di settore) - mancata riparazione/risoluzione malfunzionamenti (entro i termini contrattuali o previsti dalla normativa di settore) - mancata cessazione del servizio o dell'utenza (entro i termini contrattuali o previsti dalla normativa di settore→max 30 gg dal ricevimento della richiesta) - illegittimo prelievo di somme a mezzo carta di credito, solo nel caso in cui l'ordine impartito all'uso della carta è irrevocabile ISTANZA DI DEFINIZIONE (formulario GU14) Questa istanza NON può essere presentata se pendente procedimento giudiziario tra le stesse parti e sul medesimo oggetto Termine del procedimento → 180 gg dall'arrivo dell'istanza QUANDO va presentata l'istanza ? Entro 3 mesi dalla conclusione negativa o parzialmente negativa del tentativo obbligatorio di conciliazione (termine di decadenza) NB: resta il termine di 6 mesi per i procedimenti di conciliazione conclusi prima del 21/12/2011 NB: è irrilevante chi (Corecom, CCIAA, Organismi di conciliazione paritetica,) ha amministrato il tentativo di conciliazione v CHI può presentare l'istanza ? - le parti congiuntamente - il solo utente v CHI NON può presentare l'istanza ? - la parte che ha richiesto il tentativo di conciliazione e non si è presentata all'udienza di conciliazione v A CHI va presentata l'istanza ? Corecom Territorialmente competente (art.22, 3°co.Reg.) individuato in base ai criteri del - luogo della postazione fissa - negli altri casi → domicilio indicato nel contratto o, in mancanza, residenza o sede legale dell'utente Controversie escluse dalla delega ai Corecom (art.19,5°co.Reg.) • concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione europea amministrate direttamente dall'Agcom q Elementi Essenziali dell'Istanza di definizione (art.14,3°co. Reg.) - nome,cognome residenza o domicilio utente - numero utenza (per i servizi telefonici) - denominazione e sede operatore - descrizione fatti - richieste - sottoscrizione* *Sottoscrizione del soggetto richiedente nel caso di società, associazioni, enti pubblici l'istanza va sottoscritta dal legale rappresentante Documentazione essenziale da allegare all'istanza § copia di un documento riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive l'istanza (carta identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d'armi ecc.. purché muniti di fotografia e di timbro, rilasciati da un'amministrazione statale) • copia verbale mancata/parziale conciliazione (se non già in possesso del Corecom) • documenti attinenti l'oggetto del contendere Inoltre: -se il richiedente è una società, ente, associazione dichiarazione sostitutiva ex art. 46 comma 1 lett u) del DPR 28/12/2000 n.445 -se il richiedente agisce in qualità di erede dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 -se sottoscrive il rappresentante del soggetto richiedente (ad es. avvocato, parente, ecc..) procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (NB: gli avvocati nel procedimento amministrativo non hanno potere di autenticare la firma del cliente) Carenza di un elemento o documento essenziale ex art. 10 bis Legge 241/1990 -> comunicazione motivi ostativi e assegnazione termine per osservazioni/integrazioni dell'istanza q IncompetenzaInammissibilità - (per materia/territoriale) Reg.) (art.20, 2°co. q controversie escluse q carenza legittimazione passiva q carenza legittimazione attiva q procedimento giudiziario pendente q provvedimento giudiziario passato in giudicato q decorso termine decadenza di 3 mesi ü archiviazione procedimento v Improcedibilità dell'istanza (art.20, 2°co. Reg.) q Tentativo conciliazione NON espletato ü archiviazione procedimento Casistica Decisioni del Corecom Umbria anni 2011-2012 pubblicata nel sito istituzionale www.corecom.umbria.it Grazie per l'attenzione