Telespresso n°096/Pass. 1-Circolare del 19 maggio
1969
Oggetto: Legge 21 novembre 1967 n.1185.
Interpretazione.
La Legge 21 novembre 1967, n. 1185, nel regolare "ex novo" la materia sui
passaporti ha logicamente dato luogo, durante il primo anno di applicazione, a
molteplici quesiti d’interpretazione da parte degli uffici delegati a rilasciare,
rinnovare, ritirare o restituire tali documenti di espatrio.
Si ritiene che le risposte ad alcuni di tali quesiti, determinati da casi pratici, possano
utilmente integrare la conoscenza del punto di vista in materia del Ministero, che ha
formato oggetto delle direttive di cui alla circolare n. 19 in data 20 maggio 1968.
I quesiti e le relative risposte sono raggruppati qui di seguito a seconda dell’articolo
della citata legge n. 1185 cui essenzialmente si riferiscono.
Art. 2
QUESITO:
Se può darsi luogo al rilascio del passaporto
con esclusione di validità per il Paese di cui il
richiedente sia stato espulso con divieto di
reingresso.
RISPOSTA:
La Legge 21 novembre 1967, n. 1185 non
prevede che il detto motivo possa essere
causa di limitazione della validità territoriale
del passaporto, che normalmente ai sensi
dell’art. 2 viene rilasciato per tutti i Paesi i cui
Governi sono riconosciuti dal Governo italiano.
Art. 3
QUESITO:
Può essere sospeso il rilascio del passaporto al
cittadino che rifiuti di saldare un debito nei
confronti dell’Amministrazione statale.
RISPOSTA:
L’elencazione della cause che ostano al rilascio
del passaporto (artt. 3 e 9 della Legge 21
novembre 1967, n. 1185) è tassativa e quindi
non suscettibile di interpretazione estensiva.
QUESITO:
I genitori di prole minore, legalmente separati,
quale documentazione devono esibire per
ottenere il rilascio del passaporto.
RISPOSTA:
Ai sensi dell’art. 3 lettera b) della Legge 21
novembre 1967, n. 1185, i genitori di prole
minore, legalmente separati, non possono
ottenere il passaporto a meno che abbiano
ottenuta la prevista autorizzazione del Giudice
tutelare. Per essi non sussiste la possibilità
alternativa, prevista invece dallo stesso
articolo per i genitori di prole minore, non
legalmente separati, i quali possono ottenere il
passaporto qualora abbiano l’assenso dell’altro
genitore legittimo avente dimora nel territorio
della Repubblica.
QUESITO:
Nel quadro della nuova Legge 21 novembre
1967, n. 1185 per procedere al rilascio od al
rinnovo del passaporto a cittadino coniugato
può essere richiesto il consenso del coniuge.
RISPOSTA:
La Legge 21 novembre 1967, n. 1185 prevede,
rispettivamente agli artt. 16 e 17, che alla
domanda di rilascio ovvero di rinnovo del
passaporto devono essere uniti i nulla osta e
gli assensi previsti dalla legge. Al di fuori
quindi del caso previsto dall’art. 3 lettera b)
della succitata legge (genitori di prole minore,
non legalmente separati) non può essere
richiesto l’assenso del coniuge per il rilascio od
il rinnovo del passaporto all’altro coniuge;
assenso d’altra parte non necessario qualora ci
sia l’autorizzazione del Giudice tutelare.
QUESITO:
Applicazione della norma di cui all’art. 3,
lettera b) della Legge 1185 nei riguardi dei
cittadini residenti all’estero, in particolare se
ed in quali casi occorre l’autorizzazione del
giudice tutelare o l’assenso dell’altro coniuge.
RISPOSTA:
Tra le cause ostative al rilascio del passaporto,
vi è quella prevista alla lettera b) dell’art. 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185. Il
legislatore con la norma al riguardo ha inteso
evitare i casi di genitori che abbandonano
incustodita e priva di mezzi di sussistenza la
propria prole minore. In conseguenza se colui
che richiede il rilascio o il rinnovo del
passaporto ha figli minori la norma in
questione trova applicazione.
Il quesito presenta una certa casistica, per cui
una risposta di carattere generale rischierebbe
di non essere precisa. Se comunque dovessero
presentarsi all’atto pratico casi di non facile
soluzione potrà essere richiesto il parere di
questo Ministero, pur rimanendo la decisione
relativa al rilascio del passaporto, richiesto da
cittadino residente all’estero, di esclusiva
competenza dell’Ufficio consolare (artt. 5 e 7
della citata Legge 1185) nella cui circoscrizione
risiede il richiedente.
QUESITO:
Rinnovo del passaporto a cittadino residente
all’estero, nato il 9 dicembre 1949 (obbligo
militare).
RISPOSTA:
L’art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n.
1185, nell’elencare le cause le quali ostano al
rilascio (e quindi al rinnovo del passaporto),
stabilisce (alla lettera g) che non possono
ottenere tale documento "coloro che, essendo
residenti all’estero e richiedendo il passaporto
dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il
19° anno di età, non abbiano regolarizzato la
loro posizione in rapporto all’obbligo del
servizio militare.
Al riguardo la Circolare ministeriale n. 19 in
data 20 maggio 1968, relativa alle direttive di
massima per l’applicazione della citata Legge,
precisa: "È da tener presente che per i giovani
residenti all’estero soggetti agli obblighi di
leva, la validità del passaporto, non può
superare il 1° gennaio dell’anno del
compimento del ventesimo anno di età.
Successivamente a tale data si applica la
norma di cui al punto g) dell’art. 3 e di
conseguenza potrà essere rilasciato il
passaporto con validità quinquennale,
semprechè l’interessato abbia regolarizzato la
sua posizione militare".
Per quanto sopra il cittadino nato il 9 dicembre
1949 non regolarizzasse la propria posizione
militare, il provvedimento di rigetto
dell’istanza, intesa ad ottenere il rilascio o
rinnovo del passaporto successivamente al 31
dicembre 1968, va motivato con l’indicazione
della citata causa di cui all’art. 3, lettera g)
della legge 1185 e notificato all’interessato.
Art. 8
QUESITO:
La Circolare n. 19 in data 20 maggio 1968
stabilisce che la consegna del passaporto
all’interessato può avere luogo "a mezzo
posta". Si chiede di conoscere i limiti di tale
direttiva.
RISPOSTA:
La Circolare n. 19 del 20 maggio 1968 precede
(pagina 6 lettera f) che la consegna del
passaporto possa aver luogo "a mezzo posta".
Ciò nella necessità, tra l’altro, di evitare i gravi
disagi cui andrebbero altrimenti incontro i
molti connazionali che risiedono in località
notevolmente distanti dagli Uffici consolari.
D’altra parte è da tenere presente che tale
procedura viene seguita anche in Italia, per cui
le Questure, qualora ne siano richieste dagli
interessati, provvedono a consegnare il
passaporto "a mezzo posta".
Non si ritiene che possano derivare
inconvenienti dall’adozione della procedura in
questione, una volta che ci si sia attenuti a
tutte le altre norme in materia ed in
particolare a quelle relative alla richiesta ed
alla documentazione (vedi circolare pag. 4,
punti a) e b)).
Art. 12
QUESITO:
Qualora il cittadino non restituisce il
passaporto, malgrado l’avvenuta intimazione
di ritiro ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della
Legge 1185, sarebbe opportuno darne notizia
alla locale autorità d’immigrazione perché
revochi il permesso di soggiorno rilasciato allo
stesso.
RISPOSTA:
La mancata restituzione del passaporto da
parte del cittadino al quale sia stata intimata la
riconsegna di tale documento a termine del
comma 2° dell’art. 12 della Legge 21
novembre 1967, n. 1185, costituisce
inosservanza di un provvedimento legalmente
adottato che gli Uffici consolari sono tenuti a
denunciare alla competente Autorità giudiziaria
della Repubblica.
Ovvie considerazioni fanno ritenere che sia
invece da escludere l’opportunità che gli Uffici
consolari notifichino alle Autorità del Paese, in
cui sono stati istituiti, la mancata restituzione
come anche l’avvenuto ritiro del passaporto
italiano. Tali Autorità straniere d’altra parte
potrebbero o non tenerne conto ovvero
procedere ad espulsione del cittadino italiano,
provvedimento che non determinerebbe
necessariamente il raggiungimento delle
finalità considerate dalla legge 1185 e ciò in
quanto l’espulso, anziché rimpatriare,
potrebbe sempre cercare ospitalità in altro
Paese.
QUESITO:
Richiesta di ritiro di passaporto a cittadino
residente all’estero per inadempimento agli
obblighi alimentari nascenti da sentenza
emessa da autorità giudiziaria straniera
RISPOSTA:
La Circolare n. 34 in data 21 agosto 1968,
nell’impartire istruzioni di massima
relativamente all’applicazioe del 2° comma
dell’art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n.
1185, richiama l’attenzione sulle differenti
modalità da seguire a seconda che si verifichi
una piuttosto che l’altra delle due ipotesi in cui
l’Ufficio consolare deve procedere al ritiro del
passaporto, su istanza degli aventi diritto, al
cittadino che, trovandosi all’estero, non sia in
grado di offrire la prova dell’adempimento
degli obblighi alimentari cui è tenuto per la
legge italiana.
Nel far presente che la sentenza emessa da
autorità giudiziaria straniera, in materia di
alimenti, non ha rilevanza ai fini
dell’applicazione dell’art. 12 a meno che sia
stata delibata, si ricorda che si può procedere
al ritiro del passaporto anche "a semplice
istanza degli aventi diritto agli alimenti",
seguendo le modalità previste dalla citata
Circolare n.34 per tale ipotesi, peraltro
unicamente qualora la richiesta sia stata
avanzata da discendenti di età minore o inabili
al lavoro, da ascendenti ovvero da coniuge
non legalmente separato.
Art. 13
QUESITO:
Doveri del cittadino che ha smarrito il
passaporto ed iter burocratico per ottenere il
duplicato.
RISPOSTA:
L’art. 13 della Legge 21 novembre 1967, n.
1185 prevede che chi smarrisce il passaporto
deve farne circostanziata denuncia ad una
delle autorità indicate all’art. 5 (all’estero la
denuncia va fatta alla rappresentanza
diplomatica ovvero all’Ufficio consolare) e che
ha diritto ad ottenere un duplicato entro i
termini di cui all’art. 8. Entro tali termini detta
autorità provvede a svolgere la istruttoria del
caso (accertamenti relativi all’effettivo
smarrimento del passaporto ecc.) e, tra l’altro,
se il richiedente non risulta residente nella
propria circoscrizione, provvede a munirsi del
prescritto nulla osta (delega) dell’Ufficio
competente sia esso all’estero ovvero in Italia.
Ciò nella validità anche nel caso in esame della
norma di cui all’art. 7.
Art. 14
Chiarimenti in merito al rilascio del passaporto
ordinario individuale ai minori ed all’uso da
parte degli stessi.
QUESITO:
A maggior chiarimento delle direttive di
massima di cui alla Circolare n. 19 in data 20
maggio 1968 si precisa che le norme di cui
all’art. 14 della Legge 21 novembre 1967, n.
1185, nel prendere in esame il rilascio del
passaporto in relazione all’età degli interessati,
stabilisce che i cittadini:
RISPOSTA:
•
•
•
se hanno compiuto il decimo anno di età,
possono ottenere il passaporto ordinario
individuale (1° comma dell’art. 14);
se minori degli anni dieci, possono ugualmente
ottenere il passaporto ordinario individuale ma
non possono usarlo a meno che si attengano
alla condizione di viaggiare in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure
affidati a persona o ente, il cui nome deve
figurare sul passaporto o su apposita
dichiarazione a parte (punto 1° dell’art. 14);
se minori degli anni sedici, possono ottenere di
essere iscritti nel passaporto di uno dei
genitori, del tutore o di altra persona delegata
ad accompagnarli (punto 2 dell’art. 14).
In altri termini:
•
•
Il cittadino, indipendentemente dell’età, può
ottenere, a determinate condizioni, il
passaporto ordinario individuale, ma se minore
degli anni dieci deve viaggiare accompagnato
o affidato, come previsto al punto 1° dell’art.
14;
Il cittadino minore degli anni sedici, qualora
non preferisca avvalersi della detta possibilità
di ottenere il passaporto individuale, può
essere iscritto nel passaporto di uno dei
genitori o del tutore o di altra persona
delegata ad accompagnarlo, in modo da
evitare, specie nelle famiglie numerose,
l’onere di molteplici passaporti.
Art. 15
QUESITO:
Iscrizione sul passaporto delle generalità delle
donne sposate
RISPOSTA:
La Legge 21 novembre 1967, n. 1185,
prescrive all’art. 15: "il passaporto ordinario
indica nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza del titolare". Naturalmente,
pur essendo tassativa l’indicazione di tali
elementi di identificazione personale, non si
ritiene peraltro che sia obbligante il farli
susseguire nell’ordine elencato.
Il Ministero dell’Interno, interpellato in merito,
sembra deciso ad indicare per le donne
sposate innanzitutto il nome, quindi il
cognome da nubile ed infine quello da sposata
(es. Maria BIANCHI coniugata ROSSI). Ciò
nella visione e nella considerazione tra l’altro
degli orientamenti che indurrebbero a
modificare il vigente diritto familiare.
Questo Ministero ritiene che, per criterio di
uniformità in materia, sia consigliabile
senz’altro attenersi all’indirizzo assunto
dall’Amministrazione dell’Interno, peraltro
accettabilissimo.
Art. 17
QUESITO:
Si può o meno procedere al rinnovo del
passaporto in mancanza dell’assenso di cui alla
lettera b) dell’art. 3 della Legge 1185 partendo
dal presupposto che sia tuttora valido quello
espresso all’atto del rilascio.
RISPOSTA:
La norma di cui al quarto comma dell’art. 17
della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
prescrive: "Il passaporto ordinario può essere
rinnovato …… all’atto del rinnovo ………..
devono essere prodotti …………. gli assensi
previsti dalla presente legge.
È da escludere quindi che si possa procedere
al rinnovo del passaporto ordinario se non
siano stati, ove necessario, esibiti tale assensi.
Deresi d’altra parte considerare che la
mancanza dell’assenso (sostitutivo
dell’autorizzazione del Giudice tutelare) nel
caso specifico di cui alla lettera b) dell’art. 3 è
tra l’altro giusto motivo di ricorso da parte di
coloro a protezione dei quali è stata sancita la
norma di legge.
Art. 19
QUESITO:
l’istruzione ministeriale (pag. 7 n. 2 della
Circolare n. 19 in data 20 maggio 1968) di
riscuotere il prezzo del libretto nel caso di
rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 58 del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 sembrerebbe in
contrasto con la gratuità stabilita dall’art. 19
della Legge 21 novembre 1967, n. 1185.
RISPOSTA:
Non esiste contraddizione. La gratuità del
libretto è prevista unicamente a favore delle
persone appartenenti alle categorie stabilite
dall’art. 19 della Legge 21 novembre 1967, n.
1185; essa non si applica quando il passaporto
è rilasciato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200, ovvero dell’art. 13 del
D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
Qualora le cause di esenzione dalla tassa di
rilascio del passaporto previste dai detti articoli
58 e 13 concorrano o coincidano con quelle
dell’art. 19. Relativamente alla persona del
richiedente, ovviamente il passaporto può
essere rilasciato ai sensi della Legge 1185,
applicando quindi il trattamento più favorevole
(gratuità anche del libretto).
QUESITO:
In base alle istruzioni di cui al punto 3 della
Circolare n. 64 dell’11 dicembre 1967,
relativamente all’applicazione dell’art. 58 del
D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, può o meno
essere rilasciato gratuitamente il passaporto al
personale addetto ai seguenti uffici all’estero:
Camera di Commercio, I.C.E., E.N.I.T., e C.I.T.
RISPOSTA:
Al riguardo si precisa che possono ottenere il
passaporto gratuito (vedi Circolare n. 19 del
20 maggio 1968, pag. 3 punto h)) solo coloro
che rientrino in una delle categorie di persone
previste dall’art. 19 della Legge 21 novembre
1967, n. 1185, ovvero dall’art. 58 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 200, ovvero dall’art. 13 del
D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656.
I dipendenti dei sopracitati enti, come d’altra
parte gli impiegati dello Stato, non hanno
diritto – come tali – al rilascio del passaporto
gratuito. Gli stessi, in quanto vengano a
trovarsi nelle condizioni previste dalle tre leggi
citate, hanno diritto ad ottenere la gratuità in
questione (ad es. l’impiegato della C.I.T. che
chiede il passaporto valido per i Paesi della
C.E.E.; il dipendente della Camera di
Commercio all’estero che rientri in Patria per
prestare servizio militare).
Si confermano, con l’occasione, i criteri
d’interpretazione stabiliti con la circolare n. 64
in data 11 dicembre 1967 relativamente
all’espressione "personale civile e militare dello
Stato in servizio all’estero" adoperata alla
lettera a) dell’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n.200.
Art. 21
QUESITO
Possibilità di rilascio di un documento di
viaggio ad un cittadino straniero.
RISPOSTA:
La recente normativa in materia di passaporti,
Legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevede
all’art. 21 che "Possono essere rilasciati o
rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed
altri consimili documenti, equipollenti al
passaporto, in favore di stranieri e di apolidi,
quando ciò sia previsto da accordi
internazionali.
QUESITO:
Devono o meno ritenersi abrogate le istruzioni
contenute nelle Circolari ministeriale n. 43 del
17 novembre 1966 e n. 36 del 13 giugno
1967.
RISPOSTA:
La Legge 21 novembre 1967, n. 1185,
regolando "ex novo" l’intera materia sui
passaporti, ha abrogato la precedente
normativa (art. 15 delle "Disposizioni
Preliminari") ed in conseguenza ha
determinata la decadenza delle istruzioni
relative alla stessa, contenute nelle Circolari
ministeriali.
QUESITO:
Al fine di una consigliabile uniformità vi è la
possibilità o meno di stabilire che la domanda
di rilascio o rinnovo di passaporto deve essere
fatta compilando un determinato modulo,
predisposto a tale scopo
RISPOSTA:
L’uso di un determinato modulo per la
domanda di rilascio o di rinnovo del
passaporto può essere consigliato ma non
imposto.
Naturalmente, ai fini della possibilità del
rilascio o del rinnovo, la domanda deve
contenere tutti gli elementi indispensabili allo
scopo.
QUESITO:
Validità territoriale del passaporto ordinario da
rilasciare al minore di età.
RISPOSTA:
In base alla Legge 21 novembre 1967, n.
1185, il passaporto ordinario individuale,
richiesto dal minore di età, va rilasciato con
validità per tutti i Paesi i cui Governi sono
riconosciuti dal Governo italiano, a meno che
coloro, i quali hanno dato l’assenso ovvero
l’autorizzazione in merito ai sensi dell’art. 3
lett. a), abbiano manifestata la volontà che la
validità di detto documento di viaggio deve
essere limitata a determinati Paesi.
p. Il
Ministro
SAVINA
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Telespresso n°096/Pass - Ministero degli Affari Esteri e della