" Calendario Venatorio 2011/2012 al vaglio del Comitato Regionale Faunistico Venatorio." La Federazione Siciliana della Caccia, la Federazione Caccia del Regno delle Due Sicilie, la Federazione Caccia per le Regioni d'Europa non accetteranno un calendario venatorio come questo. I funzionari non dicono come possa essere reso operante. Questa è l'ennesima presa in giro. Il mondo politico vuole rendersi conto che tutto quello che sta accadendo, pilotato da qualche ambiguo personaggio, porterà alla fine della caccia in Sicilia? (Leggi di seguito la bozza di Calendario) [email protected] [email protected] Palermo, lì 11/06/2011 (ore 11.10 a.m.) (421/11) www.sicilianacaccia.it D.A. N ° /2011 Dip. Interv. Strutt. Agr.Serv.VII REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L’ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI BOZZA CALENDARIO VENATORIO 2011/2012 VISTO lo Statuto della Regione; VISTA la L. N. 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L. R. 1 settembre 1997, n° 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10; VISTO l’art. 20 della L. R. n. 19 del 22/12/2005: “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”; VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS); VISTA la “ Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, cosi’ come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” prodotta dall’ISPRA VISTO il D.P.C.M. 7/5/2003 con il quale è stata inserita, “limitatamente alla popolazione di Sicilia”, la Lepre italica (Lepus corsicanus) nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della Legge 157/1992; CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 7 dell’8/05/2001, nel caso di modifiche dell’art. 18 della Legge 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le norme relative all’elenco delle specie cacciabili; VISTA la nota 18788 del 22/03/2011, notificata a tutti i Soggetti Competenti in Materia Ambientale, con la quale è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza del “ Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016”, in adempienza dell'Art.13,comma1 del D.L.vo 152 del 3/04/2006 e s.m.i.; VISTO l'AVVISO n° 30257 del 24.05.201, pubblicato sulla GURS n° del 3 giugno 2011 , con cui il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura , rende noto che ha proceduto alla pubblicazione, sui siti web dell'Assessorato Territorio e Ambiente e dell' Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, della seguente documentazione oggetto di consultazione: Proposta di Piano Faunistico Venatorio 2011/2016, Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza e Questionario di Consultazioni ; VISTA la proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, che costituirà unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica; VISTE le notizie e le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2011/2012 fornite dalle Unità Operative periferiche del Servizio 7°, Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, a seguito di acquisizione del parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale (L.R.33/97 art.8 punto3); CONSIDERATO che, in adempimento all’obbligo di istituire Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione ai sensi dell’art. 1, comma 5 L. 157/1992, la Regione Siciliana ha istituito 29 Zone di Protezione Speciale, che includono territori di tutte le isole minori, oltre ad avere anche istituito oasi di protezione e rifugio per la fauna selvatica e numerose aree protette tra parchi e riserve naturali; CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri; CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”. VISTI i decreti di approvazione dei piani di gestione per i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall’Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente nel mese di giugno 2009, nei quali viene testualmente citato:“si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007, n. 258”; VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell’art. 8, lettera p) della sopra citata L.R. 33/97, circa i territori comunali nei quali consentire l’uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola; VISTI i risultati dei censimenti degli uccelli acquatici delle zone umide della Sicilia e dei censimenti dei tesserini venatori relativi agli anni 2003-2004/ 2008-2009; VISTO l’art. 18, comma 2, della L. R. n° 33/97 e succ. mod. ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del Calendario Venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie; CONSIDERATO che i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all’art. 19 comma 1 bis della L.R. 33/97, possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque, devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto del numero complessivo di giornate e dell’arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’art.18 della L.157/92 ed altresì, in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011; CONSIDERATO che il Coniglio selvatico, adottando una strategia di tipo “opportunistico” molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le differenti fasi di sviluppo della vegetazione (Gibb et al., 1985), è una specie potenzialmente in grado di riprodursi tutto l’anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all’inizio dell’estate (Fallico, 2000), che esistono differenze in relazione all’altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone più elevate dell’isola, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale (IUCN, 2010) sia a livello locale, che un’anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di prelievo attuando un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico. CONSIDERATO che la migrazione post-riproduttiva della Tortora comune inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la fine di settembre, che anche in Sicilia, è una specie nidificante e migratrice, che giunge in Sicilia per la riproduzione in aprile-maggio e comincia ad abbandonare l’isola nel mese di settembre, che durante la migrazione di ritorno, agli spostamenti migratori della popolazione locale si aggiungono quelli dei soggetti di provenienza continentale, che in considerazione della latitudine in cui è collocata, la Sicilia è tardivamente interessata dalla migrazione autunnale delle popolazioni continentali, che un’anticipazione del prelievo, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione siciliana, ritenuta non minacciata e stabile (Massa, 1985; Lo Valvo et al., 1993; AA.VV., 2008) ed eviterebbe di incidere sulla quella parte di popolazione europea attualmente considerata in declino (Birdlife, 2004), che un’anticipazione eccessiva potrebbe, d’altro canto, causare danni alle popolazioni locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei giovani), che, come indicato anche dall’ISPRA, il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo ad un’anticipazione del periodo venatorio, CONSIDERATO che il Colombaccio è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l’areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell’arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2010), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale. CONSIDERATO che, come per il Colombaccio, il Merlo è una specie la cui popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l’areale siciliano di questa popolazione è stabile e molto esteso, con coperture del 93,3% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), del 93,6% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993) e del 90,6% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), con popolazioni numerose, che la specie non è ritenuta minacciata a livello globale (IUCN, 2010), che a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che in Sicilia alla popolazione riproduttiva si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti, che a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che un’anticipazione eccessiva potrebbe, d’altro canto, causare danni alle popolazioni locali ancora in fase riproduttiva (dipendenza dei giovani), che una parziale anticipazione del prelievo venatorio inciderebbe prevalentemente sulla popolazione locale, ritenuta in uno status più che ottimale, tutelando la popolazione migratrice e/o svernante. RITENUTO che, al fine di una razionale gestione venatoria, fermo restando che l’estensione del periodo di caccia non dovrà superare l’arco temporale massimo, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, ed il rispetto, nel caso in cui venisse consentito l’esercizio venatorio all’interno dei Siti Natura 2000, di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, per queste quattro specie è consentito il prelievo venatorio a partire dal 10 settembre. RITENUTO di poter consentire il prelievo venatorio della Lepre italica , con le limitazioni previste, in quanto dai dati in possesso su alcuni areali della regione(Lo Valvo M., 2007), lo status della popolazione risulta soddisfacente. Inoltre l’Amministrazione ha già avviato alcuni progetti mirati alla conoscenza della biologia riproduttiva della specie ed alcuni mirati al censimento in aree campione ed i risultati, ancora in fase di elaborazione, sembrano confortanti. RAVVISATO l’intendimento di applicare i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS di cui al D.M. del 17/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni al fine di tutelare alcune aree SIC i cui piani di gestione, validati con verbale dell’A.R.T.A. del 10/03/2010, prevedono specifiche azioni atte alla conservazione della fauna e dei siti medesimi, nelle more dell’adeguamento dei piani di gestione e dei regolamenti e fino alla stima delle popolazioni di fauna selvatica in esse presenti; CONSIDERATO che il calendario venatorio viene emanato in adempimento al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016; RAVVISATA la necessità di regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi: DECRETA ART. 1 - L’annata venatoria 2011/2012 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell’allegato “A”, parte integrante del presente decreto. ART. 2 - Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web di pertinenza. Palermo, L’ASSESSORE Allegato “A” in via di definizione CALENDARIO VENATORIO 2011/2012 ART. 1 Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie). I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l’attività venatoria soltanto nell’ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera “d” della L.R. 33/97). ART. 2 Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di: a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia; b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative; d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni. Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell’apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell’attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia. L’attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge 11/02/1992, n° 157. A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti. ART. 3 La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza. ART. 4 - Negli ambiti di cui alla Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio 2011/2016, l’attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate: a) dal 10 settembre al 31 ottobre 2011 incluso: uccelli: Tortora (Streptopelia turtur); b) dal 10 settembre al 12 dicembre 2011 uccelli: Colombaccio (Columba palumbus); Merlo (Turdus merula) d) dal 10 settembre al 15 dicembre 2011 incluso: mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e) dal 19 settembre al 31 dicembre 2011 incluso: uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix). f) dal 1 ottobre 2011 al 9 gennaio 2012 incluso: uccelli: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus). g) dal 1 ottobre 2011 al 19 gennaio 2012 incluso: uccelli: Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhyncos) ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), - Fagiano (Phasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrovenatorie. mammiferi: - Volpe (Vulpes vulpes). h) dal 10 ottobre al 21 novembre 2011 incluso: mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus). Nell’A.T.C. CT1 l’attività venatoria alla lepre italica è consentita soltanto nei Comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia; Nell’A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei Comuni di: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini. Nell’A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino; Nell’A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei Comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini. i) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso: uccelli: allodola (Alauda arvensis); l) dal 1° novembre 2011 al 30 gennaio 2012 incluso: mammiferi: cinghiale (Sus scrofa). m) dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 incluso: uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola). Inoltre: - dal 10 settembre alla terza domenica di settembre la caccia alla Tortora, al Colombaccio ed al Merlo è consentita unicamente nella forma di appostamento temporaneo e con obbligo di raggiungere il sito di appostamento con l’arma in custodia; - - dal 1° al 31 gennaio 2012 la caccia alla Volpe con l’ausilio dei cani da seguita è consentita previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente. Se in battuta, è regolata con provvedimento da emanarsi a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2010. dal 1° al 31 gennaio 2012 la caccia al cinghiale con l’ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta. la caccia al Cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì o giovedì, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio; la caccia al Cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2010, nel rispetto dei seguenti indirizzi: • possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all’A.T.C. devono iscriversi; • le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti: 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti alla battuta, cura l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti; 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta; 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti; • la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata; • tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica; • i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta. - non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; - il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c postale relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del rilascio del tesserino. Le suddette 28 giornate di caccia all’avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario: a) n° 16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010; b) n° 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nel secondo periodo. - nelle isole minori interessate da Zone di Protezione Speciale, nelle aree esterne alle aree d’interesse comunitario la caccia è consentita a partire dal 1 ottobre 2011 anche, per una distanza di 500 metri, in quanto contigue alle ZPS, nel rispetto dell’art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall’art. 42 della L.N. 96/2010. ART. 5 Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate: Quaglia Beccaccia Tortora Allodola, Alzavola, Gallinella d’acqua, Folaga Beccaccino, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moriglione e Pavoncella Canapiglia Moretta Coniglio selvatico Lepre italica LIMITE MASSIMO GIORNALIERO LIMITE MASSIMO STAGIONALE 4 2 10 10 40 20 5 1 1 3 1 4 2 2 Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di Coniglio selvatico e Lepre italica non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie. Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia. Gli abbattimenti di Lepre italica, ove consentiti, devono essere segnalati entro 48 ore dell’abbattimento mediante apposita scheda alle ripartizioni faunistico-venatorie territorialmente competenti (cfr. Trocchi e Riga, 2005). ART. 6 L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa. Le attività cinofile potranno essere esercitate nell’arco temporale compreso tra un’ora dopo l’alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un’ora prima del tramonto. ART. 7 L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato: - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l’uso del furetto è consentito dal 10 settembre al 31 ottobre 2011 incluso, ad esclusione dei Comuni di Cianciana (AG1) e Licata (AG2). - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4 novembre 2010 incluso in tutto il territorio - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 10 settembre al 28 novembre 2011 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei Comuni di Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2). Negli anfratti lavici l’uso del furetto è consentito dal 10 settembre al 15 dicembre 2011. - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani è consentito dal 10 settembre all’11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di Marsala dove è vietato. - negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l’uso del furetto è consentito soltanto nei Comuni di Caccamo e Ciminna (PA2), dal 10 settembre al 07 novembre 2010 incluso. L’uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola. E’ vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l’uso non è consentito. ART. 8 Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2012 incluso, l’esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l’ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E’ fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l’arma in custodia, purché scarica o smontata. Nell’isola di Capo Passero l’esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15 novembre 2010. ART. 9 Come previsto dalle normative vigenti, fatti salvi i divieti e le disposizioni previsti in virtù di altre normative e regolamenti, l’esercizio venatorio all’interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, eventualmente implementate con le indicazioni suggerite e contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d’incidenza, come previsto dal DPR 357/92 e smi. Qualora la valutazione d’incidenza lo dovesse consentire, l’esercizio venatorio all’interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti. La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/ ART. 10 Nel caso in cui non venisse raggiunta, ove indicato, la quota prevista di territorio protetto, al fine di adottare misure di tutela per la fauna selvatica, in applicazione del principio di precauzione, nei territori destinati alla caccia programmata, anche se non inclusi all’interno dei siti Natura 2000, si applicano le seguenti prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 per la conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, relative all’esercizio venatorio, peraltro ritenute misure minime e sufficienti per conservazione di fauna e di habitat per le aree d’interesse comunitario: • divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. • esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, prefissate dal calendario venatorio, , nonchè con l'eccezione della caccia agli ungulati; • effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati; • esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE; • abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax), Moretta (Aythya fuligula); • svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, ad esclusione delle aree in cui la gestione è affidata associazioni venatorie e cinofile (zone cinologiche) ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (aziende agro-venatorie);. • costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di quelle esistenti; • divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Pavoncella (Vanellus vanellus); • divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre nei valichi montani e nelle isole minori rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. ART. 11 All’interno delle zone umide della Regione, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, non è consentito l’uso dei pallini di piombo. Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo e sia per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio. ART. 12 La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 km dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5bis della L.N. 157/92 e smi, introdotto dall’art. 42 della L.N. 96/2010. ART. 13 La caccia è vietata nei seguenti valichi montani, per una distanza di mille metri dagli stessi Valico 1. Portella Colla (Isnello – PA) 2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana - PA) 3. Portella Colle Basso (Cesarò - ME) 4. Portella Biviere (Cesarò – ME) 5. Portella della Busica (Tortrici - ME) 6. Portella Zilla (Roccella Valdemone - ME) 7. Contrada Cardone (Antillo - ME) Elevazione m s.l.m 1.425 1.208 1.335 1.281 1.228 1.165 811 Coordinate geografiche 37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E 37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E 37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E 37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E 37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E 37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E 37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E ART. 14 Per la stagione venatoria 2011/2012 l’esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone: 1. Località “Bacino lago Arancio”, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive; 2. Località “Castellaccio”, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall’incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all’incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all’incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo); 3. Area resa libera a seguito della riperimetrazione dell’A.F.V. “Mandra di Piano”, che confina a nord-ovest con l’A.F.V. “Mandra di Piano” ed a sud-est con l’Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica “Scala”; 4. Area comunale “Parco Monte Po”, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1); 5. Parco Naturalistico sub-urbano “Gurna”, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1); 6. Parco Naturalistico sub-urbano “Monte Serra”, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1); 7. Comune di Giardini Naxos - “Foce dell’Alcantara”; 8. Comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia; 9. Comune di Forza d’Agrò (ME2) – zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica; 10. Invaso “Diga Rubino” – località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1); 11. “Pantano Leone”, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2). ART. 15 Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria. ART. 16 Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di: - tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi); - zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000); - misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007); - L’ASSESSORE Allegato “B” in corso di definizione CALENDARIO VENATORIO 2011/2012 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Riserve naturali: 1) “Foce del Fiume Platani”(AG1); 2) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (AG1); 3) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (AG1); 4) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1); 5) “Torre Salsa” (AG1); 6) “Maccalube di Aragona”(AG2); 7) “Monte Cammarata” (AG2); 8) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2); 9) “Isola di Lampedusa” (AG3); 10) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3). b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1); 2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1). c) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all’interno dell’azienda agro venatoria “Monte Mele”; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG2), c/da Ficuzza; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de Abate, Fico, Amara e Giarrizzo; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (AG2), c/da Ciniè Carratello; 5) Ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Villanova; 6) Ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2), all'interno dell'azienda agro-venatoria “Giardinello”. d) Zone del Demanio Forestale. e) Fondi chiusi. f) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) “Schembri Santa”, ricadente nel territorio del Comune di Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo; 2) “Morreale Andrea”, ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da Arena. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “Montemele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Agrigento e Realmonte (AG1); 2) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Riserve naturali: 1) “Monte Conca” (CL1); 2) “Lago Sfondato” (CL1); 3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1); 4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” (CL1); 5) “Lago Soprano” (CL1); 6) “Sughereta di Niscemi” (CL2); 7) “Biviere di Gela” (CL2). b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1). c) Zone cinologiche di tipo “B”: - Ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1); - Ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1), c/da Mandra di Mezzo; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Campofranco ( CL1), c/da Chiartasi. d) Zone cinologiche di tipo “A”: - Ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1), c/de Avvento, Bucceri, Persico. e) Zone del Demanio Forestale. f) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 33/97. 1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL1). g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) “Mistretta Salvatore”, ricadente nel territorio del Comune di Villalba (CL1), c/da Mattarello; 2) “Morelli Pietro”, ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL2), c/da Olivo; Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: 1) A.F.V. “Mandra di Piano”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1); 2) A.F.V. “Cardinale”, ricadente nel territorio del Comune di Mussomeli (CL1); Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “San Martino Cicuta”, ricadente nel territorio del Comune di Caltanissetta (CL1); 2) A.A.V. “Cisterna Barboraso Manca”, ricadente nel territorio del Comune di San Cataldo (CL1); Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all’esercizio venatorio: a) Parchi: 1) “Parco dell’Etna” (CT1); 2) “Parco dei Nebrodi” (CT1); 3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1). b) Riserve naturali: 1) “Oasi del Simeto” (CT1); 2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1); 3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1); 4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1); 5) “La Timpa”(CT1); c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica : 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1); 2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò (CT1). d) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Poggio Racineci”; - Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2), c/da Alia; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da Juncetto; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da Torrazza; 5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da Cafaro. e) Zone del Demanio Forestale. f) Fondi chiusi. g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento: - “Castro Nunzio”, ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra; 2) “Motta Maria”, ricadente nel territorio del Comune di Mineo (CT1), contrada Monaci. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico – venatorie: 1) A.F.V. “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1); 2) A.F.V. “Malaterra”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1); 3) A.F.V. “Poggio Diana”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2); 4) A.F.V. “Insolio”, ricadente nel territorio del Comune di Granieri (CT2). Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1); 2) A.A.V. “Lavina”, ricadente nel territorio del Comune di Castel di Judica (CT1); 3) A.A.V. “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2); 4) A.A.V. “D’Angelo Adele”, ricadente nel territorio dei Comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2); 5) A.A.V. “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2); 6) A.A.V. “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Parchi: 1) “Parco dei Nebrodi” (EN1); 2) “Parco Minerario Floristella” (EN2). b) Riserve naturali: 1) “Monte Altesina” (EN1); 2) “Sambuchetti - Campanito” (EN1); 3) “Vallone di Piano della Corte”(EN1); 4) “Lago di Pergusa” (EN2); 5) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” (EN2); 6) “Rossomanno – Grottascura - Bellia” (EN2). c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del Comune di Aidone (EN2). d) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2), c/da Peraniera; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da Graffagna. e) Zone cinologiche di tipo “A”: 4) Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all’interno dell’Azienda faunistico venatoria “Scippa”; f) Zone del Demanio Forestale. g) Fondi chiusi. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: - A.F.V. “Buscemi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1); - A.F.V. “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1); - A.F.V. “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1); - A.F.V. “Sciara Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1); - A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1); - A.F.V. “La Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1) - A.F.V. “Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1); - A.F.V. “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del Comune di Cerami (EN1); - A.F.V. “Tremurli”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2). Aziende agro-venatorie: • A.A.V. “Cannella”, ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1); • A.A.V. ““Crisaffe”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) • A.A.V. “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2); • A.A.V. “Capitone”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2); • A.A.V. “Carangiaro”, ricadente nel territorio del Comune di Enna (EN2); • A.A.V. “Montagna Gebbia Robbiato”, ricadente nel territorio del Comune di Piazza Armerina (EN 2); • A.A.V. “Cacchiamo”, ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2); • A.A.V. “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Parchi: c) “Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2); d) “Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2). b) Riserve naturali: 1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1); 2) “Bosco di Malabotta” (ME2); 3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2); 4) "Isola Bella" (ME2); 5) “Laghetti di Tindari” (ME2); 6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2); 7) “Isola di Alicudi” (ME3); 8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3); 9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3); 10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3); 11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3). c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del Comune di Castelmola (ME2); 2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del Comune di Tripi (ME2); 3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del Comune di Castroreale (ME2); 4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2); 5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2). d) Zone Cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (ME2), c/de Montagna Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato; 2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela (ME2), c/da Piano del Campo; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1), c/da S. Elia; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Mandanici (ME2), c/da S. Leo; 5) Ricadente nel territorio del Comune di Rometta (ME2), c/de Mandarani P. Ferrà; 6) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2), c/da Canalotto. 7) Ricadente nel territorio del Comune di Caronia, c/da Sorba. e) Zone del Demanio Forestale. f) Fondi chiusi. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: 1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1); 2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1); 3) A.F.V. “Cirrito” parte ricadente nel territorio del Comune di Pettineo (ME1); Aziende agro-venatorie: 4) A.A.V. “Feudo D'Oliveri”, ricadente nel territorio del Comune di Oliveri (ME2). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) “Parco delle Madonie” (PA2). b) Riserve naturali: 1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1); 2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (PA1); 3) “Capo Gallo” (PA1); 4) “Capo Rama” (PA1); 5) “Grotta di Carburangeli” (PA1); 6) “Grotta di Entella” (PA1); 7) “Grotta Conza” (PA1); 8) “Grotta dei Puntali” (PA1); 9) “Isola delle Femmine” (PA1); 10) “Monte Carcaci” (PA1); 11) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (PA1); 12) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (PA1); 13) “Serre della Pizzuta” (PA1); 14) “Montepellegrino” (PA1); 15) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2); 16) “Monte S. Calogero” (PA2); 17) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2); 18) “Serre di Ciminna” (PA2); 19) “Isola di Ustica” (PA3). c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1); 2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1). d) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da Rebuttone; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da Spinuso; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1), c/da Todaro; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), all'interno dell’azienda agro-venatoria "Società Agricola La Cannavera"; 5) Ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1), c/da Scala delle Femmine; 6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da Rocche di Ferro; 7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da Bulfara; 8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2), c/da Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di Dato Francesca”; 9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), c/da Sannita; 10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Malluta; 11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da Camporotondo; 12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell' azienda faunistico-venatoria "Cirrito"; 13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Marosa; 14) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da Giardinello, all'interno dell’azienda agro-venatoria omonima; 15) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2) c/da san Leonardo; 16) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2) c/da Mandranuova; 17) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore Belsito (PA2) c/da Ladro. e) Zone cinologiche di tipo “A”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da Burgitabus; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da Sparaino. f) Zone del Demanio Forestale. g) Fondi chiusi. h) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. 33/97: 1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Sclafani Bagni (PA2). i) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1), c/da Marosa; 2) “Randazzo Giovanni”, ricadente nel territorio del Comune di Partinico (PA1), c/da Ramo; 3) “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), c/da Billiemi; 4) “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: • A.F.V. “Marosa”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1); • A.F.V. “Corvo Rajnò Pintorna”, ricadente nel territorio del Comune di Geraci Siculo (PA2); • • • • • • A.F.V. “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del Comune di Blufi (PA2); A.F.V. “Cirrito” (parte), ricadente nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde (PA2); A.F.V. “Sciara, Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2); A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2); A.F.V. “Pecorone”, ricadente nel territorio del Comune di Ciminna (PA2); A.F.V. “Maganoce” ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi (PA1); Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1); 5) A.A.V. “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula (PA2); 3) A.A.V. “Società Agricola La Cannavera”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1); 4) A.A.V. “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2); 5) A.A.V. “Mandranuova”, ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2). 6) A.A.V. “Fucilino – Polizzello” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Riserve naturali: 1) “Pino d’Aleppo” (RG1); 2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2). b) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Montesano”; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da Pontemaggio Aramonda; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da Sbrizza. c) Zone del Demanio Forestale. d) Fondi chiusi. e) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) “Azzaro Giuseppa”, ricadente nel territorio del Comune di Giarratana (RG1), c/da Donna Scala. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: 1) A.F.V. “Maestro”, ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2); 2) A.F.V. “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1); Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “Montesano”, ricadente nel territorio dei Comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Riserve naturali: 1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1); 2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1); 3) “Grotta Palombara” (SR1); 4) “Saline di Priolo” (SR1); 5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2); 6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2); 7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2); 8) “Grotta Monello” (SR2). b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di Lentini (SR1); 2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2). c) Zone cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Rosolini (SR2), c/da Carbonarella; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2), c/da Murro di Porco; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Spineta. d) Zone del Demanio Forestale. e) Fondi chiusi. f) Centri ed Allevamenti di Selvaggina a scopo di ripopolamento: 1) “Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Sfinita. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende faunistico-venatorie: 1) A.F.V. “Casale”, ricadente nel territorio del Comune di Buscemi (SR1); 2) A.F.V. “Lannito - Luogo Petrone”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2); 3) A.F.V. “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di Avola e Noto (SR2); 4) A.F.V. “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2); Aziende agro-venatorie: 5) A.A.V. “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2); 6) A.A.V. “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del Comune di Noto (SR2). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio: a) Riserve naturali: 1) “Bosco di Alcamo” (TP1); 2) “Zingaro” (TP1); 3) “Saline di Trapani” (TP1); 4) “Monte Cofano” (TP1); 5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2); 6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2); 7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2); 8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2); 9) “Isola di Pantelleria” (TP4). b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica: 1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo (TP2). c) Zone Cinologiche di tipo “B”: 1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San Giorgio; 2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da Magaggiaro; 3) Ricadente nel territorio del Comune di Petrosino (TP2), c/da Ferla; 4) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2), c/da SS. Trinità, all’interno dell’azienda agro-venatoria; 5) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da Rampigallo; 6) Ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP2), c/da Volpara Bartolotta; 7) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da Casal Monaco. d) Zone del Demanio Forestale regionale e comunale. e) Fondi chiusi. Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. n.33/97 e dell'art. 12 dell'allegato "A" al presente decreto: Aziende agro-venatorie: 1) A.A.V. “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2); 2) A.A.V. “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1). Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell'allegato "A" al presente decreto. DISPOSIZIONI GENERALI Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani. Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n° 33 “tutte le zone comunque sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt. 24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio” Per la cartografia delle aree naturali protette istituite dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm Le Ripartizioni Faunistico Venatorie, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni Faunistico Venatorie , Unità Operative del Servizio VII del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura. L’ASSESSORE