Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 22 ottobre 2010, n. 2377
Art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.. Autorizzazione di carattere generale per stabilimenti adibiti
ad allevamento di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi. (fascicolo
166D10S158)
LA GIUNTA PROVINCIALE
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visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quinta, recante le norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, così come da ultimo modificata
con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
considerato che l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che per tutti gli stabilimenti
che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione, sia con riferimento
all’installazione di un nuovo stabilimento o al trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro, sia in relazione ad una modifica che comporti variazioni significative a stabilimenti già autorizzati;
considerato che l’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alle autorizzazioni
generali previste per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui
alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta, consente all’autorità competente di adottare apposite
autorizzazioni a carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al
tipo ed alle modalità di produzione;
visto l’art. 8 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P.
26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla Giunta
provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via
generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10976 di data 9 ottobre 1998, con la quale sono
state approvate le direttive ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per dette categorie di impianti;
rilevato che gli “allevamenti effettuati in ambienti confinati (in cui il numero di capi potenzialmente
presenti è compreso nell’intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, in apposita tabella)”
sono riportati nell’elenco degli impianti ed attività di cui alla parte II dell’allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006;
rilevato inoltre che le “attività nelle quali avvengono processi fermentativi (produzione di vino, aceto,
birra, distillati, ecc.)” risultano essere riferibili a categorie di stabilimenti tecnologicamente semplici e
ricorrenti nella realtà provinciale, comunque tali per cui risulta opportuno procedere all’adozione di
apposite autorizzazioni di carattere generale;
ritenuto pertanto opportuno attivare la procedura semplificata di autorizzazione in via generale per i
soggetti che intendano installare, modificare, trasferire o esercire stabilimenti adibiti ad allevamento
di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi, a condizione che siano adottate specifiche soluzioni tecnico-costruttive e gestionali ritenute indispensabili per garantire un adeguato livello di protezione ambientale;
viste le specifiche tecniche, nonché i modelli e le relative schede tecniche, riportate negli allegati 1 e
2 del presente provvedimento, predisposti dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
secondo le direttive ed i criteri di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 10976
di data 9 ottobre 1998, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione in via generale per stabilimenti adibiti
ad allevamento di bestiame e ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi;
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ritenuto opportuno disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8
bis ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12,
13 e 15 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006,
nonché delle domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del
decreto legislativo n. 152/2006, per i gestori che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
ritenuto inoltre opportuno precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in
via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data 17 novembre 2000;
rilevato che il soggetto che esercisce o che intende installare, modificare o trasferire stabilimenti
riconducibili alle attività sopra menzionate con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse
da quelle previste negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento deve presentare domanda
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, seguendo le normali procedure previste dal
decreto legislativo n. 152/2006 al fine di ottenere l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
visto l’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che i vincoli costruttivi e gestionali contenuti nelle specifiche tecniche di cui agli allegati
1 e 2 del presente provvedimento, selezionando processi caratterizzati dai più bassi livelli di emissione tecnicamente raggiungibili, comportano emissioni comunque inferiori ai limiti stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
considerato che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli stabilimenti in oggetto;
vista la proposta dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, trasmessa con nota prot.
n. 2041/2010-D201 di data 17 settembre 2010;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26
gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modifiche ed integrazioni;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)
di demandare all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente l’attivazione della procedura
per il rilascio dell’autorizzazione di carattere generale per i seguenti stabilimenti:
a) stabilimenti adibiti ad allevamento di bestiame che possiedono le caratteristiche tecnicocostruttive e gestionali descritte nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
b) stabilimenti adibiti ad attività nelle quali avvengono processi fermentativi che possiedono le caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali descritte nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, che le prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio degli stabilimenti contenute
negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento costituiscono, per le emissioni in atmosfera ad essi
pertinenti, aggiornamento della tabella B allegata al medesimo Testo Unico;
3)
di disporre la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 8, 8 bis ed 8 ter del
T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 6, 7, 12, 13 e 15 del
d.P.R. n. 203/1988, ovvero degli articoli 269 e 281 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle
domande presentate ai sensi degli articoli 8 ed 8 ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti e dell’art. 12 del d.P.R. n. 203/1988, ovvero dell’articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente delle dichiarazioni di ciascun gestore di avvalersi dell’autorizzazione in via generale;
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4)
di precisare che continuano ad esplicare efficacia eventuali autorizzazioni in via generale già acquisite da enti ed imprese per le attività sopra menzionate a seguito della presentazione del modello
C6 riferito ad attività generica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2898 di data
17 novembre 2000;
5)
di dare atto che spetta al comune la verifica sulla compatibilità in ordine agli aspetti urbanistici ed
igienico-sanitari degli stabilimenti considerati dal presente provvedimento;
6)
di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento e delle specifiche tecniche allegate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
ALLEVAMENTO DI BESTIAME
----------------
LIBRETTO PER ATTIVITÁ DI ALLEVAMENTO
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _________ n. ____
determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del _________ n. ____
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Mod. C17 (allevamento di bestiame)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38122 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
TN
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività di
allevamento di animali, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
a
( )
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
( )
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività di allevamento di animali di cui
all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del ________ n. __,
relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo stabilimento
di uno stabilimento già autorizzato
di uno stabilimento in altra località
di uno stabilimento già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 1 della determinazione del Dirigente del Settore
Gestione ambientale del ________ n. __.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Mod. C17 (Allevamento di bestiame)
A - Tipo di allevamento
Categoria animale allevata
Numero
massimo capi
Categoria animale allevata
Vacche specializzate per la produzione di latte
Rimonta vacche da latte
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)
Bovini all'ingrasso
Vitelli a carne bianca
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento
Suini: accrescimento/ingrasso
Ovicaprini
Ovaiole e capi riproduttori
B – Fienili
Fienile (numero progressivo)
Numero
massimo capi
Pollastre
Polli da carne
Altro pollame
Tacchini: maschi
Tacchini: femmine
Faraone
Cunicoli: fattrici
Cunicoli: capi all'ingrasso
Equini
Struzzi
Capacità massima [m3]
Quantità trattata [m3/anno]
C – Emissioni convogliate
Unità produttive e unità termiche ad uso produttivo o misto
sigla(1)
M
M
M
M
M
M
M
M
(1)
(2)
(3)
(4)
descrizione(2)
Emissione
Portata
Altezza
dal suolo
Sezione
Sistema di
abbattimento
sigla(3)
E
E
E
E
E
E
E
E
Nm3/h
m
m2
codice(4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, …
descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (sili di stoccaggio per … , trasporto pneumatico di mangimi, …)
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare tabella allegata
D - Unità termiche ad uso produttivo o misto
Combustibile di alimentazione(5)
(da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)
metano
GPL
gasolio
Potenzialità (MW) (6)
(> 3 MW)
(> 3 MW)
(> 1 MW)
(5) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato (non sono ammessi altri combustibili)
(6) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica
non deve comunque superare i 5 MW)
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E - Emissioni diffuse
Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa
potenzialità produttiva(9)
sigla
descrizione(8)
quantità
Unità di misura
(7)
Sistemi di contenimento e
mitigazione (10)
D
D
D
D
D
D
D
D
(7) indicare in ordine progressivo le sigle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2, D3, …
(8) descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (ventola a parete, apertura di aerazione, stoccaggio letame, fienile, … )
(9) riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva delle lavorazioni emissive nell’unità di misura più appropriata (m2 superficie
finestratura, m3 materiale depositato, m3/h ventilazione forzata, …)
(10) descrivere i sistemi adottati (es. bagnatura, copertura, compartimentazione, frequenza di asportazione, riduzione velocità aria, …, ecc. )
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto (M1, M2, … ) con i relativi
punti di emissione (E1, E2, …), nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse con le
relative sigle (D1, D2, …);
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
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____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ____________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
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libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Le finalità del trattamento dei dati sono previste dalle norme del Testo unico delle leggi provinciali per la
protezione dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. n. 1-41/Legisl. il 26 gennaio 1987 e successive
modifiche ed integrazioni) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e all'organizzazione dei
catasti; dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la
protezione dell'ambiente; in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento
delle attività istituzionali della predetta Agenzia.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo sopra citato, si informa di quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
4. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Piazza Dante, 15 – 38122
Trento.
5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
- Dirigente Generale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Dirigente del Settore Informazione e monitoraggi;
- Dirigente del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 09/08/2010
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
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ALLEVAMENTO DI BESTIAME
Impianti ed attività di cui all’art. 272, comma 2 del d.Lgs 152/2006
Allegato IV – Parte II – lettera nn)
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di allevamento di bestiame effettuate in
ambienti confinati1 in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell’intervallo indicato nella
seguente tabella:
Categoria animale e tipologia di
allevamento (peso vivo medio)
Vacche specializzate per la produzione
di latte (600 kg/capo)
Rimonta vacche da latte (300 kg/capo)
Altre vacche (nutrici e duplice
attitudine)
Bovini all'ingrasso (400 kg/capo)
Vitelli a carne bianca (130 kg/capo)
Suini: scrofe con suinetti destinati allo
svezzamento
Suini: accrescimento/ingrasso
Ovicaprini (50 kg/capo)
Numero capi
200 ÷ 400
300 ÷ 600
300 ÷ 600
300 ÷ 600
1.000 ÷ 2.500
400 ÷ 750
1.000 ÷ 2.000
2.000 ÷ 4.000
Categoria animale e tipologia di
allevamento (peso vivo medio)
Ovaiole e capi riproduttori (2 kg/capo)
Pollastre (0,7 kg/capo)
Polli da carne (1 kg/capo)
Altro pollame
Tacchini: maschi (9 kg/capo)
Tacchini: femmine (4,5 kg/capo)
Faraone (0,8 kg/capo)
Cunicoli: fattrici (3,5 kg/capo)
Cunicoli: capi all'ingrasso (1,7 kg/capo)
Equini (550 kg/capo)
Struzzi
Numero capi
25.000 ÷ 40.000
30.000 ÷ 40.000
30.000 ÷ 40.000
30.000 ÷ 40.000
7.000 ÷ 40.000
14.000 ÷ 40.000
30.000 ÷ 40.000
40.000 ÷ 80.000
24.000 ÷ 80.000
250 ÷ 500
700 ÷ 1.500
La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall’allevamento e dalle
attività ad esso correlate. Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che diffuse, che originano da:
- deiezioni, loro fermentazione e processi di trasformazione ossido-riduttivi dell’azoto in esse contenuto;
- movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento;
- impianti di essiccazione e stoccaggio di fieno o simili;
- sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettizzati;
- unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento o per l’essiccazione del fieno;
la potenzialità di ciascuna unità termica non deve superare i 5 MW.
2 – Requisiti tecnologici ammessi all’autorizzazione in via generale
2.1 – Emissioni da allevamento
Le principali emissioni provenienti da un allevamento sono dovute sia ai processi digestivi di fermentazione
intestinale (emissioni enteriche), sia alla degradazione anaerobica delle deiezioni. La loro entità dipende dalla
specie animale, dal tipo e dalla qualità dell’alimento, nonché dalle modalità di gestione delle deiezioni stesse.
Gli inquinanti in esse presenti sono rappresentati principalmente da ammoniaca (NH3), da composti solforati
(fra i quali H2S) e da un insieme di sostanze costituite da composti organici volatili (C.O.V.). Tali emissioni,
comunemente rilasciate in forma diffusa (aperture o ventole a parete, letamai o concimaie, ecc.), devono
rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 3.2 ovvero, ove convogliate, i limiti di cui al paragrafo 3.1.
2.2 – Emissioni da stoccaggio, essiccazione, movimentazione di fieno e mangimi
I fienili dotati di sistemi di insufflazione di aria calda per l’essiccazione del fieno stoccato possono dar luogo ad
emissioni, normalmente rilasciate in forma diffusa, caratterizzate dalle polveri trascinate assieme all’umidità
asportata dal fieno in essiccazione. Tali emissioni devono rispettare le prescrizioni riportate al paragrafo 3.2
ovvero, ove convogliate, i limiti di cui al paragrafo 3.1.
1
Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una
struttura coperta per la stabulazione degli animali.
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Le emissioni in atmosfera derivanti dalla fase di caricamento di sili di stoccaggio o dal trasporto pneumatico di
mangimi o altri prodotti impiegati nell’allevamento devono essere convogliate e presidiate da un idoneo sistema
di abbattimento delle polveri in grado di garantire il continuativo rispetto dei limiti riportati al paragrafo 3.1.
Più sili, ove possibile e compatibilmente con i materiali stoccati, devono essere messi in comunicazione fra loro
prevedendo un unico punto di emissione.
2.3 – Produzione di energia termica
Le unità termiche possono essere alimentate soltanto con metano, GPL o gasolio. La potenzialità di ciascuna
unità termica non deve superare i 5 MW.
3 – Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dello stabilimento
3.1. – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera (emissioni convogliate)
Per le emissioni convogliate deve essere garantito in tutte le condizioni di funzionamento, comprese le fasi di
avviamento e di arresto degli impianti, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti all’effluente gassoso
anidro a 273,15 K ed a 101,3 kPa:
Inquinante
Concentrazione [mg/Nm3]
Aspirazioni da allevamento
Ammoniaca
Idrogeno solforato
Polveri inerti totali
20
5
20
Essiccazione fieno
Polveri inerti totali
20
Sili di stoccaggio, trasporti pneumatici
Polveri inerti totali
20
Inquinante
Concentrazione [mg/Nm3]
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
100
350
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
Polveri inerti totali
100
500
150
Attività/impianto
Unità termiche ad uso produttivo o misto
alimentate a metano o GPL
valori riferiti al 3% di ossigeno
alimentate a gasolio
valori riferiti al 3% di ossigeno
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie, ovvero, per le unità termiche riferito al tenore
di ossigeno del 3%.
Per gli inquinanti per cui non è previsto nel presente capitolo uno specifico limite in concentrazione, si
assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti.
Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
3.2. – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera
La Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a
contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle
prescrizioni generali dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere puntuale:
a. la disponibilità di spazio per gli animali allevati (superficie e/o volume) deve rispettare i valori minimi
prescritti o consigliati dalle norme di settore;
b. nel caso di allevamento su lettiera, al fine di evitare ogni spandimento di acqua e contenere le
fermentazioni delle deiezioni presenti sulla lettiera stessa, l’impianto deve essere dotato di idonei sistemi
per l’abbeveraggio automatico;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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c. gli stoccaggi delle deiezioni zootecniche devono rispettare le disposizioni dell’articolo 27 delle Norme di
attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, ed in particolare:
- se si effettua lo spandimento di liquami zootecnici ai fini agronomici, l’allevamento deve essere
provvisto di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati e di capacità
utile complessiva, , valutata in base alla potenzialità massima dell’allevamento, non inferiore al
volume del liquame prodotto in tre mesi;
- i depositi devono essere realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo, adeguatamente
coperte per evitare bagnatura e dilavamento e con pendenza tale da rendere possibile il
convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta;
d. il letame liquido deve essere stoccato in vasche o cisterne chiuse;
e. la volumetria dello stoccaggio delle deiezioni deve essere tale da contenere tutto il prodotto per il periodo
intercorrente fra i tempi di produzione e quelli di utilizzazione e/o asporto, e comunque per un periodo
minimo di tre mesi;
f. la permanenza delle deiezioni nella stalla, compatibilmente con le esigenze del ciclo produttivo, deve
essere ridotta al minimo indispensabile; per l’asporto fino al luogo di stoccaggio potranno essere impiegati
impianti fissi (nastri trasportatori entro appositi tunnel) e/o mezzi mobili, rispettando comunque le
disposizioni e gli orari eventualmente stabiliti dall’autorità sanitaria;
g. eventuali sistemi di ventilazione e di estrazione dell’aria dai capannoni di allevamento devono essere dotati
di griglie o altri sistemi analoghi per il contenimento di peli, piume e polveri grossolane;
h. nella movimentazione di materiale secco e polverulento deve essere posta particolare attenzione nel contenere
la formazione di emissioni diffuse, riducendo al minimo l’altezza di caduta del materiale medesimo e
limitando la velocità dei mezzi su terreni non pavimentati; inoltre, ove possibile, compatibilmente con gli
strumenti urbanistici vigenti, le vie di transito ed i piazzali di manovra devono essere adeguatamente
pavimentati, provvedendo comunque alla tempestiva rimozione di materiale eventualmente disperso;
i. tutte le operazioni di caricamento, movimentazione interna ed asporto del fieno devono essere effettuate
manualmente o con sistemi meccanici che limitino la formazione e la dispersione di polverosità;
j. i sistemi di insufflazione di aria calda per l’essicazione di fieno e simili e le corrispondenti aperture per
l’espulsione dell’aria umida devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire la formazione e
la dispersione di polverosità: a tal fine la velocità di efflusso deve essere inferiore a 0,3 m/s.
3.3 – Altre prescrizioni
I sistemi di abbattimento e di contenimento delle emissioni in atmosfera devono essere mantenuti in continua
efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione, il gestore dello stabilimento deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale
dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti
gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
4 - Adempimenti
4.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dello
stabilimento, compilando in ogni sua parte il modello C17, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare il tipo di allevamento (specie allevate e numero massimo di capi) e/o i dati relativi al fienile
(capacità massima di stoccaggio e quantità annua di fieno lavorato);
- indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento
adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione (portata, altezza dal suolo e sezione) ed
attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già
autorizzati;
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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- indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto, qualora soggette ad autorizzazione, specificandone il
tipo di combustibile e la potenzialità termica nominale;
- indicare le materie prime o le fasi produttive potenziali fonti di emissioni diffuse, riportando per ognuna di
esse la potenzialità produttiva e le misure di contenimento e mitigazione adottate;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto con i relativi punti di emissione,
nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire o domande da archiviare.
4.2 - Stabilimenti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
4.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio degli impianti
Il gestore dello stabilimento deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in
esercizio degli impianti.
4.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e, ove siano
presenti emissioni convogliate, la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento degli
impianti; il termine ultimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in
esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di
emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime degli impianti e devono
riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 3.1. I
relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data
di messa a regime.
4.3 - Stabilimenti già installati
Ove siano presenti emissioni convogliate, il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente
all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente
la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve
essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio degli
impianti e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al
capitolo 3.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni
successivi alla scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs. n. 152/2006.
4.4 - Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
4.5 - Controlli ed adempimenti successivi
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le
quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
115
la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 3.1; i relativi certificati analitici devono
essere conservati dal gestore dello stabilimento per almeno dieci anni.
Al fine di dimostrare di soddisfare i requisiti per avvalersi dell’autorizzazione in via generale, la Ditta deve
mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli la documentazione attestante il numero di capi
allevati negli ultimi cinque anni.
4.6 – Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dello
stabilimento. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione.
Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (incremento del numero di capi, variazione delle specie
allevate, rimozione di un sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, …)
apportate allo stabilimento successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in
atmosfera.
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
5 - Condotti di scarico
5.1 - Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione convogliata in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da
disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli
secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
5.2 - Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici e strutture presenti nel raggio di 10
metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
6 - Altre prescrizioni
6.1 - Documentazione comprovatoria
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale.
6.2 - Accesso agli impianti
Il gestore dello stabilimento deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dello stabilimento, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare
alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
6.3 - Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
PROCESSI FERMENTATIVI
----------------
“Cantine vinicole, spumantifici, produzione di sidro”
“Acetifici”
“Produzione della birra”
“Distillerie”
LIBRETTO PER ATTIVITÁ NELLE QUALI AVVENGONO
PROCESSI FERMENTATIVI
AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE
deliberazione di G.P. del _________ n. ___
determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale del _________ n. ___
117
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
118
Mod. C18 (processi fermentativi)
All’Agenzia Provinciale
per la Protezione dell’Ambiente
via Mantova, 16
38122 TRENTO TN
e p.c. Al Sindaco
del Comune di
TN
Oggetto: Autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera provenienti da attività nelle quali
avvengono processi fermentativi, ai sensi degli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in
materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
Il sottoscritto
nato il
codice fiscale
( )
a
residente a
( )
via e nr. civico
in qualità di
titolare
legale rappresentante
dell’impresa con denominazione o ragione sociale:
codice fiscale
attività economica dell’impresa
(secondo classificazione ISTAT)
con sede legale in
via e nr. civico
n. telefonico (con prefisso)
( )
dichiara di avvalersi dell’autorizzazione in via generale per attività nelle quali avvengono processi
fermentativi di cui all’oggetto, adottata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale
del ________ n. __, relativamente a:
- installazione
- modifica o ampliamento
- trasferimento
- esercizio
di un nuovo stabilimento
di uno stabilimento già autorizzato
di uno stabilimento in altra località
di uno stabilimento già installato
ubicato nel Comune di
(TN)
frazione o località
via e nr. civico
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni dell’allegato 2 della determinazione del Dirigente del
Settore Gestione ambientale del ________ n. __.
data
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
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Mod. C18 (processi fermentativi)
A – Potenzialità produttiva
Materia prima da
trasformare
Tipologia di attività
Conferimento massimo
giornaliero [t/giorno]
Produzione totale
massima [hl/anno]
Cantina vinicola
Spumantificio
Produzione di sidro
Acetificio
Produzione della birra
Distilleria
B – Emissioni convogliate
Unità produttive e unità termiche ad uso produttivo o misto
sigla(1)
M
M
M
M
M
M
M
(1)
(2)
(3)
(4)
descrizione(2)
Emissione
Portata
Altezza
dal suolo
Sezione
Sistema di
abbattimento
sigla(3)
E
E
E
E
E
E
E
Nm3/h
m
m2
codice(4)
indicare in ordine progressivo le sigle delle unità produttive: M1, M2, M3, …
descrivere l’unità produttiva che genera l’emissione (aspiraraspi, trasporto pneumatico, aggiunta solforosa, … )
indicare in ordine progressivo le sigle dei punti di emissione: E1, E2, E3, …
per i codici relativi ai sistemi di abbattimento, consultare tabella allegata
C – Emissioni diffuse
Materie prime o fasi produttive fonte di emissione diffusa
potenzialità produttiva(7)
sigla(5)
descrizione(6)
quantità
Unità di misura
Sistemi di contenimento e
mitigazione (8)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
(5) indicare in ordine progressivo le sigle fasi produttive fonte di emissione diffusa: D1, D2, D3, …
(6) descrivere la fase produttiva che genera l’emissione diffusa (fermentazione, stoccaggio materie prime, deposito scarti di
lavorazione, … )
(7) riportare i dati relativi alla potenzialità produttiva delle lavorazioni emissive nell’unità di misura più appropriata (t/giorno, t/anno
di materiale lavorato/movimentato, m3 di materiale depositato/in lavorazione, …)
(8) descrivere i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse adottati (es. controllo temperatura, travaso dal basso,
copertura, compartimentazione, riduzione dei tempi di stoccaggio, pavimentazione zone di traffico, … )
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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D - Unità termiche ad uso produttivo o misto
Combustibile di alimentazione(9)
(da compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)
metano
GPL
gasolio
Potenzialità (MW) (10)
(> 3 MW)
(> 3 MW)
(> 1 MW)
(9) barrare la casella corrispondente al tipo di combustibile utilizzato
(10) riportare nelle varie caselle il valore della potenzialità di ciascuna unità termica (la potenzialità di ciascuna unità termica non
deve comunque superare i 5 MW)
Allegare: - planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto (M1, M2, … ) con i relativi
punti di emissione (E1, E2, …), nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse con le
relative sigle (D1, D2, …);
- estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
Eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire:
Eventuali altre comunicazioni:
data ...................................
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
................................................................
TABELLA CODICI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
tipologia sistema di abbattimento
ciclone
multicicloni
filtro a tasche
filtro a maniche
precipitatore elettrostatico
abbattitore a umido
abbattitore a umido Venturi
assorbitore
adsorbitore senza rigenerazione
adsorbitore dotato di rigenerazione
combustore termico
post-combustore termico
post-combustore catalitico
altro:
121
____________________ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ____________________
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore Gestione ambientale
Via Mantova, 16 - 38122 Trento
tel. 0461/497702-03 - Fax 0461/236574
e-mail: [email protected]
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196
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1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha
presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse;
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5. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle singole Strutture, in particolare:
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- Dirigente del Settore Gestione ambientale;
- Responsabile dell’Incarico di studio ed analisi dei processi tecnologici e produttivi;
- Responsabile del Settore Laboratorio e controlli.
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 citato.
Trento, 09/08/2010
Dichiaro di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprimo il consenso al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa.
data, ___________________________
_______________________________
firma
N.B.: la presente informativa fa riferimento solo al trattamento dei dati contenuti nella modulistica da presentare all’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.
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122
PROCESSI FERMENTATIVI
1 – Generalità
Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di produzione di vini ed altri liquidi
alimentari fermentati, il cui ciclo produttivo è caratterizzato principalmente dall’emissione di alcoli ed altre
sostanze organiche. In particolare si fa riferimento alle cantine vinicole, agli spumantifici, agli acetifici, agli
stabilimenti per la produzione di sidro o di birra e, per assimilazione, alle distillerie per la produzione di grappa
ed alcolici similari. In proposito risulta opportuno precisare che l’anidride carbonica, principale prodotto della
fermentazione alcolica, non viene considerata sostanza inquinante dalla normativa ambientale.
Per effetto della presente autorizzazione in via generale sono autorizzate sia le emissioni convogliate derivanti
da apparecchiature o trasporti pneumatici, sia le emissioni, normalmente rilasciate in forma diffusa, derivanti
dalle fasi fermentative, affinamento e maturazione, ovvero dallo stoccaggio delle materie prime o degli scarti in
attesa dell’asporto.
Sono inoltre autorizzati gli eventuali impianti termici asserviti alle attività in questione, purché alimentati
esclusivamente a metano, GPL o gasolio e con potenzialità termica per ciascuna unità inferiore a 5 MW.
1.1 – Cantine vinicole, spumantifici, produzione di sidro
Nella produzione del vino e dello spumante, la cui materia prima principale è costituita da uva, si possono
distinguere le seguenti fasi lavorative:
- conferimento dell’uva e di eventuali altre materie prime;
- deraspatura, pigiatura o pressatura;
- addizione di prodotti solfitanti;
- vinificazione (fermentazione del mosto con o senza macerazione);
- svinatura (filtrazione e separazione di vinacce e fecce);
- affinamento e maturazione del vino in botti, barrique, serbatoi in acciaio o altri vasi vinari;
- imbottigliamento.
La vinificazione, fase centrale del ciclo, è un processo biochimico di trasformazione dell’uva in vino, costituita
dalla fermentazione alcolica durante la quale, ad opera di lieviti naturalmente presenti sulla buccia, lo zucchero
contenuto negli acini viene trasformato in alcool. Durante tale processo, che dura dai 6 ai 10 giorni, si sviluppa
una notevole quantità di anidride carbonica, che si libera dal mosto facendolo ribollire.
La corretta vinificazione viene condotta controllando la temperatura (15-18°C per i vini bianchi e 26-30°C per i
vini rossi), al fine di limitare l’evaporazione delle sostanze volatili e trattenere i profumi. Inoltre nelle diverse
operazioni si cerca di evitare il contatto del vino con l’ossigeno per ridurre l’ossidazione che degrada le
caratteristiche organolettiche ed aromatiche del prodotto finale. Tali accorgimenti riducono anche le emissioni
di alcoli e di anidride solforosa, che costituiscono i principali inquinanti atmosferici derivanti dal processo.
Si distinguono i seguenti principali tipi di vinificazione:
- in bianco (di uve bianche o rosse);
- in rosso (con macerazione);
- con macerazione carbonica (per vino novello);
- spumantizzazione (con rifermentazione).
In particolare la spumantizzazione consente di ottenere vini caratterizzati dalla produzione di spuma
all’apertura della bottiglia per la presenza di anidride carbonica. Per questo tipo di vinificazione si adottano
tecniche particolari che attivano la rifermentazione naturale in autoclave o in bottiglia.
Processo analogo a quello delle produzione di vino (prodotto alcolico fermentato da uva) risulta essere la
produzione di sidro, per il quale la materia prima è costituita da frutta (mele, pere, mele cotogne, ecc.).
Possono dar luogo ad emissioni convogliate le lavorazioni di deraspatura ed imbottigliamento, nonché i
trasporti pneumatici dei raspi, dei tappi e di altre materie prime. Sono generalmente emessi in forma diffusa gli
alcoli e l’anidride solforosa derivanti dal processo di fermentazione, nonché gli alcoli, in quantità meno
rilevante, rilasciati durante la maturazione e l’affinamento del vino oppure durante i travasi. Fonte di emissioni
diffuse risulta essere anche lo stoccaggio degli scarti in attesa dell’asporto.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 02/11/2010 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 02/11/2010
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1.2 – Acetifici
La materia prima è costituita da liquidi alcolici, quali vino, sidro, birra ed altre bevande alcoliche fermentate,
che vengono sottoposti a fermentazione acetica. Essa viene svolta per mezzo di specifici batteri (Acetobacter
aceti) che, in presenza di ossigeno, trasformano l’alcool etilico in aceto. In alternativa è possibile partire da
frutta (ma anche cereali, miele, ecc.) passando prima attraverso una fermentazione alcolica per produrre il sidro.
Nella produzione dei vari tipi di aceto da prodotti alcolici, si distinguono dunque le seguenti fasi lavorative:
- conferimento di vino, sidro o altri liquidi alcolici;
- acetificazione (fermentazione acetica del prodotto alcolico);
- filtrazione;
- affinamento e maturazione in botti;
- imbottigliamento.
Nella produzione dell’aceto da prodotti non alcolici (frutta, cereali, ecc.) l’acetificazione è preceduta da un
processo di fermentazione alcolica del tutto similare a quello per la produzione del vino.
La fermentazione acetica avviene a temperature comprese fra 20°C e 30°C, con titoli d’etanolo inferiori al 10%.
Il processo può essere condotto lentamente (fermentazione di superficie con truciolo, con rese attorno all’80%),
ovvero più rapidamente (fermentazione sommersa con gorgogliamento di aria, con rese attorno al 95%).
Oltre alle eventuali emissioni analoghe a quelle descritte nel capitolo 1.1 ove sia presente la fase di
fermentazione alcolica, le emissioni della fermentazione acetica, normalmente diffuse, sono rappresentate da
acido acetico ed aldeide acetica (prodotto intermedio di reazione), di minore entità se si adotta il processo lento
in botti chiuse a temperatura controllata.
Nel processo di produzione dell’aceto balsamico, generalmente a partire da uva, non si ha una vera e propria
fase di acetificazione, ma si procede ad una concentrazione del mosto mediante cottura, con un successivo
affinamento e prolungato invecchiamento in botti, di dimensione progressivamente più piccola. In questo caso
le emissioni in atmosfera derivano dalle fasi preliminari o finali, nonché dagli impianti di combustione.
1.3 – Produzione della birra
Nella produzione della birra (birrificazione o brassaggio) la materia prima è costituita da malto di orzo e/o di
altri cereali (grano, riso, mais, ecc.); come aromatizzante si impiega normalmente luppolo o frutta ed altre erbe
aromatiche. Nel processo produttivo si distinguono principalmente le seguenti fasi lavorative caratteristiche:
- maltificazione dei cereali mediante umidificazione, germinazione, essiccazione e torrefazione;
- macinazione ed ammostatura del malto in acqua calda;
- filtrazione e cottura del mosto con aggiunta del luppolo o degli aromatizzanti;
- prima fermentazione con aggiunta di lieviti;
- seconda fermentazione (maturazione);
- filtrazione previa eventuale pastorizzazione;
- imbottigliamento o infustamento.
In alcuni casi, al fine di favorire una rifermentazione in bottiglia, prima dell’imbottigliamento si procede
all’aggiunta di lievito.
Durante la cottura del mosto avvengono le principali reazioni biochimiche, dalle quali dipende la tipologia e la
qualità di birra che si intende produrre.
Nella successiva fase di prima fermentazione (bassa per 7-10 giorni a temperatura inferiore a 12°C - alta per
3-5 giorni a temperature di 16-22°C) il lievito, in presenza di ossigeno, trasforma gli zuccheri e gli aminoacidi
in alcool ed anidride carbonica, che in gran parte si libera. La seconda fermentazione, in recipienti in pressione
per 4-5 settimane a 0-2°C, è finalizzata a saturare la birra di anidride carbonica, a depositare i residui di lievito e
ad armonizzare gli ingredienti (maturazione).
Nel processo di produzione della birra la principale fase emissiva è costituita dalla prima fermentazione, in cui
tuttavia il rilascio di alcoli, generalmente in forma diffusa, è limitato per effetto delle basse temperature e del
ridotto grado alcolico.
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1.4 – Distillerie
Il prodotto di una distilleria è un liquore alcolico ad alta gradazione derivante dalla distillazione di un
fermentato, generalmente di origine vegetale (uva, vino, vinacce, ma anche cereali, canna da zucchero, frutta,
patate, ecc.).
Nel processo produttivo, si possono distinguere principalmente le seguenti fasi:
- preparazione del mosto;
- fermentazione (con lieviti per 3-5 giorni);
- distillazione (continua o discontinua);
- riduzione di grado alcolico o diluizione (con acqua demineralizzata);
- refrigerazione (per eliminare impurità) e filtrazione;
- aggiunta di zucchero o caramello (per conferire morbidezza e colore);
- aromatizzazione (con vapori, infusione, macerazione in bottiglia, o addizione di preparazioni
idroalcoliche macerate, decotte o infuse);
- stabilizzazione (riposo per armonizzare i sapori);
- invecchiamento.
Durante distillazione, finalizzata a concentrare l’alcool etilico presente nel fermentato, si selezionano, in base al
loro diverso punto di ebollizione, le sostanze pregiate del distillato, scartando quelle meno nobili e sgradevoli.
Le emissioni in atmosfera in forma convogliata derivano principalmente dagli impianti di combustione
impiegati per il riscaldamento e la distillazione del liquido fermentato. Producono invece emissioni di alcoli ed
altre sostanze organiche in forma diffusa le varie fasi del processo che comportano lo stoccaggio preliminare, la
lavorazione e la fermentazione delle materie prime, nonché l’estrazione degli scarti residui dalla distillazione ed
il loro accumulo in attesa di asporto.
Meno importanti, in quanto più diluite nel tempo, sono le emissioni di alcoli connesse a perdite durante la fase
di invecchiamento dei distillati.
2 - Prescrizioni relative all’installazione ed all’esercizio dello stabilimento
2.1 – Limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera (emissioni convogliate)
Per le emissioni convogliate deve essere garantito in tutte le condizioni di funzionamento, comprese le fasi di
avviamento e di arresto degli impianti, il rispetto dei seguenti limiti di accettabilità, riferiti all’effluente gassoso
anidro a 273,15 K ed a 101,3 kPa:
Attività/impianto
Deraspatura, trasporti pneumatici
Fermentazione, travasi
Fermentazione, aggiunta prodotti solfitanti
Unità termiche ad uso produttivo o misto
alimentate a metano o GPL
valori riferiti al 3% di ossigeno
alimentate a gasolio
valori riferiti al 3% di ossigeno
Inquinante
Polveri inerti totali
Composti Organici Volatili
(espressi come C)
Anidride solforosa
Concentrazione [mg/Nm3]
20
100
500
Inquinante
Concentrazione [mg/Nm3]
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
Ossidi di azoto
Polveri inerti totali
100
350
100
500
150
I limiti di emissione sono espressi in concentrazione e rappresentano il massimo quantitativo in massa di
inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all’evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in
condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
Per gli altri inquinanti si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
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Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B
allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.
2.2 – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera
La Ditta deve esercire lo stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a
contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle
prescrizioni generali dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere puntuale:
a. i processi di fermentazione devono essere condotti a temperatura controllata, in modo tale da assicurare
costantemente al prodotto in fermentazione temperature inferiori ai seguenti valori:
- 25°C nella vinificazione in bianco;
- 35°C negli altri tipi di vinificazione;
- 35°C nella acetificazione;
- 25°C nella prima fermentazione della birra;
- 35°C nella fermentazione delle vinacce e delle materie prime impiegate in distillazione;
b. i travasi fra serbatoi (escluse dunque tutte le operazioni direttamente connesse ad uno specifico trattamento,
quali ad esempio il rimontaggio) devono avvenire con sistemi di caricamento dal basso;
c. l’apertura delle botti di fermentazione e di acetificazione deve essere mantenuta al minimo indispensabile,
compatibilmente con il processo produttivo;
d. le valvole, i raccordi a flangia e le tubazioni impiegate per la movimentazione dei liquidi devono garantire
un buon livello di tenuta;
e. i materiali di scarto da asportare ed i sottoprodotti da avviare ad altri stabilimenti devono essere stoccati in
contenitori chiusi ovvero in volumi opportunamente delimitati sui quattro lati e protetti dagli agenti
atmosferici; lo stazionamento presso l’insediamento è ammesso per il tempo minimo strettamente
necessario, fermo restando che l’ultimo asporto deve comunque avvenire entro una settimana dalla
conclusione dei conferimenti a stoccaggio; il trasporto deve avvenire in contenitori chiusi.
2.3 – Altre prescrizioni
I sistemi di abbattimento e di contenimento delle emissioni in atmosfera devono essere mantenuti in continua
efficienza.
Ai sensi dell’art. 271, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di guasto che comporti il superamento dei
valori limite di emissione, il gestore dello stabilimento deve informare entro le otto ore successive l’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed il comune territorialmente competente; il ripristino funzionale
dell’impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti
gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.
3 - Adempimenti
3.1 - Comunicazioni riguardanti le caratteristiche degli impianti e dei prodotti utilizzati
Contestualmente alla dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale, da presentare all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, il gestore dello
stabilimento, compilando in ogni sua parte il modello C18, che forma parte integrante del presente allegato, deve:
- indicare i dati relativi alla potenzialità produttiva dello stabilimento (materia prima da trasformare,
conferimento massimo giornaliero e produzione totale massima);
- indicare le unità produttive presenti nell’insediamento, con particolare riguardo ai sistemi di abbattimento
adottati, riportando le caratteristiche dei punti di emissione (portata, altezza dal suolo e sezione) ed
attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già
autorizzati;
- indicare le materie prime o le fasi produttive potenziali fonti di emissioni diffuse, riportando per ognuna di
esse la potenzialità produttiva e le misure di contenimento e mitigazione adottate;
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- indicare le unità termiche ad uso produttivo e misto, qualora soggette ad autorizzazione, specificandone il
tipo di combustibile e la potenzialità termica nominale;
- allegare una planimetria generale dell’insediamento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione
delle unità produttive e delle unità termiche ad uso produttivo o misto con i relativi punti di emissione,
nonché le zone ove vengono originate le emissioni diffuse;
- allegare un estratto mappa in scala opportuna con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento;
- indicare gli eventuali riferimenti a precedenti autorizzazioni specifiche da sostituire o domande da archiviare.
3.2 - Stabilimenti nuovi, trasferiti oppure oggetto di modifica sostanziale
3.2.1 - Comunicazione di messa in esercizio degli impianti
Il gestore dello stabilimento deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, la data di messa in
esercizio degli impianti.
3.2.2 - Comunicazione di messa a regime ed effettuazione degli autonomi controlli di avviamento
Il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente la data di messa a regime e, ove siano
presenti emissioni convogliate, la data in cui saranno effettuati gli autonomi controlli di avviamento degli
impianti; il termine ultimo per la messa a regime è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in
esercizio. Tali autonomi controlli devono essere costituiti da almeno due campionamenti per ciascun punto di
emissione rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime degli impianti e devono
riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 2.1. I
relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni successivi alla data
di messa a regime.
3.3 - Stabilimenti già installati
Ove siano presenti emissioni convogliate, il gestore dello stabilimento deve comunicare preventivamente
all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente
la data in cui sarà effettuato l’autonomo controllo sulle emissioni in atmosfera. Detto rilevamento, che deve
essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale, deve essere rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio degli
impianti e deve riguardare la determinazione della concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al
capitolo 2.1. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi all’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Comune territorialmente competente entro i 30 giorni
successivi alla scadenza.
Sono esentati dall’effettuazione degli autonomi controlli coloro che hanno effettuato l’ultima misurazione nei
due anni precedenti alla data di presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale, qualora prescritto dall’eventuale autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o del
D.Lgs. n. 152/2006.
3.4 - Modalità di effettuazione dei controlli
I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite sono quelli stabiliti dall’appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti.
3.5 - Controlli ed adempimenti successivi
Non sono richiesti autonomi controlli periodici sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità produttive
rientranti nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
Il gestore deve effettuare autonomi controlli sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle unità termiche per le
quali ci si è avvalsi dell’autorizzazione in via generale, entro il 30 aprile con cadenza annuale, determinando
la concentrazione degli inquinanti espressamente indicati al capitolo 2.1; i relativi certificati analitici devono
essere conservati dal gestore dello stabilimento per almeno dieci anni.
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La Ditta deve mettere a disposizione degli organismi preposti ai controlli tutte le schede di sicurezza delle
materie prime impiegate nell’attività rientrante nella disciplina della presente autorizzazione in via generale.
3.6 - Cessazione dell’attività, subentri, trasferimenti e modifiche sostanziali
L’autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dello
stabilimento. Il subentrante è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’Agenzia Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente ed al Sindaco del Comune territorialmente competente l’avvenuto trasferimento della gestione.
Parimenti, entro 60 giorni, la Ditta deve comunicare l’eventuale cessazione dell’attività.
I trasferimenti in altra località e le modifiche sostanziali (incremento della capacità produttiva, rimozione di un
sistema di abbattimento, incremento della portata dell’effluente superiore al 20%, …) apportate allo
stabilimento successivamente alla presentazione della dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via
generale sono soggetti a nuova autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera.
Qualsiasi modifica che comporti una variazione rispetto a quanto indicato nella documentazione già presentata
deve essere comunque comunicata all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente ed al Sindaco del
Comune territorialmente competente almeno 60 giorni prima dell’effettuazione.
4 - Condotti di scarico
4.1 - Punto di prelievo
La Ditta è obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di campionamenti dell’effluente
gassoso; in particolare su ciascuna emissione convogliata in atmosfera deve realizzare foro di prelievo, come da
disegno allegato al presente documento, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli
secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.
4.2 - Altezza dei condotti
I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell’effluente
gassoso nell’atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti
comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che
il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici e strutture presenti nel raggio di 10
metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.
5 - Altre prescrizioni
5.1 - Documentazione comprovatoria
La Ditta deve conservare presso lo stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia
della documentazione trasmessa all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente al fine di avvalersi
dell’autorizzazione in via generale.
5.2 - Accesso agli impianti
Il gestore dello stabilimento deve lasciare libertà di accesso agli addetti ai controlli, al fine di procedere a
sopralluoghi, prelievi e rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le
emissioni, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti da controllare.
Il responsabile della gestione dello stabilimento, o chi ne fa le veci, è invitato anche in via breve a presenziare
alle operazioni di controllo, facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, a meno che la sua
reperibilità sia di ostacolo all’inizio delle operazioni.
5.3 - Certificato di prevenzione incendi
La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta
provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia
urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l’autorizzazione edilizia.
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TRONCHETTO FILETTATO
da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi
A
Il punto di prelievo deve
essere posizionato in un
tratto di condotto rettilineo
a sezione costante, possibilmente verticale, a circa
2/3 dell'altezza, con una distanza minima pari a 6 diametri dall'imbocco, o irregolarità a monte, ed a 2
diametri della sezione di
efflusso. In casi eccezionali tali distanze possono
essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.
A
M89x1,5
φ 85
6
filetto metrico
passo 1,5
16
51
SEZIONE A-A
φ 79
φ 89
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[58523] Bollettino n. 44 del 02/11/2010