RASSEGNA STAMPA
del 31 maggio 2014
Il Sole 24 ORE
Agevolazioni
Confermati gli sconti operativi dal 2008
Salvina Morina e Tonino Morina pag. 17
Con comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate conferma le agevolazioni agli autotrasportatori. Come negli anni
precedenti, gli autotrasportatori di merci, sia in conto terzi, sia in conto proprio, hanno diritto a un credito fino a
300 euro per ciascun veicolo, mentre solo gli autotrasportatori di merci conto terzi hanno diritto anche a deduzioni forfetarie variabili da 56 a 92 euro. Confermate, quindi, le agevolazioni spettanti già dal 2008.
Irpef
Il credito sopra 4mila euro blocca gli acconti 2014
Luca De Stefan pag. 18
Nel caso di rimborso da 730 obbligatoriamente tramite l’agenzia delle Entrate, perché di importo complessivamente superiore ai 4mila euro, i datori di lavoro non dovranno trattenere gli acconti delle imposte per il 2014,
se di importo inferiore al rimborso delle Entrate. Questi anticipi, infatti, saranno scomputati direttamente dall’Agenzia dall’importo da pagare al contribuente. È questo uno dei principali chiarimenti della risoluzione 30 maggio 2014, n.57/E, con cui, però, non è stato chiarito come dovrà comportarsi il datore di lavoro che, soprattutto
da luglio in poi, non riuscirà a compensare in F24 gli 80 euro di credito d’imposta anticipato ai dipendenti, se ha
già azzerato, prima di arrivare alla successiva fase di compensazione in F24, le ritenute da pagare nel mese con
i conguagli dei 730 a credito e se non ha contributi capienti nello «stesso periodo di paga», perché ad esempio
ha apprendisti o deve anticipare assegni familiari o retribuzioni per malattia o maternità.
Iva
Sull’aggio della riscossione si paga l’Iva
Simona Ficola e Benedetto Santacroce pag. 17
L’attività di riscossione svolta in house dalla società affidataria del servizio va assoggettata a Iva, a esclusione
dei servizi di versamento delle imposte, anche se prestati da soggetti diversi dagli istituti di credito. È quanto ha
chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E in cui ha esaminato la possibilità di ritenere esclusa da Iva
l’attività di riscossione effettuata dalle società a capitale interamente pubblico (le cosiddette società in house)
partecipate dagli enti locali per conto dei quali svolgono il servizi di riscossione.
Lavoro e previdenza
Sgravio contributivo per i premi del 2013
Nevio Bianchi e Barbara Massara pag. 18
Al bonus degli 80 euro e alla detassazione si aggiunge, sempre nello stesso mese di maggio, lo sgravio contributivo dei premi di produttività corrisposti nel 2013. Il decreto ministeriale del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla
«Gazzetta ufficiale» del 29 maggio ha, infatti, confermato anche per quest’anno la possibilità per i datori di lavoro di avvalersi dello sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello a fronte di
incrementi di produttività, qualità e competitività aziendali (territoriali) misurati in base agli indicatori economici
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Rassegna stampa del 31/05/14
appositamente individuati dagli accordi collettivi. Rispetto allo scorso anno, si riduce la dote finanziaria dedicata
a questo beneficio che da 650 scende a 607 milioni, anche se questa diminuzione non dovrebbe generare buchi,
posto che lo scorso anno la stanziamento originario risultò più che sufficiente rispetto alle richieste.
Reddito di impresa
Costi in Paesi «black list», decisiva la sede dei fornitori
Luca Gaiani pag. 17
Le imprese con fornitori di black list vanno in cerca dei requisiti per la deduzione nel modello Unico 2014.
La disposizione sull’indeducibilità presunta dei costi di beni e servizi acquistati nei paradisi fiscali, contenuta
nell’art.110 del Tuir, continua a procurare, a distanza di diversi anni dalla sua introduzione, notevoli problematiche applicative. Occorre particolare attenzione alla individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi che
fanno scattare la norma per poi verificare l’esistenza delle esimenti che consentono la deduzione. L’analisi dei
costi black list deve prendere le mosse dalla individuazione dei fornitori (imprese o professionisti) che possono
rientrare nella disposizione. Rilevano i soggetti localizzati in uno degli Stati o territori previsti dal Dm 23 gennaio
2002. La circolare 51/E/10 ha chiarito che nel concetto di impresa si ricomprendono non solo i vari tipi di società
delineati nel Codice civile, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni italiane di società estere. Il
passaggio successivo consiste nella individuazione degli oneri che assumono rilevanza. La disposizione interessa le spese e gli altri componenti negativi; sono dunque colpiti, oltre agli oneri correnti per l’acquisto di beni e
servizi, tutti i componenti reddituali anche solo indirettamente generati da un’operazione con il paradiso fiscale,
quali ammortamenti e svalutazioni di cespiti acquistati nel paradiso fiscale, minusvalenze da alienazione di beni
effettuata nei confronti di imprese ivi residenti, nonché sopravvenienze passive per la rettifica di ricavi conseguiti in precedenti esercizi e perdite (art.101 Tuir) derivanti dallo stralcio di crediti vantati verso le suddette imprese. Per la deduzione del costo occorre, infine, avvalersi di una delle due esimenti indicate nel co.11 dell’art.110.
Registro
Nel rogito i pagamenti effettuati
Angelo Busani pag. 17
Poiché il contratto di compravendita immobiliare non può contenere gli estremi dei pagamenti che le parti hanno convenuto siano effettuate dopo il rogito, in questo caso non si applica la norma (l’art.35, co.22
del DL 223/06) secondo cui nel contratto di compravendita devono essere indicate le modalità con cui
il corrispettivo è stato pagato. Infatti, questa norma si rivolge ai pagamenti anteriori o contestuali al rogito.
Su questo tema è intervenuta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 53/E/14. 2
Rassegna stampa del 31/05/14
RASSEGNA STAMPA
del 31 maggio 2014
Italia Oggi
Accertamento
Redditi, correzioni anche dal giudice
Debora Alberici pag. 25 La dichiarazione dei redditi del contribuente anche in giudizio. È, infatti, irrilevante il termine di 18 mesi dal
pagamento. La parte può, quindi, allegare errori di fatto e di diritto e far annullare la cartella di pagamento. Lo
ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12149 del 30 maggio 2014, ha respinto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Fisco, costi e ricavi devono coincidere
Debora Alberici pag. 25 Stop ai bilanci che presentano un grande divario fra costi e ricavi. È, infatti, elusione fiscale sulla quale basare
l’accertamento induttivo la dichiarazione, da parte di un’azienda, contenente un utile modesto rispetto ai costi.
Il comportamento antieconomico legittima, quindi, l’applicabilità degli standard a prescindere dalla contabilità
regolare. A stabilirlo, la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12167 del 30 maggio 2014, ha accolto il
ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Accise
Yacht extra Ue, niente accise
Angelo Gallina pag. 24 Le unità da diporto a uso commerciale battenti bandiera extra-Ue hanno diritto di rifornirsi di carburante esente
da accisa. Lo ha affermato la Commissione Tributaria di Ferrara (sentenza n. 506 dell’11 aprile 2014). Negli ultimi
anni, facendo leva su un interpello del 4/10/2005 della Direzione Regionale della Toscana e su una disposizione
del 29/6/2012 della Direzione Interregionale Campania e Calabria che sostengono un’interpretazione restrittiva dell’agevolazione prevista dal numero 3) della Tabella A allegata al T.U.A. e dal DM 577/95, alcune direzioni
provinciali delle Dogane hanno effettuato svariati recuperi di accise non applicate nelle forniture di carburante
ai natanti da diporto commerciali battenti bandiera extra Ue. Tra di esse, l’Agenzia delle Dogane di Ferrara ha revocato questa agevolazione ad una fornitura di gasolio effettuata a Porto Garibaldi nei confronti di un’imbarcazione delle isole Cayman perché non è stata trovata in possesso del libretto di controllo richiesto dal DM 577/95.
Agevolazioni
Autotrasportatori, fisco soft nel 2014
pag. 23
Fisco agevolato per gli autotrasportatori. L’amministrazione finanziaria ha deciso di prorogare fino al 2014 tutte
le agevolazioni per le categorie. A renderlo noto, l’Agenzia delle Entrate tramite una nota pubblicata, ieri, sul sito.
Contabilità e bilancio
Società, revisione a due vie
Luciano De Angelis pag. 21
Obbligo di revisione per tutte le medie imprese, decisione ai singoli Stati membri per le piccole società. Per gli
enti di interesse pubblico relazione di revisione con maggiori informazioni verso i terzi, controlli sulla qualità
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Rassegna stampa del 31/05/14
della revisione almeno ogni sei anni o anche più frequente nei casi di rischio. E ancora limite di dieci anni, ma
emendabili, alla durata massima dell’incarico di revisione e limitazioni per i revisori di fornire servizi diversi dalla
revisione contabile alla società sottoposta a controllo o a società facenti parte dello stesso gruppo. È quanto si
evidenzia nella Direttiva 2014/56/Ue e nel Regolamento Ue n.537/2014 dello scorso 16 aprile pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’unione europea serie L158 del 27/5/2014, ed oggetto di una nota esplicativa da parte del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti inviata a tutti i presidenti dei consigli degli ordini. Tale direttiva va
a modificare ed integrare le previsioni della direttiva 2006/43/Ce recepita con il D.Lgs. n. 39/10. Come si legge
nel documento emanato dal Cndcec: «L’applicabilità della nuova Direttiva revisione nell’ambito delle legislazioni
dei singoli Stati membri è subordinata a un atto di recepimento da adottare entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore (ovvero entro il 17 giugno 2016). Il Regolamento, invece, è immediatamente applicabile nei
vari Stati membri senza necessità di un atto di recepimento. Tuttavia, le profonde correlazioni esistenti tra i due
testi legislativi hanno portato a posticiparne l’applicabilità di due anni per farla coincidere con quella della nuova
Direttiva revisione».
Irap
Irap, il versamento svincolato dai costi
Enzo Sollini pag. 23 La percentuale dei costi non può essere assunta a parametro ai fini di accertare se sussiste o mento la struttura
organizzativa per l’attività svolta dal professionista. A stabilirlo, la sentenza 1663/2014 della CTR Roma da cui
emerge che se l’avvocato corrisponde compensi per attività di domiciliazione a soggetti terzi che non sono dipendenti ma altri colleghi, l’Irap non è dovuta in assenza di una organizzazione a sé stante.
Irpef
Rimborsi over 4 mila filtrati
Gianluca Rossi pag. 22 I rimborsi superiori al limite di 4 mila euro richiesti con il modello 730 sono effettuati direttamente dall’Agenzia
delle Entrate, anziché dal sostituto d’imposta, se la dichiarazione riporta detrazioni per carichi di famiglia oppure
un’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione. Qualora invece il rimborso oltre soglia sia determinato
da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze dalla precedente dichiarazione, il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta dopo il ricevimento dell’esito contabile. Il chiarimento è contenuto nella
risoluzione n.57/E del 30 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate, concernente l’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione 730/2014, in particolare con riguardo all’ampliamento della platea dei soggetti che
possono utilizzare il modello 730, nei quali l’art.51-bis del D.L. n.69/13 ha ricondotto anche i contribuenti che
non hanno un sostituto d’imposta, e alla preclusione dell’erogazione dei rimborsi oltre 4 mila euro da parte del
sostituto, introdotta dalla L. n.147/2013.
Iva
C’è l’Iva sugli aggi di Equitalia
Franco Ricca pag. 25
È dovuta l’Iva sugli aggi di Equitalia: il corrispettivo del servizio di riscossione dei tributi è imponibile, avendo
il DL n.179/12 cancellato il previgente trattamento di esenzione. Sono invece esenti i compensi del servizio di
pagamento dei tributi spettanti a tutti gli intermediari, non solo alle banche. E’ quanto chiarisce la risoluzione
n.56/E del 30 maggio 2014, con la quale l’Agenzia delle entrate spiega le novità del D.L. n.179/12. Resta ora da
capire come questa novità impatterà sui costi per i contribuenti.
Lavoro e previdenza
Vecchi esodati tutelati
Daniele Cirioli pag. 28 Esodati extra-quota vicini alla pensione. Per i lavoratori restati fuori dal contingente di 10 mila unità di salvaguardati dalla riforma delle pensioni del 2010 (riforma Sacconi), infatti, è stato prorogato anche per il 2014 il
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Rassegna stampa del 31/05/14
prolungamento degli interventi di sostegno al reddito in attesa della pensione. Si tratta per lo più di lavoratori
in mobilità o aventi diritto a prestazioni dei fondi di solidarietà. È quanto stabilisce il decreto interministeriale,
lavoro ed economia, del 14 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio.
Detassazione a maglie larghe
Carla De Lellis pag. 28
Detassazione 2014 a maglie larghe. Anche per quest’anno, infatti, il ministero del lavoro conferma che le due
definizioni di retribuzione di produttività, la tradizionale e quella legata alle misure di flessibilità, sono alternative ma non inconciliabili. Pertanto, possono coesistere e dare entrambe diritto ai lavoratori al beneficio della
tassazione agevolata al 10% come è già avvenuto nel 2013. Lo spiega nella circolare n. 14/2014 con cui detta i
chiarimenti al DPCM 19 febbraio 2014 che ha dato il via libera alla detassazione fino a 3 mila euro di retribuzione
ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente, nel 2013, fino a 40 mila euro.
Voucher, gestione più facile
Carla De Lellis pag. 28 Tagliando per la procedura online dei voucher. Attiva da agosto 2008, è stata revisionata per renderla più user
friendly, in risposta alle necessità dei committenti che gestiscono grandi volumi di voucher virtuali. Lo spiega
l’Inps nel messaggio n.5000/2014. La procedura si chiama FastPOA ed è strutturata in modo da rendere più
facile e più immediato l’utilizzo dei voucher virtuali, attraverso una modalità che guida l’operatore nelle diverse
fasi di gestione. La principale caratteristica, spiega l’Inps, è di consentire una gestione organizzata per liste di prestatori, con riferimento alle quali si può effettuare sia l’inserimento delle prestazioni (con contestuale invio della
comunicazione all’Inail) che la loro consuntivazione relativamente ai lavoratori inseriti in lista, tramite un’unica
operazione. La procedura è presente tra i servizi online del sito Inps.
Studi, sospesa l’una tantum
Benedetta Pacelli pag. 28
Sospesa l’una tantum in busta paga dei dipendenti degli studi professionali, dovuta nei casi di mancata conclusione di accordi territoriali. Almeno per il momento. Durante i negoziati per il rinnovo del Contratto collettivo
nazionale di lavoro degli studi professionali, infatti, Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore non
hanno raggiunto un accordo sulla corresponsione dell’elemento economico di garanzia. Si tratta dell’una tantum, pari a circa 90 euro per il 3° livello, che avrebbe dovuto essere pagata nelle nove regioni dove è stata presentata la piattaforma contrattuale integrativa (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana,
Umbria e Veneto). A riferirlo una nota della Confederazione italiana libere professioni.
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Rassegna stampa del 31/05/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
31 MAGGIO 2014
Contabilità
Beni aziendali, quali procedure in caso di donazione, distruzione o furto di Viviana Grippo
Dichiarazioni
Con la risoluzione 57/E l’Agenzia chiarisce il 730 di Leonardo Pietrobon
Focus finanza
La settimana finanziaria a cura della Direzione Investment Solutions - Banca Esperia S.p.A.
Il caso controverso
Errori dell’intermediario e sanzioni a cura del Comitato di redazione
Imposte dirette
Il trasferimento della residenza all’estero: il nuovo quadro TR del modello Unico di Federica Furlani
La detrazione per figli a carico nel modello Unico 2014 di Luca Mambrin
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Rassegna stampa del 31/05/14
RASSEGNA STAMPA
del 2 giugno 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
La denuncia non entra in appello
Gianluca Boccalatte pag. 22
La denuncia di reato non può essere presentata per la prima volta in appello. Non c’è spazio, quindi, per il raddoppio dei termini di accertamento. È quanto emerge dalla sentenza 1308/46/2014 della CTR Lombardia.
Contenzioso tributario
Con l’errore nella notifica il ricorso è inammissibile
Ferruccio Bogetti pag. 22
È inammissibile per difetto di notifica il ricorso in appello notificato al vecchio indirizzo del difensore della controparte che nel frattempo si è trasferito. Pertanto il giudice di secondo grado non può rimettere nei termini l’appellante per una nuova notifica. Il soggetto interessato a impugnare deve, infatti, controllare l’effettivo indirizzo
del difensore e accollarsi il rischio dell’eventuale esito negativo della notifica effettuato a un domicilio diverso da
quello effettivo. L’appellante può comunque informarsi dell’eventuale variazione del l’indirizzo scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del difensore della controparte presente nel ricorso introduttivo.
Sono le conclusioni a cui perviene la sentenza 759/7/2014 della CTR Lombardia.
Dichiarazioni
La dichiarazione tardiva dribbla le maxi-sanzioni
Rosanna Acierno pag. 19
L’invio cumulato delle dichiarazioni tardive con un unico file può ridurre le sanzioni applicate a intermediari abilitati e Caf. Anche la Cassazione è ormai concorde con l’agenzia delle Entrate nel ritenere che alla trasmissione
tardiva di un unico file, anche se contenente diverse dichiarazioni, corrisponde l’applicazione di un’unica sanzione. Diversamente, se l’intermediario trasmette tardivamente più dichiarazioni in diversi momenti, occorrerà applicare tante sanzioni per quante sono le dichiarazioni tardive. La regolarità della trasmissione delle dichiarazioni
da parte degli intermediari (come il controllo sull’autorizzazione allo svolgimento dell’attività svolta e sul rispetto
della privacy) è controllata, infatti, dalle strutture audit presenti in ciascuna Direzione regionale delle Entrate. Nel caso di tardiva (o omessa) presentazione da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica è prevista
una sanzione amministrativa che va da 516 a 5.164 euro, oltre a quella prevista per il contribuente che va: da
258 a 1.032 euro in caso di omessa o tardiva dichiarazione per la quale non sono dovute imposte; dal 120% al
240% delle imposte dovute (con un minimo di 258 euro) se dalla dichiarazione omessa emergono imposte dovute. Inoltre gli atti di contestazione/irrogazione sanzioni vengano trasmessi agli Ordini o collegi professionali di
appartenenza degli intermediari, per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare. Una
delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di applicare, come previsto dall’art.12 del D.Lgs. n.472/97,
una sanzione unica per le trasmissioni tardive delle dichiarazioni in luogo di una sanzione per ogni dichiarazione
trasmessa in ritardo. In particolare, secondo tale norma, in caso di più violazioni commesse con un’unica azione si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. La sentenza 23123/13
della Cassazione ha confermato, di fatto, quanto sostenuto finora dalle Entrate. Secondo i giudici di legittimità,
infatti, occorrerà applicare tante sanzioni per quanti sono i modelli se l’intermediario trasmette tardivamente
più dichiarazioni con più file in diversi momenti. L’invio di più modelli con un solo file consente, invece, di tarare
la sanzione sul singolo file.
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Rassegna stampa del 2/06/14
Iva
Crediti da dichiarazione omessa senza sanzioni e interessi
Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi pag. 22
Non sono dovuti interessi e sanzioni per l’utilizzo in compensazione di un credito Iva maturato in annualità per
le quali non è stata presentata la dichiarazione, purché il contribuente ne provi l’esistenza esibendo la relativa
documentazione contabile. È quanto emerge dalla sentenza 135/03/2014 della CTP Lecco. Lavoro e previdenza
Al via i nuovi contratti a tempo
Alessandro Rota Porta pag. 24
Verificare il numero di lavoratori a termine sul totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, redigere
correttamente il contratto, con il riferimento esplicito al diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, monitorare il numero esatto delle proroghe per ciascun lavoratore «a tempo». Sono tre step
che i datori di lavoro devono affrontare, se intendono assumere personale con un contratto a termine, verificando di essere in linea con le regole dettate dal D.L. n.34/14 (convertito dalla L. n.78/14, in vigore dal 20 maggio).
Le nuove disposizioni impongono infatti un cambio di impostazione nella gestione di questo istituto contrattuale.
L’autore prosegue analizzando i singoli passaggi nel dettaglio.
Il regime cambia in base alla data di assunzione
Alessandro Rota Porta pag. 24
Tre regimi temporali diversi con effetti sui rapporti in corso. È la conseguenza del cambiamento delle regole sul
contratto a termine, avvenuto con la conversione in legge del D.L. n.34/14, che ha profondamente cambiato la
stesura originaria del provvedimento. Si sono creati così tre binari, considerando che sono «fatti salvi gli effetti»
prodotti dal decreto nel periodo necessario per la conversione in legge (art.2-bis, co.1). A cambiare non è soltanto il regime delle proroghe ma anche il riferimento all’onere di contingentamento, con le sanzioni collegate. In
particolare, bisogna analizzare sotto diverse angolazioni i rapporti di lavoro instaurati prima del 21 marzo 2014
(data di entrata in vigore del D.L. n.34/14), quelli avviati tra il 21 marzo e il 19 maggio (il periodo di vigenza del
decreto-legge) e quelli iniziati dal 20 maggio in poi, ossia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Reddito di impresa
Doppia chance per i mini-crediti
Giacomo Albano e Luca Miele pag. 21
Doppia chance per accedere alla deduzione dei mini-crediti in Unico. Lo sgravio è ammesso sia nel caso in cui
in bilancio siano stati imputati oneri a titolo di svalutazione (B.10B) e sia a titolo di perdita (B. 14). La regola
generale, naturalmente, vale anche per i crediti diversi da quelli di modesta entità ma che presentano i requisiti
di deducibilità previsti dall’art.101 del Tuir e che siano stati preventivamente imputati a Conto economico. Il via
libera alla deduzione riguarda anche le rettifiche che sono state imputate – come svalutazioni o perdite – al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
Tuir. La bussola per orientarsi nella deduzione delle perdite su crediti è la circolare 26/E/13 emanata ad agosto
dell’anno scorso, che ha trovato applicazione per la prima volta nei bilanci 2013 (appena chiusi per la generalità
delle imprese) e sarà, quindi, recepita in sede di compilazione di Unico 2014. Un passaggio rilevante della circolare 26/E/13, recepito nelle istruzioni a Unico 2014, è quello dedicato al coordinamento tra la nuova disciplina
delle perdite su crediti e l’art.106 del Tuir, cioè la deduzione forfettaria dello 0,5% delle svalutazioni. Le istruzioni, infatti, confermano quanto chiarito dalla circolare, cioè che il fondo svalutazione crediti (art.106 del Tuir) è un
fondo indistinto che va utilizzato di fronte a qualunque perdita su crediti che abbia i requisiti della deducibilità,
in base all’art.101 del Tuir, coerentemente con la gestione delle svalutazioni «per masse» tipiche delle imprese
industriali e commerciali. Di conseguenza, le perdite realizzate (se fiscalmente rilevanti) vanno prioritariamente
imputate al fondo svalutazione crediti, nei limiti della sua capienza, e la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio nonché la valutazione dell’eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia del 5% vanno
calcolate sull’ammontare dei crediti al netto della perdita.
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Rassegna stampa del 2/06/14
La cancellazione fa scattare il beneficio
Grazia Carbone pag. 21
Perdite su crediti prescritti sempre deducibili nel periodo di imposta in cui è maturato il requisito temporale
per la prescrizione. È quanto confermato dalla circolare n.10/E/14. La circolare si è espressa anche sui comportamenti delle imprese che in passato hanno dedotto le perdite su crediti prescritti. Le Entrate hanno, di fatto,
validato il comportamento adottato dagli operatori economici che, ancor prima degli interventi normativi volti
a modificare l’art.101, co.5, del Tuir, hanno dedotto le perdite rilevate in conseguenza della prescrizione dei crediti. Il documento di prassi ha sostanzialmente, confermato quanto già implicitamente anticipato nella circolare
n.26/E/13, secondo cui la prescrizione del credito «costituiva anche in passato un elemento certo e preciso cui
far conseguire la deduzione della perdita». Dall’esercizio 2013, gli elementi certi e precisi si ritengono integrati
anche in relazione alle perdite iscritte da soggetti non Ias adopter in seguito a fenomeni che, in coerenza con le
indicazioni contenute nell’Oic 15, comportano l’eliminazione contabile del credito.
L’Ace si rafforza con la rivalutazione dei beni d’impresa
Gian Paolo Ranocchi pag. 20
La rivalutazione dei beni d’impresa può rafforzare l’Ace già in Unico 2014. Il saldo attivo entra nella base di calcolo dell’agevolazione visto che l’operazione impatta nel bilancio al 31 dicembre 2013. La questione non è stata
affrontata nell’ultima circolare sull’aiuto alla crescita economica (la 12/E/14) ma riguarda da vicino le imprese in
contabilità ordinaria tassate a Irpef (Sas, Snc o imprese individuali). Il decreto attuativo sull’Ace (Dm Economia
14 marzo 2012) determina un sistema di particolare favore per le società di persone e le imprese individuali,
che possono accedere all’Ace a patto che adottino la contabilità ordinaria. L’articolo 8 del Dm fa riferimento al
«patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio» e lascia intendere che per determinare la base Ace dei soggetti Irpef, rilevano tutte le poste, senza questioni di disponibilità o indisponibilità delle
stesse come, invece, è previsto per le società di capitali. Il dato deve essere assunto al netto di prelievi operati
dall’imprenditore o dai soci. Con queste premesse, le imprese Irpef in contabilità ordinaria che hanno rivalutato i beni d’impresa possono far concorrere alla base Ace 2013 anche il saldo attivo generato per effetto della
rivalutazione visto che l’operazione impatta nel bilancio al 31 dicembre 2013. Si ritiene che non abbia effetto
la disposizione che posticipa gli effetti fiscali della rivalutazione al 31 dicembre 2016 (ammortamenti, comodo,
spese di manutenzione) e al 31 dicembre 2017 (plus o minus). La detassazione infatti, è commisurata allo stock
del patrimonio contabile risultante dal bilancio alla chiusura dell’esercizio. Quindi già nel modello Unico 2014 è
possibile fruire dell’effetto virtuoso. Azienda familiare con meno paletti
Paolo Meneghetti pag. 20
Il rendimento nozionale va direttamente attribuito al l’imprenditore e ai collaboratori familiari in base alla percentuale di reddito ripartito per trasparenza. Quindi il collaboratore familiare vedrà sempre attribuita una quota
di variazione diminutiva poiché non è più necessario che superi il reddito prodotto dall’impresa. È quanto chiarito dalla circolare 12/E/14 sull’Ace nell’impresa familiare. La lettura arrivata dalle Entrate comporta adattamenti
nel modello Unico, il cui prospetto nel rigo RS 37 era stato strutturato per attribuire al collaboratore familiare
solo la quota di rendimento nozionale eccedente il reddito d’impresa. In questo senso si dovrà inserire nel rigo
RS 37, colonna 9, della dichiarazione dei redditi direttamente la quota di rendimento nozionale spettante al
collaboratore, e nella colonna 11 quella spettante all’imprenditore calcolata per differenza rispetto all’importo
attribuito ai collaboratori familiari. Eventuali eccedenze rispetto al reddito d’impresa (per la quota di spettanza
dell’imprenditore e dei collaboratori) diventano riportabili a nuovo nei periodi d’imposta successivi. La circolare
12/E/14 affronta anche la situazione che si viene a creare per le società di capitali costituite alla fine del 2010,
ipotizzando un periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2011. Il documento di prassi conviene sulla necessità di riconoscere l’agevolazione pari al conferimento iniziale anche se questo è avvenuto nel 2010, momento
generalmente escluso dalla applicazione dell’Ace. Nel caso in questione non si può non riconoscere - e la circolare lo conferma - che l’incremento si è manifestato già nel primo periodo rilevante ai fini Ace (ad esempio 1°
ottobre 2010 - 31 dicembre 2011). Non è stato, invece, esaminato il caso del calcolo della base Ace nel primo
periodo d’imposta, ossia se il capitale iniziale vada assunto senza ragguaglio ad anno. Si ritiene, però, che sia
questa la strada da seguire nonostante le istruzioni al modello Unico non sono del tutto chiare.
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Rassegna stampa del 2/06/14
Registro
Garanzia gratuita, registro più alto
Rosanna Acierno pag. 22
Il finanziamento con garanzia prestata a titolo gratuito da un soggetto diverso dal beneficiario del mutuo sconta
l’imposta di registro proporzionale e non fissa. In assenza nell’atto di un’esplicita quantificazione della garanzia
prestata gratuitamente, la base imponibile di calcolo sarà rappresentata dalla somma finanziata. La natura gratuita e la prestazione da parte di un terzo della garanzia non consentono, infatti, di assoggettare l’atto di mutuo
a Iva. Sono le conclusioni della sentenza 206/3/2014 della CTP Reggio Emilia.
Sanzioni
Istanza alla Dre per chiedere il ricalcolo
Rosanna Acierno pag. 19
La difesa dall’atto di contestazione sanzioni per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni non passa
necessariamente dal ricorso. Anche per gli atti di contestazione sanzioni si può presentare l’istanza di autotutela
e, dunque, per la richiesta di annullamento dell’atto. In tal caso, però, non sono sospesi i termini per le ulteriori
opportunità previste dalla legge. L’intermediario potrebbe poi scegliere di definire l’atto di contestazione in maniera agevolata, con pagamento ridotto delle sanzioni comminate (art.16 del D.Lgs. n.472/97). In questa circostanza, dunque, entro il termine previsto per l’impugnazione dell’atto (ossia vale a dire, generalmente, entro 60
giorni dalla notifica), è possibile definire la controversia pagando un importo pari a 1/3 delle sanzioni irrogate,
oltre al pagamento delle spese di notifica (pari a circa 8,75 euro). In alternativa alla definizione agevolata, entro
lo stesso termine, l’intermediario potrebbe presentare alla Direzione regionale che ha emesso l’atto la produzione delle «deduzioni difensive» per chiederne – con il supporto di valide motivazioni – la loro rideterminazione (art.16, co.4, del DLgs 472/97). C’è poi la strada dell’impugnazione dell’atto. In mancanza della definizione
agevolata e/o di deduzioni difensive, l’atto assume valenza di provvedimento di irrogazione sanzioni. Pertanto, è
impugnabile entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica. Inoltre, se l’importo delle sanzioni complessivamente
comminate non superi i 20mila euro, l’atto va impugnato dapprima con la presentazione dell’istanza di reclamo/
mediazione direttamente all’ufficio legale della direzione regionale delle Entrate che lo ha emesso. Trascorsi poi
90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione,
l’intermediario potrà costituirsi in giudizio in CTP depositando il reclamo, pagando il contributo unificato. Tributi locali
Tributo deducibile dal reddito di impresa
Luigi Lovecchio pag. 2
L’avvicinarsi della scadenza per il pagamento della Tari, unita a quelle di Imu e Tasi, ripropone la questione della
loro deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Innanzitutto, va ricordato come – in base
all’art.99 del Tuir – tutti i tributi siano deducibili, con l’eccezione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa
(Iva) e delle imposte sui redditi. La stessa norma stabilisce inoltre che il criterio per la deduzione dei tributi è
quello di cassa, in deroga alla regola ordinaria della competenza. La normativa del prelievo sui rifiuti non ha mai
vietato la deduzione della Tari. Ne consegue che la tassa rifiuti relativa agli immobili detenuti e utilizzati nell’esercizio dell’impresa è integralmente deducibile secondo il criterio di cassa. La differenza sostanziale rispetto
alla Tasi è che, in linea di principio, nella Tari non conta la proprietà dei beni ma l’utilizzo degli stessi. Ne consegue che per un immobile locato, la Tari è dovuta ed è in ipotesi deducibile dal locatario. La Tasi è interamente
deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all’impresa (art.43, co.1, del Tuir). Si tratta della Tasi relativa agli
immobili strumentali, per natura e per destinazione; agli immobili destinati alla vendita; alle aree fabbricabili, se
ed in quanto contabilizzate tra i beni d’impresa. Per gli immobili patrimonio a destinazione abitativa, trattandosi
di beni il cui reddito è determinato secondo i criteri dei redditi fondiari, si è del l’avviso che la deducibilità sia
preclusa dall’art.90, co.2, del Tuir. In mancanza di disposizioni contrarie, infine, deve ritenersi pacifica la deducibilità della Tasi riferita agli immobili in leasing, in capo all’utilizzatore.
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Rassegna stampa del 2/06/14
RASSEGNA STAMPA
del 2 giugno 2014
Italia Oggi 7
Accertamento
Indagini finanziarie a due vie
Fabrizio G. Poggiani pag. 13
Movimenti bancari sotto controllo, ma a doppio binario. La presunzione sui prelevamenti colpisce esclusivamente i soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se utilizzano regimi contabili semplificati e/o agevolati, mentre il privato può essere accertato soltanto in ordine ai versamenti eseguiti.
Queste alcune delle numerose risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata, nel corso dei
recenti forum fiscali, inserite nella circolare n. 10/E/14 riguardanti, in particolare, le attività di accertamento. In
effetti, con uno specifico documento di prassi (circolare 36/E/06), l’Agenzia delle entrate aveva circoscritto l’applicazione delle indagini finanziarie (o bancarie), attribuendo, testuali parole dei redattori, rilevanza ai prelevamenti e agli importi riscossi non risultanti dalle scritture contabili; ciò in perfetta sintonia con il tenore letterale
delle disposizioni, di cui al co.1, n. 2, dell’art.32, d.P.R. 600/73.
Avviso incompleto, notifica ko
Nicola Fuoco pag. 12
In caso di contestazione sulla data di spedizione a mezzo posta di un atto processuale, l’elemento che fa piena
prova sul giorno effettivo di inoltro della raccomandata è il timbro postale apposto sulla prima facciata dell’avviso di ricevimento. Nulla prova, invece, l’apposizione «a penna» o «a macchina» della data di spedizione sulla
seconda facciata della cartolina che, quindi, deve essere prodotta in originale e in tutte le sue facciate, per consentire al giudice di appurare le date di notificazione; certezza che può essere desunta solamente dal timbro
postale apposto sulla prima facciata dell’avviso di ricevimento. Queste le conclusioni della CTR della Lombardia,
rese nella sentenza n. 2072/32/14. Indagini bancarie, doppia chance
Nicola Fuoco pag. 12
Per scagionarsi dalla presunzione di imputazione dei prelevamenti bancari a reddito imponibile, il contribuente
può utilizzare, alternativamente, l’indicazione del beneficiario o la dimostrazione che il movimento sia stato
oggetto di rilevazione in contabilità. I due adempimenti indicati dall’art.32, co.1, n.2), del d.P.R. 600/73 devono
intendersi come alternativi, per cui, assolto uno dei due, l’Ufficio fiscale non può riprendere a tassazione il movimento pretendendo ulteriori giustificazioni. Lo afferma la CTP di Cremona nella sentenza n. 103/03/14. Contabilità e bilancio
Società di capitali e persone, intrecci sotto osservazione
Franco Cornaggia e Norberto Villa pag. 21
Incroci tra società di capitali e società di persone sotto controllo. Le regole del codice civile obbligano a offrire
maggiori informazioni per i casi di intrecci partecipativi tra società con responsabilità limitata e illimitata. L’articolo 2361, co.2, prevede che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea, e anche che di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. Con tale norma si
consente alle società per azioni di acquisire quote di capitale con responsabilità illimitata con la conseguenza
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Rassegna stampa del 2/06/14
per il socio (la società di capitali) di informare obbligatoriamente in nota integrativa di tale situazione. È dato
sostanzialmente il via libera al fatto che la qualifica di soci a responsabilità illimitata possa essere assunta anche
da società di capitali. Diretta conseguenza di ciò è che la responsabilità troverà come limite invalicabile quello
del patrimonio del socio: per le obbligazioni sociali delle società di persone le società di capitali socie rispondono illimitatamente ma pur sempre fino al limite del proprio patrimonio. Prima conseguenza di tale nuova
disposizione è quella contenuta nel co.2 dell’art.2361 il quale dispone che «l’assunzione di partecipazioni in altre
imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata
dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del
bilancio». Pertanto, oltre a quanto previsto dall’art.2427 si aggiunge una nuova informazione obbligatoria da
inserire nelle note integrative. La norma non indica modalità e limiti di tale informazione: si può ritenere che
quanto richiesto per altre partecipazioni dal numero 5 dell’art.2427 possa indicare la linea corretta da seguire
anche in questa ipotesi (oltre all’indicazione delle motivazioni che hanno portato alla decisione in materia). Tale
norma richiede l’indicazione dell’elenco delle partecipazioni indicando per ciascuna la denominazione, la sede,
il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore
attribuito in bilancio o il corrispondente credito.
Contenzioso tributario
Sì alla difesa da terzi
Benito Fuoco pag. 12
Il contribuente può utilizzare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da terzi per esperire la propria
difesa tributaria. Tali dichiarazioni hanno il valore proprio degli elementi indiziari, non violano il divieto di prova
testimoniale e possono essere introdotte dal contribuente nel processo, al pari delle dichiarazioni scritte raccolte dall’amministrazione finanziaria. Di più. Se i contenuti delle dichiarazioni non vengono contestati o messi in
discussione dalle controparti, le circostanze e i fatti ivi rappresentati, per il principio di non contestazione, devono ritenersi come provati. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 258/30/14 della CTR di Milano.
Lavoro e previdenza
Ferie residue, datori all’appello
Carla De Lellis pag. 19
Ancora un mese per sistemare gli arretrati di ferie. Entro il 30 giugno, infatti, i datori di lavoro devono consentire
ai propri dipendenti di fruire il residuo ferie di quattro settimane maturate per l’anno 2012 e che rappresenta
il minimo inderogabile. Non farlo, espone al rischio di una sanzione amministrativa il cui importo è variabile da
130 a 780 euro per lavoratore. Sempre in tema di ferie, inoltre, i datori di lavoro devono concedere durante
quest’anno la fruizione di almeno due settimane del monte ferie da maturare nel 2014: in mancanza si rischia
la stessa sanzione.
Reddito di impresa
Ace, doppio criterio temporale
Sandro Cerato pag. 10
I decrementi patrimoniali diminuiscono l’importo agevolabile ai fini Ace per l’intero importo a prescindere dalla
data in cui è stata deliberata la distribuzione delle riserve da parte della società. La conferma viene dalla lettura della circolare n.12/E/14 emanata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate a commento dell’art.1 del D.L.
n.201/11 che, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle
imprese, denominato «Ace» (Aiuto alla crescita economica), che si concretizza in una diminuzione del reddito
imponibile pari al 3% (c.d. «rendimento nozionale») dell’incremento netto di patrimonio rispetto a quello esistente alla data del 31 dicembre 2010. L’Agenzia conferma che gli incrementi rilevanti sono quelli derivanti dai
conferimenti in denaro, ovvero dagli utili accantonati a riserva (con esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili, non intendendosi per tale l’accantonamento a riserva legale), mentre i decrementi risultano da riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo effettuate. Relativamente al momento in cui
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Rassegna stampa del 2/06/14
gli incrementi assumono rilevanza, la circolare n. 12/E, richiamando l’art.5 del DM 14 marzo 2012, conferma che
si deve aver riguardo alla data in cui avviene l’effettivo versamento da parte dei soci, escludendo in ogni caso
quelli derivanti da delibere assunte dall’assemblea fino al 31 dicembre 2010. L’Agenzia ricorda il meccanismo di
funzionamento dell’Ace per i soggetti Ires, che non si concretizza in una variazione in diminuzione nel quadro RF
del modello Unico, bensì a diretta diminuzione del reddito imponibile nel quadro RN dopo il riporto di eventuali
perdite pregresse. In presenza di un reddito imponibile non capiente, in quanto inferiore al rendimento nozionale Ace, l’eccedenza di tale rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza
alcun limite quantitativo e temporale. Sul punto, la circolare n. 12/E ricorda che l’eccedenza Ace riportata deve
essere utilizzata obbligatoriamente ad abbattimento del reddito imponibile dei periodi d’imposta successivi,
pena la perdita definitiva dell’eccedenza in questione.
Mini crediti per competenza
Norberto Villa pag. 11
Nonostante il testo dell’art.101 sembri chiaro, la deducibilità delle poste deve passare da un vaglio molto attento
in quanto non si può prescindere all’applicazione del principio di competenza. La circolare 26/E/13 ha dedicato
un paragrafo per illustrare i collegamenti tra la previsione dell’art.101 in tema di crediti di modesta entità e il
principio di competenza ex art.109. In primo luogo afferma che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i
crediti di modesta entità «rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta,
considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d’impresa solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico, risultando in quel momento realizzato senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il requisito della esistenza degli elementi certi e precisi». Subito dopo si aggiunge: «In altri termini, qualora
l’impresa, in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio, imputi la perdita nel
conto economico relativo a un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d’imposta di imputazione a conto economico».
Considerazioni analoghe sono avanzate dalla circolare 26/E anche per il caso delle perdite su crediti relative a
procedure concorsuali (para concorsuali). Il documento di prassi afferma che il legislatore «considera integrati i
requisiti di deducibilità «dalla data» della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura
o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione. Al riguardo, pertanto, si ritiene che, una volta aperta
la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie
regole di competenza».
Tributi locali
Imu, contribuenti alla cassa. Per la Tasi scadenze variabili
Sergio Trovato pag. 6
I contribuenti hanno due settimane di tempo per versare l’acconto Tasi. La prima scadenza, infatti, è fissata per
il prossimo 16 giugno. Mentre l’acconto Imu dovrà essere versato da tutti i contribuenti titolari di immobili, a
eccezione di quelli adibiti a abitazione principale, saranno tenuti a pagare la Tasi solo coloro che possiedono fabbricati e aree edificabili nei comuni che hanno adottato le delibere entro il 23 maggio. Per tutti gli altri la prima
rata dovrebbe slittare al 16 ottobre. Rimane ancora il dubbio se verrà prorogato al 16 ottobre anche l’acconto
per le abitazioni principali. La norma di legge attualmente in vigore prevede che la mancata deliberazione delle
aliquote, entro il 23 maggio, comporti automaticamente la proroga del pagamento, in un’unica soluzione, al 16
dicembre. Per sciogliere le riserve è in arrivo, da parte del governo, un decreto che sarà inserito, forse martedì
3 giugno, all’interno del dl Irpef come emendamento.
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Rassegna stampa del 2/06/14
RASSEGNA STAMPA
del 3 giugno 2014
Il Sole 24 ORE
Agevolazioni
Credito di imposta del 65% a favore del mecenatismo
Antonello Cherchi pag. 38
Il Fisco corre in aiuto della cultura. Sono diverse le agevolazioni contenute nel decreto legge 83 entrato in vigore
domenica scorsa ma, di fatto – dopo anche la festività del 2 giugno – pronto a muovere i primi passi da oggi.
C’è la novità più significativa, ribattezzata artbonus: si tratta di incentivi fiscali destinati a chi contribuisce con
le proprie risorse alla salvaguardia del patrimonio. Una misura operativa da subito. E ci sono gli interventi per il
cinema e gli audiovisivi e per rilanciare il turismo: la via indicata è sempre quella degli sconti fiscali, anche se per
vederli all’opera bisognerà attendere i decreti attuativi.
Dichiarazioni
Proroga in arrivo per Unico
Giorgio Costa pag. 37
Proroga ai versamenti di Unico, per chi presenta gli studi di settore, ufficializzata entro la fine della settimana. Dal dipartimento della Finanze del ministero dell’Economia arriva la conferma che il decreto della
presidenza del CdM che conterrà lo slittamento di 20 giorni dal 16 giugno al 7 luglio (il 6 luglio è domenica) è in via di redazione e sarà “legge” entro la fine della settimana. Di conseguenza, per chi pagherà dall’8
luglio al 6 agosto scatterà la penalità ridotta dello 0,4%, una ulteriore agevolazione per chi versa in ritardo:
questo termine, peraltro, potrebbe subire un altro differimento al 20 agosto in ragione della consueta proroga di Ferragosto che fa slittare a questa data tutti i versamenti tributari in scadenza dal 1° al 20 agosto.
Se lo slittamento di Unico per gli studi di settore pare ormai certo, nessuna sicurezza sul rinvio del 730 - il termine
per la consegna a Caf e professionisti scade oggi – che, per ora, non pare ricompreso nel novero della proroga.
Lavoro e previdenza
Il secondo livello guadagna terreno
Aldo Bottini pag. 40
C’è una tendenza nella contrattazione sindacale che da qualche tempo si fa strada in molti, se non in tutti, gli
ordinamenti europei. Per anni il livello aziendale è stato soltanto quello in cui i lavoratori spuntavano ulteriori acquisizioni rispetto ai trattamenti pattuiti nel contratto nazionale. Ora lo spostamento a livello aziendale
della contrattazione collettiva diventa per le imprese uno strumento utile per adeguare la regolamentazione
dei rapporti di lavoro alle proprie esigenze di competitività, quasi uno strumento di concorrenza tra aziende.
In Italia la discussione si è sviluppata soprattutto in occasione dell’introduzione nel nostro ordinamento del
controverso art.8 della L. 148/11, che consente alla contrattazione di prossimità (intese aziendali e territoriali),
a determinate condizioni, di derogare non solo al contratto collettivo nazionale ma anche alle norme di legge.
Salvo limitate eccezioni, la contrattazione ai livelli inferiori (aziendale e territoriale, il cosiddetto secondo livello)
può esercitarsi, in quel modello, solo su espressa delega del contratto nazionale. Questa impostazione, tuttavia,
non è stata seguita dalla giurisprudenza. Chiamati a dirimere i contrasti tra contratti collettivi di diverso livello,
i giudici non hanno mai applicato un principio di gerarchia delle fonti collettive. Anzi, hanno spesso attribuito
prevalenza alla fonte più prossima agli interessi disciplinati.
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Rassegna stampa del 3/06/14
Reddito di impresa
Perdite, v alidi gli accordi esteri
Emanuele Reich e Franco Vernassa pag. 39
Cancellazione dei crediti per i soggetti non Ias, accordi di ristrutturazione e procedure concorsuali estere, mini
crediti, fiscalità Iva e svalutazioni e perdite su crediti per il settore bancario e assicurativo. Questi i principali
punti che Assonime commenta con la corposa circolare 18 del 30 maggio 2014, traendo spunto dalle novità
normative introdotte dalla L. 147/13 (legge di stabilità 2014). Peraltro, tali novità rendono necessario sia un
aggiornamento della circolare 26/E/13 dell’agenzia delle Entrate, sia - ormai - l’introduzione di disposizioni per
risolvere gli aspetti riguardanti il comparto dell’Iva. Per quanto attiene l’operatività della presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi per i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, italiane
ed estere, Assonime osserva come sia positivo il riconoscimento del fatto che la deduzione della perdita segua
la competenza di bilancio, e non sia legata al momento dell’apertura della procedura, poiché questo riferimento
temporale è solo il dies a quo per la deduzione della perdita. Più criticabile, secondo Assonime, è però il fatto
che nella circolare 26/E/13 l’Agenzia ritenga di mantenere comunque il potere di verificare se l’appostazione di
bilancio risponde o meno alla corretta applicazione dei principi contabili.
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Rassegna stampa del 3/06/14
RASSEGNA STAMPA
del 3 giugno 2014
Italia Oggi
Accertamento
Condotta omissiva, accertamento legittimo
Enzo Di Giacomo pag. 25
La condotta omissiva del contribuente che non deposita la documentazione contabile legittima la pretesa impositiva dell’ufficio finanziario. La sentenza n. 2618/14 della CTR di Roma ha affermato che la produzione dei documenti successiva alla richiesta non permette, neanche in giudizio, di esaminare quanto richiesto e non prodotto
per esclusiva causa del contribuente.
Agevolazioni
Il bonus alle sole strutture esistenti
Roberto Lenzi pag. 22
Il credito di imposta al turismo, per la ristrutturazione delle strutture ricettive, è riservato alle sole strutture
esistenti alla data del 1° gennaio 2012. Il contributo ammissibile viene ripartito in tre quote annuali. L’aiuto,
concesso con formula de minimis, può arrivare a 200.000 euro nel triennio. L’assegnazione delle risorse avverrà
a seconda della data di invio della domanda con procedura a sportello. È quanto emerge dalla lettura del DL
83/14, pubblicato in G.U. Il contributo viene concesso per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. Ha lo scopo di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, Può essere concesso per investimenti da effettuare nel periodo 2014-2016. L’agevolazione
consiste in un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, e, come detto, può arrivare fino a
un massimo di 200.000 euro. Il bonus spettante è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Lavoro e previdenza
Sconto Inail per gli agricoltori
Daniele Cirioli pag. 29
Via libera agli sconti Inail sui premi dei lavoratori agricoli dipendenti. Da oggi e fino al 3 luglio è aperto il canale
online per l’invio telematico delle richieste a valere per l’anno corrente. La misura dello sconto, nel limite massimo del 20%, dipenderà dalla numerosità delle aziende ammesse al beneficio. Lo spiega l’istituto assicuratore
nella nota protocollo n. 3699/2014.
Tributi locali
Niente Imu, con residenza estera
Ilaria Accardi pag. 27
Dal 2015 un solo immobile posseduto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero, pensionati e iscritti all’Aire,
è considerato dalla legge come abitazione principale e, non pagherà, quindi l’Imu. La Tari e Tasi sono, invece,
dovute nella misura ridotta di due terzi. Lo dispone l’art.9-bis della L. n. 80/14 (Piano casa) che, tra le maglie
dell’emergenza abitativa e le regole dell’Expo, non ha mancato di accogliere l’ennesima disposizione sull’Imu
accompagnata anche da norme valide per la Tasi e la Tari.
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Rassegna stampa del 3/06/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
3 GIUGNO 2014
Contenzioso
Omessi versamenti: nessuna sanzione nel caso di mancato incasso di crediti di Massimo Conigliaro
Dichiarazioni
Il quadro RW del beneficiario del trust che non sia titolare effettivo di Ennio Vial e Vita Pozzi
La corretta gestione Irpef degli immobili a disposizione di Maurizio Tozzi
Enti non commerciali
Nella qualificazione degli enti sportivi l’aspetto sostanziale prevale su quello formale di Guido Martinelli
Iva
Omaggi intracomunitari di beni con Iva variabile di Marco Peirolo
Organizzazione dello studio
Tutti i professionisti gestiscono progetti di Michele D’Agnolo
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