Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 103 58523 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 22 ottobre 2010, n. 2377 Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.. Autorizzazione di carattere generale per stabilimenti adibiti ad allevamento di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi. (fascicolo 166D10S158) LA GIUNTA PROVINCIALE - - - - - - - - - visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quinta, recante le norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, così come da ultimo modificata con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; considerato che l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione, sia con riferimento all’installazione di un nuovo stabilimento o al trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro, sia in relazione ad una modifica che comporti variazioni significative a stabilimenti già autorizzati; considerato che l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alle autorizzazioni generali previste per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta, consente all’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni a carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione; visto l’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, con la quale sono state approvate le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per dette categorie di impianti; rilevato che gli “allevamenti effettuati in ambienti confinati (in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, in apposita tabella)” sono riportati nell’elenco degli impianti ed attività di cui alla parte II dell’allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006; rilevato inoltre che le “attività nelle quali avvengono processi fermentativi (produzione di vino, aceto, birra, distillati, ecc.)” risultano essere riferibili a categorie di stabilimenti tecnologicamente semplici e ricorrenti nella realtà provinciale, comunque tali per cui risulta opportuno procedere all’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale; ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per i soggetti che intendano installare, modificare, trasferire o esercire stabilimenti adibiti ad allevamento di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi, a condizione che siano adottate specifiche soluzioni tecnico-costruttive e gestionali ritenute indispensabili per garantire un adeguato livello di protezione ambientale; viste le specifiche tecniche, nonché i modelli e le relative schede tecniche, riportate negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, predisposti dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente secondo le direttive ed i criteri di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in via generale per stabilimenti adibiti ad allevamento di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 - - - - - 104 ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, per i gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale; ritenuto inoltre opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000; rilevato che il soggetto che esercisce o che intende installare, modificare o trasferire stabilimenti riconducibili alle attività sopra menzionate con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento deve presentare domanda all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, seguendo le normali procedure previste dal decreto legislativo n. 152/2006 al fine di ottenere l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera; visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; considerato che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari degli stabilimenti in oggetto; vista la proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, trasmessa con nota prot. n. 2041/2010-D201 di data 17 settembre 2010; visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di demandare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per i seguenti stabilimenti: a) stabilimenti adibiti ad allevamento di bestiame che possiedono le caratteristiche tecnicocostruttive e gestionali descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; b) stabilimenti adibiti ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, che le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli stabilimenti contenute negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono, per le emissioni in atmosfera ad essi pertinenti, aggiornamento della tabella B allegata al medesimo Testo Unico; 3) di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun gestore di avvalersi dell’autorizzazione in via generale; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 105 4) di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000; 5) di dare atto che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico-sanitari degli stabilimenti considerati dal presente provvedimento; 6) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ALLEVAMENTO DI BESTIAME ---------------- LIBRETTO PER ATTIVITÁ DI ALLEVAMENTO AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE deliberazione di G.P. del _________ n. ____ determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del _________ n. ____ 106 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 107 Mod. C17 (allevamento di bestiame) All’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente via Mantova, 16 38122 TRENTO TN e p.c. Al Sindaco del Comune di TN Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di allevamento di animali, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il sottoscritto nato il codice fiscale a ( ) residente a ( ) via e nr. civico in qualità di titolare legale rappresentante dell’impresa con denominazione o ragione sociale: codice fiscale attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) ( ) con sede legale in via e nr. civico n. telefonico (con prefisso) dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di allevamento di animali di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del ________ n. __, relativamente a: - installazione - modifica o ampliamento - trasferimento - esercizio di un nuovo stabilimento di uno stabilimento già autorizzato di uno stabilimento in altra località di uno stabilimento già installato ubicato nel Comune di (TN) frazione o località via e nr. civico Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 1 della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del ________ n. __. data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 108 Mod. C17 (Allevamento di bestiame) A - Tipo di allevamento Categoria animale allevata Numero massimo capi Categoria animale allevata Vacche specializzate per la produzione di latte Rimonta vacche da latte Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Bovini all'ingrasso Vitelli a carne bianca Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Suini: accrescimento/ingrasso Ovicaprini Ovaiole e capi riproduttori B – Fienili Fienile (numero progressivo) Numero massimo capi Pollastre Polli da carne Altro pollame Tacchini: maschi Tacchini: femmine Faraone Cunicoli: fattrici Cunicoli: capi all'ingrasso Equini Struzzi Capacità massima [m3] Quantità trattata [m3/anno] C – Emissioni convogliate Unità produttive e unità termiche ad uso produttivo o misto sigla(1) M M M M M M M M (1) (2) (3) (4) descrizione(2) Emissione Portata Altezza dal suolo Sezione Sistema di abbattimento sigla(3) E E E E E E E E Nm3/h m m2 codice(4) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, … descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (sili di stoccaggio per … , trasporto pneumatico di mangimi, …) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, … per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare tabella allegata D - Unità termiche ad uso produttivo o misto Combustibile di alimentazione(5) (da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata) metano GPL gasolio Potenzialità (MW) (6) (> 3 MW) (> 3 MW) (> 1 MW) (5) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato (non sono ammessi altri combustibili) (6) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica non deve comunque superare i 5 MW) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 109 E - Emissioni diffuse Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa potenzialità produttiva(9) sigla descrizione(8) quantità Unità di misura (7) Sistemi di contenimento e mitigazione (10) D D D D D D D D (7) indicare in ordine progressivo le sigle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2, D3, … (8) descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (ventola a parete, apertura di aerazione, stoccaggio letame, fienile, … ) (9) riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva delle lavorazioni emissive nell’unità di misura più appropriata (m2 superficie finestratura, m3 materiale depositato, m3/h ventilazione forzata, …) (10) descrivere i sistemi adottati (es. bagnatura, copertura, compartimentazione, frequenza di asportazione, riduzione velocità aria, …, ecc. ) Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, …), nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse con le relative sigle (D1, D2, …); - estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: Eventuali altre comunicazioni: data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO codice 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 tipologia sistema di abbattimento ciclone multicicloni filtro a tasche filtro a maniche precipitatore elettrostatico abbattitore a umido abbattitore a umido Venturi assorbitore adsorbitore senza rigenerazione adsorbitore dotato di rigenerazione combustore termico post-combustore termico post-combustore catalitico altro: 110 ____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ____________________ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore Gestione ambientale Via Mantova, 16 - 38122 Trento tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574 e-mail: [email protected] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122 Trento. 5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare: - Dirigente Generale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; - Dirigente del Settore Informazione e monitoraggi; - Dirigente del Settore Gestione ambientale; - Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi; - Responsabile del Settore Laboratorio e controlli. 6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato. Trento, 09/08/2010 Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. data, ___________________________ _______________________________ firma N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 111 ALLEVAMENTO DI BESTIAME Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 2 del d.Lgs 152/2006 Allegato IV – Parte II – lettera nn) 1 – Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di allevamento di bestiame effettuate in ambienti confinati1 in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato nella seguente tabella: Categoria animale e tipologia di allevamento (peso vivo medio) Vacche specializzate per la produzione di latte (600 kg/capo) Rimonta vacche da latte (300 kg/capo) Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) Bovini all'ingrasso (400 kg/capo) Vitelli a carne bianca (130 kg/capo) Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento Suini: accrescimento/ingrasso Ovicaprini (50 kg/capo) Numero capi 200 ÷ 400 300 ÷ 600 300 ÷ 600 300 ÷ 600 1.000 ÷ 2.500 400 ÷ 750 1.000 ÷ 2.000 2.000 ÷ 4.000 Categoria animale e tipologia di allevamento (peso vivo medio) Ovaiole e capi riproduttori (2 kg/capo) Pollastre (0,7 kg/capo) Polli da carne (1 kg/capo) Altro pollame Tacchini: maschi (9 kg/capo) Tacchini: femmine (4,5 kg/capo) Faraone (0,8 kg/capo) Cunicoli: fattrici (3,5 kg/capo) Cunicoli: capi all'ingrasso (1,7 kg/capo) Equini (550 kg/capo) Struzzi Numero capi 25.000 ÷ 40.000 30.000 ÷ 40.000 30.000 ÷ 40.000 30.000 ÷ 40.000 7.000 ÷ 40.000 14.000 ÷ 40.000 30.000 ÷ 40.000 40.000 ÷ 80.000 24.000 ÷ 80.000 250 ÷ 500 700 ÷ 1.500 La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall’allevamento e dalle attività ad esso correlate. Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che diffuse, che originano da: - deiezioni, loro fermentazione e processi di trasformazione ossido-riduttivi dell’azoto in esse contenuto; - movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento; - impianti di essiccazione e stoccaggio di fieno o simili; - sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettizzati; - unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento o per l’essiccazione del fieno; la potenzialità di ciascuna unità termica non deve superare i 5 MW. 2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale 2.1 – Emissioni da allevamento Le principali emissioni provenienti da un allevamento sono dovute sia ai processi digestivi di fermentazione intestinale (emissioni enteriche), sia alla degradazione anaerobica delle deiezioni. La loro entità dipende dalla specie animale, dal tipo e dalla qualità dell’alimento, nonché dalle modalità di gestione delle deiezioni stesse. Gli inquinanti in esse presenti sono rappresentati principalmente da ammoniaca (NH3), da composti solforati (fra i quali H2S) e da un insieme di sostanze costituite da composti organici volatili (C.O.V.). Tali emissioni, comunemente rilasciate in forma diffusa (aperture o ventole a parete, letamai o concimaie, ecc.), devono rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 3.2 ovvero, ove convogliate, i limiti di cui al paragrafo 3.1. 2.2 – Emissioni da stoccaggio, essiccazione, movimentazione di fieno e mangimi I fienili dotati di sistemi di insufflazione di aria calda per l’essiccazione del fieno stoccato possono dar luogo ad emissioni, normalmente rilasciate in forma diffusa, caratterizzate dalle polveri trascinate assieme all’umidità asportata dal fieno in essiccazione. Tali emissioni devono rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 3.2 ovvero, ove convogliate, i limiti di cui al paragrafo 3.1. 1 Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 112 Le emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di caricamento di sili di stoccaggio o dal trasporto pneumatico di mangimi o altri prodotti impiegati nell’allevamento devono essere convogliate e presidiate da un idoneo sistema di abbattimento delle polveri in grado di garantire il continuativo rispetto dei limiti riportati al paragrafo 3.1. Più sili, ove possibile e compatibilmente con i materiali stoccati, devono essere messi in comunicazione fra loro prevedendo un unico punto di emissione. 2.3 – Produzione di energia termica Le unità termiche possono essere alimentate soltanto con metano, GPL o gasolio. La potenzialità di ciascuna unità termica non deve superare i 5 MW. 3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dello stabilimento 3.1. – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera (emissioni convogliate) Per le emissioni convogliate deve essere garantito in tutte le condizioni di funzionamento, comprese le fasi di avviamento e di arresto degli impianti, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti all’effluente gassoso anidro a 273,15 K ed a 101,3 kPa: Inquinante Concentrazione [mg/Nm3] Aspirazioni da allevamento Ammoniaca Idrogeno solforato Polveri inerti totali 20 5 20 Essiccazione fieno Polveri inerti totali 20 Sili di stoccaggio, trasporti pneumatici Polveri inerti totali 20 Inquinante Concentrazione [mg/Nm3] Monossido di carbonio Ossidi di azoto 100 350 Monossido di carbonio Ossidi di azoto Polveri inerti totali 100 500 150 Attività/impianto Unità termiche ad uso produttivo o misto alimentate a metano o GPL valori riferiti al 3% di ossigeno alimentate a gasolio valori riferiti al 3% di ossigeno I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie, ovvero, per le unità termiche riferito al tenore di ossigeno del 3%. Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 3.2. – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera La Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere puntuale: a. la disponibilità di spazio per gli animali allevati (superficie e/o volume) deve rispettare i valori minimi prescritti o consigliati dalle norme di settore; b. nel caso di allevamento su lettiera, al fine di evitare ogni spandimento di acqua e contenere le fermentazioni delle deiezioni presenti sulla lettiera stessa, l’impianto deve essere dotato di idonei sistemi per l’abbeveraggio automatico; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 113 c. gli stoccaggi delle deiezioni zootecniche devono rispettare le disposizioni dell’articolo 27 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, ed in particolare: - se si effettua lo spandimento di liquami zootecnici ai fini agronomici, l’allevamento deve essere provvisto di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati e di capacità utile complessiva, , valutata in base alla potenzialità massima dell’allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in tre mesi; - i depositi devono essere realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo, adeguatamente coperte per evitare bagnatura e dilavamento e con pendenza tale da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta; d. il letame liquido deve essere stoccato in vasche o cisterne chiuse; e. la volumetria dello stoccaggio delle deiezioni deve essere tale da contenere tutto il prodotto per il periodo intercorrente fra i tempi di produzione e quelli di utilizzazione e/o asporto, e comunque per un periodo minimo di tre mesi; f. la permanenza delle deiezioni nella stalla, compatibilmente con le esigenze del ciclo produttivo, deve essere ridotta al minimo indispensabile; per l’asporto fino al luogo di stoccaggio potranno essere impiegati impianti fissi (nastri trasportatori entro appositi tunnel) e/o mezzi mobili, rispettando comunque le disposizioni e gli orari eventualmente stabiliti dall’autorità sanitaria; g. eventuali sistemi di ventilazione e di estrazione dell’aria dai capannoni di allevamento devono essere dotati di griglie o altri sistemi analoghi per il contenimento di peli, piume e polveri grossolane; h. nella movimentazione di materiale secco e polverulento deve essere posta particolare attenzione nel contenere la formazione di emissioni diffuse, riducendo al minimo l’altezza di caduta del materiale medesimo e limitando la velocità dei mezzi su terreni non pavimentati; inoltre, ove possibile, compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, le vie di transito ed i piazzali di manovra devono essere adeguatamente pavimentati, provvedendo comunque alla tempestiva rimozione di materiale eventualmente disperso; i. tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna ed asporto del fieno devono essere effettuate manualmente o con sistemi meccanici che limitino la formazione e la dispersione di polverosità; j. i sistemi di insufflazione di aria calda per l’essicazione di fieno e simili e le corrispondenti aperture per l’espulsione dell’aria umida devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la formazione e la dispersione di polverosità: a tal fine la velocità di efflusso deve essere inferiore a 0,3 m/s. 3.3 – Altre prescrizioni I sistemi di abbattimento e di contenimento delle emissioni in atmosfera devono essere mantenuti in continua efficienza. Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, il gestore dello stabilimento deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. 4 - Adempimenti 4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dello stabilimento, compilando in ogni sua parte il modello C17, che forma parte integrante del presente allegato, deve: - indicare il tipo di allevamento (specie allevate e numero massimo di capi) e/o i dati relativi al fienile (capacità massima di stoccaggio e quantità annua di fieno lavorato); - indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione (portata, altezza dal suolo e sezione) ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 114 - indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto, qualora soggette ad autorizzazione, specificandone il tipo di combustibile e la potenzialità termica nominale; - indicare le materie prime o le fasi produttive potenziali fonti di emissioni diffuse, riportando per ognuna di esse la potenzialità produttiva e le misure di contenimento e mitigazione adottate; - allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto con i relativi punti di emissione, nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse; - allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento; - indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire o domande da archiviare. 4.2 - Stabilimenti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale 4.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio degli impianti Il gestore dello stabilimento deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio degli impianti. 4.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento Il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e, ove siano presenti emissioni convogliate, la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento degli impianti; il termine ultimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime degli impianti e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. 4.3 - Stabilimenti già installati Ove siano presenti emissioni convogliate, il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio degli impianti e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del D.Lgs. n. 152/2006. 4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 4.5 - Controlli ed adempimenti successivi Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 115 la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 3.1; i relativi certificati analitici devono essere conservati dal gestore dello stabilimento per almeno dieci anni. Al fine di dimostrare di soddisfare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta deve mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli la documentazione attestante il numero di capi allevati negli ultimi cinque anni. 4.6 – Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dello stabilimento. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (incremento del numero di capi, variazione delle specie allevate, rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, …) apportate allo stabilimento successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera. Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione. 5 - Condotti di scarico 5.1 - Punto di prelievo La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare su ciascuna emissione convogliata in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti. 5.2 - Altezza dei condotti I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici e strutture presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. 6 - Altre prescrizioni 6.1 - Documentazione comprovatoria La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale. 6.2 - Accesso agli impianti Il gestore dello stabilimento deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. Il responsabile della gestione dello stabilimento, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. 6.3 - Certificato di prevenzione incendi La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 116 TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri. A M89x1,5 φ 85 6 filetto metrico passo 1,5 16 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PROCESSI FERMENTATIVI ---------------- “Cantine vinicole, spumantifici, produzione di sidro” “Acetifici” “Produzione della birra” “Distillerie” LIBRETTO PER ATTIVITÁ NELLE QUALI AVVENGONO PROCESSI FERMENTATIVI AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE deliberazione di G.P. del _________ n. ___ determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del _________ n. ___ 117 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 118 Mod. C18 (processi fermentativi) All’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente via Mantova, 16 38122 TRENTO TN e p.c. Al Sindaco del Comune di TN Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività nelle quali avvengono processi fermentativi, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il sottoscritto nato il codice fiscale ( ) a residente a ( ) via e nr. civico in qualità di titolare legale rappresentante dell’impresa con denominazione o ragione sociale: codice fiscale attività economica dell’impresa (secondo classificazione ISTAT) con sede legale in via e nr. civico n. telefonico (con prefisso) ( ) dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività nelle quali avvengono processi fermentativi di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del ________ n. __, relativamente a: - installazione - modifica o ampliamento - trasferimento - esercizio di un nuovo stabilimento di uno stabilimento già autorizzato di uno stabilimento in altra località di uno stabilimento già installato ubicato nel Comune di (TN) frazione o località via e nr. civico Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del ________ n. __. data Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 119 Mod. C18 (processi fermentativi) A – Potenzialità produttiva Materia prima da trasformare Tipologia di attività Conferimento massimo giornaliero [t/giorno] Produzione totale massima [hl/anno] Cantina vinicola Spumantificio Produzione di sidro Acetificio Produzione della birra Distilleria B – Emissioni convogliate Unità produttive e unità termiche ad uso produttivo o misto sigla(1) M M M M M M M (1) (2) (3) (4) descrizione(2) Emissione Portata Altezza dal suolo Sezione Sistema di abbattimento sigla(3) E E E E E E E Nm3/h m m2 codice(4) indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, … descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (aspiraraspi, trasporto pneumatico, aggiunta solforosa, … ) indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, … per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare tabella allegata C – Emissioni diffuse Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa potenzialità produttiva(7) sigla(5) descrizione(6) quantità Unità di misura Sistemi di contenimento e mitigazione (8) D D D D D D D D D (5) indicare in ordine progressivo le sigle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2, D3, … (6) descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (fermentazione, stoccaggio materie prime, deposito scarti di lavorazione, … ) (7) riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva delle lavorazioni emissive nell’unità di misura più appropriata (t/giorno, t/anno di materiale lavorato/movimentato, m3 di materiale depositato/in lavorazione, …) (8) descrivere i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse adottati (es. controllo temperatura, travaso dal basso, copertura, compartimentazione, riduzione dei tempi di stoccaggio, pavimentazione zone di traffico, … ) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 120 D - Unità termiche ad uso produttivo o misto Combustibile di alimentazione(9) (da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata) metano GPL gasolio Potenzialità (MW) (10) (> 3 MW) (> 3 MW) (> 1 MW) (9) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato (10) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica non deve comunque superare i 5 MW) Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto (M1, M2, … ) con i relativi punti di emissione (E1, E2, …), nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse con le relative sigle (D1, D2, …); - estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento. Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire: Eventuali altre comunicazioni: data ................................... Il legale rappresentante (timbro e firma) ................................................................ TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO codice 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 tipologia sistema di abbattimento ciclone multicicloni filtro a tasche filtro a maniche precipitatore elettrostatico abbattitore a umido abbattitore a umido Venturi assorbitore adsorbitore senza rigenerazione adsorbitore dotato di rigenerazione combustore termico post-combustore termico post-combustore catalitico altro: 121 ____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ____________________ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore Gestione ambientale Via Mantova, 16 - 38122 Trento tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574 e-mail: [email protected] INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della predetta Agenzia. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; 4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122 Trento. 5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare: - Dirigente Generale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; - Dirigente del Settore Informazione e monitoraggi; - Dirigente del Settore Gestione ambientale; - Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi; - Responsabile del Settore Laboratorio e controlli. 6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato. Trento, 09/08/2010 Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. data, ___________________________ _______________________________ firma N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 122 PROCESSI FERMENTATIVI 1 – Generalità Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di produzione di vini ed altri liquidi alimentari fermentati, il cui ciclo produttivo è caratterizzato principalmente dall’emissione di alcoli ed altre sostanze organiche. In particolare si fa riferimento alle cantine vinicole, agli spumantifici, agli acetifici, agli stabilimenti per la produzione di sidro o di birra e, per assimilazione, alle distillerie per la produzione di grappa ed alcolici similari. In proposito risulta opportuno precisare che l’anidride carbonica, principale prodotto della fermentazione alcolica, non viene considerata sostanza inquinante dalla normativa ambientale. Per effetto della presente autorizzazione in via generale sono autorizzate sia le emissioni convogliate derivanti da apparecchiature o trasporti pneumatici, sia le emissioni, normalmente rilasciate in forma diffusa, derivanti dalle fasi fermentative, affinamento e maturazione, ovvero dallo stoccaggio delle materie prime o degli scarti in attesa dell’asporto. Sono inoltre autorizzati gli eventuali impianti termici asserviti alle attività in questione, purché alimentati esclusivamente a metano, GPL o gasolio e con potenzialità termica per ciascuna unità inferiore a 5 MW. 1.1 – Cantine vinicole, spumantifici, produzione di sidro Nella produzione del vino e dello spumante, la cui materia prima principale è costituita da uva, si possono distinguere le seguenti fasi lavorative: - conferimento dell’uva e di eventuali altre materie prime; - deraspatura, pigiatura o pressatura; - addizione di prodotti solfitanti; - vinificazione (fermentazione del mosto con o senza macerazione); - svinatura (filtrazione e separazione di vinacce e fecce); - affinamento e maturazione del vino in botti, barrique, serbatoi in acciaio o altri vasi vinari; - imbottigliamento. La vinificazione, fase centrale del ciclo, è un processo biochimico di trasformazione dell’uva in vino, costituita dalla fermentazione alcolica durante la quale, ad opera di lieviti naturalmente presenti sulla buccia, lo zucchero contenuto negli acini viene trasformato in alcool. Durante tale processo, che dura dai 6 ai 10 giorni, si sviluppa una notevole quantità di anidride carbonica, che si libera dal mosto facendolo ribollire. La corretta vinificazione viene condotta controllando la temperatura (15-18°C per i vini bianchi e 26-30°C per i vini rossi), al fine di limitare l’evaporazione delle sostanze volatili e trattenere i profumi. Inoltre nelle diverse operazioni si cerca di evitare il contatto del vino con l’ossigeno per ridurre l’ossidazione che degrada le caratteristiche organolettiche ed aromatiche del prodotto finale. Tali accorgimenti riducono anche le emissioni di alcoli e di anidride solforosa, che costituiscono i principali inquinanti atmosferici derivanti dal processo. Si distinguono i seguenti principali tipi di vinificazione: - in bianco (di uve bianche o rosse); - in rosso (con macerazione); - con macerazione carbonica (per vino novello); - spumantizzazione (con rifermentazione). In particolare la spumantizzazione consente di ottenere vini caratterizzati dalla produzione di spuma all’apertura della bottiglia per la presenza di anidride carbonica. Per questo tipo di vinificazione si adottano tecniche particolari che attivano la rifermentazione naturale in autoclave o in bottiglia. Processo analogo a quello delle produzione di vino (prodotto alcolico fermentato da uva) risulta essere la produzione di sidro, per il quale la materia prima è costituita da frutta (mele, pere, mele cotogne, ecc.). Possono dar luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di deraspatura ed imbottigliamento, nonché i trasporti pneumatici dei raspi, dei tappi e di altre materie prime. Sono generalmente emessi in forma diffusa gli alcoli e l’anidride solforosa derivanti dal processo di fermentazione, nonché gli alcoli, in quantità meno rilevante, rilasciati durante la maturazione e l’affinamento del vino oppure durante i travasi. Fonte di emissioni diffuse risulta essere anche lo stoccaggio degli scarti in attesa dell’asporto. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 123 1.2 – Acetifici La materia prima è costituita da liquidi alcolici, quali vino, sidro, birra ed altre bevande alcoliche fermentate, che vengono sottoposti a fermentazione acetica. Essa viene svolta per mezzo di specifici batteri (Acetobacter aceti) che, in presenza di ossigeno, trasformano l’alcool etilico in aceto. In alternativa è possibile partire da frutta (ma anche cereali, miele, ecc.) passando prima attraverso una fermentazione alcolica per produrre il sidro. Nella produzione dei vari tipi di aceto da prodotti alcolici, si distinguono dunque le seguenti fasi lavorative: - conferimento di vino, sidro o altri liquidi alcolici; - acetificazione (fermentazione acetica del prodotto alcolico); - filtrazione; - affinamento e maturazione in botti; - imbottigliamento. Nella produzione dell’aceto da prodotti non alcolici (frutta, cereali, ecc.) l’acetificazione è preceduta da un processo di fermentazione alcolica del tutto similare a quello per la produzione del vino. La fermentazione acetica avviene a temperature comprese fra 20°C e 30°C, con titoli d’etanolo inferiori al 10%. Il processo può essere condotto lentamente (fermentazione di superficie con truciolo, con rese attorno all’80%), ovvero più rapidamente (fermentazione sommersa con gorgogliamento di aria, con rese attorno al 95%). Oltre alle eventuali emissioni analoghe a quelle descritte nel capitolo 1.1 ove sia presente la fase di fermentazione alcolica, le emissioni della fermentazione acetica, normalmente diffuse, sono rappresentate da acido acetico ed aldeide acetica (prodotto intermedio di reazione), di minore entità se si adotta il processo lento in botti chiuse a temperatura controllata. Nel processo di produzione dell’aceto balsamico, generalmente a partire da uva, non si ha una vera e propria fase di acetificazione, ma si procede ad una concentrazione del mosto mediante cottura, con un successivo affinamento e prolungato invecchiamento in botti, di dimensione progressivamente più piccola. In questo caso le emissioni in atmosfera derivano dalle fasi preliminari o finali, nonché dagli impianti di combustione. 1.3 – Produzione della birra Nella produzione della birra (birrificazione o brassaggio) la materia prima è costituita da malto di orzo e/o di altri cereali (grano, riso, mais, ecc.); come aromatizzante si impiega normalmente luppolo o frutta ed altre erbe aromatiche. Nel processo produttivo si distinguono principalmente le seguenti fasi lavorative caratteristiche: - maltificazione dei cereali mediante umidificazione, germinazione, essiccazione e torrefazione; - macinazione ed ammostatura del malto in acqua calda; - filtrazione e cottura del mosto con aggiunta del luppolo o degli aromatizzanti; - prima fermentazione con aggiunta di lieviti; - seconda fermentazione (maturazione); - filtrazione previa eventuale pastorizzazione; - imbottigliamento o infustamento. In alcuni casi, al fine di favorire una rifermentazione in bottiglia, prima dell’imbottigliamento si procede all’aggiunta di lievito. Durante la cottura del mosto avvengono le principali reazioni biochimiche, dalle quali dipende la tipologia e la qualità di birra che si intende produrre. Nella successiva fase di prima fermentazione (bassa per 7-10 giorni a temperatura inferiore a 12°C - alta per 3-5 giorni a temperature di 16-22°C) il lievito, in presenza di ossigeno, trasforma gli zuccheri e gli aminoacidi in alcool ed anidride carbonica, che in gran parte si libera. La seconda fermentazione, in recipienti in pressione per 4-5 settimane a 0-2°C, è finalizzata a saturare la birra di anidride carbonica, a depositare i residui di lievito e ad armonizzare gli ingredienti (maturazione). Nel processo di produzione della birra la principale fase emissiva è costituita dalla prima fermentazione, in cui tuttavia il rilascio di alcoli, generalmente in forma diffusa, è limitato per effetto delle basse temperature e del ridotto grado alcolico. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 124 1.4 – Distillerie Il prodotto di una distilleria è un liquore alcolico ad alta gradazione derivante dalla distillazione di un fermentato, generalmente di origine vegetale (uva, vino, vinacce, ma anche cereali, canna da zucchero, frutta, patate, ecc.). Nel processo produttivo, si possono distinguere principalmente le seguenti fasi: - preparazione del mosto; - fermentazione (con lieviti per 3-5 giorni); - distillazione (continua o discontinua); - riduzione di grado alcolico o diluizione (con acqua demineralizzata); - refrigerazione (per eliminare impurità) e filtrazione; - aggiunta di zucchero o caramello (per conferire morbidezza e colore); - aromatizzazione (con vapori, infusione, macerazione in bottiglia, o addizione di preparazioni idroalcoliche macerate, decotte o infuse); - stabilizzazione (riposo per armonizzare i sapori); - invecchiamento. Durante distillazione, finalizzata a concentrare l’alcool etilico presente nel fermentato, si selezionano, in base al loro diverso punto di ebollizione, le sostanze pregiate del distillato, scartando quelle meno nobili e sgradevoli. Le emissioni in atmosfera in forma convogliata derivano principalmente dagli impianti di combustione impiegati per il riscaldamento e la distillazione del liquido fermentato. Producono invece emissioni di alcoli ed altre sostanze organiche in forma diffusa le varie fasi del processo che comportano lo stoccaggio preliminare, la lavorazione e la fermentazione delle materie prime, nonché l’estrazione degli scarti residui dalla distillazione ed il loro accumulo in attesa di asporto. Meno importanti, in quanto più diluite nel tempo, sono le emissioni di alcoli connesse a perdite durante la fase di invecchiamento dei distillati. 2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dello stabilimento 2.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera (emissioni convogliate) Per le emissioni convogliate deve essere garantito in tutte le condizioni di funzionamento, comprese le fasi di avviamento e di arresto degli impianti, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti all’effluente gassoso anidro a 273,15 K ed a 101,3 kPa: Attività/impianto Deraspatura, trasporti pneumatici Fermentazione, travasi Fermentazione, aggiunta prodotti solfitanti Unità termiche ad uso produttivo o misto alimentate a metano o GPL valori riferiti al 3% di ossigeno alimentate a gasolio valori riferiti al 3% di ossigeno Inquinante Polveri inerti totali Composti Organici Volatili (espressi come C) Anidride solforosa Concentrazione [mg/Nm3] 20 100 500 Inquinante Concentrazione [mg/Nm3] Monossido di carbonio Ossidi di azoto Monossido di carbonio Ossidi di azoto Polveri inerti totali 100 350 100 500 150 I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Per gli altri inquinanti si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 125 Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 2.2 – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera La Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere puntuale: a. i processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata, in modo tale da assicurare costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori ai seguenti valori: - 25°C nella vinificazione in bianco; - 35°C negli altri tipi di vinificazione; - 35°C nella acetificazione; - 25°C nella prima fermentazione della birra; - 35°C nella fermentazione delle vinacce e delle materie prime impiegate in distillazione; b. i travasi fra serbatoi (escluse dunque tutte le operazioni direttamente connesse ad uno specifico trattamento, quali ad esempio il rimontaggio) devono avvenire con sistemi di caricamento dal basso; c. l’apertura delle botti di fermentazione e di acetificazione deve essere mantenuta al minimo indispensabile, compatibilmente con il processo produttivo; d. le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire un buon livello di tenuta; e. i materiali di scarto da asportare ed i sottoprodotti da avviare ad altri stabilimenti devono essere stoccati in contenitori chiusi ovvero in volumi opportunamente delimitati sui quattro lati e protetti dagli agenti atmosferici; lo stazionamento presso l’insediamento è ammesso per il tempo minimo strettamente necessario, fermo restando che l’ultimo asporto deve comunque avvenire entro una settimana dalla conclusione dei conferimenti a stoccaggio; il trasporto deve avvenire in contenitori chiusi. 2.3 – Altre prescrizioni I sistemi di abbattimento e di contenimento delle emissioni in atmosfera devono essere mantenuti in continua efficienza. Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei valori limite di emissione, il gestore dello stabilimento deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. 3 - Adempimenti 3.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dello stabilimento, compilando in ogni sua parte il modello C18, che forma parte integrante del presente allegato, deve: - indicare i dati relativi alla potenzialità produttiva dello stabilimento (materia prima da trasformare, conferimento massimo giornaliero e produzione totale massima); - indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione (portata, altezza dal suolo e sezione) ed attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già autorizzati; - indicare le materie prime o le fasi produttive potenziali fonti di emissioni diffuse, riportando per ognuna di esse la potenzialità produttiva e le misure di contenimento e mitigazione adottate; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 126 - indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto, qualora soggette ad autorizzazione, specificandone il tipo di combustibile e la potenzialità termica nominale; - allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto con i relativi punti di emissione, nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse; - allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento; - indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire o domande da archiviare. 3.2 - Stabilimenti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale 3.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio degli impianti Il gestore dello stabilimento deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in esercizio degli impianti. 3.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento Il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e, ove siano presenti emissioni convogliate, la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento degli impianti; il termine ultimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime degli impianti e devono riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 2.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. 3.3 - Stabilimenti già installati Ove siano presenti emissioni convogliate, il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio degli impianti e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 2.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla scadenza. Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del D.Lgs. n. 152/2006. 3.4 - Modalità di effettuazione dei controlli I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 3.5 - Controlli ed adempimenti successivi Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 2.1; i relativi certificati analitici devono essere conservati dal gestore dello stabilimento per almeno dieci anni. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 127 La Ditta deve mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli tutte le schede di sicurezza delle materie prime impiegate nell’attività rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale. 3.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche sostanziali L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dello stabilimento. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione. Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività. I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (incremento della capacità produttiva, rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, …) apportate allo stabilimento successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera. Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione. 4 - Condotti di scarico 4.1 - Punto di prelievo La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente gassoso; in particolare su ciascuna emissione convogliata in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti. 4.2 - Altezza dei condotti I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici e strutture presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri. 5 - Altre prescrizioni 5.1 - Documentazione comprovatoria La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi dell’autorizzazione in via generale. 5.2 - Accesso agli impianti Il gestore dello stabilimento deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare. Il responsabile della gestione dello stabilimento, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni. 5.3 - Certificato di prevenzione incendi La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010 128 TRONCHETTO FILETTATO da predisporre sul condotto di scarico per il prelievo degli effluenti gassosi A Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, a circa 2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2 diametri della sezione di efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri. A M89x1,5 φ 85 6 filetto metrico passo 1,5 16 51 SEZIONE A-A φ 79 φ 89