Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 3 aprile 2002 COMUNE DI CARMIANO PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA. INDICE Capo I – OGGETTO, MODALITA’ E FORME Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' Articolo 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' E COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE Articolo 4 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ Capo II – AUTORIZZAZIONI Articolo 5 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 6 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ ISTRUTTORIE Articolo 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’APERTURA DI NUOVI ESERCIZI Articolo 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI Articolo 9 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI Articolo 10 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ O DI GESTIONE Articolo 11 - DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE Articolo 12 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ Articolo 13 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ Capo III – REQUISITI IGIENICO- SANITARI Articolo 14 – SUPERFICI MINIME Articolo 15 – REQUISITI IGIENICO- SANITARI DEI LOCALI Articolo 16 – REQUISITI IGIENICO- SANITARI DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE Articolo 17 – CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ Articolo 18 – IGIENE DEL PERSONALE Articolo 19 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DEI PROCEDIMENTI E DEL PERSONALE ADDETTO Capo IV – ORARI E TARIFFE Articolo 20 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI Articolo 21 - TARIFFE Capo V – VIGILANZA E SANZIONI Articolo 22 - VIGILANZA Articolo 23 - SANZIONI Capo VI – NORME FINALI E DI RINVIO Articolo 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 25 - ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE Capo I – OGGETTO, MODALITA’ E FORME Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Nel Comune di Carmiano le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetica, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate anche a titolo gratuito in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, e qualunque siano le forme di Impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, oltre che dalla Legge Quadro sull’artigianato 8 agosto 1985, n. 443, dalla Legge 14 febbraio 1963, n 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Con la terminologia "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc.. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore maschile". Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta etc.. Tale terminologia equivale quindi a quella già in uso, di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari. 3. Sono escluse da entrambe le categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'impiantologia. 4. Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici, definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. 5. E’ esclusa, per tutte le attività disciplinata dal presente Regolamento, qualsiasi prestazione con finalità di carattere terapeutico, propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, disciplinate dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni, recante il T.U. delle leggi sanitarie Articolo 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate nei locali indicati nell'autorizzazione, aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e dei requisiti edilizi ed urbanistici prescritti. Gli esercizi aperti al pubblico devono avere di norma l'accesso sulla pubblica via; qualora siano ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale. In tutti i casi in cui i locali non hanno diretto accesso dalla strada, è obbligatoria l'installazione di un'insegna all'esterno dell'edificio e visibile dalla pubblica via. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione mediante sottoscrizione di atto autorizzativo. Detti locali devono, comunque, avere una destinazione d'uso compatibile con l'esercizio della attività stessa, essere distinti e non comunicanti con vani adibiti ad abitazione, dotati di un accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione medesima e di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio e soddisfare ogni altro necessario requisito igienico-sanitario, edilizio ed urbanistico. In tal caso è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via. 3. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa, o da loro personale dipendente o collaboratore familiare appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio. 4. Presso Case di Cura, Caserme, Comunità e altre convivenze potranno essere rilasciate, qualora le presenze presso tali strutture lo giustifichino ed in deroga al criterio delle distanze minime di cui al successivo articolo 7, autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, a condizione che le strutture di cui trattasi siano dotate di apposito locale in possesso dei requisiti igienicosanitari prescritti che sia funzionalmente connesso alla struttura ospitante o che almeno non abbia un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale ed a condizione che il servizio sia destinato unicamente agli alloggiati. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate alle suddette strutture e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima 5. Presso Palestre ed Impianti Sportivi, potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio delle attività di estetica in deroga al criterio delle distanze minime di cui al successivo articolo 7, a condizione che le strutture di cui trattasi siano dotate di apposito locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti che sia funzionalmente connesso alla struttura ospitante o che almeno non abbia un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale ed a condizione che il servizio sia destinato unicamente ai clienti. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate alle suddette strutture e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima. 6. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere altresì svolte, senza necessità di specifica autorizzazione, presso esercizi ricettivi, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 9 della Legge 29 marzo 2001, n. 135, a mezzo di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle singole attività e a condizione che le strutture di cui trattasi siano dotate di apposito locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti che sia funzionalmente connesso alla struttura ospitante o che almeno non abbia un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale ed a condizione che il servizio sia destinato unicamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 7. Le attività di estetica possono essere altresì svolte, senza necessità di specifica autorizzazione, presso le imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti cosmetici, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 7 della Legge 4 gennaio 1991, n. 1 a mezzo di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti ed a condizione che si adeguino alle disposizioni, in particolare igienico-sanitarie, del presente Regolamento. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. 8. E' consentito a coloro i quali siano provvisti di autorizzazione in sede fissa rilasciata dal Comune di Carmiano, o a loro dipendente appositamente incaricato, l'esercizio di attività di barbiere o parrucchiere uomo e/o donna presso Case di Cura, Case Albergo e altre convivenze, Caserme, Comunità, Alberghi ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti box o cabine aventi idonee caratteristiche igienicosanitarie purché a favore dei soli ospiti di dette strutture. Il servizio a favore dei degenti e dei residenti in Case di Cura, Case Albergo e altre convivenze può essere svolto anche in carenza di apposito locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti ed al letto degli ammalati; in tal caso, la definizione delle modalità e delle caratteristiche igienico-sanitarie dell'attività sono demandate, rispettivamente, alle Direzioni Sanitarie ed al Servizio di Igiene Pubblica 9. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di barbieri parrucchieri ed estetisti può essere svolta a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti . Articolo 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' E COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE 3.1 Requisiti soggettivi dei titolari 1. Possono essere autorizzati ad esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento solo coloro che sono in possesso della relativa qualificazione professionale. 2. La qualifica professionale deve essere posseduta: ?? In caso di ditta individuale: dal richiedente; ?? In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, dalla maggioranza dei soci; se i soci sono due da almeno 1 dei soci; i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari in caso di società in accomandita; per le S.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio. ?? In caso di impresa anche non societaria diversa da quelle di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, dal Direttore d'azienda, il quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia); 3. Per gli esercizi di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, il titolare, almeno uno dei componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il direttore d'azienda devono essere presenti all'interno dell'esercizio. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del titolare, del socio partecipante, del direttore dell'azienda in possesso di tale qualifica. Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualifica di cui al comma 1. 3.2 Compresenza di attività diverse 1. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna è vietato esercitare l'attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi. Possono essere svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico a mezzo di personale dipendente o collaboratori familiari. Possono, inoltre, essere svolte attività parziali, inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di truccatore, depilatore, massaggiatore facciale ed estetico per le quali non occorre una speciale autorizzazione. Il titolare dell’esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna può svolgere all’interno del proprio esercizio una o più delle attività sopra indicate nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme sanitarie vigenti a mezzo di personale idoneo e professionalmente qualificato sia dipendente che artigiano, purché detta attività "secondaria" non prevalga su quella autorizzata. 2. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo. 3. Il titolare di un laboratorio di barbiere e/o di parrucchiere può essere autorizzato, in deroga al criterio delle distanze minime di cui al successivo articolo 7, a svolgere l proprio locale anche l’attività' di estetica, qualora possegga o acquisisca la necessaria qualificazione professionale, fermo restando che tale attività si intende secondaria ed aggiuntiva a quella principale (chiedendo pertanto "l'aggiunta voce per attività di ...."). L'attività "secondaria" potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere per uomo e/o donna con attività secondaria mediante rinuncia dell'autorizzazione di barbiere e/o parrucchiere. I locali dove si esercita l'attività di estetista devono essere comunicanti e contigui a quelli dove si esercita l'attività di barbiere e parrucchiere, ma comunque separati e devono risultare idonei dal punto di vista sanitario per la specifica attività di estetista. 4. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese individuali esercitate nella medesima sede o mediante una delle forme di impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i soci, che esercitano le singole attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle singole attività. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui per recesso dei soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza. I locali dove si esercitano le attività devono essere comunicanti e contigui, ma comunque separati e devono risultare idonei dal punto di vista sanitario. 5. Non è consentito l’ attività di estetista né l'installazione di apparecchiature ele ttromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, presso circoli privati o associazioni volontarie in genere 6. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni in materia di commercio di cui al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 Articolo 4 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ 1. L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetica possono essere esercitate in forma di impresa societaria ovvero individuale 2. Ad un'impresa individuale artigiana non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi, anche in altri comuni. Un'impresa individuale artigiana può invece essere titolare di un'unica autorizzazione per due tipi di attività da svolgersi congiuntamente nel medesimo esercizio, nel rispetto dei requisiti professionali prescritti per ciascuna di esse e subordinatamente all'idoneità dei locali stessi. Inoltre, si può rilasciare ad una stessa impresa ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso Case di Cura, Caserme, Comunità e altre convivenze, nonché, limitatamente all’attività di estetica, presso Palestre ed Impianti Sportivi, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 2 del presente Regolamento 3. Ad un'impresa societaria prevista ed avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che un socio qualificato operi manualmente e professionalmente alla conduzione di ognuno. E' consentito a distinte imprese artigiane l'esercizio congiunto di più attività; è possibile il rilascio di un'unica autorizzazione per l'esercizio congiunto di più attività, purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste per le diverse attività e gli stessi esercitino esclusivamente l'attività per la quale hanno conseguito la qualificazione professionale. 4. Ad un'impresa diversa da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, possono essere rilasciate più autorizzazioni, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell' esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità (Direttore d'Azienda). Capo II – AUTORIZZAZIONI Articolo 5 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. L'apertura di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superfic ie nonché il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, sono soggetti ad apposita autorizzazione amministrativa, prevista dall’art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, rilasciata all’impresa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma sono presentate al Comune in bollo utilizzando la modulistica che verrà predisposta dagli Uffici Comunali. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Protocollo Generale del Comune. In entrambi i casi per data di ricevimento si intende quella di acquisizione da parte del suddetto Ufficio. 3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare ed autocertificare: a. le informazioni anagrafiche dell'impresa richiedente nonché le generalità della persona richiedente (ragione sociale, codice fiscale impresa, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale personale); per le società diverse da quelle di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, o non iscrivibili all'albo delle Imprese artigiane, i dati relativi al richiedente dovranno riferirsi alla persona cui è affidata la direzione della azienda; b. l’ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico) c. il possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno d. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista); e. il numero degli addetti partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale f. l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 se trattasi di impresa artigiana, oppure, qualora trattasi di impresa artigiana non ancora iscritta, il possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge predetta; in caso di impresa anche non societaria diversa da quelle di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, l'iscrizione al registro delle imprese; g. il possesso, per i soggetti indicati al precedente comma 1 dell’art.3, della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ovvero l’iscrizione per gli stessi soggetti all'Albo delle Imprese Artigiane per l’ attività che si intende svolgere h. in caso di trasferimento di sede, ampliamento di superficie nonché trasferimento della gestione o della proprietà, estremi del titolo autorizzativo posseduto 4. Alla domanda devono essere allegati: a. dichiarazione di conformità urbanistico - edilizia con allegate no 3 piante planimetriche aggiornate dei locali, sottoscritte da tecnico abilitato iscritto all’Albo in scala 1:100 o altra scala idonea, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso b. in caso di attività svolta in forma societaria, atto registrato (originale o copia autentica o autocertificazione conformità) relativo alla costituzione della società c. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa dal quale risulti che l’impresa medesima non è soggetta a procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata d. dichiarazione di ognuno dei soggetti indicati al precedente comma 1 dell’art.3, del possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ovvero dell’iscrizione degli stessi soggetti all'Albo delle Imprese Artigiane per l’ attività che si intende svolgere e. dichiarazione di disponibilità dei locali indicando caratteristiche, superficie, numero dei vani, ubicazione e piano dei locali o del locale ove l'attività verrà svolta. f. nel caso in cui si richieda autorizzazione per apertura di nuovo esercizio presso il proprio domicilio, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività e pianta planimetrica che contempli anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione abitativa g. nel caso in cui si richieda autorizzazione per apertura di nuovo esercizio presso Case di Cura, Caserme, Comunità e altre convivenze, Palestre ed Impianti Sportivi, dichiarazione di consenso del titolare dell’attività ospitante, documentazione comprovante i volumi di presenze registrate dall’attività ospitante nell’anno precedente, dichiarazione di consenso del titolare dell’attività ospitante ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività e pianta planimetrica con la nuova disposizione complessiva dell'attività ospitante h. in caso di subentro, atto di cessione d'azienda regolarmente registrato -originale o copia autentica o autocertificazione conformità; i. nel caso venga nominato un direttore, accettazione, sottoscritta, di responsabilità di gestione dell'azienda. j. ogni altra eventuale altra documentazione potrà essere richiesta qualora il responsabile del procedimento lo ritenga necessario tenuto conto di disposizioni di legge, circolari o disposizioni interne all’ente ovvero in casi di particolare complessità e/o comportanti interventi edilizi. 5. All'istanza può essere altresì allegata, anche sotto forma di autocertificazione, copia di ogni atto d'assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e similari) già acquisito dal richiedente e riferito all'attività per cui è richiesta autorizzazione 6. L’istanza dovrà in ogni caso essere corredata da una copia di valido documento di identità (carta d'identità o patente di guida) del richiedente. In caso di società si dovranno alle gare copie dei documenti di identità di tutti i soci della snc, degli accomandatari della sas, dei componenti il consiglio di amministrazione per le spa o le srl. Articolo 6 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ ISTRUTTORIE 1. La struttura competente a ricevere le domande e a curarne l’istruttoria è lo Sportello Unico delle Attività Produttive, istituito presso il Settore VI con Deliberazione di Giunta Comunale n° 271 del 13 dicembre 2000. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive con facoltà di delega. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente articolo 5, il Responsabile dello Sportello Unico rilascia una ricevuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente la comunicazione di avvio di procedimento, l'indicazione del nominativo del responsabile delegato del procedimento, il termine per la conclusione del procedimento ed il luogo ove è possibile prendere visione degli atti. 2. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile delegato del procedimento. Qualora la domanda risulti incompleta, per carenza o irregolarità delle documentazioni elencate al precedente art. 5 ovvero qualora si ritiene siano necessari ulteriori elementi di giudizio, il responsabile delegato del procedimento provvede, entro lo stesso termine di 10 giorni, a darne comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni o regolarizzazioni documentali. Contestualmente l’interessato è informato che il termine di conclusione del procedimento si intende interrotto e ricomincerà a decorrere ad integrazione compiuta. Decorso inutilmente il termine perentorio di 30 giorni dalla data della ric hiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione, l’ istanza si intende rinunciata e la pratica viene archiviata d’ufficio: di tanto viene data comunicazione all’istante. I termini del procedimento possono essere sospesi dal responsabile del procedimento una sola volta. 3. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione come risulta dalla data e dal numero apposto dall’ufficio del Protocollo Generale. Si considerano concorrenti le domande complete e regolari pervenute al Comune nel corso dello stesso mese di calendario per la medesima attività. Qualora la domanda sia incompleta, si considera valida la data alla quale si sia provveduto ad integrarla con la documentazione e le indicazioni mancanti. A parità di data di presentazione valgono i seguenti ulteriori criteri di priorità: a. domande di estensione ad altra attività; b. domande di trasferimento dell'attività in altra sede; c. domande di nuove autorizzazioni 4. Il responsabile delegato del procedimento verifica e accerta ovvero provvede a far accertare la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza ed, in particolare ?? il possesso da parte dell'impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge no 443 dell'8.8.1985, ovvero, per le Imprese Societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85 o non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese; ?? la qualificazione professionale dei soggetti indicati al 2° comma dell’art. 3.1 del presente Regolamento Inoltre verifica e accerta ovvero provvede a far accertare ?? la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti ?? quant’altro previsto, ai fini della rilasciabilità della richiesta autorizzazione. dalla Legge Quadro sull’artigianato 8 agosto 1985, n. 443, dalla Legge 14 febbraio 1963, n 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento. 5. Conclusa l’attività istruttoria, il responsabile delegato del procedimento formula al Responsabile dello Sportello Unico una proposta motivata di rilascio, di rilascio condizionato a determinate prescrizioni o di diniego 6. Il Responsabile dello Sportello Unico, vista la proposta motivata del responsabile delegato del procedimento, decide il rilascio o il diniego dell’autorizzazione. Del provvedimento conclusivo è data comunicazione mediante notifica amministrativa all’interessato immediatamente, e comunque entro sessanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di valida presentazione della domanda di autorizzazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, la domanda si intende comunque accolta. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombenti necessari per la consegna dell'autorizzazione. Le comunicazioni di accoglimento delle domande per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento, realizzano il caso di esercizi preesistenti ai fini della misurazione della distanza minima di cui al successivo art. 7, in relazione ad ulteriori domande di autorizzazione. 7. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire nei casi di apertura di un nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie, un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.) ed acquisire documento attestante l’idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Regolamento, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dei relativi procedimenti di abbattimento delle sostanze usate: il relativo accertamento è di competenza degli organi deputati alla prevenzione secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia. 8. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive. L’atto di autorizzazione deve contenere: ?? gli estremi della richiesta e dell’autorizzazione, ?? le generalità ed il codice fiscale del titolare dell’autorizzazione, ?? l’ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento, ?? l’attività o le attività autorizzate e le relativi superfici, ?? le eventuali prescrizioni che devono essere soddisfatte prima di dare corso all’apertura dell’esercizio. ?? qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società non artigiana, in essa dovrà essere indicato il Direttore d'Azienda ?? gli eventuali limiti alla trasferibilità della sede, della proprietà o della gestione ?? gli estremi del titolo autorizzativo eventualmente sostituito All’atto di autorizzazione è inoltre allegata, quale parte integrante, la planimetria della o delle unità immobiliari oggetto dell’ autorizzazione con l’indicazione della destinazione di ciascun locale e l’individuazione della superficie. L'autorizzazione amministrativa deve essere esposta nel locale in modo ben visibile. Del rilascio dell'autorizzazione viene altresì data comunicazione al Responsabile del Settore avente le competenze di Ufficio Tecnico, al Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari nonché al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, oltre alle comunicazioni dovute per legge a soggetti esterni all’Ente. 9. Non è consentita l'apertura di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie nonché il trasferimento della gestione o della proprietà se la relativa autorizzazione non sia già stata rilasciata. L'apertura di un nuovo esercizio, il trasferimento di sede, l’ampliamento di superficie nonché il trasferimento della gestione o della proprietà devono, altresì, avvenire, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della comunicazione di accoglimento, pena l'archiviazione della pratica stessa. Predetto termine potrà essere prorogato, su motivata istanza del richiedente, per cause di comprovata necessità non imputabili al soggetto interessato. Nel caso di esercizi ubicati in locali di nuova costruzione, o che richiedano interventi edilizi, in presenza dl una concessione edilizia per effettuare i lavori che rechi le destinazioni d'uso conformi dei locali, il termine potrà essere prorogato per periodi successivi di sei mesi, su richiesta motivata dell'interessato. Almeno 5 giorni prima dell'attivazione stessa dovrà pervenire, presso l'Ufficio Protocollo, comunicazione in carta semplice dell'attivazione. 10. E' fatto obbligo ai titolari delle nuove autorizzazioni di presentare al competente Settore Comunale, entro tre mesi dall'inizio dell'attività, la seguente documentazione, pena la decadenza dell’autorizzazione: a) per le imprese artigiane, certificazione attestante l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443; b) per le imprese non iscrivibili all'Albo idonea documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese Il termine è prorogabile fino a 6 mesi purché l'interessato comprovi che il ritardo non è imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà. 11. L'autorizzazione all'esercizio è soggetta a vidimazione annuale. I titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Responsabile del Settore competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza indicando: ?? la residenza del titolare o del legale rappresentante; ?? l'ubicazione dell'esercizio; ?? il numero delle persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, articolate per sesso e collocazione professionale. Articolo 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ APERTURA DI NUOVI ESERCIZI 1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti già autorizzati per lo stesso tipo di attività. 2. La determinazione della distanza minima avviene con riferimento alla seguente suddivisione in zone del territorio comunale: ?? Zona 1: comprende il centro storico di Carmiano come individuato nei vigenti strumenti urbanistici ?? Zona 2: comprende il centro abitato di Carmiano esterno alla Zona 1 ?? Zona 3: comprende il centro abitato della frazione di Magliano 3. La distanza minima al cui rispetto è subordinato il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è fissata tenuto conto, per ognuna delle zone sopra descritte, della superficie della zona, della popolazione in essa residente e del numero ottimale della popolazione per ogni esercizio. La distanza minima è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato alla decina immediatamente inferiore: in cui : D rappresenta la distanza minima (in metri lineari), S la superficie della zona (in mq.), P la popolazione residente e Q il numero ottimale di residenti per ogni esercizio. Nella Zona 1, il numero dei residenti è aumentato di una percentuale pari al 2% della popolazione residente nel restante territorio comunale, al fine di considerare la media presunta di popolazione fluttuante che gravita sulla zona del centro. Il numero ottimale di residenti per esercizio (Q) è così fissato: ??1 esercizio di barbiere ogni 600 abitanti ??1 esercizio di parrucchiere per uomo e donna ogni 400 abitanti ??1 esercizio di estetista ogni 1500 abitanti Le distanze minime, determinate secondo il presente comma ed i cui calcoli sono sviluppati nel prospetto allegato al presente Regolamento (All. 1- Calcolo distanze minime), verranno verificate d’ufficio ogni quattro anni ed approvate con Deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile di Settore competente. Il numero ottimale di residenti per esercizio (Q) di cui al presente comma può essere modificato con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale. 4. In base ai calcoli sviluppati nel prospetto allegato al presente Regolamento, la distanza minima al cui rispetto è subordinato il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere risulta così determinata: ?? Zona 1: m. 130 dal più vicino esercizio autorizzato: non sono comunque rilasciabili autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna nella Zona se non per evidenti mutamenti di carattere socio-urbanistico ?? Zona 2: m. 340 dal più vicino esercizio autorizzato ?? Zona 3: m. 310 dal più vicino esercizio autorizzato 5. In base ai calcoli sviluppati nel prospetto allegato al presente Regolamento, la distanza minima al cui rispetto è subordinato il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di parrucchiere per uomo e donna risulta così determinata: ?? Zona 1: m. 110 dal più vicino esercizio autorizzato: non sono comunque rilasciabili autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna nella Zona se non per evidenti mutamenti di carattere socio-urbanistico ?? Zona 2: m. 280 dal più vicino esercizio autorizzato ?? Zona 3: m. 250 dal più vicino esercizio autorizzato 6. In base ai calcoli sviluppati nel prospetto allegato al presente Regolamento, la distanza minima al cui rispetto è subordinato il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di estetista risulta così determinata: ?? Zona 1: m. 210 dal più vicino esercizio autorizzato ?? Zona 2: m. 540 dal più vicino esercizio autorizzato ?? Zona 3: m. 490 dal più vicino esercizio autorizzato 7. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dello stesso tipo anche appartenenti a zone territoriali diverse dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione, verrà ritenuta valida la distanza minore. Si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta. Le distanze di cui trattasi sono valutate con una tolleranza del 10%, escluse quelle inferiori a m 100. Alla misurazione delle distanze si procederà tramite accertamento da parte della Polizia Municipale Articolo 8 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI ESISTENTI 1. L'autorizzazione al trasferimento di sede delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui all'art. 7 2. In deroga al principio del rispetto della distanza minima, può essere autorizzato: a. il trasferimento all’interno della stessa zona anche ad una distanza inferiore a quella minima stabilita per la zona di riferimento, purché non inferiore alla metà della distanza originariamente esistente fra l'esercizio da trasferire e l'esercizio più vicino di uguale tipologia e con il limite inferiore di mt. 20. b. il trasferimento temporaneo dovuto a lavori di straordinaria manutenzione che non consentano la prosecuzione dell'attività, per un periodo di sei mesi in qualunque parte del territorio comunale, purché non a muro di esercizio già esistente; detto periodo potrà eventualmente essere prorogato di sei mesi in sei mesi, fino al massimo di due anni, in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi da documentare. c. il trasferimento per sfratto esecutivo idoneamente documentato, esclusi i casi di sfratto per morosità o risoluzione consensuale del contratto di locazione all’interno della stessa zona e nel rispetto di una distanza minima pari alla metà di quella prevista 3. Non possono essere oggetto di trasferimento di sede le autorizzazioni rilasciate ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 2 del presente Regolamento. Articolo 9 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI ESISTENTI 1. L'autorizzazione all'ampliamento può essere negata solo per mancanza di requisiti igienico-sanitari o per difetto della destinazione d'uso dei locali. Per ampliamento dell'esercizio si intende l'utilizzo di nuovi locali comunicanti e contigui ai locali già autorizzati. In nessun caso può essere considerato ampliamento l'uso di nuovi locali che non siano comunicanti e contigui a quelli già autorizzati e che comunque comportino l'apertura di nuovi accessi non contigui a quelli esistenti. Articolo 10 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ O DI GESTIONE 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. 2. Qualora il subentrante non presenti l’istanza di cui al precedente art. 5 entro il termine di mesi tre dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività. Deve altresì produrre atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto 3. E’ fatto obbligo di richiedere, con carta legale, l'aggiornamento dell'autorizzazione.nei seguenti casi: ?? Morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'autorizzazione comunale; ?? Trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in Società, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale; ?? Avvicendamento di Direttore d'Azienda La nuova autorizzazione sarà rilasciata d'ufficio, senza essere subordinata a nessun accertamento, qualora non vengono apportate modifiche ai locali od alle attrezzature, salvo il caso in cui si richiede l'ammissione di soci nella ragione sociale, per cui ciascuno degli interessati dovrà dichiarare nell’istanza il possesso dei requisiti di qualificazione professionale. 4. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi. E' comunque fatta salva la possibilità per i soggetti indicati di cedere l'attività entro il termine di cui sopra. 5. Non possono essere oggetto di trasferimento di proprietà o di gestione le autorizzazioni concesse ai sensi del 4°e 5° comma dell’art. 2 del presente Regolamento. Articolo 11 - DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE 11.1 Decadenza 1. L'autorizzazione decade nelle seguenti ipotesi: a. per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 10; b. qualora entro il termine previsto dal 10° comma dell’art. 6 del presente Regolamento non sia comprovata l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero al Registro delle imprese; c. per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti; d. per mancata attivazione dell'esercizio entro il termine previsto dal 9° comma dell’art. 6 del presente Regolamento e. qualora entro il termine previsto dal 2° comma dell’art. 10 del presente Regolamento il subentrante non presenti l’istanza di cui all’art. 5; f. per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del Sindaco, l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio, ovvero a comunicare o richiedere la sospensione dell'attività, ai sensi del successivo art. 12 2. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione. 11.2 Revoca 1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi, previa diffida formale: a. per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico - sanitari; b. per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio; c. per gravi e ripetute violazioni delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, che abbiano determinato un precedente provvedimento di sospensione dell’autorizzazione. 11.3 Sospensione dell’autorizzazione 1. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di novanta giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, si dispone la revoca dell'autorizzazione 2. L'autorizzazione viene sospesa per dieci giorni qualora sia accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva, viene revocata. 3. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, può essere disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa prevista per la specifica violazione, la sospensione dell’autorizzazione per un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di novanta giorni, come previsto dal 3° comma dell’art. 23. 11.4 Annullamento 1. Qualora l'atto emanato risulti affetto da vizi di legittimità, Il Responsabile che lo ha rilasciato procede in sede di autotutela all'annullamento, cessando gli effetti della licenza fin dalla sua origine, sempre che non sia possibile rimuovere i vizi lamentati. 11.5 Procedimento per l'annullamento, revoca o decadenza 1. Il Responsabile del Settore competente per le Attività Produttive ovvero il responsabile del procedimento da esso individuato comunica al titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata l'avvio del procedimento di decadenza, revoca o annullamento indicando i motivi addotti a sostegno dell'emanando provvedimento.Assegna altresì 30 gg. (prorogabili di altri 30 gg.) affinché il titola re possa eliminare i vizi o integrare la documentazione, ovvero per la presentazione delle deduzioni e prendere visione degli atti. Trascorso il termine predetto, adotta le determinazioni del caso confermando l'autorizzazione in caso di rimozione da vizio dedotto, ovvero dispone per la revoca, decadenza o annullamento con provvedimento da notificarsi al soggetto titolare. Sono fatte salve le disposizioni di legge in ordine alla partecipazione al procedimento. 2. In caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca, o comunque di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune il documento di autorizzazione. 3. Dell’annullamento, revoca o decadenza viene altresì data comunicazione al Responsabile del Settore avente le competenze di Ufficio Tecnico, al Responsabile del Settore Servizi Economico-Finanziari nonché al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, oltre alle comunicazioni dovute per legge a soggetti esterni all’Ente. Articolo 12 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo. 2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al competente Settore Comunale nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione. 3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata. Articolo 13 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 1. L'impresa che intende cessare l'attività deve darne comunicazione al competente Settore entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'originale dell'autorizzazione. Capo III – REQUISITI IGIENICO- SANITARI Articolo 14 – SUPERFICI MINIME 1. L'apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superfici minime come prescritto nelle vigenti normative in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. In particolare: ?? per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista la superficie minima dei locali va considerata con esclusione di tutti i vani accessori (servizi, ingressi, ripostigli, zone d'attesa, ecc.);. ?? per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; ?? per l'attività di estetista, la superficie minima dei locali deve essere articolata in una zona d'attesa ed un'area in cui svolgere l'attività stessa; si definisce settore o cabina di estetica lo spazio o l'ambiente, regolarmente aerato, ricavato all'interno degli esercizi e delimitato con divisorie fisse o mobili, in cui espletare l'attività in argomento; l'altezza minima delle divisorie deve essere di mt. 2.40; nel caso di settori o cabine prive di aperture finestrate, l'altezza delle divisorie non deve impedire una regolare aerazione; nel caso venissero realizzate divisorie fisse, tali settori o cabine dovrebbero preferibilmente essere dotati ognuno di un proprio lavandino con acqua calda e fredda, regolarmente allacciato al sistema di smaltimento delle acque reflue; l'attività potrà essere svolta con l'ausilio degli apparecchi di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1. La loro installazione sarà ammessa purché non ne derivino situazioni di insufficiente spazio tali da non assicurare condizioni operative idonee alle peculiari esigenze dei trattamenti previsti; l'installazione di saune dovrà prevedere la realizzazione di specifiche metodiche di allontanamento di eventuali sostanze liquide reflue del trattamento oppure essere accompagnata da specifica dichiarazione che non sono previsti effluenti; i pavimenti e le pareti devono essere suscettibili di opere di lavatura e disinfezione. ?? per l'attività di estetista svolta unitamente a quella di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, l'attività deve avvenire in appositi, distinti e separati ambienti; in caso di richiesta di svolgere l'attività presso esercizi già esistenti, il requisito della superficie sarà valutato caso per caso effettuando una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità, dal punto di vista igienico-sanitario, all'interno dei locali ove dovrà insediarsi ogni nuova attività. Articolo 15 – REQUISITI IGIENICO- SANITARI DEI LOCALI 1. I locali adibiti all'esercizio delle attività disciplinate nel presente Regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti igienico- sanitari: ?? per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività già esistenti, i locali devono avere un’altezza non inferiore a ml. 3.00. ?? i locali devono essere dotati di superficie illuminante diretta di luce naturale di almeno 1/8 della superficie del pavimento e di areazione naturale equivalente ad 1/8 della superficie del pavimento, riducibile ad 1/16 se vi è un idoneo sistema di condizionamento o di ventilazione che garantisca un minimo di 6-10 ricambi d’aria all’ora ?? i pavimenti devono essere di superficie liscia, impermeabile, privi di soluzioni di continuità, facilmente lavabili e disinfettabili: le pareti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza di ml. 2.00; ?? i posti di lavoro per radere la barba, per il lavaggio dei capelli e per i trattamenti estetici devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto ?? ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti: i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata ?? per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività già esistenti, i locali devono avere dotazione minima di un servizio igienico (se necessario diviso per sesso), tamponato a tutt’altezza con relativo antibagno munito di lavabo con rubinetteria non manuale; devono avere altezza minima non inferiore a ml. 2.40 e superficie minima di mq. 1.00; le pareti ed il pavimento devono essere impermeabili e lavabili sino all'altezza di ml. 2.00; il servizio igienico ed il locale wc antibagno devono avere area e luce naturale diretta, in alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20 ricambi/aria con mantenimento dell’aspirazione, collegata con l’accensione della luce, per tre minuti successivi all’uscita dal servizio. Nel caso in cui il locale sia sprovvisto di spogliatoio, l’antibagno deve funzionare da spogliatoio e non deve essere inferiore a mq. 3.00 di superficie. ?? per i laboratori di estetica più complessi, che comprendano l'uso di particolari attrezzature quali espositori di raggi UVA, sono richiesti i seguenti requisiti: - due servizi igienici, uno dei quali riservato al personale; - più box, ciascuno di superficie non inferiore a mq. 6; - un locale doccia con antispogliatoio ogni 4 box; - una separata sala di ricevimento - attesa - un adeguato ripostiglio Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme generali per l'igiene e la sicurezza del lavoro. 2. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere autorizzate o effettuate presso Case di Cura, Case Albergo e altre convivenze, Caserme, Comunità, Alberghi, Palestre ed Impianti Sportivi ecc, a condizione che le strutture di cui trattasi siano dotate di apposito locale in possesso dei requisiti igienicosanitari prescritti che sia funzionalmente connesso alla struttura ospitante; possono esercitarsi anche in carenza di apposito locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti al letto degli ammalati purché non di malattie infettive in fase contagiosa Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere effettuate consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. 3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti: ?? locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente comma 1 ?? impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. ?? irifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Articolo 16 – REQUISITI IGIENICO- SANITARI DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE 1. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile. 2. Gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti; di un contenitore a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata; di un altro contenitore per la raccolta delle immondizie; di un armadio con sportello per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso omologata Cee. Devono inoltre essere dotati di sterilizzatore a secco. 3. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono essere conformi alle vigenti norme specifiche comune e l’utilizzo è subordinato altresì alla osservanza delle norme di sicurezza.. Negli esercizi dell' attività di estetica, possono essere impiegati solo gli apparecchi elettromeccanici di cui all' elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 4. Gli strumenti dell'attività professionale per prestazioni effettuate su ammalati o deceduti devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati. Articolo 17 – CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ 1. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: ?? i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali ed i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati; ?? uso e manutenzione degli strumenti taglienti (rasoi, forbici, spazzole ecc.): devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere preferiti gli strumenti monouso. Qualora ciò non fosse possibile, dopo l'uso e prima di ogni riutilizzo, devono essere lavati e disinfettati secondo le seguenti procedure: I. subito dopo l'utilizzo, vanno immersi in soluzione disinfettante; II. successivamente, vanno puliti accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente , oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni); III. una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando forno sterilizzatore a raggi ultravioletti atti alla disinfezione ovvero utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati), lasciando in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere,preferibilmente, sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole autoclavi; IV. dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. Onde evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, vanno riposti ni contenitori rigidi, che devono essere collocati vicino ai piani di lavoro ?? nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata, le attrezzature occorrenti all'attività devono essere disinfettate a mezzo del calore; ?? dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti; ?? le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio; ?? gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente ?? tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal Decreto Ministeriale 18 giugno 1976 e successive modificazioni; ?? l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili per le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali; ?? durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente; ?? è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale. ?? le lampade UV-A devono riportare la classificazione e la targhetta di avvertimento collocata in zona ben visibile. In prossimità delle apparecchiature deve essere esposto un cartello o un altro idoneo mezzo di informazione con le precauzioni per l’uso. Devono, inoltre, essere disponibili almeno due paia di occhiali protettivi per ciascun apparecchio. 2. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impie gati nell'esercizio. 3. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad esporre nei locali di esercizio in modo visibile qualunque atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Articolo 18 – IGIENE DEL PERSONALE 1. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia di igiene: ?? lavarsi bene le mani fra un cliente e l’altro ?? lavare e disinfettare gli strumenti di lavoro dopo ogni cliente ?? usare lame e aghi monouso ?? praticare l’emostasi di piccole ferite con materiale monouso ?? usare guanti di protezione in presenza di dermatiti sanguinanti ?? maneggiare con cura strumenti taglienti e appuntiti ?? eliminare dopo l’uso aghi e lame in contenitori rigidi ?? usare biancheria pulita per ogni cliente Deve essere inoltre a disposizione nell’esercizio attrezzatura specifica sottoposta a misure di disinfezione particolarmente rigorose da utilizzarsi con clienti che presentino delle lesioni della pelle e/o del cuoio capelluto, per i quali ci si deve astenere dall’utilizzo di strumenti destinati alla clientela corrente. Gli strumenti impiegati devono essere trattati in modo da non essere causa di trasmissione di malattie infettive e diffusive. 2. Il personale deve indossare idonei indumenti da lavoro, di colore preferibilmente chiaro, con mezze maniche ad avambracci scoperti o con maniche intere ricoprenti gli abiti civili, sempre in stato di perfetta nettezza. Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l’addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 3. Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi comunque adibito all'esercizio delle attività disciplinate da presente Regolamento deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta e sono soggetti al rinnovo di validità annuale, previa visita sanitaria di controllo. Articolo 19 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DEI PROCEDIMENTI E DELPERSONALE ADDETTO 1. Spetta al competente servizio di Igiene Pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività stesse nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette. 2. Il l titolare dell'autorizzazione è tenuto a dare comunicazione al Comune ed al competente servizio di Igiene Pubblica di ogni modificazione apportata relativamente alla struttura dei locali e degli arredi. 3. Tutti i locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle vigenti norme e dai precedenti articoli. Per i locali presso i quali risultano insediati esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e' concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra. In tutti i casi in cui sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dell’adeguamento, e' concesso un termine di 24 mesi ( o maggiore termine e fino al termine del contratto in caso di impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per procedere al trasferimento dell’esercizio anche in deroga al requisito delle distanze minime. Capo IV – ORARI E TARIFFE Articolo 20 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 1. Gli orari di apertura e chiusura, il turno di riposo ed il calendario delle aperture degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere per uomo donna, estetista sono adottati con ordinanza, eventualmente su proposta e comunque sentite delle Organizzazioni Sindacali di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, del calendario e degli orari di cui sopra. 2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Per le attività esercitate presso palestre e simili, l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo quello adottato dalla attività principale, non potrà superare il monte ore massimo giornaliero previsto per l'attività specifica dall'ordinanza di cui al comma precedente 3. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti. Per quanto attiene l'orario di chiusura, alla ora stabilita dovrà essere abbassata totalmente la saracinesca degli esercizi, ove questa non esista la porta d'ingresso dovrà chiudere l'accesso all'esercizio in modo da non permettere l'ingresso, oltre l'orario, di persone. Articolo 21 - TARIFFE 1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio. Capo V – VIGILANZA E SANZIONI Articolo 22 - VIGILANZA 1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere ai locali anche se presso il domicilio dell'esercente in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1 per gli opportuni controlli. Articolo 23 - SANZIONI 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato ovvero non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: ?? per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere uomo e donna senza qualifica professionale o senza autorizzazione, sanzione da ? 258,23 ad ? 516,46; ?? per l'esercizio dell'attività di estetista senza qualifica professionale, sanzione da ? 516,46 ad ? 2582,28 (art. 12 Legge 4 gennaio 1990, n. 1); ?? per l'esercizio dell'attività di estetista senza autorizzazione, sanzione da ? 516,46 ad ? 1032.29 (art. 12 Legge 4 gennaio 1990, n. 1); ?? per l’esercizio in forma ambulante delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sanzione da ? 129,11 ad ? 258,23; ?? per la mancata esposizione dell’autorizzazione, del calendario o dell’orario di apertura e chiusura, sanzione da ? 51,46 ad ? 154,94; ?? per la mancata esposizione delle tariffe, sanzione da ? 129,11 ad ? 258,23; ?? per mancate comunicazioni preventive previste dal presente Regolamento, sanzione da ? 51,46 ad ? 154,94; ?? per la mancata vidimazione annuale, sanzione da ? 51,46 ad ? 154,94; ?? per il mancato aggiornamento dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 10, sanzione da ? 129,11 ad ? 258,23; ?? per l’assenza del titolare, del Direttore d’azienda o di soci in possesso della qualifica professionale durante l’orario di apertura dell’esercizio, sanzione da ? 129,11 ad ? 258,23; ?? per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento, sanzione da ? 51,46 ad ? 258,23. L'accertamento degli illeciti e l'applicazione delle sanzioni previste avvengono con le procedure disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. 2. Nell'ipotesi di accertamento di attività esercitata senza qualifica professionale o senza autorizzazione, il Responsabile del Settore competente per le Attività Produttive, oltre la sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. In caso di attività svolta in difetto di autorizzazione, si procede al sequestro delle attrezzature connesse all’attività illecita, ai sensi dell’art.13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. 3. Qualora, nell'arco complessivo di dodici mesi, vengano accertate per uno stesso esercizio almeno due violazioni alle disposizioni di legge o del presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente per le Attività Produttive, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni e fino ad un massimo di novanta giorni. Capo VI – NORME FINALI E DI RINVIO Articolo 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, in conversione ed in deroga a qualsiasi limitazione prevista dai precedenti articoli, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna alle seguenti condizioni: ?? la richiesta dovrà essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, e alla data della domanda il richiedente dovrà già essere in possesso della corrispondente qualifica professionale; ?? l'esercizio dovrà essere idoneo per gli aspetti igienico sanitari di locali, attrezzature e suppellettili Trascorso il termine sopra previsto senza che sia intervenuta domanda di conversione della licenza per l'esercizio della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni. 2. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.), sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 7, e sono tenute a richiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica secondo la procedura di cui al precedente comma. Qualora le imprese o le attività di cui al presente comma non risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari. Entro lo stesso termine dovrà essere prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.1 comma 1 del presente Regolamento. Qualora le imprese o le attività esistenti di cui trattasi non richiedano e/o non ottengano nei termini previsti la prescritta autorizzazione, il Responsabile del Settore competente per le Attività Produttive dispone per l'immediata cessazione dell'attività stessa, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato 3. Per i locali presso i quali risultano insediati esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e' concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento. In tutti i casi in cui sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dell’adeguamento, e' concesso un termine di 24 mesi ( o maggiore termine e fino al termine del contratto in caso di impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per procedere al trasferimento dell’esercizio anche in deroga al requisito delle distanze minime. Articolo 25 - ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 2. A decorrere dal termine predetto il previgente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26 marzo 1997, s'intende espressamente abrogato. 3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla specifica normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti locali di igiene, di polizia urbana e urbanistica. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA. ALLEGATO 1 CALCOLI DISTANZE MINIME D= Distanza S=Superficie della zona (in mq) P= Popolazione residente ? Q= Quoziente 1 esercizio di barbiere ogni 600 abitanti? ? 1 esercizio di parrucchiere per uomo e donna ogni 400 abitanti? ? 1 esercizio di estetista ogni 1500 abitanti? ZONA 1 - CENTRO STORICO DI CARMIANO Abitanti 860 più 2% di 12120 1102 Superficie mq 34634 Barbieri S Q = P 34634 600 20780400 1102 Distanza precisa 18856,99 Distanza arrotondata 130 137,3207461 Parrucchieri S Q = P 34634 400 13853600 1102 Distanza precisa 12571,32 Distanza arrotondata 110 112,1219196 Estetista S Q = P 34634 1500 51951000 1102 Distanza precisa 47142,47 Distanza arrotondata 210 217,1231638 ZONA 2 - CENTRO ABITATO DI CARMIANO escluso Centro Storico Abitanti 8224 incluso case sparse 8746 Superficie mq 1760079 Barbieri S Q = P 1760079 600 1056047400 8746 Distanza precisa 120746,3 Distanza arrotondata 340 347,485726 Parrucchieri S Q = P 1760079 400 704031600 8746 Distanza precisa 80497,55 Distanza arrotondata 280 283,7209072 Estetista S Q = P 1760079 1500 2640118500 8746 Distanza precisa 301865,8 Distanza arrotondata 540 549,4231742 ZONA 3 - CENTRO ABITATO DI MAGLIANO Abitanti 2398 incluso case sparse 2514 Superficie mq. 408394 Barbieri S Q = P 408394 600 245036400 2514 Distanza precisa 97468,74 312,199832 Distanza arrotondata 310 Parrucchieri S Q = P 408394 400 163357600 2514 Distanza precisa 64979,16 254,9100954 Distanza arrotondata 250 Estetista S Q = P 408394 1500 612591000 2514 Distanza precisa 243671,8 493,6312771 Distanza arrotondata 490