Martedı̀ 7 marzo 2000 — 79 Commissione XI — XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) S O M M A R I O COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: Sulla programmazione dei lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 INTERROGAZIONI: Sull’ordine dei lavori ........................................................................ 82 5-07165 Foti: Richiesta di comunicazione dati da parte dell’Inps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5-07178 Contento: Richiesta di dati da parte dell’Inps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5-07256 Grugnetti: Richiesta dell’Inps di autocertificazione da parte di pensionati . . . . . . . . 82 5-07173 Pampo: Indennità di maternità prevista dalle legge finanziaria 2000 . . . . . . . . . . . . . 84 5-07187 Marengo: Acquisto di un immobile da parte dell’Inpdai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo in materia di personale locale delle rappresentanze diplomatiche. (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 SEDE REFERENTE: Attività subacquee ed iperbariche. T.U. C.2284 Alemanno ed abb. (Seguito dell’esame e rinvio - Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ALLEGATO (Nuovo testo unificato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sull’ordine dei lavori ........................................................................ 89 Audizione del Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari sull’attività dell’istituto (Ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera. Svolgimento e conclusione) . . . . . . 89 AUDIZIONE: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE Martedı̀ 7 marzo 2000. — Presidenza del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. nione del 2 marzo scorso, ha approvato il seguente programma dei lavori della Commissione per i mesi di marzo e aprile 2000: La seduta comincia alle 10.55. MARZO Sede referente Sulla programmazione dei lavori della Commissione. Alfredo STRAMBI, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riu- Seguito esame: Attività subacquee ed iperbariche (T.U. C. 2284 Alemanno, C. 2729 De Murtas, C. 2983 Malagnino, C. 5093, approvata dal Senato) Martedı̀ 7 marzo 2000 — Previdenza forense (C. 4155, approvata dal Senato, C. 3787 Benedetti Valentini, C. 3916 Romano Carratelli, C. 3960 Parrelli) Lavori atipici (C. 5651, approvata dal Senato C.3423 Mussi, C.3972 Lombardi, C. 4865 Michielon) Tutela degli operatori musicali (C. 1923 Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni) Totalizzazione dei periodi assicurativi (C. 998 Poli Bortone, C. 1554 Copercini C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini) Lavoratori a tempo determinato della RAI (C. 2976 Storace) Tutela dei lavoratori dalla violenza psicologica (C. 6410 Benvenuto) Molestie sessuali nei luoghi di lavoro (esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo) Indicizzazione delle pensioni (C. 2032 Fiori) Perequazione e cumulabilità delle pensioni (C. 3861 Barral C. 5418 Fiori, C. 5650 Benvenuto, C. 6697 Piva) Reversibilità e perequazione delle pensioni (C. 6098 d’iniziativa popolare) Esame: Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (C. 6561-ter Governo) Commissioni riunite I e XI - Organizzazione di uffici pubblici (C.6561-bis Governo) Audizioni ex art. 143, comma 2, del regolamento Audizione del Presidente dell’Inpdap, Rocco Familiari, sull’attività dell’Istituto Audizione del competente Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione sul trasferimento allo Stato del personale ATA. 80 Commissione XI — APRILE Sede referente Seguito esame: Lavori atipici (C. 5651, approvata dal Senato, approvata dal Senato C. 3423 Mussi, C.3972 Lombardi, C.4865 Michielon) Tutela degli operatori musicali (C. 1923 Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni) Totalizzazione dei periodi assicurativi (assicurativi (C. 998 Poli Bortone, C. 1554 Copercini C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini) Tutela dei lavoratori dalla violenza psicologica (C. 6410 Benvenuto) Molestie sessuali nei luoghi di lavoro (esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo) Indicizzazione delle pensioni (C. 2032 Fiori) Perequazione e cumulabilità delle pensioni (C. 3861 Barral C. 3861 Barral C. 5418 Fiori, C. 5650 Benvenuto, C. 6697 Piva) Reversibilità e perequazione delle pensioni (C. 6098 d’iniziativa popolare) Esame: Partecipazione dei lavoratori nelle imprese (C. 5744 Alemanno) Avverte inoltre che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha altresı̀ approvato il seguente calendario dei lavori per il periodo 7-16 marzo 2000: Martedı̀ 7 marzo Risoluzioni Interrogazioni a risposta immediata 7-00824 Cordoni: Indebiti pensionistici di guerra Interrogazioni Martedı̀ 7 marzo 2000 — 81 — Commissione XI Sede consultiva Giovedı̀ 9 marzo Alla I: Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esame nuovo testo C. 5995 Governo - Rel. Scrivani) Commissioni riunite XI e XI - Atti del Governo Sede referente Attività subacquee e iperbariche (seguito esame T.U. C. 2284 Alemanno, C. 2729 De Murtas, C. 2983 Malagnino, C. 5093, approvata dal Senato - Rel. Pampo) Atti del Governo Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze diplomatiche (esame - Rel. Guerzoni) Audizione ex articolo 143, comma 2, del Regolamento Audizione del Presidente dell’Inpdap, dott. Rocco Familiari, sull’attività dell’Istituto Schema di decreto legislativo sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti (esame - Rel. Stelluti per la XI; Giacalone per la XII) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi Atti del Governo Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze consolari (seguito esame Rel. Guerzoni) Commissioni riunite I e XI - Sede referente Organizzazione di uffici pubblici (esame C. 6561-bis Governo - Rel. Cerulli Irelli per la I; Guerzoni per la XI) Martedı̀ 14 marzo: Mercoledı̀ 8 marzo Sede referente Attività subacquee ed iperbariche (seguito esame testo unificato C. 2284 Alemanno, C. 2729 De Murtas, C. 2983 Malagnino, C. 5093, approvato dal Senato - Rel. Pampo) Interrogazioni Comitato ristretto Audizioni informali in materia di tutela degli operatori musicali (seguito esame C. 1923 Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni) Previdenza forense (seguito esame C. 4155, approvata dal Senato, C. 3787 Benedetti Valentini, C. 3916 Romano Carratelli, C. 3960 Parrelli, - Rel. Gazzara) Sede referente Atti del Governo Molestie sessuali nei luoghi di lavoro (seguito esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo - Rel. Cordoni) Schema di decreto legislativo concernente il personale delle rappresentanze diplomatiche (seguito esame - Rel. Guerzoni) Comitato ristretto Totalizzazione dei periodi assicurativi (seguito esame C. 998 Poli Bortone, C. 1554 Copercini, C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini - Rel. Delbono) Tutela dei lavoratori dalla violenza psicologica (seguito esame C. 6410 Benvenuto - Rel. Stelluti) Mercoledı̀ 15 marzo Sede referente Previdenza complementare dei dipendenti pubblici (esame C. 6561-ter - Rel. da nominare) Martedı̀ 7 marzo 2000 — 82 Tutela dei lavoratori dalla violenza psicologica (seguito esame C. 6410 Benvenuto - Rel. Stelluti) Molestie sessuali nei luoghi di lavoro (seguito esame C. 601 Cordoni, C. 4817, approvata dal Senato, C. 5090 Prestigiacomo - Rel. Cordoni) Comitato ristretto Lavori atipici (C. 5651, approvata dal Senato C. 3423 Mussi, C. 3972 Lombardi, C. 4865 Michielon - Rel. Duilio) — Commissione XI La seduta termina alle 11. INTERROGAZIONI Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Adolfo Manis. La seduta comincia alle 11.25. Sull’ordine dei lavori. Giovedı̀ 16 marzo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi Comitato ristretto Audizioni informali in materia di tutela degli operatori musicali (seguito esame C. 1923 Altea C: 2116 Risari, C. 6027 Gasperoni - Rel. Scrivani) Commissioni riunite I e XI - Sede referente Organizzazione di uffici pubblici (seguito esame C. 6561-bis Governo - Rel. Cerulli Irelli per la I; Guerzoni per la XI) Saranno inoltre iscritti all’ordine del giorno: i progetti di legge, assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito; Manlio CONTENTO (AN) protesta per il ritardo del rappresentante del Governo, che evidentemente nutre scarsa considerazione nei confronti della Commissione. Chiede pertanto che la prevista seduta per lo svolgimento di interrogazioni sia rinviata ad altra data. Roberto GRUGNETTI (misto) si associa alla protesta del deputato Contento e chiede che lo svolgimento di interrogazioni sia d’ora in avanti previsto nelle sedute pomeridiane. Alfredo STRAMBI, presidente, constata che il rappresentante del Governo ha potuto infine raggiungere l’aula della Commissione. Il sottosegretario Adolfo MANIS si scusa per il ritardo, dovuto a cause a lui non imputabili. ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere parere; 5-07165 Foti: Richiesta di comunicazione dati da parte dell’Inps lo svolgimento Commissione; in 5-07178 Contento: Richiesta di dati da parte dell’Inps lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione; 5-07256 Grugnetti: Richiesta dell’Inps di autocertificazione da parte di pensionati i disegni di legge di conversione di decreti-legge. Alfredo STRAMBI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. di interrogazioni La Commissione prende atto. Martedı̀ 7 marzo 2000 — Il sottosegretario Adolfo MANIS sottollinea che il problema relativo all’obbligo per i pensionati di fornire comunicazioni all’Inps sui redditi percepiti negli anni 1996, 1997, 1998 è degno della massima attenzione. Ricorda che l’articolo 13 della legge n. 412 del 1991 prevede che l’Inps provveda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e all’eventuale recupero di quanto pagato in precedenza. In relazione alle diverse prestazioni erogate dall’Inps la normativa prevede la valutazione di tipologie diverse di redditi: per alcune prestazioni rilevano anche i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come gli interessi, i premi ed i frutti di depositi e conto correnti bancari e postali. Pertanto l’individuazione dei redditi viene richiesta esclusivamente ai pensionati che godono di maggiorazioni sociali o di trattamenti di famiglia. La situazione reddituale cosı̀ definita consente di verificare le reali situazioni di bisogno che permettono di erogare un trattamento previdenziale di tipo assistenziale, svincolato dalla prestazione lavorativa. Gli sviluppi della tecnologia, oltre che esperienze positive con organismi esterni fornitori di dati all’Inps, hanno suggerito di procedere ad una revisione di tutte le prestazioni legate al reddito, stipulando una convenzione con i soggetti abilitati a certificare redditi. Presupposto primario di tale operazione è stata la costituzione di una banca dati che consenta all’Inps di erogare prestazioni calcolate su dati certi. L’Istituto ha inoltre effettuato un’analisi che ha evidenziato la economicità della soluzione adottata, legata ad una accresciuta qualità del servizio. Riguardo al compenso richiesto dalle banche per fornire la documentazione attestante l’ammontare degli interessi sui depositi bancari e investimenti mobiliari, l’Istituto si è fatto promotore presso l’associazione bancaria italiana affinché questa, in considerazione della particolare categoria dei richiedenti, sensibilizzi i 83 — Commissione XI propri associati a fornire tale servizio gratuitamente e nei tempi che consentano ai pensionati il rispetto dei termini prestabiliti. Inoltre, con riferimento a quanto evidenziato circa i compensi erogati dall’Istituto per il servizio di accredito delle prestazioni pensionistiche sui conti correnti bancari o all’Ente poste, questi riguardano una fattispecie che esula dal rapporto che intercorre tra le banche o l’ente postale ed i pensionati. Per ridurre ulteriormente i disagi dei pensionati, l’Istituto ha consentito ai predetti soggetti il ricorso all’autocertificazione. In conclusione, ritiene di poter affermare che il Governo sta dimostrando sensibilità verso la richiesta di semplificazione auspicata da più parti per la tutela dei soggetti più deboli. Manlio CONTENTO (AN), intervenendo anche in riferimento all’interrogazione n. 5-07165 di cui è cofirmatario, dichiara la sua totale insoddisfazione, poiché a molte delle questioni sollevate dagli atti di sindacato ispettivo non è stata data risposta. Innanzitutto, le interrogazioni sollecitavano un giudizio del Governo sulla « semplificazione » del sistema di trasmissione di dati richiesti ai pensionati, che sembra essere stato pensato unicamente in funzione delle esigenze dell’Inps e che non comporta, al contrario, alcuna agevolazione per i milioni di pensionati coinvolti. Ugualmente, non ha ricevuto risposta il quesito relativo all’obbligo di dichiarare le vincite al gioco, che appare francamente paradossale, visto che tali redditi non debbono neppure essere dichiarati ai fini fiscali. Il Governo ha taciuto anche riguardo alla ipotesi di introdurre un tetto al di sotto del quale non vi sarebbe alcun obbligo di comunicazione da parte dei pensionati, come pure rispetto alla segnalazione della disparità di trattamento posta in essere dall’Inps fra centri di assistenza fiscale e i professionisti. Martedı̀ 7 marzo 2000 — Infine, il Governo non si è pronunciato in merito alla discutibile pretesa dell’Inps di realizzare una propria banca dati con oneri a carico dei pensionati, duplicando oltretutto dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria. Del pari lacunosa è la risposta data dal rappresentante del Governo ai rilievi contenuti nella interrogazione di cui è primo firmatario il deputato Foti. Roberto GRUGNETTI (misto) dichiara a sua volta la totale insoddisfazione per la risposta del Governo. In particolare, nulla è stato detto riguardo all’iniquità dell’addossare ai pensionati oneri bancari che l’Inps avrebbe potuto agevolmente evitare, acquisendo i dati per altra via. Il fatto che il Governo – tramite l’Inps – per questo aspetto si sia limitato a sollecitare le banche affinché queste forniscano gratuitamente la documentazione attestante l’ammontare degli interessi sui depositi intestati ai pensionati dimostra ancora una volta la totale insipienza e inconcludenza dell’Esecutivo. Sottolinea poi che l’amministrazione finanziaria è già in possesso dei dati richiesti dall’Inps. Protesta con forza, quindi, per il malvezzo di imporre ad una categoria debole come quella dei pensionati adempimenti gravosi quanto inutili. In conclusione, giudica disgustoso l’atteggiamento tenuto dal Governo e dall’Inps nei confronti dei pensionati. 5-07173 Pampo: Indennità di maternità prevista dalle legge finanziaria 2000. Il sottosegretario Adolfo MANIS rassicura l’interrogante in ordine all’interpretazione della previsione contenuta nel comma 8 dell’articolo 49 della legge n. 488 del 1999. Il Ministero del lavoro, l’Inps ed il Ministero della solidarietà sociale hanno infatti fornito un’univoca interpretazione della disposizione in argomento, nel senso che il termine di sei mesi da essa previsto decorre sin dal momento della nascita del bambino. Dunque, una donna che partorirà il 1o luglio 84 — Commissione XI 2000 potrà presentare domanda per il previsto assegno sin da quella data, senza dover attendere il 31 dicembre 2000 come paventato dal deputato Pampo. L’erogazione della somma avverrà nei termini stabiliti dal regolamento di attuazione, attualmente in fase di elaborazione e che dovrà essere operativo dal 1o luglio 2000, in modo da consentire alle interessate di presentare la domanda di assegno sin dalla data del parto. Nell’ambito del regolamento saranno previsti tempi certi per l’esame delle domande da parte dell’Inps e per la materiale erogazione del beneficio. Alla luce di quanto esposto, non ravvisa la necessità che sia emanato un atto esplicativo. Fedele PAMPO (AN) rileva che i timori da lui manifestati nell’atto di sindacato ispettivo si sono rivelati più che fondati, se è vero che i Ministeri del lavoro e della solidarietà sociale e l’Inps hanno dovuto fornire una interpretazione univoca del comma 8 dell’articolo 49 della legge finanziaria per il 2000. Per il resto prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. 5-07187 Marengo: Acquisto di un immobile da parte dell’Inpdai. Il sottosegretario Adolfo MANIS comunica che l’Inail, in ordine ai fatti descritti nell’interrogazione, ha reso noto che gli investimenti immobiliari sono effettuati sulla base di piani annuali deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dai Ministeri vigilanti. Per far fronte alle esigenze della zona di Bari, già nel 1997 l’Istituto aveva effettuato una ricerca di mercato. Le offerte pervenute, tuttavia, non sono state ritenute adeguate. Nell’ottobre del 1999 è stato pubblicato il bando per una nuova ricerca di mercato e sono state acquisite cinque offerte, tre delle quali – compresa quella della società Fimco – ritenute meritevoli di approfondimento in sede di Conferenza di servizi. Martedı̀ 7 marzo 2000 — L’Inail il 28 febbraio scorso ha comunicato che al momento sono ancora in corso gli approfondimenti progettuali, ai quali seguirà la stima degli immobili e l’individuazione dell’offerta più idonea. L’Inail ha poi fatto presente che il Consiglio di amministrazione, in attuazione del piano di impiego dei fondi disponibili per il 1995, ha autorizzato l’acquisto di quattro edifici a Bari, località Casamassima, dalla società Italcostruzioni, per un importo complessivo di 68 miliardi e 650 milioni più Iva, pari a circa il 6 per cento del totale degli investimenti previsti nell’anno. Fedele PAMPO (AN), quale cofirmatario dell’interrogazione, prende atto che dalla ricostruzione compiuta dal rappresentante del Governo emerge la regolarità del comportamento dell’Inail. Resta comunque il fatto che l’immobile cui si riferisce l’interrogazione risulta essere di proprietà di una società controllata da un senatore della Repubblica e che la pretesa urgenza dell’acquisto mal si concilia con lo stato dell’immobile, che necessita di ristrutturazione. Preannuncia che la sua parte politica continuerà a vigilare sull’intera operazione. La seduta termina alle 11.45. ATTI DEL GOVERNO Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. La seduta comincia alle 11.45. Schema di decreto legislativo in materia di personale locale delle rappresentanze diplomatiche. (Esame e rinvio) La Commissione provvedimento. inizia l’esame del 85 — Commissione XI Roberto GUERZONI (DS-U), relatore, ricorda che l’articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo ad emanare, entro il 21 maggio 2000, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero. Per l’attuazione della delega, che non deve comportare maggiori oneri a carico dello Stato e deve tener conto della contrattazione collettiva esistente in materia, sono fissati i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che regola il trattamento degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri; semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti; fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale e assistenziale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, delle retribuzioni corrisposte dagli analoghi uffici degli altri Stati europei e prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati; garanzia di uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie a proposito dei quali gli ordinamenti degli Stati di accreditamento si rivelino carenti o insufficienti; espressa indicazione delle norme legislative abrogate. Sottolinea che il contenuto dello schema va nella direzione di adeguare la legislazione alle novità intervenute negli ultimi anni e che hanno inciso profondamente sull’inquadramento giuridico e sul trattamento economico del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all’estero. È ormai opinione largamente condivisa che occorra semplificare la disciplina contrat- Martedı̀ 7 marzo 2000 — tuale del personale in questione. Oggi, infatti, esistono per ogni paese almeno tre regimi differenti, oltre a quello per i contrattisti degli istituti italiani di cultura. Contemporaneamente si ritiene opportuno unificare la disciplina del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e del personale degli istituti italiani di cultura, sinora distinta nonostante le mansioni svolte siano sostanzialmente assimilabili. Ricorda inoltre che, dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 30 aprile 1996, si è rafforzata l’esigenza di rivedere l’impianto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede un trattamento differente a seconda che l’impiegato abbia o meno la cittadinanza italiana, in palese violazione della normativa comunitaria. Sottolinea che lo schema di decreto legislativo in esame è volto anche a ridurre le discriminazioni esistenti e a garantire un quadro normativo che consenta di stipulare contratti meglio corrispondenti alla realtà locale. I paesi il cui ordinamento privilegia la stipula di contratti regolati dalla legge locale (e sono la stragrande maggioranza) sono quelli che possono offrire condizioni contrattuali maggiormente competitive. È quindi opportuno eliminare ogni distinzione fra contratti regolati dalla legge italiana e contratti regolati dalla legge locale, sottoponendo tutti i contratti ad un regime unico. In particolare, l’articolo 1 dello schema sostituisce singoli articoli del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, eliminando la precedente suddivisione in Capi che comportava una distinzione tra le disposizioni di carattere generale e quelle applicabili ai soli contratti non regolati dalla legge locale (cioè ai contratti stipulati con i cittadini italiani). La nuova normativa si applica anche ai contratti di lavoro stipulati dagli istituti italiani di cultura all’estero. Il contingente di personale è fissato in 1827 unità per gli 86 — Commissione XI uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e in 450 unità per gli istituti di cultura (articolo 152). Il contratto di lavoro è stipulato di norma a tempo indeterminato, ma è confermata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato (non superiore a sei mesi) per sostituire impiegati a tempo indeterminato assenti, senza diritto a retribuzione, o per particolari esigenze di servizio (in questo caso il contratto è rinnovabile) (articolo 153). L’articolo 154 stabilisce che tutti i contratti di lavoro sono regolati dalla legge locale, ad eccezione degli aspetti espressamente disciplinati dal Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che possono essere derogati solo nel caso in cui le norme locali siano più favorevoli. Spetta alla rappresentanza diplomatica accertare la compatibilità del contratto con l’ordinamento locale a carattere imperativo. L’articolo 155, a differenza di quanto attualmente previsto, ammette l’assunzione a tempo indeterminato solo per coloro che, cittadini o stranieri, siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove si svolge il rapporto di lavoro. Si prescinde da questo requisito solo per le assunzioni a tempo determinato. L’età minima per la stipula del contratto è di 18 anni. Il candidato deve dimostrare, mediante apposite prove di esame, il possesso dell’attitudine e delle qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni. L’articolo 156 elenca i doveri dell’impiegato, mentre la retribuzione (articolo 157), fissata dal contratto individuale e di norma corrisposta in valuta locale, deve tener conto di una serie di elementi, fra i quali le condizioni del mercato del lavoro locale, il costo della vita locale e le retribuzioni corrisposte, nella stessa sede, dagli analoghi uffici di altri Paesi. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l’assunzione degli elementi più qualificati. È prevista la possibilità, in via eccezionale, di differenziazione per quelle sedi che presentino un divario particolarmente Martedı̀ 7 marzo 2000 — sensibile nel costo della vita. Evidenzia che non è più fissato un limite massimo, correlato all’indennità di servizio all’estero percepita dagli impiegati di ruolo. I successivi articoli 157-bis - 157-sexies disciplinano gli istituti che possono essere derogati solo in presenza di una normativa locale più favorevole. Si tratta dell’assegno per il nucleo familiare, dell’orario di lavoro, delle ferie, dei permessi retribuiti, dell’astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio. La tutela previdenziale (articolo 158) viene di regola riconosciuta nelle forme previste dalla normativa locale, con le seguenti eccezioni: nel caso in cui l’ordinamento locale non preveda alcuna forma di tutela o questa sia manifestamente insufficiente, gli impiegati possono chiedere di essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri; i soli impiegati di cittadinanza italiana possono, in ogni caso, optare per l’applicazione della legislazione previdenziale italiana. Disposizioni ispirate a principi analoghi sono poi dettate riguardo all’assistenza sanitaria e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’articolo 159 disciplina il trattamento di missione per i viaggi di servizio, l’articolo 160 regola due ipotesi di riassunzione del lavoratore a contratto presso un altro ufficio e l’articolo 161 dispone la cessazione dal servizio al compimento del 65o anno di età, salva la possibilità di adottare limiti differenti, se previsti dalla normativa locale. L’articolo 164 regola in maniera dettagliata le sanzioni disciplinari, mentre l’articolo 167 riconosce ai lavoratori a contratto di nazionalità italiana, in possesso dei necessari requisiti, una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri. Attualmente è invece prevista la possibilità di accedere a 87 — Commissione XI concorsi riservati, per titoli ed esami, presso la medesima amministrazione. Passa poi a riferire il merito all’articolo 2, il cui comma 1 concede un termine di un anno per la stipula dei nuovi contratti di lavoro che tengano conto delle nuove disposizioni. Nel frattempo continuano ad applicarsi i contratti in corso di esecuzione. I successivi commi 2-6 disciplinano la posizioni del personale di nazionalità italiana che sia in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del decreto. Il comma 7 fa salvo il diritto all’indennità di fine rapporto, mentre il comma 8 fa salvi i più favorevoli trattamenti in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto, escludendo però questa possibilità nei confronti del personale che opta per l’applicazione della legge locale. L’articolo 3, conformemente alla lettera e) della norma di delega, provvede ad abrogare espressamente le norme in contrasto con la nuova disciplina dettata. In conclusione ritiene che lo schema di decreto risponda positivamente agli indirizzi contenuti nella legge delega e che le norme in esso previste configurino un assetto contrattuale più equo e funzionale rispetto alle esigenze delle strutture amministrative italiane all’estero. Fedele PAMPO (AN) fa presente che la documentazione predisposta dagli Uffici è disponibile solo da pochi minuti. Tenendo conto del rilievo del provvedimento, non ritiene ammissibile che il Governo prema per un esame frettoloso e superficiale. Lo schema di decreto legislativo, d’altro canto, non offre affatto soluzioni definitive al problema del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e dagli istituti di cultura, poiché da un lato non consente un adeguato apprezzamento delle specifiche condizioni rinvenibili nelle diverse realtà e, dall’altro, non determina una armonizzazione delle variegate soluzioni contrattuali rispetto ai principi dell’ordinamento italiano. In sostanza lo schema di decreto legislativo consente a ciascun contrattista Martedı̀ 7 marzo 2000 — di spuntare sistematicamente le condizioni contrattuali di maggior favore, invocando di volta in volta la normativa locale o quella italiana, secondo la sua convenienza. Un esempio evidente di tale stato di cose è rappresentato dalle norme che riguardano la tutela previdenziale. Infatti, laddove l’ordinamento locale non preveda un’adeguata tutela, gli impiegati possono chiedere di essere iscritti presso enti assicurativi italiani o esteri, mentre sarebbe stato molto più equo stabilire che, in tale fattispecie, gli impiegati possano stipulare polizze assicurative private, anche tenendo conto del livello delle retribuzioni che essi percepiscono. Le stesse considerazioni possono essere riferite alle norme che riguardano l’assistenza sanitaria. Oltre ad essere discutibile nel suo impianto, il provvedimento reca altresı̀ disposizioni del tutto inaccettabili, come quella che riconosce ai lavoratori di nazionalità italiana una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri. Quanto poi agli effetti sulla finanza pubblica, la pretesa neutralità dello schema di decreto legislativo è tutta da dimostrare. In conclusione, ribadisce la contrarietà del suo gruppo rispetto allo schema in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, Alfredo STRAMBI, Presidente, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per domani, mercoledı̀ 8 marzo 2000. La seduta termina alle 12.15. SEDE REFERENTE Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale La seduta comincia alle 12.15. 88 — Commissione XI Attività subacquee ed iperbariche T.U. C.2284 Alemanno ed abb. (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base). La Commissione prosegue rinviato, da ultimo, il 25 novembre 1999. Fedele PAMPO (AN), relatore, presenta alla Commissione la bozza di un nuovo testo unificato (vedi allegato) da lui predisposta. L’esigenza di riformulare il testo all’esame della Commissione deriva da tre ordini di considerazioni. In primo luogo, si tratta di completare il recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In secondo luogo, occorre a suo modo di vedere operare un migliore raccordo fra le proposte di legge in materia di attività subacquee e iperbariche presentate alla Camera e la proposta di legge approvata dalla X Commissione del Senato, che è invece limitata alla disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri d’immersione e dei centri di addestramento subacqueo. Infine, sono apparse necessarie alcune correzioni di carattere formale, volte soprattutto a raggruppare le disposizioni di contenuto omogeneo e ad uniformare la terminologia adoperata. Propone, pertanto, di adottare il nuovo testo unificato da lui predisposto quale testo base per il seguito dell’esame. La Commissione approva la proposta del relatore. Alfredo STRAMBI, presidente, in attuazione delle deliberazioni assunte dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 2 marzo scorso, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo Martedı̀ 7 marzo 2000 — base per le ore 12 di domani, mercoledı̀ 8 marzo 2000. Rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame. Sull’ordine dei lavori. Alfredo STRAMBI, presidente, tenendo conto dell’orario di inizio della seduta pomeridiana dell’Assemblea, propone che l’esame in sede consultiva del nuovo testo del progetto di legge n. 5995 e lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su materie di competenza del Dipartimento per la funzione pubblica siano rinviati alla seduta di domani, mercoledı̀ 8 marzo 2000. La Commissione concorda. La seduta termina alle 12.35. AUDIZIONE Martedı̀ 7 marzo 2000 — Presidenza del Vicepresidente Alfredo STRAMBI. Interviene il Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari. La seduta comincia alle 12.35. 89 — Commissione XI Audizione del Presidente dell’INPDAP Rocco Familiari sull’attività dell’istituto. (Ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera. Svolgimento e conclusione). Alfredo STRAMBI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito. Il dottor Rocco FAMILIARI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione. Intervengono, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, Fedele PAMPO (AN), Roberto GRUGNETTI (misto), Gaetano COLUCCI (AN), Roberto GUERZONI (DS-U), Angelo SANTORI (FI) e Alfredo STRAMBI, presidente, ai quali replica il presidente dell’Inpdap. Alfredo STRAMBI, presidente, ringrazia il dottor Familiari e dichiara conclusa l’audizione. La seduta termina alle 13.55. N.B.: Il resoconto stenografico dell’audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte. Martedı̀ 7 marzo 2000 — 90 Commissione XI — ALLEGATO Attività subacquee ed iperbariche (T.U. C. 2284 ed abb.) NUOVO TESTO UNIFICATO Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche e norme per la prevenzione degli infortuni Capo I ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SUBACQUEE ED IPERBARICHE ART. 1. (Finalità e definizioni) 1. La presente legge disciplina i requisiti per l’esercizio professionale delle attività subacquee ed iperbariche e stabilisce l’ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale. 2. Dalle attività disciplinate dalla presente legge sono escluse quelle di carattere sportivo. 3. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, immersioni in mare ed in acque interne a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ed a pressione atmosferica con l’ausilio di scafandri rigidi e che sono iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 2. 4. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese, iscritte nel registro di cui all’articolo 5, che eseguono lavori subacquei o iperbarici ovvero producono camere di decompressione e impianti iperbarici. 5. Sono centri d’immersione subacquea le imprese, iscritte nel registro di cui all’articolo 5, che operano nel settore dei servizi specializzati per il turismo, offrendo supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. 6. Sono organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea le imprese o le associazioni italiane ed estere, iscritte nel registro di cui all’articolo 5, che abbiano come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività di formazione ed addestramento alle immersioni subacquee. ART. 2. (Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali) 1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito l’elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato « elenco nazionale ». Tale elenco è articolato in sezioni regionali. 2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nell’elenco nazionale di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico. 3. Le spese per la tenuta dell’elenco nazionale sono a totale carico degli iscritti. Martedı̀ 7 marzo 2000 — ART. 3. (Qualifiche professionali) 1. L’iscrizione nell’elenco nazionale avviene nelle seguenti qualifiche professionali: a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche di saturazione; b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri; c) istruttore subacqueo, che insegna a persone singole ed a gruppi le tecniche d’immersione subacquea, limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta; d) guida subacquea, che assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di persone singole o di gruppi ed accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi; e) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea; f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e degli impianti di saturazione. ART. 4. (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale) 1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale sono necessari i seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, ovvero della legge 6 marzo 1998, n. 40; 91 Commissione XI — c) diploma di scuola dell’obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli acquisiti all’estero e riconosciuti; d) brevetto corrispondente alla qualifica professionale per la quale si chiede l’iscrizione, rilasciato, previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da un’organizzazione didattica per l’immersione subacquea, con le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 12. 2. Ai fini del conseguimento delle qualifiche di istruttore subacqueo e di guida subacquea il brevetto di cui al comma 1, lettera d), deve essere rilasciato da una organizzazione didattica per l’immersione subacquea previo superamento di un esame teorico-pratico comprendente nozioni di fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, tecnica e teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per l’immersione e nozioni di rianimazione. ART. 5. (Registro delle imprese subacquee ed iperbariche) 1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito il registro delle imprese subacquee ed iperbariche, dei centri di immersione subacquea e, in un’apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea. 2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, mediante apposite convenzioni, può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del registro. 3. Ai fini dell’iscrizione nel registro, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 12, previo accertamento dei seguenti requisiti: a) esistenza di procedure di lavoro che garantiscano la massima sicurezza Martedı̀ 7 marzo 2000 — degli operatori e degli utenti e il totale rispetto dell’ambiente; in particolare deve essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza, nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza sanitaria; b) certificazione con procedure di qualità, in conformità alle norme comunitarie; c) idoneità della sede nella quale si svolge l’attività; d) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche. 4. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6. 5. Le spese per la tenuta del registro sono a totale carico degli iscritti. Capo II DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SUBACQUEA ED IPERBARICA ART. 6. (Esercizio dell’attività di operatore subacqueo ed iperbarico professionale) 1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi. 2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e) e f) che usano autorespiratori ad aria possono esercitare la propria attività sino ad una profondità di 50 metri. 3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che effettuano immersioni con mi- 92 Commissione XI — scele diverse dall’aria il limite di profondità è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 12 della presente legge. ART. 7. (Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le guide subacquee) 1. L’esercizio dell’attività d’istruttore subacqueo e di guida subacquea è svolta nell’ambito dei centri d’immersione subacquea e delle organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea ovvero a titolo di imprenditore individuale. 2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2, devono altresı̀ possedere le qualifiche professionali di cui all’articolo 3, comma 1, corrispondenti alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione alla quale svolgono attività di insegnamento. 3. L’insegnamento delle tecniche d’immersione da parte degli istruttori subacquei deve avvenire con l’ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l’immersione. 4. Le guide subacquee possono accompagnare nelle immersioni solo persone in possesso di brevetto che ne attesti l’addestramento, almeno di primo livello, in immersioni subacquee svolte anche con l’ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l’immersione. ART. 8. (Norme di sicurezza) 1. Le imprese e le associazioni di cui all’articolo 5 hanno l’obbligo di accertare che l’attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 12. Le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed Martedı̀ 7 marzo 2000 — iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti. 2. Le organizzazioni didattiche per l’immersione subacquea sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle innovazioni delle tecniche di rianimazione e attinenti al sistema cardiorespiratorio. 3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i soggetti di cui al comma 1, in relazione agli operatori loro dipendenti, sono tenuti a frequentare i corsi di cui al comma 2. Le imprese e le associazioni di cui all’articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi. 4. Il regolamento di cui all’articolo 12 detta le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. ART. 9. (Attrezzature ed equipaggiamenti) 1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell’attività subacquea ed iperbarica, devono essere costruiti con materiale idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 12. 2. Alle imprese e alle associazioni di cui agli articoli 5 e 6 che effettuano immersioni oltre 30 metri fuori dalla curva di sicurezza è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera. 3. Le imprese e le associazioni di cui all’articolo 5 hanno l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere annotati tutti i dati relativi al collaudo, alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attività subacquea ed iperbarica. 93 Commissione XI — 4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea sospensione dell’attività dell’impresa e al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero dei trasporti e della navigazione, su segnalazione della Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell’impresa o dell’associazione dal registro di cui all’articolo 5. ART. 10. (Libretto individuale) 1. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici iscritti nell’elenco nazionale. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso l’attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. 2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all’operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge. Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 11. (Uso della denominazione di centro d’immersione subacquea) 1. La denominazione di centro d’immersione subacquea è riservato alle imprese di cui all’articolo 1, comma 5. Martedı̀ 7 marzo 2000 — ART. 12. (Norme di attuazione) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione. 2. Il regolamento di cui al comma 1 viene emanato, previo parere di una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della sanità, nonché delle associazioni del settore. Dall’istituzione e dal funzionamento della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato dal Consiglio dei Ministri e corredato da una apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere entro il trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal comma 1. ART. 13. 94 Commissione XI — prevalente, per almeno tre anni, nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso idonee attestazioni di lavori eseguiti in Italia o all’estero. 2. Possono ottenere l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 le imprese e le associazioni che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero nelle specifiche attività di cui all’articolo 1, commi 4 5 e 6. ART. 14. (Disposizioni per particolari categorie di operatori) 1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, della Croce rossa italiana e degli enti pubblici, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, della presente legge. 2. Le attività, di cui al comma 1 vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge. (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all’articolo 3 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12, dimostrino di avere operato in modo ART. 15. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.