RIFIUTI PERICOLOSI
che fare?
GUIDA alla gestione dell’ambiente e ALLO SMALTIMENTO
dei rifiuti pericolosi nelle aziende artigiane
RIFIUTI pericolosi
che fare?
GUIDA alla gestione dell’ ambiente
e ALLO SMALTIMENTO
dei rifiuti pericolosi
nelle aziende artigiane
Prima di tutto è bene evitare un errore di fondo: quello di ritenere che il contenuto e gli
argomenti di questa “Guida” siano soltanto il solito richiamo al rispetto delle procedure, al
rigore nell’applicazione di norme e regolamenti.
Certo: queste pagine sono anche tutto questo; cioè un sussidio utile per essere in regola, per fare
le cose per bene, per non essere perseguibili in quanto inadempienti o un po’ approssimativi.
Ma quando si parla di rifiuti pericolosi, del loro corretto smaltimento, il tema è molto più
rilevante e cruciale. Perché non investe soltanto le attività produttive e le imprese ma tocca tutti
noi, le famiglie, le comunità in cui viviamo, le generazioni future.
Non è più possibile infatti essere superficiali e poco rigorosi: l’ambiente non può accettare di
essere ulteriormente disprezzato e oltraggiato.
Gli esempi, a livello planetario ma anche dalle nostre parti, sono molteplici: la qualità della
terra non è un bene scontato, né tanto meno illimitato; per questo va tutelato e garantito.
Da tutti. Ecco dunque l’importanza di essere attenti e scrupolosi, soprattutto quando si ha a
che fare con sostanze che per definizione possono essere pericolose.
Non si tratta di un caso aziendale, ma di favorire un percorso di responsabilità sociale.
Roberto Boschetto
Presidente dell’Unione Provinciale Artigiani di Padova
2
Roberto Furlan
Presidente della Camera di Commercio di Padova
3
Gestione dei rifiuti 8
Analisi chimiche sui rifiuti 9
Il ciclo del rifiuto dalla produzione allo smaltimento 10
Il deposito temporaneo 12
Sistri 14
Autorizzazioni per il trasporto 16
Emissioni in atmosfera 32
Le autorizzazioni per gli impianti esistenti 33
Le analisi per le emissioni in atmosfera 34
SOMMARIO
L’equilibrio dell’ambiente naturale è influenzato da diversi fattori. La complessa
interazione fra questi fattori ambientali e
gli esseri viventi definiscono un ecosistema
È quindi fondamentale che il sistema venga
mantenuto in equilibrio per preservare gli
ecosistemi e la vita.
4
I requisiti dei camini 36
Trattamento
dei rifiuti pericolosi 17
RAEE 18
Impianti termici civili 38
Gli impianti di climatizzazione 39
Gestione delle sostanze
e miscele pericolose 20
Scarichi idrici 40
I bacini di contenimento 24
Impatto acustico 42
Regolamento REACH 25
Amianto 44
La nuova etichettatura delle sostanze 26
Normativa di riferimento 46
ADR trasporto su strada selle merci pericolose 28
I principali organi di controllo 47
5
TESTO UNICO AMBIENTALE
Non esiste una sostanza di per sé
inquinante, ma è l’uso di qualsiasi
sostanza o un evento che possono essere
inquinanti: è inquinamento tutto ciò che è
nocivo per la vita.
6
Il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, più conosciuto come “Testo Unico Ambientale” (TUA) ha
introdotto molte novità rispetto al Decreto Ronchi. Rappresenta la norma fondamentale in
campo ambientale: con la sua emissione è stata rivista e riorganizzata tutta la normativa
nazionale ambientale che fino ad allora era regolamentata da un insieme di leggi separate.
Il TUA si pone lo scopo di garantire la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema ambientale e del
patrimonio culturale cercando di prevenire l’inquinamento e di rimediare agli eventuali danni
secondo il principio fondamentale: “chi inquina paga”.
Il decreto è diviso in 6 parti; la prima “generale”, che definisce i principi base della norma e le
successive cinque raggruppano le norme precedenti al TUA, revisionandole e riorganizzandole
per categoria, più precisamente:
PARTE II: Valutazione Ambientale Strategia (VAS),
Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIa) e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)
PARTE III: difesa del suolo, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche
PARTE IV: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
PARTE V: tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera
PARTE VI: risarcimento dei danni provocati all’ambiente
Nel corso del 2010 il TUA è stato significativamente modificato nelle parti IV e V.
Tra le modifiche spiccano la proroga al regime transitorio del SISTRI e la nuova calendarizzazione
del regime transitorio relativo alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate prima
del 2006.
7
GESTIONE DEI RIFIUTI
RIFIUTO è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’Allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo
152 del 3 aprile 2006 e di cui il detentore si disfi oppure abbia
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 a) del D.Lgs. 152 del
03/04/2006)
CATALOGO EUROPEO RIFIUTI
IL CODICE CER
E’ il codice a 6 cifre che identifica i rifiuti,
ed è del tipo: XX. YY. ZZ.
Pericolosità del
rifiuto
PERICOLOSO
NON PERICOLOSO
Codice CER
con asterisco
8
XX
YY
ZZ
Attività che genera rifiuto
Processo che genera rifiuto
Singolo rifiuto
Esempio 15.01.02
15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata)
02 imballaggi in plastica
Analisi chimiche sui rifiuti
Analisi obbligatorie:
Conferimento in discarica
Conferimento ad inceneritori
Conferimento ad attività di recupero
rifiuti in regime semplificato
Codici a specchio
Quando?
Al primo conferimento
Ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti
Almeno una volta all’anno
Ad ogni conferimento
Al primo conferimento
Ogni 24 mesi per rifiuti non pericolosi
Ogni 12 mesi per rifiuti pericolosi
Per identificare correttamente il rifiuto
Analisi non obbligatorie
Rifiuti assimilati agli urbani e conferiti
al Servizio Urbano
Conferimento ad attività di recupero rifiuti Se richieste dal titolare dell’impianto
in regime ordinario
Esempio di RSU: carta e cartone, plastica, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido)…
I codici a specchio
Sono quei rifiuti che possono essere descritti sia con un codice CER pericoloso che con uno non pericoloso
(es. CER 08.01.11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
CER 08.01.12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11)
In questo caso solo tramite un’analisi è possibile attribuire una corretta classificazione.
9
IL CICLO DEL RIFIUTO
DALLA PRODUZIONE ALLO SMALTIMENTO
rifiuto
PERICOLOSO
CLASSIFICAZIONE
E ETICHETTATURA
DEPOSITO TEMPORANEO
La normativa prevede un tempo massimo
entro il quale i rifiuti stoccati in azienda
(nel modo idoneo) devono essere smaltiti
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di
rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
“Se le api si estinguessero,
all’uomo resterebbero 4 anni di vita” Albert Einstein
10
REGISTRAZIONE
nel registro di carico
e scarico entro 10 gg
dalla produzione
del rifiuto
OBBLIGO DI SMALTIMENTO
rifiuto
PERICOLOSO
Ogni tre mesi
oppure
Al raggiungimento
di 10 kg di rifiuti
pericolosi
rifiuto
non PERICOLOSO
Ogni tre mesi
oppure
Al raggiungimento
di 30 kg di rifiuti
non pericolosi
e pericolosi
REGISTRAZIONE DELLO carico/SCARICO
nel registro di carico e scarico entro 10 gg dallo scarico
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
entro la scadenza
del deposito temporaneo
SISTRI
FORMULARIO
Il sistri sostituisce
formulario, registro Mud
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
DEL RIFIUTO
deve essere compilato prima di ogni movimentazione di rifiuti.
E’ redatto in quattro copie di cui la prima
resta al produttore, la seconda va al trasportatore,
la terza al destinatario e la quarta torna al
produttore.
La quarta copia deve ritornare entro tre mesi:
completa in tutte le sue parti;
vidimata dalla CCIAA competente;
Deve essere poi conservata per 5 anni
unitamente al Registro di Carico e Scarico.
REGISTRO carico/SCARICO
Tenuto dai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi
derivanti da attività industriali, artigianali e di smaltimento rifiuti.
Deve essere:
• vidimato dalla CCIAA prima della compilazione;
• completo in ogni sua parte;
• compilato ed eventualmente corretto a penna
(non usare matite o bianchetti);
• compilato entro i 10 gg lavorativi dal carico/scarico;
• conservato per 5 anni.
11
ORGANIZZAZIONE DEL DEPOSITO
ETICHETTATURA Deve esserci un’etichetta o un cartello che descriva il tipo di rifiuto che è in deposito
R
(SOLO PER RIFIUTI PERICOLOSI)
Il deposito deve essere
situato in un’AREA
COPERTA E PAVIMENTATA
area di deposito temporaneo
ben identificata con opportuna segnaletica
e utilizzo dei corretti contenitori per i rifiuti
i liquidi devono avere idonei bacini di contenimento
(v. gestione sostanze pericolose)
Alla fine il deposito risulterà
DA COSI’
La norma prevede
DIVIETO DI MISCELAZIONE
tra rifiuti pericolosi
e tra rifiuti non pericolosi e pericolosi
12
Deposito disorganizzato/Rifiuti non identificati
Assenza di contenitori/Area non pavimentata
A COSI’
Deposito organizzato/Corretta identificazione
dei rifiuti/Presenza di apposti contenitori
Area pavimentata
13
SISTEMA SISTRI
impresa
Il SISTRI è il nuovo sistema di tracciabilità dei
rifiuti che sostituisce i Registri Carico/Scarico,
Formulario Identificazione Rifiuto e MUD vedi
pag 10 e 11.
Vi è l’obbligo di iscrizione per tutti i
produttori di rifiuti pericolosi e per i
produttori di rifiuti non pericolosi aventi più di
10 dipendenti. L’operatività del SISTRI inizierà
il 1° ottobre 2010, come previsto dal D.M. 9
luglio 2010, successivamente prorogato dal
D.M. 22 dicembre 2010, che ne ha posticipato
l’operatività al 31 maggio 2011.
14
Delega e invia
i dati sui rifiuti a
Associazione
imprenditoriale
Produttori di rifiuti non pericolosi che non
hanno più di dieci dipendenti e che non aderiscono
al Sistri volontariamente devono comunicare i
propri dati (scheda Movimentazione) al delegato
dell’impresa di trasporto che compila anche
la sezione del produttore. Il produttore deve
conservare la copia della scheda Sistri per 5 anni.
Il gestore dell’impianto di recupero deve
trasmettere al produttore la scheda Sistri
completa, al fine di attestare l’assolvimento della
sua responsabilità. Rimane fermo l’obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico.
Compila le schede:
REGISTRO CRONOLOGICO
e AREA MOVIMENTAZIONE
RIFIUTI (quest’ultima 4h
prima della movimentazione
dei rifiuti pericolosi)
La delega all’associazione
imprenditoriale
Al fine di semplificare la gestione dei rifiuti con
il sistema SISTRI le associazioni imprenditoriali
possono essere delegate ad adempiere agli
obblighi del SISTRI. tra queste figura anche
l’Unione Provinciale Artigiani (UPA)
Compila le proprie
sezioni dell’ AREA
MOVIMENTAZIONE RIFIUTI
(almeno 2 ore prima della
movimentazione dei rifiuti
pericolosi) e ne stampa
due copie con cui si reca
nella sede dell’impresa.
Viene contattato il
trasportatore
In tale caso, le associazioni
delegate provvedono alla
compilazione del registro cronologico con cadenza mensile
(trimestrale per i produttori
di rifiuti pericolosi fino a 200
kg), e comunque prima della
movimentazione dei rifiuti.
Registro cronologico e schede
Sistri si devono conservare
per almeno tre anni presso
la sede del delegante e si
devono tenere a disposizione
dell’autorità di controllo.
impresa
DESTINATARIO
FIRMA LE DUE COPIE
dell’ AREA MOVIMENTAZIONE
ne trattiene una e restituisce
l’altra al TRASPORTATORE.
trasportatore
CONFERISCE IL RIFIUTO
e registra ora e data
della presa in carico del rifiuto
ACCETTA
IL RIFIUTO
invia la e-mail
di ricevuta
(ex quarta copia
del formulario)
Gli insetti, sono organismi che, hanno
una stretta relazione con l’uomo
e le sue attività, fino a condizionarne
l’economia, l’alimentazione, le abitudini
e la salute.
15
Le autorizzazioni per il trasporto
Il produttore di rifiuti deve farsi rilasciare copia
delle autorizzazioni dei trasportatori e smaltitori che
ritirano e gestiscono in modo da verificare che, nella
lista dei codici CER autorizzati, compaia il codice di
cui l’azienda intende disfarsi.
I trasportatori
e gli smaltitori a
cui si conferisce il
rifiuto devono essere
autorizzati per il tipo
di rifiuto trasportato o
L’autorizzazione in conto proprio art.212 c.8
trattato.
Tale autorizzazione viLe aziende, che intendono trasportare i propri rifiuti prodotti, devono
àene chiesta all’Albo
richiedere e ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 212 c. 8
Nazionale Gestori Am(autorizzazione in contro proprio) presso l’Albo Gestori Ambientali.
bientali per i trasportatori e alla ProvinUno dei casi particolari è per le aziende che effettuano attività
cia o Regione di comdi manutenzione: i rifiuti che vengono prodotti da un’attività di
petenza per gli impianti
manutenzione sono considerati come prodotti dalla sede (unità locale)
di smaltimento.
del manutentore e non dal cliente.
16
trattamento dei RIFIUTI PERICOLOSI
Fino a due veicoli
autorizzati
100 a/veicolo
CONTRIBUTO SISTRI PER I MEZZI DI TRASPORTO
RIFIUTI PERICOLOSI:
30 kg/L al giorno
LIMITI DI QUANTITà
TRASPORTABILI
RIFIUTI NON PERICOLOSI:
illimitatamente
Oltre a due veicoli
autorizzati
150 a/veicolo
I mezzi autorizzati
al trasporto in conto
proprio sono soggetti
all’iscrizione al sistema SISTRI e devono essere dotati di Black Box
e dispositivo USB.
Si dovranno pertanto
versare i contributi
annuali all’Albo Gestori Ambientali e al
Sistri per ogni mezzo
autorizzato.
17
RAEE:
Sono i Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche e sono soggetti ad una disciplina
separata rispetto ad altre
tipologie di rifiuti.
I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) già con il D.Lgs.
151/2005 devono farsi
carico dello smaltimento
dei rifiuti derivanti da tali
apparecchi.
La norma comunitaria
prevede che i produttori
effettuino tali operazioni
aderendo a dei servizi
collettivi di raccolta RAEE
od organizzandosi in conto
proprio.
18
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
RAEE
DISTRIBUTORE
INSTALLATORE
O CENTRO
DI ASSISTENZA
TECNICA AEE
centro
di raggruppamento
RACCOLTA GRATUITA
per RAEE domestici
onerosa
per i RAEE professionali
Inscritti ad un’apposita
sezione
dell’albo gestori ambientali
Per installatori e centri
di assistenza tecnica deve
essere lo stesso della sede
di esercizio dell’attività
Con il D.M. 65/2010 sono stati coinvolti anche Distributori,
Installatori e Centri di Assistenza Tecnica di AEE che devono
garantire il ritiro in rapporto 1:1 della vecchia apparecchiatura,
quando il cliente ne acquista una nuova che la sostituisca e che
ha la stessa funzione di quella obsoleta o rotta.
TRASPORTO MENSILE
o al raggiungimento
di 3500 Kg di Raee
raccolti
centro
di raccolta
finale
Per ambiente naturale
si intende normalmente
l’insieme dei fattori
che influenzano
gli esseri viventi.
Il trasporto di questi rifiuti non viene più accompagnato da Formulario di
Identificazione Rifiuti ma da un documento di trasporto detto DDT-RAEE
che viene redatto in triplice copia, mentre il Registro di Carico e Scarico è
sostituito dal Registro RAEE.
19
GESTIONE DELLE SOSTANZE
E MISCELE PERICOLOSE
Il settore delle sostanze e delle miscele pericolose è da qualche anno in grande
fermento: il regolamento REACH (acronimo di: Registration, Evaluation and Authorization
of Chemical, cioè registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanza
chimiche) prima e il regolamento CLP (acronimo di Classification, Labelling e Packaging,
cioè classificazione, etichettatura e imballaggio) poi hanno portato una rivoluzione a
livello comunitario nella gestione dette sostanze e miscele.
Il regolamento REACH ha come fine quello di aumentare le informazioni disponibili
per le sostanze e le miscele, introducendo l’importante principio:
“No data, no market” (senza informazioni, nessuna immissione sul mercato).
Il regolamento CLP modifica invece i metodi di imballaggio, classificazione ed
etichettatura di sostanze e miscele pericolose.
Infine, l’ADR “La normativa ADR (acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di
“Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su
strada”) ovvero la norma europea per il trasporto su strada di merci pericolose, giunge
all’edizione 2011 e sarà obbligatorio applicarlo a partire dal 1° luglio 2011 (ad oggi
si applica la versione 2009).
21
GESTIONE
DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
Che cosa sono?
Sono tutte quelle sostanze e miscele classificate come pericolose secondo le direttive
europee 67/548/CEE, 1999/45/CE e, dal 1° dicembre 2010, dal regolamento 1272/2008 CLP
Etichettatura
Ogni sostanza presenta un’etichetta posta sul proprio contenitore
che riassume informazioni utili sul prodotto che si va ad utilizzare, principalmente:
Nome della sostanza
Composizione del preparato
Dati anagrafici del produttore/importatore/distributore della sostanza
Gli inquinanti sono sostanze
che, direttamente o indirettamente,
costituiscono un pericolo
per la salute dell’uomo o per l’ambiente.
22
Pittogrammi di pericolo
Frasi di rischio
Frasi di sicurezza
Etichetta
L’etichetta è di fondamentale importanza per l’uso sicuro dei
prodotti chimici e quindi non deve essere rimossa, cancellata
o coperta. Per informazioni più complete deve essere
consultata la scheda di sicurezza.
Scheda dati di sicurezza
Dal 1° dicembre 2010
le Schede di Dati di Sicurezza
verranno gradualmente
modificate con il regolamento
453/2010
La scheda di sicurezza descrive le caratteristiche della
sostanza che si va a impiegare, nonché le misure di primo
soccorso e antincendio, l’uso sicuro della sostanza, il metodo
di smaltimento ed altre informazioni utili per la sicurezza
dell’uomo e dell’ambiente.
Deve essere rilasciata, dal fornitore del prodotto, nella lingua ufficiale dello stato in cui viene immessa,
SPONTANEAMENTE E GRATUITAMENTE.
23
GESTIONE
DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
I bacini di contenimento
Tali vasche servono a contenere le eventuali perdite accidentali di sostanze
e devono essere messe al di sotto di tutti i recipienti di sostanze
pericolose (spesso vengono utilizzate solo per l’olio vecchio e non per
quello nuovo), sono di diverse forme e tipologie ma devono comunque
riuscire a contenere almeno 1/3 del volume che vi è stoccato sopra.
è neccessario che ci sia responsabilità
nei confronti del mondo in cui viviamo
e per tutto ciò che in esso è contenuto.
24
REACH-regolamento 1907/2006
Il REACH è il nuovo
regolamento europeo che
riguarda tutte le sostanze
chimiche e che mira alla
condivisione europea delle
informazioni delle sostanze
in modo da ridurre al minimo
le sperimentazioni e i test
sugli animali.
Con questo regolamento
si vuol far circolare le
informazioni sulle sostanze
lungo tutta la catena di
rifornimento: dal produttore/
importatore all’utilizzatore
professionale (utilizzatore a
valle).
Scadenze per la registrazione REACH per produttori/importatori di sostanze
I principali obblighi riguardano i produttori e gli importatori di sostanze chimiche di tutta la Comunità Europea per i quali, nel caso
producano o importino più di 1 ton/anno di sostanza o miscela, diventa obbligatorio registrare le sostanze chimiche presso l’agenzia
chimica europea (ECHA). Il compito principale degli utilizzatori a valle è di trasmettere le informazioni relative alle sostanze attraverso
la catena di approvvigionamento; inoltre devono informarsi presso il proprio fornitore se la sostanza/miscela che va ad utilizzare è
stata registrata, per l’uso che si intende farne, ai sensi del REACH.
25
GESTIONE
DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
La nuova etichettatura
delle sostanze il CLP regolamento
Una catena alimentare è l’insieme
dei rapporti tra gli organismi
di un ecosistema. Ogni ecosistema
ha una sua catena alimentare.
26
Le etichette attualmente in uso andranno via via a scomparire per lasciare il posto a quelle conformi al CLP,
in cui non vi saranno più i simboli arancioni e neri di pericolo ma dei nuovi pittogrammi.
SIMBOLI DI RISCHIO CHIMICO
1272/2008
secondo la vecchia etichettatura
Saranno sostituite anche le frasi R ed S che
diventeranno rispettivamente Indicazioni
di pericolo e Consigli di prudenza
INDICAZIONI DI PERICOLO
Il regolamento CLP definisce, a partire dal 1° dicembre 2010, le norme per l’etichettatura,
l’imballaggio e la classificazione delle sostanze/miscele pericolose.
H2… per i pericoli fisici
H3… per i pericoli per la salute
H4… per i pericoli per l’ambiente acquatico
PITTOGRAMMI DI PERICOLO
utilizzabili a partire dal dicembre 2010
CONSIGLI DI PRUDENZA
P1… per i consigli di prudenza di carattere generale
P2… per i consigli di prudenza di carattere preventivo
P3… per i consigli di prudenza relativi alle azioni
da intraprendere in caso di esposizione
P4… per i consigli di prudenza concernenti le modalità
di conservazione
P5… per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento
27
GESTIONE
DELLE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE
ADR: TRASPORTO SU STRADA
DELLE MERCI PERICOLOSE
La normativa ADR è un complesso regolamento che stabilisce le norme per il trasporto su strada
delle merci pericolose e definisce:
• classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;
• determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;
• condizioni di imballaggio delle merci;
• caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;
• modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;
• requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;
• abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;
• esenzioni dal rispetto delle norme dell’Accordo ADR.
L’ADR riguarda tutte le merci pericolose,
vi sono comunque delle esenzioni:
1 relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate
2 relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
Si definisce Ambiente,
sia il contesto delle componenti
viventi, sia le condizioni fisiche
relazionate con un organismo.
Nel caso di trasporto di sostanze pericolose (ad esempio gasolio, bombole di gas, pesticidi…)
si consiglia di effettuare un approfondimento specifico per la propria azienda.
28
29
EMISSIONI IN ATMosfera
30
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006) regolamenta tutte le
emissioni che vengono generate dalle attività produttive.
In particolare prescrive delle misure per tutelare l’ambiente in cui viviamo da
tali emissioni inquinanti. Tra questi obblighi il più significativo è sicuramente
l’obbligo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
Si fa notare che per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (caso tipico
delle aziende artigiane) l’adesione all’autorizzazione a carattere generale è una
scelta, non un obbligo, e nel caso in cui non ci si voglia avvalere di questa
opportunità si deve chiedere autorizzazione ordinaria.
Il vantaggio di scegliere un’autorizzazione di tipo generale rispetto ad una
ordinaria è rappresentato dal fatto che, per ottenere un’autorizzazione del
primo tipo i tempi sono più brevi, in più l’autorizzazione generale è uguale per
tutte le aziende della provincia e sono già noti gli obblighi che essa prescrive, al
contrario l’autorizzazione ordinaria è specifica per l’azienda che ne fa richiesta
e potrebbe dare prescrizioni particolari definiti dall’autorità competente.
.
31
EMISSIONI IN ATMosfera
Possiamo distinguere, dal punto di vista normativo,
tre tipi di autorizzazioni per le emissioni:
ATTIVITàCHE PRODUCE EMISSIONI
IN ATMOSFERA, FUMI, GAS, POLVERI...
tipologia di autorizzazioni
In base alle emissioni
prodotte dall’azienda
nel proprio processo
produttivo la domanda
di autorizzazione da
presentare alla Provincia di Padova potrà
essere di tipologia
diversa.
32
SCARSAMENTE RILEVANTE
Nessuna autorizzazione
è consigliabile dare comunicazione
in Provincia
A RIDOTTO
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
NON RICADENTI
NEI CASI PRECEDENTI
autorizzazione
GENERALE
autorizzazione
ordinaria
o autorizzazione ordinaria
Le aziende artigiane che producono emissione
in genere ricadono nelL’autorizzazione adottata
dalla provincia di Padova con il provvedimento 5560/EM
consultabile sul sito www.provincia.pd.it
Le autorizzazioni per gli impianti già esistenti
Aziende soggette: Se l’azienda artigiana è ancora in possesso di autorizzazioni precedenti all’entrata in
vigore del D.Lgs. 152/2006 ovvero:
- tutti gli impianti autorizzati ai sensi del DPR
203/88 in procedura ordinaria - tutti gli impianti che hanno presentato domanda
ai sensi dell’art. 12 del DPR 203/88 ma non hanno mai ottenuto autorizzazione
esplicita deve presentare domanda di autorizzazione
AGGIORNAMENTO:
entro il 31/12/2011 per gli impianti anteriori al 1988 - dal 01/01/2012 al 31/12/2013 per
gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000 - dal 01/01/2014 al 31/12/2015
per gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati in data successiva al 31/12/1999. I termini di cui sopra sono stati oggetto di revisione da parte del recente D.Lgs. 128 del 19/06/2010, recante
Un ecosistema è insieme
modifica del D.Lgs. 152/2006, e pertanto sono stati riportati i termini aggiornati;
di organismi animali
Ai sensi dell’art. 281 comma 4, gli impianti che producono emissioni ricadevano: e vegetali che interagiscono
• nell’allegato 1 del DPR 25/07/91 e che per effetto dell’entrata in vigore della parte V
tra loro e con l’ambiente
del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni
che li circonda.
in atmosfera; - nell’allegato 2 del DPR 25/07/91 (ridotto inquinamento atmosferico e
inquinamento
atmosferico poco significativo), sia quelli già autorizzati, sia quelli che
Si ricorda che i cambiamenti che porhanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 e non hanno mai ottenuto un’esplicita
tano modifiche sostanziali al tipo o alla
autorizzazione;
quantità di emissioni devono essere
• dovevano presentare la richiesta di adesione all’autorizzazione generale generica entro
comunicate all’autorità competente
15 mesi dall’entrata in vigore della parte V del D.Lgs. 152/2006; pertanto l’ultima data
utile alla presentazione era il 28/07/2007.
33
EMISSIONI IN ATMosfera
le analisi
Le autorizzazioni, siano esse a carattere generale o ordinario, prescrivono che le emissioni siano il più
possibile convogliate a camino e che le emissioni omogenee vengano confluite in numero minimo
di camini. I camini devono essere dotati di tronchetti di campionamento per le analisi sui fumi che
devono essere eseguite periodicamente.
Il tipo di inquinante e la frequenza con cui devono essere fatte le analisi, nonché altre particolari
prescrizioni che devono essere rispettate sono definite nell’autorizzazione.
34
gestione solventi
Per alcune tipologie di attività,
le autorizzazioni prevedono che
l’azienda presenti annualmente
un Piano Gestione Solventi.
Il Piano Gestione Solventi è un
documento che viene redatto
per controllare l’utilizzo di
prodotti contenenti solventi e
le emissioni che ne derivano.
Tale piano deve essere preparato nel caso si consumi
un quantitativo di solvente al
di sopra di una determinata
soglia, che varia in base al
tipo di attività che genera
l’emissione. Nell’analisi del
consumo di solvente vengono
prese in considerazione le
quantità che entrano e che
escono, sia nelle emissioni in
atmosfera (aspirate a camino
o diffuse), sia come rifiuti che
come scarichi idrici.
Soglie per assoggettabilità al PGS
Attività
consumo
di solvente
(ton/anno)
1 Stampa offset >15
2 Rotocalcografia per pubblicazioni 3.1 Altri tipi di rotocalcografia,
flessografia, offset dal rotolo,
unità di laminazione o laccatura 3.2 offset dal rotolo su tessili/cartone 4 Pulizia di superficie 5 Altri tipi di pulizia di superficie 6.1 Rivestimento di autoveicoli 6.2 Rivestimento di autoveicoli 6.3 Finitura di autoveicoli 7 Verniciatura in continuo (coil coating) 8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento
di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta 9 Rivestimento di filo per avvolgimento > 25
> 15
> 30
> 1
> 2
> 0,5
>15
> 0,5
> 25
>5
>5
Attività
10 Rivestimento delle superfici di legno 11 Pulitura a secco 12 Impregnazione del legno 13.1 Rivestimento di cuoio (ad esclusione
degli articoli previsti al punto 13.2) 13.2 Rivestimento di cuoio per articoli
di arredamento e piccola pelletteria
(es. borse, cinture, portafogli, ecc...) 14 Fabbricazione di calzature 15 Stratificazione di legno e plastica 16 Rivestimenti adesivi 17 Fabbricazione di preparati per rivestimenti,
vernici, inchiostri e adesivi 18 Conversione della gomma 19 Estrazione di olio vegetale e grasso animale
e attività di raffinazione di olio vegetale 20 Fabbricazione di prodotti farmaceutici consumo
di solvente
(ton/anno)
>15
->25
>10
> 10
>5
>5
>5
> 100
>15
>10
>50
Per esempio una carrozzeria ricadrà nell’attività 6.1 e, se supererà un consumo annuo di solvente
superiore a 0,5 ton/anno, dovrà presentare annualmente il PGS (Piano Gestione Solventi)
35
EMISSIONI IN ATMosfera
REQUISITI DEI CAMINI
I tronchetti di campionamento
Per effettuare il prelievo degli inquinanti l’operatore deve
poter inserire la sonda nel camino, e a questo scopo i camini
sono dotati di tronchetti di campionamento.
L’accesso in sicurezza
Il tecnico incaricato per il
campionamento,
nonché
gli
eventuali organi di controllo,
devono poter accedere in modo
agevole e sicuro ai camini per lo
svolgimento delle proprie funzioni:
pertanto, quando vengono costruiti
i camini, è necessario tener conto di
queste esigenze.
L’accesso deve essere garantito
con un impianto di tipo fisso
(scale, passerelle, piattaforme
fisse) e non mobile come spesso
accade (piattaforme elevatrici
mobili o sistemi di sollevamento
improvvisato con carrelli elevatori).
36
Fonte delle tre foto sui camini:
Standardizzazione delle Metodologie
Operative per il controllo delle
Emissioni in Atmosfera.
(ARPAV Dipartimento Provinciale
di Treviso)
L’identificazione
Ogni camino deve essere
univocamente identificato con
un’apposita targa inamovibile
ed indelebile.
N.B. L’identificazione deve essere fatta anche se è presente
un solo camino.
Il numero di tronchetti
e la loro posizione varia
in base alle dimensioni
del cami-no come
definito dalle norme
UNICHIM n. 422.
Semplificando, si deve considerare che
va sempre garantito
l’accesso al tronchetto
in modo sicuro ed
agevole, deve esserci
quindi
abbastanza
spazio perché il tecnico
possa muoversi con la
propria
attrezzatura
ingombrante e pesante.
Inquinamento atmosferico
è un termine che indica
tutti gli agenti fisici,
chimici e biologici che modificano
le caratteristiche
.naturali dell’atmosfera.
37
EMISSIONI
obblighi da rispettare
Libretti d’impianto e di centrale
Gli impianti termici devono essere dotati di:
• un libretto d’impianto conforme all’All. G
del D.P.R.n°412 del 26/08/1993 e s.m.i.: se
la potenza termica è minore di 35kW
•Un libretto di centrale conforme all’All. F
del D.P.R. n°412 del 26/08/1993 e s.m.i.: se
la potenza termica è maggiore di 35kW
Impianto termico civile: impianto termico
la cui produzione di calore é destinata,
anche in edifici ad uso non residenziale,
al riscaldamento o alla climatizzazione di
ambienti o al riscaldamento di acqua per
usi igienici e sanitari; l’impianto termico
civile è centralizzato se serve tutte le unità
dell’edificio o di più edifici ed è individuale
negli altri casi.
38
GLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE
IN ATMosfera
GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI
In tali libretti sono allegati i documenti
che attestano le avvenute manutenzioni
periodiche necessarie a garantire il rispetto dei
valori limite di emissione. I libretti di centrale
devono essere integrati, entro il 30/12/2012,
da un atto in cui si dichiara che l’impianto è
conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all’articolo 285 del D.Lgs.152/06 ed è idoneo
a rispettare i valori limite di cui all’articolo
286 del D.Lgs.152/06.
Dichiarazione di conformità
Il D.M. 22/01/2008 n°37 stabilisce che l’impresa
installatrice dell’impianto, al termine dei lavori,
è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di
Conformità. Tale documento attesta che
l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle
norme di cui all’art. 6 della stessa legge. Nel
caso in cui la dichiarazione di conformità non
sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale
atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del D.M. 22/01/2008
n°37, a una dichiarazione di rispondenza,
resa da un professionista iscritto all’albo
professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel
settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti o da
un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni,
il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa
abilitata operante nel settore impiantistico a
cui si riferisce la dichiarazione.
Al fine di prevenire le emissioni dei gas serra e delle
sostanze ozonolesive comunemente contenute
negli impianti di climatizzazione, sono state poste
varie prescrizioni da osservare in funzione del tipo
di gas e della sua quantità presente nell’impianto,
ne riportiamo le principali.
Libretto d’impianto
• Controllo dei fumi
Oltre alla manutenzione annuale ordinaria, al
fine di controllare il rispetto dei valori limite di
emissione degli impianti termici, devono essere
fatti dei controlli sui fumi in uscita con cadenza
Biennale: se la potenza termica nominale è
minore di 35kW
Annuale: se la potenza termica nominale è
maggiore di 35kW
Il gestore deve custodire un libretto di impianto
conforme al modello di cui all’allegato I del D.P.R.n°147
del 15/02/2006. Nel libretto di impianto devono essere
registrate le operazioni di recupero e ricircolo del gas
Controlli di fughe
Gli impianti devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:
a) annuale per impianto e apparecchiature con un contenuto di gas compreso tra i 3-100 Kg
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di gas superiore ai 100 kg.
Quando, nel corso di un’ispezione, venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla
ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno.
Qualora
si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del
circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla
verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.
I risultati
dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto.
39
Il PTA (Piano di tutela delle acque) del Veneto
comprende numerose altre norme che regolamentano
gli scarichi idrici, pertanto è necessario valutare la
situazione idrica della propria azienda al fine di
valutare caso per caso gli adempimenti applicabili.
GLI SCARICHI IDRICI
Cosa sono le acque meteoriche
di dilavamento di prima pioggia
In azienda è importate
porsi alcune domande, come:
• Da dove traggo l’acqua?
• Arriva solo da acquedotto oppure
ho anche dei pozzi?
Tipologie degli scarichi idrici
NORME GENERALI
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in
cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni, diverse acque dalle acque domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavameto;
Gli scarichi devono essere autorizzati
dall’autorità competente prima della loro
attivazione, tale autorizzazione vale per
quattro anni e deve essere richiesto il rinnovo
con un anno di anticipo rispetto alla scadenza.
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche,
di acque reflue industriali, ovvero acque meteoriche di dilavameto convogliate in reti fognarie,
anche separate, provenienti da aglomerato;
Scarico: qualsiasi emissione effetuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore acque superficiali, dal suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’artcolo 114 del D.lgs n. 152/2006.
ACQUE DI Scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
40
Devono rispettare i valori limite di emissione.
Deve esserci un punto accessibile per il
campionamento immediatamente a monte
della immissione nel recapito, tranne che
per gli scarichi domestici e quelli ad essi
assimilati (servizi igienici, lavatrici con
cestello di portata inferiore ai 20kg, …)
• Utilizzo acqua nel ciclo produttivo?
• Ho un impianto
di trattamento/depurazione?
• Dove scarico le acque reflue?
La risposta a queste domande aiuta a dare un’idea della
situazione aziendale ad esempio: se attingo l’acqua
da pozzi sotterranei ho bisogno di un concessione
per farlo, se uso acqua nel ciclo produttivo molto
probabilmente avrò degli scarichi di tipo industriale
e pertanto devo chiedere un’autorizzazione per lo
scarico e rispettare certi limiti di inquinanti, infine se
scarico acque reflue industriali al suolo non lo posso
fare, salvo particolari casi, ma devo rimediare alla
situazione allacciandomi alla fognatura.
Acque meteoriche
di dilavamento:
sono la “frazione
delle acque di una
precipitazione atmosferica” che, non infiltrata nel sottosuolo
o evaporata, dilava le
superfici scolari.
Acque di seconda pioggia:
acque meteoriche di dilavameto
che dilavano le superfici scolanti
successivamente alle acque
di prima pioggia nell’ambito
dello stesso evento piovoso, in
reti fognarie, anche separate,
provenienti da aglomerato;
Acque di prima pioggia: i
primi 5mm di acqua meteorica
di dilavamento uniformemente
distribuita su tutta la superficie
scolante servita dal sistema di
collettamento.
Le acque meteoriche di dilavamento, in alcuni tipi
di insediamenti produttivi (Allegato F del PTA del
Veneto), possono essere assimilate alle acque reflue
industriali nel caso dilavino sostanze pericolose;
pertanto è necessario valutare e approfondire la
situazione per essere certi di non essere soggetti
ad autorizzazione anche per le acque meteoriche.
41
I M PA T T O
La Valutazione di Impatto
Acustico (VIA) è un documento
obbligatorio che deve essere
redatto per tutte le attività
produttive. Serve a stabilire l’entità dell’impatto acustico che
l’azienda ha sull’ambiente circostante e a porre rimedio in casi di
sforamento dei limiti, tale obbligo
è stabilito dalla Legge 447 del
1995.
La zonizzazione acustica
Il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 stabilisce
le sei classi acustiche in cui i comuni devono
suddividere il proprio territorio:
PREVISIONE
DI IMPATTO ACUSTICO
CERTIFICATO
DI AGIBILITA’
AC U S T I CO
Con la Valutazione di Impatto
Acustico non viene solo determinato
il rumore emesso dall’azienda ma
anche quello che viene recepito da
coloro che si trovano in vicinanza
del sito produttivo, inoltre viene
valutato il contributo che la fabbrica
porta alla rumorosità ambientale
misurando il rumore ad attività
avviata e ad attività spenta.
42
VALUTAZIONE
DI IMPATTO ACUSTICO
Viene realizzata
sulla base
del layout aziendale
previsto
nel progetto
Una volta ottenuta
l’agibilità
si procede con
la valutazione
vera e propria
N.B. I limiti acustici sono differenti in base all’orario, infatti la giornata
è divisa in due periodi: diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00)
Classe I aree particolarmente protette
Classe II aree prevalentemente residenziali
Classe III aree di tipo misto
Classe IV aree di intensa attività umana
Classe V aree prevalentemente industriali
Classe VI aree esclusivamente industriali
Ogni classe stabilisce dei limiti acustici
diversi, quindi, i risultati sperimentali devono
essere confrontati con i limiti della classe di
appartenenza del sito produttivo.
Non tutti i comuni hanno provveduto ad
effettuare la zonizzazione acustica del
proprio territorio, in questo caso i limiti
di riferimento diventano quindi quelli del
D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Quando?
Come spiegato dal diagramma, la valutazione vera e propria deve essere fatta una volta ottenuta l’agibilità, quindi a fabbrica
avviata. Il documento non ha scadenze temporali ma deve essere rinnovato ogni qualvolta intervenga un’alterazione della
rumorosità aziendale (acquisto di nuovi macchinari, cambio del ciclo produttivo, cambio di orario di lavoro, ecc…)
43
L’amianto
AMIANTO
è un materiale dalla straordinaria resistenza termica,
perciò è stato lungamente
utilizzato fino agli anni ottanta per produrre la miscela
cemento-amianto (Eternit) per
la coibentazione di edifici, tetti,
navi, treni; come materiale per
l’edilizia (tegole, pavimenti,
tubazioni, vernici, canne fumarie), nelle tute dei vigili del
fuoco, nelle auto (vernici, parti
meccaniche), ma anche per la
fabbricazione di corde, plastica
e cartoni.
L’amianto
non può più essere
utilizzato dal 1992, tuttavia
rimangono ancora in circolazione
numerosi manufatti realizzati in
questo materiale. Le fibre di amianto
sono molto nocive per la salute e possono
causare gravi danni polmonari, infatti
non esiste una soglia di rischio al di
sotto della quale la concentrazione
di fibre di amianto nell’aria
non sia pericolosa.
E’ quindi essenziale, nel caso in cui nella propria azienda siano presenti
oggetti in amianto (ad es. copertura), valutare l’integrità di tali oggetti poiché,
se danneggiati, possono rilasciare fibre e polveri.
Dopo la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti si prenderanno
le misure del caso, se necessario, come la rimozione, il confinamento,
l’incapsulamento.
La Regione Veneto ha emanato le linee guida con il DRG
n. 2041 del 22/07/2008 con la quale mira a diffondere la
necessità di provvedere per tutti (privati ed aziende) alla
mappatura dei manufatti contenenti amianto, consapevoli
che molti cittadini non sono al corrente di avere “in casa
propria” un materiale molto pericoloso.
Si ricorda che il trattamento dell’amianto deve avvenire secondo specifiche
procedure ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata. Prima di
procedere con la messa in sicurezza o la rimozione è obbligatorio presentare
domanda all’Ente Competente nel territorio, attendere il parere favorevole e
poi procedere con l’esecuzione e comunicare la chiusura dei lavori.
44
45
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I PRINCIPALI ORGANI DI CONTROLLO
Rifiuti
D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, D.M. 03/08/2005, D.Lgs. 133/05, D.M. 161/02, D.M. 65/2010,
D.Lgs. 151/2005, D.M. 17 dicembre 2010, D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010.D.Lgs
3 dicembre 2010, n.205
I reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria:
Sostanze pericolose
Direttiva 67/548/CEE, Direttiva 1999/45/CE, Regolamento 1272/2008 (CLP), Regolamento
1907/2006 (REACH), Regolamento 453/2010, Normativa per il trasporto di merci pericolose
su strada ADR.
Emissioni in atmosfera, impianti termici civili e di climatizzazione
D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, D.Lgs. 128 del 19/06/2010, DPR 203/88, DPR 25/07/91,
D.M. 17/03/2003, D.M. 22/01/2008 n°37, D.P.R. n°147 del 15/02/2006, Legge n°549 del
28/12/1993, Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 842/2006, Reg. CE 1005/2009.
Scarichi idrici
D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 - Piano di Tutela delle Acque del Veneto approvato con delibera
del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.
Impatto acustico
Legge 447 del 26 ottobre 1995, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, D.P.C.M. 1 marzo 1991.
Amianto
Legge 257 del 27 marzo 1992.
46
Polizia di Stato
Corpo Forestale
Vi sono inoltre altri organi
incaricati ad effettuare
controlli di tipo ambientale
di cui il principale
è sicuramente l’ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione
e Protezione Ambientale
del Veneto.
Comando Carabinieri
per la Tutela dell’Ambiente
(ex Nucleo Operativo
Ecologico (N.O.E.) dei Carabinieri)
Polizia municipale e provinciale
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
La presente guida è stata realizzata in collaborazione con il Necsi, che ha fornito i testi, le citazioni sono tratte da Wikipedia,
il progetto grafico e l’impaginazione è di Ferdi Arzenton e Ufficio Grafica e Comunicazione dell’Upa.
Stampa Tipografia Sartore, Fontaniva - Padova. La carta riciclata utilizzata è ecologica e si tratta di“Revive pure white silk”.
47
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