a cura di
Antonio Gigliotti
www.fiscal-focus.it
www.fiscal-focus.info
FISCAL POINT
N. 06
L’approfondimento di qualità
Antiriciclaggio:
18.01.2012
Categoria
Sottocategoria
sanzioni dal 1° febbraio
Antiriciclaggio
Varie
Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto
l’abbassamento a 1.000 € del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni
liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono
nominativi) previsti dalla legge 231/2007 testo cardine dell’antiriciclaggio.
Per le transazioni avvenute per importi pari o superiori a 1.000 € (ma inferiori a 2.500 €) tra il
6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 non verranno irrogate sanzioni.
Quindi a partire dal 1 febbraio 2012 non saranno ammessi sconti: in caso di violazioni del
limite del contante si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2007.
Per la regolarizzazione dei libretti di deposito è previsto un po’ più di tempo, infatti la
riduzione del saldo (o l’estinzione) deve avvenire entro il 31.03.2012.
Infine, i pagamenti elettronici da parte della Pubblica amministrazione partiranno dal 7 marzo
2012.
Premessa
A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto
a € 1.000 il limite per l’utilizzo:
del denaro contante;
degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari;
dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Trasferimenti in contante
Utilizzo assegni “trasferibili”
Utilizzo libretti di deposito al
portatore
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Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
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Dal 13.8.2011
Fino al 5.12.2011
DAL 6.12.2011
€ 2.500
€ 1.000
1
L’utilizzo del
contante
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è
più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in
contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati
(banche, Poste, ecc.).
Il
divieto
esiste
indipendentemente
dalla
natura
(lecita
o
illecita)
dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto
per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati,
perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
LIMITI CONTANTE
I pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono
avvenire fino al limite di 999,99 €.
L’utilizzo
degli assegni
Per quanto riguarda gli assegni l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le
banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di
non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali
o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono
rilasciati soltanto:
a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto
interessato alla banca ovvero alle Poste;
pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia
postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un
libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).
Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno
essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del
beneficiario:
sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a €
1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
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2
sugli
assegni
circolari e vaglia postali
e cambiari (a prescindere
dall’importo).
Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente, il comma 6 del citato
art. 49 dispone che gli stessi “possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.”. Sul punto il MEF nella Circolare 5.8.2010,
n.
281178
ha
precisato
che
i
c.d.
assegni
“a
me
medesimo”,
indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo
possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124 con riferimento
all’analoga questione emersa in occasione della riduzione del limite ad opera
dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, gli assegni emessi ante 6.12.2011, per
importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a
tale data vanno considerati regolari.
VIOLAZIONE
Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000
ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del
nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità.
Libretti di
deposito
In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore:
il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.
Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore
a € 1.000, il portatore, entro il 31.03.2012 dovrà:
estinguere il libretto;
ovvero
ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite;
in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi
del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste
entro 30 giorni.
Sanzioni
Alle violazioni:
di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000;
concernenti l’emissione:
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di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000
ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione
del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non
trasferibilità;
di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a
una banca/Poste;
l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione
−
dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
oppure
−
dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a €
50.000;
fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.
Libretti
deposito
Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore
con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40%
del saldo e comunque non inferiore a € 3.000.
Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o
superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla
riduzione del saldo ovvero all’estinzione si applica la sanzione dal 10% al
20% del saldo, con un minimo di € 3.000.
In sede di conversione nella legge 214/2011 del D.L. 201/2011 è stato
previsto che per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo
inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
VIOLAZIONE
SANZIONE
trasferimento di denaro contante
dall’1%
pari o superiore a 1.000;
trasferito;
emissione:
al
40%
dell’importo
40%
dell’importo
oppure
di assegni bancari e postali
dal
di importo pari o superiore a
trasferito, nel caso di importi
€
superiori a € 50.000;
1.000
circolari,
ovvero
vaglia
assegni
postali
o
cambiari senza indicazione
5%
al
fermo restando l’importo minimo della
sanzione pari a € 3.000.
del nome/ragione sociale del
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beneficiario
e/o
senza
clausola di non trasferibilità;
di
assegni
traente
all’ordine
non
del
girati
direttamente per l’incasso a
una banca/Poste;
libretti
di
deposito
al
portatore
esistenti al 6.12.2011 con saldo pari
sanzione dal 10% al 20% del saldo,
con un minimo di € 3.000.
o superiore a € 1.000 per i quali
entro il 31.3.2012 non si provvede
alla
riduzione
del
saldo
ovvero
all’estinzione.
libretti di deposito al portatore con
sanzione dal 20% al 40% del saldo e
saldo pari o superiore a € 1.000.
comunque non inferiore a € 3.000.
libretti
sanzione è pari al saldo del libretto
al
portatore
con
saldo
inferiore a € 3.000.
Moratoria dal
6 dicembre
2011 al
31 gennaio
2012
stesso.
Per le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore
del D.L. 201/2011) al 31 gennaio 2012 non verrà applicata alcuna sanzione.
In sostanza chi, tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, ha eseguito
trasferimenti di denaro contante per una somma pari o superiore 1.000 (ma
inferiore a 2.500 €) non incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 58 del Dl
231/2007.
Violazioni commesse tra il 6
NO
dicembre e il 31 gennaio
SANZIONI
Scopo della moratoria è quello di evitare che l'entrata in vigore della norma
(nel periodo di fine/inizio anno) crei problemi a chi, soprattutto operatori, non
aveva avuto il tempo materiale di provvedere ai necessari adempimenti.
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Alla luce di quanto sopraesposto per:
trasferimenti di denaro in contanti effettuati dal 6 dicembre 2011
e 31 gennaio 2012:
→
pari o superiori a 1.000, ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna
sanzione;
→
pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista;
emissione di assegni “trasferibili” effettuati dal 6 dicembre 2011 e
31 gennaio 2012:
→
pari o superiori a 1.000 € ma inferiori a 2.500 € non si applica
alcuna sanzione;
→
pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista;
libretti di deposito bancari o postali al portatore esistenti fra il 6
dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 con saldo:
→
pari o superiori a 1.000 ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna
sanzione;
→
pari o superiore a 2.500 € si applica la sanzione prevista.
STOP AL CONTANTE
GLI STUMENTI
Denaro contante
La regola
E’ vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera quando il
valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro.
Gli strumenti tracciabili
Se le somme da trasferire raggiungono la soglia di 1.000 euro, l’operazione deve
essere eseguita per il tramite di banche, Poste Italiane o istituti di moneta
elettronica (bancomat, bonifici, carte di credito, ecc).
Assegni bancari e postali
La regola
L’obbligo di usare strumenti di pagamenti tracciabili per importi pari o superiori a
1.000 € vale anche per gli assegni o postali rilasciati dalle banche a da Poste
Italiane.
I carnet di assegni
I carnet di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane sono sempre muniti della
clausola di non trasferibilità; il cliente può sempre richiedere il rilascio di moduli
di assegni bancari o postali in forma libera senza l’indicazione della clausola di
non trasferibilità). In questo caso è dovuta un’imposta di bollo pari a 1,50 € per
ogni assegno.
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Gli assegni oltre la soglia
Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 € devono riportare
l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di
non trasferibilità
Gli assegni all’ordine del traente
Gli assegni emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per
l’incasso a una banca o a Poste Italiane.
Libretti di deposito bancari o postali
La regola
I libretti aperti dal 6 dicembre 2011 devono avere sempre un saldo non superiore
a 999,99 €.
La regolarizzazione
I libretti al portatore già aperti e con un saldo pari o superiore a 1.000 € dovranno
essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012 con una delle seguenti soluzioni:
estinzione del libretto con incasso della somma;
prelevamento della somma eccedente 1.000€ in modo da ridurre il
saldo al di sotto della soglia massima;
trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo.
Il trasferimento
Quando si trasferisce un libretto al portatore con il saldo inferiore a 1.000 € il
cedente deve comunicare alla banca emittente entro 30 gg i dati identificativi del
cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento.
Obbligo di
comunicazione
I
soggetti
interessati
al
rispetto
degli
obblighi
antiriciclaggio
(dottori
commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono
attività in materia contabile e tributaria, ecc.), devono informare il Mef, con una
specifica
comunicazione,
del
verificarsi
di
infrazioni
all’uso
del
contante
riscontrate nell’esercizio della propria attività.
Tale infrazione è prevista dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 231/2007 il quale
dispone che:
→
“i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di
servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e
14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero
dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 4-bis, DL n. 138/2011, c.d.
“Manovra di Ferragosto”, recentemente il DM 17.11.2011 ha rideterminato la
competenza territoriale degli uffici:
competenti
in
materia
di
procedimenti
amministrativi
sanzionatori
antiriciclaggio relativamente alle sanzioni ex art. 58, D.Lgs. n. 231/2007;
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destinatari delle comunicazioni delle suddette violazioni, a prescindere
dall’importo delle stesse.
Ora, a decorrere dal 30.11.2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio
devono trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate
alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni
Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF).
Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali dello
Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000
Le sedi delle ragionerie territoriali dello Stato a cui effettuare le comunicazioni ex
art. 58 D.Lgs n. 231/2007 corrispondo a quelle esposte di seguito.
GLI INDIRIZZI
LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE
LE COMUNICAZIONI EX ART. 58 D.LGS. N. 231/2007 (*)
(*) Fonte: rielaborazione su dati MEF, Decreto 17/11/2011 e circolare MEF
30/11/2011
RTS
AMBITI TERRITORIALI
INDIRIZZO
Piemonte e Valle D’Aosta
Liguria
Lombardia
Via Grandis, n. 14 -10121 -TOVia Urbano Rela, n. 8 -16151 -GE-
UDINE
Trentino Alto Adige
Verona, Vicenza, Padova,
Rovigo (zona sud-ovest)
Venezia, Treviso, Belluno
(zona nord-est)
Friuli Venezia Giulia
BOLOGNA
Emilia Romagna e Marche
Piazza Tribunale, n.2 -39100 -BZLungadige Capuleti, n.11
37122 - VE Campo S. Angelo, n. 3538 -30124
-VEVia Gorghi, n. 18 -33100 -UDPiazza dell’8 Agosto, n. 26 -40126
-BOVia Pietrapiana, n.53 -50121 -FIVia Martiri dei Lager, n. 77 -06100
-PGVia Napoleone Parboni, n.6 00153 -RMViale Pierluigi Nervi, n. 270 04100 - LTc/o Scuola Ispettori e
Sovraintendenti della Guardia di
Finanza Coppito 67100, -AQVia Lauria, n.80 -centro
direzionale IS. F80 - 80143 - NAPiazza S. Agostino, n. 29 -84121
- SA-
TORINO
GENOVA
MILANO
BOLZANO
VERONA
VENEZIA
FIRENZE
Toscana
PERUGIA
Umbria
ROMA
Roma, Rieti, Viterbo
(zona centro-nord)
LATINA
Latina, Frosinone (zona sud)
L’AQUILA
NAPOLI
SALERNO
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Abruzzo
Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta (zona centro-nord)
Salerno e Basilicata
Via Tarchetti, n.6 -20121 -MI-
8
BARI
Puglia e Molise
Cosenza, Crotone, Catanzaro
(zona nord)
Reggio Calabria, Vibo Valentia
(zona sud)
Messina, Caltanissetta, Enna,
Palermo, Trapani
(zona centro-nord)
Catania, Agrigento, Siracusa,
Ragusa
(zona sud-est)
Cagliari, Oristano
(zona sud-ovest)
COSENZA
REGGIO
CALABRIA
MESSINA
CATANIA
CAGLIARI
SASSARI
Comunicazione
all’Agenzia delle
Entrate
Sassari, Nuoro (nord-est)
Via Demetrio Marin, n. 3 - 70125
-BAPiazza XI Settembre n. 1 - 87100
-CSVia dei Bianchi, n. 7 -89100 -RCVia Monsignor D’Arrigo, n. 5 98122 - MEVia Cardinale Dusmet, n. 17 95121 - CTVia XX Seattembre, n.13 - 09125
- CAVia Carlo Felice, n. 29 - 07100 SS-
Il D.L. 201/2011 all’art. 12 comma 11 ha, inoltre, previsto che:
→
all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva
i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del
contante dovrà essere inviata:
oltre che al MEF (o alla competente Direzione Provinciale);
anche all’Agenzia delle Entrate.
Il professionista ha avuto cognizione che è stato violato il
limite del trasferimento in contanti
Comunicazione entro 30 giorni al Mef
NOVITA’
Comunicazione entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate
Individuazione
della violazione
Circa l’individuazione della violazione si ricorda che i presupposti sono i seguenti:
deve essere commessa un’infrazione riguardante le limitazioni alla
circolazione di denaro contante;
la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle
disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci
interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente
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del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed
ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced e dai Caf, ect.;
la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di
servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello
stesso;
la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia
della violazione. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta
comunicazione, non rileva la data in cui la violazione è stata commessa.
PRESUPPOSTI
si
deve
trattare
di
un’infrazione
riguardante
le
limitazioni
alla
circolazione di denaro contante;
violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle
disposizioni in materia di antiriciclaggio;
la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di
servizio assolti dal professionista;
la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia
della violazione.
La violazione
La norma che individua in modo espresso la violazione è particolarmente ampia,
comprendendo “il trasferimento di denaro contante […], effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi […]”. La previsione prescinde dalle ragioni sottostanti al
trasferimento di denaro.
Così, ad esempio, sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di
denaro senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di un
servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento.
Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale
– tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di
porre
particolare
attenzione
possono
essere
individuate
nelle
seguenti
fattispecie:
pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA
compresa);
finanziamenti soci-società;
distribuzione utili ai soci.
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10
Il frazionamento
dell’operazione
La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si
applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori
al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Al riguardo, si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n.
231/2007:
→
“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati”.
In relazione a quanto disposto risulta che:
1. il trasferimento in contanti fa riferimento al concetto del "valore oggetto
di trasferimento", al quale si aggiunge la puntuale precisazione del
comportamento da tenere in caso di pagamento frazionato (vedi punto
successivo);
2. il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che risultino “artificiosamente frazionati”.
Da tale disposizione si può ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o
ad accordo fra le parti, appaiano oggi del tutto ammissibili. Del resto,
interpretando diversamente, la specifica della legge non avrebbe ragione di
esistere.
In definitiva, sulla base del disposto normativo appare, come detto, sussistente
la legittimità di trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche
complessivamente pari o superiori al limite massimo di soglia, a condizione che il
frazionamento in “rate” inferiori alla soglia sia previsto da prassi
commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (in senso
conforme,
peraltro
la
nota
esplicativa
del
Consiglio
Nazionale
Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili dell'11 novembre 2009).
PAGAMENTO FRAZIONATO
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo
stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
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11
Sanzione
La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione
pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione.
La sanzione per il professionista
Dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di euro 3.000.
Niente oblazione
per i
professionisti
E’ opportuno sottolineare come, per i professionisti ed i revisori, non trovino
applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, per cui non sia ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta.
SANZIONI A CONFRONTO
Parti che intervengono
Professionista che non
nell’operazione
segnale la violazione
Sanzione
possibilità
dall’1
al
40%
con
di una sanzione ridotta
pari al 2% (il doppio del minimo)
Sanzione
dal
3
al
30%
con
un
minimo di euro 3.000, senza alcun
tipo di “oblazione”.
L’OBLAZIONE
L’oblazione,disciplinata dall’art. 16 della legge 689/1981, consente di definire il
procedimento sanzionatorio:
pagando una somma paro ad un terzo del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, oppure -e più favorevole- il doppio
del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento;
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata dalla notificazione degli estremi della violazione.
L’oblazione può essere applicata solo alle violazioni in tema di trasferimento di
denaro, trasferimenti di libretti di deposito assegni bancari e postali, assegni
circolari e vaglia postali e cambiari di importo non superiore a 250,00 €. Non si
applica alle altre infrazioni
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Gli esempi
L’applicazione concreta delle regole relative a strumenti,
violazioni e sanzioni
Un privato effettua un prestito in favore di un amico per un importo pari
a2.000 euro. La somma è trasferita in contanti:
la norma che impone di usare uno strumento tracciabile (bonifico,
assegno non trasferibile, ecc.) per importi da 1.000 euro in su prescinde
dal titolo: quindi l'obbligo non riguarda solo l'acquisto di beni e servizi,
ma, ad esempio, anche gli atti di liberalità
Un pensionato effettua un prelevamento dal conto corrente bancario in
contanti per3.000 euro:
non c'è trasferimento tra soggetti diversi, perché il denaro resta al
pensionato, quindi l'operazione è corretta. La banca, però, potrebbe
essere indotta a segnalare l'operazione come sospetta se il soggetto
effettuasse molte operazioni (prelievo e versamento) in contanti.
L'azienda Alfa Srl paga a un fornitore una fattura in contanti di 3.600 € in
quattro rate di 900 € a 30, 60, 90 e 120 giorni:
l'operazione è corretta perché i pagamenti a scadenze prefissate sono
frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti derivanti da un preventivo
accordo tra le parti.
La Beta Snc utili ai soci per totale di 3.200 euro in quattro tranche da
800 euro in contanti, distanziate di 20 giorni:
il frazionamento non è connaturato al tipo di operazione, quindi si deve
valutare caso per caso. Il fatto che siano passati più di 7 giorni tra
un'operazione e l'altra non impedisce all'Amministrazione finanziaria di
verificare che il frazionamento non sia stato fatto per eludere le norme.
Un commerciante porta in banca e versa un assegno emesso in suo
favore il 5dicembre, per un importo di 2.000 euro:
l'operazione è corretta, perché all'epoca dell'emissione, il limite era
2.500 euro. È irrilevante la data di effettivo versamento sul conto
corrente.
Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il
concessionario della riscossione. L'importo è pari a 5.000 euro:
il soggetto ha commesso un'infrazione, in quanto il pagamento del
debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di
soggetto diverso. Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato tramite
uno strumento di pagamento tracciabile.
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Il titolare di un negozio paga la retribuzione ai commessi in due rate entro
115 e 30 del mese, entrambe in contanti e inferiori a 1.000 euro:
il frazionamento non è connaturato all’operazione.
Bisognerà valutare caso per caso se è eseguito per eludere l'applicazione
della normativa o no.
Il datore potrebbe superare questo rischio con un accordo preventivo sulle
modalità di pagamento con il lavoratore.
Un coniuge in regime di comunione estingue un certificato di deposito al
portatore di importo eccedente 1.000 €, acceso dall'altro coniuge:
è tutto in regola: in comunione dei beni, il titolo è di proprietà della
comunione familiare e non c'è trasferimento tra soggetti diversi.
Un artigiano chiede alla banca l’emissione di tre libretti al portatore, tutti
con saldo sotto 1.000 €, per un importo totale di 2.700 €:
non esiste alcuna disposizione che vieti il comportamento descritto. La
banca dovrà però valutare se considerare l'operazione sospetta, cioè a
rischio riciclaggio ed effettuare l'apposita segnalazione.
Una società appartenente allo stesso gruppo (partecipante a un'altra
società) effettuata in finanziamento in contanti di 5.000 euro:
l'operazione non può avvenire in contanti. Il fatto che le società facciano
parte dello stesso gruppo è ininfluente
Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al
proprietario, che accetta il pagamento:
entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del
D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro
contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento.
Pagamenti
pubbliche
amministrazioni
In linea con tali disposizioni il D.L. 201/2011 ha previsto che per “favorire la
modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento” da parte della
Pubblica Amministrazione, entro il 6.3.2012 (3 mesi dall’entrata in vigore del
decreto in esame), si dovrà “avviare il processo di superamento dei sistemi
basati sull’uso di supporti cartacei”.
A tal fine le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono
effettuare “in via ordinaria” i pagamenti:
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su un c/c bancario o postale del creditore;
ovvero
con
le
modalità
offerte
dai
servizi
elettronici
di
pagamento
interbancari prescelti dai beneficiari.
Modernizzazione della Pubblica
Amministrazione
Pagamenti su c/c bancari
o postali con strumenti
elettronici
Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti
a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a
chiunque, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante
se di importo superiore a € 1.000.
Tali pagamenti devono essere eseguiti con
→
strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le
carte di pagamento prepagate.
Conseguenze per
i pensionati
La normativa sopraesposta si riflette sui soggetti che percepiscono pensioni. In
particolare per i pensionati che ricevono ancora la prestazione in contanti.
Come esposto precedente l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento
dovrà avvenire entro il 6 marzo 2012.
L’Istituto quindi non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore
a mille euro a partire dal 7 marzo 2012.
Pagamenti pari o superiori a 1.000
Strumenti diversi dal denaro
DAL 7 MARZO 2012
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I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Istituto:
potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di
riscossione, scegliendo tra:
accredito in conto corrente;
su libretto postale;
su carta ricaricabile;
la richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere:
inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in
possesso di Pin, oppure direttamente ad una Struttura Territoriale
dell'Istituto;
fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete
modalità.
CONSEGUENZE PER I PENSIONATI
entro il mese di febbraio i pensionati che percepiscono un pensione pari o
superiore a 1.000 € devono comunicare se vogliono riceverla su conto
corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile;
la richiesta di variazione può essere fatta attraverso il sito dell’Inps oppure
presso gli uffici bancari o postali.
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Fiscal Point n 06 del 18 01 2012 Sanzioni antiriciclaggio da febbraio