NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 20
15 novembre 2013
IN PRIMO PIANO
EDILIZIA
SOTTO I 150 MILA EURO
NIENTE SOA
APINFORMA - Quindicinale di informazione dell’Associazione Piccole e Medie Industrie
FISCALE
TRIBUTARIO
ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA
E AMBIENTE
EDILIZIA
EXPORT
MARKETING
ORGANIZZAZIONE
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
APINFORMA
numero 20
15 novembre 2013
Sommario
FISCALE
TRIBUTARIO
ECONOMICO
LAVORO
SICUREZZA
E AMBIENTE
EDILIZIA
Le triangolazioni comunitarie
6
Tassazione trasparente
7
Variazione di sede di Confidi Friuli
10
Indice mensile rivalutazione t.f.r. ottobre 2013
12
Lavoratori extracomunitari
13
Apprendistato professionalizzante
17
SISTRI
19
Sistemi di rivelazione incendio
26
Agevolazioni per imprese energivore
28
Ambiente e sicurezza in breve
29
SOA: rinnovo per la Pre System S.p.A.
30
Sotto i 150 mila euro niente SOA
32
Note informative
35
Report legislativo dal 4 al 15 novembre 2013
44
EXPORT
MARKETING
ORGANIZZAZIONE
Business News
48
Russia: costituire e registrare un’impresa
50
Contratto di vendita di materie prime
53
Investire in Malesia
55
Scambi fra Soci
58
Consulenza in materia di proprietà industriale
60
C.d.s. Riduzione del pagamento delle sanzioni
61
Autotrasporto c/t; “costi minimi” ottobre 2013
62
Autotrasporto. Francia, rinvio introduzione ecotassa
63
Albo autotrasporto. Contributo per il 2014
64
Scadenze aziendali dicembre 2013
66
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Le triangolazioni
comunitarie
GLI ADEMPIMENTI
ALLA PRESENZA DI LAVORAZIONI
L’OPERAZIONE
La triangolazione con lavorazione prevede l’intervento di tre soggetti, un primo cedente dei
beni nazionale, un secondo soggetto nazionale
che esegue la lavorazione e un acquirente finale
comunitario.
In questi casi siamo alla presenza di due distinte operazioni, una prima operazione di cessione
intracomunitaria disciplinata dall’art. 41 del D.L.
331/93 tra il primo cedente e l’acquirente comunitario.
Una seconda operazione rientrante tra le prestazioni generiche, il cui trattamento è contenuto nell’art.
7-ter del DPR 633/72, tra il soggetto che esegue la
lavorazione e l’acquirente comunitario.
Si pensi al caso di una ditta francese (F) che acquista da un’impresa italiana (IT1) dei beni, dando incarico a quest’ultimo di consegnarli ad altra
impresa italiana (IT2), la quale provvederà a fine
lavorazione ad inviarli in Francia.
In questo caso l’impresa italiana IT1:
- effettuerà nei confronti della ditta francese
una cessione intracomunitaria non imponibile
ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93;
- consegna i beni a IT2 emettendo un documento di trasporto con destinatario IT2 e causale
“beni inviati per la lavorazione per conto della
ditta XXX Francia”;
- compila il modello Intra 1-bis relativo alle cessioni ai soli fini fiscali (colonne da 1 a 5) con
riferimento al momento di emissione della
fattura.
Poiché il beneficio fiscale della non imponibilità
è collegato alla consegna o spedizione dei beni
in altro stato comunitario, è di fondamentale importanza essere in grado di dimostrare l’avvenuta
spedizione dei beni al termine della lavorazione
fuori dal territorio nazionale, nel nostro caso in
Francia.
A tal fine il trasformatore è tenuto a cooperare con
il cedente per l’acquisizione da parte dello stesso
della suddetta prova.
L’impresa italiana IT2:
- riceve i beni da IT1 e li annota nel registro delle lavorazioni di cui all’art. 50 del D.L. 331/93;
- fattura al committente francese la prestazione
di servizi senza Iva ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR 633/72;
- compila il modello Intra 1-bis ai soli fini statistici riportando:
1) il valore finale complessivo dei beni franco
confine italiano (beni + lavorazione + spese accessorie);
2) nel campo “natura della transazione” indica il codice 5;
3) compila il modello Intra 1-quater in relazione alla lavorazione eseguita;
4) consente a IT1 di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni in Francia a
fine lavorazione.
(PZ)
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Tassazione trasparente
ENTRO FINE ANNO
L’OPZIONE
PREMESSA
La tassazione per trasparenza delle società di capitali è una modalità d’imposizione fiscale per certi
versi simile a quella prevista per le società di persone. Il reddito prodotto in capo alla società trasparente, viene imputato direttamente ai soci, a prescindere dall’effettivo pagamento del dividendo.
Il nostro ordinamento tributario prevede due sistemi di trasparenza: la prima riferita alle società di capitali i cui soci sono a loro volta società di
capitali; la seconda alle società a responsabilità
limitata a ristretta base societaria i cui soci sono
persone fisiche.
Nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione
sulla seconda fattispecie, quella della piccola trasparenza, disciplinata dall’articolo 116 del TUIR.
Si tratta di un regime di tassazione che deve essere
analizzata con attenzione, sopratutto dalle società
di modeste dimensioni, perché può comportare
vantaggi fiscali significativi.
AMBITO SOGGETTIVO
Le società a responsabilità limitata, comprese le
cooperative, possono esercitare l’opzione per la
trasparenza qualora presentino le seguenti caratteristiche:
- la compagine societaria sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non
superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa;
- l’ammontare dei ricavi non superi le soglie
previste per l’applicazione degli studi di settore dai rispettivi decreti di approvazione ma
in ogni caso non superiore a € 7.500.000 con
riferimento all’esercizio precedente il triennio
trasparente.
E’ stato chiarito che, ai fini dell’applicazione della
soglia, non si tiene conto dei ricavi di cui all’ar-
ticolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR,
vale a dire dei corrispettivi riguardanti le cessioni
di azioni, strumenti finanziari similari alle azioni,
obbligazioni ecc.
Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, ha precisato
inoltre, che le persone fisiche socie della società che
effettua l’opzione, possono anche essere non residenti purché la partecipazione sia riferibile a una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Qualora vengano meno le condizioni riguardanti
il superamento della soglia per l’applicazione degli studi di settore, l’opzione per la trasparenza
perde efficacia a decorrere dal periodo d’imposta
successivo.
I soci possono detenere qualsiasi percentuale di
partecipazione al voto, così potrà accedere alla
tassazione per trasparenza anche la società con
due soci, di cui uno detenga il 99% dei diritti di
voto o addirittura la SRL unipersonale.
L’OPZIONE
L’istituto in argomento è opzionale, vale a dire
che può essere scelto in luogo di quello ordinario,
che prevede la tassazione in capo alla società con
l’IRES al 27,5% e in capo al socio con l’Irpef sul
49,72% del dividendo percepito.
L’opzione deve essere comunicata all’amministrazione finanziaria e ha una durata minima di tre
esercizi e non è revocabile.
Deve essere effettuata entro il primo esercizio di
validità del regime di trasparenza e può essere
rinnovata qualora persistano le condizioni per
l’adesione.
Ciò significa che per aderire al regime di trasparenza per il triennio 2013 – 2015 l’opzione deve
essere esercitata entro il 31 dicembre 2013. L’opzione entro la fine di quest’anno, rende quindi valido il regime fin dal 1° gennaio dell’anno in corso.
A tal fine tutti i soci devono comunicare alla società, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
l’adesione al regime di trasparenza, mentre la società trasparente comunicherà esclusivamente per
via telematica all’Agenzia delle entrate, l’adesione
al regime di trasparenza. L’invio della comunicazione è una condizione essenziale per l’ammissione
essendo irrilevante il comportamento concludente.
Nel caso in cui durante il triennio le condizioni per
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l’applicazione del nuovo regime vengono meno,
l’opzione perde efficacia fin dall’inizio dell’esercizio in cui è venuta meno la condizione.
Nella previgente formulazione dell’articolo 116,
comma 1 del TUIR, l’opzione non poteva essere esercitata o, se esercitata, perdeva efficacia in
caso di possesso di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR (partecipation
exemption). Tale previsione non trovava applicazione nell’ipotesi in cui la partecipazione fosse
posseduta o acquistata per effetto di obblighi di
legge, regolamento o altro atto amministrativo.
La motivazione di tale esclusione era legata alla
possibilità che una società trasparente con iscritto
nel proprio attivo una partecipation exemption,
avrebbe potuto cederla realizzando un utile non
tassato in virtù dell’articolo 87, e attraverso la trasparenza imputarlo ai soci, subendo la tassazione
solo in capo a questi ultimi.
Il comma 16 dell’articolo 36 del decreto 223/2006
ha rimosso tale limitazione prevedendo che il
possesso di una PEX non è più causa ostativa alla
trasparenza e che le plusvalenze legate alla loro
cessione e i dividendi conseguiti dalla società trasparente, concorrono alla formazione del reddito
nella misura del 49,72% del loro ammontare. In
pratica le plusvalenze da cessione di partecipazioni che hanno i requisiti PEX e i dividendi concorrono alla formazione del reddito esattamente
come se le partecipazioni siano detenute direttamente dalla persona fisica.
del periodo d’imposta della società partecipata, a
prescindere dall’effettiva distribuzione.
Ne consegue, analogamente a quanto previsto per
le società di persone, che non rilevano i trasferimenti di quote avvenuti nel corso dell’esercizio,
poiché ciò che rileva è lo status di socio alla data di
chiusura dello stesso.
Allo stesso modo dovranno essere imputate le
perdite.
L’articolo 7 comma 2 del decreto ministeriale del
23 aprile 2004, prevede che la perdita fiscale della
società partecipata sia imputata ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
Tali perdite prodotte durante il periodo di validità
dell’opzione e imputate per trasparenza ai soci possono essere utilizzate in proporzione alle rispettive
quote di partecipazione agli utili ed entro il limite
della quota di patrimonio netto contabile.
Le perdite eccedenti la quota di patrimonio netto
sono riportabili in diminuzione del reddito complessivo della partecipata nei cinque periodi d’imposta successivi. Le perdite realizzate nei periodi d’imposta precedenti il regime di trasparenza,
potranno continuare ad essere dedotte secondo le
regole ordinarie dal reddito prodotto dalla società partecipata. Non sono pertanto mai attribuibili
direttamente ai soci anche se in realtà vanno a diminuire il reddito che sarà poi imputato indirettamente per trasparenza.
L’IMPUTAZIONE DEI REDDITI
La distribuzione degli utili e delle riserve di utili
formati in vigenza del regime di trasparenza non
è soggetto a tassazione in capo ai soci, perché già
assoggettati a tassazione.
La non tassabilità opera anche nel caso in cui le distribuzioni avvengano successivamente ai periodi
di efficacia dell’opzione stessa, o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi.
Il meccanismo di rideterminazione del valore della partecipazione garantisce l’eliminazione delle
doppie imposizioni.
La distribuzione di riserve, infatti, comporta una
riduzione del costo fiscale della partecipazione,
più precisamente è aumentato o diminuito, rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai
soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
In caso di cessione della partecipazione, il socio
cedente deve comunicare al cessionario l’ammontare dei redditi che sono stati imputati per trasparenza, nonché gli utili che in caso di distribuzione
riducono l’importo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
Similmente a quanto previsto per le società di
persone, il reddito della SRL trasparente, sarà attribuito ai soci, indipendentemente dall’effettiva
percezione, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Conseguentemente la società pagherà l’Irap, ma
non l’Ires, mentre i soci pagheranno l’Irpef a prescindere dall’effettivo incasso dei dividendi.
Le ritenute a titolo di acconto subite dalla società,
i crediti d’imposta e gli acconti della società saranno scomputati dall’Irpef dovuta dai soci in base
alle percentuali di partecipazione agli utili. Giova
rilevare che il socio sarà assoggettato a tassazione, anche se non ha percepito alcun dividendo,
inoltre nel primo esercizio dell’opzione, la società è comunque tenuta al versamento dell’acconto
Ires, al fine di evitare un calo di gettito erariale.
IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE
Abbiamo affermato che la società partecipata imputa i redditi ai soci, in base alle quote di partecipazione agli utili in essere alla data di chiusura
LA DISTRIBUZIONE DI UTILI
E RISERVE
PAG. 8 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2013
La presunzione in base alla quale si considerano
prioritariamente distribuiti, salva diversa deliberazione assembleare, gli utili e le riserve realizzate durante il periodo di efficacia dell’opzione, si
applica anche agli utili e alle riserve distribuite in
periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione.
In caso di distribuzione di riserve costituite con
utili realizzati in esercizi precedenti il regime di
tassazione per trasparenza, si applicano le regole
di tassazione ordinarie, vale a dire tassazione nella
misura del 49,72% per le qualificate o ritenuta del
20% per quelle non qualificate.
Al fine di monitorare tali utilizzi, la società deve
fornire nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve, delle
loro distribuzioni e dei loro utilizzi per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi
d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione.
GLI ACCONTI D’IMPOSTA
Per il primo anno di opzione, è comunque necessario effettuare il versamento dell’acconto Ires,
applicando le regole ordinarie di determinazione.
Non si potrà pertanto confidare nel fatto che comunque la società trasparente non sarà tenuta al
versamento dell’imposta. E’ comunque consentito
per la società adottare il metodo previsionale secondo quale sarebbe stata l’imposta da versare in
assenza del regime di trasparenza.
Tali versamenti potranno essere scomputati dai
soci in sede di versamento delle imposte personali.
ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ
DELLA PARTECIPATA
Nei confronti delle società trasparenti si applica la
disposizione di cui all’articolo 40, secondo comma, del DPR 600/73, ai sensi della quale, la società
di persone ed i soggetti assimilati di cui all’articolo
5 del TUIR, all’accertamento del maggior reddito
si provvede con un unico atto nei confronti della
società partecipata e dei soci.
Quanto ai soci, è stabilito che in caso di omessa o
parziale dichiarazione del reddito imputato dalla
società trasparente, l’amministrazione finanziaria
può emettere un accertamento parziale ai sensi
dell’articolo 41-bis del DPR 600/73.
Per quanto riguarda la responsabilità solidale della società con ciascun socio per le imposte, sanzioni e interessi, non opera in caso di omessa o
parziale dichiarazione da parte del socio o in caso
di omesso o carente versamento dell’imposta di
competenza dello stesso.
ALTERNATIVITÀ
CON IL CONSOLIDATO NAZIONALE
E MONDIALE
Non possono optare per la trasparenza i soggetti
che abbiano optato, ai sensi degli articoli 117 e 130
del TUIR per il consolidato nazionale e mondiale. Ne consegue che il consolidato può essere solo
una scelta alternativa alla trasparenza.
L’articolo 116 del TUIR prevede che tutti i soci devono essere persone fisiche residenti, precludendo così la possibilità prevista dall’articolo 115 di
ammettere alla trasparenza anche i soci non residenti a patto che non subiscano ritenute sui dividendi. Per le persone fisiche, infatti, è in ogni caso
prevista l’applicazione della ritenuta sugli utili distribuiti.
(PZ)
PAG. 9 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2013
Variazione di sede
di Confidi Friuli
TRASFERIMENTO NELLA NUOVA
SEDE SOCIALE E OPERATIVA
DI TAVAGNACCO
Dal 25 novembre 2013 la sede legale e tutti gli uffici del consorzio di garanzia fidi Confidi Friuli società cooperativa consortile per azioni sono trasferiti e operanti nella nuova sede di Via Alpe Adria
n. 16, località Feletto Umberto, 33010 Tavagnacco
(UD). Restano invariati i numeri telefonici, di fax
e gli indirizzi di posta elettronica che qui si riepilogano per comodità di consultazione:
- tel.: 0432-21069; 0432-294736;
- fax: 0432-294829; 0432-26434;
- e-mail: [email protected]
- sito internet: www.confidifriuli.it
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi, oltre che al Confidi stesso, all’ufficio
economico dell’Associazione.
PAG. 10 - APINFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 20 - 15 novembre 2013
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Indice mensile rivalutazione
t.f.r. ottobre 2013
RAPPORTI
CESSATI
MESE
DAL
AL
RIVAL.
FISSA
INDICE
75%
RISPETTO
DIC. 2012
RIVALUTAZIONE
GENNAIO
15.01
14.02
0,125
106,7
0,140845
0,265845
FEBBRAIO
15.02
14.03
0,250
106,7
0,140845
0,390845
MARZO
15.03
14.04
0,375
106,9
0,281690
0,656690
APRILE
15.04
14.05
0,500
106,9
0,281690
0,781690
MAGGIO
15.05
14.06
0,625
106,9
0,281690
0,906690
GIUGNO
15.06
14.07
0,750
107,1
0,422535
1,172535
LUGLIO
15.07
14.08
0,875
107,2
0,492958
1,367958
AGOSTO
15.08
14.09
1,000
107,6
0,774648
1,774648
SETTEMBRE
15.09
14.10
1,125
107,2
0,492958
1,617958
OTTOBRE
15.10
14.11
1,250
107,1
0,422535
1,672535
NOVEMBRE
15.11
14.12
1,375
DICEMBRE
15.12
14.01
1,500
(C)
PAG. 12 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
Lavoratori
extracomunitari
I CHIARIMENTI SULLA NORMATIVA
E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
SULLE PRASSI
Si passano brevemente in rassegna gli interventi
del legislatore e le ultime evoluzioni della prassi
amministrativa intervenuti nel corso dei questi ultimi mesi in materia di politiche migratorie, disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero.
SEMPLIFICATA LA CONVERSIONE
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
PER I LAVORATORI STAGIONALI
Con la circolare dello scorso 5 novembre 2013 i
Ministeri dell’Interno e del Lavoro hanno chiarito che la conversione del permesso di soggiorno
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato non stagionale, a tempo determinato o indeterminato, non richiede necessariamente il rientro del lavoratore nel suo paese d’origine; la conversione viene concessa nei limiti delle
quote di ingresso, in presenza di un rapporto di
lavoro subordinato e sempre che non sussistano
motivi ostativi.
La questione trae origine da una serie di quesiti,
posti agli uffici territoriali dei suddetti Ministeri,
in merito al campo di applicazione dell’art. 24 del
testo unico sull’immigrazione, il D.Lgs. 286/98,
relativo alla conversione del permesso di lavoro
stagionale, a seguito di una serie di pronunce giurisprudenziali sfavorevoli, fondate sulla carenza
della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel proprio Paese d’origine.
Il quarto comma dell’art. 24 del T.U. prevede, per
i lavoratori stranieri che abbiano già svolto nel nostro Paese attività di lavoro stagionale, un diritto
di precedenza nell’assegnazione delle quote di ingresso, da far valere nei confronti di altri lavoratori che richiedono il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale ma che non hanno mai svolto
in precedenza tale attività sul territorio italiano.
PAG. 13 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
Il diritto di precedenza è però subordinato alla
condizione che il lavoratore stagionale, al termine della propria attività, abbia fatto regolarmente
rientro nel proprio Paese d’origine; sul passaporto
del lavoratore interessato quindi devono risultare
tanto i timbri d’ingresso quanto i timbri di uscita
dall’Italia nei termini di vigenza del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
Il secondo periodo del suddetto quarto comma
dispone che il lavoratore stagionale “Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.” Nella
prassi, questa norma è stata sempre interpretata
in combinato con il disposto del periodo che lo
precede, e quindi anche ai fini della conversione
del permesso di soggiorno, concessa comunque
nell’ambito delle quote assegnate dal decreto flussi, è stato finora richiesto il requisito del rientro
del lavoratore nel suo paese d’origine. Nella circolare congiunta si cita numerosa giurisprudenza,
anche del Consiglio di Stato, che interpreta invece
il secondo periodo del quarto comma dell’art.24,
nel senso di subordinare la conversione del permesso di soggiorno stagionale unicamente alle
condizioni per il rilascio di tale permesso, cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di
elementi ostativi, lasciando che il rientro nel paese
d’origine costituisca requisito solo per la richiesta
di un “nuovo” permesso di soggiorno stagionale. I
Ministeri, sentito anche il parere dell’Avvocatura
dello Stato che ha aderito a tale seconda interpretazione, ritengono dunque che ai fini della conversione la normativa debba essere letta unitamente
al disposto del quinto comma dell’art.5 del testo
unico sull’immigrazione, in forza del quale la precisazione “qualora se ne verifichino le condizioni”
dà rilievo anche ai nuovi elementi sopraggiunti
nel tempo, quali ad esempio la costituzione di un
nuovo rapporto di lavoro che permette la conversione anche in assenza del preventivo rientro del
lavoratore stagionale nella sua terra d’origine.
Sulla base di tali premesse quindi i Ministeri
dell’Interno e del Lavoro hanno disposto, d’intesa
con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che
in ipotesi di richiesta di conversione del permesso
di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sia necessario verificare non il rientro del lavoratore e l’ottenimento del visto d’ingresso per la
medesima tipologia lavorativa, ma la disponibilità
delle quote d’ingresso programmate per le conversioni e l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso di lavoro stagionale, da accertare con
riscontro dell’esistenza di idonea comunicazione
obbligatoria con modello Unificato LAV.
CHIARIMENTI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO SULL’ISCRIZIONE
DELLO STRANIERO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Con la nota 6561/2012 il Ministero dell’Interno
aveva precisato che i cittadini stranieri per i quali sia presentata dichiarazione di emersione, nel
periodo intercorrente tra il 15 settembre 2012 e
il 15 ottobre 2012, ai sensi del decreto legislativo
n.109 del 16 luglio 2012, sono assimilabili ai destinatari dell’assicurazione sanitaria obbligatoria ex
art. 34 del T.U. 286/98 e, quindi, possono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale. Poiché il
codice fiscale viene rilasciato ai regolarizzandi al
momento della convocazione degli stessi presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione, il Ministero
aveva precisato che tali soggetti dovessero essere
trattati come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione
di irregolarità giuridica. La citata nota, relativamente al rilascio della tessera sanitaria, a parità di
condizione con i cittadini italiani, prevedeva che i
soggetti regolarizzandi dovessero necessariamente attendere il rilascio del codice fiscale definitivo
da parte dell’Agenzia delle entrate, e cioè la conclusione della procedura di emersione.
Ora, facendo seguito alla circolare congiunta con
il Ministero della Salute e l’Agenzia delle Entrate,
il Ministero dell’Interno torna sui suoi passi e, con
la nota n.6635/2013 accorda piena tutela sanitaria
agli stranieri che si trovino nelle more della procedura di emersione, accordando loro l’iscrizione al
servizio sanitario nazionale.
E’ stato concordato a questi soggetti di iscriversi
al SSN con il codice fiscale provvisorio, un codice
numerico di 11 cifre, che viene attribuito dall’agenzia delle entrate sulla base di quanto comunicato dallo stesso ministero dell’interno; tale codice numerico dovrà poi essere convertito in codice
fiscale alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, quindi alla convocazione
presso lo Sportello Unico. Per l’iscrizione al Servizio Sanitario il cittadino straniero deve quindi
presentarsi all’azienda sanitaria territoriale con la
PAG. 14 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
ricevuta della domanda di emersione, in cui sono
contenuti tutti i dati anagrafici completi così come
registrati dal Ministero dell’Interno. Qualora il
database nazionale individui univocamente il cittadino straniero, l’operatore sanitario può procedere all’inserimento del nuovo assistito e all’assegnazione di un medico; se il cittadino straniero è
munito del solo codice di identificazione numerico
provvisorio, non gli viene rilasciata automaticamente la tessera sanitaria definitiva ma gli viene
rilasciato un certificato sostitutivo della stessa.
Nel caso in cui invece il database nazionale non
individui il cittadino straniero da iscrivere, questi
è tenuto a verificare preventivamente la propria
iscrizione degli archivi dell’anagrafe tributaria
presso gli uffici dell’agenzia delle entrate.
LE MODIFICHE DEL T.U.
SULL’IMMIGRAZIONE APPORTATE
DAL “DECRETO LAVORO”
Il pacchetto lavoro, il D.L.76/2013, poi convertito in L.99/2013, ha disposto che qualora un datore di lavoro intenda assumere un cittadino extracomunitario ancora all’estero, sia tenuto ad
effettuare preventivamente alla richiesta di nulla
osta una verifica presso il centro per l’impiego
competente che non vi sia la disponibilità di altro
lavoratore, italiano, comunitario o extracomunitario, regolarmente presente nel territorio italiano, a svolgere l’attività richiesta dal datore. L’art.
9 della L.99/2013 modifica infatti l’art.22 del
D.Lgs. 286/98, inerente all’ingresso di cittadini
extracomunitari per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato. Al fine di evitare ingressi di cittadini extracomunitari con professionalità superflue rispetto alle esigenze del mercato,
il datore di lavoro è dunque tenuto ad effettuare
questa verifica e solo a seguito di esito negativo
gli è consentito presentare domanda di nulla osta
per un nuovo ingresso. La legge ha dunque disposto l’abrogazione della procedura di cui al quarto
comma dell’art. 22 del T.U. 286/98, che disponeva che lo Sportello Unico comunicasse le richieste
di nulla osta al Centro per l’impiego competente, e
che questi fosse tenuto a dar diffusione di tali offerte anche agli altri Centri in via telematica o con
ogni altro mezzo possibile. Decorsi venti giorni, in
assenza di riscontro di altri lavoratori italiani o comunitari, il Centro per l’impiego ne dava certificazione negativa allo sportello Unico richiedente al
fine del rilascio del nulla osta. Con la modifica del
pacchetto lavoro dunque l’onere di tale verifica ricade ora dal centro per l’impiego in capo al datore
di lavoro richiedente.
Un’ulteriore modifica apportata dall’art. 9 del pac-
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chetto lavoro alla normativa sull’immigrazione
riguarda la procedura per la determinazione del
contingente di cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi, di cui all’art.44 bis del regolamento
di attuazione D.P.R. 394/1999, disponendo che la
definizione del contingente avvenga con cadenza
triennale e non più annuale. In sede di prima applicazione le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono rilasciare i visti d’ingresso per formazione previa verifica dei requisiti richiesti; tali
visti sono poi portati in detrazione del contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Per il 2013, il DM 16 luglio 2013 ha
così provvisoriamente confermato il contingente
dell’anno precedente.
Il pacchetto lavoro ha inoltre disposto che il cittadino extracomunitario, che abbia conseguito
in Italia un dottorato o un master universitario
di secondo livello, oppure una laurea triennale o
specialistica, alla scadenza del titolo di soggiorno
per motivi di studio, possa richiedere il rilascio
del permesso di soggiorno per attesa occupazione
e possa essere iscritto nelle liste di disoccupazione
dei cui al D.P.R. 442/2000 per una durata non superiore a 12 mesi.
Con riferimento alla procedura di emersione di
cui all’art.5 del D.Lgs. 109/2012, il permesso di
soggiorno può inoltre essere richiesto dal cittadino straniero qualora la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili al solo
datore di lavoro, purché il rapporto di lavoro sia
effettivamente esistito; parimenti può essere richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione quando cessi un rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora
definita, ed il lavoratore sia comunque presente
sul territorio nazionale in modo ininterrotto da
almeno il 31 dicembre 2011; in tal caso, qualora vi
sia la richiesta di assunzione di un nuovo datore di
lavoro, potrà essere richiesto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In merito infine agli obblighi di comunicazione
che incombono al datore, cioè la comunicazione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro al cento
per l’impiego e la comunicazione della fornitura di
un alloggio alla questura, si ricorda che il pacchetto lavoro ha disposto che possano essere assolti
contemporaneamente all’atto dell’assunzione con
la comunicazione obbligatoria mediante modello
Unificato Lav, da modificare opportunamente con
decreto ministeriale.
PAG. 16 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
FLUSSI D’INGRESSO,
PRESENTAZIONE PER LE ISTANZE
PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2013
Poiché delle 4000 quote di ingressi per lavoratori
che abbiano completato percorsi di formazione e di
istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art.23
D.Lgs. 286/98, è stata utilizzata dagli Sportelli Unici per l’immigrazione solo nella percentuale del 7%,
con nota 3838 del 28 giugno scorso il Ministero
del Lavoro ha reso noto che il termine ultimo per
la presentazione delle relative istanze, già fissato
al 30 giugno 2013, è stato prorogato fino alle ore
24 del 31 dicembre 2013. Analogamente, alla stessa data del 31 dicembre 2013 è stato prorogato il
termine ultimo per la richiesta di conversione di
permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato a cittadini stranieri da altro Stato
dell‘Unione Europea in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per un numero di 500 unità, e
in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, per
un numero pari a 250 unità, quote al momento utilizzate nelle percentuali rispettivamente del 50% e
5 %; le istanze, redatte sui modelli LS per lavoro
subordinato, LS1 per lavoro domestico e LS2 per
lavoro autonomo, devono essere presentate con le
consuete modalità telematiche.
PERMESSO DI SOGGIORNO
ELETTRONICO CON REGOLE
DI SICUREZZA COMUNITARIE
Nella Gazzetta ufficiale n.260 del 6 novembre
2013, E’ stato pubblicato il decreto del ministero dell’Interno del 23 luglio 2013 in materia di
“Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno”, che in attuazione del regolamento CE
380/08 del 18 aprile 2008, dispone l’inserimento
di elementi di identificazione biometrica, al fine di
uniformare il modello di permesso di soggiorno a
quello comunitario. Il documento è costituito da
un tesserino simile ad un bancomat, dotato di un
microprocessore contactless (ICs) con tecnologia
a radiofrequenze. Nel supporto informatico di
memorizzazione verranno raccolti i dati personali
del richiedente o titolare del permesso di soggiorno, i dati identificativi del documento, gli elementi biometrici primari, cioè l’immagine del volto, e
quelli secondari costituiti dalle impronte digitali.
Per le attività di rilascio, rinnovo, annullamento,
revoca e controllo viene utilizzato l’Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno presso il Centro elettronico nazionale.
(BA)
Apprendistato
professionalizzante
LE SEMPLIFICAZIONI
DEL DECRETO LAVORO
L’art. 2, commi 1-3, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 ha previsto misure volte
a fronteggiare la grave crisi occupazionale che
coinvolge in particolare i giovani ed ad assegnare
all’apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro.
Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano è stata
chiamata ad adottare linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di uniformare
l’applicazione della disciplina dell’offerta formativa pubblica sull’intero territorio nazionale.
La norma dispone che nell’ambito delle suddette
linee guida siano adottate disposizioni derogatorie
al D.Lgs. n. 167/2011 in merito al piano formativo,
alla registrazione della formazione ed all’apprendistato in imprese multi localizzate. La norma ha
inoltre previsto, in via sussidiaria, l’applicazione
di dette disposizioni derogatorie in caso di mancata definizione delle linee guida da parte della
Conferenza unificata.
La Conferenza Stato Regioni non ha adottato alcun provvedimento entro il 30 settembre 2013 e
pertanto dal 1° di ottobre sono entrate in vigore
queste norme “sussidiarie”, che semplificano ulteriormente la disciplina del settore ed attuano una
“mini” riforma dell’istituto dell’apprendistato.
La prima modifica riguarda il piano formativo
individuale, o PFI, di cui all’art. 2, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 167/2011, che definisce il percorso formativo che sarà seguito dal lavoratore; dal
1° ottobre è ora previsto che sussista obbligo di
compilazione del PFI per la sola parte di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche, cioè, come
specificato nella circolare n.35/2013 del Ministero del lavoro, per la formazione disciplinata dalla
PAG. 17 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
contrattazione collettiva. Come si ricorderà il testo unico ha disposto che gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscano la durata
e le modalità di erogazione della formazione per
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, e che tale formazione sia
integrata, per quanto riguarda le competenze di
base e trasversali, dall’offerta formativa pubblica.
Il Ministero precisa che rimane intatto l’obbligo
di svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali
disciplinata dalle Regioni; ora però vi è obbligo di
compilare il piano formativo solo per la parte di
formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva e, all’atto della redazione del piano formativo, il fatto di poter omettere la parte di competenza regionale costituisce un indubbio vantaggio
pratico ed operativo. Il rispetto del contenuto del
piano formativo diviene così principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza dell’adempimento degli obblighi posti in capo al datore
di lavoro; il testo unico infatti, sanziona l’inadempimento nella erogazione della formazione di cui
sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro
e sia tale da impedire la realizzazione del conseguimento della qualifica professionale.
La seconda modifica apportata dal decreto del
“Pacchetto lavoro”, il D.L. 76/2013, riguarda le
modalità con cui deve essere effettuata, da parte
del datore di lavoro, la registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita alla
fine del periodo di apprendistato. Dal 1° ottobre
questo adempimento deve essere effettuato riportando i “contenuti minimi” già individuati con
DM. 10 ottobre 2005, che aveva definito il modello
del “libretto formativo del cittadino”: come chiarito dal Ministero del lavoro nella succitata circ.
n. 35/2013, la registrazione riporta quei contenuti
che fanno riferimento alle “competenze acquisite in percorsi di apprendimento” oltre, evidentemente, alle “informazioni personali del lavoratore”, quali nome e cognome, codice fiscale ecc. La
circolare riporta in via esemplificativa il modello
contenuto nel D.M.25 ottobre 2005.
La terza ed ultima innovazione apportata dal D.L.
76/2013 è relativa alle imprese multi localizzate:
per tali soggetti, la formazione avviene nel rispetto
della disciplina della regione in cui l’azienda ha la
propria sede locale. Non è molto chiara la portata di questa disposizione, poiché il testo unico già
prevedeva la possibilità, per le aziende multi localizzate, di accentrare le regole; inoltre, considerando che le Regioni, in materia di apprendistato
professionalizzante, non hanno più potere di legiferare, il rinvio alle norme regionali di cui sopra
dovrebbe essere riferito unicamente alla disciplina della formazione di base.
Va tuttavia segnalato che il termine del 30 settembre non è perentorio; per questo motivo, con
leggero ritardo, il 17 ottobre 2013 la Conferenza
Permanente delle Regioni ha varato le “linee guida” sull’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, per uniformare su tutto il territorio nazionale l’offerta formativa pubblica, al fine
dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il provvedimento, che ora è stato inviato
al Governo per l’accordo in seno della conferenza
Stato-Regioni, ha tenuto conto ed ha in sostanza
confermato le ipotesi derogatorie individuate dal
D.L. 76/2013, entrate in vigore con il 1° ottobre,
intervenendo con maggiore incisività sulla durata
della formazione. Le Regioni hanno disposto che
la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica vengano determinati sulla base del titolo di
studio posseduto dall’apprendista, modulandola in 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in
possesso della sola licenza elementare o di scuola secondaria di secondo grado, in 80 ore per gli
apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, ed
infine in 40 ore per gli apprendisti con laurea o
titolo equivalente. E’ inoltre prevista un’ulteriore riduzione per gli apprendisti che abbiano già
completato uno o più moduli formativi. Oggetto
della formazione deve essere una selezione tra le
competenze in materia di adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, che può costituire
un credito formativo permanente per la formazione ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 81/2008, in materia
di organizzazione e qualità aziendale, di relazione
PAG. 18 - APINFORMA / Lavoro - numero 20 - 15 novembre 2013
e comunicazione nell’ambito lavorativo, di diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, di legislazione del lavoro e contrattazione collettiva, di
competenze di base e trasversali, di competenze
digitali, di competenze sociali e civiche, di spirito
di iniziativa e imprenditorialità, e di elementi di
base della professione o mestiere. La formazione, svolta in ambienti adeguati ed attrezzati, deve
prevedere modalità di verifica degli apprendisti.
Nel documento le Regioni, ricordando la propria
competenza esclusiva in tema di formazione professionalizzante, evidenziano che deve intendersi
obbligatoria la formazione disciplinata come tale
nell’ambito della regolamentazione regionale, realmente disponibile in base alle risorse finanziarie
stanziate, o in via sussidiaria e cedevole, considerata tale dalla disciplina contrattuale vigente. Il
documento inoltre richiede che le imprese dispongano almeno di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Restano invece tutte
confermate le semplificazioni del D.L. 76/2013 in
materia di aziende multi localizzate e di registrazione della formazione, in merito alla quale viene
comunque fatta salva la modulistica adottata dal
ccnl applicato.
In conclusione di questa breve analisi, le modifiche apportate all’istituto dell’apprendistato dal
“pacchetto lavoro” e dalle linee guida emanate dalle Regioni, sono decisamente modeste, in quanto
il testo unico prima e la riforma Fornero poi, hanno semplificato molto l’istituto, che ad oggi comporta un impegno formativo ridotto, il quale può
essere interamente adempiuto in azienda e senza
formalità particolarmente gravose; resta invece la
portata “psicologica” di quest’ultima “revisione”
dell’istituto, quale incentivo ad un suo maggior
utilizzo da parte delle imprese in un momento di
grave situazione occupazionale giovanile come
quello odierno.
(BA)
SISTRI
CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Il Ministero dell’Ambiente pubblica una nuova
circolare, la n. 1/2013, che sostituisce quella diramata durante la vigenza del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101. Le principali novità introdotte riguardano i terminalisti portuali e ferroviari, il trasporto transnazionale dei rifiuti pericolosi. Fino al
31 luglio 2014 tutti i soggetti aderenti al SISTRI
dovranno continuare a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto nonché
presentare il MUD con riferimento ai rifiuti relativi agli anni 2013 e 2014. Fino al 31 luglio 2014 non
si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI di
cui all’articolo 260 bis del D.Lgs. n.152/2006.
Conseguentemente fino a tale data continueranno
ad applicarsi le sole sanzioni relative ai preesistenti adempimenti del registro di carico e scarico
e dei formulari di trasporto.
Riportiamo di seguito il testo della circolare.
1. PREMESSA – QUADRO GENERALE
L’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, così come modificato dalla legge di
conversione 30 ottobre 2013, n. 125, riformulando
i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che
operano sul territorio nazionale”;
- in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai
quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi”;
- “i nuovi produttori, che trattano o producono
rifiuti pericolosi”;
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire
al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11,
comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio
della Regione Campania”.
L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure.
Occorre sottolineare che, rispetto al testo originario del d.l., la legge di conversione n. 125/2013 ha
apportato, in particolare, le seguenti modifiche:
1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i
quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani;
2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo
dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006,
previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del
trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è
stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti
operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo di
moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto
ministeriale che stabilisca a regime le modalità
di applicazione). Inoltre, per l’applicazione del
SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un
decreto ministeriale che dovrà essere adottato
entro la fine del 2013 (su tale aspetto, vedi oltre
ed al punto 3).
La norma non contempla l’obbligo di adesione per:
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
PAG. 19 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
- gli enti e le imprese che effettuano attività di
raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non
pericolosi;
- i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani
del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti
urbani pericolosi, sono comunque interessati
alla fase di sperimentazione suddetta).
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base
volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter
del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art.
11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla
legge di conversione.
Secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs.
152/2006, con uno o più decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all’adesione e verranno individuate,
nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il
trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato
entro il 3 marzo 2014, affinché l’ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della
seconda fase di operatività.
L’operatività del SISTRI è articolata in diverse fasi.
La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e riguarda:
a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano
sul territorio nazionale;
b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai
quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in
attesa della presa in carico degli stessi da parte
dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
d) i nuovi produttori, che trattano o producono
rifiuti pericolosi.
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il
termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe di questa seconda fase necessarie per
definire le opportune semplificazioni.
Infine, per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi (esclusi i produttori iniziali di rifiuti
urbani, estranei al SISTRI, come si desume dal periodo aggiunto al comma 2 dell’articolo 11, dalla
legge di conversione n. 125/2013), è prevista una
fase di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale da adottare entro la fine del
2013. Detta sperimentazione prenderà avvio dal
30 giugno 2014 (secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, come modificato in sede di conversione).
2. SOGGETTI OBBLIGATI
AD ADERIRE AL SISTRI
Nel presente paragrafo si forniscono ulteriori indicazioni sull’ambito soggettivo di necessaria (obbligatoria) applicazione del SISTRI.
L’articolo 188-ter, così come modificato, dal d.l. n.
101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013,
limita l’obbligo di adesione al SISTRI alle seguenti
categorie di operatori economici:
a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi.
Non rientrano nella previsione normativa i
produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché
pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori iniziali
che non sono organizzati in enti o imprese.
Per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuino soltanto
operazioni di stoccaggio (deposito preliminare al punto D 15 dell’Allegato B e messa in riserva di cui al punto R 13, dell’Allegato C, alla
Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006) dei propri
rifiuti all’interno del luogo di produzione, l’avvio dell’operatività rimane fissato, anche con
riferimento a dette attività, al 3 marzo 2014.
b) Enti o imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul
territorio nazionale.
Anche in tal caso la norma si riferisce ai soli
rifiuti speciali pericolosi.
Per vettori esteri che operano sul territorio nazionale si intendono, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. n. 101/2013, i vettori esteri che
effettuano trasporti di rifiuti all’interno del
territorio nazionale o trasporti transfrontalieri
in partenza dal territorio.
c) Enti o imprese che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, com-
PAG. 20 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
mercio e intermediazione di rifiuti urbani e
speciali pericolosi.
In tal caso, diversamente dai precedenti, la
norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia
speciali che urbani.
L’espressa inclusione nel SISTRI dei rifiuti urbani pericolosi, entro i limiti indicati, è frutto della modifica dell’articolo 11 operata dalla
legge di conversione n. 125/2013 (sulla base
della formulazione del d.l. n. 101/2013, rimanevano aperte diverse opzioni interpretative).
Può anche sottolinearsi che, nel caso di trasporto navale, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare
per i relativi adempimenti.
d) Nuovi produttori che trattano o producono
rifiuti pericolosi.
Si tratta dei soggetti che sottopongono i rifiuti
pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non
pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura
o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed
ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti,
nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, sono tenuti ad iscriversi sia nella
categoria gestori che in quella produttori.
La sottoposizione al SISTRI dei nuovi produttori, non solo qualora producano rifiuti
trattando rifiuti pericolosi, ma anche qualora
producano rifiuti pericolosi trattando rifiuti
non pericolosi, è stata chiarita dalla modifica
dell’articolo 11 operata in sede di conversione.
3. TERMINI DI INIZIO
DELL’OPERATIVITÀ DEL SISTRI
Ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi.
E’ previsto altresì un terzo termine, subordinato,
tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
a) enti o imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all’interno del territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei
rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi
a titolo professionale”, contenuta al comma 2
dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve inten-
dersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi
prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza.
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti si evidenzia che l’articolo
194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, prevede che “fatte salve le norme
che disciplinano il trasporto internazionale di
merci, le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero nel territorio italiano sono
iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali
di cui all’articolo 212”. L’articolo 188-ter del
medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese
che raccolgono o trasportano rifiuti speciali
pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i
vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno
del territorio nazionale, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI (conformemente
a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1072/2009); lo stesso vale per il trasporto transfrontaliero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri. Per i vettori
stranieri che effettuano trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio
nazionale, o con solo attraversamento del territorio nazionale, valgono le disposizioni sulla
tracciabilità previste dal Regolamento comunitario n. 1013/2006.
b) enti o imprese che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.
In questa categoria, come esposto, rientrano
anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che
sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di
trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli
trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal
trattamento di rifiuti.
Si evidenzia che, attraverso tali previsioni,
dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività,
detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero,
effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche
se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.
Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
PAG. 22 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n.
101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court,
ma da una lettura sistematica e coordinata
alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi.
- gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da
loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale
dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212,
comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti,
iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
- i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Infine è prevista una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti
urbani pericolosi:
a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.
Per tutte tali categorie il Sistri si applica a partire
dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in
centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o
altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
In dettaglio, l’articolo 11, comma 2, del d.l. n.
101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da
disciplinarsi con un decreto interministeriale, da
adottare entro sessanta giorni; la sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014; sulla base
della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del SISTRI anche alle suddette attività.
E’ opportuno rimarcare che la sperimentazione ed
i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali
fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri
di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.
4. MODALITÀ DI COORDINAMENTO
TRA OBBLIGHI DEI SOGGETTI
ISCRITTI AL SISTRI E OBBLIGHI
DEI SOGGETTI NON ISCRITTI AL SISTRI
Occorre premettere che l’articolo 14 del decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
disciplina le procedure relative alle categorie di
soggetti non iscritti al SISTRI.
Le medesime procedure devono essere adottate,
nella prima fase operativa del sistema, da parte dei
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che
non aderiscano volontariamente al SISTRI in data
antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono
su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri
obblighi con le modalità appresso precisate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati,
necessari per la compilazione della “Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila
anche la sezione del produttore del rifiuto,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata
dal produttore del rifiuto, viene consegnata al
conducente del mezzo di trasporto. Una copia
della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a
stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
- in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area
trasportatore ed area produttore) è a cura del
gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non
iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia
ancora operativo devono essere accompagnati dal
formulario di trasporto secondo quanto prescritto
dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al
SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto
provvede a riportare il codice del formulario nel
PAG. 23 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
campo “Annotazioni” della propria registrazione
cronologica.
5. REGIME TRANSITORIO E SANZIONI
In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che
prevede, in via transitoria, una sorta di doppio
regime degli adempimenti e delle sanzioni ad
essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI,
a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei
soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli
260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative
agli adempimenti del SISTRI.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi,
previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs.
n. 152/2006, nella formulazione previgente alle
modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le
relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata
disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti
prima che il SISTRI venisse introdotto nel d.lgs.
n. 152/2006.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle
sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti,
oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI
(qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico
e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a
compilare la dichiarazione annuale al catasto dei
rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
E’opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189
del d.lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli
anni 2013 e 2014.
Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi
a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i
quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza
è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali
è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare
gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando
le esenzioni previste, per le prime tre violazioni,
dal comma 11 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013).
Mentre la disciplina degli adempimenti e delle
sanzioni per i soggetti che effettuano attività di
gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine
alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori
e trasportatori) verrà dettata da norme successive.
Nel contempo, l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha
parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti
cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai
soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire
una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la
moratoria delle sanzioni SISTRI).
In particolare:
- mediante il comma 12-bis (che ha modificato l’articolo 190, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n.
152/2006): è stato ridefinito l’ambito soggettivo dell’obbligo di tenuta dei registri di carico
e scarico, per tener conto delle modificazioni
dell’articolo 188-ter; sono state apportate semplificazioni per la tenuta dei registri da parte
degli imprenditori agricoli (queste semplificazioni consistono nella possibilità di adempiere
all’obbligo di tenuta dei registri mediante la
conservazione del formulario di trasporto o
del documento di conferimento dei rifiuti al
circuito di raccolta di cui all’art. 183, comma
1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006); è stato
precisato il contenuto ed i tempi massimi delle
annotazioni nei registri;
- mediante il comma 12-ter (che ha modificato l’articolo 190, comma 3, del d.lgs. n.
152/2006), è stato precisato l’obbligo di tenuta dei registri per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; mediante il comma
12-quater (che ha modificato l’articolo 193,
comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), è stato precisato l’obbligo di compilare i formulari per i
raccoglitori e trasportatori.
- mediante il comma 12-quinquies (che ha introdotto il comma 19-bis, all’articolo 212 del
d.lgs. n. 152/2006), gli imprenditori agricoli
produttori di rifiuti sono stati esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali,
per il trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento nell’ambito del circuito organizzato
di raccolta (di cui alla lettera pp), del comma
1, dell’articolo 183, del d.lgs. n. 152/2006).
6. ADESIONE VOLONTARIA AL SISTRI
Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di
procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve
comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile
sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste
con riferimento alla categoria di appartenenza a
partire dal completamento delle procedure di ade-
PAG. 24 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
sione fino ad eventuale espressa manifestazione di
volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento,
può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
menti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili.
7. MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI
REGOLAMENTARI. MODIFICHE
AL MANUALE OPERATIVO SISTRI SOSPENSIONE DEI PUNTI 7.3.
E 7.1.2. DEL MANUALE OPERATIVO
Una sede privilegiata per l’elaborazione e la condivisione delle semplificazioni ed ottimizzazioni
previste dalla normativa è rappresentata dal Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del
SISTRI, previsto dall’articolo 11, comma 13, del
d.l. n. 101/2013.
Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto ministeriale n. 254 in data 17 settembre 2013.
La sua composizione è già stata integrata, per tener conto delle richieste di partecipazione sopravvenute.
Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico
sono, ai fini della auspicata concertazione delle
soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle associazioni di categoria interessate.
Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano: le modalità semplificate applicabili alla microraccolta; le modalità operative
richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale; l’interoperabilità tra sistemi gestionali
aziendali e SISTRI; il funzionamento dei dispositivi SISTRI (black box e token USB); la tracciabilità dei rifiuti all’interno degli impianti di gestione.
(C)
L’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha anche introdotto il comma 4-bis, all’articolo 188-ter, del d.lgs.
n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, si dovrà procedere periodicamente a
semplificare ed ottimizzare il SISTRI.
Le disposizioni regolamentari (oggi in gran parte
contenute nel d.m. n. 52/2011, e s.m.i.) dovranno dunque essere adeguate per tener conto, oltre
che delle modifiche legislative intervenute, delle
predette semplificazioni ed ottimizzazioni, e dovrà essere aggiornato di conseguenza il Manuale
Operativo.
Nelle more, è già stata sospesa l’applicazione del
Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei
passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2.,
che prevede la presa in carico delle giacenze alla
mezzanotte del 30 settembre 2013, prima che gli
impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempi-
8. TAVOLO TECNICO
PAG. 25 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
Sistemi di rivelazione
incendio
PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE
DELLA UNI 9795
Terminato il lavoro di revisione, è stata finalmente pubblicata (10 ottobre 2013) la nuova edizione
della UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”, norma di
riferimento del settore e richiamata dal recente
“Decreto impianti”, DM 20 dicembre 2012.
Il documento prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o sistemi di protezione (sia di tipo attivo che
di tipo passivo) installati negli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
Nonostante la versione precedente risalisse a tempi recenti (2010), si è ritenuto opportuno avviare
una significativa revisione del testo in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia in questo ambito.
Nella nuova edizione sono stati aggiornati molti
criteri di installazione, inserendo tra l’altro indicazioni per:
- i rivelatori lineari di tipo resettabile;
- il dimensionamento dei rivelatori puntiformi
nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati
per quegli ambienti ove non si abbia circolazione d’aria forzata;
- il dimensionamento dei rivelatori puntiformi
nei soffitti con travi;
- il corretto posizionamento in altezza dei rivelatori lineari (ponendo anche un limite al di
sotto del quale non è possibile porre il rilevatore);
- i coefficienti di maggiorazione da applicarsi
nei locali, nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti degli ambienti con circolazione d’aria elevata.
Il lavoro di revisione, svolto dal GL “Sistemi automatici di rivelazione di incendio” della Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi”, è stato molto complesso e articolato, ma la
norma ora pubblicata – frutto dell’esperienza di
anni di lavoro tecnico e pratico – è in grado di essere sia per gli operatori che per gli utenti (progettisti, installatori, imprese di costruzione, PA ecc.)
un utile strumento in grado di garantire una più
facile applicazione delle regole.
Nel numero di ottobre della rivista U&C, il dossier
dedicato proprio al tema della protezione attiva
contro gli incendi contiene tra gli altri un articolo
(“Sistemi fissi di segnalazione allarme d’incendio”) che approfondisce specificamente tutte le
novità della norma UNI 9795:2013.
(fonte UNI: http://www.uni.com/ - 11 ottobre
2013)
(C)
PAG. 26 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
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PRIMA FASE D’ISCRIZIONE
NEL REGISTRO TELEMATICO
Facendo seguito alla precedente comunicazione di
pari oggetto (cfr. articolo del notiziario n. 37 del
14 ottobre 2013), segnaliamo che dal 21 ottobre
2013 è possibile effettuare, entro il 30 novembre
2013, l’iscrizione al registro delle aziende “energivore” sul sito della Cassa Conguagli per il settore
elettrico (CCSE), primo passo per poter accedere
ad una riduzione dell’incidenza degli oneri generali del sistema elettrico (c.d. componenti A/UC),
che vengono addebitati direttamente nelle fatture
dell’energia elettrica.
Ricordiamo che le aziende “energivore” che potranno usufruire di tale sgravio devono soddisfare
tutti i seguenti requisiti:
- avere un codice ATECO prevalente riferito ad
attività manifatturiere (ovvero codici da 10.xx.
xx a 33.xx.xx);
- aver utilizzato, nell’arco del 2012, per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 GigaWattora elettrici (2.400.000 kWh) annui;
- avere un Rapporto IIE (Indice Intensità Elettroenergetica) tra il costo del quantitativo di
energia elettrica utilizzata nell’anno solare
2012 ed il fatturato dell’anno uguale o superiore al 2%.
Il sistema telematico per iscriversi nel registro
delle aziende “energivore” è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito http://
energivori.ccse.cc/
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Circolare N.25/2013/ELT
Eventuali richieste di informazioni attinenti il
portale o problematiche di natura informatica potranno essere segnalate al numero 06/32101397;
le altre tipologie di richieste possono essere inviate all’indirizzo [email protected]
(C)
PAG. 28 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
Ambiente e sicurezza
in breve
FLASH IN MATERIA
DI SICUREZZA ED AMBIENTE
NUOVA SENTENZA DELLA
CASSAZIONE SU D.LGS. 231/2001
E SANZIONI INTERDITTIVE
Si segnala che la sentenza della Cassazione 16
ottobre 2013, n. 42503 riporta l’attenzione sulle
sanzioni a carico di un’impresa responsabile ex
D.Lgs. 231/2001. Il provvedimento riguarda una
società il cui responsabile era stato condannato
per lesioni colpose ai danni di un operaio causate
dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La Cassazione ha sentenziato che in
caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza
del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere
applicate obbligatoriamente.
PROGRAMMA NAZIONALE
DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 18 ottobre 2013 è pubblicato il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2013 che, in ottemperanza di quanto dispone l’art. 180 del Testo Unico Ambiente, reca “Adozione e approvazione del
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”.
Tra l’altro si segnala come si torni a parlare di preparazione per il riutilizzo (art. 180-bis del TUA)
enunciando con enfasi che i previsti decreti attuativi “sono attualmente in fase di elaborazione”.
MODIFICATO IL CLP
Si segnala che è stato pubblicato il Regolamento
(UE) n. 944/2013 del 2 ottobre 2013 (G.U. dell’Unione Europea L261 del 3 ottobre 2013) recante
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del regolamento CLP relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
In particolare le modifiche hanno riguardato:
- l’allegato IV nel quale è stato modificato il
consiglio di prudenza P210
- l’allegato VI con l’inserimento/sostituzione
della classificazione e l’etichettatura armonizzata per varie sostanze.
BANCHE DATI SOSTANZE
CHIMICHE: IL BOLLETTINO
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Si segnala che è disponibile il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - Ambiente e Salute” del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che tratta in particolare delle banche dati realizzate dalle Amministrazioni
nazionali e dall’ECHA per permettere agli utenti
di accedere alle informazioni disponibili sulle sostanze chimiche.
PAG. 29 - APINFORMA / Sicurezza e Ambiente - numero 20 - 15 novembre 2013
(C)
SOA: rinnovo
per la Pre System S.p.A.
È UN’AZIENDA CHE OPERA
NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA
INDUSTRIALIZZATA
La Pre System S.p.A., rappresentata dai signori
Giuliani rag. Tiziano, Parussini p.i. Adriano, e Zuliani arch. Ermacora Paolo, con sede in Sedegliano
(UD) zona industriale Pannelia sulla S.S. n. 463 ha
provveduto alla verifica quinquennale dell’attestazione, mantenendo le iscrizioni per le categorie:
OG1 e OS13 entrambe per 10.329.138 Euro e per
la categoria OG3 per 1.032.913 Euro.
Potrà eseguire: edifici civili e industriali; in particolare, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché
delle eventuali opere connesse, complementari e
accessorie (OG1), fino ad un importo massimo di
12.394.966 Euro.
Inoltre, è stata abilitata ad eseguire strutture prefabbricate in cemento armato, in particolare potrà
produrre in stabilimento e montare in opera strutture prefabbricate in cemento armato normale e
precompresso (OS13) fino ad un importo massimo di 12.394.966 Euro.
Ha potuto anche qualificarsi per appalti di importo fino a 1.239.495 euro per la categoria OG3
che riguarda la costruzione, la manutenzione o
la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per consentire la mobilità su “gomma”,
“ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale,
del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti
gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Questa categoria comprende in via esemplificativa
PAG. 30 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza,
le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi
puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata,
i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii,
i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di
decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le
stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in
ferro, cemento armato semplice o precompresso,
prefabbricati o gettati in opera.
Pre System S.p.A. è un’azienda che opera nell’ambito dell’edilizia industrializzata, proponendosi anche per soluzioni chiavi in mano gestite con propria struttura operativa. L’azienda oltre al possesso dell’attestazione SOA è certificata UNI EN ISO
9001 e OHSAS 18001 rilasciata da SGS ITALIA.
Ha inoltre acquisito la certificazione CE per tutta
la gamma dei suoi prodotti strutturali e di pannelli di tamponamento. Questi ultimi, nel caso della
tipologia a taglio termico, sono certificati anche
secondo il D.M. dell’Industria e Artigianato del 2
aprile 1998.
L’organizzazione e l’esperienza aziendale, anche
nel settore edile tradizionale, consente di associare le tecnologie relative ai manufatti prefabbricati
in cemento armato precompresso a tecnologie tradizionali dell’edilizia. Pre System si propone quindi come interlocutore unico per la realizzazione di
edifici prefabbricati in c.a. ed opere infrastrutturali provvedendo alla progettazione e realizzazione dei manufatti prefabbricati nonché al trasporto
ed al montaggio eseguito nel rispetto scrupoloso
delle norme di sicurezza.
Il fatturato annuo medio aziendale ammonta a
circa 20.000.000,00 di Euro.
L’organico aziendale si compone di 70 dipendenti
suddivisi in: 20 impiegati e 50 operai. L’azienda
ha al suo interno un ufficio tecnico di progettazione composto da un ingegnere calcolatore e da
cinque disegnatori, in grado quindi di realizzare
tutti i disegni tecnici necessari all’esecuzione delle
opere sia prefabbricate sia realizzate in opera.
La struttura gestionale è composta da: ufficio
commerciale, ufficio acquisti, ufficio contabilità
industriale, ufficio amministrativo, ufficio gestione cantieri, ufficio programmazione.
Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione
è situato adiacente alla sede dell’azienda, su un’area di 65.000,00 mq. di cui coperti 12.000,00 mq.
Nelle attività di produzione dei manufatti prefabbricati sono impiegati circa 35 addetti.
Le tipologie prodotte sono varie sia in cemento
armato precompresso sia ad armatura lenta, con
una produzione annuale di calcestruzzo pari a
circa 30.000 mc completamente prodotti dall’impianto per la produzione di calcestruzzo aziendale. Lo stabilimento viene dotato con continuità di
attrezzature aggiornate alle nuove tecnologie.
Le tipologie prodotte dedicate alle opere infrastrutturali si possono riassumere in:
- muri di sostegno prefabbricati: rivestimenti
in pannelli prefabbricati con finitura varie (in
matrice, in pietra, blocchi di laterizio ecc.);
- impalcati da ponte: in elementi scatolari, impalcati di intradosso piano a travi accostate,
impalcati a travi distanziate;
- gallerie artificiali.
Mentre le tipologie prodotte dedicate opere di edilizia civile ed industriale si possono riassumere in:
- Sistema WING composto da travi principali,
coppelle in cls, travi TRWi, pilastri, pannelli di
tamponamento in cls. Il sistema prende nome
dalla sezione della trave principale, avente
sagoma ad ala, tale trave ha larghezza pari a
ml. 2,50 e lunghezze fino a 31,00 ml. E’ possibile realizzare la copertura sia con coppelle
di chiusura in calcestruzzo sia con coppelle
leggere realizzate in lamiera di acciaio o alluminio. Nel primo caso il manto di impermeabilizzazione può essere realizzato con guaine
bituminose sul 100% della superficie di copertura naturalmente con idonei isolamenti
termici oppure con manto in guaine impermeabilizzanti per il canale della trave principale
e lastre in fibrocemento o metallo sovrastanti
PAG. 31 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
le coppelle in cls. Naturalmente i vari sistemi
adottano idonei pacchetti di isolamento termico. Il sistema consente inoltre varie tipologie di illuminazione/aereazione, dallo shed al
lucernario zenitale.
- Sistema copertura a doppia pendenza composto da tegoli TT di copertura, capriate doppia
pendenza, pilastri, pannelli di tamponamento
in cls. In questo caso il manto di copertura viene realizzato con lastre metalliche sovrastanti
i tegoli TT di copertura o con lastre in fibrocemento senza amianto. Anche in questo sistema
si adottano idonei pacchetti di isolamento e diverse tipologie di illuminazione/aereazione.
- Sistema copertura piana composta da tegoli
TT, travi principali, pilastri, pannelli di tamponamento in cls. Il sistema di impermeabilizzazione prevede la realizzazione di manti di
copertura composti da diversi strati di guaine
bituminose. L’illuminazione dalla copertura viene garantita mediante l’utilizzo di varie
tipologie di lucernari. I pannelli di tamponamento possono essere scelti tra una ampia
gamma di tipologie composta da pannelli con
finitura in calcestruzzo liscio fondo cassero sia
in cemento grigio sia in cemento bianco, pannelli di tamponamento con finiture esterne in
graniglie di marmo di vari colori o con ghiaino lavato di fiume, pannelli di tamponamento
con finitura esterna realizzata con blocchi in
argilla espansa tipo LECA ed altre.
Invece, nel settore dell’edilizia tradizionale ha a
disposizione circa 20 addetti gestiti da 2 tecnici
che coordinano le operazioni di cantiere. A tale
settore è demandata la realizzazione di tutte le
opere da realizzare con tecnologia tradizionale e
di finitura da realizzarsi direttamente in cantiere.
Oltre che in Friuli-Venezia Giulia ha eseguito lavori anche in Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna e Lombardia. All’estero invece ha operato nella vicina Austria.
(CS)
Sotto i 150 mila euro
niente SOA
OBLIGATORIA L’ATTESTAZIONE SOLO
PER GLI APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AI 150.OOO EURO
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha espresso un’interessante parere n. 124 del 17 luglio 2013 per la soluzione delle controversie in merito ad un appalto di
importo inferiore a 150.000 euro e ai requisiti di
qualificazione richiesti. Viene contesta l’aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti di una ditta nell’ambito della gara
indetta per l’affidamento dei lavori di restauro.
L’istante specifica che la lettera di invito trasmessa
dal Comune prevedeva quale categoria prevalente
delle opere da appaltare, la OS2, stabilendo, ai fini
della qualificazione dei concorrenti, che: “Per l’esecuzione dei lavori è all’esito dell’accesso agli
atti di gara, emergerebbe, nella tesi della Società
istante, che l’impresa aggiudicataria dell’appalto,
non sarebbe stata, all’epoca dell’offerta, in possesso dell’attestato SOA in categoria OS2 ed avrebbe
altresì reso falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara.
Pertanto l’istante, contestando il possesso in
capo all’aggiudicataria, sin dall’epoca dell’invito
e dell’offerta, dell’attestazione SOA in questione,
ritiene che questa debba essere esclusa per mancanza dei requisiti.
In riscontro all’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha confermato la legittimità del
proprio operato sull’assunto che la ditta risultata
prima classificata, è risultata in possesso dei requisiti “dei requisiti di cui all’articolo 28, comma
1, del D.P.R. n. 34/2000 e dei requisiti di cui al
decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420,
articolo 10”, in quanto ha provveduto a documentarne l’esistenza; il Comune, inoltre, fa presente
che la aggiudicataria non ha attestato falsamente
l’attualità del possesso dell’attestazione SOA, categoria OS2, classe 1 (richiesta, in via alternativa,
nella lettera di invito), avendolo anzi escluso nella
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compilazione del modello di offerta, ed avendo
corredato tale dichiarazione con coerente documentazione di scadenza dell’attestazione SOA già
posseduta e di pendenza della procedura per il rilascio di nuova e aggiornata attestazione.
Pertanto, il Comune, dopo avere verificato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
28 DPR n. 34/2000 e al DM n. 420/2001 dichiarati dalla ditta risultata aggiudicataria provvisoria, ha adottato nei confronti di quest’ultima il
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La questione posta all’esame dell’Autorità attiene
alla verifica della legittimità della procedura in
questione, sotto il profilo del possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicataria e,
per altro verso, della correttezza e regolarità della
dichiarazione resa, al riguardo, in sede di offerta.
Nel caso di specie, trattandosi di appalto per importo inferiore ai 150.000 euro, la lettera di invito stabiliva, ai fini della qualificazione dei concorrenti, che:
“Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del
D.P.R. n. 34/2000 e dei requisiti di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, num. 420, articolo 10 oppure, in alternativa, il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS2, classe 1”.
Secondo l’Autorità è di tutta evidenza che la suddetta previsione di gara non impone, al fine di documentare i requisiti di qualificazione, il possesso dell’attestazione SOA, contemplandone solo la
possibilità “alternativa”: ciò, in perfetta coerenza
rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 40 D.lgs.
n. 163/2006 e art. 60 del Reg. DPR 207/2010,
che rendono obbligatoria l’attestazione solo per gli
appalti di lavori di importo superiore ai 150.000
Euro, oltre che in ossequio alle norme di cui
all’art. 90 DPR 207/2010 ed all’art. 10 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (in materia di lavori di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici), che riguardano –
appunto – i requisiti richiesti per lavori pubblici
di importo pari o inferiore a 150.000 Euro.
Sotto questo aspetto, dunque, può affermarsi che
l’offerta della società aggiudicataria provvisoria appare coerente alla lettera di invito ed alle disposizioni di legge sopra citate, nella parte in cui dichia-
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ra il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 D.m. 3
agosto 2000, n. 294 e art. 28 DPR 34/2000 (oggi
art. 90 DPR 207/2010). Allo stesso modo appare
legittimo l’operato della stazione appaltante che ha
correttamente richiesto e poi verificato il possesso
dei suddetti requisiti di legge in sede di gara.
Dall’esame poi della documentazione presentata
dalla aggiudicataria, non risulta alcuna falsa attestazione circa il possesso dell’attestazione SOA,
categoria OS2, classe 1 (peraltro richiesta, solo in
via alternativa, nella lettera di invito).
Risulta infatti che la ditta in contestazione, nella
compilazione del modello di offerta, ha barrato la
corrispondente opzione prevista, proprio al fine di
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escludere il possesso dell’attestazione in questione.
Ciò si evince, con chiarezza, dal fatto che, nella
compilazione del modello di offerta, non risultano barrate tutte le opzioni per le quali l’offerente
ha inteso esprimere dichiarazione di segno confermativo.
Pertanto, il Consiglio dell’Autorità ritiene conforme alla normativa di settore l’operato della stazione
appaltante e conseguentemente legittimo il provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della ditta che è risultata in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto.
(CS)
Note informative
LE NOVITÀ NORMATIVE
NAZIONALI
IL CODICE DEI CONTRATTI
AGGIORNATO SUL SITO DELL’AVCP
E’ disponibile sul sito dell’AVCP, http://www.
avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/
Digital%20Assets/pdf/CodContrPubblici_aggiornamento_alla_legge_98_2013.pdf il testo del Codice Appalti aggiornato alla legge 9 agosto 2013,
n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (cd. Decreto del fare).
INFRASTRUTTURE.
NUOVI FONDI PER 24 PORTI
Una bozza di un decreto del Ministero delle Infrastrutture prevede un plafond di risorse pari a 90
milioni di euro per interventi di adeguamento su
24 porti. Il testo del provvedimento verrà discusso
in questi giorni in Conferenza unificata.
La somma - quantificata inizialmente dal Ministero dell’Economia e Finanza in 70 milioni, è stata
poi elevata a 90 milioni con il DL 93/2013 (cd.
del Fare).
Il riparto viene effettuato distribuendo l’80% delle
risorse, pari a 72 milioni, proquota a tutte le Autorità che gestiscono i porti.
L’attribuzione del restante 20%, pari a 18 milioni,
segue invece un criterio qualitativo, privilegiando,
tra i porti «cui afferiscano le più basse percentuali
di imposta sul valore aggiunto», opere e interventi «di grande infrastrutturazione» connotati «da
elementi di immediata cantierabilità».
I porti che beneficeranno di questa sorta di riserva di 18 milioni “extra” sono 3: Napoli, Ravenna e
Salerno.
Napoli riceve un cofinanziamento di 3,6 milioni
per realizzare al molo Beverello i pontili per l’ormeggio degli aliscafi e l’imbarco dei passeggeri.
A Ravenna arrivano 6,4 milioni per la ristrutturazione della banchina Magazzini generali.
PAG. 35 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
In ultimo a Salerno si concedono 8 milioni per i
lavori del II stralcio del consolidamento e adeguamento della Banchina Ligea.
Per quanto riguarda invece il riparto dei 72 milioni, per il porto di Genova sono previsti poco più
di 15 milioni, segue il porto di Augusta (Siracusa),
con oltre 9 milioni e Messina (6 milioni).
APPROVATO DAL CDM IL DL
PER REGIONI ED ENTI LOCALI
Il CdM ha approvato un decreto legge contenente
misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed
Enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
In sintesi le misure d’interesse per il settore.
Debiti della Pubblica amministrazione
Dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche,
con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali, dovranno comunicare:
- l’importo dei singoli debiti;
- il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento nonché il codice fiscale ovvero la
partita Iva del creditore;
- la distinzione tra i debiti di parte corrente e
quelli in conto capitale;
- l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31
dicembre 2012.
Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti.
Contributo a Milano per l’Expo 2015
Viene stanziato un contributo al Comune di Milano di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015.
Meno rigidità per i Comuni
Si garantisce, agli enti con più di 60.000 abitanti
e che abbiano posto in essere misure di riduzione
dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere
sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l’equilibrio
entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di
tutti gli organismi partecipati e comunque entro
tre anni compreso quello in cui è stato deliberato
il dissesto.
OSSERVATORIO MERCATO
IMMOBILIARE STATISTICHE 2012
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/
nsilib/nsi/documentazione/omi/pubblicazioni/
statistiche+catastali/indice+statistiche+catastali
il documento denominato “Statistiche catastali”.
Tali dati rappresentano una sintesi completa
sull’entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, così come censito nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre di
ogni anno.
Si tratta di informazioni che riguardano circa 72
milioni di immobili, o loro porzioni, dei quali si
forniscono: la numerosità dello stock, la sua consistenza fisica (vani, superfici o volumi a seconda
delle categorie tipologiche) e la rendita catastale.
Dall’analisi effettuata risulta che oltre il 50% delle
unità immobiliari registrate in catasto sono abitazioni, mentre negozi e pertinenze (soffitte, cantine, box e posti auto) raggiungono quasi il 40%.
Gli immobili per le attività produttive e commerciali e quelli di interesse collettivo sono invece
pari a circa il 3% del totale.
Per quanto attiene ai dati sulle rendite catastali
quelle di case, uffici, negozi e pertinenze risultano
pari al 65% del totale, per un valore corrispondente di circa 23 miliardi di euro, mentre gli immobili
speciali destinati all’uso produttivo e commerciale
raggiungono, una quota del 29%, quindi oltre 10
miliardi di euro.
Nel 2012 lo stock immobiliare italiano è aumentato del 2%, quasi 1,3 milioni di unità più del 2011. È
stato rilevato nel gruppo D (capannoni industriali
e agricoli ed edifici produttivi) l’aumento percentuale annuo più elevato, pari ad oltre il 12%, che
corrisponde a circa 160 mila unità più dell’anno
precedente. Si tratta chiaramente di un effetto dovuto alla recente operazione di censimento e accatastamento degli “immobili fantasma”.
Lo stock immobiliare è per quasi l’88% di proprietà di persone fisiche, il 12% circa è detenuto
da persone non fisiche. Una quota residua, solo lo
0,2%, riguarda proprietà comuni.
Le unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo A, dalla categoria A1 alla A11 con
eccezione della A10, sono abitazioni e, al 31 dicembre 2012, sono 34,4 milioni, circa 400 mila unità
in più di quelle rilevate con riferimento al 2011.
PAG. 36 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
Per le province e per i capoluoghi italiani, è possibile conoscere tutti i numeri aggiornati sulle unità
immobiliari urbane distinte per tipologia, la loro
consistenza e la rendita catastale. Per la prima volta, inoltre, le statistiche comprendono anche i dati
delle province di Trento e Bolzano, che gestiscono
in proprio gli archivi censuari del Catasto.
VADEMECUM PER LE STAZIONI
APPALTANTI SULLA LOTTA
AI CARTELLI
L’Antitrust ha predisposto un vademecum
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_
download/3955-delibera-e-vademecum.html con
il quale intende fornire uno strumento per le stazioni appaltanti affinché possano essere identificate quelle anomalie comportamentali che in taluni casi sono indizio della presenza di fenomeni
anticoncorrenziali.
Dalla sua nascita a oggi l’Antitrust ha avviato in
questo settore numerosi procedimenti istruttori,
conclusi con l’irrogazione di sanzioni per oltre €
500 milioni.
Si tratta di fenomeni che vanno combattuti con
determinazione perché comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture e dunque un
danno diretto per l’intera collettività.
L’Antitrust suggerisce innanzitutto di valutare il
contesto.
I cartelli si realizzano infatti con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune
caratteristiche:
- pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati
da analoga efficienza e dimensione;
- riguardano prodotti omogenei;
- c’è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;
- l’appalto è ripartito in più lotti dal valore economico simile.
All’interno di questa cornice generale costituiscono segnali di comportamenti anomali:
a) Boicottaggio della gara
I principali sintomi del boicottaggio, finalizzato
a prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire pro quota il lavoro o la fornitura
tra tutte le imprese interessate, sono:
1) nessuna offerta presentata;
2) presentazione di un’unica offerta o di un
numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto;
3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure
di gara prevedono in queste circostanze
l’annullamento della gara o la ripartizione
dell’appalto pro quota.
b) Offerte di comodo
Le offerte di comodo (o di cortesia o fasulle)
danno un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l’innalzamento dei
prezzi di aggiudicazione.
I principali sintomi sono:
1) offerte presentate dalle imprese che non si
aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese
hanno offerto in analoghe procedure;
2) offerte contenenti condizioni particolari e
notoriamente inaccettabili per la stazione
appaltante che ne determinano l’esclusione;
3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino.
In generale una sequenza di gare in cui risulta
aggiudicataria sempre la stessa impresa può
destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.
c) Subappalti o ATI
I subappalti e le Associazioni Temporanee
di Imprese (ATI) permettono di ampliare la
platea dei soggetti che possono partecipare a
meccanismi di gara, dando spazio anche alle
imprese più piccole. In alcuni casi possono
però essere utilizzati dai partecipanti alla gara
per spartirsi il mercato o addirittura della singola commessa. Possibili indizi sono:
1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono
in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI;
2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente;
3) il ritiro dell’offerta da parte di un’impresa
che decide inizialmente di partecipare a
una gara, che risulta poi beneficiaria di un
subappalto relativo alla medesima gara;
4) nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’ATI (tra i maggiori operatori) può essere
il frutto di una strategia escludente, tesa
ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.
d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Anche l’analisi della sequenza delle aggiudicaPAG. 37 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
zioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un
singolo committente quest’ultimo avrà indizi
per riconoscere ‘regolarità’ sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le
regolarità sospette potrebbero riguardare non
solo il numero di aggiudicazioni ma anche la
somma dei relativi importi.
e) Modalità “sospette” di partecipazione all’asta
Può accadere che gli aderenti ad un cartello
presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di:
1) comuni errori di battitura;
2) stessa grafia;
3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara;
4) analoghe stime o errori di calcolo;
5) consegna contemporanea, da parte di un
soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.
L’Autorità, pertanto, invita le stazioni appaltanti,
nei casi in cui si imbattono in qualcuno dei descritti fenomeni, ad informare i suoi uffici.
In questa prima fase si invitano le stazioni appaltanti a segnalare i casi sospetti relativi alle sole
gare sopra la soglia comunitaria.
Pertanto le relative segnalazioni non devono essere assolutamente intese come manifestazioni
di una raggiunta consapevolezza, da parte della
stazione appaltante, dell’esistenza di criticità concorrenziali nell’ambito di una propria procedura
di gara.
Tali segnalazioni pertanto non giustificano in alcun modo l’interruzione della procedura né, tanto meno, la rinuncia ad assegnare la commessa
all’aggiudicatario.
Sulla base della segnalazione inviata da una stazione appaltante, l’AGCM, dopo i necessari controlli e tenuto conto di altre analoghe segnalazioni, può raggiungere il convincimento che vi siano
elementi sufficienti per l’avvio di un procedimento istruttorio. Ma sarà solo al termine di questo
procedimento che potrà essere accertata l’effettiva presenza di una condotta lesiva del diritto
antitrust.
Qualora l’AGCM pervenga all’accertamento di
un’infrazione, la stazione appaltante potrà procedere alla richiesta degli eventuali danni (conseguenti la pratica anticoncorrenziale) laddove l’appalto fosse già stato assegnato.
QUALIFICAZIONE IMPRESE EDILI.
IMMINENTE IL DPR SULLA PATENTE
A PUNTI
Verrà esaminata in uno dei prossimi CdM la bozza
del Regolamento che stabilisce i requisiti di qualificazione in materia di sicurezza previsti dal Testo
unico sicurezza D.lgs. 81/2008 (articolo 6, comma
8, lettera g).
Il Regolamento prevede l’istituzione di un documento denominato patente a punti quale requisito
essenziale per operare in vari settori economici tra
cui quello edile. Per ottenere il documento l’impresa dovrà presentare domanda presso la sezione
speciale dell’edilizia, istituita presso la Camera di
Commercio competente. La Sezione ha 10 giorni di
tempo per rilasciare il documento o rifiutare, motivando, l’iscrizione. In caso di ritardo l’impresa può
cominciare a operare in via provvisoria fino all’ottenimento (o al diniego motivato) del documento.
La patente viene rilasciata «in automatico» ad imprese e lavoratori autonomi in possesso di qualificazione Soa e già iscritti alle Camere di commercio
con Durc regolare.
Il punteggio della patente verrà segnato in un apposito riquadro del Durc, il quale assumerà anche
la funzione di attestato per la patente professionale.
Per l’iscrizione, le aziende dovranno possedere i
seguenti requisiti inderogabili:
a) requisito di onorabilità: nessun procedimento
in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione (ad es. sorveglianza speciale, divieto
di soggiorno), assenza di sentenza definitive
di condanna, condanne o richiesta di applicazione della pena per i delitti di riciclaggio, insolvenza fraudolenta e usura.
Per la dimostrazione di tali requisiti è possibile presentare un’autocertificazione.
b) aver designato il responsabile tecnico in possesso di adeguate competenze in materia di
salute e sicurezza individuate con accordo in
Conferenza permanente Stato Regioni; medesimo requisito lo deve possedere anche il lavoratore autonomo;
c) possesso di un’attrezzatura tecnica necessaria
allo svolgimento delle attività di cantiere, sia
da parte delle imprese che dei lavoratori autonomi;
d) valore minimo dell’attrezzatura tecnica di
euro 30.000 per le imprese ed euro 15.000 per
lavoratori autonomi.
Il versamento della tassa alla Sezione speciale per l’edilizia
Per sostenere le spese di funzionamento della Sezione speciale per l’edilizia è previsto il versamenPAG. 38 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
to di un «diritto di prima iscrizione» che verrà determinato con Decreto del Ministero del Lavoro.
In via di prima applicazione, entro 30 gg. dall’entrata in vigore del regolamento, tutte le imprese
e i lavoratori autonomi operanti nel settore edile
dovranno versare una tantum una somma pari ad
10 euro che verrà utilizzata per coprire le attività
di carattere promozionale a favore delle imprese
e dei lavoratori in regola quali sconti sulle tariffe
Inail o crediti di imposta per le attività di formazione.
Le modalità attuative ad un successivo DM
Le modalità attuative della patente a punti verranno ulteriormente specificate da un Decreto
del Ministero del Lavoro che dovrà stabilire sia il
punteggio iniziale della patente in base al numero dell’organico medio annuo delle imprese sia il
meccanismo di decurtazione dei punti in funzione
delle violazioni delle disposizioni sulla sicurezza.
L’azzeramento del punteggio sulla patente oltre
a impedire la partecipazione agli appalti pubblici
e l’ottenimento di incentivi e contributi da parte
dello Stato è considerata “causa ostativa” al rilascio dello stesso Durc.
Le imprese di installazione e manutenzione degli impianti
Per quanto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nell’attività di installazione e
manutenzione di impianti è prevista la definizione di procedure di qualificazione specifiche, individuate da sindacati ed imprese entro 120 giorni
dall’emanazione del regolamento.
I contenuti dell’accordo dovranno poi essere recepiti in un Decreto del Ministero del lavoro da
pubblicare entro i successivi 30 giorni. In caso di
mancata adozione del Decreto da parte del Ministero del Lavoro, le disposizioni del regolamento
si applicheranno anche al settore impiantistico.
Osservazioni
Da una preliminare disamina della bozza del regolamento ci sembra che l’introduzione dell’istituto della patente a punti rappresenti un ulteriore
appesantimento ed onere burocratico sia per le
imprese che per la P.A. non solo a livello di documentazione cartacea da produrre a comprova
del possesso del requisito ma anche e soprattutto
perché al momento della presentazione della domanda alla Sezione Speciale per l’edilizia, è necessario effettuare il pagamento di una somma
di denaro; pertanto viene inserita, all’interno del
sistema di qualificazione, una tassa ulteriore gravante sull’impresa.
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Si rileva inoltre che nella disciplina sul funzionamento della Sezione Speciale per l’Edilizia si fa riferimento alla “Cassa Edile” del territorio, trascurando il fatto che esistono, ad oggi, diversi sistemi
di casse edili riconducibili alle diverse contrattazioni di settore.
7° RAPPORTO ANNO 2012
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE OBIETTIVO
Pubblicato sui siti della Camera dei Deputati e su
quello dell’AVCP il Rapporto sull’attuazione della
legge obiettivo (l. n. 443 del 2001).
Il Rapporto effettua il monitoraggio sullo stato
di attuazione del Programma delle Infrastrutture
strategiche (PIS) per l’VIII Commissione - ambiente, territorio e lavori pubblici - ed è redatto a
cura del Servizio Studi della Camera.
Dal 2010 il Rapporto è predisposto in collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dei contratti in corso riguardanti le opere rientranti nel Programma delle infrastrutture
strategiche deliberate dal CIPE.
Il 7° Rapporto sullo stato di attuazione del PIS
contiene il monitoraggio dei dati aggiornati al 30
settembre 2012. Da quest’anno i dati relativi alle
schede delle opere deliberate dal CIPE sono consultabili attraverso il sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche).
I DUE COMUNICATI DELL’AVCP
Sono stati emanati due nuovi comunicati del Presidente dell’Autorità, entrambi del 30 ottobre 2013.
Il primo riguarda l’attività delle Società Organismo di Attestazione ed in particolare la revisione
del Comunicato alle SOA n. 79/2013, in ottemperanza all’Ordinanza cautelare del TAR Lazio n.
2978-13.
Tale ordinanza cautelare ha invitato l’Autorità alla
revisione del Comunicato n. 79/13 impugnato, al
fine di riesaminare il profilo legato all’obbligatorietà ed alla conseguente rimuneratività dell’attività da parte delle SOA designata, nelle more
dell’eventuale stipula del contratto con l’impresa
che ha proceduto alla sua segnalazione ai sensi
dell’art. 73, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (la
SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione dell’attività alle imprese qualificate entro
15 gg. dal loro verificarsi).
Peraltro l’Autorità, nel procedere al riesame della
fattispecie, non ha individuato elementi diversi
ed ulteriori, nell’ambito delle disposizioni normative inerenti i rapporti SOA/Imprese, che possano
PAG. 40 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
consentire di stabilire autonomamente la retribuzione di attività riconducibili alla semplice conservazione della documentazione ed al monitoraggio
sul permanere del possesso dei requisiti ex art. 40
comma 9-ter del d.lgs. 163/2006.
Tali compiti sono sottesi agli interessi di carattere pubblicistico indicati dall’art. 40, comma 3 del
d.lgs. n. 163/2006, secondo cui “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura
pubblicistica”.
Pertanto, ha specificato l’AVCP, solo mediante la
stipula di un nuovo contratto di attestazione e/o
di variazione minima ovvero di revisione triennale sorge per l’impresa l’effetto vincolante nei confronti della SOA prescelta.
Di conseguenza, l’attività di conservazione della
documentazione e di monitoraggio sul permanere, nelle more della stipula del contratto (rectius,
di ogni contratto per variazione minima e/o revisione triennale), del possesso dei requisiti da parte della SOA, nel caso di trasferimento ex art. 73,
comma 8, del D.P.R. 207/2010, è attività caratterizzata dalla doverosità dell’azione, che la SOA
deve porre in essere nell’esercizio di funzioni di
natura pubblicistica affidatele.
Deve infine essere ribadita la facoltà, a tutela della
libertà d’impresa, di designare una SOA diversa
dalla prima nelle more della stipula del contratto
di attestazione.
Il secondo comunicato riguarda la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario per la partecipazione alle procedure di
gara: dal 1° gennaio 2014 la verifica di tali requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il
sistema AVCpass.
VALIDI I CERTIFICATI CARTACEI
EMESSI PRIMA DEL 2006
In data 25 settembre 2013 l’AVCP ha pubblicato
sul sito la delibera numero 35/2013 http://www.
avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5529 a parziale modifica
di quella del 23 maggio 2013 n. 24, con la quale la
stessa Autorità aveva stabilito di fare riferimento
soltanto ai certificati lavori presenti nel suo casellario, quindi quelli telematici, per dimostrare il
possesso di requisiti a operare nel settore dei lavori pubblici.
L’obiettivo era rappresentato da una parte dalla salvaguardia delle esigenze di semplificazione
delle procedure di verifica dei requisiti, e dall’altra
dal tentativo di arginare il fenomeno dei falsi certificati lavori.
In base alle ordinarie regole in materia di qualificazione i certificati lavori sono utilizzabili per un
periodo di dieci anni.
Questo limite temporale rischiava di impedire
l’utilizzo di certificati emessi tra il 2003 e il 2006
perfettamente validi, anche se mai inserititi nel
casellario dell’Autorità, semplicemente perché
emessi in un periodo precedente all’obbligo previsto dal Codice Appalti entrato in vigore nel 2006.
Tale situazione rischiava di mettere in pericolo i
requisiti di migliaia di imprese.
La nuova delibera ha quindi stabilito che oltre
ai certificati lavori presenti in forma digitale nel
casellario sarà infatti possibile utilizzare anche i
documenti cartacei emessi prima del luglio 2006
previa conferma scritta circa la veridicità degli
stessi da parte della stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti che omettono «senza giustificato motivo» di fornire le informazioni richieste
dall’organo di vigilanza saranno infatti passibili di
sanzioni fino a 25.822 euro.
LA SEGNALAZIONE AL GOVERNO
E PARLAMENTO SULL’ART. 38
DEL CODICE APPALTI
L’AVCP, con un documento pubblicato sul sito
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5509 ha
segnalato al Governo ed al Parlamento l’opportunità di modificare il sistema sanzionatorio cui
è assoggettata l’impresa che abbia reso in sede di
gara o di affidamento di subappalto una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti generali.
L’AVCP a tal proposito suggerisce che i provvedimenti di sospensione dalle gare, disposti dalla medesima Autorità per i comportamenti mendaci dei
concorrenti non possono impedire la stipulazione
del contratto, qualora l’annotazione del falso nel
casellario informatico intervenga dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione o dell’offerta e la stessa interdizione dalla partecipazione alle pubbliche gare esaurisca i suoi effetti prima dello svolgimento dei controlli sull’effettivo possesso dei requisiti nel corso
della procedura.
In sostanza, il chiarimento chiesto al Governo
nasce dall’esigenza di evitare che soprattutto gli
operatori economici interdetti dalle gare per brevi periodi di tempo (ad esempio, dieci o quindici
giorni) siano comunque estromessi dalle fasi successive alla presentazione della domanda di partecipazione, producendo l’effetto paradossale di
estendere l’efficacia della sanzione oltre il termine
indicato nel provvedimento di sospensione.
Allo stato attuale, infatti, il Codice dei contratPAG. 41 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
ti prevede (art. 38, comma 1, lett. h, d.lgs. n.
163/2006, da un lato, che la stazione appaltante debba escludere automaticamente l’operatore
economico a carico del quale risulti un’annotazione nel casellario informatico per avere reso o
prodotto, in occasione di una gara precedente,
una falsa dichiarazione o una documentazione
mendace in relazione ai requisiti o alle condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti).
Dall’altro lato, l’art. 38, comma 1-ter, del Codice stabilisce invece che, in caso di presentazione
di falsa dichiarazione o falsa documentazione in
fase di gara o di affidamento di un subappalto, la
stazione appaltante è tenuta a segnalare il fatto
all’Autorità la quale avvia, a questo punto, un procedimento sanzionatorio a carico dell’impresa per
accertare se il suo comportamento sia stato doloso
o gravemente colposo rispetto alla rilevanza o alla
gravità dei fatti accaduti.
Solo in presenza di tale presupposto, l’Autorità potrà infatti esercitare il suo potere sanzionatorio in
via graduale, disponendo l’iscrizione nel casellario
informatico, e dunque la consecutiva esclusione
dell’impresa dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per un periodo massimo
di un anno, decorso il quale - recita la norma - l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Ad avviso dell’AVCP, l’introduzione di un potere
sanzionatorio graduale non sembra tuttavia aver
prodotto pienamente i risultati auspicati, poiché
nella prassi si sono presentate situazioni in cui alcune imprese sono state penalizzate, in corso di
gara, nonostante la perdita di efficacia dell’iscrizione nel casellario.
Da qui, ha dunque avuto origine l’ulteriore atto di
segnalazione sull’opportunità di una nuova modifica legislativa dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, basata sul fatto che i requisiti generali richiesti
dalla norma debbano comunque essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza
del termine di presentazione delle offerte o della
domanda di partecipazione, e perdurare fino alla
stipula del contratto, ma anche sul fatto che l’interdizione dalle gare debba essere strettamente
riferita alla durata indicata dall’Autorità, con decorrenza dall’iscrizione nel casellario.
Altro aspetto oggetto di segnalazione è rappresentato dalla formulazione dell’art. 38, comma
1-ter, del Codice dei contratti, laddove individua
solamente il termine massimo di un anno, ma non
anche il termine minimo di esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti.
Sotto tale profilo, l’Autorità ha pertanto rilevato la
discrasia tra la norma sopra menzionata rispetto
all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, che invece quantifica la sospensione dagli affidamenti pubblici in
un ambito temporale che va da un minimo di uno
ad un massimo di dodici mesi, nel caso che l’impresa sorteggiata in sede di controllo a campione,
ovvero il primo e il secondo classificato in sede di
aggiudicazione provvisoria, non forniscano la prova del possesso dei requisiti speciali, o non confermino le dichiarazioni rilasciate in occasione della
sottoscrizione della domanda di partecipazione o
dell’offerta.
L’AVCP ha dunque rilevato al Governo e al Parlamento l’opportunità di prevedere, anche nel testo
del comma 1-ter dell’art. 38, la stessa soglia temporale minima di un mese, fissata dall’art. 48 del
D.lgs. n. 163/2006.
APPROFONDIMENTI TEMATICI
Riparametrazione nell’O.E.P.V. (TAR Puglia, Lecce, Sezione 1 – Sentenza 28 ottobre 2013,
n. 2193)
La riparametrazione, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ha la funzione di ristabilire quanto
voluto dalla stazione appaltante nel bando e, dunque, l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e
quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta.
Si attribuisce, così, alla migliore offerta tecnica il
punteggio massimo e, proporzionalmente, si determina il punteggio a tutte le altre. Per mezzo di
questa operazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo,
mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal D.P.R. n. 207
del 2010 (che correttamente attribuiscono sempre
il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo
peserebbe relativamente di più della qualità.
Il principio secondo cui i pesi proporzionali degli
elementi quantitativi e qualitativi non possono essere modificati dalla commissione in sede di attribuzione dei punteggi porta, quindi, alla conclusione che i punti previsti per l’offerta tecnica migliore
devono essere assegnati per intero, riparametrando, appunto, l’offerta tecnicamente migliore, con
conseguente assegnazione del punteggio massimo
previsto.
Sull’applicabilità dell’art. 38 lettera c del
Codice Appalti ai Procuratori Speciali (Sentenza Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013)
Ai fini della verifica dell’assenza delle cause di
esclusione dalla gara l’art. 38, lett. c), del d.lgs. n.
163 del 2006 enuclea fra gli amministratori quelli
“muniti di potere di rappresentanza”, ossia ai soggetti abilitati ad agire per l’attuazione degli scopi
PAG. 42 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
societari e che, proprio in tale veste qualificano in
via ordinaria, quanto ai requisiti di moralità e di
affidabilità, l’intera compagine sociale.
In diverso modo si atteggia la posizione del procuratore ad negotia.
Questa figura è eventuale e non necessaria nell’assetto istituzionale delle società di capitali. Elemento differenziale fra gli amministratori ed i
procuratori ad negotia è che ai primi è, di norma,
affidata l’attività gestoria dell’impresa con potere
di rappresentanza generale, mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di
regola) degli amministratori, operano di massima nell’interesse societario per oggetto limitato
e soggiacciono al controllo di chi ha conferito la
procura.
In talune ipotesi emergono però figure di procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che,
per sommatoria, possano configurarsi omologhi,
se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.
A ben vedere, in altre parole, in tal caso il procuratore speciale finisce col rientrare a pieno titolo
nella figura cui si richiama l’art. 38, comma 1, lett.
c), del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché da un lato
si connota come amministratore di fatto ai sensi
dell’art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d’altro lato,
in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé
anche il ruolo di rappresentante della società, sia
pure eventualmente solo per una serie determinata di atti.
Stante la non univocità della norma circa l’onere
dichiarativo dell’impresa nelle ipotesi in esame
deve intendersi che, qualora la lex specialis non
contenga al riguardo una specifica comminatoria
di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta
non già per la mera omessa dichiarazione ex art.
38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione.
Sulla regola di massima partecipazione
alla gara e sull’onere di tempestiva impugnazione (C.S. sez. V - Sentenza 24 ottobre
2013, n. 5155)
La regola di carattere generale, volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare, allorché vi siano contrasti tra
prescrizioni per essa predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice, è espressiva del principio generale di buona fede nelle trattative ex art. 1337
cod. civ. e della relativa specificazione contenuta
nel successivo art. 1338, relativa all’obbligo di comunicare all’altra parte le possibilità cause di invalidità negoziale di cui si è a conoscenza.
A fronte dell’equivoca formulazione della legge di
gara, a causa del contrasto tra disciplinare di gara
e capitolato speciale, l’esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante è doveroso.
L’onere di tempestiva impugnativa è configurabile solo in relazione a clausole immediatamente
escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l’impresa
concorrente o aspirante tale non possiede ex ante
Sull’annullamento del provvedimento di
diniego del Comune per l’omissione della
comunicazione dei motivi ostativi (Tar Lazio
- Sentenza 28 ottobre 2013, n. 809)
Con la sentenza n. 809 depositata il 28 ottobre
2013 il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato
da un cittadino per l’annullamento di un provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire.
Il Tribunale amministrativo ha evidenziato che
PAG. 43 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
l’omissione della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio
del permesso di costruire non ha consentito alla
ricorrente di offrire alla Pubblica amministrazione quegli elementi, poi allegati in sede giudiziale, che avrebbero dovuto, invece, essere presi in
esame dalla P.A. stessa ai fini della completezza
dell’istruttoria svolta e dell’assunzione delle determinazioni più congrue.
L’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel disciplinare l’istituto del cd. preavviso di rigetto, ha lo
scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in
contraddittorio rispetto alle motivazioni da queste
assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata,
quelle ragioni - fattuali e giuridiche - dell’interessato, che potrebbero contribuire a far assumere
agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione
di tutti gli interessi in campo (Consiglio di Stato,
Sez. VI, sentenza n. 4111 del 6 agosto 2013).
(C)
Report legislativo
dal 4 al 15 novembre 2013
PROVVEDIMENTO
DDL 219 - “Modifiche all’articolo 17 del
codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono
particolari misure di
sicurezza”
STATO
AVANZAMENTO
Camera - sede referente - I°
Affari Costituzionali e VIII° Lavori Pubblici
Rel. per la I° - Mazziotti Di Celso - SCPI Rel. per la VIII° - Mariani Raffaella - PD
Termine per emendamenti
martedì 5 novembre 2013 ore
18.00
Senato – in sede referente –
DDL 1058 - “Delega
al Governo recante
disposizioni per un
sistema fiscale più
equo, trasparente e
orientato alla crescita”
VI° Finanze–
Relatori:
Sen. Mauro Maria Marino - PD
Sen. Sciascia - PdL
Termine emendamenti venerdì
8 novembre ore 12.00
ARTICOLI D’INTERESSE
PER IL SETTORE / VARIE
La disciplina dei contratti segretati o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006
L’articolo 1 modifica l’art. 17, con l’introduzione, quale condizione
ulteriore per l’esclusione delle procedure di affidamento ordinarie,
del requisito dell’eccezionalità espressamente motivata.
Inoltre si prevede che i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali ex art. 17, già soggetti al controllo successivo
della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla
regolarità dell’atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il termine di 45 gg., la pronuncia
relativa al controllo preventivo s’intende espressa in senso positivo.
Il provvedimento si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei
fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale;
la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale; norme in
materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione
degli enti locali; la delega per la revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti
di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e di imposte indirette e in materia
di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità
ambientale.
Camera – sede referente – I°
Affari Costituzionali – Rel. Centemero Elena - PdL e Gasparini
Daniela – PD
DDL 1542 - “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle
Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni”
DDL 958 - “Misure di
semplificazione degli
adempimenti per i
cittadini e le imprese
e di riordino normativo”
Termine per emendamenti lunedì 18 novembre ore 18
Mercoledì 13 novembre: Audizione del Ministro per gli Affari
Regionali, Graziano Delrio
Giovedì 14 novembre: Audizioni informali con varie amministrazioni.
Senato – sede referente - 1°
Affari costituzionali
Rel. Sen. Doris Lo Moro – PD
Termine per gli emendamenti
prorogato a lunedì 25 novembre 2013 ore 16.00
Gli obiettivi del DDL: 1) istituire le città metropolitane; 2) predisporre una nuova disciplina delle province; 3) definire una nuova disciplina organica delle unioni dei Comuni che a seguito dei numerosi
interventi legislativi di questi anni ha subìto continue mutazioni.
art. 11: Sorveglianza sanitaria
art.12: Semplificazioni certificazioni mediche da infortunio e malattie professionali
art. 13: Tutor d’impresa
art. 15: Semplificazioni su permessi di costruire
art. 16: Semplificazione su appalti per estensione ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni.
art. 18: Semplificazioni su VIA, VAS, AIA.
art. 19: Semplificazioni su gestioni rifiuti
PAG. 44 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
PROVVEDIMENTO
STATO
AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE
PER IL SETTORE / VARIE
La proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004, attraverso l’inserimento di due
nuovi articoli.
DDL 362 - “Modifiche al codice dei
beni culturali e del
paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,
in materia di professioni dei beni culturali”
DDL 730 - “Legge
quadro in materia di
interporti e piattaforme logistiche”
Interrogazione
n.
5/00964 - n. 5/00963
Sul pagamento dei
debiti delle pubbliche
amministrazioni nei
confronti delle imprese e dei cittadini.
Camera - sede referente - VII°
Cultura
Rel. Ghizzoni Manuela – (PD)
Seguito esame nuovo testo
L’art. 1 dispone che gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e
di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi
alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono
affidati alla responsabilità, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai
beni culturali, storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione
e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione
degli operatori delle altre professioni già regolamentate.
L’art. 2, prevede l’istituzione presso il MIBAC di registri nazionali dei
professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali e
storici dell’arte idonei allo svolgimento degli interventi: si introduce,
così, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti a
tali registri.
Camera – sede referente Commissione IX Trasporti – Rel. –
Velo Silvia – (PD)
Seguito esame nuovo testo
Si segnalano in particolare i seguenti articoli: L’art. 1 individua le
definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale: - la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico
per il territorio nazionale, al fine di favorire l’interconnessione e la
competitività del Paese; - l’interporto è il complesso organico di
infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da
un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle
merci tra le diverse modalità di trasporto; - l’infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.
L’articolo 3 stabilisce le caratteristiche per i progetti per i nuovi interporti: a) un terminale ferroviario intermodale; b) un’area attrezzata di sosta per i veicoli industriali; c) un servizio doganale; d) un
centro direzionale; e) un’area per i servizi alle persone ed una per
i servizi ai veicoli industriali; f) aree diverse destinate a funzioni di
trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva
urbana; g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e
operatori; h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche. Ai
sensi dell’articolo 5, la gestione di un interporto costituisce attività
di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato.
In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della
contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici. La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti
già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori
degli stessi. L’articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni
anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Camera – V Bilancio - Fanucci Edoardo (PD) Discussione
Mercoledì 13 novembre
PAG. 46 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
PROVVEDIMENTO
Indagine conoscitiva sulla situazione
dell’edilizia scolastica in Italia
STATO
AVANZAMENTO
ARTICOLI D’INTERESSE
PER IL SETTORE / VARIE
Camera – VII Cultura
Mercoledì 13 novembre Audizione con Associazioni e Amministrazioni
Senato Commissione V° Bilancio - sede referente
Relatori
DDL Stabilità Sen. Giorgio
Santini – (PD) Sen. Antonio
D’Alì – (PdL)
DDL 1120 sulla stabilità e DDL 1121
Bilancio di previsione
DDL Bilancio previsione Sen.
Antonio Azzolini – (PdL)
Seguito esame Emendamenti
presentati circa 3.000 8.30 –
Scadenza emendamenti sabato 16 novembre
Previsto esame in Aula lunedì
18 novembre 2013
(C)
PAG. 47 - APINFORMA / Edilizia - numero 20 - 20 novembre 2013
Business News
LE ULTIME INFORMAZIONI
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
RICEVUTE DA
INFORMEST CONSULTING SRL
ulteriori approfondimenti diretti con i funzionari di SACE stessa. La partecipazione all’incontro
è gratuita previa iscrizione. Data e orario dell’appuntamento saranno concordati. Per maggiori
informazioni, Segreteria organizzativa presso INFORMEST Consulting, tel. 0481.547328; e-mail:
[email protected]
INDIA: INCONTRO TECNICO
SU INSERIMENTO COMMERCIALE
PER LE AZIENDE DEL SISTEMA CASA,
MECCANICA STRUMENTALE,
ATTREZZATURE
PER AGROALIMENTARE
INFORMEST Consulting promuove un incontro tecnico con l’esperto Indiano personalmente presente a Gorizia, per valutare l’inserimento commerciale di aziende italiane nel mercato
dell’INDIA. L’esperto di Informest Consulting
è un ingegnere meccanico che collabora e segue
specificamente le azioni commerciali con l’India,
è specializzato nel sistema casa, nel settore della
meccanica strumentale (con particolare riferimento al settore dei macchinari per agroindustria
e macchinari per il food processing). E’ possibile
fissare direttamente, sulla base di un interesse
concreto su tale mercato, un incontro presso gli
uffici di INFORMEST Consulting a Gorizia.
Il Made in Italy è conosciuto ed apprezzato sul
mercato indiano per caratteristiche quali il design
e la qualità, con una domanda in continua crescita. In questo contesto emergono i dati dell’export
italiano. L’incontro si pone quindi l’obiettivo di
inquadrare il mercato, fornire elementi chiave
per l’analisi preliminare, presentare alle aziende
le potenzialità e le modalità di inserimento commerciale in India. Argomenti che potranno essere
trattati riguardano la struttura di mercato, la domanda, i fabbisogni del mercato, la distribuzione
e le opportunità per le aziende italiane.
Nel trattare le opportunità legate alle operazioni
di export in India, saranno illustrati anche i servizi per la gestione dei rischi di mancato incasso
e a copertura degli investimenti offerti da SACE,
con cui INFORMEST Consulting ha un rapporto di collaborazione, riservando di rimandare ad
BULGARIA: PUBBLICATA LA NUOVA
BUSINESS GUIDE DI INFORMEST
CONSULTING
In Bulgaria saranno disponibili anche per il periodo 2014-2020 i Fondi Strutturali e di Coesione,
che sosterranno l’economia e l’imprenditoria nel
Paese; questi, unitamente al basso costo del lavoro (secondo solo alla Moldova) e alla fiscalità favorevole (con una flat corporate tax del 10% sugli
utili), contribuiranno a rendere il Paese ancora di
forte interesse per gli imprenditori italiani; l’Italia
si conferma anche per quest’anno al terzo posto
come partner commerciale, dietro a Germania
e Russia. Attualmente in fase di esaurimento la
programmazione 2007-2013, l’Unione Europea
sta completando la nuova programmazione 20142020. I cinque obiettivi principali della Bulgaria
saranno: Innovazione e Industria, Aumento e miglioramento dell’occupazione, Inclusione sociale e
le politiche di istruzione; Infrastrutture moderne
per la crescita e l’occupazione; Ambiente ed utilizzo efficiente delle risorse; Rafforzamento della
pubblica amministrazione.
Per chi volesse approfondire le tematiche economiche, legislative, fiscali, doganali e contrattuali
di questo Paese, è disponibile la versione aggiornata della Business Guide Bulgaria redatta da
INFORMEST Consulting. Le Business Guide vengono erogate on-line attraverso la nuova sezione
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PAG. 48 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
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Il Network mette a disposizione delle PMI informazioni relative alle politiche dell’UE ed opportunità di collaborazione tra imprese, al fine di migliorarne la capacità competitiva e di sviluppo internazionale. Il Consorzio Friend Europe svolge la
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altri servizi, il Consorzio promuove il Business Cooperation Database della Commissione Europea,
che mira ad aumentare la visibilità internazionale
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Le offerte di cooperazione vengono inserite nel
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fornite dalle imprese tramite la compilazione di
un semplice company profile. Le aziende di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
possono richiedere l’inserimento gratuito del proprio profilo nel database, compilando il modulo
da richiedere alla Segreteria dell’Associazione ed
inviandolo all’indirizzo informestconsulting@
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di Bologna (Dipartimento di Economia, Management e Statistica) avvierà, a partire dal prossimo
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dedicato alle “Relazioni internazionali di impresa
tra Italia-Russia”. Il Master è finalizzato alla formazione di manager e operatori aziendali interessati a sviluppare opportunità di insediamento
commerciale e produttivo in Federazione Russa. Il
Master prevede pertanto una organica offerta formativa in cui saranno affrontati temi di economia
e strategia, unitamente all’approfondimento degli
aspetti legali, doganali, fiscali, finanziari e logistici che caratterizzano il complesso sistema economico e sociale della Russia. Il tutto rivolto ad un
mercato che registra un forte tasso di sviluppo,
in termini di domanda, consumi privati e investimenti, grazie anche a politiche pubbliche rivolte
a sostenerli e alla crescente apertura della Russia
al commercio estero (rafforzata dall’adesione del
Paese al WTO nel 2012). Inoltre, la Federazione
Russa è diventata, in pochi anni, tra i principali
Paesi di destinazione dell’export dell’Italia e della
regione Emilia-Romagna (6° in graduatoria generale, 1° tra i Paesi BRICST). Maggiori dettagli sono
riportati nel programma disponibile presso la Segreteria dell’Associazione.
PAG. 49 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
Russia: costituire
e registrare un’impresa
È NECESSARIA LA PRESENZA
PERSONALE E DIRETTA DI
CIASCUN SOCIO FONDATORE ALLE
PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
DI UNA NUOVA SOCIETÀ
DI DIRITTO RUSSO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
RUSSIA: NUOVE REGOLE
PER COSTITUIRE E REGISTRARE
UN’IMPRESA
Il 4 luglio 2013 sono entrate in vigore nella Federazione Russa le modifiche apportate alla normativa riguardante la registrazione di nuove imprese e il trasferimento di quote nelle società.
Le nuove norme si applicano a tutti i tipi di imprese private, tra cui le “ZAO” (società per azioni
chiuse) e le “OOO” (Società a Responsabilità Limitata). Tali modifiche vanno comunque considerate
nel più ampio processo di riforma ancora in atto
del diritto societario nonché del diritto dei contratti, avente un duplice scopo:
- avvicinare le regole societarie agli standard
occidentali
- favorire una maggior trasparenza nel processo
di registrazione delle imprese al fine di ridurre
i casi di frode.
REGISTRAZIONE E COSTITUZIONE
DI SOCIETÀ
Analizzando la nuova normativa un primo aspetto da considerare rilevante, in special modo per
soggetti stranieri (siano essi persone fisiche o
giuridiche) è la previsione della necessaria presenza personale e diretta di ciascun socio fondatore alle procedure di registrazione di una
nuova società di diritto russo prevedendo, tra gli
altri requisiti, che la firma apposta sui documenti
(sia per la costituzione che per la registrazione)
da ciascun socio deve essere autenticata da notaio pubblico.
Nel caso in cui il socio fondatore sia una persona
giuridica è richiesto l’intervento del soggetto dotato di poteri di firma (l’amministratore delegato)
che agisce in nome e per conto della società. A tal
proposito si consideri che tutti i documenti della persona giuridica, nel caso si tratti di persona
giuridica straniera, dovranno seguire il normale
iter previsto con legalizzazione dei documenti da
presentare.
Le nuove norme hanno abolito quanto previsto
dalla normativa precedente che consentiva l’uso
di deleghe a soggetti terzi. Potranno essere utilizzati soggetti delegati soltanto al fine di consentire
a mezzo rappresentante la presentazione dei documenti.
TRASFERIMENTO DI AZIONI
O QUOTE SOCIETARIE
Allo stesso modo, nel caso di trasferimento di
azioni o quote, indipendentemente dalla tipologia societaria (società per azioni o a responsabilità limitata) le nuove norme prevedono una serie di obblighi a carico della parte cedente nella
procedura che prima non erano previsti. Tuttavia,
in quest’ultimo caso è prevista la possibilità per il
soggetto cedente, di esser rappresentati ad esempio da un avvocato, da altro soggetto cedente (in
caso di cessione da parte di più titolari) oppure
dal Direttore Generale di una società dotato di
giusti poteri di rappresentanza. In quest’ultimo
caso, nonostante la normativa non sia chiara in
proposito, si presume che per giusti poteri di rappresentanza il Legislatore abbia voluto intendere
procura speciale.
Il Legislatore Russo, attraverso tali nuove regole
che sono da considerare come una prosecuzione
delle altre numerose novità introdotte ad esempio
per l’apertura di conti correnti, intende obbligare i
soggetti a fornire maggiori e più certe informazioni, al fine di contrastare fenomeni diffusi in Russia
quali l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
In tale contesto, assume nuova luce anche il ruolo del notaio pubblico che, secondo le indicazioni
fornite anche dalla giurisprudenza della SCC (Suprema Corte Commerciale) non dovrebbe limitar-
PAG. 50 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
si soltanto a un esame dei documenti e alla verifica
della firma, ma che è dotato anche del potere di
mettere in discussione l’autenticità dei documenti
a lui presentati per l’autenticazione.
Le nuove norme prevedono l’utilizzo di una modulistica aggiornata e più completa che può essere presentata anche in forma digitale.
Per quanto riguarda invece le modifiche ai dati
relativi a società già esistenti si segnala che la
registrazione dovrà essere certificata attraverso
un nuovo documento, denominato “Record Form
USRLE” che sostituisce il “Certificate of Registration” utilizzato finora. Quest’ultimo sarà emesso
soltanto per la registrazione di nuove società.
RIFIUTO DELLA DOMANDA
DI REGISTRAZIONE
La SCC (Supreme Commercial Court) con un’ordinanza del 30 Luglio 2013, successiva all’entrata
in vigore delle nuove norme, ha stabilito che la registrazione statale può essere rifiutata qualora i
dati vengano considerati non esatti e ha formulato
un elenco di possibili casi:
- se l’indirizzo dichiarato come sede legale corrisponde ad in indirizzo dove risultano registrate numerose società e la maggior parte di
queste risulti irreperibile
- se l’indirizzo indicato non esiste o l’immobile è
stato distrutto
- se l’indirizzo indicato risulti fittizio o corrispondente ad un edificio ancora in costruzione
- se il proprietario dell’immobile dove avrebbe
sede la Società vieta di utilizzare tale indirizzo
per la registrazione
- se l’indirizzo viene fissato in un edificio di tipo
residenziale senza il consenso scritto del proprietario.
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza della Suprema Corte in tutti i casi sopra menzionati i dati
forniti vengono considerati imprecisi, salvo che la
società non riesca a dimostrare il contrario.
Nella stessa ordinanza la Suprema Corte ha precisato che l’elenco di possibili casi di rifiuto di registrazione non è da considerarsi esaustivo ed ha
stabilito la presunzione di veridicità dei dati inseriti nel Registro. Tale presunzione, anche in virtù
della recente modifica all’art. 51 del Codice Civile
russo, fornisce un ulteriore elemento di certezza
in quanto consente ai soggetti che si relazionano
con la Società di poter fare affidamento sui dati
contenuti nel Registro con la conseguenza che la
società sarà tenuta ad indennizzare i soggetti che
dovessero subire pregiudizio a causa dell’inesattezza o falsità delle informazioni dichiarate.
Da quanto sinora esposto è evidente lo sforzo che
il Legislatore sta compiendo al fine di porre un argine alla gestione spesso troppo disinvolta delle
Società nel territorio della Federazione Russa. È
innegabile tuttavia che la nuova normativa causerà un potenziale aumento delle incombenze di
tipo burocratico a carico dei soggetti, in special
modo stranieri, interessati a costituire una società
di diritto russo.
Avv. Alessandro Russo
PAG. 52 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
Contratto di vendita
di materie prime
ESISTONO DIFFERENZE RILEVANTI
TRA I VARI ORDINAMENTI
CON RIGUARDO AL MOMENTO
IN CUI IL CONTRATTO
PUÒ RITENERSI PERFEZIONATO
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
QUANDO È CONCLUSO
UN CONTRATTO DI VENDITA
DI MATERIE PRIME?
Nella vendita internazionale di commodities può
essere talora complesso stabilire se un contratto
è stato effettivamente concluso ed è vincolante
per le parti.
Accade con frequenza che una delle parti (di regola di fronte a nuove circostanze come ritardi, indisponibilità della merce, variazioni dei prezzi di
mercato) si rifiuti di adempiere sostenendo che le
trattative non hanno portato alla stipulazione di
un contratto definitivo.
In caso di contenzioso giudici o arbitri sono chiamati a stabilire se effettivamente un contratto
esiste, e si tratta di una valutazione spesso resa
complessa dal fatto che per i contratti di vendita
di beni mobili in molti ordinamenti non è richiesta la forma scritta, e il consenso delle parti può
essere tacito, ossia ricavabile dalla loro condotta
(è il caso per esempio della legge italiana, ed analoga libertà di forma ricorre nel diritto francese ed
inglese).
Non solo, ma esistono differenze rilevanti tra i
vari ordinamenti con riguardo al momento in cui
il contratto può ritenersi perfezionato, ed è dunque possibile che in base alla legge applicabile l’accordo sia raggiunto anche solo in presenza di una
intesa sui termini essenziali, con la possibilità per
le parti di integrare in seguito pattuizioni ulteriori.
Tale ultimo aspetto ha particolare rilievo nel commodity trade, perché spesso le parti non possono
(o non intendono) ancora definire tutti gli elemen-
ti del contratto, ma formalizzano le intese raggiunte rinviando ad un momento successivo l’accordo
sui punti pendenti (che possono essere rilevanti,
come prezzo, quantitativi di merce, modalità e termini di consegna).
La giurisprudenza di regola ritiene che, in mancanza di accordo su un punto essenziale, il contratto non può ritenersi concluso, e nel valutare il
peso della singola clausola i giudici danno grande
attenzione all’intero complesso delle trattative,
per ricostruire l’effettiva volontà delle parti.
Due recentissime decisioni dimostrano però che
(soprattutto per i contratti soggetti a legge inglese) nella fase delle trattative non bisogna confidare troppo sul fatto che la mancanza di accordo su
alcuni dei punti oggetto delle trattative impedisce
il perfezionamento del contratto.
Nel primo caso (MRI Trading AG v Erdenet Mining Corporation LLC, Court of Appeal, 2013)
la giurisprudenza ha valutato la distinzione tra
contratti vincolanti e intese che invece non sono
suscettibili di esecuzione, in quanto puri “agreements to agree”. Un contratto del 2005 tra MRI
and Erdenet (società mineraria con sede in Mongolia) per la fornitura di rame aveva dato vita a un
contenzioso che aveva portato a un accordo transattivo nel 2009; le parti avrebbero dovuto sottoscrivere tre diversi contratti di fornitura, due per
il 2009 e uno per il 2010, in base alle condizioni
riportate in un prospetto allegato alla transazione.
Un nuovo contenzioso era sorto dal contratto
2010, che lasciava non definiti due aspetti di notevole peso, ossia la shipping schedule, e gli aggiustamenti di prezzo relativi alla raffinazione del minerale (“treatment/refining charges”) che le parti
avevano espressamente concordato “to be agreed
during the negotiation of terms for 2010”. L’accordo al quale le parti avevano fatto rinvio non era
stato raggiunto ed Erdenet aveva rifiutato di eseguire le forniture.
Nel procedimento arbitrale promosso da MRI gli
arbitri hanno ritenuto che il contratto non si fosse perfezionato, trattandosi semplicemente di un
impegno a negoziare, privo di immediata efficacia
vincolante.
Il lodo è stato impugnato e la High Court è stata
di diverso avviso; la corte ha sottolineato che non
PAG. 53 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
era sorprendente che le parti avessero lasciato tali
aspetti privi di determinazione, dal momento che
il contratto era stato sottoscritto circa un anno
prima del periodo previsto per la consegna.
Il fatto che queste restassero “to be agreed” non
escludeva tuttavia di per sé l’esistenza di un contratto, poiché ad avviso della corte il linguaggio
utilizzato dalle parti era “a strong indicator that
the parties did not intend a failure to agree, still
less a refusal to negotiate or seek to agree, as being fatal to their bargain or as entitling either
party to walk away from the contract”.
Un ulteriore elemento che ha indotto la High
Court a raggiungere tale conclusione è stato la circostanza che il contratto del 2010 era stato stipulato a fronte della rinuncia da parte di MRI a coltivare reclami significativi nei confronti Erdenet e
relativi al contratto del 2005.
Aspetti analoghi sono stati affrontati in un altro
recentissimo caso (Proton Energy Group SA v.
Orlen Lietuva, 2013) avente ad oggetto la vendita di un carico di 25.000 tonnellate di greggio. I
termini di fornitura erano racchiusi in una e-mail
con oggetto “Firm offer on delivery of ABT 25kt
of crude oil mix”, trasmessa dai venditori a parte acquirente. La e-mail conteneva la proposta di
vendere 25.000 tonnellate di prodotto “+/- 10%
at the seller’s option, CIF Butinge, Lituania”, e
precisava che l’offerta sarebbe stata valida “until
close of business”.
L’acquirente replicava che il termine previsto per
la caricazione avrebbe dovuto essere individuato, che la previsione di una lettera di credito era
accettabile, ma che il testo avrebbe dovuto essere
confermato e che avrebbero potuto esserci “small
changes” in relazione ai meccanismi di riduzione
del prezzo. I venditori replicavano che le condizioni contenute nella proposta non erano modificabili, e l’acquirente replicava “confirmed”.
In seguito i venditori chiedevano ed ottenevano
l’accettazione da parte del compratore riguardo
alle caratteristiche della nave, e concordavano il
termine per la caricazione. Poco dopo i venditori cercavano di ridimensionare il quantitativo da
consegnare, ma trovavano il rifiuto di parte acquirente, che però in seguito si rifiutava di sottoscrivere il testo ricevuto dai venditori contenente tutte le condizioni e le intese raggiunte, e dichiarava
concluse le trattative.
Nel giudizio promosso da parte venditrice il giudice Mackie QC ha evidenziato che le parti non
avevano raggiunto un accordo in relazione a due
aspetti significativi, ossia se il quantitativo di
25.000 tonnellate includesse anche acqua e sedimenti ed il testo finale della lettera di credito.
Ha aggiunto tuttavia che questo non escludeva
che le parti avessero stipulato un contratto, ed ha
sottolineato in particolare l’importanza di accertare quali fossero le effettive intenzioni delle parti, richiamando in particolare le considerazioni di
Lloyd LJ nel caso Pagnan SpA v Feed Products
(1987), dove la corte ha chiarito che “there is no
legal obstacle which stands in the way of the
parties agreeing to be bound now while deferring important mattes to be agreed later. It happens every day when parties enter into so-called
“heads of agreement””.
Sulla base di tali precedenti la corte ha ritenuto
che un accordo era stato raggiunto sulla base
dello scambio di corrispondenza e-mail, sottolineando come questo fosse un classico “spot deal”,
nel quale la velocità delle negoziazioni e la volatilità del mercato impone (e rende plausibile) che le
parti raggiungano un accordo limitato solo ai termini essenziali, lasciando la definizione di ulteriori elementi del contratto (per quanto importanti)
ad una successiva trattativa.
Claudio Perrella
PAG. 54 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
Investire in Malesia
IL GOVERNO MALESE SI È
DIMOSTRATO INTERESSATO
A VALUTARE SPECIFICI PACCHETTI
DI MISURE INCENTIVANTI AGLI
INVESTIMENTI PROPOSTI DAI
SINGOLI IMPRENDITORI STRANIERI
L’economia della Malesia, che in passato dipendeva quasi esclusivamente dall’agricoltura e dalle materie prime, oggi si basa sulle esportazioni
e sulla produzione di componenti elettronici ad
alta tecnologia, prodotti audio e video, prodotti
industriali e macchinari.
a cura di Newsmercati, la newsletter delle imprese che operano con l’estero
La Malesia, nell’ultimo decennio, ha:
- potenziato il settore dei servizi
- migliorato il sistema stradale, ferroviario, portuale ed aeroportuale adeguandolo alle nuove
esigenze imprenditoriali e turistiche
- sviluppato moderni e sofisticati sistemi di comunicazione, satellitari e via internet.
Il prodotto interno lordo malese è cresciuto del
5.1% nel 2011, sostenuto da una domanda interna in aumento e da una costante espansione dei
consumi, sia a livello privato che pubblico. L’economia nazionale si manterrà in costante crescita
anche nel corso del 2013 e del 2014, con percentuali comprese tra il 4.5% e il 5.5%. L’inflazione si
manterrà su livelli compresi tra il 2% e il 3% per
tutto il 2013 e il 2014.
La Malesia figura al 6° posto nella classifica stilata dalla Banca Mondiale Doing Business 2014. INVESTIMENTI ESTERI
Gli investimenti diretti nel Paese da parte di soggetti stranieri sono aumentati, nel 2011, del 12.3%,
rispetto a quanto avvenuto l’anno precedente. Il
settore, che ha beneficiato maggiormente di tale
incremento, è stato quello produttivo, che ha rac-
colto ben il 50.1% del totale, seguito da quello dei
servizi (27.3%), dal settore minerario (22.2%) e
dal settore agricolo, forestale e ittico (0.4%). Secondo quanto emerge dalle stime degli esperti,
questi trend positivi sono destinati a mantenersi
nel medio periodo.
Nel tentativo di attirare maggiori investimenti,
il Governo, a partire dall’aprile del 2009, ha annunciato una serie di misure volte a liberalizzare
il settore dei servizi, compresi quelli finanziari, il
settore delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e il settore della logistica. Nell’ottica di favorire ulteriormente l’ingresso di capitali
esteri, il Governo malese si è dimostrato interessato a valutare specifici pacchetti di misure incentivanti agli investimenti, proposti dai singoli
imprenditori stranieri, intenzionati ad avviare attività imprenditoriali in Malesia.
Numerose aziende operanti in settori quali quelli
della produzione, del turismo, delle costruzioni,
del commercio, dell’agricoltura e dell’istruzione
hanno pertanto usufruito, e continuano a beneficiare, dei molteplici incentivi, di carattere fiscale
e non, offerti dal Governo. Tali incentivi possono
consistere:
- in una esenzione fiscale della durata di 5 anni
e pari al 70% dell’imponibile della società
- in una detrazione d’imposta sempre per la durata di 5 anni e pari al 60% sul capitale investito nello stabilimento e nei macchinari.
Tra i principali fattori, che, di regola, vengono
presi in considerazione in vista della concessione
di incentivi, rientrano l’entità dell’investimento, la
creazione di opportunità di impiego e l’eventuale
trasferimento di tecnologia.
PRINCIPALI STRUMENTI
PER OPERARE IN MALESIA
Le soluzioni più comunemente utilizzate dalle
aziende straniere, che intendono svolgere attività
imprenditoriali in Malesia, prevedono la costituzione di una società di diritto malese, il ricorso ad
accordi di joint venture con partners locali, l’apertura di una succursale o quella di un ufficio di rappresentanza.
Società di diritto malese
Il diritto societario in Malesia è disciplinato dal
PAG. 55 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
Companies Act, emanato nel 1965. Esistono tre
diverse tipologie societarie, a seconda del diverso
grado di responsabilità imposta ai soci per le obbligazioni eventualmente contratte dalla società:
- Companies limited by shares: in cui la responsabilità personale dei soci è limitata al valore
nominale delle azioni detenute
- Companies limited by guarantee: in cui i soci
convengono di garantire fino ad un limite prestabilito in caso di scioglimento della società
- Unlimited companies: in cui non è previsto
alcun limite alla responsabilità personale dei
soci.
La tipologia societaria utilizzata con maggiore frequenza in Malesia è la prima, cioè, quella in cui la
responsabilità personale dei soci è limitata al valore nominale delle quote possedute ed è anche quella che meglio si adatta alle esigenze delle imprese
straniere che intendono operare in Malesia. Ai sensi degli articoli 14 (1), 18 (2), 18 (3) e 54 del Companies Act, non è previsto il versamento di alcun
capitale sociale minimo all’atto della costituzione.
Non sono previste limitazioni alla partecipazione di
soggetti straneri nelle società di diritto malese, che,
pertanto, possono essere interamente controllate
da persone fisiche o giuridiche estere.
Esistono, tuttavia, alcuni settori specifici in cui è
richiesta la partecipazione obbligatoria di soggetti locali: tra questi, vale la pena ricordare, il
settore finanziario e bancario, il settore petrolifero, il turismo, l’istruzione e il settore agricolo. Visti i continui interventi legislativi del Governo, tesi
a favorire l’ingresso di capitali stranieri nel Paese,
attraverso misure volte a liberalizzare sempre più
il mercato, la lista appena riportata è soggetta a
continui aggiornamenti.
Esiste poi un ulteriore distinzione tra Public and
Private Companies, tra società, cioè, che decidono di quotarsi in Borsa e società che, invece, non
intendono ricorrere al pubblico risparmio. Per
queste ultime, il numero dei soci non può essere
superiore a 50 e il diritto di ciascuno di trasferire
le proprie quote è soggetto a severe restrizioni.
Nel caso di private companies con un numero di
soci inferiore a 20, non possedute da corporations
e in buone condizioni finanziarie, esiste, inoltre, la
possibilità di essere esentate da alcuni adempimenti previsti dal Companies Act, tra cui, ad esempio,
quello di depositare ogni anno il bilancio presso il
Companies Commission of Malaysia o di concedere finanziamenti ai propri amministratori, di regola, vietato, invece, per le private companies.
Di recente è stata introdotta una nuova tipologia
societaria, da parte del Companies Commission
of Malaysia, espressamente, disciplinata dal Limi-
ted Liability Partnerships Act del 2012, allo scopo
di fornire agli imprenditori uno strumento alternativo per lo svolgimento dei propri affari. Questa
nuova forma societaria si caratterizza, infatti, per
una maggiore semplicità delle procedure di costituzione, di gestione e di liquidazione.
Le limited liability pertnerships si presentano
come una forma ibrida di società, che racchiude
in sé caratteristiche proprie sia delle companies
che delle partnerships. In particolare, mentre da
un lato, è prevista la responsabilità limitata dei
soci per le obbligazioni contratte dalla società,
dall’altro, alla società è riconosciuta la più ampia
autonomia nella conduzione delle proprie attività
di business. La composizione societaria prevede
la presenza di almeno due soci, che possono, indifferentemente, essere rappresentati da persone
fisiche o giuridiche straniere.
Joint Ventures
Le joint ventures societarie possono essere strutturate sia utilizzando la tipologia delle partnerships,
cioè, di società di persone, i cui soci rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali, sia dei consorzi, cioè, di associazioni di due
o più società di capitali.
Filiali di Società Estere
Una società estera, che desideri operare in territorio
malese, può, altresì, decidere di aprire una propria
filiale per svolgere attività imprenditoriali in loco
(sempreché non si tratti di commercio all’ingrosso
o al dettaglio). E’, tuttavia, richiesta la preventiva
iscrizione presso il registro delle imprese, affinché
la filiale possa essere legalmente autorizzata a svolgere la propria attività sul territorio.
L’iscrizione avviene a seguito del deposito dei documenti richiesti, ai sensi delle normative locali e
alla conseguente approvazione da parte delle competenti autorità. E’, inoltre, richiesta la nomina obbligatoria di uno o più rappresentanti legali, che
risiedano in Malesia, ai quali deve essere affidato
lo svolgimento di tutte le attività che la filiale è autorizzata ad effettuare ai sensi del Companies Act.
Ufficio di Rappresentanza
Il primo passo che solitamente una società estera
compie, in vista di una propria futura stabile presenza sul mercato malese, comporta l’apertura di
un ufficio di rappresentanza.
Di regola, l’autorizzazione all’apertura di un ufficio di rappresentanza viene concessa per un periodo limitato, non superiore ai due anni; eventuali
richieste volte a prolungare tale durata devono,
necessariamente, essere fatte pervenire alle auto-
PAG. 56 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
rità competenti, prima della scadenza dei relativi
termini.
L’ufficio di rappresentanza deve risultare, interamente, finanziato attraverso fondi provenienti
esclusivamente dall’estero.
Non è, invece, previsto che l’ufficio di rappresentanza sia iscritto nel registro delle imprese e/o sia
soggetto agli adempimenti previsti dal Companies
Act. Le uniche attività che un ufficio di rappresentanza è autorizzato a svolgere comprendono:
- Attività di ricerca e sviluppo del prodotto
- Pianificazione e coordinamento delle attività
di business
- Raccolta ed analisi di dati sulle opportunità
offerte dal mercato locale
- Qualunque attività ausiliaria, che non comporti un diretto coinvolgimento nella esecuzione di transazioni commerciali.
Conseguentemente, tra le attività espressamente
vietate possiamo sottolineare:
- La conduzione di qualunque attività a carattere prettamente commerciale (import/export)
e/o imprenditoriale
- La sottoscrizione di contratti in nome e per
conto della società straniera o fatturazione per
lo svolgimento di determinati servizi
- La locazione di immobili ad uso ufficio o magazzino destinati alla conservazione dei propri
prodotti
- La gestione quotidiana delle attività svolte
dalla propria consociata o succursale in Malesia.
Tali attività possono quindi essere svolte unicamente attraverso una società appositamente costituita in Malesia.
DIRITTO DEL LAVORO
L’Employment Act del 1955 rappresenta la principale fonte normativa in materia di diritto del lavoro in Malesia. L’Industrial Relations Department
è, invece, l’organo che si occupa di garantire e di
mantenere un clima armonioso nel mercato del
lavoro, cercando di prevenire i conflitti.
In caso di conflitti, l’Industrial Relations Department consente e sostiene forme di negoziazioni gratuite tra le rappresentanze sindacali e i datori di lavoro. Tali conflitti possono, altresì, essere
sottoposti al Ministero delle Risorse Umane per
un tentativo di conciliazione ed, eventualmente,
al tribunale del lavoro per un pronuncia definitiva.
Il normale orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere e 48 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto
ad almeno 10 giorni di vacanze pagate all’anno.
Ha, inoltre, diritto ad un certo numero di permes-
si retribuiti, a seconda della durata del proprio
impiego.
Per quanto riguarda la facoltà del datore di lavoro
di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale, l’Employment Act del 1955 stabilisce l’obbligo di fornire per iscritto al dipendente adeguato
preavviso. I termini entro i quali il preavviso deve
essere comunicato al lavoratore variano a seconda
della durata del rapporto in essere. La legge riconosce al datore di lavoro la facoltà di risolvere il
rapporto in essere con un proprio dipendente in
presenza di comprovata cattiva condotta e/o di
assenza ingiustificata dal posto di lavoro per almeno due giornate consecutive.
L’Industrial Relations Act del 1967 disciplina,
inoltre, le ipotesi di licenziamento ingiustificato,
cioè, le ipotesi in cui un lavoratore sia stato sollevato dal proprio incarico in assenza di giusta
causa. In presenza di tali circostanze, il lavoratore avrà diritto di rivolgersi al tribunale del lavoro,
che si pronuncerà nel merito, stabilendo, se del
caso, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro oppure, in alternativa, la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni subìti oltre
alla retribuzione ingiustamente non percepita.
DAZI DOGANALI
SULLE IMPORTAZIONI
L’imposizione di dazi doganali sui beni importati
nel Paese è disciplinata dal Customs Act del 1967.
Le aliquote previste risultano comprese tra il 2%
e il 60% del valore del bene importato. Le materie prime, i macchinari, i prodotti farmaceutici
ed alcuni prodotti alimentari non sono, di regola,
soggetti ad alcuna imposizione o, comunque, le
aliquote previste per questi prodotti sono, generalmente, molto basse. La birra e le bevande alcoliche sono, invece, soggette ad una specifica imposizione stabilita sulla base del peso di ciascun
prodotto.
IMPOSTA
SUI REDDITI D’IMPRESA
A far data dal 1 gennaio 2008, il Governo malese
ha adottato il sistema fiscale “single-tier”, in base
al quale l’imposta sui redditi d’impresa è costituita
da un’aliquota fissa, attualmente pari al 25%, prevista per la quota di utili derivanti da attività svolte direttamente in Malesia o comunque ricevuti in
Malesia dalla società. Una volta versate le imposte
sui redditi, gli eventuali dividendi da distribuire ai
soci, sono, invece, esenti da tassazione.
PAG. 57 - APINFORMA / Export Marketing - numero 20 - 15 novembre 2013
Avv. Stefano Linares
Scambi fra Soci
CARPENTERIA
RICERCA COLLABORAZIONI
Un’Azienda Associata con sede nel Gemonese sta
cercando collaborazioni con altre Aziende per
estendere il proprio mercato.
Da quindici anni l’Azienda si è specializzata nella produzione di tralicci elettrosaldati fuori standard, offrendo la massima scelta, a livello progettuale, di misure e diametro dei tondini; inoltre è in
grado di fornire reti elettrosaldate di vari diametri
e tipologie, anche sagomate a disegno.
Dotata di un proprio ufficio tecnico, l’Azienda
opera a stretto contatto con il cliente per studiare
e realizzare tutte le fasi di lavorazione e consegna,
al fine di ottimizzare il rapporto tra produzione e
destinazione finale.
L’Azienda è dotata dei più moderni macchinari
che servono per produrre ferro per cemento armato, tagliato e sagomato in tutte le dimensioni e
diametri richiesti dal committente.
E’ certificata sia UNI EN ISO 9001 che come Centro di Trasformazione dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per la sagomatura del ferro per c.a.
Ha ottenuto, inoltre, la certificazione UNI EN ISO
3834 per il processo di saldatura di elementi per la
costruzione di armature per c.a.
L’Azienda si propone e valuterebbe la propria
collaborazione anche per operazioni di saldatura
conto terzi per elementi modulari.
Le Aziende interessate possono contattare l’ufficio
edilizia e territorio dell’Associazione.
PAG. 58 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
(CS)
Consulenza in materia
di proprietà industriale
ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE
IL SERVIZIO GRATUITO
DELLA CCIAA
Nel contesto del progetto IPforSMEs la Camera di
Commercio di Udine offre ad un numero massimo di 10 imprese della provincia di Udine, fino al
mese di dicembre, due servizi sperimentali ed innovativi sul tema della tutela della proprietà industriale a favore delle PMI appartenenti a qualsiasi
settore produttivo.
I servizi offerti per ciascuna impresa sono i seguenti:
1) Aida Light Questionare
Aida Light Questionare, un servizio estremamente semplificato da svolgersi intermente
su piattaforma web. Nel concreto si tratta di
una serie di domande a risposta multipla sui
temi fondamentali della proprietà intellettuale finalizzati a testarne la conoscenza da parte
dell’azienda.
Il risultato, infatti, viene fornito automaticamente dal sistema che stabilisce il livello di
conoscenza generale e identifica le eventuali
lacune esistenti in materia di proprietà intellettuale.
2) Pre-Diagnosi
La Pre-Diagnosi è un servizio di consulenza di
base sulla proprietà industriale e si articola in
tre fasi successive:
a) Una visita aziendale da parte di un gruppo
di lavoro formato da un esperto in proprietà industriale e da personale dell’Ufficio
Brevetti e Marchi della CCIAA di Udine; in
tale contesto verrà sottoscritto un accordo
di segretezza a tutela dell’azienda.
b) La redazione di un rapporto di pre-diagnosi; sulla base delle informazioni raccolte in tema di gestione della proprietà industriale e dall’analisi di mercato del settore
in cui l’azienda opera verranno indicate
all’impresa specifiche raccomandazioni e
proposte di linee d’azione.
c) La consegna del rapporto di pre-diagnosi
all’azienda corredato da:
- breve guida sulle modalità di svolgimento di ricerche di anteriorità su titoli di proprietà industriale;
- scheda sintetica su metodologia per
la valutazione economica dei brevetti
proposta da UIBM;
- scheda sui principali enti che erogano
contributi per deposito/valorizzazione
economica dei titoli di proprietà industriale con relativi link ai siti.
Per informazioni e adesioni ai servizi sopra offerti
contattare l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Udine all’indirizzo brevetti@
ud.camcom.it o ai seguenti recapiti telefonici:
- 0432 273204
- 0432 273271.
(C)
PAG. 60 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
C.d.s. Riduzione
del pagamento delle sanzioni
ISTRUZIONI DEL MINISTERO
DEL LAVORO PER L’APPLICAZIONE
DELLA RIDUZIONE DEL 30% DELLE
SANZIONI IN MISURA RIDOTTA
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla
riduzione del 30% del minimo edittale delle sanzioni per violazioni del codice della strada (c.d.s.),
introdotte dalle modifiche all’art. 202 di detto codice (v. da ultimo, Apinforma n. 19/2013, pp. 6668), per segnalare che anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per
l’attività ispettiva (di seguito Ministero) è intervenuto sulla materia con nota prot. 37/0019442/
MA003.A004 dell’11 novembre 2013.
La nota ministeriale impartisce istruzioni alla propria amministrazione, affinché il proprio personale ispettivo applichi la riduzione del 30% delle
sanzioni in sede di controlli in azienda, qualora
il pagamento avvenga entro 5 giorni dall’accertamento e le violazioni rientrino nella disciplina del
c.d.s. ovvero da questo siano richiamate.
In particolare, il personale ispettivo è chiamato ad
applicare la riduzione in presenza delle violazioni
delle seguenti norme:
- articoli 174 e 179 del c.d.s. (tempi di guida, di
pausa e di riposo e cronotachigrafo);
- decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, art.
9, co. 5 (conservazione dei modelli di controllo
delle assenze dei conducenti per un periodo di
un anno dalla scadenza del periodo di riferimento);
- art. 179 del c.d.s. (violazione di altre disposizione in materia di cronotachigrafo non
espressamente sanzionate).
La nota ministeriale precisa, però, che la riduzione
è esclusa per le violazioni delle norme in materia
di orario di lavoro del personale mobile di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (per
lo più conducenti delle imprese di autotrasporto
di cose e persone in conto terzi), dal momento che
esso non contiene rinvii al c.d.s.
Per quanto riguarda le modalità applicative, il Ministero precisa che la riduzione opera sulle violazioni irrogate a decorrere dalla data del 21 agosto
2013 (data di entrata in vigore della legge 9 agosto
2013, n. 98 che ha modificato l’art. 202 del c.d.s.),
anche se riferite a violazioni commesse prima di
tale data. Pertanto, i verbali in cui non compaiano
riferimenti alla riduzione possono essere sostituiti
o su iniziativa del personale ispettivo oppure su richiesta dell’impresa interessata, a condizione che
ciò avvenga nei termini posti dall’art. 201 del c.d.s.
in materia di notificazione delle contestazioni.
Il pagamento in misura ridotta non può essere eseguito in contanti nelle mani del personale ispettivo, né attraverso strumenti di pagamento elettronico, ma occorre utilizzare il modello F23. La
riduzione, inoltre, non è ammessa, qualora venga
richiesta la rateizzazione della sanzione amministrativa, a norma dell’art. 202 bis del c.d.s., né è
applicabile in presenza di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo
(art. 210, co. 3 del c.d.s.) o quella della sospensione della patente di guida.
Infine, la nota ministeriale precisa che la riduzione va applicata sugli importi in misura ridotta per
ciascuna delle infrazioni riscontrate in azienda,
senza arrotondamenti o troncamenti. Gli importi
ridotti devono essere sempre evidenziati, caso per
caso, dal personale ispettivo in apposito allegato
al verbale per ognuna delle violazioni accertate.
Copia della nota ministeriale e ogni altra informazione possono essere richieste all’ufficio trasporti
dell’Associazione.
(AdT)
PAG. 61 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
Autotrasporto c/t;
“costi minimi” ottobre 2013
FISSATI I “COSTI MINIMI
DI SICUREZZA”
PER L’AUTOTRASPORTO COSE
IN CONTO TERZI AL NOVEMBRE 2013
Con decreto prot. 0000161 del 15 novembre 2013
il Direttore generale per il trasporto stradale e
l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha aggiornato i costi di esercizio delle
imprese di autotrasporto di cose in conto terzi sulla base delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio nel precedente mese di ottobre (1,660 Euro/l
rispetto ai 1,676 Euro/l del settembre 2013); i
nuovi costi sono applicabili ai trasporti effettuati
nel mese di novembre 2013. Per ragioni di spazio
non si riportano le tabelle, ma si osserva che queste continuano a essere pubblicate a due colori:
verde per i costi di esercizio complessivi; azzurro
per i costi di esercizio di subvezione fra imprese
iscritte all’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi; costi quest’ultimi
ottenuti sottraendo dai costi complessivi quelli di
natura organizzativa del primo vettore.
Il decreto e le tabelle sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.mit.gov.it). Le tabelle possono essere richieste nel formato a colori
anche all’ufficio trasporti dell’Associazione, che
provvederà a inviarle agli interessati per posta
elettronica.
(AdT)
PAG. 62 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
Autotrasporto. Francia,
rinvio introduzione ecotassa
AGGIORNATA A DATA DA DESTINARSI
L’INTRODUZIONE DELL’ECOTASSA
SULLA RETE STRADALE PRINCIPALE
Si fa seguito a quanto pubblicato su precedenti
numeri di Apinforma (v., da ultimo, Apinforma
16/2013, p. 68) sull’introduzione in Francia di
un’ecotassa a carico dei veicoli industriali francesi
ed esteri, per segnalare che il Governo di Parigi ne
ha rinviato l’entrata in vigore a data da destinarsi.
Dopo l’ultimo rinvio il sistema avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si rammenta che il sistema di pedaggio è stato
ideato per i veicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 t su una rete stradale per uno
sviluppo di 15.000 km e con un importo medio di
circa 0,13 Euro al chilometro.
Si ritornerà sull’argomento non appena dovessero
intervenire novità.
PAG. 63 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
(AdT)
Albo autotrasporto.
Contributo per il 2014
NESSUNA NOVITÀ SU IMPORTI
E PROCEDURE PER IL VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO ALL’ALBO
Con deliberazione n. 205 del 23 ottobre 2013,
pubblicata sulla G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013,
il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi
(di seguito, rispettivamente, Comitato e Albo) ha
determinato le quote d’iscrizione per l’anno 2014
a carico di ciascuna impresa di autotrasporto professionale di cose.
Rispetto al 2013 (cfr. Apinforma n. 19/2012, pp.
45-46) non figurano significative novità. Resta,
dunque confermata l’esclusività del versamento
della quota attraverso il sistema di pagamento
telematico operativo sul sito del Comitato (www.
alboautotrasporto.it) ed eseguito unicamente mediante una delle seguenti modalità:
- carta di credito VISA;
- carta di credito MASTERCARD
- Postpay (privato o impresa);
- Banco Posta (privato o impresa).
L’importo della quota dovuta da ciascuna impresa
è visualizzato dal sito stesso e il versamento va eseguito seguendo le istruzioni ivi riportate. Dunque,
resta definitivamente soppresso il versamento mediante il bollettino di c.c.p. e il bonifico bancario.
Riepilogando, gli importi delle quote per il 2014
continuano a essere composte da:
1) una componente fissa di 30,00 Euro, dovuta
da tutte le imprese iscritte all’Albo;
2) una componente variabile, che si somma alla
precedente, il cui ammontare è determinato
in relazione al numero di veicoli in dotazione
dell’impresa, qualunque sia la massa, secondo
la seguente tabella:
NUMERO VEICOLI
da 2 a 5
da 6 a 10
da 11 a 50
da 51 a 100
da 101 a 200
oltre 200
IMPORTO IN EURO
5,16
10,33
25,82
103,29
258,23
516,46
3) un’ulteriore componente variabile, che si
somma alle precedenti, per ogni veicolo in dotazione di massa complessiva superiore a 6,0
t, compresi i veicoli trattori con massa rimorchiabile maggiore di detto limite, secondo la
seguente tabella:
TIPO DI VEICOLO
IMPORTO IN EURO
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 6,001 t e 11,5 t nonché
per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6,001 a 11,5 t
5,16
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva fra 11,501 t e 26,0 t
nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26,0 t
7,75
Per ogni veicolo dotato di capacità di carico per una massa complessiva superiore a 26,0 t nonché
per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile oltre 26,0 t
10,33
Il versamento della quota per l’anno 2014 va effettuato entro il 31 dicembre 2013, a pena di sospensione dell’iscrizione, esclusivamente - lo si ripete
- attraverso il sistema di pagamento telematico
operativo sul sito del Comitato e di cui si è detto. La prova dell’avvenuto pagamento della quota
deve essere conservata dalle imprese per gli eventuali controlli da parte delle Province.
Per il testo della deliberazione e ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio trasporti dell’Associazione.
(AdT)
PAG. 64 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
REGALI AZIENDALI
NATALE 2013
TRASFORMA I CESTI VUOTI
IN REGALI PER OGNI ESIGENZA
CONSEGNE IN TUTTA LA REGIONE
RICHIEDI UN PREVENTIVO PRESSO LE NOSTRE SEDI:
Casanova di Martignacco (UD) - via Spilimbergo, 110
Tel. 0432/407115/16 - Fax 0432/407126 - e-mail: [email protected] - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.00 - 19.00
Gorizia - via III Armata, 7
Tel. 0481/536775 - Fax 0481/536565 - e-mail: [email protected] - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.30 - 12.30
Udine - via Verona, 26 - laterale viale Palmanova
Tel. 0432/521630 - Fax 0432/521719 - e-mail: [email protected] - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 18.30 sabato: 08.00 - 12.00
Montebelluna (TV) - via G. Ferraris, 54 - Tel. 0423/302351
Fax 0423/603102 - e-mail: [email protected] - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 19.00 sabato: 08.30 - 12.30
Lignano Sabbiadoro (UD) via Lungolaguna Trento, 59
Tel. 0431/722136 - Fax 0431/722173 - e-mail: [email protected] - lunedì, mercoledì, venerdì: 08.30 - 12.30 / 15.00 - 18.30 martedi, giovedì, sabato: 08.30 - 12.30
Pordenone via Lino Zanussi 4b, - fronte via Nuova di Corva
Tel 0434/924203 - Fax 0434/924211 - e-mail: [email protected] - dal lunedì al venerdì : 08.00 – 18.30 sabato 08.00 – 12.30
Aperti le domeniche 8-15-22-29 dicembre, a Martignacco orario continuato dalle 09:00-19:00, Udine-Gorizia-Montebelluna-Pordenone dalle 09:00-13:00
Scadenze aziendali
dicembre 2013
LUNEDÌ 16
IL CALENDARIO DELLE SCADENZE
PER IL MESE DI DICEMBRE 2013
SABATO 30 NOVEMBRE
(LUNEDÌ 2 DICEMBRE)
INPS – ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione separata
INPS sono tenuti al versamento della seconda
rata dell’acconto per il 2013 dei contributi previdenziali.
LUNEDÌ 2
CONGUAGLIO MOD. 730 INTEGRATIVO – I
conguagli derivanti da dichiarazioni integrative
devono essere effettuati sulla retribuzione erogata
nel mese di dicembre.
GIOVEDÌ 12
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FAMILIARI Scade il termine per trasmettere in via telematica
la comunicazione contenente i dati relativi ai beni
aziendali concessi in godimento ad un socio o familiare relativa al periodo d’imposta 2012.
COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI - Scade il termine per trasmettere in via
telematica la comunicazione contenente i dati relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuate
nei confronti delle società da soci e loro familiari
con riferimento al periodo d’imposta 2012.
DOMENICA 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine
per l’emissione delle fatture riferite a cessioni di
beni consegnati o spediti, previa emissione di un
documento di trasporto, nel mese di novembre.
Le stesse fatture devono essere registrate entro il
termine di emissione e con riferimento al mese di
consegna o spedizione.
IMU - SALDO SECONDA RATA 2013 - Scade il
termine per il versamento a saldo dell’imposta dovuta per il 2013.
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva
relativa al mese di novembre. Qualora l’imposta
a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a €
25,82 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24.
INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE - Scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento
ricevute nel mese precedente e qualora siano state
poste in essere corrispondenti cessioni.
IRPEF - Scade il termine per il versamento al Concessionario della Riscossione delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e
opere dell’ingegno e partecipazione in associazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli
similari;
- provvigioni;
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando
il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA Scade il termine per il versamento del contributo
INPS alla gestione separata secondo le seguenti
aliquote:
- 27,72 % per i soggetti che non sono iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie;
- 20 % per i soggetti titolari di pensione diretta
o già iscritti ad altro fondo obbligatorio o lavoratore titolare di pensione diretta o di reversibilità.
PAG. 66 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i
compensi.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando
il modello F24.
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE SU
CONGUAGLIO DI FINE RAPPORTO - Scade il termine per il versamento dell’addizionale regionale e
dell’eventuale addizionale comunale, da trattenere
all’atto del conguaglio di fine rapporto effettuato e
liquidato nel mese precedente. Il codice tributo per
il versamento è il 3802 per l’addizionale regionale
e il 3848 per l’addizionale comunale. I versamenti possono essere effettuati presso gli sportelli di
qualsiasi concessionario o banca convenzionata,
nonché presso gli uffici postali abilitati, utilizzando,
in tutti i casi, il modello unico di pagamento fisco/
inps/regioni (Mod. F24).
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE
2012 - Scade il termine per versare le rate di addizionale regionale e addizionale comunale trattenute sulle retribuzioni del mese precedente. Tale
versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute
IRPEF.
Il codice tributo è il 3802 per l’addizionale regionale e il 3848 per l’addizionale comunale; l’anno
di riferimento è il 2012.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- Scade il termine per versare la rata di acconto
dell’addizionale comunale trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente. Tale
versamento è da effettuarsi insieme alle ritenute
IRPEF. Il codice tributo è il 3847. L’anno di riferimento è il 2013.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per il versamento all’Inps,
tramite mod. F24, dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. I DM10 insoluti devono essere
consegnati o spediti all’Inps con raccomandata r.r.
CONTRIBUTI COLLABORATORI - Scade il termine per il versamento tramite mod. F24 telematico dei contributi trattenuti il mese precedente
dai committenti per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto.
CONTRIBUTI INPS DIRIGENTI (EX INPDAI) Scade il termine per il versamento dei contributi,
tramite il modello F24, della contribuzione Inps
dei dirigenti per le retribuzioni di competenza del
mese precedente.
INPS – FONDO DI TESORERIA - Scade il termine per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti
di versare al Fondo di tesoreria la quota mensile
di TFR, totale o parziale, maturata nel mese precedente e non devoluta alle forme pensionistiche
complementari.
TFR - Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva applicata
sulla rivalutazione del T.F.R. con codice F24 1712.
Il saldo è previsto entro il 16 febbraio 2014.
GIOVEDÌ 19
MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO Ravvedimento operoso - Termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 20 settembre
2013 dei mod. 770/2013, con contestuale versamento della sanzione ridotta.
MERCOLEDÌ 25 (VENERDÌ 27)
INPS/CIG - Presentazione o invio con lettera raccomandata della domanda di integrazione salariale relativa a sospensione o riduzione di attività
lavorativa iniziata nel mese precedente con mod.
IGI 15 o IGI 15/ed.
VENERDÌ 27
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il
termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di novembre.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1-quater e l’INTRA 1-quinquies per le
cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2-quater e l’INTRA 2-quinquies per gli
acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica.
IVA - ACCONTO DI DICEMBRE - Scade il termine per il versamento dell’acconto Iva pari all’88%
dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre
dell’anno precedente. Si possono utilizzare alternativamente il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando
il modello F24.
LUNEDÌ 30
REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE LIBRO INVENTARI - Scade il termine, per i soggetti il cui
PAG. 67 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi è scaduto lo scorso 30 settembre, per procedere alla redazione e sottoscrizione dell’inventario nell’apposito libro.
lo 73, comma 1, lettera a) del TUIR con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, l’opzione
per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.
UNICO 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare la mancata presentazione entro il 30 settembre 2013 utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
CONCESSIONI GOVERNATIVE - Scade il termine, da parte dei soggetti interessati, per il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative, mediante versamento presso le banche
convenzionate e le agenzie postali.
MARTEDÌ 31
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine
per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2013 e
versamento dell’imposta di registro per i contratti
di locazione con annualità scaduta il 30 novembre
2013.
RITENUTA FISCALE RIDOTTA PER AGENTI E
RAPPRESENTANTI - Scade il termine per l’invio
ai propri committenti, da parte degli agenti e dei
rappresentanti, dell’attestazione di avvalersi in via
continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi per
usufruire nel 2013 dell’applicazione della ritenuta sul 20% anziché sul 50% dell’ammontare delle
provvigioni.
La dichiarazione deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento solo nelle ipotesi in cui sia cambiato il regime rispetto alla prima
comunicazione o a quella dell’anno precedente.
TRASPARENZA FISCALE - Scade il termine per
esercitare, da parte dei soggetti di cui all’artico-
ELENCO BLACK LIST MENSILI - Scade il termine per la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni poste in essere nel corso del
mese precedente.
TRASCRIZIONE REGISTRI - Scade il termine,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, per trascrivere sui registri i dati
contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici.
CONTRIBUTI INPS LAVORATORI DIPENDENTI - Scade il termine per la presentazione in via
telematica della denuncia mensile retributiva e
contributiva UNIEMENS individuale per il mese
precedente.
LIBRO UNICO - Scade il termine per le registrazioni relative al mese precedente
(PZ - BA)
PAG. 68 - APINFORMA / Organizzazione - numero 20 - 15 novembre 2013
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