Mercoledı̀ 18 maggio 2005 — 124 — Commissione IX IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 124 SEDE CONSULTIVA: Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Attività subacquee ed iperbariche. Nuovo testo unificato C. 1219 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni. Seguito dell’audizione di rappresentanti di Fastweb (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . 126 Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni. Audizione di rappresentanti di DG TVi (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledı̀ 18 maggio 2005. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 maggio 2005. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. La seduta comincia alle 14.10. Variazione nella composizione della Commissione. Angelo SANZA, presidente, comunica che il deputato Andrea Gibelli ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Guido Dussin. 127 Attività subacquee ed iperbariche. Nuovo testo unificato C. 1219 e abb. (Parere alla XI Commissione). (Esame e rinvio). La Commissione inizia l’esame. Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro) il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 1219 e abbinate, recante disciplina delle attività subacquee ed iperbariche, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 4 maggio scorso. Dopo aver rilevato che il provvedimento – che si compone di 24 articoli, organizzati in 4 capi – interessa la Commissione Trasporti principalmente per l’attribuzione al Corpo delle capitanerie di porto e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di alcune nuove competenze Mercoledı̀ 18 maggio 2005 — 125 connesse alla salvaguardia della vita umana in mare e negli specchi d’acqua, ne illustra brevemente il contenuto. Il capo I (articoli 1-2) definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del provvedimento, volto a stabilire, in materia di attività subacquee ed iperbariche, i principi fondamentali ai quali le regioni sono chiamate ad adeguarsi ai fini del riparto di competenza legislativa previsto dall’articolo 117 della Costituzione. Per attività subacquee si intendono, ai fini del provvedimento, quelle svolte in ambiente iperbarico acqueo o gassoso, con o senza l’ausilio di autorespiratori. Tali attività vengono distinte in due categorie: quelle finalizzate alla realizzazione di lavori subacquei o iperbarici e quelle svolte nell’ambito di servizi turistico-ricreativi. In particolare, il capo II (articoli 3-13) tratta degli operatori professionali e delle imprese che svolgono attività subacquee ed iperbariche per la realizzazione di lavori. Il capo III (articoli 14-23) tratta invece degli operatori subacquei che lavorano nel settore turistico-ricreativo, con esclusione delle attività sportive agonistiche – vale a dire istruttori, guide, centri di immersione e di addestramento e organizzazioni didattiche. È prevista la tenuta, da parte delle regioni, di tre distinti elenchi degli operatori subacquei ed iperbarici: quello degli operatori professionali che eseguono lavori, quello delle imprese che eseguono lavori e quello degli operatori del settore turistico-ricreativo, distinti in istruttori, guide, centri di immersione e di addestramento e associazioni no profit. I primi due elenchi devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 4 e 7); ciò anche in considerazione di alcuni compiti di vigilanza attribuiti alle Capitanerie di porto. L’obbligo di trasmissione non è invece previsto per il terzo elenco, che riguarda gli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo (articolo 15, comma 1). Al riguardo, ritiene che potrebbe essere opportuno prevedere la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Commissione IX anche degli elenchi regionali di cui all’articolo 15, comma 1, oltre che di quelli di cui agli articoli 4 e 7. L’iscrizione all’elenco di riferimento, previo il possesso dei requisiti che il provvedimento stabilisce, è condizione per l’esercizio o lo svolgimento delle diverse attività subacquee o iperbariche. Per quanto riguarda le imprese che realizzano lavori, queste sono tenute ad accertare che l’attività lavorativa dei dipendenti sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 8). I singoli operatori, a loro volta, sono tenuti alla frequentazione di corsi di aggiornamento, sia che lavorino autonomamente, sia che lavorino alle dipendenze di un’impresa. In particolare, le imprese che svolgono lavori con immersioni oltre i 12 metri di profondità devono tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale annotare tutti i dati attinenti a collaudo, manutenzione ed utilizzo delle attrezzature stesse (articolo 9). Analogo obbligo è previsto per i centri di immersione e di addestramento e le associazioni no profit che svolgono attività di immersione a scopi ricreativo-turistici (articolo 21). L’obbligo non sembra invece previsto per le imprese che svolgono lavori a meno di 12 metri di profondità, né per gli istruttori e le guide autonomi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), né per le organizzazioni didattiche di cui all’articolo 19. In caso di omessa tenuta del registro o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro adottano provvedimenti sanzionatori che possono portare anche alla cancellazione dell’impresa, del centro o dell’associazione dall’elenco regionale di riferimento (articoli 9 e 21). In base all’articolo 9, comma 3, del provvedimento in esame – inoltre – la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro, se nell’attività di vigilanza riscontrano la « mancata adozione delle disposizioni » vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il Mercoledı̀ 18 maggio 2005 — 126 fatto non costituisca reato, impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative all’attrezzatura. Al riguardo, segnala che, in relazione ai compiti delle Capitanerie di porto e delle Direzioni provinciali del lavoro previsti dal comma 3 dell’articolo 9, potrebbe essere opportuno distinguere con maggiore chiarezza le due ipotesi di illecito considerate dalla norma (omessa tenuta del registro o inefficienza delle attrezzature, da una parte, e mancata adozione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dall’altra), nonché i poteri attribuiti alle Capitanerie di porto ed alle Direzioni provinciali del lavoro in relazione alle due ipotesi. Sembrerebbe altresı̀ opportuno, all’articolo 9, comma 3, far riferimento al « mancato rispetto » delle disposizioni di cui alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, piuttosto che alla « mancata adozione »di tali disposizioni. Per quanto riguarda le restanti disposizioni, il testo unificato in esame prevede che le immersioni con il respiratore possano essere svolte solo da persone in possesso di brevetto subacqueo, inteso come attestato di addestramento, rilasciato a seguito della frequentazione di un corso teorico-pratico. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, nel quale devono essere annotati l’idoneità medica e gli eventuali infortuni subiti, oltre che le immersioni effettuate. Disposizioni speciali sono dettate per gli operatori subacquei delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa, le cui attività si prevede siano regolamentate dalle amministrazioni di riferimento. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Tali organizzazioni non devono essere iscritte negli elenchi regionali degli operatori professionali del settore turistico-ricreativo. Specifiche disposizioni sono dettate per l’uso delle denominazioni e per le — Commissione IX attrezzature, che devono essere costruite, collaudate ed utilizzate secondo le prescrizioni legislative. Il capo IV (articolo 24) disciplina l’entrata in vigore del provvedimento e reca una generica formula di abrogazione delle leggi e dei regolamenti non adeguati alle previsioni del provvedimento stesso. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nella prossima seduta. Angelo SANZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.20. INDAGINE CONOSCITIVA Mercoledı̀ 18 maggio 2005. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. La seduta comincia alle 14.20. Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni. Seguito dell’audizione di rappresentanti di Fastweb. (Svolgimento e conclusione). Angelo SANZA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce, quindi, il seguito dell’audizione. Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PANATTONI (DS-U), a più riprese, e Gregorio DELL’ANNA (FI). Risponde e rende ulteriori precisazioni Stefano PARISI, Amministratore delegato di Fastweb. Angelo SANZA, presidente, ringrazia i rappresentanti di Fastweb per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l’audizione. Mercoledı̀ 18 maggio 2005 — 127 Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni. Audizione di rappresentanti di DG TVi. (Svolgimento e conclusione). Andrea AMBROGETTI, Presidente di DG TVi e Direttore Relazioni istituzionali Italia Mediaset, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione. Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giorgio PANATTONI (DS-U), a più riprese. Rispondono e rendono ulteriori precisazioni Andrea AMBROGETTI, Presidente di DG TVi e Direttore Relazioni istituzionali — Commissione IX Italia Mediaset, Piero DE CHIARA, Consigliere DG TVi e Responsabile coordinamento regolamentare, Filippo REBECCHINI, Consigliere DG TVi e Presidente di FRT (Federazione Radio Televisioni), e Angiolino LONARDI, Consigliere DG TVi e Direttore RAI Utile. Angelo SANZA, presidente, ringrazia i rappresentanti di DG TVi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l’audizione. La seduta termina alle 16.15. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.