uaderni di formazione i q 6 Collana di incontri e studi giuridico-bancari a cura della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna Guida pratica per operatori di sportello nelle Bcc di GIACOMO GOLLINI giugno 2009 6 Guida pratica per operatori di sportello nelle Bcc di giacomo gollini giugno 2009 q i uaderni di formazione Collana di incontri e studi giuridico-bancari a cura della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna indice 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Il Regolamento interno di cassa per le Bcc pag. 7 Lo Statuto delle Bcc (cenni) 9 Il processo produttivo delle aziende di credito, i rischi dell’attività bancaria 11 Indicatori di anomalia e operazioni sospette 15 I depositi bancari: DR/CD/CC/PCT 19 L’Assegno Bancario 31 La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) 37 Le operazioni di portafoglio commerciale sbf: ricevute bancarie (Riba) e cenni su sconto di effetti 43 La moneta elettronica: principali caratteristiche delle carte di credito, come si ottiene una carta di credito. L’uso di una carta di credito e di una carta di debito: il Bancomat ed il Pagobancomat 47 Le operazioni di mercato monetario: Bot, Pct, Fondi di liquidità 51 Cenni su PAC e Obbligazioni 59 Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 17 - 40127 Bologna Tel. 051.6314011 - Fax 051.379084 [email protected] - www.fedemilia.bcc.it introduzione di Giacomo Gollini* S ono due anni che collaboro con il Credito Cooperativo in diverse aree formative, spaziando su vari argomenti e dialogando con diversi attori del mondo delle Bcc, dagli Amministratori e Sindaci, a responsabili Area Finanza, Preposti, Compliance e Operatori di Sportello in tutta Italia. Proprio dagli Operatori di Sportello è cominciato il mio rapporto con le Bcc ed il percorso dedicato è diventato una sorta di “cavallo di battaglia” delle mie competenze. Quando mi è stato chiesto di scrivere questo quaderno ho accettato con gioia ma anche con una certa apprensione sotto due punti di osservazione. Il primo è che scrivere tutto ciò che diciamo in aula non è semplice. Descrivere in parole i dubbi, le esperienze, anche le perplessità, le esperienze operative dei partecipanti, è cosa improponibile. Il secondo che essendo “differenti” è umanamente impossibile scrivere un quaderno che sia ad hoc per tutti. Nonostante tutto ciò ci proviamo. Uno degli obiettivi di questo quaderno è quindi di dare un quadro d’insieme di cosa fa, come si muove e quali sono le aree di attenzione comportamentali e normative, anche se ridotte all’osso, alle quali deve fare riferimento ed attenzione l’operatore di sportello. Quindi non sperate di trovare alcunché su quale tasto spingere sul terminale per fare una determinata operazione. Perché ho citato le aree comportamentali e normative? Perché l’operatore di sportello è il primo interfaccia con il cliente, è colui che impersona l’Azienda, in quel momento è quella persona dalla quale il q 3 cliente si aspetta un adeguato e corretto trattamento. L’operatore di sportello è quindi quella figura che funge sia da presidio verso la clientela, ma anche da presidio interno della Banca, ma non solo svolge anche una funzione di sviluppo e di relazione per la conoscenza quasi quotidiana che ha con il cliente. Oggi poi che il cliente è maggiormente informato, ed in considerazione dell’immagine di banca del territorio del Credito Cooperativo, aumentare le proprie competenze e l’aggiornamento professionali, diventano elementi essenziali. Non voglio dilungarmi troppo anche perché quello che ho notato nelle aule è stata da parte vostra una forte voglia di conoscere il “mestiere”, ma soprattutto un ambiente stimolante e fatto di persone. Quindi sono a ringraziarvi io per quello che mi avete trasmesso e ne approfitto per ringraziare la Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna per l’opportunità che mi è stata concessa attraverso questo manuale, e anche i docenti che mi hanno preceduto dai quali ho attinto qualche spunto. Naturalmente anche altri aspetti riguardano da vicino l’Operatore di Sportello. Mi riferisco alla sicurezza sul posto di lavoro (626) e ai comportamenti antirapina; di questi argomenti non parliamo in questo Quaderno perché saranno oggetto di uno strumento editoriale dedicato. *Consulente SeF Consulting area finanza e tecnica bancaria 4 q presentazione di Daniele Quadrelli* N onostante le reti informatiche, i flussi governati a distanza, le operazioni effettuate senza il passaggio del denaro di mano in mano, la relazione allo sportello resta centrale nel servizio bancario. È qui che si fanno le ossa i neoassunti, gran parte giovani, chiamati subito a confrontarsi, in terreno aperto, con una clientela sempre più preparata e esigente, che ha la possibilità di scegliere fra tante opportunità anche sui mercati locali. Eppure il trasferimento delle competenze, le cento situazioni affrontate ogni giorno, non sono sufficienti a fare bravo un operatore di sportello. Deve confrontarsi con norme sempre più complesse e vincolanti, con la severità delle attenzioni e dei controlli, tra stress e assunzione di responsabilità. È vero, i nostri nuovi collaboratori sono diplomati o – sempre più frequentemente – laureati ma non possono contare solo sugli studi teorici, anche se arricchiti da qualche “master” in economia, finanza e gestione d’impresa. Come ha giustamente scritto il dott. Gollini nella prefazione a questo manuale, l’operatore di sportello deve unire, alla professionalità, un elevato senso del controllo, oculatezza, cortesia, tatto, non disgiunti da appropriata fermezza. Sono qualità che rientrano nell’area delle risorse umane, particolarmente utili a colleghi che lavorano in paesi, frazioni, quartieri, dove la banca è nata e si è sviluppata e dove, chi viene in cassa, è spesso persona conosciuta anche fuori dal lavoro, attraverso gli intrecci relazionali che si formano nelle piccole comunità locali. Ecco che allora la responsabilità aumenta perché gli q 5 errori della banca locale, che si proclama “differente”, non possono essere cancellati da avvicendamenti e trasferimenti che spesso non superano qualche decina di chilometri. Lo sportellista di Bcc è dunque una persona importante, la prima faccia che il socio e/o il cliente incontrano, la persona dalla quale ti aspetti non solo la movimentazione creditizia ma sempre più frequentemente una prima consulenza, una parola rassicurante. Negli operatori di sportello, nel personale di filiale, la Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna ha investito e investe moltissimo con la formazione sia nella gestione dei corsi a catalogo – che hanno uno sviluppo nelle tradizionali lezioni d’aula tanto nella sede regionale di Bologna quanto presso le Bcc associate – sia utilizzando innovative “autostrade della conoscenza”; i sistemi più avanzati di videoconferenza uniti ai supporti di autoistruzione. Tra questi supporti, anche se non informatizzati, può essere giustamente annoverato questo “manuale” di carta che colma un vuoto di formazione e rappresenta una felice sintesi di operatività bancaria da poter consultare in ogni momento, una trattazione che sintetizza le lezioni che da due anni Giacomo Gollini propone nel credito cooperativo e che ci stanno aiutando a proporre standard elevati nelle varie realtà dove hanno agenzie le nostre Bcc. * Direttore Generale della Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna 6 q 1. Il Regolamento interno di cassa per le Bcc Principali responsabilità del cassiere Il Cassiere è personalmente responsabile: 1.delle operazioni che implicano effettivo movimento di valori di proprietà della banca e/o di terzi, nonché della custodia di detti valori; 2.della quantità, qualità e legittimità dei titoli, biglietti, valuta estera, vaglia, assegni, carte valori e valori di qualsiasi altra natura, ritirati o consegnati allo sportello; 3.degli errori commessi, rispondendo personalmente di ogni deficienza di cassa; 4.della tempestiva segnalazione al Preposto o suo sostituto dei titoli scaduti e non pagati per i quali sia richiesta la levata del protesto; 5.di eventuali ritardi nella restituzione dei titoli protestati da parte del Pubblico Ufficiale; 6.della regolarità formale e dell’esistenza del visto di controllo, nei casi contemplati, dei titoli ammessi al pagamento; 7.dell’accertamento dell’identità e del- la facoltà di firma dei percipienti; 8.nei limiti delle sue competenze del rispetto della normativa, in particolare delle disposizioni legislative su antiriciclaggio, trasparenza, privacy, usura e Centrale d’Allarme Interbancaria. Inoltre il cassiere: a)ha l’obbligo di assicurare l’efficienza operativa, in termini di correttezza e rapidità di esecuzione; b)deve segnalare ad altre figure professionali (Preposto) le eventuali opportunità commerciali; c)deve assicurare, in caso di assenza, la tempestiva consegna delle chiavi delle casseforti a lui affidate, onde consentire il regolare svolgimento del servizio. Oltre le responsabilità sopraccitate l’Operatore di Sportello è tenuto anche ad osservare quanto previsto dal Legislatore e dai Contratti di categoria e precisamente: • Diligenza del prestatore di lavoro (art. 2104 del Codice Civile) • Obbligo di fedeltà (art. 2105 Codice Civile) q 7 • Obblighi Fondamentali (C.C.N.L. art. 38) • Obblighi per il personale di cassa (C.C.N.L. art. 39) • Norme del regolamento disciplinare aziendale • Codice di comportamento interno • T.U. sulla privacy • Legge Antiriciclaggio • Le “istruzioni” operative della Banca d’Italia per l’individuazione delle operazioni sospette: “Decalogo Bankitalia” Professionalità, elevato senso di controllo, oculatezza, cortesia, tatto, non disgiunti da appropriata fermezza, sono le doti prime che distinguono la personalità dell’Operatore di Sportello. In particolare lo svolgimento delle mansioni di competenza richiede sistematicamente: • aggiornamento costante delle proprie conoscenze; • prudenza e attenzione (anche all’atto di un semplice cambio di banconote); • colpo d’occhio, precisione e capacità di sintesi nell’esecuzione dei controlli richiesti dalle varie fasi di un operazione contabile (dall’identificazione del cliente, al collegamento dell’operazione che lo riguarda); • padronanza e calma di fronte a possibili imprevisti causati da soggetti allo sportello; • cortesia ed educazione tali da favorire il regolare e proficuo svolgimento dei contatti con il pubblico, scoraggiando motivi di discussione e spunti polemici; 8 q • capacità di cogliere nel quotidiano rapporto con la clientela nuove opportunità di sviluppo per la collocazione dei servizi della Banca, dandone opportuna segnalazione agli addetti dell’area commerciale/titoli. 2. Lo Statuto delle Bcc (cenni) Testo Unico Bancario sez. II Articolo 33 (Norme generali) 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”. 3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Articolo 34 (Soci) 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. 2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. 3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. Articolo 35 (Operatività) 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia. Articolo 36 (Fusioni) 1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa q 9 natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E fatto salvo il diritto di recesso dei soci. Articolo 37 (Utili) 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. 3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. Le Banche di Credito Cooperativo sono banche mutualistiche, in quanto società cooperative che erogano il credito principalmente ai soci. Non perseguono scopi di profitto bensì obiettivi di utilità sociale. Il principio della prevalenza. Viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) è destinato ai soci e/o ad attività prive di rischio. La Banca d'Italia, tuttavia, può autorizzare, per 10 q periodi determinati, le singole banche ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. Con la riforma del diritto societario (gennaio 2005) il criterio della prevalenza, già precedentemente disposto per le Bcc, è diventato un criterio generale per identificare le cosiddette cooperative a mutualità prevalente. Destinazione degli utili. Il Testo Unico Bancario del 1993 stabilisce che le Banche di Credito Cooperativo devono destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura pari al 3%; la quota di utili rimanenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. La disciplina degli utili distribuiti ai soci è oggi integrata dalle disposizioni stabilite dal nuovo diritto societario, che per le Bcc-Cr, in quanto cooperative a mutualità prevalente, stabilisce un limite alla distribuzione dei dividendi. (fonte sito ufficiale del Credito Coperativo) 3. Il Processo produttivo delle aziende di credito Le funzioni delle Banche FUNZIONE CREDITIZIA FUNZIONE MONETARIA FUNZIONE DI SERVIZI FUNZIONE TRASMISSIONE DI IMPULSI DI POLITICA MONETARIA FUNZIONE DI AUSILIO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Funzione Creditizia Funzione Monetaria La Banca svolge un importante funzione socio-economica in quanto rappresenta il collegamento tra il risparmiatore e le attività produttive. Si pone come intermediario tra chi offre danaro e chi lo riceve. La banca permette l’effettuazione dei pagamenti attraverso la moneta bancaria (assegni, pagamenti elettronici ecc.), favorendo in questo modo il sistema generale dei pagamenti. risparmiatore Funzione di Servizi La banca ha una serie articolata di servizi come cassette di sicurezza, investimenti, incassi e pagamenti. sistema creditizio raccolta e impiego fondi aziende - enti pubblici famiglie Funzione di trasmissione di impulsi di politica monetaria La politica monetaria si pone come obiettivi ultimi il risparmio, il consumo e gli investimenti e per realizzarli utilizza va- q 11 riabili finanziarie che si manifestano negli interscambi di danaro gestiti tra banche, quali tassi di interesse, riserve obbligatorie. consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Funzione di ausilio dell’amministrazione finanziaria Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Le banche oggi sono anche concessionarie di riscossione di imposte e tasse, svolgono funzioni di controllo e sorveglianza sui movimenti bancari. Le banche oggi hanno una serie di rischi che possiamo così sintetizzare: di credito: dato dalla mancata restituzione di prestiti; di mercato: dovuto all’eventuale fluttuazione di variabili finanziarie quali tassi di interesse, di cambio, prezzi azionari; d’interesse: differenza tra interessi passivi e attivi. Ricordiamo che le operazioni di raccolta comportano per la Banca interessi passivi, mentre quelle di impiego generano interessi attivi. Oggi la forbice si è ridotta; di cambio: per attività o passività in valuta; di liquidità: difficoltà a far fronte ai propri obblighi. Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore dall’11 gennaio 1997) è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nell'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il sistema bancaria ha invece creato a favore dei propri clienti una tutela sui depositi data dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 103.291,38 euro, come previsto all’art.27, comma 3 dello Statuto del FITD. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, riprendendo il 12 q D.Lgs. n. 659/96, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come: Il Fondo interviene nei seguenti casi: •liquidazione coatta amministrativa delle Banche consorziate autorizzate in Italia (per le succursali di Banche di Credito Cooperativo comunitarie consorziate operanti in Italia quando sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza); •amministrazione straordinaria delle Banche consorziate italiane; •situazione di difficoltà delle Banche consorziate italiane. I limiti operativi d’intervento sono analoghi a quelli del Fondo Interbancario. • i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Nasce per adeguamento alla normativa vigente dal preesistente Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali ed Artigiane, operativo fin dal 1978. Scopo del Fondo di Garanzia è la tutela dei depositanti delle Banche ad esso consorziate (Bcc-Cr, che vi aderiscono obbligatoriamente) e di quelli delle succursali in Italia delle Banche di Credito Cooperativo estere. q 13 14 q 4. Indicatori di anomalia e operazioni sospette Tutti gli intermediari finanziari, Poste comprese, sono tenuti all’obbligo segnaletico sulle “operazioni sospette”. In questo capitolo ne vedremo alcuni esempi, al fine di evidenziare quali sono le operazioni e i rapporti con la clientela che possono generare dei dubbi. La legge prevede che al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, gli intermediari: 1. si rifiutino di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia; 2. prestino particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale; 3. inoltrino una segnalazione all’Autorità competente, anche con riferimento alle operazioni rifiutate o comunque non concluse; 4. considerino che l’obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l’intera dura- ta della relazione con il cliente è non è limitato, quindi alle sole fasi di instaurazione e chiusura del rapporto, la decisione di un cliente di chiudere un rapporto non è di per se elemento di sospetto; 5. valutino i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari nazionali ed esteri. Il secondo punto della legge fa riferimento anche alla conoscenza della clientela e ci dice che gli intermediari “assumono ogni opportuna iniziativa per raffinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le operazioni richieste”. Si pensi a come le ultime evoluzioni legislative (vedi MiFID, adeguata verifica) portano sempre di più il cliente al centro del rapporto e spingono la Banca ad essere più trasparente e professionale. Parlando per un istante di “adeguata verifica” ricordo che i presupposti per applicarla sono: a) quando instaurano un rapporto continuativo; q 15 b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all’attività svolta, al contesto economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali rapporti con altri intermediari”. I suoi contenuti sono: 1. Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di registrazione. 2. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente. 3. Operazioni di ingente ammontare che risultino inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economico-finanziarie. 4. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati. E viceversa. 5. Prelevamento di denaro in contanti di importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze. 6. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l’attività economica del cliente. 7. Ricorso al denaro contante in sostitu- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo (o della prestazione professionale); d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (o della prestazione professionale. Sempre in una logica di contesto del “rapporto con il cliente” il legislatore ci indica anche gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela “la rilevazione e l’organizzazione centralizzata dei dati relativi al rapporto con i clienti, 16 q La conseguenza è quindi un rafforzamento del sistema dei controlli interni, una sempre maggiore formazione del personale. Vediamo adesso quali sono alcuni indicatori di anomalia ai quali dobbiamo fare attenzione. zione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente. 8. Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono ad un intermediario lontano dalla zona di residenza o attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso. Voglio ricordarvi infine il decalogo di Bankitalia. 1. L’azione di contrasto del riciclaggio. 2. La collaborazione attiva degli intermediari. 3. Le segnalazioni. 4. La riservatezza delle segnalazioni. 5. I destinatari del decalogo Bankitalia. 6. La disciplina antiriciclaggio e l’intermediazione. 7. Il comportamento richiesto alla clientela. 8. La formazione del personale. 9. I controlli interni. 10.L’applicazione agli intermediari non bancari. Corporate Banking ed il Phone Banking (la banca telefonica). Molto utile oggi nel mondo Bcc risulta a mio parere il servizio di Home Banking, attraverso il quale il cliente può, oltre che vedere i propri movimenti di c/c, avere un’ampia gamma di servizi come per esempio: – – – – – – – – – l’acquisto di titoli finanziari la prenotazione delle valute il pagamento degli F24 il calcolo della rata del mutuo il bilancio familiare il poter effettuare bonifici pagare o emettere verificare lo stato patrimoniale controllare il numero dei movimenti per carta sui propri pos Prima di passare in specifico a vedere assegni, libretti e il resto come indicato nell’indice, voglio soffermarmi un attimo su due aspetti dell’attività bancaria. L’evoluzione informatica e il come vengono definite le operazioni bancarie che andremo a fare successivamente. L’informatizzazione informatica ha portato la Banca a offrire una gamma sempre più completa di servizi e di comodità per il cliente. L’informatizzazione ci ha portato gli Atm, i Pos, l’Home e q 17 18 q 5. I depositi bancari dr/cd/cc/pct Possiamo classificare i depositi bancari in: 1. Depositi a custodia (art. 1766 cc) 2. Depositi di denaro (art. 1834 cc) 3. Depositi di titoli in amministrazione (art. 1838 cc) Secondo i fini di chi deposita abbiamo: 1. Depositi di custodia del denaro 2. Remunerazione del capitale investito 3. Servizi bancari Secondo i termini contrattuali di rimborso: 1. A vista 2. Con preavviso 3. Scadenza fissa Secondo la prassi bancaria: 1. Depositi a risparmio 2. Certificati di deposito 3. Programmi di risparmio personalizzato 4. Conti correnti 5. Pronti contro termine q 19 Libretti di deposito a risparmio / dr Si tratta di operazione mediante la quale la Banca assume la proprietà delle somme depositate, obbligandosi a restituirle su richiesta del cliente (deposito libero). I libretti di deposito possono essere nominativi o al portatore. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Sono ammessi versamenti in contanti o eventualmente con assegni circolari. Le annotazioni, firmate dall’impiegato della Banca, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore il relativo saldo non può essere superiore a 12.500 Euro. Sui libretti non è ammesso un saldo debitore. Come detto i libretti possono essere nominativi o al portatore, non può comunque essere anonimo o con intestazione fittizia, il proprietario deve essere censito. Nel caso di trasferimento del libretto al portatore, il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla Banca, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Il cessionario alla presentazione del libretto per l’incasso può rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento contenente i dati identificativi del cedente e la data del trasferimento. In assenza dell’autocertificazione del cessionario o della comunicazione del cedente nei 30 20 q giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la Banca sarà tenuta a comunicare la violazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto. Se il libretto è nominativo, i rimborsi o i prelevamenti vengono fatti all’intestatario del libretto o ad un suo delegato debitamente legittimato. I libretti nominativi possono essere intestati a persone fisiche o giuridiche e anche a più soggetti (massimo 4) anche con facoltà per ognuno di essi di operare disgiuntamente. Il calcolo degli interessi viene fatto con cadenza periodica, normalmente semestrale o annuale, a seconda delle condizioni pattuite. Ricordo che sui depositi a risparmio con saldo fino a 258,23 Euro e non movimentati da oltre un anno cessano di maturare gli interessi. In questo caso la Banca non esige alcuna spesa (salvo il costo del libretto) e non invia ne mette a disposizione le dimostrazioni dei conteggi di liquidazione. In caso di smarrimento del libretto abbiamo la cosiddetta procedura di Ammortamento che consiste, nel caso libretti nominativi, nell’annullamento e rilascio del duplicato con i seguenti passi: 1. denuncia all’Autorità giudiziaria (per maggior tutela della Banca); 2. pubblicazione della diffida al possessore a restituire il libretto entro 90 giorni. Nel caso dei libretti al portatore invece: 1. si dà incarico alla Banca di effettuare il fermo promiscuo; 2. si ricorre all’Autorità giudiziaria; 3. viene fatto il decreto di ammortamento con pubblicazione nei locali della Banca; 4. si rilascia il duplicato, decorsi 180 giorni, se il decreto non viene impugnato. certificati di deposito / cd Struttura e funzione economica Il Certificato di Deposito è un certificato rilasciato della Banca dietro versamento di una somma di denaro, che conferisce al possessore legittimo, il diritto di riscuotere, alla scadenza, la somma più gli interessi in essa maturati. In particolare gli interessi sono regolati, a seconda del tipo, in un'unica soluzione alla scadenza o semestralmente ovvero nella forma "ZeroCoupon". Rappresentano una delle forme di deposito a risparmio vincolato a tempo, regolato a tasso fisso. La trasferibilità dei Certificati di Deposito per importo superiore ai 12.500 Euro deve essere effettuata nel rispetto delle norme sull’ antiriciclaggio. Principali rischi (generici e specifici) • Rischio di tasso: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità di beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi rimane limitata quindi all'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche. • Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza. • Rischio di controparte: acquistando il titolo si diviene finanziatori dell'emittente assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relavitamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi (tale titolo, laddove rimborsabile al portatore, non rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi). • Rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo: nel caso in cui l'investitore detenga un certificato di deposito (nominativo o al portatore) non immesso in un dossier titoli, lo stesso si assume il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo; ai sensi della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modifiche ed integrazioni, ciò significa che la Banca, al ricorrere dei requisiti di legge, potrà rilasciare un duplicato del titolo non prima di circa 4 mesi. q 21 La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicizzato dalla Banca dai 3 ai 60 mesi. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata. Il presente certificato non può essere acquisito dall'Azienda di Credito emittente a garanzia di prestiti "per cassa" e non può formare oggetto di qualsiasi altra operazione che comunque dia luogo ad una riduzione della durata del vincolo. Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine). 2. La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente acquirente a pronti. 3. I diritti accessori relativi agli strumenti finanziari spettano al Cliente acquirente a pronti. pronti contro termine 1. Il cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditore a pronti il prezzo riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. 2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, sul conto corrente del Cliente un importo corrispondente al prezzo pattuito. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi. Art. 2 Natura ed effetti delle operazioni 1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) e una contestuale vendita a termine degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il 22 q Art. 3 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti Art.6 Remunerazione delle operazioni 1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di Pronti contro Termine è costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse. il conto corrente / cc Il conto corrente bancario è un prodotto destinato alla gestione della liquidità del cliente, con un profilo di rischio quasi nullo. Consente di effettuare un complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca. Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento, ma neanche di raccogliere risparmi in modo durevole. Il contratto di conto corrente deve essere redatto in forma scritta; in caso contrario il cliente può eccepire nei confronti della Banca la nullità dello stesso. Prima della sua conclusione, il cliente che ne abbia fatto richiesta può ricevere una copia completa del testo; ciò consente una valutazione più consapevole delle clausole e delle condizioni che si andranno ad accettare. È consigliabile leggere attentamente il foglio informativo, documento che le banche sono tenute a mettere a disposizione della clientela a fini di trasparenza. L’apertura del conto corrente può essere effettuata a favore di persone Fisiche o Giuridiche. In entrambe i casi, L’Operatore di Sportello deve fare attenzione: – a censire i soggetti acquisendo appropriata documentazione e secondo i casi verificare la capacità di agire, eventuali impedimenti (es. revoca di sistema per gli assegni), potere di firma; – ad un'eventuale cointestazione: firma congiunta (tacita) o disgiunta (dev’essere espressa); – all’eventuale procura (cosiddetta delega): estendibile anche alla chiusura del conto, decade per morte del mandante, per rinuncia o morte del procuratore, può essere revocata o modificata dal correntista ma tali variazioni sono opponibili solo se comunicate per raccomandata e dopo che sia trascorso un tempo ragionevole per attuarle. Per le persone giuridiche è ormai prassi oltre che la documentazione basilare come misura camerale, statuto della società, bilanci ecc, farsi rilasciare anche un business plain o piano di sviluppo dell’attività almeno triennale. Nel momento dell’accensione vengono di solito interpellati informaticamente le società le quali ci esprimono un giudizio sulla bontà o meno di colui che apre il conto, di solito sono: che ci offre soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali per supportare banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della relazione con il cliente. che ci offre informazioni commerciali e integrate, oltre che bilanci. In particolare ci segnala se sono in corso eventi particolari sulla persona come i protesti. q 23 Utilizzo del conto corrente Servizi di base –accredito stipendio/pensione –versamento contanti e assegni –prelievo contanti –bonifici (in entrata e in uscita) –bancomat (carta di debito) –versamenti/pagamenti periodici Altri servizi associabili –convenzione assegno –carta di credito –finanziamenti –servizi d’investimento Il conto corrente ci presenta a terminale tre tipi di saldi: • Saldo contabile: risultante dalla somma algebrica dei movimenti Dare e Avere ad una certa data. • Saldo liquido: il saldo contabile ad una certa data meno le partite aventi data-valuta successiva a quella di riferimento (partite illiquide). È la base di calcolo per gli interessi (vedi sopra). • Saldo disponibile: saldo contabile ad una certa data meno le operazioni di cui non si conosce l’esito (assegni/effetti aventi data disponibilità maggiore di quella di riferimento). Nel calcolo delle valute, possiamo avere i casi delle partite: antergate: le quali hanno valuta anteriore al periodo di liquidazione del conto 24 q corrente. Producono rettifica dei numeri debitori o creditori; postergate: le quali hanno valuta posteriore alla chiusura del periodo di liquidazione. Non vengono quindi riportate nello scalare e viene inserita come partita ripresa nello scalare successivo. La capitalizzazione delle competenze La delibera del CICR del 9.02.2000 ha stabilito che la liquidazione degli interessi creditori e di quelli debitori deve avvenire con la stessa periodicità (trimestrale, semestrale, annuale). Ultimamente inoltre con la legge di conversione del decreto legge anti-crisi ha abolito la commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente è a debito per meno di 30 giorni e per i conti non affidati. Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il contratto di conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine. Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità" di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa. Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti. Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc. Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati. Titolare del conto è la persona fisica o l'ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestatoo anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto: nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata. All'accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili. In caso di rilascio di carte di pagamento, di debito o di credito, il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico). Principali rischi: –utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; – accredito di assegni o di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; – traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento (avvenuta entro i termini di legge) con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; – in caso di conto corrente in valuta estera, variabilità del tasso di cambio; – rischio di controparte: a fronte di questo rischio i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito q 25 Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis comma quarto, del Testo Unico bancario. Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta. 26 q Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facolà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Invio della corrispondenza da parte del cliente alla banca Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti. Invio della corrispondenza alla clientela L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla banca all'unico indirizzo dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario. Deposito delle firme autorizzate Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto. Poteri di rappresentanza Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti utilizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la Banca, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, hanno effetto a partire da quando la Banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmnete certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone. Cointestazione del rapporto Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatemente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresi di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri. Diritto di garanzia La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile. Compensazione Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato dalla Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali È in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in q 27 caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo – in sede di liquidazione – l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Reclami Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca: il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman-Giurì bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della Banca. Foro competente I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il Foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Convenzione di assegno II cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegnni, è per legge obbligato a dichiarare alla Banca, all’atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà 28 q informare la Banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati. La Banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat. Il cliente deve dichiarare il proprio domicilio per l’invio del preavviso di revoca ai sensi della L. 386/90 e successive modifiche e comunicare per iscritto le eventuali variazioni. Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell’art. 2) "Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art.11 della legge assegni e all’art. 8 della legge cambiaria". Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Riba e Rid) (si riporta il testo integrale dell’art. 4, comma 1) “L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell’allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni Riba e Rid inoltrate per l’incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell’allegato prospetto relativo alle condizioni economiche. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.)”. Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari L’importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. q 29 30 q 6. L'Assegno Bancario Che cos'è l'assegno bancario L’Assegno Bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al trattario (cioè, alla Banca) perché paghi ad un terzo (o se stesso). L’assegno ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca: in tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L’Assegno Bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: – 8 giorni, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; – 15 giorni, se è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; – 20 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; - 60 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736). Da notare che l’assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente; si perde tuttavia, l’azione c.d. di regresso nei confronti dei giranti. Decorsi i termini di presentazione, il traente può dare l’ordine alla Banca di non pagare l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine (art.35 R.D. 1736/33). Requisiti formali Perché sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: 1. l’indicazione della data e del luogo di emissione; 2. la somma da pagare; 3. la firma del traente; 4. la denominazione di assegno bancario. q 31 Mancanza dei requisiti di forma L’assegno non è valido, fatte salve le seguenti eccezioni: dipendenza dell’emittente, necessariamente all’ordine (clausola al portatore nulla). Girate 1. luogo di pagamento: in mancanza l’assegno è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario o, in mancanza anche di questo, nel luogo di emissione (se la Banca non ha sedi in tal luogo, allora lo stabilimento principale); 2. prenditore: se manca di fatto l’assegno è al portatore. Ricordiamoci che oggi vige l’obbligo della clausola della non trasferibilità; 3. data e luogo di emissione (accordo di riempimento, postdatazione max 4 gg) assegno circolare Titolo di credito cambiario all’ordine con promessa incondizionata di pagamento (copertura precostituita) Requisiti: denominazione assegno circolare, promessa di pagamento (a vista), data e luogo emissione, sottoscrizione dell’emittente pagabile presso qualsiasi 32 q Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il protesto Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell’attestazione del rifiuto del pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da: – la dichiarazione del trattario (ovvero, la Banca) scritta sull’assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione; – la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla Banca indicata (art. 40 R.D. 1736/33). L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall’assegno e non pagata. L’assegno non trasferibile Il portatore del titolo potrà richiedere: – l’ammontare dell’importo non pagato risultante sull’assegno; – gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione; – le spese per il protesto (o equivalenti) o le altre spese. (art. 50 R.D. 1736/33); – la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell’assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge 15/12/90 n. 386). L'assegno bancario con clausole particolari L’assegno sbarrato L’assegno può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o dal portatore: è lo sbarramento generale, L’assegno con la clausola non trasferibile può esser pagato soltanto al prenditore o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola non trasferibile può essere apposta dal traente o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Il postdatato Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è paga- q 33 bile nel giorno della presentazione (art. 30 R.D. 1736/33). Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90). L’attività di negoziazione degli assegni presenta nelle fase di negoziazione dei rischi per la Banca e di conseguenza per l’operatore di sportello e precisamente sono: L’assegno con clausola “da accreditare” Non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto del portatore del titolo. Di conseguenza l’attenzione dell’operatore deve essere incentrata su: L’assegno turistico o “Traveller’s cheque” È emesso da una Banca su una Banca estera a favore di un prenditore: la Banca traente subordina il pagamento al fatto che il prenditore, dopo aver firmato il titolo al momento dell’emissione, apponga una seconda firma al momento del pagamento (in modo da permettere alla Banca di controllare l’autenticità della firma, se risulti cioè, uguale alla prima). L'emissione di assegni c.d. "assegni a vuoto" Si definisce “assegno a vuoto” quello emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente, facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo. 34 q – rischi operativi rispetto della normativa di riferimento; – negoziazione di assegno irregolare. 1. conoscere la normativa interna che vigili in materia di legge sull’assegno con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, e legge sull’assegno (vedi CAI); 2. controllare che sull’assegno siano indicati data e luogo di emissione; 3. verificare la concordanza tra l’importo in cifre ed in lettere. Su questo tema va ricordato che “comanda” l’importo in lettere, ma visto che oggi in Italia vivono persone provenienti da stati esteri, ci può essere la possibilità di eventuali errori; 4. verificare la presenza della firma di traenza; 5. che con la clausola non trasferibile la negoziazione del titolo avvenga esclusivamente al beneficiario. In particolare è fatto divieto al cassiere d’integrare di propria iniziativa, pugno o con mezzi meccanici, detti titoli privi totalmente o parzialmente dei requisiti essenziali per la loro regolarità. Gli assegni tratti sullo sportello e presentati direttamente alla cassa, devono tassativamente essere addebitati sul conto corrente di pertinenza, previa verifica della regolarità formale del titolo, nonché della corrispondenza della firma di traenza a quella depositata. Qualora l’addebito non vada a buon fine, l’operatore deve segnalare il fatto al Preposto, che valuterà il comportamento da tenersi. Nel caso siano presentati titoli che risultassero smarriti o sottratti (CAIPASS), si dovrà immediatamente avvisare il Preposto. Va ricordato che è comunque possibile negoziare il titolo a “rischio e pericolo per il cliente” facendo firmare al cliente apposita lettera di manleva. CAMBIO ASSEGNI PER CASSA Il pagamento per cassa degli assegni bancari tratti su altre aziende di credito è una facilitazione che comporta “l’affidamento per utilizzo di somme non disponibili”. Inoltre oggi le leggi in materia di antiriciclaggio, e indici di anomalia (operazioni sospette), fanno si che il rapporto Banca-Cliente sia di tipo continuativo e basato sull’utilizzo del conto corrente. Dal punto di vista operativo, l’operazione comporta: 1. accertamento dell’identità e della solvibilità del presentatore (censimento). Ricordo che in mancanza dei sopra citati presupposti, la Banca si può rifiutare di pagare l’assegno; 2. completezza e regolarità formale del titolo; 3. corretta compilazione della distinta di cambio; 4. assunzione di delibera, nei modi previsti; 5. riscossione delle commissioni previste nei “fogli informativi”. La negoziazione degli assegni avviene attraverso: La Stanza di compensazione Le stanze di compensazione hanno lo scopo di facilitare la regolazione dei rapporti di dare e avere fra banche, originati dagli assegni bancari messi in circolazione dai titolari dei depositi in conto corrente. In Italia le stanze di compensazione hanno sede nelle città in cui esiste una filiale della Banca d'Italia e sono regolate da convenzioni stipulate da quest'ultima con le camere di commercio. Alla stanza di compensazione si possono associare tutte le banche operanti in una determinata zona. Ricordo che per il Credito Cooperativo esistono due stanze, una a Milano per il centro-nord e una a Roma per centro-sud. Check truncation Per accelerare le procedure di pagamento, per assegni di importi minori (3.000,00 Euro bancari, 12.500,00 circolari) si provvede ad inviare alla Banca trattaria solo un flusso informatico di informazioni e non il titolo fisico. q 35 Ai fini dei termini di pagamento, la presentazione per il pagamento a Stanza di compensazione o mediante Check truncation è equivalente alla presentazione allo sportello del trattario. COME SI COMPILA UN ASSEGNO Secondo statistiche dell’Unione Europea risulta che il 70% degli italiani non è capace di compilare correttamente un assegno in euro. Vediamo insieme come procedere, ricordando che la denominazione dell’assegno deve essere nella lingua in cui viene redatto, e deve recare l’ordine incondizionato di pagare dato alla Banca. Il luogo di emissione È un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la Banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell’agenzia bancaria coincidono, la presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se le località non coincidono i termini salgono a 15 giorni. Data di emissione È un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l’assegno al beneficiario. 36 q È ammessa una post-datazione di 4 giorni. L’importo in cifre Nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà ad esempio "534,00". Nel caso invece in cui non sia intera, la si dovrà scrivere "534,71". L’importo in lettere In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre la cifra in lettere. L’assegno è comunque valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di prima, l’importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro no cent" oppure "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l’importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattrosettantunocent" oppure "cinquecentotrentaquattro/71". Il beneficiario È colui al quale viene pagato l’assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al portatore", ovvero chiunque ne venga in possesso lo può incassare. La sottoscrizione dell’emittente è la firma autografa che deve corrispondere a quella depositata in Banca. 7. La Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) La sicurezza, l’affidabilità e la qualità dei servizi legati all’assegno bancario sono tra i temi più delicati e sono stati oggetto di indagini finalizzate all’individuazione delle linee di intervento necessarie alle soluzioni delle principali criticità legate a questo sistema di pagamento. La vecchia normativa (legge 15 dicembre 1990, nr. 386) prevedeva due sanzioni a carico degli emittenti di assegni emessi senza provvista o per mancanza di autorizzazione: • Sanzioni penali • Sanzione aggiuntiva Le sanzioni penali, a causa spesso dell’eccessiva lunghezza e lentezza dei processi erano prive di effetti in termini di concreta deterrenza. Con il decreto legislativo del 30 dicembre 1999 nr. 507 veniva emanata la nuova disciplina sanzionatoria per l’emissione illecita degli assegni bancari senza autorizzazione e senza o con insufficiente provvista. La nuova disciplina prevede: • la revoca di sistema; • l’iscrizione nell’archivio informatico; • la depenalizzazione del reato di assegni emessi senza provvista. Rimangono sempre le sanzioni aggiuntive amministrative che sono rese più incisive dall’iscrizione nell’archivio informatico. In questo ambito è previsto il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo dai due ai cinque anni, l’interdizione dall’esercizio di un attività professionale o imprenditoriale, l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Attraverso questa riforma, l’Istituto bancario ha la possibilità di seguire una strada fortemente penalizzante ed incisiva ai danni del traente anche se l’assegno risulta fuori dai termini del protesto. Azioni che la legge prevede da parte della Banca 1.L’invio dell’informativa al Prefetto in assenza di protesto. 2.L’invio del preavviso di revoca al traente di assegni emessi senza provvista. q 37 3.L’inserimento del traente in archivio e la conseguente revoca di sistema. La Banca deve verificare il mancato pagamento, e individuare in maniera univoca i motivi di rifiuto del pagamento. In sintesi si intende senza provvista l’assegno presentato in pagamento in tempo utile e non pagato perché privo, in tutto o in parte di copertura. NB. L’illecito si perfeziona nel momento della presentazione al pagamento, che coincide con la presentazione ad una “stanza di compensazione”; nel caso di assegni in “check truncation” con la presentazione in via telematica. Ricordiamo che l’eventuale richiamo dell’assegno non dispensa la Banca trattaria da tutti gli adempimenti di legge, relativi all’avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa, sia della revoca di sistema. Nel caso invece l’assegno sia fuori dai termini del protesto, lo stesso non potrà essere protestato, ma la Banca potrà attivare le sanzioni amministrative previste e la revoca di sistema. Il soggetto che emette l’assegno senza provvista può regolarizzare la sua posizione, pagando entro 60 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, evitando così le sanzio38 q ni amministrative e l’iscrizione in CAI: 1.l’importo dell’assegno; 2.il pagamento degli interessi; 3.il pagamento della penale del 10% dell’importo dell’assegno; 4.le spese per il protesto o la constatazione equivalente. L’iscrizione in CAI e quindi la revoca di sistema deve essere applicata da tutte le banche e gli uffici postali per il solo fatto che il soggetto risulta iscritto. Quindi per effetto della revoca il traente è interdetto da emettere assegni bancari e postali per una durata di sei mesi e qualunque banca e ufficio postale hanno il divieto di: 1.stipulare con il traente iscritto nuove convenzioni di assegno; 2.consegnare moduli di assegno al traente iscritto; 3.pagare eventuali assegni emessi dal traente segnalato dopo l’iscrizione in CAI, anche se tratti nei limiti di provvista, per un identico periodo. Adempimenti della Banca per dare l’avvio alla procedura Trasmissione al Prefetto territorialmente competente di: 1.un rapporto di accertamento della violazione da parte del pubblico ufficiale nel caso di levata del protesto o di dichiarazione equivalente; 2.un informativa inviata direttamente dalla Banca trattaria in caso di mancanza di protesto o dichiarazione equivalente; 3.trasmettere all’Archivio i dati richiesti dalla normativa (con il protesto è automatica l’iscrizione in CAI); 4.inviare al traente di assegni emessi senza provvista il preavviso di revoca (entro 10 giorni) indicando la data di iscrizione in CAI, nel caso non regolarizzasse la sua posizione. NB. Ricordo che è obbligo per tutto il sistema bancario consultare l’Archivio al momento del rilascio di assegni per verificare che il richiedente non sia stato iscritto da altre banche. Soggetto da iscrivere La Banca trasmette alla CAI: 1.i dati di tutti i soggetti che hanno sottoscritto l’assegno. Se tutti i contestatari hanno firmato l’assegno senza avere l’autorizzazione del trattario, tutti i nominativi devono essere segnalati all’archivio. Se l’assegno è stato sottoscritto solo da alcuni contestatari in violazione dell’obbligo di firma congiunta, devono essere iscritti i soli firmatari; 2.i dati del delegante se il delegato ha agito nei limiti della delega. In caso contrario deve essere iscritto il delegato; 3.in base all'art.5 DM 458/01, deve essere iscritto l’ente, se è stato speso il nome dell’ente stesso. Ciò in base al fatto che l’immedesimazione tra ente e persona fisica porta a ritenere emittente dell’assegno l’ente medesimo. La struttura CAI: una sezione centrale e sei segmenti Sezione Centrale CAPRI PASS CARTER ASA ASP PROCAR q 39 Centrale Allarmi Procedura Impagati: contiene i dati relativi alle revoche dall’autorizzazione ad emettere assegni conseguenti all’emissione di assegni senza provvista o mancanza di autorizzazione. Procedura Assegni Sottratti e Smarriti: contiene i dati relativi agli assegni sottratti e smarriti, non restituiti alle banche e agli uffici postali o bloccati per altri motivi. NB. In caso di smarrimento farsi sempre rilasciare denuncia da parte del cliente. PS. Esiste la possibilità anche per il privato cittadino collegandosi al sito SIA.it e andando su servizi web, di accedere alla sezione PASS. Carte Revocate: contiene i dati nominativi relativi alle revoche dall’utilizzo delle carte di pagamento. Assegni Sanzioni Amministrative: contiene i dati relativi alle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità competente. Assegni Sanzioni Penali: contiene i dati relativi alle sanzioni penali irrogate dall’autorità competente. Procedura Carte: contiene i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte. 40 q I dati identificativi personali iscritti a seguito dall’utilizzo di carte di pagamento rimangono in archivio per due anni. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie rimangono in archivio per cinque anni. Per i dati non nominativi, relativi a smarrimento, sottrazione, mancata restituzione, blocco, rimangono in archivio per dieci anni. Per le carte la permanenza dei dati è di due anni. Responsabilità della Banca e dell’Operatore di Sportello Il codice fiscale Per identificare in modo certo il nominativo da revocare, viene utilizzato il codice fiscale che a seconda dei casi può essere di “persona fisica” o “persona non fisica”. Il codice fiscale pertanto diventa, elemento indispensabile da acquisire insieme ai dati anagrafici del cliente. A questo scopo la normativa CAI, ha inserito l’obbligo per le banche di possedere il codice fiscale anche dai soggetti non residenti. L’unico codice fiscale ammesso è quello fornito dall’Amministrazione Finanziaria, a cui vanno rinviati i clienti in caso di mancanza. Non è consentito fare affidamento su sistemi alternativi per il calcolo del codice fiscale o dichiarazioni dello stesso da parte del cliente. Osservanza degli obblighi La legge prevede per le Banche un doppio livello di responsabilità. – Sul piano civilistico in quanto l’omessa o ritardata iscrizione in CAI, nonché la consegna di moduli di assegno a persona iscritta, comporta l’assunzione di una responsabilità solidale della Banca con il traente, limitata a 10.329,14 Euro per assegno nei confronti del prenditore. – Sul piano penalistico, prevede la punibilità con la reclusione fino ad un anno e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, del dipendente responsabile che consegna moduli di assegno a persona interdetta censita in archivio. mento d'identità (non accettare documenti già fotocopiati e controllare con scrupolo il timbro a secco); • il rilascio di carnet di assegni deve essere contestuale al caricamento; • la negoziazione dei titoli presenti in PASS dovrà avvenire esclusivamente per l’incasso, senza l’immediato pagamento del controvalore in Euro: • i blocchetti erroneamente emessi dagli operatori dovranno essere annullati e scaricati dall’archivio informatico ed archiviati nella busta di cassa. I carnet in bianco devono essere riposti in luoghi riparati, lontani dal pubblico e nei periodi di chiusura collocati all’interno di armadi chiusi a chiave. Norme comportamentali minimali da adottare da parte dell’Operatore di Sportello L’istituzione dell’Archivio (CAI), impone la necessità di ribadire alcune metodiche lavorative, che devono essere obbligatoriamente eseguite nello svolgimento dei servizi da parte dei cassieri: • consultare l’archivio CAPRI prima dell’accensione di un rapporto di conto corrente tramite le apposite transazioni; • acquisire obbligatoriamente prima dell’apertura di qualsiasi rapporto fotocopia di Codice Fiscale e Docu- q 41 42 q 8. Le operazioni di Portafoglio Commerciale Nell'ambito delle tipologie delle aperture di credito per cassa rientrano gli anticipi su Portafoglio s.b.f., ossia su presentazione di effetti. Oggi, la parte più rilevante del portafoglio effetti s.b.f. è costituita dalle ricevute bancarie. Esse rappresentano un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la Banca procede alla riscossione dell’importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente; essa, trovando la sua manifestazione materiale in un semplice documento cartaceo di quietanza, è particolarmente diffusa in rapporti commerciali continuativi caratterizzati da fiducia reciproca tra venditore e compratore. Possiamo allora definire le operazioni di portafoglio salvo buon fine come quelle operazioni con le quali viene messa a disposizione, sul c/c dell'affidato, una somma di denaro pari al valore nominale delle ricevute bancarie presentate. Nell'ambito di queste operazioni si effettua una distinzione fondamentale in base alla disponibilità dell'importo delle ricevute presentate. Accredito s.b.f. con disponibilità immediata, che si risolve in una vera e propria concessione di credito da parte della Banca. La disponibilità dell'importo degli effetti coincide con la data di ammissione degli effetti all'incasso, consentendo al cliente di smobilizzare i propri crediti commerciali. Accredito s.b.f. a valuta maturata (dopo incasso), che non rappresenta una vera e propria operazione di concessione di credito, in quanto il valore degli effetti viene messo a disposizione sul c/c del cliente alla scadenza adeguata. L'accredito s.b.f. degli effetti costituisce un'operazione di finanziamento che presuppone che il cliente: • disponga di un c/c di corrispondenza; • abbia ottenuto la concessione di un Fido: la Banca stabilisce la cifra del castelletto s.b.f., cioè l'importo massimo degli effetti che il cliente può presentare all'incasso. q 43 Gli effetti devono presentare i seguenti requisiti: • essere normalizzati; cioè presentare i requisiti formali (formato, qualità della carta, posizionamento dei caratteri, ecc.) fissati dall'ABI e tutti gli elementi essenziali (emittente, debitore, data di scadenza e di emissione, banca di appoggio, importo, ecc.); • non avere scadenza superiore di solito ai quattro mesi. 6.Addebito delle commissioni di incasso nel conto corrente, con valuta il giorno di presentazione. 7.Accredito in c/c (con disponibilità immediata o a valuta maturata) del valore nominale degli effetti presentati all'incasso. Le fasi procedurali dell’operazione di portafoglio 1.accredito diretto in c/c di corrispondenza; 2.accredito degli effetti del portafoglio s.b.f. mediante conto anticipo; 3.accredito mediante conto transitorio di evidenza con applicazione di tassi differenziati. 1.Presentazione degli effetti da parte del cliente accompagnati dall'apposita distinta, nella quale vengono riportati i dati degli effetti, elencati in ordine di scadenza, ed eventuali istruzioni. 2.Controllo da parte dell'Ufficio Portafoglio (Centro servizi) per accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali degli effetti e soprattutto della capienza residuale del castelletto. 3.Raggruppamento degli effetti presentati in un unico gruppo o in più gruppi in base alle scadenze. Nella prassi bancaria è usuale effettuare raggruppamenti degli effetti per scadenze decadali. 4.Calcolo della scadenza adeguata. Per ciascun gruppo di effetti (unico o plurimi) viene calcolata un'unica valuta che rappresenta la data con la quale viene accreditato al cliente il valore nominale degli effetti presentati. 5.Annotazione, nella scheda elettronica di castelletto, degli importi degli effetti presentati con indicazione della valuta adeguata riferita a ciascun gruppo. 44 q Il portafoglio s.b.f. a disponibilità immediata prevede l'utilizzo di tre procedure diverse, che sono di seguito descritte: Vediamo in cosa consistono queste tre procedure. Accredito diretto in c/c di corrispondenza Questa procedura prevede l'accredito diretto, nel conto corrente del cliente, del valore nominale degli effetti presentati. Per ogni gruppo di effetti la valuta dell'accredito coincide con la valuta adeguata corrispondente. L'uso di tale procedura, se da un lato consente al cliente di disporre immediatamente del valore dei suoi crediti commerciali senza attendere la scadenza degli stessi, dall'altro, può generare degli scoperti per valuta nel c/c. Gli interessi a debito del cliente vengono calcolati (alla fine di ogni trimestre) soltanto se gli utilizzi hanno generato degli scoperti per valuta, e comunque sono proporzionali all'importo e alla durata degli scoperti stessi. Questa procedura è preferita dai clienti che si trovano nelle seguenti condizioni: 1.che prevedono di non utilizzare tutta la somma a disposizione, assicurandosi quindi interessi debitori rapportati alla sola parte utilizzata; 2.che hanno il c/c di corrispondenza che presenta normalmente saldi a credito, e solo eccezionalmente a debito, limitando così l'incidenza dei possibili scoperti per valuta. Accredito degli effetti del portafoglio s.b.f. mediante conto anticipo Questa procedura prevede l'utilizzo del c/c di corrispondenza ordinario e del conto anticipi su effetti s.b.f. Il conto anticipi su effetti s.b.f. viene tenuto con il metodo scalare con procedimento amburghese e alla fine di ogni trimestre vengono redatti, da parte della banca, l'estratto conto e lo scalare interessi. • Il giorno di presentazione delle ricevute vengono effettuate le seguenti registrazioni: il conto anticipi viene accreditato, per il valore nominale degli effetti presentati, con valuta adeguata o con le valute adeguate dei vari raggruppamenti. • Giroconto del suddetto importo, con valuta in giornata, dal conto anticipi al c/c di corrispondenza. • Il conto anticipi è, quindi, un conto transitorio in quanto gli importi accredi- tati vengono immediatamente trasferiti al c/c di corrispondenza e presenta, conseguentemente, un saldo contabile sempre nullo e un saldo liquido a debito del cliente. Il saldo liquido debitore è pari al valore delle ricevute, già girate al c/c di corrispondenza ma, la cui valuta non è ancora giunta a maturazione. • Gli interessi a debito che si generano nel conto anticipi, per effetto degli scoperti per valuta (originati dalle valute degli addebitamenti che risultano cronologicamente anteriori rispetto a quelle degli accrediti), vengono determinati trimestralmente e addebitati direttamente in c/c con valuta della data di chiusura del trimestre. Il tasso debitore praticato dalla banca alla sua clientela sul conto anticipo è secco, in quanto non è gravato da commissioni o spese aggiuntive. Questa procedura è utilizzata, dalla banca, in particolar modo per i clienti che presentano frequentemente effetti s.b.f. Il suo utilizzo risulta, però, gradito alle imprese/affidate nelle seguenti eventualità: 1.quando si avvalgono dell'intero importo, tenuto conto che gli interessi a loro carico sono comunque determinati sul valore totale degli effetti presentati; 2.quando il loro c/c presenta stabilmente saldi a debito, avendo in tal modo la possibilità di ridurre la loro esposizione, attraverso il versamento del valore nominale degli effetti presentati, e di beneficiare, inoltre, di un differenziale sui tassi debitori, in quanto il tasso dare del c/c ordinario è più elevato rispetto a quello del conto anticipi. q 45 Accredito mediante conto transitorio di evidenza con applicazione di tassi differenziati Questa procedura può essere sintetizzata nei seguenti passaggi fondamentali: • il giorno di presentazione degli effetti il loro valore nominale viene accreditato, con valuta adeguata, in un conto transitorio ed infruttifero denominato conto di evidenza; • alla maturazione delle varie valute adeguate, il valore nominale degli effetti viene scaricato dal conto di evidenza ed accreditato nel c/c di corrispondenza. Il conto di evidenza ha esclusivamente lo scopo di porre in evidenza, in ogni momento, la consistenza del portafoglio, cioè il valore degli effetti presentati s.b.f. che non sono ancora stati accreditati nel c/c. Questa procedura, comunque, consente al cliente/affidato di utilizzare una linea di credito garantita dagli effetti presentati all'incasso, che non deve superare il castelletto accordato. • Il fido bancario concesso al cliente viene graduato su tre livelli di rischio, in ragione delle garanzie offerte dal cliente, ed a ogni livello di rischio corrisponde, ovviamente, un diverso tasso di interesse: • il primo livello, al quale viene applicato il tasso più basso, corrisponde alla linea di credito assistita da garanzie reali o personali; • il livello intermedio, a tasso di favore, 46 q corrisponde alla linea di credito garantita dalla consistenza del portafoglio salvo buon fine, cioè dal valore nominale degli effetti con valuta ancora da maturare rilevato dal conto di evidenza; • il terzo livello, con tasso più elevato, corrisponde alla linea di credito non assistita da garanzie, una volta esaurite le disponibilità relative alle prime due fasce di fido. Pertanto, la struttura dello scalare interessi prevederà la scomposizione dei saldi a debito del correntista in tre fasce corrispondenti ai tre livelli di rischio, che permetteranno di calcolare i relativi numeri e conseguentemente di applicare i tassi differenziati. Questa procedura è quella più conveniente per il cliente, in quanto, può beneficiare di tassi debitori differenziati a seconda del livello di rischio, e corrispondere gli interessi soltanto per il credito effettivamente utilizzato. Inoltre per ogni utilizzo delle disponibilità il sistema informativo della Banca può determinare automaticamente il livello raggiunto ed il tasso corrispondente. La Banca ottimizza quindi l'utilizzo degli affidamenti del cliente/affidato, creando una gestione efficiente delle sue risorse. 9. Servizi di pagamento LA MONEtA ELEttrONIcA le carte del credito cooPerativo Carta Bancomat Credito oro Credito classica e socio Carta prepagata Credito corporate q 47 dUe criteri di sUddivisione delle carte CARTE COMMERCIALI (fidelity cards) CARTE T&E (Travel and Entertainment) CARTE BANCARIE Carte Commerciali Emesse da società commerciali e di servizi e costituiscono uno strumento per incrementare le vendite e fidelizzare la clientela. L’intervento della Banca riguarda la fase di gestione dei pagamenti. credito concesso (1.500-5.000 Euro) o in valore assoluto (50-100 Euro-mese) e viene stabilita con l’utilizzatore. La funzione Revolving consente di ricaricare il plafond mano a mano che le singole rate vengono versate. Carte T&E Emesse da società specializzate (American Express, Diners) permettono livelli di spesa più elevati ed in alcuni casi la possibilità di rateizzare il pagamento. Carte Bancarie Prevedono una relazione trilaterale tra il soggetto emittente (Bancamericard, Carta Sì), la Banca e il titolare della carta. Alla Banca compete la fase distibutiva ed i criteri di utilizzo dello strumento (plafonds mensili, tasso applicato, rateizzazione). Revolving Cards Offrono la possibilità di effettuare il rimborso rateale con cadenza mensile dell’importo complessivo risultante a debito al termine di un determinato periodo. L’importo della singola rata viene stabilito in misura percentuale (5-10%) sull’ammontare massimo del plafond di 48 q Ricordiamoci che il conteggio degli importi viene fatto a fine mese. Quindi vengono addebitate nel mese in corso tutte le operazioni fatte dal cliente dal primo del mese fino al 27/28 del mese stesso le PrinciPali aree di aPPlicazione della carta tasca •Risarcimenti – per esempio compagnie assicurative, linee aeree, ecc. •Trasferte – sostituisce l’anticipo di contante a dipendenti che viaggiano occasionalmente •Trasferimento fondi – per esempio per mandare denaro all’estero •University card – prodotto specifico per studenti universitari Ricordiamoci che la Carta Tasca non si può utilizzare per il noleggio auto. Inoltre è possibile, ricaricarla tramite l'home Banking •Teenagers – anche senza conto corrente bancario (contratto sottoscritto da un terzo maggiorenne) •Turismo – sostituisce contante e travellers cheques per viaggi all’estero •Internet – per navigatori sprovvisti di carta di credito •Pagamento salari – per lavoratori occasionali o non bancarizzati •Carta regalo •Carta per promozioni/eventi •Incentivi - Bonus •Premio per lotterie, concorsi a premi, ecc. q 49 50 q 10. Le operazioni di mercato monetario mercato monetario obbligazionario Questa sezione ha l’obiettivo di fornire delle semplici chiavi di lettura sugli strumenti d’investimento. Avendo l’operatore contatti con il cliente è possibile trovarsi nella situazione di segnalare allo stesso l’opportunità o meno di rivolgersi all’ufficio titoli per parlare di investimenti. Diventa importante quindi, nell’ottica di un attività di sviluppo con la clientela e per le aspettative che il cliente stesso ha, (trovarsi sempre personale all’altezza), conoscere alcuni fondamentali di questi servizi. Tipologie di titoli • Buoni Ordinari del Tesoro (BOT): titoli “a sconto” emessi con durate di 3, 6 e 12 mesi o con durate anomale al fine di fronteggiare temporanei squilibri di cassa. • Certificati del Tesoro zero coupon (CTZ): titoli “ a sconto” con durata di 24 mesi. • Certificati del Tesoro a cedola variabile (CCT): titoli con durata di 7 anni e cedole semestrali determinate in funzio- ne del tasso di aggiudicazione dei BOT a 6 mesi, emessi nell’asta precedente la data di inizio godimento della cedola. • Buoni del Tesoro poliennali (BTP): titoli con cedole semestrali a tasso fisso e durate di 3, 5, 10, 15 e 30 anni. • Buoni del Tesoro poliennali indicizzati (BTPi): titoli a tasso variabile per i quali sia le cedole semestrali sia il capitale rimborsato a scadenza sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco. Sono emessi con durate di 5, 10 e 30 anni. Elementi chiave: 1. Date godimento 2. Descrizione titolo/spread/tipo indicizzazione 3. Codice isin (12 caratteri alfanumerici) 4. Rating (Moody’s, Fitch, Standard & Poors) 5. Cedola (attesa/futura) 6. Rateo 7. Imposta sostitutiva (comprensiva eventuale disagio d’emissione) 8. Prezzo ufficiale 9. Prezzo minimo/massimo q 51 10.Rendimento % lordo/netto 11.Duration 12.Volatilità 13.Quantità stitore verso l’emittente, riguardante il pagamento di una somma nominale che risulta dal titolo ad una determinata scadenza. Cosa sono le obbligazioni? Rating: definizione • L’obbligazione è titolo rappresentativo di un rapporto di credito/debito fra un emittente (debitore) ed un investitore (creditore). • Il titolo obbligazionario incorpora quindi un diritto di credito dell’inve- Il rating esprime la qualità del debito, dalla quale consegue il rischio di default (cioè il rischio di mancato pagamento degli interessi o del capitale di un prestito obbligazionario) relativo sia al singolo emittente che alla singola emissione. Quali sono le caratteristiche? 1. Emittente 2. Rating 3. Tasso d'interesse 4. Cedola 5. Durata Emittente SOVRANAZIONALI PUBBLICI NAZIONALI ESTERI NAZIONALI PRIVATI 52 q ESTERI In relazione al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 in tema di intermediari finanziari EMITTENTE VARIABILE Stati sovrani •Deficit di bilancio •Spesa pubblica •Produzione interna •Stato della bilancia dei pagamenti Società commerciali •Natura dell’attività • Grado di diversificazione ed internazionalizzazione •Posizione competitiva • Vantaggi competitivi • Tasso di crescita del business •Situazione finanziaria • Capacità del management TABELLA RATING DI SINTESI Moody’s Standard & Poors VALUTAZIONE EFFETTUATA Aaa AAA • Titoli di altissima qualità, con rischio minimo per l’investitore. Il pagamento finale del debito è sicuro. L’emittente si caratterizza per una stabilità tale da non rischiare di compromettere il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale. Aa AA • Titoli di alta qualità, con basso rischio per l’investitore. Insieme ai titoli della categoria precedente possono essere definiti “high grade bonds”, cioè titoli di elevata qualità. L’unica differenza è rappresentata da una più alta volatilità delle condizioni reddituali e da un rischio più elevato nel caso di un percorso evolutivo sfavorevole. q 53 Moody’s Standard & Poors VALUTAZIONE EFFETTUATA A A • Titoli di buona qualità, che presentano prospettive di investimento favorevoli. Sono in sostanza titoli di livello medio alto. Sussistono elementi concreti che fanno temere un deterioramento dei margini di sicurezza nell’immediato futuro. Baa BBB • Titoli di media qualità, non altamente protetti, ma non scarsamente affidabili. Si tratta di titoli con chiari tratti speculativi. La situazione reddituale non appare comunque rassicurante se proiettata su un arco temporale relativamente lungo. Ba BB • Titoli di qualità medio-bassa, con inequivocabili elementi speculativi. Non possono essere ritenuti sicuri nell’avvenire. B B • Titoli di bassa qualità che non presentano le caratteristiche di un investimento desiderabile. Non si prevedono situazioni incoraggianti per il futuro. Caa CCC • Titoli di scarsissima qualità. Potrebbero già sussistere le condizioni per uno stato di insolvenza. Ca CC • Titoli esclusivamente speculativi, emessi da debitori potenzialmente insolventi. C C • Titoli con scarsissima possibilità di interessare qualsiasi investitore. D D • Titoli di imprese in default. 54 q Tasso di interesse TASSO CON CEDOLA • ANNUALE • SEMESTRALE FISSO INDICIZZATO il valore numerario delle cedole future non è noto ma... sono note le modalità per definirle cedola Se prevista, rappresenta gli interessi che vengono pagati in percentuale rispetto al valore nominale dell'obbligazione. Cedola e il rateo che cos'è? Zero coupon rateo È la parte della cedola di un'obbligazione già maturata e che va pagata al precedente proprietario quando si acquista un'obbligazione sul mercato. Valutazione delle oscillazioni del prezzo. Con cedola Duration modificata (Volatilità) – Misura del rischio di variazione del prezzo di un'obbligazione a tasso fisso al variare dei tassi di interesse. Per un rialzo dei tassi di 1%, il prezzo del titolo dovrebbe cadere percentualmente di un importo pari approssimativamente alla sua duration. q 55 – È utile per determinare l'effetto di variazioni dei rendimenti di mercato sui prezzi dei titoli. – È l’indicatore di sensitività del prezzo. È uguale alla duration divisa per la somma tra uno e il rendimento del titolo. Una duration pari a 5 significa che una variazione di un punto percentuale del rendimento comporta una variazione del 5% del prezzo del titolo Cosa vuol dire Fondo Comune di Investimento? • Introdotti in Italia con la legge 23 marzo 1983 nr. 7 sono organismi che procedono a raccogliere presso il pubblico il risparmio che viene poi investito in valori mobiliari scelti dal gestore al fine di aumentare il valore del patrimonio. Si tratta quindi di una Nome Fondo Aureo Azioni Euro Acc Aureo Azioni Globale Acc Aureo Azioni Italia Acc Aureo Cash Dynamic Acc Aureo Defensive Acc Aureo Finanza Etica Acc Aureo Flex Opportunity Acc Aureo Liquidità Acc Aureo Obbligazioni Globale Acc Aureo Plus Acc Aureo PrimaClasse Crescita Acc Aureo PrimaClasse Dinamico Acc Aureo PrimaClasse Flessibile Acc Aureo PrimaClasse Valore Acc Aureo Rendimento Assoluto Acc 56 q gestione in monte. Tale attività è preclusa alle banche che possono solo collocarli presso la clientela. • Il fondo comune ha un meccanismo di funzionamento estremamente semplice nel calcolo del valore dell’investimento. In pratica con l’importo versato si acquistano un certo numero di quote al valore di quotazione della tipologia di fondo scelto, il quale è pubblicato giornalmente sui quotidiani. Per calcolare quindi il valore dell’investimento sarà sufficiente moltiplicare il numero delle quote possedute per il valore del fondo in quel momento. La società di gestione del gruppo è TIPOLOGIA Azionari Area Euro Larg... Azionari Internazionali... Azionari Italia Obbligazionari Breve T.... Bilanciati Prudenti (EUR) Bilanciati Prudenti (EUR) Bilanciati Aggressivi (... Monetari Area Euro - Di... Obbligazionari Globale ... Altro Bilanciati Aggressivi (... Bilanciati Moderati (EUR) Altro Bilanciati Prudenti (EUR) Altro DoVe inVeSte Un fonDo? PrenDiamo Come eSemPio aUreo azioni italia CaTEGoRia: azionaRi iTalia % di azioni informazione software Hardware media Telecomunicazioni servizi salute servizi al consumo servizi alle aziende Finanza industria Beni di consumo Beni industriali Energia servizi di pubblica utilità 8,93 0,00 1,08 2,25 5,60 44,20 2,56 1,21 3,85 36,58 46,86 4,17 10,06 20,95 11,68 numero Complessivo di Titoli azionari numero Complessivo di Titoli obbligazionari % primi 10 Titoli sul patrimonio nomE Eni Enel spa intesa sanpaolo uniCredit assicurazioni Generali Telecom italia snam Rete Gas uBi Banca scpa Finmeccanica Tenaris sa portafoglio 106 1 47,75 sETToRE paEsE iTalia iTalia iTalia iTalia iTalia iTalia iTalia iTalia iTalia lussEmBuRGo % su poRTaFoGlio 14,18 6,35 6,24 5,63 5,19 3,25 2,02 1,67 1,64 1,58 Fonte morningstar q 57 58 q 11. Cenni su PAC e obbligazioni La formula usata e che maggiormente ci aiuta a preservare il rapporto con il cliente, in un ottica di oscillazione dei mercati soprattutto azionari è il PAC (Piano di Accumulo). Il PAC consente di effettuare versamenti anche da 50 Euro mensili direttamente dal c/c del cliente a Aureo Gestioni e quindi di poter risparmiare nel lungo periodo (dai 6 anni in su) delle somme. La sua utilità è rivolta quindi a chi deve accumulare come giovani o anche persone con importi più rilevanti che vogliano investire su mercati volatili come quello azionario. In ogni caso ogni tipologia di fondo si presta al PAC. Ricordiamoci che il PAC consente di “contenere” l’eventuale perdita da mercato, quindi nel medio lungo periodo si rivela un ottimo investimento ma possono esserci periodi di sofferenza. Vediamo ora un esempio concreto che riguarda il fondo Aureo Azioni Italia Ho preso in esame dal 2002 (vedi tabella alla pagina seguente) i valori della quota ad inizio mese nei loro periodi peggiori. Ho supposto che il nostro ipotetico investitore ben educato sul fatto che investire nei momenti di mercato negativi poteva essere vantaggioso, avesse versato 100 Euro al mese. Nello stesso tempo un altro investitore sempre nel 2002 avesse investito la stessa somma, invece che mensilmente, in un'unica soluzione. Naturalmente nessuno dei due ha poi effettuato altri movimenti in momenti nei quali (vedi grafico nelle pagine seguenti) il fondo stava guadagnando. Vediamo cosa succede: q 59 Mese anno Valore Quota importo euro numero di quote Aprile 2002 20,17 100 4,9578582 Maggio 2002 19,51 100 5,1255766 Giugno 2002 18,43 100 5,425936 Luglio 2002 17,54 100 5,7012543 Agosto 2002 15,56 100 6,4267352 Settembre 2002 15,98 100 6,2578223 Ottobre 2002 13,82 100 7,23589 Novembre 2002 14,68 100 6,8119891 Dicembre 2002 16,07 100 6,2227754 Gennaio 2003 14,8 100 6,7567568 Febbraio 2003 14,48 100 6,9060773 Marzo 2003 14,41 100 6,9396253 Aprile 2003 13,76 100 7,2674419 Maggio 2003 15,06 100 6,6401062 Giugno 2003 15,89 100 6,2932662 Luglio 2003 15,55 100 6,4308682 Agosto 2003 15,98 100 6,2578223 Settembre 2003 16,26 100 6,1500615 Ottobre 2003 15,99 100 6,2539087 Novembre 2003 16,7 100 5,988024 Dicembre 2003 17,33 100 5,7703405 Gennaio 2004 16,98 100 5,8892815 Febbraio 2004 17,49 100 5,7175529 Marzo 2004 17,75 100 5,6338028 Aprile 2004 17,32 100 5,7736721 Maggio 2004 17,86 100 5,5991041 Giugno 2004 17,6 100 5,6818182 Luglio 2004 18,2 100 5,4945055 Agosto 2004 17,86 100 5,5991041 Settembre 2004 17,7 100 5,6497175 Ottobre 2004 18,35 100 5,4495913 Novembre 2004 18,77 100 5,3276505 Agosto 2008 19,7 100 5,0761421 Ottobre 2008 17,93 100 5,5772448 Novembre 2008 15,54 100 6,4350064 Dicembre 2008 13,71 100 7,293946 Gennaio 2009 14,45 100 6,9204152 Febbraio 2009 13,14 100 7,6103501 Marzo 2009 11,28 100 8,8652482 Aprile 2009 12,27 100 8,1499593 4.000 249,56425 Tot. VersatoTot. Quote 60 q Valore della quota a maggio 2009: 16,30 Valore dell’investimento in PAC: 4067, 89 Euro. Risultato ottenuto moltiplicando il numero quote acquistate 249,56425 x il valore quota a maggio 16,30. Conclusione finale Il PAC ci serve per evitare brusche discese e togliere l’emotività ad un mercato soprattutto azionario, nel quale il piccolo risparmiatore non può e non deve fare troppe scommesse. L’altro investitore ha investito invece 4.000 Euro in unica soluzione (PIC) ad aprile 2002 al valore di 20,17, ha acquistato quindi 198,314 quote. Risultato ottenuto dividendo 4.000 Euro per 20,17. Inoltre ci consente di guadagnare tempo nel recupero del nostro investimento, in quanto acquistando a prezzi bassi diminuisco il valore medio della mia quota (4000/249,56425=16,02 Valore quota media) e quindi il punto di pareggio. Ad oggi il suo investimento varrebbe: 3.232,51 Euro. Risultato ottenuto moltiplicando il numero quote acquistate 198,314 x il valore quota a maggio 16,30. L’altro investitore deve aspettare che il valore torni a 20,17 almeno. Nel caso di mercato solo al rialzo, mi sembra ovvio tutto va bene e tutto guadagna e quindi tutti sono bravi. Quindi non abbiamo timore a investire in momenti di mercato non positivo, ma facciamolo piano piano attraverso il PAC, cauteliamo noi ed il cliente. Aureo Azioni Italia Grafico Il fondo Aureo Azioni Italia è quello in grigio scuro, q 61 62 q Coordinamento editoriale e segreteria di redazione: Alessandro Trombetti e Roberto Zalambani Impaginazione: Marco Bugamelli Grafica: Idea Pagina Finito di stampare nel mese di giugno 2009 q 63 64 q