REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO FUNEBRE
Approvato con Delibera di C.C. n.128 del 30.12.2010
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Indice:
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE
- art. 1 – esercizio del servizio dei trasporto funebri …………………………3
- art. 2 – definizione di trasporto funebre …………………………………...3
- art. 3 – esercizio del trasporto funebre…………………………………….. 4
CAPO II – AUTORIZZAZIONE E REQUISITI
- art. 4 – Requisiti delle imprese per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di
attività di trasporto funebre ………………………………………….4
- art.5 – Condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
Di trasporto funebre a pagamento …………………………………….5
- art. 6 - Durata dell’autorizzazione ………………………………………….…5
- art. 7 - Cause di revoca dell’autorizzazione ………………………………… 6
- art. 8 - Responsabilita' a carico delle imprese ………………………………….7
- art. 9 - Designazione del rappresentante d'impresa ……………………………7
- art. 10 - Modalità di trasporto ………………………………………………….7
- art. 11 - Richiesta del servizio …………………………………………………..8
- art. 12 – Autorizzazione al trasporto funebre ………………………..…………...8
- art. 13 –Dotazione di personale e mezzi di servizio ……………..……..………..9
- art. 14- Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori…………..……..9
CAPO III – TARIFFE – VIGILANZA
- art. 15 – Tariffe del trasporto funebre a pagamento ……..……..………………..10
- art. 16 - Trasporti funebri a carico del Comune…………………………………..10
- art. 17 – Orario dei trasporti ……………………………………………………...10
- art.18 – Vigilanza – ispezioni ……………………………………………………..10.
- art.19 – Controlli igienico –sanitari ………………………………………………11
- art.20 – Responsabilità e assicurazioni ..…………………………………………..11
- art.21 - Disposizioni finali ……………………………………………………… 11
- art. 22 - Riferimento a leggi e regolamenti ………………………………… ……11
- art.23 – Abrogazioni ……………………………………………………………...12
- art. 24 - entrata in vigore …………--……………………………………………..12
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
CAPO I
CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE
Art. 1
Esercizio del servizio dei trasporti funebri
Il Comune di Pozzallo ha rinunciato al diritto di privativa con atto del Consiglio Comunale
n. 128 del 30.12.2010 per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza
economica e di pubblico interesse in virtù di quanto consentito dall’art.1 punto 8 del R.D.
2578 del 15 ottobre 1925 e dell’art.19 del D.P.R.10.09.1990 n.285.
L’Amministrazione consente, quindi, l’esercizio del trasporto funebre, nell’ambito del
territorio comunale e dal Comune preso altri Comuni, alle imprese di onoranze funebri che
risultino in possesso dei requisiti di legge e del presente Regolamento e che dichiarino di
accettare le norme in esso contenute.
L’Amministrazione comunale mantiene però, date le caratteristiche di pubblico servizio, e
in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, il controllo e la disciplina del
servizio.
Art.2
Definizione di trasporto funebre
Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. E’ un servizio pubblico locale ad
ogni effetto di legge.
Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia
Mortuaria e, nell’ambito comunale, dalle norme regolamentari che seguono.
Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o
rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, al cimitero, o dall’uno all’altro di
questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione
di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro,
il prelievo di quest’ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle
operazioni cimiteriali o della cremazione.
L’ASL vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e
conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
Per svolgere il trasporto funebre le imprese sono accreditati (autorizzati) dal Comune, che si
accerta preventivamente e verifica la permanenza nel tempo, del possesso dei requisiti
richiesti dal presente regolamento
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Art. 3
Esercizio del trasporto funebre
Il servizio di trasporto funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli
territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
L’impresa funebre che operi sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la
sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico
servizio, limitatamente allo svolgimento dell’attività medesima, ed appositamente
autorizzato.
Il trasporto funebre deve essere svolto nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
CAPO II
AUTORIZZAZIONE E REQUISITI
Art. 4
Requisiti delle imprese per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di attivita’ di
trasporto funebre
Le Imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in connessione o non
con l’esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono presentare
istanza in carta da bollo, dichiarando contestualmente:
- di accettare le norme previste dal presente Regolamento;
- l’assenza delle condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo art.
6)
- il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l’attività per la quale la
Ditta è stata iscritta;
b) possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale e della
licenza per l’attività di Agenzia di affari di cui all’art. 115 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/6/1931, n. 773.
c) disponibilità continuativa a qualsiasi titolo ( leasing, noleggio, ecc.) di almeno un
carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato
dall’A.S.L.;
d) capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per
l’esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell’adeguatezza del
servizio,
e) la dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun
servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in
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condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della
sicurezza ai sensi del D.L.vo n.81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, di
cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere
dotate, e tenuti in solido con l’impresa committente a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti;
f) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
g) operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre
forme previste dalla legge per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali,
assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L’impresa esercente il
trasporto può in casi eccezionali avvalersi della disponibilità di mezzi e di personale
forniti da terzi (imprese di servizio) ad integrazione dei propri, purchè dotati delle
caratteristiche richieste;
h) possesso della polizza assicurativa per danni causati a persone e cose.
La predetta documentazione può eventualmente essere sostituita da dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da presentarsi contestualmente all’istanza.
In tal caso la documentazione deve essere esibita entro i successivi 20 giorni.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri
documenti per l’accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione allo
svolgimento del servizio di trasporto funebre
Il Dirigente dei servizi cimiteriali previa adozione del relativo provvedimento, rilascia,
l’autorizzazione all’esecuzione del servizio alle Imprese di Onoranze Funebri che abbiano
presentato formale richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
Art. 5
Condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’
di trasporto funebre a pagamento
Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione, le seguenti situazioni se
gravanti sul titolare o legale rappresentante dell’impresa:
a) essere stato condannato con sentenza definitiva, per reati non colposi, a pena detentiva
superiore a due anni o per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il
patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la
riabilitazione;
b) essere stato condannato per il reato di cui all’art. 513 bis del codice civile;
c) essere stato dichiarato fallito, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli
articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
E’, altresì, causa ostativa la pendenza di procedura fallimentare nei confronti di soggetti di
cui al presente comma;
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d) essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall’art. 4 della Legge 3 agosto 1988, n.
327, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
e) essere stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza di cui all’articolo 215 del codice
penale, finchè durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
f) essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
g) essere stato condannato per contravvenzioni accertate in materia di lavoro, di previdenza,
di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
h) essere stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione di cui all’art. 32 bis del
codice penale, ovvero a quella dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di
cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale.
La mancanza di condizioni ostative potrà essere anche autocertificata dalle ditte richiedenti
ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatte salve le norme sui controlli delle dichiarazioni fornite.
Art.6
Durata dell’autorizzazione
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento hanno la durata di anni 5
( cinque ) dalla data del relativo rilascio, fermo restando il non verificarsi delle condizioni
ostative di cui al precitato art.5 che comporteranno la revoca dell’autorizzazione.
Allo scadere il titolare dell’impresa che richieda il relativo rinnovo dovrà espressamente
dichiarare la volontà di voler proseguire l’esercizio dell’attività, il mantenimento dei
requisiti soggettivi ed oggettivi accertati e verificati al momento del rilascio del titolo
autorizzatorio nonché l’idoneità igienico – sanitaria dell’auto funebre utilizzata.
Art.7
Cause di revoca dell’autorizzazione
I casi che comportano la revoca dell’autorizzazione da parte del Comune, oltre a quello di
cui all’art.5) del presente Regolamento sono:
a. irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b. abuso ripetuto e contestato nell’esazione di corrispettivo superiore a quello stabilito dal
presente disciplinare;
c. tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
d. mancanza di decoro nell’esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese;
e. mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle
Imprese;
f. mancata o insufficiente garanzia del servizio;
g. in genere l’inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento;
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Art. 8
Responsabilita’ a carico delle imprese
Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese,
i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al
riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo;
Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio
pubblico, pena la revoca dell’autorizzazione.
Le stesse devono inoltre fissare un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate o
quant’altro possa occorrere.
Art. 9
Designazione del rappresentante d’impresa
Ogni Impresa autorizzata deve nominare e segnalare all’Ufficio Cimiteriale il proprio
rappresentante quale responsabile della gestione del servizio. Nei suoi confronti trova
applicazione l’art.349 del c.p.
Art. 10
Modalità di trasporto
Il trasporto funebre riguarda il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di
osservazione o dall’obitorio fino al cimitero ( camera mortuaria ) o altra destinazione . Per i
trasporti si dovrà osservare l’orario stabilito con provvedimento del Sindaco. Il tragitto si
svolge con corteo dalla chiesa o dal luogo ove si svolgono le esequie con la relativa sosta
per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, e con il proseguimento
fino al cimitero o altra destinazione richiesta. I convogli funebri devono percorrere la via
fissata dall’ufficio comunale, che normalmente dovrà essere la più breve dal luogo ove si
trova la salma, alla Chiesa ed al Cimitero. Una volta raggiunto il Cimitero, la ditta stessa che
ha effettuato il trasporto dovrà provvedere con proprio personale allo scarico del feretro
dall’autovettura ed alla consegna dello stesso al personale del cimitero.
Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore può farsi durante il percorso. Per
eventuali cerimonie, diverse dal rituale, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Il feretro è preso in consegna dagli incaricati al trasporto con la relativa documentazione di
autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in
relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il
feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una
delle quali verrà rilasciata al vettore.
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Per il trasporto funebre effettuato nel territorio comunale o fuori dal territorio comunale è
comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Cimiteriale del Comune di
Pozzallo.
Art. 11
Richiesta del servizio
I privati richiederanno direttamente il servizio di trasporto direttamente ad una delle ditte,
la quale ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio Cimiteriale, precisando le generalità
del defunto, il luogo in cui verrà effettuato il funerale, nonché il tipo di sepoltura richiesta.
La scelta delle Imprese per l’esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta
prerogativa della famiglia interessata.
Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento,
in caso di denuncia da parte dei cittadini o di accertamento da parte degli organi di
controllo dell’Amministrazione Comunale, il Comune si riserva il diritto di revoca
dell’’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del trasporto funebre.
In particolare solo i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti,
ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i
propri servizi.
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’Impresa e corrispondere mance
o compensi a terzi affinché procaccino servizi, pena la revoca dell’autorizzazione allo
svolgimento del servizio.
Art. 12
Autorizzazione al trasporto funebre
L’impresa funebre in possesso dell’autorizzazione generale all’esercizio dei trasporti, nonché
in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dovrà di volta in volta per ogni
trasporto funebre presentare all’ufficio competente del Comune di Pozzallo domanda di
autorizzazione al trasporto funebre, ai sensi dell’art.23 del DPR 285/90, in competente
bollo, giusta quanto stabilito dalla Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle
Entrate.
La richiesta di autorizzazione al trasporto dovrà contenere il nominativo del de cuius, il
giorno e l’ora del trasporto, i dati identificativi del mezzo di trasporto ed il nominativo del
conducente.
Il Sindaco rilascerà l’autorizzazione previa istruttoria dell’Ufficio competente e previo
pagamento di una tariffa ( diritto fisso ) di cui si parlerà nei successivi articoli.
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Art. 13
Dotazione di personale e mezzi di servizio
Alle Imprese autorizzate si fa obbligo di avere una dotazione sufficiente di autovetture e di
personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi funebri giornalieri, in
relazione alla mortalità ed alle richieste dell’utenza.
Il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e deve tenere un comportamento
serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso
In particolare l’Impresa autorizzata dovrà provvedere, a mezzo di proprio personale:
• alla guida dei mezzi;
• alla deposizione della salma nella bara;
• alla chiusura del feretro;
• al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a
spalla o con l’ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento
in cui viene prelevato dall’abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo
dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al cimitero
Il trasporto delle salme dovrà essere effettuato con carro funebre conforme alle
prescrizioni dell’art.20 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 e alle norme del Codice della Strada e
riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile.
Detti carri potranno essere posti in servizio solo dopo il riconoscimento di idoneità,
rilasciato dai competenti organi dell’ A.S.L. locale e alle periodiche visite, almeno annuali.
Il libretto di idoneità igienico-sanitaria deve essere conservato sul carro in ogni suo
trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza, come sancito dall’art.
20 del Regolamento di Ufficio Cimiteriale approvato con D.P.R.10 Settembre 1990, n. 285.
L’impresa autorizzata deve trasmettere all’Amministrazione Comunale, la copia autenticata
del foglio complementare, la copia autenticata del registro di cui al 3°comma del succitato
D.P.R.
Gli autofunebri devono possedere i requisiti di decoro richiesti dalla particolare natura dei
servizi cui sono adibiti.
Art. 14
Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori
Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e
mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e
rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d’uso, sia per quanto concerne il
funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.
Inoltre i locali di autorimessa, devono essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per la
pulizia e la disinfezione dei carri stessi, sulla base della normativa vigente in materia (art.21
del D.P.R. 285/90).
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Salva l’osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del
servizio antincendi, l’idoneità dei locali adibiti a rimessa sia dei carri funebri e delle relative
attrezzature è accertata da Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.
(art. 21 Reg. P.M.)
CAPO III – TARIFFE
Art. 15
Tariffe del trasporto funebre a pagamento
Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è
stabilito dalla libera concorrenza del mercato.
Art. 16
Trasporti funebri a carico del Comune
Sono a carico del Comune gli oneri per il trasporto delle salme nei seguenti casi:
salme reclamate da nessuno;
b.
in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali
lo giustifichino, su segnalazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune e comunque su
provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con
annessa fornitura feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre
completo e decoroso.
All’uopo sarà disposta dal Responsabile dell’Ufficio cimiteriale secondo criteri che
garantiscono un’equa rotazione e la copertura del servizio nel corso dell’anno, alternando le
imprese autorizzate, un’apposita turnazione fra le medesime.
Art. 17
Orario dei trasporti
I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite
dal Sindaco.
In casi eccezionali e previa richiesta al Sindaco essere autorizzato il trasporto fuori
dalle ore come sopra stabilito.
Art. 18
Vigilanza – ispezioni
Il Comune, tramite Funzionari addetti agli uffici del servizio cimiteriale e/o a mezzo della
Polizia Municipale, può compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per
constatare le modalità di erogazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
Regolamento ed il controllo sulla loro qualità.
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Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme
sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all’applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio
dell’autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni
di irregolarità accertate.
In caso di recidiva o comportamenti di particolare gravità il Sindaco potrà disporre
l’interdizione temporanea dell’esercizio dei trasporti pubblici in città a carico di chi ne sia
responsabile.
In ogni caso l’Ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti
agli organi competenti
Art.19
Controlli igienico-sanitari
I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza
dell’Azienda Sanitaria Locale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa
vigente.
Art.20
Responsabilità e Assicurazioni
L’impresa e direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune dei
danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio.
L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità al riguardo.
L’impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette
responsabilità
Art. 21
Disposizioni finali
L’Amministrazione Comunale, potrà rivedere il presente Regolamento e apportarvi le
modifiche che riterrà necessarie per ovviare, nel pubblico interesse, agli inconvenienti
eventualmente riscontrati.
Le tariffe comunali potranno essere aggiornati con apposita deliberazione di Giunta
Comunale
Art. 22
Riferimento a leggi e regolamenti
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute
nel vigente Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, ed in quanto compatibile, e le prescrizioni sanitarie vigenti.
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Art.23
Abrogazioni
Dalla data esecutività del presente Regolamento si intenderanno formalmente sostituiti gli
articoli 24 – 25 – 26 – 27 – 28 - 34- 35 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria
nonché si intenderà formalmente abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto
con il presente Regolamento.
Art. 24
Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
comunale ed entra in vigore il giorno successivo al termine della prescritta pubblicazione.
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Reg - Comune di Pozzallo