REGOLAMENTO PER L’EMISSIONE DI BANDI DI PRENOTAZIONE DEGLI
ALLOGGI DA CONCEDERE IN GODIMENTO E FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI A PROPRIETÀ
INDIVISA E DIVISA REALIZZATI DALLA COOPERATIVA
Art. 1 –Finalità
Al fine di meglio corrispondere alle esigenze dei soci, per programmare le attività della
Cooperativa in base alla più esatta conoscenza della domanda sociale, il Consiglio d’
Amministrazione, conosciuto il luogo di residenza e di lavoro dei soci, sulla scorta delle indicazioni
degli strumenti di programmazione edilizia e urbanistica dei comuni, in relazione alle
localizzazioni dei finanziamenti agevolati per l’edilizia convenzionata agevolata, elabora ipotesi di
realizzazione di interventi al fine di conoscere il reale riscontro con le esigenze dei soci, emette per
ogni intervento relativo ed apposito bando di prenotazione. Con il bando di prenotazione viene
formata la graduatoria fra i soci che hanno fatto domanda di partecipazione, sia per la prima
concessione o assegnazione degli alloggi che vanno realizzati nell’ intervento per cui viene emesso
il bando, sia per la concessione di eventuali alloggi che, per qualsiasi motivo, si rendessero
disponibili nell’intervento anche in corso di costruzione.
Art. 2 – Apertura del bando
La data di apertura del bando è fissato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
Art. 3 – Comunicazione dell’apertura dei bandi
La notifica ai soci si intende soddisfatta con la sola esposizione presso la sede sociale. Ogni altra
forma di pubblicità quali avvisi pubblici, inserzioni su periodici o quotidiani, avvisi personali presso
la residenza dei soci, sono di facoltà del Consiglio di Amministrazione e non suppliscono al dovere
dei soci di informarsi direttamente presso la sede della Cooperativa. In occasione dell’apertura del
bando possono essere convocate assemblee informative da tenersi in luoghi indicati nel bando
stesso, al fine di meglio ragguagliare i soci sulle caratteristiche dell’intervento proposto.
Art. 4 – Contenuto del bando
Ogni bando deve contenere la descrizione sommaria del luogo, l’entità dell’intervento, forme di
finanziamento, eventuali obblighi di convenzione per quanto conosciuti, la data presunta di
consegna dell’ alloggio, la data di apertura del bando, la durata del periodo di tempo di cui al primo
comma del successivo Art. 5, l’ammontare del versamento per la partecipazione al bando, i criteri
per la formulazione della graduatoria, i requisiti richiesti ai soci partecipanti, le altre modalità di
partecipazione al bando.
Art. 5 – Modalità di effettuazione del bando
Dalla data di apertura del bando di cui al precedente Art. 2 e per un periodo di volta in volta
fissato dal Consiglio di Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60,
vengono raccolte presso la sede della cooperativa le domande di partecipazione al bando
sottoscritte dai soci su apposito modulo predisposto dalla Cooperativa. Il numero dei soci che può
sottoscrivere la domanda è illimitato. Vengono considerate valide le domande dei soci che all’ atto
della domanda di prenotazione si trovino in regola nei confronti della Cooperativa. Possono
sottoscrivere tale domanda anche i cittadini che, avendo chiesto l’iscrizione nel libro soci della
Cooperativa, siano in attesa della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione per
l’ammissione a socio. In questo caso la validità della domanda di prenotazione è condizionata anche
al verificarsi di tale ammissione a socio da parte del Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa.Al termine del periodo di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio di
Amministrazione formula la graduatoria sulla base della anzianità di iscrizione in Cooperativa e ne
da comunicazione mediante esposizione presso la sede sociale ed eventuale avviso ai prenotatari. Il
criterio per la formulazione della graduatoria può variare solamente se deliberatamente richiesto o
dalle leggi erogatrici di finanziamenti agevolati a copertura dei costi di intervento messo a bando o
dal comune assegnante l’area da edificare o altri enti che abbiano la potestà giuridica per imporre
altri criteri di formulazione della graduatoria. Trascorso il periodo di cui al primo comma del
presente articolo, in coda alla succitata graduatoria, vengono inseriti tutti i soci, in regola nei
confronti della Cooperativa, che facciano domanda di prenotazione, nell’ordine di presentazione
delle domande. La graduatoria così risultante deve essere esposta presso la sede sociale della
Cooperativa. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare bando per bando, l’entità, la
durata e l’eventuale remunerazione del versamento a titolo di cauzione in conto prenotazione da
parte dei soci che sottoscrivono la domanda di partecipazione al bando di prenotazione.
Art. 6 – Requisiti per la partecipazione al bando
Il Consiglio, di volta in volta, delibera una quota di partecipazione al bando e quali debbono essere
i requisiti posseduti dai soci per poter partecipare al bando. Il possesso di detti requisiti deve
risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal socio richiedente su apposito modulo
predisposto dalla Cooperativa. I requisiti richiesti ai soci traggono origine dal Codice Civile, dalla
legislazione vigente, dallo Statuto e dei regolamenti della Cooperativa, dalle condizioni per
l’erogazione dei finanziamenti agevolati, dalla convenzione con il comune ove si effettua
l’intervento, dal carattere di socialità conferito all’intervento, dai contratti con gli istituti bancari o
concedenti i finanziamenti. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di stabilire, per ogni
intervento, il numero minimo dei componimenti il nucleo familiare a seconda delle dimensioni
dell’alloggio.
Art. 7 – Scelta individuale dell’alloggio
La scelta individuale dell’alloggio avviene distintamente per ogni intervento programmato, a
seguito della convocazione dei soci prenotatari a cura del Consiglio di Amministrazione. Per la
scelta i soci vengono interpellati secondo l’ ordine Costituitosi nella graduatoria di cui al
precedente Art. 5.
Art.8 – Partecipazione a più bandi
Il socio che lo ritenga opportuno può prenotarsi per più di un intervento, fermo restando l’ obbligo
di effettuare i relativi versamenti per ciascuna prenotazione. All’ atto dell’ accettazione di uno
qualsiasi degli alloggi prenotati ( scelta dell’alloggio e domanda di concessione), il socio deve
ritirarsi da ogni altra prenotazione ed ottiene il rimborso delle relative somme versate. Non sono
ammesse opzioni per successive scelte nel caso di liberazione di alloggi già prenotati, salvo casi
particolari decisi dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Ritiro e decadenza della prenotazione e graduatoria di riserva
Il socio che ha partecipato al bando può ritirarsi dalla prenotazione sottoscrivendo apposita
domanda. In questo caso il socio ha diritto alla restituzione della somma versata all’atto della
prenotazione, senza accredito di interessi. Al socio verrà addebitata una penale deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, salvo casi particolari decisi dallo stesso. Avvenuta la scelta
dell’alloggio da parte del socio richiedente e l’ assegnazione da parte della Cooperativa, il socio
che, non avendo scelto l’alloggio perché esauriti quelli di suo gradimento, intende rimanere in
graduatoria per l’assegnazione di alloggi che eventualmente si rendessero disponibili per la
rinuncia da parte di altri soci gia assegnatari, lo può fare sottoscrivendo, al momento della
chiamata per la scelta dell’alloggio, apposita domanda in cui deve indicare quali tipi di alloggio
sono di suo interesse. In questo caso il posto di graduatoria del socio richiedente rimane quello
precedentemente occupato. In assenza di tale richiesta il socio decade automaticamente dalla
graduatoria per la prenotazione degli alloggi e quanto da lui versato all’atto della prenotazione
viene dalla Cooperativa restituito, se richiesto, oppure versato in un libretto di prestito sociale.
Avvenuta la concessione e consegnati gli alloggi, la prenotazione e le relative graduatorie perdono
ogni efficacia e i soci che siano rimasti in graduatoria hanno diritto al rimborso della cauzione
versata, maggiorata degli interessi, se e in quanto stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di
apertura del bando di prenotazione.
Art. 10 – Norme generali
Qualora per qualsiasi motivo, uno degli interventi programmati dovesse essere annullato o
sospeso per un periodo superiore a un anno rispetto ai termini indicati, i soci prenotatari avranno
diritto al rimborso della somma versata all’ atto della prenotazione, maggiorata degli interessi
legali netti. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può chiedere la copertura delle spese vive
attinenti al programma annullato o sospeso.
Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dall’ Assemblea Generale Ordinaria dei soci del
28/04/2011 entra in vigore il 1° maggio 2011.
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE LA CESSIONE E L’ USO DEGLI ALLLOGGI
DA CEDERE IN GODIMENTO DI INTERVENTI A PROPRIETÀ INDIVISIBILE
REALIZZATI DALLA COOPERATIVA
Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento stabilisce le norme per l’assegnazione degli alloggi da cedere in
godimento e per la determinazione dei corrispettivi di tale godimento. Il presente regolamento
sostituisce ed annulla qualsiasi regolamento o deliberazione precedenti inerenti la concessione di
godimento degli alloggi realizzati dalla Cooperativa in regime di proprietà indivisibile.
Art. 2 – Scelta dell’alloggio
Nell’ ordine definito dalla graduatoria di prenotazione determinata con le modalità di cui al
relativo regolamento, ogni socio prenotatario viene invitato a scegliere l’alloggio di suo
gradimento tra quelli disponibili. La scelta viene confermata dal socio con l’apposizione della sua
firma su un modello planimetrico predisposto dalla Cooperativa che individua le singole unità
immobiliari.
Art. 3 – Alloggi riservati alle categorie particolari
La Cooperativa nei Comuni in cui andrà a realizzare insediamenti abitativi potrà riservare
permanentemente (e cioè per tutta la durata della convenzione da sottoscriversi ai sensi dell’ art.
35 della Legge 865/71 e successive modifiche) un numero di alloggi a quegli anziani e invalidi che
il Comune, a sua piena discrezione, avrà indicato con apposito elenco, corredato dalla necessaria
documentazione e previa iscrizione a socio della Cooperativa. Tale elenco dovrà essere inviato da
Comune alla Cooperativa entro i termini da essa fissati.
I rapporti, in ordine al numero suddetto, fra la Cooperativa e il comune nel cui territorio verranno
realizzati insediamenti abitativi, saranno disciplinati dalla convenzione di cui all’art. 35 della legge
865/71 e successive modifiche.
Per ogni iniziativa il Consiglio di amministrazione potrà deliberare di riservare altresì un numero
di alloggi a favore di soci colpiti da determinati e dimostrabili bisogni ( sfratto, giovani coppie,
anziani ed extracomunitari) assegnato poi per anzianità di iscrizione o procedendo alla formazione
di graduatoria nella quale l’ anzianità di iscrizione risulti uno degli elementi determinanti.
Art. 4 – Domanda di assegnazione dell’alloggio scelto
Il socio, una volta scelto l’alloggio di suo gradimento come previsto al precedente Art. 1, rivolge
istanza al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa su un modulo appositamente
predisposto che individua le singole unità immobiliari.
Art. 5 – Elenco delle condizioni dell’assegnazione e dei patti di concessione
Nel sottoscrivere la domanda di cui la precedente Art. 4, il socio dà atto di conoscere ed accettare
le condizioni ed i patti secondo cui avverrà la concessione. L’ elenco delle condizioni e dei patti
viene deliberato, per ogni intervento, dal Consiglio di Amministrazione. Esso viene riportato in
calce alla domanda di concessione e firmato per presa visione ed accettazione dal socio stesso.
Detto elenco comprende:
a) la data presunta di consegna dell’alloggio;
b) gli obblighi e le limitazioni derivanti dalla convenzione col comune, per quanto noti al
momento dell’assegnazione;
c) l’ importo, le modalità di versamento, l’eventuale remunerazione e le forme di restituzione
dell’eventuale prestito richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
d) l’ammontare del corrispettivo annuo di godimento dell’alloggio determinato dal Consiglio
di Amministrazione;
e) i criteri per la determinazione del tasso con cui calcolare gli interessi passivi da addebitare
ai soci per ritardati versamenti rispetto alle condizioni stabilite;
f) le modalità ed i termini di recesso o di decadenza dalla concessione;
g) le condizioni previste per il rimborso delle somme versate in caso di recesso o in caso di
decadenza dalla concessione ed eventuale penale determinate dal Consiglio di
Amministrazione;
h) ogni altra condizione o patto che, oltre quelli previsti dal Codice Civile e dallo Statuto della
Cooperativa, si rendesse necessario esplicitare in relazione all’intervento;
Art. 6 – Delibera del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande di concessione raccolte, entro 30
giorni dalla data dell’ultima domanda – e comunque, in caso di impossibilità, nel più breve
tempo possibile- delibera di concedere in godimento l’alloggio al socio richiedente oppure di
respingere la concessione con precisa motivazione.
Art. 7 – Certificazione di avvenuta concessione
Entro 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione per l’assegnazione
dell’alloggio al socio, la Cooperativa certifica al socio stesso l’avvenuta assegnazione tramite
semplice lettera postale.
Art. 8 – Prestiti finalizzati
Nella piena osservanza delle norme di legge, ai soci richiedenti la concessione in godimento
dell’alloggio, può essere richiesto un prestito il cui importo e le cui modalità di restituzione
vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
Art. 9 – Consegna degli alloggi
Una volta ultimato l’intervento da parte della Cooperativa, si procede alla consegna degli
alloggi ai soci assegnatari previa stesura di apposito verbale di consegna e consistenza.
Art. 10 – Atto di assegnazione in godimento
Al momento della consegna dell’alloggio, il socio assegnatario sottoscrive l’atto di
assegnazione in godimento ed il regolamento per l’utilizzo delle parti comuni, approvati dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’ Art. 37 dello Statuto Sociale e/o dell’ Assemblea
Condominiale.
Art. 11 – Requisiti
Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’accertamento dei requisiti, ha facoltà di richiedere
ad ogni socio l’esibizione di atti, documenti o certificazioni, rilasciate da pubbliche
amministrazioni. Il socio perde i requisiti allorchè risulti essere titolare del diritto di proprietà
di idoneo alloggio o benefici di un alloggio finanziato con pubblici contributi. Nel caso in cui il
socio venisse a trovarsi nella suddetta condizione, anche dopo aver avuto l’assegnazione in
godimento dell’alloggio, dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione entro sei mesi
dall’ingiunzione della cooperativa.
Art. 12 – Revoca assegnazione
Qualora venga accertato che un socio non abbia all’atto dell’assegnazione in godimento o abbia
perduto successivamente i requisiti per usufruire del godimento stesso dell’alloggio,
l’assegnazione in godimento sarà senz’altro revocata e l’assegnatario avrà diritto soltanto al
rimborso della quota di anticipazione eventualmente versata.
Art. 13 – Ricorso
Contro la decisione di revoca dell’assegnazione in godimento, il socio può ricorrere a norma
dell art. 35 dello Statuto sociale al Collegio arbitrale.
Art. 14 – Modifiche all’alloggio
L’assegnatario non potrà apportare all’alloggio assegnatogli in godimento innovazioni e
modifiche né all’interno né all’esterno, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di
Amministrazione. L’autorizzazione non potrà essere data se le innovazioni proposte dovessero
comunque recare pregiudizio ad altri alloggi gia assegnati. Tuttavia l’assegnatario potrà
liberamente e senza bisogno di autorizzazione eseguire a proprie spese nell’interno dell’
alloggio migliorie come tinteggio, stucchi, decorazioni, zoccolature e rivestimenti, a condizione
che non vengano mutate le strutture né la disposizione dei vani. In nessun caso potrà
pretendere il rimborso.
Art. 15 – Occupazione dell’ alloggio
L’alloggio deve essere stabilmente occupato dal socio assegnatario entro 30 giorni dalla
consegna. L’ inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dell’assegnazione in
godimento.
Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Possesso requisiti
I soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, di essere in possesso dei requisiti per l’assegnazione in godimento previsti al precedente
art. 5. al socio al quale vengano meno i requisiti di assegnazione in godimento di cui all’ art. 5,
ovvero abbia ceduto tutto o in parte l’alloggio a terzi, ovvero abbia abbandonato l’ alloggio per
un periodo superiore a 5 mesi, salvo autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sarà
revocata l’assegnazione in godimento.
Art. 17 -Canone di godimento
Ogni Socio assegnatario è tenuto a pagare alla Società Cooperativa il canone di godimento e
ogni altra spettanza secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il canone sarà determinato da Consiglio di Amministrazione in base al piano finanziario ed
economico dell’intervento, tenuto conto delle norme di legge e di quanto stabilito dalla
convenzione o da altri atti della pubblica amministrazione nonché del presente regolamento.
Il canone di godimento è calcolato in base alla superficie dell’alloggio assegnato.
Esso tiene conto dei costi finanziari che la cooperativa deve affrontare per il raggiungimento
degli scopi sociali (mutualità), dei costi di gestione, l’ammortamento del capitale investito, i
costi di manutenzione straordinaria.
Art. 18 - Estinzione del Mutuo
Alla conclusione del rimborso del mutuo attivato per far fronte al piano economico e
finanziario dell’intervento, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa potrà valutare la
determinazione del canone in relazione alle necessità mutualistiche e di solidarietà della
Cooperativa oltre ai costi di manutenzione e migliorie da apportare al patrimonio abitativo, al
proprio funzionamento amministrativo e comunque finalizzate al perseguimento degli scopi
sociali.
Art. 19 – Separazione
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello
stesso, il coniuge del socio assegnatario ha il diritto, di abitare nell’alloggio assegnato in uso al
socio assegnatario, solo nel caso in cui il diritto di abitare nella casa famigliare gli sia stato
attribuito dal giudice o sia stato convenuto tra le parti.
Art. 20 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei soci del
28/04/2011 entra in vigore il 1° maggio 2011.
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE CON PATTO DI FUTURO
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI INTERVENTI
REALIZZATI DALLA COOPERATIVA
Art. 1 – Scelta dell’alloggio
Nell’ordine definito dalla graduatoria di prenotazione ogni socio prenotatario verrà invitato a
scegliere l’alloggio di suo gradimento tra quelli disponibili. La scelta viene confermata dal
socio, con l’apposizione della sua firma su un modello planimetrico predisposto dalla
Cooperativa che individua le singole unità immobiliari.
Art. 2 – domanda di assegnazione dell’alloggio scelto
Scelto l’alloggio di suo gradimento, come previsto al precedente Art. 1, il socio rivolgerà
istanza al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa su apposito modulo predisposto
dalla stessa, per ottenere l’assegnazione di detto alloggio.
Art. 3 – Elenco delle condizioni e dei patti di assegnazione.
Nel sottoscrivere tale domanda il socio darà atto di conoscere ed accettare l’elenco delle
condizioni e dei patti secondo cui avverrà l’assegnazione. Tale elenco di condizioni e patti
verrà riportato in calce alla domanda di assegnazione e verrà firmato per presa visione e
accettazione del socio stesso.
Esso comprenderà:
a) la data di inizio lavori e la data presunta di fine lavori;
b) l’ importo del primo versamento da versarsi contestualmente alla firma della domanda di
assegnazione;
c) gli obblighi e le limitazioni derivanti dalla convenzione col comune per quanto note al
momento dell’assegnazione;
d) l’eventuale diritto di prelazione da parte della Cooperativa in caso di rivendita dell’alloggio
da parte del socio;
e) il riconoscimento da parte del socio della funzione di stazione appaltante svolta dalla
Cooperativa;
f) la determinazione della superficie lorda degli alloggi secondo cui viene suddiviso il costo
globale dell’intervento;
g) l’ammontare del costo dell’alloggio, determinato come da regolamento per la definizione
dei costi, specificando bene quali sono le parti definitive e quali sono previsionali;
h) la suddivisione di tale costo complessivo nelle varie rate e per ognuna di esse la data del
pagamento;
i) i criteri per la definizione del tasso con cui calcolare gli interessi passivi da addebitare ai
soci per ritardati pagamenti rispetto alle condizioni stabilite ed eventualmente i criteri per
la definizione della ragione di calcolo dello sconto sul costo dell’alloggio in caso di
anticipato pagamento rispetto alle condizioni pattuite;
j) le modalità ed i tempi di restituzione dell’ I.V.A. pagata dai soci e recuperata dalla
Cooperativa in forza delle agevolazioni fiscali vigenti;
k) i termini, le modalità ed i costi della stipulazione dell’ atto di assegnazione in proprietà;
l) la scelta del notaio rogante;
m) le modalità ed i termini del recesso o della decadenza dall’assegnazione;
n) le condizioni previste per il rimborso delle somme versate in caso di recesso e in caso di
decadenza dell’ assegnazione
o) ogni altra condizione o patto che, oltre quelli previsti dal Codice civile e dello Statuto della
Cooperativa, si rendesse necessario esplicitare in relazione all’intervento.
Art. 4 – Delibera del Consiglio di Amministrazione
Raccolte le domande di assegnazione dei soci richiedenti, il Consiglio di Amministrazione,
entro 30 giorni dalla data della domanda, delibera di assegnare con patto di futuro
trasferimento della proprietà, l’alloggio richiesto dal socio richiedente, oppure di respingere
con apposita motivazione tale richiesta di assegnazione.
È inoltre compito del Consiglio di Amministrazione deliberare per ogni intervento la
definizione esatta delle condizioni e dei patti di cui al precedente Art. 3.
Art. 5 – Certificazioni d avvenuta assegnazione
Entro 30 giorni dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione di assegnazione
dell’alloggio al socio, la Cooperativa certificherà al socio stesso l’avvenuta assegnazione
tramite semplice lettera postale.
Art. 6 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dall’ Assemblea Generale Ordinaria dei soci del
22/05/2001 entra in vigore il 1° Luglio 2001.
REGOLAMENTO PER LA RIASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE
CHE VENGONO LIBERATI
Art. 1 – Finalità
Alla fine di ogni anno la Cooperativa emetterà un bando tra tutti i Soci che sono interessati alla
assegnazione di alloggi in locazione. Tra tutte le adesioni pervenute verrà definita una
graduatoria che terrà conto della data di iscrizione a Socio. Tale graduatoria avrà validità
annuale e verrà affissa nella bacheca degli uffici della Cooperativa.. Ai soci in graduatoria verrà
comunicata la disponibilità degli alloggi che si sono liberati, le modalità di assegnazione e
verranno successivamente contattati nel rispetto dell’ordine di iscrizione a libro Soci della
Cooperativa.
Art. 2 – Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dall’ Assemblea Generale Ordinaria dei soci del
28/04/2011 entra in vigore il 1° maggio 2011.
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEGLI ALLOGGI DI
INTERVENTI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA
Art. 1 – Finalità
Al fine di instaurare tra socio assegnatario e Cooperativa assegnante un rapporto chiaro e
preciso, presupposto essenziale per il consolidamento della fiducia tra socio e società, è
necessario già in fase di assegnazione degli alloggi conoscere il costo degli stessi.
Art. 2 – Determinazione del costo per unità di superficie
La cooperativa all’atto di assegnazione dichiarerà il costo presunto dell’ alloggio per unità di
superficie di cui al successivo Art. 3. Nel caso di reale impossibilità di conoscere, alla data
dell’assegnazione degli alloggi, il preciso importo di una o più voci che compongono il costo
d’intervento, verrà comunicato ai soci la previsione di costo di tali voci e si procederà al
conguaglio al momento della esatta definizione del loro importo.
Art. 3 – Superfici
La definizione di superfici utilizzate per la suddivisione del costo generale dell’intervento al
fine di ottenere il costo per unità di superficie di cui al precedente Art. 2, è demandata al
Consiglio di Amministrazione. Per la determinazione di tali superfici, effettuata nel rispetto
delle norme del Codice Civile e dello Statuto, si dovranno considerare a seconda della tipologia
di intervento le seguenti modalità:
Superficie lorda vendibili (interventi su area libera)
a) la superficie netta degli alloggi;
b) la superficie dei muri divisori interni, dei muri esterni, dei muri di confine;
c) la superficie delle logge;
d) la superficie dei balconi;
e) la superficie dei vani tecnici a servizio delle unità immobiliari;
f) la superficie dei garages ed eventualmente delle cantine (a corpo o misura);
g) il piano ove si trova ogni alloggio rispetto all’edificio;
h) l’orientamento delle superfici esterne degli alloggi rispetto ai punti cardinali;
i) il numero delle esposizioni all’esterno;
j) eventuali pertinenze esclusive in dotazione all’alloggio;
k) quant’altro si rileva elemento che determina diverse utilizzazioni, appetibilità e valore tra
gli alloggi di uno stesso intervento.
Superficie convenzionale (interventi su area convenzionata legge 10)
a) muro esterno
100%
b) superficie netta di calpestio
100%
c) divisorie interne dell’appartamento
100%
d) divisorie tra unità immobiliari e tra queste parti comuni
50%
e) balconi a mensola ( chiusi su meno di tre lati)
50%
f) verande, logge (balconi chiusi su tre lati)
100%
g) scale interne all’alloggio
100%
h) autorimesse e cantine
50%
i) sottotetto
20%
le superfici dal punto e) al punto i) si intendono al lordo delle murature.
Superficie complessiva (interventi di edilizia residenziale pubblica)
Per superficie complessiva si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della
somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi Sc = Su +60% (Snr+Sp)
Le superficie utile è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei
muri perimetrali e quelli interni, dalle soglie di passaggio da vano all’altro, degli sguinci di
porte e finestre e dalle scale interne degli alloggi stessi.
Per superficie non residenziale si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici
non residenziali di pertinenza dell’alloggio, quali logge, balconi, cantine, soffitte, vani scala
interna all’alloggio e ripostigli, più quelle di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni
di ingresso, porticati, volumi tecnici, corridoi cantine, pianerottoli, centrali termiche, sala
macchine, vani comuni.
Per superficie parcheggi si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina
coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti)
ed escluse eventuali rampe d’ accesso.
Art. 4 – Importo e scadenza delle rate di pagamento del costo dell’alloggio
In ottemperanza con quanto previsto nel regolamento dell’assegnazione degli alloggi, l’elenco
delle condizioni e dei patti secondo cui vengono assegnati gli alloggi dovrà contenere
esplicitamente espressi sia l’importo delle rate di pagamento del costo dell’alloggio, sia la loro
scadenza.
Esse verranno determinate a cura del Consiglio di Amministrazione in modo che seguano il
previsionale andamento dei lavori di realizzazione dell’intervento e i pagamenti della
Cooperativa ai vari soggetti che concorrono a detta realizzazione.
Tali importi e scadenze saranno utilizzati, al termine della realizzazione degli interventi, per la
determinazione degli oneri finanziari o degli sconti maturati di cui ai successivi Art.5 e 6 del
presente regolamento in relazione all’andamento dei versamenti effettuati dai soci rispetto a
tali importi e scadenze.
Art. 5 – Oneri finanziari per ritardati pagamenti
Nel caso in cui il socio assegnatario ritardi i versamenti della Cooperativa, rispetto alle
condizioni dei pagamenti di cui al precedente Art. 4,sia in relazione agli importi sia in relazione
alle scadenze, verranno calcolati interessi passivi per ritardati pagamenti con tasso stabilito di
volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai soci.
Art. 6 – Sconto sul costo iniziale dell’alloggio
Nel caso in cui il socio assegnatario effettui dei versamenti alla Cooperativa in conto
pagamento dell’alloggio in anticipo rispetto alle condizioni di cui al precedente Art. 4 del
presente regolamento, per il periodo di effettivo anticipo e per gli importi realmente anticipati
la Cooperativa riconoscerà uno sconto sul costo iniziale dell’alloggio calcolato al tasso stabilito
dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai soci.
Art. 7 – Corrispettivo dell’alloggio da riportare nell’atto di trasferimento della proprietà
Il corrispettivo del costo dell’alloggio riportato nell’atto notarile di assegnazione al socio terrà
conto, rispetto al costo iniziale, degli sconti per anticipati pagamenti di cui il precedente
Articolo 6.
Art. 8 – Entra in vigore
Il presente regolamento, approvato dall’ Assemblea Generale Ordinaria dei soci del
22/05/2001 entra in vigore il 1° Luglio 2001.
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Regolamenti approvati 28.4.2011