Regione Calabria Osservatorio Regionale Rifiuti L’elaborazione e la stesura degli Indirizzi sono state curate da Miriam Gualtieri, coordinatrice delle attività dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti. Hanno collaborato: Alessandra Costabile, per il capitolo sulla raccolta differenziata, Vincenzo Cotroneo, per il quadro normativo regionale e il glossario, e Antonino Demasi, per la stesura finale. Si ringraziano per i contributi forniti le Province e gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti. La copertina è stata creata e realizzata da Mario Verta. INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI INDICE PARTE I INTRODUZIONE CAPITOLO 1 – CONTENUTI E FINALITA’ DEL DOCUMENTO 1.1 Il tema dei rifiuti 1.2 Gli obiettivi del lavoro 1.3 I destinatari 1.4 La struttura delle linee guida pag. 9 9 » 10 » 10 » CAPITOLO 2 - IL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 2.1 Il quadro comunitario 2.2 Il quadro nazionale 2.3 Il quadro regionale » » » 11 11 11 » » » » » » » 16 16 17 17 17 18 19 » » » » » » » » 20 20 20 20 20 21 21 21 PARTE II LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CAPITOLO 1 - L’OGGETTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 1.1 La nozione di rifiuto 1.2 L’elenco europeo dei rifiuti 1.3 La classificazione dei rifiuti 1.4 I rifiuti urbani 1.5 I rifiuti speciali 1.6 I rifiuti speciali assimilabili 1.7 I rifiuti pericolosi CAPITOLO 2 - LE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 2.1 Introduzione 2.2 La raccolta 2.3 Il trasporto 2.4 Il recupero 2.5 Lo smaltimento 2.6 Lo stoccaggio 2.7 Lo spazzamento delle strade 2.8 Conclusioni CAPITOLO 3 - I SOGGETTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 3.1 Introduzione 3.2 Lo Stato 3.3 Il Commissario Delegato 3.4 ISPRA (ex APAT-ICRAM-INFS) 3.5 L’Osservatorio Nazionale 3.6 L’albo dei gestori ambientali 3.7 La Regione 3.8 L’Osservatorio Regionale 3.9 ARPACAL 3.10 Le Autorità d’Ambito 3.11 Le Province 3.12 Gli Osservatori Provinciali 3.12.1 OPR di Catanzaro 3.12.2 OPR di Cosenza 3.12.3 OPR di Crotone 3.12.4 OPR di Reggio Calabria 3.12.5 OPR di Vibo Valentia 3.13 I Comuni 3.14 I Corpi polizia 3.15 Le ONG 3.16 Il detentore e il produttore di rifiuti pag. » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 23 23 24 25 26 26 27 27 28 29 30 31 31 31 32 32 34 34 35 35 35 » » » 37 38 39 CAPITOLO 4 - GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 4.1 Il catasto 4.2 Il registro di carico e di scarico 4.3 Il formulario di identificazione PARTE III IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CAPITOLO 1 - LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1.1 L’affidamento del servizio 1.2 Il contratto di servizio 1.3 L’organizzazione del servizio 1.4 Gli accordi e i contratti di programma 1.5 Conclusioni » » » » » 41 41 42 43 44 » 45 CAPITOLO 2 - LA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2.1 Introduzione 2.2 La definizione di tariffa 2.3 La determinazione della tariffa 2.4 La tariffa dopo il D.Lgs. 152/2006 45 » pag. 45 45 » PARTE IV STRATEGIE DI AZIONE CAPITOLO 1 - LA PREVENZIONE E LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI 1.1 Introduzione 1.2 Definizioni 1.3 Obiettivi 1.4 Strumenti 1.4.1 Accordi volontari e di programma 1.4.2 Norme 1.4.3 Strumenti economici 1.4.4 Azioni informative e formative 1.5 Conclusioni » » » » » » » » » 47 47 48 48 49 49 54 54 54 » » » » » » » » » » » » » » » » » 56 56 57 58 58 58 59 59 60 61 62 62 62 63 63 63 63 » 65 CAPITOLO 2 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.1 Introduzione 2.2 La raccolta differenziata in Calabria 2.3 Obiettivi e finalità della RD 2.4 Strutture a supporto della RD 2.4.1 Centri di raccolta 2.4.2 Impianti di valorizzazione 2.5 L’organizzazione integrata del sistema delle raccolte 2.5.1 Raccolta dello scarto organico 2.5.1.1 Scarto di cucina 2.5.1.2 Scarto verde 2.5.2 Raccolta di carta e cartone 2.5.3 Raccolta della plastica 2.5.4 Raccolta del vetro 2.5.5 Raccolta di ingombranti 2.5.6 Raccolta di rifiuti urbani pericolosi 2.5.7 Raccolta di RAEE 2.6 Sensibilizzazione e informazione dei soggetti interessati GLOSSARIO Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte I 7 PARTE I INTRODUZIONE CAPITOLO 1 CONTENUTI E FINALITA’ DEL DOCUMENTO 1.1 IL TEMA DEI RIFIUTI I rifiuti rappresentano un problema ambientale, sanitario, economico e sociale. Poiché la loro produzione è strettamente legata alla capacità produttiva di un Paese e ai comportamenti di consumo dei suoi cittadini, le politiche ambientali degli ultimi anni riconoscono l’impossibilità di proteggere l’ambiente e la salute umana in assenza di una loro corretta gestione. Quest’ultima dovrebbe configurarsi come un processo caratterizzato dalla cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti: da coloro che producono, distribuiscono, utilizzano e consumano beni, a coloro che, successivamente, provvedono al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che ne derivano. 1.2 GLI OBIETTIVI DEL LAVORO Il presente documento è stato redatto allo scopo di dare attuazione al disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera a) dell’allegato B al Piano di Gestione dei Rifiuti della Calabria, che attribuisce alla Regione il compito di formulare indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I suoi contenuti costituiscono, quindi, una guida operativa di riferimento che tenta di risolvere i problemi di natura interpretativa e applicativa scaturenti dalla complessità della legislazione ambientale nazionale e regionale. Complessità intrinseca alla materia che ne è oggetto (si pensi alla sua vastità e trasversalità che rendono, ad esempio, difficile tracciarne i confini rispetto a materie come la tutela della salute, l’urbanistica e il governo del territorio), alla quale si è aggiunta l’incertezza sulla sorte della disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/2006, impropriamente noto come “Codice dell’ambiente”. Con l’inizio della XV legislatura è, infatti, cominciato un lungo processo di revisione del decreto, ritenuto lesivo delle norme, dei principi comunitari e della stessa legge di delega. Alcune di tali censure sono confluite in ricorsi alla Corte Costituzionale e il decreto ha avuto un’attuazione parziale e inadeguata, che ha lasciato in parte irrisolto il problema della disorganicità e della frammentarietà del quadro normativo ambientale. Inoltre, il nuovo disegno di legge “per la revisione del Codice ambientale”, approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di agosto del 2008, prevede “la riapertura dei termini per revisioni ed integrazioni” a seguito della sopravvenienza della direttiva quadro sui rifiuti e di quella sui reati penali ambientali. Accanto all’obbligo normativo, sopra delineato, ne esiste un altro, che trova la propria ratio nella necessità di promuovere e diffondere nella collettività la “cultura” di uno sviluppo sostenibile. Detto altrimenti, “un mondo sostenibile non può essere realizzato sino in fondo se non è concepito collettivamente. La sua immagine deve essere costruita nella mente di Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 8 molti per essere completa e convincente. Per incoraggiare altri a unirsi all’impresa” 1 . Le linee guida rappresentano anche un modo per onorare questo impegno. 1.3 I DESTINATARI Gli scopi e gli obiettivi delle linee guida sono stati definiti in funzione delle esigenze di due gruppi di soggetti: destinatari primari e secondari. I destinatari primari sono i soggetti che esercitano funzioni pubbliche in materia di gestione dei rifiuti, nonché i soggetti pubblici e privati che producono o detengono rifiuti. I destinatari secondari del presente documento sono i membri del pubblico, cioè quell’insieme molto eterogeneo di attori al quale è ormai universalmente riconosciuto un ruolo fondamentale nei processi riguardanti l’ambiente. Il perseguimento di una corretta gestione dei rifiuti richiede, infatti, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del peso delle scelte che tutti, indistintamente, operano nei confronti dell’ambiente. 1.4 LA STRUTTURA DI INDIRIZZI E LINEE GUIDA Le linee guida sono articolate in quattro parti. La prima (in cui è compreso il presente capitolo introduttivo) delinea il contesto in cui hanno avuto origine le linee guida e illustra, sinteticamente, il quadro normativo e pianificatorio nel quale si inserisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La seconda parte, partendo dalla nozione di rifiuto, ripercorre le diverse fasi che costituiscono la gestione integrata e identifica i soggetti coinvolti nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti, nonché gli adempimenti richiesti. La terza parte affronta la questione dell’organizzazione del servizio, del suo affidamento, della tariffa e delle forme di cooperazione tra gli Enti locali. Infine la quarta parte suggerisce alcune strategie di azione in merito alla prevenzione e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il testo è arricchito da un glossario. 1 MEADOWS D. - RANDERS J., I nuovi limiti dello sviluppo, Mondadori, 2006. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 9 CAPITOLO 2 IL QUADRO NORMATIVO E PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO 2.1 IL QUADRO COMUNITARIO Nell’ordinamento comunitario la gestione dei rifiuti è stata oggetto di un processo di revisione, che si è concluso con la recente approvazione della nuova Direttiva 2008/98/CE, sostitutiva, dal 12 dicembre 2010, dell’attuale direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2006/12/CE), della direttiva sui rifiuti pericolosi (Direttiva 91/689/CEE) e della direttiva sugli oli usati (Direttiva 75/439/CEE). Il documento fissa nuovi obiettivi in materia di riutilizzo e riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020. Stabilisce una gerarchia nella gestione dei rifiuti, in base alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio, da altre forme di recupero e, solo come ultima opzione, dallo smaltimento (questo, tuttavia, non impedisce agli stati membri di discostarsene, nel caso in cui ciò risulti necessario per flussi di rifiuti specifici in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti in ordine alla fattibilità tecnica ed alla praticabilità). Ridefinisce il recupero, il riciclaggio e lo stesso concetto di rifiuto. Rafforza le disposizioni in materia di prevenzione dei rifiuti, imponendo l’obbligo agli Stati membri di elaborare programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti e alla Commissione di riferire sulle politiche di prevenzione. 2.2 IL QUADRO NAZIONALE La disciplina nazionale in materia di gestione dei rifiuti è caratterizzata da un progressivo adeguamento al sistema comunitario. Il fulcro normativo è rappresentato dal più volte citato D.Lgs. 152/2006. Come già detto, il decreto in questione non è un codice e nemmeno un testo unico. La legge di delega n. 308 del 2004 ha escluso, infatti, dalla delegazione legislativa diversi settori ambientali. Inoltre, il D.Lgs. 152/2006 non ha provveduto a disciplinare tutti quelli nei quali la Legge n. 308 del 2004 aveva delegato il Governo a riordinare, coordinare e integrare le disposizioni vigenti “anche mediante la redazione di testi unici” 2 . In particolare, nella gestione dei rifiuti, cui è dedicata la parte quarta del decreto in questione, non si ritrova la disciplina delle discariche e quella dell’incenerimento, rimaste rispettivamente nel D.Lgs. n. 36 del 2003 e nel D.Lgs. n. 133 del 2005. Ciononostante, l’approvazione del cosiddetto “Codice” rappresenta un importante ed imprescindibile punto di partenza per la semplificazione normativa dell’ambiente, indissolubilmente legata alla semplificazione funzionale e organizzativa dell’Amministrazione ambientale. 2.3 IL QUADRO REGIONALE L’attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, diretta conseguenza di una gestione non ordinaria del settore, quale è quella commissariale che perdura ormai da più di una dozzina di anni, è stata condotta dal 2 articolo 1, comma 1, della legge di delega. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 10 punto di vista normativo attraverso l’emanazione di una serie di provvedimenti d’urgenza, gli O.P.C.M. ed i conseguenti provvedimenti di adozione da parte del Commissario delegato per l’emergenza, aventi la finalità di integrare, ove ritenuto necessario ed in assenza di riferimenti legislativi regionali, la norma nazionale. Dal punto di vista programmatico, l’unico riferimento è rappresentato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con O.C.D. n. 6294 del 30 ottobre 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. S.S. n. 2 al n. 20 del 31.10.2007 – Parti I e II, è stato redatto a seguito della revisione ed aggiornamento del previgente PGR, di cui all’O.C.D. n. 2065/2002. Tale rimodulazione, effettuata “per dare attuazione ai disposti dell’O.PC.M. 3585/2007 e concretezza all’O.C.D. n. 5201/2006”, con particolare riferimento all’obiettivo del raggiungimento del 65% di RD entro il 2012, come previsto dall’art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/06, ha permesso altresì di individuare, ad un quinquennio dall’approvazione, sulla base dell’analisi delle criticità relative all’attuazione del Piano, ulteriori azioni finalizzate a migliorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PGR. Lo strumento di pianificazione che ne è derivato risulta articolato nelle seguenti sezioni. Nella prima, viene ricostruito il quadro normativo e programmatico di settore ai diversi livelli istituzionali (comunitario, nazionale e regionale). Segue la verifica dello stato dell’arte e l’analisi delle criticità relative all’attuazione del previgente PGR. Sulla base della verifica del fabbisogno di impianti e discariche, è stato valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi che il vecchio Piano si prefissava di raggiungere. I risultati dello studio hanno evidenziato le numerose criticità del sistema di smaltimento dei RSU, riguardanti sia l’aspetto strutturale che quello funzionale. In particolare, le cause principali della ridotta attuazione delle previsioni del Piano sono imputabili a: deficit impiantistici causati dalla mancato completamento del sistema (mancata realizzazione dei previsti impianti tecnologici, delle stazioni di trasferimento e delle discariche); insufficienza della RD e mancato avvio della raccolta differenziata della frazione umida. L’analisi della produzione dei rifiuti, poi, riporta le informazioni relative alla produzione e raccolta dei rifiuti (dati totali e pro capite, aggregati a livello provinciale sulla base dei dati merceologici), alle quantità di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento (livello di aggregazione comunale e provinciale), nonché alle previsioni sulla produzione futura. Gli obiettivi del Piano, determinati sia sulla base dei criteri fissati dalla normativa di riferimento, che rispetto alle specificità del contesto regionale, sono stati formulati sulla base delle seguenti previsioni: Definizione dei criteri per l’Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per i rifiuti urbani (ATO – R), secondo i quali viene Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 11 confermata la necessità di costituire cinque A.T.O. coincidenti con i territori amministrativi delle Province; Soppressione dell’articolazione del sistema, prevista dal previgente PGR, in aree di raccolta; Dimensionamento del sistema di raccolta e smaltimento mediante la razionalizzazione ed il potenziamento della dotazione impiantistica di ciascun ATO; Gestione unitaria del sistema di RD per ciascun ATO. Con particolare riferimento all’obiettivo del raggiungimento del 65% di RD al 2012, oltre al predetto potenziamento del sistema, il Piano ritiene necessario avviare anche una politica di incentivi e penalizzazioni nei confronti dei soggetti pubblici per indurli a soddisfare le condizioni imposte dalla norma. Lo scenario di riferimento (individuato mediante l’analisi dei fabbisogni dell’impiantistica, ovvero in relazione alle stime della produzione potenziale dei rifiuti) proposto dal PGR per il dimensionamento degli impianti tecnologici e delle discariche a servizio del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, evidenzia la necessità di rafforzare l’approccio integrato nella gestione dei servizi attraverso la razionalizzazione ed il potenziamento dei sistemi di raccolta, domiciliare e stradale, nonché della rete delle strutture di conferimento. Per quanto concerne gli impianti tecnologici, il Piano, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla rete delle stazioni ecologiche e delle piattaforme ecologiche per la RD, dall’impiantistica di recupero e valorizzazione delle diverse frazioni e dagli impianti di trattamento e smaltimento finale, ritiene opportuno valorizzare e, ove necessario, revampizzare gli impianti esistenti, nonché realizzare nuove strutture in grado di soddisfare le esigenze del territorio, confermando sostanzialmente le scelte impiantistiche del previgente PGR, ivi incluso il raddoppio della potenzialità dell’unico termovalorizzatore presente in Regione. Con riferimento alle complessa ed annosa questione delle discariche, imprescindibilmente legata alle criticità del sistema di gestione, il PGR propone l’attivazione di nuove discariche di servizio sulla base dell’analisi dei fabbisogni condotta sia per le discariche necessarie alla gestione del transitorio, che per quelle, di lungo periodo, di servizio agli impianti. Le misure individuate a proposito del periodo compreso tra l’approvazione del PGR e l’attuazione di tutte le disposizioni in esso contenute, specie considerando le criticità del periodo transitorio (forma giuridica, costituzione e redazione degli strumenti di pianificazione degli ATO; realizzazione e messa in esercizio degli impianti previsti dal PGR e dai Piani d’Ambito; raggiungimento degli obiettivi di RD minima; realizzazione di un sistema di raccolta/smaltimento mediante gestore unico per ogni ATO; ecc.) fanno riferimento alla necessità di disporre di una sufficiente capacità di carico del sistema. Secondo tali misure è necessario, nelle more della messa a regime delle previsioni di Piano, disporre di volumi di abbanco in discarica tali da garantire lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti e raccolti che non trovano adeguato trattamento negli impianti, Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 12 facendo eventualmente ricorso all’utilizzo di “discariche di soccorso” al sistema regionale, anche fuori Ambito. La localizzazione e realizzazione di tali discariche (almeno una per Ambito) è demandata ad ogni singolo ATO, per il tramite del gestore unico. Il PGR, al fine di favorire il superamento dello stato di transizione, prevede anche l’implementazione di una serie di azioni di supporto al Piano stesso che si configurano in: – iniziative di informazione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali finalizzate sia alla diffusione delle problematiche legate alla produzione, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, che alla creazione del consenso pubblico sulle questioni inerenti la localizzazione di impianti e discariche; a proposito di tale argomento, le strutture del sistema regionale IN.F.E.A. continueranno a rivestire un ruolo di primo piano; – misure di agevolazione, incentivazione e compensazione ambientale, la cui promozione è di notevole importanza per l’avvio del sistema tariffario sui rifiuti. La corretta determinazione (di competenza dell’Autorità d’Ambito), nonché applicazione e riscossione delle tariffe (demandata al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata), infatti, non può prescindere dalla previsione di specifiche azioni di fiscalità ambientale. Il Piano delle bonifiche, un documento specifico sui siti inquinati o potenzialmente inquinanti, redatto nell’ambito del nuovo PGR, fornisce utili indicazioni sullo stato del territorio (molto critico a causa dei siti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti che – nella maggior parte dei casi già dismessi – risultano essere in numero eccessivo rispetto ai fabbisogni regionali, erroneamente localizzati e quasi sempre sprovvisti delle necessarie opere di prevenzione dell’inquinamento) e propone una serie di interventi di bonifica, formulati sulla base della classificazione dei siti e delle priorità di rischio ambientale ad essi attribuita, per risolvere le numerose criticità riscontrate (trattamenti in situ, off site o in site, mediante l’utilizzo, ove possibile, di biotecnologie avanzate). A proposito del sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali, inoltre, sono sostanzialmente confermate le linee programmatiche delineate dal previgente Piano secondo le quali, considerando che la gestione dei rifiuti speciali è affidata al privato (ovvero al produttore del rifiuto stesso), è necessario promuovere politiche di prevenzione per la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti come, ad esempio, la diffusione di innovazioni tecnologiche ambientalmente più sostenibili o l’implementazione di SGA da parte delle imprese. Il PGR, infine, è coerente con il precedente strumento pianificatorio anche in riferimento alla problematica dell’amianto, ribadendo la necessità di avviare le operazioni necessarie per la stesura del Piano Regionale Amianto, come disposto dall’art. 10, comma 2, della L. 257/92. In conclusione, lo strumento redatto dall’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio calabrese conferma la preesistente articolazione Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Parte I 13 del territorio regionale nei cinque A.T.O. – R e l’utilizzo degli impianti di trattamento già previsti, determina il nuovo fabbisogno impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani in ciascun Ambito Territoriale (valutato sulla base dei tempi imposti per il raggiungimento degli obiettivi di RD minima al 65% entro l’anno 2012 e delle stime qualitative, quantitative e sul trend relativamente alla produzione dei rifiuti) e propone le misure per il superamento del periodo transitorio. Lo strumento, inoltre, include il Piano per la bonifica dei siti inquinati, le indicazioni sul consolidamento del sistema di gestione dei rifiuti speciali ed, infine, le operazioni propedeutiche alla predisposizione del Piano Amianto. Il PGR sovrintende la programmazione nei singoli ATO da porre a base dello strumento dell’organizzazione della gestione unitaria, il cosiddetto Piano d’Ambito, che dovrà essere costituito dai seguenti atti : a) programma degli interventi; b) modello gestionale ed organizzativo; c) piano economico finanziario; d) piano tariffario. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 14 PARTE II LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CAPITOLO 1 L’OGGETTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 1.1 LA NOZIONE DI RIFIUTO L’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, riproponendo la definizione comunitaria di rifiuto, stabilisce che si deve considerare tale qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Tuttavia la sedicesima ed ultima categoria dell’allegato A (qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate) sembrerebbe rendere superflua l’elencazione dei precedenti quindici punti e, conseguentemente, pletorico l’intero allegato. In realtà il criterio chiave per l’applicazione della norma non risiede nella natura del rifiuto ma, piuttosto, nelle tre possibili azioni del detentore: questi può materialmente disfarsi dell’oggetto (abbandonandolo), oppure averne l’intenzione (ponendo in essere, in questo caso, inequivocabili ed evidenti azioni che svelino tale decisione) o, ancora, essere obbligato a disfarsene (ad esempio da una legge o da una P.A.). In conclusione, quindi, devono essere soddisfatte due condizioni perché si possa stabilire se una sostanza o un oggetto sia un rifiuto: la prima è che rientri in specifiche categorie; la seconda è che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene. 1.2 L’ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI L’elenco europeo dei rifiuti (noto come Cer) è trasposto nell’allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 Serve per identificare i rifiuti, sebbene l’inclusione di un determinato materiale in tale elenco non implica che, in ogni circostanza, esso sia un rifiuto. La classificazione si applica, infatti, solo se il materiale corrisponde alla definizione di cui all’articolo 1 della Direttiva 75/442/CEE, ossia alla definizione del paragrafo precedente. L’identificazione del rifiuto avviene mediante un codice a sei cifre: le prime due individuano il capitolo, che corrisponde a categorie generali, ricavate in base all’attività generatrice (capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20), alle caratteristiche del materiale (capitoli 13, 14 e 15) o in modo residuale (capitolo 16); la seconda coppia di numeri indica il processo specifico all’interno dell’attività; infine le ultime due cifre individuano la singola tipologia di rifiuto. Sono ritenuti pericolosi i rifiuti contrassegnati con un asterisco. L’attribuzione del codice avviene utilizzando la procedura disciplinata dal citato allegato D alla Parte Quarta del decreto. 3 Alcuni esperti ritengono che tale allegato contenga numerosi errori. Si veda, in proposito, la tesi della redazione della Rivista “Rifiuti - Bollettino di informazione normativa”. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 15 1.3 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Tale classificazione è funzionale all’attuazione della normativa, applicandosi un regime diverso, in considerazione dei rischi per l’ambiente derivanti dalla loro gestione. 1.4 I RIFIUTI URBANI Ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto, sono “urbani” i rifiuti: a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall’uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) provenienti dallo spazzamento delle strade; d) di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Pertanto, i rifiuti urbani si distinguono in rifiuti domestici (sempre assoggettati al regime dei rifiuti non pericolosi) e rifiuti non domestici (assoggettati al regime proprio delle eventuali caratteristiche di pericolosità che possiedono). 1.5 I RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, sono “speciali” i rifiuti derivanti da: 1) attività agricole e agro-industriali; 2) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 in merito alle terre e alle rocce di scavo; 3) lavorazioni industriali; 4) lavorazioni artigianali; 5) attività commerciali; 6) attività di servizio; 7) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 8) attività sanitarie. E ancora sono rifiuti speciali: 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 11) il combustibile derivato da rifiuti. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 16 Ai sensi dell’articolo 188, comma 2, il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194 in merito alle spedizioni transfrontaliere. 1.6 I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani dai regolamenti comunali (art. 198, comma 1 e 2, lett. g) solo ai fini della raccolta e dello smaltimento (art. 195, comma 2, lett. e). I criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione sono rimessi all’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente. Nel frattempo, la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha stabilito che, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 22/1997, il cosiddetto “Decreto Ronchi” (art. 1, comma 184, lett. b), ferme restando, ovviamente, le esclusioni dettate dal D.Lgs. 152/2006. Pertanto, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lett. e), non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive (cioè quelle in cui avvengono attività di trasformazione industriale e commerciale) nonché “i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998” (tali limiti corrispondono a una superficie di vendita inferiore a mq.150 nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e a mq. 250 nei comuni con più di 10.000 abitanti)http://www.reteambiente.it/rifiuti/dlgs152_06nrifiuti.htm n58http://www.reteambiente.it/rifiuti/dlgs152_06nrifiuti.htm - n58. I rifiuti assimilati sono assoggettati al regime giuridico, organizzativo e di tariffazione dei rifiuti urbani, anche relativamente al divieto di smaltirli in altre regioni e alle relative deroghe (art. 182, comma 5 e art. 194, comma 2). La predetta tariffazione deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa, una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale. E’ determinata dall’amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. La tariffa non si applica per gli imballaggi per i quali risulti documentato l’avvio a recupero e riciclo tramite soggetti autorizzati (art. 195, comma 2, lett. e) e si riduce proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, sempre tramite soggetti autorizzati (art. 238, comma 10). Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 17 1.7 I RIFIUTI PERICOLOSI Sono pericolosi i rifiuti non domestici, urbani e speciali, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco europeo dei rifiuti (trasposto, come già detto, nell’allegato D alla Parte Quarta del decreto), sulla base degli allegati G, H e I che elencano, rispettivamente, i rifiuti in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti, ai costituenti che li rendono pericolosi e alle caratteristiche di pericolo. I rifiuti sono classificati pericolosi solo se le sostanze in essi contenute raggiungono determinate concentrazioni, tali da far diventare il rifiuto: esplosivo, comburente, facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, capace di sprigionare gas tossici, suscettibile di dare origine ad altre sostanze con caratteristiche pericolose, ecotossico (allegato I). Conseguentemente, nell’elenco europeo dei rifiuti sono presenti le cosiddette “voci a specchio” o “speculari”, quelle in cui una voce si riferisce al rifiuto non pericoloso e l’altra allo stesso rifiuto, identificato come pericoloso in base al contenuto di sostanze pericolose. L’onere della classificazione del rifiuto è a carico del produttore/detentore, poiché ritenuto dalla normativa vigente l’unico soggetto che, avendo cognizione delle materie prime impiegate e del processo tecnologico nel quale le stesse sono utilizzate, conosce le caratteristiche dei rifiuti generati. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 18 CAPITOLO 2 LE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 2.1 INTRODUZIONE L’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 definisce “gestione integrata” il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, compresa l’attività di spazzamento delle strade (comma 1, lett. bb) e definisce “gestione” il complesso delle seguenti attività: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché controllo di queste operazioni e delle discariche dopo la chiusura (comma 1, lett. d). A tali attività corrisponde un diverso regime giuridico (regolamentazione, adempimenti, obblighi e sanzioni) che sarà illustrato in seguito. 2.2 LA RACCOLTA La raccolta consiste nel prelievo, nella cernita e nel successivo raggruppamento dei rifiuti. 2.3 IL TRASPORTO Il trasporto indica ogni operazione di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelle effettuate all’interno di aree private. Ciò significa che solo quando i rifiuti vengono spostati da un sito di produzione o di deposito a un altro sito, esterno al primo, si può parlare di trasporto ai sensi della normativa vigente. Lo svolgimento delle attività di trasporto è subordinato all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, secondo quanto previsto dall’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006. La norma prescrive anche alcune modalità di trasporto. Nel caso di rifiuti pericolosi, per esempio, occorre utilizzare il trasporto ferroviario per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate (art. 188, comma 2, lett. d). I rifiuti pericolosi, inoltre, devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia (art. 193, comma 3). 2.4 IL RECUPERO Il recupero dei rifiuti, le cui operazioni sono elencate nell’allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, è regolato dall’articolo 181 del decreto. Ai sensi di tale articolo, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: 1) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; 2) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 3) l’utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 2.5 LO SMALTIMENTO Lo smaltimento dei rifiuti in Italia continua ad essere, purtroppo, una fase preponderante e non residuale della gestione dei rifiuti. Al fine di realizzare l’autosufficienza, l’articolo 182 del D.Lgs. 152/2006 vieta di smaltire i rifiuti urbani Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 19 non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali. Sono escluse da tale divieto le frazioni, oggetto di raccolta differenziata, destinate al recupero, per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire quanto più possibile il loro recupero. Nell’allegato B del D.Lgs. 152/2006 sono elencate le operazioni di smaltimento, da eseguire senza pregiudicare la salute umana e l’ambiente. 2.6 LO STOCCAGGIO Con il termine stoccaggio si indicano due diverse forme di deposito: quello preliminare (punto D15, allegato B, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006) e quello di messa in riserva (punto R13, allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). La differenza tra i due depositi sta nel fatto che il primo riguarda esclusivamente rifiuti destinati allo smaltimento, mentre il secondo i rifiuti destinati al recupero. Purché siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, non rientrano nelle attività di stoccaggio: la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo. Il deposito temporaneo, poiché può essere effettuato solo prima dell’operazione di raccolta, non fa parte della gestione dei rifiuti. Pertanto, a differenza del deposito preliminare e della messa in riserva, non richiede l’autorizzazione. Il D.Lgs. 152/2006 precisa, ancora, che il deposito temporaneo dei rifiuti deve effettuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. Quindi soltanto chi produce dei rifiuti può effettuare il deposito temporaneo senza l’ausilio di autorizzazioni, purché il raggruppamento resti nel luogo di produzione, costituendone una sorta di prolungamento, nel rispetto di determinate condizioni. Da tutto ciò consegue che il mancato rispetto, da parte del produttore, delle suddette condizioni, che comprendono anche soglie di quantità e/o di tempo, delinea un’operazione di gestione (che, in quanto tale, deve essere autorizzata) o uno stoccaggio o una discarica abusiva o un deposito incontrollato. In altri termini, il deposito incontrollato ricorre quando non sono rispettate le condizioni di deposito controllato (temporaneo, preliminare, messa in riserva, discarica autorizzata). Il suo concetto equivale, sotto il profilo sanzionatorio, a quello di abbandono, ma non a quello di discarica non autorizzata, che esige un’attività sistematica ed organizzata. 2.7 LO SPAZZAMENTO DELLE STRADE Ai sensi dell’articolo 183 lett. dd), lo spazzamento delle strade è la modalità di raccolta dei rifiuti su strada. I rifiuti provenienti da tale attività sono considerati rifiuti urbani (art. 184, comma 2, lett. c) e le spese da essa derivanti devono essere coperte dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 238, comma 3). 2.8 CONCLUSIONI La gestione dei rifiuti, comprendente le attività elencate nei paragrafi precedenti, deve essere “integrata” (art. 200, comma 1, lett. a). Sebbene l’espressione “integrata” Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 20 non sia una novità 4 , il D.Lgs. 152/2006 indica, con maggiore chiarezza che in passato, i criteri per conseguire una siffatta gestione: il superamento della frammentazione (art. 200, comma 1, lett. a), le adeguate dimensioni gestionali (art. 200, comma 1, lett. b), l’ottimizzazione dei trasporti all’interno dell’ambito (art. 200, comma 1, lett. a), l’unicità del governo d’ambito attraverso l’istituzione obbligatoria delle Autorità (art. 201, comma 2), l’affidamento ad un unico soggetto dell’insieme delle attività di gestione, compresa la realizzazione e gestione degli impianti (art. 201, comma 4, lett. a) e art. 202, comma 5). Tra tutti la prescrizione di affidare a terzi l’intero servizio costituisce la novità più rilevante. 4 L’articolo 19 del D.Lgs. 22/1997 definisce “gestione integrata” il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 21 CAPITOLO 3 I SOGGETTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 3.1 INTRODUZIONE Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti e gli Organismi pubblici che svolgono funzioni in materia di gestione dei rifiuti sono: lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni (che costituiscono un sistema compiuto e sinergico ai sensi dell’art. 178 comma 5), nonché le Autorità d’Ambito, l’Albo nazionale dei gestori ambientali e le sue sezioni regionali, l’Osservatorio nazionale, l’ISPRA (ex APAT), l’ARPA. Nel seguito saranno illustrate le competenze di ciascun soggetto. 3.2 LO STATO Le competenze attribuite allo Stato in materia di gestione dei rifiuti sono elencate dall’articolo 195 del D.Lgs. 152/2006. Sinteticamente, spettano allo Stato: 1) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della Parte Quarta del decreto; 2) la definizione dei criteri generali, delle metodologie e degli obiettivi per la gestione integrata dei rifiuti; 3) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti e per ridurne la pericolosità; 4) l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale; 5) la definizione di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale; 6) l’individuazione delle iniziative e delle azioni per favorire il riciclaggio e il recupero, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti economicihttp://www.reteambiente.it/rifiuti/dlgs152_06nrifiuti.htm n57; 7) la determinazione di criteri generali per l’elaborazione dei piani regionali; 8) la determinazione delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, delle forme e dei modi della cooperazione fra gli enti locali e dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati; 9) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 10) l’adeguamento della normativa alle direttive, alle decisioni e ai regolamenti dell’Unione europea; 11) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani; 12) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti; 13) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti; 14) la definizione del modello e dei contenuti del formulario e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 22 15) l’individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti direttamente in discarica; 16) l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine; 17) l’individuazione e la disciplina di semplificazioni per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero. Salvo che non diversamente disposto, le funzioni sono esercitate dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle Attività produttive, della Salute e dell’Interno, sentite le Regioni, le Province autonome e la Conferenza Stato-Regioni. 3.3 IL COMMISSARIO DELEGATO La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ha previsto l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni, o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. L’articolo 5 della suddetta legge ha disposto che, al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi da fronteggiarsi con mezzi e poteri straordinari, data la loro intensità ed estensione, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. L’emergenza consiste, dunque, nella determinazione o imposizione di un nuovo assetto di interessi, rispetto a quello normalmente precostituito, che ha capacità derogatoria di norme primarie e, di conseguenza, un limite temporale. Nonostante tale carattere provvisorio, implicito nella sua stessa natura, nella prassi, purtroppo, l’emergenza è diventata uno strumento di disciplina permanente, assumendo una dimensione ordinaria anziché transitoria dell’amministrazione pubblica. E’ il caso dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che, in Calabria, si protrae ormai da circa dodici anni, generando un problema di determinazione del rapporto tra normale ed eccezionale, fra ordinario e straordinario, tra regola ed eccezione. Nel 1997 un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarò improrogabile l’“immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la integrità della vita dal pericolo di danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge dell'enorme massa di rifiuti”. Da allora, con numerose ordinanze, il Governo ha affidato al Commissario Delegato nuovi compiti e, con successivi decreti, ha prorogato lo stato di emergenza. Nell’elenco che segue la cronistoria delle proroghe: - fino al 31 dicembre 1999 con D.P.C.M. 23/12/1998 n. 29000; - fino al 30 giugno 2000 con D.P.C.M. 29/12/1999 n. 8200; - fino al 31 dicembre 2001 con D.P.C.M. 16/06/2000 n. 656600; - fino al 31 dicembre 2002 con D.P.C.M. 14/01/2002 n. 19538; - fino al 31 dicembre 2003 con D.P.C.M. 20/12/2002 n. 25741; - fino al 31 dicembre 2004 con D.P.C.M. 23/12/2003 n. 12814; - fino al 31 dicembre 2005 con D.P.C.M. 23/12/2004 n. 16335; - fino al 31 maggio 2006 con D.P.C.M. 13/01/2006 n. 20687; - fino al 31 maggio 2006 con D.P.C.M. 02/03/2006 n. 21476; - fino al 31 gennaio 2007 con D.P.C.M. 01/06/2006 n. 22436; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 23 - fino al 31 ottobre 2007 con D.P.C.M. 16/02/2007 n. 25361. Ai sensi dell’articolo 10 dell’O.P.C.M. n. 3690/2008, il Commissario delegato avrebbe dovuto completare, in regime ordinario ed in termini di urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione. Tuttavia, considerato l’aggravamento del suddetto contesto e ravvisata la necessità di assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente, il Presidente del Consiglio ha nuovamente decretato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. Con O.P.C.M. n. 3731 del 16/01/2009 ha disposto che il Commissario delegato provveda all’espletamento delle seguenti attività: a) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di servizio per lo smaltimento degli scarti derivanti dalla lavorazione dei rifiuti, già individuate o da individuarsi d’intesa con i Presidenti delle Province e i Sindaci interessati; b) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione delle discariche di smaltimento dei rifiuti urbani, da utilizzarsi nelle more della realizzazione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (Reggio Calabria), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibero e Cassano (Cosenza), nonché delle ulteriori da individuarsi d’intesa con le Province ed i Comuni interessati; c) progettazione, approvazione e affidamento dei lavori di realizzazione e della gestione degli impianti tecnologici previsti nel Piano regionale dei rifiuti, d’intesa con la Regione Calabria e sentiti i Presidenti delle Province e i Sindaci interessati, solo in caso di variazione alla localizzazione contenuta nel Piano medesimo; d) supporto alla Regione Calabria nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria, nonché l’espletamento delle procedure necessarie al definitivo trasferimento delle opere e degli interventi realizzati e da realizzarsi e della relativa documentazione amministrativa e contabile agli enti ordinariamente competenti, anche avvalendosi di commissari ad acta allo scopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti; e) definizione di flussi, modalità, tariffe ed eventuali contributi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, anche in funzione di ristoro per particolari casi di disagio ambientale. 3.4 ISPRA (ex APAT – ICRAM – INFS) Le funzioni dell’APAT sono attualmente svolte dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), istituito con Legge 133/2008 di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. L’APAT svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, e nasce, a sua volta, dalla fusione tra l’Agenzia nazionale per la Protezione Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 24 dell’Ambiente (ANPA) ed il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3.5 L’OSSERVATORIO NAZIONALE L’articolo 206 bis del D.Lgs. 152/2006 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, al fine di garantire l’attuazione delle norme previste in ordine alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. L’Osservatorio: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all’elaborazione e all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonché alla definizione e all’aggiornamento di un quadro di riferimento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti, anche attraverso l’elaborazione di linee guida; c) predispone il Programma generale di prevenzione, qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti, e ne verifica l’attuazione; d) verifica i costi di gestione dei rifiuti; e) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; f) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi e ne cura la trasmissione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 3.6 L’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI L’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Albo nazionale gestori ambientali, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese. L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti. Per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 25 3.7 LA REGIONE La Regione e gli Enti Locali esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela dell’ambiente che non rivestono rilievo nazionale. In particolare, la Regione: 1) predispone, adotta e aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, privilegiando la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e incentivando le iniziative di autosmaltimento; 2) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti; 3) elabora, approva e aggiorna il Piano per la bonifica dei siti inquinati di propria competenza, redige linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza e individua le tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione; 4) approva i progetti dei nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione di quelli di preminente interesse nazionale in cui è competente lo Stato, e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, 5) autorizza all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; 6) svolge la funzione di autorità competente di spedizione e di destinazione in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; 7) promuove la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi, adottando anche le disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota minima di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento; 8) nel rispetto di linee guida statali, specifica i contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di inizio attività, prevista nelle procedure semplificate; 9) definisce i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Per l’esercizio delle suddette funzioni, la Regione si avvale anche dell’ARPA. 3.8 L’OSSERVATORIO REGIONALE L’articolo 20 dell’allegato B al Piano Regionale dei Rifiuti, così come rimodulato dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007, istituisce l’Osservatorio regionale dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai sensi del Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione, n. 373 del 23 gennaio 2009, l’Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e si raccorda con l’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Inoltre, a seguito della trasmissione periodica di dati e informazioni da parte delle Autorità d’Ambito e dei soggetti gestori dei servizi: Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 26 a) effettua il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; b) realizza la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l’esercizio dei servizi; c) svolge l’analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; d) conduce l’analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati; e) effettua l’analisi e la comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio; f) compie l’analisi e l’elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi; g) assicura l’accesso generalizzato, anche in via informatica, a soggetti pubblici e privati, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; h) formula indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le finalità del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; i) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale organizzativo. Nell’espletamento delle proprie funzioni, l’Osservatorio si avvale dell’ARPACal e degli Osservatori provinciali sui rifiuti. Al fine di armonizzare, in un contesto unitario, le diverse funzioni e di attuare una sinergia tra livello locale, regionale e statale nella gestione dei rifiuti, l’Osservatorio collabora con l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. 3.9 ARPACal Con la Legge regionale 20/99, la Calabria ha istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACal), conformandosi alla Legge nazionale n. 61 del 1994, istitutiva dell’APAT. L’ARPACal, ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia gestionale, amministrativa e contabile, è preposta all’esercizio delle funzioni tecniche per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Svolge attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica necessarie agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale. Ai sensi dell’articolo 197, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, inoltre, per l’esercizio delle proprie funzioni, le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa). Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 27 3.10 LE AUTORITA’ D’AMBITO Nella gestione dei rifiuti, a seguito della crescente complessità dell’interesse pubblico da tutelare, è stato identificato un profilo istituzionale di carattere sovra comunale: l’Autorità d’Ambito. Si tratta di una struttura dotata di personalità giuridica, che rappresenta il momento attuativo delle forme di cooperazione tra i Comuni, che obbligatoriamente vi partecipano (art. 201, comma 2) per l’esercizio associato delle proprie funzioni. Infatti all’Autorità d’Ambito è trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, soltanto attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze sono esercitate. L’Autorità è il soggetto al quale è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche (art. 201, comma 1). E’, ancora, il soggetto che determina gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del servizio secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza e, a tal fine, adotta il piano d’ambito (art. 201, comma 3). L’Autorità aggiudica il servizio (art. 202, comma 1), definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma nazionale, ed elabora il piano d’ambito, comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo (art. 203, comma 3). Di conseguenza l’Autorità d’Ambito è la sede in cui si assumono le decisioni sull’organizzazione del servizio. Per quanto riguarda la sua composizione, una lettura complessiva 5 del D.L.gs. 152/2006 condurrebbe a ritenere soltanto i Comuni, e non le Province, componenti dell’Autorità d’Ambito. Ciò per due ordini di motivi: 1) alle Autorità “è trasferito l’esercizio” delle competenze comunali (art. 201, comma 2), che i comuni singolarmente non possono più esercitare. Poiché tali competenze non provengono dalle province e, ai sensi dell’articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, i comuni “concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, le Autorità si configurerebbero come strutture associative dei soli comuni; 2) inoltre, sebbene l’articolo 201, comma 1, parli genericamente di “Enti locali”, prevedendo che gli stessi “costituiscano le Autorità d’ambito”, le Province, svolgendo essenzialmente funzioni di controllo (art. 197, comma 1, lett. b) e di localizzazione territoriale (art. 197, comma 1, lett. d), non potrebbero partecipare alle attività di organizzazione del servizio. Concentrare nello stesso soggetto le funzioni di due figure, cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo di una gestione dei rifiuti che non costituisca pericolo per la salute umana e per l’ambiente, significherebbe infatti inficiare il controllo, atteso che il controllato e il controllante coinciderebbero. Tuttavia, la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), perseguendo l’obiettivo della riduzione dei cosiddetti “costi della politica” e della razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha imposto alle regioni di valutare 5 Si veda in proposito VIGNERI A., La gestione dei rifiuti nel nuovo codice ambientale, 2006. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 28 prioritariamente l’attribuzione delle funzioni delle Autorità d’Ambito alle Province, contraddicendo, in tal modo, le disposizioni, fin qui illustrate, del D.Lgs. 152/2006. L’art. 2, comma 38, della finanziaria 2008 prevede, infatti, che le regioni procedano “fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica: a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province … in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso”. Con Deliberazione n. 463 del 23 luglio 2008, la Regione Calabria ha recepito le disposizioni del legislatore statale. Ha, pertanto, attribuito alle Province le funzioni di Autorità d’Ambito in materia di rifiuti e ha altresì delegato le attribuzioni regionali in materia di costituzione delle forme di cooperazione tra comuni nell’ambito dello stesso territorio provinciale. In Calabria sono delimitati, ai sensi dell’articolo 200 del DLgs. n. 152/2006 e in attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti di cui all’OCD n. 2065 del 30 ottobre 2002, i seguenti ambiti, coincidenti con i rispettivi territori provinciali: - ATO-R n. 1 di Cosenza; - ATO-R n. 2 di Catanzaro; - ATO-R n. 3 di Crotone; - ATO-R n. 4 di Vibo Valentia; - ATO-R n. 5 di Reggio Calabria. 3.11 LE PROVINCE Alle Province competono: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni normative (gli addetti al controllo sono autorizzati a effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti); c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate; d) l’individuazione, sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 29 3.12 GLI OSSERVATORI PROVINCIALI Al fine di realizzare un modello a rete dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso, le province calabresi hanno istituito gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti. 3.12.1 OPR di Catanzaro L’Osservatorio provinciale sui rifiuti di Catanzaro è stato istituito con Delibera di Consiglio provinciale n. 28/1 del 13 giugno 2003, in virtù delle competenze attribuite all’Organo di governo provinciale dal Testo Unico sugli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). Nello specifico, l’OPR opera all’interno del Settore Ecologia, con sede presso il Palazzo della Provincia, in attuazione di indirizzi e obiettivi fissati dell’Amministrazione e per il perseguimento delle seguenti finalità: - consentire la creazione di una rete nazionale di OPR di supporto alle attività dell’ONR; - consentire forme di condivisione e comunicazione dei dati, informazioni, supporto scientifico alle iniziative e la sinergia delle azioni di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti; - l’attuazione di intese e programmi tra organi istituzionali (Ministero dell’Ambiente, UPI, ONR), in materia di gestione dei rifiuti. All’articolo 5 il Regolamento prescrive esplicitamente che l’OPR debba provvedere, nelle forme ritenute più efficaci, alla redazione e pubblicazione di: - Rapporto annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata; - Rapporto sulle azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati; - Relazione alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di Gestione dei Rifiuti regionale e sullo stato di adozione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Coordinati dal Dirigente del Settore Ecologia della Provincia, sono membri dell’organizzazione interna dell’Osservatorio: - tre soggetti designati dalla Provincia (fra cui il Coordinatore); - un soggetto designato da ARPACAL - Dip. Provinciale; - un soggetto designato dalla Camera di Commercio di Catanzaro; - due soggetti designati dall’ANCI; - un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori; - un rappresentante delle maggiori aziende locali di gestione dei rifiuti; - un rappresentante della Regione Calabria. 3.12.2 OPR di Cosenza L’iter procedurale per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti è stato avviato nel 2002, con Delibera di Giunta Provinciale n. 410 del 15 ottobre. Tale Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 30 deliberazione demandava al dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza l’elaborazione di uno schema di regolamento da sottoporre ad approvazione da parte del Consiglio Provinciale. Il Regolamento, che descrive dettagliatamente la struttura dell’OPR e le sue funzioni, è stato successivamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 6 aprile 2004. Nel Regolamento dell’OPR sono state indicate le seguenti finalità: - contribuire alla definizione di strategie di analisi, monitoraggio e supporto alla pianificazione di settore; - raccordare i vari soggetti coinvolti a diverso titolo nella gestione dei rifiuti; - promuovere comportamenti eco-compatibili; - comunicare con tutti i portatori d’interesse (cittadini, soggetti economici, etc.); - costituire il Comitato Istituzionale; - costituire il Comitato Tecnico. 3. 12.3 OPR di Crotone L’Osservatorio Provinciale per la gestione dei rifiuti, previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 14/02/2002, ha il compito di: - monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti a scala comunale; - validare i dati relativi alla raccolta differenziata a scala comunale; - raccogliere e monitorare i dati relativi ai costi dei servizi di raccolta, raccolta differenziata e smaltimento; - promuovere i programmi di riduzione e minimizzazione dei rifiuti; - coordinare i programmi di raccolta differenziata e, in particolare, gli accordi con i Consorzi di recupero degli imballaggi; - monitorare lo stato di attuazione degli impianti di valorizzazione e supporto delle raccolte differenziate - informare i vari gruppi di interesse e forze sociali. L’Osservatorio è inserito presso un apposito ufficio del Settore Ambiente della Provincia di Crotone, con l’utilizzo di personale già in ruolo ed in servizio nello stesso settore. 3. 12.4 OPR di Reggio Calabria L’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Reggio Calabria, istituito con Delibera di Giunta nr. 365 del 11.11.2002 che ha fatto seguito all’Ordinanza Commissariale nr. 2065 del 30/10/2002 è stato attivato con la Delibera di Giunta nr.725 del 12/02/2008. L’O.P.R., che opera all’interno del Settore 15 – Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale, è lo strumento che l’Amministrazione Provinciale ha attivato al fine di garantire un trasparente rapporto tra Istituzioni e cittadini sul complesso tema della problematica rifiuti. Infatti risulta indispensabile, per un efficace monitoraggio della gestione dei rifiuti, la costruzione di un sistema informativo (costantemente Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 31 aggiornato) dialogante con le esigenze di conoscenza a livello locale, ma anche sovralocale. Costituito dal: 9 Direttore 9 Comitato di Indirizzo 9 Comitato tecnico-scientifico 9 Segreteria tecnica-scientifica assolve ai seguenti compiti: 9 Analisi dei rifiuti urbani e speciali mediante l'acquisizione dei dati qualiquantitativi relativi alla produzione dei rifiuti ed alle iniziative di raccolta differenziata. Scambio di dati e conoscenze in raccordo con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; 9 Analisi del flusso riferiti alle diverse tipologie di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità; 9 Analisi delle tecnologie relative a trasporto, stoccaggio, raccolta differenziata, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; 9 Analisi sulle possibilità territoriali ed eco-compatibili di produzione di energia dai rifiuti; 9 Analisi e studi a supporto delle attività di pianificazione e di attuazione delle politiche locali di gestione dei rifiuti; 9 Analisi per l'introduzione e la giusta applicazione del sistema tariffario; 9 Realizzazione di campagne di comunicazione per la divulgazione di carattere, anche scientifico, sul contenimento della produzione e sulla gestione dei rifiuti; 9 Organizzare attività formativa per la diffusione sul territorio di cultura ed educazione ambientale; 9 Organizzare attività informativa per le imprese volte alla corretta gestione dei rifiuti; 9 Valutazione della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti; 9 Monitoraggio dei costi di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti; 9 Effettuare rapporti annuali e periodici su tutti gli aspetti della materia specifica, dei controlli e dei risultati effettuati dall’Ente di controllo. L’Osservatorio ha, inoltre, individuato e concretizzati alcuni obiettivi quali: 9 Individuare le esigenze/debiti informativi della Provincia nei confronti delle diverse utenze; 9 Individuare i flussi di dati necessari e i database attualmente esistenti; 9 Uniformare i dati, in possesso delle Aziende che gestiscono il servizio, rispetto alla codifica ed alle aggregazioni delle varie tipologie di rifiuto effettuate a livello nazionale, in particolare dall’ANPA, deputata per legge a costituire il catasto rifiuti; 9 Stabilire e condividere metodi e regole per l’elaborazione dei dati generati dal servizio di raccolta e smaltimento; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 32 9 Redazione delle Linee di Indirizzo per la Gestione dei Rifiuti in ambito provinciale; 9 Individuazione dei siti idonei per la realizzazione di impianti di trattamento e discariche di servizio. 3. 12.5 OPR di Vibo Valentia La Provincia di Vibo Valentia, con delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 6 agosto 2002, ha istituito l’Osservatorio Provinciale sui rifiuti e approvato il relativo regolamento. L’Osservatorio è costituito da: - l’Assessore all’Ambiente; - il Dirigente del Settore Ambiente; - un rappresentante della Camera di Commercio; - un rappresentante dell’Arpacal; - un rappresentante della Società mista gestione rifiuti; - il Sindaco della città di vibo in rappresentanza dei Comuni della Provincia; - un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; - un rappresentante dell’Associazione dei Commercianti; - due dipendenti del servizio rifiuti della Provincia. L’Osservatorio, che ha sede presso la Provincia: - svolge indagini conoscitive; - raccoglie dati; - collabora con Enti ed istituzioni; - informa i cittadini; - valuta la possibilità di recupero a cui i rifiuti sono suscettibili. 3.13 I COMUNI Il potere decisionale dell’Autorità d’Ambito richiede che anche il potere regolamentare sia esercitato a livello di ambito e non dai singoli Comuni. Ciò non contrasta, come potrebbe sembrare, con le disposizioni del comma 2 dell’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono elencati i contenuti dei regolamenti comunali. Nell’articolo 198, infatti, le competenze dei comuni sono descritte come concorso alla gestione (comma 1) e concorso alla disciplina della gestione (comma 2), quest’ultima da svolgere in coerenza con i Piani d’Ambito adottati dalle Autorità. Inoltre, l’articolo 201 trasferisce le competenze comunali “in materia di gestione integrata dei rifiuti”, e cioè l’organizzazione della gestione e la relativa disciplina, alle Autorità d’Ambito. A queste ultime è conseguentemente trasferito anche l’esercizio della funzione regolamentare, senza tuttavia che questo sia completamente sottratto ai comuni. Si tratta, in realtà, di prevedere l’esercizio della funzione regolamentare in forma associata. Altrimenti, se così non fosse, si avrebbero tante “misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione … modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani … di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani” quanti sono i comuni, con tutte le relative conseguenze (art. 198, comma 2, lettere a, b, c, d, e, f, g). Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 33 3.14 I CORPI DI POLIZIA Ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta), il Corpo delle Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato e altri corpi di polizia locale (provinciale e municipale). Possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato (art. 195, comma 5). 3.15 LE ONG E LE ONLUS Le Organizzazioni non governative, il cui acronimo è ONG, sono organizzazioni private, con differenti tipologie associative, aventi dimensione spesso nazionale, talvolta internazionale, caratterizzate dall’impegno in un campo specifico, dalla mancanza di vincoli istituzionali rispetto ai governi e alle loro politiche e dall’assenza di fini di lucro. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il cui acronimo è ONLUS, sono enti non commerciali già esistenti (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e, in genere, tutti gli Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica) che abbiano inserito nei propri statuti precisi vincoli, quali il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Molte ONG e ONLUS sono Associazioni di Protezione Ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni. Tale riconoscimento comporta l’opportunità di: - denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e di intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi (art. 18, commi 4 e 5, L. 349/86); - poter partecipare, tramite propri rappresentanti, all’attività di alcuni organismi istituzionali ai sensi della L. 157/92; vengono inoltre consultate, con parere non vincolante e in modo non esclusivo rispetto alle associazioni non riconosciute, dalla PA; - essere scelte tra quelle associazioni riconosciute che faranno parte, triennalmente, del Consiglio Nazionale per l’Ambiente, all’interno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 3.16 IL DETENTORE E IL PRODUTTORE DI RIFIUTI Il produttore e il detentore di rifiuti possono essere soggetti di diritto, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, persone fisiche e persone giuridiche. La loro corretta individuazione è necessaria al fine di stabilire oneri e responsabilità disciplinate dal D.Lgs. 152/2006. L’articolo 183, comma 1, lettere b) e c) definisce: - produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 34 miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; - detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene. Da tale definizione si possono trarre le seguenti conclusioni. La figura del produttore comprende due categorie: 1. il produttore iniziale, cioè il soggetto che produce il rifiuto nell’esercizio di un’attività. Ai fini dell’identificazione, tale attività può anche essere solo giuridicamente riferibile al soggetto e non essere soltanto materialmente svolta dallo stesso. Così, ad esempio, nell’attività edilizia, alcune sentenze della Cassazione hanno stabilito che il produttore di rifiuti non è soltanto chi esegue lavori di demolizione, ma anche il committente dei suddetti lavori; 2. il nuovo produttore, cioè il soggetto che, intervenendo sul rifiuto prodotto da altri, genera un rifiuto diverso, di natura e composizione nuove, a cui andrà attribuito, di conseguenza, un diverso codice CER. Anche la figura del detentore comprende due categorie: 1. il produttore dei rifiuti; 2. il soggetto che li detiene, indipendentemente dal titolo giuridico sottostante. Quindi, mentre il produttore è sempre detentore, il detentore non sempre è produttore. Poiché la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente al principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti (art. 178, comma 3), produttore e detentore sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti. In particolare, l’articolo 188, comma 1, stabilisce che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Sebbene la norma citi espressamente solo gli oneri relativi alle attività di smaltimento, le responsabilità in merito al recupero fanno comunque capo al detentore e al produttore. Difatti l’articolo 188, comma 3, elenca i casi in cui tale responsabilità è esclusa: in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione per il trasporto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. Secondo alcuni esperti 6 il legislatore non ha esplicitamente previsto l’obbligo del detentore/produttore di sostenere gli oneri relativi alle attività di recupero per non alterare in alcun modo il mercato e, dunque, per favorire il riutilizzo e il recupero dei rifiuti. 6 PERNICE, MININNI, Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti, IPSOA, 2008. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 35 CAPITOLO 4 GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI La responsabilità per la corretta gestione del rifiuto grava, come già detto in precedenza, su tutti i soggetti coinvolti. L’articolo 178, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sancisce il principio di co-responsabilizzazione stabilendo che “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”. A carico del produttore e del detentore gravano gli obblighi di comunicazione al Catasto, di registrazione dei rifiuti presi in carico e conferiti ad altri soggetti e di accompagnamento dei rifiuti trasportati con un formulario di identificazione. 4.1 IL CATASTO DEI RIFIUTI Il Catasto dei rifiuti, articolato in una Sezione nazionale e in Sezioni regionali, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato di dati che riguardano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di determinate attività. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 189, comma 3, hanno l’obbligo di comunicare tali dati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti (che provvedono poi a inviarli alle Sezioni Regionali del Catasto) sono: 3. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 4. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; 5. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; 6. i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 7. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 8. le imprese e gli enti produttori iniziali dei seguenti rifiuti non pericolosi: rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Ai sensi dell’articolo 189, comma 3, sono invece esonerati da tale obbligo: 1. gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila; 2. le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, a condizione che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione d’impresa; 3. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non hanno più di dieci dipendenti; 4. i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono gli stessi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, previa apposita Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 36 convenzione. In tal caso, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente le seguenti informazioni relative all’anno precedente: 1. la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; 2. la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; 3. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno; 4. i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 5. i dati relativi alla raccolta differenziata; 6. le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. Inoltre, per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione (MUD), i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale (art. 189, comma 7 e art. 220, comma 2). 4.2 IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO I soggetti che hanno l’obbligo di fare la comunicazione annuale al Catasto hanno anche l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti (art. 190, comma 1). Il registro, tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti, deve inoltre contenere: - l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; - la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; - il metodo di trattamento impiegato. Le annotazioni devono essere effettuate: - per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; - per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 37 - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. I registri, assolvendo a una funzione generale di controllo: - sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, presso la sede dei commercianti e degli intermediari; - sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell’attività, devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione; - sono resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta; - sono numerati, vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo della tenuta, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 4.3 IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE Il formulario di trasporto costituisce una misura per il controllo della movimentazione dei rifiuti e, in particolare, dei rifiuti pericolosi. Contiene almeno i seguenti dati: 1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 2. origine, tipologia e quantità del rifiuto; 3. impianto di destinazione; 4. data e percorso dell’istradamento; 5. nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. L’adempimento di queste formalità esonera il produttore e il detentore da responsabilità per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti. Difatti l’articolo 188, comma 3, elenca i casi in cui tale responsabilità è esclusa: in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione per il trasporto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. In caso di mancata ricezione il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia. Per le Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte II 38 spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. Il formulario non è necessario per: - il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; - il trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; - la movimentazione di rifiuti in aree private; - il trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante; - i trasporti transfrontalieri; - i trasporti di rifiuti animali. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 39 PARTE III IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CAPITOLO 1 LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1.1 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Come già detto, l’Autorità d’Ambito (Provincia) provvede all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara. I commi 1 e 2 dell’articolo 202 prescrivono, anche se in termini diversi, gli elementi da valutare per lo svolgimento della gara, rinviando all’ulteriore disciplina di un apposito decreto ministeriale. Ed infatti la gara è “disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all’art. 113, comma 7 (dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 2004, n. 272) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia”. I “corrispettivi” per la gestione costituiscono, quindi, criteri di aggiudicazione, tanto che la gara si svolge sul “piano di riduzione dei corrispettivi” (art. 202, comma 2). Poiché la nuova modalità di affidamento del servizio è soltanto la gara, l’articolo 204 disciplina la cessazione delle gestioni precedenti: i gestori attuali esercitano il servizio ”fino all’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito”. Ciò significa che le attuali gestioni durano fino all’affidamento ai nuovi gestori, non essendo previste soluzioni di continuità nella gestione. Tale concetto è ribadito nell’articolo 198 comma 1: “Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 202, i comuni continuano la gestione (gestioni in economia o anche a gestioni dirette svolte attraverso società in house) dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. A queste previsioni si aggiungono quelle relative al personale degli ex gestori e allo svolgimento delle gare. Quanto al personale del gestore uscente, l’articolo 202, comma 6, prevede il passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto. 1.2 IL CONTRATTO DI SERVIZIO L’Autorità d’Ambito (Provincia), anche per il perseguimento dei propri obiettivi, affida la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, nonché la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. I rapporti, tra le Autorità d’Ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato, sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi a uno schema tipo adottato dalle Regioni ed elaborato anche sulla base anche sulla base dei Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 40 dati sulle opere e impianti esistenti raccolti e trasmessi dall’Autorità d’Ambito (art. 203, commi 1 e 3). Lo schema tipo prevede: 1. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 2. l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; 3. la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; 4. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; 5. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; 6. i principi e le regole generali relativi alle attività e alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio e al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte; 7. gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; 8. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; 9. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; 10. la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; 11. l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; 12. idonee garanzie finanziarie e assicurative; 13. i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; 14. l’obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente. 1.3 L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO L’organizzazione del servizio e gli obiettivi da perseguire sono definiti con apposito Piano d’ambito, elaborato dalla Provincia, che deve prevedere, in particolare, le misure per raggiungere l’autosufficienza di smaltimento nell’arco di cinque anni, anche attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati, nonché la localizzazione di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio (art. 201 comma 5). Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 41 Il Piano d’ambito comprende un piano degli interventi necessari, un piano finanziario e il modello gestionale e organizzativo. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per il periodo considerato (art. 203, comma 3). Per promuovere il recupero dei rifiuti, in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al: - 50% entro il 31 dicembre 2009; - 60% entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 1108 della Finanziaria 2007) ; - 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006). Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi è sanzionato con l’applicazione di un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’Ambito (Provincia), ripartito tra quei comuni che non hanno raggiunto le percentuali previste, sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni (art. 205, comma 3). 1.4 GLI ACCORDI E I CONTRATTI DI PROGRAMMA In un sistema complesso, quale quello dei rifiuti, caratterizzato da una molteplicità di livelli decisionali, occorre perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure. La normativa mette a disposizione mezzi di adesione volontaria per l’esercizio dell’azione amministrativa: accordi e contratti di programma. Tali strumenti sono stipulati tra pubbliche amministrazioni e altri soggetti e possono avere diversi contenuti: - l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; - la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; - lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; - le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; - la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; - la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; - l’adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione; - lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; - l’impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 42 - l’impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti. Inoltre, al fine di promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale EMAS e di attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità per riutilizzarli, riciclarli e recuperarli, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio può stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria. 1.5 CONCLUSIONI La Regione, nell’attuazione dei compiti assegnati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, predisporrà un documento che identifica gli indirizzi generali da utilizzare per: la ricognizione delle dotazioni strumentali all’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale organizzativo (art. 13, comma 1, lett. b, Allegato B del Piano di Gestione dei Rifiuti); la realizzazione o la rimodulazione dei Piani Provinciali (ove ce ne fosse la necessità); l’organizzazione e la gestione del periodo transitorio. Nel perseguimento dell’industrializzazione del sistema e nell’interesse dell’utente finale sono incentivate forme associative secondo quanto previsto dal disposto dell’art. 201 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e smi. Le Province, nelle funzioni di Autorità d’Ambito a loro attribuite ai sensi della normativa sopra esposta, dovranno disciplinare, con proprio ed apposito regolamento, le forme e i modi di consultazione obbligatoria dei Comuni ricadenti nel medesimo ambito. Dovranno, altresì, individuare nello stesso regolamento le forme per la concertazione relative alla programmazione e all’attuazione dei piani e programmi attuativi, con particolare riferimento alla proprietà degli impianti e delle reti. Successivamente, dovranno disporre l’affidamento dell’intero sistema di gestione integrata dei rifiuti tramite gara. Dopo l’approvazione delle presenti linee guida, le Province possono dar corso alla fase programmatoria e pianificatoria del Piano d’Ambito di cui all’art. 15 dell’Allegato B al Piano Gestione Rifiuti. Resta inteso che la parte finanziaria potrà essere attuata solo dopo l’elaborazione, da parte della Regione, del documento di indirizzo suddetto. Tale documento dovrà essere elaborato entro 60 giorni. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 43 CAPITOLO 2 LA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2.1 INTRODUZIONE Le forme di cooperazione fra gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, riguardano anche la riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, che deve essere ispirata a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. 2.2 LA DEFINIZIONE DI TARIFFA La tariffa è il corrispettivo per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Il suo pagamento è obbligatorio per chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico (non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi) a qualsiasi uso adibiti, che producano rifiuti urbani. La tariffa risponde all’esigenza di ridistribuire i costi di raccolta e smaltimento sulla base della quantità dei rifiuti effettivamente prodotte dalle diverse categorie d’utenza. Intende incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili in quanto, più alta è la quantità di rifiuti inviata al recupero, maggiore sarà la riduzione del costo complessivo del servizio per l’intera comunità. La tariffa è costituita da due quote: una fissa (che deve coprire i costi fissi del servizio) e una variabile (che deve coprire i costi relativi alla quantità di rifiuti prodotti da ciascun utente). 2.3 LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA La tariffa è determinata dalle Autorità d’Ambito (Province) ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. I costi coperti con la tariffa sono evidenziati nei piani finanziari, approvati dalle Province, e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite a uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato e accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario, devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l’integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni. Nelle more dell’attività ministeriale prevista dall’art. 238, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, la Regione provvederà a definire i criteri generali sulla base dei quali le Province potranno determinare le componenti dei costi e la tariffa in ciascun ambito territoriale ottimale, prevedendo principi per l’attuazione delle misure di compensazione ambientale previste nel PGR al fine di incentivare comportamenti virtuosi e solidali. 2.4 LA TARIFFA DOPO IL D.LGS. 152/2006 Il D.Lgs. 152/2006 ha modificato la normativa in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prima che la stessa fosse applicata concretamente. Infatti, a più di dieci anni dall’emanazione del cosiddetto “decreto Ronchi”, che prevedeva la Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte III 44 progressiva scomparsa della TARSU (introdotta dal D.Lgs. 507/1993) e l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti, il passaggio dal regime della tassa a quello della tariffa non è ancora stato completamente attuato. L’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, al comma 3, sottrae il potere di determinazione della tariffa ai singoli comuni e lo attribuisce, come detto in precedenza, alle Autorità d’Ambito, subordinando, tuttavia, questa nuova competenza all’emanazione di uno specifico regolamento, da parte del Ministero dell’Ambiente, che disciplini “i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le composizioni dei costi ( del servizio) e viene determinata la tariffa”. Il comma 11 dello stesso articolo stabilisce, ancora, che “Sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. In conseguenza di questa ultima disposizione, e considerata la mancata emanazione del suddetto regolamento, le disposizioni vigenti in materia continuano ad essere applicate e, quindi, devono ritenersi confermati i regimi di prelievo adottati dai comuni alla data del 29 aprile 2006, con impossibilità di attuare il passaggio da un regime all’altro. Inoltre, a prorogare il regime di tassazione e a congelare il passaggio al regime tariffario previsto dal D.Lgs. 152/2006, è intervenuto il decreto legge n. 208, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, dedicato alle “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. Tale decreto d’urgenza dispone, infatti, che il regime di prelievo, relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune, rimanga invariato fino al 31 dicembre 2009. Lo stesso decreto posticipa a diciotto mesi (quindi al 13 agosto 2009) l’applicazione, ai rifiuti assimilati, della tariffazione rispetto alle quantità conferite nel circuito dei rifiuti urbani. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 45 PARTE IV STRATEGIE DI AZIONE CAPITOLO 1 LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI 1.1 INTRODUZIONE La prevenzione è da anni un obiettivo fondamentale delle politiche comunitarie di gestione dei rifiuti, sebbene le azioni ambientali, adottate in questo campo, stentino a sortire gli effetti desiderati. Il raggiungimento di tale obiettivo dipende, infatti, da molti fattori: crescita economica, modalità di progettazione e di fabbricazione dei prodotti, comportamento dei consumatori, legato a sua volta alla struttura sociale e al livello di benessere della società nel suo complesso. Nel 2005 la Commissione europea ha elaborato la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti, una delle sette strategie tematiche del Sesto programma d’azione per l’ambiente, adottato da Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea, che stabilisce le linee programmatiche della politica ambientale per il periodo 2002-2012. La strategia è correlata all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Pertanto individua, come obiettivo a lungo termine della politica europea sui rifiuti, la riduzione dell’impatto ambientale negativo complessivo legato all’utilizzo delle risorse. Promuove, quindi, una politica sui rifiuti volta al miglioramento dell’impiego delle risorse, che eviti la produzione di rifiuti e li utilizzi come risorse da reimpiegare nei cicli economici. La strategia è correlata anche alla politica integrata dei prodotti (il cui acronimo è IPP) che tenta di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nell’arco del loro ciclo di vita: dall’estrazione delle materie prime fino alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro produzione, distribuzione e uso. Tale politica è volta a integrare l’aspetto dell’impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. In particolare l’IPP sollecita la progettazione ecologica dei prodotti, la scelta informata dei consumatori e l’integrazione del principio “chi inquina paga” nel prezzo dei prodotti. Nell’ambito dell’IPP le autorità pubbliche hanno, soprattutto, il compito di agevolare gli interventi, piuttosto che quello di intervenire direttamente. L’idea generale è che le politiche dovrebbero servire a definire gli obiettivi principali e a mettere a disposizione delle parti interessate i mezzi e gli incentivi necessari per conseguire tali obiettivi. 1.2 DEFINIZIONI La prevenzione della produzione dei rifiuti è la prima delle opzioni nella gerarchia di gestione integrata dei rifiuti. Con questo termine si indica, genericamente, la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti. Tale riduzione può avvenire attraverso un minor prelievo di risorse (ovvero minimizzando la quantità di materia e beni immessa al consumo) oppure con la sostituzione delle risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili e delle sostanze pericolose con sostanze non pericolose. Il termine prevenzione può anche essere inteso come riprogettazione dei Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 46 processi e dei prodotti al fine di allungare la vita di un bene, limitando le condizioni/occasioni per la sua trasformazione in rifiuto. Ciò significa utilizzare tecnologie più pulite, sensibilizzare i consumatori, rafforzare l’uso dei marchi di qualità. Più rigorosamente la prevenzione è l’insieme delle azioni che contribuiscono ad allungare la durata di vita dei beni e a ridurre la quantità di rifiuto che ne deriva. La minimizzazione è, invece, l’insieme delle azioni che riducono la quantità di rifiuto destinato a incenerimento o smaltimento in discarica, attraverso la raccolta differenziata e il conseguente riciclo. 1.3 OBIETTIVI Data la complessità dell’argomento, il legislatore europeo non ha definito specifici obiettivi per la prevenzione dei rifiuti, ritenendo tale definizione una soluzione inefficace. Ha piuttosto suggerito l’intervento in materia di tutti i livelli amministrativi, affidando l’adozione di gran parte delle iniziative di prevenzione al livello nazionale, regionale o locale (ivi compresa l’eventuale definizione di obiettivi). La prevenzione, quindi, si affida ad un forte coinvolgimento di tutte le parti interessate, a tutti i possibili livelli di azione. Per perseguire strategie efficaci, infatti, è innanzitutto necessario conoscere il contesto locale che produce rifiuti e gli elementi che lo caratterizzano e lo definiscono. Nel seguito sono illustrati alcuni obiettivi generali, che possono essere applicati a diverse realtà, per prevenire e minimizzare la produzione dei rifiuti: - riduzione dei consumi delle merci a perdere, qualora esse siano sostituibili, a parità di prestazioni, da prodotti utilizzabili più volte; - sostegno a forme di consumo e di distribuzione delle merci che minimizzino la generazione di rifiuto; - sostegno alla diffusione e all’impiego di prodotti che minimizzino la generazione di rifiuti; - riduzione dell’immissione di rifiuti verdi e organici attraverso la valorizzazione dell’auto-compostaggio. 1.4 STRUMENTI Per il perseguimento della prevenzione si possono utilizzare una serie di strumenti: - accordi volontari e di programma; - norme; - strumenti economici; - azioni informative e formative. L’uso di tali strumenti (volontari, regolatori, economici e formativi) dovrebbe essere combinato, in modo da massimizzare l’efficacia di ognuno di essi. Una “modellizzazione” di esperienze di successo, che possono essere replicate in diversi contesti territoriali, è disponibile nelle “Linee guida nazionali sulla prevenzione dei rifiuti urbani”, rivolte agli amministratori pubblici locali e ai gestori dei servizi d’igiene urbana. Inoltre, sul sito internet di Federambiente, rappresentante istituzionale del mondo delle imprese che gestiscono i rifiuti urbani, è disponibile una Banca dati sulla Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 47 prevenzione e minimizzazione, che contiene una rassegna nazionale delle buone pratiche di gestione, sia pubbliche che private. 1.4.1 ACCORDI VOLONTARI E DI PROGRAMMA Tali strumenti costituiscono un mezzo con il quale il settore pubblico, i privati singoli o associati (imprese, associazioni imprenditoriali) ed eventualmente le rappresentanze degli interessi sociali (consumatori, ambientalisti, ecc.) concordano il conseguimento di alcuni obiettivi e l’attuazione di alcune misure. Gli accordi possono essere sostitutivi, integrativi, anticipativi e applicativi di una determinata norma o regolamentazione. Nel seguito sono indicati alcuni accordi in specifici campi di azione. Nella grande distribuzione l’accordo di programma potrebbe incoraggiare: - modalità di distribuzione e imballo di prodotti che riducano la presenza di imballi o che prevedano l’utilizzo di imballi in materiali compostabili; - impiego, per il trasporto, di imballi riutilizzabili; - diffusione di sistemi di distribuzione a erogatore per alcune tipologie di prodotto (detergenti per la pulizia della casa; bevande; alimenti per animali, ecc.); - recupero di libri invenduti, prodotti farmaceutici ancora idonei, prodotti ortofrutticoli, beni non alimentari, secondo il modello del Last market. Nella ristorazione collettiva l’accordo di programma potrebbe incoraggiare: - la sostituzione delle stoviglie del tipo usa e getta, di contenitori a perdere, per le bevande e per la distribuzione di alimenti, con stoviglie e contenitori biodegradabili o riutilizzabili; - il ricorso a sistemi alla spina per l’erogazione di bevande; - l’utilizzazione di vuoti a rendere per alcune categorie di bevande; - il recupero degli esuberi alimentari sul modello del Last market Food. Nel settore degli approvvigionamenti pubblici l’accordo di programma potrebbe incentivare: - il recupero della carta e l’impiego di carta riciclata; - il recupero e il riciclo del toner esausto e delle relative cartucce; - l’impiego di macchine dispensatrici di prodotti a bassa produzione rifiuti (bevande “alla spina” e snack senza imballaggio); - ricorso a sistemi di recupero di prodotti o di loro parti: arredi, strumentazione, veicoli. Nelle manifestazioni ricreative, sportive, culturali, di animazione sociale e di valorizzazione territoriale si potrebbe prevedere, tra i criteri per la concessione del patrocinio e dell’eventuale contributo dell’Amministrazione, il ricorso a stoviglie biodegradabili e compostabili oppure la promozione della raccolta differenziata. 1.4.2 NORME Nel seguito viene fornito un elenco degli articoli del D.Lgs. 152/2006 in cui è disciplinata la prevenzione dei rifiuti e sono indicati gli strumenti per perseguirla. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 48 Articolo Contenuto Nota esplicativa Art. 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero. 2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia. 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/Ce in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. Individua i criteri di prevenzione che devono essere perseguiti dalle P.A. 1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; Incentiva il ricorso a strumenti volontari per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti. Art. 180 Prevenzione della produzione di rifiuti Art. 182 Smaltimento dei rifiuti Art. 206 Accordi, contratti di programma, incentivi Specifica gli strumenti principali che le autorità competenti possono adottare per attuare iniziative di prevenzione. Tali strumenti (regolatori, economici e volontari) dovrebbero essere utilizzati contemporaneamente, in quanto l’uso combinato di più iniziative massimizza l’efficacia di ognuna di esse. Stabilisce che la prevenzione deve essere attuata al fine di ridurre lo smaltimento dei rifiuti. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV Articolo Art. 218 Definizioni Art. 219 Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio Art. 220 Obiettivi di recupero e riciclaggio Art. 221 Obblighi di produttori e utilizzatori Art. 223 Consorzi 49 Contenuto h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.. … prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo. … a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati. … qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. … I produttori di cui al comma 5 (N.d.R. i produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un Consorzio) elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225. … Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al Conai e all’Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione. Nota esplicativa Definisce cosa debba interdersi per prevenzione ai fini della gestione degli imballaggi. Specifica i principi generali di prevenzione cui deve ispirarsi l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Stabilisce misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di obiettivi di riciclaggio e di recupero da applicare a tipologie di materiali di imballaggi. Impone l’obbligo di elaborazione di specifici Programmi di prevenzione. Prevede l’eleborazione, a diverse scale, di programmi di prevenzione e gestione. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 50 Articolo Contenuto Art. 224 Consorzio nazionale imballaggi Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato Conai ... Il Conai svolge le seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le Pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225; d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale Conai, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, consorzi e gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le Pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale; h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale Conai; i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone gli ambiti di applicazione; l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale Conai; m) fornisce i dati e le informazioni richieste e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati. … . Il Conai può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), con l'Unione delle Province italiane (Upi) o con le autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce: Nota esplicativa Istituisce il CONAI e ne definisce le funzioni. Inoltre individua in un possibile accordo di programma con l’Anci l’avvio di sistemi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi informati ai principi della direttiva sulla responsabilità del produttore. L’accordo Anci-Conai è stato sottoscritto nella sua prima edizione nel 1999 e poi nel 2004. Il nuovo Accordo pone un forte accento sulle attività di prevenzione di imballaggi e rifiuti da imballaggio, anche attraverso accordi di programma locali, che il Conai si impegna a sostenere anche economicamente e attraverso le attività di comunicazione e informazione che devono sempre essere improntate alla prevenzione. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV Articolo Art. 225 Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Art. 238 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 51 Contenuto a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), da versare alle competenti Pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa; b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero. … Il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a). … I piani regionali di cui all'articolo 199 (N.d.R. di gestione dei rifiuti) sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo. 1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11. 2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. … Nota esplicativa Prevede l’elaborazione di un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi e ne definisce i contenuti. La tariffa sui rifiuti urbani è lo strumento fondamentale per l’applicazione del principio “chi inquina paga”. La tariffa è inoltre l’elemento alla base della trasformazione imprenditoriale del sistema delle imprese di igiene urbana, permettendo una migliore contabilizzazione e quindi una giusta attribuzione fino a copertura totale dei costi di gestione del sistema. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 52 1.4.3 STRUMENTI ECONOMICI Tali strumenti, indicati per promuovere comportamenti individuali e/o collettivi di consumo e di produzione sostenibili e internalizzare gli impatti ambientali positivi e negativi, sono le tasse, le tariffe, i sussidi e i depositi cauzionali. Le tasse e le tariffe rappresentano il prezzo da pagare per l’inquinamento o il consumo di una risorsa naturale. In particolare, la tassa è il tributo da corrispondere allo Stato per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali fondamentali. La tariffa è il prezzo di un bene o di un servizio fornito da un’impresa pubblica. Entrambe possono disincentivare comportamenti irrispettosi dell’ambiente, quando impongono un onere ai produttori e/o consumatori, che di conseguenza modificano i propri comportamenti, oppure possono ridistribuire i costi ambientali, quando i fondi raccolti attraverso le tasse/tariffe vengono successivamente destinati al finanziamento di iniziative volte alla riduzione dell’impatto ambientale di prodotti e processi. I sussidi (contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato e sgravi fiscali) sono concessi dal decisore pubblico agli operatori economici (generalmente appartenenti al sistema dei produttori e delle imprese) per favorire la ricerca, lo sviluppo e l’introduzione di processi, tecnologie e prodotti che assicurino una più elevata protezione dell’ambiente. Sebbene i costi per combattere l’inquinamento debbano essere sopportati dal soggetto responsabile dell’inquinamento stesso, secondo il principio “chi inquina paga”, la politica ambientale europea ritiene ammissibile la concessione di aiuti economici quando questi si configurano come soluzione alternativa temporanea, per consentire l’adattamento progressivo agli standard ambientali, oppure quando si configurano come incentivi, per incoraggiare le imprese ad investire in soluzioni meno inquinanti. Una combinazione tra tassazione e sussidio è costituita dai depositi cauzionali, che prevedono l’applicazione di un sovrapprezzo sulla vendita di prodotti potenzialmente inquinanti. Tale sovrapprezzo è restituito se si osservano determinate condizioni, ad esempio se viene evitato l’inquinamento con la consegna del prodotto usato ad un sistema di raccolta e riciclaggio. Gli strumenti economici possono anche essere volontari. Tali sono i sistemi certificati di ecogestione EMAS e ISO, i marchi e le etichette di qualità ecologica. 1.4.4 AZIONI INFORMATIVE E FORMATIVE Nel perseguimento della prevenzione la formazione e l’informazione rivestono un ruolo strategico, poiché condizionano profondamente i comportamenti dei cittadini e accrescono le competenze e le professionalità degli operatori pubblici e privati. 1.5 CONCLUSIONI Nel nostro ordinamento sono soprattutto le Autorità d’ambito, in qualità di soggetti demandati a organizzare la gestione dei rifiuti, a dover assumere la prevenzione fra gli obiettivi della propria politica. Per perseguirla possono ricorrere all’applicazione della tariffa sui rifiuti urbani, allo sviluppo di politiche integrate di prodotto e gestione dei rifiuti, ad accordi e intese tra Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 53 l’amministrazione pubblica e i settori locali della produzione e distribuzione commerciale, nonché all’organizzazione di percorsi formativi e azioni di comunicazione finalizzate a diffondere la cultura di prevenzione dei rifiuti. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 54 CAPITOLO 2 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.1 INTRODUZIONE Di fronte alla crescente quantità di rifiuti e alla loro pericolosità, che spesso incidono sulla difficoltà di recupero o smaltimento e sui quali gravano sia i nostri stili di vita, protesi verso il consumo, sia il sistema produttivo, vi è l’opportunità di minimizzare la quantità di rifiuti prodotti attraverso la Raccolta Differenziata (RD). 7 Il presente capitolo intende fornire gli elementi tecnici per la definizione degli interventi di organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti. Nello specifico, i paragrafi seguenti esamineranno i principi che dovrebbero ispirare lo sviluppo e l’implementazione di un modello di raccolta differenziata che possa condurre, in tempi brevi, a elevati livelli di intercettazione ed effettivo riciclo dei materiali recuperabili. Pertanto, dopo un breve excursus sullo stato della RD in Calabria, saranno affrontati i seguenti argomenti: - modalità di raccolta della frazione umida e del verde e attivazione del compostaggio domestico; - modalità di raccolta della frazione secca (carta, vetro, plastica, ecc.); - modalità di formazione/informazione. 2.2 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA Come già visto nei capitoli precedenti, la situazione venutasi a creare in Calabria, nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, ha indotto il Governo nazionale a dichiarare, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1997, lo stato di emergenza. L’Ufficio del Commissario ha, di conseguenza, redatto il Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, pubblicato sul BURC n. 71 del 21/07/1998, e il Piano Generale della Raccolta Differenziata, pubblicato sul BURC n. 30 del 26/03/1999. Entrambi sono stati successivamente recepiti nel Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria, approvato con O.C.D. n. 2065 del 30/10/2002, che perseguiva la creazione di un sistema integrato di smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri di efficienza ed economicità, e in particolare: - la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; - il conseguimento degli obiettivi di RD indicati nel D.Lgs. 22/97; - l’abbandono della discarica come sistema di smaltimento RSU; - lo sviluppo della valorizzazione del rifiuto come risorsa; - la minimizzazione degli impatti ambientali degli impianti; La Raccolta Differenziata è “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia”. 7 Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 55 - il contenimento dei costi. Per la pianificazione degli interventi da realizzare, finalizzati al superamento della criticità e dell’emergenza, il territorio regionale è stato suddiviso in cinque Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province. Ogni ATO è stato suddiviso, a sua volta, in sub-ambiti, costituenti la parte funzionale, chiamati Aree di raccolta. Il Piano di Gestione dei rifiuti ha previsto quattordici aree di raccolta. Per garantire l’unitarietà di gestione, necessaria alla corretta implementazione del Piano, in ciascuna area è stata costituita una Società mista, con capitale pubblico e privato, soggetto attuatore del servizio di raccolta differenziata. Con O.C.D. n. 6294 del 30/10/2007 l’Ufficio del Commissario ha aggiornato e rimodulato il Piano Regionale dei rifiuti, analizzando le criticità riscontrate nel sistema di smaltimento dei rifiuti in Calabria e riferibili a: - deficit impiantistico; - scarsa qualità del CDR prodotto; - insufficiente capacità di termovalorizzazione; - eccessiva movimentazione dei rifiuti; - carenza delle discariche di servizio; - raccolta differenziata insufficiente; - carenza di strutture e azioni di supporto alla RD; - mancata utilizzazione degli impianti RD; - scarsa funzionalità del sistema di raccolta dei rifiuti. Compatibilmente con ciò che prevedono i documenti attuativi della programmazione comunitaria 2007-2013, l’ATO sarà il soggetto referente nelle azioni per sostenere della raccolta differenziata. 2.3 OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA RD La raccolta differenziata monomateriale dovrebbe essere preferita a quella multimateriale, in quanto la prima assicura una maggiore purezza merceologica, e quindi minori scarti da avviare allo smaltimento, mentre la seconda, a fronte di una maggiore comodità per l’utenza in fase di conferimento, sconta una maggiore presenza di scarti non riciclabili, che richiede la realizzazione di impianti per la selezione e la valorizzazione della frazione secca. L’organizzazione della raccolta differenziata deve essere concepita in modo da garantire, il più possibile, l’unitarietà degli interventi, benché i servizi di RD potranno essere diversificati in base alle peculiarità locali ( in funzione, per esempio, della maggiore o minore densità abitativa, della produzione di rifiuti stagionali e/o di specifiche produzioni, ecc.). La RD dovrà, inoltre, attuarsi con modalità specifiche di gestione, che prevedano l’integrazione con impianti e/o strutture di supporto ad essa dedicati. Nelle more dell’attività governativa, di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 152/2006, la Regione individuerà la metodologia e i criteri per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata, nonché la quota parte derivante dall’autocompostaggio. Resta inteso che in ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al: Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV - 56 50% entro il 31 dicembre 2009; 60% entro il 31 dicembre 2011 (art. 1, comma 1108 della Finanziaria 2007) ; 65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006). 2.4 STRUTTURE A SUPPORTO DELLA RD Le strutture a supporto del sistema di gestione dei rifiuti sono: - i centri di raccolta; - gli impianti di valorizzazione della raccolta differenziata. Tali strutture risultano indispensabili al fine di garantire un sistema ottimale di gestione dei rifiuti economicamente efficace. Esse hanno lo scopo di: - ridurre i costi di trasporto del rifiuto; - ridurre i volumi di rifiuto da trasportare; - effettuare trasporti con mezzi di capacità superiore rispetto ai mezzi utilizzati per il servizio cittadino. 2.4.1 CENTRI DI RACCOLTA Il centro di raccolta è un’area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2008. 2.4.2 IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE I materiali provenienti dalla raccolta differenziata necessitano, di regola, di una fase di selezione prima di poter essere avviati al riciclaggio. Il loro schema funzionale prevede: arrivo e stoccaggio dei rifiuti in ingresso in aree predefinite e/o in cassoni scarrabili; cernita dei materiali indesiderati, con possibilità di sottoporrli a preventiva triturazione prima della fase di vagliatura e selezione manuale; selezione, con separazione automatica della frazione metallica; pressatura del materiale residuo per l’invio alle filiere per il recupero. Gli impianti di valorizzazione hanno finalità distinte a seconda del tipo di raccolta differenziata attuata: - raccolta di un unico materiale: in questo caso lo scopo delle selezione consiste principalmente nell’eliminazione di materiali erroneamente conferiti; - raccolta di materiali misti: la selezione consente la separazione dei flussi delle frazioni secche raccolte e l’eliminazione di materie improprie. È stato stimato che da 50 kg di rifiuti raccolti in maniera differenziata, nelle successive fasi di selezione e lavorazione si producono almeno 10 kg (20%) di rifiuti non recuperabili, e quindi da conferire allo smaltimento finale (scarti). Questi impianti, costituiti assemblando tecnologie ampiamente disponibili sul mercato, si prefiggono l’obiettivo di sviluppare e ottimizzare, anche dal punto di vista commerciale, il mercato Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 57 del recupero/riciclaggio dei materiali valorizzabili quali: carta, cartone, plastiche, ferro, alluminio, ecc. In sintesi, questi impianti sono finalizzati a: 1) valorizzare al massimo i flussi di materiali da destinare alla commercializzazione; 2) ridurre i materiali a una pezzatura omogenea, mediante triturazione, al fine di agevolarne la selezione o la successiva fase di pressatura; 3) aumentare la densità naturale dei materiali selezionati al fine di ridurre i vuoti e agevolare la movimentazione, stoccaggio e trasporto; 4) minimizzare gli scarti destinati allo smaltimento in discarica; 5) produrre con la parte di materiale restante del CDR da avviare al recupero energetico; 6) attuare una gestione economica dell’attività di servizio sui materiali raccolti mediante la tecnica della RD. 2.5 L’ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA DELLE RACCOLTE Le raccolte differenziate tradizionali, effettuate con le campane della carta e del vetro, dovrebbero cedere il posto a sistemi di “raccolta differenziata integrata”, basati sulla raccolta domiciliare, o comunque ravvicinata all’utenza, delle frazioni secche, degli imballaggi e della frazione organica. Al fine di poter quantificare i conferimenti di singoli e/o di gruppi di cittadini (ad esempio i condomini), dovrebbero inoltre prevedere attrezzature con sistemi di pesatura, in modo da: - avere a disposizione i dati necessari per il passaggio da tassa a tariffa e per gestire la tariffa stessa; - premiare i comportamenti più sensibili alla R.D., legando, però, l’eventuale premio a dati quantitativi. 2.5.1 RACCOLTA DELLO SCARTO ORGANICO L’introduzione della raccolta dello scarto organico migliora l’intero sistema di gestione dei rifiuti, a causa dalle positive “interazioni di sistema” che essa genera in tutti i circuiti di raccolta, sia quello dei rifiuti recuperabili secchi, sia quello dei rifiuti indifferenziati. Per individuare le azioni più idonee allo sviluppo delle raccolte differenziate integrate in Calabria, è necessario considerare che finora, nel territorio regionale, la raccolta dell’umido non è stata attivata in modo diffuso e che le raccolte differenziate sono state concepite con criteri “aggiuntivi” rispetto al sistema di raccolta in essere. Per scarto organico si intendono le seguenti tipologie di rifiuto: - scarto umido: costituito dagli avanzi di preparazione dei cibi e degli alimenti stessi prodotti dalle utenze domestiche e non-domestiche; - scarto verde: scarto di origine ligno-cellulosica proveniente da giardini privati e dai parchi pubblici; Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 58 Nell’impostazione del servizio di raccolta dello scarto organico è importante soffermarsi sulle caratteristiche specifiche delle due tipologie di scarti e, in particolare, sulle peculiarità dello scarto di cucina e sulle problematiche che ne derivano. Lo scarto di cucina, rispetto allo scarto verde presenta: - diversità merceologica e reattività biochimica: lo scarto di tipo alimentare (umido in senso stretto) è ricco di umidità, mentre il materiale lignocellulosico, di cui è costituito lo scarto di giardino, possiede una bassa percentuale di umidità; - peso specifico nettamente diverso per i due materiali: ciò comporta l’uso di veicoli a compattazione per la raccolta dello scarto verde e l’impiego di veicoli non compattanti per lo scarto alimentare (l’introduzione di circuiti dedicati al solo umido, con veicoli non compattanti, rappresenta un potente strumento di razionalizzazione del servizio e di contenimento dei costi); - problematicità di gestione: in relazione alla fermentescibilità e al contenuto di acqua dello scarto alimentare, è necessario individuare manufatti, sistemi e frequenze di raccolta che, per comodità e igiene, favoriscano la partecipazione degli utenti. Affinché tali tipologie di rifiuti possano essere riutilizzati in impianti di compostaggio è necessario garantirne la purezza merceologica. 2.5.1.1 Scarto di cucina Per quanto riguarda le modalità di raccolta da adottare per il recupero degli scarti di cucina dalle utenze domestiche, è preferibile servirsi di un circuito di raccolta domiciliare, che preveda la cessione, in comodato d’uso gratuito, dei contenitori o bidoni alle utenze. Tale modalità permette, a differenza dei circuiti effettuati con contenitori stradali di medie e grandi dimensioni, il recupero di una maggiore percentuale di scarto alimentare e un ragguardevole grado di purezza merceologica. Laddove non risulti possibile la domiciliarizzazione stretta, a causa delle peculiarità territoriali, potrebbe essere organizzata una raccolta “di prossimità” con il posizionamento di contenitori di piccole dimensioni (80-120-240 litri). Anche in tal caso sarà comunque necessario abbinare, attraverso la cessione in comodato d’uso gratuito, i contenitori ai condomini o gruppi di cittadini, dotando gli stessi contenitori di chiusura antirandagismo. L’utilizzo di mezzi non compattanti per la raccolta domiciliare della frazione umida si rende necessario per non provocare un’eccessiva produzione di percolato dal materiale e renderne quindi più agevole la successiva fase di compostaggio. Per la raccolta dello scarto di cucina potranno quindi essere impiegati contenitori di dimensioni relativamente contenute, anche per impedire il conferimento congiunto di umido (scarto alimentare) e scarto verde. Le scelte operative sull’organizzazione delle raccolte dovrebbero quindi privilegiare le raccolte: - con secchielli o sacchetti, nelle zone a tipologia residenziale con villette (carico manuale); Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 59 - con “secchi” o “mastelli” da 20-30 litri, per le strutture condominiali o di corte sino a 5 famiglie circa (carico manuale); - con bidoni da 80-120-240 litri per strutture condominiali più grandi (carico meccanizzato posteriore). La separazione della frazione umida richiede pertanto: - la distribuzione di sacchetti biodegradabili e secchielli di capacità ridotta (circa 8-10 litri) e l’adozione di un servizio di raccolta frequente (almeno tre volte in una settimana) per le utenze domestiche; - l’impiego di uno o più contenitori dedicati (120-240 litri), dotati di coperchi con presidi per la circolazione e il trattamento delle arie esauste, e contenitori di grandi dimensioni per utenze come servizi di ristorazione, supermercati e campeggi. 2.5.1.2 Scarto verde Le caratteristiche specifiche dello scarto verde lo rendono particolarmente adatto per la valorizzazione presso gli stessi luoghi di produzione, mediante il compostaggio domestico. Tale strategia, se correttamente promossa, previene un aumento della quantità complessiva di rifiuti da gestire e rappresenta, quindi, un potenziale risparmio per i costi della collettività. Inoltre, in base alle caratteristiche insediative del territorio calabrese, essendo molti i comuni della regione caratterizzati dalla presenza di abitazioni con giardino, il compostaggio domestico potrebbe avere un’applicazione diffusa. In particolare il compostaggio potrà avere un ruolo: - sostitutivo: in tal caso le utenze domestiche nelle frazioni non servite dal circuito di raccolta dello scarto umido (e da quello verde) ricorreranno a tale pratica per il recupero e riciclaggio della sostanza organica; - integrativo: in tal caso le utenze domestiche potranno conferire lo scarto umido al sistema di raccolta (stradale/domiciliare), mentre per lo scarto verde ricorreranno al compostaggio domestico ed eventualmente al conferimento presso l’isola ecologica. Per giungere alla costruzione di un sistema di gestione ottimale dello scarto verde è opportuno proporre alla singola utenza diverse opzioni gerarchiche di gestione e raccolta: 1. compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dalle singole Amministrazioni; 2. conferimento diretto (e gratuito) presso le isole ecologiche; 3. raccolta a domicilio, dato che la bassa attrattività (per insetti e roditori) dello scarto ne consente la ritenzione nel giardino per tempi relativamente prolungati: la frequenza di raccolta tipica può variare da una o due volte al mese, in modo da rendere il servizio atto a soddisfare in modo minimale le necessità dell’utente; 4. raccolta mediante contenitori stradali. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 60 Questa ultima opzione è la più controversa, soprattutto riguardo al presidiamento dei punti di conferimento al fine di prevenire l’immissione di materiali impropri e l’abbandono di rifiuti presso i contenitori stessi. Una possibile soluzione potrebbe prevedere l’esposizione dei contenitori soltanto in determinati giorni del mese. 2.5.2 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE Per l’ottimizzazione del sistema di raccolta di tale frazione si potrebbe predisporre la consegna di sacchi in carta (oppure in contenitori di polipropilene riutilizzabili da 6080 litri di capienza), per le utenze domestiche monofamiliari, e di bidoni carrellati o cassonetti dedicati, per le utenze domestiche condominiali e a elevato sviluppo verticale. Dovrebbe, in ogni caso, essere possibile conferire presso le isole ecologiche. Per le utenze non domestiche si potrebbero predisporre cassonetti dedicati con servizio di ritiro del materiale su chiamata, lasciando anche la possibilità di conferire in piattaforma. Per le zone ad alta densità abitativa, la raccolta potrebbe essere effettuata almeno una volta, nel corso di una settimana, nei centri maggiori e una volta, nel corso due settimane, nei centri minori. Nelle zone ad elevata dispersione dei nuclei abitativi si potrebbero invece posizionare contenitori dedicati presso i raggruppamenti di contenitori per carta, vetro, metalli e plastica, dotati di chiavistelli personalizzati. 2.5.3 RACCOLTA DELLA PLASTICA L’attuale impostazione del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica in Calabria è realizzata come raccolta multi materiale per mezzo di contenitori stradali. Il CONAI e i rispettivi Consorzi di filiera hanno recentemente cominciato a favorire la raccolta congiunta degli imballaggi metallici e in plastica, poiché tale modalità concilia le esigenze di una intercettazione cospicua dei due materiali con la necessità di contenere i costi delle raccolte. 2.5.4 RACCOLTA DEL VETRO Il vetro è ancora oggi raccolto in Calabria con modalità stradale, insieme alla plastica e ai metalli. Tale modalità non può essere migliorata soltanto attraverso l’aumento del numero di postazioni di raccolta, ma deve essere integrata, soprattutto per soddisfare le esigenze delle grandi utenze, con la raccolta (con bidoni da 120-240 litri) presso alcune utenze specifiche (bar, ristoranti, mense). In alternativa all’attuale metodologia di raccolta multimateriale, si potrebbe optare per la raccolta monomateriale, in considerazione del fatto che il COREVE non è disponibile a supportare metodologie di raccolta che prevedano il conferimento congiunto di vetro e di lattine o di plastica. In questi casi i costi di selezione graverebbero sui soggetti che operano la raccolta. Nelle zone residenziali, a elevata densità di popolazione, si potrebbe adottare una raccolta monomateriale di prossimità (con bidoni da 360 litri) e, laddove possibile, una raccolta domiciliare con la dotazione ai condomini con più di 15 famiglie di un bidone da 240/360 litri in comodato duso gratuito. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 61 Sarebbe opportuno promuovere, infine, forme di riduzione di tale tipologia di rifiuto attraverso la promozione di circuiti di vuoto a rendere, in particolare presso le attività ristorative e alberghiere. 2.5.5 RACCOLTA DI INGOMBRANTI Per quanto concerne la raccolta dei tali rifiuti esiste la possibilità di ritiro su chiamata, sebbene spesso vengano abbandonati di fianco ai cassonetti sulla sede stradale. È molto importante che la raccolta di materiali ingombranti (mobili, elettrodomestici, beni durevoli) sia integrata con il sistema di conferimento presso le isole ecologiche. Tale raccolta dovrà comunque essere affiancata a un sistema di asportazione su chiamata/prenotazione telefonica. Per tale motivo si suggerisce di adottare una frequenza del servizio a domicilio mensile, in modo da indurre gli utenti a recarsi direttamente presso le isole ecologiche. Per alcune categorie (invalidi, persone anziane, ecc.) dovrebbe essere, tuttavia, previsto un servizio di raccolta presso il domicilio. 2.5.6 RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI Per quanto riguarda le categorie da inserire in questa tipologia di rifiuti possiamo citare: batterie esauste delle automobili, oli usati minerali, pile e accumulatori, farmaci scaduti, toner, neon. L’obiettivo di questa raccolta non è il recupero di materia e/o di energia, ma l’eliminazione di una fonte di pericolo per l’ambiente e la salute dell’uomo. La raccolta separata di questi rifiuti deve, pertanto, avvenire necessariamente attraverso il conferimento presso le isole ecologiche e i contenitori posizionati in prossimità dei rivenditori autorizzati. 2.5.7 RACCOLTA DI RAEE Per quanto riguarda la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, la stessa è disciplinata dal D.Lgs 151/05 e smi, sia in termini di scadenze di legge che in termini di disciplina per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta, per la regolazione dei conferimenti e dei soggetti che devono sostenere i costi di tale servizio. 2.6 SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI Le esperienze avviate in materia negli ultimi anni, in particolare dopo il notevole impulso dato al settore da parte dell’emanazione del cosiddetto “decreto Ronchi”, dimostrano che l’informazione e il coinvolgimento della popolazione rappresentano un tassello indispensabile, anche se da solo insufficiente, per realizzare un sistema efficace di raccolte differenziate, sistema che dipende, in ultima analisi, proprio dal grado di adesione delle utenze. È, quindi, necessario prevedere un percorso formativo/informativo teso a modificare i comportamenti i consumi dei cittadini e a far percepire il sistema di raccolta Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Parte IV 62 “ambientalmente positivo” e “amico”. Le politiche proposte sulla gestione dei rifiuti non hanno senso se in parallelo non si incoraggia la diffusione di una cultura ambientale. Ovviamente, come già suggerito nel capitolo precedente, deve essere incoraggiata la diminuzione della produzione dei rifiuti. La creazione di una consapevolezza della limitatezza delle risorse, della loro esauribilità e del loro uso diseguale è condizione imprescindibile per modificare gli stili di vita e di consumo. Tale “campagna formativa/informativa” potrebbe articolarsi su più livelli: a) iniziative nelle scuole dell’obbligo sul rapporto tra distribuzione e uso delle risorse, modalità di consumo e produzione di rifiuti (con il coinvolgimento del volontariato); b) iniziative di promozione del compostaggio domestico come recupero di una cultura di recupero dell’utilità e della naturalità dell’uso degli scarti destinati all’abbandono; c) iniziative di sensibilizzazione rivolta ai condomini e alle utenze commerciali. L’avvio del nuovo servizio dovrebbe essere spiegato, a partire dai suoi punti qualificanti: - suddivisione della frazione secca e umida dei rifiuti, con passaggio da un sistema di conferimento mediante contenitori stradali a un sistema a ritiro domiciliarizzato; - estensione del servizio di raccolta a domicilio ad altre frazioni (carta, eventualmente vetro e lattine, plastica); - ruolo del CCR; - lancio dell’idea e delle possibilità di togliere dai rifiuti la componente pericolosa; - ruolo del compostaggio domestico. Nel seguito viene fornito un quadro sinottico di alcuni strumenti e delle relative finalità: Manifesti, striscioni stradali, brochure Numero verde Calendario di raccolta Incontri di informazione Info-point in giornate di eventi Dare visibilità all’evento “porta a porta” e fornire informazioni minimali. Fornisce informazioni dirette ai cittadini in tempo reale, su modalità di raccolta e tipologia di rifiuto da conferire. Da consegnare a ogni famiglia. Esplicativo delle giornate di raccolta e delle tipologie di rifiuto da conferire. Consentono un confronto diretto con la popolazione, in presenza degli amministratori comunali e dei tecnici dell’azienda di servizio di raccolta dei RU. Tale struttura “mobile” può essere gestita in combinazione con le associazioni di volontariato o ambientaliste, costituendo così un’opportunità di maggiore adesione sociale al sistema di gestione dei rifiuti. Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario GLOSSARIO Centro di raccolta area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Combustibile da rifiuti (CDR) combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata. Compost materiale ottenuto mediante la tecnica del compostaggio che accelera il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell'ambiente. Compost da rifiuti prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità. Compost di qualità prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni Consumatore soggetto che, fuori dall’esercizio di una attività professionale, acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate 63 Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario 64 Deposito temporaneo raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti Detentore produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene Frazione secca o frazione secca residua (Resto - Secco) materiali a basso o nullo tasso di umidità, aventi di norma rilevante contenuto energetico, ovvero in qualche modo suscettibili di riutilizzo come combustibili (a titolo di esempio: imballi non recuperabili, cartoni del latte, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, tubetti di dentifricio o simili, guarnizioni, bicchierini di yogurt, sacchetti di plastica rotti, musicassette e videocassette, pellicole film, negativi fotografici, carta di brioches, ecc.) Frazione umida o frazione organica dei RSU (FORSU) o “umido” o “scarto di cucina” materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani (a titolo di esempio: scarti alimentari di cucina, ossa, bucce, torsoli, noccioli, gusci d’uovo, pelli di animali, pasta, pane, fondi di caffè, riso, granaglie, the, semi, fiori secchi, ecc.) e, come tali, suscettibili di trasformazione in compost per il reimpiego in attività agronomiche Gestione raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura Gestione dei rifiuti di imballaggio attività di gestione di cui all'articolo 183, comma lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gestione integrata dei rifiuti complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade Imballaggio prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo Imballaggio multiplo o imballaggio secondario imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario 65 soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei Imballaggio per la vendita o imballaggio primario imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore Imballaggio riutilizzabile Imballaggio, o componente di imballaggio, che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo Imballaggio usato imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso Luogo di produzione dei rifiuti uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti Materia prima secondaria sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Operatori economici produttori, utilizzatori, recuperatori, riciclatori, utenti finali, pubbliche amministrazioni e gestori Prevenzione dei rifiuti generati da imballaggi riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo Produttore persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre 66 Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario operazioni che hanno mutato composizione di detti rifiuti la natura o la Produttori dei rifiuti generati da imballaggi fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio Pubbliche amministrazioni e gestori soggetti ed enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 o loro concessionari Raccolta operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto Raccolta differenziata raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia Recupero operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Recupero dei rifiuti generati da imballaggi operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Recupero di energia utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore Riciclaggio dei rifiuti generati da imballaggi ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia Riciclaggio organico trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario 67 essere considerato una forma di riciclaggio organico Rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi Rifiuti pericolosi rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base degli Allegati G, H e I della parte quarta dello stesso decreto Rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti Rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) Rifiuto di imballaggio ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario 68 nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusi i residui della produzione Ripresa operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso Ritiro operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili Riutilizzo dei rifiuti generati da imballaggi qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso Smaltimento dei rifiuti generati da imballaggi ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Smaltimento operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sottoprodotto sostanze e materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che soddisfino criteri, requisiti e condizioni stabiliti dell’articolo 183, comma 1, lettera p), punti da 1 a 5 dello stesso decreto, ovvero che: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non Linee guida per l’organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Glossario 69 debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato) Spazzamento delle strade modalità di raccolta dei rifiuti su strada Stoccaggio attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta Utente finale soggetto che, nell’esercizio della sua attività professionale, acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate