LA SHOAH IN ITALIA
1848
1938
INTEGRAZIONE
PERSECUZIONE
DEI DIRITTI
1943
1945
PERSECUZIONE
DELLE VITE
LA SHOAH IN ITALIA
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Prime tracce di presenza ebraica in Italia: 168 a. C.
(quando la Giudea chiede l’alleanza dei Romani
contro i Seleucidi, dinastia macedone che
governava sulla Siria); Gerusalemme manda a
Roma, tra il 169 ed il 139, diverse ambascerie e,
dietro agli ambasciatori, vengono i mercanti, gli
artigiani, gli studiosi ed i viaggiatori.
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Dopo il 63 a. C., si aggiungono i prigionieri di guerra
fatti da Pompeo, nella campagna militare che si
concluse con l’occupazione romana di
Gerusalemme, e da Tito dopo la distruzione del
tempio di Salomone del 70 d.C., evento da cui ha
inizio la diaspora ebraica.
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Presenza ebraica in Italia:
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Intorno al 1850: 38.529 ebrei
Nel 1900: 43.128
Nel 1938: 45.270
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Quando il fascismo prende il potere, la comunità
ebraica in Italia conta poche migliaia di persone.
Quello italiano è uno degli insediamenti ebraici più
antichi e continuativi e risulta, nella sua
maggioranza, completamente assimilato, integrato
nel tessuto sociale.
Dal Risorgimento gli ebrei si inseriscono nella
società civile, partecipano attivamente al processo
di unificazione del paese, sono presenti in tutte le
categorie professionali, nell’esercito, nella vita
politica, economica e culturale.
Molti aderiscono con convinzione al fascismo,
moltissimi sono simpatizzanti.
L’antisemitismo, infatti, non costituisce un
elemento costitutivo del Programma fascista
(mentre l’antisemitismo fu nel nazionalsocialismo,
fin dall’inizio, l’elemento essenziale ed il motore
principale del movimento e poi del regime)
Se non è concepibile un nazismo senza
antisemitismo, un fascismo privo di risvolti
antiebraici, invece, è esistito per quasi vent’anni, dal
1919 al 1938.
L’EREDITA’ DELL’OTTOCENTO
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«Ecco gli umili, gli abietti, i disprezzati Israeliti
sollevati alla dignità di cittadini, alla nostra
fratellanza, dal nostro sommo riformatore, dal
nostro comun padre, il re! […] Noi fummo a voi
cattivi, or siamo buoni fratelli! […] Amiamoci
anche in una stessa comune religione, la
religione della Patria!»
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(R. D’Azeglio, Agli elettori, in Concordia, I, n. 80 (1° aprile
1848), p. I; segnalato in G. Arian Levi e G. disegni, Fuori dal
ghetto. Il 1848 degli ebrei, Editori Riuniti, Roma, 1998, p. 117)
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Il piemontese Roberto D’Azeglio commenta così
la concessione da parte di Carlo Alberto di
Savoia, durante la guerra contro l’Austria avviata
in quei giorni, dei diritti civili agli ebrei
piemontesi e liguri il 29 Febbraio 1848.
Con il procedere del processo di unificazione,
l’emancipazione ebraica si estende dagli ebrei
piemontesi a quelli dell’intera penisola.
Il processo di costruzione di uno Stato unitario
nazionale e indipendente e il processo di
emancipazione giuridica degli ebrei furono in
effetti «paralleli», ovvero coincidenti ed
intrecciati.
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Dal punto di vista politico l’ebraismo italiano
non si schiera compatto a favore di un partito o
di un altro, ma ognuno decide individualmente,
secondo coscienza, e molti aderiscono con
convinzione al fascismo, moltissimi sono
simpatizzanti.
Dal punto di vista demografico gli ebrei
anticiparono di oltre 100 anni la maggioranza
della popolazione nell’inizio di riduzione dei
tassi di mortalità e natalità.
Dal punto di vista dell’istruzione nel 1901 gli
ultraquindicenni analfabeti erano solo il 5,7 %
tra gli ebrei ed ben il 49,9 % nel complesso della
popolazione.
Nel 1860 nasce, a Parigi, l’Alliance israélite
universelle, associazione solidaristica ed
assistenziale, prima organizzazione
internazionale creata da ebrei. Questa
organizzazione suscita subito, nell’Europa
cristiana antiebraica sentimenti di profonda
irritazione e l’Alliance viene descritta come sede
organizzativa della supposta «conquista
ebraica» del mondo.
ANNI VENTI
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Febbraio- Marzo 1921: Giovanni Preziosi, fascista,
pubblica la prima traduzione italiana
dell’opuscolo antisemita Protocolli dei «Savi
anziani» di Sion e ne stampa 15.000 copie;
Quasi contemporaneamente i Protocolli vengono
pubblicati a puntate sul periodico cattolico
integralista «Fede e ragione».
La sua operazione tuttavia non ottiene alcun
effetto e gli israeliti italiani possono accostarsi al
fascismo (mentre era impensabile per un ebreo
tedesco aderire al nazionalsocialismo)
Prima del 28 Ottobre 1922 (marcia su Roma) gli
ebrei iscritti al partito fascista sono circa 600.
D’altra parte: nelle liste degli aderenti al
manifesto antifascista di Benedetto Croce (1°
Maggio 1925) compaiono numerosi nomi di
ebrei.
Gli ebrei che si opposero al fascismo, come quelli
che vi aderirono, fecero le loro scelte politiche
non in quanto ebrei, ma in quanto cittadini
italiani.
ANNI TRENTA
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In Italia la svolta antiebraica si ha nel 1937,
preceduta dalla sensibilizzazione razziale, che
accompagna la conquista imperialista in Etiopia.
Vi è uno stretto rapporto fra legislazione razzista
e ampliamento dei possessi coloniali, come
dimostra la cosiddetta Informazione diplomatica
n. 18, del 5 Agosto 1938, in cui si evidenziava che
l’obiettivo fascista era quello di incentivare negli
italiani un «forte sentimento, un forte orgoglio,
una chiara onnipresente coscienza di razza».
Dopo la conquista dell’impero Mussolini voleva
creare «l’uomo nuovo fascista», conscio della
propria grandezza e dei propri compiti da
dominatore (come i legionari ed i funzionari
dell’antica Roma); così nel pubblico discorso
tenuto a Trieste il 18 Sett. 1938 Mussolini afferma:
"[…] la storia ci insegna che gli imperi si ottengono
con le armi, ma si tengono con il prestigio. E per il
prestigio occorre una chiara severa coscienza
razziale, che stabilisca non soltanto delle
differenze, ma delle superiorità nettissime. Il
problema ebraico non è dunque che un aspetto
di questo fenomeno".
(M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca
dell’elaborazione delle leggi razziali del 1938, To, Silvio
Zamorani, 1994, p. 82)
DOCUMENTI
Il Balilla, 29 gennaio, 1939
Ai quattrini l'israelita
ha votato la sua vita
La sua nota faccia tosta
con le cifre fu composta
La sua testa "zero" tondo,
ruzzolando va pel mondo
Un "tre", dritto o capovolto
labbra e orecchie eguaglia
molto
ed un "quattro" un poco storto
vi dà l'occhio obliquo e smorto
Tutti sanno che i giudei
hanno il naso fatto a "sei"
e i capelli arricciolati
son di numeri formati
Frontespizio del primo numero della rivista
La difesa della razza del 5 agosto 1938
(rivista quindicinale diretta da Telesio
Interlandi)
1938
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Il 1938 è l’anno cruciale per la politica mussoliniana
contro gli ebrei
14 Luglio: «Il giornale d’Italia» pubblica il Il
Fascismo e i problemi della razza, noto con il
fuorviante titolo di Manifesto degli scienziati
razzisti in cui si afferma:
l’esistenza delle razze
l’appartenenza degli italiani alla razza ariana
la non appartenenza degli ebrei alla razza italiana
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Si stabiliva, inoltre, che «il concetto di razza è un
concetto puramente biologico»; così la
legislazione antiebraica che seguirà avrà
un’impostazione razzistica-biologica.
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Nel 1938 dieci Stati europei approvano
legislazioni antiebraiche (fra cui Romania, Italia,
Ungheria, Austria): l’antisemitismo europeo ha
raggiunto il suo più alto grado di maturazione e
si manifesta con maggior pesantezza nei
confronti degli ebrei profughi, in continua
crescita a causa del moltiplicarsi dei
provvedimenti di espulsione e di revoca delle
cittadinanze varati dai diversi governi europei.
22 Agosto: Il governo organizza un censimento
per verificare la presenza ebraica in Italia; tutte
le istituzioni pubbliche e private devono
denunciare gli ebrei che operano al proprio
interno. Si tratta di una vera e propria
schedatura in previsione della legislazione che
da lì a poco entrerà in vigore.
Dal censimento risulta un totale di 58.412 con
almeno un genitore ebreo.
L’individuazione di questi dati servirà come
fondamentale punto di riferimento alle SS, negli
anni 1943-45, per procedere al rastrellamento
ed alla deportazione degli israeliti presenti sul
territorio nazionale.
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1938
5 Settembre: decreto legge 1390, secondo il quale i docenti ebrei possono insegnare solo ai ragazzi ebrei, in apposite scuole ebraiche.
DOC.
o decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
ORIO EMANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
o l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
nuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri;
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
1 All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
to legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al prese
eto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
2 Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
3 A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno
esi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il
onale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
4 I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzio
tare dal 16 ottobre 1938-XVI.
5 In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istit
ruzione superiore nei passati anni accademici.
6 Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
ione diversa da quella ebraica.
7 Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento pe
a conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
niamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
nque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Di Revel
o, il Guardasigilli: Solmi.
strato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
del Governo, registro 401, foglio 76 - Mancini.
ROVVEDIMENTO PER LA DIFESA DELLA RAZZA
NELLA SCUOLA FASCISTA
PROVVEDIMENTO PER LA DIFESA DELLA RAZZ
O DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728
imenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 264, 19 novembre 1938; una rettifica in GURI n. 280, 9 dicembre 1938). Convertito in legge senza mo
39.
ECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
imenti per la difesa della razza italiana.
O EMANUELE III
AZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
LIA
TORE D'ETIOPIA
a la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
rt. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri;
oposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le f
zioni;
o decretato e decretiamo:
PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI
matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contr
è nullo.
ermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Minist
o. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
ermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista
ate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre ma
di nazionalità straniera.
pplicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del g
fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza
anza di entrambi i richiedenti.
previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.
e dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
on può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 84
onio celebrato in violazione dell'art. 1.
tro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta
ssori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto
i razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
i razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
i razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, isc
ca, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
o di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione
enza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.
ei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.
deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.
lle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
taliani di razza ebraica non possono:
io militare in pace e in guerra;
cio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
ari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929
que natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
tari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
ari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito
guiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.
e, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emana
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi un
loro principi religiosi o ai fini nazionali.
enenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.
o puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
ono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
oni civili e militari dello Stato;
nale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
oni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diret
ncorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
ioni delle aziende municipalizzate;
oni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istit
on ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
oni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
nché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
oni delle banche di interesse nazionale;
REGIO DECRETO-LEGGE17 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728
inistro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10*, nonché dell'
nenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
enti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
invalidi, feriti della causa fascista;
Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
fiumani;
acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.
veduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.
ati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.
mento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
ni dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del
ario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicur
etato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
SPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di
in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
ni dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune d
ntro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'amm
emila.
i degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigor
creto.
endenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro
termini di legge.
le vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compi
ci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
posizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.
confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità
opri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà
i.
cessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
ei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti
eriormente al 1º gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-
n avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
o espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
posizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938-XVI:
mpiuto il 65º anno di età;
ntratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
plicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla
a in vigore del presente decreto.
stioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
e interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.
nto non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le
eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
ogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.
erno del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.
creto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
tro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
e il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
ti di osservarlo e di farlo osservare.
addì 17 novembre 1938- XVII
ANUELE Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini
asigilli: Solmi.
Corte dei conti, addì 18 novembre 1938- XVII.
no, registro 403, foglio 76. - Mancini.
blicato sulla "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia" del 19 novembre 1938 conteneva le parole degli articoli 10 e 11. Un "Avviso di rettifica"
la "Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia" del 9 dicembre 1938 precisò che esse dovevano essere sostituite da dell'art. 10.
REGIO DECRETO-LEGGE17 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1728
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Con gli articoli 1 e 12 di questo decreto venivano vietati, a tutti gli ebrei, senza alcuna distinzione (come le
naziste Leggi di Norimberga) sia «il matrimonio di cittadino di razza ariana con persona appartenente ad
altra razza» che l’assunzione di personale ariano da parte degli «appartenenti alla razza ebraica».
•
Come afferma Sarfatti, si può dunque affermare che: «nel Novembre 1938 l’Italia si
trovò ad avere un sistema antiebraico che costituì forse ciò che di più violento era
realizzabile in un paese nel quale non vi erano fino ad allora stati forti movimenti
ed agitazioni antisemiti, nel quale vi era la presenza comunque condizionante del
papa e della chiesa cattolica, nel quale il dittatore non era esattamente l’unico
rappresentante dello stato, nel quale il partito al potere non era indipendente
dalla tradizione nazionalista, nel quale i perseguitati non erano stati del tutto
estranei al regime, nel quale il dittatore non aveva manifestato in precedenza un
antisemitismo radicale».
(Michele Sarfatti, op. cit., p. 124)
•
Il regime fascista avendo deciso di perseguitare gli ebrei come «razza» dovette ideare, dunque, una
definizione giuridica di ebreo e stabilire i criteri per classificare i misti, ossia i nati da relazioni interrazziali.
•
La razza di una persona veniva definita sulla base della «razza» dei suoi genitori; inoltre, si dava per
scontata la coincidenza fra religione cristiana e «razza ariana» e religione ebraica e «razza ebraica». Si
tratta di un sistema classificatorio che ha il suo riferimento principale nel razzismo di tipo biologico (non
spirituale). L’ufficio che sovraintendeva alle classificazioni era la Demorazza.
CONSEGUENZE DELLE LEGGI RAZZIALI
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In varie occasioni «ebreo» veniva contrapposto a «italiano», oltreché a «ariano»
Le misure di vigilanza disposte dalla polizia, nei confronti di tutti gli ebrei, facevano
riferimento alla possibilità di «manifestazioni di protesta o antinazionali» dirette «contro la
politica razzista del governo fascista» o «contro il regime e le sue istituzioni»
L’esclusione totale degli ebrei dall’esercito significò la loro esclusione materiale dalla patria,
ponendo fine al processo unitario nazionale avviato con il Risorgimento.
Nel 1940 fu vietato agli ebrei di soggiornare nelle principali città turistiche
Nel 1942 fu vietato qualsiasi «trasferimento estivo» a coloro che erano assoggettati al lavoro
obbligatorio
Nel dicembre 1942 furono decise le prime restrizioni al cambiamento di abitazione.
La persecuzione comportò un deciso impoverimento medio del gruppo ebraico e un forte
impoverimento di ampi strati di esso
L’impegno nell’attività assistenziale e per la scuola portò molti ebrei lontani dalla politica a
conoscere ed apprezzare i valori della solidarietà, dell’autorganizzazione e dell’affermazione
della propria dignità; essi approdarono così all’antifascismo in modo costruttivo e non
semplicemente per razione oppositoria alle leggi razziali. Tale fermento avrà grande
importanza sia nel momento dell’insurrezione armata sia nel momento della successiva
costruzione democratica.
LA SVOLTA DEL 1943
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1 Sett 1939: Scoppia la II guerra mondiale con l’invasione della Polonia da parte della Germania
10 Giugno 1940: l’Italia entra in guerra a fianco della Germania
La situazione degli ebrei in Europa si
aggrava ed emigrare diventa impossibile
25 Luglio 1943: Il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Mussolini che viene arrestato
8 Settembre 1943: il generale Badoglio annuncia l’armistizio in seguito al quale la guerra continua a fianco
degli anglo-americani
23 Settembre 1943: viene costituito il governo filonazista chiamato Repubblica di Salò guidato da Mussolini: il
paese è spaccato in due. Inizia la caccia all’ebreo, la soluzione finale viene applicata anche in Italia.
Tra settembre ed Ottobre vengono uccisi sul Lago Maggiore, a Meina, 54 ebrei
All’alba del 16 Ottobre i tedeschi circondano il perimetro del ghetto di Roma: dei 1022 arrestati ne
torneranno a casa 17.
14 Novembre 1943: Il Partito fascista Repubblicano presenta a Verona il suo programma d’azione: l’art. 7
afferma che gli ebrei appartengono a nazionalità straniera e considerata nemica durante la guerra. Si trattava
di una svolta rispetto alle leggi razziali del 1938. Infatti, sebbene queste li avessero degradati a cittadini di
seconda categoria, la cittadinanza tout court non era stata loro revocata, mentre ora la R.S.I. li espelleva
completamente dall’organismo dello stato fascista e, allineandosi in tutto con la Germania nazista, li
dichiarava suoi nemici.
Per ghetto, quando si tratta dell’Italia, non dobbiamo intendere le
strutture che negli anni ’40 vengono istituite dai nazisti nell’Europa
dell’Est, dove gli ebrei sono obbligati a risiedere, portando segni distintivi
e dove alti muri delimitano il perimetro. Il ghetto in Italia è un quartiere
ad alta densità ebraica, aperto e senza obbligo di residenza, in cui non
veniva imposto agli ebrei di indossare una stella gialla o qualsiasi altro
segno distintivo.
IL GHETTO IN ITALIA
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Già nel 1215 il IV Concilio Lateranense impone agli ebrei la residenza in quartieri separati e l’obbligo di
indossare un segno di riconoscimento, ma queste disposizioni restano sostanzialmente inapplicate;
tocca alla Chiesa della Controriforma inasprire e rendere operanti le misure discriminatorie: tristemente
celebre in tal senso è la bolla Cum nimis absurdum, con cui papa Paolo IV (1555) ordina il
concentramento nei ghetti di tutti gli ebrei dello Stato della Chiesa, impone loro un contrassegno, ne
limita le attività al commercio di panni usati. Nasce così il ghetto di Roma, (precedentemente, nel 1516,
era stato istituito quello di Venezia) e inizia l’epoca della segregazione.
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Il ‘600 e il ‘700 non modificano sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani, che vivono, segregati e
disprezzati, ai margini della società. Non sorprende certo che accolgano con entusiasmo nel 1796 le
armate napoleoniche, portatrici degli ideali rivoluzionari di uguaglianza e parità di diritti. Scardinate, le
porte dei ghetti vengono pubblicamente bruciate; nel volgere di pochi anni gli studenti ebrei sono
ammessi alle scuole pubbliche, gli ammalati possono accedere agli ospedali. Per la prima volta gli ebrei
si sentono cittadini come tutti gli altri, con gli stessi diritti e la stessa dignità.
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La caduta di Napoleone e la Restaurazione segnano una battuta d’arresto nel processo di
emancipazione: di nuovo si aprono i ghetti, di nuovo emarginazione e discriminazione.
Ma è solo una parentesi: nel 1848 lo Statuto albertino riconosce agli ebrei del regno di Sardegna e
Piemonte la piena parità di diritti, che verrà estesa progressivamente alle altre regioni nel corso del
processo di unificazione, migliorando le condizioni di tolleranza già esistenti nel Lombardo-Veneto.
L’ultimo ghetto a cadere è quello di Roma: con la presa di Porta Pia, il 20 settembre 1870, inizia così
una nuova vita anche per la più antica comunità ebraica d’Europa.
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GLI ANNI DELLA PERSECUZIONE DELLE VITE
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Il primo documento nel quale Badoglio annunciò ufficialmente (da Brindisi) la prossima abrogazione della
legge antiebraica risale al 22 Settembre 1943
Gli schemi di massima delle leggi abrogative furono approvati dal Consiglio dei ministri nelle sedute del 27
e del 28 Dicembre 1943
Agli inizi dell’Ottobre ‘43 la zona della penisola controllata dagli alleati e dal governo italiano
comprendeva: la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Campania. Gli ebrei residenti
in queste regioni furono definitivamente liberati.
Nelle regioni situate a nord di questa zona, l’8 Settembre 1943 ebbe inizio la persecuzione delle vite degli
ebrei.
30 Novembre 1943: il ministro degli interni della R.S.I. , Guido Buffarini Guidi, emanò il cosiddetto Ordine
di polizia n. 5, sulla base del quale le forze di polizia della R.S.I. procedettero all’internamento di tutti gli
ebrei (italiani e stranieri) che si trovavano sul territorio nazionale. Dopo l’arresto essi furono condotti in
carceri o campi di concentramento, fra i quali un posto di primaria importanza assunse quello di Fossoli,
vicino a Carpi, in provincia di Modena (istituito i primi di Dicembre 1944).
Il 15 Febbraio 1944 la gestione di Fossoli passò nelle mani delle SS, che ne fecero il principale centro di
transito per gli ebrei italiani diretti ai campi di sterminio dell’Europa orientale, primo fra tutti Auschwitz.
Nel litorale adriatico gli ebrei arrestati dai tedeschi vennero sempre concentrati a Trieste, dapprima, fino
al gennaio 1944, nel carcere del Coroneo e poi nel campo allestito nella Risiera di San Sabba. Per gli ebrei
la risiera svolse il ruolo di centro di raccolta per la deportazione (ma alcune decine di loro furono uccisi sul
posto). Complessivamente almeno 1200 ebrei vennero deportati da Trieste.
GLI ANNI DELLA PERSECUZIONE DELLE VITE
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In alcuni casi i nazisti avevano eliminato sul posto gli ebrei che erano riusciti a catturare (i 54 ebrei uccisi sul
lago Maggiore) oppure avevano organizzato il convoglio ferroviario per l’Est direttamente sul luogo in cui
era avvenuta la cattura (350 persone deportate il 21 Nov. ‘43 verso Auschwitz da borgo San Dalmazzo, in
provincia di Cuneo); l’esempio più clamoroso di queste deportazioni avvenute sul luogo del rastrellamento
è quello di Roma (tra il 16 ed il 18 ottobre 1943 vennero deportate ad Auschwitz 1022 persone). Tra i
deceduti 839 furono subito eliminati nelle camere a gas di Birkenau; solo 17 fecero ritorno.
In tutto in Italia sono stati accertati 6.746 deportati, 5.916 dei quali trovarono la morte nelle camere a gas
o nei campi di lavoro.
A tali vittime vanno aggiunte altre 303 persone , uccise in diverse località del territorio nazionale; tra
queste meritano di essere menzionate le vittime della strage compiuta il 24 Marzo 1944 a Roma, presso le
Fosse Ardeatine. Il giorno prima 33 soldati tedeschi erano stati uccisi dai partigiani in via Rasella; per
rappresaglia, il comando tedesco ordinò l’esecuzione di dieci italiani per ogni tedesco morto, con il risultato
che 335 detenuti vennero passati per le armi. Di essi 75 erano ebrei, consegnati ai nazisti con il concorso
del questore di Roma e del Ministero degli interni.
Numerosi ebrei raggiunsero le formazioni partigiane in montagna o, in minor numero, parteciparono
all’azione antifascista in città. La maggior parte di loro aderì al Partito d’azione o al Partito comunista e
fece parte delle formazioni «Giustizia e libertà» o «Garibaldi». Il contributo ebraico alla Resistenza armata
fu un contributo dato da singoli, mai caratterizzato in senso collettivamente ebraico.
I GIUSTI TRA LE NAZIONI
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Nel 1953 la knesset, il Parlamento israeliano, emana la Legge sulla Commemorazione dei
Martiri e degli Eroi della Rimembranza con la quale viene creato, a Gerusalemme, il
memoriale di Yad Vashem il cui scopo è quello di onorare:
I sei milioni di ebrei uccisi dai nazisti e dai loro collaboratori
Le comunità ebraiche distrutte
L’eroismo ed il coraggio degli ebrei e dei giusti fra le nazioni che hanno rischiato la loro vita
per onorare gli ebrei.
Sono considerati Giusti fra le nazioni: coloro che non sono ebrei ed hanno agito in modo
disinteressato, non pretendendo nulla in cambio del loro aiuto, né denaro, né una
conversione.
Fino al 2011 sono stati riconosciuti Giusti 498 italiani.
BIBLIOGRAFIA
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Francesco Maria Feltri, Il nazionalsocialismo e lo sterminio degli ebrei. Lezioni, documenti,
bibliografia, La giuntina, Firenze, 1995.
Michele Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, to,
2000.
M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi razziali del 1938,
To, Silvio Zamorani, 1994.
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La Shoah in Italia - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Marie