RIFIUTI PERICOLOSI che fare? GUIDA alla gestione dell’ambiente e ALLO SMALTIMENTO dei rifiuti pericolosi nelle aziende artigiane RIFIUTI pericolosi che fare? GUIDA alla gestione dell’ ambiente e ALLO SMALTIMENTO dei rifiuti pericolosi nelle aziende artigiane Prima di tutto è bene evitare un errore di fondo: quello di ritenere che il contenuto e gli argomenti di questa “Guida” siano soltanto il solito richiamo al rispetto delle procedure, al rigore nell’applicazione di norme e regolamenti. Certo: queste pagine sono anche tutto questo; cioè un sussidio utile per essere in regola, per fare le cose per bene, per non essere perseguibili in quanto inadempienti o un po’ approssimativi. Ma quando si parla di rifiuti pericolosi, del loro corretto smaltimento, il tema è molto più rilevante e cruciale. Perché non investe soltanto le attività produttive e le imprese ma tocca tutti noi, le famiglie, le comunità in cui viviamo, le generazioni future. Non è più possibile infatti essere superficiali e poco rigorosi: l’ambiente non può accettare di essere ulteriormente disprezzato e oltraggiato. Gli esempi, a livello planetario ma anche dalle nostre parti, sono molteplici: la qualità della terra non è un bene scontato, né tanto meno illimitato; per questo va tutelato e garantito. Da tutti. Ecco dunque l’importanza di essere attenti e scrupolosi, soprattutto quando si ha a che fare con sostanze che per definizione possono essere pericolose. Non si tratta di un caso aziendale, ma di favorire un percorso di responsabilità sociale. Roberto Boschetto Presidente dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova 2 Roberto Furlan Presidente della Camera di Commercio di Padova 3 Gestione dei rifiuti 8 Analisi chimiche sui rifiuti 9 Il ciclo del rifiuto dalla produzione allo smaltimento 10 Il deposito temporaneo 12 Sistri 14 Autorizzazioni per il trasporto 16 Emissioni in atmosfera 32 Le autorizzazioni per gli impianti esistenti 33 Le analisi per le emissioni in atmosfera 34 SOMMARIO L’equilibrio dell’ambiente naturale è influenzato da diversi fattori. La complessa interazione fra questi fattori ambientali e gli esseri viventi definiscono un ecosistema È quindi fondamentale che il sistema venga mantenuto in equilibrio per preservare gli ecosistemi e la vita. 4 I requisiti dei camini 36 Trattamento dei rifiuti pericolosi 17 RAEE 18 Impianti termici civili 38 Gli impianti di climatizzazione 39 Gestione delle sostanze e miscele pericolose 20 Scarichi idrici 40 I bacini di contenimento 24 Impatto acustico 42 Regolamento REACH 25 Amianto 44 La nuova etichettatura delle sostanze 26 Normativa di riferimento 46 ADR trasporto su strada selle merci pericolose 28 I principali organi di controllo 47 5 TESTO UNICO AMBIENTALE Non esiste una sostanza di per sé inquinante, ma è l’uso di qualsiasi sostanza o un evento che possono essere inquinanti: è inquinamento tutto ciò che è nocivo per la vita. 6 Il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, più conosciuto come “Testo Unico Ambientale” (TUA) ha introdotto molte novità rispetto al Decreto Ronchi. Rappresenta la norma fondamentale in campo ambientale: con la sua emissione è stata rivista e riorganizzata tutta la normativa nazionale ambientale che fino ad allora era regolamentata da un insieme di leggi separate. Il TUA si pone lo scopo di garantire la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema ambientale e del patrimonio culturale cercando di prevenire l’inquinamento e di rimediare agli eventuali danni secondo il principio fondamentale: “chi inquina paga”. Il decreto è diviso in 6 parti; la prima “generale”, che definisce i principi base della norma e le successive cinque raggruppano le norme precedenti al TUA, revisionandole e riorganizzandole per categoria, più precisamente: PARTE II: Valutazione Ambientale Strategia (VAS), Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIa) e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) PARTE III: difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche PARTE IV: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati PARTE V: tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera PARTE VI: risarcimento dei danni provocati all’ambiente Nel corso del 2010 il TUA è stato significativamente modificato nelle parti IV e V. Tra le modifiche spiccano la proroga al regime transitorio del SISTRI e la nuova calendarizzazione del regime transitorio relativo alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate prima del 2006. 7 GESTIONE DEI RIFIUTI RIFIUTO è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e di cui il detentore si disfi oppure abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 a) del D.Lgs. 152 del 03/04/2006) CATALOGO EUROPEO RIFIUTI IL CODICE CER E’ il codice a 6 cifre che identifica i rifiuti, ed è del tipo: XX. YY. ZZ. Pericolosità del rifiuto PERICOLOSO NON PERICOLOSO Codice CER con asterisco 8 XX YY ZZ Attività che genera rifiuto Processo che genera rifiuto Singolo rifiuto Esempio 15.01.02 15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 02 imballaggi in plastica Analisi chimiche sui rifiuti Analisi obbligatorie: Conferimento in discarica Conferimento ad inceneritori Conferimento ad attività di recupero rifiuti in regime semplificato Codici a specchio Quando? Al primo conferimento Ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti Almeno una volta all’anno Ad ogni conferimento Al primo conferimento Ogni 24 mesi per rifiuti non pericolosi Ogni 12 mesi per rifiuti pericolosi Per identificare correttamente il rifiuto Analisi non obbligatorie Rifiuti assimilati agli urbani e conferiti al Servizio Urbano Conferimento ad attività di recupero rifiuti Se richieste dal titolare dell’impianto in regime ordinario Esempio di RSU: carta e cartone, plastica, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido)… I codici a specchio Sono quei rifiuti che possono essere descritti sia con un codice CER pericoloso che con uno non pericoloso (es. CER 08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; CER 08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11) In questo caso solo tramite un’analisi è possibile attribuire una corretta classificazione. 9 IL CICLO DEL RIFIUTO DALLA PRODUZIONE ALLO SMALTIMENTO rifiuto PERICOLOSO CLASSIFICAZIONE E ETICHETTATURA DEPOSITO TEMPORANEO La normativa prevede un tempo massimo entro il quale i rifiuti stoccati in azienda (nel modo idoneo) devono essere smaltiti I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. “Se le api si estinguessero, all’uomo resterebbero 4 anni di vita” Albert Einstein 10 REGISTRAZIONE nel registro di carico e scarico entro 10 gg dalla produzione del rifiuto OBBLIGO DI SMALTIMENTO rifiuto PERICOLOSO Ogni tre mesi oppure Al raggiungimento di 10 kg di rifiuti pericolosi rifiuto non PERICOLOSO Ogni tre mesi oppure Al raggiungimento di 30 kg di rifiuti non pericolosi e pericolosi REGISTRAZIONE DELLO carico/SCARICO nel registro di carico e scarico entro 10 gg dallo scarico SMALTIMENTO DEI RIFIUTI entro la scadenza del deposito temporaneo SISTRI FORMULARIO Il sistri sostituisce formulario, registro Mud FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO deve essere compilato prima di ogni movimentazione di rifiuti. E’ redatto in quattro copie di cui la prima resta al produttore, la seconda va al trasportatore, la terza al destinatario e la quarta torna al produttore. La quarta copia deve ritornare entro tre mesi: completa in tutte le sue parti; vidimata dalla CCIAA competente; Deve essere poi conservata per 5 anni unitamente al Registro di Carico e Scarico. REGISTRO carico/SCARICO Tenuto dai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali e di smaltimento rifiuti. Deve essere: • vidimato dalla CCIAA prima della compilazione; • completo in ogni sua parte; • compilato ed eventualmente corretto a penna (non usare matite o bianchetti); • compilato entro i 10 gg lavorativi dal carico/scarico; • conservato per 5 anni. 11 ORGANIZZAZIONE DEL DEPOSITO ETICHETTATURA Deve esserci un’etichetta o un cartello che descriva il tipo di rifiuto che è in deposito R (SOLO PER RIFIUTI PERICOLOSI) Il deposito deve essere situato in un’AREA COPERTA E PAVIMENTATA area di deposito temporaneo ben identificata con opportuna segnaletica e utilizzo dei corretti contenitori per i rifiuti i liquidi devono avere idonei bacini di contenimento (v. gestione sostanze pericolose) Alla fine il deposito risulterà DA COSI’ La norma prevede DIVIETO DI MISCELAZIONE tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti non pericolosi e pericolosi 12 Deposito disorganizzato/Rifiuti non identificati Assenza di contenitori/Area non pavimentata A COSI’ Deposito organizzato/Corretta identificazione dei rifiuti/Presenza di apposti contenitori Area pavimentata 13 SISTEMA SISTRI impresa Il SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che sostituisce i Registri Carico/Scarico, Formulario Identificazione Rifiuto e MUD vedi pag 10 e 11. Vi è l’obbligo di iscrizione per tutti i produttori di rifiuti pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi aventi più di 10 dipendenti. L’operatività del SISTRI inizierà il 1° ottobre 2010, come previsto dal D.M. 9 luglio 2010, successivamente prorogato dal D.M. 22 dicembre 2010, che ne ha posticipato l’operatività al 31 maggio 2011. 14 Delega e invia i dati sui rifiuti a Associazione imprenditoriale Produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti e che non aderiscono al Sistri volontariamente devono comunicare i propri dati (scheda Movimentazione) al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore. Il produttore deve conservare la copia della scheda Sistri per 5 anni. Il gestore dell’impianto di recupero deve trasmettere al produttore la scheda Sistri completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. Rimane fermo l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico. Compila le schede: REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE RIFIUTI (quest’ultima 4h prima della movimentazione dei rifiuti pericolosi) La delega all’associazione imprenditoriale Al fine di semplificare la gestione dei rifiuti con il sistema SISTRI le associazioni imprenditoriali possono essere delegate ad adempiere agli obblighi del SISTRI. tra queste figura anche l’Unione Provinciale Artigiani (UPA) Compila le proprie sezioni dell’ AREA MOVIMENTAZIONE RIFIUTI (almeno 2 ore prima della movimentazione dei rifiuti pericolosi) e ne stampa due copie con cui si reca nella sede dell’impresa. Viene contattato il trasportatore In tale caso, le associazioni delegate provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile (trimestrale per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg), e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Registro cronologico e schede Sistri si devono conservare per almeno tre anni presso la sede del delegante e si devono tenere a disposizione dell’autorità di controllo. impresa DESTINATARIO FIRMA LE DUE COPIE dell’ AREA MOVIMENTAZIONE ne trattiene una e restituisce l’altra al TRASPORTATORE. trasportatore CONFERISCE IL RIFIUTO e registra ora e data della presa in carico del rifiuto ACCETTA IL RIFIUTO invia la e-mail di ricevuta (ex quarta copia del formulario) Gli insetti, sono organismi che, hanno una stretta relazione con l’uomo e le sue attività, fino a condizionarne l’economia, l’alimentazione, le abitudini e la salute. 15 Le autorizzazioni per il trasporto Il produttore di rifiuti deve farsi rilasciare copia delle autorizzazioni dei trasportatori e smaltitori che ritirano e gestiscono in modo da verificare che, nella lista dei codici CER autorizzati, compaia il codice di cui l’azienda intende disfarsi. I trasportatori e gli smaltitori a cui si conferisce il rifiuto devono essere autorizzati per il tipo di rifiuto trasportato o L’autorizzazione in conto proprio art.212 c.8 trattato. Tale autorizzazione viLe aziende, che intendono trasportare i propri rifiuti prodotti, devono àene chiesta all’Albo richiedere e ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 212 c. 8 Nazionale Gestori Am(autorizzazione in contro proprio) presso l’Albo Gestori Ambientali. bientali per i trasportatori e alla ProvinUno dei casi particolari è per le aziende che effettuano attività cia o Regione di comdi manutenzione: i rifiuti che vengono prodotti da un’attività di petenza per gli impianti manutenzione sono considerati come prodotti dalla sede (unità locale) di smaltimento. del manutentore e non dal cliente. 16 trattamento dei RIFIUTI PERICOLOSI Fino a due veicoli autorizzati 100 a/veicolo CONTRIBUTO SISTRI PER I MEZZI DI TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI: 30 kg/L al giorno LIMITI DI QUANTITà TRASPORTABILI RIFIUTI NON PERICOLOSI: illimitatamente Oltre a due veicoli autorizzati 150 a/veicolo I mezzi autorizzati al trasporto in conto proprio sono soggetti all’iscrizione al sistema SISTRI e devono essere dotati di Black Box e dispositivo USB. Si dovranno pertanto versare i contributi annuali all’Albo Gestori Ambientali e al Sistri per ogni mezzo autorizzato. 17 RAEE: Sono i Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sono soggetti ad una disciplina separata rispetto ad altre tipologie di rifiuti. I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) già con il D.Lgs. 151/2005 devono farsi carico dello smaltimento dei rifiuti derivanti da tali apparecchi. La norma comunitaria prevede che i produttori effettuino tali operazioni aderendo a dei servizi collettivi di raccolta RAEE od organizzandosi in conto proprio. 18 RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RAEE DISTRIBUTORE INSTALLATORE O CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AEE centro di raggruppamento RACCOLTA GRATUITA per RAEE domestici onerosa per i RAEE professionali Inscritti ad un’apposita sezione dell’albo gestori ambientali Per installatori e centri di assistenza tecnica deve essere lo stesso della sede di esercizio dell’attività Con il D.M. 65/2010 sono stati coinvolti anche Distributori, Installatori e Centri di Assistenza Tecnica di AEE che devono garantire il ritiro in rapporto 1:1 della vecchia apparecchiatura, quando il cliente ne acquista una nuova che la sostituisca e che ha la stessa funzione di quella obsoleta o rotta. TRASPORTO MENSILE o al raggiungimento di 3500 Kg di Raee raccolti centro di raccolta finale Per ambiente naturale si intende normalmente l’insieme dei fattori che influenzano gli esseri viventi. Il trasporto di questi rifiuti non viene più accompagnato da Formulario di Identificazione Rifiuti ma da un documento di trasporto detto DDT-RAEE che viene redatto in triplice copia, mentre il Registro di Carico e Scarico è sostituito dal Registro RAEE. 19 GESTIONE DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE Il settore delle sostanze e delle miscele pericolose è da qualche anno in grande fermento: il regolamento REACH (acronimo di: Registration, Evaluation and Authorization of Chemical, cioè registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanza chimiche) prima e il regolamento CLP (acronimo di Classification, Labelling e Packaging, cioè classificazione, etichettatura e imballaggio) poi hanno portato una rivoluzione a livello comunitario nella gestione dette sostanze e miscele. Il regolamento REACH ha come fine quello di aumentare le informazioni disponibili per le sostanze e le miscele, introducendo l’importante principio: “No data, no market” (senza informazioni, nessuna immissione sul mercato). Il regolamento CLP modifica invece i metodi di imballaggio, classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose. Infine, l’ADR “La normativa ADR (acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”) ovvero la norma europea per il trasporto su strada di merci pericolose, giunge all’edizione 2011 e sarà obbligatorio applicarlo a partire dal 1° luglio 2011 (ad oggi si applica la versione 2009). 21 GESTIONE DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE Che cosa sono? Sono tutte quelle sostanze e miscele classificate come pericolose secondo le direttive europee 67/548/CEE, 1999/45/CE e, dal 1° dicembre 2010, dal regolamento 1272/2008 CLP Etichettatura Ogni sostanza presenta un’etichetta posta sul proprio contenitore che riassume informazioni utili sul prodotto che si va ad utilizzare, principalmente: Nome della sostanza Composizione del preparato Dati anagrafici del produttore/importatore/distributore della sostanza Gli inquinanti sono sostanze che, direttamente o indirettamente, costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo o per l’ambiente. 22 Pittogrammi di pericolo Frasi di rischio Frasi di sicurezza Etichetta L’etichetta è di fondamentale importanza per l’uso sicuro dei prodotti chimici e quindi non deve essere rimossa, cancellata o coperta. Per informazioni più complete deve essere consultata la scheda di sicurezza. Scheda dati di sicurezza Dal 1° dicembre 2010 le Schede di Dati di Sicurezza verranno gradualmente modificate con il regolamento 453/2010 La scheda di sicurezza descrive le caratteristiche della sostanza che si va a impiegare, nonché le misure di primo soccorso e antincendio, l’uso sicuro della sostanza, il metodo di smaltimento ed altre informazioni utili per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente. Deve essere rilasciata, dal fornitore del prodotto, nella lingua ufficiale dello stato in cui viene immessa, SPONTANEAMENTE E GRATUITAMENTE. 23 GESTIONE DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE I bacini di contenimento Tali vasche servono a contenere le eventuali perdite accidentali di sostanze e devono essere messe al di sotto di tutti i recipienti di sostanze pericolose (spesso vengono utilizzate solo per l’olio vecchio e non per quello nuovo), sono di diverse forme e tipologie ma devono comunque riuscire a contenere almeno 1/3 del volume che vi è stoccato sopra. è neccessario che ci sia responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo e per tutto ciò che in esso è contenuto. 24 REACH-regolamento 1907/2006 Il REACH è il nuovo regolamento europeo che riguarda tutte le sostanze chimiche e che mira alla condivisione europea delle informazioni delle sostanze in modo da ridurre al minimo le sperimentazioni e i test sugli animali. Con questo regolamento si vuol far circolare le informazioni sulle sostanze lungo tutta la catena di rifornimento: dal produttore/ importatore all’utilizzatore professionale (utilizzatore a valle). Scadenze per la registrazione REACH per produttori/importatori di sostanze I principali obblighi riguardano i produttori e gli importatori di sostanze chimiche di tutta la Comunità Europea per i quali, nel caso producano o importino più di 1 ton/anno di sostanza o miscela, diventa obbligatorio registrare le sostanze chimiche presso l’agenzia chimica europea (ECHA). Il compito principale degli utilizzatori a valle è di trasmettere le informazioni relative alle sostanze attraverso la catena di approvvigionamento; inoltre devono informarsi presso il proprio fornitore se la sostanza/miscela che va ad utilizzare è stata registrata, per l’uso che si intende farne, ai sensi del REACH. 25 GESTIONE DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE La nuova etichettatura delle sostanze il CLP regolamento Una catena alimentare è l’insieme dei rapporti tra gli organismi di un ecosistema. Ogni ecosistema ha una sua catena alimentare. 26 Le etichette attualmente in uso andranno via via a scomparire per lasciare il posto a quelle conformi al CLP, in cui non vi saranno più i simboli arancioni e neri di pericolo ma dei nuovi pittogrammi. SIMBOLI DI RISCHIO CHIMICO 1272/2008 secondo la vecchia etichettatura Saranno sostituite anche le frasi R ed S che diventeranno rispettivamente Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza INDICAZIONI DI PERICOLO Il regolamento CLP definisce, a partire dal 1° dicembre 2010, le norme per l’etichettatura, l’imballaggio e la classificazione delle sostanze/miscele pericolose. H2… per i pericoli fisici H3… per i pericoli per la salute H4… per i pericoli per l’ambiente acquatico PITTOGRAMMI DI PERICOLO utilizzabili a partire dal dicembre 2010 CONSIGLI DI PRUDENZA P1… per i consigli di prudenza di carattere generale P2… per i consigli di prudenza di carattere preventivo P3… per i consigli di prudenza relativi alle azioni da intraprendere in caso di esposizione P4… per i consigli di prudenza concernenti le modalità di conservazione P5… per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento 27 GESTIONE DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE ADR: TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE La normativa ADR è un complesso regolamento che stabilisce le norme per il trasporto su strada delle merci pericolose e definisce: • classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; • determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze; • condizioni di imballaggio delle merci; • caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; • modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; • requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio; • abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose; • esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo ADR. L’ADR riguarda tutte le merci pericolose, vi sono comunque delle esenzioni: 1 relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate 2 relative alle quantità trasportate per unità di trasporto Si definisce Ambiente, sia il contesto delle componenti viventi, sia le condizioni fisiche relazionate con un organismo. Nel caso di trasporto di sostanze pericolose (ad esempio gasolio, bombole di gas, pesticidi…) si consiglia di effettuare un approfondimento specifico per la propria azienda. 28 29 EMISSIONI IN ATMosfera 30 Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006) regolamenta tutte le emissioni che vengono generate dalle attività produttive. In particolare prescrive delle misure per tutelare l’ambiente in cui viviamo da tali emissioni inquinanti. Tra questi obblighi il più significativo è sicuramente l’obbligo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Si fa notare che per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (caso tipico delle aziende artigiane) l’adesione all’autorizzazione a carattere generale è una scelta, non un obbligo, e nel caso in cui non ci si voglia avvalere di questa opportunità si deve chiedere autorizzazione ordinaria. Il vantaggio di scegliere un’autorizzazione di tipo generale rispetto ad una ordinaria è rappresentato dal fatto che, per ottenere un’autorizzazione del primo tipo i tempi sono più brevi, in più l’autorizzazione generale è uguale per tutte le aziende della provincia e sono già noti gli obblighi che essa prescrive, al contrario l’autorizzazione ordinaria è specifica per l’azienda che ne fa richiesta e potrebbe dare prescrizioni particolari definiti dall’autorità competente. . 31 EMISSIONI IN ATMosfera Possiamo distinguere, dal punto di vista normativo, tre tipi di autorizzazioni per le emissioni: ATTIVITàCHE PRODUCE EMISSIONI IN ATMOSFERA, FUMI, GAS, POLVERI... tipologia di autorizzazioni In base alle emissioni prodotte dall’azienda nel proprio processo produttivo la domanda di autorizzazione da presentare alla Provincia di Padova potrà essere di tipologia diversa. 32 SCARSAMENTE RILEVANTE Nessuna autorizzazione è consigliabile dare comunicazione in Provincia A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO NON RICADENTI NEI CASI PRECEDENTI autorizzazione GENERALE autorizzazione ordinaria o autorizzazione ordinaria Le aziende artigiane che producono emissione in genere ricadono nelL’autorizzazione adottata dalla provincia di Padova con il provvedimento 5560/EM consultabile sul sito www.provincia.pd.it Le autorizzazioni per gli impianti già esistenti Aziende soggette: Se l’azienda artigiana è ancora in possesso di autorizzazioni precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ovvero: - tutti gli impianti autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in procedura ordinaria - tutti gli impianti che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 ma non hanno mai ottenuto autorizzazione esplicita deve presentare domanda di autorizzazione AGGIORNAMENTO: entro il 31/12/2011 per gli impianti anteriori al 1988 - dal 01/01/2012 al 31/12/2013 per gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000 - dal 01/01/2014 al 31/12/2015 per gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999. I termini di cui sopra sono stati oggetto di revisione da parte del recente D.Lgs. 128 del 19/06/2010, recante Un ecosistema è insieme modifica del D.Lgs. 152/2006, e pertanto sono stati riportati i termini aggiornati; di organismi animali Ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che producono emissioni ricadevano: e vegetali che interagiscono • nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V tra loro e con l’ambiente del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni che li circonda. in atmosfera; - nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati, sia quelli che Si ricorda che i cambiamenti che porhanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita tano modifiche sostanziali al tipo o alla autorizzazione; quantità di emissioni devono essere • dovevano presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro comunicate all’autorità competente 15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006; pertanto l’ultima data utile alla presentazione era il 28/07/2007. 33 EMISSIONI IN ATMosfera le analisi Le autorizzazioni, siano esse a carattere generale o ordinario, prescrivono che le emissioni siano il più possibile convogliate a camino e che le emissioni omogenee vengano confluite in numero minimo di camini. I camini devono essere dotati di tronchetti di campionamento per le analisi sui fumi che devono essere eseguite periodicamente. Il tipo di inquinante e la frequenza con cui devono essere fatte le analisi, nonché altre particolari prescrizioni che devono essere rispettate sono definite nell’autorizzazione. 34 gestione solventi Per alcune tipologie di attività, le autorizzazioni prevedono che l’azienda presenti annualmente un Piano Gestione Solventi. Il Piano Gestione Solventi è un documento che viene redatto per controllare l’utilizzo di prodotti contenenti solventi e le emissioni che ne derivano. Tale piano deve essere preparato nel caso si consumi un quantitativo di solvente al di sopra di una determinata soglia, che varia in base al tipo di attività che genera l’emissione. Nell’analisi del consumo di solvente vengono prese in considerazione le quantità che entrano e che escono, sia nelle emissioni in atmosfera (aspirate a camino o diffuse), sia come rifiuti che come scarichi idrici. Soglie per assoggettabilità al PGS Attività consumo di solvente (ton/anno) 1 Stampa offset >15 2 Rotocalcografia per pubblicazioni 3.1 Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura 3.2 offset dal rotolo su tessili/cartone 4 Pulizia di superficie 5 Altri tipi di pulizia di superficie 6.1 Rivestimento di autoveicoli 6.2 Rivestimento di autoveicoli 6.3 Finitura di autoveicoli 7 Verniciatura in continuo (coil coating) 8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta 9 Rivestimento di filo per avvolgimento > 25 > 15 > 30 > 1 > 2 > 0,5 >15 > 0,5 > 25 >5 >5 Attività 10 Rivestimento delle superfici di legno 11 Pulitura a secco 12 Impregnazione del legno 13.1 Rivestimento di cuoio (ad esclusione degli articoli previsti al punto 13.2) 13.2 Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (es. borse, cinture, portafogli, ecc...) 14 Fabbricazione di calzature 15 Stratificazione di legno e plastica 16 Rivestimenti adesivi 17 Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi 18 Conversione della gomma 19 Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale 20 Fabbricazione di prodotti farmaceutici consumo di solvente (ton/anno) >15 ->25 >10 > 10 >5 >5 >5 > 100 >15 >10 >50 Per esempio una carrozzeria ricadrà nell’attività 6.1 e, se supererà un consumo annuo di solvente superiore a 0,5 ton/anno, dovrà presentare annualmente il PGS (Piano Gestione Solventi) 35 EMISSIONI IN ATMosfera REQUISITI DEI CAMINI I tronchetti di campionamento Per effettuare il prelievo degli inquinanti l’operatore deve poter inserire la sonda nel camino, e a questo scopo i camini sono dotati di tronchetti di campionamento. L’accesso in sicurezza Il tecnico incaricato per il campionamento, nonché gli eventuali organi di controllo, devono poter accedere in modo agevole e sicuro ai camini per lo svolgimento delle proprie funzioni: pertanto, quando vengono costruiti i camini, è necessario tener conto di queste esigenze. L’accesso deve essere garantito con un impianto di tipo fisso (scale, passerelle, piattaforme fisse) e non mobile come spesso accade (piattaforme elevatrici mobili o sistemi di sollevamento improvvisato con carrelli elevatori). 36 Fonte delle tre foto sui camini: Standardizzazione delle Metodologie Operative per il controllo delle Emissioni in Atmosfera. (ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso) L’identificazione Ogni camino deve essere univocamente identificato con un’apposita targa inamovibile ed indelebile. N.B. L’identificazione deve essere fatta anche se è presente un solo camino. Il numero di tronchetti e la loro posizione varia in base alle dimensioni del cami-no come definito dalle norme UNICHIM n. 422. Semplificando, si deve considerare che va sempre garantito l’accesso al tronchetto in modo sicuro ed agevole, deve esserci quindi abbastanza spazio perché il tecnico possa muoversi con la propria attrezzatura ingombrante e pesante. Inquinamento atmosferico è un termine che indica tutti gli agenti fisici, chimici e biologici che modificano le caratteristiche .naturali dell’atmosfera. 37 EMISSIONI obblighi da rispettare Libretti d’impianto e di centrale Gli impianti termici devono essere dotati di: • un libretto d’impianto conforme all’All. G del D.P.R.n°412 del 26/08/1993 e s.m.i.: se la potenza termica è minore di 35kW •Un libretto di centrale conforme all’All. F del D.P.R. n°412 del 26/08/1993 e s.m.i.: se la potenza termica è maggiore di 35kW Impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi. 38 GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ATMosfera GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI In tali libretti sono allegati i documenti che attestano le avvenute manutenzioni periodiche necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione. I libretti di centrale devono essere integrati, entro il 30/12/2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 del D.Lgs.152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo 286 del D.Lgs.152/06. Dichiarazione di conformità Il D.M. 22/01/2008 n°37 stabilisce che l’impresa installatrice dell’impianto, al termine dei lavori, è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Tale documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di cui all’art. 6 della stessa legge. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 22/01/2008 n°37, a una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti o da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Al fine di prevenire le emissioni dei gas serra e delle sostanze ozonolesive comunemente contenute negli impianti di climatizzazione, sono state poste varie prescrizioni da osservare in funzione del tipo di gas e della sua quantità presente nell’impianto, ne riportiamo le principali. Libretto d’impianto • Controllo dei fumi Oltre alla manutenzione annuale ordinaria, al fine di controllare il rispetto dei valori limite di emissione degli impianti termici, devono essere fatti dei controlli sui fumi in uscita con cadenza Biennale: se la potenza termica nominale è minore di 35kW Annuale: se la potenza termica nominale è maggiore di 35kW Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R.n°147 del 15/02/2006. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e ricircolo del gas Controlli di fughe Gli impianti devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze: a) annuale per impianto e apparecchiature con un contenuto di gas compreso tra i 3-100 Kg b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di gas superiore ai 100 kg. Quando, nel corso di un’ispezione, venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto. 39 Il PTA (Piano di tutela delle acque) del Veneto comprende numerose altre norme che regolamentano gli scarichi idrici, pertanto è necessario valutare la situazione idrica della propria azienda al fine di valutare caso per caso gli adempimenti applicabili. GLI SCARICHI IDRICI Cosa sono le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia In azienda è importate porsi alcune domande, come: • Da dove traggo l’acqua? • Arriva solo da acquedotto oppure ho anche dei pozzi? Tipologie degli scarichi idrici NORME GENERALI Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni, diverse acque dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavameto; Gli scarichi devono essere autorizzati dall’autorità competente prima della loro attivazione, tale autorizzazione vale per quattro anni e deve essere richiesto il rinnovo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero acque meteoriche di dilavameto convogliate in reti fognarie, anche separate, provenienti da aglomerato; Scarico: qualsiasi emissione effetuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, dal suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’artcolo 114 del D.lgs n. 152/2006. ACQUE DI Scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. 40 Devono rispettare i valori limite di emissione. Deve esserci un punto accessibile per il campionamento immediatamente a monte della immissione nel recapito, tranne che per gli scarichi domestici e quelli ad essi assimilati (servizi igienici, lavatrici con cestello di portata inferiore ai 20kg, …) • Utilizzo acqua nel ciclo produttivo? • Ho un impianto di trattamento/depurazione? • Dove scarico le acque reflue? La risposta a queste domande aiuta a dare un’idea della situazione aziendale ad esempio: se attingo l’acqua da pozzi sotterranei ho bisogno di un concessione per farlo, se uso acqua nel ciclo produttivo molto probabilmente avrò degli scarichi di tipo industriale e pertanto devo chiedere un’autorizzazione per lo scarico e rispettare certi limiti di inquinanti, infine se scarico acque reflue industriali al suolo non lo posso fare, salvo particolari casi, ma devo rimediare alla situazione allacciandomi alla fognatura. Acque meteoriche di dilavamento: sono la “frazione delle acque di una precipitazione atmosferica” che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolari. Acque di seconda pioggia: acque meteoriche di dilavameto che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito dello stesso evento piovoso, in reti fognarie, anche separate, provenienti da aglomerato; Acque di prima pioggia: i primi 5mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento. Le acque meteoriche di dilavamento, in alcuni tipi di insediamenti produttivi (Allegato F del PTA del Veneto), possono essere assimilate alle acque reflue industriali nel caso dilavino sostanze pericolose; pertanto è necessario valutare e approfondire la situazione per essere certi di non essere soggetti ad autorizzazione anche per le acque meteoriche. 41 I M PA T T O La Valutazione di Impatto Acustico (VIA) è un documento obbligatorio che deve essere redatto per tutte le attività produttive. Serve a stabilire l’entità dell’impatto acustico che l’azienda ha sull’ambiente circostante e a porre rimedio in casi di sforamento dei limiti, tale obbligo è stabilito dalla Legge 447 del 1995. La zonizzazione acustica Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 stabilisce le sei classi acustiche in cui i comuni devono suddividere il proprio territorio: PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO CERTIFICATO DI AGIBILITA’ AC U S T I CO Con la Valutazione di Impatto Acustico non viene solo determinato il rumore emesso dall’azienda ma anche quello che viene recepito da coloro che si trovano in vicinanza del sito produttivo, inoltre viene valutato il contributo che la fabbrica porta alla rumorosità ambientale misurando il rumore ad attività avviata e ad attività spenta. 42 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO Viene realizzata sulla base del layout aziendale previsto nel progetto Una volta ottenuta l’agibilità si procede con la valutazione vera e propria N.B. I limiti acustici sono differenti in base all’orario, infatti la giornata è divisa in due periodi: diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00) Classe I aree particolarmente protette Classe II aree prevalentemente residenziali Classe III aree di tipo misto Classe IV aree di intensa attività umana Classe V aree prevalentemente industriali Classe VI aree esclusivamente industriali Ogni classe stabilisce dei limiti acustici diversi, quindi, i risultati sperimentali devono essere confrontati con i limiti della classe di appartenenza del sito produttivo. Non tutti i comuni hanno provveduto ad effettuare la zonizzazione acustica del proprio territorio, in questo caso i limiti di riferimento diventano quindi quelli del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Quando? Come spiegato dal diagramma, la valutazione vera e propria deve essere fatta una volta ottenuta l’agibilità, quindi a fabbrica avviata. Il documento non ha scadenze temporali ma deve essere rinnovato ogni qualvolta intervenga un’alterazione della rumorosità aziendale (acquisto di nuovi macchinari, cambio del ciclo produttivo, cambio di orario di lavoro, ecc…) 43 L’amianto AMIANTO è un materiale dalla straordinaria resistenza termica, perciò è stato lungamente utilizzato fino agli anni ottanta per produrre la miscela cemento-amianto (Eternit) per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale per l’edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie), nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. L’amianto non può più essere utilizzato dal 1992, tuttavia rimangono ancora in circolazione numerosi manufatti realizzati in questo materiale. Le fibre di amianto sono molto nocive per la salute e possono causare gravi danni polmonari, infatti non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia pericolosa. E’ quindi essenziale, nel caso in cui nella propria azienda siano presenti oggetti in amianto (ad es. copertura), valutare l’integrità di tali oggetti poiché, se danneggiati, possono rilasciare fibre e polveri. Dopo la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti si prenderanno le misure del caso, se necessario, come la rimozione, il confinamento, l’incapsulamento. La Regione Veneto ha emanato le linee guida con il DRG n. 2041 del 22/07/2008 con la quale mira a diffondere la necessità di provvedere per tutti (privati ed aziende) alla mappatura dei manufatti contenenti amianto, consapevoli che molti cittadini non sono al corrente di avere “in casa propria” un materiale molto pericoloso. Si ricorda che il trattamento dell’amianto deve avvenire secondo specifiche procedure ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata. Prima di procedere con la messa in sicurezza o la rimozione è obbligatorio presentare domanda all’Ente Competente nel territorio, attendere il parere favorevole e poi procedere con l’esecuzione e comunicare la chiusura dei lavori. 44 45 NORMATIVA DI RIFERIMENTO I PRINCIPALI ORGANI DI CONTROLLO Rifiuti D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, D.M. 03/08/2005, D.Lgs. 133/05, D.M. 161/02, D.M. 65/2010, D.Lgs. 151/2005, D.M. 17 dicembre 2010, D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010.D.Lgs 3 dicembre 2010, n.205 I reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria: Sostanze pericolose Direttiva 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE, Regolamento 1272/2008 (CLP), Regolamento 1907/2006 (REACH), Regolamento 453/2010, Normativa per il trasporto di merci pericolose su strada ADR. Emissioni in atmosfera, impianti termici civili e di climatizzazione D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, D.Lgs. 128 del 19/06/2010, DPR 203/88, DPR 25/07/91, D.M. 17/03/2003, D.M. 22/01/2008 n°37, D.P.R. n°147 del 15/02/2006, Legge n°549 del 28/12/1993, Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 842/2006, Reg. CE 1005/2009. Scarichi idrici D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 - Piano di Tutela delle Acque del Veneto approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. Impatto acustico Legge 447 del 26 ottobre 1995, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, D.P.C.M. 1 marzo 1991. Amianto Legge 257 del 27 marzo 1992. 46 Polizia di Stato Corpo Forestale Vi sono inoltre altri organi incaricati ad effettuare controlli di tipo ambientale di cui il principale è sicuramente l’ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (ex Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri) Polizia municipale e provinciale Arma dei Carabinieri Guardia di Finanza La presente guida è stata realizzata in collaborazione con il Necsi, che ha fornito i testi, le citazioni sono tratte da Wikipedia, il progetto grafico e l’impaginazione è di Ferdi Arzenton e Ufficio Grafica e Comunicazione dell’Upa. Stampa Tipografia Sartore, Fontaniva - Padova. La carta riciclata utilizzata è ecologica e si tratta di“Revive pure white silk”. 47 L’Unione nella tua azienda Per conoscere tutti i servizi, le opportunità e le varie forme di finanziamento per la tua impresa, contatta un consulente dell’Unione Artigiani. Verrà nella tua azienda per valutare insieme a te le giuste strategie per dare futuro alla tua iniziativa imprenditoriale. Scegli net ambiente plus Il nuovo servizio dell’Upa che risolve i problemi energetici e ambientali della tua azienda. 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