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Contabile
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21/02/2008
Sommario
In pillole
Principali novità in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo
Principali novità in materia di IRAP
Novità in materia di IVA
Novità in materia di presentazione delle dichiarazioni
Novità in materia di ICI
Approfondimento
I costi per automezzi
Scritture contabili per i rimborsi IVA auto
Caso contabile - Vendita di auto ed istanza di rimborso
Acquisto e impiego di autocarri
Approfondimento
Il reverse charge nella cessione di immobile strumentali
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GRATUITA DI AGGIORNAMENTO
a cura di Prof. Valerio Antonelli
Prof. Raffaele D’Alessio
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In pillole
La legge finanziaria 2008
Il 21.12.2007, il Senato ha approvato definitivamente la legge Finanziaria 2008, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come L.
24.12.2007 n. 244.
Principali novità in materia di reddito d’impresa e di lavoro autonomo
In materia di reddito d’impresa, le principali novità sono:
• la riduzione dell’aliquota IRES dal 33% al 27,5%. Le nuove regole si applicano
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. con alcune
conseguenti modifiche alla determinazione della relativa base imponibile;
• determinazione delle perdite nel caso di regimi agevolati.In caso di attività che
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative
perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007
• la rimodulazione del prelievo sui dividendi, redditi da partecipazione e plusvalenze conseguiti da soci persone fisiche;
• regime delle plusvalenze esenti. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate, relative ad azioni o quote di partecipazioni in società o enti, nel rispetto delle
condizioni di legge (art. 87 T.U.I.R.). Tale disposizione ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84% per
le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al
1° gennaio 2004;
• l’abrogazione della “thin capitalization” (art. 98 del TUIR) e del pro rata patrimoniale (art. 97 del TUIR), con la contestuale revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi;
• deducibilità degli interessi passivi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (art. 110 T.U.I.R.), sono deducibili in
ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del risultato
operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. Per risultato operativo lordo
si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione (art. 2425 del
Codice civile), con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci
di conto economico corrispondenti;
• l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 18% per l’allineamento dei valori
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n. 5011
n. 4751
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civilistici e fiscali a seguito di operazioni straordinarie;
• la soppressione degli ammortamenti anticipati e, in generale, della deducibilità extra-contabile dei costi;
• la modifica della durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità dei relativi canoni;
• la deducibilità delle spese di rappresentanza al ricorrere di determinati requisiti che saranno definiti da un apposito provvedimento attuativo;
• la facoltà, per le imprese individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, di optare per la tassazione separata con aliquota proporzionale al 27,5%;
• l’introduzione di un regime forfetario per gli imprenditori individuali e i professionisti con un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 30.000,00 euro, mediante
l’applicazione di un’imposta sostitutiva ai fini IRPEF (e relative addizionali) pari al 20%,
l’esonero, dall’IRAP, dagli studi di settore e da gran parte degli adempimenti contabili;
• la reintroduzione della possibilità di scomputate le perdite di lavoro autonomo e d’impresa dal reddito complessivo;
• la previsione di alcune agevolazioni per l’estromissione degli immobili strumentali dal
patrimonio dell’impresa individuale;
• spese relative a immobili non strumentali - Tra le spese e gli altri componenti negativi
indeducibili in quanto relativi a immobili che non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa (art. 90 del T.U.I.R.) non si comprendono
• gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili
stessi.
• la previsione di alcune modifiche al regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni,
scissioni e conferimenti);
• gli ulteriori interventi in materia di società “di comodo”; inoltre, viene riaperta la possibilità di beneficiare delle disposizioni sullo scioglimento agevolato introdotte dalla L.
296/2006.
n. 3463
n. 1551
n. 1680
n. 125
mero
nuovo nu
Principali novità in materia di IRAP
In materia di IRAP, è stata prevista:
• la riduzione dell’aliquota dal 4,25% al 3,9%, L’IRAP diventa tributo proprio della regione e dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale. Le regioni non potranno
modificare le basi imponibili, ma potranno intervenire su aliquota, detrazione e deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le aliquote dell’IRAP vigenti all’1.1.2008,
se modificate dalle regioni sono riparametrate sulla base del coefficiente 0,9176. L’erario provvederà ad integrare la perdita di gettito derivante dalla riduzione.Dal 2008 la
dichiarazione Irap non fa più parte di Unico.
• l’abolizione dell’art. 11-bis del DLgs. 446/97, in base al quale i proventi e gli oneri che
concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP devono essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previsti ai fini delle imposte
dirette; per effetto di tale soppressione, sono state riviste le modalità di determinazione
della base imponibile in capo agli imprenditori e agli esercenti arti e professioni.
n. 5011
n. 5017
Novità in materia di IVA
Le principali novità in materia di IVA riguardano:
• il regime sanzionatorio delle operazioni soggette a “reverse charge”, ai sensi dell’art. 17 e
dell’art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72;
• l’estensione del “reverse charge” alle cessioni di fabbricati strumentali poste in essere nei
confronti di soggetti passivi con pro rata di detrazione non superiore al 25%;
• le modalità di determinazione della base imponibile per le operazioni effettuate nei
confronti di soggetti con detrazione IVA limitata (per effetto del pro rata o per effetto
dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti, di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72);
• l’eliminazione della detraibilità ridotta, al 50%, dell’IVA assolta sull’acquisto di telefonini, prevista dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. g) del DPR 633/72; per essi, la detraibilità dipende
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n. 3136
n. 3136
n. 286
n. 3228
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dall’utilizzo nell’esercizio d’impresa (o di arte o professione);
• la riformulazione della lett. c) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che non fa più riferimento
alle “autovetture ed autoveicoli”, ma ai “veicoli stradali a motore” (diversi dai motocicli
per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.); per essi, la detraibilità è
prevista nella misura del 40%, se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (o dell’arte o professione);
• l’eliminazione dell’indetraibilità oggettiva dell’IVA sui pedaggi autotradali, prevista dall’art. 19-bis1 co. 1 lett. e) del DPR 633/72; per essi, la detraibilità è ammessa nella stessa
misura prevista per i mezzi di trasporto;
• la modalità di determinazione della base imponibile in caso di rivendita di beni con IVA
“a monte” detratta in misura parziale; è stato stabilito che la base imponibile va assunta
in una percentuale pari a quella della detrazione operata.
n. 3240
n. 1700
Novità in materia di presentazione delle dichiarazioni
Riguardo alla presentazione delle dichiarazioni, è stata prevista:
• l’estensione generalizzata dell’obbligo di presentazione telematica del modello UNICO,
ad eccezione delle persone fisiche che non possono avvalersi del modello 730;
• il differimento dal 31 marzo al 31 luglio del termine per la presentazione del modello
770 Ordinario;
• l’introduzione di una denuncia mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati delle retribuzioni
e delle relative ritenute fiscali, analogamente alla denuncia “Emens” per l’INPS, a decorrere
dal 2009.
Novità in materia di ICI
In materia di ICI, è stata prevista:
• un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile, fino ad
un importo massimo di 200,00 euro;
• la possibilità di deliberare aliquote ridotte in caso di installazione di impianti di energia
rinnovabile.
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n. 5036
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Approfondimento
n. 3240
amento
aggiorn
I costi per automezzi
A decorrere dal 27 giugno 2007, in seguito alla pubblicazione, nella G.U.U.E.
serie L, n.165, della Decisione del Consiglio del 18 giugno 2007, il diritto alla detrazione dell’Iva sui costi di determinati veicoli è stato nuovamente sottratto alla
disciplina generale e sottoposto a quella, derogatoria, dell’art.19-bis1, lett.c) e d),
del DPR n.633/72.
Concentrandoci sulle ipotesi specificamente richiamate dall’articolo 164 del
Tuir, possiamo individuare:
• autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e veicoli adibiti a uso pubblico:
deduzione al 100% senza tetti massimi di spesa (articolo 164, comma 1, lettera a)
del Tuir), con possibilità di stanziamento di quote di ammortamento anticipato e di
stipula di contratti di leasing della durata minima di 2 anni;
• autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non costituenti beni esclusivamente strumentali né adibiti a uso pubblico: deduzione al 40%, nei limiti del tetto
massimo di valore pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, a 4.131,66
euro per motocicli e a 2.065,83 euro per ciclomotori (articolo 164, comma 1, lettera
b) del Tuir) senza possibilità di stanziamento di quote di ammortamento anticipato
e con durata minima del contratto di leasing pari a 4 anni;
• autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio: deduzione all'80% (immutata) con applicazione del tetto massimo di spesa di 25.822,24 euro per autovetture e autocaravan, pari a 4.131,66 euro
per motocicli e pari a 2.065,83 euro per ciclomotori (articolo 164, comma 1, lettera
b) del Tuir) senza possibilità di stanziamento di quote di ammortamento anticipato
e con durata minima del contratto di leasing pari a 4 anni;
• veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di
imposta: deduzione al 90% senza tetti massimi di spesa (articolo 164, comma 1,
lettera b bis) del Tuir), con possibilità di stanziamento di quote di ammortamento
anticipato e di stipula di contratti di leasing della durata minima di 2 anni.
Nel caso di acquisto a mezzo contratto di locazione finanziaria, la verifica del
tetto massimo di rilevanza va posta in essere mediante l'individuazione di una percentuale da determinarsi considerando il costo di acquisto del concedente (società
di leasing ); in particolare:
• se il costo di acquisto della società concedente è inferiore al tetto massimo rilevante, i
canoni deducibili derivano dal rapporto tra il numero dei giorni di durata del contratto
nel periodo di imposta e il numero totale dei giorni di durata del contratto, moltiplicato
per il totale ammontare dei canoni e per la percentuale del 40% (oppure altra percentuale prevista per legge);
• se il costo di acquisto della società concedente eccede il tetto massimo di rilevanza, il ri-
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rt.
nuovo a
164
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sultato del calcolo sopra ricordato deve essere moltiplicato per la percentuale derivante
dal rapporto tra soglia massima di costo e costo di acquisto sostenuto dalla concedente.
A fianco di tali regole, permangono anche i precedenti limiti, tutti attinenti ai
mezzi richiamati dalla lettera b) del citato articolo 164 del Tuir, concernenti le ipotesi del noleggio degli stessi, vale a dire:
• 3.165,20 per autovetture ed autocaravan, da assumere al 40% per le imprese e all'80%
per gli agenti e rappresentanti di commercio;
• 774,69 per i motocicli, da assumere al 40% per le imprese e all'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio;
• 413,17 per i ciclomotori, da assumere al 40% per le imprese e all'80% per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
Scritture contabili per i rimborsi IVA auto
L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.55/E del 12 ottobre 2007, ha avuto modo
di chiarire che:
- la disposizione del punto 4 del provvedimento del 22 febbraio 2007, secondo
cui, qualora il veicolo per il quale viene presentata l’istanza di rimborso forfetario
ai sensi del D.L. n.258/06 sia stato rivenuto assoggettando all’imposta solo il 10 o
15% del corrispettivo, in base al co.5 del citato art.30, L. n. 388/00, occorre operare
una variazione d’imposta assumendo quale base imponibile il 100% del corrispettivo, vale soltanto per i veicoli acquistati e rivenduti nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 2003 e il 13 settembre 2006;
- al di fuori della suddetta ipotesi, la base imponibile della cessione del veicolo
oggetto di detrazione parziale al momento dell’acquisto va assunta nella medesima
percentuale corrispondente alla detrazione operata, in ossequio al principio affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 4 ottobre 1995, causa C-291/92.
Conseguentemente, in armonia a detto principio, la base imponibile del veicolo
ceduto dopo il 13 settembre 2006, per il quale sia stato chiesto il rimborso del 40%,
sarà pari al 40% del corrispettivo;qualora la cessione sia stata effettuata applicando
l’imposta su una quota inferiore e cioè, sul 10% (fino al 2005) o 15% (auto acquistate nei primi mesi del 2006) del prezzo, come precedentemente stabilito dal co.5
dell’art.30), secondo la circolare “occorrerà se del caso operare le conseguenti variazioni
della base imponibile”.
Si pone, a questo punto, il problema delle modalità operative della variazione.
Appare naturale, allora, procedere con l’emissione di una nota di addebito ai sensi
dell’art. 26 del DPR n. 633/72 nei confronti del cessionario, adempimento che,
trovando la propria causa nella maggiore detrazione fruita a seguito dell’istanza
di rimborso, dovrebbe tempestivamente effettuarsi nello stesso periodo di presentazione dell’istanza stessa, ossia, supponendo che l’istanza sia stata presentata alla
scadenza del 22 ottobre 2007, nel corso del mese di ottobre (per i contribuenti
mensili) ovvero nel corso del quarto trimestre (per i trimestrali).
Caso contabile - Vendita di auto ed istanza di rimborso
La A&D S.p.A. in data 26 gennaio 2007 ha venduto un’auto (acquistata con detrazione al
10%) per un prezzo di Euro 10.000 più Iva. La fattura emessa era, in origine, così strutturata.
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Imponibile: 1.000; Iva 20%: 200; corrispettivo escluso dalla base imponibile ex L. 388/2000:
9.000; totale fattura: 10.200.
Il 22 ottobre 2007 il cedente procede a richiedere il rimborso telematico del 40% dell’Iva assolta sull’acquisto di tale autovettura (al netto della detrazione originaria). Procede,
pertanto, ad emettere una nota di variazione in aumento , ai sensi dell’art. 26 c. 1, D.P.R.
633/1972.
Maggior corrispettivo imponibile: [(40% di 10.000) - 1.000] = 3.000. Maggior Iva 20%:
600. Accredito corrispettivo in precedenza fuori campo Iva: (-) 3.000;
Totale Nota debito: 600. L’importo dell’Iva, da includere nella liquidazione del mese di
ottobre (versamento entro il 16 novembre), andrebbe richiesto al cessionario , cui va inviata la
nota di addebito, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 633/1972.
Nota di variazione in aumento ex art. 26 c. 1, D.P.R. 633/1972 Per maggior detrazione sull’acquisto, ai sensi del D.L. 258/2006 e della C.M. 55/E/2007, si
rettifica come segue la base imponibile della ns. fattura n. 15 del 26/01/2007.
A&D S.p.A.
Corso Europa, 46
00169 - Roma
P. IVA - Codice fiscale: 01123456789
Capitale sociale: 20.000,00 euro
Fatturare a: BlueButton s.a.s
Nota debito n. 2
data: 22/10/2007
Indirizzo Via Ponte don Melillo
84100 Salerno
Partita Iva 01234567899
Maggior imponibile su fattura
26/01/2007
iva 20%
Accredito importo già escluso Iva
n.
15
del
3000
600
(3000)
600
Totale nota di addebito
Abbuono sconto
(600)
Note:
totale da
versare
0
Contabilmente, dunque, la nota di addebito si dovrebbe rilevare con la seguente scrittura:
Vendita d’auto - Istanza di rimborso
Credito vs. clienti
a
600
Erario c/Iva vendite
Nella dichiarazione Iva relativa al 2007, l’imponibile e l’Iva della nota di addebito concorreranno a formare il totale delle operazioni attive (ma non del volume d’affari, trattandosi
di vendita di beni ammortizzabili).
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Qualora il prezzo di vendita sia stato originariamente pattuito Iva compresa occorrerà
accreditare al cliente una somma corrispondente al totale della nota di variazione.
Questo accredito, per semplicità, potrebbe avvenire fuori campo Iva (dopo il calcolo del
totale) e dunque lasciando inalterato il documento in termini di imposta da versare. In pratica, tornando all’esempio sopra riportato, il totale della nota di addebito verrebbe azzerato
e il documento assumerebbe la seguente configurazione.
Infine, in CO.GE, si dovrà registare, dopo la presentazione dell’istanza di rimborso, l’importo richiesto all’Erario e risultante dal rigo AR43 del modello. L’iscrizione del credito e del
correlato componente reddituale deve avvenire per competenza, e dunque già al momento
di invio dell’istanza , senza attendere l’effettiva liquidazione. La scrittura contabile sarà la
seguente: Erario c/credito Iva a rimborso
a
Sopravvenienze attive non
600
imponibili
La sopravvenienza attiva verrà iscritta nei proventi straordinari del bilancio 2007 . L’importo
della sopravvenienza non sarà sottoposto a tassazione e dovrà pertanto formare oggetto di
variazione in diminuzione nel mod. Unico 2008 , avendo già scontato le imposte sul reddito
e l’Irap all’interno dell’istanza di rimborso (C.M. 28/E/2007).
L’iscrizione del credito integralmente quale sopravvenienza attiva, senza modificare contabilmente il valore del cespite autovettura (se vi sono auto ancora in ammortamento il cui acquisto è stato inserito nel rimborso), lascia aperta (Assonime,
circ. 51/2007) una possibile problematica in termini di determinazione del reddito
degli esercizi successivi (nonché con riguardo alle ulteriori deduzioni spettanti, sui
costi 2006, a seguito della L. 127/2007), con riferimento alle quote di ammortamento e/o alle eventuali plusvalenze in caso di vendita, che saranno calcolate e
imputate a conto economico sulla base di un costo contabile che, fiscalmente, è in
parte venuto meno a seguito del rimborso.
In dottrina, non è mancato, però, chi abbia fatto rilevare come la circolare non
parli di emissione della nota di variazione, bensì, di “operare” la conseguente variazione della base imponibile. In tal modo si potrebbe pensare di non emettere la
nota debito al cessionario, ma una semplice nota di variazione interna in aumento
dell’imposta dovuta. Appare chiaro che, così operando, il cedente rinuncia alla rivalsa dell’Iva, semplificando le procedure gestionali del cessionario. Quest’ultimo,
però, in caso di successiva rivendita non può più applicare il regime del margine (ai
sensi del co.6 dell’art.30, L. n.388/00).
Acquisto e impiego di autocarri
Il decreto legge 81/2007 non apporta alcuna novità in merito alla deduzione dei
costi per l’acquisto e l’impiego di veicoli immatricolati nella categoria degli autocarri; pur tuttavia, appare qui utile riepilogare le regole che determinano, o meno,
l’assimilazione fiscale di tali mezzi alle autovetture.
Rimane in ogni caso fermo il principio secondo il quale l’autocarro, se non
fasullo, dà diritto alla integrale deduzione dei costi alla sola condizione che sia riscontrata l’inerenza del suo utilizzo rispetto all’attività svolta dall’impresa.
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Il Dl 223/2006 ha sancito il criterio secondo cui “al fine di contrastare gli abusi
delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo
per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al
regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b) , dell’articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c)
, dell’articolo 19 bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 6 dicembre 2006, ha provveduto a dare attuazione alla norma quadro sopra citata, stabilendo che “i veicoli che,
a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non
ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur
immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe
zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in
KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva
(Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180”.
La presenza dei quattro requisiti “pericolosi” deve essere verificata congiuntamente, analizzando il libretto di circolazione del mezzo; sul punto, appare semplice
l’individuazione di almeno 3 dei 4 parametri (categoria di immatricolazione, tipo
di carrozzeria, numero dei posti a sedere), mentre di minore immediatezza è la
determinazione del dato relativo alla portata, riscontrandosi due differenti indicazioni in relazione al fatto che la medesima sia verificata con il mezzo in marcia
(comprendendosi il peso convenzionale del guidatore e delle dotazioni minime di
bordo), oppure a fermo (privo di tali dati).
Inoltre, sui libretti, a seconda della data di immatricolazione del veicolo, può
essere assente o presente il dato della portata, non essendo chiaro, in tali ipotesi,
se sia necessario utilizzare il parametro fornito o se, diversamente, sia comunque
necessario effettuare il conteggio differenziale.
La formula per verificare la “sincerità” dell’autocarro
Formula
I = (Pt (Kw))/(Pc-t)≥180
falsi
i
autocarr
Pt = potenza espressa in Kw
P = portata del veicolo, espressa come differenza tra massa complessiva (Mc) e tara (T)
espressa in tonnellate
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Tipologia di
contribuente
Tipologia di veicolo a
motore
Imprese
Veicolo esclusivamente
strumentale per natura
Veicolo adibito ad uso
pubblico
Autocarri non fasulli ed
inerenti
Veicolo concesso in uso
promiscuo a dipendente
per la maggior parte del
periodo d’imposta
Deducibilità
dei costi post Dl
262/2006 (periodo 2006)
100%
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
Quota pari al
benefit o al
riaddebito (da
riproporzionare
sulla differente
tipologia di spesa
sostenuta)
65% dei costi
del 2006 al netto
della quota già
dedotta
90% dei costi
(con due possibili
modalità di calcolo)
0
20%
40%
80% (con tetto
massimo di spesa)
0
Quota pari al
benefit o al
riaddebito (da
riproporzionare
sulla differente
tipologia di spesa
sostenuta)
65% dei costi
del 2006 al netto
della quota già
dedotta
90% dei costi
(con due possibili
modalità di calcolo)
25%
30% dei costi
del 2006 al netto
della quota già
dedotta
40%
Casi diversi dai precedenti (compresi autocar50%
ri fasulli)
Agenti e rap- Qualsiasi
80% (con tetpresentanti
to massimo di
spesa)
Lavoratori au- In uso promiscuo a ditonomi
pendente
100%
Casi diversi dai precedenti
Unico 2008 (redditi 2007)
Deduzione per
Deducibilità
recupero dei
dei costi di
costi non decompetenza
dotti nel 2006
del 2007
Deducibilità
dei costi ante
Dl 262/2006
(sino al 2005)
50%
pagina
80% (con tetto massimo di
spesa)
10 Newsletter n.1
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Approfondimento
n. 3136
amento
aggiorn
La cessione di immobili strumentali in reverse charge
La legge Finanziaria 2008 stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2008, si applica l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile per tutte le cessioni di fabbricati strumentali imponibili ai fini dell’ imposta sul valore aggiunto.
Il reverse charge riguarderà, dunque, oltre alle operazioni che già vi rientrano, le
vendite effettuate dai costruttori o dai ristrutturatori entro 4 anni dalla ultimazione
dell’intervento, o, in genere, le cessioni nei confronti di soggetti Iva con detrazione
non superiore al 25 per cento (banche, assicurazioni, soggetti che operano nella
sanità, ecc.).
I rogiti interessati saranno quelli stipulati dal 1° marzo 2008, fermo restando il
regime ordinario (imposta addebitata in fattura) applicato agli acconti eventualmente già incassati fino al 29 febbraio 2008.
La R.M. 197/E/2007 ha precisato che la previsione, nel preliminare, del versamento di una somma di denaro “a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo”
attribuisce alla caparra la funzione di acconto, mancando un’esplicita ed esclusiva
denominazione contrattuale.
Resteranno fuori dall’inversione contabile, come è ovvio, le vendite di beni strumentali a contribuenti privati, i quali non avrebbero la possibilità di applicare l’Iva
integrando la fattura emessa dal venditore.
Il reverse charge apporterà notevoli benefici ai contribuenti strutturalmente a
credito di Iva, in procinto di acquistare fabbricati strumentali nuovi o ristrutturati. Quest’ultimi soggetti, acquistando dal marzo 2008 un immobile strumentale,
otterranno una riduzione dell’esborso finanziario pari all’importo dell’Iva, il quale,
anziché essere pagato all’impresa venditrice, per, poi, essere chiesto a rimborso o
compensato nel mod. F24, verrà semplicemente annotato sulla fattura ricevuta e
registrata a debito e a credito nella contabilità.
Di converso, aumenterà l’acronica situazione di credito Iva per quelle imprese
immobiliari (costruttrici o ristrutturatrici) che non saranno in grado di recuperare
in sede di vendita l’Iva assolta sugli acquisti effettuati per realizzare l’intervento
(acquisto del terreno, appalto per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile).
Infine, l’art. 30 del D.P.R. 633/1972 prevede che le operazioni imponibili in
regime di inversione contabile (comprese dunque quelle relative a cessioni di immobili strumentali) si computino, come se fossero ad aliquota zero, per il calcolo
della condizione di aliquota media che legittima la richiesta di rimborso anche
infrannuale.
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La tabella seguente riassume il differente regime Iva delle vendite di immobili
strumentali a seconda della data di effettuazione.
Cessioni di immobili strumentali da parte di imprese
Cessionario soggetto
Cessionario
Data effettuazione
Iva con detrazione su“privato”
periore al 25%
Cessionario soggetto
Iva con detrazione
fino al 25%
1) Fabbricati ceduti da impresa che li ha costruiti o ristrutturati entro 4 anni dalla fine
lavori
Fino al 30.9.2007
Dall’1.10.2007 al
29.2.2008
Dall’1.3.2008
Fattura con addebito di
Iva
Fattura con adde- Fattura con addebito di
bito di Iva
Iva
Cessione imponibile in
reverse charge
Fattura con addebito
di Iva
Fattura con addebito
di Iva
Cessione imponibile in
reverse charge
2) Fabbricati ceduti da impresa che li ha costruiti o ristrutturati dopo 4 anni dalla fine
lavori, o ceduti da impresa non costruttrice/ristrutturatrice
Fino al 30.9.2007
Dall’1.10.2007 al
29.2.2008
Dall’1.3.2008
Operazione esente, o, su
opzione del cedente, fattura con addebito di Iva
Operazione esente o, su
opzione del cedente, cesFattura con addesione imponibile in reverbito di Iva
se charge
Operazione esente o, su
opzione del cedente, cessione imponibile in reverse charge
Fattura con addebito
di Iva
Fattura con addebito
di Iva
Cessione imponibile in
reverse charge
Imposta di registro e ipocatastali
Imposta di registro
fissa: Euro 168 Imposte ipocatastali
pari al 4% .
Riduzione alla metà
se intervengono
come parti della
cessione i fondi
immobiliari chiusi
o le imprese di locazione finanziaria,
o banche o intermediari finanziari,
limitatamente agli
acquisti ed al riscatto di fabbricati
da concedere o
concessi in locazione finanziaria
Fabbricati strumentali : tutti quelli dei gruppi catastali B, C, D, E e della categoria A/10.
Immobili ristrutturati : fabbricati su cui sono stati eseguiti, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero di cui all’art. 31, lett. c), d), e), L. 457/1978.
Data effettuazione : stipula del rogito di compravendita o importo di acconti percepiti anteriormente alla data di
stipula (art. 6 D.P.R. 633/1972).
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