Mercoledı̀ 18 maggio 2005
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Commissione IX
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
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SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Attività subacquee ed iperbariche. Nuovo testo unificato C. 1219 e abb. (Parere alla XI
Commissione) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle
comunicazioni.
Seguito dell’audizione di rappresentanti di Fastweb (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . .
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Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia digitale in Italia nel settore delle comunicazioni.
Audizione di rappresentanti di DG TVi (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledı̀ 18 maggio 2005.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 maggio 2005. — Presidenza
del presidente Angelo SANZA.
La seduta comincia alle 14.10.
Variazione nella composizione
della Commissione.
Angelo SANZA, presidente, comunica
che il deputato Andrea Gibelli ha cessato
di far parte della Commissione e che è
entrato a farne parte il deputato Guido
Dussin.
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Attività subacquee ed iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 1219 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda
che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro) il
parere sul testo unificato delle proposte di
legge C. 1219 e abbinate, recante disciplina
delle attività subacquee ed iperbariche,
come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella
seduta del 4 maggio scorso.
Dopo aver rilevato che il provvedimento – che si compone di 24 articoli,
organizzati in 4 capi – interessa la Commissione Trasporti principalmente per
l’attribuzione al Corpo delle capitanerie di
porto e al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di alcune nuove competenze
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connesse alla salvaguardia della vita
umana in mare e negli specchi d’acqua, ne
illustra brevemente il contenuto.
Il capo I (articoli 1-2) definisce l’oggetto
e l’ambito di applicazione del provvedimento, volto a stabilire, in materia di
attività subacquee ed iperbariche, i principi fondamentali ai quali le regioni sono
chiamate ad adeguarsi ai fini del riparto di
competenza legislativa previsto dall’articolo 117 della Costituzione. Per attività
subacquee si intendono, ai fini del provvedimento, quelle svolte in ambiente iperbarico acqueo o gassoso, con o senza
l’ausilio di autorespiratori. Tali attività
vengono distinte in due categorie: quelle
finalizzate alla realizzazione di lavori subacquei o iperbarici e quelle svolte nell’ambito di servizi turistico-ricreativi.
In particolare, il capo II (articoli 3-13)
tratta degli operatori professionali e delle
imprese che svolgono attività subacquee ed
iperbariche per la realizzazione di lavori.
Il capo III (articoli 14-23) tratta invece
degli operatori subacquei che lavorano nel
settore turistico-ricreativo, con esclusione
delle attività sportive agonistiche – vale a
dire istruttori, guide, centri di immersione
e di addestramento e organizzazioni didattiche.
È prevista la tenuta, da parte delle
regioni, di tre distinti elenchi degli operatori subacquei ed iperbarici: quello degli operatori professionali che eseguono
lavori, quello delle imprese che eseguono
lavori e quello degli operatori del settore
turistico-ricreativo, distinti in istruttori,
guide, centri di immersione e di addestramento e associazioni no profit. I
primi due elenchi devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (articoli 4 e 7); ciò anche in
considerazione di alcuni compiti di vigilanza attribuiti alle Capitanerie di porto.
L’obbligo di trasmissione non è invece
previsto per il terzo elenco, che riguarda
gli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo (articolo 15, comma 1). Al
riguardo, ritiene che potrebbe essere opportuno prevedere la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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Commissione IX
anche degli elenchi regionali di cui all’articolo 15, comma 1, oltre che di quelli
di cui agli articoli 4 e 7.
L’iscrizione all’elenco di riferimento,
previo il possesso dei requisiti che il
provvedimento stabilisce, è condizione per
l’esercizio o lo svolgimento delle diverse
attività subacquee o iperbariche. Per
quanto riguarda le imprese che realizzano
lavori, queste sono tenute ad accertare che
l’attività lavorativa dei dipendenti sia
svolta nel rispetto delle norme vigenti in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 8). I singoli
operatori, a loro volta, sono tenuti alla
frequentazione di corsi di aggiornamento,
sia che lavorino autonomamente, sia che
lavorino alle dipendenze di un’impresa.
In particolare, le imprese che svolgono
lavori con immersioni oltre i 12 metri di
profondità devono tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti di
loro proprietà, nel quale annotare tutti i
dati attinenti a collaudo, manutenzione ed
utilizzo delle attrezzature stesse (articolo
9). Analogo obbligo è previsto per i centri
di immersione e di addestramento e le
associazioni no profit che svolgono attività
di immersione a scopi ricreativo-turistici
(articolo 21). L’obbligo non sembra invece
previsto per le imprese che svolgono lavori
a meno di 12 metri di profondità, né per
gli istruttori e le guide autonomi di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera c), né per
le organizzazioni didattiche di cui all’articolo 19.
In caso di omessa tenuta del registro o
di inefficienza delle attrezzature o degli
impianti usati, la Capitaneria di porto e la
Direzione provinciale del lavoro adottano
provvedimenti sanzionatori che possono
portare anche alla cancellazione dell’impresa, del centro o dell’associazione dall’elenco regionale di riferimento (articoli 9
e 21).
In base all’articolo 9, comma 3, del
provvedimento in esame – inoltre – la
Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro, se nell’attività di vigilanza riscontrano la « mancata adozione
delle disposizioni » vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il
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fatto non costituisca reato, impartiscono
disposizioni esecutive ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative all’attrezzatura.
Al riguardo, segnala che, in relazione ai
compiti delle Capitanerie di porto e delle
Direzioni provinciali del lavoro previsti dal
comma 3 dell’articolo 9, potrebbe essere
opportuno distinguere con maggiore chiarezza le due ipotesi di illecito considerate
dalla norma (omessa tenuta del registro o
inefficienza delle attrezzature, da una
parte, e mancata adozione delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dall’altra), nonché i poteri attribuiti alle Capitanerie di porto ed
alle Direzioni provinciali del lavoro in
relazione alle due ipotesi. Sembrerebbe
altresı̀ opportuno, all’articolo 9, comma 3,
far riferimento al « mancato rispetto »
delle disposizioni di cui alle norme vigenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
piuttosto che alla « mancata adozione »di
tali disposizioni.
Per quanto riguarda le restanti disposizioni, il testo unificato in esame prevede
che le immersioni con il respiratore possano essere svolte solo da persone in
possesso di brevetto subacqueo, inteso
come attestato di addestramento, rilasciato
a seguito della frequentazione di un corso
teorico-pratico. È istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, nel quale devono essere annotati
l’idoneità medica e gli eventuali infortuni
subiti, oltre che le immersioni effettuate.
Disposizioni speciali sono dettate per gli
operatori subacquei delle Forze armate e
dei Corpi armati dello Stato, compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della
Croce rossa, le cui attività si prevede siano
regolamentate dalle amministrazioni di riferimento. Presso il Ministero delle attività
produttive è istituito l’elenco nazionale
delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Tali organizzazioni non devono essere
iscritte negli elenchi regionali degli operatori professionali del settore turistico-ricreativo. Specifiche disposizioni sono dettate per l’uso delle denominazioni e per le
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Commissione IX
attrezzature, che devono essere costruite,
collaudate ed utilizzate secondo le prescrizioni legislative.
Il capo IV (articolo 24) disciplina l’entrata in vigore del provvedimento e reca
una generica formula di abrogazione delle
leggi e dei regolamenti non adeguati alle
previsioni del provvedimento stesso.
Si riserva, quindi, di formulare una
proposta di parere nella prossima seduta.
Angelo SANZA, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledı̀ 18 maggio 2005. — Presidenza
del presidente Angelo SANZA.
La seduta comincia alle 14.20.
Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia
digitale in Italia nel settore delle comunicazioni.
Seguito dell’audizione di rappresentanti di Fastweb.
(Svolgimento e conclusione).
Angelo SANZA, presidente, propone che
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne
dispone l’attivazione. Introduce, quindi, il
seguito dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio
PANATTONI (DS-U), a più riprese, e Gregorio DELL’ANNA (FI).
Risponde e rende ulteriori precisazioni
Stefano PARISI, Amministratore delegato
di Fastweb.
Angelo SANZA, presidente, ringrazia i
rappresentanti di Fastweb per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l’audizione.
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Indagine conoscitiva sullo stato della tecnologia
digitale in Italia nel settore delle comunicazioni.
Audizione di rappresentanti di DG TVi.
(Svolgimento e conclusione).
Andrea AMBROGETTI, Presidente di
DG TVi e Direttore Relazioni istituzionali
Italia Mediaset, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.
Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giorgio PANATTONI (DS-U), a più riprese.
Rispondono e rendono ulteriori precisazioni Andrea AMBROGETTI, Presidente
di DG TVi e Direttore Relazioni istituzionali
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Commissione IX
Italia Mediaset, Piero DE CHIARA, Consigliere DG TVi e Responsabile coordinamento regolamentare, Filippo REBECCHINI, Consigliere DG TVi e Presidente di
FRT (Federazione Radio Televisioni), e Angiolino LONARDI, Consigliere DG TVi e
Direttore RAI Utile.
Angelo SANZA, presidente, ringrazia i
rappresentanti di DG TVi per il loro
intervento. Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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