NUOVO TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA:
Decreto Legislativo 81/2008
STRUTTURA DEL D.LGS 81/2008
13 TITOLI
PER UN TOTALE DI 306
ARTICOLI
51 ALLEGATI
I 13 ARTICOLI DEL D.LGS 81/2008
•
•
•
Titolo I
Titolo II
Titolo III
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•
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•
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Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VIII
Titolo IX
Titolo X
Titolo XI
Titolo XII
•
Titolo XIII
Principi comuni
Luoghi di lavoro
Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale
Cantieri temporanei o mobili
Segnaletica di salute e sicurezza
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminale
Agenti fisici
Sostanze pericolose
Esposizione ad agenti biologici
Protezione da atmosfere esplosive
Disposizioni in materia penale e di procedura
penale
Norme transitorie finali
ENTRATA IN VIGORE
•
dal 15 maggio 2008: la parte generale
•
dal 28 luglio 2008: i nuovo obblighi di valutazione dei rischi, previsti
dagli artt.17, comma 1 lett.a) e 28, nonchè le altre disposizioni in
tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative
disposizioni sanzionatorie
•
entro un anno o altri tempi differenziati: una serie di decreti
attuativi
•
entro il 26 aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche
artificiali (i limiti di esposizione)
•
entro il 30 aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici (i limiti di esposizione)
NOVITA’: ESTENSIONE DEL CAMPO DI
APPLICAZIONE
Titolo 1 Disposizioni generali art.3 Campo di applicazione
Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.
In particolare viene esteso anche ai lavoratori autonomi e si
citano per la prima volta i lavoratori:
- distaccati
- a distanza
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 disposizioni generali art.2 Definizioni, comma 1q
Valutazione dei rischi:
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione i cui
essi prestano la loro attività finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza
Aggiornamento/integrazione del documento con le valutazione di
TUTTI i rischi.
Inserimento nel DVR di tutte le registrazioni che dimostrano
l’attuazione degli obblighi previsti, nomine, designazioni,
consultazioni, formazione/informazione, ecc…
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 Disposizioni generali art.28 Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici
in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Nota: il documento di valutazione dei rischi DEVE:
• Riportare una data certa
• Individuare le procedure necessarie
• Contemplare la valutazione di tutti i titoli del Decreto
• Essere presente nell’unità lavorativa
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della
Valutazione dei rischi
Abolita l’autocertificazione:
i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle
procedure standardizzate elaborate dalla Commissione Consultiva
Permanente di cui all’art.6 comma 8 f.
L’autocertificazione potrà essere fatta fino al 30/11/2009 e comunque
non oltre il 30/6/2012
NOVITA’: VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 Disposizioni generali art.29 Modalità di effettuazione della
Valutazione dei rischi
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’art.6 comma 8 f. Le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a. aziende di cui all’art.31, comma 6, lett. a, b, c, d, e, f;
b. aziende in cui si svolgono attività che espongono lavoratori a rischi chimici,
biologici o da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto
c. aziende che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 14
agosto 1996 n.494 e successive modifiche ed integrazioni
• Aziende soggette a rischio di incidente rilevante
• Centrali termoelettriche
• Aziende produttrici e di deposito esplosivi, munizioni, ecc..
• Industrie con più di 200 lavoratori
• Industrie estrattive con più di 50 lavoratori
• Strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori
NOVITA’: PROCEDURE STANDARDIZZATE PER
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Titolo 1 Disposizioni generali art.6 Commissione Consultiva
permanente per la SSL
La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro:
elabora le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici si settore.
•
•
Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del Lavoro
e della Previdenza Sociale, della Salute e dell’Interno acquisito il
parere della Conferenza Stato, Regioni e provincie autonome di
Trento e Bolzano, entro e non oltre il 31/12/2010.
Definisce, con decreto, criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Entro e non oltre il 15/5/2009.
NOVITA’: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Titolo 1 Disposizioni generali art.27
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
o La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza
sul lavoro individuerà settori e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese fondato su:
- specifica esperienza
- competenza
- conoscenza (formazione)
o Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce
elemento vincolante per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e
per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici
NOVITA’: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
IMPRENDITORIALE
Titolo 1 Disposizioni generali art14
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e tutela della SSL
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
QUALORA SI RISCONTRINO:
Impiego
Impiego odi
odi personale
personale non
non risultante
risultante dalle
dalle scritture
scritture oo altra
altra documentazione
documentazione
obbligatoria
obbligatoria inin misura
misura pari
pari oo superiore
superiore alal 20%
20% del
del totale
totaledei
dei lavoratori
lavoratori presenti
presenti
sul
sulluogo
luogodidilavoro
lavoro
Reiterate
Reiterate violazioni
violazioni della
della disciplina
disciplina inin materia
materia didi superamento
superamento dei
dei tempi
tempi didi
lavoro,
lavoro,didiriposo
riposogiornaliero
giornalieroeesettimanale
settimanale
Gravi
Gravieereiterate
reiterateviolazioni
violazioniinin materia
materiadiditutela
tuteladella
dellasalute
saluteee della
dellasicurezza
sicurezzasul
sul
lavoro
lavoro individuate
individuate con
con decreto
decreto del
del Ministero
Ministero del
del Lavoro
Lavoro ee della
della previdenza
previdenza
sociale,
sociale,adottato
adottatosentita
sentitalalaConferenza
Conferenzapermanente
permanenteper
peri irapporti
rapportitra
traloloStato,
Stato,lele
Regioni
Regionieeleleprovince
provinceautonome
autonomedidiTrento
TrentoeedidiBolzano
Bolzano
In attesa della emanazione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione
del
provvedimento
di
sospensione
dell’attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell’allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
•
•
•
•
•
mancata elaborazione del DVR
Mancata formazione e addestramento
Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
Mancata elaborazione del PSC/POS
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
•
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
•
•
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancata applicazione delle armature di sostegno
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
•
•
•
Lavori in prossimità di linee elettriche
Presenza di conduttori nudi in tensione
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto
di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono al rischio di incendio
•
•
•
•
Mancanza del CPI
Mancanza dei mezzi di estinzione incendi
Violazioni che espongono al rischio amianto
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori
che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
NOVITA’: OBBLIGHI PER IMPRESE FAMILIARI E
LAVORATORI AUTONOMI
Titolo 1 Disposizioni generali art.21
I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi e i piccoli
imprenditori devono
utilizzare
utilizzareattrezzature
attrezzaturedidilavoro
lavoroininconformità
conformitàalle
alle
disposizioni
disposizionididicui
cuialalTitolo
TitoloIII
III
munirsi
munirsididiDPI
DPI
munirsi
munirsididitesserino
tesserinodidiriconoscimento
riconoscimentoqualora
qualoralalaloro
loro
prestazione
prestazioneavvenga
avvengaininluoghi
luoghididilavoro
lavoroinincui
cuisisi
effettuino
effettuinoattività
attivitàininregime
regimedidiappalto
appaltooosubappalto
subappalto
NOVITA’: CONTRATTI DI APPALTO O D’OPERA
Titolo 1 Disposizioni generali art.26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera di somministrazione
•
Ribadito obbligo di DUVRI (anche per contratti stipulati anteriormente
al 25/8/2007 ancora in corso, bisogna allegare il documento entro il
31 dicembre 2008)
•
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno dei subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato dall’INAIL
•
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici
•
Specifica indicazione nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto
NOVITA’: RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
D’IMPRESA
Titolo 1 Disposizioni generali art.30 Modellli di organizzazione e di gestione
•
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, deve essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di
tutti gli obblighi giuridici
•
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti
•
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono
essere indicati dalla Commissione di cui all’art.6
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP
Titolo 1 Disposizioni generali art.32
Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP
•
Per tutti, esterni ed interni, richiesto titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione
•
Per gli RSPP in più è richiesto un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi anche in materia di rischi di
natura ergonomica e di stress lavoro-correlato e di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di
comunicazione e di relazioni sindacali
•
I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto
previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37
del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni
NOVITA’: REQUISITI PROFESSIONALI DI ASPP E RSPP
Titolo 1 Disposizioni generali art.32
Capacità e requisiti professionali di ASPP e RSPP
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti
dei componenti del servizio interno sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 , comma 1 i
del D.Lgs 276/03
NOVITA’:SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DDL DEI COMPITI
DI RSPP
Titolo 1 Disposizioni generali art.34
• Per lo svolgimento diretto dei compiti RSPP da parte del Datore di
Lavoro, egli dovrà frequentare corsi di formazione, di durata minima
di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (è previsto anche un
aggiornamento continuo)
• I contenuti saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
• Fino alla pubblicazione dell’accordo è valida la formazione effettuata ai
sensi del DM 16/1/1997
• Comunque entro il 15/5/2009
NOVITA’:INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Titolo 1 Disposizioni generali art.36
• Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per il lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze
• Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua
utilizzata nel percorso informativo
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Titolo 1 Disposizioni generali art.37
• Entro il 15/5/2009 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e province autonome, saranno definiti i contenuti
minimi, la durata e le modalità della formazione per il lavoratori
• Prevista obbligatorietà di appositi corsi di formazione per i preposti
• Riguarderà anche la prevenzione incendi, primo soccorso, la
formazione per l’RLS
NOVITA’: INFORMAZIONE AI LAVORATORI
Titolo 1 Disposizioni generali art.37
• Ribadito l’obbligo di eseguire la formazione anche nei confronti di lavoratori,
somministrati all’atto dell’inizio dell’utilizzazione
• Formazione anche a preposti su:
- soggetti coinvolti e relativi obblighi
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione
• Aggiornamento periodico per gli addetti delle squadre di emergenza
antincendio e primo soccorso
• La formazione ad immigrati deve avvenire previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua utilizzata
• Registrazione dei corsi sul libretto formativo del cittadino
QUALE FORMAZIONE?
•
Spesso nelle aziende si spende molto tempo in formazione, che di
fatto, risulta inefficace
•
La formazione su temi specifici (rischi legati alla mansione, al posto
di lavoro ecc…) DEVE essere fatta dai PREPOSTI
•
Per rendere efficace la formazione è opportuno:
- identificare dei VALORI aziendali sulla sicurezza
- focalizzare l’attenzione ai COMPORTAMENTI
- creare una CULTURA della sicurezza all’interno dell’azienda
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE:
OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI,
INSTALLATORI
•
Obblighi dei progettisti (art.22): tenere conto dei principi generali di
prevenzione in materia di SSL nelle scelte progettuali e tecniche
•
Obblighi dei fabbricanti e fornitori (art.23): sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, DPI ed impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di SSL
(compresa la fornitura della documentazione relativa)
•
Obblighi degli installatori (art.24): installatori e montatori di impianti,
attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di SSL, nonché alle
istruzioni fornite dai fabbricanti
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: NOTIFICA
ESERCIZIO ATTIVITA’
• Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
(art.67)
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di
quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per
territorio (ASL)
In pratica viene ribadito l’obbligo della notifica dell’inizio attività (in
Lombardia disciplinato dalla DIAP)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
ATTREZZATURE
Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)
ART.70:
comma 1: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto…
comma 4: qualora gli organi di vigilanza nell’espletamento delle loro
funzioni ispettive, in materia di SSL, accertino che una attrezzatura di
lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa
sul mercato o in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in
parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di
sicurezza…. omissis… ne informano immediatamente l’autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
ATTREZZATURE
Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)
ART.71:
le attrezzature devono:
 essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
 essere oggetto di regolare manutenzione (obbligatorio mantenere
adeguate registrazioni)
 essere assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: MACCHINE E
ATTREZZATURE
Requisiti sicurezza macchine (artt.70 e 71)
Le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di
sicurezza non configurano immissione sul mercato sempre che non
comportino modifiche delle modalità di utilizzo
Requisiti di ergonomia dei posti di lavoro
Precise indicazioni sui controlli delle attrezzature sul buono stato di
conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza
Tutte le attività di verifica e controllo devono essere debitamente
registrate e le registrazioni conservate per almeno tre anni.
Obbligo della formazione per gli utilizzatori delle attrezzature
(art.73)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI
 Il responsabile dei lavori è nominato dal Committente e DEVE
coincidere con il progettista (fase progettuale) e il direttore dei lavori
(fase di esecuzione)
 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori NON può coincidere né con il
DL, né con altri dipendenti dell’impresa esecutrice del lavori, incluso
l’RSPP
 Introdotte specifiche responsabilità per l’impresa affidataria, la quale
ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di
sicurezza e coordinamento
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI
 Il datore di lavoro dell’impresa affidataria inoltre ha l’obbligo di:
- coordinare gli interventi di cui agli artt.95 e 96 (misure
generali di tutela, obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
preposti)
- verificare la congruità dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
 Introdotto il concetto di idoneità tecnico-professionale (requisiti
nell’all.XVII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE: CANTIERI
 Inseriti nel titolo IV cantieri temporanei e mobili anche disposizioni
su:
- norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota (sez.II)
- scavi e fondazioni (sez.III)
- ponteggi e impalcature in legname (sez.IV)
- ponteggi fissi (sez.V)
- ponteggi movibili (sez.VI)
- demolizioni (sez.VII)
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE
 VDT: introdotti obblighi riguardanti l’utilizzo di computer portatili:
- fornitura di monitor e tastiera separati
 RISCHIO ELETTRICO:
- regola d’arte = secondo norme di buona tecnica
- introduce i concetti di lavoro elettrico (sotto tensione) e di
persona idonea all’esecuzione di tali lavori
 RUMORE:
- introduzione livello settimanale massimo ricorrente
- misure preventive da applicare sopra valore inferiore di azione
- puntualizzazioni su uso e caratteristiche DPI
- frequenza sorveglianza sanitaria
LE ALTRE NOVITA’ IN PILLOLE
 VIBRAZIONI:
- modificato il valore limite di esposizione giornaliero per il corpo
intero: da 1,15 a 1 m/s2
- introdotti i valori di esposizione nel breve periodo
 RISCHIO CHIMICO:
- introduzione RISCHIO BASSO per la sicurezza e irrilevante per la
salute (in sostituzione del “Rischio Moderato”)
- in allegato XXXVIII nuovi limiti di esposizione
 AMIANTO:
- obbligo uso DPI e controllo esposizione
- informazione lavoratori
CENNI AL SISTEMA SANZIONATORIO

Introdotta, oltre alle sanzioni di tipo civile e penale, la
sanzione amministrativa per le imprese (estensione del
D.Lgs 231/01) ad alcune tipologie di reati sulla sicurezza)
Apparato sanzionatorio esteso a tutte le figure caricate di
obblighi e/o responsabilità (DL, dirigenti, preposti, MC,
lavoratori, progettisti, noleggiatori, ecc…)
LA SANZIONE MAGGIORE (Titolo I).
ADEMPIMENTI
Mancata nomina del
RSPP
SANZIONE
ART.
Arresto da 4 a 8 mesi Art.55, comma 1/b
o ammenda da 5.000
ai 15.000 EURO al
DATORE DI LAVORO
Redazione del DVR
Ammenda da 3.000 a Art.55, comma 3
senza collaborazione 9.000 euro al
del RSPP, MC e la
DATORE DI LAVORO
consultazione del RLS
o se il DVR è privo
delle misure di
miglioramento
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Testo Unico sulla Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro