STUDIO BELCASTRO
Dott. Claudio Belcastro
Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Dott. Franco Chiudino Rag. Sandra Macrì
Cateriina Piccolo Dott. Sergio Policheni
Rag. Santina Sansotta
Dott. Cristina Pelle Rag. Cater
Francesco
Dott. Franc
esco Strangio Dott. Giovanni Teotino
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INFORMATIIVA
CIRCOLARE INFORMAT
/2010
N. 13/20
10 DEL 02/10/2010
L’EMISSIONE DI ASSEGNI SCOPERTI
L’assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente
(il soggetto che ha aperto un c/c presso una Banca) rivolge al trattario (la Banca) perché paghi ad
un terzo.
L’assegno è un mezzo di pagamento in quanto può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca: sostanzialmente il cliente della Banca,
invece di prelevare i soldi per pagare un creditore, dà l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento
al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: se viene presentato all’incasso nei termini
previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno, deve essere pagato.
•
•
•
•
Il termine di presentazione è:
8 giorni, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
15 giorni, se è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
20 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
60 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un
diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Nel caso in cui l’assegno, non venga presentato nei termini, costituisce pur sempre titolo esecutivo nei confronti del traente: si perde però l’azione di regresso nei confronti dei giranti.
Per azione di regresso si intende quella da tentare nei confronti dei giranti (anziché nei confronti di colui che ha emesso l’assegno) al fine di ottenere il pagamento della somma indicata
nell’assegno.
Trascorso il termini di presentazione, il traente può dare l’ordine alla Banca di non pagare
l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato di emissione di assegni a vuo-
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to. Rimane sottointeso che in assenza di istruzioni specifiche del traente, la Banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine.
a) Presupposti dell’assegno
I presupposti per l’emissione di un assegno bancario da parte di un soggetto, sono costituiti
dal rapporto di c/c con la banca e dalla convenzione di assegno.
Il c/c bancario viene attivato mediante contratto scritto che impegna la banca ad eseguire
con diligenza professionale le operazioni ordinate dal cliente, che le trasferisce il proprio servizio
di cassa.
La convenzione di assegno consiste nell’autorizzazione data dalla banca al cliente, a trarre
assegni sulla sede, filiale oppure agenzia presso la quale è stato aperto il c/c. Essa si perfeziona mediante il rilascio del libretto di assegni e viene revocata in caso di emissione di assegno a fronte di
fondi insufficienti per pagarlo (difetto di provvista).
L’esistenza della provvista è elemento necessario affinché il titolo venga pagato e non
siano applicabili sanzioni.
La provvista è costituita dalla disponibilità di fondi sul c/c bancario; si forma mediante:
o versamenti del cliente;
o fondi affluiti in conseguenza di altre operazioni;
o concessioni di fido da parte della banca.
b) Requisiti formali
L’art. 1 del R.D. del giorno 21 dicembre 1933, n. 1736 indica i requisiti necessari
dell’assegno bancario:
• l’indicazione della data e del luogo di emissione;
• la somma da pagare (cifre e lettere);
• la firma del traente;
• la denominazione di assegno bancario.
L’assegno bancario contiene inoltre i numeri che individuano la banca e la dipendenza presso la quale è domiciliato il conto corrente (ABI e CAB), il numero progressivo dell’assegno, riportato anche sul talloncino che costituisce la madre, e il numero del conto corrente del cliente.
c) Girate
Nel caso in cui l’assegno bancario contenga delle girate, significa che ognuno dei giranti
garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà essere chiamato a sua volta al pagamento, nel caso
di mancato pagamento da parte della Banca.
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d) Il protesto
Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal
protesto. Si tratta di un atto pubblico (redatto da un notaio, pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), in cui si accerta l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto
della Banca di pagare.
Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito da:
o la dichiarazione della Banca, riportata sull’assegno con indicazione del luogo e
giorno di presentazione;
o la dichiarazione di una stanza di compensazione, datata e attestante che l’assegno
è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
L’assegno protestato rappresenta un titolo esecutivo per l’ammontare non pagato: se il mancato pagamento è parziale, naturalmente l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte
della somma portata dall’assegno e non pagata.
Il portatore del titolo potrà richiedere:
o l’importo non pagato risultante sull’assegno;
o gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
o le spese per il protesto o le altre spese (art.50 R.D. 1736/33);
o la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell’assegno
per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge
15/12/90 n. 386).
e) Assegno sbarrato
L’assegno può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore:
si tratta dello sbarramento generale.
In questo caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad
un’altra Banca.
L’assegno può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla banca indicata (art. 40 R.D. 1736/33).
f) Assegno non trasferibile
L’assegno con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto a colui al quale è
stato emesso, in gergo c.d. “prenditore”, o essere accreditato sul suo conto corrente. Per l’incasso,
l’assegno può essere girato solo ad una banca.
La clausola di non trasferibilità può essere apposta dal traente o da un girante.
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La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l’incasso risponde del
pagamento.
Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di
reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 5.000 euro devono essere emessi con clausola
“non trasferibile”.
g) Assegno postdatato
L’assegno non può mai avere una scadenza futura.
L’assegno è però correntemente utilizzato come strumento di credito: nella pratica si rilascia
un assegno postdatato apponendo sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma
di fatto funziona come data di scadenza.
Alternativamente si può rilasciare un assegno con la data di emissione in bianco e con
l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine.
La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno
indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art. 30 R.D.
1736/33).
h) L’emissione di assegni a vuoto
Si definisce assegno a vuoto quello emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia l’ammontare portato dal titolo. La Banca non pagherà, ma il portatore
dell’assegno potrà agire contro il traente, facendo valere l’assegno come titolo esecutivo.
i) Le sanzioni
i.1. Emissione di assegno senza autorizzazione
Relativamente ai reati di emissione di assegno senza autorizzazione è prevista una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,00 a 6.197,00 euro.
Quando l’importo dell’assegno è superiore a 10.329,14 euro, oppure nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065,00 a 12.394,00
euro.
Da sottolineare che nell’emissione senza provvista il procedimento sanzionatorio è subordinato alla condizione di procedibilità: per i soli assegni a vuoto, la sanzione amministrativa non si
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applica se il traente effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni (c.d. condizione di procedibilità).
Invece l’emissione senza autorizzazione è immediatamente perseguibile, anche se congiunta
al difetto di provvista ed al mancato pagamento.
La violazione rientra negli illeciti comuni, in quanto chiunque emette il titolo può violare la
norma. L’illecito ha carattere formale ed istantaneo ossia si consuma nel luogo e nel tempo in cui
è avvenuta l’emissione dell’assegno, infatti risultano irrilevanti tutte le vicende successive
all’emissione.
La mancanza di autorizzazione del trattario sussiste in ragione di:
o originaria mancanza di convenzione di chèque oppure
o per intervenuta revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni.
Naturalmente la revoca della convenzione assume importanza ai fini sanzionatori ove conosciuta dal traente prima dell’emissione dell’assegno.
i.2. Emissione di assegno senza provvista
Per quanto riguarda l’emissione di assegno senza provvista, fuori dei casi previsti dall’art. 1
(emissione senza autorizzazione), in caso di mancanza di provvista si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3.098,00 euro.
Se l’importo dell’assegno è superiore a 10.329,14 euro o in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.
Il mancato pagamento anche solo parziale, dell’assegno bancario presentato in tempo utile,
obbliga l’emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il
pagamento del titolo, una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
L’assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la
penale.
i.3. Sanzioni amministrative accessorie
L’art.5 del D.Lgs. n.507/1999 prevede delle sanzioni amministrative accessorie.
In tutti i casi di emissione senza autorizzazione e nel caso di emissione senza provvista per
assegni con importo superiore a 2.582,28 euro è previsto il divieto di emettere assegni bancari o
postali: la norma dice testualmente che “…se l’ importo dell’assegno o di più assegni emessi in
tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a 5.164,56 euro ovvero
risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a Є10.329,14 accer5
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tate con provvedimento esecutivo, l’emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista
comporta l’applicazione di 1 o più delle seguenti pene accessorie:
a) interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale
b) interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.
Per quanto concerne il punto a), viene disposta la privazione temporanea della capacità di
esercitare una professione per la quale è richiesto uno speciale permesso o abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.
Il punto b) invece comporta “….l’incapacità del soggetto di esercitare l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore”.
Per il punto c) si prevede il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione,
salvo per ottenere un servizio pubblico.
Tali sanzioni non possono avere una durata inferiore a due mesi né superiore a due
anni; il divieto di emettere assegni bancari o postali, invece, va da un minimo di due anni ad un
massimo di cinque.
Al momento di determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da
applicare, il prefetto tiene conto della gravità dell’illecito e dell’importo dell’assegno o assegni emessi.
Si segnala poi le sanzioni a carattere inibitorio, strettamente personale:
applicate soltanto all’autore della violazione con esclusione di qualsiasi estensione ai coobbligati in via solidale;
non sono trasmissibili agli eredi;
diventano esecutive soltanto quando passa in giudicato la sentenza che
decide sull’opposizione.
Viene poi prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emissione di assegni
bancari e postali per un periodo compreso tra i due e i cinque anni.
L’art. 8-bis del D.Lgs. n.507/1999 riguarda il procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative correlate all’illecita emissione di assegni: si rilevano le ipotesi di emissione di assegni senza autorizzazione e quelle di emissione in difetto di provvista.
Il procedimento sanzionatorio si articola in due fasi: la prima, necessaria, è la fase amministrativa, la seconda, eventuale, è la fase giurisdizionale dell’opposizione:
o Fase Amministrativa: nella prima fase il pubblico ufficiale informa il prefetto che
ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente: tale informativa va
trasmessa nel più breve tempo possibile. Poi il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione, l’interessato può provvedere a eventuali difese scritte. Infine
il prefetto decide tramite ordinanza.
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o Fase di opposizione: la seconda fase si verifica nell’eventualità in cui ci sia opposizione all’ordinanza davanti al giudice di pace, quindi viene affiancata una tutela giurisdizionale mediante giudizio di opposizione.
Nel caso di emissione senza autorizzazione il trattario o il pubblico ufficiale che ha levato il
protesto informa senza indugio il prefetto territorialmente competente; nei casi di assegno senza
provvista l’informativa viene invece data solo dopo il decorso di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione del titolo, a meno che si sia proceduto a pagamento dello stesso.
l) Ricorso
L’emissione di assegni senza autorizzazione e a vuoto sono illeciti amministrativi puniti con
sanzioni pecuniarie e accessorie.
Può fare il ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l’ordinanza ingiunzione di pagamento.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno, alla ricezione del rapporto o
dell’informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto,
provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l’assegno.
Il soggetto colpevole della violazione ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione: si tenga presente che non è ammessa audizione personale.
La Prefettura valuta le deduzioni ed in seguito può:
o emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria;
o disporre in aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l’archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene calibrata in relazione alla gravità dell’illecito.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al
Giudice di Pace competente per territorio.
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che
ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile, da un minimo di tre a un massimo di trenta a rate, della sanzione pecuniaria.
Per i soli assegni a vuoto, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il
pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni (c.d.
condizione di procedibilità).
La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante:
o quietanza del portatore con firma autentica oppure
o attestazione della banca comprovante il versamento di quanto dovuto.
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ALLEGATI
Scadenzario tributario di Ottobre 2010
PRECEDENTI CIRCOLARI 2010
Numero
01/2010
Del
13.01.2010
02/2010
03/2010
06.02.2010
14.02.2010
04/2010
05/2010
06/2010
07/2010
14.03.2010
25.03.2010
12.04.2010
09.05.2010
08/2010
09/2010
10/2010
11/2010
29.05.2010
06.06.2010
04.07.2010
31.07.2010
12/2010
19.09.2010
Argomento
Compensazione credito iva e visto di conformità
Riduzione del tasso di interesse legale
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Condono bollo auto Regione Calabria
Le scadenze fiscali per l’anno 2010
Assonime e Cndcec su finanziamento imprese in crisi
Il Documento programmatico della sicurezza
Decreto Incentivi
La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2009
La documentazione per il calcolo Ici del 1° semestre 2010
Autotrasportatori: rimborsi, agevolazioni e territorialità
La trasferibilità di contante e di titoli al portatore
La deducibilità e la detraibilità dei veicoli a motore
Slittamento dei termini di versamento in agosto
Chiusura dello studio per ferie
Le principali disposizioni della Manovra Correttiva 2010
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SCADENZARIO TRIBUTARIO
2010
OTTOBRE 20
10
Domenica 10
-
-
Contribuenti “speciali” –
Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate
competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai
contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
Colf – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di
famiglia relativi al trimestre luglio-settembre da versare con apposito bollettino rilasciato dall’Inps
ercoledìì 13
Mercoled
-
Preu – Prelievo unico erariale –
Versamento del Prelievo unico erariale sugli
apparecchi da intrattenimento quale II rata del V periodo contabile (settembre-ottobre)
da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente
(maggio-giugno)
Venerdìì 15
Venerd
-
Iva – Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l’obbligo del conteggio dell’iva dovuta con
riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d’emissione della fattura)
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Sabato 16
-
Delega Unica - Modello F24 :
o
o
o
o
o
o
o
-
Iva – Liquidazione e versamento dell’iva relativa al mese precedente dovuta dai
contribuenti mensili
Ritenute – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
Inps – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da
rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
Inps - Collaboratori - Versamento da parte del committente del contributo Inps
dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
Inps – Pescatori autonomi – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
Enpals – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
Inpdai – Versamento mensile dei contributi previdenziali
Delega Unica – Modello F24 :
o Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e
Società di capitali – Termine per il versamento della quarta rata delle imposte
(irpef, ires, irap ed addizionali regionali, provinciali e comunali) dovute a saldo
per il 2009 ed in primo acconto per il 2010 e determinate con le dichiarazioni dei
redditi – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateazione)
o Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento
della quarta rata dei contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2009 ed in acconto sui redditi previsti per l’anno 2010 – (con
l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateazione)
o Inps – Contributo collaboratori: Termine ultimo per il versamento della quarta
rata del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di
previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa
di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di
rateazione)
-
Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso – Termine per le regolarizzazioni relative
allo scorso mese di Agosto (versamenti di Settembre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
-
Dichiarazioni di intento ricevute – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o
equiparati” durante il mese precedente
-
Accise – Imposte di fabbricazione – Scade il termine per il versamento dell’accisa sui
prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
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-
Inpgi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
ercoledìì 20
Mercoled
-
Casagit
Casag
it – Fpi – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
-
Previndai - Previndapi - Versamento dei contributi relativi al trimestre lugliosettembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050
-
-
Assistenza tecnica misuratori fiscali – Notifica delle variazioni
dell’organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel terzo trimestre dell’anno in corso
Conai –
Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d’imbal-
laggi
Lunedì 25
- Enpaia – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
-
Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi
relativi al mese precedente
- Enpals – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al
trimestre Luglio-Settembre
-
Dipendenti agricoltura – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
-
Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato
cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
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-
Intrastat
– Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro
Giovedìì 28
Gioved
-
unico
Preu – Prelievo uni
co erariale –
Versamento del Prelievo unico erariale sugli
apparecchi da intrattenimento quale III rata del V periodo contabile (settembreottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile
precedente (maggio-giugno)
Venerdìì 29
Venerd
- Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 20
2010
10 – Ravvedimento operoso –
Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta in “versione semplificata” (770 semplificato) relative allo
scorso anno 2009 con l’applicazione della sanzione ridotta
-
2010
Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 20
10 – Ravvedimento operoso –
Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta in “versione ordinaria” (770 ordinario) relative allo scorso
anno 2009 con l’applicazione della sanzione ridotta
Sabato 30
- Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti
di locazione d’immobili aventi decorrenza dal giorno 1° ottobre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° ottobre del relativo anno
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-
Imposta di registro – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in
conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre
Luglio-Settembre (tassa fissa)
Domenica 31
-
Delega Unica – Modello F24 :
o
Imposte sui redditi – Soggetti non titolari di partita iva – Termine per il versamento della quinta rata dell’irpef, e delle addizionali regionali, provinciali e comunali dovute a saldo per il 2009 ed in primo acconto per il 2010 e determinate
con le dichiarazioni dei redditi – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateizzazione)
-
Iva – Adempimenti mensili connessi all’emissione ed alla registrazione delle fatture
-
Scheda carburante - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte
dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa
-
Iva – Rimborsi infrannuali – Presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta a
credito relativa al III trimestre dell’anno in corso per i contribuenti di cui all’art. 38-bis
comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
-
Iva intracomunitaria –
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Imposta di bollo – Metodo virtuale – Pagamento della quinta rata bimestrale (set-
Emissione dell’autofattura da parte del cessionario o
committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente
mese di settembre la fattura (o l’abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell’ancora precedente mese di agosto
tembre-ottobre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
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Inps – Mod. DM 10/2 – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo
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I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
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I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono
di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis
Dpr 322/1998)
termini
versamentoo fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno feI te
rmini di versament
stivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art.
6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)
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