Informatica giudiziaria Informatica e attività giudiziaria Lucio Maggio – Ignazio Zangara Anno Accademico 2009/2010 Informatica giudiziaria Studio, ideazione e realizzazione di applicazioni informatiche dirette ad automatizzare le attività che si svolgono negli uffici giudiziari Informatica giudiziaria documentaria Creazione e gestione di banche dati giurisprudenziali Informatica giudiziaria decisionale Sistemi di aiuto alla decisione dei problemi giuridici implicati nel processo Informatica giudiziaria gestionale amministrativa Gestione del personale e dei mezzi degli uffici giudiziari Informatica giudiziaria gestionale Gestione dei procedimenti giurisdizionali Sistemi integrati ABBBBBB AB ABBB Digitare il titolo ABB AJJre il titolo ANNN AM DFJDFI DKSFJK - a livello di singolo ufficio giudiziario - a livello geografico (distrettuale, nazionale ...) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati DGSIA (ex URSIA) BA BO CA CT Coordinamento territoriale (ex CISIA) FI GE MI NA PD PA ROMA TO LAMEZIA Questioni preliminari •È utile informatizzare giudiziario? •È possibile giudiziario? •È informatizzare il procedimento il procedimento legittimo informatizzare il procedimento giudiziario? INNOVAZIONE TECNOLOGICA TEMPI DELLA GIUSTIZIA STRASBURGO (marzo 2009) Nuovo richiamo dal Consiglio d’Europa all’Italia per le condizioni della giustizia. Processi troppo lenti, enorme accumulo di cause ‘in arretrato’ e ritardi nei pagamenti degli indennizzi. http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/politica/giustizia10/consiglio-processi/consiglio-processi.html PROCESSO Successione di fatti o fenomeni aventi tra loro un nesso più o meno profondo (G. Devoto - G.C. Oli, Dizionario della lingua italiana) Processus = l’avanzare il (I. Lana, Vocabolario latino) procedere, Formalità introduttive del processo civile Art. 99 c.p.c. (Principio della domanda): Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Art. 163 c.p.c. (Contenuto della citazione): La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa ... Art. 165 c.p.c. (Costituzione dell’attore): L’attore ... deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione ... Art. 166 c.p.c. (Costituzione del convenuto): Il convenuto deve costituirsi ... depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Art. 71 disp. att. c.p.c. (Nota di iscrizione a ruolo): La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti …, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti. Formalità introduttive del processo civile Art. 168 c.p.c. (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio): All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie … e successivamente i processi verbali di udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Art. 36 disp. att. c.p.c. (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 4 1. È istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ... tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. L’Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri... Presupposti normativi (1) D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Art. 3, 1° co. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Presupposti normativi (2) L. 24 dicembre 1993, n. 537 Art. 2, 15° co. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate ... dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. Presupposti normativi (3) L. 15 marzo 1997, n. 59 Art. 15, 2° co. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare... Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 4, 1° co. (Forma scritta) Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Presupposti normativi (3) DPR. 10 novembre 1997, n. 513 Art. 19 (Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale … 2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. Informatizzazione dell’area civile Esperienze ‘pilota’ • Corte di Appello di Roma • Tribunale di Monza • Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Scenari futuri Corte di Appello di Roma Programma di automazione delle cancellerie • • • • • • Iscrizione delle cause a ruolo Gestione del registro ruolo generale Stampa copertine dei fascicoli Agenda del giudice Stampa dei dati statistici Consultazione da remoto per via telematica DM. 27 marzo 2000, n. 264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari Art. 3 (Tenuta dei registri) 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato… 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia … può, su richiesta motivata del capo dell’ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo. Art. 15 (Archivio digitale dei provvedimenti) 1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio … dove sono conservati in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale… Tribunale di Monza Sistema di ufficio integrato • • • • Gestione della cancelleria Gestione delle udienze Gestione dei fascicoli Gestione dei provvedimenti Sistema POLIS (Tribunale di Bologna) Sistema integrato di gestione documentale per Produzione Archiviazione Consultazione delle sentenze e degli altri provvedimenti aventi natura decisoria emessi in materia civile POLIS estende il concetto di unità documentale • Sentenze • Ordinanze • Decreti in testo integrale (e non soltanto la massima) Strutturazione in campi • Intestazione • Composizione dell’organo giudicante • Estremi del processo • Indicazione anagrafica delle parti • Oggetto del procedimento • Conclusioni • • • • • Svolgimento del processo Motivi della decisione Dispositivo della sentenza Data della deliberazione Sottoscrizione Creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese Problema dell’efficacia del precedente giudiziale nei sistemi di civil law Scenari futuri Processo civile telematico (PCT) V. DI CATALDO - G. GIRLANDO, Appunti per l’informatizzazione del processo civile, Convegno “Diritto, Telematica e Amministrazione della Giustizia” (Catania, 25 ottobre 1996) Processo civile telematico (PCT) DPR. 13 febbraio 2001, n. 123 Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti Art. 4, 1° co. (Atti e provvedimenti) Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale… Formalità introduttive del processo civile Vecchioprocesso Nuovo processo‘telematico’ ‘cartaceo’ Art. (Costituzione in giudizio e deposito) Art.9 165 c.p.c. (Costituzione dell’attore): L’attore ... La parte che procede all’iscrizione a ruolo o alla costituzione la in deve costituirsi in giudizio ... depositando in cancelleria giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente documenti probatori come documenti informatici o le copie l’originale citazione, la procura e i documenti informatiche della dei documenti probatori su supporto cartaceo. offerti in comunicazione ... Art. 11, 1° co. (Iscrizione a ruolo) La di iscrizione a ruolo può essere per via Art.nota166 c.p.c. (Costituzione del trasmessa convenuto): Il telematica sottoscritto con firma convenutocome devedocumento costituirsi informatico ... depositando in cancelleria il digitale. proprio fascicolo contenente la comparsa [di risposta] … la procura e i documenti che offre in comunicazione. Formalità introduttive del processo civile Nuovo Vecchioprocesso processo‘telematico’ ‘cartaceo’ Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio): Art. 12 c.p.c. (Fascicolo informatico) All’atto della costituzione dell’attore ... su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il 1. La cancelleria alla Contemporaneamente formazione informatica del cancelliere iscrive la causa procede nel ruolo generale. il cancelliere forma fascicolo d’ufficio, contenente attididel processo documenti il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce gli la nota iscrizione a ruolo,come copia dell’atto di citazione, delleovvero comparse le e delle memorie … e successivamente i processi atti verbali di informatici copie informatiche dei medesimi quando udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle siano stati depositati su supporto cartaceo. sentenze. Art.Nel 36 disp. att. c.p.c.informatico (Fascicoli di cancelleria): Il cancelliere deve formare un 2. fascicolo sono inseriti … anche i documenti fascicolo per ogni affare del proprio ufficio … Ogni fascicolo riceve la numerazione del probatori in ècomunicazione o prodotti dalle parti ruolo generaleofferti sotto la quale iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti indicati l’ufficio … il giudice incaricato dell’affare … le parti, i rispettivi difensori muniti e l’oggetto. Nella facciata della copertina è contenuto l’indice deglinel atti odi procura comunque acquisiti su interna supporto cartaceo l’inserimento inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria... Architettura del PCT Processo civile telematico (PCT) Il PCT si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra i diversi ‘attori’ coinvolti in un procedimento civile: utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari. La fase di sperimentazione coinvolge le seguenti sedi pilota: • Tribunale di Bari • Tribunale di Bergamo • Tribunale di Bologna • Tribunale di Catania • Tribunale di Genova • Tribunale di Lamezia Terme • Tribunale di Padova Processo civile telematico (PCT) L’avvocato - che accede per via telematica al sistema tramite un Punto di Accesso (PdA) esterno - può: • redigere e firmare l’atto di parte • depositare l’atto di parte • ricevere comunicazioni da parte dell’ufficio giudiziario nella propria Casella di Posta Elettronica del Processo Telematico (CPEPT) • consultare via Internet (o via Intranet, presso gli uffici giudiziari) le informazioni contenute nei registri di cancelleria e nei fascicoli dei propri procedimenti (visualizzando gli atti depositati telematicamente, propri e della controparte costituita) Processo civile telematico (PCT) L’ufficio giudiziario beneficia della completa automazione degli eventi relativi all’iscrizione al ruolo ed al deposito degli atti di parte, che andranno ad aggiornare il sistema di gestione informatizzata dei registri di cancelleria. Potrà inviare per via telematica i biglietti di cancelleria. Potrà visionare il fascicolo informatico. Informatizzazione dell’area penale Sistema Re.Ge. Sistema integrato di supporto alle attività degli uffici giudiziari penali • Gestione dei registri • Effettuazione di ricerche • Stampa dei registri e delle copertine dei procedimenti • Visualizzazione delle pendenze • Stampa dei dati statistici Altri progetti area penale Sistemi NDR_1 e NDR_2 Con il primo (Notizie di Reato – Scambio di dati tra la Banca Dati Interforze ed il Registro Generale della Procura) è stato previsto che attraverso il Sistema Informativo Interforze, esistente presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, siano inviati alle Procure della Repubblica i dati di sintesi di ciascuna delle comunicazioni di reato prodotte dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai competenti Procuratori della Repubblica, in modo da predisporre automaticamente la ‘copertina’ del fascicolo processuale che si va formando presso l’Ufficio competente. Il secondo ha lo scopo di ‘popolare’ il fascicolo, formato attraverso NDR_1, con i documenti costituenti le “Notizie di Reato”, trasmessi in formato elettronico, firmati digitalmente e crittografati, al fine di renderli intelligibili al solo destinatario. Altri progetti area penale Digit copie Il progetto nasce per la digitalizzazione del fascicolo penale, ossia di tutto il flusso documentale esistente nelle fasi di istruttoria del Pubblico Ministero, di udienza preliminare e di sentenza del Giudice per tutti i procedimenti destinati al dibattimento, e per il rilascio di copie digitali. Altri progetti area penale • Sistema informativo Procure generali e Corti di Appello: banca dati delle sentenze e dei provvedimenti impugnabili istituita presso ciascuna Procura Generale • SIDNA e SIDDA: banche dati comprendenti tutte le informazioni relative ai processi di criminalità organizzata Altri progetti area penale Itac@ (Information Technology Application for Crimes) è un progetto nato dall’esigenza pratica di un applicativo informatico in grado di effettuare il calcolo, durante la pendenza del Ricorso per Cassazione, del termine di prescrizione del reato e della scadenza della misura cautelare, nonché di dare allarmi in prossimità del verificarsi di tali eventi. SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale) È una banca dati centralizzata, presso la Direzione Generale della Giustizia Penale, per la gestione di tutti i dati e di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali nell’ambito dei procedimenti ablativi. Ciascuna scheda relativa ad un bene contiene, inoltre, le informazioni inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione del bene medesimo. Le cancellerie degli Uffici Giudiziari, l’Ufficio del Registro, il Demanio, le Prefetture, le Questure ed i Comuni alimentano per via telematica la banca dati. Tribunale di Catania Decreto ingiuntivo telematico Dal 2008, il decreto ingiuntivo per via telematica ha valore legale. Gli avvocati catanesi possono inviare, via Internet, i ricorsi per ingiunzione alla cancelleria del Tribunale di Catania e ricevere l’esito presso i loro studi legali. L’emissione dei decreti ingiuntivi telematici, da parte dei magistrati, e la pubblicazione, da parte della cancelleria, avvengono in modalità elettronica. Ciò consente di abbattere i costi, di migliorare la qualità del servizio e di accelerare i tempi di rilascio dei provvedimenti giudiziari. Informatizzazione dell’area amministrativa Esperienza ‘pilota’ Sito web “La giustizia amministrativa” (a cura del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) Scenari futuri D.Lgs 5 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile) 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Scenari futuri Processo amministrativo telematico Firma digitale DPR. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DPR. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10: Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche DPR. 7 aprile 2003, n. 137: Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale Documenti giuridicamente rilevanti • individuazione univoca della provenienza dell’atto (paternità dell’atto) • irrifiutabilità dell’atto (certezza che il documento non venga disconosciuto dal suo autore) • immodificabilità del contenuto del documento (evitare che un documento alterato sia assunto come autentico) • segretezza (o riservatezza) del contenuto del documento Documenti cartacei Paternità e irrifiutabilità Segretezza e immodificabilità Sottoscrizione autografa Art. 110 c.p.p., 1° co. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto … è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare Accorgimenti meccanici (buste, sigilli, punzoni) e deterrente penale Documenti informatici Firma digitale Documenti informatici Firma digitale = sistema di crittografia a chiavi asimmetriche Coppia di chiavi crittografiche correlate Chiave privata Chiave pubblica Paternità, irrifiutabilità, immodificabilità Il mittente cifra il documento con la sua chiave privata; il destinatario decifra il documento con la chiave pubblica del mittente Mittente Destinatario Segretezza Il mittente cifra il documento con la chiave pubblica del destinatario; il destinatario decifra il documento con la propria chiave privata Mittente Destinatario