Diritto tributario italiano
Nuova riduzione del limite per l’utilizzo
del denaro contante
Caterina Vanetti
Dottore Commercialista
e Revisore Contabile, Varese
Cultore della materia,
Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
La Manovra di Natale diminuisce a 1’000 euro la soglia
per la tracciabilità dei pagamenti, inasprendo così gli
obblighi in materia di antiriciclaggio
1.
Premessa
Il Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, è l’ennesimo provvedimento finalizzato a garantire la stabilizzazione
finanziaria italiana per rispettare gli impegni assunti con l’UE e
per fronteggiare la situazione di crisi interna ed internazionale.
Esso contiene molte importanti novità, tra cui la riduzione
della soglia [1] , stabilita dal Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, dell’uso del denaro contante, degli assegni
trasferibili e dei libretti di deposito al portatore. Ciò significa
che, a partire dal 6 dicembre 2011, il trasferimento di contante, di assegni senza la clausola di non trasferibilità e di libretti
di deposito al portatore è consentito solo se di ammontare
inferiore a 1’000 euro. È bene ricordare che, solo qualche mese
fa, il Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni in Legge del 14 settembre 2011, n. 148, aveva
già previsto l’abbassamento a 2’500 euro della predetta soglia
di tracciabilità.
Tali interventi normativi sono finalizzati ad imporre l’utilizzo di
mezzi di pagamento tracciabili in luogo del denaro contante
che, ad oggi, rimane lo strumento di pagamento più diffuso
nella realtà italiana [2]. Queste disposizioni, oltre a rappresentare un adeguamento alle norme interne e comunitarie,
si pongono il principale obiettivo di contrastare il fenomeno
dell’evasione fiscale. Da un lato, infatti, il Legislatore rende più
difficile gestire ed occultare le così chiamate “transazioni in
nero”, che trovano proprio nel denaro contante il terreno fertile per proliferare, dall’altro, trasla sugli intermediari abilitati l’onere di rilevare le operazioni, di identificare le parti interessate
e di comunicare i relativi dati all’Anagrafe dei rapporti presso
l’Agenzia delle Entrate [3]. È evidente che tali previsioni impattano sia sulla gestione delle attività quotidiane di privati e
di operatori economici sia su particolari categorie di soggetti,
come professionisti ed intermediari finanziari, per l’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio.
2.
Le transazioni soggette alla nuova soglia di tracciabilità
Negli ultimi anni, il limite massimo delle transazioni in contante è stato più volte modificato: inizialmente il Decreto legislativo n. 231/2007 ne aveva fissato il valore a 12’500 euro, in seguito è stato ridotto a 5’000 euro, per poi essere nuovamente
aumentato a 12’500 euro dal Decreto legislativo n. 112/2008;
infine, il Decreto legge n. 78/2010 aveva ulteriormente diminuito la soglia a 5’000 euro.
Solo fino a poche settimane fa, la così chiamata “Manovra di
Ferragosto” aveva fissato il valore massimo della tracciabilità
dei pagamenti a 2’500 euro. Attualmente, tale limite è stato
ridotto a 1’000 euro ed opera per l’utilizzo di:
a) denaro contante;
b) libretti di deposito bancari o postali al portatore;
c) assegni bancari o postali e vaglia postali o cambiari, privi
della clausola di non trasferibilità.
Per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera a), la previsione normativa si traduce nell’impossibilità di effettuare
pagamenti [4] tra soggetti diversi, in un’unica soluzione, utilizzando contanti per un ammontare pari o superiore a 1’000
euro e, quindi, nell’obbligo di realizzare i trasferimenti eccedenti tale soglia tramite intermediari abilitati [5].
Tale divieto si applica anche quando un trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati [6]. Per operazione frazionata si intende
un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o su-
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periore ai limiti stabiliti […], posta in essere attraverso più operazioni,
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni fermo
restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano
elementi per ritenerla tale [7]. Da questa definizione, si evince che
l’arco temporale è fondamentale per qualificare una transazione come frazionata. Tuttavia, il Legislatore impone una valutazione soggettiva [8] dei singoli trasferimenti; infatti, qualora
un’operazione fosse considerata elusiva della disposizione in
oggetto, essa può essere classificata come operazione frazionata, nonostante l’arco temporale sia pari o superiore a sette
giorni.
Nella fattispecie di cui alla lettera b), l’intervento del Legislatore ha previsto, oltre al divieto di emettere nuovi libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 1’000 euro,
l’obbligo di estinguere o, alternativamente, di ridurre ad una
somma inferiore al predetto limite il saldo dei libretti esistenti
al 6 dicembre 2011. Si sottolinea che tale adempimento dovrà
essere regolarizzato entro il 31 marzo 2012.
Infine, per quanto concerne la fattispecie di cui alla lettera c),
occorre fare una distinzione preliminare tra gli assegni bancari
o postali ed i vaglia postali o cambiari che sono muniti della
clausola di non trasferibilità da quelli che ne sono sprovvisti.
L’articolo 49 Decreto legislativo n. 231/2007, infatti, impone
alle banche ed alle Poste Italiane S.p.A. di rilasciare unicamente assegni forniti della clausola di non trasferibilità la quale,
quindi, deve essere apposta anche sugli assegni circolari e sui
vaglia postali o cambiari. La norma stabilisce che possono essere rilasciati moduli in forma libera soltanto se il soggetto
interessato presenta una specifica richiesta scritta all’istituto
bancario o postale e dietro il pagamento di un’imposta di bollo
pari a 1.50 euro per ciascun modulo richiesto.
Pertanto, il limite di 1’000 euro, si applica unicamente per gli
assegni ed i vaglia trasferibili. Qualora, invece, gli assegni ed
i vaglia contengano la clausola di non trasferibilità, la disposizione in esame opera esclusivamente da un punto di vista
formale. È necessario infatti indicare il nome e il cognome o la
ragione sociale del beneficiario sugli assegni bancari e postali,
se di importo pari o superiore a 1’000 euro. Tali informazioni, invece, devono essere specificate sugli assegni circolari ed i
vaglia postali o cambiari, indipendentemente dall’ammontare.
Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli assegni
emessi prima del 6 dicembre 2011 e presentati in banca successivamente a tale data, vanno comunque ritenuti regolari se
rispettano la soglia precedentemente in vigore di 2’500 euro.
3.
Gli obblighi in materia di antiriciclaggio
Le finalità del Decreto legislativo n. 231/2007 consistono, essenzialmente, nella prevenzione e nell’impedimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per poter
raggiungere tali obiettivi, il Legislatore attribuisce un ruolo
chiave a determinate categorie di soggetti, quali intermediari finanziari (articolo 11), professionisti (articolo 12) e revisori contabili (articolo 13) che, quindi, sono riconosciuti come
i principali destinatari degli obblighi di antiriciclaggio. Tale
scelta è giustificata dalla loro vicinanza a privati ed operatori
economici e dalla loro capacità di interazione con essi per il
compimento dei cicli produttivi, economici e finanziari. Questa collaborazione si traduce in adempimenti complessi che
impongono ai soggetti citati di avvalersi di appropriati sistemi e
procedure in materia di adeguata verifica della clientela [9] , di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di
controllo interno, di valutazione e gestione del rischio e di accertamento delle violazioni commesse.
In relazione all’analisi in questione, meritano di essere approfondite le responsabilità di intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili in caso di:
1) constatazione di infrazioni sull’uso del denaro contante;
2) riconoscimento di operazioni sospette. Interlocutori di tale
attività sono rispettivamente il Ministero dell’Economia e
delle Finanze [10] e l’Unità di Informazione Finanziaria (di
seguito UIF).
Nel caso 1), i soggetti destinatari degli obblighi di antiriciclaggio devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 51), entro trenta giorni, le infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della loro attività circa
la violazione del limite all’uso del contante, dei libretti di deposito al portatore e degli assegni (articolo 49) e circa il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con
intestazione fittizia (articolo 50). Tale adempimento è stato
ulteriormente aggravato dalla Manovra di Natale [11] che ha
stabilito l’obbligo di immediata comunicazione delle infrazioni accertate anche all’Agenzia delle Entrate la quale attiverà,
conseguentemente, i controlli di natura fiscale. Si sottolinea
che questo onere è di competenza esclusiva del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Per i professionisti che si occupano della gestione di contabilità
di terzi, la verifica del rispetto della soglia per l’uso di denaro
contante si concretizza nel prestare particolare attenzione ad
un elevato numero di operazioni come, per esempio, i finanziamenti tra i soci e la società, la distribuzione di utili e il pagamento di fatture [12]. Per gli organi di controllo incaricati
della revisione contabile, tale obbligo si traduce in un’analisi più
approfondita della voce di bilancio “Disponibilità liquide” e, in
particolare, nell’esame della cassa in modo da rilevare la corretta gestione dei pagamenti e degli incassi.
Nel caso 2), i soggetti destinatari degli obblighi di antiriciclaggio devono segnalare all’UIF (articolo 41) l’individuazione di
eventuali operazioni sospette. La norma considera elementi di
sospetto sia il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni
in contante, anche se non in violazione del limite di 1’000 euro,
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sia il prelievo o il versamento in contante tramite intermediari
finanziari di importo pari o superiore a 15’000 euro.
Nonostante l’indicazione di oggettivi indici di anomalia, il Legislatore richiede ai soggetti citati di approfondire la conoscenza
del cliente e della transazione. Conseguentemente, le ipotesi
di sospetto devono essere valutate in funzione della capacità
economica e dell’attività svolta dal soggetto a cui sono riferite.
È altresì necessario considerare le caratteristiche, l’entità, la
natura dell’operazione o qualunque altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
Diversamente dalla fattispecie 1), quindi, la legge non prevede
un’automatica segnalazione all’UIF, bensì impone una valutazione prudente ed individuale delle operazioni che possono
rientrare nella casistica esaminata.
È evidente che la riduzione della soglia di tracciabilità all’attuale limite di 1’000 euro determina un ampliamento sostanziale
degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari degli obblighi di antiriciclaggio.
4.
Le sanzioni amministrative
Il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni e
degli obblighi sopra analizzati è molto articolato e piuttosto
severo. Esso, infatti, non punisce solamente chi commette le
infrazioni ma anche coloro che collaborano alla loro realizzazione, permettendo l’esecuzione di trasferimenti eccedenti i
limiti consentiti o non adempiendo agli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti.
L’articolo 58 Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231,
prevede che:
a) nel caso di trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 1’000 euro è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito
e comunque non inferiore a 3’000 euro. La sanzione applicabile è compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito qualora questo sia superiore a 50’000 euro. Le predette
sanzioni sono comminate non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto il
denaro contante;
b) il medesimo regime sanzionatorio è previsto anche in caso
di emissione di assegni bancari o postali e di vaglia postali
o cambiari trasferibili di importo pari o superiore a 1’000
euro ovvero in caso di emissione, senza l’indicazione del
nome e cognome o della ragione sociale del beneficiario, di
assegni circolari, vaglia postali o cambiari dotati della clausola di non trasferibilità ovvero in caso di emissione, senza
l’indicazione del nome e cognome o della ragione sociale
del beneficiario, di assegni bancari o postali non trasferibili
con importo pari o superiore a 1’000 euro.
La mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle fattispecie a) e b) da parte di intermediari finanziari, professionisti e revisori contabili è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3 e il 30%
dell’importo della transazione e comunque non può essere inferiore a 3’000 euro.
c) nel caso di trasferimento di un libretto di deposito al portatore con saldo pari o superiore a 1’000 euro, è prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del
saldo. La sanzione è aumentata del 50% qualora l’importo
considerato sia superiore a 50’000 euro. Viene inoltre stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra il 10 e il 20% del saldo trasferito in caso di mancata comunicazione, entro 30 giorni, all’istituto bancario o postale
da parte del cedente dei dati identificativi del beneficiario e
della data del trasferimento del libretto;
d) nel caso di libretti di deposito al portatore esistenti al 6 dicembre 2011 con saldo pari o superiore a 1’000 euro per i
quali non si provvederà alla riduzione del saldo o all’estinzione dello stesso entro il 31 marzo 2012, è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 10 e il
20% del saldo. La sanzione applicabile è compresa tra il 15
e il 30% dell’importo qualora questo sia superiore a 50’000
euro.
Si sottolinea che, originariamente, nelle ipotesi c) e d) era
prevista una sanzione minima pari a 3’000 euro. In sede di
conversione in legge del Decreto “Salva Italia”, tale disposizione è stata razionalizzata, prevedendo che tale sanzione
sia pari al saldo del libretto stesso [13] ove questo sia inferiore a 3’000 euro.
Il regime sanzionatorio illustrato si applicherà dal 1. febbraio 2012. Infatti, nonostante l’entrata in vigore della norma
a partire dal 6 dicembre 2011, il Legislatore ha previsto l’inapplicabilità delle sanzioni per tutti coloro che avessero effettuato transazioni pari o eccedenti la soglia di 1’000 euro,
concedendo in questo modo una breve sanatoria fino al 31
gennaio 2011 [14].
L’articolo 57 disciplina la fattispecie di mancata segnalazione
di operazioni sospette all’Autorità competente. La sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF è compresa tra
5’000 e 50’000 euro.
5.
Conclusioni
La ratio della disposizione analizzata è lodevole: rendere tracciabile il maggior numero di transazioni finanziarie consente,
da un lato, di assolvere agli obblighi in materia di antiriciclaggio, e, dall’altro, di avere una migliore supervisione con un
controllo più capillare del corretto assolvimento degli obblighi
fiscali. Ciò dovrebbe significare ridurre l’evasione fiscale e soddisfare pienamente l’articolo 53 della nostra Costituzione [15].
Le finalità di questa previsione normativa sono ampiamente
condivise anche dalla stampa specializzata, dalla autorevole
dottrina e dai rappresentanti delle principali associazioni di
categoria che apprezzano, altresì, l’eventuale proposta di diminuire ulteriormente a 500 euro la soglia per il libero trasferimento di denaro contante. Riscuote meno successo, invece, tra i piccoli contribuenti dal momento che, avendo uno
sguardo più miope, individuano in questa modifica un ulteriore
adempimento a cui prestare attenzione ed un onere economico aggiuntivo legato alle commissioni bancarie generate
dall’utilizzo di moneta elettronica [16].
Tuttavia, per raggiungere importanti obiettivi quali la riduzione dell’evasione fiscale, il Legislatore dovrebbe agire in più direzioni: se da un lato, ha già provveduto a diminuire la soglia
di tracciabilità del denaro contante, dall’altro dovrebbe fornire
ai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio
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degli strumenti applicativi più semplici ed intelligibili in modo
tale da assolvere gli adempimenti necessari senza snaturare
il proprio ruolo. Diversamente, si corre il rischio di trasferire su
intermediari finanziari e figure professionali una funzione troppo lontana da quella che dovrebbero avere nell’economia reale.
Senza dubbio quindi le misure legislative introdotte sono fondamentali per contrastare l’evasione fiscale, ma non bisogna
dimenticare che il primo passo per raggiungere tale scopo
deve essere la consapevolezza delle responsabilità che ciascuno di noi ha nella veste di contribuente, professionista o
verificatore fiscale.
Per maggiori informazioni:
Decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 o Decreto “Salva Italia” in:
http://def.f inanze.it/DocTribFrontend/get AttoNormativoDetail.
do?id={7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4} [24.01.2012]
Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 o Manovra di Natale, in:
http://def.f inanze.it/DocTribFrontend/get AttoNormativoDetail.
do?id={288A95E6-2C04-461F-BE3F-D4836C79A41A} [24.01.2012]
Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 o Normativa Antiriciclaggio, in:
http://def.f inanze.it/DocTribFrontend/get AttoNormativoDetail.
do?id={C34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010} [24.01.2012]
Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di antiriciclaggio, in:
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2955bcc64861-430e-8a01-44215fc63c83 [24.01.2012]
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.sbilanciamoci.org/wp-content/uploads/2011/12/mariomonti.jpg [24.01.2012]
ht tp://w w w. p ar m aog gi . it /w p -conte nt /uplo ads/ban com at7. jpg
[24.01.2012]
[1] Articolo 12, commi 1 e 1-bis, Legge n. 214/2011.
[2] Si stima che in Italia i pagamenti pro-capite regolati con modalità diverse dal denaro contante
siano appena 66 contro i 176 di media dell’Eurozona; in particolare, le operazioni pro-capite con
carta di pagamento in Italia ammontano appena
a 27 contro le 65 dell’UE.
[3] Si fa presente che l’articolo 11, commi da 2 a
5, Legge n. 214/2011 modifica il regime delle informazioni bancarie che gli intermediari devono
comunicare all’Agenzia delle Entrate. In particolare, dal 1. gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all’Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni
che interessano i rapporti finanziari riconducibili
ai contribuenti e ogni altra informazione collegata
a tali rapporti e necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie
effettuate. Tale mole di informazioni, le cui modalità di comunicazione dovranno essere stabilite
da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,
permetterà agli organi di controllo di selezionare
in modo migliore i contribuenti a maggior rischio
di evasione. Tali dati potranno anche essere utilizzati (sempre previa autorizzazione) dai funzionari
dell’Agenzia delle Entrate e dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini finanziarie espletate ai sensi dell’articolo 32, comma 1,
n. 7, Decreto del Presidente della Repubblica n.
600/1973. Per evitare che queste indagini si concludano con una ricostruzione presuntiva del reddito, è fondamentale conservare tutti gli elementi
che rappresentano una traccia documentale dei
movimenti effettuati: solo in questo modo, infatti,
si può dimostrare l’effettiva capacità reddituale di
un soggetto accertato.
[4] Il divieto in esame trova applicazione anche
per i trasferimenti a titolo gratuito, come nel caso
di una donazione, un lascito ereditario o, semplicemente, un prestito tra amici.
[5] È bene ricordare che la Circolare del 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato
che non devono essere sanzionate le operazioni
di prelievo e/o versamento di contante effettuate presso gli istituti bancari. Questa precisazione, che può apparire banale e scontata, si è resa
necessaria in quanto numerose banche italiane
segnalavano come violazione amministrativa (e
talvolta anche come operazione sospetta) il semplice prelievo e/o versamento di contante che
superasse la soglia di legge. È evidente che tale
comportamento si è basato su un equivoco interpretativo del Decreto legge n. 138 del 13 agosto
2011.
[6] Articolo 49, comma 1, Decreto legislativo n.
231/2007.
[7] Articolo 1, comma 2, lettera m), Decreto legislativo n. 231/2007.
[8] Tale valutazione va effettuata anche in funzione di quanto previsto dalla prassi commerciale o
da specifici accordi contrattuali (si pensi, ad esempio, alle vendite a rate).
[9] Si fa presente che il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
ha recentemente emesso un documento che descrive le linee guida per espletare l’obbligo di adeguata verifica della clientela. Questo intervento
si è reso necessario perché, nonostante vi sia una
specifica previsione di emanazione di disposizioni
attuative con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 19 Decreto legislativo n. 231/2007), tale azione viene considerata
dal Legislatore solo una mera facoltà. Pertanto, il
documento del Consiglio Nazionale permette ai
professionisti di avvalersi di indicazioni uniformi
sulle procedure di ausilio per l’adempimento di tali
obblighi. In sintesi, si può affermare che i professionisti devono espletare l’adeguata verifica della
clientela ogni volta che:
1) la prestazione professionale abbia ad oggetto
mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari
o superiore a 15’000 euro;
2) eseguano prestazioni professionali occasionali
che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari
o superiore a 15’000 euro;
3) l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile;
4) vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
5) vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza
dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
[10] A partire dal 1. dicembre 2011, i soggetti interessati agli obblighi di antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni
accertate alle competenti Ragionerie territoriali
dello Stato, anche se di ammontare superiore a
250’000 euro. Precedentemente, invece, le infrazioni andavano comunicate alle Direzioni Provinciali, se di importo inferiore a 250’000 euro, e, in
tutti gli altri casi, direttamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
[11] Articolo 12, comma 11, Legge n. 214/2011.
[12] Si fa presente che, ai fini della verifica del limite di 1’000 euro, l’importo delle fatture deve
essere considerato comprensivo dell’eventuale
IVA esposta.
[13] Si veda l’articolo 12, comma 1-bis, Legge n.
214/2011.
[14] Le ragioni di questa scelta sono sostanzialmente di carattere pratico: il Legislatore ha voluto
dare ai contribuenti la possibilità di adeguarsi alle
disposizioni in esame. L’inapplicabilità delle sanzioni è riconosciuta esclusivamente a coloro che
hanno rispettato il precedente limite di 2’500 euro.
[15] L’articolo 53, comma 1, della Costituzione afferma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
[16] Attualmente, in Italia, le commissioni bancarie per l’utilizzo di carte di credito e di pagamento sono piuttosto elevate. L’articolo 12 Legge n.
214/2011 stabilisce che, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della stessa, le associazioni di
categoria dei prestatori di servizi di pagamento
e tutti gli enti bancari e finanziari interessati dovranno determinare regole generali per la riduzione delle commissioni interbancarie.
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