ALLEGATO A Allo Sportello Unico del Comune di ________________________ per il successivo inoltro alla Provincia di Pisa U.O. Emissioni in atmosfera OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ART. 272 c.2 D.LGS 152/06 DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI ________________________________________________________ COME DA ALLEGATO H (N° __________) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____________ DEL__________________ Il sottoscritto ______________________________nato a _____________________(Prov __ ) il ________________ in qualità di Legale rappresentante dell’impresa con ragione sociale: ______________________________________; sede legale nel Comune di ___________________________ ( ___ ), via _________________________ n. _____ Loc. ___________________; recapito telefonico ____________________; recapito e-mail dove ricevere le comunicazioni __________________________________@________________________ (obbligatorio). CHIEDE 1. Di aderire all'autorizzazione in via generale di cui all'oggetto da svolgere nello stabilimento posto nel Comune di _________________________________________ (PI), via __________________________ n. _____ Loc. ______________________, in relazione alle emissioni esplicitate di seguito e specificate nell'allegato quadro riassuntivo delle emissioni. Il sottoscritto precisa che nella fattispecie si tratta di autorizzazione per: □ Rinnovo di autorizzazione in forma tacita o espressa, autorizzazione n. ________________ del ____________ rilasciata da______________________________ai sensi dell'art._____________________________________ □ Nuovo stabilimento da ubicare nel Comune di ____________________________________, in Via_________ _____________________________________________ Loc. _______________________________________ □ Trasferimento di impianto già autorizzato con autorizzazione n. ________________ del __________________ rilasciata da______________________________ai sensi dell'art._____________________________________ trasferito dal Comune di _______________________________, Via _________________________________ nel nuovo insediamento del Comune di ____________________________________, in Via_______________ _____________________________________________ Loc. _______________________________________ A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, previste dall’art. 496 c.p. e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto DICHIARA 1. che l’attività in oggetto è inclusa tra quelle specificate dall’art 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006; 2. che le attività svolte non superano i parametri di soglia di produzione, consumo o altro indicati nella PARTE II dell’ Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all’insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali); 3. che le attività svolte non ricadono negli obblighi dell’art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006; 4. che, per quanto previsto all’art. 272, comma 4 lett. a), non sono presenti nelle emissioni sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell’allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006; 5. che, per quanto previsto all’art. 272, comma 4 lett. b) e 4 bis, non sono utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; 6. di aver compreso i contenuti della Determinazione della Provincia di Pisa n. ___________ del ______________ nella quale sono definiti i requisiti, le indicazioni, le prescrizioni a cui attenersi nel tempo per l'attività di cui è richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale e con la quale sono approvati i relativi modelli. 7. di aver verificato di rientrare nei requisiti generali e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni, le indicazioni e quanto altro specificato nell'allegato tecnico ALLEGATO H (n° _____________) e nella parte relativa agli “Adempimenti comuni” di cui all’ALLEGATO B e ALLEGATO C alla Determinazione n. _____________, del _________________ che recepisce i modelli di autorizzazione in via generale di cui trattasi; Si allega : (1) una planimetria generale dell’impianto in scala con dettaglio non inferiore a 1:500 nella quale sia chiaramente individuata l’area occupata dall’attività produttiva ed i punti di emissione. (2) stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 50 metri, con l'indicazione dell'altezza ed evidenziando la presenza di edifici residenziali. (3) un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo i criteri illustrati nel modello definito in ALLEGATO G (4) solo in caso di domanda di rinnovo: le eventuali certificazioni analitiche previste di seguito al punto n. 4 lettera d) dell'ALLEGATO Lettera D. data________________ In Fede il Legale Rappresentante (timbro della ditta e firma) Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente domanda di adesione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art.7 del Codice medesimo. ALLEGATO B Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività 1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell’Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. 2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. In ogni caso la sezione di sbocco deve avere un’altezza minima non inferiore al colmo del tetto dell’edificio da cui fuoriesce il camino. 3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti. Non sono ammissibili emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva emissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte e finestre. 4) Alla dichiarazione di adesione all’autorizzazione generale come specificato nel modello di domanda deve sempre essere allegato per la conferma di validità della stessa: a) una planimetria generale dell’impianto in scala con dettaglio non inferiore a 1:500 nella quale sia individuata l’area occupata dall’attività produttiva ed i punti di emissione. b) stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 50 metri, con l'altezza ed evidenziando la presenza di edifici civili. c) un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo i criteri illustrati nel modello posto di seguito in ALLEGATO G Inoltre nei soli casi di rinnovo: possono essere presentate assieme alla domanda: d) certificazioni analitiche riferite alla determinazione dei parametri emissivi di cui è previsto il monitoraggio. Le analisi sono correttamente valutate se effettuate da meno di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione e servono ad evitare di doverle presentare nel periodo di osservazione successivo ai 45 giorni dall'adesione alla domanda e ad avere una certezza preventiva della coerenza del quadro riassuntivo delle emissioni presentato e del rispetto dei requisiti emissivi dettati dallo specifico allegato tecnico. 5) Nel caso in cui l’azienda intenda apportare modifiche all’apparato produttivo dovrà essere fatto riferimento a quanto indicato nel successivo ALLEGATO D. 6) L’autorizzazione generale decorre per silenzio assenso in seguito alla adesione nei modi e nei termini previsti all'art. 272 comma 3 del D.Lgs 152/06, per un periodo pari ai dieci anni entro il quale, con il dovuto anticipo è necessario procedere al rinnovo secondo le indicazioni dell'eventuale nuovo modello di autorizzazione che sarà reso disponibile. 7) L’installazione dei nuovi impianti nello stabilimento potrà avvenire non prima di 46 giorni dalla presentazione della domanda di adesione alla autorità competente. ALLEGATO C Adempimenti comuni per il controllo per la verifica ed il controllo delle emissioni 1) In caso di nuovi stabilimenti, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.; 2) entro il termine massimo di 90 giorni, successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime dello stabilimento procedendo ad un periodo di marcia controllata, decorrente dalla messa e regime, non inferiore a dieci giorni nel quale svolgere i campionamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 3). La Ditta dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. territorialmente competente, con un preavviso di almeno 7 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l’eventuale presenza dei tecnici del Servizio. La messa a regime ed il conseguente periodo di marcia controllata dovrà essere effettuata per gli impianti nuovi, e anche per i trasferimenti e le modifiche; 3) nel solo caso in cui la domanda di adesione si riferisca ad un rinnovo di una precedente autorizzazione in scadenza, la comunicazione di messa a regime e messa in esercizio di cui sopra non deve essere effettuata. Devono però essere fatti pervenire, nei termini indicati nel successivo punto 5) o, meglio, contemporaneamente alla data di presentazione della domanda di adesione stessa, i risultati di analisi chimiche, che attestino il rispetto dello scenario emissivo riportato nel quadro emissivo allegato alla domanda di adesione e il rispetto dei valori limite indicati per questa specifica attività nel successivo ALLEGATO H. Tali certificazioni analitiche dovranno avere una data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda. 4) per ogni rilevamento, o autocontrollo, dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti sui condotti di emissione secondo i metodi di campionamento ed analisi ai sensi dell’art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati per scritto con il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. Di Pisa. 5) entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, l'impresa deve provvedere a far pervenire i risultati delle analisi condotte ai camini nel periodo di marcia controllata di cui al punto 2, ovvero le analisi previste al punto n. 3, relative all'ultimo esercizio precedente il rinnovo, in caso di domanda di rinnovo. I risultati delle analisi devono pervenire con lettera di accompagnamento su carta intestata dell'impresa autorizzata. Il mancato pervenire di tali analisi è sanzionabile ai sensi dell'art. 279 comma 4 e comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione. 6) I condotti terminali per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese di campionamento conformi, anche per posizionamento, ai criteri imposti dalle specifiche norme tecniche tecniche vigenti. Eventuali deroghe devono essere ottenute mediante provvedimento espresso dell'autorità competente al di fuori del procedimento di autorizzazione per silenzio assenso. 7) i punti di prelievo ai camini devono essere resi accessibili agli organi di controllo mediante strutture di accesso (scale, parapetti, etc.) rispondenti alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose in modo da verificare il rispetto dei valori limite alle peggiori condizioni prevedibili. 8) In caso di guasti o anomalie tali da non poter essere riparati nelle successive 8 ore lavorative, oltre alla compilazione del registro di cui al successivo punto n. 12 ed all’obbligo (sempre vigente) di cessare o diminuire la lavorazione qualora non siano garantiti i valori limite emissivi prescritti, è richiesto avvisare immediatamente tramite fax o per e-mail la Provincia di Pisa U.O. Emissioni in Atmosfera; 9) fatta eccezione per i casi indicati nei singoli allegati tecnici, il titolare dell’impresa dovrà verificare il rispetto dei valori-limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l’effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Relativamente ai metodi di campionamento e analisi degli inquinanti, si applica quanto previsto dal comma 17 dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 ed al punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.Lgs. n.152/06. Le emissioni di Composti organici volatili (COV) salvo dove diversamente indicato nei singoli allegati, sono riferite alle classi III, IV e V della Tabella D la Classe I e II, possono essere presenti come contaminanti in tracce e devono avere in emissione valori massimi inferiori ad 1/20 della soglia di rilevanza. In nessun caso deve essere superata la concentrazione di 600 mg/Nmc di C.O.V. totali. 10) i campionamenti periodici, dove previsti, dovranno essere eseguiti con la frequenza indicata, a partire dall’anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati i campionamenti di cui ai punti 2) e 3).Almeno quindici giorni prima della data prevista per il campionamento deve essere avvisato il Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.T. di Pisa indicando l'orario previsto. I certificati di campionamento ed analisi dovranno essere conformi ai fac-simile disponibili sul sito della Provincia, conservati presso l’impresa e resi disponibili per l’ente di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione o inviati su richiesta. 11) per le attività per le quali non è prevista l’esecuzione delle analisi periodiche sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime e ai parametri di controllo e manutenzione preventiva, fissati negli allegati tecnici specifici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro, redatto secondo il modello generico indicato in ALLEGATO E o secondo le specifiche indicazioni di ogni singolo allegato (ALLEGATO H da n.1 a n.30).La registrazione periodica, comprova l'effettiva entità di utilizzo degli impianti determinata in base alla velocità di consumo degli stessi e sostituisce l'obbligo di analisi chimiche periodiche successive alla fase di marcia controllata degli impianti. Tale sistema di registrazione non sostituisce la necessità di dover rispettare comunque i valori limite emissivi prescritti per lo stabilimento come flusso di massa o concentrazione. Per particolari motivi le analisi di autocontrollo iniziali dovranno essere ripetute su richiesta della Provincia di Pisa. Anche dove non è reso obbligatorio si consiglia egualmente di effettuare su base volontaria analisi chimiche del refluo nei casi in cui si avverta che vi possano essere anormali condizioni operative. 12) per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, secondo le indicazioni del costruttore/fornitore. Deve essere predisposto, adottato e compilato periodicamente un apposito registro, con pagine numerate in sequenza, secondo il modello riportato nell’ALLEGATO F, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento attuata da personale qualificato, da strutture esterne. In caso di guasti o anomalie di funzionamento devono essere allegate al registro specifiche note tecniche dalle quali si capisca il tipo di guasto o anomalia riscontrato e l'intervento tecnico adottato. ALLEGATO D Comunicazioni relative a variazioni e modifiche in corso di autorizzazione Nel caso che l’azienda intenda apportare, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione generale di cui trattasi, modifiche all’apparato produttivo l’autorizzazione di carattere generale a cui il gestore dello stabilimento ha già aderito in precedenza rimane valida purché continuino a sussistere i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione generale indicati nei singoli allegati tecnici previsti nella presente Deliberazione. In ogni caso, il titolare dell’attività è tenuto ad aggiornare il quadro emissivo della propria attività inviando il quadro riassuntivo aggiornato delle emissioni di cui all’ ALLEGATO G. La comunicazione preventiva è accettata con procedura di silenzio assenso dopo il 45-esimo giorno di presentazione all'autorità competente. Qualora la modifica comporti il superamento dei parametri indicati dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, la modifica sarà ritenuta sostanziale e l’interessato dovrà richiedere l’autorizzazione secondo le modalità previste dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006. ALLEGATO E Fac Simile del registro materie prime e modalità di tenuta RAGIONE SOCIALE: ....................................................................................................................... ATTIVITA’_______________________________________________________________ RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO n.________________________________ Tipologia Prodotto (fondo, mastice diluente vernice, quantità di materia prima ecc.) Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale I consumi dei prodotti che danno origine ad emissioni, (solventi, vernici, colle, mastici, ecc.) e anche quelli delle materie prime che indirettamente determinano le soglie di potenzialità definite nei singoli allegati tecnici (legno vergine, semilavorati, alimenti, ecc,) devono essere annotati, con frequenza trimestrale secondo le indicazioni specifiche fornite caso per caso, su apposito registro secondo il fac simile sopra riportato. Il registro deve essere aggiornato in linea con la registrazione dei documenti di trasporto della merce. I prodotti acquistati in una certa data devono essere registrati e trascritti entro i 90 giorni successivi. Gli acquisti devono essere effettuati tenendo di conto dei limiti fissati nell'autorizzazione generale di cui trattasi. Il registro deve avere pagine numerate in sequenza e deve essere tenuto a disposizione della autorità predisposta al controllo. Entro la fine del mese di gennaio si provvede alla compilazione dell'ultima colonna da aggiornare con i dati di chiusura dell'anno precedente, tenuto di conto delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre. ALLEGATO F Fac Simile del registro manutenzione impianti e modalità di tenuta RAGIONE SOCIALE: ....................................................................................................................... ATTIVITA’_______________________________________________________________ RIFERIMENTO ALLEGATO TECNICO n.________________________________ Sigla emissione Data e ora Motivo Data ed ora del dell'interruzione dell'interruzion ripristino o fine dell'esercizio o e dell'esercizio verifica della verifica o esito verifica Annotazioni in esito alla verifica manutentiva, interventi attuati Firma del responsabile conduzione impianto Il registro deve essere rilegato ed avere pagine numerate in sequenza e deve essere tenuto in azienda sempre a disposizione della autorità predisposta al controllo. In caso o di interventi esterni (sostituzione carboni attivi, riparazione manica filtrante, sostituzioni di parti funzionali, ecc.) le annotazioni della quinta colonna devono essere riferite anche alla nota di intervento tecnico eseguito dall'operatore esterno, da fornitore degli impianti o dal manutentore. ALLEGATO G Quadro riassuntivo delle emissioni – modalità di compilazione RAGIONE SOCIALE: ................................................................................................................................................................................................... Sigla (a) Origine (b) Portata Sezione Velocità Temp. altezza Durata Nm3/h m2 m/s °C m h/g g/a (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Tipologia impianto di abbattimento Inquinanti emessi mg/Nm (l) (m) (n) 3 kg/h (o) (a) - Sigla dell’emissione cioè numero o lettera di identificazione; (b) - Origine, ovvero definire la fase lavorativa che origina l’emissione ;(c) - Portata della corrente gassosa che costituisce l’emissione (in Nmc/h); (d) - Superficie della sezione di sbocco (in metri quadri); (e) - Velocità teorica dell’effluente gassoso allo sbocco dal camino (in m/sec); (f) -Temperatura media di emissione; (g) - Altezza geometrica rispetto al suolo (in metri) del condotto (camino) che costituisce l’emissione; (h - i) - Durata di attivazione dell’emissione in ore al giorno e in giorni all’anno; (l) - Indicazioni inerenti la presenza di un dato tipo di impianto di abbattimento specificandone la tipologia; (m) - Tipo di inquinanti emessi da rapportare alle classi e alle tabelle individuate dalla normativa vigente; (n) - Concentrazione massima di ciascun inquinante emesso al camino in mg/Nmc secco; (o) -Corrente di massa degli inquinanti emessi. IN CASO DI COMPILAZIONE PER IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE, I DATI DEVONO ESSERE COERENTI CON QUANTO RILEVATO SPERIMENTALMENTE ALLE PEGGIORI CONDIZIONI PREVEDIBILI. ALLEGATO H ALLEGATI TECNICI PER LE VARIE ATTIVITA’ ELENCO ALLEGATI TECNICI ALLEGATO 1 IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno. ALLEGATO 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno. ALLEGATO 3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno ALLEGATO 4 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno. ALLEGATO 5 IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno. ALLEGATO 6 IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all’acqua) ALLEGATO 7 IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno ALLEGATO 8 IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE’ ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g ALLEGATO 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora ALLEGATO 10 IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno ALLEGATO 11 LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI ALLEGATO 12 IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO ALLEGATO 13 IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno ALLEGATO 14 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno ALLEGATO 15 IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno ALLEGATO 16 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno ALLEGATO 17 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g ALLEGATO 18 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g LA ALLEGATO 19 IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g ALLEGATO 20 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g ALLEGATO 21 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/g ALLEGATO 22 IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/g ALLEGATO 23 IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/g ALLEGATO 24 IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg ALLEGATO 25 FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg ALLEGATO 26 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg/g ALLEGATO 27 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg ALLEGATO 28 IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE ALLEGATO 29 IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg CON PRODUZIONE ALLEGATO 30 IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW ALLEGATO 1 IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno. A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di tipografia, litografia, serigrafia, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) inferiori a 30 kg/giorno e inferiore a 6600 Kg/anno e Mastici e colle a base di COV inferiori a 6600 Kg/anno. Sono escluse dalla presente procedura semplificata le attività grafiche che comportano collodiatura. Nel caso in cui l’attività richieda l’uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l’autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l’autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali 1) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione di inchiostri e prodotti vernicianti nonché di colle e mastici; 2) E’ consentito l’impiego di inchiostri, prodotti vernicianti, diluenti e solventi per la pulizia per un quantitativo complessivo massimo non superiore a 30 kg al giorno, nonché di colle e mastici per un quantitativo massimo inferiore a 30 kg al giorno, riferiti all’intero stabilimento. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di stampa (colori, inchiostri e paste serigrafiche). 3) Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite ricorrendo ad un massimo del 10% dell'input complessivo di solvente dell'anno solare di riferimento, attuando dove possibile la raccolta del solvente usato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero. 4) La pulizia dei telai per la stampa serigrafica, se eseguita con composti organici volatili, dovrà avvenire entro apposita vasca sotto aspirazione ed in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero. 5) Le emissioni di composti organici volatili provenienti dal complesso degli impianti presenti nello stabilimento, devono rispettare il valore limite complessivo equivalente alla soglia di rilevanza di ciascuna delle classi appartenenti alla Tab. D all. 1 Alla parte quinta del D.Lgs 152/06. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente con una periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione sopra definiti per il parametro sostanze organiche volatili. distinte per classi Tab. D. 7) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. ALLEGATO 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno. A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di prodotti in vetroresine, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di resina pronta all’uso non superiore a 200 kg/giorno. Nel caso in cui l’attività richieda l’uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l’autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l’autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006. Al consumo massimo giornaliero di resine pronte all’uso ammesso, pari a 200 kg, contribuiscono tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di applicazione gelcoat e resine propriamente dette. Non è compresa l'autorizzazione per la verniciatura dei manufatti realizzati in vetroresina. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali 1) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione del gelcoat e dell’impregnazione con resina poliestere. Le resine in particolare dovranno avere fattori di emissione complessiva durante l'essiccamento inferiori al' 7% (1 kg di resina potrà emettere solidificando un massimo di 70 grammi di C.O.V.). La captazione dei reflui durante l'essiccamento dei manufatti dovrà avvenire in locale confinato possibilmente aspirato dal basso. Le emissioni diffuse, stimabili non potranno superare il 25% della quantità complessiva di teoricamente emesso in atmosfera. 2) Le operazioni di applicazione gelcoat, impregnazione con resina poliestere e lavaggio devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano. 3) Le operazioni di applicazione gelcoat ed impregnazione con resina poliestere devono essere svolte in appositi impianti o ambienti dotati di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare qualora la tecnica impiegata preveda la formazione di aerosol e particelle solide durante l'applicazione. 4) Gli effluenti derivanti dalle operazioni di carteggiatura, sbavatura, raspatura, taglio e rifilatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento (Filtro a maniche o filtro a tasche, filtro a cartuccia, paint-stop). 5) Le operazioni di lavaggio con solventi organici delle apparecchiature e dei manufatti devono essere eseguite consumando un massimo di 8 Kg/giorno di solvente attuando dove possibile la raccolta del solvente usato ai fini dello smaltimento e dell’eventuale recupero e la sostituzione dei prodotti di pulizia con prodotti alternativi al solvente. 6) Le emissioni di composti organici volatili del complesso degli impianti presenti nello stabilimento, devono rispettare il valore limite complessivo equivalente alla soglia di rilevanza di ciascuna delle classi appartenenti alla Tab. D all. 1 Alla parte quinta del D.Lgs 152/06 (4 Kg/h come COV Tot). Per le emissioni derivanti dalla carteggiatura, rifilatura ecc., deve essere garantito il rispetto del valore limite per il parametro Polveri totali di 7 mg/Nmc, per gli impianti con portata inferiore a 15.000 Nmc/h e 5 mg/Nmc per quelli con portata superiore che saranno dotati di sistema di allarme di anomalie di funzionamento del sistema filtrante basato sul differenziale pressorio o sistema simile. 7) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente con una periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione sopra definiti per il parametro sostanze organiche volatili. distinte per classi Tab. D ed il valore di emissione di polveri qualora sia presente uno o più impianti di rifinizione meccanica dei manufatti. 8) I consumi di resina e di solventi organici volatili, utilizzati per la diluizione dei prodotti e nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato in ALLEGATO E. ALLEGATO 3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno; Sono espressamente esclusi dalla presente autorizzazione le seguenti tipologie produttive: - stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche anche da materie prime clorurate. - stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati. - stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici 1) le emissioni che si generano dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri. 2) i gas che si generano dalle operazioni di stampaggio, estrusione, trafilatura e termoformatura, calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia preparazione mescole di lattice di gommavulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma, vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera mediante un impianto di aspirazione localizzato nel punto di formazione, dimensionato opportunamente in base alle caratteristiche del luogo di lavoro e in base alle potenzialità di prodotto. 3) i reflui polverulenti che si generano dalle operazioni di taglio, raspatura, sbavatura e carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri a secco o ad umido. 4) Le attività di cui al precedente punto n. 2 del presente allegato tecnico non devono avere emissioni di C.O.T.superiori a 15 mg/Nmc un flusso di massa di impianto per lo stesso inquinante superiore a 0,20 Kg/h. Per le emissioni di polveri derivanti dalle lavorazioni meccaniche della plastica di cui al precedente punto n. 3, non si prevede l'applicazione di valori limite, ma deve essere effettuata la manutenzione periodica dei sistemi di abbattimento, come da prescrizioni generali. 5) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), dovrà essere verificato esclusivamente il rispetto dei valori di emissione sopra definiti per il parametro “C.O.T. Carbonio organico Volatile” . 6) I consumi di materia prima (plastica, gomma, monomeri, polimero) devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato in ALLEGATO E. 7) Le temperature di esercizio di ogni processo di trattamento dovranno essere inferiori alla temperatura di termo degradazione del materiale trattato. ALLEGATO 4 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno. A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività nuove o esistenti di produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 in impianti che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno. Per materie prime si intendono il legname grezzo, i prodotti semilavorati e qualsiasi materia o accessorio che immesso nel ciclo produttivo sia in grado di generare emissioni di polveri in atmosfera. La soglia dei 2000 Kg si riferisce alla quantità complessivamente immessa nel ciclo produttivo in una giornata lavorativa e deve essere valutata su base annuale riferendosi ad un esercizio standard di 220 giorni/anno per 8 ore giornaliere (massimo 440 Tonnellate/anno). Sono implicitamente autorizzate con la presente anche le operazioni di assemblaggio con colle esclusivamente a base acquosa o che comunque non richiedono precauzioni di areazione forzata dei locali. Non sono comprese nella presente autorizzazione le emissioni in atmosfera provenienti da eventuali impianti termici alimentati a legno vergine. Non è compresa qualsiasi attività di rivestimento o verniciatura dei materiali o dei prodotti lavorati. L'insieme delle emissioni che generano polveri da attività di falegnameria devono rispettare il limite in flusso di massa di stabilimento di 0,3 Kg/h come “polveri totali”. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Le emissioni in atmosfera di polveri originate da lavorazioni meccaniche, come le operazioni di tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc., devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare. il rispetto, a valle dei sistemi di abbattimento e alle peggiori condizioni prevedibili, del valore limite alle polveri provenienti dagli impianti di lavorazione meccanica del legno di valori inferiori a 7 mg/Nmc. 2) Nel caso l’impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione in contemporanea presenza di un impianto di cartafinissaggio. In ogni caso deve essere garantito il rispetto del valore limite indicato per le polveri totali. 3) I silos nei quali vengono convogliati i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche dei manufatti sono forniti generalmente di aperture di sfiato per espellere l’aria di trasporto; al fine di evitare la fuoriuscita di polveri è fatto obbligo dotare gli sfiati con una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche di cui al precedente punto 1). 4) deve essere garantita entro sei mesi dalla data di adesione alla presente autorizzazione in via generale la presenza di sistemi di allarme basati sul differenziale pressorio (o similari) in grado di avvisare l'operatore di anomalie alle perdite di carico e quindi di anomalie di funzionamento del sistema qualora l'impianto di aspirazione centralizzato dotato di abbattimento a secco ( filtri a maniche, a calze ecc.) abbia una portata nominale superiore a 15.000 Nmc/h. L'allarme non è necessario negli impianti di dimensioni inferiori a 15.000 Nmc/h. 5) Inizialmente secondo le indicazioni di cui all'ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di 7 mg/Nmc al parametro polveri totali per ogni emissione da processo. 6) La registrazione dei consumi di materia prima utilizzati devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. La registrazione dei consumi di materie prime comprova l'effettiva entità di utilizzo degli impianti e sostituisce l'obbligo di ulteriori analisi chimiche dell'effluente gassoso, ma non sostituisce la necessità di rispettare i valori limite emissivi prescritti. Per particolari motivi le analisi di autocontrollo dovranno essere ripetute su esplicita richiesta della Provincia di Pisa. 7) devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle eventuali emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, seguendo le indicazioni riportate in allegato V alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, prestando particolare attenzione alle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti ed alla pulizia di macchinari ed aree di lavoro e stoccaggio; 7) devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle eventuali emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, seguendo le indicazioni riportate in allegato V alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, prestando particolare attenzione alle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti ed alla pulizia di macchinari ed aree di lavoro e stoccaggio; ALLEGATO 5 IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno. A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività nuove o esistenti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, con un quantitativo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno; Se il consumo massimo teorico di solventi desumibile dal quadro riassuntivo delle emissioni richiesto risulta superiore alla soglia di consumo stabilita dall’allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 per la suddetta attività di rivestimento, la presente autorizzazione non è applicabile e l’impresa dovrà richiedere l’autorizzazione ordinaria ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006 in forma ordinaria. L’adesione a questa autorizzazione generale deve prevedere: a) Un utilizzo potenziale e quindi anche effettivo di Composti Organici Volatili inferiore a 15.000 Kg/anno, sono inclusi i solventi per la diluizione delle vernici, quelli per la pulizia delle attrezzature e dei macchinari e ogni altro solvente immesso nel ciclo produttivo per l'attività di cui trattasi. b) La presenza di uno o più locali o aree confinate aspirate destinate all'appassimento e all'essiccamento dei manufatti verniciati. c) Il rispetto, per ogni impianto di verniciatura, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate di verniciatura, a monte di eventuali sistemi di abbattimento di 3 Kg/h, come flusso massivo in composti organici volatili totali e una concentrazione equivalente rapportata alla portata dell'impianto sempre inferiore a 600 mg/Nmc. d) Il rispetto, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate di verniciatura di 3 mg/Nmc per il parametro polveri totali (overspray di verniciatura); e) Il rispetto, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate derivanti dai locali di essiccamento di 50 mg/Nmc come Carbonio Organico totale. f) Il rispetto del valore limite totale in flusso di massa di impianto, desumibile dall'insieme delle emissioni di C.O.V. derivanti dalle emissioni convogliate di verniciatura ed essiccamento, di 11.250 Kg/anno calcolate in riferimento alle potenzialità di impianto standard di 220 giorni all'anno su turni giornalieri di 8 ore. g) Uno scenario emissivo di riferimento, valutabile attraverso il quadro riassuntivo delle emissioni, dal quale si possa desumere il rispetto delle condizioni emissive e impiantistiche recepite nel presente allegato ai punti precedenti. h) La presenza, prima della messa a regime dell'impianto o comunque prima di sei mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione in via generale, di conta-ore non azzerabili e non manomissibili, in grado di misurare automaticamente all'accensione le ore di funzionamento delle cabine di spruzzatura destinate all'attività di rivestimento del legno. Questo punto si applica esclusivamente nel caso in cui si prevedano utilizzi degli impianti di verniciatura inferiori all'esercizio standard di 8 ore/giorno su 220 giorni/anno e nei casi in cui si debba dunque dimostrare una capacità nominale di impianto differente a quella equivalente all'esercizio standard suddetto. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretaniche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III Tab. D All. 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06. 2) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall’over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie: - velo d’acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione - velo d’acqua e filtro a secco - filtri a secco 3) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per etichetta e per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161, qualora questi ricadano nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al medesimo Decreto. 4) Per l'applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating) non sono previste misure di contenimento per il particolato. 5) lavaggio pistole: per le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l’applicazione delle vernici non sono previsti limiti alle emissioni comunque devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura con recupero parziale e avvio a smaltimento del solvente esausto non disperso. Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) deve essere contabilizzato secondo il modello riportato nella tabella seguente. Deve essere tenuta a disposizione la documentazione relativa allo smaltimento di solvente esausto e vernici inutilizzate. 6) I consumi di materie prime, contenenti C.O.V., devono devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro come indicato nella tabella seguente. La frequenza si riferisce alla data dei documenti di trasporto della merce, una bolla di accompagnamento della merce che si riferisce ad una certa data deve essere registrato entro i 90 giorni successivi nella tabella schema registro riportata di seguito Tipologia Prodotto (fondo, diluente vernice, lucido ecc.) Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale Modello fac-simile di contabilizzazione consumi di COV, da custodire in azienda e riferire alla documentazione contabile. Il termine % RS si riferisce alla percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche); con % COV si intende invece la percentuale di composti organici volatili ufficialmente dichiarata dal fornitore. 7) Nella tabella di cui sopra, devono essere registrati i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento in caso di residui di magazzino al 31 dicembre, questi devono essere annotati e contabilizzati nell'esercizio emissivo relativo all'anno successivo. Entro il 28 febbraio deve essere completato il rilevamento dei consumi riguardanti l'anno solare precedente con la compilazione della cella che si riferisce all'ultima colonna. Trimestralmente sarà compilata la cella riportante le sommatorie dei consumi di COV equivalenti alla materia prima acquisita e utilizzata nel periodo parziale trimestrale. Le tabelle dei consumi annuali, rilegate in registro dotato di pag. numerate in sequenza e riportanti il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante devono essere datate e tenute a disposizione per eventuali controlli per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione. 8) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente, solo nel caso di richieste che si riferiscono a consumi di composti organici volatili superiori a 5 tonnellate/anno, con una periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione sopra definiti ai punti c), d) ed e). Per consumi inferiori alle cinque tonnellate/anno, la registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione dei sistemi di abbattimento, sostituiscono, per gli stabilimenti che hanno richiesto consumi di solvente inferiori alle cinque tonnellate/anno, l'obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. ALLEGATO 6 IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno. La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, secondo quanto stabilito dalla parte ii dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano complessivamente un quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno Nel caso in cui l’attività richieda l’uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l’autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l’autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006. L'adesione a questa autorizzazione generale deve prevedere: a) Un utilizzo potenziale e quindi anche effettivo di Composti Organici Volatili inferiore a 5.000 Kg/anno, sono inclusi i solventi per la diluizione delle vernici, quelli per la pulizia delle attrezzature e dei macchinari e ogni altro solvente immesso nel ciclo produttivo per l'attività di cui trattasi. b) La presenza di uno o più locali o aree confinate aspirate destinate all'appassimento e all'essiccamento dei manufatti verniciati. c) Il rispetto, per ogni impianto di verniciatura, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate di verniciatura, a monte di eventuali sistemi di abbattimento di 2 Kg/h, come flusso massivo in composti organici volatili totali e una concentrazione equivalente rapportata alla portata dell'impianto sempre inferiore a 600 mg/Nmc. d) Il rispetto, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate di verniciatura di 3 mg/Nmc per il parametro polveri totali (overspray di verniciatura); e) Il rispetto, alle peggiori condizioni prevedibili del valore limite alle emissioni convogliate derivanti dai locali di essiccamento di 50 mg/Nmc come Carbonio Organico totale. f) Il rispetto del valore limite totale in flusso di massa di impianto, desumibile dall'insieme delle emissioni di C.O.V. derivanti dalle emissioni convogliate di verniciatura ed essiccamento, di 3.750 Kg/anno calcolate in riferimento alle potenzialità di impianto standard di 220 giorni all'anno su turni giornalieri di 8 ore. g) Uno scenario emissivo di riferimento, valutabile attraverso il quadro riassuntivo delle emissioni, dal quale si possa desumere il rispetto delle condizioni emissive e impiantistiche recepite nel presente allegato ai punti precedenti. h) La presenza, prima della messa a regime dell'impianto o comunque prima di sei mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione in via generale, di conta-ore non azzerabili e non manomissibili, in grado di misurare automaticamente all'accensione le ore di funzionamento delle cabine di spruzzatura destinate all'attività di rivestimento del legno. Questo punto si applica esclusivamente nel caso in cui si prevedano utilizzi degli impianti di verniciatura inferiori all'esercizio standard di 8 ore/giorno su 220 giorni/anno e nei casi in cui si debba dunque dimostrare una capacità nominale di impianto differente a quella equivalente all'esercizio standard suddetto. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretaniche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III Tab. D All. 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06. 2) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall’over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie: - velo d’acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione - velo d’acqua e filtro a secco - filtri a secco 3) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per etichetta e per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161, qualora questi ricadano nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al medesimo Decreto. 4) Per l'applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating) non sono previste misure di contenimento per il particolato. 5) lavaggio pistole: per le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l’applicazione delle vernici non sono previsti limiti alle emissioni comunque devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura con recupero parziale e avvio a smaltimento del solvente esausto non disperso. Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) deve essere contabilizzato secondo il modello riportato nella tabella seguente. Deve essere tenuta a disposizione la documentazione relativa allo smaltimento di solvente esausto e vernici inutilizzate. 6) I consumi di materie prime, contenenti C.O.V., devono devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro come indicato nella tabella seguente. La frequenza si riferisce alla data dei documenti di trasporto della merce, una bolla di accompagnamento della merce che si riferisce ad una certa data deve essere registrato entro i 90 giorni successivi nella tabella schema registro riportata di seguito Tipologia Prodotto (fondo, diluente vernice, lucido ecc.) Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale Modello fac-simile di contabilizzazione consumi di COV, da custodire in azienda e riferire alla documentazione contabile. Il termine % RS si riferisce alla percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche); con % COV si intende invece la percentuale di composti organici volatili ufficialmente dichiarata dal fornitore. 7) Nella tabella di cui sopra, devono essere registrati i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento in caso di residui di magazzino al 31 dicembre, questi devono essere annotati e contabilizzati nell'esercizio emissivo relativo all'anno successivo. Entro il 28 febbraio deve essere completato il rilevamento dei consumi riguardanti l'anno solare precedente con la compilazione della cella che si riferisce all'ultima colonna. Trimestralmente sarà compilata la cella riportante le sommatorie dei consumi di COV equivalenti alla materia prima acquisita e utilizzata nel periodo parziale trimestrale. Le tabelle dei consumi annuali, rilegate in registro dotato di pag. numerate in sequenza e riportanti il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante devono essere datate e tenute a disposizione per eventuali controlli per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione. 8) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione dei sistemi di abbattimento, sostituiscono, l'obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche. ALLEGATO 7 IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di panificazione, pasticceria e affini, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di farina superiore a 300 Kg/giorno e non superiore a 1500 kg/giorno; Ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le attività oggetto della presente autorizzazione generale che hanno un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg/giorno sono esonerate dalla procedura autorizzatoria, ma prima dell’avvio dell’attività, sono tenute a darne comunicazione al Comune territorialmente competente. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali 1) Se sono presenti silos per le farine è fatto obbligo di avere le aperture di sfiato, per espellere l’aria di trasporto, dotate di una apposita sezione di filtraggio a secco. 2) Il caricamento delle macchine impastatrici deve essere effettuato in modo da minimizzare la fuoriuscita di polveri. 3)Le emissioni provenienti dai forni per la cottura di pane, pasticceria e affini devono essere convogliati in atmosfera con apposito camino. 4) Per le attività di cui al presente allegato tecnico non è prevista l’effettuazione della messa a regime dello stabilimento. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione dei sistemi di abbattimento, sostituiscono, l'obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E ALLEGATO 8 IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE’ ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle piccole attività di torrefazione di caffe’ ed altri prodotti tostati (cicoria, orzo, altri cereali) secondo quanto stabilito dalla parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 450 Kg/giorno. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalla frantumazione, macinazione, pulitura caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri (Filtro a maniche o altro filtraggio a secco, o mediante multiciclone) 2) I gas che si generano dagli impianti di essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, cacao, cereali ed altri prodotti di origine vegetale devono essere captati e convogliati ad una sezione di post-combustione delle sostanze organiche in grado di abbattere anche le emissioni odorigene. 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il seguente valore limite di emissione: COT (espresso come carbonio organico totale) fase tostatura e raffreddamento Polveri totali derivanti da macinazione, confezionamento 50 mg/Nmc 20 mg/Nmc 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 5) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente , solo su richiesta, dovrà essere verificato il rispetto del valore di COT previsto al punto n. 3. Il valore di emissione di polveri si considera rispettato in presenza di filtro a maniche o qualunque altro filtraggio a secco e multicliclone. In presenza di ciclone semplice il valore limite alle polveri derivanti dagli impianti di macinazione o confezionamento, dovrà essere verificato inizialmente e successivamente con periodicità biennale. Sono esclusi dall'obbligo di effettuare analisi periodiche successive a quelle iniziali gli impianti che hanno una potenzialità di prodotto riferita inferiore ai 150 Kg/giorno. ALLEGATO 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini, secondo quanto stabilito dalla parte ii dell’allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, con una produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora e inferiore a 800 Tonnellate/anno Nel caso in cui l’attività richieda l’uso di un “consumo di solventi” superiore a quanto indicato per la specifica attività nell’allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l’autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l’autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006. Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che producono mastici, pitture, vernici, inchiostri e affini i cui cicli di lavorazione prevedono esclusivamente le seguenti fasi lavorative: a)Operazioni di stoccaggio e movimentazione (trasporto pneumatico e pesatura manuale/automatica); b) Preparazione di mescole e miscele solide. c) Preparazione dei vari prodotti (inchiostri, pitture, vernici, collanti ecc.). d) Finitura dei prodotti in raffinatrici a più cilindri, in mulini chiusi a palle o in vasche chiuse con agitatore; e) Maturazione dei prodotti in serbatoi di stoccaggio, fusione di prodotti e produzione di scaglie o forme similari pastose di prodotti atti ad ottenere inchiostri, collanti secchi estrusi o trafilati, semilavorati per gli stessi usi. f) Confezionamento prodotti. g) Pulizia contenitori. h) Stoccaggio/vendita B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai seguenti valori limite: − emissioni di polveri complessive di stabilimento inferiori a 0,15 Kg/ora. − emissioni di Composti organici volatili complessive di stabilimento (esclusivamente classi III, IV e V ) inferiori a 3 Kg/ora con rispetto delle singole soglie di rilevanza per ciascuna classe di COV emessa. − Concentrazione massima di c.o.v. in uscita da ciascun camino 300 mg/Nmc, 100 mg/Nmc per le cov di classe III. − Concentrazione massima delle polveri su ciascuna emissione 7 mg/Nmc. 2) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente, con una periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione di cui al punto 1. 3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. ALLEGATO 10 IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pulizia di superfici metalliche con solventi organici, in macchine di lavaggio a circuito chiuso, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno e inferiore a 2000 Kg/anno. I solventi impiegati non possono appartenere a classi di tossicità superiore a quelle di cui alla Tab D classe III All. I alla parte quinta del D.Lgs 152/06. Per macchine di lavaggio a circuito chiuso si intendono macchine completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e gli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., dotate di sistemi che impediscono l’emissione dei solventi durante la lavorazione. Per le altre tipologie di sgrassaggio non corrispondenti alla tipologia sopra descritta, come quelle in vasca aperta, occorre richiedere l’autorizzazione con le modalità previste dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006). Il consumo di solvente è determinato dal reintegro ed è valutato dalla differenza tra solvente immesso e solvente allontanato come rifiuto. In caso di apparati in comodato con contratto di servizio che prevede la manutenzione del sistema e il periodico reintegro o sostituzione delle miscele di sgrassaggio a solvente da parte di società terze, il data di consumo di solvente è egualmente imputato all'utilizzatore finale che è tenuto a farsi dare tutti i dati necessari al computo del solvente consumato e possedere l'apposita autorizzazione alle emissioni in atmosfera. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) La pulizia di superfici metalliche con solventi organici deve essere svolta in macchine di lavaggio a circuito chiuso; 2) la macchine di lavaggio devono essere dotate di un sistema per captare e convogliare all’esterno in un unico camino il solvente rilasciato dagli sfiati e dai portelli nelle fasi di apertura di carico e scarico della macchina stessa. 3) gli oggetti metallici sottoposti all’operazione di sgrassaggio devono essere estratti dalle macchine privi di solvente allo stato liquido. 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite di: − 1,0 Kg/h come COV Totali (Classi III, IV e V) determinato in fase di estrazione dei pezzi sgrassati per una concentrazione massima nel refluo di 600 mg/Nmc per le COV totali. 6) I consumi di materie prime, contenenti C.O.V., devono devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro come indicato nella tabella seguente. La frequenza si riferisce alla data dei documenti di trasporto della merce, una bolla di accompagnamento della merce che si riferisce ad una certa data deve essere registrato entro i 90 giorni successivi nella tabella schema registro riportata di seguito Tipologia Prodotto Sgrassante impiegato Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale Modello fac-simile di contabilizzazione consumi di COV, da custodire in azienda e riferire alla documentazione contabile. Il termine % RS si riferisce alla percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche); con % COV si intende invece la percentuale di composti organici volatili ufficialmente dichiarata dal fornitore. 7) Nella tabella di cui sopra, devono essere registrati i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento in caso di residui di magazzino al 31 dicembre, questi devono essere annotati e contabilizzati nell'esercizio emissivo relativo all'anno successivo. Entro il 28 febbraio deve essere completato il rilevamento dei consumi riguardanti l'anno solare precedente con la compilazione della cella che si riferisce all'ultima colonna. Trimestralmente sarà compilata la cella riportante le sommatorie dei consumi di COV equivalenti alla materia prima acquisita e utilizzata nel periodo parziale trimestrale. Le tabelle dei consumi annuali, rilegate in registro dotato di pag. numerate in sequenza e riportanti il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante devono essere datate e tenute a disposizione per eventuali controlli per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione. 8) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente, solo nel caso di richiesta motivata da parte della Provincia, dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti, sostituiscono, l'obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche. ALLEGATO 11 LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di laboratori orafi con fusione di metalli, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che nel proprio organico contano meno di venticinque dipendenti. B) Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: Fusione: preparazione di leghe con metalli preziosi a titolo, tale operazione viene condotta in appositi forni a crogiolo alimentati a gas o in forni ad induzione elettronica; Microfusione: procedimento di fusione nel quale la lega fusa viene colata in appositi stampi, già predisposti in gesso, ottenendo direttamente gli oggetti nella forma da realizzare; Vuotatura: solubilizzazione con acidi o alcali dei metalli non nobili (rame, ferro e alluminio) che costituiscono la parte interna degli articoli costruiti in leghe di metalli preziosi; Galvanica: operazioni effettuate in bagni elettrolitici contenenti elevate quantità di cianuri, quali ad esempio la brillantatura; Sgrassatura: trattamento per la pulizia di articoli od oggetti effettuata con solventi organici; C) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali 1) Fusione e Microfusione. Tale operazione deve essere eseguita in apposito forno. Nella fusione è ammesso l'impiego di metallo da lingotto o da preziosi usati o leghe di (Argento, Palladio, Oro, Rame, Platino e altri metalli preziosi in presenza di elementi che tipicamente accompagnano in piccola percentuale il metallo puro destinato alla gioielleria) e in assoluta assenza di contaminazioni di altre sostanze, lo stesso forno non può essere utilizzato per la fusione o il recupero dei metalli preziosi presenti in scarti e sfridi di metalli preziosi provenienti da recupero in settori produttivi differenti dagli ambiti di lavorazione tipico dei laboratori orafi. Quest'ultima operazione può essere ammessa soltanto se il forno è dotato di idoneo impianto di abbattimento e se gli scarti impiegati hanno le caratteristiche di metallo prezioso sopra delineate. 2) Vuotatura. Per le emissioni derivanti da tale operazione è fatto obbligo l'utilizzo di appositi impianti di abbattimento idonei per il tipo di reagente utilizzato nell'attacco dei metalli non nobili ed essere progettati secondo la migliore tecnologia disponibile. Tale prescrizione non è necessaria per la vuotatura con NaOH, per la quale dovrà essere previsto un efficace sistema di aspirazione delle emissioni. 3) Sgrassatura. Lo sgrassaggio con solventi deve essere condotto in vasche dotate di idoneo impianto di raffreddamento e condensazione dei solventi che tendono ad evaporare. 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti: Fusione polveri totali 0,025 kg/h Sgrassatura COV 0,1 kg/h con consumo di prodotto inferiore a 40 Kg/anno con impiego di tetracloroetilene o tricloroetilene il limite è ridotto a consumo di prodotto inferiore a 10 Kg/anno. Vuotatura 0,025 kg/h con NOx (espressi come NO2) 200 mg/Nmc Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) 30 mg/Nmc con flusso di massa inferiore a 100 grammi/ora Ammoniaca 30 mg/Nmc con flusso di massa inferiore a 100 grammi/ora Trattamenti galvanici Cianuri (espressi come CN-) 0,025 Kg/h 5) Si considerano scarsamente rilevanti le emissioni derivanti dalle seguenti operazioni effettuate con le modalità ivi previste: Fusione in forno ad induzione chiuso; Scolatura cere; Cottura gesso; Saldatura; Ricottura o disossido; Decapaggio o bianchimento; Vuotatura elettrolitica; Vuotatura in reattori a tenuta stagna; Pulimentatura. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente solo su richiesta, dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. La ditta deve rendere disponibile la documentazione relativa agli acquisti di prodotti sgrassanti per verificare le soglie di consumo sopra definite ALLEGATO 12 IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici metalliche, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti chimici non superiore a 10 Kg/giorno. Qualora venga svolta anche l’attività di SGRASSAGGIO” dovrà essere presentata altresì istanza di adesione all’autorizzazione in via generale per lo “SGRASSAGGIO” SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO COMPLESSIVO DEI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 Kg/GIORNO” di cui all’allegato n. 10. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio, nichel, cadmio, ecc.). Non sono ammesse emissioni di cromo a stato ossidativo + 6. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Trattamenti superficiali con acidi. I trattamenti superficiali con acidi vengono effettuati per preparare le superfici metalliche a successive fasi di lavorazione. Queste operazioni possono essere svolte sia mediante sistemi ad immersione che a spruzzo. In tale ultimo caso devono essere presenti impianti di abbattimento dell'aerosol che si forma. 2) Rivestimento galvanico e fosfatazione; gli effluenti provenienti da dette lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera. 3) Durante l’effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni che singolarmente o complessivamente nello stabilimento siano superiori ai valori limite previsti in concentrazione e anche in flusso di massa (soglia di rilevanza) in Allegato 1 Alla parte quinta del D.Lgs 152/06. L'autorizzazione è rilasciata automaticamente per gli inquinanti di cui è fatta menzione nel quadro riassuntivo allegato alla domanda di adesione. E' cura del sottoscrittore individuare la tipologia di inquinanti prodotta a seconda della lavorazione galvanica effettuata. Il riscontro da parte dell'autorità preposta al controllo, di inquinanti in emissione che non sono stati inseriti nel quadro emissivo equivale ad una mancanza di autorizzazione. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), e successivamente, con frequenza biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori di emissione in flusso di massa e concentrazione sopra definiti per gli inquinanti autorizzati presenti nel quadro emissivo. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti sono obbligatori a complemento delle analisi periodiche. ALLEGATO 13 IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività nuove o esistenti di seguito elencate, che, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, utilizzano mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g: 1. Incollaggio di parti di calzature e di articoli di pelletteria; 2. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento; 3. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di nastri adesivi; 4. parti in gomma, plastica e metallo per la produzione di articoli tecnici; 5. Incollaggio di imbottiture; 6. Incollaggio di parti in legno; 7. Operazioni meccaniche accessorie (lucidatura, fresatura, rifilatura, taglio, ecc.) L’adesione a questa autorizzazione generale deve prevedere: a) Un utilizzo di mastici e colle pronti all'uso inferiore a 100 Kg/giorno fino ad un massimo di 22 tonnellate/anno e un impiego potenziale e quindi anche effettivo di Composti Organici Volatili inferiore a 5000 Kg/anno, sono inclusi in questo ultimo computo i solventi per la diluizione dei mastici e quelli per la pulizia delle attrezzature e dei macchinari e i solventi comunque introdotti in azienda per l'attività nel suo complesso. b) Il rispetto, alle peggiori condizioni prevedibili, del valore limite alle emissioni convogliate di incollaggio mediante sistemi manuali o automatici a monte di eventuali sistemi di abbattimento di 2,1 Kg/h, come flusso massivo in composti organici volatili totali (Classi III+IV+V Tab D All 1 D.Lgs 152/06) e una concentrazione equivalente di c.o.v. totali, rapportata alla portata dell'impianto, sempre inferiore a 600 mg/Nmc. Per le COV di classe III il valore emissivo in concentrazione da rispettare è di 100 mg/Nmc indipendentemente dal rispetto della soglia di rilevanza per tali inquinanti. c) Il rispetto del valore limite totale in flusso di massa di impianto, desumibile dall'insieme delle emissioni di C.O.V. derivanti dalle emissioni convogliate di incollaggio o masticiatura, di 3750 Kg/anno. d) E' ammessa la presenza di modeste emissioni di polveri derivanti da impianti di lavorazione meccanica su tessuto o pellame quali fresatura, taglio, lucidatura, rifilatura ecc., purché immesse in atmosfera dopo apposito filtraggio a secco in impianto adeguato. Il flusso di massa complessivo di impianto deve risultare inferiore a 0,075 Kg/h. e) Uno scenario emissivo di riferimento, valutabile attraverso il quadro riassuntivo delle emissioni, dal quale si possa desumere il rispetto delle condizioni emissive e impiantistiche minime recepite nel presente allegato ai punti precedenti. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) alla soglia di consumo di collanti contribuiscono tutti i prodotti utilizzati nell’ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, attivazione di suole ecc.); 2) Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano, eventualmente convogliate all'emissione principale di masticiatura/incollaggio. 3) Gli effluenti derivanti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione, devono comunque essere captati e convogliati in atmosfera mediante camino di espulsione correttamente dimensionato. 4) Gli effluenti derivanti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura o spazzolatura devono essere captati e convogliati in atmosfera all'esterno del locale previo trattamento con un sistema di filtrazione a secco che garantisca valori emissivi di polveri complessivamente inferiori a 75 grammi/ora con concentrazione massima ammessa per ciascuna emissione di 10 mg/Nmc 5) I consumi di materie prime, contenenti C.O.V., devono devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro come indicato nella tabella seguente. La frequenza si riferisce alla data dei documenti di trasporto della merce,una bolla di accompagnamento merci che si riferisce ad una certa data deve essere registrato entro i 90 giorni successivi. Tipologia Prodotto (colla, mastice, diluente) Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale Modello fac-simile di contabilizzazione consumi di COV, da custodire in azienda e riferire alla documentazione contabile. Il termine % RS si riferisce alla percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche); con % COV si intende invece la percentuale di composti organici volatili ufficialmente dichiarata dal fornitore. Nella tabella devono essere registrati i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento in caso di residui di magazzino al 31 dicembre, questi devono essere annotati e contabilizzati nell'esercizio emissivo relativo all'anno successivo. Entro il 28 febbraio deve essere completato il rilevamento dei consumi riguardanti l'anno solare precedente con la compilazione della cella che si riferisce all'ultima colonna. Trimestralmente sarà compilata la cella riportante le sommatorie dei consumi di COV equivalenti alla materia prima acquisita e utilizzata nel periodo parziale trimestrale. Le tabelle dei consumi annuali, rilegate in registro dotato di pag. numerate in sequenza e riportanti il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante devono essere datate e tenute a disposizione per eventuali controlli per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti per i COV distinti per classe e per le polveri in uscita dai sistemi di abbattimento dedicati alle operazioni meccaniche condotte sui manufatti in incollaggio. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. ALLEGATO 14 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 200 Kg/giorno; Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che producono sapone e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene e la profumeria, i cui cicli di lavorazione prevedono esclusivamente l’impiego di acqua, acidi grassi, grassi, paraffine, emulsionanti, essenze, oli essenziali, alcol etilico con esclusione di altri solventi organici e le fasi lavorative corrispondono a quelle di seguito elencate: a) stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse; b) macinazione; c) pesatura e dosaggio; d) miscelazione a freddo; e) miscelazione a caldo; f) miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione; g) fusione; h) colatura; i) pressatura in stampi; j) trafilatura a freddo; k) dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica; l) filtrazione. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) I miscelatori sia di polveri che di liquidi e/o emulsioni, devono operare chiusi; 2) Le operazioni di stoccaggio, movimentazione e confezionamento delle materie prime devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo le emissioni diffuse. La macinazione dei prodotti solidi deve essere effettuata in presenza di sistemi chiusi o in presenza di sistemi di abbattimento delle polveri prodotte. 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni di C.O.T. Superiori a 20 mg/Nmc per un flusso complessivo di impianto inferiore a 0,2 Kg/ora. Eventuali emissioni di polveri devono essere contenute entro i 5 mg/Nmc. 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti per il parametro carbonio organico totale (C.O.T). ed eventualmente quello in concentrazione previsto per le emissioni di polveri. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. ALLEGATO 15 IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di tempra di metalli, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una consumo di olio, analogo prodotto o emulsione pronta all'uso non superiore a 10 Kg/giorno. Deve essere rispettata anche la soglia di consumo dei medesimi prodotti di 2.000 Kg/anno. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle attività di riscaldamento a combustibile, tempra e raffreddamento devono essere captati e convogliati in atmosfera, deve essere presente un sistema di abbattimento delle nebbie oleose a condensazione o a impatto. 2) Durante l’effettuazione di eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 3) Per le emissioni di nebbie oleose deve essere garantito alle peggiori condizioni operative il valore di C.O.T. di 30 mg/Nmc e quello di flusso di massa di impianto di 0,9 Kg/h come carbonio organico totale dal. Deve altresì essere rispettato il valore di emissione del parametro polveri totali di 20 mg/Nmc per le stesse emissioni. Per le operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche che generano polveri metalliche si applica il valore limite di 10 mg/Nmc per flussi di massa complessivi inferiori a 0,1 Kg/h e 7 mg/Nmc per flussi di massa superiori a 0,1 Kg/h fino a 0,2 Kg/h. Per valori di emissione di polveri metalliche di stabilimento complessivamente superiori a 0,2 Kg/h non si può applicare la presente autorizzazione in via generale. 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto dei valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti per il parametro carbonio organico totale (C.O.T) ed eventualmente polveri di lavorazioni metalliche. Successivamente è richiesto con frequenza triennale il controllo delle emissioni di C.O.T. e polveri per il controllo dei valori limite assegnate alle emissioni di tempra. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni secondarie derivanti da altre lavorazioni meccaniche della superficie metallica (sabbiatura, fresatura ecc.) che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. 5) I consumi di oli prodotti ed emulsioni utilizzati devono essere annotati, ad ogni reintegro o sostituzione, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E a dimostrare il rispetto delle soglie di consumo imposte. ALLEGATO 16 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno che utilizzano un quantitativo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno. Un consumo complessivo di solvente organico (presente nelle vernici, tinture prodotti serigrafici, diluenti ecc.) inferiore a 1500 Kg/anno. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali vengono utilizzati smalti contenenti piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle attività di preparazione di smalti, colori e impasti serigrafici a base acquosa o solvente devono essere captati e convogliati in atmosfera. 2) Gli effluenti provenienti dall’applicazione a spruzzo o a disco di smalti e colori devono essere captati e convogliati in atmosfera previo passaggio da sistema di abbattimento degli eventuali aerosol che si producono. Gli effluenti provenienti dall’essiccazione e cottura in muffola discontinua di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro smaltati e/o decorati devono essere captati e convogliati in atmosfera. 4) Per applicazioni serigrafiche, a pennello o con altri sistemi che non provocano nebulizzazione del prodotti da applicare non sono previsti obblighi di captazione, purché condotti in luogo idoneo e in assenza di solventi organici. 5) Le emissioni in atmosfera derivanti dalla fase iniziale (primi 30 minuti) nei forni di cottura devono rispettare il valore di 50 mg/Nmc al parametro carbonio organico totale (C.O.T.). Le emissioni in atmosfera derivanti da applicazione a spruzzo di prodotti vernicianti devono rispettare il valore di 3 mg/Nmc per le polveri di overspray e 300 mg/Nmc per le C.O.V. totali fino a 2 Kg/h come flusso di massa di COV di stabilimento. Non devono essere presenti COV della classe II e I Tab. D All. 1 alla parte quinta del D.Lgs 152/06. 6) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E 7) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto di tutti i valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. Successivamente è richiesto con frequenza biennale il controllo delle emissioni di C.O.T. nella fase iniziale di cottura. La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti agli impianti di applicazione dei prodotti vernicianti o serigrafici, salvo richiesta motivata da parte dell'autorità competente. ALLEGATO 17 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno. Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 350 kg/giorno e quelle che non producono emissioni in atmosfera ai sensi di Legge (emissioni assimilabili a sfiati o ricambi aria ambiente). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati. 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione, frantumazione di materie prime essiccate devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene. 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il valore di 20 mg/Nmc al parametro carbonio Organico Totale (C.O.T.). Eventuali emissioni polverulente devono essere trattate mediante filtraggio a secco o sistema ad umido tale da garantire valori inferiori a 10 mg/Nmc. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro carbonio organico totale ( C.O.T.) e alle polveri eventualmente emesse in atmosfera. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri e al C.O.T. ALLEGATO 18 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno LA A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno. Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 350 kg/giorno e quelle che non producono emissioni in atmosfera ai sensi di Legge (emissioni assimilabili a sfiati o ricambi aria ambiente). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati. 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione, frantumazione di materie prime essiccate devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene. 4) Le emissioni in atmosfera provenienti da trattamento termico delle carni (bollitura ecc.) devono rispettare il valore di 20 mg/Nmc al parametro carbonio Organico Totale (C.O.T.). Eventuali emissioni polverulente devono essere trattate mediante filtraggio a secco o sistema ad umido tale da garantire valori inferiori a 10 mg/Nmc. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro carbonio organico totale (C.O.T.) e alle polveri eventualmente emesse in atmosfera. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche. ALLEGATO 19 IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di molitura cereali, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1500 kg/giorno e al contempo non superiore a 330 Tonnellate/anno Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le attività di molitura cereali con produzione non superiore a 500 kg/giorno (110 Tonnellate/anno) B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere captati e convogliati in atmosfera, prevedendo eventualmente un sistema di abbattimento a secco. 2) I silos nei quali vengono stoccati i cereali devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di caricamento. 3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di pulitura, essiccazione, macinazione, molitura dei cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri da sottoporre a manutenzione trimestrale. 4) effluenti provenienti dalle operazioni di confezionamento, insaccaggio e stoccaggio in silos di farine cereali devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 5) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni polverulente superiori a 20 mg/Nmc. I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. In tale caso deve essere rispettato oltre al limite di cui sopra anche il valore di Carbonio organico totale di 30 mg/Nmc. 6) I quantitativi di cereali trattati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 7) devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle eventuali emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, seguendo le indicazioni riportate in allegato V alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, prestando particolare attenzione alle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti ed alla pulizia di macchinari ed aree di lavoro e stoccaggio. 8) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro polveri totali su tutti i reflui di trattamento del cereale. La successiva registrazione dei prodotti e e delle acquisizioni e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento con cadenza trimestrale, sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri. ALLEGATO 20 IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1000 kg/giorno. Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le attività di lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 350 kg/giorno e quelle che non producono emissioni in atmosfera ai sensi di Legge (emissioni assimilabili a sfiati o ricambi aria ambiente). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati. 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione, frantumazione di materie prime essiccate devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri. 3) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene. 4) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il valore di 20 mg/Nmc al parametro carbonio Organico Totale (C.O.T.). Eventuali emissioni polverulente devono essere trattate mediante filtraggio a secco o sistema ad umido tale da garantire valori inferiori a 10 mg/Nmc. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro carbonio organico totale ( C.O.T.) e alle polveri eventualmente emesse in atmosfera. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere le analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri e al C.O.T. ALLEGATO 21 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di prodotti in calcestruzzo e gesso, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che hanno una produzione non superiore a 1500 kg/giorno e 330 Tonnellate/anno. Devono essere escluse lavorazioni che comprendono altre tipologie di sostanze o derivati da impianti di trattamento rifiuti. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti macinazione, miscelazione, granulazione materie prime devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento che garantisca valori limite inferiori ai 10 mg/Nmc con flusso di massa di stabilimento inferiore a 0,3 g/h. 2) Gli effluenti provenienti dalle attività di taglio, rifilatura, macinazione e recupero scarti, nella produzione di pannelli ed elementi prefabbricati a base di materiali gessosi, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento che garantisca valori limite inferiori ai 10 mg/Nmc. Anche questa tipologia di polveri deve essere valutata al fine di verificare di rientrare nel limite di 0,3 Kg/h come limite in flusso di massa per le polveri complessivamente emesse dallo stabilimento durante la piena e contemporanea attività. 3) I silos di stoccaggio di materiali in polvere devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di caricamento. 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E.. 5) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro polveri su tutte le emissioni convogliate. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere le analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri. 6) devono essere adottate tecniche e modalità gestionali finalizzate alla limitazione delle eventuali emissioni diffuse all'interno dello stabilimento, seguendo le indicazioni riportate in allegato V alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, prestando particolare attenzione alle fasi di movimentazione dei materiali polverulenti ed alla pulizia di macchinari ed aree di lavoro e stoccaggio; ALLEGATO 22 IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pressofusione, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di metalli e leghe non superiore a 100 kg/giorno e 22 Tonnellate/anno. Sono escluse le attività che effettuano fusione di Piombo e metalli di caratteristica tossicologica sovrapponibile o superiore. B classi I e II e tossicità equivalenti. Le attività che possono avvalersi del presente allegato tecnico impiegano come materie prime Metalli e Leghe metalliche, Scorificanti e/o assimilabili (fusione), Distaccanti/Lubrificanti (pre-pressofusione) che vengono utilizzati nelle seguenti fasi lavorative: a) Fusione del metallo o lega, con eventuale aggiunta di scorificanti; b) Applicazione del distaccante c) Pressofusione d) Apertura stampi ed estrazione di getti e) Raffreddamento f) Finitura getti (eventuale Sbavatura, Molatura, Rettifica, …). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle varie operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera. 2) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare i seguenti valori limite: - flusso di massa di impianto (insieme delle emissioni) per il parametro polveri totali 0,4 Kg/h con una concentrazione massima per ciascuna emissione di 20 mg/Nmc, il parametro C.O.T. (Carbonio Organico Volatile) deve essere inferiore a 25 mg/Nmc fino ad un flusso di impianto di 0,25 Kg/h 3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto di tutti i valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. Successivamente è richiesto con frequenza biennale il controllo delle emissioni di Polveri e C.O.T. ALLEGATO 23 IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/giorno A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle lavorazioni manifatturiere alimentari, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno. Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/giorno e quelle che non producono emissioni in atmosfera ai sensi di Legge (emissioni assimilabili a sfiati o ricambi aria ambiente). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di frantumazione e macinazione delle materie prime devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento per le polveri. 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, cottura e grigliatura devono essere captati e convogliati in atmosfera. 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il valore di 20 mg/Nmc al parametro carbonio Organico Totale (C.O.T.). Eventuali emissioni polverulente devono essere trattate mediante filtraggio a secco o sistema ad umido tale da garantire valori inferiori a 10 mg/Nmc. 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 5) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro carbonio organico totale (C.O.T.) e alle polveri eventualmente emesse in atmosfera. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri e al C.O.T. ALLEGATO 24 IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività nuove o esistenti, che, secondo quanto stabilito dalla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs 152/06, effettuano verniciatura del pellame con consumo giornaliero di prodotti pronti all'uso inferiore a 50 Kg e consumo massimo potenziale e quindi effettivo di C.O.V. (Composti organici Volatili) inferiore a 10.000 Kg/anno. L’adesione a questa autorizzazione generale deve prevedere: a) Un utilizzo in impianti automatici o manuali o altre apparecchiature (tamponi, rulli, pennelli, ecc.) di prodotti o miscele di rivestimento o tinture, incluse cere, appretti ecc. destinati a rifinire il pellame per finalità produttive o per la preparazione di campionature, con impiego complessivo massimo di prodotti pronti all'uso fino ad un massimo di 11 tonnellate/anno e un consumo massimo giornaliero di 50 Kg. b) Un impiego potenziale e quindi anche effettivo di Composti Organici Volatili inferiore a 10 tonnellate/anno, sono inclusi i solventi per la diluizione dei prodotti di tintura e rivestimento e quelli per la pulizia delle attrezzature e dei macchinari. c) Il rispetto del valore limite totale in flusso di massa di impianto, desumibile dall'insieme delle emissioni di C.O.V. derivanti dalle singole emissioni convogliate di rivestimento e tintura di 7.040 Kg/anno, e un flusso totale orario di impianto (emissioni convogliate) inferiore a 4 kg/h con rispetto della soglia di rilevanza prevista per ciascuna delle classi di C.O.V. tab D All. 1 D.Lgs 152/06. e) Uno scenario emissivo di riferimento, valutabile attraverso il quadro riassuntivo delle emissioni, dal quale si possa desumere il rispetto delle condizioni emissive e impiantistiche minime recepite nel presente allegato ai punti precedenti. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera: - a) preparazione delle ricette (pesatura di liquidi e solidi); - b) tintura a solvente in bagno caldo a ciclo aperto o in bottali dotati di sfiato ; - c) tintura con velatrice con miscele a base solvente; - d) asciugatura ed essiccamento; - e) rifinizione (impregnazione, rivestimento, tintura, applicazione fondi, ingrassaggio, coperture e appretti) a ciclo aperto con impiego di prodotti contenenti solventi organici o comunque sottoposti ad obbligo di ventilazione forzata. 2) Gli effluenti provenienti dalle fasi applicazione di tintura, vernici e altri rivestimenti medianti sistemi a spruzzo manuali o automatici e le emissioni occasionali conseguenti alla pesatura di prodotti in polvere, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del particolato (sistema a secco o ad umido) in grado di garantire basse emissioni di particolato. 3) Le emissioni convogliate dalle suddette fasi devono rispettare, alle peggiori condizioni prevedibili, i seguenti valori limite: − − − il valore di 3 mg/Nmc riferito alle emissioni di particolato derivanti dalle fasi di applicazione a spruzzo di miscele di rivestimento, vernici o tinture e per la pesatura di prodotti in polvere. per ogni flusso massivo in composti organici volatili totali (Classi III+IV+V Tab D All 1 D.Lgs 152/06) derivanti dalle lavorazioni indicate nel precedente punto 1 lett. (b), (c) ed (e) e una concentrazione equivalente rapportata alla portata dell'impianto inferiore a 300 mg/Nmc come C.O.V. totali. il valore di 50 mg/Nmc al parametro C.O.T. valutate nel bilancio del flusso di massa di impianto come 75 mg/Nmc di C.O.V. per la tintura in bagno e per tutte le emissioni derivanti dalle fasi di asciugatura, essiccazione e appassimento dotate di proprio camino punto 1 lett. (b), (c) ed (e) incluso le emissioni derivanti dalle occasionali pesature di prodotti a solvente. 5) I consumi di materie prime, contenenti C.O.V., devono devono essere annotati, con frequenza trimestrale, su apposito registro come indicato nella tabella seguente. La frequenza si riferisce alla data dei documenti di trasporto della merce, una bolla di accompagnamento merce che si riferisce ad una certa data deve essere registrata entro i 90 giorni successivi. Tipologia Prodotto (miscela rivestimento, solvente, prodotto) Denominazione commerciale prodotto Fornitore prodotto e data ingresso in azienda COV contenuto (g/l) % RS COV immesso nel ciclo produttivo Colonna riporto consumo COV trimestrale Colonna riporto consumo COV chiusura annuale Modello fac-simile di contabilizzazione consumi di COV, da custodire in azienda e riferire alla documentazione contabile. Il termine % RS si riferisce alla percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche); con % COV si intende invece la percentuale di composti organici volatili ufficialmente dichiarata dal fornitore. Nella tabella devono essere registrati i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento in caso di residui di magazzino al 31 dicembre, questi devono essere annotati e contabilizzati nell'esercizio emissivo relativo all'anno successivo. Entro il 28 febbraio deve essere completato il rilevamento dei consumi riguardanti l'anno solare precedente con la compilazione della cella che si riferisce all'ultima colonna. Trimestralmente sarà compilata la cella riportante le sommatorie dei consumi di COV equivalenti alla materia prima acquisita e utilizzata nel periodo parziale trimestrale. Le tabelle dei consumi annuali, rilegate in registro dotato di pag. numerate in sequenza e riportanti il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante devono essere datate e tenute a disposizione per eventuali controlli per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione. 6) Le analisi da trasmettere inizialmente alla Provincia, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), devono includere soltanto gli impianti di aspirazione collegati alle fasi riportate al punto 1 lett. (b), (c) ed (e) ed eventualmente agli effluenti gassosi derivanti dall'essiccamento delle stesse se non collettato all'emissione principale (Emissioni di C.O.V. e di particolato nel caso di applicazione a spruzzo). La registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e i controlli periodici di manutenzione dei sistemi di abbattimento, sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. ALLEGATO 25 FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg GIORNALIERO A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di pressofusione, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano una quantità di metalli e leghe non superiore a 100 kg/giorno e 22 Tonnellate/anno. Sono escluse le attività che effettuano fusione di Piombo e metalli di cui alla tab. B classi I e II e tossicità equivalenti. Le attività che possono avvalersi del presente allegato tecnico impiegano come materie prime Metalli e Leghe metalliche, Scorificanti e/o assimilabili, Distaccanti e Cere che vengono utilizzati nelle seguenti fasi lavorative: a) Carico, scarico e stoccaggio materiali b) Fusione (forni di seconda fusione) c) Colata d) Distaffatura e) Finitura getti (eventuale sbavatura, molatura, rettifica, sabbiatura) B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dai forni di seconda fusione e colata devono essere captati e convogliati in atmosfera. 2) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare eventualmente ricorrendo a sistemi di abbattimento i seguenti valori limite: flusso di massa di stabilimento (insieme delle emissioni) per il parametro polveri totali 0,4 Kg/h con una concentrazione massima per ciascuna emissione di 20 mg/Nmc, il parametro C.O.T. (Carbonio Organico Volatile) deve essere inferiore a 25 mg/Nmc fino ad un flusso di impianto di 0,25 Kg/h 3) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto di tutti i valori di emissione in concentrazione e flusso di massa sopra definiti. Successivamente è richesto con frequenza biennale il controllo delle emissioni di Polveri e C.O.T. ALLEGATO 26 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di ceramiche artistiche, esclusa la decoratura, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materia prima non superiore a 3000 kg/giorno. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera: - pressatura - rifilatura - fresatura - soffiatura - cottura dei prodotti ceramici non smaltati e/o decorati. 2) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento: - macinazione argille - atomizzazione delle argille. 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite di 10 mg/Nmc per le polveri di macinazione e atomizzazione delle argille e nella fase di cottura per le quali devono essere impiegati forni elettrici, a metano o a gasolio di potenzialità complessiva inferiore a 0,3 Mw termici (potenza di focolaio). 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 5) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore di emissione in concentrazione per le emissioni di polveri. Non sono previsti ulteriori controlli analitici. 6) Il forno deve essere sottoposto a manutenzioni preventive di frequenza annuale (pulizia, stato di conservazione del refrattario, e altre manutenzioni previste dal costruttore o dalle procedure interne adottate). ALLEGATO 27 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di produzione di carta, cartone e similari, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di materie prime non superiore a 4000 kg/giorno. L'autorizzazione si riferisce alle attività di seconda lavorazione della carta B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera: - asciugatura - calandratura. 2) Gli effluenti provenienti dalle seguenti operazioni devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento: - lavorazioni meccaniche a secco materie prime - taglio - rifilatura carta . 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni superiori ai valori limite indicati nell’Allegato H del presente documento. 4) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO D. ALLEGATO 28 IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività esistenti o nuove di saldatura di oggetti o superfici metalliche. Per “saldatura” si intende qualsiasi processo eseguito sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (tipo robot), atto a provocare: l'unione di pezzi metallici per azione del calore e/o della pressione, con o senza aggiunta di un altro metallo; deposito di metallo su metallo. Sono considerate equivalenti alla saldatura, ai fini della presente autorizzazione a carattere generale, le operazioni di taglio al plasma, ad arco elettrico o mediante fiamma ossiacetilenica di lamiere e strutture metalliche anche non esclusivamente destinate a successiva saldatura, e anche il taglio e l'incisione laser di metalli. L'autorizzazione comprende anche le eventuali fasi preliminari di lavorazione meccanica del metallo incluso la fresatura, tornitura, foratura, rettifica, molatura, ecc. per le quali sono previsti i medesimi requisiti prescrittivi minimi. Per le altre tipologie di saldatura non corrispondenti alla tipologia sopra descritta occorre richiedere l’autorizzazione con le modalità previste dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006). L’adesione a questa autorizzazione generale deve prevedere: a) La presenza obbligatoria di un impianto di abbattimento a secco del particolato idoneo a contenere le particelle derivanti dalle fumosità di saldatura e taglio per tutti gli impianti che richiedono un flusso di massa complessivo di impianto equivalente o superiore a 100 Kg/anno. b) L'assenza di operazioni, anche occasionali, di saldatura o taglio ed incisione di materiali metallici particolari o contaminati, o plastificati che danno luogo ad emissioni di metalli o altri composti nocivi. La saldatura del rame e dello stagno sono ammesse in impianti con portata complessiva inferiore a 5.000 Nmc/h. c) Il rispetto del valore limite per ciascuna emissione di 5 mg/Nmc (applicabile anche alle emissioni di lavorazione meccanica del metallo) fino ad un totale in flusso di massa di impianto, desumibile dall'insieme delle emissioni convogliate di saldatura e/o taglio e lavorazioni preliminari, di 250 grammi/ora e di 440 Kg/anno. d) Uno scenario emissivo di riferimento, valutabile attraverso il quadro riassuntivo delle emissioni, dal quale si possa desumere il rispetto delle condizioni emissive e impiantistiche minime recepite nel presente allegato ai punti precedenti. e) sono escluse nel presente allegato le saldature di carpenteria pesante e navale condotte all'esterno con impianti mobili. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) nel caso l’operazione di saldatura sia preceduta da una fase meccanica di preparazione della superficie da saldare questa deve essere svolta in ambiente idoneo provvisto di dispositivi di captazione, abbattimento e convogliamento all’esterno degli inquinanti prodotti (polveri) al quale si applica lo stesso valore emissivo previsto per i fumi di saldatura. Le polveri prodotte concorrono al raggiungimento dei limiti in flusso massivo annuale oggetto della presente autorizzazione. 2) Gli effluenti gassosi prodotti nelle operazioni di saldatura devono essere captati con idonei sistemi di aspirazione evitando la dispersione degli inquinanti in modo diffuso nell’ambiente di lavoro. Le fasi di carteggiatura, molatura e altre lavorazioni di preparazione o di finitura dei manufatti devono essere condotte in presenza obbligatoria di impianti di abbattimento. 3) La portata dei sistemi di ventilazione deve essere dimensionata anche in base alla volumetria dei locali. I punti di captazione devono essere i più prossimi possibile dal luogo di sviluppo dei fumi. 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore di emissione in concentrazione di 5 mg/Nmc per ogni emissione di polvere. Non sono previsti ulteriori controlli analitici se vi è presenza di un sistema di abbattimento dei fumi di saldatura. I controlli periodici agli impianti di abbattimento, sostituiscono ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche che potranno essere successivamente richieste solo per particolari motivazioni. In caso di assenza di sistemi di abbattimento per i fumi di saldatura il valore limite deve essere successivamente al periodo iniziale verificato con frequenza biennale. ALLEGATO 29 IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg CON PRODUZIONE A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di trasformazioni lattiero-casearie, secondo quanto stabilito dalla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, con una produzione giornaliera non superiore a 1000 kg/giorno. Sono esonerate dall’obbligo di adesione all’autorizzazione di carattere generale le attività di trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 350 kg/giorno e quelle che non producono emissioni in atmosfera ai sensi di Legge (emissioni assimilabili a sfiati o ricambi aria ambiente). B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Nelle fasi di stoccaggio le materie prime i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi e refrigerati. 2) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di trattamento termico o essiccazione e cottura devono essere captati e convogliati in atmosfera ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene. 3) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare il valore di 20 mg/Nmc al parametro carbonio Organico Totale (C.O.T.). Eventuali emissioni polverulente devono essere trattate mediante filtraggio a secco o sistema ad umido tale da garantire valori inferiori a 10 mg/Nmc. 5) I consumi di materie prime utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme all’ALLEGATO E. 6) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto del valore limite al parametro carbonio organico totale ( C.O.T.) e alle polveri eventualmente emesse in atmosfera. La successiva registrazione dei consumi e degli acquisti di materia prima e l'effettuazione di controlli periodici di manutenzione degli impianti di abbattimento eventualmente presenti, sostituiscono invece ogni futuro obbligo di ripetere l'effettuazione di analisi periodiche alle emissioni per la verifica dei limiti imposti alle polveri e al C.O.T. ALLEGATO 30 IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW A) Attività che possono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività in cui vengono utilizzati impianti termici civili, cioè un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento dell'acqua per usi igienici e sanitari, con una potenza termica complessiva per stabilimento non inferiore a 3MW e inferiore a 10MW. Concorrono alla definizione della soglia termica complessiva di ciascun impianto termico, l'insieme delle potenze di focolaio, facenti capo a ciascun apparato dotato di emissioni con caratteristiche tecniche e costruttive simili che utilizzano il medesimo combustibile e che hanno emissioni con caratteristiche chimicofisiche omogenee, destinati a medesime attività tra loro identiche, per le quali vige quanto disposto all'art. 270 comma 4 in materia di obbligo di convogliamento fisico o virtuale ad unico camino. Concorrono alla definizione della soglia termica complessiva di stabilimento l'insieme delle potenze termiche di focolaio presenti complessivamente nello stabilimento. La presente autorizzazione in via generale non si applica agli impianti termici in cui il calore prodotto è sfruttato industrialmente o per produrre energia elettrica, non si applica altresì e negli impianti termici civili la cui potenza termica complessiva di stabilimento supera i 10 Megawatt. Sono fatti salvi gli obblighi non direttamente derivanti dalla parte quinta del D.Lgs 152/06 inerenti i requisiti di conduzione, di manutenzione e di sicurezza degli impianti termici. B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l’attività 1) Negli impianti termici di cui al presente allegato è consentito solo l’utilizzo dei combustibili indicati al punto 1, sezione 1, Parte I dell’Allegato X della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. 2) Le attività di cui al presente allegato tecnico devono rispettare i valori limite definiti per tipologia di combustibile e per potenza termica nelle tabelle alla pagina seguente. 3) Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal presente allegato tecnico di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura negli effluenti gassosi nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita del focolare. I nuovi impianti devono essere dotati di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2. VALORI LIMITE PER TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE E POTENZIALITA TERMICA - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi Alimentazione Potenzialità O2 di riferimento MW % Valori di emissione (mg/Nm3) NOx Polveri SOx CO come NO2 3 Biomasse 100 11 300 400 ≤5 75 6 >5 200 30 >6 ÷<10 Altri 350 500 >3 ÷ ≤6 C.O.T. come SO2 500 150 (1) 30 30 250 15 20 200 30 Note: 3 (1) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 300 mg/Nm - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi Alimentazione Potenzialità O2 di riferimento Valori di emissione MW % (mg/Nm3) NOx Polveri come NO2 CO 80 400 100 60 400 100 Liscivia da produzione di cellulosa <5 Altri 5 3 Liscivia da produzione di cellulosa Altri ≥5 5 3 - Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi Alimentazione O2 di riferimento Valori di emissione % (mg/Nm3) Polveri Metano e G.P.L. Gas di cokeria e acciaieria Gas da forno a coke Gas d'altoforno Gas di processo con composti dell'azoto 3 NOx SOx come NO2 come SO2 --- --- 50 800 50 300 1200 10 800 5 35 CO 100 4) Inizialmente, vedi ALLEGATO C punti 2), 3) e 5), deve essere verificato il rispetto dei valori limite previsti per ogni emissione. Devono successivamente essere previsti controlli semestrali per gli impianti che sono attivati per oltre 2000 ore/anno e annuali per quelli attivati per periodi inferiori. 5) Gli impianti termici funzionanti a combustibile solido e liquido devono comunicare alla Provincia entro il mese di febbraio i dati relativi al consumo dell'anno solare precedente.