Telespresso n°096/Pass. 1-Circolare del 19 maggio 1969 Oggetto: Legge 21 novembre 1967 n.1185. Interpretazione. La Legge 21 novembre 1967, n. 1185, nel regolare "ex novo" la materia sui passaporti ha logicamente dato luogo, durante il primo anno di applicazione, a molteplici quesiti d’interpretazione da parte degli uffici delegati a rilasciare, rinnovare, ritirare o restituire tali documenti di espatrio. Si ritiene che le risposte ad alcuni di tali quesiti, determinati da casi pratici, possano utilmente integrare la conoscenza del punto di vista in materia del Ministero, che ha formato oggetto delle direttive di cui alla circolare n. 19 in data 20 maggio 1968. I quesiti e le relative risposte sono raggruppati qui di seguito a seconda dell’articolo della citata legge n. 1185 cui essenzialmente si riferiscono. Art. 2 QUESITO: Se può darsi luogo al rilascio del passaporto con esclusione di validità per il Paese di cui il richiedente sia stato espulso con divieto di reingresso. RISPOSTA: La Legge 21 novembre 1967, n. 1185 non prevede che il detto motivo possa essere causa di limitazione della validità territoriale del passaporto, che normalmente ai sensi dell’art. 2 viene rilasciato per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano. Art. 3 QUESITO: Può essere sospeso il rilascio del passaporto al cittadino che rifiuti di saldare un debito nei confronti dell’Amministrazione statale. RISPOSTA: L’elencazione della cause che ostano al rilascio del passaporto (artt. 3 e 9 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185) è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva. QUESITO: I genitori di prole minore, legalmente separati, quale documentazione devono esibire per ottenere il rilascio del passaporto. RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 3 lettera b) della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, i genitori di prole minore, legalmente separati, non possono ottenere il passaporto a meno che abbiano ottenuta la prevista autorizzazione del Giudice tutelare. Per essi non sussiste la possibilità alternativa, prevista invece dallo stesso articolo per i genitori di prole minore, non legalmente separati, i quali possono ottenere il passaporto qualora abbiano l’assenso dell’altro genitore legittimo avente dimora nel territorio della Repubblica. QUESITO: Nel quadro della nuova Legge 21 novembre 1967, n. 1185 per procedere al rilascio od al rinnovo del passaporto a cittadino coniugato può essere richiesto il consenso del coniuge. RISPOSTA: La Legge 21 novembre 1967, n. 1185 prevede, rispettivamente agli artt. 16 e 17, che alla domanda di rilascio ovvero di rinnovo del passaporto devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla legge. Al di fuori quindi del caso previsto dall’art. 3 lettera b) della succitata legge (genitori di prole minore, non legalmente separati) non può essere richiesto l’assenso del coniuge per il rilascio od il rinnovo del passaporto all’altro coniuge; assenso d’altra parte non necessario qualora ci sia l’autorizzazione del Giudice tutelare. QUESITO: Applicazione della norma di cui all’art. 3, lettera b) della Legge 1185 nei riguardi dei cittadini residenti all’estero, in particolare se ed in quali casi occorre l’autorizzazione del giudice tutelare o l’assenso dell’altro coniuge. RISPOSTA: Tra le cause ostative al rilascio del passaporto, vi è quella prevista alla lettera b) dell’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185. Il legislatore con la norma al riguardo ha inteso evitare i casi di genitori che abbandonano incustodita e priva di mezzi di sussistenza la propria prole minore. In conseguenza se colui che richiede il rilascio o il rinnovo del passaporto ha figli minori la norma in questione trova applicazione. Il quesito presenta una certa casistica, per cui una risposta di carattere generale rischierebbe di non essere precisa. Se comunque dovessero presentarsi all’atto pratico casi di non facile soluzione potrà essere richiesto il parere di questo Ministero, pur rimanendo la decisione relativa al rilascio del passaporto, richiesto da cittadino residente all’estero, di esclusiva competenza dell’Ufficio consolare (artt. 5 e 7 della citata Legge 1185) nella cui circoscrizione risiede il richiedente. QUESITO: Rinnovo del passaporto a cittadino residente all’estero, nato il 9 dicembre 1949 (obbligo militare). RISPOSTA: L’art. 3 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, nell’elencare le cause le quali ostano al rilascio (e quindi al rinnovo del passaporto), stabilisce (alla lettera g) che non possono ottenere tale documento "coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 19° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare. Al riguardo la Circolare ministeriale n. 19 in data 20 maggio 1968, relativa alle direttive di massima per l’applicazione della citata Legge, precisa: "È da tener presente che per i giovani residenti all’estero soggetti agli obblighi di leva, la validità del passaporto, non può superare il 1° gennaio dell’anno del compimento del ventesimo anno di età. Successivamente a tale data si applica la norma di cui al punto g) dell’art. 3 e di conseguenza potrà essere rilasciato il passaporto con validità quinquennale, semprechè l’interessato abbia regolarizzato la sua posizione militare". Per quanto sopra il cittadino nato il 9 dicembre 1949 non regolarizzasse la propria posizione militare, il provvedimento di rigetto dell’istanza, intesa ad ottenere il rilascio o rinnovo del passaporto successivamente al 31 dicembre 1968, va motivato con l’indicazione della citata causa di cui all’art. 3, lettera g) della legge 1185 e notificato all’interessato. Art. 8 QUESITO: La Circolare n. 19 in data 20 maggio 1968 stabilisce che la consegna del passaporto all’interessato può avere luogo "a mezzo posta". Si chiede di conoscere i limiti di tale direttiva. RISPOSTA: La Circolare n. 19 del 20 maggio 1968 precede (pagina 6 lettera f) che la consegna del passaporto possa aver luogo "a mezzo posta". Ciò nella necessità, tra l’altro, di evitare i gravi disagi cui andrebbero altrimenti incontro i molti connazionali che risiedono in località notevolmente distanti dagli Uffici consolari. D’altra parte è da tenere presente che tale procedura viene seguita anche in Italia, per cui le Questure, qualora ne siano richieste dagli interessati, provvedono a consegnare il passaporto "a mezzo posta". Non si ritiene che possano derivare inconvenienti dall’adozione della procedura in questione, una volta che ci si sia attenuti a tutte le altre norme in materia ed in particolare a quelle relative alla richiesta ed alla documentazione (vedi circolare pag. 4, punti a) e b)). Art. 12 QUESITO: Qualora il cittadino non restituisce il passaporto, malgrado l’avvenuta intimazione di ritiro ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della Legge 1185, sarebbe opportuno darne notizia alla locale autorità d’immigrazione perché revochi il permesso di soggiorno rilasciato allo stesso. RISPOSTA: La mancata restituzione del passaporto da parte del cittadino al quale sia stata intimata la riconsegna di tale documento a termine del comma 2° dell’art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, costituisce inosservanza di un provvedimento legalmente adottato che gli Uffici consolari sono tenuti a denunciare alla competente Autorità giudiziaria della Repubblica. Ovvie considerazioni fanno ritenere che sia invece da escludere l’opportunità che gli Uffici consolari notifichino alle Autorità del Paese, in cui sono stati istituiti, la mancata restituzione come anche l’avvenuto ritiro del passaporto italiano. Tali Autorità straniere d’altra parte potrebbero o non tenerne conto ovvero procedere ad espulsione del cittadino italiano, provvedimento che non determinerebbe necessariamente il raggiungimento delle finalità considerate dalla legge 1185 e ciò in quanto l’espulso, anziché rimpatriare, potrebbe sempre cercare ospitalità in altro Paese. QUESITO: Richiesta di ritiro di passaporto a cittadino residente all’estero per inadempimento agli obblighi alimentari nascenti da sentenza emessa da autorità giudiziaria straniera RISPOSTA: La Circolare n. 34 in data 21 agosto 1968, nell’impartire istruzioni di massima relativamente all’applicazioe del 2° comma dell’art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, richiama l’attenzione sulle differenti modalità da seguire a seconda che si verifichi una piuttosto che l’altra delle due ipotesi in cui l’Ufficio consolare deve procedere al ritiro del passaporto, su istanza degli aventi diritto, al cittadino che, trovandosi all’estero, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari cui è tenuto per la legge italiana. Nel far presente che la sentenza emessa da autorità giudiziaria straniera, in materia di alimenti, non ha rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 12 a meno che sia stata delibata, si ricorda che si può procedere al ritiro del passaporto anche "a semplice istanza degli aventi diritto agli alimenti", seguendo le modalità previste dalla citata Circolare n.34 per tale ipotesi, peraltro unicamente qualora la richiesta sia stata avanzata da discendenti di età minore o inabili al lavoro, da ascendenti ovvero da coniuge non legalmente separato. Art. 13 QUESITO: Doveri del cittadino che ha smarrito il passaporto ed iter burocratico per ottenere il duplicato. RISPOSTA: L’art. 13 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 prevede che chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate all’art. 5 (all’estero la denuncia va fatta alla rappresentanza diplomatica ovvero all’Ufficio consolare) e che ha diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all’art. 8. Entro tali termini detta autorità provvede a svolgere la istruttoria del caso (accertamenti relativi all’effettivo smarrimento del passaporto ecc.) e, tra l’altro, se il richiedente non risulta residente nella propria circoscrizione, provvede a munirsi del prescritto nulla osta (delega) dell’Ufficio competente sia esso all’estero ovvero in Italia. Ciò nella validità anche nel caso in esame della norma di cui all’art. 7. Art. 14 Chiarimenti in merito al rilascio del passaporto ordinario individuale ai minori ed all’uso da parte degli stessi. QUESITO: A maggior chiarimento delle direttive di massima di cui alla Circolare n. 19 in data 20 maggio 1968 si precisa che le norme di cui all’art. 14 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, nel prendere in esame il rilascio del passaporto in relazione all’età degli interessati, stabilisce che i cittadini: RISPOSTA: • • • se hanno compiuto il decimo anno di età, possono ottenere il passaporto ordinario individuale (1° comma dell’art. 14); se minori degli anni dieci, possono ugualmente ottenere il passaporto ordinario individuale ma non possono usarlo a meno che si attengano alla condizione di viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure affidati a persona o ente, il cui nome deve figurare sul passaporto o su apposita dichiarazione a parte (punto 1° dell’art. 14); se minori degli anni sedici, possono ottenere di essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli (punto 2 dell’art. 14). In altri termini: • • Il cittadino, indipendentemente dell’età, può ottenere, a determinate condizioni, il passaporto ordinario individuale, ma se minore degli anni dieci deve viaggiare accompagnato o affidato, come previsto al punto 1° dell’art. 14; Il cittadino minore degli anni sedici, qualora non preferisca avvalersi della detta possibilità di ottenere il passaporto individuale, può essere iscritto nel passaporto di uno dei genitori o del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarlo, in modo da evitare, specie nelle famiglie numerose, l’onere di molteplici passaporti. Art. 15 QUESITO: Iscrizione sul passaporto delle generalità delle donne sposate RISPOSTA: La Legge 21 novembre 1967, n. 1185, prescrive all’art. 15: "il passaporto ordinario indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare". Naturalmente, pur essendo tassativa l’indicazione di tali elementi di identificazione personale, non si ritiene peraltro che sia obbligante il farli susseguire nell’ordine elencato. Il Ministero dell’Interno, interpellato in merito, sembra deciso ad indicare per le donne sposate innanzitutto il nome, quindi il cognome da nubile ed infine quello da sposata (es. Maria BIANCHI coniugata ROSSI). Ciò nella visione e nella considerazione tra l’altro degli orientamenti che indurrebbero a modificare il vigente diritto familiare. Questo Ministero ritiene che, per criterio di uniformità in materia, sia consigliabile senz’altro attenersi all’indirizzo assunto dall’Amministrazione dell’Interno, peraltro accettabilissimo. Art. 17 QUESITO: Si può o meno procedere al rinnovo del passaporto in mancanza dell’assenso di cui alla lettera b) dell’art. 3 della Legge 1185 partendo dal presupposto che sia tuttora valido quello espresso all’atto del rilascio. RISPOSTA: La norma di cui al quarto comma dell’art. 17 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185 prescrive: "Il passaporto ordinario può essere rinnovato …… all’atto del rinnovo ……….. devono essere prodotti …………. gli assensi previsti dalla presente legge. È da escludere quindi che si possa procedere al rinnovo del passaporto ordinario se non siano stati, ove necessario, esibiti tale assensi. Deresi d’altra parte considerare che la mancanza dell’assenso (sostitutivo dell’autorizzazione del Giudice tutelare) nel caso specifico di cui alla lettera b) dell’art. 3 è tra l’altro giusto motivo di ricorso da parte di coloro a protezione dei quali è stata sancita la norma di legge. Art. 19 QUESITO: l’istruzione ministeriale (pag. 7 n. 2 della Circolare n. 19 in data 20 maggio 1968) di riscuotere il prezzo del libretto nel caso di rilascio del passaporto ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 sembrerebbe in contrasto con la gratuità stabilita dall’art. 19 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185. RISPOSTA: Non esiste contraddizione. La gratuità del libretto è prevista unicamente a favore delle persone appartenenti alle categorie stabilite dall’art. 19 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185; essa non si applica quando il passaporto è rilasciato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ovvero dell’art. 13 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. Qualora le cause di esenzione dalla tassa di rilascio del passaporto previste dai detti articoli 58 e 13 concorrano o coincidano con quelle dell’art. 19. Relativamente alla persona del richiedente, ovviamente il passaporto può essere rilasciato ai sensi della Legge 1185, applicando quindi il trattamento più favorevole (gratuità anche del libretto). QUESITO: In base alle istruzioni di cui al punto 3 della Circolare n. 64 dell’11 dicembre 1967, relativamente all’applicazione dell’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, può o meno essere rilasciato gratuitamente il passaporto al personale addetto ai seguenti uffici all’estero: Camera di Commercio, I.C.E., E.N.I.T., e C.I.T. RISPOSTA: Al riguardo si precisa che possono ottenere il passaporto gratuito (vedi Circolare n. 19 del 20 maggio 1968, pag. 3 punto h)) solo coloro che rientrino in una delle categorie di persone previste dall’art. 19 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185, ovvero dall’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ovvero dall’art. 13 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. I dipendenti dei sopracitati enti, come d’altra parte gli impiegati dello Stato, non hanno diritto – come tali – al rilascio del passaporto gratuito. Gli stessi, in quanto vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle tre leggi citate, hanno diritto ad ottenere la gratuità in questione (ad es. l’impiegato della C.I.T. che chiede il passaporto valido per i Paesi della C.E.E.; il dipendente della Camera di Commercio all’estero che rientri in Patria per prestare servizio militare). Si confermano, con l’occasione, i criteri d’interpretazione stabiliti con la circolare n. 64 in data 11 dicembre 1967 relativamente all’espressione "personale civile e militare dello Stato in servizio all’estero" adoperata alla lettera a) dell’art. 58 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200. Art. 21 QUESITO Possibilità di rilascio di un documento di viaggio ad un cittadino straniero. RISPOSTA: La recente normativa in materia di passaporti, Legge 21 novembre 1967, n. 1185, prevede all’art. 21 che "Possono essere rilasciati o rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali. QUESITO: Devono o meno ritenersi abrogate le istruzioni contenute nelle Circolari ministeriale n. 43 del 17 novembre 1966 e n. 36 del 13 giugno 1967. RISPOSTA: La Legge 21 novembre 1967, n. 1185, regolando "ex novo" l’intera materia sui passaporti, ha abrogato la precedente normativa (art. 15 delle "Disposizioni Preliminari") ed in conseguenza ha determinata la decadenza delle istruzioni relative alla stessa, contenute nelle Circolari ministeriali. QUESITO: Al fine di una consigliabile uniformità vi è la possibilità o meno di stabilire che la domanda di rilascio o rinnovo di passaporto deve essere fatta compilando un determinato modulo, predisposto a tale scopo RISPOSTA: L’uso di un determinato modulo per la domanda di rilascio o di rinnovo del passaporto può essere consigliato ma non imposto. Naturalmente, ai fini della possibilità del rilascio o del rinnovo, la domanda deve contenere tutti gli elementi indispensabili allo scopo. QUESITO: Validità territoriale del passaporto ordinario da rilasciare al minore di età. RISPOSTA: In base alla Legge 21 novembre 1967, n. 1185, il passaporto ordinario individuale, richiesto dal minore di età, va rilasciato con validità per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, a meno che coloro, i quali hanno dato l’assenso ovvero l’autorizzazione in merito ai sensi dell’art. 3 lett. a), abbiano manifestata la volontà che la validità di detto documento di viaggio deve essere limitata a determinati Paesi. p. Il Ministro SAVINA