13 14 Avviso aggiuntivo al Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2013/14 relativo a tasse, contributi ed esoneri UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO. Legge n. 537 del 24 dicembre 1993; Legge n. 549 del 28 dicembre 1995; Legge n. 59 del 15 marzo 1997; D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997; Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e successive modificazioni; Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni; Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; D.P.C.M. del 9 aprile 2001; Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Regolamento Didattico d’Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 301 del 31 maggio 2008; Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; Decreto Ministeriale n. 221 del 26 marzo 2013 “Tassa minima di iscrizione per l’a.a. 2013-2014”; Decreto Ministeriale n.222 del 26 marzo 2013 “Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l’a.a. 2013-2014”; deliberazione del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Udine del 26 giugno 2013 e del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine del 27 giugno 2013. 2.CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: INFORMAZIONI GENERALI, MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 2.1 INFORMAZIONI GENERALI. Le tasse universitarie sono così costituite (vedi Tabella 1): • contributi, fino ad un massimo di 1303,54 Euro, determinati in base al tipo di benefici richiesti ed ottenuti dagli studenti o previsti per particolari tipologie di studenti; • 195,46 Euro a titolo di tassa minima di iscrizione; • 156,00 Euro per oneri previsti per legge (16,00 Euro a titolo di imposta di bollo assolta in modo virtuale dallo studente ai fini dell’iscrizione o dell’immatricolazione e 140,00 Euro a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, riscossa dall’Ateneo per conto della Regione Friuli Venezia Giulia). Il pagamento di quanto dovuto annualmente per l’iscrizione universitaria è di norma suddiviso in 3 rate: - la prima di 630,00 Euro (vd. par. 2.2); - la seconda fino ad un massimo di 500,00 Euro (vd. par.2.3); - la terza per la quota ancora eventualmente dovuta a titolo di contributo (vd. par.2.3). A coloro che eseguono i pagamenti in data successiva alla scadenza indicata sui bollettini, sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento (vd. punto 2.4). Le informazioni relative alla contribuzione studentesca e copia del presente Avviso sono pubblicate in una sezione dedicata a tale argomento sul sito web di ateneo (http://www.uniud. it/didattica/servizi_studenti/tasse_contributi/pagamento_tasse). E’ possibile chiedere riduzioni della tassa universitaria in base alla condizione economica familiare, allo status di studente lavoratore o di studente genitore o in qualità di studente a tempo parziale, ma solo se in possesso dei requisiti descritti nei successivi paragrafi. Per la richiesta di benefici in base alla condizione economica familiare gli interessati devono richiedere, presso un CAAF o altro soggetto abilitato, la compilazione dell’ISEE. La rimodulazione dei dati dell’ISEE ai fini della determinazione dei parametri ISEEU ed ISPEU sarà eseguita d’ufficio dopo le verifiche operate sulle banche dati INPS. La domanda di richiesta di benefici va presentata compilando un modulo disponibile on-line sul sito web dell’ERDISU (vd. par.4) dal 8 luglio 2013 al 18 ottobre 2013. Eventuali riduzioni legate al merito scolastico sono invece calcolate d’ufficio. Con la sola eccezione della prima rata versata per l’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso, le comunicazioni relative alle emissioni di bollettini di pagamento relativi alle rate delle tasse universitarie sono inviate all’indirizzo di posta elettronica SPES assegnato dall’università a ciascun utente. E’ inoltre prevista la pubblicazione di appositi avvisi sul sito web di ateneo. Da quando viene resa nota la disponibilità dei bollettini, gli interessati devono accedere al servizio ESSE3 on–line dall’indirizzo https://didattica.uniud.it/esse3/Start.do, utilizzando le credenziali di accesso fornite all’atto dell’immatricolazione o facendo riferimento alle istruzioni riportate nell’home-page del servizio stesso. Selezionando il menù “Segreteria” e poi la sezione “pagamenti”, è possibile visualizzare e stampare i bollettini di pagamento, che potranno essere pagati utilizzando SOLO una delle modalità riportate sui bollettini stessi. Per problematiche relative all’accesso al servizio ESSE3 (login) è necessario fare riferimento alle istruzioni riportate nell’home-page del servizio stesso. La stampa del bollettino può anche essere richiesta agli sportelli di segreteria studenti, a quelli dell’Area Servizi per gli Studenti o inviando una e-mail, solo tramite il servizio SPES, all’indirizzo [email protected]. In caso di pagamento in data successiva alla scadenza prevista, sarà applicato il contributo previsto per ritardato pagamento di cui al paragrafo 2.4 del presente Avviso. Con le modalità sopra descritte è anche possibile stampare i bollettini relativi al contributo per ritardato pagamento e quelli per i quali non è previsto l’invio massivo di comunicazioni a mezzo posta elettronica. ATTENZIONE - l’attivazione e l’utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line in questo ateneo è obbligatoria e non facoltativa per tutti gli iscritti ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione. - ai fini della registrazione del pagamento e della regolarità dell’iscrizione, si fa riferimento alla data di esecuzione del versamento, non alla data di valuta del pagamento. - Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse dovute non possono compiere atti di carriera, né richiedere certificati. Tali atti di carriera (per es. esami), se compiuti, saranno annullati con procedimento avviato d’ufficio. Tabella 1: importi per fasce di contribuzione e tipologia benefici FASCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 non aventi diritto a riduzioni anni fuori corso finale ≥3 Studenti lavoratori/genitori Studenti part-time ISPEU Indicatore di situazione patrimoniale equivalente <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 ISEEU indicatore di situazione economica equivalente 0-5000,00 5001,00-10.000,00 10001,00-20000,00 20001,00-30000,00 30001,00-40000,00 40001,00-50000,00 50001,00-60000,00 >60000,00 Tassa d’iscrizione a.a. 2013/14 Contributo universitario 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 168,54 278,54 578,54 873,54 978,54 1128,54 1173,54 1228,54 1228,54 1303,54 Altri oneri: Tassa regionale e imposta di bollo 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 195,46 878,54 156,00 TOTALE I RATA II RATA III RATA 520,00 630,00 930,00 1225,00 1330,00 1480,00 1525,00 1580,00 1580,00 1655,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 -110,00 0,00 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 95,00 200,00 350,00 395,00 450,00 450,00 525,00 1230,00 630,00 500,00 100,00 Riduzione della quota eccedente la prima rata fino ad un massimo di 400,00 Euro rispetto alla fascia determinata a seguito della presentazione della dichiarazione ISEE Per i corsi interateneo tra Udine e Trieste, in accordo con l’Università degli Studi di Trieste, sono applicate le fasce di costo indicate in tabella 2. FASCIA ISPEU Indicatore di situazione patrimoniale equivalente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 non aventi diritto a riduzioni anni fuori corso finale ≥3 Studenti lavoratori/genitori Studenti part-time <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 <50000,00 ISEEU indicatore di situazione economica equivalente 0-2499,99 2500,00-4999,99 5000,00-9999,99 10000,00-14999,99 15000,00-19999,99 20000,00-27499,99 27500,00-34999,99 35000,00-39999,99 40000,00-49999,99 50000,00-64999,99 65000,00-79999,99 >80000,00 Tassa d’iscrizione a.a. 2013/14 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 195,46 Contributo universitario 43,54 98,54 163,54 278,54 378,54 493,54 603,54 713,54 928,54 1088,54 1183,54 1228,54 1228,54 1303,54 Altri oneri: Tassa regionale e impostadi bollo 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 TOTALE I RATA II RATA III RATA 395,00 450,00 515,00 630,00 730,00 845,00 955,00 1065,00 1280,00 1440,00 1535,00 1580,00 1580,00 1655,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 -235,00 -180,00 -115,00 0,00 100,00 215,00 325,00 435,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 310,00 405,00 450,00 450,00 525,00 195,46 878,54 156,00 1230,00 Riduzione della seconda rata di 400,00 Euro rispetto alla rispettiva fascia ISEEU 630,00 500,00 100,00 2.2 PRIMA RATA (importo e scadenza) IMPORTO: 630,00 Euro che devono essere pagati da tutti gli studenti ad eccezione: • degli studenti con disabilità pari o superiore al 66% che devono pagare solamente l’importo previsto a titolo di imposta di bollo per il rinnovo dell’iscrizione, pari ad 16,00 Euro; • dei beneficiari della borsa di studio erogata dall’ERDISU per l’anno accademico 2012/13 e in possesso dei requisiti per ottenerla anche nell’a.a. 2013/14 come studenti iscritti, ai quali viene riconosciuto in via provvisoria e d’ufficio l’esonero dal pagamento di tassa e contributo, fermo restando l’obbligo di pagamento di 16,00 Euro previsti a titolo di imposta di bollo per il rinnovo dell’iscrizione. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2013/14 da parte dell’ERDISU, coloro che non risultano idonei all’assegnazione della borsa dovranno versare quanto ancora dovuto a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio e di tassa e contributo universitario. Lo studente che non esegue il pagamento non sarà considerato regolarmente iscritto. Agli interessati sarà inviata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica SPES assegnato dall’ateneo con indicazione della scadenza di pagamento di quanto ancora dovuto. Il pagamento eseguito successivamente alle scadenze previste o indicate sui bollettini comporta l’addebito del contributo per ritardato pagamento. SCADENZA DI PAGAMENTO: 1 ottobre 2013 per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, compresi gli studenti fuori corso non laureandi in appelli del 2012/13; - 18 ottobre 2013 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea ad accesso libero. Per i corsi ad accesso programmato i singoli Manifesti degli Studi possono prevedere scadenze diverse; - entro il 31 marzo 2014 per coloro che, avendo presentato domanda di laurea per uno degli appelli dell’anno accademico 2012/13, non si laureano e devono pertanto rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2013/14. Se la data di consegna della tesi per appelli dell’a.a. 2012/13 è successivo al 31 marzo 2013, il termine per prendere iscrizione coincide con la data di consegna tesi. Iscrizioni effettuate successivamente comporteranno l’addebito del contributo per ritardato pagamento. ATTENZIONE! - LA PRIMA RATA DI TASSA E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/14 NON DEVE ESSERE PAGATA DA CHI INTENDE SOSTENERE L’ESAME DI LAUREA IN APPELLI RELATIVI ALL’ANNO ACCADEMICO 2012/13 (ENTRO APRILE 2014). I LAUREANDI POSSONO POSTICIPARE IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ENTRO I TERMINI INDICATI IN PRECEDENZA – (PER LA DEFINIZIONE DELLO STATUS DI LAUREANDO SI FACCIA RIFERIMENTO AL PARAGRAFO 9.1). 2.3 SECONDA E TERZA RATA (importo e scadenza) IMPORTO SECONDA RATA: fino ad un massimo 500,00 Euro SCADENZA DI PAGAMENTO: 31 marzo 2014. L’importo della seconda rata è calcolato sulla base della differenza tra il totale di quanto dovuto dallo studente (comprese eventuali riduzioni per merito scolastico -vedi par.8) e l’importo versato con la prima rata, fino ad un massimo di 500,00 Euro. Qualora tale differenza risulti negativa, il relativo importo sarà rimborsato d’ufficio (vd. tabelle 1 e 2). Per importi a saldo superiori a 500,00 Euro, allo studente sarà addebitata anche la terza rata. RICHIESTA DI VERIFICA DELL’ADDEBITO DI SECONDA E TERZA RATA. L’addebito di seconda ed eventuale terza rata è reso noto allo studente all’atto dell’emissione dei bollettini della seconda rata, con le modalità indicate al paragrafo 2.1. Se si ritiene vi siano degli errori, si può chiedere una verifica entro il 31 marzo 2014, anche senza avere eseguito il pagamento (eventuale nuovo importo e relativa scadenza sono comunicati, in base alle tempistiche dei controlli, direttamente dagli uffici preposti), specificando il tipo di controllo richiesto e utilizzando una soltanto delle seguenti modalità: • invio di una e-mail con l’utenza assegnata dall’Università (servizio SPES) all’indirizzo [email protected]. Non sarà risposto a richieste provenienti da indirizzi di posta elettronica diversi da quelli di SPES o comunque non registrati in ESSE3; • direttamente allo sportello 13 dell’Area Servizi per gli Studenti in via Mantica 3 a Udine; • invio a mezzo posta all’indirizzo: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE –Area Servizi per gli Studenti - VIA MANTICA 3 - 33100 UDINE; la risposta sarà inviata via mail all’indirizzo SPES dello studente da [email protected].; se la persona interessata dispone del servizio, è possibile inviare domanda anche a mezzo PEC all’indirizzo amce@ postacert.uniud.it, specificando la struttura di riferimento (AMCE ASTU) e indicando in oggetto “richiesta di verifica addebito tasse universitarie”. Nel rispetto delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali, tutte le informazioni in merito ai contenuti dei procedimenti in base ai quali sono stati addebitati gli importi possono essere fornite solo allo studente interessato o a persone munite di regolare delega da parte del soggetto richiedente. Pertanto, a parte le informazioni di carattere generale sui contenuti del presente Avviso, non saranno fornite informazioni specifiche sulla persona per via telefonica o a terzi privi di regolare delega. Se lo studente richiede un controllo dopo il 31 marzo 2013, deve comunque avere provveduto al pagamento dell’importo già addebitato entro quella scadenza; in caso contrario, sarà comunque addebitato il contributo previsto per ritardato pagamento. Qualora si rilevassero degli errori nell’imputazione dell’addebito, gli uffici procederanno in via prioritaria al conguaglio con eventuali altri addebiti o al rimborso di quanto non dovuto. IMPORTO TERZA RATA: l’importo è determinato per differenza con la prima e la seconda rata, secondo lo schema indicato nelle tabelle 1 e 2. SCADENZA DI PAGAMENTO: 30 maggio 2014. 2.4 CONTRIBUTO PER RITARDATO PAGAMENTO Pagamento eseguito in ritardo ma entro 30 giorni (solari) dalla scadenza prevista: addebito di 50,00 Euro. Pagamento eseguito in ritardo e oltre 30 giorni (solari) dalla scadenza prevista: addebito di 100,00 Euro Il contributo per ritardato pagamento è applicato su ogni singola rata pagata in ritardo. Il bollettino di pagamento del contributo è reso disponibile all’utente nelle pagine personali del servizio on-line ESSE3 per studenti, nella stessa area dalla quale si stampano i bollettini per il pagamento delle tasse universitarie, una volta accertato un ritardo nel pagamento di una o più rate da parte dei competenti uffici. Fino al pagamento del contributo,lo studente non sarà considerato regolarmente iscritto per l’anno accademico in cui è in difetto con il pagamento e non potrà sostenere esami, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.122 del Regolamento Didattico d’Ateneo. 2.5 ALTRE INDENNITA’ Per l’anno accademico 2013/14 sono previste le seguenti indennità da versare obbligatoriamente a titolo di mero rimborso spese o in corrispondenza di speciali oneri connessi allo svolgimento di determinate prestazioni: - indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per l’esercizio alle professioni (sessioni anno 2013): 200,00 Euro - indennità per il sostenimento dell’esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 Euro - indennità per l’iscrizione a corsi singoli (esclusivamente prima dell’inizio del corso): 150,00 Euro a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l’iscrizione ordinaria ad un corso di laurea. - indennità per rilascio duplicato smart card: 25,00 Euro - indennità per rilascio del titolo accademico originale (o in duplicato): 52,00 Euro - indennità trasferimento in partenza: 100,00 Euro - indennità passaggio: 30,00 Euro - indennità per il riconoscimento del titolo di studio straniero: 100,00 Euro - indennità per i concorsi di ammissione ai corsi: 45,00 Euro - indennità per riconoscimento preventivo carriera studenti (*) 100,00 Euro (*) qualora gli interessati chiedano di conoscere preventivamente i crediti che saranno loro riconosciuti ancora prima di formalizzare un’immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea, trasferimento da altra Università e riconoscimento di titolo accademico straniero. Le indennità versate sono rimborsate d’ufficio o su richiesta dell’interessato, solo se il pagamento è stato eseguito per errore o non è previsto. 2.6 MODALITA’ DI PAGAMENTO. Immatricolazione/iscrizione al primo anno di un corso di studio: il pagamento della prima rata deve essere eseguito presso una filiale della Banca UniCredit SpA o presso i chioschi multifunzione di Banca UniCredit SpA presenti in ateneo utilizzando il modulo allegato alla domanda di immatricolazione o il modulo per il pagamento della prima rata generato al termine della procedura di registrazione, se è stata utilizzata la modalità telematica. Seconda e terza rata e rinnovo iscrizione ad anni successivi al primo (prima rata): l’ateneo non spedisce a mezzo posta i bollettini di pagamento, ma pubblica avvisi sulle pagine del sito web di ateneo ed invia una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica SPES di ciascuno utente nel momento in cui i bollettini sono resi disponibili. I bollettini sono emessi in modalità MAV bancario e possono essere pagati utilizzando una delle modalità indicate nella cedola su cui è stampato il bollettino. Per quanto riguarda la stampa del bollettino, si faccia riferimento a quanto già indicato in precedenza al par.2.1. 3.ESONERI TOTALI E STRAORDINARI 3.1 ESONERI TOTALI Gli studenti: 1) idonei o assegnatari di borse di studio erogate dall’ERDISU di Udine o da altri enti regionali per il diritto allo studio; 2) disabili con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; 3) borsisti del Ministero degli Affari Esteri; sono esonerati dal pagamento di tasse universitarie ed hanno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di tassa e contributo universitario nel corrente anno accademico. Se il beneficio è erogato da enti diversi dall’ERDISU di Udine, lo studente deve presentare domanda di rimborso agli sportelli dell’ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell’Area Servizi per gli Studenti, fornendo tutte le informazioni necessarie alla verifica del beneficio ottenuto da parte degli uffici. Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66 per cento per ottenere l’esonero per la prima volta devono allegare al modulo generato con la prevista procedura on-line una copia del verbale della commissione medica che ha accertato l’invalidità. Negli anni successivi, l’esonero è applicato d’ufficio. Lo studente deve comunque comunicare tempestivamente tutte le variazioni accertate dalle competenti commissioni in merito alla percentuale dell’invalidità. Gli esoneri di cui sopra possono essere oggetto di un provvedimento di revoca del beneficio da parte dell’Ente che lo ha concesso. A seguito della revoca, il beneficiario dell’esonero sarà tenuto a regolarizzare la sua posizione in ordine alla tassa ed al contributo universitario entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal servizio [email protected]. 3.2 ESONERI STRAORDINARI Le richieste di esonero straordinario dal pagamento delle tasse universitarie legate a gravi ed eccezionali situazioni personali o familiari dello studente, adeguatamente descritte e documentate, devono essere presentate entro il 18 ottobre 2013. L’esonero straordinario viene concesso una volta sola nella carriera universitaria dello studente. Se lo studente deve sostenere l’esame finale di laurea o trasferirsi presso altro ateneo deve comunque essere in regola con il pagamento di quanto addebitato prima di sostenere tali atti di carriera. Qualora sia accolta l’istanza, si procederà al rimborso di tasse eventualmente versate in eccedenza. Non sono ritenuti casi di esonero straordinario e sono da ritenersi automaticamente respinte: - la richiesta di riduzione delle tasse presentata fuori termine per la quale, a titolo giustificativo, si faccia riferimento a dimenticanza, mancata conoscenza della norma e disguidi di varia natura; - la richiesta di semplice deroga dell’applicazione dei criteri e requisiti previsti dalla vigente normativa o nel presente Avviso per la concessione dei benefici, qualora lo studente sia in difetto di uno o più dei requisiti previsti; - la reiterazione di richieste di esonero o di riduzioni, se fatte con riferimento a motivazioni per le quali in passato la persona ha già fruito di esoneri straordinari o nel caso in cui gli uffici hanno già risposto negativamente; - la richiesta di applicazione di benefici in modo retroattivo in riferimento a precedenti anni di iscrizione universitaria. Agli interessati sarà inviata risposta a mezzo posta elettronica dal servizio [email protected]. 4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE O ESONERO DELLE TASSE UNIVERSITARIE 4.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE Modalità: i benefici possono essere richiesti solo per mezzo della compilazione di un modulo disponibile on-line dalla home-page della pagina web del sito dell’ERDISU (Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario) all’indirizzo http://erdisu.udine.it/cms/. Il modulo di richiesta è comune all’Università e all’ERDISU e la sua compilazione può essere eseguita un’unica volta. Pertanto, chi intende richiedere benefici anche all’ERDISU deve verificare quali siano le scadenze d presentazione della domanda previste da quell’ente e procedere alla compilazione del modulo facendo riferimento a quelle date anche per quanto riguarda benefici relativi alle tasse universitarie. Coloro che erano già iscritti nell’anno accademico 2012/13 devono utilizzare le credenziali di accesso al servizio on-line per studenti di ESSE3. Se l’utente non ha mai presentato domanda per alcun servizio dell’ERDISU, oppure non è ancora immatricolato all’Università degli Studi di Udine o ha problemi di accesso può ricorrere alla procedura guidata per l’attribuzione di un codice di registrazione utente che gli consentirà poi di procedere alla compilazione della domanda; in alternativa, può prendere contatti con il servizio di assistenza dedicato, i cui riferimenti appaiono nelle schermate di benvenuto alla procedura. Coloro che accedono al servizio mediante assegnazione di una password provvisoria, appena in possesso di una password attiva del servizio ESSE3 on-line, dovranno accedere nuovamente alla procedura per registrarsi con la password di ESSE3 per confermare anche la procedura di inserimento dei benefici. Terminato l’inserimento dei dati, all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente, l’ERDISU invierà un messaggio con un allegato che dovrà essere stampato e conservato per l’esibizione in caso di contestazioni da parte degli uffici. Termini di presentazione: dal 8 luglio 2013 al 18 ottobre 2013 (entro le ore 13) E’ possibile procedere alla richiesta di benefici anche se non si è ancora iscritti o immatricolati. La domanda va presentata entro i termini suddetti anche da coloro che ritengono di conseguire la laurea in corsi di laurea triennale entro la fine dell’anno accademico 2012/13 (aprile 2014) e che, una volta laureati, prevedono di iscriversi nell’anno accademico 2013/14 a corsi di laurea magistrale. Attenzione! La richiesta di riduzioni delle tasse universitarie non può essere fatta valere per anni accademici diversi. Ai fini dell’addebito di tassa e contributo relativi all’anno accademico 2013/14 non si terrà pertanto conto di domande consegnate dagli interessati gli scorsi anni accademici, fatta eccezione per quanto esplicitamente indicato nel presente Avviso. 4.2. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI La compilazione del modulo on-line di richiesta dei benefici da parte degli utenti prevede l’inserimento di alcuni dati della cui veridicità saranno svolti controlli mirati o a campione con i diretti interessati o con la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Più precisamente, la domanda di concessione di esoneri o riduzioni presentata dallo studente costituisce a tutti gli effetti di legge un’autocertificazione e come tale è soggetta a controllo da parte dell’Università. Nel caso di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti, oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando la possibilità di adozione di sanzioni disciplinari. Gli esiti degli accertamenti saranno messi a disposizione dell’ERDISU, al fine di verificare se lo studente ha impropriamente usufruito di benefici erogati da quell’ente. Analogamente l’Università utilizzerà le comunicazioni che saranno inviate dall’ERDISU a seguito dei controlli eseguiti da quell’Ente. 4.3 CASI PARTICOLARI E’ consentita la presentazione di richieste di benefici dopo il 18 ottobre 2013 solo nei seguenti casi: - studente che perfeziona l’iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo; - studente che si immatricola (prima iscrizione universitaria in assoluto) dopo il 18 ottobre 2013 a corsi di laurea di primo livello; - studente che si iscrive al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale dopo il 18 ottobre 2013 per avere conseguito nell’anno accademico 2012/13 una laurea di primo livello presso altri atenei. Per le richieste di riduzione legate alla sola condizione economica familiare, è necessario richiedere ai CAAF o altri soggetti abilitati la compilazione dell’ISEE con il calcolo degli indica- tori in base alle vigenti norme per il diritto allo studio (ISEEU ed ISPEU). Per i soli casi indicati nel presente paragrafo, la domanda di accesso ai benefici va presentata in carta semplice, indicando, oltre alle proprie generalità: gli estremi del CAAF o altro soggetto abilitato che ha compilato l’ISEE, la data di compilazione del documento; il valore indicato per l’ISEEU e per l’ISPEU e se si presenta domanda per il trattamento previsto per gli studenti part-time. La richiesta di benefici deve essere inviata o consegnata entro il quindicesimo giorno dalla data di immatricolazione/iscrizione: - di persona, agli sportelli dell’ufficio diritto allo studio e servizi integrati dell’Area Servizi per gli Studenti in via Mantica 3 a Udine Lo studente, a sua tutela, è invitato a richiedere e conservare la ricevuta comprovante la consegna della documentazione; - da una terza persona, delegata in forma scritta alla consegna, presso gli uffici sopra indicati. Alla delega deve essere anche allegata la fotocopia di un documento di identità personale non scaduto dello studente delegante e del delegato; - a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data di invio riportata sul timbro impresso dall’ufficio postale che ha accettato la raccomandata) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine -Area Servizi agli Studenti- Via Mantica 3 - 33100 Udine. In quest’ultimo caso, alla documentazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale non scaduto. Se la persona interessata dispone del servizio, è possibile inviare domanda anche a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], specificando la struttura di riferimento (AMCE ASTU) e indicando in oggetto “richiesta riduzione tasse universitarie”. Le domande consegnate fuori termine non saranno accolte. Per informazioni rivolgersi allo sportello 13 dell’ufficio Diritto allo studio e servizi integrati dell’Area Servizi agli Studenti in via Mantica 3 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]. 5. ADEGUAMENTO DELLA TASSA UNIVERSITARIA ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL PATRIMONIO FAMILIARE 5.1 REQUISITI PREVISTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO Per essere collocati in una delle fasce di contribuzione relative alla condizione economico-patrimoniale indicate nelle tabelle 1 o 2 lo studente deve: - avere compilato il modulo on–line di richiesta benefici entro i termini stabiliti dall’Università; - essere in possesso del requisito minimo di merito scolastico (numero di crediti sostenuti al 30 settembre 2013 determinato in base al numero di anni di carriera scolastica) secondo quanto indicato in tabella 3; - non avere cumulato, ad alcun titolo, un numero di anni di iscrizione universitaria, compreso l’anno accademico 2013/14, pari o superiore alla durata legale o normale del corso di studio a cui è iscritto incrementata di due anni. Si precisa a tale proposito che sono computati anche gli anni di iscrizione relativi a percorsi di studio per i quali è stato ottenuto, anche in forma parziale, il riconoscimento e la convalida di esami nella carriera corrente; - non avere richiesto la riduzione in qualità di studente lavoratore o studente genitore; - non essere già in possesso di laurea o diploma universitario ed essere iscritto per il conseguimento di altra laurea, fatta eccezione per coloro che sono iscritti alla laurea magistrale ed hanno conseguito in precedenza una sola laurea triennale ex DM 509/99 o DM 270/04; - non superare il limite previsto per l’ISEEU o l’ISPEU (entrambi gli indicatori devono essere inferiori ai rispettivi limiti previsti) indicato nelle tabelle 1 e 2. Allo studente in difetto anche di uno solo dei requisiti sopra indicati non sarà riconosciuta alcuna riduzione delle tasse universitarie per condizione economica familiare. La riduzione per condizione economica familiare può essere associata alla riduzione per merito scolastico e a quella di studente part-time. Qualora venga richiesta anche la riduzione forfettaria prevista per studenti lavoratori o genitori, se lo studente ne ha diritto, sarà applicato il regime di contribuzione studentesca relativo a quest’ultimo beneficio. 5.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Per chiedere benefici legati alla situazione economico-familiare e procedere alla compilazione del modulo di richiesta con la procedura on-line, gli interessati devono documentare la condizione economico patrimoniale del loro nucleo familiare nel 2012 e richiedere la compilazione dell’ISEE ad un CAAF o ad altro soggetto abilitato. Fanno eccezione gli studenti indipendenti dal nucleo familiare d’origine e gli stranieri, che devono richiedere la compilazione dell’ISEE con gli indicatori previsti dalle vigenti norme in materia di diritto allo studio (ISEEU ed ISPEU). Le informazioni relative alla documentazione necessaria alla compilazione dell’ISEE possono essere preventivamente richieste ai soggetti che rilasciano la dichiarazione. 5.3 REQUISITO MINIMO DI MERITO SCOLASTICO Per requisito minimo di merito scolastico si intende il numero di crediti, conseguiti entro il 30 settembre 2013 e determinati in base al numero effettivo di anni di carriera scolastica dello studente (determinati secondo quanto indicato al punto 5.1), necessario per chiedere l’adeguamento di tassa e contributo universitario alla condizione economico-patrimoniale familiare. Si precisa che: - per gli atti di carriera per i quali è prevista la convalida da parte di organi accademici, si fa riferimento alla data del verbale dell’organo accademico che ha convalidato l’atto nella carriera dello studente, qualora non diversamente indicato nella relativa delibera. - nel solo caso di passaggi di corso e di trasferimenti da altri atenei effettuati nell’anno accademico 2013/14, qualora la convalida degli atti di carriera sia solo parziale e tale da non consentire il raggiungimento del requisito minimo di merito scolastico, si prenderà in considerazione il numero di crediti sostenuti nella precedente carriera al 30 settembre 2013 se il computo è più favorevole allo studente, fermo restando quanto previsto in merito alla determinazione del numero di anni di iscrizione universitaria che consentono la concessione di benefici; - fatta eccezione per quanto sopra previsto per passaggi di corso e trasferimenti da altri atenei, gli atti di carriera relativi a precedenti iscrizioni universitarie non concorrono al calcolo dei requisiti minimi di merito scolastico se non risultano convalidati nel corso di studi a cui è iscrittolo studente nel 2013/14. Il requisito minimo di merito scolastico richiesto per tipo di corso di studi è indicato in tabella 3. Nella tabella, la voce indicata con “non prevista” si riferisce agli anni di carriera scolastica per i quali non è più applicabile la riduzione per condizione economica. Tabella 3: tabella dei requisiti minimi di merito scolastico Numero di anni di iscrizione universitaria Incluso il 2013/14 Laurea triennale 1 2 3 4 5 6 7 8 o più Non Non Non Non 0 22 50 90 prevista prevista prevista prevista Crediti al 30.09.2013 Laurea magistrale a ciclo unico 0 22 50 90 130 175 220** Non prevista Laurea specialistica o magistrale (biennale) Non Non Non Non Non 0 22 50 prevista prevista prevista prevista prevista ** solo per i corsi di laurea a ciclo unico sessennale 5.4 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti quelli che sono nel suo stato di famiglia alla data di presentazione dell’autocertificazione, anche se non legati da vincoli di parentela. Nel caso di studenti figli di genitori separati o divorziati, per cui esista atto di separazione o divorzio, si considera facente parte del nucleo convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Sono comunque considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio: a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia; b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda. Se l’interessato presenta domanda facendo figurare la sua persona come unico membro del nucleo familiare (studente indipendente dal nucleo familiare di origine), ai sensi dell’art.3 del decreto legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà integrare il proprio nucleo con quello dei suoi genitori se non è in possesso di entrambi dei seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavoro, da almeno due anni, non inferiori a 7576,30 Euro. L’assegnazione di borse di studio o altre forme di reddito che non siano esplicitamente definite come redditi da lavoro non costituiscono condizione per determinare lo status di studente indipendente dal nucleo familiare di origine. 6. RIDUZIONE FORFETTARIA DELLA TASSA PER STUDENTI LAVORATORI, STUDENTI GENITORI E STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI ALLUNGATI (PART-TIME). 6.1 CONDIZIONI GENERALI PER STUDENTI LAVORATORI O GENITORI La riduzione prevista per studenti lavoratori o per studenti genitori è concessa a studenti immatricolati/iscritti fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi e, in generale, a coloro che non abbiano cumulato in carriera un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso cui sono iscritti incrementata di una unità. Per gli iscritti ai corsi biennali di laurea specialistica/magistrale si farà riferimento solo agli anni di iscrizione relativi a quella carriera ma non al precedente percorso di laurea triennale. La riduzione non è concessa a chi, già laureato, si iscrive a corsi di laurea di pari livello e non è cumulabile con altre riduzioni o esoneri riportati nel presente Avviso. L’importo della seconda rata ammonta a 600,00 Euro. A fronte della presentazione della domanda di riduzione forfettaria e di quella per condizione economica familiare, sarà presa in considerazione la sola domanda di riduzione forfettaria. Per la presentazione di domande relative ai benefici indicati nel presente paragrafo, si devono seguire le modalità e rispettare le scadenze riportate al paragrafo 4. 6.2 STUDENTI LAVORATORI Ai fini del riconoscimento della riduzione prevista per lo status di studente lavoratore si considera tale lo studente che dichiari di svolgere, alla data della presentazione dell’istanza, un’attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, di durata non inferiore a 6 mesi. Per attività di lavoro dipendente, pertanto, i singoli contratti devono essere di almeno sei mesi; non inferiori. L’attività di tirocinio professionale prevista per l’abilitazione a professioni, gli stages ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente paragrafo. Personale dipendente dell’Università degli Studi di Udine. Il personale dipendente dell’ateneo udinese alla luce del disposto di cui alla legge 448/2001, rt.19, comma 14 e al fine di favorirne l’attività di formazione, può presentare domanda per pagare solo la prima rata della tassa di iscrizione universitaria in relazione all’iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale, per l’importo stabilito per tutti gli altri studenti e nei tempi e con le modalità previste al paragrafo 4, pena la non applicazione del beneficio. Il beneficio non è cumulabile con le altre forme di riduzione/ esonero (che gli interessati potrebbero comunque richiedere)previste nel presente Avviso e può essere concesso per un numero di anni di iscrizione universitaria pari alla durata legale o normale del corso incrementata di un’unità. 6.3 STUDENTI GENITORI La domanda può essere presentata da studenti genitori iscritti presso questo ateneo con figli con meno di tre anni di età. Se entrambi i genitori sono studenti dell’Università degli Studi di Udine, ciascuno di loro può richiedere il beneficio per il corrente anno accademico. 6.4. STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI ALLUNGATI (PART-TIME) L’iscrizione in qualità di studente part-time è consigliata in particolare agli studenti che, per motivi di lavoro o per altre ragioni personali programmano la loro carriera scolastica prevedendo di non riuscire a sostenere un gran numero di crediti per anno accademico. In tale caso è possibile ridistribuire i crediti previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione (30 CFU per anno), pari al doppio della durata normale del corso di studi, pagando annualmente tasse inferiori e senza essere collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata dell’iscrizione in qualità di studente part-time. La scelta del part-time prevede che lo studente non possa sostenere più di 30 Cfu per anno accademico, con una soglia di tolleranza di 5 CFU. L’iscrizione in qualità di part-time non è consentita: - agli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in Scienze Motorie, al corso di laurea di secondo livello di Biotecnologie Sanitarie e al corso di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e Chirurgia (**); - agli iscritti al corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria; - agli iscritti alla Scuola Superiore; - agli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti; - a chi, già laureato, si iscrive a corsi di laurea di pari livello. Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si fa riferimento al numero effettivo di anni di iscrizione nel sistema universitario nazionale, compresi quindi gi anni accademici di iscrizione a percorsi di studio (compresi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il riconoscimento di esami nella carriera corrente. (**) gli iscritti ai corsi di laurea per le professioni sanitarie devono presentare domanda nei modi e termini previsti dal Manifesto degli Studi dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Se i competenti organi accademici accolgono la richiesta, si provvederà d’ufficio a regolarizzare la posizione degli interessati. Tabella 4: studenti part-time: criteri di accesso e mantenimento iscrizione anni di iscrizione carriera standard 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 Numero di anni previsto per conseguire la laurea/laurea magistrale (incluso quello da cui parte il computo) LAUREA TRIENNALE 1^ Iscrizione I anno 30 6 2^ Iscrizione I anno 60 5 1^ Iscrizione II anno 90 4 2^ Iscrizione II anno 120 3 1^ Iscrizione III anno 150 2 2^ Iscrizione III anno 180 1 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA 1^ Iscrizione I anno 30 4 2^ Iscrizione I anno 60 3 1^ Iscrizione II anno 90 2 2^ Iscrizione II anno 120 1 LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA a ciclo unico quinquennale 1^ Iscrizione I anno 30 10 2^ Iscrizione I anno 60 9 1^ Iscrizione II anno 90 8 2^ Iscrizione II anno 120 7 1^ Iscrizione III anno 150 6 2^ Iscrizione III anno 180 5 1^ Iscrizione IV anno 210 4 2^ Iscrizione IV anno 240 3 1^ Iscrizione V anno 270 2 2^ Iscrizione V anno 300 1 Anno di iscrizione part-time CFU acquisiti per l’iscrizione Negli altri casi, possono richiedere l’iscrizione in qualità di studenti part-time: - coloro che si immatricolano nell’anno accademico 2013/14 ad un corso di laurea triennale o si iscrivono al primo anno di laurea magistrale; - studenti in corso che nell’anno accademico 2013/14 si iscrivono ad anni successivi al primo ma con accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti. Agli studenti in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione in qualità di part-time è applicata una riduzione fino a 400,00 Euro rispetto all’importo previsto a saldo (seconda e terza rata) di tassa e contributo per la fascia ISEE eventualmente dichiarata dagli interessati. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente part-time o sostiene un numero di crediti superiore al limite annuo stabilito, sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne carriera e tasse di iscrizione. E’ possibile passare dal regime a tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell’arco della carriera universitaria. Attenzione: Lo studente a tempo parziale non può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico e non può concorrere ai bandi per collaborazione studenti “200 ore” ex Decreto Legislativo 68/2012 . 7. RIDUZIONI PER MERITO SCOLASTICO 7.1 INFORMAZIONI GENERALI E CASI DI ESCLUSIONE La riduzione per merito scolastico è calcolata d’ufficio e riguarda solo gli importi della seconda rata e terza rata. La riduzione per merito può essere concessa anche nel caso in cui sia stato richiesto l’adeguamento delle tasse universitarie alla condizione economica familiare. Sono però esclusi dal beneficio coloro che: a) sono iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma ma sono già in possesso di altro titolo di laurea, fatta eccezione per coloro che sono iscritti alla laurea specialistica/magistrale ed hanno conseguito in precedenza una sola laurea triennale ex DM 509/99; b) con l’anno accademico 2013/14, abbiano cumulato a qualunque titolo un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata legale o normale del corso a cui sono iscritti, anche per effetto di precedenti iscrizioni cessate per rinuncia o decadenza, se sono stati riconosciuti esami; c) con l’anno accademico 2013/14, abbiano cumulato a qualunque titolo un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata legale o normale del corso a cui sono iscritti, per effetto di precedenti iscrizioni ad altri corsi di laurea o corsi singoli, se sono stati riconosciuti esami; c) hanno richiesto le riduzioni previste per gli studenti lavoratori, gli studenti genitori e gli studenti part-time; d) sono iscritti ad anni successivi al primo e non hanno conseguito il numero di crediti previsti in tabella 8; e) in riferimento ai crediti sostenuti al 30 settembre 2013 non hanno raggiunto la votazione media prevista e coloro che, in generale, non sono in possesso dei requisiti indicati nel presente paragrafo. Si precisa che: - per gli atti di carriera per i quali è prevista la convalida da parte di organi accademici, si fa riferimento alla data del verbale dell’organo accademico che ha convalidato l’atto nella carriera dello studente, qualora non diversamente indicato nella relativa delibera. - gli atti di carriera relativi a precedenti iscrizioni universitarie non concorrono al calcolo dei requisiti di merito scolastico se non risultano convalidati nel corso di studi a cui è iscritto lo studente nell’anno accademico 2013/14. 7.2 IMMATRICOLATI ED ISCRTTI AL PRIMO ANNO Agli studenti immatricolati al primo anno di corso che non abbiano già conseguito in precedenza una laurea, la riduzione per merito scolastico è calcolata in base al voto di maturità. Ai fini dell’applicazione della riduzione per merito, si definisce come immatricolazione la prima iscrizione universitaria in assoluto. Tabella 5: parametri di calcolo della riduzione per merito per gli immatricolati MATRICOLE Votazione maturità Fino a 99/100 riduzione nessuna 100/100 Fino a 300,00 Euro riduzione sulla quota di contributo a saldo (seconda e terza rata) Agli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito una sola laurea di primo livello in non più di quattro anni di iscrizione universitaria, la riduzione per merito scolastico è determinata in funzione della votazione di laurea di primo livello, come indicato nella tabella 6. Tabella 6: requisiti per il calcolo della riduzione per merito per iscritti al primo anno di laurea magistrale biennale REQUISITI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO VOTO DI LAUREA FINO A 109 SU 110 VOTO DI LAUREA 110 SU 110 Laureati in corsi di laurea triennali di primo livello Nessuna riduzione Fino a 300,00 Euro riduzione sulla quota di contributo a saldo (seconda e terza rata) 7.3 STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sono previste due fasce di riduzione per merito scolastico, come indicato in tabella 8, in base ai quali è ridotto l’importo di contributo dovuto dallo studente in relazione alla seconda e terza rata delle tasse universitarie. Ai fini del calcolo delle riduzioni per merito, oltre a non incorrere in un dei casi di esclusione di cui al paragrafo 7.1, la media dei crediti conseguiti al 30 settembre 2013 deve essere almeno pari a quella prevista per il Polo didattico a cui afferisce il corso di laurea a cui è iscritto lo studente, secondo quanto indicato in tabella 7. Tabella 7: media di riferimento per la valutazione del merito POLO DI RIFERIMENTO Polo Scientifico (ex facoltà Agraria, Medicina Veterinaria; Ingegneria) Polo Scientifico (ex facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali) Polo medico (ex facoltà di Medicina e Chirurgia) Polo economico-giuridico (ex facoltà di Economia, Giurisprudenza) Polo umanistico (ex facoltà di Lingue e Letterature straniere, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione) Media richiesta 26/30 25/30 26/30 25/30 27/30 Si precisa inoltre che al fine del calcolo di riduzioni per merito scolastico: - la media utilizzata per il calcolo del merito scolastico non viene arrotondata ed è ponderata in base ai crediti assegnati ai singoli insegnamenti e alle relative votazioni conseguite. Non costituiscono oggetto di calcolo della media le prove e ogni altra verifica della preparazione dello studente per le quali non sia prevista la votazione in trentesimi; - non sono presi in considerazione gli esami sostenuti in sovrannumero a quelli previsti per il conseguimento del titolo; - per gli atti di carriera per i quali è prevista la convalida da parte di organi accademici, si fa riferimento alla data del verbale dell’organo accademico che ha convalidato l’atto nella carriera dello studente, qualora non diversamente indicato nella relativa delibera o a libretto; - nel solo caso di passaggi di corso e di trasferimenti da altri atenei riferiti all’anno accademico 2013/14, qualora la convalida degli atti di carriera sia solo parziale, si potrà prendere in considerazione il numero di crediti sostenuti nella precedente carriera al 30 settembre 2013 se il computo è più favorevole allo studente, fermo restando quanto previsto in merito alla determinazione del numero di anni di iscrizione universitaria. Tabella 8: crediti per accedere alle riduzioni della seconda rata per merito scolastico Crediti al 30 settembre 2013 Numero anni di iscrizione universitaria, compreso l’anno 2013/14 2 3 4 5 6 Anni successivi al sesto* Laurea triennale Laurea specialistica a ciclo unico Laurea specialistica Fino a 300,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata Fino a 500,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata Fino a 300,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata Fino a 500,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata Fino a 300,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata Fino a 500,00 Euro di riduzione su seconda e terza rata 40 > 96 Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista 50 >108 Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista 40 > 96 >144 >192 >240* Riduzione non prevista 50 >108 >162 >216 >270* Riduzione non prevista 40 Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista 50 Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista Riduzione non prevista *solo per la laurea specialistica a ciclo unico di Medicina e Chirurgia. 8 RIMBORSI 8.1 RIMBORSI AVVIATI D’UFFICIO L’università provvede a rimborsare con procedura avviata d’ufficio, senza richiesta da parte degli interessati: - tassa e contributo universitario versati per errore da studenti beneficiari di esonero per i quali è stata eseguita una correzione di addebito in data successiva al pagamento eseguito dall’interessato; - tassa e contributo universitario versati da laureati che conseguano il titolo in un numero di anni non superiore alla durata legale o normale del corso a cui erano iscritti, secondo i criteri di cui al Paragrafo 9.6 del presente Avviso; - pagamenti non dovuti e rilevati nell’espletamento delle normali procedure di controllo da parte dell’Amministrazione Universitaria. Il procedimento è seguito dall’ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi per gli Studenti, che potrebbero richiedere agli interessati i dati relativi a conti bancari al fine di procedere con la liquidazione del rimborso. 8.2 RIMBORSI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE Per casi diversi da quelli sopra indicati, la richiesta di rimborso va presentata, in forma scritta, allo sportello dell’ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Servizi per gli Studenti o eventualmente spedita per posta con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine - Area Servizi per gli Studenti - Via Mantica 3 - 33100 Udine. Se la persona interessata dispone del servizio, è possibile inviare domanda anche a mezzo PEC all’indirizzo [email protected], specificando la struttura di riferimento (AMCE ASTU) e indicando in oggetto “richiesta rimborso tasse universitarie”. Nella richiesta, oltre ad allegare fotocopia di un valido documento di identità personale e copia della ricevuta di versamento per il quale si chiede il rimborso, devono essere riportati i dati anagrafici, l’indirizzo, l’eventuale recapito telefonico, il numero di matricola, il codice fiscale del richiedente, la motivazione della richiesta e la modalità di liquidazione del rimborso. La liquidazione può avvenire con accredito su conto corrente (bancario o postale). Per i rimborsi con accredito su conto bancario o postale, lo studente deve essere l’intestatario del conto e deve indicare le coordinate bancarie complete (IBAN e swift code, nonché denominazione ed indirizzo dell’istituto bancario). Non saranno prese in considerazione le richieste relative ai casi peri quali il presente Avviso prevede esplicitamente l’impossibilità a procedere a rimborso. Per le altre situazioni, qualora non sussistano le condizioni per procedere al rimborso, l’Amministrazione Universitaria provvederà, una volta esaminato il caso, ad inviare motivata comunicazione scritta alla persona interessata. 9. DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI CARRIERA SCOLASTICA 9.1 STUDENTI LAUREANDI Lo studente che ritiene di laurearsi entro aprile 2014 (ultimo appello dell’anno accademico 2012/13) NON DEVE PAGARE la prima rata relativa all’iscrizione all’anno accademico 2013/14. Chi, una volta presa iscrizione all’anno accademico 2013/14, chiede di sostenere l’esame di laurea in uno degli appelli dell’anno accademico 2012/13, dovrà presentare domanda scritta di annullamento dell’iscrizione all’anno accademico 2013/14 (domanda in carta resa legale - marca da bollo da 16,00 euro). Ai fini della riduzione delle tasse universitarie, coloro che prevedono di iscriversi ad una laurea magistrale nell’anno accademico 2013/14 dopo il conseguimento della laurea di primo livello e coloro che paventino di non riuscire a laurearsi in uno degli appelli dell’anno accademico 2012/13 (dovendo quindi rinnovare l’iscrizione al loro attuale percorso di studi), devono comunque presentare entro il 18 ottobre 2013, la richiesta di riduzione delle tasse universitarie per il 2013/14 specificando il suo status di studente laureando. Ai fini del riconoscimento dello status di laureando, lo studente deve comunque avere regolarmente presentato formale domanda di ammissione all’esame generale di laurea ed essere iscritto all’ultimo anno di corso (o avere terminato tutti gli esami). Gli studenti laureandi che non conseguano il titolo devono provvedere a rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico 2013/14 entro il 31 marzo 2013. Se la data di consegna tesi per appelli dell’a.a. 2012/13 è successivo al 31 marzo 2013, il termine per prendere iscrizione coincide con la data di consegna tesi. Iscrizioni effettuate successivamente comporteranno l’addebito del contributo per ritardato pagamento. Per quanto riguarda seconda e terza rata, pagamenti devono esser eseguiti entro il 30 maggio 2013. 9.2 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEGLI STUDI In applicazione al decreto legislativo 68/2012: - l’interruzione degli studi universitari è consentita e prevista dalla vigente normativa solo se lo studente non rinnova l’iscrizione (non effettua cioè il pagamento della prima rata) e non compie atti di carriera scolastica per almeno due interi anni accademici consecutivi. Non è pertanto possibile interrompere gli studi nei corsi aventi durata legale/normale pari o inferiore a un anno e in generale per periodi inferiori a due anni accademici consecutivi. Gli atti di carriera scolastica compiuti nel periodo di interruzione saranno annullati d’ufficio a meno che lo studente non regolarizzi la sua posizione con il pagamento delle tasse universitarie dovute per l’anno accademico a cui tali atti sono riferiti. Gli studenti che abbiano interrotto gli studi universitari, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, devono presentare un’istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore con cui chiedono la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti: - eventuale saldo delle tasse universitarie relative all’ultimo anno accademico in cui è stata presa iscrizione, compresi gli addebiti del contributo per ritardato pagamento; - pagamento di un diritto fisso pari a 200,00 Euro per ogni anno accademico in cui non sia stata presa iscrizione; - tassa e contributo universitario per l’anno accademico a cui lo studente intende prendere iscrizione e/o sostenere esami. La semplice posticipazione del pagamento di una o più rate delle tasse universitarie nel corso di un anno accademico, con eccezione dei casi esplicitamente previsti in questo Avviso, non costituisce interruzione degli studi ma semplice ritardo, a causa del quale sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento con le modalità indicate al paragrafo 2.4. - la sospensione degli studi è consentita nel caso di infermità gravi e prolungate debitamente certificate dagli interessati, che sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito scolastico. 9.3 RINUNCIA AGLI STUDI Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l’apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l’efficacia (art.166 del Regolamento Didattico di Ateneo). L’istanza va presentata su carta resa legale. La modulistica è reperibile presso gli sportelli dell’Area Servizi per la Didattica o sul sito web dell’ateneo. Non è prevista ad alcun titolo la restituzione di quanto versato ai fini dell’iscrizione dallo studente che presenti formale istanza di rinuncia agli studi. La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è subordinato al pagamento di quanto dovuto per l’iscrizione al corso di studi in cui lo studente ha sostenuto gli atti di cui chiede il riconoscimento, per gli anni accademici in cui è stata presa iscrizione. Pertanto, se lo studente rinuncia agli studi ma non ha pagato tutte le rate delle tasse addebitate per gli anni accademici a cui si riferiscono gli atti di carriera, anche in caso di nuova iscrizione non potrà ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti nella carriera scolastica precedente, in quanto quegli atti sono formalmente nulli (art.141, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo). 9.4. TRASFERIMENTI DA E PER ALTRI ATENEI Trasferimenti da altri atenei: gli studenti provenienti da altre sedi universitarie sono assoggettati al regime di tasse e contributi con gli stessi criteri previsti per gli studenti dell’ateneo udinese. Per le tasse d’iscrizione al corrente anno accademico già versate altrove, lo studente deve verificare la possibilità di rimborso con l’Ateneo di partenza. Le domande di riduzione delle tasse devono essere presentate entro il 18 ottobre 2013 con la prevista procedura on-line (vd. par. 4) o, comunque, entro 15 giorni dall’immatricolazione in questo ateneo, con domanda in carta semplice. Per informazioni rivolgersi allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell’Area Sevizi agli Studenti in via Mantica 3 a Udine o inviare una e-mail a [email protected] . Trasferimenti per altri atenei: chi presenta domanda entro il 7 gennaio 2014 non deve pagare la prima rata delle tasse relative all’anno accademico 2013/14, ma deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie fino all’anno accademico 2012/13 incluso e versare la prevista indennità. Chi intende presentare domanda di trasferimento, pertanto, non può avvalersi della ricognizione della qualità di studente per l’anno 2012/13. Gli studenti che intendono trasferirsi ad altra sede NON devono presentare in questo ateneo richieste volte all’ottenimento di riduzioni/esoneri delle tasse universitarie. Per trasferimenti richiesti in data successiva al 7 gennaio 2014, lo studente dovrà avere preso iscrizione per l’anno accademico 2013/14. IMPORTANTE Non è previsto il rimborso della prima rata di tassa e contributo universitario versata per il 2013/14 se: - l’iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo (ad esempio: studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2014; - lo studente ha compiuto atti di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l’iscrizione all’anno accademico 2013/14; - l’istanza di trasferimento è stata presentata in data successiva al 7 gennaio 2014. 9.5 STUDENTI FUORI CORSO FINALI Gli studenti che, al termine della durata normale/legale del corso a cui sono iscritti non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, possono rinnovare la propria iscrizione assumendo la qualifica di studenti fuori corso finali. Lo studente al primo anno fuori corso finale , se ne ha diritto, può presentare entro il 18 ottobre 2013 la richiesta di riduzione delle tasse universitarie in base alla condizione economica familiare. Coloro che sono iscritti al terzo anno fuori corso finale o successivi sono soggetti ad un saldo di 1025,00 anziché 950,00 Euro. 9.6 DISPOSIZIONI PER LAUREATI Chi è già laureato e si iscrive ad un corso di laurea non può richiedere riduzioni delle tasse universitarie per merito scolastico o per adeguamento alla condizione economica familiare, tranne il caso in cui si prenda iscrizione ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) dopo avere conseguito un solo titolo di laurea di primo livello. In favore di coloro che nell’anno accademico 2013/14 concludono gli studi sostenendo i previsti atti di carriera scolastica in un numero di anni di iscrizione universitaria pari alla durata legale o normale del corso cui erano iscritti, è previsto il rimborso parziale, avviato d’ufficio, di quanto pagato a titolo di tassa e contributo universitario nell’ultimo anno di iscrizione fino ad un massimo di 200,00 Euro. Si precisa che per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti iscrizioni universitarie a corsi di laurea o corsi singoli, il computo degli anni di iscrizione viene ffettuato tenendo conto anche di quelli relativi ala precedente carriera entro la quale sono stati sostenuti gli esami che poi sono stati riconosciuti nel corso di studi in cui lo studente si è laureato. 9.7 CORSI SINGOLI Il contributo di iscrizione è pari a 150,00 Euro per ciascun corso singolo. Non si può prendere iscrizione a corsi singoli per più di 30 CFU ad anno accademico: in caso di iscrizione ad insegnamenti per un numero maggiore di crediti è obbligatoria l’iscrizione ad un corso di laurea. L’iscrizione a corsi singoli è subordinata al possesso di titolo idoneo per l’ammissione a corsi di studi universitari e deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni (art.145 del Regolamento Didattico di Ateneo). L’iscrizione a corsi singoli è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o con carriere universitarie ancora aperte. Per particolari esigenze didattiche o organizzative, per alcuni insegnamenti potrebbe non essere consentita l’iscrizione come corso singolo. Gli esami sostenuti a seguito di iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di riconoscimento nei percorsi di laurea. Ai fini di benefici e rimborsi relativi alla contribuzione studentesca, se tali atti di carriera sono riconosciuti ai fini di un percorso di laurea, si terrà conto anche dei relativi anni accademici di iscrizione. 9.8 RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI Nell’ipotesi in cui il riconoscimento sia parziale e pertanto si trasformi in un’abbreviazione della durata degli studi, l’interessato potrà essere equiparato agli altri studenti per quello che riguarda i benefici legati alla condizione economica, con l’esclusione dell’adeguamento per merito scolastico, per gli anni di iscrizione con la qualifica di regolare. Nell’ipotesi in cui il riconoscimento sia integrale, l’interessato sarà tenuto a versare all’atto della richiesta del titolo accademico solo l’indennità prevista per le spese connesse al rilascio del titolo stesso. 9.9 REVOCA DEI BENEFICI IN CASO DI SANZIONI DISCIPLINARI Lo studente cui sia stata inflitta nel corso dell’anno accademico una sanzione disciplinare superiore all’ammonizione non ha diritto ad alcuna riduzione della tassa universitaria, compresa quella per merito scolastico. Qualora lo studente abbia già fruito di una riduzione, essa sarà revocata e l’interessato sarà tenuto a pagare la tassa universitaria nella misura massima stabilita per il corrente anno accademico. 10 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. 10.1 DISPOSIZIONI GENERALI Gli iscritti alle scuole di specializzazione usufruiscono degli esoneri o di riduzioni delle tasse e dei contributi di iscrizione, per quanto indicato nei rispettivi Manifesti degli Studi o nel presente Avviso. La prima rata relativa all’immatricolazione o al rinnovo dell’iscrizione per le Scuole di Specializzazione ammonta a 700,00 Euro. Il pagamento di quanto previsto per l’iscrizione all’anno accademico 2013/14 avviene in due rate, di cui la seconda entro il 30 maggio 2014, se non diversamente indicato nel Manifesto degli Studi della Scuola. I bollettini non sono inviati a mezzo posta. Alla pari degli studenti iscritti ai corsi di laurea, quando i bollettini di pagamento sono resi disponibili, l’ateneo provvede alla pubblicazione di avvisi sulle pagine del sito web di ateneo e ad inviare comunicazione all’indirizzo di posta elettronica SPES assegnato a ciascun utente. Da quando viene resa nota la disponibilità dei bollettini, lo specializzando deve accedere al servizio on–line ESSE3 per studenti dall’indirizzo https://didattica.uniud.it/esse3/Start.do, utilizzando le credenziali di accesso fornite all’atto dell’immatricolazione o facendo riferimento alle istruzioni riportate nell’home-page del servizio stesso. Selezionando il menù “Segreteria” e poi la sezione “pagamenti”, è possibile visualizzare e stampare i bollettini MAV di pagamento delle tasse universitarie, che dovranno essere pagati utilizzando SOLO una delle modalità riportate sui bollettini stessi. Per problematiche relative all’accesso al servizio ESSE3 (login) è necessario fare riferimento alle istruzioni riportate nell’home-page del servizio stesso. La stampa del bollettino può anche essere richiesta agli sportelli di segreteria studenti relativa alla Scuola, a quello dell’Area Servizi per gli studenti o inviando una e-mail, solo tramite il servizio SPES, all’indirizzo [email protected]. In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento delle singole rate sarà applicato il contributo previsto per ritardato pagamento di cui al paragrafo 2.4 del presente Avviso. L’attivazione e l’utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line ai fini della contribuzione studentesca in questo ateneo è obbligatoria e non facoltativa per tutti gli iscritti ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione. L’università declina qualsiasi responsabilità per disguidi derivanti dalla mancata osservanza da parte dell’utente delle disposizioni riportate nel presente Avviso. 10.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA Per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area Medica l’importo massimo previsto per l’iscrizione all’anno accademico 2013/14 è di 1800,00 Euro. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l’ISEEU, non sia superiore a 30000,00 Euro e con condizione patrimoniale (ISPEU) non superiore a 40000,00 Euro, possono richiedere l’adeguamento delle tasse e contributi alla situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare (vd. tabella 9). Gli interessati devono presentare domanda entro il 18 ottobre 2013 con le modalità indicate per i casi particolari previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea (vd. paragrafo 4.3). Per gli iscritti al primo anno con riferimento all’anno accademico 2012/13 la domanda verrà fatta valere anche per l’anno accademico 2013/14. Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate saranno respinte. L’Università si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni con controlli a campione. A fronte di dichiarazioni non veritiere da parte degli utenti, oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni disciplinari a carico degli interessati. Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l’importo massimo coloro che: • non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata; • dichiarano un ISEEU e/o un ISPEU superiori ai limiti indicati in tabella 9; • siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato; • abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione). Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata: Tabella 9: rateizzazione scuole di specializzazione area medica Fasce di contribuzione in base all’ISEEU (in Euro) e con ISPEU <40000,00 Euro 0-15000,00 Tassa regionale + imposta bollo contributo I rata II rata Totale da versare 1500,00 156,00 1344,00 700,00 800,00 15001,00 -30000,00 156,00 1494,00 700,00 950,00 1650,00 ≥30001,00 156,00 1644,00 700,00 1100,00 1800,00** **importo applicato anche nel caso in cui non si abbia diritto, a qualsiasi titolo, a riduzioni Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o altro soggetto abilitato per provvedere alla compilazione dell’attestazione ISEE. L’attestazione ISEE deve essere riferita ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell’anno 2012 ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2012. Si deve specificare che l’attestazione è richiesta per interventi per il diritto allo studio universitario e che pertanto devono essere calcolati gli indicatori ISEEU ed ISPEU relativi alla situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dello specializzando. Udine, 26 giugno 2013 IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Clara Coviello IL RETTORE Prof.ssa Cristiana Compagno