ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Emissioni in atmosfera 30 settembre 2011 Ing. Irma Cavallotti ICA – Società di Ingegneria Chimica per l’Ambiente s.r.l. [email protected] www.studioica.it 1 Emissioni in atmosfera • • • • • • • Il terzo correttivo al D.lgs.152/2006 parte V (D.Lgs. 128/2010): le principali novità introdotte. Il campo di applicazione, definizione di stabilimento, attività non soggette, impianti ed attività in deroga, definizione di modifica sostanziale e non, comunicazioni, coordinamento con gli impianti soggetti ad AIA. La parte V del D.Lgs. 152/06: aspetti applicativi e tecnici Definizioni: emissione convogliata, tecnicamente convogliabile, diffusa. Il regime autorizzativo per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, gestione delle modifiche, valori limiti in emissione e prescrizioni. Impianti di abbattimento: migliori tecniche disponibili con riferimento alla normativa della Regione Lombardia, condizioni gestionali, controllo delle modalità di funzionamento, manutenzioni. Misurazioni e monitoraggio: valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, misurazioni in continuo degli inquinanti. 2 Inquinamento atmosferico • ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 3 Direttiva CEE/CEEA/CE n° 62 del 27/09/1996 96/62/CE: Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a: - definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; - valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e criteri comuni; - disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme; - mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi. PRQA: zona critica, di risanamento e di mantenimento 4 Valori limite di qualità dell'aria • limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno Valori guida di qualità dell'aria • limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati: – a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; – b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria. 5 Gli inquinanti primari • I principali inquinanti primari direttamente immessi in atmosfera a causa di attività antropiche o fenomeni naturali sono: – – – – – – il monossido di carbonio (CO), l’anidride carbonica (CO2) il monossido di azoto (NO), gli ossidi di zolfo (SO2), i composti organici volatili (COVNM), il particolato (Polveri Totali Sospese). 6 Gli inquinanti secondari • I principali inquinanti secondari si formano per reazioni chimiche o fisiche degli inquinanti primari: – – – – – – triossido di zolfo (SO3), acido solforico (H2SO4) biossido di azoto (NO2), acido nitrico (HNO3), ozono (O3), aldeidi, chetoni, acidi vari. 7 Tabella di valutazione della qualità dell'aria (D.Lgs. Governo n. 155 del 13/08/2010) 8 Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nichel e il benzo(a)pirene Inquinante Valore obiettivo Arsenico 6 ng/m3 Cadmio 5 ng/m3 Nichel 20 ng/m3 Benzo(a)pirene 1 ng/m3 9 La legislazione applicabile: Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. PARTE V Emissioni in atmosfera Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera con modifiche introdotte dal D.Lgs. Governo n° 128 del 29/06/2010 TITOLO I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267 – 281) TITOLO II Impianti termici civili (artt. 282 – 290) TITOLO III Combustibili (art. 291 – 298) 10 ALLEGATI 10 Protocollo di Kyoto • Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal protocollo di Kyoto e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera il decreto intende attuare azioni per promuovere l’impiego dell’energia elettrica da fonti rinnovabili determinando il dispacciamento prioritario. • In particolare: – Certificati verdi (art. 20 comma 5 D.Lgs. 387/03) 12 anni. D. Lgs. 216/2006: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto. Decisione 2007/589/CE: linee guida al monitoraggio. Deliberazione 14/2009 11 NORME ABROGATE E SOSTITUITE TITOLO I – DPR 203/88; – D.M. 8/05/1989; – D.P.C.M. 21/07/1989; – D.M. 12/07/1990; – D.P.R. 25/07/1991; – D.M. 44/2004. TITOLO II – L. 615/1966; – D.P.R. 1391/1970. TITOLO III – D.P.C.M. 395/2001; – D.P.C.M. 8/03/2002. 12 Campo di applicazione – TITOLO I Art. 267 (campo di applicazione) Ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, il titolo I si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, e alle attività che producono emissioni in atmosfera; vengono stabiliti “i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. Art. 1 DPR 203/88 a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera; b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, gli impianti di imprese artigiane, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili. 13 Definizione di emissione D.Lvo 152/06 DPR 203/88 qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. 14 Impianti di trattamento termico dei rifiuti NOVITA’ • «Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.» ; 15 Impianti soggetti ad AIA NOVITA’ • «3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.»; 16 Definizioni • • • • • Emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti; Emissione diffusa: emissione diversa da quella convogliata (nel caso di COV anche i solventi contenuti nei prodotti). Emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela. Emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate. (vedi COV) Effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all’ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto. 17 Definizione di impianto - D.Lvo 152/06 NOVITA’ Sostituito con Definizione di stabilimento - D.Lgs. 128/10 • stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu' attivita‘. 18 UlterioriD.Lvo 152/06 definizione di impianto sostituito da definizione di stabilimento (D.Lgs. 128/10) • «i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;» • «i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; • i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere 19 Definizione di impianto - D.Lvo 152/06 • Impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di macchinari o di sistemi costituiti da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato l’impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. Modificato con (D.Lgs. 128/10) «l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio. 20 Definizioni • gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dell’impianto o, nei casi previsti dall’articolo 269, commi 10, 11 e 12 (attività occasionali), e dall’articolo 275 (emissioni di COV), la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’esercizio dell’attività; Modificato dal D.Lgs. 128/10 : • gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; 21 Definizioni • valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati; Modificato dal D.Lgs. 128/10 : • valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria. 22 Art. 269 autorizzazione alle emissioni in atmosfera In particolare il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo (ex art. 6 del DPR 203/88) o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro (ex art. 15 b del DPR 203/88) presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal a) progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. 23 Art. 269 autorizzazione alle emissioni in atmosfera 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. NOVITA’ 24 Iter autorizzativo D.Lgs. 152/06 Presentazione domanda di autorizzazione all’A.C. Entro 30 giorni A.C. indice la conferenza dei servizi (comune e interessi coinvolti in altri proc edimenti). Se A.C. chiede modifiche, risposta entro 30 giorni. Se A.C. non si pronuncia entro 120 giorni, il gestore può richiedere entro i successivi 60 giorni al Ministero di provvedere. Il Ministero sentito il comune si esprime entro i successivi 90 giorni. Ad IMPIANTO AUTORIZZATO La Ditta deve comunicare la messa in esercizio degli impianti e trasmettere i dati relativi alle emissioni L’A.C. accerta il rispetto dei valori limite di emissione entro 6 mesi 25 Rinnovo e aggiornamento • Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. 26 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione stabilisce ai sensi degli art. 270 e 271: A. Per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e convogliamento; B. Per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri di valutazione della conformità dei valori misurati i valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. C. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il convogliamento. 27 Contenuto dell’autorizzazione • L'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale. • L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. 28 Rinnovo • L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato; • L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. • Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni. 29 TITOLO I • Autorizzazione a termine (15 anni); • Obbligo di comunicazione in caso di modifica non sostanziale; • Necessità di chiedere nuova autorizzazione per impianti già autorizzati secondo apposito calendario stabilito dall’A.C. ed entro i termini stabiliti dal decreto; • Convogliamento emissioni diffuse; • Camino unico per ciascun impianto dotato di autonomia funzionale. • Autorizzazione allo stabilimento • Definizione di modifica • Riesame • Disposizioni transitorie • Sanzioni 30 Definizione di modifica (D.Lgs. 128/10) • «m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati; • «m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo. 31 Modifica (art. 269 comma 8) modificato dal D.lgs. 128/10 • Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento Se la Modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. 32 Regione Lombardia Circolare reg. n° 5 del 25/01/2007 Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269. 33 Es: modifica non sostanziale • Sostituzione di macchinario / apparecchiatura / dispositivo per effetto della quale si configuri un aumento della quantità delle emissioni prodotte e/o una variazione del convogliamento delle emissioni a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre intervento (I) dovrà risultare > del valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post intervento (II) b. L’impianto di abbattimento eventualmente utilizzato dovrà rispettare quanto previsto alla nota (III). c. Il limite in concentrazione prescritto nell’autorizzazione in essere dovrà essere rispettato. N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti analitici. 34 Es: modifica non sostanziale • Variazione qualitativa delle materie prime (VI) – Passaggio da sostanza identificata con frase di rischio di Gruppo a a sostanza identificata con frase di rischio di Gruppo b. e/o di Gruppo c. – Passaggio da sostanza identificata con frase di rischio di Gruppo b. a sostanza identificata con frase di rischio di Gruppo c. – Passaggio a sostanza diversa identificata con frase di rischio identica. Gruppo a. R45 / R46 / R49 / R60 / R61; Gruppo b. R40 / R68; Gruppo c. Restanti frasi di rischio. 35 Art. 270 Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni 1. In sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. 2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all’Articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2). 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. 36 Art. 270 (convogliamento delle emissioni) 4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico – fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2 5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 37 Art. 270 (convogliamento delle emissioni) 7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b) 8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione. 38 Valori limite emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita' Art. 271 – D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti. 2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto. 3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome. Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 39 Valori limite emissione e prescrizioni Art. 271 – D.Lgs. 152/06 1. L’Allegato I alla parte quinta del presente decreto stabilisce i valori limite di emissione, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l’esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti cui all’articolo 269, comma 14, eccettuati quelli di cui alla lettera d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell’Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriore al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato. L’Allegato V alla parte quinta del presente decreto stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide. Con apposito decreto si provvede ad integrare allegato I Regione e provincia possono stabilire valori limite più restrittivi anche in funzione di piani di qualità dell’aria 40 Art. 272 D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10 (impianti e attività in deroga) 1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Attività scarsamente rilevanti 2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimento. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate 41 ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1). Non ricadono gli impianti ed attività che utilizzano sostanze o preparati cancerogeni mutagnei o tossici per la riproduzione (R45, R46, R49, R60, R61) a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole. c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. d) Lavorazioni tessili con specifiche condizioni e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie. f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg. g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. h) Serre. i) Stirerie. j) Laboratori fotografici. k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. l) Autolavaggi. m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti. n) Macchine per eliografia. o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 42 ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1). p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi. q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati. bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel. 43 ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1). cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW. dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate . ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW. gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW. ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio. jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. 44 Art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2 come modificato dal D.Lgs. 128/10 (impianti e attività in deroga) • All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. • Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. • Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore 45 intenda effettuare una modifica dello stabilimento. 45 • • ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2). 1. Elenco degli impianti e delle attivita': a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg. c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg. e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g. h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 46 • • ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2). m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g. n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g. p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g. s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g. v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g. aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g. 47 • ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2). • bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g. cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g. dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg. ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche. ii) Trasformazioni lattiero-casearie produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso. nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno. 48 Captazione e convogliamento delle emissioni Le disposizioni contenute nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (ex D.P.R. 19/3/1956 n. 303) prevedono la cattura degli inquinanti all’origine, cioè nel punto in cui si sprigionano. L’aspirazione localizzata consiste nel catturare, tramite bocchette aspiranti (o cappe), le sostanze inquinanti vicinissime al loro punto di emissione, prima che si disperdano nell’ambiente. Si definisce velocità di cattura ( e si indica con Vc) la velocità di aspirazione dell’aria necessaria a vincere le correnti d’aria presenti nell’ambiente, o indotte dalle lavorazione stessa, e sufficiente a catturare gli inquinanti, convogliandoli nell’estrattore. Gli ambienti inquinanti possono ipoteticamente disperdersi nell’aria ambiente con una velocità iniziale che dipende dalla lavorazione e che si annulla rapidamente a causa della resistenza dell’aria. La velocità di cattura Vc dipende dalla lavorazione e dal tipo di inquinante (quantità e tossicità). 49 50 Allegato I alla parte I Valori di emissione e Prescrizioni 1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Tabella A1) Soglia di rilevanza Valore di emissione (espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) Classe I 0,5 g/h 0,1 mg/Nm3 Classe II 5 g/h 1 mg/Nm3 Classe III 25 g/h 5 mg/Nm3 Inseriti in tab. A1 Cadmio e suoi composti e Indeno (1,2,3-cd) pirene 1) I nuovi limiti a partire dalla data indicata in autorizzazione ai sensi art. 281 comma 1 51 Allegato I alla parte I Valori di emissione e Prescrizioni 1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2) Soglia di rilevanza Valore di emissione (espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) Classe I 0,02 g/h 0,01 mg/Nm3 Classe II 0,5 g/h 0,5 mg/Nm3 52 Allegato I alla parte I Valori di emissione e Prescrizioni 2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (Tabella B) Soglia di rilevanza Valore di emissione (espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) Classe I 1 g/h 0,2 mg/Nm3 Classe II 5 g/h 1 mg/Nm3 Classe III 25 g/h 5 mg/Nm3 Inseriti in tab. B classe II Nichel e suoi composti (Ni) in forma di polvere 53 Allegato I alla parte I Valori di emissione e Prescrizioni 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (Tabella C) Soglia di rilevanza Valore di emissione (espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) Classe I 10 g/h 1 mg/Nm3 Classe II 50 g/h 5 mg/Nm3 Classe III 300 g/h 30 mg/Nm3 Classe IV 2000 g/h 250 mg/Nm3 Classe V 5000 g/h 500 mg/Nm3 54 Allegato I alla parte I Valori di emissione e Prescrizioni 4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D) Soglia di rilevanza Valore di emissione (espressa come flusso di massa) (espresso come concentrazione) Classe I 25 g/h 5 mg/Nm3 Classe II 100 g/h 20 mg/Nm3 Classe III 2000 g/h 150 mg/Nm3 Classe IV 3000 g/h 300 mg/Nm3 Classe V 4000 g/h 600 mg/Nm3 55 Emissioni di COV Art. 275 – D.Lgs. 152/06 L’Allegato III alla parte V stabilisce per le emissioni di composti organici volatili: • I valori limite di emissione • Le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni • I criteri per la verifica della conformità dei valori misurati ai valori limite • Le modalità di redazione del piano di gestione solventi. Ex D.M. 44/04 Si applica solo a determinate attività che superano soglie di consumo di solvente 56 EMISSIONE TOTALE = SCARICHI GASSOSI + EMISSIONI DIFFUSE EMISSIONI DI COV NEGLI SCARICHI GASSOSI EMISSIONI DIFFUSE DI COV IN ATMOSFERA EMISSIONE DI COV NEL SUOLO EMISSIONE DI COV NEI PRODOTTI/RIFIUTI EMISSIONE DI COV NELL’ACQUA 57 Esempi: verniciatura di metalli, plastica (etc.) e rivestimento di filo 8 Attività (soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno) Soglie di consumo di solvente (t/anno) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (mgC/Nm3) Valori limite di emissione diffusa (% di input solvente) Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta (>5) <15 100 (1)(4) 25(4) >15 50/75 (2)(3)(4) 20(4) Valori limite di emissione totale L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III (1) Il valore limite di emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento (2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. (3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150. (4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all'art.3, comma 6 (5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.2 9 Rivestimento di filo per avvolgimento (>5) 10 g/kg (1) 5 g/kg (2) (1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è < 0,1 mm. (2) Si applica a tutti gli altri impianti. 58 Formule di calcolo a) L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula: F = I1 (input solvente) - O1 (conv.) - O5 (persi in reazioni)- O6 (sov in rifiuti) - O7 (sov in prodotti) - O8 (sov in preparati in riuso) oppure F = O2 (sov nelle acque)+ O3 (sov come contaminante nei prodotti) + O4 (sov diffuse nell’aria) + O9 (sov altro) Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto. 59 Formule di calcolo b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente: E = F + O1 dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra. c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente: C = I1 - O8 d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che per altri scopi, si calcola con la seguente formula: I = I1 + I2 60 Disposizioni transitorie come modificato dal D.Lgs. 128/10 • I gestori provvisti di autorizzazione, anche in forma tacita o provvisoria, dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione secondo calendari fissati dalle regioni / province autonome e che comunque rispettino la seguente tempistica: • Impianti ante 1988 : tra l’entrata in vigore della parte V del decreto e il 31.12.2011; • Impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2000 : tra il 1.01.2012 e il 31.12.2013; • per impianti anteriori al 2006 e autorizzati in data in data successiva al 31 dicembre 1999: tra il 1.01.2014 e il 31.12.2015 • La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione • L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. 61 Titolo II - Impianti termici civili art. 282 (campo di applicazione) • Il titolo II disciplina gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle soglie art. 269 comma 14. • Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite (anche prodotti) aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW. 62 Titolo II - Impianti termici civili art. 284 - denuncia di installazione o modifica • per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW 63 Combustibili Titolo III - Combustibili art. 291 (campo di applicazione) • Il titolo III disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui al titolo I e II della parte V, inclusi gli impianti termici civili di potenza inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. • Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche. 64 Le migliori tecniche disponibili Definizione MTD D.LVO 152/06 migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. DPR 203/88 Migliore tecnologia disponibile: Sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. 65 Scelta della migliore tecnica disponibile • interventi sulle tecnologie di processo; • • miglioramento quali/quantitativo delle materie prime; riduzione emissioni diffuse; • migliore tecnologia di abbattimento in termini di efficienza; affidabilità, economicità e recupero energetici. 66 Scelta della Tecnologia di Abbattimento La scelta della tecnologia più adeguata per il raggiungimento dei limiti di emissione deve procedere attraverso due fasi: • Analisi qualitativa e quantitativa degli inquinanti a valle dell’impianto al fine di determinare il limite di emissione da rispettare. • Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti, delle condizioni operative del processo e della specifica situazione industriale. 67 Emissioni di polveri: tecnologie di abbattimento Le principali tecnologie adottate per l'abbattimento delle polveri inquinanti sono riportate nella tabella seguente in funzione della dimensione delle particelle: Tecnologia Gravità Centrifuga Colonna spray Filtro ESP Grandezza delle particelle (m) >150 >10 >3 >0.5 >0.001 Efficienza (%) 95% 80% 98% 95-99% 80-99% 68 Filtro a maniche Il filtro è costituito da un solido poroso che permette di trattenere le particelle di inquinante contenute in un gas. La selezione del mezzo filtrante è basata sulle condizioni operative. I principali parametri che vengono considerati sono la temperatura, acidità, alcalinità, solidità ed efficienza. Le particelle più grandi dei pori del filtro sono eliminate da un flusso di gas. Le particelle più piccole vengono rimosse dai pori del filtro utilizzando la diffusione o l'attrazione elettrostatica. Inoltre un pre-rivestimento può essere utilizzato per migliorare l'efficienza. La grandezza dei pori del mezzo filtrante varia sostanzialmente col tempo a causa della polvere inquinante depositata che forma uno strato. 69 Indicazioni impiantistiche: filtro a maniche INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Temperatura 2. Velocità di attraversamento 3. Grammatura tessuto 4. Umidità relativa Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso < 0.04 m/s per materiale particellare con granulometria = 10 µm < 0,03 m/s per polveri con granulometria <10 µm < 0,017 m/s per polveri da forni fusori, per amianto e per polveri non inerti = 450 g/m2 Deve essere evitata la temperatura del punto di rugiada Delib. Giunta Reg. Lombardia n° 7/13943 del 01/08/2003. 70 5. Sistemi di controllo • Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico 6. Sistemi di pulizia • Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria=50 µm Lavaggio in controcorrente con aria compressa • 7. Manutenzione • Pulizia maniche e sostituzione delle stesse 8. Informazioni aggiuntive Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche di esplosività del flusso gassoso. • 71 Precipitatori elettrostatici I precipitatori elettrostatici sono usati per rimuovere particelle di liquido molto piccole e particelle solide da un flusso di gas. Essi operano attraverso la generazione a corona tra elettrodi ad alto voltaggio, usualmente un sottile filo metallico e un elettrodo passivo interrato come una placca o un condotto. Le particelle passando attraverso un campo elettrico vengono ionizzate per mezzo degli ioni che migrano dal punto di scarica all'elettrodo collettore con i quali essi collidono. Queste particelle vengono trasportate verso l'elettrodo collettore al quale esse si attaccano per mezzo dell'attrazione elettrostatica. Le particelle sono rimosse dal collettore o attraverso uno spruzzo di acqua oppure colpendolo periodicamente. 72 Indicazioni impiantistiche: filtro elettrostatico INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Temperatura 2. Superficie di captazione per metro cubo di portata di effluente gassoso da trattare. 3. Distanza tra le piastre 4. Numero di campi 5. Perdita di carico 6. Velocità di attraversamento effluente gassoso 7. Tempo di permanenza 8. Tensione applicata 2 m2/m3 0,2 ÷ 0,5 m > 2 campi < 0,2 kPa < 0,16 m/s =5s 50 ÷150 KV 73 9. Sistemi di controllo • Pressostato differenziale e misuratori di campi elettrici 10. Manutenzione - controllo degli organi in movimento e pulizia delle piastre e dei filamenti, controllo della tensione ai poli pulizia generale dell’intero sistema e sostituzione dei filamenti e delle piastre secondo l’usura e/o le indicazioni del costruttore. - 11. Informazioni aggiuntive • Questa tipologia di impianti di abbattimento può essere preceduta da sistemi meccanici di prefiltrazione per le polveri a granulometria elevata, con concentrazione = 20 mg/Nm³. Se l’effluente contenente le nebbie oleose ha una temperatura > 40°C si introduce una sezione di scambio termico per raffreddarlo. 74 Torre di lavaggio Principio di funzionamento Il linea di massima si tende a sfruttare la solubilità dei composti da abbattere nell'acqua. Si cerca quindi di realizzare in opportune apparecchiature (torri a riempimento, a piatti etc.), un intimo contatto fra il gas da abbattere e la fase liquida. Qualora si voglia inoltre trasformare i composti abbattuti in altre sostanze al fine di rendere più facile lo smaltimento (es: salificazione di alcuni acidi in sali), ciò può essere in genere facilmente ottenuto dimensionando opportunamente la colonna (in modo da ottenere opportuni tempi di contatto) e realizzando una opportuna soluzione di ricircolo. Tali unità possono essere realizzate anche in più stadi in serie. Campo applicazione Inorganici solubili in H2O quali ad es: Cl2; H2S; HCl; SO2; NH4OH Vantaggi Hanno il vantaggio di avere una gestione sufficientemente semplice, bassi costi di manutenzione 75 Indicazioni impiantistiche: torre di lavaggio INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Temperatura del fluido = 40°C (uscita) 2. Tempo di contatto > 1 s per reazione acido/base > 2 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente 3. Perdite di carico 4. Portata minima del liquido 1.5 m3x 1000 m3 di effluente gassoso per riempimento di ricircolo alla rinfusa > 0.5 m3 x 1000 m3 di effluente per riempimenti strutturati. 5. Tipo di nebulizzazione e Spruzzatori nebulizzatori da 10 µm con raggio di distribuzione dl liquido copertura sovrapposto del 30% o distributori a ricircolato stramazzo 6. Altezza di ogni stadio = 1 m per riempimento del materiale alla rinfusa (minimo 1) 7. Tipo di fluido abbattente Acqua o soluzione specifica 76 8. Apparecchi di controllo Indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido 9. Ulteriori apparati - Separatore di gocce - Scambiatore di calore sul fluido ricircolato se necessario. 10. Caratteristiche aggiuntive della colonna a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido-riducenti b) almeno uno stadio di riempimento di altezza >1 m c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie e) materiale costruttivo resistente alla corrosione ed alle basse temperature f) dosaggio automatico dei reagenti g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente 11. Manutenzione Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce. 12. Informazioni aggiuntive L’impiego di questa tecnologia di depurazione per l’abbattimento degli odori può fornire buoni risultati solo se sono previsti almeno due stadi di abbattimento, di cui uno acido/base ed uno basico-ossidativo. I tempi di contatto dovranno essere superiori a 2 s per lo stadio di lavaggio acido e superiori a 4 s per lo stadio basico-ossidativo. L’altezza minima di ciascuno stadio deve essere > 1 m. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l’assorbimento dell’inquinante dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione prima di essere utilizzati. 77 Tecniche di trattamento delle emissioni gassose convogliate di COV Per i solventi la BAT prevede di usare una o una combinazione delle seguenti tecniche: • • • • • Minimizzare le emissioni alla sorgente Recuperare i solventi dalle emissioni gassose convogliate Distruggere i solventi dalle emissioni gassose convogliate Recuperare il calore generato dalla distruzione dei COV Minimizzare l’energia usata per estrarre e distruggere i COV Questo può essere ottenuto progettando, facendo funzionare e mantenendo gli impianti in modo tale da ottenere i livelli di consumo e di emissioni associati con le BAT previste per i singoli settori industriali. BAT Reference Document (BREF) Linee guida per l’applicazione delle migliori tecniche disponibili: “Surface treatment using organic solvent” Direttiva IPPC, Maggio 2007 78 • Norma Tecnica UNI n° 11304-1 del 18/09/2008 Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a secco a matrice filtrante • Norma Tecnica UNI n° 11304-2 del 18/09/2008 Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi prestazionali e di progettazione - Parte 2: Impianti di trattamento VOC 79 B. Adsorbimento La separazione per adsorbimento sfrutta la capacità di alcuni materiali (es. carboni attivi, fibre di carbonio, zeoliti naturali e sintetiche) di trattenere le S.O.V. prima e di rilasciarle poi in particolari condizioni. L’eventuale rigenerazione del letto viene realizzata provocando il desorbimento delle S.O.V. tramite aumento della temperatura e/o per contatto con un’altra sostanza. • Adsorbimento con carboni a perdere • Adsorbimento con rigenerazione 80 Indicazioni impiantistiche: Adsorbimento con Carboni a Perdere 1. Temperatura 2. Tipo di C.A. 3. 4. Perdite di carico 5. Superficie specifica 6. Perdita di carico nel letto adsorbente 7. Altezza totale del letto 8. Tipo di fluido rigenerante 9. Velocità di attraversamento dell’effluente gassoso del C.A. 10. Tempo di contatto Preferibilmente = 45°C per i composti organici volatili. Valori superiori sono accettati in funzione delle caratteristiche chimico fisiche del fluido da trattare e da valutare per caso specifico. = 5°C per HCFC E HFC. Di origine sia vegetale che minerale per specifici composti instabili in particolari condizioni (ossidabili come ad es. MEK o idrolizzabili come ad es. acetato di etile o trielina) considerare il livello di purezza (quantità e tipo di ceneri totali totali = 8% di cui solubili in acido cloridrico cloridrico = 3%). Regola generale: Per basse concentrazioni carboni a bassa attività: = 800 m²/g per concentrazioni di COV = 600 mg/ m3 Per medie concentrazioni carboni a media attività: = 1150 m²/g per concentrazioni di COV comprese tra 600-3000 mg/m3 Dato l’ampio utilizzo dell’indice di CTC o dell’indice di Benzene si precisa che: 850 m²/g = 25-27 Ind. Benzene/ 50-55 Ind. CTC 1150 m²/g = 35-37 Ind. Benzene/ 65-70 Ind. CTC > 0.4 m. Nessuno = 0,4 m/s >1s 81 11. Umidità relativa = 60% per lo sfruttamento ottimale del letto. > 60% in presenza di condizioni e/o Composti Organici Volatili particolari. 12. Sistemi di controllo Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h per flussi di massa di COV in ingresso inferiori a 100 Kg/h, deve essere previsto un contaore grafico non tacitabile con registrazione degli eventi. 13. Tasso di carico 12 % per i composti organici volatili 25 % per il percloroetilene. 14. Manutenzione Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico (punto 13) 15. Informazioni aggiuntive E’ consigliabile l’installazione a monte di un opportuno sistema di abbattimento polveri e spray Composti ossidabili quali MEK e MIBK, se presenti in concentrazioni elevate o con picchi di concentrazione, richiedono condizioni di processo particolari (p.ti 2 e 10) La riattivazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni o con apparecchiatura di riattivazione annessa all’impianto di abbattimento, ed operante ad almeno 850°C Le emissioni di COV generate dal processo di riattivazione dovranno essere trattate in un combustore o sistema equivalente. 82 Combustione Termica In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O con temperature superiori ai 720°C attraverso un processo di combustione omogeneo, utilizzando l’ossigeno presente nell’aria come comburente. Oltre agli impianti di combustione termica tradizionali esistono moderni impianti di tipo rigenerativo costituiti da una camera di combustione e da 2 o più camere di preriscaldamento/recupero di calore contenenti corpi di riempimento di materiale ceramico. Combustione termica Tradizionale (Recuperativa) Combustione termica Rigenerativa 83 COMBUSTIONE TERMICA Aria depurata Camera di combustione Aria inquinata da Scambiatore primario Scambiator e secondario S.O.V. 84 Indicazioni impiantistiche: combustione termica recuperativa INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Velocità di ingresso in Variabile in funzione della geometria del combustore tra 6÷12 m/s camera di combustione 2. Tempo di permanenza In assenza di COV clorurati - t = 0.6 s con cloro inferiore a 0.5% - t = 1 s con cloro > 0.5% e = 2% - t = 2 s con cloro > 2% - t = 2 s 3. Temperatura minima di = 750°C in assenza di COV clorurati esercizio = 850°C con cloro inferiore a 0.5% = 950°C con cloro > 0.5% e = 2% = 1100°C con cloro > 2% 4. Perdita di carico 1,5÷3,5 kPa 5. Calore recuperato totale = 60% nel caso non si raggiunga l’autosostentamento 6. Combustibile di supporto Possibilmente gassoso 7. Tipo di bruciatore 8. Tipo di scambiatore Modulante Aria/aria o aria/altro fluido 85 9. Coefficiente globale di scambio termico 10. Isolamento interno (se Resistente almeno a 1.000°C necessario) 11. Sistemi di controllo e regolazione a) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore b) misuratore e registratore in continuo della temperatura posto alla fine della camera di combustione c) regolatore del flusso dell’inquinante e del rapporto aria combustibile d) misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore. e) controllo dell’apertura e chiusura by-pass. 12. Manutenzione Controllo e pulizia dello scambiatore di calore, controllo e regolazione del materiale isolante, taratura della strumentazione di controllo e regolazione, nonché del FID. 13. Informazioni aggiuntive Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo funzionamento. 86 COMBUSTIONE RIGENERATIVA bruciatori Camino Camera di Combustione Recupero di Calore Aria Inquinata 87 COMBUSTIONE CATALITICA In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O a bassa temperatura (250-350°C) in presenza di un opportuno catalizzatore a base di ossidi metallici o di metalli nobili. Dato che la temperatura di lavoro è assai inferiore rispetto a quella utilizzata nella combustione termica, il consumo di combustibile ausiliario è notevolmente ridotto a parità di concentrazione di S.O.V. Come nel caso della combustione termica il recupero di calore può essere tradizionale (scambiatori) o rigenerativo (masse ceramiche) 88 COMBUSTIONE CATALITICA Aria depurata Preriscaldatore Reattore catalitico Scambiatore primario Scambiatore secondario Aria inquinata da S.O.V. 89 COMBUSTIONE CATALITICA RIGENERATIVA bruciatori Camino Camera di Combustione Catalizzatore Recupero di Calore Aria Inquinata 90 Indicazioni impiantistiche: combustione catalitica INDICAZIONI IMPIANTISTICHE 1. Velocità spaziale dell'effluente gassoso 2. Tempo di permanenza 3. Temperatura minima di ingresso sul letto catalitico 4. Perdita di carico 5. Calore recuperato totale 6. Combustibile di supporto 7. Tipo di riscaldamento 8. Tipo di scambiatore 9. Coefficiente globale di scambio termico Pellets : 6.000 ÷ 20.000 h-1 Honeycomb : 15.000 ÷ 50.000 h-1 = 200°C Pellets: = 1 kPa Honeycomb: = 0,7 kPa = 50% Possibilmente gassoso A mezzo di bruciatore modulante, resistenze elettriche oppure riscaldamento indiretto (scambiatore) Aria/aria o aria/altro fluido scambiatore 91 10. Volume di catalizzatore 11. Velocità di attraversamento del letto 13. Sistemi di controllo = 0,6 m/sec a) b) c) d) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore misuratore e registratore in continuo della temperatura posto a monte del letto catalitico misuratore e registratore in continuo della temperatura a valle del letto catalitico misuratore della temperatura al camino ed allo scambiatore 14. Manutenzione Regolazione della strumentazione dell'impianto, verifica T catalizzatore, pulizia dello scambiatore e taratura del FID 15. Informazioni aggiuntive Il catalizzatore ha una durata indicativa di 20.000 ore. L’effluente gassoso non deve contenere veleni per il catalizzatore. Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo funzionamento. 92 CONCENTRATORI In questi impianti la corrente gassosa di processo attraversa il letto di materiale adsorbente impoverendosi delle S.O.V. e viene emessa direttamente in atmosfera. Successivamente il letto arricchito in S.O.V. viene rigenerato con una portata ridotta di aria calda in controcorrente. Le S.O.V. rilasciate nella corrente di rigenerazione vengono inviate ad una unità di combustione. Il sistema è particolarmente vantaggioso nel caso di correnti di processo caratterizzate da elevate portate e basse concentrazioni di S.O.V. (<600 mg/Nm3). 93 CONCENTRATORI Aria riscaldata Aria ad alta Aria depurata concentrazione di S.O.V. Aria inquinata 94 Processo a secco rimozione gas acidi Principio di funzionamento La rimozione dei gas acidi può, in alternativa, avvenire tramite il contatto con un reagente alcalino allo stato solido polverulento. Il reagente (bicarbonato di sodio o calce) viene iniettato in una camera di reazione che permette modalità e tempi di contatto ottimali (T> 140°C; tempo di contatto > 2-3 s). La corrente gassosa, contenente il reagente non utilizzato ed i prodotti della reazione di neutralizzazione, viene successivamente inviata ad un filtro a maniche per la separazione della fase solida. Campo di applicazione Inorganici tipicamente HCl, HF Vantaggi Il processo a secco presenta il vantaggio di non produrre effluenti liquidi e risulta più diffuso del processo ad umido. 95 Emissioni di NOx Esistono tre tecnologie DeNOx consolidate, con caratteristiche sostanzialmente differenti Modifiche alla combustione ( misure primarie ) Iniezione di vapore/Parzializzazione del combustibile/Parzializzazione del comburente Ricircolo Fumi Bruciatori Low NOX Selective Non Catalytic Reduction ( SNCR ) Selective Catalytic Reduction ( SCR ) 96 Efficienza di Riduzione NOx In funzione della tecnologia DeNOx considerata l’efficienza di riduzione attesa risulta : Combustion Modification 30 - 40 % SNCR SCR 50 - 70 % fino a 95% 97 Denox catalitico Processo SCR per la riduzione degli NOx Il processo SCR è basato sulla riduzione di NOx con NH3 secondo la reazione: 4 NO + 4 NH3 + O2 4 N2 + 6 H2O La reazione è condotta a 300-400°C in presenza di catalizzatori a base di V2O5-WO3/TiO2 in forma alveolare o di piastre. 98 Schema di processo tipico per applicazione su inceneritore di rifiuti SCR NH 4OH Ato mising air From B/F Fuel Air Stack 99 SNCR processo non catalitico per la riduzione degli NOx • Il processo SNCR riduce gli ossidi di azoto attraverso l'iniezione di urea o ammoniaca in soluzione acquosa in camera di combustione. • La reazione di conversione degli NOx ad N2 e H2O avviene in una finestra di temperatura molto ristretta tra 850 e 950°C e risulta pertanto critica • L’abbattimento ottenibile è dell’ordine del 50%. 100 Monitoraggio delle emissioni Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. • Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore dell'impianto e delle misure effettuate dall'autorità competente per il controllo. • 2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.). 2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25. • 101 Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. • 2.3. Salvo diversamente indicato nel decreto 152/06, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. • 2.4 Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo. 102 Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. • 2.5 Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuati o registrati per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni caso in cui per un determinato periodo non sia possibile effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale autorità deve essere allegata al registro. 103 Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. • 2.6. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite. • 2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione ed ai controlli previsti al punto 2.5 devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 1. • 2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2. 104