Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione
Corsi di laurea in: Scienze e Tecniche Psicologiche e Laurea Magistrale in Psicologia
Regolamento di Tirocinio
per i laureati nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L24) e del Corso di Laurea
Specialistica (58/S) e Magistrale in Psicologia (classe LM51), anche ai fini dell’accesso all’Esame di Stato per
l’Abilitazione all’esercizio della Professione (Sezione A e B dell’Albo)
ART. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento relativo al tirocinio professionalizzante è emanato considerando e il carattere
innovativo delle figure professionali previste dalle lauree triennali e l’autonomia didattica degli Atenei nella
definizione e nell’organizzazione dei diversi percorsi di studio, al fine di facilitare l’acquisizione di un chiaro e
sufficientemente omogeneo ruolo professionale a livello nazionale.
Per la stesura del regolamento ci si è riferiti al seguente quadro normativo:
- Legge 56 del 18.2.1989 sull’ordinamento della professione di psicologo, che prevede l’obbligo di attività di
tirocinio pratico per l’accesso all’Esame di Stato che abilita all’esercizio della professione di psicologo;
- D.M. 239 del 13.1.1992 che regola lo svolgimento del tirocinio post-lauream per l’ammissione all’esame di stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
- Legge n. 196 del 24.6.97 su norme in materia di promozione dell’occupazione;
- D.M. 142 del 25.3.98 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. 509 del 3.11.1999 regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
- D.P.R. 328 del 5.6.2001 contenente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione
all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti;
- Legge 170 dell’11.7.2003 di conversione, con modificazioni, del D.L. 09.05.2003, n. 105, recante disposizioni
urgenti per l’Università e gli Enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali;
- Linee Guida nazionali sul tirocinio emanate dal Consiglio Nazionale degli Psicologi (14/12/2001, novembre
2003 e 31/01/2004);
- Documenti pervenuti dalla Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia (maggio 2009);
- Comunicazione del presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia rispetto alle date di
partenza del tirocinio (7/06/10);
- Precedente Regolamento del l’08/03/2006 tra Facoltà e Ordine degli Psicologi della Liguria.
ART. 2 DEFINIZIONE GENERALE DI TIROCINIO PRATICO
Il tirocinio è inteso come un sistema d’opportunità per l ’ apprendimento e lo sviluppo di competenze
professionali e la progressiva costruzione dell’appartenenza del laureato alla propria comunità professionale.
Il tirocinio professionale, in conformità alle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi, si caratterizza come attività di pratica supervisionata da psicologi abilitati che si svolge all’interno di
una particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma.
Lo stage/gli stages, le esperienze pratiche guidate e le attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento non
sono equiparabili al tirocinio professionalizzante.
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Le attività di tirocinio devono riguardare, secondo quanto previsto dal D.M. 239 del 13/01/1992, gli aspetti
applicativi di una delle seguenti aree:
- psicologia clinica
- psicologia dello sviluppo
- psicologia generale
- psicologia sociale (e del lavoro).
Il tirocinante dovrà svolgere l’attività di tirocinio per non più di 500 ore in ciascuna area (es. 500 ore nell’area
clinica e 500 nell’area della psicologia sociale).
È possibile effettuare un solo semestre (500 ore) di tirocinio di ricerca, indipendentemente dall’area in cui
questo si collochi.
ART. 3 FINALITÀ GENERALI DEL TIROCINIO
L’attività effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e
alla funzione dello psicologo, l'uso degli strumenti conoscitivi e d’intervento per la prevenzione, la diagnosi e le
attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali
e alle collettività.
Essa interesserà quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, nelle loro differenti articolazioni (sviluppo dell’individuo, della famiglia,
organizzativa e del lavoro ecc.) con particolare riguardo all’esercizio della deontologia professionale.
Le attività di ricerca possono costituire un’integrazione alle attività di tirocinio, ma non sostituirsi a esse, a
eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.
L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d’impiego: gli enti non possono utilizzare i tirocinanti per attività
professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente, convenzionato, risorsa aggiuntiva,
o a qualunque altro titolo vincolato da un rapporto di lavoro con l’ente cui afferisce la struttura sede di tirocinio.
Gli enti dovranno aver cura di far svolgere al tirocinante attività che salvaguardino il rispetto delle norme etiche
e deontologiche della professione.
ART. 4 ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Tirocinio professionalizzante Laurea Specialistica (58/S) Vecchio Ordinamento (in via di disattivazione)
(si veda l’art. 17 - Norme transitorie).
Tirocinio professionalizzante Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L24) e Magistrale in
Psicologia (classe LM51).
•
Durata e collocazione
Il tirocinio professionalizzante si svolge dopo il conseguimento del titolo di laurea.
Il tirocinio finalizzato alla partecipazione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo professionale
ha una durata di 500 ore, da svolgersi in un unico semestre. Vi si accede con la laurea triennale.
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Il tirocinio finalizzato alla partecipazione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale
ha una durata di 1000 ore, da svolgersi in due semestri continuativi ciascuno di 500 ore. Vi si accede con la
laurea magistrale.
Le sedi di tirocinio propongono lo schema orario ritenuto ottimale in rapporto alle attività svolte, tenendo conto
che 500 ore devono essere svolte in sei mesi.
Il semestre di tirocinio utile per l’accesso alla sezione B dell’albo, non potrà essere computato ai fini del tirocinio
per l’accesso alla sezione A dell’albo.
•
Attività per il tirocinio post-triennale (finalizzato all’accesso alla sezione B dell’albo)
Le attività di tirocinio per l’iscrizione alla sezione B dell’Albo sono finalizzate all’iniziale acquisizione di
conoscenze e competenze professionali come definite dall’art. 3 comma quinquies Legge 170 11.7.2003,
individuate nel modo seguente:
1) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
-
realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e
di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la
qualità della vita;
-
applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la
selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
-
applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
-
esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
-
utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi delle
opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità
psicologica a specifici compiti e condizioni;
-
elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
-
collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine
psicologica;
-
attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
2) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:
-
partecipazione all’equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle
risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
-
attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con
disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
-
collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitorefiglio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
-
collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
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-
utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle
opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità
psicologica a specifici compiti e condizioni;
-
elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
-
collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine
psicologica;
•
attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
Attività per il tirocinio post-magistrale (finalizzato all’accesso alla sezione A dell’albo)
Le attività di tirocinio per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo fanno riferimento all'articolo 1, comma 2 della
Legge 170 11.7.2003, e riguardano oltre alle attività previste per i laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche,
tutte le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali che favoriscono l’acquisizione della
piena autonomia professionale, quali: l'uso di strumenti conoscitivi e d’intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
ART. 5 CONVENZIONI
I rapporti tra la Facoltà di Scienze della Formazione di Genova (Corso di Laurea triennale Scienze e Tecniche
Psicologiche - classe L20 - e Magistrale in Psicologia -classe LM51-) e le strutture pubbliche e private
disponibili a ospitare tirocinanti sono regolati da convenzioni che si attengono a quanto indicato nel presente
Regolamento e nella Convenzione stipulata tra Ordine degli Psicologi e Corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche e Psicologia del 18/11/2010.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve seguire un Progetto di Tirocinio Professionalizzante per
ciascuno studente tirocinante contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) estremi identificativi delle assicurazioni;
d) durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) settore aziendale di inserimento.
Le strutture pubbliche e private già convenzionate con la Facoltà di Scienze della Formazione per altri corsi di
laurea possono accogliere tirocinanti psicologi solo dopo l’approvazione da parte della commissione tirocini di
un’apposita programmazione delle attività per i tirocini nell’area psicologica, distinta per l’accesso alla sezione
A e/o B dell’albo.
Le convenzioni si intendono tacitamente rinnovate ogni anno salvo specifica disdetta da parte di una delle parti,
da comunicarsi tramite lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza.
In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.
Le convenzioni valgono sia per i tirocini finalizzati all’iscrizione all’esame di stato sezione A che B.
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ART. 6 REQUISITI DELLE SEDI DI TIROCINIO
Le attività di tirocinio possono essere svolte in strutture sia pubbliche sia private (ad esempio, enti,
associazioni, comunità, società, cooperative, studi professionali, ecc.) valutate idonee.
L’idoneità è conferita dalla commissione tirocini sulla base dei seguenti criteri:
a) congruenza delle attività proposte con quelle previste per l’accesso alle due sezioni dell’albo professionale
b) rilevanza degli interventi di natura psicologica svolti,
c) possibilità effettiva di far partecipare progressivamente il tirocinante alle attività svolte,
d) presenza dello psicologo-tutor presso la sede per un minimo di 20 ore settimanali e iscrizione all’albo
(sezione A) da almeno due anni consecutivi.
Le sedi di tirocinio si impegnano a dare periodicamente conferma dei requisiti suddetti e a segnalare ogni
variazione intervenuta dal momento della stipula della convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione
(Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Corso di laurea Magistrale in Psicologia) di Genova.
Per quanto riguarda le attività di tirocinio svolte in ambito assistenziale e socio-sanitario pubblico valgono le
prescrizioni del D.M. 239/92 in quanto vigenti. Si rileva comunque l’opportunità che il tirocinio sia svolto presso
o in stretto raccordo con i Servizi di Psicologia, ove esistenti.
I Dipartimenti e Istituti (o centri) universitari, che abbiano al loro interno docenti e ricercatori iscritti all’Albo degli
psicologi (Sezione A) e che svolgono attività dalle quali si evinca il rilievo dato ad interventi di natura
psicologica rispetto alle finalità dell’intero Dipartimento e/o Istituto, possono essere sedi di tirocinio
Per le sedi di tirocinio all’estero valgono gli stessi criteri sopra enunciati più le indicazioni contenute nel
successivo art. 8.
ART. 7 PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI PER ATTIVITÀ DI
TIROCINIO
Le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le sedi ritenute idonee dalla Commissione Tirocini sulla base
all’analisi dei requisiti sotto riportati.
Le nuove sedi sono individuate dall’Ufficio tirocini attraverso autocandidature delle stesse sedi e segnalazione
da parte di docenti o studenti.
L’approvazione di ciascuna sede da parte della commissione tirocini è subordinata alla compilazione di una
scheda, distribuita dall’ufficio tirocini, in cui le sedi dovranno fornire tutte le informazioni richieste.
Nel caso di Dipartimenti ed Istituti dell’Università di Genova non si rende necessaria la stipula di alcuna
convenzione.
Nel caso di tirocini presso Dipartimenti e/o Istituti d’altre Università italiane si rende necessaria la stipula di una
convenzione.
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Nel caso di Dipartimenti e/o Istituti di Università estere i tirocini presso potranno essere autorizzati dalla
Commissione Tirocini in seguito alla presentazione di una lettera di accettazione del tirocinante da parte
dell’istituzione straniera (per i dettagli si veda il successivo art. 8).
L’elenco ufficiale delle strutture abilitate a far svolgere il tirocinio è predisposto, e periodicamente aggiornato,
dall’Ufficio Tirocini del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e magistrale in Psicologia della
Facoltà di Scienze della Formazione.
ART. 8 TIROCINIO ALL’ESTERO
•
Tirocini all’estero
È possibile svolgere il periodo di tirocinio all’estero presso strutture universitarie o strutture professionali purché
siano rispettati i vincoli previsti dalla normativa nazionale (che le attività siano compatibili con quelle previste
all’art. 4 della presente convenzione e supervisionate da un Tutor psicologo ufficialmente riconosciuto e ove,
previsto, iscritto all’albo professionale).
L’interessato deve quindi prendere personalmente contatto con la sede individuata e presentare una richiesta
scritta alla Commissione tirocini che la valuterà ed esprimerà un parere di compatibilità o di non compatibilità.
In caso di parere di compatibilità, l’aspirante tirocinante presenterà all’Ufficio Tirocini:
- una lettera di richiesta firmata da un docente afferente ai corsi laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche/
Magistrale in Psicologia di Genova;
- una lettera ufficiale (su carta intestata) di accettazione della struttura straniera riportante il nominativo del
Tutor psicologo e il periodo e la durata del tirocinio;
- un progetto relativo alle attività pratiche si svolgeranno nel tirocinio.
Questa documentazione, indirizzata alla Commissione Tirocini deve pervenire all’Ufficio Tirocini almeno tre
mesi prima della data prevista per l’inizio del tirocinio. Si suggerisce, pertanto, di programmare con anticipo
l’effettuazione di tirocini all’estero.
Al rientro in Italia lo studente deve presentare all’Ufficio tirocini:
-
una relazione sulle attività svolte controfirmata dal Tutor Aziendale psicologo
-
il libretto presenze compilato e firmato dal Tutor aziendale a dimostrazione delle ore effettuate.
L’ufficio tirocini sottopione tale documentazione alla Commissione Tirocini, che procede alla verifica del profitto
per l’acquisizione dei crediti.
ART. 9 TUTOR UNIVERSITARIO E TUTOR AZIENDALE
Per le attività di tirocinio, svolte all’esterno della Facoltà, sono previste le figure di “Tutor Universitario” (docente
o ricercatore della Facoltà) e di “Tutor Aziendale” psicologo operante presso la sede di tirocinio.
Tutti i docenti e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Magistrale di
Psicologia sono individuati dal Consiglio di Facoltà come Tutor Universitari per le attività di sostegno del
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tirocinio. Tali Tutor collaborano alle attività pianificate dalla Commissione Tirocini e all’orientamento degli
studenti.
L’attività di tutoring aziendale dovrà essere effettuata da uno psicologo iscritto alla Sezione A dell’Albo degli
Psicologi (almeno da due anni continuativi).
Le funzioni del Tutor Universitario sono:
a) introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
b) effettuare, insieme al tirocinante, una programmazione dell’esperienza;
c) verificare in itinere l’andamento delle attività;
d) occuparsi dell’accertamento finale per l’attribuzione dei crediti.
Il Tutor Aziendale svolge le seguenti funzioni:
a) introduce al contesto professionale;
b) effettua una specifica programmazione dell’esperienza insieme al tirocinante e in stretto raccordo con il
Tutor Universitario di Facoltà. Nel progetto individuale di tirocinio specifica brevemente obiettivi, metodi,
fasi, in relazione all’effettiva durata del tirocinio e alle esperienze precedenti;
c) verifica l’esperienza svolta dal tirocinante favorendone la comprensione critica e apportando i correttivi
necessari;
d) svolge, se necessario, in stretto raccordo con il Tutor Universitario, funzioni didattiche integrative;
e) procede a una valutazione consuntiva del tirocinio secondo quanto indicato dall’ufficio tirocini di Facoltà.
Ogni Tutor Aziendale psicologo può seguire al massimo due tirocinanti contemporaneamente.
Nel caso di tirocini di ricerca presso Istituti e/o Dipartimenti dell’Università di Genova le due figure del Tutor
Universitario e di quello Aziendale coincidono nel docente titolare della ricerca.
ART. 10 COMMISSIONE TIROCINI
Il Consiglio di Facoltà nomina una Commissione Tirocini, composta da docenti del corso di laurea triennale e/o
magistrale in Psicologia e un rappresentante dell’Ufficio Tirocini.
La Commissione tirocini ha il compito di curare l’organizzazione dei tirocini (regolamenti, convenzioni, ..),
vagliare le proposte di tirocinio, individuare le strutture disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Commissione mista Facoltà-Ordine regionale degli psicologi, programmare le attività d’orientamento e
sostegno, valutare le attività di tirocinio.
In sede di Commissione sarà altresì data la possibilità agli studenti, che ne abbiano fatto preventivamente
richiesta all’Ufficio Tirocini, di discutere eventuali problemi o difficoltà sorti nel corso dello svolgimento
dell’esperienza.
La Commissione valuta, di volta in volta, l’opportunità di organizzare incontri con l’Ordine degli Psicologi e con
gli operatori delle strutture presso le quali si svolgono i tirocini.
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ART. 11 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità
operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni date dai tutor, in coerenza
con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente, fermo restando l’obbligo di agire sempre nel rispetto del
codice deontologico.
Sarà cura dei tutor garantire l'armonizzazione tra le attività del tirocinio e gli obiettivi delle strutture/unità
operative.
Al termine dell'attività di tirocinio il tirocinante presenta prima al Tutor Universitario e poi all’Ufficio Tirocini una
relazione sull’attività svolta.
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Per ciò che riguarda le modalità relative alla compilazione e presentazione del Progetto di Tirocinio
Professionalizzante (PTP), la scelta dei Tutor, la verifica del tirocinio, ad eventuali sospensioni del periodo di
tirocinio, e/o sostituzioni del Tutor Aziendale, obblighi del tirocinante e informazioni sugli Esami di Stato, si
rimanda alle “Norme per gli studenti” (sul sito di facoltà alla voce servizio tirocini).
ART. 13 LIBRETTO DI TIROCINIO/FOGLIO ORE
Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato sul Libretto di Tirocinio/Fogli Ore rilasciato all’interessato
dall’ufficio Tirocini, o scaricabile dal sito, al momento dell’accoglimento del PTP.
Su tale documento andrà registrata la frequenza giornaliera del tirocinante e le attività svolte.
Il tutto dovrà essere controfirmato dal Tutor Aziendale (responsabile del tirocinio).
La copertura assicurativa è garantita solo se la sede di tirocinio è specificata e vidimata da timbro universitario
nella seconda facciata del libretto; il tirocinante è pertanto tenuto a controllare personalmente i dati riportati,
che devono coincidere con quelli riportati sul PTP presentato alla Commissione Tirocini.
Qualsiasi variazione (di sede, di tutor, ..) deve essere riportata sul libretto e vidimata da timbro universitario.
Al termine del tirocinio, il tirocinante riconsegnerà all’Ufficio Tirocini il Libretto/Foglio ore di Tirocinio,
debitamente compilato, entro le scadenze per le presentazioni (secondo il calendario delle scadenze pubblicato
annualmente nelle bacheche di Facoltà e sulle pagine in Internet).
ART. 14 ATTESTAZIONE FINALE
Il tirocinante potrà ottenere il certificato d’avvenuto tirocinio, necessario per l’iscrizione alle prove dell’Esame di
Stato, solo dopo avere presentato all’ufficio tirocini tutta la documentazione richiesta.
L’ufficio tirocini, verificata la documentazione presentata, in assenza di evidenti problematiche, rilascia il
certificato di avvenuto tirocinio.
In caso di problemi o anomalie il responsabile dell’ufficio tirocini prima di rilasciare il certificato conclusivo
inoltrerà la pratica alla commissione tirocini che, discusso il caso, ne approverà o meno il riconoscimento.
La valutazione del Tutor Aziendale sarà trasmessa alla commissione Esame di Stato che ne terrà conto per la
valutazione finale e complessiva.
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ART. 15 VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI TIROCINIO
1. Interruzione del tirocinio - L'interruzione del tirocinio è prevista solo per i casi e nei tempi contemplati dalla
legge, vale a dire, per grave malattia, per maternità e per chiamata al servizio militare o per servizio civile. In
questi casi è necessario documentare all’Ufficio tirocini della Facoltà le ragioni dell'interruzione, secondo le
modalità di legge.
In tutti i casi l'interruzione è, per legge, al massimo di un anno solare e prevede la presentazione di un
certificato attestante la motivazione e una specifica richiesta scritta, in cui s’indichino i tempi dell'interruzione,
se prevedibili (data di interruzione e di ripresa del tirocinio).
2. Sostituzione sede - La sostituzione della sede di tirocinio con altra struttura, su domanda del tirocinante o
della sede stessa, ove si specifichi la motivazione può essere ammessa previa autorizzazione della
commissione tirocini.
3. Sostituzione tutor - La sostituzione del tutor di tirocinio con altro supervisore, su domanda del tirocinante o
del tutor, ove si specifichi la motivazione, può essere ammessa previa autorizzazione della commissione
tirocini.
4. Servizio civile - La commissione tirocini può autorizzare lo svolgimento del servizio civile in luogo del
tirocinio, fermo restando che anche in questo caso siano rispettati tutti i requisiti previsti nell’art. 6 (presenza
dello psicologo, attività psicologica, ore di tirocinio e semestre, ..).
ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA
Se il tirocinante dovesse svolgere qualche intervento, per conto della sede ospitante, al di fuori della sede
ufficialmente indicata nella domanda di ammissione e sul libretto, per poter usufruire della copertura
assicurativa deve presentare una dichiarazione nella quale sia specificata la data e il luogo dell’uscita.
Questa dichiarazione va presentata all’Ufficio Tirocini di Facoltà almeno un giorno prima che l’uscita avvenga.
Nel caso delle Aziende ASL la copertura assicurativa è automaticamente valida in ogni servizio o distretto
dell'Azienda sul territorio.
Per i tirocini svolti all'interno dell'Università di Genova la copertura assicurativa è valida in ogni
Istituto/Dipartimento/Facoltà o locale universitario.
ART. 17 NORME TRANSITORIE
- Tirocinio professionalizzante Laurea Specialistica (58/S)
Vecchio
Ordinamento (in via di
disattivazione)
Gli studenti che terminano il corso di laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e che hanno svolto o stanno
svolgendo il tirocinio secondo le vecchie disposizioni in cui si prevedeva che per accedere alla sezione A
dell’Albo professionale si svolgessero 1000 ore di tirocinio in parte durante il corso di studi e in parte fuori,
saranno ammessi all’Esame di Stato solo se si saranno laureati entro Marzo 2011.
In caso contrario, per l’accesso all’Esame di Stato, sarà necessario svolgere il tirocinio seguendo le disposizioni
previste per il Nuovo Ordinamento (art. 4).
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Le suddette norme transitorie consentono di accedere all’Esame di Stato entro la seconda sessione
(novembre) del 2012.
Tutti coloro che si laureassero dopo marzo 2011 o che non sostenessero l’Esame di Stato entro la seconda
sessione del 2012 dovranno svolgere un anno continuativo di tirocinio secondo quanto disposto all’art. 4 del
presente regolamento.
- Tirocinio professionalizzante Laurea Magistrale (LM51) Nuovo Ordinamento con tirocinio triennale
attivato entro settembre 2009.
Gli studenti che terminano il corso di laurea magistrale secondo il D.M. 270/04 che hanno attivato il tirocinio
post-triennale entro settembre 2009, come previsto dalle precedenti disposizioni, potranno completare il
periodo di tirocinio necessario per l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale, svolgendo solo 500 ore
post-laurea solo se si saranno laureati entro marzo 2012 e a condizione che accedano all’Esame di Stato entro
la seconda sessione (novembre) del 2013.
Tutti coloro che si laureassero dopo marzo 2012 o che non sostenessero l’Esame di Stato entro la seconda
sessione del 2013 dovranno svolgere un anno continuativo di tirocinio secondo quanto disposto all’art. 4 del
presente regolamento.
Le suddette norme transitorie hanno valore solo per l’accesso all’Esame di Stato presso l’Ateneo genovese.
- Criteri di approvazione sedi di tirocinio
Le sedi di tirocinio approvate con criteri diversi da quelli qui indicati, accettate prima dell’approvazione del
presente Regolamento e poi sottoposte a revisione durante l’inverno 2009/10, rientrano tra le sedi considerate
idonee per il tirocinio post-laurea.
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Regolamento di tirocinio - Scienze della Formazione