STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: CONTO TERMICO, CERTIFICATI BIANCHI, CAR Fiera Milano | 9 maggio 2014 Le Regole Applicative del Conto Termico Ennio Ferrero - Responsabile Unità Conto Termico, GSE Gestore dei Servizi Energetici INDICE • IlDM28/12/12(ContoTermico)ele(nuove) Regoleapplicative • Situazionecorrenteeprimirisultati -2- IlContoTermico:DM281212 Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 attua il c.d. “Conto Termico”, un regime di sostegno specifico per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l’incremento dell’efficienza energetica. Il Decreto ha conferito al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il ruolo di soggetto responsabile della gestione del meccanismo, per cui il GSE: • è responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione; • provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi; • cura l’effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione; • predispone la documentazione necessaria per la gestione del meccanismo e la reportistica per il monitoraggio del meccanismo. -3- IMECCANISMIDISOSTEGNODELLEFERTERMICHEEDELL’EFF.ENERGETICA DMattuativo28/12/12 (ContoTermico) Direttiva2009/28/CE D.Lgs.3marzo2011n.28 Dicembre2012 DMattuativo28/12/12 (PotenziamentoC.B.) Giugno2009 Marzo2011 -4- IlContoTermico:Interventiammessiall’incentivo L’accessoall’incentivoèconsentitoperduecategoriediinterventi Categoria1 interventidiincrementodell’efficienzaenergetica(art.4,comma1delDecreto): 1.A isolamentotermicodisuperficiopachedelimitantiilvolumeclimatizzato; 1.B sostituzionedichiusuretrasparenticomprensivediinfissidelimitantiilvolumeclimatizzato; 1.C sostituzionediimpiantidiclimatizzazioneinvernaleesistenticonimpiantidiclimatizzazione invernaleutilizzantigeneratoridicaloreacondensazione; 1.D installazionedisistemidischermaturae/oombreggiamentodichiusuretrasparenticon esposizionedaEstSudEstaOvest,fissiomobili,nontrasportabili. Categoria2 interventidipiccoledimensionidiproduzionedienergiatermicadafonti rinnovabiliesistemiadaltaefficienza(art.4,comma2delDecreto): 2.A sostituzionediimpiantidiclimatizzazioneinvernaleesistenticonimpiantidiclimatizzazione invernaledotatidipompedicalore,elettricheoagas,utilizzantienergiaaerotermica,geotermica oidrotermica; 2.B sostituzionediimpiantidiclimatizzazioneinvernaleodiriscaldamentodelleserreesistentiedei fabbricatiruraliesistenticonimpiantidiclimatizzazioneinvernaledotatidigeneratoredicalore alimentatodabiomassa; 2.C installazionedicollettorisolaritermici,ancheabbinatiasistemidisolarcooling; 2.D sostituzionediscaldacquaelettriciconscaldacquaapompadicalore. -5- IlContoTermico:Soggettiammessiagliincentivi ISoggettiAmmessisono: • le Amministrazionipubbliche,relativamenteallarealizzazionediunoopiùdegli interventidicuiallesuccessiveCategorie1e2(articolo4,commi1e2delDecreto); • iSoggettiprivati,intesicomepersonefisiche,condominiesoggettititolaridi redditodiimpresaodiredditoagrario,relativamenteallarealizzazionediunoopiù degliinterventidicuiallasolaCategoria2(articolo4,comma2delDecreto). Conriferimentoalpunto1siprecisache: a) aisensidell’articolo1,comma2delDecretolegislativo30marzo2001,n.165,perAmministrazionipubblichesi intendonotutteleAmministrazionidelloStato,ivicompresigliistitutiescuolediogniordineegradoeleistituzioni educative,leaziendeedAmministrazionidelloStatoadordinamentoautonomo,leRegioni,leProvince,iComuni,le Comunitàmontaneeloroconsorzieassociazioni,leistituzioniuniversitarie,glientipubbliciproprietariogestoridi patrimoniodiediliziaresidenzialepubblica,leCameredicommercio,industria,artigianatoeagricolturaeloro associazioni,tuttiglientipubblicinoneconomicinazionali,regionalielocali,leAmministrazioni,leaziendeeglienti delServiziosanitarionazionale; b) aisensidell’art.2,comma1,lett.o)delDecreto,traleAmministrazionidicuiall’articolo1,comma2delDecreto legislativo30marzo2001,n.165,sonocompresigliexIstitutiAutonomiCasePopolaricomunquedenominatie trasformatidalleRegioni; c) fermorestandoquantoindicatoalleprecedentiletterea)eb),glientipubblicieconomicielesocietàaregime privatistico,inqualsiasimisurapartecipateocontrollatedaAmministrazionipubbliche,nonrientranonella definizionediAmministrazionipubbliche. -6- IlContoTermico:ilSoggettoResponsabile IlSoggettoResponsabile IlDecretoprevedelafiguradelSoggettoResponsabilequalesoggettoche: • chehasostenutodirettamentelespeseperl’esecuzionedegliinterventi; • presentaistanzadiriconoscimentodegliincentivialGSE,risultandoneresponsabile in riferimentoallaveridicità,completezzaeconformitàallanormativadiriferimento, ancheaifinidell’art.23delD.Lgs.28/11; • stipulailcontrattoconilGSEericevegliincentivi; • ètenutoaconservare,pertuttaladuratadell’incentivoeperi5annisuccessivi all’erogazionedell’ultimoimporto,garantendonelacorrettaconservazionealfinedel riscontro,glioriginalideidocumenti indicatinelD.M.28dicembre2012enelle RegoleApplicativedelGSE; • inqualitàdiresponsabiledell’interventorealizzatoe,incasodiimpianto,anche dell’esercizioedellamanutenzionedellostesso,ètenutoadassicurare,apenadi decadenzadall’incentivo,laregolareesecuzionediogniattivitàdicontrollo,anche mediantesopralluogo,cheilGSEoognialtrosoggettodallostessodelegato,ritenesse necessariaaisensidell’art.14delD.M.28dicembre2012; • puòoperareattraversounSoggettoDelegato perlacompilazionedellascheda domandaeperlagestionedeirapporticontrattualiconilGSE. -7- IlContoTermico:ESCO I soggetti ammessi possono avvalersi del supporto di una ESCO per la realizzazione degli interventi. In questo caso la ESCO agisce come Soggetto Responsabile siglando con i soggetti ammessi un contratto di finanziamento tramite terzi, di servizio energia o di rendimento energetico. Inparticolare: • nelcasoincuil’AmministrazionepubblicaintendaavvalersidiunaESCO devestipulare conessauncontrattodirendimentoenergetico(energyperformancecontract – EPC); • nelcasoincuiilSoggettoprivatointendaavvalersidiunaESCO devestipulareconessa uncontrattodiprestazione/servizioenergetico(rendimentoenergeticoodiservizio energia,anchePlus). Inpresenzadiuncontrattodirendimentoenergetico(EPC)conclusotralaPAelaESCO,odiun contrattodiprestazione/servizioenergetico(EPCodiservizioenergia,anchePlus)traunSoggetto privatoelaESCO,ilSoggettoResponsabilecoincideconlaESCO,inqualitàdisoggettocheha sostenutodirettamentelespesepergliinterventi. Incasodifinanziamentotramiteterzi(es.istitutobancario)degliinterventi,ilSoggettoResponsabile èlaPA,oilsoggettoprivato,olaESCO,sequest’ultimahasostenutodirettamentelespesepergli interventisullabasedelcontrattodiprestazione/servizioenergeticoconlaPA,oconilsoggetto privato. InriferimentoagliinterventiperiqualilePApossonoaccederealmeccanismoincentivantedefinito dalDecreto,inqualitàdiSoggettoResponsabileoavvalendosidiunaESCO,siprecisachel’edificio deveesserediproprietàdellaPA. -8- IlContoTermico:ESCO (2) QualoralaESCOacquisiscalaqualificadiSoggettoResponsabileinrelazionea interventifinalizzatiall’ottenimentodegliincentivierealizzatipressounedificio, impianto,sitoindustriale,ecc.,nellatitolaritàdiunsoggettoprivato,è necessariopresentarealGSEun’espressaautorizzazioneaeffettuarel’intervento resadalproprietario aisensidelD.P.R.445/2000. Conlamedesimadichiarazionelostessoproprietario: • dichiaradiessereaconoscenzachelaESCO,perquell’intervento,intende richiedereilriconoscimentodegliincentiviaisensidelD.M.28dicembre2012e chepertanto,perilmedesimointervento,inconformitàaquantoprevisto dall’art.12,nonpossonoesserericonosciutialtriincentivicomunque denominatiacaricodelletariffedell’energiaelettricaedelgasealtriincentivi statali; • siimpegnaanonrichiedereperilmedesimointerventoglistessiincentivi previstidalD.M.28dicembre2012ealtreformediincentivazionestatali(e.g. detrazionifiscali,certificatibianchi,…). -9- IlContoTermico:Requisitifondamentali Per l’accesso agli incentivi è necessario rispettare i seguenti requisiti fondamentali: • accedono agli incentivi solo gli interventi conclusi dopo il 3 gennaio 2013; • le prestazioni dei componenti/apparecchi da installare devono rispettare le prescrizioni indicate negli Allegati I e II al Decreto; • gli interventi di Categoria 1 sono incentivati se effettuati su edifici esistenti di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; • gli interventi di Categoria 2 prevedono la sostituzione di generatori esistenti, salvo per i collettori solari (e generatori a biomassa, se forniscono calore ad aziende agricole), di cui è possibile l’installazione ex novo; • con riferimento agli obblighi di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e climatizzazione con fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs. 28/11, è incentivata solo la quota eccedente tali obblighi. - 10 - IlContoTermico:Modalitàdiaccessoagliincentivi Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso agli incentivi: 1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati; in tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l’apposita schedadomanda (entro 60 giorni dalla fine dei lavori). 2. prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le PA) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori (i lavori dovranno iniziare entro 60 gg. dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data). GSE erogherà l’incentivo ad interventi realizzati, e comunque nei limiti dei massimali di spesa previsti a preventivo. 3. iscrizione ai Registri: è consentita anche prima della realizzazione degli interventi, ai privati o alle amministrazioni pubbliche, nel caso degli interventi che prevedano la sostituzione di impianti con generatori a biomassa o pompe di calore di potenza nominale maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, nei limiti dei contingenti di spesa previsti. La richiesta di accesso diretto, la prenotazione e l’iscrizione ai registri vengono effettuate tramite il portale denominato portaltermico accessibile dal sito del GSE. - 11 - IlContoTermico:Impegnodispesa L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a: • 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi in capo a PA (interventi di Categoria 1 e Categoria 2); • 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati (interventi di Categoria 2). All’interno del contingente di spesa spettante alle PA sono ricompresi i seguenti contingenti: • fino a 100 milioni di euro (pari al 50% del contingente di spesa complessivo di 200 milioni di Euro) per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione; • 7 milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro. All’interno del contingente di spesa spettante ai soggetti privati sono ricompresi 23 milioni di euro per la procedura di accesso al relativo Registro. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tale impegno di spesa annua cumulata, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste, fino all’entrata in vigore della revisione periodica degli incentivi prevista dopo 2 anni dalla pubblicazione del Decreto, e successivamente ogni 3 anni. - 12 - IlContoTermico:Cumulabilità:art.12delDecreto L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. - 13 - IlContoTermico:Comesicalcolal’incentivo Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Categoria 1) l’incentivo: • consiste in un contributo pari al 40% delle spese ammissibili (art. 5 del Decreto), fermo restando il rispetto di determinati costi massimi unitari (Cmax); • deve essere inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (Imax). Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Categoria 2), gli incentivi sono calcolati in base a: • taglia del generatore installato; • producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica; • coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al decreto; • coefficienti premianti (+20% oppure +50%) nel caso di impianti con generatori a biomassa con livello di emissioni di particolato ridotte. - 14 - IlContoTermico:Proceduradiaccessodiretto– Schemalogico 1.CARICAMENTODATI DOCUMENTIDAALLEGARE(*) • Identificazioneedificio • Sistemaedificioimpianto • Caratteristichetecnicheinterventi • Documentazionespecificaminimaperogni tipologiadiintervento; • Fattureebonificirelativiagliinterventi realizzati(oppureeventualecopiacontrattocon ESCO); • Copiadocumentodiidentità 2.INVIOSCHEDADOMANDA • Anagrafichesistemaedificioimpianto • Schedetecnicheinterventi • Richiestaconcessioneincentivi DOCUMENTIDACOSERVARE(*) Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare una specifica e completa documentazione per ogni tipologia di intervento. 3.EROGAZIONEINCENTIVI (*) L’indicazione puntuale della documentazione da predisporre, suddivisa in “da allegare alla Richiesta” e “da conservare” è riportata, per ciascuna tipologia di intervento, al capitolo 5 delle Regole Applicative e riassunta nell’allegato 11 alle stesse RA. • Letteraavvioincentividisponibilesul Portaltermico(emailalSR) • Accettazioneinformaticadella SchedaContratto • Erogazioneincentivi - 15 - IlContoTermico:Proceduradiprenotazione– Schemalogico 1° fase CARICAMENTO DATI (1a) Informazioni generali Sistema edificio – impianto (1b) Tipologie interventi preventivati 2° fase SCHEDA-DOMANDA A PREVENTIVO (2 a) SCHEDA-TECNICA Anagrafica semplificata sistema edificio - impianto Informazioni generali Interventi per calcolo incentivo Eventuale delega allegata Compilazione dal portale a cura del SR Conferma a cura del SR dal modello generato in automatico dal sistema che riporta la sintesi della scheda tecnica semplificata (2 b) RICHIESTA CONCESSIONE INCENTIVI Autodichiarazioni del Soggetto Responsabile + con copia documento identità COMUNICAZIONE ESITO PRENOTAZIONE GSE Stampa, firma e caricamento sul portale a cura del SR da modello precompilato + copia del contratto della PA (art. 7, comma 3) 3° fase INIZIO LAVORI 4° fase CONCLUSIONE INTERVENTO DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI entro 60 gg dalla comunicazione di esito prenotazione DICHIARAZIONE CONCLUSIONE INTERVENTO entro 12 mesi dalla comunicazione di esito prenotazione Comunicazione a cura del SR secondo modello GSE Comunicazione a cura del SR secondo modello GSE SCHEDA-DOMANDA AD ACCESSO DIRETTO INVIO RICHIESTA L’opzione di prenotazione, prevede che i soggetti ammessi (solo le Amministrazioni pubbliche) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori attraverso la compilazione della schedadomanda a preventivo sul Portaltermico. I lavori dovranno iniziare entro 60 gg dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data. GSE erogherà l’incentivo ad intervento realizzato a seguito della compilazione della schedadomanda ad accesso diretto. - 16 - IlContoTermico:StrutturadelleRegoleApplicative REGOLEAPPLICATIVE testointegrato CAPITOLO5 CAPITOLI234 CAPITOLO1 inquadramentogenerale criteriammissibilitàe calcoloincentiviper tipologiaintervento proceduraperl’accesso agliincentivi Soggettiammessi Schemadi sintesidelDM Precisazionie definizioniper l’applicazione delDM Requisitiper l’accesso Spese ammissibili Calcoloincentivo Accessodiretto Prenotazione Registri Documentazione necessaria Testo centrale CAPITOLO6 controllieleverifiche ALLEGATI facsimile emodelli Definizioni Sintesischeda tecnica Facsimilerichiesta incentivi Modelliperla dichiarazionedi inizioeconclusione intervento Facsimile scheda contratto ControlliincapoalGSEin attuazionealDMealD.Lgs.28/11 - 17 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI SINTESIDECRETO PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO • Datadiconclusionedell’intervento • Asseverazione • Potenzatermicanominaledell’impianto • InterventodipiccoledimensionidiproduzionedienergiatermicadaFER • Sostituzionediimpiantidiclimatizzazioneinvernale • Obbligod’integrazionedellefontirinnovabilinegliedifici • ESCO • Multiintervento • Cumulabilità • Fattureebonifici - 18 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO DATA DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO La data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori attesta la conclusione dei lavori dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo, ivi inclusi tutti i lavori e le attività correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell’articolo 5 del Decreto. Le prestazioni professionali, comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto per l’intervento, non rientrano tra le attività da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento. La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05, ovvero attraverso un autodichiarazione dello stesso Soggetto Responsabile nei casi in cui tale asseverazione non risulti necessaria. Il modello di dichiarazione è riportato in allegato 4 alle presenti Regole Applicative. In caso di multiintervento, per data di conclusione dell’intervento, si intende quella relativa alla conclusione dell’ultimo intervento. Per data di entrata in esercizio, di cui all’Allegato IV del Decreto, si intende la data di conclusione dell’intervento. - 19 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO ASSEVERAZIONE L’asseverazionedeveessereredattaaisensidelD.P.R.445/2000edell’art.481delcodice Penaleesottoscrittainoriginaledauntecnicoabilitato allaprogettazionediedificied impiantinell'ambitodellecompetenzeadessoattribuitedallalegislazionevigente. L’asseverazione devecontenereladatadiconclusionedell’intervento,unitamentealla descrizionedegliinterventiedalrispetto,peressi,deirequisititecniciindicatinelDecreto, nelleRegoleApplicativeenellepertinentinormative. Inparticolare,iltecnicoabilitatodeveriportarenell’asseverazione: lalocalizzazionedell’intervento,intesacomeubicazionedell’edificio/immobilepressocuièrealizzato l’intervento; lecaratteristichetecnicheefunzionalidegliinterventiedeiprincipalicomponentiinstallati; ilcorrettodimensionamentodegliinterventi,compresalagiustificazionedell’eventualepotenziamento dell’impianto,elacorrettainstallazionedeicomponentinelrispettodellenormativevigenti; laconformitàdell’interventoalDM28dicembre2012ealleRegoleApplicativedelGSE; ladatadiconclusionedell’intervento(vediparagrafo1.3.1); timbroefirmadeltecnicoabilitato. Incasodimultiintervento,inalternativaasingoleasseverazioniperogniintervento,può esserepredispostaun’unicaasseverazionepertuttigliinterventieffettuati;intalcaso,per datadiconclusionedell’interventosiintendequellarelativaallaconclusionedell’ultimo intervento. UnmodellodiasseverazioneutilizzabiledaltecnicoabilitatoèriportatoinAllegato15. - 20 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO POTENZA TERMICA NOMINALE DELL’IMPIANTO La potenza termica nominale dell’impianto, così come definita nell’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto, è la somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Ai fini dell’applicazione del Decreto, per potenza termica nominale si deve intendere la potenza termica nominale utile (salvo quando specificato diversamente), ovvero la potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento (DM 22 novembre 2012 “Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Le condizioni di prova sono definite dalla normativa tecnica. Per gli interventi che riguardano la sostituzione di generatori di calore si utilizza come grandezza di riferimento la potenza termica nominale utile, con l’esclusione degli interventi di installazione di generatori a condensazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto, per cui si fa riferimento alla potenza termica nominale al focolare. - 21 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO INTERVENTO DI PICCOLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E CON SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA Il Decreto all’art. 2 comma 1, lettera c), definisce gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di installazione di impianti termici di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli interventi di installazione di impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati. La tabella A del Decreto, con riferimento alle stesse tipologie di intervento, include i limiti di soglia, pertanto, ai fini dell’attuazione del Decreto, i limiti di soglia sono da intendersi inclusi come segue: • sono ammessi interventi di installazione di generatori o gruppi di generazione di calore, in impianti di potenza termica nominale complessiva, post operam, inferiore o uguale a 1000 kW; • è consentita l’installazione d’impianti solari termici con superficie solare lorda inferiore o uguale a 1000 metri quadrati connesso allo stesso impianto termico. - 22 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Ferme restando le definizioni riportate nell’Allegato 1 delle presenti Regole Applicative, si precisa che i generatori di calore sostituiti secondo quanto previsto dall’art 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e b), del Decreto, possono essere destinati, oltre all’impiego prevalente per climatizzazione invernale , anche alla produzione di acqua calda sanitaria. Non sono invece ammessi altri impieghi dell’energia termica, né la sola produzione di acqua calda sanitaria. Si precisa, inoltre, che il termine sostituzione riferito ai generatori di calore, come riportato nelle definizioni in Allegato 1, è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione anteoperam non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. - 23 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO OBBLIGO D’INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti , per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto, nei casi in cui sia applicabile l’obbligo di cui all’articolo 11, del D.Lgs. 28/11, gli interventi di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2, del Decreto, accedono agli incentivi previsti limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Il Soggetto Responsabile, in questi casi, dovrà predisporre un’apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo e, conseguentemente, la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi previsti dal Decreto. Le fatture dovranno riportare, in modo evidente, solo le voci di costo della parte degli interventi che ha diritto agli incentivi. - 24 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO ESCO Ai fini del Decreto, si considerano ESCO: a. i soggetti in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352; b. c. i soggetti che riportano, nel proprio statuto societario, la fornitura di servizi energetici e che sono presenti nell’elenco delle SSE* che accedono al meccanismo dei certificati bianchi, predisposto dall’AEEG ed attualmente gestito dal GSE; i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 115/08, ovvero le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accettano un certo margine di rischio finanziario. Le ESCO possono richiedere gli incentivi, in relazione agli interventi di cui all’art. 4 del Decreto, in ragione della stipula, con una PA o con un soggetto privato (in questo caso per i soli interventi di cui all’art. 4 comma 2 – categoria 2), di un contratto per il finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di una convenzione per il servizio energia. *Società di Servizi Energetici: società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi. Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 115/08, a tali soggetti è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352, in accordo con il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 relativo al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. - 25 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO MULTIINTERVENTO Per multiintervento si intende (come riportato in Allegato 1) la realizzazione contestuale di più interventi di differente tipologia (con riferimento alle tipologie di cui all’art. 4 del Decreto), relativi allo stesso edificio o unità immobiliare. Si precisa che, in questo caso: • il Soggetto Responsabile deve presentare al GSE una sola schedadomanda (scheda “multiintervento”) entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento; • la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione lavori dell’ultimo intervento realizzato; • in alternativa a singole asseverazioni per ogni intervento, può essere predisposta un’unica asseverazione per tutti gli interventi effettuati, che dettagli, adeguatamente e comunque, tutti gli N interventi; • la valutazione della richiesta di concessione degli incentivi, operata dal GSE, prevede un procedimento istruttorio unico; qualora, anche con riferimento ad un singolo intervento (degli N costituenti il “multiintervento”), fossero rilevate delle nonconformità tali da richiedere integrazioni di natura documentale al SR, l’intero procedimento verrà sospeso; • la tabella inserita nella richiesta di concessione degli incentivi riassume gli importi indicativi specifici per ciascun intervento, le relative ripartizioni in rate nonché i totali annui previsti come erogazione a favore del SR; l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. - 26 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO MULTIINTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (1) In caso di multiintervento rappresentato dall’integrazione funzionale in opera di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria (impianto termico integrato), l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi, nel rispetto dei valori massimi degli incentivi indicati dal Decreto. I costi di ciascun impianto devono essere evidenziati separatamente nella documentazione da presentare al GSE. In caso di impianti per la climatizzazione invernale ed eventualmente per la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti dall’integrazione funzionale di singoli subimpianti assemblati in fabbrica (impianto termico ibrido compatto) e dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. factory made), l’ammontare dell’incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli subimpianti. I costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico. Tali subimpianti, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, possono appartenere alle tipologie 1.C, 2.A, 2.B, 2.C e 2.D (la tipologia 1.C è riservata alle PA). In ogni caso, nessuno dei sub impianti può svolgere la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. - 27 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO MULTIINTERVENTO – Impianti integrati in opera e ibridi compatti (assemblati in fabbrica) (2) In caso di impianto termico ibrido compatto, l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile , da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia dell’impianto, che illustri, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del sistema ibrido nel suo complesso e dei singoli subimpianti, garantendo che nessuno dei subimpianti svolga la funzione di backup del sistema, o altra funzione diversa dalla climatizzazione invernale ed eventuale contemporanea produzione di ACS. Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le certificazioni di prodotto (factory made). Tale relazione potrà anche essere predisposta dal produttore del sistema prefabbricato. Non sono ammessi impianti ibridi per la produzione di calore di processo o per la sola produzione di ACS, con l’esclusione della combinazione di interventi 2.D e 2.C per la produzione di ACS, che è ammessa. Ogni singolo subimpianto, sia in caso di impianto termico integrato sia in caso di impianto termico ibrido compatto, deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative, in modo indipendente. Qualora dall’integrazione funzionale, in opera o in fabbrica, alcuni componenti d’impianto risultino comuni a più subimpianti (es. i sistemi di accumulo, componenti elettrici/elettronici, ecc.), devono essere rispettati, comunque, i requisiti più stringenti. Qualora dall’integrazione funzionale alcuni componenti d’impianto risultino superflui, la relazione tecnica a corredo dell’asseverazione/dichiarazione dovrà illustrare dettagliatamente tale aspetto tecnico. - 28 - IlContoTermico:RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO LE CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI Oltre a quanto già disposto all’art. 12 del DM, si precisa che: a. per interventi realizzati presso edifici pubblici ad uso pubblico si intendono gli interventi realizzati dalla PA in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, presso edifici di proprietà della PA. In tal caso, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, anche con contributi in conto capitale, non statali, a integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; b. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati, gli incentivi di cui al Decreto non sono cumulabili con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per interventi di efficienza energetica negli usi finali dell’energia, di cui al decreto 20 luglio 2004 e s.m.i., i certificati bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 e s.m.i.; sono invece cumulabili con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse e con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili; c. con riferimento agli interventi realizzati da soggetti privati titolari di reddito d’impresa o reddito agrario, gli incentivi di cui al Decreto sono cumulabili con altri incentivi non statali, ad integrazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del Decreto, nel limite del 60% previsto dalla legislazione sugli aiuti di Stato. - 29 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO FATTURE E BONIFICI (1) Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate. Sono esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di rendimento energetico (EPC) tra PA e ESCO, quest’ultima in qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. Sono inoltre esentati dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici gli interventi realizzati su edifici di privati, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio energia, anche Plus) tra Soggetto privato e ESCO, quest’ultima in qualità di Soggetto responsabile dell’intervento, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In caso di multiintervento è necessario che ciascun intervento sia fatturato separatamente. Solo in caso di impianto termico ibrido compatto (vedi paragrafo 1.3.8), dotati di specifica certificazione di prodotto (c.d. factory made), i costi potranno essere presentati al GSE anche come unica fattura e relativa ricevuta di bonifico. FATTURE: • le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione; • le fatture devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA; • le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile; • nel caso in cui il soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing; • la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione. - 30 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO FATTURE E BONIFICI (2) Ricevute dei BONIFICI effettuati: • la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012; • la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data; • se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile; • in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale); • in caso di pagamento effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”. Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine); dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Si segnala di NON UTILIZZARE i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti le suddette detrazioni fiscali determinerà la non accettazione della richiesta. - 31 - IlContoTermico: RegoleApplicative PRECISAZIONIEDEFINIZIONI PRECISAZIONIEDEFINIZIONIPERL’APPLICAZIONEDELDECRETO FATTURE E BONIFICI (3) Esempio di compilazione di una causale(/i): “DM 28/12/2012 FATTURA 1120/2013 SR VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910 BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y P.iva 12345678910” “(rif. Decreto) [DM 28/12/2012] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013] + (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR VFEFCN81L21H471Y] + (Codice Fiscale/Partita IVA/Identificativo fiscale beneficiario) [BENEFICIARIO VFEFCN81L21H471Y]” Nota: l’utilizzo dei separatori nell’indicazione delle date, ecc. (/ ; ...) è discrezionale e dipende dalle funzionalità dell’applicativo utilizzato dagli Istituti bancari. L’opzione Identificativo fiscale è riservata agli operatori esteri privi di Partita IVA o Codice Fiscale. - 32 - IlContoTermico:FAQ FAQ A4 ONLUS, parrocchie, enti ecclesiastici ed enti di culto in genere possono accedere all’incentivazione? In base alla normativa vigente, le ONLUS, le parrocchie, gli enti ecclesiastici e di culto in genere, pur qualificati dall’ordinamento dello Stato come enti non commerciali, possono, tuttavia, svolgere attività d’impresa. Si può distinguere, infatti, all’interno di questi enti, il ramo cd. “Onlus” quello, cioè, relativo ad attività di religione, beneficienza, assistenza, istruzione, ecc. – e il ramo “commerciale” eventualmente produttivo di utili, che possono essere dedicati esclusivamente al finanziamento del primo ramo. In questi casi, il ramo “commerciale” viene equiparato all’attività d’impresa, con conseguente soggezione ai relativi adempimenti contabili e fiscali (ad es., obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA, IRAP e dei redditi). Pertanto, qualora gli enti in esame siano in grado di dimostrare, tramite allegazione di idonea documentazione (ad es., copia delle dichiarazioni IVA, IRAP e dei redditi), di essere titolari di redditi d’impresa o agrari (si pensi, a titolo esemplificativo, all’attività di vendita di prodotti artigianali da parte di ordini monastici o a quella di ricettività/ ospitalità da parte di ordini conventuali), gli stessi potranno rientrare nella definizione di “soggetti privati” di cui all’art. 3, comma 1, del DM 28 dicembre 2012, con conseguente possibilità di accesso ai meccanismi d’incentivazione previsti per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2. - 33 - IlContoTermico:FAQ FAQ D10 In caso di installazione di impianti solari termici anche abbinati a solar cooling (art. 4, comma 2, lettera c, del DM 28 dicembre 2012), un soggetto che acquisisce un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del “campo solare” (es. lastrico solare di un edificio) può configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Soggetto Responsabile ai fini del Conto Termico? Il D.M. 28 dicembre 2012 individua, ai fini dell’accesso ai relativi meccanismi d’incentivazione, due specifiche tipologie di soggetti: • i cd. “Soggetti Ammessi”, in qualità di soggetti beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione; • i cd. “Soggetti Responsabili”, in qualità di soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi. In particolare, nelle Regole Applicative (edizione 4 dicembre 2013) si specifica che per Soggetti Ammessi si intendono: • i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile; • i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale di godimento. Tali soggetti potranno accedere agli incentivi o in qualità di Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCO, in alternativa al proprietario. […] Non è […] ammessa la realizzazione di un intervento da parte di un soggetto che intenda configurarsi come Soggetto Ammesso e/o Responsabile acquisendo un diritto reale o personale di godimento relativo alla sola superficie di posa del campo solare termico (es. lastrico solare di un edificio). - 34 - IlContoTermico:FAQ FAQ D11 Può una ESCO che realizza una impianto solare termico stipulare con il cliente un contratto di Servizio Energia o di Rendimento energetico senza però garantire la fornitura del vettore energetico? Una ESCO che intenda stipulare con un cliente un contratto per la fornitura di un servizio energetico avente ad oggetto la realizzazione di un impianto solare termico e, al tempo stesso, richiedere, per il medesimo intervento, l’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, deve necessariamente stipulare un contratto di servizio energia o di rendimento energetico che abbia tutti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008, tra cui anche la fornitura del vettore energetico. Tuttavia, qualora l’impianto solare termico sia destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale, la ESCO, ai fini dell’ammissione agli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012, può presentare un contratto che rispetti i requisiti previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 115/2008 per il servizio energia con esclusione degli obblighi di cui al paragrafo 4, punto 1, lettere c) “fornitura del vettore energetico”, e) “determinazione dei gradigiorno”, p) “tecnico di controparte” (escluso solo per committenti Soggetti privati) e r) “aggiornamento libretto di centrale”. - 35 - IlContoTermico:FAQ FAQ D12 Il possesso del certificato di conformità Solar Keymark garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. 28 dicembre 2012, con riferimento alle previste certificazioni e prestazioni minime? Il Solar Keymark è un marchio per la certificazione su base volontaria dei prodotti del solare termico. […] Il possesso del certificato Solar Keymark garantisce, pertanto, il rispetto del requisito, previsto dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera a) del decreto 28 dicembre 2012, della conformità del prodotto alla norma UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da laboratorio accreditato, mentre il rispetto dei valori minimi di rendimento termico dei collettori solari o di producibilità specifica dei sistemi solari (requisito richiesto dall’Allegato II, art. 1, comma 1.3, lettera b del decreto 28 dicembre 2012 e dalle Regole Applicative) va verificato sulla base della scheda tecnica allegata al Certificato Solar Keymark. Per i collettori solari piani, qualora i parametri della curva di efficienza riportati nella scheda tecnica fossero definiti in base alla superficie di apertura, la verifica del rispetto dei valori minimi di rendimento termico riferiti alla superficie dell’assorbitore (prevista dal decreto) potrà essere eseguita convertendo i parametri in base al rapporto delle aree di apertura e dell'assorbitore, come previsto dalla norma EN129752 (clausola 6.1.4.8.4.3 Conversion of thermal performance test characteristics). - 36 - INDICE • IlDM28/12/12(ContoTermico)ele(nuove) Regoleapplicative • Situazionecorrenteeprimirisultati - 37 - IlContoTermico:Primirisultati Quadrod’insiemeal31/12/2013 RICHIESTE INVIATE AL GSE ACCESSO DIRETTO 3.194 PRENOTAZIONE 96 AMMESSE AI REGISTRI 10 TOTALE 3.300 - 38 - IlContoTermico:Primirisultati Registri2013 (pubblicatiil27/09/2013) LegraduatoriedeiRegistri(TabelleA Ammessi)sonostateformatesullabasedelledichiarazioni resedaiSoggettiResponsabiliaisensidelDPR445/00,relativeagliinterventidicuiall’art.4,comma 2letterea)eb),dipotenzatermicanominalecomplessiva,conriferimentoalsingoloedificio,unità immobiliare,fabbricatoruraleoserra,maggioredi500kWt einferioreougualea1.000kWt, realizzatidallePubblicheAmministrazioniedaiSoggettiPrivati. L’elencodegliinterventiesclusièriportatonelleTabelleB.(letabellesonodisponibilisulsitowww.gse.it) Registro Amministrazioni Pubbliche (CTPA 1-2013) Soggetti privati (CTPR 1-2013) Laspesaannuarelativaagli interventiammessiin graduatoriaèparia 85.408,57europergli interventirealizzatidalle PubblicheAmministrazionie a194.247,00europerquelli realizzatidaSoggettiPrivati. Ammessi Tabella A Tabella A Soggetto Rate P.Amministrazioni Soggettiprivati Totale 5 5 Esclusi Tabella B Tabella B Spesaannua(1) [k€] 85,41 194,25 279,66 SpesaTot. [k€] 427,04 971,23 1.398,27 (1) Importi indicati nella Tabella A: sono i valori massimi degli incentivi annui associati agli interventi iscritti a Registro. - 39 - IlContoTermico:Primirisultati Registri2014 (bandopubblicatoil28/02/2014) IRegistri2014sonostatiapertiilgiorno31marzoalleore9,00esichiuderanno improrogabilmentealleore21,00del29maggio2014. LerichiestediiscrizioneaiRegistridovrannoesseretrasmesseesclusivamente perviatelematica,mediantel’applicazioneinformaticaPortaltermico (https://applicazioni.gse.it),accessibiletuttiigiornidelperiododiaperturadei Registri,24oresu24,adeccezionedeigiornidiaperturaedichiusura. - 40 - IlContoTermico:Primirisultati AccessoDiretto– Stima(1)spesacomplessiva(datial31/12/2013) Incentivitotali(1) N.Richiestetot. [M€] Rate 1 2 5 Totale 0,05 6,53 2,86 9,45 120 2.986 88 3.194 (1) Spesa complessiva relativa agli incentivi potenzialmente da erogare (complessivamente su tutti gli anni di rateizzazione), attribuibili alle richieste inviate al GSE entro il 31/12/2013. I procedimenti istruttori sono, in parte, ancora in corso. - 41 - IlContoTermico:Primirisultati AccessoDiretto– Stima(1)spesacomplessivadisaggregata (datial31/12/2013) N. Richieste Incentivi totali (1) [M€] 3194 9,45 DISTRIBUZIONE % INCENTIVI PER TIPOLOGIA INTERVENTO 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D DE&ACE 9,3% 3,5% 7,2% 0,3% 4,5% 28,2% 45,1% 0,7% 1,3% (1) Spesa complessiva relativa agli incentivi potenzialmente da erogare (complessivamente su tutti gli anni di rateizzazione), attribuibili alle richieste inviate al GSE entro il 31/12/2013. I procedimenti istruttori sono, in parte, ancora in corso. - 42 - IlContoTermico:Primirisultati Considerazionifinali • Ilmeccanismoèavviato,lefunzionalitàindispensabiliperlagestionedellaprocedura dematerializzataperaccessodirettosonooperative,compreseleerogazioni(insviluppo rimangonofunzionalitàminoriqualiades.lacessionedelcreditoeicambidititolarità) • Al30aprileeranoarrivatecirca5.450RichiesteperAccessoDiretto(paria6,6mlndi€ ca. dispesacumulataannua);+2.200rispettoal31/12/2013;Æ enormepotenzialedi crescitaperpoteraggredirei900mlndi€ annuidisponibili • IlGSEsistastrutturandoperpotergestireilflussoattualeerecuperarelegiacenze accumulateÆ glistrumentihannoadeguataflessibilitàoperativaperpotergestireflussi maggiori • Il31gennaiou.s.(primadatautileinbaseaquantostabilitodalladeliberazione dell’Autoritàperl’EnergiaElettricaeilGas25luglio2013338/2013/R/efr recanteil contrattotipo)èstataeffettuatalaprimaerogazione • L’importostimatomediodegliincentivipotenzialmentedaerogare(sulle3.194richiesteal 31/12/2013)èparia: • • 440€ seerogatiinunicasoluzione(120richieste) • 2.190€ sedaerogarein2rate(2.986richieste) • 32.515€ sedaerogarein5rate(88richieste) Servemaggiorediffusionedell’informazione,inparticolareversolePA - 43 - IlContoTermico Strumentidisponibili • • • Applicativoinformatico SitoistituzionaleGSE (www.gse.it)allasezionedelContoTermicodoveèpossibiletrovare: • Normativadiriferimento(D.M.28dicembre2012,D.Lgs.28/2011,ecc.) • RegoleApplicativedelD.M.28dicembre2012,BandiperiRegistri • FAQ • Modellidichiarazioni(Asseverazione,Conclusioneinterventi,Delega,Autorizzazione proprietario,Cessionedelcredito,ecc.) • Guidaall’utilizzodell’applicazionewebPortaltermico • Presentazioniematerialeinformativo ContactCenter NormativaemeccanismidiaccessoincentiviFEReEE • Numeroverde(*)800.16.16.16 • Numerifissi(*)(raggiungibilidacellulare)06.92.92.85.40oppure06.92.92.85.41 Richiestepresentateeconvenzioni/contrattistipulati(ContoTermicoeCB) • Numeroverde(*) 800.19.99.89 • Numerifissi(*)(raggiungibilidacellulare) 06.92.92.85.42 oppure06.92.92.85.43 (*)Numeroattivodallunedìalvenerdìdalleore9alleore18 - 44 - Grazieperl’attenzione [email protected] - 45 - IlContoTermico Appendice Esempidiintervento - 46 - IlContoTermico:Esempidiinterventi Categoria1:sostituzionedichiusuretrasparenti Caratteristiche dell’intervento sostituzione di chiusure trasparenti di superficie complessiva S = 100 m2 edificio pubblico localizzato a Torino (C = 400 €/m2) Caso 1 costo indicativo dell’intervento: 40.000 € Caso 2 costo indicativo dell’intervento: 70.000 € (C = 700 €/m2) costo specifico massimo ammissibile (zona climatica E): Cmax 450 €/m2 L’incentivo è corrisposto dal GSE in 5 rate annuali: da 3.200 € per il Caso 1 (400 €/m2 x 40% x100 m2 /5 ) da 3.600 € per il Caso 2 (450 €/m2 x 40% x100 m2 /5 ) NOTA: i valori riportati negli esempi sono al lordo dei corrispettivi richiesti per la gestione del meccanismo di incentivazione (1% del valore dell’incentivo, con un massimo di 150 €). - 47 - IlContoTermico:Esempidiinterventi Categoria2:Installazionedicollettorisolariperproduzionedi acquacaldasanitaria Caratteristiche dell’impianto installato collettori solari piani vetrati superficie lorda dei collettori: 4 m2 L’incentivo è corrisposto dal GSE in 2 rate annuali di 680 € - 48 - IlContoTermico:Esempidiinterventi Categoria2:Sostituzionediunastufaalegnaconunastufaapellet Caratteristiche del generatore installato stufa a pellet potenza termica utile: 10 kW emissioni in atmosfera entro i limiti previsti ma non tali da accedere ai coefficienti premianti Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali: rata annua, se in Zona E (es. Torino): 524 € rata annua, se in Zona D (es. Roma): 431 € rata annua, se in Zona C (es. Bari): 339 € - 49 - IlContoTermico:Esempidiinterventi Categoria2:Sostituzionediunacaldaiaagasnaturaleconuna pompadicaloregeotermica Caratteristiche del generatore installato pompa di calore elettrica salamoia/acqua COP: 4,5 potenza termica utile: 25 kW Incentivo corrisposto dal GSE in 2 rate annuali: rata annua, se in Zona E (es. Torino): 2.380 € rata annua, se in Zona D (es. Roma): 1.960 € rata annua, se in Zona C (es. Bari): 1.540 € - 50 - IlContoTermico Appendice - 51 - CICLODIVITADEIMECCANISMIDIINCENTIVAZIONE GSE promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Attraverso processi consolidati e tecnologie all’avanguardia il GSE si occupa di seguire i propri clienti in tutto il ciclo di vita dell’incentivo con l’obiettivo di garantire il sostegno economico per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. • Acquisizione Dati Tecnici • Acquisizione Dati Commerciali • Acquisizione Documentazione • Acquisizione Dati Anagrafici • Rilascio Credenziali A B INVIA RICHIESTA REGISTRAZIONE • Verifica Contenuti • Verifica Documentazione • Integrazione C ISTRUTTORIA E EROGAZIONE INCENTIVO • Generazione Benestare • Erogazione Incentivi D CONTRATTUALIZZAZIONE • Accettazione Richiesta di Incentivo • Contratto - 52 - GWA– GESTIONEWEBACCESS L’area clienti del GSE è il punto unico di accesso a tutti i servizi web erogati dal GSE . Le funzionalità operative sono: • Gestione dell’Anagrafica del Cliente (Operatore Energetico ) • Gestione dell’Anagrafica dell’Utente che opera per conto dell’Operatore Energetico • Rilascio credenziali di accesso all’utente e del PIN Operatore • Abilitazione ai servizi web erogati dal GSE • Accesso ai servizi web REGISTRAZIONE– FASIDELPROCESSO OPERATORE ENERGETICO UTENTE SERVIZI L’utente accede in GWA ed inserisce i dati dell’OE per cui sta operando. Tali dati differiscono a seconda della tipologia giuridica dell’OE. L’utente inserisce i dati personali (Cognome, Nome, Codice Fiscale). Il sistema provvederà a generare una password personale per accedere nell’area clienti. L’utente richiede di essere sottoscritto / abilitato ad accedere ad uno o più servizi erogati dal GSE. Uno tra questi servizi sarà il - 53 - – HOMEPAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico). - 54 - HOMEPAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico). MENUPERACCESSOALLEFUNZIONALITA’ L’utente attraverso tale menù può accedere facilmente e velocemente alle funzionalità presenti all’interno dell’applicazione web. - 55 - HOMEPAGE Il portale gestisce il meccanismo di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Conto Termico). Sezionededicata all’inserimento dellarichiesta. FASIDELLARICHIESTA Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi - 56 - Compilazione Richiesta Invio Richiesta NUOVARICHIESTA FASIDELLARICHIESTA Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi Invio Richiesta Compilazione Richiesta INVOLUCRO IMPIANTO IlSoggetto Responsabiledeve inserireidati tecnicidell’edificio prima dell’intervento.Tali datiriguardanoi datidegliimpianti preesistentiei daticaratterizzanti l’involucroopaco (Coperture,Solai, Pareti)e l’Involucro Trasparente dell’edificio. INTERVENTI ImpiantidiClimatizzazione Coperture, Pavimenti,Pareti ImpiantidiClimatizzazione ChiusureTrasparenti ImpiantidiClimatizzazione ImpiantidiClimatizzazione ChiusureTrasparenti ImpiantidiClimatizzazione ImpiantidiClimatizzazione FontiRinnovabili ProduzioneAcquaCalda ProduzioneAcquaCalda - 57 - NUOVARICHIESTA FASIDELLARICHIESTA Identificazione Soggetto Gestione Immobile Selezione Interventi Compilazione Richiesta INVIODELLARICHIESTA In questa fase viene eseguito l’invio della richiesta di incentivazione che si compone dei seguenti passi operativi di seguito illustrati. RICHIESTA - 58 - Invio Richiesta