a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info FISCAL POINT N. 06 L’approfondimento di qualità Antiriciclaggio: 18.01.2012 Categoria Sottocategoria sanzioni dal 1° febbraio Antiriciclaggio Varie Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto l’abbassamento a 1.000 € del limite dell’uso del contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) previsti dalla legge 231/2007 testo cardine dell’antiriciclaggio. Per le transazioni avvenute per importi pari o superiori a 1.000 € (ma inferiori a 2.500 €) tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 non verranno irrogate sanzioni. Quindi a partire dal 1 febbraio 2012 non saranno ammessi sconti: in caso di violazioni del limite del contante si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2007. Per la regolarizzazione dei libretti di deposito è previsto un po’ più di tempo, infatti la riduzione del saldo (o l’estinzione) deve avvenire entro il 31.03.2012. Infine, i pagamenti elettronici da parte della Pubblica amministrazione partiranno dal 7 marzo 2012. Premessa A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011, ha ridotto a € 1.000 il limite per l’utilizzo: del denaro contante; degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari; dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Trasferimenti in contante Utilizzo assegni “trasferibili” Utilizzo libretti di deposito al portatore Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Dal 13.8.2011 Fino al 5.12.2011 DAL 6.12.2011 € 2.500 € 1.000 1 L’utilizzo del contante A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia. LIMITI CONTANTE I pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 999,99 €. L’utilizzo degli assegni Per quanto riguarda gli assegni l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto: a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste; pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15). Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000. Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente, il comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi “possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.”. Sul punto il MEF nella Circolare 5.8.2010, n. 281178 ha precisato che i c.d. assegni “a me medesimo”, indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”. Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124 con riferimento all’analoga questione emersa in occasione della riduzione del limite ad opera dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, gli assegni emessi ante 6.12.2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari. VIOLAZIONE Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità. Libretti di deposito In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore: il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito esistenti al 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.03.2012 dovrà: estinguere il libretto; ovvero ridurre il relativo saldo a una somma inferiore al predetto limite; in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. Sanzioni Alle violazioni: di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000; concernenti l’emissione: Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità; di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca/Poste; l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione − dall’1% al 40% dell’importo trasferito; oppure − dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. Libretti deposito Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000. Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione si applica la sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000. In sede di conversione nella legge 214/2011 del D.L. 201/2011 è stato previsto che per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. VIOLAZIONE SANZIONE trasferimento di denaro contante dall’1% pari o superiore a 1.000; trasferito; emissione: al 40% dell’importo 40% dell’importo oppure di assegni bancari e postali dal di importo pari o superiore a trasferito, nel caso di importi € superiori a € 50.000; 1.000 circolari, ovvero vaglia assegni postali o cambiari senza indicazione 5% al fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. del nome/ragione sociale del Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità; di assegni traente all’ordine non del girati direttamente per l’incasso a una banca/Poste; libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari sanzione dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di € 3.000. o superiore a € 1.000 per i quali entro il 31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione. libretti di deposito al portatore con sanzione dal 20% al 40% del saldo e saldo pari o superiore a € 1.000. comunque non inferiore a € 3.000. libretti sanzione è pari al saldo del libretto al portatore con saldo inferiore a € 3.000. Moratoria dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 stesso. Per le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011) al 31 gennaio 2012 non verrà applicata alcuna sanzione. In sostanza chi, tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, ha eseguito trasferimenti di denaro contante per una somma pari o superiore 1.000 (ma inferiore a 2.500 €) non incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 58 del Dl 231/2007. Violazioni commesse tra il 6 NO dicembre e il 31 gennaio SANZIONI Scopo della moratoria è quello di evitare che l'entrata in vigore della norma (nel periodo di fine/inizio anno) crei problemi a chi, soprattutto operatori, non aveva avuto il tempo materiale di provvedere ai necessari adempimenti. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 Alla luce di quanto sopraesposto per: trasferimenti di denaro in contanti effettuati dal 6 dicembre 2011 e 31 gennaio 2012: → pari o superiori a 1.000, ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione; → pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista; emissione di assegni “trasferibili” effettuati dal 6 dicembre 2011 e 31 gennaio 2012: → pari o superiori a 1.000 € ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione; → pari o superiori a 2.500 € si applica la sanzione prevista; libretti di deposito bancari o postali al portatore esistenti fra il 6 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 con saldo: → pari o superiori a 1.000 ma inferiori a 2.500 € non si applica alcuna sanzione; → pari o superiore a 2.500 € si applica la sanzione prevista. STOP AL CONTANTE GLI STUMENTI Denaro contante La regola E’ vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Gli strumenti tracciabili Se le somme da trasferire raggiungono la soglia di 1.000 euro, l’operazione deve essere eseguita per il tramite di banche, Poste Italiane o istituti di moneta elettronica (bancomat, bonifici, carte di credito, ecc). Assegni bancari e postali La regola L’obbligo di usare strumenti di pagamenti tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 € vale anche per gli assegni o postali rilasciati dalle banche a da Poste Italiane. I carnet di assegni I carnet di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane sono sempre muniti della clausola di non trasferibilità; il cliente può sempre richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari o postali in forma libera senza l’indicazione della clausola di non trasferibilità). In questo caso è dovuta un’imposta di bollo pari a 1,50 € per ogni assegno. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 Gli assegni oltre la soglia Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 € devono riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità Gli assegni all’ordine del traente Gli assegni emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. Libretti di deposito bancari o postali La regola I libretti aperti dal 6 dicembre 2011 devono avere sempre un saldo non superiore a 999,99 €. La regolarizzazione I libretti al portatore già aperti e con un saldo pari o superiore a 1.000 € dovranno essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012 con una delle seguenti soluzioni: estinzione del libretto con incasso della somma; prelevamento della somma eccedente 1.000€ in modo da ridurre il saldo al di sotto della soglia massima; trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo. Il trasferimento Quando si trasferisce un libretto al portatore con il saldo inferiore a 1.000 € il cedente deve comunicare alla banca emittente entro 30 gg i dati identificativi del cessionario, la sua accettazione e la data del trasferimento. Obbligo di comunicazione I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti dal lavoro, CAF, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria, ecc.), devono informare il Mef, con una specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate nell’esercizio della propria attività. Tale infrazione è prevista dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 231/2007 il quale dispone che: → “i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 4-bis, DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, recentemente il DM 17.11.2011 ha rideterminato la competenza territoriale degli uffici: competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni ex art. 58, D.Lgs. n. 231/2007; Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 destinatari delle comunicazioni delle suddette violazioni, a prescindere dall’importo delle stesse. Ora, a decorrere dal 30.11.2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF). Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000 Le sedi delle ragionerie territoriali dello Stato a cui effettuare le comunicazioni ex art. 58 D.Lgs n. 231/2007 corrispondo a quelle esposte di seguito. GLI INDIRIZZI LE SEDI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO A CUI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI EX ART. 58 D.LGS. N. 231/2007 (*) (*) Fonte: rielaborazione su dati MEF, Decreto 17/11/2011 e circolare MEF 30/11/2011 RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO Piemonte e Valle D’Aosta Liguria Lombardia Via Grandis, n. 14 -10121 -TOVia Urbano Rela, n. 8 -16151 -GE- UDINE Trentino Alto Adige Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud-ovest) Venezia, Treviso, Belluno (zona nord-est) Friuli Venezia Giulia BOLOGNA Emilia Romagna e Marche Piazza Tribunale, n.2 -39100 -BZLungadige Capuleti, n.11 37122 - VE Campo S. Angelo, n. 3538 -30124 -VEVia Gorghi, n. 18 -33100 -UDPiazza dell’8 Agosto, n. 26 -40126 -BOVia Pietrapiana, n.53 -50121 -FIVia Martiri dei Lager, n. 77 -06100 -PGVia Napoleone Parboni, n.6 00153 -RMViale Pierluigi Nervi, n. 270 04100 - LTc/o Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, -AQVia Lauria, n.80 -centro direzionale IS. F80 - 80143 - NAPiazza S. Agostino, n. 29 -84121 - SA- TORINO GENOVA MILANO BOLZANO VERONA VENEZIA FIRENZE Toscana PERUGIA Umbria ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro-nord) LATINA Latina, Frosinone (zona sud) L’AQUILA NAPOLI SALERNO Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 Abruzzo Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro-nord) Salerno e Basilicata Via Tarchetti, n.6 -20121 -MI- 8 BARI Puglia e Molise Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord) Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Messina, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani (zona centro-nord) Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud-est) Cagliari, Oristano (zona sud-ovest) COSENZA REGGIO CALABRIA MESSINA CATANIA CAGLIARI SASSARI Comunicazione all’Agenzia delle Entrate Sassari, Nuoro (nord-est) Via Demetrio Marin, n. 3 - 70125 -BAPiazza XI Settembre n. 1 - 87100 -CSVia dei Bianchi, n. 7 -89100 -RCVia Monsignor D’Arrigo, n. 5 98122 - MEVia Cardinale Dusmet, n. 17 95121 - CTVia XX Seattembre, n.13 - 09125 - CAVia Carlo Felice, n. 29 - 07100 SS- Il D.L. 201/2011 all’art. 12 comma 11 ha, inoltre, previsto che: → all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”. Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata: oltre che al MEF (o alla competente Direzione Provinciale); anche all’Agenzia delle Entrate. Il professionista ha avuto cognizione che è stato violato il limite del trasferimento in contanti Comunicazione entro 30 giorni al Mef NOVITA’ Comunicazione entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate Individuazione della violazione Circa l’individuazione della violazione si ricorda che i presupposti sono i seguenti: deve essere commessa un’infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante; la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced e dai Caf, ect.; la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso; la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta comunicazione, non rileva la data in cui la violazione è stata commessa. PRESUPPOSTI si deve trattare di un’infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante; violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio; la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista; la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. La violazione La norma che individua in modo espresso la violazione è particolarmente ampia, comprendendo “il trasferimento di denaro contante […], effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi […]”. La previsione prescinde dalle ragioni sottostanti al trasferimento di denaro. Così, ad esempio, sono riconducibili nella fattispecie in rassegna i trasferimenti di denaro senza che si sia necessariamente verificato l’acquisto di un bene o di un servizio da parte del soggetto che effettua il trasferimento. Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie: pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA compresa); finanziamenti soci-società; distribuzione utili ai soci. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 Il frazionamento dell’operazione La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007: → “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati”. In relazione a quanto disposto risulta che: 1. il trasferimento in contanti fa riferimento al concetto del "valore oggetto di trasferimento", al quale si aggiunge la puntuale precisazione del comportamento da tenere in caso di pagamento frazionato (vedi punto successivo); 2. il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che risultino “artificiosamente frazionati”. Da tale disposizione si può ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti, appaiano oggi del tutto ammissibili. Del resto, interpretando diversamente, la specifica della legge non avrebbe ragione di esistere. In definitiva, sulla base del disposto normativo appare, come detto, sussistente la legittimità di trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori al limite massimo di soglia, a condizione che il frazionamento in “rate” inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (in senso conforme, peraltro la nota esplicativa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'11 novembre 2009). PAGAMENTO FRAZIONATO Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 Sanzione La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, la cui misura può variare dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione. La sanzione per il professionista Dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di euro 3.000. Niente oblazione per i professionisti E’ opportuno sottolineare come, per i professionisti ed i revisori, non trovino applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui non sia ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta. SANZIONI A CONFRONTO Parti che intervengono Professionista che non nell’operazione segnale la violazione Sanzione possibilità dall’1 al 40% con di una sanzione ridotta pari al 2% (il doppio del minimo) Sanzione dal 3 al 30% con un minimo di euro 3.000, senza alcun tipo di “oblazione”. L’OBLAZIONE L’oblazione,disciplinata dall’art. 16 della legge 689/1981, consente di definire il procedimento sanzionatorio: pagando una somma paro ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oppure -e più favorevole- il doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento; entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione. L’oblazione può essere applicata solo alle violazioni in tema di trasferimento di denaro, trasferimenti di libretti di deposito assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari di importo non superiore a 250,00 €. Non si applica alle altre infrazioni Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 Gli esempi L’applicazione concreta delle regole relative a strumenti, violazioni e sanzioni Un privato effettua un prestito in favore di un amico per un importo pari a2.000 euro. La somma è trasferita in contanti: la norma che impone di usare uno strumento tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile, ecc.) per importi da 1.000 euro in su prescinde dal titolo: quindi l'obbligo non riguarda solo l'acquisto di beni e servizi, ma, ad esempio, anche gli atti di liberalità Un pensionato effettua un prelevamento dal conto corrente bancario in contanti per3.000 euro: non c'è trasferimento tra soggetti diversi, perché il denaro resta al pensionato, quindi l'operazione è corretta. La banca, però, potrebbe essere indotta a segnalare l'operazione come sospetta se il soggetto effettuasse molte operazioni (prelievo e versamento) in contanti. L'azienda Alfa Srl paga a un fornitore una fattura in contanti di 3.600 € in quattro rate di 900 € a 30, 60, 90 e 120 giorni: l'operazione è corretta perché i pagamenti a scadenze prefissate sono frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti derivanti da un preventivo accordo tra le parti. La Beta Snc utili ai soci per totale di 3.200 euro in quattro tranche da 800 euro in contanti, distanziate di 20 giorni: il frazionamento non è connaturato al tipo di operazione, quindi si deve valutare caso per caso. Il fatto che siano passati più di 7 giorni tra un'operazione e l'altra non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare che il frazionamento non sia stato fatto per eludere le norme. Un commerciante porta in banca e versa un assegno emesso in suo favore il 5dicembre, per un importo di 2.000 euro: l'operazione è corretta, perché all'epoca dell'emissione, il limite era 2.500 euro. È irrilevante la data di effettivo versamento sul conto corrente. Un avvocato ha pagato in contanti una cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari a 5.000 euro: il soggetto ha commesso un'infrazione, in quanto il pagamento del debito fiscale ha dato luogo al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato tramite uno strumento di pagamento tracciabile. Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 Il titolare di un negozio paga la retribuzione ai commessi in due rate entro 115 e 30 del mese, entrambe in contanti e inferiori a 1.000 euro: il frazionamento non è connaturato all’operazione. Bisognerà valutare caso per caso se è eseguito per eludere l'applicazione della normativa o no. Il datore potrebbe superare questo rischio con un accordo preventivo sulle modalità di pagamento con il lavoratore. Un coniuge in regime di comunione estingue un certificato di deposito al portatore di importo eccedente 1.000 €, acceso dall'altro coniuge: è tutto in regola: in comunione dei beni, il titolo è di proprietà della comunione familiare e non c'è trasferimento tra soggetti diversi. Un artigiano chiede alla banca l’emissione di tre libretti al portatore, tutti con saldo sotto 1.000 €, per un importo totale di 2.700 €: non esiste alcuna disposizione che vieti il comportamento descritto. La banca dovrà però valutare se considerare l'operazione sospetta, cioè a rischio riciclaggio ed effettuare l'apposita segnalazione. Una società appartenente allo stesso gruppo (partecipante a un'altra società) effettuata in finanziamento in contanti di 5.000 euro: l'operazione non può avvenire in contanti. Il fatto che le società facciano parte dello stesso gruppo è ininfluente Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200 euro al proprietario, che accetta il pagamento: entrambi i soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge e colui che lo riceve in pagamento. Pagamenti pubbliche amministrazioni In linea con tali disposizioni il D.L. 201/2011 ha previsto che per “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento” da parte della Pubblica Amministrazione, entro il 6.3.2012 (3 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame), si dovrà “avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei”. A tal fine le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “in via ordinaria” i pagamenti: Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 su un c/c bancario o postale del creditore; ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari. Modernizzazione della Pubblica Amministrazione Pagamenti su c/c bancari o postali con strumenti elettronici Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a € 1.000. Tali pagamenti devono essere eseguiti con → strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate. Conseguenze per i pensionati La normativa sopraesposta si riflette sui soggetti che percepiscono pensioni. In particolare per i pensionati che ricevono ancora la prestazione in contanti. Come esposto precedente l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro il 6 marzo 2012. L’Istituto quindi non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dal 7 marzo 2012. Pagamenti pari o superiori a 1.000 Strumenti diversi dal denaro DAL 7 MARZO 2012 Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 I pensionati che stanno ricevendo la lettera dell'Istituto: potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra: accredito in conto corrente; su libretto postale; su carta ricaricabile; la richiesta di variazione della modalità di pagamento potrà essere: inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di Pin, oppure direttamente ad una Struttura Territoriale dell'Istituto; fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità. CONSEGUENZE PER I PENSIONATI entro il mese di febbraio i pensionati che percepiscono un pensione pari o superiore a 1.000 € devono comunicare se vogliono riceverla su conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile; la richiesta di variazione può essere fatta attraverso il sito dell’Inps oppure presso gli uffici bancari o postali. - Riproduzione riservata - Informat srl Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16