REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA'
DI
BARBIERE
(ACCONCIATORE
UOMO),
PARRUCCHIERE UOMO/ DONNA, ESTETISTA, TATUAGGIO,
PIERCING
INDICE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art
Art.
1
2
3
4
5
6
Art.
Art.
Art.
Art.
7
8
9
10
Art.
Art.
Art.
11
12
13
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
COMMISSIONE COMUNALE
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
DISTANZE MINIME
DEROGHE ALLE DISTANZE
SUBINGRESSI
SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA
DELL’AUTORIZZAZIONE
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI
VIGILANZA E SANZIONI
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della Legge 14.02.1963
n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142 e della Legge 04.01.1990 n.1 le
attività di barbiere (acconciatore uomo), parrucchiere per uomo/donna, estetista,
tatuaggi e piercing, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.
L’attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate esclusivamente su
persona di sesso maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi
tradizionalmente complementari, quali ad esempio, lavaggio, colorazione e
decolorazione dei capelli. La terminologia di barbiere equivale a quella di
acconciatore maschile.
L’attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni
esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli,
acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed
altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.
La terminologia di parrucchiere per uomo e donna equivale a quella di acconciatore
maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.
Sono escluse dalle terminologie sopra citate le categorie di attività di trapianto ed
impiantologia .
L’attività di estetista si riferisce a tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi
quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o
proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi presenti; essa può essere svolta, mediante tecniche
manuali, con l’impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con
l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente. Non
rientrano nelle attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere
medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all’adeguamento estetico dell’aspetto a
determinati canoni di moda o di costume.
L’attività nei Centri di Abbronzatura si riferisce ai trattamenti di abbronzatura
mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone; si definiscono
esclusivi, se nei locali viene svolta solo la citata attività, si definiscono non esclusivi,
se posti all’interno di un esercizio di Estetista.
Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali quali manicure e
pedicure.
Le attività previste nel presente articolo qualora vengano svolte in palestre, clubs,
circoli privati ed altri esercizi similari – con esclusione delle lampade abbronzanti devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni di cui al presente regolamento,
compreso il rispetto delle distanze di cui all’art.7.
Alle imprese esercenti l’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna,
estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, non si applicano le
disposizioni relative al D.L.vo 31.03.1998 n.114.
Al fine di garantire la massima igiene nelle suddette attività, il personale di lavoro
e di assistenza, compresi il titolare o il legale rappresentante e i relativi collaboratori
che eventualmente lo coadiuvassero nell’esercizio della sua professione ( anche se
solo come soci titolari ) devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria da
rinnovarsi annualmente. Esso deve essere custodito dal titolare dell’esercizio stesso,
ed esibito a richiesta dell’autorità sanitaria. La inosservanza delle suddette
disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.12.
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente della pelle ottenuta con
l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, mediante
aghi, allo scopo di formare disegni o figure indelebili. Per piercing s’intende
l’inserimento cruento di anelli e metalli in varie zone del corpo. Non rientra nel
concetto di piercing l’inserimento con strumenti monouso di orecchini nelle orecchie
anche se detta attività è, comunque, soggetta alle misure igieniche previste dalla
normativa vigente. Per l’esercizio delle attività di tatuatore e di piercing occorre
presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive denuncia preventiva di
inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 in deroga alle norme previste per le
attività ricomprese nel presente regolamento.
ART. 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Le attività disciplinate dal presente regolamento vengono esercitate in locali aperti
al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche previste a tutela della salute pubblica e
delle prescrizioni di cui agli allegati A ( Barbieri, Parrucchieri uomo/donna, Estetista)
B ( Tatuaggi e Piercing ) C ( Centri di Abbronzatura ).
Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l’accesso sulla pubblica via, gli
esercizi ubicati ai piani superiori dell’edificio devono avere accesso diretto dal
pianerottolo delle scale; qualora l’attività venga svolta presso il domicilio
dell’esercente, questi fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed
edilizi previsti dalla vigente normativa, dovrà produrre una dichiarazione di
consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio, da parte delle autorità competenti;
quando l’attività si svolge ai piani superiori di un edificio, è obbligatoria
l’apposizione di una targa all’esterno, adiacente al portone d’ingresso principale e
visibile dalla pubblica via .
Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista non possono essere svolte in forma
ambulante ad esclusione dei casi in cui le prestazioni avvengano presso luoghi di
degenza e cura, caserme, carceri ed altri esercizi similari; parimenti, è consentita la
prestazione a domicilio del cliente, nei casi di grave o totale impedimento fisico
dell’utente .
Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e
donna, è vietato esercitare l’attività di estetista, anche se svolta come dimostrazione
di prodotti per la cosmesi, senza la prescritta autorizzazione; negli esercizi autorizzati
per la sola attività di estetista è vietato esercitare l’attività di barbiere o parrucchiere
per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo, senza la prescritta
autorizzazione.
I Parrucchieri possono avvalersi, nell’esercizio della loro attività, di collaboratori
familiari o di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetico, come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della Legge
4.01.1990 n. 1.
Gli esercenti le attività oggetto del presente regolamento sono obbligati al rispetto
del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese di Acconciatura ed Estetica.
E’ consentito l’esercizio di barbiere, parrucchiere uomo /donna ed estetista,previo
rilascio dell’autorizzazione, presso palestre, alberghi, hotel ed altri esercizi similari,
profumerie, podologi, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti.
In occasione di manifestazioni e fiere le attività in argomento possono essere
svolte a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto
delle norme igienico–sanitarie vigenti.
ART. 3
FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’
Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di
impresa individuale o di impresa societaria.
Un imprenditore individuale non può essere titolare di più autorizzazioni per
l’esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per
l’esercizio congiunto di attività di diverso tipo all’interno dello stesso esercizio, se in
possesso della relativa qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere
svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti.
Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più
autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da
persona diversa e professionalmente qualificata.
Nel caso di società, è possibile l’esercizio congiunto di più attività mediante
rilascio di un’unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente
secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali
per le diverse attività.
ART. 4
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Per esercitare le attività di cui al presente regolamento occorre munirsi di apposita
autorizzazione rilasciata dal Dirigente comunale competente. La stessa è subordinata
alla verifica della conformità dei locali alle norme igienico sanitarie ed al rispetto
delle distanze fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti nella stessa zona di cui ai
successivi artt. 7 e 8. Comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione verrà
trasmessa all’albo delle imprese o al registro delle ditte, per le imprese non artigiane,
al fine dell’iscrizione ai medesimi.
Nessuna attività, salvo quella di tatuatore e piercing, può essere avviata senza il
preventivo rilascio dell’autorizzazione; per il rilascio della stessa deve essere
presentata istanza in carta legale allo Sportello Unico per le Attività Produttive, da
parte del titolare della ditta individuale o, comunque, dal legale rappresentante, su
moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale .
Nella domanda il richiedente deve indicare:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;
per le imprese societarie diverse da quelle previste dall’art.3 della legge
443/85oltre ai dati inerenti alla società, dovranno essere indicati quelli della
persona cui è affidata la direzione dell’azienda;
- ubicazione dei locali o del locale ove l’attività verrà svolta e loro
caratteristiche;
- nel caso previsto al 2° comma dell’art. 2, dichiarazione di consenso ai
controlli.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) attestato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale
per l’Artigianato:
in caso di Ditta individuale: al titolare;
“ “ “ Impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/85: ad almeno uno
dei soci a condizione che la maggioranza degli stessi lavori
nell’Impresa;
“ “ “ Società in Accomandita Semplice: ad i soci accomandatari;
“ “ “ S.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall’unico socio;
“ “ “ Impresa diversa da quelle di cui alla L. 443/85, o non ascrivibile
all’albo delle Imprese artigiane: al Direttore Tecnico.
2) planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;
3) atto costitutivo della società ( qualora di società si tratti );
4) atto di cessione d’azienda ( in caso di subingresso) regolarmente registrato, in
originale o in copia autenticata.
Qualora si tratti di istanza di trasferimento di esercizio già esistente dovrà essere
prodotta l’autorizzazione in originale e la planimetria dei nuovi locali in scala 1:100
accompagnata da relazione tecnica descrittiva.
Per l’apertura di centri di abbronzatura in forma esclusiva il titolare della ditta o,
nel caso di società, il legale rappresentante,deve presentare allo Sportello Unico per
le Attività Produttive apposita istanza in bollo; il richiedente ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, dovrà comprovare la disponibilità di un locale ove attivare
l’esercizio, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia
edilizio–urbanistica ed igienico–sanitaria. Alla domanda dovrà essere allegato
l’attestato di qualifica professionale di estetista di cui all’art.3 della Legge 4.01.1990
n. 1 rilasciato dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato. Per le imprese
artigiane aventi i requisiti di cui alla Legge n.443/85, la qualificazione professionale
deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale o dalla maggioranza dei soci
operanti nell’impresa; per le altre ditte non aventi i requisiti di cui alla Legge
n.443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dal soggetto che
assume la direzione dell’azienda.
Per le attività di tatuaggio e piercing, nella denuncia di cui all’ultimo comma
dell’art.1, l’istante deve dichiarare l’idoneità dei locali alle norme igienico –
sanitarie, la loro conformità urbanistico–edilizia ( allegando pianta planimetrica
scala 1:100 ) e l’utilizzo di impianti e attrezzature in regola con le disposizioni di cui
alla Legge n.46/90; l’attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dalla
presentazione della denuncia.
ART. 5
COMMISSIONE COMUNALE
Le autorizzazioni per le attività di barbiere ( Acc.uomo ), parrucchiere
uomo/donna ed estetista sono rilasciate sentita la Commissione Comunale di cui
all’art. 2 bis della Legge n.161/63 e successive modifiche. La medesima è presieduta
dal Dirigente responsabile SUAP ed è nominata dallo stesso, nella composizione
prevista dal citato articolo di legge; le funzioni di Segretario sono svolte da un
dipendente comunale del Settore Attività Economiche. Detta Commissione dura in
carica cinque anni ed è, altresì, chiamata ad esprimere pareri obbligatori ma non
vincolanti in merito alla predisposizione del regolamento e alle sue eventuali
modifiche. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei
componenti ad essa assegnati.
ART. 6
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le domande pervenute per il rilascio delle varie autorizzazioni (nuove aperture,
abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni) sono istruite dagli uffici
comunali in ordine cronologico di arrivo .
Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Dirigente responsabile è subordinato al
parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale circa il possesso dei requisiti
igienico-sanitari. Entro sei mesi dalla data della notifica dell’accoglimento della
domanda, il richiedente dovrà rendere i locali rispondenti ai requisiti igienico–
sanitari; decorso inutilmente detto termine l’istanza verrà archiviata; al richiedente
può essere concessa una proroga non superiore a mesi sei in aggiunta al suddetto
termine, per comprovati motivi da documentare contestualmente alla richiesta.
ART. 7
DISTANZE MINIME
Il rilascio delle autorizzazioni per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è
subordinato al rispetto delle distanze minime previste dal presente articolo, tra
esercizi della stessa tipologia. La misurazione delle distanze intercorrenti fra due
esercizi dello stesso tipo deve essere effettuata tra i punti più vicini degli ingressi
principali per il pubblico, seguendo il percorso pedonale più breve e con
attraversamento della strada ad angolo retto. Qualora la distanza minima debba
essere verificata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare all’interno di un
edificio, la distanza verrà misurata dai punti più vicini dell’ingresso principale
dell’edificio.
Le distanze minime nel territorio comunale, vengono fissate tenendo conto dei
seguenti parametri:
a) superficie residenziale del territorio comunale = S
b) popolazione residente e fluttuante nella zona del comune = P
c) rapporto ottimale popolazione /addetti = Q
ed, in applicazione della seguente formula numerica: D (distanza minima) = √ S x Q
P
Come si evince dagli allegati al presente regolamento esse risultano essere :
- ml. 194 per i barbieri;
- ml. 194 per i parrucchieri uomo/donna;
- ml. 187 per le estetiste.
In caso di significative modifiche, nel corso degli anni, dei dati posti a base del
suddetto calcolo che comportino un aumento o una diminuzione delle distanze
minime pari ad almeno il 5%, la Giunta Comunale con proprio atto provvederà alla
rideterminazione dei limiti anzidetti.
Le autorizzazioni relative ad attività che si svolgono presso convivenze (case di
cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani) non sono subordinate al rispetto delle
distanze minime a condizione che i servizi vengano utilizzati solo dai frequentatori
di tali strutture ed il locale non abbia accesso dalla pubblica via. Esse non sono
trasferibili e non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione per ciascun tipo di
attività. Chi chiede l’autorizzazione dovrà preventivamente ottenere l’assenso del
legale rappresentante della convivenza.
ART. 8
DEROGHE ALLE DISTANZE E TRASFERIMENTI DELL’ESERCIZIO
Eventuali trasferimenti di autorizzazioni sono ammessi in deroga alle distanze
minime e, comunque, entro e non oltre 1000 metri dall’esercizio esistente, a
condizione che il titolare abbia svolto l’attività per almeno tre anni continuativi nei
locali da cui intende trasferirsi. Nel caso di sfratto esecutivo emesso dall’Autorità
Giudiziaria, escluso quello per morosità, il trasferimento è consentito anche oltre il
limite dei 1000 metri. Il trasferimento in locali ubicati nello stesso immobile viene
effettuato con la sola comunicazione al Sindaco.
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione che non consentano la
prosecuzione dell’attività, il Dirigente responsabile del Settore preposto al rilascio
delle autorizzazioni, può consentire il trasferimento temporaneo dell’esercizio, in
qualunque parte del territorio, ed in deroga alle previste distanze, per un periodo non
superiore a un anno.
ART. 9
SUBINGRESSI
Nel caso di subingresso per cessione di azienda, è ammesso il proseguimento
senza interruzione dell’attività da parte del subentrante, purché questi richieda la
voltura dell’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività stessa e sia in possesso della
qualificazione professionale prescritta. Non è ammesso il subingresso nelle attività
esercitate presso l’abitazione del titolare.
Qualora non vengano apportate modifiche ai locali ed alle attrezzature, non sono
da considerarsi subingressi ma prosecuzione della medesima attività le ipotesi di:
a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società se uno dei
soci permanga quale titolare dell’autorizzazione comunale;
b) trasformazione da ditta individuale in società, conferimento in società, affitto
d’azienda, modifica ragione sociale, modifica della natura giuridica della società,
qualora permanga il titolare o almeno uno dei soggetti precedentemente
autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale;
c) sostituzione di estetista o di Direttore d’azienda ramo estetica, qualora l’estetista
che subentra dichiari che i locali e le attrezzature igieniche rimangono i medesimi
già in uso al precedente estetista .
Le suddette variazioni sono sottoposte alla valutazione dei requisiti igienico–
sanitari dei locali.
Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso di idonea qualificazione
professionale che intendano proseguire l’attività, devono presentare regolare
domanda di subingresso al Comune. Essi possono, peraltro, ottenere l’intestazione
dell’autorizzazione, per un periodo di cinque anni dalla data del decesso, anche in
mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l’attività
viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che alcuno degli
eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l’autorizzazione decade
di diritto.
ART. 10
SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
Il Dirigente responsabile del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni,
per comprovati motivi di necessità può, su richiesta dell’interessato, concedere la
sospensione dell’attività per un periodo non superiore a mesi dodici; durante tale
periodo l’autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.
E’ prevista decadenza dell’autorizzazione per il proseguimento dell’attività nelle
seguenti ipotesi:
- per morte del titolare, salvo quanto previsto dall’art.9;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi necessari;
- per mancata attivazione dell’esercizio entro i 120 giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione;
- per sospensione non autorizzata dell’attività per 120 giorni consecutivi, salvo
quanto previsto dal 1° comma.
-
L’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
per sopravvenuta carenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
per reiterate interruzioni dell’attività o altre gravi e ripetute turbative al buon
andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti;
per esercizio abusivo di altre professioni all’interno del locale;
per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamentari che abbiano già
determinato un provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio.
per cancellazione dall’albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle
imprese della Camera di Commercio.
In caso di decadenza o revoca, il titolare è tenuto a riconsegnare
l’autorizzazione al Settore competente.
ART. 11
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI
Gli esercenti le attività di barbiere ( Acconciatore uomo), parrucchiere
uomo/donna ed estetista debbono osservare l’orario di apertura e chiusura ed i giorni
di riposo stabiliti dalle autorità comunali competenti.
I titolari delle attività hanno l’obbligo di esporre nel locale in modo visibile al
pubblico:
- l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività e la tabella delle tariffe
praticate per le diverse prestazioni professionali;
- l’esposizione in modo, ben visibile al pubblico, di cartelli indicanti l’orario di
lavoro ed i giorni di chiusura, all’interno ed all’esterno dell’esercizio.
ART. 12
VIGILANZA E SANZIONI
Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento gli
agenti di Polizia Municipale e le altre autorità competenti, possono accedere in tutti i
locali ( anche se presso il domicilio dell’esercente ) ove si svolgono le attività di cui
all’art.1.
Nei confronti di chi esercita l’attività di estetista senza i requisiti professionali si
applica una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00. Se l’attività di
estetista è esercitata senza l’autorizzazione comunale si applica una sanzione
amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00.
Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento diverse da
quelle di cui al precedente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e con la
procedura di cui alla Legge n.689/81. Detta sanzione verrà applicata anche in caso di
mancata ottemperanza alle prescrizioni della ASL e quando, a seguito di ispezione,
gli strumenti di lavoro e le attrezzature utilizzate per la sterilizzazione degli stessi non
saranno trovati in perfette condizioni igieniche.
Nell’ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente ordina
l’immediata cessazione della stessa; in caso di mancata ottemperanza, dispone
l’esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell’interessato, dandone
comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
Oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il
Dirigente responsabile del settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, su richiesta
della ASL per gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e in tutti i casi di
recidiva, può disporre la chiusura temporanea dell’esercizio da un minimo di sette
giorni fino a un massimo di novanta giorni, in rapporto alla gravità della violazione
accertata.
Sono fatte salve le sanzioni previste da altre leggi e regolamenti.
ART. 13
NORME TRANSITORIE E FINALI
I titolari delle autorizzazioni in essere alla data della entrata in vigore del presente
regolamento, per l’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed
estetista - che abbiano ottenuto la qualifica Unisex o uomo/donna - possono
chiedere, entro dodici mesi, il rilascio dell’autorizzazione per detta qualifica in
deroga al rispetto delle distanze minime previo adeguamento, se necessario, dei
locali e delle attrezzature alle norme igienico–sanitarie vigenti.
I titolari dei Centri di abbronzatura esclusivi devono conformarsi a quanto previsto
dal presente regolamento entro e non oltre il termine perentorio di dodici mesi
dall’entrata in vigore dello stesso, inoltrando apposita istanza e allegando idonea
documentazione.
Coloro che già svolgono attività di Tatuaggio e piercing devono presentare, entro
e non oltre il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la documentazione prevista dall’ultimo comma dell’ art.4.
E’ abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
parrucchiere uomo/donna, estetista,tatuaggio e piercing, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 204 del 18.12.2000.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le
leggi e i regolamenti generali in vigore e, in particolare, le disposizioni contenute
nella Legge del 14 febbraio 1963 n.161 e successive modifiche.
ALLEGATO A
SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI
BARBIERI
Il rapporto ottimale tra addetto e popolazione residente nel Comune di Pescara non può essere
inferiore a 1 addetto ogni 264 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi:
- ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno;
- la frequenza media dell’uomo è di circa 10 volte l’anno.
Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava
la quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare, comprese le pause di attesa:
12 X 22 = 264 N° SERVIZI MENSILI POSSIBILI PER ADDETTO
Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti, i maschi
sono circa il 49 % cioè 81408;
-valutiamo in una percentuale del 5% sulla popolazione maschile i bambini nei primi anni di vita e gli anziani
in età avanzata che non ricorrono al servizio (detta percentuale è molto più bassa di quella delle donne in
quanto nel maschile anche il bambino piccolo o l’anziano non può fare a meno di tagliarsi i capelli mentre
nelle donne questa esigenza non esiste) oltre ad un’ulteriore percentuale del 25% costituita da giovani che
si rivolgono esclusivamente ai parrucchieri uomo-donna (5+25=30%)
- per ricavare la frequenza maschile occorre moltiplicare la popolazione maschile potenziale cliente per il
numero delle frequenze medie annuali e dividere il prodotto per il numero dei mesi in un anno :
quindi
81408 X 30% = 24422 (non usufruiscono del servizio)
81408 - 24422 = 56986 (potenziali clienti maschi)
56986 X 10 (frequenza media all’anno)
____________________________ = 47.488 n° servizi mensili occorrenti
12 mesi annui
Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per ogni
addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio
47488 : 264 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 179,87=180 (addetti occorrenti)
Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente:
56986 (potenziale clientela)
______
= 316,58 = 317 (rapporto ottimale popolazione/addetti)
180 (addetti occorrenti)
La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato
alla
In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari)
S " la superficie della zona residenziale (in mq.)
P " la popolazione residente
Q " il rapporto ottimale popolazione addetti
D =√
D=√
SXQ
P
19665448 X 317
166140
=√
6233947016 = √ 37522,2524136 =
166140
193,70
=
194
ALLEGATO B
SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI
PARRUCCHIERI UOMO- DONNA:
Il rapporto ottimale tra addetto e popolazione residente in Pescara non può essere inferiore a 1
addetto ogni 158 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi:
- ogni addetto non può fare più di 12 servizi al giorno;
- la frequenza media è di una volta 10 volte l’anno.
Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (12) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la
quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa:
12 X 22 = 264
N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE
Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti le donne sono
circa il 51 % cioè 84732;
quindi
valutiamo in una percentuale del 5 % le bambine e gli anziani che non ricorrono al servizio.
Al totale ottenuto dobbiamo però aggiungere la percentuale del 25% di giovani di sesso maschile
che si rivolgono ai parrucchieri uomo-donna
per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente per il n°
delle frequenze annuali medie (20) e dividere per i mesi dell’anno (12):
84732 X 5 % = 4236,6 = 4237 (non usufruiscono del servizio)
84732 - 4237 = 80495 (potenziali clienti donna)
166140 (pop. Totale) – 84732 (donne) = 81408 (uomini)
81408 X 25% = 20352 (potenziale clientela maschile)
80495 + 20352 = 100.847 (potenziale clientela parrucchiere uomo-donna)
100.847 X 10 (frequenza media all’anno)
____________________________ =
84.039,16 = 84039 n° servizi mensili occorrenti
12 mesi annui
Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per ogni
addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio
84039 : 264 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 318,32=318 (addetti occorrenti)
Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente:
100847 (potenziale clientela)
______
= 317,12 = 317 (rapporto ottimale popolazione/addetti)
318 (addetti occorrenti)
La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato
Alla
In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari)
S " la superficie della zona residenziale (in mq.)
P " la popolazione residente
Q " il rapporto ottimale popolazione addetti
D=√ SXQ
P
D = √ 19665448 X 317= √ 6233947016 = √ 37.522,2524136 =
166140
166140
193,70
=
194
ALLEGATO C
SPECIFICAZIONE RAPPORTO OTTIMALE POPOLAZIONE ED ADDETTI
ESTETISTI:
Il rapporto tra addetto e popolazione residente nel Comune di Pescara non può essere inferiore a 1 addetto
ogni 198 abitanti. La proposta si basa sui seguenti elementi:
- ogni addetto non può fare più di 9 servizi al giorno;
- la frequenza media della popolazione è di circa 8 volte all’anno.
Moltiplicando il numero dei servizi giornalieri (9) per il numero dei giorni lavorativi mensili (22) si ricava la
quantità dei servizi mensili che ogni addetto può fare comprese le pause di attesa:
9 X 22 = 198
N° SERVIZI POSSIBILI IN UN MESE
Su una popolazione totale compresa di popolazione residente e fluttuante di 166140 abitanti le donne sono
circa il 51 % cioè 84731;
-
valutiamo in una percentuale del 15 % le bambine e gli anziani che non ricorrono al servizio.
su questo totale valutiamo che il 70% si serve dell’estetista
per ricavare la frequenza mensile occorre moltiplicare la popolazione potenziale cliente per il n° delle
frequenze annuali medie e dividere per i mesi dell’anno (12):
quindi
84731 X 15% = 12709,65 = 12710 (non usufruiscono del servizio)
84731 – 12710 = 72021
72021 X 70% = 50414,7 = 50415 (potenziali clienti)
50415 X 8 (frequenza media all’anno)
________________________________ =
12 mesi annui
33610 n° servizi mensili occorrenti
Occorre ora calcolare in base ai servizi mensili occorrenti e al numero dei servizi mensili possibili per
ogni addetto il numero degli addetti occorrenti per rendere il servizio
33610 : 198 (servizi mensili possibili da parte di un addetto) = 169,74 =170 (addetti occorrenti)
Il rapporto popolazione e numero di addetti è quindi il seguente:
50415 (potenziale clientela)
______
= 296,55 = 297 (rapporto ottimale popolazione/addetti)
170 (addetti occorrenti)
La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato
alla
In cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari)
S " la superficie della zona residenziale (in mq.)
P " la popolazione residente
Q " il rapporto ottimale popolazione addetti
D=√
SXQ
P
D = √ 19665448 X 297
166140
=√
5840638056 = √ 35.154,9178764 =
166140
187,49
=
187
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regolamento comunale per la disciplina delle attivita` di barbiere