Martedı̀ 7 marzo 2000
—
79
Commissione XI
—
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
S O M M A R I O
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla programmazione dei lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
INTERROGAZIONI:
Sull’ordine dei lavori
........................................................................
82
5-07165 Foti: Richiesta di comunicazione dati da parte dell’Inps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
5-07178 Contento: Richiesta di dati da parte dell’Inps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
5-07256 Grugnetti: Richiesta dell’Inps di autocertificazione da parte di pensionati . . . . . . . .
82
5-07173 Pampo: Indennità di maternità prevista dalle legge finanziaria 2000 . . . . . . . . . . . . .
84
5-07187 Marengo: Acquisto di un immobile da parte dell’Inpdai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo in materia di personale locale delle rappresentanze
diplomatiche. (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
SEDE REFERENTE:
Attività subacquee ed iperbariche. T.U. C.2284 Alemanno ed abb. (Seguito dell’esame e rinvio
- Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
ALLEGATO (Nuovo testo unificato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Sull’ordine dei lavori
........................................................................
89
Audizione del Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari sull’attività dell’istituto (Ai sensi
dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera. Svolgimento e conclusione) . . . . . .
89
AUDIZIONE:
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Martedı̀ 7 marzo 2000. — Presidenza del
Vicepresidente Alfredo STRAMBI.
nione del 2 marzo scorso, ha approvato il
seguente programma dei lavori della Commissione per i mesi di marzo e aprile
2000:
La seduta comincia alle 10.55.
MARZO
Sede referente
Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.
Alfredo STRAMBI, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi, nella riu-
Seguito esame:
Attività subacquee ed iperbariche (T.U.
C. 2284 Alemanno, C. 2729 De Murtas,
C. 2983 Malagnino, C. 5093, approvata dal
Senato)
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
Previdenza forense (C. 4155, approvata
dal Senato, C. 3787 Benedetti Valentini,
C. 3916 Romano Carratelli, C. 3960 Parrelli)
Lavori atipici (C. 5651, approvata dal
Senato C.3423 Mussi, C.3972 Lombardi,
C. 4865 Michielon)
Tutela degli operatori musicali (C. 1923
Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni)
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(C. 998 Poli Bortone, C. 1554 Copercini
C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini)
Lavoratori a tempo determinato della
RAI (C. 2976 Storace)
Tutela dei lavoratori dalla violenza
psicologica (C. 6410 Benvenuto)
Molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata
dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo)
Indicizzazione delle pensioni (C. 2032
Fiori)
Perequazione e cumulabilità delle pensioni (C. 3861 Barral C. 5418 Fiori,
C. 5650 Benvenuto, C. 6697 Piva)
Reversibilità e perequazione delle pensioni (C. 6098 d’iniziativa popolare)
Esame:
Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (C. 6561-ter Governo)
Commissioni riunite I e XI - Organizzazione di uffici pubblici (C.6561-bis Governo)
Audizioni ex art. 143, comma 2, del regolamento
Audizione del Presidente dell’Inpdap,
Rocco Familiari, sull’attività dell’Istituto
Audizione del competente Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
sul trasferimento allo Stato del personale
ATA.
80
Commissione XI
—
APRILE
Sede referente
Seguito esame:
Lavori atipici (C. 5651, approvata dal
Senato, approvata dal Senato C. 3423
Mussi, C.3972 Lombardi, C.4865 Michielon)
Tutela degli operatori musicali (C. 1923
Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni)
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(assicurativi (C. 998 Poli Bortone, C. 1554
Copercini C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini)
Tutela dei lavoratori dalla violenza
psicologica (C. 6410 Benvenuto)
Molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata
dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo)
Indicizzazione delle pensioni (C. 2032
Fiori)
Perequazione e cumulabilità delle pensioni (C. 3861 Barral C. 3861 Barral
C. 5418 Fiori, C. 5650 Benvenuto, C. 6697
Piva)
Reversibilità e perequazione delle pensioni (C. 6098 d’iniziativa popolare)
Esame:
Partecipazione dei lavoratori nelle imprese (C. 5744 Alemanno)
Avverte inoltre che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella medesima riunione, ha altresı̀ approvato il seguente calendario dei
lavori per il periodo 7-16 marzo 2000:
Martedı̀ 7 marzo
Risoluzioni
Interrogazioni a risposta immediata
7-00824 Cordoni: Indebiti pensionistici
di guerra
Interrogazioni
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
81
—
Commissione XI
Sede consultiva
Giovedı̀ 9 marzo
Alla I: Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esame nuovo
testo C. 5995 Governo - Rel. Scrivani)
Commissioni riunite XI e XI - Atti del
Governo
Sede referente
Attività subacquee e iperbariche (seguito esame T.U. C. 2284 Alemanno,
C. 2729 De Murtas, C. 2983 Malagnino,
C. 5093, approvata dal Senato - Rel.
Pampo)
Atti del Governo
Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze
diplomatiche (esame - Rel. Guerzoni)
Audizione ex articolo 143, comma 2, del
Regolamento
Audizione del Presidente dell’Inpdap,
dott. Rocco Familiari, sull’attività dell’Istituto
Schema di decreto legislativo sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti
(esame - Rel. Stelluti per la XI; Giacalone
per la XII)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Atti del Governo
Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze
consolari (seguito esame Rel. Guerzoni)
Commissioni riunite I e XI - Sede referente
Organizzazione di uffici pubblici (esame C. 6561-bis Governo - Rel. Cerulli
Irelli per la I; Guerzoni per la XI)
Martedı̀ 14 marzo:
Mercoledı̀ 8 marzo
Sede referente
Attività subacquee ed iperbariche (seguito esame testo unificato C. 2284 Alemanno, C. 2729 De Murtas, C. 2983
Malagnino, C. 5093, approvato dal Senato
- Rel. Pampo)
Interrogazioni
Comitato ristretto
Audizioni informali in materia di tutela degli operatori musicali (seguito
esame C. 1923 Altea C: 2116 Risari,
C. 6027 Gasperoni)
Previdenza forense (seguito esame
C. 4155, approvata dal Senato, C. 3787
Benedetti Valentini, C. 3916 Romano Carratelli, C. 3960 Parrelli, - Rel. Gazzara)
Sede referente
Atti del Governo
Molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(seguito esame C. 601 Cordoni, C. 4817,
approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo - Rel. Cordoni)
Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze
diplomatiche (seguito esame - Rel. Guerzoni)
Comitato ristretto
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(seguito esame C. 998 Poli Bortone,
C. 1554 Copercini, C. 6235 Delbono,
C. 6294 Pagliarini - Rel. Delbono)
Tutela dei lavoratori dalla violenza
psicologica (seguito esame C. 6410 Benvenuto - Rel. Stelluti)
Mercoledı̀ 15 marzo
Sede referente
Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (esame C. 6561-ter - Rel. da
nominare)
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
82
Tutela dei lavoratori dalla violenza
psicologica (seguito esame C. 6410 Benvenuto - Rel. Stelluti)
Molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(seguito esame C. 601 Cordoni, C. 4817,
approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo - Rel. Cordoni)
Comitato ristretto
Lavori atipici (C. 5651, approvata dal
Senato C. 3423 Mussi, C. 3972 Lombardi,
C. 4865 Michielon - Rel. Duilio)
—
Commissione XI
La seduta termina alle 11.
INTERROGAZIONI
Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del
Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale Adolfo Manis.
La seduta comincia alle 11.25.
Sull’ordine dei lavori.
Giovedı̀ 16 marzo
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Comitato ristretto
Audizioni informali in materia di tutela degli operatori musicali (seguito
esame C. 1923 Altea C: 2116 Risari,
C. 6027 Gasperoni - Rel. Scrivani)
Commissioni riunite I e XI - Sede referente
Organizzazione di uffici pubblici (seguito esame C. 6561-bis Governo - Rel.
Cerulli Irelli per la I; Guerzoni per la XI)
Saranno inoltre iscritti all’ordine del
giorno:
i progetti di legge, assegnati in sede
consultiva, sollecitati dalle Commissioni di
merito;
Manlio CONTENTO (AN) protesta per
il ritardo del rappresentante del Governo,
che evidentemente nutre scarsa considerazione nei confronti della Commissione.
Chiede pertanto che la prevista seduta per
lo svolgimento di interrogazioni sia rinviata ad altra data.
Roberto GRUGNETTI (misto) si associa
alla protesta del deputato Contento e
chiede che lo svolgimento di interrogazioni sia d’ora in avanti previsto nelle
sedute pomeridiane.
Alfredo STRAMBI, presidente, constata
che il rappresentante del Governo ha
potuto infine raggiungere l’aula della
Commissione.
Il sottosegretario Adolfo MANIS si
scusa per il ritardo, dovuto a cause a lui
non imputabili.
ulteriori atti del Governo sui quali la
Commissione sia chiamata ad esprimere
parere;
5-07165 Foti: Richiesta di comunicazione dati da
parte dell’Inps
lo svolgimento
Commissione;
in
5-07178 Contento: Richiesta di dati da parte dell’Inps
lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione;
5-07256 Grugnetti: Richiesta dell’Inps di autocertificazione da parte di pensionati
i disegni di legge di conversione di
decreti-legge.
Alfredo STRAMBI, presidente, avverte
che le interrogazioni in titolo, vertendo
sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.
di
interrogazioni
La Commissione prende atto.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
Il sottosegretario Adolfo MANIS sottollinea che il problema relativo all’obbligo
per i pensionati di fornire comunicazioni
all’Inps sui redditi percepiti negli anni
1996, 1997, 1998 è degno della massima
attenzione.
Ricorda che l’articolo 13 della legge
n. 412 del 1991 prevede che l’Inps provveda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e all’eventuale recupero di quanto pagato in
precedenza.
In relazione alle diverse prestazioni
erogate dall’Inps la normativa prevede la
valutazione di tipologie diverse di redditi:
per alcune prestazioni rilevano anche i
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
come gli interessi, i premi ed i frutti di
depositi e conto correnti bancari e postali.
Pertanto l’individuazione dei redditi
viene richiesta esclusivamente ai pensionati che godono di maggiorazioni sociali o
di trattamenti di famiglia. La situazione
reddituale cosı̀ definita consente di verificare le reali situazioni di bisogno che
permettono di erogare un trattamento
previdenziale di tipo assistenziale, svincolato dalla prestazione lavorativa.
Gli sviluppi della tecnologia, oltre che
esperienze positive con organismi esterni
fornitori di dati all’Inps, hanno suggerito
di procedere ad una revisione di tutte le
prestazioni legate al reddito, stipulando
una convenzione con i soggetti abilitati a
certificare redditi.
Presupposto primario di tale operazione è stata la costituzione di una banca
dati che consenta all’Inps di erogare
prestazioni calcolate su dati certi. L’Istituto ha inoltre effettuato un’analisi che ha
evidenziato la economicità della soluzione
adottata, legata ad una accresciuta qualità
del servizio.
Riguardo al compenso richiesto dalle
banche per fornire la documentazione
attestante l’ammontare degli interessi sui
depositi bancari e investimenti mobiliari,
l’Istituto si è fatto promotore presso l’associazione bancaria italiana affinché questa, in considerazione della particolare
categoria dei richiedenti, sensibilizzi i
83
—
Commissione XI
propri associati a fornire tale servizio
gratuitamente e nei tempi che consentano
ai pensionati il rispetto dei termini prestabiliti.
Inoltre, con riferimento a quanto evidenziato circa i compensi erogati dall’Istituto per il servizio di accredito delle
prestazioni pensionistiche sui conti correnti bancari o all’Ente poste, questi
riguardano una fattispecie che esula dal
rapporto che intercorre tra le banche o
l’ente postale ed i pensionati.
Per ridurre ulteriormente i disagi dei
pensionati, l’Istituto ha consentito ai predetti soggetti il ricorso all’autocertificazione.
In conclusione, ritiene di poter affermare che il Governo sta dimostrando
sensibilità verso la richiesta di semplificazione auspicata da più parti per la
tutela dei soggetti più deboli.
Manlio CONTENTO (AN), intervenendo
anche in riferimento all’interrogazione
n. 5-07165 di cui è cofirmatario, dichiara
la sua totale insoddisfazione, poiché a
molte delle questioni sollevate dagli atti di
sindacato ispettivo non è stata data risposta. Innanzitutto, le interrogazioni sollecitavano un giudizio del Governo sulla
« semplificazione » del sistema di trasmissione di dati richiesti ai pensionati, che
sembra essere stato pensato unicamente
in funzione delle esigenze dell’Inps e che
non comporta, al contrario, alcuna agevolazione per i milioni di pensionati coinvolti.
Ugualmente, non ha ricevuto risposta il
quesito relativo all’obbligo di dichiarare le
vincite al gioco, che appare francamente
paradossale, visto che tali redditi non
debbono neppure essere dichiarati ai fini
fiscali.
Il Governo ha taciuto anche riguardo
alla ipotesi di introdurre un tetto al di
sotto del quale non vi sarebbe alcun
obbligo di comunicazione da parte dei
pensionati, come pure rispetto alla segnalazione della disparità di trattamento posta in essere dall’Inps fra centri di assistenza fiscale e i professionisti.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
Infine, il Governo non si è pronunciato
in merito alla discutibile pretesa dell’Inps
di realizzare una propria banca dati con
oneri a carico dei pensionati, duplicando
oltretutto dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria.
Del pari lacunosa è la risposta data dal
rappresentante del Governo ai rilievi contenuti nella interrogazione di cui è primo
firmatario il deputato Foti.
Roberto GRUGNETTI (misto) dichiara
a sua volta la totale insoddisfazione per la
risposta del Governo.
In particolare, nulla è stato detto riguardo all’iniquità dell’addossare ai pensionati oneri bancari che l’Inps avrebbe potuto
agevolmente evitare, acquisendo i dati per
altra via. Il fatto che il Governo – tramite
l’Inps – per questo aspetto si sia limitato a
sollecitare le banche affinché queste forniscano gratuitamente la documentazione attestante l’ammontare degli interessi sui
depositi intestati ai pensionati dimostra
ancora una volta la totale insipienza e
inconcludenza dell’Esecutivo.
Sottolinea poi che l’amministrazione
finanziaria è già in possesso dei dati
richiesti dall’Inps. Protesta con forza,
quindi, per il malvezzo di imporre ad una
categoria debole come quella dei pensionati adempimenti gravosi quanto inutili.
In conclusione, giudica disgustoso l’atteggiamento tenuto dal Governo e dall’Inps nei confronti dei pensionati.
5-07173 Pampo: Indennità di maternità prevista
dalle legge finanziaria 2000.
Il sottosegretario Adolfo MANIS rassicura l’interrogante in ordine all’interpretazione della previsione contenuta nel
comma 8 dell’articolo 49 della legge
n. 488 del 1999. Il Ministero del lavoro,
l’Inps ed il Ministero della solidarietà
sociale hanno infatti fornito un’univoca
interpretazione della disposizione in argomento, nel senso che il termine di sei
mesi da essa previsto decorre sin dal
momento della nascita del bambino. Dunque, una donna che partorirà il 1o luglio
84
—
Commissione XI
2000 potrà presentare domanda per il
previsto assegno sin da quella data, senza
dover attendere il 31 dicembre 2000 come
paventato dal deputato Pampo.
L’erogazione della somma avverrà nei
termini stabiliti dal regolamento di attuazione, attualmente in fase di elaborazione
e che dovrà essere operativo dal 1o luglio
2000, in modo da consentire alle interessate di presentare la domanda di assegno
sin dalla data del parto.
Nell’ambito del regolamento saranno
previsti tempi certi per l’esame delle
domande da parte dell’Inps e per la
materiale erogazione del beneficio.
Alla luce di quanto esposto, non ravvisa la necessità che sia emanato un atto
esplicativo.
Fedele PAMPO (AN) rileva che i timori
da lui manifestati nell’atto di sindacato
ispettivo si sono rivelati più che fondati, se
è vero che i Ministeri del lavoro e della
solidarietà sociale e l’Inps hanno dovuto
fornire una interpretazione univoca del
comma 8 dell’articolo 49 della legge finanziaria per il 2000. Per il resto prende
atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.
5-07187 Marengo: Acquisto di un immobile da parte
dell’Inpdai.
Il sottosegretario Adolfo MANIS comunica che l’Inail, in ordine ai fatti descritti
nell’interrogazione, ha reso noto che gli
investimenti immobiliari sono effettuati
sulla base di piani annuali deliberati dal
Consiglio di amministrazione e approvati
dai Ministeri vigilanti.
Per far fronte alle esigenze della zona
di Bari, già nel 1997 l’Istituto aveva
effettuato una ricerca di mercato. Le
offerte pervenute, tuttavia, non sono state
ritenute adeguate.
Nell’ottobre del 1999 è stato pubblicato
il bando per una nuova ricerca di mercato
e sono state acquisite cinque offerte, tre
delle quali – compresa quella della società
Fimco – ritenute meritevoli di approfondimento in sede di Conferenza di servizi.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
L’Inail il 28 febbraio scorso ha comunicato che al momento sono ancora in
corso gli approfondimenti progettuali, ai
quali seguirà la stima degli immobili e
l’individuazione dell’offerta più idonea.
L’Inail ha poi fatto presente che il
Consiglio di amministrazione, in attuazione del piano di impiego dei fondi
disponibili per il 1995, ha autorizzato
l’acquisto di quattro edifici a Bari, località
Casamassima, dalla società Italcostruzioni,
per un importo complessivo di 68 miliardi
e 650 milioni più Iva, pari a circa il 6 per
cento del totale degli investimenti previsti
nell’anno.
Fedele PAMPO (AN), quale cofirmatario dell’interrogazione, prende atto che
dalla ricostruzione compiuta dal rappresentante del Governo emerge la regolarità
del comportamento dell’Inail.
Resta comunque il fatto che l’immobile
cui si riferisce l’interrogazione risulta essere di proprietà di una società controllata da un senatore della Repubblica e che
la pretesa urgenza dell’acquisto mal si
concilia con lo stato dell’immobile, che
necessita di ristrutturazione.
Preannuncia che la sua parte politica
continuerà a vigilare sull’intera operazione.
La seduta termina alle 11.45.
ATTI DEL GOVERNO
Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del
Vicepresidente Alfredo STRAMBI.
La seduta comincia alle 11.45.
Schema di decreto legislativo in materia di personale locale delle rappresentanze diplomatiche.
(Esame e rinvio)
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
85
—
Commissione XI
Roberto GUERZONI (DS-U), relatore,
ricorda che l’articolo 4 della legge 28
luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo
ad emanare, entro il 21 maggio 2000, uno
o più decreti legislativi in materia di
personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
all’estero.
Per l’attuazione della delega, che non
deve comportare maggiori oneri a carico
dello Stato e deve tener conto della
contrattazione collettiva esistente in materia, sono fissati i seguenti principi e
criteri direttivi:
revisione delle disposizioni di cui al
titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, che regola il
trattamento degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero del Ministero
degli affari esteri;
semplificazione e omogeneizzazione
dei differenti regimi esistenti;
fissazione delle retribuzioni e del
relativo regime previdenziale e assistenziale, tenendo conto delle condizioni del
mercato del lavoro locale, delle retribuzioni corrisposte dagli analoghi uffici degli
altri Stati europei e prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli
elementi più qualificati;
garanzia di uno standard minimo di
trattamento nei casi e per le materie a
proposito dei quali gli ordinamenti degli
Stati di accreditamento si rivelino carenti
o insufficienti;
espressa indicazione delle norme legislative abrogate.
Sottolinea che il contenuto dello
schema va nella direzione di adeguare la
legislazione alle novità intervenute negli
ultimi anni e che hanno inciso profondamente sull’inquadramento giuridico e sul
trattamento economico del personale a
contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero. È
ormai opinione largamente condivisa che
occorra semplificare la disciplina contrat-
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
tuale del personale in questione. Oggi,
infatti, esistono per ogni paese almeno tre
regimi differenti, oltre a quello per i
contrattisti degli istituti italiani di cultura.
Contemporaneamente si ritiene opportuno unificare la disciplina del personale
a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e del personale
degli istituti italiani di cultura, sinora
distinta nonostante le mansioni svolte
siano sostanzialmente assimilabili.
Ricorda inoltre che, dopo la sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 1996, si è rafforzata
l’esigenza di rivedere l’impianto del citato
decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, che prevede un trattamento differente a seconda che l’impiegato abbia o meno la cittadinanza italiana,
in palese violazione della normativa comunitaria.
Sottolinea che lo schema di decreto
legislativo in esame è volto anche a
ridurre le discriminazioni esistenti e a
garantire un quadro normativo che consenta di stipulare contratti meglio corrispondenti alla realtà locale.
I paesi il cui ordinamento privilegia la
stipula di contratti regolati dalla legge
locale (e sono la stragrande maggioranza)
sono quelli che possono offrire condizioni
contrattuali maggiormente competitive. È
quindi opportuno eliminare ogni distinzione fra contratti regolati dalla legge
italiana e contratti regolati dalla legge
locale, sottoponendo tutti i contratti ad un
regime unico.
In particolare, l’articolo 1 dello schema
sostituisce singoli articoli del Titolo VI del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, eliminando la precedente
suddivisione in Capi che comportava una
distinzione tra le disposizioni di carattere
generale e quelle applicabili ai soli contratti non regolati dalla legge locale (cioè
ai contratti stipulati con i cittadini italiani).
La nuova normativa si applica anche ai
contratti di lavoro stipulati dagli istituti
italiani di cultura all’estero. Il contingente
di personale è fissato in 1827 unità per gli
86
—
Commissione XI
uffici all’estero del Ministero degli affari
esteri e in 450 unità per gli istituti di
cultura (articolo 152).
Il contratto di lavoro è stipulato di
norma a tempo indeterminato, ma è
confermata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato (non superiore
a sei mesi) per sostituire impiegati a
tempo indeterminato assenti, senza diritto
a retribuzione, o per particolari esigenze
di servizio (in questo caso il contratto è
rinnovabile) (articolo 153).
L’articolo 154 stabilisce che tutti i
contratti di lavoro sono regolati dalla
legge locale, ad eccezione degli aspetti
espressamente disciplinati dal Titolo VI
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che possono essere
derogati solo nel caso in cui le norme
locali siano più favorevoli. Spetta alla
rappresentanza diplomatica accertare la
compatibilità del contratto con l’ordinamento locale a carattere imperativo.
L’articolo 155, a differenza di quanto
attualmente previsto, ammette l’assunzione a tempo indeterminato solo per
coloro che, cittadini o stranieri, siano
effettivamente residenti da almeno due
anni nel Paese dove si svolge il rapporto
di lavoro. Si prescinde da questo requisito
solo per le assunzioni a tempo determinato. L’età minima per la stipula del
contratto è di 18 anni. Il candidato deve
dimostrare, mediante apposite prove di
esame, il possesso dell’attitudine e delle
qualificazioni professionali necessarie per
lo svolgimento delle mansioni.
L’articolo 156 elenca i doveri dell’impiegato, mentre la retribuzione (articolo
157), fissata dal contratto individuale e di
norma corrisposta in valuta locale, deve
tener conto di una serie di elementi, fra
i quali le condizioni del mercato del
lavoro locale, il costo della vita locale e le
retribuzioni corrisposte, nella stessa sede,
dagli analoghi uffici di altri Paesi. La
retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzione
degli elementi più qualificati.
È prevista la possibilità, in via eccezionale, di differenziazione per quelle sedi
che presentino un divario particolarmente
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
sensibile nel costo della vita. Evidenzia
che non è più fissato un limite massimo,
correlato all’indennità di servizio all’estero
percepita dagli impiegati di ruolo.
I successivi articoli 157-bis - 157-sexies
disciplinano gli istituti che possono essere
derogati solo in presenza di una normativa locale più favorevole. Si tratta dell’assegno per il nucleo familiare, dell’orario di lavoro, delle ferie, dei permessi
retribuiti, dell’astensione obbligatoria e
facoltativa per gravidanza e puerperio.
La tutela previdenziale (articolo 158)
viene di regola riconosciuta nelle forme
previste dalla normativa locale, con le
seguenti eccezioni:
nel caso in cui l’ordinamento locale
non preveda alcuna forma di tutela o
questa sia manifestamente insufficiente,
gli impiegati possono chiedere di essere
assicurati presso enti assicurativi italiani o
stranieri;
i soli impiegati di cittadinanza italiana possono, in ogni caso, optare per
l’applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Disposizioni ispirate a principi analoghi sono poi dettate riguardo all’assistenza
sanitaria e all’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’articolo 159 disciplina il trattamento
di missione per i viaggi di servizio, l’articolo 160 regola due ipotesi di riassunzione del lavoratore a contratto presso un
altro ufficio e l’articolo 161 dispone la
cessazione dal servizio al compimento del
65o anno di età, salva la possibilità di
adottare limiti differenti, se previsti dalla
normativa locale.
L’articolo 164 regola in maniera dettagliata le sanzioni disciplinari, mentre
l’articolo 167 riconosce ai lavoratori a
contratto di nazionalità italiana, in possesso dei necessari requisiti, una riserva
pari al 15 per cento dei posti nei concorsi
per l’accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri. Attualmente è
invece prevista la possibilità di accedere a
87
—
Commissione XI
concorsi riservati, per titoli ed esami,
presso la medesima amministrazione.
Passa poi a riferire il merito all’articolo
2, il cui comma 1 concede un termine di
un anno per la stipula dei nuovi contratti
di lavoro che tengano conto delle nuove
disposizioni. Nel frattempo continuano ad
applicarsi i contratti in corso di esecuzione.
I successivi commi 2-6 disciplinano la
posizioni del personale di nazionalità italiana che sia in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del
decreto.
Il comma 7 fa salvo il diritto all’indennità di fine rapporto, mentre il comma
8 fa salvi i più favorevoli trattamenti in
materia di aggiunte di famiglia previsti dai
contratti in atto, escludendo però questa
possibilità nei confronti del personale che
opta per l’applicazione della legge locale.
L’articolo 3, conformemente alla lettera e) della norma di delega, provvede ad
abrogare espressamente le norme in contrasto con la nuova disciplina dettata.
In conclusione ritiene che lo schema di
decreto risponda positivamente agli indirizzi contenuti nella legge delega e che le
norme in esso previste configurino un
assetto contrattuale più equo e funzionale
rispetto alle esigenze delle strutture amministrative italiane all’estero.
Fedele PAMPO (AN) fa presente che la
documentazione predisposta dagli Uffici è
disponibile solo da pochi minuti. Tenendo
conto del rilievo del provvedimento, non
ritiene ammissibile che il Governo prema
per un esame frettoloso e superficiale.
Lo schema di decreto legislativo, d’altro canto, non offre affatto soluzioni
definitive al problema del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli istituti di cultura,
poiché da un lato non consente un adeguato apprezzamento delle specifiche condizioni rinvenibili nelle diverse realtà e,
dall’altro, non determina una armonizzazione delle variegate soluzioni contrattuali
rispetto ai principi dell’ordinamento italiano. In sostanza lo schema di decreto
legislativo consente a ciascun contrattista
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
di spuntare sistematicamente le condizioni
contrattuali di maggior favore, invocando
di volta in volta la normativa locale o
quella italiana, secondo la sua convenienza.
Un esempio evidente di tale stato di
cose è rappresentato dalle norme che
riguardano la tutela previdenziale. Infatti,
laddove l’ordinamento locale non preveda
un’adeguata tutela, gli impiegati possono
chiedere di essere iscritti presso enti
assicurativi italiani o esteri, mentre sarebbe stato molto più equo stabilire che,
in tale fattispecie, gli impiegati possano
stipulare polizze assicurative private, anche tenendo conto del livello delle retribuzioni che essi percepiscono.
Le stesse considerazioni possono essere
riferite alle norme che riguardano l’assistenza sanitaria.
Oltre ad essere discutibile nel suo
impianto, il provvedimento reca altresı̀
disposizioni del tutto inaccettabili, come
quella che riconosce ai lavoratori di nazionalità italiana una riserva pari al 15
per cento dei posti nei concorsi per
l’accesso ai ruoli del Ministero degli affari
esteri.
Quanto poi agli effetti sulla finanza
pubblica, la pretesa neutralità dello
schema di decreto legislativo è tutta da
dimostrare.
In conclusione, ribadisce la contrarietà
del suo gruppo rispetto allo schema in
esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
Alfredo STRAMBI, Presidente, rinvia il
seguito dell’esame alla seduta già prevista
per domani, mercoledı̀ 8 marzo 2000.
La seduta termina alle 12.15.
SEDE REFERENTE
Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del
Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale
La seduta comincia alle 12.15.
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Commissione XI
Attività subacquee ed iperbariche
T.U. C.2284 Alemanno ed abb.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del
testo base).
La Commissione prosegue rinviato, da
ultimo, il 25 novembre 1999.
Fedele PAMPO (AN), relatore, presenta
alla Commissione la bozza di un nuovo
testo unificato (vedi allegato) da lui predisposta.
L’esigenza di riformulare il testo all’esame della Commissione deriva da tre
ordini di considerazioni. In primo luogo,
si tratta di completare il recepimento dei
pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
In secondo luogo, occorre a suo modo
di vedere operare un migliore raccordo
fra le proposte di legge in materia di
attività subacquee e iperbariche presentate alla Camera e la proposta di legge
approvata dalla X Commissione del Senato, che è invece limitata alla disciplina
delle attività di istruttore e di guida
subacquea, nonché dei centri d’immersione e dei centri di addestramento subacqueo.
Infine, sono apparse necessarie alcune
correzioni di carattere formale, volte soprattutto a raggruppare le disposizioni di
contenuto omogeneo e ad uniformare la
terminologia adoperata.
Propone, pertanto, di adottare il nuovo
testo unificato da lui predisposto quale
testo base per il seguito dell’esame.
La Commissione approva la proposta
del relatore.
Alfredo STRAMBI, presidente, in attuazione delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 2
marzo scorso, fissa il termine per la
presentazione di emendamenti al testo
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base per le ore 12 di domani, mercoledı̀
8 marzo 2000.
Rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.
Sull’ordine dei lavori.
Alfredo STRAMBI, presidente, tenendo
conto dell’orario di inizio della seduta
pomeridiana dell’Assemblea, propone che
l’esame in sede consultiva del nuovo testo
del progetto di legge n. 5995 e lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su materie di competenza del Dipartimento per la funzione pubblica siano
rinviati alla seduta di domani, mercoledı̀ 8
marzo 2000.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 12.35.
AUDIZIONE
Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del
Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari.
La seduta comincia alle 12.35.
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—
Commissione XI
Audizione del Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari sull’attività dell’istituto.
(Ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
Regolamento della Camera. Svolgimento e
conclusione).
Alfredo STRAMBI, presidente, avverte
che è stato richiesto che la pubblicità dei
lavori sia assicurata anche mediante la
trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Il dottor Rocco FAMILIARI svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, Fedele
PAMPO (AN), Roberto GRUGNETTI (misto), Gaetano COLUCCI (AN), Roberto
GUERZONI (DS-U), Angelo SANTORI (FI)
e Alfredo STRAMBI, presidente, ai quali
replica il presidente dell’Inpdap.
Alfredo STRAMBI, presidente, ringrazia
il dottor Familiari e dichiara conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 13.55.
N.B.: Il resoconto stenografico dell’audizione sarà pubblicato in un fascicolo a
parte.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
90
Commissione XI
—
ALLEGATO
Attività subacquee ed iperbariche (T.U. C. 2284 ed abb.)
NUOVO TESTO UNIFICATO
Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche e norme per la
prevenzione degli infortuni
Capo I
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI
SUBACQUEE ED IPERBARICHE
ART. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l’ordinamento delle attività subacquee
ed iperbariche svolte a titolo professionale.
2. Dalle attività disciplinate dalla presente legge sono escluse quelle di carattere
sportivo.
3. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in
modo non esclusivo o non continuativo,
immersioni in mare ed in acque interne a
profondità con pressione superiore a
quella atmosferica ed a pressione atmosferica con l’ausilio di scafandri rigidi e
che sono iscritti nell’elenco nazionale di
cui all’articolo 2.
4. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui
all’articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici ovvero producono camere di decompressione e impianti iperbarici.
5. Sono centri d’immersione subacquea
le imprese, iscritte nel registro di cui
all’articolo 5, che operano nel settore dei
servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico,
organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche per
l’immersione subacquea le imprese o le
associazioni italiane ed estere, iscritte nel
registro di cui all’articolo 5, che abbiano
come oggetto sociale esclusivo l’esercizio
di attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.
ART. 2.
(Elenco nazionale degli operatori subacquei
ed iperbarici professionali)
1. Presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione è istituito l’elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato
« elenco nazionale ». Tale elenco è articolato in sezioni regionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia
iscritto nell’elenco nazionale di svolgere a
titolo professionale, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, qualsiasi
attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. Le spese per la tenuta dell’elenco
nazionale sono a totale carico degli
iscritti.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
ART. 3.
(Qualifiche professionali)
1. L’iscrizione nell’elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che
effettua immersioni oltre i 50 metri di
profondità con tecniche anche di saturazione;
b) operatore di basso fondale, che
effettua immersioni sino alla profondità di
50 metri;
c) istruttore subacqueo, che insegna
a persone singole ed a gruppi le tecniche
d’immersione subacquea, limitatamente
alla qualifica a lui riconosciuta;
d) guida subacquea, che assiste
l’istruttore subacqueo nell’addestramento
di persone singole o di gruppi ed accompagna nelle immersioni persone singole o
gruppi;
e) operatore scientifico subacqueo,
che svolge attività di ricerca scientifica e
di archeologia subacquea;
f) operatore tecnico iperbarico, che è
addetto alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione.
ART. 4.
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro
stato membro dell’Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni, ovvero della
legge 6 marzo 1998, n. 40;
91
Commissione XI
—
c) diploma di scuola dell’obbligo o
titoli equivalenti, ivi compresi quelli acquisiti all’estero e riconosciuti;
d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede
l’iscrizione, rilasciato, previo superamento
di un apposito corso teorico-pratico, da
un’organizzazione didattica per l’immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo
12.
2. Ai fini del conseguimento delle
qualifiche di istruttore subacqueo e di
guida subacquea il brevetto di cui al
comma 1, lettera d), deve essere rilasciato
da una organizzazione didattica per l’immersione subacquea previo superamento
di un esame teorico-pratico comprendente
nozioni di fisiopatologia respiratoria e
cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per
l’immersione e nozioni di rianimazione.
ART. 5.
(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche)
1. Presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione è istituito il registro
delle imprese subacquee ed iperbariche,
dei centri di immersione subacquea e, in
un’apposita sezione, delle organizzazioni
didattiche per l’immersione subacquea.
2. Ferma restando la disposizione di
cui al comma 4, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, mediante apposite
convenzioni, può avvalersi delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro, i
soggetti di cui al comma 1 devono essere
in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 12, previo
accertamento dei seguenti requisiti:
a) esistenza di procedure di lavoro
che garantiscano la massima sicurezza
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—
degli operatori e degli utenti e il totale
rispetto dell’ambiente; in particolare deve
essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la
definizione di un percorso di sicurezza e
di emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria;
b) certificazione con procedure di
qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) idoneità della sede nella quale si
svolge l’attività;
d) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello
svolgimento delle attività subacquee ed
iperbariche.
4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti
nel registro di svolgere le attività di cui
all’articolo 1, commi 4, 5 e 6.
5. Le spese per la tenuta del registro
sono a totale carico degli iscritti.
Capo II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA ED IPERBARICA
ART. 6.
(Esercizio dell’attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale)
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici
professionali devono essere in possesso di
certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a
dodici mesi.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a),
c), d), e) e f) che usano autorespiratori ad
aria possono esercitare la propria attività
sino ad una profondità di 50 metri.
3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con mi-
92
Commissione XI
—
scele diverse dall’aria il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui
all’articolo 12 della presente legge.
ART. 7.
(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee)
1. L’esercizio dell’attività d’istruttore
subacqueo e di guida subacquea è svolta
nell’ambito dei centri d’immersione subacquea e delle organizzazioni didattiche per
l’immersione subacquea ovvero a titolo di
imprenditore individuale.
2. Gli istruttori subacquei, oltre ad
essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo
2, devono altresı̀ possedere le qualifiche
professionali di cui all’articolo 3, comma
1, corrispondenti alla specifica attività
subacquea ed iperbarica in relazione alla
quale svolgono attività di insegnamento.
3. L’insegnamento delle tecniche d’immersione da parte degli istruttori subacquei deve avvenire con l’ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l’immersione.
4. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in
possesso di brevetto che ne attesti l’addestramento, almeno di primo livello, in
immersioni subacquee svolte anche con
l’ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l’immersione.
ART. 8.
(Norme di sicurezza)
1. Le imprese e le associazioni di cui
all’articolo 5 hanno l’obbligo di accertare
che l’attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme di sicurezza di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e delle
prescrizioni stabilite dalla presente legge e
dal regolamento di cui all’articolo 12. Le
stesse rispondono in solido, in caso di
inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed
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—
iperbarici di cui si avvalgono o che sono
loro dipendenti.
2. Le organizzazioni didattiche per
l’immersione subacquea sono tenute ad
organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di
rianimazione e attinenti al sistema cardiorespiratorio.
3. Gli operatori subacquei ed iperbarici
che esercitano la propria attività a titolo
di imprenditore individuale e i soggetti di
cui al comma 1, in relazione agli operatori
loro dipendenti, sono tenuti a frequentare
i corsi di cui al comma 2. Le imprese e
le associazioni di cui all’articolo 5 sono
tenute a garantire agli operatori subacquei
ed iperbarici loro dipendenti la frequenza
dei predetti corsi.
4. Il regolamento di cui all’articolo 12
detta le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
ART. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti)
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti
e le apparecchiature complementari usate,
o pronte ad essere usate, nell’attività
subacquea ed iperbarica, devono essere
costruiti con materiale idoneo e buona
tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti
disposizioni in materia, devono essere
collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a
quanto stabilito dal regolamento di cui
all’articolo 12.
2. Alle imprese e alle associazioni di
cui agli articoli 5 e 6 che effettuano
immersioni oltre 30 metri fuori dalla
curva di sicurezza è fatto obbligo di
assicurare la presenza nel cantiere di una
camera iperbarica munita di pre-camera.
3. Le imprese e le associazioni di cui
all’articolo 5 hanno l’obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati
tutti i dati relativi al collaudo, alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica.
93
Commissione XI
—
4. In caso di omessa tenuta del registro
di cui al comma 3, o di inefficienza delle
attrezzature o degli impianti usati per
l’attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in
base alla gravità delle omissioni, alla
temporanea sospensione dell’attività dell’impresa e al sequestro delle attrezzature.
Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su segnalazione
della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la
cancellazione dell’impresa o dell’associazione dal registro di cui all’articolo 5.
ART. 10.
(Libretto individuale)
1. È istituito il libretto individuale degli
operatori subacquei ed iperbarici iscritti
nell’elenco nazionale. Nel suddetto libretto
devono essere annotate le immersioni
effettuate, certificate dal datore di lavoro
nel caso l’attività subacquea ed iperbarica
sia svolta nell’ambito di un rapporto di
lavoro dipendente.
2. La tenuta del libretto di cui al
comma 1 è affidata all’operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad
esibirlo al responsabile di cantiere o agli
organi abilitati per legge.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 11.
(Uso della denominazione di centro d’immersione subacquea)
1. La denominazione di centro d’immersione subacquea è riservato alle imprese di cui all’articolo 1, comma 5.
Martedı̀ 7 marzo 2000
—
ART. 12.
(Norme di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge
viene emanato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1
viene emanato, previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri dei
trasporti e della navigazione, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e della sanità, nonché delle
associazioni del settore. Dall’istituzione e
dal funzionamento della commissione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. Lo schema di regolamento, di cui al
comma 1, deliberato dal Consiglio dei
Ministri e corredato da una apposita
relazione cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere entro il
trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1.
ART. 13.
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Commissione XI
—
prevalente, per almeno tre anni, nelle
specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee attestazioni di lavori eseguiti in Italia o all’estero.
2. Possono ottenere l’iscrizione nel
registro di cui all’articolo 5 le imprese e
le associazioni che dimostrino, entro il
medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato
in modo prevalente, per almeno tre anni,
nelle settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero nelle specifiche attività di
cui all’articolo 1, commi 4 5 e 6.
ART. 14.
(Disposizioni per particolari categorie di
operatori)
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici
delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della
Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, della
Croce rossa italiana e degli enti pubblici,
sono considerati a tutti gli effetti operatori
subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1, comma 3, della
presente legge.
2. Le attività, di cui al comma 1
vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della
presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all’articolo 3 tutti coloro che,
entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo
12, dimostrino di avere operato in modo
ART. 15.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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XI Lavoro pubblico e privato