uaderni di formazione
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Collana di incontri
e studi giuridico-bancari
a cura della Federazione
delle Banche
di Credito Cooperativo
dell’Emilia Romagna
Guida pratica
per operatori
di sportello
nelle Bcc
di GIACOMO GOLLINI
giugno 2009
6
Guida pratica
per operatori di sportello
nelle Bcc
di giacomo gollini
giugno 2009
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i
uaderni di formazione
Collana di incontri e studi giuridico-bancari
a cura della Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna
indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Il Regolamento interno di cassa per le Bcc
pag. 7
Lo Statuto delle Bcc (cenni)
9
Il processo produttivo delle aziende di credito,
i rischi dell’attività bancaria 11
Indicatori di anomalia e operazioni sospette 15
I depositi bancari: DR/CD/CC/PCT 19
L’Assegno Bancario 31
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) 37
Le operazioni di portafoglio commerciale sbf:
ricevute bancarie (Riba) e cenni su sconto di effetti 43
La moneta elettronica:
principali caratteristiche delle carte di credito,
come si ottiene una carta di credito.
L’uso di una carta di credito
e di una carta di debito:
il Bancomat ed il Pagobancomat 47
Le operazioni di mercato monetario: Bot, Pct, Fondi di liquidità 51
Cenni su PAC e Obbligazioni 59
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna
via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 17 - 40127 Bologna
Tel. 051.6314011 - Fax 051.379084
[email protected] - www.fedemilia.bcc.it
introduzione
di Giacomo Gollini*
S
ono due anni che collaboro con il Credito Cooperativo in diverse aree formative, spaziando su vari argomenti e dialogando con diversi attori del mondo
delle Bcc, dagli Amministratori e Sindaci, a responsabili Area Finanza, Preposti, Compliance e Operatori di Sportello in tutta Italia.
Proprio dagli Operatori di Sportello è cominciato il
mio rapporto con le Bcc ed il percorso dedicato è
diventato una sorta di “cavallo di battaglia” delle mie
competenze.
Quando mi è stato chiesto di scrivere questo quaderno ho accettato con gioia ma anche con una certa
apprensione sotto due punti di osservazione.
Il primo è che scrivere tutto ciò che diciamo in aula
non è semplice. Descrivere in parole i dubbi, le esperienze, anche le perplessità, le esperienze operative
dei partecipanti, è cosa improponibile.
Il secondo che essendo “differenti” è umanamente
impossibile scrivere un quaderno che sia ad hoc per
tutti.
Nonostante tutto ciò ci proviamo. Uno degli obiettivi
di questo quaderno è quindi di dare un quadro d’insieme di cosa fa, come si muove e quali sono le aree
di attenzione comportamentali e normative, anche se
ridotte all’osso, alle quali deve fare riferimento ed
attenzione l’operatore di sportello.
Quindi non sperate di trovare alcunché su quale tasto
spingere sul terminale per fare una determinata operazione.
Perché ho citato le aree comportamentali e normative? Perché l’operatore di sportello è il primo interfaccia con il cliente, è colui che impersona l’Azienda, in quel momento è quella persona dalla quale il
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cliente si aspetta un adeguato e corretto trattamento.
L’operatore di sportello è quindi quella figura che
funge sia da presidio verso la clientela, ma anche da
presidio interno della Banca, ma non solo svolge
anche una funzione di sviluppo e di relazione per la
conoscenza quasi quotidiana che ha con il cliente.
Oggi poi che il cliente è maggiormente informato, ed
in considerazione dell’immagine di banca del territorio del Credito Cooperativo, aumentare le proprie
competenze e l’aggiornamento professionali, diventano elementi essenziali.
Non voglio dilungarmi troppo anche perché quello
che ho notato nelle aule è stata da parte vostra una
forte voglia di conoscere il “mestiere”, ma soprattutto un ambiente stimolante e fatto di persone.
Quindi sono a ringraziarvi io per quello che mi avete
trasmesso e ne approfitto per ringraziare la Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna per l’opportunità che mi è stata concessa attraverso questo manuale, e anche i docenti che mi hanno preceduto dai
quali ho attinto qualche spunto.
Naturalmente anche altri aspetti riguardano da vicino
l’Operatore di Sportello. Mi riferisco alla sicurezza
sul posto di lavoro (626) e ai comportamenti antirapina; di questi argomenti non parliamo in questo
Quaderno perché saranno oggetto di uno strumento
editoriale dedicato.
*Consulente SeF Consulting
area finanza
e tecnica bancaria
4
q
presentazione
di Daniele Quadrelli*
N
onostante le reti informatiche, i flussi governati a
distanza, le operazioni effettuate senza il passaggio
del denaro di mano in mano, la relazione allo sportello resta centrale nel servizio bancario.
È qui che si fanno le ossa i neoassunti, gran parte
giovani, chiamati subito a confrontarsi, in terreno
aperto, con una clientela sempre più preparata e esigente, che ha la possibilità di scegliere fra tante opportunità anche sui mercati locali.
Eppure il trasferimento delle competenze, le cento
situazioni affrontate ogni giorno, non sono sufficienti a fare bravo un operatore di sportello. Deve confrontarsi con norme sempre più complesse e vincolanti, con la severità delle attenzioni e dei controlli,
tra stress e assunzione di responsabilità. È vero, i
nostri nuovi collaboratori sono diplomati o – sempre
più frequentemente – laureati ma non possono contare solo sugli studi teorici, anche se arricchiti da
qualche “master” in economia, finanza e gestione
d’impresa.
Come ha giustamente scritto il dott. Gollini nella
prefazione a questo manuale, l’operatore di sportello
deve unire, alla professionalità, un elevato senso del
controllo, oculatezza, cortesia, tatto, non disgiunti da
appropriata fermezza.
Sono qualità che rientrano nell’area delle risorse
umane, particolarmente utili a colleghi che lavorano
in paesi, frazioni, quartieri, dove la banca è nata e si
è sviluppata e dove, chi viene in cassa, è spesso persona conosciuta anche fuori dal lavoro, attraverso gli
intrecci relazionali che si formano nelle piccole comunità locali.
Ecco che allora la responsabilità aumenta perché gli
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errori della banca locale, che si proclama “differente”, non possono essere cancellati da avvicendamenti e trasferimenti che spesso non superano qualche
decina di chilometri.
Lo sportellista di Bcc è dunque una persona importante, la prima faccia che il socio e/o il cliente incontrano, la persona dalla quale ti aspetti non solo la
movimentazione creditizia ma sempre più frequentemente una prima consulenza, una parola rassicurante.
Negli operatori di sportello, nel personale di filiale,
la Federazione delle Bcc dell’Emilia Romagna ha
investito e investe moltissimo con la formazione sia
nella gestione dei corsi a catalogo – che hanno uno
sviluppo nelle tradizionali lezioni d’aula tanto nella
sede regionale di Bologna quanto presso le Bcc associate – sia utilizzando innovative “autostrade della
conoscenza”; i sistemi più avanzati di videoconferenza uniti ai supporti di autoistruzione.
Tra questi supporti, anche se non informatizzati, può
essere giustamente annoverato questo “manuale” di
carta che colma un vuoto di formazione e rappresenta una felice sintesi di operatività bancaria da poter
consultare in ogni momento, una trattazione che
sintetizza le lezioni che da due anni Giacomo Gollini
propone nel credito cooperativo e che ci stanno aiutando a proporre standard elevati nelle varie realtà
dove hanno agenzie le nostre Bcc.
* Direttore Generale
della Federazione delle Bcc
dell’Emilia Romagna
6
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1.
Il Regolamento interno
di cassa per le Bcc
Principali responsabilità
del cassiere
Il Cassiere è personalmente
responsabile:
1.delle operazioni che implicano effettivo movimento di valori di proprietà
della banca e/o di terzi, nonché della
custodia di detti valori;
2.della quantità, qualità e legittimità dei
titoli, biglietti, valuta estera, vaglia, assegni, carte valori e valori di qualsiasi altra
natura, ritirati o consegnati allo sportello;
3.degli errori commessi, rispondendo
personalmente di ogni deficienza di cassa;
4.della tempestiva segnalazione al Preposto o suo sostituto dei titoli scaduti e
non pagati per i quali sia richiesta la levata del protesto;
5.di eventuali ritardi nella restituzione
dei titoli protestati da parte del Pubblico
Ufficiale;
6.della regolarità formale e dell’esistenza del visto di controllo, nei casi
contemplati, dei titoli ammessi al pagamento;
7.dell’accertamento dell’identità e del-
la facoltà di firma dei percipienti;
8.nei limiti delle sue competenze del
rispetto della normativa, in particolare
delle disposizioni legislative su antiriciclaggio, trasparenza, privacy, usura e
Centrale d’Allarme Interbancaria.
Inoltre il cassiere:
a)ha l’obbligo di assicurare l’efficienza
operativa, in termini di correttezza e rapidità di esecuzione;
b)deve segnalare ad altre figure professionali (Preposto) le eventuali opportunità commerciali;
c)deve assicurare, in caso di assenza, la
tempestiva consegna delle chiavi delle
casseforti a lui affidate, onde consentire
il regolare svolgimento del servizio.
Oltre le responsabilità sopraccitate
l’Operatore di Sportello è tenuto anche
ad osservare quanto previsto dal Legislatore e dai Contratti di categoria e
precisamente:
• Diligenza del prestatore di lavoro
(art. 2104 del Codice Civile)
• Obbligo di fedeltà (art. 2105 Codice
Civile)
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7
• Obblighi Fondamentali (C.C.N.L. art.
38)
• Obblighi per il personale di cassa
(C.C.N.L. art. 39)
• Norme del regolamento disciplinare
aziendale
• Codice di comportamento interno
• T.U. sulla privacy
• Legge Antiriciclaggio
• Le “istruzioni” operative della Banca
d’Italia per l’individuazione delle operazioni sospette: “Decalogo Bankitalia”
Professionalità, elevato senso di controllo, oculatezza, cortesia, tatto, non disgiunti da appropriata fermezza, sono le
doti prime che distinguono la personalità dell’Operatore di Sportello.
In particolare lo svolgimento delle mansioni di competenza richiede sistematicamente:
• aggiornamento costante delle proprie
conoscenze;
• prudenza e attenzione (anche all’atto
di un semplice cambio di banconote);
• colpo d’occhio, precisione e capacità
di sintesi nell’esecuzione dei controlli
richiesti dalle varie fasi di un operazione
contabile (dall’identificazione del cliente, al collegamento dell’operazione che
lo riguarda);
• padronanza e calma di fronte a possibili imprevisti causati da soggetti allo
sportello;
• cortesia ed educazione tali da favorire
il regolare e proficuo svolgimento dei
contatti con il pubblico, scoraggiando
motivi di discussione e spunti polemici;
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q
• capacità di cogliere nel quotidiano
rapporto con la clientela nuove opportunità di sviluppo per la collocazione dei
servizi della Banca, dandone opportuna
segnalazione agli addetti dell’area commerciale/titoli.
2.
Lo Statuto delle Bcc
(cenni)
Testo Unico Bancario
sez. II
Articolo 33
(Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono
costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere
l’espressione “credito cooperativo”.
3. La nomina dei membri degli organi di
amministrazione e controllo spetta
esclusivamente ai competenti organi
sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione
non può essere inferiore a venticinque
euro né superiore a cinquecento euro.
Articolo 34
(Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale
numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un
anno; in caso contrario, la banca è posta
in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito
cooperativo è necessario risiedere, aver
sede ovvero operare con carattere di
continuità nel territorio di competenza
della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia
il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il
cui valore nominale complessivo superi
cinquantamila euro.
Articolo 35
(Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo
esercitano il credito prevalentemente a
favore dei soci. La Banca d’Italia può
autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a
una operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, unicamente
qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza
territoriale, determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca d’Italia.
Articolo 36
(Fusioni)
1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano
ragioni di stabilità, fusioni tra banche di
credito cooperativo e banche di diversa
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9
natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di società per
azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono
assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Articolo 37
(Utili)
1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta
per cento degli utili netti annuali a
riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali
deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione nella misura e con le
modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata
ai sensi dei commi precedenti e che non
è utilizzata per la rivalutazione delle
azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a
fini di beneficenza o mutualità.
Le Banche di Credito Cooperativo sono
banche mutualistiche, in quanto società
cooperative che erogano il credito principalmente ai soci. Non perseguono
scopi di profitto bensì obiettivi di utilità
sociale.
Il principio della prevalenza. Viene rispettato quando più del 50% delle attività di rischio (i prestiti) è destinato ai soci
e/o ad attività prive di rischio. La Banca
d'Italia, tuttavia, può autorizzare, per
10
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periodi determinati, le singole banche
ad una operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci.
Con la riforma del diritto societario
(gennaio 2005) il criterio della prevalenza, già precedentemente disposto per le
Bcc, è diventato un criterio generale per
identificare le cosiddette cooperative a
mutualità prevalente.
Destinazione degli utili. Il Testo Unico
Bancario del 1993 stabilisce che le Banche di Credito Cooperativo devono destinare almeno il 70% degli utili netti
annuali a riserva legale; una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura pari al 3%; la quota
di utili rimanenti deve essere destinata a
fini di beneficenza o mutualità. La disciplina degli utili distribuiti ai soci è
oggi integrata dalle disposizioni stabilite
dal nuovo diritto societario, che per le
Bcc-Cr, in quanto cooperative a mutualità prevalente, stabilisce un limite alla
distribuzione dei dividendi.
(fonte sito ufficiale
del Credito Coperativo)
3.
Il Processo produttivo
delle aziende di credito
Le funzioni delle Banche
FUNZIONE CREDITIZIA
FUNZIONE MONETARIA
FUNZIONE DI SERVIZI
FUNZIONE TRASMISSIONE DI IMPULSI DI POLITICA MONETARIA
FUNZIONE DI AUSILIO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Funzione Creditizia
Funzione Monetaria
La Banca svolge un importante funzione
socio-economica in quanto rappresenta il
collegamento tra il risparmiatore e le attività produttive. Si pone come intermediario tra chi offre danaro e chi lo riceve.
La banca permette l’effettuazione dei
pagamenti attraverso la moneta bancaria
(assegni, pagamenti elettronici ecc.), favorendo in questo modo il sistema generale dei pagamenti.
risparmiatore
Funzione di Servizi
La banca ha una serie articolata di servizi
come cassette di sicurezza, investimenti,
incassi e pagamenti.
sistema creditizio
raccolta e impiego fondi
aziende - enti pubblici
famiglie
Funzione di trasmissione
di impulsi
di politica monetaria
La politica monetaria si pone come obiettivi ultimi il risparmio, il consumo e gli
investimenti e per realizzarli utilizza va-
q 11
riabili finanziarie che si manifestano negli interscambi di danaro gestiti tra banche, quali tassi di interesse, riserve obbligatorie.
consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.
Funzione di ausilio
dell’amministrazione
finanziaria
Scopo del Fondo è quello di garantire i
depositanti delle Banche consorziate.
Queste ultime si impegnano a fornire le
risorse finanziarie necessarie per il
perseguimento delle finalità del Fondo.
Le banche oggi sono anche concessionarie di riscossione di imposte e tasse,
svolgono funzioni di controllo e sorveglianza sui movimenti bancari.
Le banche oggi hanno una serie di rischi
che possiamo così sintetizzare:
di credito: dato dalla mancata restituzione di prestiti;
di mercato: dovuto all’eventuale fluttuazione di variabili finanziarie quali tassi di
interesse, di cambio, prezzi azionari;
d’interesse: differenza tra interessi passivi e attivi. Ricordiamo che le operazioni
di raccolta comportano per la Banca interessi passivi, mentre quelle di impiego
generano interessi attivi. Oggi la forbice
si è ridotta;
di cambio: per attività o passività in valuta;
di liquidità: difficoltà a far fronte ai propri obblighi.
Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla
G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore
dall’11 gennaio 1997) è stata recepita la
Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi
di garanzia dei depositanti.
In virtù della previsione contenuta nell'art.
96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il
principio dell'adesione obbligatoria ad un
sistema di garanzia dei depositanti.
Aderiscono così al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle
di credito cooperativo aderenti al Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo.
Il sistema bancaria ha invece creato a favore dei propri clienti una tutela sui depositi data dal Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi.
Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 103.291,38 euro, come
previsto all’art.27, comma 3 dello Statuto
del FITD.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di
Lo Statuto del Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, riprendendo il
12
q
D.Lgs. n. 659/96, comprende nella
protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle
banche con obbligo di restituzione, in
Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.
Sono ammessi al rimborso i crediti che
possono essere fatti valere nei confronti
della banca in liquidazione coatta amministrativa.
Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del
Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come:
Il Fondo interviene nei seguenti casi:
•liquidazione coatta amministrativa delle Banche consorziate autorizzate in Italia (per le succursali di Banche di Credito
Cooperativo comunitarie consorziate
operanti in Italia quando sia intervenuto il
sistema di garanzia dello Stato di appartenenza);
•amministrazione straordinaria delle
Banche consorziate italiane;
•situazione di difficoltà delle Banche
consorziate italiane.
I limiti operativi d’intervento sono analoghi a quelli del Fondo Interbancario.
• i depositi e gli altri fondi rimborsabili
al portatore;
• le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
Fondo di Garanzia
dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Nasce per adeguamento alla normativa
vigente dal preesistente Fondo Centrale
di Garanzia delle Casse Rurali ed Artigiane, operativo fin dal 1978.
Scopo del Fondo di Garanzia è la tutela
dei depositanti delle Banche ad esso consorziate (Bcc-Cr, che vi aderiscono obbligatoriamente) e di quelli delle succursali in Italia delle Banche di Credito
Cooperativo estere.
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14
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4.
Indicatori di anomalia
e operazioni sospette
Tutti gli intermediari finanziari, Poste
comprese, sono tenuti all’obbligo segnaletico sulle “operazioni sospette”. In
questo capitolo ne vedremo alcuni
esempi, al fine di evidenziare quali sono
le operazioni e i rapporti con la clientela
che possono generare dei dubbi.
La legge prevede che al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo
di segnalazione delle operazioni sospette, gli intermediari:
1. si rifiutino di effettuare operazioni
ritenute anomale per tipologia, oggetto,
frequenza e dimensioni e di instaurare o
mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
2. prestino particolare attenzione a tentativi di operazioni e a operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora
esse siano di rilevante ammontare o
presentino modalità di esecuzione anomale;
3. inoltrino una segnalazione all’Autorità competente, anche con riferimento
alle operazioni rifiutate o comunque
non concluse;
4. considerino che l’obbligo di effettuare le segnalazioni vige per l’intera dura-
ta della relazione con il cliente è non è
limitato, quindi alle sole fasi di instaurazione e chiusura del rapporto, la decisione di un cliente di chiudere un rapporto
non è di per se elemento di sospetto;
5. valutino i profili di eventuale anomalia anche con riferimento all’operatività
di altri intermediari nazionali ed esteri.
Il secondo punto della legge fa riferimento anche alla conoscenza della
clientela e ci dice che gli intermediari
“assumono ogni opportuna iniziativa
per raffinare la conoscenza della clientela e cogliere eventuali contraddizioni tra
il profilo economico del cliente e le
operazioni richieste”.
Si pensi a come le ultime evoluzioni legislative (vedi MiFID, adeguata verifica) portano sempre di più il cliente al
centro del rapporto e spingono la Banca
ad essere più trasparente e professionale.
Parlando per un istante di “adeguata
verifica” ricordo che i presupposti per
applicarla sono:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
q 15
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate
con una operazione unica o con più
operazioni che appaiono collegate o
frazionate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità
o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
costituiscono il presupposto per un compiuto esame del suo profilo economico
finanziario. Oggetto di rilevazione devono essere tutte le informazioni raccolte in ordine all’attività svolta, al contesto
economico in cui si colloca, al fabbisogno di servizi finanziari, agli eventuali
rapporti con altri intermediari”.
I suoi contenuti sono:
1. Ricorso a tecniche di frazionamento
dell’operazione, soprattutto se volte a
eludere gli obblighi di registrazione.
2. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta
dal cliente.
3. Operazioni di ingente ammontare
che risultino inusuali rispetto a quelle di
norma effettuate dal cliente, soprattutto
se non vi sono plausibili giustificazioni
economico-finanziarie.
4. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di
terzi, qualora i rapporti non appaiono
giustificati. E viceversa.
5. Prelevamento di denaro in contanti
di importi rilevanti, salvo che il cliente
non rappresenti particolari esigenze.
6. Versamento di denaro contante per
importi rilevanti, non giustificabile con
l’attività economica del cliente.
7. Ricorso al denaro contante in sostitu-
a) identificare il cliente e verificarne
l'identità sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto continuativo (o della prestazione professionale);
d) svolgere un controllo costante nel
corso del rapporto continuativo (o della
prestazione professionale.
Sempre in una logica di contesto del
“rapporto con il cliente” il legislatore ci
indica anche gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela “la rilevazione e l’organizzazione centralizzata
dei dati relativi al rapporto con i clienti,
16
q
La conseguenza è quindi un rafforzamento del sistema dei controlli interni,
una sempre maggiore formazione del
personale.
Vediamo adesso quali sono alcuni indicatori di anomalia ai quali dobbiamo
fare attenzione.
zione degli usuali mezzi di pagamento
utilizzati dal cliente.
8. Clienti che senza fornire plausibili
giustificazioni si rivolgono ad un intermediario lontano dalla zona di residenza
o attività, soprattutto se richiedono la
domiciliazione della corrispondenza
presso lo stesso.
Voglio ricordarvi infine
il decalogo di Bankitalia.
1. L’azione di contrasto del riciclaggio.
2. La collaborazione attiva degli intermediari.
3. Le segnalazioni.
4. La riservatezza delle segnalazioni.
5. I destinatari del decalogo Bankitalia.
6. La disciplina antiriciclaggio e l’intermediazione.
7. Il comportamento richiesto alla clientela.
8. La formazione del personale.
9. I controlli interni.
10.L’applicazione agli intermediari non
bancari.
Corporate Banking ed il Phone Banking (la banca telefonica).
Molto utile oggi nel mondo Bcc risulta
a mio parere il servizio di Home Banking, attraverso il quale il cliente può,
oltre che vedere i propri movimenti di
c/c, avere un’ampia gamma di servizi
come per esempio:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
l’acquisto di titoli finanziari
la prenotazione delle valute
il pagamento degli F24
il calcolo della rata del mutuo
il bilancio familiare
il poter effettuare bonifici
pagare o emettere
verificare lo stato patrimoniale
controllare il numero dei movimenti
per carta sui propri pos
Prima di passare in specifico a vedere
assegni, libretti e il resto come indicato
nell’indice, voglio soffermarmi un attimo su due aspetti dell’attività bancaria.
L’evoluzione informatica e il come
vengono definite le operazioni bancarie
che andremo a fare successivamente.
L’informatizzazione informatica ha portato la Banca a offrire una gamma sempre più completa di servizi e di comodità per il cliente. L’informatizzazione ci
ha portato gli Atm, i Pos, l’Home e
q 17
18
q
5.
I depositi bancari
dr/cd/cc/pct
Possiamo classificare i depositi bancari in:
1. Depositi a custodia (art. 1766 cc)
2. Depositi di denaro (art. 1834 cc)
3. Depositi di titoli in amministrazione (art. 1838 cc)
Secondo i fini di chi deposita abbiamo:
1. Depositi di custodia del denaro
2. Remunerazione del capitale investito
3. Servizi bancari
Secondo i termini contrattuali di rimborso:
1. A vista
2. Con preavviso
3. Scadenza fissa
Secondo la prassi bancaria:
1. Depositi a risparmio
2. Certificati di deposito
3. Programmi di risparmio personalizzato
4. Conti correnti
5. Pronti contro termine
q 19
Libretti di deposito
a risparmio / dr
Si tratta di operazione mediante la
quale la Banca assume la proprietà
delle somme depositate, obbligandosi a
restituirle su richiesta del cliente (deposito libero). I libretti di deposito possono essere nominativi o al portatore.
La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione
del libretto di risparmio, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati.
Sono ammessi versamenti in contanti o
eventualmente con assegni circolari. Le
annotazioni, firmate dall’impiegato della Banca, fanno piena prova nei rapporti
tra banca e depositante. Se il libretto è al
portatore il relativo saldo non può essere
superiore a 12.500 Euro. Sui libretti non
è ammesso un saldo debitore.
Come detto i libretti possono essere
nominativi o al portatore, non può comunque essere anonimo o con intestazione fittizia, il proprietario deve essere censito. Nel caso di trasferimento
del libretto al portatore, il cedente deve
comunicare entro 30 giorni alla Banca,
i dati identificativi del cessionario e la
data del trasferimento.
Il cessionario alla presentazione del libretto per l’incasso può rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento
contenente i dati identificativi del cedente e la data del trasferimento. In assenza
dell’autocertificazione del cessionario o
della comunicazione del cedente nei 30
20
q
giorni successivi alla presentazione del
libretto per l’incasso, la Banca sarà tenuta
a comunicare la violazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto.
Se il libretto è nominativo, i rimborsi o i
prelevamenti vengono fatti all’intestatario del libretto o ad un suo delegato debitamente legittimato. I libretti nominativi
possono essere intestati a persone fisiche
o giuridiche e anche a più soggetti (massimo 4) anche con facoltà per ognuno di
essi di operare disgiuntamente.
Il calcolo degli interessi viene fatto con
cadenza periodica, normalmente semestrale o annuale, a seconda delle condizioni pattuite.
Ricordo che sui depositi a risparmio
con saldo fino a 258,23 Euro e non
movimentati da oltre un anno cessano di maturare gli interessi. In questo
caso la Banca non esige alcuna spesa
(salvo il costo del libretto) e non invia ne mette a disposizione le dimostrazioni dei conteggi di liquidazione.
In caso di smarrimento del libretto abbiamo la cosiddetta procedura di Ammortamento che consiste, nel caso libretti nominativi, nell’annullamento e
rilascio del duplicato con i seguenti
passi:
1. denuncia all’Autorità giudiziaria
(per maggior tutela della Banca);
2. pubblicazione della diffida al possessore a restituire il libretto entro 90
giorni.
Nel caso dei libretti al portatore invece:
1. si dà incarico alla Banca di effettuare il fermo promiscuo;
2. si ricorre all’Autorità giudiziaria;
3. viene fatto il decreto di ammortamento con pubblicazione nei locali
della Banca;
4. si rilascia il duplicato, decorsi 180
giorni, se il decreto non viene impugnato.
certificati
di deposito / cd
Struttura e funzione economica
Il Certificato di Deposito è un certificato rilasciato della Banca dietro versamento di una somma di denaro, che
conferisce al possessore legittimo, il
diritto di riscuotere, alla scadenza, la
somma più gli interessi in essa maturati. In particolare gli interessi sono
regolati, a seconda del tipo, in un'unica soluzione alla scadenza o semestralmente ovvero nella forma "ZeroCoupon". Rappresentano una delle
forme di deposito a risparmio vincolato a tempo, regolato a tasso fisso.
La trasferibilità dei Certificati di Deposito per importo superiore ai
12.500 Euro deve essere effettuata
nel rispetto delle norme sull’ antiriciclaggio.
Principali rischi
(generici e specifici)
• Rischio di tasso: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione
vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità di beneficiare di un
eventuale futuro rialzo dei tassi rimane
limitata quindi all'eventuale reimpiego
delle risorse finanziarie rivenienti dalla
riscossione delle cedole periodiche.
• Rischio di liquidità: poiché sono
esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma
depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
• Rischio di controparte: acquistando il
titolo si diviene finanziatori dell'emittente assumendo il rischio che questi
non sia in grado di onorare i propri obblighi relavitamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi
(tale titolo, laddove rimborsabile al portatore, non rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
• Rischio di smarrimento, distruzione
e sottrazione del titolo: nel caso in cui
l'investitore detenga un certificato di
deposito (nominativo o al portatore)
non immesso in un dossier titoli, lo
stesso si assume il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del
titolo; ai sensi della Legge 30 luglio
1951 n. 948 e successive modifiche ed
integrazioni, ciò significa che la Banca, al ricorrere dei requisiti di legge,
potrà rilasciare un duplicato del titolo
non prima di circa 4 mesi.
q 21
La somma depositata è vincolata per il
periodo fissato ed indicizzato dalla
Banca dai 3 ai 60 mesi.
Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla
data di emissione; sono altresì esclusi
prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata. Il presente certificato
non può essere acquisito dall'Azienda
di Credito emittente a garanzia di prestiti "per cassa" e non può formare
oggetto di qualsiasi altra operazione
che comunque dia luogo ad una riduzione della durata del vincolo.
Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine).
2. La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima
e, pertanto, gli strumenti finanziari
oggetto delle operazioni restano fino
a tale data nella proprietà del Cliente
acquirente a pronti.
3. I diritti accessori relativi agli strumenti finanziari spettano al Cliente
acquirente a pronti.
pronti
contro termine
1. Il cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditore a
pronti il prezzo riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione
della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad
addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, sul
conto corrente del Cliente un importo
corrispondente al prezzo pattuito.
Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere oggetto soltanto
strumenti finanziari rappresentati da
titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere
ed hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi.
Art. 2
Natura ed effetti
delle operazioni
1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di strumenti finanziari
di proprietà della Banca (venditore a
pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) e una contestuale vendita a
termine degli stessi strumenti per pari
importo nominale posta in essere tra il
22
q
Art. 3
Pagamento del prezzo
nella vendita a pronti
Art.6
Remunerazione
delle operazioni
1. La remunerazione del Cliente per
le operazioni di Pronti contro Termine è costituita dalla differenza tra il
prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a
pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse.
il conto
corrente / cc
Il conto corrente bancario è un prodotto destinato alla gestione della liquidità del cliente, con un profilo di rischio
quasi nullo. Consente di effettuare un
complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza,
usufruendo dei servizi offerti dalla banca. Chi intende aprire un conto corrente,
quindi, non si propone di realizzare un
investimento, ma neanche di raccogliere
risparmi in modo durevole.
Il contratto di conto corrente deve essere
redatto in forma scritta; in caso contrario
il cliente può eccepire nei confronti della
Banca la nullità dello stesso. Prima della
sua conclusione, il cliente che ne abbia
fatto richiesta può ricevere una copia
completa del testo; ciò consente una valutazione più consapevole delle clausole
e delle condizioni che si andranno ad
accettare. È consigliabile leggere attentamente il foglio informativo, documento che le banche sono tenute a mettere
a disposizione della clientela a fini di
trasparenza.
L’apertura del conto corrente può essere
effettuata a favore di persone Fisiche o
Giuridiche.
In entrambe i casi, L’Operatore di Sportello deve fare attenzione:
– a censire i soggetti acquisendo appropriata documentazione e secondo i casi
verificare la capacità di agire, eventuali
impedimenti (es. revoca di sistema per
gli assegni), potere di firma;
– ad un'eventuale cointestazione: firma
congiunta (tacita) o disgiunta (dev’essere espressa);
– all’eventuale procura (cosiddetta delega): estendibile anche alla chiusura del
conto, decade per morte del mandante,
per rinuncia o morte del procuratore,
può essere revocata o modificata dal
correntista ma tali variazioni sono opponibili solo se comunicate per raccomandata e dopo che sia trascorso un tempo
ragionevole per attuarle.
Per le persone giuridiche è ormai prassi oltre che la documentazione basilare
come misura camerale, statuto della società, bilanci ecc, farsi rilasciare anche
un business plain o piano di sviluppo
dell’attività almeno triennale.
Nel momento dell’accensione vengono
di solito interpellati informaticamente le
società le quali ci esprimono un giudizio
sulla bontà o meno di colui che apre il
conto, di solito sono:
che ci offre soluzioni informative, modelli decisionali, outsourcing, software
e servizi consulenziali per supportare
banche, società finanziarie, assicurazioni, utilities e imprese in ogni fase della
relazione con il cliente.
che ci offre informazioni commerciali e
integrate, oltre che bilanci. In particolare
ci segnala se sono in corso eventi particolari sulla persona come i protesti.
q 23
Utilizzo del conto corrente
Servizi di base
–accredito stipendio/pensione
–versamento contanti e assegni
–prelievo contanti
–bonifici (in entrata e in uscita)
–bancomat (carta di debito)
–versamenti/pagamenti periodici
Altri servizi associabili
–convenzione assegno
–carta di credito
–finanziamenti
–servizi d’investimento
Il conto corrente ci presenta a terminale
tre tipi di saldi:
• Saldo contabile: risultante dalla somma algebrica dei movimenti Dare e Avere ad una certa data.
• Saldo liquido: il saldo contabile ad
una certa data meno le partite aventi
data-valuta successiva a quella di riferimento (partite illiquide). È la base di
calcolo per gli interessi (vedi sopra).
• Saldo disponibile: saldo contabile
ad una certa data meno le operazioni di
cui non si conosce l’esito (assegni/effetti aventi data disponibilità maggiore di
quella di riferimento).
Nel calcolo delle valute, possiamo avere
i casi delle partite:
antergate: le quali hanno valuta anteriore al periodo di liquidazione del conto
24
q
corrente. Producono rettifica dei numeri
debitori o creditori;
postergate: le quali hanno valuta posteriore alla chiusura del periodo di liquidazione. Non vengono quindi riportate
nello scalare e viene inserita come partita ripresa nello scalare successivo.
La capitalizzazione
delle competenze
La delibera del CICR del 9.02.2000 ha
stabilito che la liquidazione degli interessi creditori e di quelli debitori deve
avvenire con la stessa periodicità (trimestrale, semestrale, annuale).
Ultimamente inoltre con la legge di
conversione del decreto legge anti-crisi
ha abolito la commissione di massimo
scoperto se il saldo del conto corrente è
a debito per meno di 30 giorni e per i
conti non affidati.
Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Il contratto di conto corrente è il contratto con il quale la banca assume l'incarico
di compiere pagamenti o riscossioni di
somme per conto del cliente e dietro suo
ordine.
Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità"
di somme del cliente presso la banca, la
quale svolge un servizio di cassa.
Tale disponibilità può essere costituita in
vari modi: con versamenti od accrediti
sul conto, con concessione di credito
e quindi accensione di un fido da parte
della banca, qualora sia stato convenuto
tra le parti.
Il conto corrente consente di effettuare
una serie di operazioni e di usufruire di
numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti
di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo,
nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.
Tali movimenti sono annotati sul conto
ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine
dell'incasso dei titoli versati.
Titolare del conto è la persona fisica o
l'ente (associazioni, società, organismi
collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestatoo anche a più soggetti che
possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di
assegni, deve essere autorizzata da tutti i
contitolari del conto: nel secondo caso,
ognuno può operare autonomamente sul
conto, ed anche disporre interamente
della somma depositata.
All'accensione di un conto corrente può
essere collegata la consegna al cliente di
un libretto di assegni con i quali egli può
utilizzare le somme disponibili.
In caso di rilascio di carte di pagamento, di debito o di credito, il cliente può
effettuare prelievi di denaro contante
o acquistare beni attraverso l'uso delle
medesime. Infine, il cliente può ordinare
alla banca di eseguire un pagamento a
favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente
(bonifico).
Principali rischi:
–utilizzo fraudolento da parte di terzi
del libretto di assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti
dispositivi apparentemente riferibili al
cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto
degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
– accredito di assegni o di altri titoli
similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre
degli importi accreditati sul conto prima
della maturazione della disponibilità;
– traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della
presentazione al pagamento (avvenuta
entro i termini di legge) con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme
Interbancaria (CAI) istituita presso la
Banca d'Italia, qualora non intervenga
il pagamento ai sensi della normativa
vigente;
– in caso di conto corrente in valuta estera, variabilità del tasso di cambio;
– rischio di controparte: a fronte di questo rischio i depositi in conto corrente
sono tutelati dalla garanzia del Fondo
di Garanzia dei Depositi del Credito
q 25
Cooperativo per il caso di liquidazione
coatta amministrativa della Banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a
Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in
liquidazione. Sono, tuttavia, esclusi dal
rimborso taluni rapporti, in ragione delle
caratteristiche oggettive o soggettive del
rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate,
ai sensi dell'art. 96 bis comma quarto,
del Testo Unico bancario.
Sintesi delle clausole contrattuali che
regolano le operazioni
relative ai principali diritti,
obblighi e limitazioni
nei rapporti con il cliente
Il rapporto di conto corrente è regolato
non solo dalle norme dello specifico
contratto ma anche da altre disposizioni
contenute in un contratto quadro che ha
lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui
principali diritti, obblighi e limitazioni
derivanti dal rapporto contrattuale il cui
contenuto è qui di seguito sintetizzato.
Diligenza della banca
nei rapporti con la clientela
La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale
svolta.
26
q
Esecuzione degli incarichi
conferiti dalla clientela
La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora
dovesse ricorrere un giustificato motivo
che ne legittimi il rifiuto la stessa dovrà darne tempestiva comunicazione al
cliente.
Il cliente ha la facolà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso
non abbia avuto un principio di esecuzione.
Invio della corrispondenza
da parte del cliente alla banca
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla
succursale presso la quale sono costituiti
i singoli rapporti.
Invio della corrispondenza
alla clientela
L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata
all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente
comunicato dal cliente per iscritto.
Se il rapporto è intestato a più persone,
tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla banca all'unico indirizzo dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni
cointestatario.
Deposito delle firme autorizzate
Il cliente ha l'obbligo di depositare la
propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.
Poteri di rappresentanza
Le revoche e le modifiche delle facoltà
concesse ai soggetti utilizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con
la Banca, nonché le rinunce da parte di
questi ultimi, hanno effetto a partire da
quando la Banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata
direttamente alla succursale; ciò anche
quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate
ai sensi di legge o comunque diffuse al
pubblico.
La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza
di enti e società.
Se il rapporto è intestato a più persone,
la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica
delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca
delle facoltà di rappresentanza non sono
opponibili alla Banca sino a quando essa
non ne abbia avuto notizia legalmnete
certa e ciò anche quando il rapporto è
intestato a più persone.
Cointestazione del rapporto
Se il rapporto è intestato a più persone
con facoltà di operare disgiuntamente, le
disposizioni relative al rapporto possono
essere effettuate separatemente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresi di estinguere il rapporto, con piena
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà
di operare disgiuntamente può essere
revocata o modificata solo su conformi
istruzioni impartite per iscritto da tutti i
cointestatari.
In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o
atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.
Diritto di garanzia
La banca ha diritto di pegno sui beni del
cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.
Compensazione
Qualora esistano tra Banca e cliente più
conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione
di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di
una delle condizioni previste dalla legge
o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del
cliente.
La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la banca dovrà comunque darne
pronta informativa al cliente.
Fino alla concorrenza dell'intero credito
vantato dalla Banca ha facoltà di valersi
dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore
sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza
di ciascuno.
Modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali
È in facoltà della Banca modificare le
condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in
q 27
caso di variazioni sfavorevoli al cliente,
le norme in materia di trasparenza dei
rapporti contrattuali e salvo il diritto del
cliente di recedere dal contratto senza
penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo – in sede di liquidazione
– l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Reclami
Per eventuali contestazioni in ordine
ai rapporti intrattenuti con la Banca: il
cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman-Giurì
bancario con le modalità contenute nel
regolamento a disposizione nei locali
della Banca.
Foro competente
I rapporti con i clienti sono regolati dalla
legge italiana.
Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il Foro competente è determinato
nel contratto medesimo ed è quello nella
cui giurisdizione è ubicata la sede legale
della Banca. Laddove il cliente stipuli
il contratto in qualità di consumatore il
Foro competente è quello previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
Convenzione di assegno
II cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegnni, è per
legge obbligato a dichiarare alla Banca,
all’atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Dovrà
aver cura di conservare i moduli e dovrà
28
q
informare la Banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non
rispondere delle conseguenze dannose
derivanti dall’uso abusivo od illecito dei
predetti moduli. In caso di revoca della
convenzione di assegno e comunque
con la cessazione del rapporto di conto
corrente, il cliente dovrà restituire alla
banca i moduli non utilizzati.
La Banca non sarà tenuta a pagare gli
assegni in mancanza di fondi anche
quando le disponibilità in conto fossero
divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.
Il cliente deve dichiarare il proprio domicilio per l’invio del preavviso di revoca ai sensi della L. 386/90 e successive
modifiche e comunicare per iscritto le
eventuali variazioni.
Addebito in conto
di assegni o cambiali
(si riporta il testo integrale dell’art. 2)
"Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da
lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui
all’art.11 della legge assegni e all’art. 8
della legge cambiaria".
Versamento in conto
di assegni bancari e circolari
ed accredito di disposizioni
di incasso commerciale
(Riba e Rid)
(si riporta il testo integrale
dell’art. 4, comma 1)
“L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e
salvo buon fine ed è disponibile appena
decorsi i termini indicati nell’allegato
prospetto relativo alle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari
e circolari negoziati, nonché delle disposizioni Riba e Rid inoltrate per l’incasso,
non possono più essere stornati decorsi
i termini indicati nell’allegato prospetto
relativo alle condizioni economiche. La
Banca potrà prorogare detti termini solo
in presenza di cause di forza maggiore
verificatesi presso la Banca medesima
e/o presso corrispondenti anche non
bancari. Di tale proroga la Banca dà
pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.)”.
Versamento in conto
di altri titoli, effetti,
ricevute e documenti similari
L’importo degli assegni esteri, vaglia,
effetti, ricevute e documenti similari è
accreditato con riserva di verifica – e
salvo buon fine – e non è disponibile
prima che la banca ne abbia effettuato la
verifica o l’incasso e che dell’avvenuto
incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
q 29
30
q
6.
L'Assegno Bancario
Che cos'è
l'assegno bancario
L’Assegno Bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato
che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al
trattario (cioè, alla Banca) perché paghi
ad un terzo (o se stesso).
L’assegno ha la funzione economica di
mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi
ha una disponibilità di fondi presso una
Banca: in tal caso, il cliente della Banca,
anziché prelevare i soldi per pagare un
creditore, può dare l’ordine alla Banca
di effettuare il pagamento al creditore,
emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L’Assegno Bancario
costituisce titolo esecutivo: ciò significa
che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla
data indicata nell’assegno, deve essere
pagato. Il termine di presentazione è:
– 8 giorni, se l’assegno è pagabile nello
stesso comune in cui è emesso;
– 15 giorni, se è pagabile in un comune
diverso da quello in cui fu emesso;
– 20 giorni, se è pagabile in uno Stato
diverso da quello in cui fu emesso, ma
europeo o appartenente al bacino del
Mediterraneo;
- 60 giorni, se è pagabile in uno Stato
diverso da quello in cui fu emesso ed
appartenente ad un diverso continente
(art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Da notare che l’assegno, anche se non
presentato nei termini, costituisce
sempre titolo esecutivo nei confronti
del traente; si perde tuttavia, l’azione
c.d. di regresso nei confronti dei giranti. Decorsi i termini di presentazione, il
traente può dare l’ordine alla Banca di
non pagare l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione
di assegni a vuoto. In mancanza di tale
ordine, la Banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine
(art.35 R.D. 1736/33).
Requisiti formali
Perché sia compilato validamente, occorre
che contenga alcuni requisiti essenziali:
1. l’indicazione della data e del luogo di
emissione;
2. la somma da pagare;
3. la firma del traente;
4. la denominazione di assegno bancario.
q 31
Mancanza dei requisiti di forma
L’assegno non è valido, fatte salve le seguenti eccezioni:
dipendenza dell’emittente, necessariamente all’ordine (clausola al portatore
nulla).
Girate
1. luogo di pagamento: in mancanza
l’assegno è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario o, in
mancanza anche di questo, nel luogo di
emissione (se la Banca non ha sedi in tal
luogo, allora lo stabilimento principale);
2. prenditore: se manca di fatto l’assegno è al portatore. Ricordiamoci che
oggi vige l’obbligo della clausola della
non trasferibilità;
3. data e luogo di emissione (accordo di
riempimento, postdatazione max 4 gg)
assegno circolare
Titolo di credito cambiario
all’ordine con promessa
incondizionata di pagamento
(copertura precostituita)
Requisiti: denominazione assegno circolare, promessa di pagamento (a vista),
data e luogo emissione, sottoscrizione
dell’emittente pagabile presso qualsiasi
32
q
Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e
potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da
parte della Banca.
Il protesto
Il mancato pagamento dell’assegno
all’atto di presentazione per l’incasso
deve risultare dal protesto, ovvero da
un atto pubblico (redatto da un notaio
o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo
in tempo utile ed il conseguente rifiuto
della Banca di pagare.
Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito
(ai fini dell’attestazione del rifiuto del
pagamento di un assegno presentato in
tempo utile) da:
– la dichiarazione del trattario (ovvero,
la Banca) scritta sull’assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della
presentazione;
– la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno è stato trasmesso in tempo utile e
non è stato pagato.
nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente
o ad un’altra Banca.
L’assegno può recare anche tra le due
sbarre il nome di un banchiere: è lo
sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla Banca indicata
(art. 40 R.D. 1736/33).
L’assegno protestato costituisce titolo
esecutivo per l’ammontare non pagato
per mancanza di fondi. Se il mancato
pagamento è parziale, l’azione esecutiva
potrà essere esercitata per quella parte
della somma portata dall’assegno e non
pagata.
L’assegno non trasferibile
Il portatore del titolo potrà richiedere:
– l’ammontare dell’importo non pagato
risultante sull’assegno;
– gli interessi al tasso legale dal giorno
della presentazione;
– le spese per il protesto (o equivalenti) o
le altre spese. (art. 50 R.D. 1736/33);
– la somma relativa alla penale del 10%
da corrispondere al prenditore dell’assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla
Banca (legge 15/12/90 n. 386).
L'assegno bancario
con clausole particolari
L’assegno sbarrato
L’assegno può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente o
dal portatore: è lo sbarramento generale,
L’assegno con la clausola non trasferibile può esser pagato soltanto al prenditore o essere accreditato sul suo conto
corrente. Può essere girato solo ad una
Banca per l’incasso. La clausola non
trasferibile può essere apposta dal traente o da un girante. La Banca che paga
a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Il postdatato
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza
futura: e sempre pagabile a vista. Nella
pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso
dell’assegno quale strumento di credito:
a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura
che figura come data di emissione, ma
di fatto funziona come data di scadenza)
oppure si rilascia un assegno con la data
di emissione in bianco e con l’accordo
che non verrà presentato alla Banca
prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché
l’assegno presentato prima del giorno
indicato come data di emissione è paga-
q 33
bile nel giorno della presentazione (art.
30 R.D. 1736/33).
Il fatto è inoltre colpito con sanzioni
fiscali, poiché è applicabile all’assegno
postdatato l’imposta proporzionale di
bollo disposta per la cambiale (si tratta
di una violazione fiscale per evasione
dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
L’attività di negoziazione degli assegni
presenta nelle fase di negoziazione dei
rischi per la Banca e di conseguenza
per l’operatore di sportello e precisamente sono:
L’assegno con clausola
“da accreditare”
Non può essere pagato in contanti, ma
deve essere accreditato sul conto del
portatore del titolo.
Di conseguenza l’attenzione dell’operatore deve essere incentrata su:
L’assegno turistico
o “Traveller’s cheque”
È emesso da una Banca su una Banca
estera a favore di un prenditore: la Banca traente subordina il pagamento al
fatto che il prenditore, dopo aver firmato
il titolo al momento dell’emissione, apponga una seconda firma al momento
del pagamento (in modo da permettere
alla Banca di controllare l’autenticità
della firma, se risulti cioè, uguale alla
prima).
L'emissione di assegni c.d.
"assegni a vuoto"
Si definisce “assegno a vuoto” quello
emesso senza che sul conto corrente
bancario del soggetto che l’ha emesso
vi sia la provvista, ovvero l’ammontare
portato dal titolo.
La Banca, di norma, non lo pagherà, ma
il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente, facendo valere l’assegno
quale titolo esecutivo.
34
q
– rischi operativi rispetto della normativa di riferimento;
– negoziazione di assegno irregolare.
1. conoscere la normativa interna che
vigili in materia di legge sull’assegno
con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, e legge sull’assegno
(vedi CAI);
2. controllare che sull’assegno siano indicati data e luogo di emissione;
3. verificare la concordanza tra l’importo in cifre ed in lettere. Su questo tema
va ricordato che “comanda” l’importo in
lettere, ma visto che oggi in Italia vivono
persone provenienti da stati esteri, ci può
essere la possibilità di eventuali errori;
4. verificare la presenza della firma di
traenza;
5. che con la clausola non trasferibile la
negoziazione del titolo avvenga esclusivamente al beneficiario.
In particolare è fatto divieto al cassiere
d’integrare di propria iniziativa, pugno
o con mezzi meccanici, detti titoli privi
totalmente o parzialmente dei requisiti
essenziali per la loro regolarità.
Gli assegni tratti sullo sportello e presentati direttamente alla cassa, devono
tassativamente essere addebitati sul
conto corrente di pertinenza, previa verifica della regolarità formale del titolo,
nonché della corrispondenza della firma
di traenza a quella depositata. Qualora
l’addebito non vada a buon fine, l’operatore deve segnalare il fatto al Preposto,
che valuterà il comportamento da tenersi.
Nel caso siano presentati titoli che risultassero smarriti o sottratti (CAIPASS),
si dovrà immediatamente avvisare il
Preposto. Va ricordato che è comunque
possibile negoziare il titolo a “rischio e
pericolo per il cliente” facendo firmare
al cliente apposita lettera di manleva.
CAMBIO ASSEGNI
PER CASSA
Il pagamento per cassa degli assegni
bancari tratti su altre aziende di credito è una facilitazione che comporta
“l’affidamento per utilizzo di somme
non disponibili”. Inoltre oggi le leggi
in materia di antiriciclaggio, e indici di
anomalia (operazioni sospette), fanno si
che il rapporto Banca-Cliente sia di tipo
continuativo e basato sull’utilizzo del
conto corrente.
Dal punto di vista operativo,
l’operazione comporta:
1. accertamento dell’identità e della
solvibilità del presentatore (censimento). Ricordo che in mancanza dei sopra
citati presupposti, la Banca si può rifiutare di pagare l’assegno;
2. completezza e regolarità formale del
titolo;
3. corretta compilazione della distinta
di cambio;
4. assunzione di delibera, nei modi previsti;
5. riscossione delle commissioni previste nei “fogli informativi”.
La negoziazione degli assegni
avviene attraverso:
La Stanza di compensazione
Le stanze di compensazione hanno lo
scopo di facilitare la regolazione dei rapporti di dare e avere fra banche, originati
dagli assegni bancari messi in circolazione dai titolari dei depositi in conto
corrente.
In Italia le stanze di compensazione hanno sede nelle città in cui esiste una filiale della Banca d'Italia e sono regolate
da convenzioni stipulate da quest'ultima
con le camere di commercio. Alla stanza di compensazione si possono associare tutte le banche operanti in una determinata zona. Ricordo che per il Credito
Cooperativo esistono due stanze, una a
Milano per il centro-nord e una a Roma
per centro-sud.
Check truncation
Per accelerare le procedure di pagamento, per assegni di importi minori
(3.000,00 Euro bancari, 12.500,00 circolari) si provvede ad inviare alla Banca
trattaria solo un flusso informatico di
informazioni e non il titolo fisico.
q 35
Ai fini dei termini di pagamento, la
presentazione per il pagamento a
Stanza di compensazione o mediante
Check truncation è equivalente alla
presentazione allo sportello del trattario.
COME SI COMPILA
UN ASSEGNO
Secondo statistiche dell’Unione Europea risulta che il 70% degli italiani non
è capace di compilare correttamente un
assegno in euro. Vediamo insieme come
procedere, ricordando che la denominazione dell’assegno deve essere nella
lingua in cui viene redatto, e deve recare
l’ordine incondizionato di pagare dato
alla Banca.
Il luogo di emissione
È un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha
sede la Banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell’agenzia
bancaria coincidono, la presentazione
dell’assegno dovrà avvenire entro 8
giorni dalla data di emissione; se le località non coincidono i termini salgono
a 15 giorni.
Data di emissione
È un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui
è emesso, l’assegno si dice post-datato,
ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia
giustificata dal tempo necessario a far
pervenire l’assegno al beneficiario.
36
q
È ammessa una post-datazione di 4
giorni.
L’importo in cifre
Nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà ad esempio "534,00". Nel caso
invece in cui non sia intera, la si dovrà
scrivere "534,71".
L’importo in lettere
In caso di discordanza fra l’importo in
cifre e quello in lettere, prevale sempre
la cifra in lettere. L’assegno è comunque
valido anche se l’importo è indicato una
sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l’esempio di
prima, l’importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro no cent" oppure "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in
cui l’importo sia intero. In caso di cifra
non intera "cinquecentotrentaquattrosettantunocent" oppure "cinquecentotrentaquattro/71".
Il beneficiario
È colui al quale viene pagato l’assegno.
Se è lasciato in bianco si dice "al portatore", ovvero chiunque ne venga in possesso lo può incassare. La sottoscrizione
dell’emittente è la firma autografa che
deve corrispondere a quella depositata
in Banca.
7.
La Centrale d'Allarme
Interbancaria (CAI)
La sicurezza, l’affidabilità e la qualità dei
servizi legati all’assegno bancario sono
tra i temi più delicati e sono stati oggetto
di indagini finalizzate all’individuazione
delle linee di intervento necessarie alle
soluzioni delle principali criticità legate
a questo sistema di pagamento.
La vecchia normativa (legge 15 dicembre 1990, nr. 386) prevedeva due
sanzioni a carico degli emittenti di
assegni emessi senza provvista o per
mancanza di autorizzazione:
• Sanzioni penali
• Sanzione aggiuntiva
Le sanzioni penali, a causa spesso
dell’eccessiva lunghezza e lentezza
dei processi erano prive di effetti in
termini di concreta deterrenza.
Con il decreto legislativo del 30 dicembre 1999 nr. 507 veniva emanata
la nuova disciplina sanzionatoria per
l’emissione illecita degli assegni bancari senza autorizzazione e senza o
con insufficiente provvista. La nuova
disciplina prevede:
• la revoca di sistema;
• l’iscrizione nell’archivio informatico;
• la depenalizzazione del reato di assegni emessi senza provvista.
Rimangono sempre le sanzioni aggiuntive amministrative che sono rese più
incisive dall’iscrizione nell’archivio informatico. In questo ambito è previsto
il divieto di emettere assegni bancari e
postali per un periodo dai due ai cinque
anni, l’interdizione dall’esercizio di un
attività professionale o imprenditoriale,
l’interdizione dall’esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, l’incapacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione.
Attraverso questa riforma, l’Istituto
bancario ha la possibilità di seguire
una strada fortemente penalizzante ed
incisiva ai danni del traente anche se
l’assegno risulta fuori dai termini del
protesto.
Azioni che la legge prevede
da parte della Banca
1.L’invio dell’informativa al Prefetto
in assenza di protesto.
2.L’invio del preavviso di revoca al
traente di assegni emessi senza provvista.
q 37
3.L’inserimento del traente in archivio e la conseguente revoca di sistema.
La Banca deve verificare il mancato
pagamento, e individuare in maniera univoca i motivi di rifiuto del pagamento. In sintesi si intende senza
provvista l’assegno presentato in pagamento in tempo utile e non pagato perché privo, in tutto o in parte di
copertura.
NB. L’illecito si perfeziona nel momento della presentazione al pagamento,
che coincide con la presentazione ad
una “stanza di compensazione”; nel
caso di assegni in “check truncation”
con la presentazione in via telematica.
Ricordiamo che l’eventuale richiamo
dell’assegno non dispensa la Banca
trattaria da tutti gli adempimenti di
legge, relativi all’avvio sia della procedura sanzionatoria amministrativa,
sia della revoca di sistema.
Nel caso invece l’assegno sia fuori
dai termini del protesto, lo stesso
non potrà essere protestato, ma la
Banca potrà attivare le sanzioni amministrative previste e la revoca di
sistema.
Il soggetto che emette l’assegno
senza provvista può regolarizzare
la sua posizione, pagando entro 60
giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione
del titolo, evitando così le sanzio38
q
ni amministrative e l’iscrizione in
CAI:
1.l’importo dell’assegno;
2.il pagamento degli interessi;
3.il pagamento della penale del 10%
dell’importo dell’assegno;
4.le spese per il protesto o la constatazione equivalente.
L’iscrizione in CAI e quindi la revoca
di sistema deve essere applicata da tutte
le banche e gli uffici postali per il solo
fatto che il soggetto risulta iscritto.
Quindi per effetto della revoca il
traente è interdetto da emettere assegni bancari e postali per una durata di sei mesi e qualunque banca
e ufficio postale hanno il divieto di:
1.stipulare con il traente iscritto nuove convenzioni di assegno;
2.consegnare moduli di assegno al
traente iscritto;
3.pagare eventuali assegni emessi dal
traente segnalato dopo l’iscrizione in
CAI, anche se tratti nei limiti di provvista, per un identico periodo.
Adempimenti della Banca
per dare l’avvio alla procedura
Trasmissione al Prefetto territorialmente competente di:
1.un rapporto di accertamento della
violazione da parte del pubblico ufficiale nel caso di levata del protesto o
di dichiarazione equivalente;
2.un informativa inviata direttamente
dalla Banca trattaria in caso di mancanza di protesto o dichiarazione
equivalente;
3.trasmettere all’Archivio i dati richiesti dalla normativa (con il protesto è automatica l’iscrizione in CAI);
4.inviare al traente di assegni emessi
senza provvista il preavviso di revoca
(entro 10 giorni) indicando la data di
iscrizione in CAI, nel caso non regolarizzasse la sua posizione.
NB. Ricordo che è obbligo per tutto il
sistema bancario consultare l’Archivio al momento del rilascio di assegni
per verificare che il richiedente non
sia stato iscritto da altre banche.
Soggetto da iscrivere
La Banca trasmette alla CAI:
1.i dati di tutti i soggetti che hanno sottoscritto l’assegno. Se tutti i contestatari hanno firmato l’assegno senza avere
l’autorizzazione del trattario, tutti i nominativi devono essere segnalati all’archivio. Se l’assegno è stato sottoscritto
solo da alcuni contestatari in violazione
dell’obbligo di firma congiunta, devono essere iscritti i soli firmatari;
2.i dati del delegante se il delegato ha
agito nei limiti della delega. In caso
contrario deve essere iscritto il delegato;
3.in base all'art.5 DM 458/01, deve
essere iscritto l’ente, se è stato speso
il nome dell’ente stesso. Ciò in base
al fatto che l’immedesimazione tra
ente e persona fisica porta a ritenere
emittente dell’assegno l’ente medesimo.
La struttura CAI: una sezione centrale e sei segmenti
Sezione Centrale
CAPRI
PASS
CARTER
ASA
ASP
PROCAR
q 39
Centrale Allarmi
Procedura Impagati:
contiene i dati relativi alle revoche
dall’autorizzazione ad emettere assegni conseguenti all’emissione di assegni senza provvista o mancanza di
autorizzazione.
Procedura Assegni
Sottratti e Smarriti:
contiene i dati relativi agli assegni sottratti e smarriti, non restituiti alle banche
e agli uffici postali o bloccati per altri
motivi.
NB. In caso di smarrimento farsi
sempre rilasciare denuncia da parte del cliente.
PS. Esiste la possibilità anche per il
privato cittadino collegandosi al sito
SIA.it e andando su servizi web, di
accedere alla sezione PASS.
Carte Revocate:
contiene i dati nominativi relativi alle
revoche dall’utilizzo delle carte di
pagamento.
Assegni Sanzioni Amministrative:
contiene i dati relativi alle sanzioni
amministrative irrogate dall’autorità
competente.
Assegni Sanzioni Penali: contiene i
dati relativi alle sanzioni penali irrogate dall’autorità competente.
Procedura Carte: contiene i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.
40
q
I dati identificativi personali iscritti a seguito dall’utilizzo di carte di pagamento
rimangono in archivio per due anni.
I dati identificativi personali iscritti a
seguito delle sanzioni amministrative
pecuniarie rimangono in archivio per
cinque anni.
Per i dati non nominativi, relativi a
smarrimento, sottrazione, mancata
restituzione, blocco, rimangono in
archivio per dieci anni. Per le carte la
permanenza dei dati è di due anni.
Responsabilità
della Banca e dell’Operatore
di Sportello
Il codice fiscale
Per identificare in modo certo il nominativo da revocare, viene utilizzato il codice fiscale che a seconda dei
casi può essere di “persona fisica” o
“persona non fisica”. Il codice fiscale
pertanto diventa, elemento indispensabile da acquisire insieme ai dati
anagrafici del cliente. A questo scopo
la normativa CAI, ha inserito l’obbligo per le banche di possedere il
codice fiscale anche dai soggetti non
residenti.
L’unico codice fiscale ammesso è
quello fornito dall’Amministrazione Finanziaria, a cui vanno rinviati
i clienti in caso di mancanza. Non è
consentito fare affidamento su sistemi
alternativi per il calcolo del codice fiscale o dichiarazioni dello stesso da
parte del cliente.
Osservanza degli obblighi
La legge prevede per le Banche un
doppio livello di responsabilità.
– Sul piano civilistico in quanto
l’omessa o ritardata iscrizione in
CAI, nonché la consegna di moduli
di assegno a persona iscritta, comporta l’assunzione di una responsabilità
solidale della Banca con il traente, limitata a 10.329,14 Euro per assegno
nei confronti del prenditore.
– Sul piano penalistico, prevede la
punibilità con la reclusione fino ad un
anno e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, del dipendente
responsabile che consegna moduli di
assegno a persona interdetta censita
in archivio.
mento d'identità (non accettare documenti già fotocopiati e controllare
con scrupolo il timbro a secco);
• il rilascio di carnet di assegni deve
essere contestuale al caricamento;
• la negoziazione dei titoli presenti in
PASS dovrà avvenire esclusivamente
per l’incasso, senza l’immediato pagamento del controvalore in Euro:
• i blocchetti erroneamente emessi
dagli operatori dovranno essere annullati e scaricati dall’archivio informatico ed archiviati nella busta di
cassa.
I carnet in bianco devono essere riposti in luoghi riparati, lontani dal
pubblico e nei periodi di chiusura
collocati all’interno di armadi chiusi
a chiave.
Norme comportamentali
minimali da adottare da parte
dell’Operatore di Sportello
L’istituzione dell’Archivio (CAI),
impone la necessità di ribadire alcune
metodiche lavorative, che devono essere obbligatoriamente eseguite nello
svolgimento dei servizi da parte dei
cassieri:
• consultare l’archivio CAPRI prima dell’accensione di un rapporto
di conto corrente tramite le apposite
transazioni;
• acquisire obbligatoriamente prima
dell’apertura di qualsiasi rapporto
fotocopia di Codice Fiscale e Docu-
q 41
42
q
8.
Le operazioni
di Portafoglio Commerciale
Nell'ambito delle tipologie delle aperture di credito per cassa rientrano gli anticipi su Portafoglio s.b.f., ossia su presentazione di effetti.
Oggi, la parte più rilevante del portafoglio effetti s.b.f. è costituita dalle
ricevute bancarie. Esse rappresentano
un documento, non riconducibile alla
categoria dei titoli di credito, con cui
il creditore dichiara di aver ricevuto
una somma di denaro versata a mezzo
banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso
il quale la Banca procede alla riscossione dell’importo indicato, secondo
le istruzioni impartite dal cliente; essa,
trovando la sua manifestazione materiale in un semplice documento cartaceo di
quietanza, è particolarmente diffusa in
rapporti commerciali continuativi caratterizzati da fiducia reciproca tra venditore e compratore.
Possiamo allora definire le operazioni di
portafoglio salvo buon fine come quelle
operazioni con le quali viene messa
a disposizione, sul c/c dell'affidato,
una somma di denaro pari al valore
nominale delle ricevute bancarie presentate.
Nell'ambito di queste operazioni si effettua una distinzione fondamentale in
base alla disponibilità dell'importo delle
ricevute presentate.
Accredito s.b.f. con disponibilità immediata, che si risolve in una vera e
propria concessione di credito da parte
della Banca. La disponibilità dell'importo degli effetti coincide con la data
di ammissione degli effetti all'incasso,
consentendo al cliente di smobilizzare i
propri crediti commerciali.
Accredito s.b.f. a valuta maturata
(dopo incasso), che non rappresenta una
vera e propria operazione di concessione di credito, in quanto il valore degli
effetti viene messo a disposizione sul c/c
del cliente alla scadenza adeguata.
L'accredito s.b.f. degli effetti costituisce
un'operazione di finanziamento che presuppone che il cliente:
• disponga di un c/c di corrispondenza;
• abbia ottenuto la concessione di un
Fido: la Banca stabilisce la cifra del castelletto s.b.f., cioè l'importo massimo
degli effetti che il cliente può presentare
all'incasso.
q 43
Gli effetti devono presentare i seguenti
requisiti:
• essere normalizzati; cioè presentare i
requisiti formali (formato, qualità della
carta, posizionamento dei caratteri, ecc.)
fissati dall'ABI e tutti gli elementi essenziali (emittente, debitore, data di scadenza e di emissione, banca di appoggio,
importo, ecc.);
• non avere scadenza superiore di solito
ai quattro mesi.
6.Addebito delle commissioni di incasso nel conto corrente, con valuta il giorno di presentazione.
7.Accredito in c/c (con disponibilità
immediata o a valuta maturata) del valore nominale degli effetti presentati all'incasso.
Le fasi procedurali
dell’operazione di portafoglio
1.accredito diretto in c/c di corrispondenza;
2.accredito degli effetti del portafoglio
s.b.f. mediante conto anticipo;
3.accredito mediante conto transitorio
di evidenza con applicazione di tassi differenziati.
1.Presentazione degli effetti da parte
del cliente accompagnati dall'apposita
distinta, nella quale vengono riportati
i dati degli effetti, elencati in ordine di
scadenza, ed eventuali istruzioni.
2.Controllo da parte dell'Ufficio Portafoglio (Centro servizi) per accertare
l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali degli effetti e soprattutto della capienza residuale del castelletto.
3.Raggruppamento degli effetti presentati in un unico gruppo o in più gruppi in
base alle scadenze. Nella prassi bancaria
è usuale effettuare raggruppamenti degli
effetti per scadenze decadali.
4.Calcolo della scadenza adeguata. Per
ciascun gruppo di effetti (unico o plurimi) viene calcolata un'unica valuta che
rappresenta la data con la quale viene
accreditato al cliente il valore nominale
degli effetti presentati.
5.Annotazione, nella scheda elettronica
di castelletto, degli importi degli effetti
presentati con indicazione della valuta
adeguata riferita a ciascun gruppo.
44
q
Il portafoglio s.b.f. a disponibilità immediata prevede l'utilizzo di tre procedure
diverse, che sono di seguito descritte:
Vediamo in cosa consistono queste tre
procedure.
Accredito diretto
in c/c di corrispondenza
Questa procedura prevede l'accredito
diretto, nel conto corrente del cliente,
del valore nominale degli effetti presentati. Per ogni gruppo di effetti la valuta
dell'accredito coincide con la valuta adeguata corrispondente. L'uso di tale procedura, se da un lato consente al cliente
di disporre immediatamente del valore
dei suoi crediti commerciali senza attendere la scadenza degli stessi, dall'altro,
può generare degli scoperti per valuta
nel c/c. Gli interessi a debito del cliente vengono calcolati (alla fine di ogni
trimestre) soltanto se gli utilizzi hanno
generato degli scoperti per valuta, e comunque sono proporzionali all'importo
e alla durata degli scoperti stessi.
Questa procedura è preferita dai clienti
che si trovano nelle seguenti condizioni:
1.che prevedono di non utilizzare tutta
la somma a disposizione, assicurandosi
quindi interessi debitori rapportati alla
sola parte utilizzata;
2.che hanno il c/c di corrispondenza
che presenta normalmente saldi a credito, e solo eccezionalmente a debito,
limitando così l'incidenza dei possibili
scoperti per valuta.
Accredito degli effetti
del portafoglio s.b.f.
mediante conto anticipo
Questa procedura prevede l'utilizzo del
c/c di corrispondenza ordinario e del
conto anticipi su effetti s.b.f.
Il conto anticipi su effetti s.b.f. viene
tenuto con il metodo scalare con procedimento amburghese e alla fine di ogni
trimestre vengono redatti, da parte della
banca, l'estratto conto e lo scalare interessi.
• Il giorno di presentazione delle ricevute vengono effettuate le seguenti registrazioni: il conto anticipi viene accreditato, per il valore nominale degli effetti
presentati, con valuta adeguata o con le
valute adeguate dei vari raggruppamenti.
• Giroconto del suddetto importo, con
valuta in giornata, dal conto anticipi al
c/c di corrispondenza.
• Il conto anticipi è, quindi, un conto
transitorio in quanto gli importi accredi-
tati vengono immediatamente trasferiti
al c/c di corrispondenza e presenta, conseguentemente, un saldo contabile sempre nullo e un saldo liquido a debito del
cliente. Il saldo liquido debitore è pari al
valore delle ricevute, già girate al c/c di
corrispondenza ma, la cui valuta non è
ancora giunta a maturazione.
• Gli interessi a debito che si generano
nel conto anticipi, per effetto degli scoperti per valuta (originati dalle valute
degli addebitamenti che risultano cronologicamente anteriori rispetto a quelle
degli accrediti), vengono determinati trimestralmente e addebitati direttamente
in c/c con valuta della data di chiusura
del trimestre. Il tasso debitore praticato
dalla banca alla sua clientela sul conto
anticipo è secco, in quanto non è gravato
da commissioni o spese aggiuntive.
Questa procedura è utilizzata, dalla banca, in particolar modo per i clienti che
presentano frequentemente effetti s.b.f.
Il suo utilizzo risulta, però, gradito alle imprese/affidate nelle seguenti eventualità:
1.quando si avvalgono dell'intero importo, tenuto conto che gli interessi a
loro carico sono comunque determinati
sul valore totale degli effetti presentati;
2.quando il loro c/c presenta stabilmente saldi a debito, avendo in tal modo la
possibilità di ridurre la loro esposizione, attraverso il versamento del valore
nominale degli effetti presentati, e di
beneficiare, inoltre, di un differenziale
sui tassi debitori, in quanto il tasso dare
del c/c ordinario è più elevato rispetto a
quello del conto anticipi.
q 45
Accredito mediante
conto transitorio di evidenza
con applicazione di tassi
differenziati
Questa procedura può essere sintetizzata
nei seguenti passaggi fondamentali:
• il giorno di presentazione degli effetti
il loro valore nominale viene accreditato, con valuta adeguata, in un conto transitorio ed infruttifero denominato conto
di evidenza;
• alla maturazione delle varie valute
adeguate, il valore nominale degli effetti
viene scaricato dal conto di evidenza ed
accreditato nel c/c di corrispondenza.
Il conto di evidenza ha esclusivamente
lo scopo di porre in evidenza, in ogni
momento, la consistenza del portafoglio,
cioè il valore degli effetti presentati s.b.f.
che non sono ancora stati accreditati
nel c/c. Questa procedura, comunque,
consente al cliente/affidato di utilizzare
una linea di credito garantita dagli effetti
presentati all'incasso, che non deve superare il castelletto accordato.
• Il fido bancario concesso al cliente
viene graduato su tre livelli di rischio, in
ragione delle garanzie offerte dal cliente,
ed a ogni livello di rischio corrisponde,
ovviamente, un diverso tasso di interesse:
• il primo livello, al quale viene applicato il tasso più basso, corrisponde alla
linea di credito assistita da garanzie reali
o personali;
• il livello intermedio, a tasso di favore,
46
q
corrisponde alla linea di credito garantita dalla consistenza del portafoglio salvo
buon fine, cioè dal valore nominale degli effetti con valuta ancora da maturare
rilevato dal conto di evidenza;
• il terzo livello, con tasso più elevato,
corrisponde alla linea di credito non assistita da garanzie, una volta esaurite le
disponibilità relative alle prime due fasce di fido.
Pertanto, la struttura dello scalare interessi prevederà la scomposizione dei
saldi a debito del correntista in tre fasce
corrispondenti ai tre livelli di rischio,
che permetteranno di calcolare i relativi
numeri e conseguentemente di applicare
i tassi differenziati.
Questa procedura è quella più conveniente per il cliente, in quanto, può beneficiare di tassi debitori differenziati
a seconda del livello di rischio, e corrispondere gli interessi soltanto per il credito effettivamente utilizzato.
Inoltre per ogni utilizzo delle disponibilità il sistema informativo della Banca
può determinare automaticamente il livello raggiunto ed il tasso corrispondente. La Banca ottimizza quindi l'utilizzo
degli affidamenti del cliente/affidato,
creando una gestione efficiente delle sue
risorse.
9.
Servizi di pagamento
LA MONEtA ELEttrONIcA
le carte del credito cooPerativo
Carta Bancomat
Credito oro
Credito classica e socio
Carta prepagata
Credito corporate
q 47
dUe criteri di sUddivisione delle carte
CARTE COMMERCIALI (fidelity cards)
CARTE T&E (Travel and Entertainment)
CARTE BANCARIE
Carte Commerciali
Emesse da società commerciali e di servizi e costituiscono uno strumento per
incrementare le vendite e fidelizzare la
clientela.
L’intervento della Banca riguarda la fase
di gestione dei pagamenti.
credito concesso (1.500-5.000 Euro) o
in valore assoluto (50-100 Euro-mese) e
viene stabilita con l’utilizzatore.
La funzione Revolving consente di ricaricare il plafond mano a mano che le
singole rate vengono versate.
Carte T&E
Emesse da società specializzate (American Express, Diners) permettono livelli
di spesa più elevati ed in alcuni casi la
possibilità di rateizzare il pagamento.
Carte Bancarie
Prevedono una relazione trilaterale tra
il soggetto emittente (Bancamericard,
Carta Sì), la Banca e il titolare della carta. Alla Banca compete la fase distibutiva ed i criteri di utilizzo dello strumento
(plafonds mensili, tasso applicato, rateizzazione).
Revolving Cards
Offrono la possibilità di effettuare il
rimborso rateale con cadenza mensile
dell’importo complessivo risultante a
debito al termine di un determinato periodo. L’importo della singola rata viene
stabilito in misura percentuale (5-10%)
sull’ammontare massimo del plafond di
48
q
Ricordiamoci che il conteggio
degli importi viene fatto a fine mese.
Quindi vengono addebitate
nel mese in corso tutte
le operazioni fatte dal cliente
dal primo del mese fino al
27/28 del mese stesso
le PrinciPali aree
di aPPlicazione
della carta tasca
•Risarcimenti – per esempio compagnie assicurative, linee aeree, ecc.
•Trasferte – sostituisce l’anticipo di
contante a dipendenti che viaggiano occasionalmente
•Trasferimento fondi – per esempio
per mandare denaro all’estero
•University card – prodotto specifico
per studenti universitari
Ricordiamoci che la Carta Tasca non
si può utilizzare per il noleggio auto.
Inoltre è possibile,
ricaricarla tramite l'home Banking
•Teenagers – anche senza conto corrente bancario (contratto sottoscritto da un
terzo maggiorenne)
•Turismo – sostituisce contante e travellers cheques per viaggi all’estero
•Internet – per navigatori sprovvisti di
carta di credito
•Pagamento salari – per lavoratori occasionali o non bancarizzati
•Carta regalo
•Carta per promozioni/eventi
•Incentivi - Bonus
•Premio per lotterie, concorsi a premi,
ecc.
q 49
50
q
10.
Le operazioni di mercato
monetario
mercato monetario
obbligazionario
Questa sezione ha l’obiettivo di fornire delle semplici chiavi di lettura sugli
strumenti d’investimento. Avendo l’operatore contatti con il cliente è possibile
trovarsi nella situazione di segnalare
allo stesso l’opportunità o meno di rivolgersi all’ufficio titoli per parlare di
investimenti. Diventa importante quindi, nell’ottica di un attività di sviluppo
con la clientela e per le aspettative che
il cliente stesso ha, (trovarsi sempre
personale all’altezza), conoscere alcuni
fondamentali di questi servizi.
Tipologie di titoli
• Buoni Ordinari del Tesoro (BOT):
titoli “a sconto” emessi con durate di 3,
6 e 12 mesi o con durate anomale al fine
di fronteggiare temporanei squilibri di
cassa.
• Certificati del Tesoro zero coupon
(CTZ): titoli “ a sconto” con durata di
24 mesi.
• Certificati del Tesoro a cedola variabile (CCT): titoli con durata di 7 anni e
cedole semestrali determinate in funzio-
ne del tasso di aggiudicazione dei BOT
a 6 mesi, emessi nell’asta precedente la
data di inizio godimento della cedola.
• Buoni del Tesoro poliennali (BTP):
titoli con cedole semestrali a tasso fisso
e durate di 3, 5, 10, 15 e 30 anni.
• Buoni del Tesoro poliennali indicizzati (BTPi): titoli a tasso variabile per i
quali sia le cedole semestrali sia il capitale rimborsato a scadenza sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area
Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con
esclusione del tabacco. Sono emessi con
durate di 5, 10 e 30 anni.
Elementi chiave:
1. Date godimento
2. Descrizione titolo/spread/tipo
indicizzazione
3. Codice isin (12 caratteri alfanumerici)
4. Rating (Moody’s, Fitch,
Standard & Poors)
5. Cedola (attesa/futura)
6. Rateo
7. Imposta sostitutiva (comprensiva
eventuale disagio d’emissione)
8. Prezzo ufficiale
9. Prezzo minimo/massimo
q 51
10.Rendimento % lordo/netto
11.Duration
12.Volatilità
13.Quantità
stitore verso l’emittente, riguardante il
pagamento di una somma nominale che
risulta dal titolo ad una determinata scadenza.
Cosa sono le obbligazioni?
Rating: definizione
• L’obbligazione è titolo rappresentativo
di un rapporto di credito/debito fra un
emittente (debitore) ed un investitore
(creditore).
• Il titolo obbligazionario incorpora
quindi un diritto di credito dell’inve-
Il rating esprime la qualità del debito,
dalla quale consegue il rischio di default
(cioè il rischio di mancato pagamento
degli interessi o del capitale di un prestito obbligazionario) relativo sia al singolo
emittente che alla singola emissione.
Quali sono le caratteristiche?
1.
Emittente
2.
Rating
3.
Tasso
d'interesse
4.
Cedola
5.
Durata
Emittente
SOVRANAZIONALI
PUBBLICI
NAZIONALI
ESTERI
NAZIONALI
PRIVATI
52
q
ESTERI
In relazione al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
in tema di intermediari finanziari
EMITTENTE
VARIABILE
Stati sovrani
•Deficit di bilancio
•Spesa pubblica
•Produzione interna
•Stato della bilancia dei pagamenti
Società commerciali
•Natura dell’attività
• Grado di diversificazione ed
internazionalizzazione
•Posizione competitiva
• Vantaggi competitivi
• Tasso di crescita del business
•Situazione finanziaria
• Capacità del management
TABELLA RATING DI SINTESI
Moody’s
Standard & Poors
VALUTAZIONE EFFETTUATA
Aaa
AAA
• Titoli di altissima qualità, con rischio
minimo per l’investitore. Il pagamento finale
del debito è sicuro. L’emittente si
caratterizza per una stabilità tale da non
rischiare di compromettere il pagamento
degli interessi e il rimborso del capitale.
Aa
AA
• Titoli di alta qualità, con basso rischio per
l’investitore. Insieme ai titoli della categoria
precedente possono essere definiti “high
grade bonds”, cioè titoli di elevata qualità.
L’unica differenza è rappresentata da una più
alta volatilità delle condizioni reddituali e da
un rischio più elevato nel caso di un percorso
evolutivo sfavorevole.
q 53
Moody’s
Standard & Poors
VALUTAZIONE EFFETTUATA
A
A
• Titoli di buona qualità, che presentano
prospettive di investimento favorevoli.
Sono in sostanza titoli di livello medio alto.
Sussistono elementi concreti
che fanno temere un deterioramento
dei margini di sicurezza nell’immediato
futuro.
Baa
BBB
• Titoli di media qualità, non altamente
protetti, ma non scarsamente affidabili.
Si tratta di titoli con chiari tratti speculativi.
La situazione reddituale non appare
comunque rassicurante se proiettata su un
arco temporale relativamente lungo.
Ba
BB
• Titoli di qualità medio-bassa,
con inequivocabili elementi speculativi.
Non possono essere ritenuti sicuri
nell’avvenire.
B
B
• Titoli di bassa qualità che non presentano
le caratteristiche di un investimento
desiderabile. Non si prevedono situazioni
incoraggianti per il futuro.
Caa
CCC
• Titoli di scarsissima qualità. Potrebbero
già sussistere le condizioni per uno stato di
insolvenza.
Ca
CC
• Titoli esclusivamente speculativi, emessi
da debitori potenzialmente insolventi.
C
C
• Titoli con scarsissima possibilità di
interessare qualsiasi investitore.
D
D
• Titoli di imprese in default.
54
q
Tasso
di interesse
TASSO
CON CEDOLA
• ANNUALE
• SEMESTRALE
FISSO
INDICIZZATO
il valore numerario
delle cedole future
non è noto ma... sono note
le modalità per definirle
cedola
Se prevista, rappresenta gli interessi
che vengono pagati in percentuale
rispetto al valore nominale dell'obbligazione.
Cedola
e il rateo che cos'è?
Zero
coupon
rateo
È la parte della cedola di un'obbligazione già maturata e che va pagata al
precedente proprietario quando si acquista un'obbligazione sul mercato.
Valutazione delle oscillazioni del prezzo.
Con
cedola
Duration modificata (Volatilità)
– Misura del rischio di variazione del
prezzo di un'obbligazione a tasso fisso
al variare dei tassi di interesse. Per un rialzo dei tassi di 1%, il prezzo del titolo
dovrebbe cadere percentualmente di un
importo pari approssimativamente alla
sua duration.
q 55
– È utile per determinare l'effetto di
variazioni dei rendimenti di mercato
sui prezzi dei titoli.
– È l’indicatore di sensitività del
prezzo. È uguale alla duration divisa
per la somma tra uno e il rendimento
del titolo. Una duration pari a 5 significa che una variazione di un punto
percentuale del rendimento comporta
una variazione del 5% del prezzo del
titolo
Cosa vuol dire Fondo Comune
di Investimento?
• Introdotti in Italia con la legge 23
marzo 1983 nr. 7 sono organismi che
procedono a raccogliere presso il
pubblico il risparmio che viene poi
investito in valori mobiliari scelti dal
gestore al fine di aumentare il valore
del patrimonio. Si tratta quindi di una
Nome Fondo
Aureo Azioni Euro Acc
Aureo Azioni Globale Acc
Aureo Azioni Italia Acc
Aureo Cash Dynamic Acc
Aureo Defensive Acc
Aureo Finanza Etica Acc
Aureo Flex Opportunity Acc
Aureo Liquidità Acc
Aureo Obbligazioni Globale Acc
Aureo Plus Acc
Aureo PrimaClasse Crescita Acc
Aureo PrimaClasse Dinamico Acc
Aureo PrimaClasse Flessibile Acc
Aureo PrimaClasse Valore Acc
Aureo Rendimento Assoluto Acc
56
q
gestione in monte. Tale attività è preclusa alle banche che possono solo
collocarli presso la clientela.
• Il fondo comune ha un meccanismo
di funzionamento estremamente semplice nel calcolo del valore dell’investimento. In pratica con l’importo
versato si acquistano un certo numero di quote al valore di quotazione della tipologia di fondo scelto, il
quale è pubblicato giornalmente sui
quotidiani. Per calcolare quindi il valore dell’investimento sarà sufficiente moltiplicare il numero delle quote
possedute per il valore del fondo in
quel momento.
La società di gestione del gruppo è
TIPOLOGIA
Azionari Area Euro Larg...
Azionari Internazionali...
Azionari Italia
Obbligazionari Breve T....
Bilanciati Prudenti (EUR)
Bilanciati Prudenti (EUR)
Bilanciati Aggressivi (...
Monetari Area Euro - Di...
Obbligazionari Globale ...
Altro
Bilanciati Aggressivi (...
Bilanciati Moderati (EUR)
Altro
Bilanciati Prudenti (EUR)
Altro
DoVe inVeSte Un fonDo?
PrenDiamo Come eSemPio aUreo azioni italia
CaTEGoRia: azionaRi iTalia
% di azioni
informazione
software
Hardware
media
Telecomunicazioni
servizi
salute
servizi al consumo
servizi alle aziende
Finanza
industria
Beni di consumo
Beni industriali
Energia
servizi di pubblica utilità
8,93
0,00
1,08
2,25
5,60
44,20
2,56
1,21
3,85
36,58
46,86
4,17
10,06
20,95
11,68
numero Complessivo di Titoli azionari
numero Complessivo di Titoli obbligazionari
% primi 10 Titoli sul patrimonio
nomE
Eni
Enel spa
intesa sanpaolo
uniCredit
assicurazioni Generali
Telecom italia
snam Rete Gas
uBi Banca scpa
Finmeccanica
Tenaris sa
portafoglio
106
1
47,75
sETToRE paEsE
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
iTalia
lussEmBuRGo
% su poRTaFoGlio
14,18
6,35
6,24
5,63
5,19
3,25
2,02
1,67
1,64
1,58
Fonte morningstar
q 57
58
q
11.
Cenni su PAC
e obbligazioni
La formula usata e che maggiormente ci aiuta a preservare il rapporto con
il cliente, in un ottica di oscillazione
dei mercati soprattutto azionari è il
PAC (Piano di Accumulo).
Il PAC consente di effettuare versamenti anche da 50 Euro mensili direttamente dal c/c del cliente a Aureo
Gestioni e quindi di poter risparmiare nel lungo periodo (dai 6 anni in
su) delle somme.
La sua utilità è rivolta quindi a chi
deve accumulare come giovani o anche persone con importi più rilevanti
che vogliano investire su mercati volatili come quello azionario. In ogni
caso ogni tipologia di fondo si presta
al PAC.
Ricordiamoci che il PAC consente di
“contenere” l’eventuale perdita da mercato, quindi nel medio lungo periodo si
rivela un ottimo investimento ma possono esserci periodi di sofferenza.
Vediamo ora un esempio concreto
che riguarda il fondo
Aureo Azioni Italia
Ho preso in esame dal 2002 (vedi tabella alla pagina seguente) i valori
della quota ad inizio mese nei loro
periodi peggiori. Ho supposto che il
nostro ipotetico investitore ben educato sul fatto che investire nei momenti di mercato negativi poteva essere vantaggioso, avesse versato 100
Euro al mese.
Nello stesso tempo un altro investitore sempre nel 2002 avesse investito la stessa somma, invece che mensilmente, in un'unica soluzione.
Naturalmente nessuno dei due ha
poi effettuato altri movimenti in momenti nei quali (vedi grafico nelle
pagine seguenti) il fondo stava guadagnando.
Vediamo cosa succede:
q 59
Mese
anno
Valore
Quota
importo
euro
numero
di quote
Aprile
2002
20,17
100
4,9578582
Maggio
2002
19,51
100
5,1255766
Giugno
2002
18,43
100
5,425936
Luglio
2002
17,54
100
5,7012543
Agosto
2002
15,56
100
6,4267352
Settembre
2002
15,98
100
6,2578223
Ottobre
2002
13,82
100
7,23589
Novembre
2002
14,68
100
6,8119891
Dicembre
2002
16,07
100
6,2227754
Gennaio
2003
14,8
100
6,7567568
Febbraio
2003
14,48
100
6,9060773
Marzo
2003
14,41
100
6,9396253
Aprile
2003
13,76
100
7,2674419
Maggio
2003
15,06
100
6,6401062
Giugno
2003
15,89
100
6,2932662
Luglio
2003
15,55
100
6,4308682
Agosto
2003
15,98
100
6,2578223
Settembre
2003
16,26
100
6,1500615
Ottobre
2003
15,99
100
6,2539087
Novembre
2003
16,7
100
5,988024
Dicembre
2003
17,33
100
5,7703405
Gennaio
2004
16,98
100
5,8892815
Febbraio
2004
17,49
100
5,7175529
Marzo
2004
17,75
100
5,6338028
Aprile
2004
17,32
100
5,7736721
Maggio
2004
17,86
100
5,5991041
Giugno
2004
17,6
100
5,6818182
Luglio
2004
18,2
100
5,4945055
Agosto
2004
17,86
100
5,5991041
Settembre
2004
17,7
100
5,6497175
Ottobre
2004
18,35
100
5,4495913
Novembre
2004
18,77
100
5,3276505
Agosto
2008
19,7
100
5,0761421
Ottobre
2008
17,93
100
5,5772448
Novembre
2008
15,54
100
6,4350064
Dicembre
2008
13,71
100
7,293946
Gennaio
2009
14,45
100
6,9204152
Febbraio
2009
13,14
100
7,6103501
Marzo
2009
11,28
100
8,8652482
Aprile
2009
12,27
100
8,1499593
4.000
249,56425
Tot. VersatoTot. Quote
60
q
Valore della quota a maggio 2009: 16,30
Valore dell’investimento in PAC: 4067,
89 Euro.
Risultato ottenuto moltiplicando il numero quote acquistate 249,56425 x il valore
quota a maggio 16,30.
Conclusione finale
Il PAC ci serve per evitare brusche discese e togliere l’emotività ad un mercato
soprattutto azionario, nel quale il piccolo risparmiatore non può e non deve fare
troppe scommesse.
L’altro investitore ha investito invece
4.000 Euro in unica soluzione (PIC) ad
aprile 2002 al valore di 20,17, ha acquistato quindi 198,314 quote.
Risultato ottenuto dividendo 4.000 Euro
per 20,17.
Inoltre ci consente di guadagnare tempo
nel recupero del nostro investimento, in
quanto acquistando a prezzi bassi diminuisco il valore medio della mia quota
(4000/249,56425=16,02 Valore quota
media) e quindi il punto di pareggio.
Ad oggi il suo investimento varrebbe:
3.232,51 Euro.
Risultato ottenuto moltiplicando il numero quote acquistate 198,314 x il valore
quota a maggio 16,30.
L’altro investitore deve aspettare che il valore torni a 20,17 almeno.
Nel caso di mercato solo al rialzo, mi
sembra ovvio tutto va bene e tutto guadagna e quindi tutti sono bravi. Quindi non
abbiamo timore a investire in momenti
di mercato non positivo, ma facciamolo
piano piano attraverso il PAC, cauteliamo
noi ed il cliente.
Aureo Azioni Italia
Grafico
Il fondo Aureo Azioni Italia è quello in grigio scuro,
q 61
62
q
Coordinamento editoriale e segreteria di redazione:
Alessandro Trombetti e Roberto Zalambani
Impaginazione: Marco Bugamelli
Grafica: Idea Pagina
Finito di stampare nel mese di giugno 2009
q 63
64
q
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I quaderni della formazione - Federazione BCC Emilia Romagna