maggio 2013
Sindacale / Welfare
Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Contribuzione dovuta per licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammortizzatori sociali in deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apprendistato e operatori di vendita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iscrizione nelle liste di mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assunzioni agevolate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congedo per cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congedi per padri lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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WELFARE
Lavoro
Call center: collaborazioni coordinate e continuative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le indicazioni operative per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pag. 24
GIURISPRUDENZA
Estinzione del rapporto di lavoro
Illeciti disciplinari. Reiterazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licenziamento disciplinare. Contestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
RAPPORTI DI LAVORO
Inps
Contribuzione dovuta sulle interruzioni
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute dal 1° gennaio 2013
L'Inps, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce chiarimenti relativamente al contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e precisamente:
• deve essere versato in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto
alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa;
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
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Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
• la contribuzione da versare per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel
2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, sarà pari a
€ 483,80 (€1.180X41%);
• il contributo dovrà essere versato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella
del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando il nuovo codice “M400” mentre per
le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a
marzo 2013”, il versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del
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terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare esponendo il codice “M401”.
Casi di esclusione dallʼobbligo contributivo sono:
• le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante
il periodo tutelato di maternità);
• le risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Dtl, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici, decesso del lavoratore;
• per il periodo 2013 – 2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro.
LʼIstituto, inoltre, precisa che:
• la contribuzione ordinaria dellʼ1,61% è dovuta con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio;
• il contributo addizionale dellʼ1,40, da versare per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.
CIRCOLARE Inps n. 44 del 22/3/2013. Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori
precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva Aspi.
Premessa
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)(1) , tra i vari ambiti di intervento, ha apportato – tra lʼaltro – significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.
Le principali variazioni hanno riguardato lʼavvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dellʼAssicurazione sociale per lʼimpiego (Aspi).
Con riguardo a tale ultimo istituto – i cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 – la legge di stabilità
2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.
Di seguito – a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/2012 - si forniscono i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento.
1) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Il comma 250 dellʼunico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dellʼarticolo 2 della
legge 92/2012, che reca la relativa disciplina.
Il nuovo testo così recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico
del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale
negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a
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tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione
di cui al comma 30».
La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto allʼAspi da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è
stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti allʼassolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la
cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dallʼeffettiva percezione
della stessa.
Restano, quindi, escluse dallʼobbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa(2) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità(3));
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Dtl (vedi oltre), nonché da
trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o
mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici(4);
- decesso del lavoratore.
Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dellʼindennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012.
2) Misura del contributo
Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente
parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui allʼarticolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per
lʼanno 2013, è stabilita in € 1.180,00.
Detto valore – utilizzato dal legislatore come soglia per determinare lʼimporto della prestazione mensile spettante al lavoratore è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80
(€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, lʼimporto massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, €
1.451,00 (€483,80 X 3).
Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che:
- il contributo è scollegato allʼimporto della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
- per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi(5), il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del
rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15
giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, lʼimporto da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (6);
- nellʼanzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del
contributo dellʼ1,40%(7). Nel computo dellʼanzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui allʼarticolo 42, c.
5 del Dlgs, 151/2001;
- la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Si ricorda, poi, che ai sensi dellʼart. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui allʼart. 2, co. 1, lett. m) del Dlgs. n.167/2011.
Come già precisato al precedente punto 1), il contributo di cui allʼart. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dellʼapprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
Inoltre, come anticipato, la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la Dtl
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secondo le modalità previste allʼart. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dallʼart. 1, comma 40, della legge di riforma. In
questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore lʼerogazione della nuova indennità Aspi.
Lʼarticolo 2, c. 35 stabilisce – infine – che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il
contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
3) Casi di esclusione dallʼobbligo di versamento del contributo
Lʼart. 2, co. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone lʼesclusione dal versamento del predetto contributo, fino al
31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo dʼingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4,
legge n. 223/91.
Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnnll;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e
chiusura del cantiere.
Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012(8), restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di
“tutela dei lavoratori anziani” di cui allʼarticolo 4 della legge n. 92/2012.
4) Modalità operative
La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del
momento impositivo, lʼIstituto – dʼintesa con il ministero del Lavoro – ha ritenuto che lʼobbligo contributivo debba essere assolto
entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve
essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati,
rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace allʼordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico
del datore di lavoro.
Ai fini dellʼesposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nellʼelemento <CausaleADebito>,
di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dellʼarticolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nellʼelemento
<ImportoADebito>, lʼimporto da pagare.
In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute
nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà
essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare(9).
Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nellʼelemento <CausaleADebito> di
<AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale “M401” avente il significato di “Arretrati” contributo dovuto nei
casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dellʼarticolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nellʼelemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nellʼelemento<SommaADebito> lʼimporto da pagare.
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5) Contribuzione Aspi. Ulteriori precisazioni
Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, lʼassicurazione Aspi è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato
da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n.
183/2011.
La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al
termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del Dlgs n. 167/2011.
Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui
agli articoli 7, c. 4, del Dlgs 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari
al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario Aspi resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende lʼulteriore
percentuale (0,30%) di cui allʼarticolo 25 della legge n. 845/1978.
Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dallʼart. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di
lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dallʼordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento
ex Dlgs 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dallʼarticolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
Stante il già richiamato disposto di cui allʼarticolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo
non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.
(1) La legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla GU n. 302 del 2971272012 - S.O. n. 212.
(2) Cfr. circolare n. 163 del 20 ottobre 2003.
(3) Vedi lʼart. 55 D.lgs. n. 151/2001.Il periodo in questione è quello che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita
del figlio.
(4) Cfr. circolare n. 142/2012 - punto 2.2.
(5) Lo stesso dicasi in tutti i casi in cui il riferimento temporale sia inferiore a 24 o 36 mesi (es. 18 ovvero 30 mesi).
(6) Lʼimporto annuo di € 483,80 va diviso per 12 e il risultato va moltiplicato per il numero dei mesi del rapporto che, nellʼesempio, sono 10.
(7) Cfr. circolare n. 142/2012 - punti da 4.0 a 4.2.
(8) La legge n. 221/2012 ha convertito, con modificazioni, il DL 18 ottobre 2013, n. 179 (cosiddetto Decreto sviluppo bis).
(9) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23.3.1993. approvata con D.M. 7.10.1993.
Ammortizzatori sociali in deroga
Pagamenti competenza anno 2012
L'Inps, con messaggio n. 2925 del 15 febbraio 2013, ha fornito precisazioni relativamente al pagamento delle indennità
di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi di competenza 2012.
In particolare:
• provvedimenti concessori regionali pervenuti alle sedi Inps entro il 31 dicembre 2012: le Sedi provvederanno a completare i pagamenti di mobilità in deroga e le autorizzazioni di concessione di Cig in deroga per il 2012 per tutte le prestazioni
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Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
relative a provvedimenti di concessioni regionali pervenuti all'Istituto entro il 31 dicembre 2012 e afferenti comunque a
periodi di competenza 2012;
• provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps dal 1° gennaio 2013 per periodi di competenza 2012: per tutti
i decreti di concessione relativi all'anno 2012, ma pervenuti presso le sedi dal 1° gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata l'istruttoria amministrativa, saranno effettuati pagamenti, ai lavoratori destinatari delle tutele di
sostegno in deroga, per un massimo di due mesi.
MESSAGGIO Inps n. 2925 del 15.2.2013. Ammortizzatori sociali in deroga. Gestione pagamenti competenza 2012.
Su indicazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla chiusura della gestione degli ammortizzatori
sociali in deroga del quadriennio 2009 – 2012, si forniscono le seguenti istruzioni operative riguardanti il pagamento delle
indennità di integrazione salariale e dimobilità in deroga per periodi di competenza 2012.
A) Provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps entro il 31 dicembre 2012
Come già comunicato con il messaggio n. 21164 le Sedi dovranno provvedere a completare i pagamenti di mobilità in deroga
e le autorizzazioni di concessione di Cig in deroga per il 2012 per tutte le prestazioni relative a provvedimenti di concessioni
regionali pervenuti allʼIstituto entro il 31 dicembre 2012 tramite Sip o, in caso di trasmissione attraverso gli altri sistemi, con data
di protocollazione entro il 31 dicembre 2012, e afferenti comunque a periodi di competenza 2012.
Per effettuare tali pagamenti le Sedi dovranno utilizzare per la mobilità i codici intervento comunicati con i vari messaggi di
stanziamento fondi per le Regioni e nelle autorizzazioni Cig dovranno inserire il numero di decreto comunicato sempre con i
messaggi di stanziamento fondi per le Regioni.
Si rammenta, come già disposto, che sono sempre possibili gli abbinamenti dei decreti concessori con le anticipazioni già erogate durante il 2012 dallʼIstituto, ai sensi dellʼart. 7 ter, comma 3 del decreto legge 5 del 2009 convertito con modificazioni dalla
legge 33 del 2009, anche qualora questi decreti siano pervenuti nelle sedi successivamente al 31 dicembre 2012.
B) Provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps dal 1° gennaio 2013 per periodi di competenza 2012
A seguito delle risultanze scaturite in sede tecnica con lʼausilio del coordinamento delle Regioni, il ministero del Lavoro e
lʼIstituto, è stato adottato il nuovo indirizzo ministeriale relativo alla gestione dei decreti concessori regionali non pervenuti nei
termini del 31 dicembre 2012 e relativi ancora a mensilità 2012.
Secondo questo indirizzo, compatibilmente con le risorse residue complessive accertate in sede tecnica, pari a circa 180 milioni di euro, per tutti i decreti di concessione relativi al 2012 pervenuti presso le sedi dal 1 gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata lʼistruttoria amministrativa, possono essere effettuati pagamenti per un massimo due mesi ai lavoratori destinatari delle tutela di sostegno in deroga.
Le spese, afferenti a questi provvedimenti concessori pervenuti oltre il limite del 31 dicembre 2012, dovranno essere monitorate con apposita evidenza, per una costante attività reportistica che sarà effettuata a cura della Direzione centrale prestazioni a
sostegno del reddito e comunicata alle Regioni stesse e ai ministeri vigilanti.
A tal fine, le sedi Inps dovranno operare con le seguenti modalità:
a) Indennità di mobilità in deroga: dopo aver effettuato lʼistruttoria delle domande,
- inserire il codice intervento “571” ;
- inserire nel “campo decadenza”
-- la data corrispondente alla fine del periodo concesso, se il periodo autorizzato è inferiore a due mesi;
-- la data corrispondente allʼinizio della prestazione più 2 mesi, se il periodo concesso è superiore a due mesi.
b) Indennità di cassa integrazione in deroga: dopo aver effettuato lʼistruttoria delle domande,
- inserire nellʼautorizzazione Cig il numero di decreto “22222”
- inserire come data emissione “15.02.2013” , lʼautorizzazione coprirà lʼintero periodo concesso con il provvedimento regionale ma i pagamenti potranno essere effettuati per un massimo di due mesi.
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La procedura bloccherà questi pagamenti superato il periodo di due mesi.
Le autorizzazioni potranno essere effettuate solo a “pagamento diretto” e nella lettera di autorizzazione Cig comparirà unʼavvertenza che riporterà lʼindirizzo ministeriale e quindi la limitazione a due mesi del trattamento di sostegno al reddito.
Pertanto, si invitano tutte le strutture territoriali a riesaminare con urgenza tutte le domande pervenute sul sistema Sip e
momentaneamente sospese e a riprendere le istruttorie per la verifica dei requisiti, al fine di accelerare i tempi di corresponsione delle tutele in argomento.
Sarà comunicato con un specifico messaggio il rilascio degli aggiornamenti per le procedure di pagamento per la suddetta
gestione.
Sottoscritto il Protocollo
per lʼapprendistato professionalizzante
degli operatori di vendita
Il 25 febbraio è stato sottoscritto tra Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil il Protocollo d'intesa per la
realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo.
Per la disciplina occorre far riferimento all'Accordo di riordino del terziario del 24 marzo 2012, salvo che per gli aspetti
espressamente derogati.
Tra questi, si segnala in particolare la durata, che è di 36 mesi per entrambe le categorie previste nel protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita, ed il trattamento economico, oltre che la formazione, commisurata a giornate – invece che ad
ore – in ragione delle peculiarità dell'orario di lavoro degli operatori di vendita.
Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita,
integrativo dell'accordo di riordino dell'apprendistato
Tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil premesso che
- in data 24 marzo 2012 è stato siglato dalle parti sociali l'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel
settore terziario, distribuzione e servizi, di cui il presente protocollo costituisce integrazione;
- è sorta la necessità di adattare la disciplina generale alle specifiche caratteristiche della figura professionale dell'operatore di
vendita;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, risulta applicabile l'accordo di riordino dell'apprendistato nel
settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012 e segnatamente gli articoli: 1 (proporzione numerica) – 2 (limiti di
età) – (disciplina generale – 4 (procedure di applicabilità) – 9 (referente per l'apprendistato) – 10 (Est) – 11 (Fonte) - 12
(Forte) – 13 (riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato) – 14 (obblighi del datore di lavoro) – 15 (doveri dell'apprendista) – 7 (percentuale di conferma) – 20 (modalità di erogazione della formazione) – 21 (riconoscimento della qualifica
e registrazione del libretto formativo) – 23 (rinvio alla legge);
- per le particolarità del settore, è fatta salva la possibilità di realizzare a livello aziendale intese per valorizzare e adeguare il
percorso formativo a specifiche esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro;
- resta fermo quanto previsto nell'accordo 24 marzo 2012 sulle procedure di applicabilità da compiere presso gli enti bilaterali.
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
maggio 2013
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
1. Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova di
durata non superiore a 60 giorni durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario e dal protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la
quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art.
8 del Protocollo aggiuntivo, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante la formazione e le durate indicate nella
tabella A.
3. Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- apprendistato finalizzato alla 1ª categoria:
- 1 livello inferiore per i primi 18 mesi;
- livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per 18 mesi
-apprendistato finalizzato alla 2ª categoria:
- livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per l'intero periodo.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
4. Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste nel Protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita.
5. Durata
il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate e
secondo la progressione di cui all'art. 3
1ª categoria
36
2ª categoria
36
6. Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello dell'inquadramento previsto dal Protocollo aggiuntivo che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere
il contratto di apprendistato fissati dall'art. 5.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella tabella A, che
costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-patica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista pr le
annualità successive.
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Sindacale / Welfare
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Tabella A
profili
professionali
ore complessive
di formazione
professionalizzante
durata
specifiche conoscenze
tecniche e particolari
capacità tecnico-pratiche
(inquadramento finale
alla 1ª categoria)
22 giornate
36 mesi
normali conoscenze
e adeguate
capacità tecnico-pratiche
(inquadramento finale
alla 2ª categoria)
20 giornate
36 mesi
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione (25 febbraio 2013).
Iscrizione nelle liste mobilità
e attività lavorativa svolta all'estero
Il ministero del Lavoro, con interpello n. 11 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che la facoltà per il lavoratore in mobilità di
svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, con
relativa sospensione dellʼindennità per tali periodi, ai sensi dallʼarticolo 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223/1991, si applichi
anche nei casi di rioccupazione negli Stati Ue e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra Ue, oltre alle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale.
RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 11/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – compatibilità dellʼiscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta allʼestero.
La Fit–Cisl e la Fast hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla
corretta interpretazione dellʼart. 8, commi 6 e 7, L n. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
In particolare, gli istanti chiedono quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa
allʼestero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
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Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro e dellʼInps, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre richiamare lʼart. 8, commi 6 e 7, sopra citato, ai sensi del
quale “il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo
determinato, mantenendo lʼiscrizione nella lista”, con sospensione dellʼindennità per le giornate di lavoro svolto, nonché
per quelle afferenti ai periodi di prova di cui allʼart. 9, comma 6, della medesima legge.
In altri termini, lʼindennità in argomento risulta sospesa sia nellʼipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità,
venga assunto con contratto di lavoro part time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a
tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova.
Si evidenzia, in proposito, che si tratta di una mera sospensione dellʼerogazione del trattamento di mobilità e non invece di
decadenza dal beneficio stesso; il lavoratore, infatti, seppur reimpiegato, conserva il diritto a rimanere iscritto nella citata
lista.
Ciò premesso, occorre chiarire la disciplina concernente la rioccupazione di lavoratori beneficiari della mobilità presso un
Paese Ue o extracomunitario.
Nel primo caso il diritto alle prestazioni e al trattamento di cui sopra viene mantenuto secondo quanto stabilito dallʼart. 64,
regolamento Ce n. 883/2004, “per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere
a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dellʼerogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale
Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei
mesi”, nonché in virtù di ulteriori condizioni fissate dalla medesima normativa comunitaria.
Per quanto concerne, invece, lʼipotesi di rioccupazione in Paesi extracomunitari occorre richiamare, anzitutto, il messaggio
Inps n. 17576/2008, alla luce del quale lʼespatrio e il soggiorno negli stati extra Ue venivano considerati circostanze idonee a determinare la perdita del beneficio – iscrizione nella lista e percezione dellʼindennità – solo laddove, per obiettive
connotazioni ovvero per evidenti ragioni di tempo e di luogo, avessero ostacolato unʼimmediata disponibilità del personale
impiegato allʼestero a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale (cfr. circ. Inps n. 94/2011).
Si ricorda che il medesimo Istituto, con il menzionato messaggio, aveva tuttavia individuato due ipotesi per le quali risultava possibile, in caso di soggiorno in territorio extracomunitario, conservare lʼiscrizione nella lista di mobilità e di conseguenza la fruizione dellʼindennità: ci si riferisce ai soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un proprio familiare, dietro presentazione di idonea documentazione e ai soggiorni turistici di breve durata.
LʼInps consentiva (e consente), inoltre, la conservazione dellʼiscrizione nella lista ai lavoratori che si rechino allʼestero per il
periodo relativo alla mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota, equiparando, in tal modo,
detta situazione allʼassunzione a tempo determinato con applicazione del meccanismo della sospensione ex art. 8,
comma 6, L n. 223/1991 (cfr. circ. n. 133/2010).
In considerazione del quadro sopra illustrato, nonché del rinnovato contesto internazionale improntato ad una accresciuta
“globalizzazione economica” con effetti rilevanti anche sui mercati di lavoro nazionali e ad una mobilità di lavoratori garantita da specifiche normative, si ritiene opportuno, superando i precedenti orientamenti amministrativi, aderire ad unʼinterpretazione “estensiva” dellʼart. 8, commi 6 e 7, L n. 223/1991, nelle ipotesi di rioccupazione allʼestero del lavoratore in
mobilità.
In risposta al quesito avanzato si può quindi sostenere che le disposizioni normative summenzionate trovino applicazione
anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati Ue e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra Ue, oltre che nelle
ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa
subordinata a tempo determinato o parziale.
Ciò sia perché lʼart. 8, comma 6, della L 223/1991 non pone delimitazioni legate al “luogo” di svolgimento della prestazione di lavoro sia, più in generale, ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento,
nonché di libera circolazione dei lavoratori.
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Assunzioni agevolate
Benefici contributivi e assunzione ex dipendente
Lʼarticolo 8, comma 9 della legge n. 407/90 dispone che “nei confronti dei datori di lavoro, in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento
straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione
di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i
contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”.
Il ministero del Lavoro, con interpello n. 9 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che il datore di lavoro il quale riassuma un ex
dipendente, licenziato per riduzione di personale, con il quale aveva precedentemente instaurato un contratto agevolato, qualora tale lavoratore riacquisti lo stato di disoccupazione, come disciplinato dellʼarticolo 8, comma 9, legge n. 407/1990, può
comunque usufruire dei benefici contributivi previsti dalla citata legge.
RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 9/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Concessione dei
benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente ex art. 8, comma 9, L n. 407/1990.
Il consiglio nazionale dellʼOrdine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dellʼart. 8, comma 9, della L n. 407/1990, recante la disciplina delle
agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.
In particolare, lʼistante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e dellʼInps, si rappresenta
quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, appare opportuno ricordare che lʼart. 8, comma 9, della L. n. 407/1990
contempla la possibilità di fruizione di benefici contributivi per un periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui lʼazienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti.
In primo luogo, si deve trattare di “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; inoltre la disposizione, modificata dalla L n. 92/2012, richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”.
In relazione a tale ultima condizione, si sottolinea peraltro che il periodo da prendere in considerazione per la verifica di una
eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti allʼassunzione,
in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L n. 264/1949,
come modificato dallʼart. 6, comma 4, del Dlgs n. 297/2002 (cfr. Inps mess. n. 20607 del 30 maggio 2005).
In relazione alla problematica va poi segnalato che la L n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di immediata applicazione in
ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L n. 407/1990.
Lʼart. 4, comma 12, della riforma stabilisce anzitutto che “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano
stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con questʼultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore”.
Il successivo comma 13 stabilisce invece che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato lʼattività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (…) salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.
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Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
Ciò premesso, in relazione allʼipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in
capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può
ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dellʼart. 8, comma 9, L n. 407/1990 fosse
già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso lʼagevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “nuovamente,
dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato
delle agevolazioni medesime”, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente allʼentrata in vigore della L n. 92/2012, si ritiene che il
beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto
non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.
Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile
alla luce dellʼintervenuta abrogazione – ad opera dellʼart. 4,
comma 33, lett. c), L. n. 92 – dellʼart. 4, comma 1, lett. a), Dlgs n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello
stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al
reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dellʼart. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nellʼambito delle misure di prevenzione di cui allʼarticolo 3 del medesimo Dlgs”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L
n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi”.
Congedo per cure invalidi
e trattamento economico di malattia
Il ministero del Lavoro, con interpello n. 10 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che il trattamento economico da riconoscere
ai lavoratori mutilati ed invalidi civili che usufruiscono del congedo per cure, per un periodo massimo, anche frazionato, di trenta giorni (Lavoronews nn. 35 e 47/2011), così come disciplinato dallʼarticolo 7 del Dlgs n. 119/2011, è equiparato a quello previsto per le assenze per malattia.
Tuttavia, tale trattamento sarà a carico del datore di lavoro e, anche nel caso di fruizione frazionata, verrà considerato,
ai fini del trattamento economico, come un solo episodio morboso.
RISPOSTA a interpello n. 10/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Congedo per cure per invalidi ex art. 7,
Dlgs n. 119/2011 e trattamento economico di malattia.
Il consiglio nazionale dellʼOrdine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di
questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dellʼart. 7, Dlgs n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.
In particolare, lʼistante chiede se lʼindennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a
carico del datore di lavoro ovvero dellʼInps, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
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Sindacale / Welfare
Lʼinterpellante chiede, altresì, se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di
assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento
economico corrispondente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, della Direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative e dellʼInps, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui allʼart. 7, Dlgs n. 119/2011, evidenziando le modifiche
che questʼultima ha apportato alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili.
Nello specifico, la norma citata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dallʼart. 3, comma 42, L n. 537/1993 e successive modificazioni – che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni – i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non
superiore a 30 giorni.
La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di
lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità
delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.
Al riguardo, lʼart. 7 del decreto di cui sopra ha stabilito che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire
il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”. Tale ultima previsione costituisce, dunque,
una novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa previgente (cfr. art. 26, L. n. 118/1971; art. 10, Dlgs n. 509/1988).
Si ricorda peraltro che, già antecedentemente alla entrata in vigore del Dlgs n. 119/2011, la Corte di cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra lʼassenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, questʼultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che lʼassenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile allʼipotesi di malattia ex art. 2110 cc, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in
virtù del quale lʼindennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce
esclusivamente al meccanismo del computo dellʼindennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di
lavoro e non dallʼIstituto previdenziale, in linea con lʼinterpretazione fornita da questa amministrazione sotto la vigenza della
precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).
Si fa presente, peraltro, che la lʼart. 23 della L n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe
stato il Dlgs n. 119/2011, aveva peraltro espresso lʼesigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando lʼipotesi interpretativa esposta.
Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio
morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto
connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Congedi per i padri lavoratori
Indicazioni Inps
L'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, per il
padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità
della madre (due giorni), i cui criteri di accesso e modalità di utilizzo sono stati definiti con Decreto del 22 dicembre 2012
(Lavoronews n. 11/2013).
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Leggi decreti circolari
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Leggi decreti circolari
LʼInps, con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, illustra i seguenti punti:
• la disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013;
• il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto
mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro;
• il congedo obbligatorio di un giorno da parte del padre, lavoratore dipendente, è aggiuntivo e indipendente rispetto al congedo di maternità spettante alla madre;
• la fruizione del congedo facoltativo, pari ad ulteriori 2 giorni, anche consecutivi, è condizionata alla scelta della madre
lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità;
• il congedo deve essere chiesto, con almeno 15 giorni di preavviso, al datore di lavoro che comunicherà le giornate fruite
all'Inps tramite flusso UniEmens (per le quali lʼInps fornirà ulteriori istruzioni);
• in caso di parto plurimo la durata dei congedi non cambia;
• i giorni di assenza danno luogo ad unʼindennità giornaliera a carico dellʼInps pari al 100% della retribuzione spettante.
CIRCOLARE Inps n. 40 del 14/3/2013. Articolo 4, comma 24, lettera a) legge 28 giugno 2012 n. 92. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
1 - Premessa e quadro normativo
RLa legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella Gu n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di
una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli allʼinterno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro”.
In particolare il comma 24 lettera a) dellʼart. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno)
e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), dʼora innanzi denominato “congedo
facoltativo”.
Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, di concerto con il ministro dellʼEconomia e delle Finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo
dei congedi.
2 – Ambito di applicazione
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato
anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo
obbligatorio(1) .
La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
Alla luce di quanto disposto dallʼart.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allʼart.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sino allʼapprovazione di apposita normativa che, su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione, individui e definisca
gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo
facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
2.1 Congedo obbligatorio
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
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Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e
spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.2 Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4,
comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della
madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dallʼattività lavorativa.
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio
indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva
rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).
Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
2.3 Padre adottivo o affidatario
Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese
decorre dallʼeffettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dallʼingresso del minore in Italia nel caso
di adozione internazionale.
3 - Trattamento economico, normativo.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico
dell'Inps, pari al 100 per cento della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29
e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Pertanto, lʼindennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con
successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dellʼInps, come previsto per lʼindennità
di maternità in generale (msg. Inps n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. Inps n.28997 del 18 novembre 2010).
4. Modalità di fruizione
Ai sensi dellʼart.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in
relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente
riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro
della madre a cura di uno dei due genitori.
LʼIstituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
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SINDACALE / WELFARE
Leggi decreti circolari
maggio 2013
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
Si richiama lʼattenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi
descritte dallʼart. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (Aspi) e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dellʼindennità di mobilità e del trattamento di integrazione
salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato
art. 24 Dlgs151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto
previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente lʼindennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui allʼart. 4,
comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (Anf).
6. Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Ai sensi dellʼart.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui allʼart. 4,
comma 24, lett. a della legge n. 92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dallʼart. 30 del
Dlgs n. 151 /2001.
Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui allʼart.28 del
Dlgs 151/2001, rinvia a sua volta allʼart. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi
), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art. 25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25 comma 2).
Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed
autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Pertanto, esclusivamente per lʼipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre
(artt. 16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art. 25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a
quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano lʼefficacia della contribuzione figurativa.
Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dallʼart. 28 del Dlgs n.151/2001, potrà chiedere il congedo
obbligatorio di cui allʼart. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 (ciò in forza di quanto previsto dallʼart.1, comma 6, Dm
22.12.2012).
Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata
secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del Dlgs 151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui allʼart.4, comma 24, lett. a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dellʼart. 24 del Dlgs 151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.
(1) Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13 aprile 2011.
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Indennità di disoccupazione
Aspi e mini-Aspi
Ulteriori indicazioni dellʼInps
LʼInps, con circolare n. 37 del 14 marzo 201, illustra le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 sulla durata,
a regime, delle prestazioni Aspi e mini-Aspi, nonché sulla regolamentazione dei casi di sospensione di quest'ultima nuova
indennità (Lavoronews n. 83/2012).
Dal 2016, l'Aspi avrà la seguente durata: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni; 18 mesi per i lavoratori di
età pari o superiore ai 55 anni.
Per quanto attiene la durata della mini-Aspi, l'Inps precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero
di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di
lavoro e che non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
Con riferimento alla disciplina della sospensione della mini-Aspi, si fa presente che, nel caso in cui il percettore si
occupi con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa fino a un massimo di cinque giorni e, al termine del
periodo di sospensione, riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
CIRCOLARE n. 37 del 14/3/2013. Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art. 2 legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni
contabili.
Premessa
Lʼart. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora Legge di stabilità), ha apportato, tra lʼaltro, modifiche e integrazioni allʼarticolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi.
Si rende necessario, pertanto, precisare ed integrare le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre
2012 come di seguito illustrato.
1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione Aspi
La legge di stabilità modifica lʼart. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dellʼindennità di disoccupazione Aspi per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Inoltre la novella legislativa precisa lʼambito temporale entro cui va verificato lʼeventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti lʼinciso “nel medesimo periodo” è
sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e lʼinciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da
“negli ultimi diciotto mesi”.
Alla luce delle modifiche di cui sopra il punto 2.5 della richiamata circolare deve essere così precisato:
a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi,
detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi
dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia
a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Leggi decreti circolari
maggio 2013
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Leggi decreti circolari
2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-Aspi
La Legge di stabilità, modificando lʼart. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi là dove allʼart. 2, comma 21, lʼinciso “detratti i periodi di
indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
già dato luogo ad erogazione della prestazione”.
Pertanto relativamente al punto 3.2, primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-Aspi sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale
nuova indennità mini-Aspi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dellʼultimo rapporto di lavoro.
3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-Aspi
Inoltre, la legge di stabilità modifica lʼart. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sullʼindennità
di disoccupazione Aspi applicabili anche allʼindennità mini-Aspi. In particolare, per lʼindennità mini-Aspi è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la
sospensione fino ad un massimo di sei mesi dellʼindennità in godimento.
Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-Aspi, lʼindennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dallʼart. 2, comma 23, della
legge di riforma.
Si confermano pertanto le disposizioni contenute nel punto 3.3 della più volte richiamata circolare.
4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola
Infine la legge di stabilità inserisce allʼart. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale prevede che alle prestazioni collegate allʼAssicurazione sociale per lʼimpiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti
in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
Si confermano, pertanto, le disposizioni contenute nel punto 9 della circolare n. 142 del 2012.
5. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare, nel sistema contabile dellʼIstituto, gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in
oggetto, è stata istituita, a decorrere dallʼesercizio 2013, nellʼambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Pt), specifica evidenza contabile:
• Pta – Gestione dei trattamenti dellʼAssicurazione sociale per lʼimpiego, di cui allʼart. 2, comma 1, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata Aspi, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti lʼindennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-Aspi, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare,
che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dellʼabrogazione dellʼart. 7,
comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dallʼart. 2, comma 69, lettera
b) della legge in argomento.
Lʼonere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato
nellʼambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias).
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maggio 2013
Sindacale / Welfare
Per la rilevazione contabile dellʼonere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti:
• PTA30100 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 della
legge n. 92/2012;
• PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24
della legge n. 92/2012;
• GAU30179 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 della
legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS);
• GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24
della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS).
Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni Aspi e mini-Aspi ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve
essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione).
La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione già
in uso.
Per lʼacquisizione nella contabilità di ciascuna Sede interessata dei biglietti contabili per il pagamento delle nuove indennità, si
richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 121 del 4 dicembre 2009, relative allʼaccentramento dei pagamenti delle
prestazioni a sostegno del reddito.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nellʼambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio già in uso, ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione:
• “3037” – Indennità DS, Aspi e mini-Aspi ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
• “3078” – Somme non riscosse dai beneficiari – Ds, Aspi e mini-Aspi – GIAS.
La rilevazione di eventuali recuperi delle indennità di che trattasi e del relativo credito, deve avvenire ai seguenti conti:
• PTA24130 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 del
Dlgs n. 92/2012;
• PTA24131 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 20 a
24 del Dlgs n. 92/2012;
• PTR00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi nellʼambito della nuova gestione;
ovvero ai conti:
• GAU24179 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 del
Dlgs n. 92/2012;
• GAU24180 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 20 a
24 del Dlgs n. 92/2012;
• GAU00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi in ambito GIAS.
Qualora al termine dellʼesercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate ai conti
GAU00030 e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero crediti
per prestazioni”, opportunamente aggiornata.
A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio già in uso, ridenominati:
• “1040” – Indebiti relativi a DS, Aspi e mini-Aspi ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti);
• “1097” – Indebiti DS ordinaria, Aspi e mini-Aspi– GIAS.
Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nellʼambito del partitario del
conto GPA00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili.
Si precisa che, per la rilevazione contabile dellʼindennità di disoccupazione “mini-Aspi 2012” (cfr. msg n. 20774 del 17 dicembre
2012), vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per lʼottenimento della
precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dellʼart. 2, comma 24 della legge di
riforma, che ha stabilito lʼassorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità mini-Aspi, si utilizzeranno gli stessi conti
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Leggi decreti circolari
maggio 2013
Sindacale / Welfare
Leggi decreti circolari
in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-Aspi a regime.
Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno distintamente i recuperi di tali
somme, effettuati in occasione della riliquidazione della prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si
istituiscono i conti:
• PTA52100 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto
PTA30100);
• PTA52101 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto
PTA30101);
• GAU52179 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto
GAU30179);
• GAU52180 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto
GAU30180).
Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue:
• qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione (es: riliquidazione dellʼindennità di disoccupazione Aspi di una
precedente liquidazione provvisoria effettuata sempre a tale titolo), il recupero della somma già erogata deve essere
imputato ai conti PTA52/…, GAU52/…, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la
liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi;
• qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata (es: riliquidazione dellʼindennità di disoccupazione Aspi di una precedente liquidazione dellʼindennità mini-Aspi, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per lʼindennità ordinaria, ovvero riliquidazione dellʼindennità miniAspi, nel caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-Aspi 2012 successiva ad una domanda mini-Aspi), è
necessaria la seguente distinzione:
- se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di questʼultima deve essere imputato ai citati conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180;
- viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180.
I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dellʼesercizio, non dovranno essere
ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale.
Per lʼimputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si fa riferimento
ai conti già istituiti nellʼambito della gestione PTD – Gestione dei trattamenti di famiglia.
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LAVORO
Call center - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Indicazioni operative per il personale ispettivo
L n. 92/2012 (riforma lavoro)
Articolo 24bis - Dl n. 83/2012 (conv. L 134/2012)
CIRCOLARE n. 14 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2013. L n. 92/2012 (cosiddetta riforma lavoro)
– Art. 24 bis Dl n. 83/2012 (conv. da L n. 134/2012) – Call center – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
– Indicazioni operative per il personale ispettivo.
Il legislatore ha introdotto recentemente, con lʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 (conv. da L n. 134/2012), una specifica disciplina del
contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.
Gli interventi hanno inciso, da un lato, sui requisiti necessari per la stipula del contratto e, dallʼaltro, sulle conseguenze legate
ad una “delocalizzazione” delle attività.
Su tali aspetti appare opportuno fornire alcune indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo, anche in ragione del
fatto che detti interventi incidono sulla stessa legittimità di ricorso alla co.co.pro. qualora abbia ad oggetto una “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”.
Collaborazioni coordinate e continuative a progetto nei call center
Il nuovo art. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 evidenzia anzitutto la specificità della disciplina sia degli agenti e rappresentanti di commercio, sia delle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”.
Al riguardo va tuttavia osservato che, mentre la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio è rinvenibile sia nel codice civile (art. 1742 cc) che in altre fonti primarie (principalmente L n. 204/1985), per le attività “realizzate attraverso call-center
outbound” occorre far riferimento ad una disciplina che nasce nellʼambito della prassi amministrativa, alla quale il legislatore ha
evidentemente voluto far riferimento con la disposizione in esame.
Più in particolare occorre far riferimento alle indicazioni fornite da questo ministero con circ. n. 17/2006, con la quale sono stati
forniti i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call-center e che, salvo quanto si dirà in ordine
alla individuazione di uno specifico progetto, occorre qui richiamare per orientare lʼattività di vigilanza.
La circolare ha anzitutto definito le attività outbound come quelle “nellʼambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è
quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, lʼutenza di un prodotto o servizio riconducibile ad
un singolo committente”. Ciò a differenza di quanto avviene nellʼinbound, in cui “lʼoperatore non gestisce (…) la propria attività,
né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dellʼutenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo”.
La circ. n. 17/2006 ha dunque evidenziato la necessaria autonomia che deve caratterizzare la prestazione e, a tal fine, ha chiesto al personale ispettivo di “verificare lʼesistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al
collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro”. Ne consegue che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”.
Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale,
della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
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SINDACALE / WELFARE
Welfare
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Welfare
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che lʼassenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai
essere imposta.
Quanto alle forme consentite di coordinamento la circ. n. 17/2006 ha chiarito che “il fondamentale requisito dellʼautonomia può
essere contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con lʼorganizzazione produttiva dellʼazienda”. A tal
fine, secondo la circolare, possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con lʼautonomia sopra specificata. Le
fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dal committente né questo
può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate allʼaggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e
non unilateralmente imposta dallʼazienda;
c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività consista nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per lʼesecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso
sia lʼesercizio del potere disciplinare che lʼesercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui allʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003
In via generale lʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore;
collegamento a un determinato risultato finale; divieto di mera riproposizione dellʼoggetto sociale del committente; divieto di
svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (cfr. circ. n. 29/2012), evidenziando tuttavia la specificità – come detto –
anche delle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”.
Al riguardo va subito chiarito che lʼinciso opera in relazione alle attività “realizzate attraverso call-center outbound”, a prescindere dal requisito dimensionale dellʼazienda. Come sarà chiarito meglio in seguito, il comma 1 dellʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 ha
inteso introdurre un limite dimensionale (“attività svolte da call-center con almeno venti dipendenti”) in relazione alle sole “misure” volte a frenare il fenomeno della delocalizzazione, fenomeno che coinvolge principalmente proprio le aziende di maggiori
dimensioni.
Tale specificità – che riguarda sia le attività di vendita di beni, sia le attività di servizi – comporta dunque una vera e propria
esclusione dallʼapplicazione dei citati requisiti dellʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, che normalmente sono richiesti ai fini
di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto.
Lʼesclusione è disposta, peraltro, alla condizione che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo
definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene dunque ad assumere, nella sostanza, una funzione
“autorizzatoria” del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico.
Ciò tuttavia non comporta, per le attività in questione, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I,
del Dlgs n. 276/2003 atteso che, da un lato, le attività di call center outbound trovano la propria disciplina – come detto – nella
prassi amministrativa e, dallʼaltro lato, la collaborazione coordinata e continuativa in discorso è pur sempre ricondotta dalla
norma alla fattispecie della “collaborazione a progetto”.
A parte, dunque, lʼesclusione dai requisiti di cui allʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, non vʼè ragione di non applicare ai
collaboratori a progetto impegnati nello svolgimento di attività di call center outbound le altre norme che integrano la disciplina
del rapporto di collaborazione a progetto, prevedendo in particolare dei livelli minimi di garanzie – quali ad esempio quelle concernenti gli “altri diritti del collaboratore a progetto” di cui allʼart. 66 – che sarebbe irragionevole non estendere ai collaboratori in
questione.
Si creerebbe, altrimenti, un vuoto di garanzie che non sarebbe colmabile neppure col rinvio alla contrattazione collettiva, che è
interessata dal legislatore esclusivamente in relazione alla previsione di un corrispettivo minimo nei termini precisati.
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Ciò premesso, in relazione alle collaborazioni concluse per lo svolgimento di attività di vendita di beni e alle attività di servizi
realizzate attraverso call center outbound, si ritiene che possano trovare applicazione:
- le disposizioni di cui allʼart. 61, comma 4;
- lʼart. 62, escluso evidentemente il riferimento alla “descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”;
- lʼart. 64, recante lʼ“obbligo di riservatezza”;
- lʼart. 65, recante le “invenzioni del collaboratore a progetto”;
- lʼart. 66, recante gli “altri diritti del collaboratore a progetto”;
- lʼart. 67 sulla “estinzione del contratto e preavviso”;
- lʼart. 69, limitatamente ai commi 2 e 3, relativi allʼipotesi in cui sia accertata, dietro lo “schermo” di una collaborazione a progetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il coinvolgimento della contrattazione collettiva
Rispetto alle attività di call center in questione il legislatore stabilisce, come già evidenziato, che “il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”.
Si è già detto della speciale funzione “autorizzatoria” della collaborazione coordinata e continuativa, prescindendo quindi dal
requisito della predisposizione di un progetto specifico, data dal prevedere, da parte del committente, la corresponsione di un
corrispettivo non inferiore a quello definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Ciò conferisce alla previsione in oggetto un significato del tutto diverso da quanto è previsto, a proposito del regime del corrispettivo dei collaboratori a progetto, dallʼart. 63. Infatti, mentre la violazione dellʼart. 63 comporta soltanto il diritto del collaboratore al riconoscimento di un “differenziale economico”, senza tuttavia incidere sulla natura del rapporto posto in essere, nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi “definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, comporta la violazione di una norma inderogabile di natura “autorizzatoria”, cosicché il ricorso alla co.co.pro potrà ritenersi illegittimo
con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro” e cioè il lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Va tuttavia chiarito che, nelle more della introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento
che diano indicazioni sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire lʼutilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nellʼambito dei call-center appare comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito
in via generale dallʼart. 63, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, secondo il quale “in assenza di contrattazione collettiva specifica, il
compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dellʼattività oggetto della prestazione, alle retribuzioni
minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”. In tal caso sarà pertanto necessario garantire contrattualmente che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle retribuzioni minime previste dalla citata contrattazione collettiva ai fini della legittimità del rapporto di collaborazione, ferma restando la
natura autonoma dello stesso.
In altri termini, in attesa di una specifica determinazione della contrattazione collettiva, la tipologia contrattuale in questione è
altresì applicabile alle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound” nel rispetto delle
indicazioni di cui alla circolare n. 17/2006 nonché delle citate disposizioni del Dlgs n. 276/2003 (ivi compreso lʼart. 63, comma
2), fatta eccezione per lʼindividuazione di uno specifico progetto.
Call center e delocalizzazione delle attività
Lʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 ha inoltre introdotto ulteriori “misure” che vanno a regolamentare il settore dei call center, perlomeno, così come prevede il comma 1 dello stesso articolo, a regolamentare le “attività svolte da call center con almeno venti
dipendenti”. Sul punto si precisa che tale limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del
personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; una interpretazione letterale della disposizione
sarebbe infatti poco compatibile con le finalità evidenziate dal legislatore che, nellʼambito dello stesso art. 24 bis, autorizza
peraltro lo svolgimento dellʼattività di call center anche con contratti di collaborazione, sebbene alle condizioni sopra specificate.
Le aziende interessate dalle misure sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente (core business aziendale)
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una attività di call-center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse quelle attività di call-center
che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dellʼimpresa rappresentando, il più delle volte, una mero “sportello di
front office”.
Ciò premesso, il legislatore prevede che “qualora unʼazienda decida di spostare lʼattività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione allʼAutorità garante per la protezione dei dati personali,
indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa
deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in paesi esteri”.
La problematica di carattere interpretativo legata alla applicazione della disposizione concerne la “delocalizzazione” della attività, in quanto tale nozione va necessariamente interpretata in relazione alla specifica realtà dei call-center in cui il principale
“fattore produttivo” è evidentemente il servizio, rappresentato dal lavoro degli operatori rispetto, ad esempio, alle attrezzature.
Da ciò consegue che potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con
sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto –
a personale operante allʼestero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso
un meccanismo di subappalto.
In tali casi, almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo ministero, indicando almeno il numero dei “lavoratori coinvolti”, secondo modalità che saranno indicate con successiva nota. Una lettura finalisticamente orientata della disposizione porta a ritenere che detti lavoratori siano coloro i quali (a prescindere dallʼinquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siano ritenuti in esubero dal
datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento (saranno pertanto significative eventuali richieste di cassa integrazione o riduzioni di personale a qualsiasi titolo).
Tenuto conto della ratio della disciplina richiamata, evidentemente volta a favorire il mantenimento di standard occupazionali, si
ritiene inoltre che gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, lʼazienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato
su tale commessa.
Va poi ricordato quanto prevede il comma 3 dellʼart. 24 bis, secondo il quale “in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi allʼoccupazione nel settore dei call-center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri”. Al riguardo sembra possibile sostenere che tale
disposizione trovi applicazione quando la delocalizzazione nei termini sopra indicati avvenga verso paesi extracomunitari. Tale
orientamento è del resto conforme sia ai principi di libera concorrenza di matrice comunitaria, sia ad una più attenta lettura del
dettato normativo. La previsione del comma 3 dellʼart. 24 bis, infatti, fa riferimento ad una delocalizzazione “in paesi esteri” –
che la stessa legislazione Ue identifica abitualmente nei paesi extracomunitari – mentre il comma 2 dello stesso articolo, che
riguarda lʼindicato obbligo di comunicazione, fa riferimento ad una delocalizzazione “fuori dal territorio nazionale”.
Lavoro occasionale accessorio
Circolare Inps n. 49 del 29 marzo 2013
L'Inps, con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, fornisce le prime indicazioni operative circa il Lavoro occasionale
accessorio, così come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n.92 di riforma del mercato del lavoro.
Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18
luglio 2012, allʼarticolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, allʼarticolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1)
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La novità legislativa consiste nellʼintegrale sostituzione dellʼarticolo 70 e parziale modificazione dellʼarticolo 72 del
decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.
Sulla materia sono intervenute le circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e
n. 4 del 18 gennaio 2013.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative.
1. Nuovo quadro normativo
Il primo comma dellʼarticolo 70 del decreto legislativo 276 come modificato dallʼarticolo 1, comma 32 citato, definisce lʼambito di applicazione dellʼistituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale
riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del ministero del Lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore
definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura
meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i
2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dellʼindice Istat relativo
ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellʼanno precedente.
Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nellʼanno solare
nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nellʼanno fiscale per le sole imprese familiari).
Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante
per il committente non superare lʼimporto massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in
fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici.
Le disposizioni di cui al comma 32 dellʼarticolo 1 della legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento allʼimpiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.
Il nuovo comma 2 dellʼarticolo 70 prevede che, nellʼambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al
lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:
- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e,
ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano
computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Tipologie di prestatori e attività
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo,
ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allʼarticolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro
acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi
soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso allʼistituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
2.1. Studenti, pensionati, disoccupati
In merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, dei pensionati e dei
disoccupati si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dellʼobbligo scolastico si conferma che lʼimpiego
degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito
durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute nella circolare dellʼInps n. 104 del 1
dicembre 2008, per lʼindividuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle palme al martedì successivo il lunedì dellʼangelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Inoltre, resta fermo che:
• gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano
essere impiegati il sabato e la domenica;
• gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso lʼuniversità e con meno di venticinque anni di età possano
svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dellʼanno.
Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di
una qualsiasi attività lavorativa.
Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i
quali è accertata lʼassoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
La categoria dei disoccupati è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 3, secondo periodo dellʼarticolo 72 Dlgs 276/03, il quale prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che lʼutilizzatore del buono
lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.
2.2. Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012, allʼarticolo 46 bis nel modificare il comma
32 lett. a) dellʼarticolo 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha aggiunto i seguenti periodi: “Per lʼanno 2013 prestazioni di
lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di
3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'Inps
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.
La disposizione pertanto conferma per lʼanno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dellʼanno solare, sebbene legate
a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
In merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavo26
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ro accessorio si richiamano le indicazioni fornite con circolari Inps n. 88 del 9 luglio 2009 e n. 130 del 4 ottobre 2010, che
continuano a valere sia per la fase transitoria, con riferimento ai buoni lavoro acquistati entro il 17 luglio 2012, disciplinata
dal comma 33 del citato articolo 1, che per lʼanno 2013.
Riguardo al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio con riferimento al periodo 18 luglio – 31 dicembre 2012 si fa riserva di fornire indicazioni sulla questione, sottoposta allʼattenzione del ministero del Lavoro.
2.3. Lavoratori stranieri
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, lʼimportante innovazione, introdotta dal nuovo comma 4 dellʼart. 70, consiste nellʼinclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
Rimane fermo quanto previsto nella circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito
da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali
richiesti per lʼottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dellʼassegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 € mensili),
non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Imprenditori commerciali e professionisti
Le nuove disposizioni prevedono uno specifico limite nellʼimpiego dei buoni lavoro con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti. In particolare, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nellʼanno
solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000
euro annui, con riferimento a ciascun committente.
In linea generale, lʼespressione “imprenditori commerciali” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dallʼart. 2082 e
segg. del codice civile, con esclusione, dellʼimpresa agricola separatamente disciplinata dal comma 2 del novellato articolo 70.
In particolare, anche alla luce di quanto previsto dalle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del ministero del Lavoro, rientra nella
categoria di “imprenditore commerciale” qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato,
per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dellʼattività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti.
In merito alla categoria dei professionisti occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1
(ex art. 49, comma 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallʼesercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende lʼesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività
di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso lʼesercizio in forma associata di cui alla lettera c) del
comma 3 dellʼarticolo 5”.
La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa
da quella del settore specifico dellʼordine, sia dei titolari di partita Iva, non iscritti alle casse, ed assicurati allʼInps presso la
gestione separata di cui allʼarticolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di
committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 € annui.
3.1. Settore agricolo
Per quanto riguarda le nuove disposizioni sul settore agricolo, (art. 70, comma 2) il lavoro occasionale accessorio, è
ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per:
• a) aziende con volume dʼaffari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite lʼutilizzo di specifiche figure di prestatori
(pensionati e studenti) ma solo nellʼambito delle attività agricole di carattere stagionale;
• b) imprese ricadenti nel comma 6 dellʼart. 34 Dpr n. 633/72 (ossia aventi un volume dʼaffari inferiore a 7.000 euro nellʼanno solare) che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato
iscritto lʼanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Come precisato dalle circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in considerazione della specialità del settore
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agricolo non trova applicazione lʼulteriore limite economico di 2.000 euro previsto dal comma 1 dellʼarticolo 70.
Dal punto di vista soggettivo restano dunque confermati i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in qualunque periodo dellʼanno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso lʼuniversità, quali uniche
tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume
dʼaffari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese
agricole con volume dʼaffari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte allʼesclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento allʼattività agricola principale svolta dallʼimprenditore sia alle attività connesse (art. 2135, comma
3, cc) svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dellʼattività principale.
I soggetti di cui allʼarticolo 34, comma 6, del decreto del Dpr n. 633 del 1972 (ossia produttori agricoli con volume dʼaffari
annuo non superiore a 7.000 euro) possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non
stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto lʼanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ai sensi dellʼarticolo 46 bis della citata legge n. 134 che prevede lʼimpiego per lʼanno 2013 con i buoni lavoro dei percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, è possibile per le aziende agricole di
cui alle suddette lett. a) e b), ricorrere a tali prestatori, fermo restano il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nellʼanno solare.
3.2. Committenti pubblici
Nella nuova formulazione dellʼarticolo 70, comma 3 viene confermata la nozione di committente pubblico utilizzatore delle
prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel
rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
A parziale rettifica di quanto contenuto nella circolare Inps n. 88 del 9 luglio 2010 si precisa che per “committenti pubblici”
devono intendersi le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Ai sensi della nuova disciplina va ricompreso allʼinterno della nozione “committente pubblico” anche lʼente locale, pertanto
devono intendersi superate le precedenti indicazioni che distinguevano lʼimpiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori.
La nuova norma, quindi, estende per tali tipologie di committenti le possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio
con sole limitazioni di tipo economico, da un lato facendo riferimento al patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici territoriali, dallʼaltro alle limitazioni vigenti in materia di spese del personale per le pubbliche amministrazioni nel loro
complesso.
Per quanto concerne lʼaspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale' fissato in 5.000 euro per prestatore.
Restano fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori del pubblico
impiego, i limiti di cui allʼart. 53 Dlgs n. 165/01, già evidenziati dalla circolare Inps n. 88/2009.
In particolare, si tratta della disciplina in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di
autorizzazione allʼamministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e nei doveri dʼufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6).
3.3. Impresa familiare
La nuova formulazione dellʼarticolo 70 Dlgs n. 276/03 non richiama più lʼimpresa familiare che, ai sensi del previgente
comma 1, lett. g, prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per lʼimpresa familiare di cui allʼarticolo 230-bis del codice civile.
Così come non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70 per il quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Di conseguenza, a far tempo dal 18 luglio 2012, anche lʼimpresa familiare rientra nellʼambito della disciplina generale e
potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con lʼosservanza dei soli limiti economici previ-
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sti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Inoltre, la nuova formulazione dellʼarticolo 70 rende non applicabile, nella sostanza, il comma 4-bis dellʼarticolo 72 dove,
invece, permane il rinvio all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), con riferimento alla disciplina contributiva e assicurativa.
La permanenza di tale riferimento rende difficilmente applicabile la nuova normativa allʼimpresa familiare, in considerazione
dellʼeliminazione degli ambiti soggettivi e oggettivi relativi al lavoro occasionale accessorio, e quindi della difficile individuazione dei casi in cui si continuerebbe ad applicare la contribuzione ordinaria, prevista dal residuo comma 4 bis dellʼart. 72.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni, devono intendersi superate le disposizioni previgenti sullo speciale regime contributivo proprio del lavoro subordinato (circolare n. 76 del 26 maggio 2009), con la conseguenza che ai buoni lavoro utilizzati
dallʼimpresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, ai
sensi della disciplina generale di cui allʼarticolo 72, comma 4.
4. Limite economico
Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che
qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.
Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
• a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto
per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
• a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
• a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
che, per lʼanno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato
successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.
5. I nuovi buoni lavoro
Unʼimportante modifica (nuovo comma 1 dellʼart. 72 Dlgs n. 276/03) è stata apportata con riferimento agli elementi essenziali del buono lavoro, con la finalità di assicurare una maggiore certezza dellʼutilizzo dellʼistituto.
Il novellato articolo 72 prevede infatti che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni
orari, numerati progressivamente e datati”.
Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dallʼindicazione della natura oraria del buono lavoro
commisurata alla durata della prestazione.
Al riguardo, secondo la circolare n. 4 del ministero del Lavoro, la modifica legislativa interviene nel senso di cambiare il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da “una negoziazione in relazione al valore di mercato
della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa” in modo da
evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”.
Rimane ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per unʼora di lavoro anche più voucher”.
Lʼarticolo 72 prevede, inoltre, che il valore nominale del buono è fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, periodicamente aggiornato “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
La norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati.
In merito si osserva che i buoni lavoro attualmente utilizzati in tutte le diverse modalità (cartacei, telematici, tabaccai, banche, Poste) sono già contrassegnati da numeri progressivi.
La circolare n. 4 del ministero del Lavoro ha previsto inoltre che, ferme le disposizioni vigenti in materia di comunicazione
29
SINDACALE / WELFARE
Welfare
maggio 2013
Sindacale / Welfare
Welfare
preventiva della prestazione lavorativa, il riferimento alla “data”, di cui al novellato articolo 72, “non può che implicare che la
stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”.
Con successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013 il ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto sulla materia precisando che nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dellʼIstituto,
restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente lʼutilizzabilità dei voucher.
Inoltre con riferimento al valore orario del voucher il ministero ha chiarito che, fermo restando il suo valore “nominale”, in
attesa della nuova determinazione dellʼimporto orario dei buoni lavoro , in considerazione delle specificità del settore agricolo è possibile, esclusivamente in tale settore, fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata
come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.
Ai fini dellʼ espletamento delle verifiche da parte del personale ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro
con le caratteristiche suindicate, il ministero del Lavoro prevede che, in attesa del completamento da parte dellʼIstituto del
sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dellʼanno, il committente potrà richiedere al
prestatore una dichiarazione, ai sensi dellʼarticolo 46 comma 1, lett. o) Dpr n. 445/2000, in ordine al non superamento degli
importi massimi previsti. Nella citata lettera circolare al riguardo si precisa che, ferma restando lʼeffettuazione dei vigenti
adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, lʼacquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Infine, il novellato comma 4 dellʼarticolo 72 nel confermare la disciplina relativa alle tutele previdenziali e assicurative, prevede la modulazione delle aliquote contributive da versare allʼInps in funzione dellʼincremento delle percentuali previste per gli
iscritti alla Gestione separata, peraltro demandata ad apposito decreto interministeriale.
6. Fase transitoria: art. 1, comma 33
Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo lʼutilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni
per prestazioni di lavoro accessorio, di cui allʼarticolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,già richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.
Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei
committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a
prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria.
Situazione del tutto eccezionale è quella verificatisi nella fase di approvazione della nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per lʼacquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro
accessorio in data precedente al 18 luglio.
In considerazione delle sostanziali novità normative introdotte dalla legge n. 92/2012 sul lavoro occasionale accessorio e
della circostanza che, nel caso di specie, i prestatori avevano svolto o stavano svolgendo la relativa prestazione, la cui data
di avvio era stata comunicata nelle forme e nei tempi previsti, si ritiene che questa situazione, del tutto particolare, possa
rientrare nella disciplina del regime transitorio, come sopra delineata.
7. Precisazioni e ulteriori chiarimenti
Come ribadito anche dalla circolare n. 4/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale,
non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le
quali lʼordinamento richiede lʼiscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di
contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.
Si conferma lʼobbligatorietà della comunicazione preventiva allʼInail/Inps necessaria per lʼattivazione delle prestazioni occa-
30
maggio 2013
Sindacale / Welfare
sionali accessorie.
Al riguardo si ricordano le indicazioni fornite sulla base dellʼart. 4 della legge n. 183/2010 (cd collegato al lavoro) dal ministero del Lavoro con la circolare n. 38 del 2010 in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso anche con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.
Inoltre si richiamano le indicazioni sulla disciplina sanzionatoria come definite dalla circolare n. 4 del ministero del Lavoro e
delle politiche sociali in relazione al superamento dei limiti quantitativi . In particolare si richiama lʼattenzione riguardo agli
effetti derivanti dal superamento di detti limiti che, in base alle disposizioni ministeriali, comportano la “trasformazione” del
rapporto contestato in quella che costituisce “forma comune di rapporto di lavoro” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con lʼapplicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Tali effetti di trasformazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale, varranno “almeno con riferimento
alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali
allʼattività di impresa o professionale”.
Pertanto sarà possibile, secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale , determinare la “trasformazione” del
rapporto nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti, tenendo
conto dei consueti indici di subordinazione, tra i quali il ministero del Lavoro ricorda quello concernente la fungibilità delle
prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni rese da altro personale già dipendente dellʼimprenditore o del professionista.
A questo proposito si ribadisce lʼimportanza dellʼacquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce – come precisato nella richiamata lettera
circolare del 18 febbraio 2013 del ministero del Lavoro - elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di
lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, che attualmente
sono differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro, si anticipa che, a seguito di un accordo Inail-Inps, la
dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dellʼIstituto dovrà
essere effettuata direttamente allʼInps tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più
con lʼinvio del fax allʼInail. In merito saranno fornite le opportune indicazioni operative e i relativi tempi di adeguamento.
Va, inoltre, ribadito, il principio del divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dallʼart. 70 Dlgs n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dellʼutilizzatore
della prestazione, senza il tramite di intermediari” (circolare Inps n. 88/2009) come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera.
In deroga a tale principio, con riferimento alla qualificazione delle prestazioni lavorative del personale adibito alle attività di
steward negli stadi di calcio, si fa rinvio ai contenuti normativi del Dm 24 febbraio 2010 che ha modificato il Dm 8 agosto
2007 e ha previsto che: “per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale
accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
La fattispecie particolare disciplina il servizio di vigilanza in favore degli istituti di sicurezza privata autorizzati nellʼambito
delle cosiddette “manifestazioni sportive” e, limitatamente alle attività di stewarding, da parte di società appaltatrici di tale
tipo di servizio, può considerarsi come una deroga al criterio generale del divieto di utilizzo del lavoro occasionale accessorio nellʼambito degli appalti di servizi e contratti di somministrazione.
Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. Inps n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (Dlgs
276/03, art. 72, c 3).
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
31
SINDACALE / WELFARE
Welfare
maggio 2013
Sindacale / Welfare
Giurisprudenza
Illeciti disciplinari
Reiterazione
CASSAZIONE sez. lav. 19 settembre 2011, n. 19079 (da Dir. & Prat. Lav. n. 13/12 pag. 856). La reiterazione di numerosi illeciti disciplinari da parte di una lavoratrice, consistenti in una serie di ingiustificati ritardi nel presentarsi al
lavoro, deve essere valutata non con riferimento ai singoli episodi ma nel suo insieme: è pertanto legittima l'irrogazione di sanzioni disciplinari via via più gravi fino alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo.
Licenziamento disciplinare
Contestazione
CASSAZIONE sez. lav. 14 settembre 2011, n. 18772 (da Dir. & Prat. Lav. n. 13/12 pag. 855). In tema di licenziamento
disciplinare del lavoratore, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto
essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti
richiede uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa
possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle
circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (nella specie, la Corte ha ritenuto che i circa due
anni trascorsi dall'asserita condotta del lavoratore al momento della contestazione formale degli addebiti e il conseguente licenziamento non erano tali da garantire la completezza e l'esaustività dell'esercizio di difesa del lavoratore,
che rimaneva quindi esposto a un licenziamento disciplinare adottato senza la giusta osservanza del cosiddetto principio di immediatezza della contestazione e, quindi, lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito).
32
maggio 2013
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/4/2013)
Livello
Quadro
I
II
III
IV
V
VI
VII
Contingenza (1/1/95)
Euro
1721,29+260,76*
1550,54
1341,21
1146,37
991,46
895,75
804,19
688,50+5,16
Scatti di anzianità (1/1/90)
Euro
540,37
537,52
532,54
527,90
524,22
521,94
519,76
517,51
Euro
25,46
24,84
22,83
21,95
20,66
20,30
19,73
19,47
* Dal 1° gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.
APPRENDISTI
Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del
periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia
Importo
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Euro
10,33
8,78
7,75
2,07
7,75
11,36
2,07
11,36
2,07
2,07
7,75
33
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria
Paga base (1/4/2013)
Contingenza (1/1/95)
Scatti di anzianità (1/10/86)
I
II
Euro
935,90
782,14
Euro
530,04
526,11
Euro
15,49
14,46
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro
10,52
9,54
Categoria I
Categoria II
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II
Livello
Paga base (1/4/2013)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.542,04
542,70
5,18
2.089,92
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.392,49
1.261,54
1.112,00
1.021,85
937,75
849,38
798,37
779,81
700,05
537,59
536,71
531,59
528,26
524,94
522,37
520,64
520,51
518,45
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.935,26
1.802,43
1.651,52
1.553,47
1.466,41
1.375,38
1.324,98
1.306,29
1.225,37
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina,
osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV
Livello
Paga base (1/4/2013)
Euro
Contingenza
Euro
Terzo elemento
Euro
Totale
Euro
Q.A
1.536,36
542,19
5,18
2.083,73
Q.B
I
II
III
IV
V
VI S
VI
VII
1.387,33
1.256,38
1.107,61
1.017,98
934,39
846,28
795,53
776,97
697,47
537,12
536,24
531,20
527,91
524,64
522,09
520,38
520,25
518,22
5,18
4,18
7,43
3,36
3,72
3,63 *
5,97
5,97
6,87
1.929,63
1.796,80
1.646,24
1.549,25
1.462,75
1.372,00
1.321,88
1.303,19
1.222,56
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore
catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
34
maggio 2013
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
194,63
210,00
125,00
120,00
200,00
4.449.43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2002
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
78,43
210,00
125,00
120,00
200,00
4.333,43
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.7.2004
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
185,14
125,00
120,00
200,00
4.230,14
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2005
Aumento retributivo dallʼ1.1.2006
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
103,56
120,00
200,00
4.023,56
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
Aumento retributivo dallʼ1.1.2008
Totale
3.600
155,00
3.755,00
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011
3.600
Totale
3.600,00
Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012
Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012
3.735
3.735,00
Totale
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013
Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013
3.890
Totale
3.890,00
35
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
0,11
2
0,68
3
0,68
3
0,68
3
0,68
3
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
38,17
38,17
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
36
maggio 2013
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta 5
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
0,18
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
2
0
3
3
0,18
0
3
3
0,18
0
3
3
0,18
0
3
3
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
36,12
36,12
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
3
0
3
0
3
0
3
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
37
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
2
0,68
3
0,68
3
0,68
3
0,68
3
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
39,37
39,37
36,93
36,03
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
38
maggio 2013
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 5
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
0,18
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
0,11
03
03
CIG straordinaria
-
0,90
0,90
0,90
-
MOBILITAʼ
-
0,30
0,30
0,30
0,30
Indennità economica
MALATTIA
0,53
2,44
2,44
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
03
03
03
03
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
37,32
37,32
34,88
33,98
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
0,30
0,30
0,30
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
6,14
9,49
9,49
9,49
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
CUAF
2
3
0,18
3
0,18
0
3
3
0,18
3
03
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
39
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
2
0,68
3
0,68
3
0,68
3
0,68
3
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0,24
0,24
0,24
0,24
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
38,94
38,94
35,73
35,73
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
40
maggio 2013
1
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013
Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 5
(CSC 7.05.01 e 7.05.02 )
Qualifiche
Voci contributive
Operai
Impiegati
Operatori
di vendita
Dirigenti
14,85
33,00
33,00
33,00
33,00
Contr. ex
art. 24 L.
88/1989
1,31
0,18
Contr. ex
art. 25 L.
845/1978
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
0,20
0,20
0,20
0,20
Apprendisti
Fondo pensioni
Disoccupazione
Fondo garanzia TFR
(L. 297/1982)
0,11
CUAF
2
0
3
3
0,18
3
03
0,18
0
3
3
0,18
3
03
CIG straordinaria
-
-
-
-
-
MOBILITAʼ
-
-
-
-
-
Indennità economica
MALATTIA
0,53
3,21
3,21
-
-
Indennità economica
MATERNITAʼ
0,05
0
Inail
0,30
-
-
-
-
TOTALE
17,45
36,89
36,89
33,68
33,68
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
-
-
-
-
-
TOTALE a carico
del LAVORATORE
5,84
9,19
9,19
9,19
9,19
Contributo ASCOM
1,20
1,20
1,20
1,20
-
Contributo COVELCO
0,10
0,10
0,10
0,10
-
3
0
3
0
3
0
3
di cui a carico del lavoratore
Fondo pensioni
4
CIG straordinaria
41
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)
1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012,
n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si
applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio 2012-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011.
2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di
- 8,5 punti nel primo anno
- 7 punti nel secondo anno.
Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni
(è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼASPI).
3) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità
e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque
essere superiore a 0,8 punti percentuali.
A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui
allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362
della legge n. 266/2005).
CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68
CUAF ridotta
MATERNITAʼ
DISOCCUPAZIONE
0,43 – 0,43 = 0
0,24 – 0,24 = 0
1,31 – 1,13 = 0,18
1,80
4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per
lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma
societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi
nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).
42
maggio 2013
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali Inail - Anno 2013
Impiegati/operai
Dirigente
(retribuzione convenzionale)
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 47,07 giornaliero
€ 1.223,82 mensile
€ 7,06 orario
Fino al 30 giugno 2012
Dal 1° luglio2012
Fino al 30 giugno 2012
Dal 1° luglio 2012
€ 90,88 giornaliera
€ 2.272,08 mensile
€ 96,04 giornaliera
€ 2.401,10 mensile
€ 11,36
€ 12,01
Minimali Inps - Anno 2013
Impiegati/operai
Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012
3
Tempo pieno
Tempo parziale
€ 47,07 giornaliero
€ 1.223,82 mensile
€ 7,06 orario
€ 130,20 giornaliero
€ 3.385,20 mensile
Dirigenti
1
1,2
2
€ 19,53 orario
Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012
3
Circolare Inps n. 22 dellʼ 8 febbraio 2013
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2013)
Limite massimo (1/1/2012)
Riduzione contributiva
Fino a € 2075,21 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive
€ 959,22
mensili
5,84%
Oltre € 2075,21 mensili
(compreso ratei mensilità aggiuntive)
€ 1152,90
mensili
5,84%
La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più
alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi
dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale.
43
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
FONDO PREVID. M. NEGRI
Dirigenti
Ord. 10,14%
Agg. 1,48%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,50%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,52%
1%
Ord. 10,14%
Agg. 1,54%
1%
Ord. 10,60%
Agg. 1,74%
1%
Ord. 11,15%
Agg. 1,76%
1%
Ord. 11,35%
Agg. 1,78%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,80%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,84%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,87%
1%
Ord. 11,65%
Agg. 1,91%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 2,84%
Agg. 1,54%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,00%
Agg. 1,74%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,30%
Agg. 1,76%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,60%
Agg. 1,78%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
FONDO PREVID. M. NEGRI
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
12,62%
12,64%
12,66%
12,68%
13,34%
13,91%
14,13%
14,45%
14,49%
14,52%
14,56%
5,38%
5,74%
6,06%
6,38%
44
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2003
a.
t.
m.
6.881,89
1.720,47
573,49
592,25
148,06
49,35
7.474,14
1.868,53
622,84
59.224,54
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
6.893,74
1.723,43
574,48
592,25
148,06
49,35
7.485,99
1.871,49
623,83
59.224,54
annui
1.1.2005
a.
t.
m.
6.905,58
1.726,40
575,47
592,25
148,06
49,35
7.497,83
1.874,46
624,82
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
6.917,43
1.729,36
576,45
592,25
148,06
49,35
7.509,68
1.877,42
625,80
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
7.308,31
1.827,07
609,02
592,25
148,06
49,35
7.900,56
1.975,13
658,37
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
7.645,89
1.911,47
637,15
592,25
148,06
49,35
8.238,14
2.059,53
686,50
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
7.965,60
1.944,04
648,01
592,25
148,06
49,35
8.368,43
2.092,10
697,36
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
7.965,60
1.991,42
663,80
592,25
148,06
49,35
8.557,85
2.139,46
713,15
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
7.989,36
1.997,34
665,78
592,20
148,05
49,35
8.581,56
2.145,39
715,13
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
8.007,12
2.001,78
667,26
592,25
148,06
49,35
8.599,37
2.149,84
716,61
59.224,54
annui
1.1.2013
a.
t.
m.
8.030,85
2.007,71
669,23
592,25
148,06
49,35
8623,09
2.155,77
718,59
59.224,54
annui
1.1.2006
a.
t.
m.
2.594,03
648,51
216,17
592,25
148,06
49,35
3.186,28
796,57
265,52
59.224,54
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
2.807,24
701,81
233,94
592,25
148,06
49,35
3.399,49
849,87
283,29
59.224,54
annui
1.1.2008
a.
t.
m.
2.996,76
749,19
249,73
592,25
148,06
49,35
3.589,01
897,25
299,08
59.224,54
annui
1.1.2009
a.
t.
m.
3.186,28
796,57
265,52
592,25
148,06
49,35
3.778,53
944,63
314,87
maggio 2013
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO
PERCENTUALI
Ditta
Dirigenti
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,80%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,84%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,87%
1%
FONDO PREVID. M. NEGRI
(Prima nomina)
Ord. 3,90%
Agg. 1,91%
1%
5,70%
1,95%
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
5,70%
1,87%
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE
DECORRENZA
IMPORTI
Totale
Azienda
6,70%
6,74%
6,77%
6,81%
7,65%
7,57%
Dirig.
Totale
59.224,54
annui
1.1.2010
a.
t.
m.
3.375,79
843,94
281,31
592,25
148,06
49,35
3.968,04
992,01
330,67
59.224,54
annui
1.1.2011
a.
t.
m.
3.399,48
849,87
283,29
592,20
148,05
49,35
3.991,68
997,92
332,64
59.224,54
annui
1.1.2012
a.
t.
m.
3.417,24
854,31
284,77
592,25
148,06
49,35
4.009,49
1.002,37
334,12
59.224,54
annui
1.1.2013
a.
t.
m.
3.440,94
860,23
286,74
592,25
148,06
49,35
4.033,19
1.008,29
336,09
44.194,25
annui
1.1.1996
a.
t.
m.
2.519,07
629,77
209,92
861,79
215,45
71,82
3.380,86
845,22
281,74
45.940,00
annui
1.1.2004
a.
t.
m.
2.618,58
654,65
218,22
859,08
214,77
71,59
3.477,66
869,42
289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 1,10%
1,87%
8,47%
45.940,00
annui
1.1.2007
a.
t.
m.
3.032,04
758,01
252,67
859,08
214,77
71,59
3.891,12
972,78
324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO
Ord. 5,50%
Agg. 2,41%
1,87%
9,78%
45.940,00
annui
1.10.2011
a.
t.
m.
3.633,84
908,46
302,82
859,08
214,77
71,59
4.492,92
1.123,23
374,41
10%
10%
20%
ASS. ANTONIO PASTORE
ASS. ANTONIO PASTORE
FORMAZIONE
10%
–
10%
–
20%
38.734,27 annui-azienda
13.944,34 annui-dirig
1.7.2000
a.
t.
m.
3.873,43
968,36
322,79
1.394,43
348,61
116,20
5.267,86
1.316,97
438,98
48.030,50 annui-azienda
4.648,10 annui-dirig
1.7.2004
a.
t.
m.
4.803,05
1.200,76
400,25
464,81
116,20
38,73
5.267,86
1.316,97
438,98
1.7.1992
a.
t.
m.
129,11
32,28
10,76
129,11
32,28
10,76
258,22
64,56
21,52
–
–
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax
06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione
Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
45
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE
CONTRIBUTO
Qu.A.S.
Quadrifor
DECORRENZA
Azienda (A*)
IMPORTI
Quadro (B)
Totale (A+B)
1.1.1989
247,90
–
247,90
1.1.1995
247,90
36,15
284,05
1.1.2005
302,00
42,00
344,00
1.1.2009
340
50
390
1.6.2011
350
56
406
1.1.1995
25,82
15,49
41,31
1.1.2004
45,00
20,00
65,00
1.1.2005
50,00
25,00
75,00
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
- Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e dei Settori Affini
Tipologia lavoratori
Quota di iscrizione (una tantum)
Contributo mensile
Datore di lavoro
Lavoratore 1
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 10,00
€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)
€ 30,00
€ 7,00
€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)
€ 15,00
€ 10,00
----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)
€ 8,00
€ 10,00
----
1 Dal 1° gennaio 2012
* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il
pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:
q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);
q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).
Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te
Contributo 1
Quota Tfr
Lavoratore 2
Datore di lavoro 3
Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993
100%
0,55%
1,55%
I contributi sono versati
con periodicità
Apprendisti
100%
0,55%
1,05%
trimestrale 4
Lavoratori già occupati al 28.4.1993
50% 5
0,55%
1,55%
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.
46
maggio 2013
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M
0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E
Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli
Livelli
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2013
Quadri
1
2
3
4
5
6
7
3,41
3,13
2,81
2,51
2,27
2,13
1,99
1,82
Apprendisti 1a metà
2
3
4
5
6
2,27
2,13
1,99
1,82
1,82
Contributo complessivo mensile in euro
da aprile 2013
Apprendisti 2a metà
2
3
4
5
6
2,51
2,27
2,13
1,99
1,99
Operatori di vendita
1a categoria
2a categoria
2,20
1,97
Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Tabella
Periodi
A
dal 1°/1/1959
al 31/12/1968
B
dal 1°/1/1969
al 31/12/1976
C
dal 1°/1/1977
al 31/12/1980
D
dal 1°/1/1981
al 31/12/1988
Agenti e rappresentanti
senza esclusiva
E
dal 1°/1/1989
F
dal 1°/1/2002
sino a L.
da 2.000.001 a
oltre
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 4.500.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a €
da 6.200,01 a
oltre
Indennità base
più indennità
integrativa %
Agenti e rappresentanti
in esclusiva
2.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
4.000.000
4.000.000
4.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
9.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
6.200,00
9.300,00
9.300,00
47
sino a L.
da 2.500.001 a
oltre
sino a L.
da 3.000.001 a
oltre
sino a L.
da 6.000.001 a
oltre
sino a L.
da 12.000.001 a
oltre
sino a L.
da 24.000.001 a
oltre
sino a €
da 12.400,01 a
oltre
2.500.000
3.500.000
3.500.000
3.000.000
4.500.000
4.500.000
6.000.000
8.000.000
8.000.000
12.000.000
18.000.000
18.000.000
24.000.000
36.000.000
36.000.000
12.400,00
18.600,00
18.600,00
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
4%
2%
1%
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI
MONOMANDATARI
AGENTI E RAPPRESENTANTI
PLURIMANDATARI
Aliquota contributiva
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
Massimale annuo
delle provvigioni
Minimale annuo
dei contributi
(preponente + agente)
Dal 1°/1/1973
L. 2/2/1973, n. 12 art. 6
(G.U. 23/2/1973, n. 50)
9.000.000
60.000
7.500.000
36.000
3% + 3%
Dal 1°/10/1978
D.P.R. 24/6/1978, n. 460
(G.U. 19/8/1978, n. 231)
12.000.000
240.000
7.500.000
120.000
4% + 4%
Dal 1°/7/1983
D.P.R. 31/3/1983, n. 277
(G.U. 9/6/1983, n. 157)
24.000.000
240.000
10.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1988
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
30.000.000
240.000
16.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/1/1989
D.P.R. 11/12/1987
(G.U. 1/4/1988, n. 77)
34.000.000
240.000
20.000.000
120.000
5% + 5%
Dal 1°/7/1998
42.000.000
480.000
24.000.000
240.000
5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001
e 21.691,00
e 247,90
e 12.395,00
e 123,95
5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*
e 24.548,00
e 248,00
e 14.027,00
e 124,00
6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005
e 24.548,00
e 700,00
e 14.027,00
e 350,00
6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006
e 25.481,00
e 727,00
e 14.561,00
e 364,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008
e 26.603,00
e 759,00
e 15.202,00
e 381,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010
e 27.667,00
e 789,00
e 15.810,00
e 396,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012
30.000,00
800,00
20.000,00
400,00
6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013
32.500,00
800,00 *
22.000,00
400,00 *
6,875%+6,875%
* Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat
Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali
Provvigioni annue
Aliquota contributiva dal 1.1.2013
Fino a euro 13.000.000,00
2,80 %
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00
1,40%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00
0,70%
Oltre euro 26.000.000,00
0,20%
I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre
20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line
dei contributi.
48
maggio 2013
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO
SCAGLIONE
ANNUO
ALIQUOTA
IMPOSTA SULLO
SCAGLIONE
IMPOSTA
TOTALE
ADD. PROVINCIALE
E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00
15.000,00
23%
3.450,00
3.450,00
–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
13.000,00
27%
3.510,00
6.960,00
–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
27.000,00
38%
10.260,00
17.220,00
–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
20.000,00
41%
8.200,00
25.420,00
–
–
43%
–
–
1.250,007
23%
287,50
287,50
–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33
1.083,33
27%
292,50
580,00
–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33
2.250,00
38%
855,00
1.435,00
–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00
1.666,67
41%
683,33
2.118,33
–
–
43%
–
–
–
Oltre euro 75.000,00
Limite scaglione mensile
Fino a euro 1.250,00
Oltre euro 6.250,00
(1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ1.1.2012
ANNO 2012
Scaglioni
Aliquota
Fino a euro 15.000,00
1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00
1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00
1,73%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00
1,73%
Oltre euro 75.000,00
1,73%
(1) Legge regionale 28.12.2011. n. 23
49
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 €
1.840 e con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo:
502 € X 15.000 - reddito complessivo
7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
40. 000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno.
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro
10 euro
compreso tra 26.001 e 27.700 euro
40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro
20 euro
compreso tra 27.701 e 28.000 euro
25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro
30 euro
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 €
800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000)
se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €
690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €
690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
reddito complessivo
maggiorazione
reddito complessivo
compreso tra 29.001 e 29.200 euro
10 euro
compreso tra 35.001 e 35.100 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro
20 euro
compreso tra 35.101 e 35.200 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro
30 euro
maggiorazione
20 euro
10 euro
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni
1.220 €
figlio di età superiore a 3 anni
950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni
1.620 €
superiore a 3 anni
1.350 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro
cifre decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
50
maggio 2013
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Assegno per il nucleo familiare
Codice Uniemens
F101
F110
Codice Uniemens
Causale restituzione
Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Causale recupero
H017
Recupero assegni familiari arretrati
H301
Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036
Recupero assegni nucleo familiare arretrati
Malattia
Codice Uniemens
Causale restituzione
E705
Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775
Restituzione indennità malattia indebita
E790
Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791
Codice Uniemens
Restituzione indennità donatori di sangue
Causale recupero
E778
Differenze indennità malattia
S110
Indennità donatori di sangue
S111
Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112
Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113
Differenza indennità donatori midollo osseo
Maternità
Codice Uniemens
Causale restituzione
E776
Restituzione indennità maternità indebita
E780
Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070
Codice Uniemens
Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Causale recupero
D900
Indennità riposi per allattamento arretrati
E779
Differenze indennità maternità già liquidata
L053
Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054
Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055
Differenza indennità maternità facoltativa
L056
Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057
Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058
Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070
Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)
Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento:
Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011
Tipologia di apprendista
Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10%
J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5%
J1
Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3%
J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi
dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993
per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro
e del 5,84% a carico del lavoratore)
J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi
(aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J5
51
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003
Tipologia
Codice Uniemens
Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento
economici
A0
Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento
B1
Riduzione del 25%
B2
Riduzione del 40%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento
B3
Riduzione del 50%
B4
Riduzione del 100%
C1
Riduzione del 25%
C2
Riduzione del 40%
C3
Riduzione del 50%
C4
Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni,
D1
Riduzione del 25%
assunti con contratto di inserimento
D2
Riduzione del 40%
D3
Riduzione del 50%
D4
Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore
E1
Riduzione del 25%
almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile,
E2
Riduzione del 40%
assunte con contratto di inserimento
E3
Riduzione del 50%
E4
Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico
F1
Riduzione del 25%
assunti con contratto di inserimento
F2
Riduzione del 40%
F3
Riduzione del 50%
F4
Riduzione del 100%
Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi
Tipologia
Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo
alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005
per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato,
per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
M7
52
maggio 2013
UNIEMENS (Denuncia individuale)
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio
del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico
del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo
indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista
per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento
dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)
P5
P6
P7
S1
S2
S3
F5
F6
F7
Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi
Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti
per un periodo di 12 mesi
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro,
nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi
a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi
86
S4
M4
Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità
Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
82
68
Incentivo al reimpiego dei dirigenti
Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi
92
Altri codici di uso comune
00
01
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
35
36
41
42
51
52
Nessuna particolarità contributiva
Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n.
87/1994)
Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
(Circ. Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ.
Inps n. 87/1994)
Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la
Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la
Disoccupazione (Ds)
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84
53
SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
maggio 2013
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
UNIEMENS (Denuncia individuale)
59
66
67
G0
H0
Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ.
Inps n. 203/2001)
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
UNIEMENS (Denuncia aziendale)
Fondo Interprofessionale - Adesione
FITE
FODI
FOR.TE
FON.DIR
Fondo Interprofessionale - Revoca
REDI
REVO
Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
Revoca aia fondi paritetici interprofessionali
Contribuzione assistenza contrattuale
W020
W030
Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali
Trattamento fine rapporto
CF11
CF30
PA10
PA20
PF10
PF20
PE30
RF01
Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria
Altri
A700
A800
D100
M000
M001
M110
M119
M217
M900
M980
S060
Q900
Q920
A810
G800
L401
L402
L405
L407
L424
L508
L601
L613
L615
N954
Multe disciplinari
Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
Interessi differimento
Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
Restituzione incentivo programma Pari 2007
Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Oneri accessori al tasso legale
Sanzioni civili
Rest. sanzioni ex L. 146/90
Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
Arretrati beneficio Legge 291/2004
Conguaglio incentivo programma Pari 2007
Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009
54
maggio 2013
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
ANNO 2000
ANNO 2001
ANNO 2002
ANNO 2003
ANNO 2004
ANNO 2005
ANNO 2006
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
INDICE ISTAT
COSTO VITA
% DI INCREMENTO
PERCENTUALE
DA APPLICARE (*)
113,4
116,0
119,1
121,8
123,9
126,3
128,4
131,8
134,5
135,8
138,4
104,0
106,5
106,7
106,7
2,717
2,293
2,672
2,267
1,724
1,937
1,662
2,648
2,048
0,966
1,914
3,173
2,403
0,187
0,187
3,538
3,220
3,504
3,200
2,793
2,953
2,747
3,485
3,036
2,224
2,936
3,880
3,302
0,265
0,390
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
(*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica
Contributi Inps/Inail
Italia (fuori dal territorio comunale)
IRPEF
Estero
Italia (fuori dal territorio comunale)
Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria
(escluse le spese di viaggio)
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Esente fino a € 46,48 giornaliere
Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle
spese o di vitto o di alloggio
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Esente fino a € 30,99 giornaliere
Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia
delle spese di vitto che di alloggio
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Esente fino a € 15,49 giornaliere
Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio
Esente
Esente
Esente
Esente
Indennità chilometrica e di trasporto
(limiti tabelle Aci)
Esente
Esente
Esente
Esente
Ogni altra spesa
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
Imponibile al 100%
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SINDACALE / WELFARE
Amministrazione
del personale
Sindacale / Welfare
Per informazioni: 02.7750362
[email protected] - www.unionemilano.it
maggio 2013
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Indice
AMBIENTE
Sistri - Riattivata l'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti con due date di partenza:
dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dds 19 marzo 2013 n. 2578. Modifica allʼallegato A della Dgr IX/2013 su modalità, contenuti
e tempistiche per la compilazione dellʼapplicativo O.r.so relativo a raccolta e gestione dati sui rifiuti
in Regione Lombardia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combustibili solidi secondari Dm 14 febbraio 2013 n. 22 Impiego in cementifici e centrali termoelettriche. . . . . .
Combustibili solidi secondari. Dm 20 marzo 2013. Modifica al Codice ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
Sistri - Riattivata l'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti
Due date di partenza
Dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014
Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato ufficiale relativo
all’emanazione di un imminente decreto del ministro Clini, con il quale verrà riattivato il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri:
- dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi;
- dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti.
Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013.
6
Nel comunicato si ribadisce la volontà di utilizzare i sei mesi preparatori prima dell'avvio relativo ai produttori di rifiuti
pericolosi, per consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e per eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che Confcommercio ha più volte rilevato.
In particolare, è previsto uno specifico calendario:
• dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l'aggiornamento dei dati
delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre;
• dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
maggio 2013
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
Raccolta e gestione dati sui rifiuti in Regione Lombardia
Modalità, contenuti e tempistiche
per la compilazione dellʼapplicativo O.r.so
Dds n. 2578 del 19 marzo 2013
Modifica allʼallegato A della Dgr IX/2013
Con decreto del dirigente della struttura “Pianificazione dei rifiuti”, Dds del 19 marzo 2013, n. 2578 sono state apportate
modifiche allʼallegato A alla Dgr n. IX/2511 del 16 novembre 2011, “Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dellʼapplicativo Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni”.
In particolare, le modifiche hanno riguardato, rispettivamente:
- il punto 3.2.5 del suddetto allegato A (“Calcolo materia recuperata”), facendo riferimento, nello specifico, ai rifiuti “trattati” e
riportando tale modifica sia nella formula indicata sia nella legenda per il calcolo della materia recuperata;
- il punto 4.1.2, lettera c), dellʼallegato in questione (“Semplificazioni”, e specificatamente le semplificazioni relative agli impianti
di autodemolizione), con lʼaggiunta della dicitura “per la parte annuale”, in merito allʼesclusione dellʼobbligo di compilazione
del campo tariffe di conferimento e recupero di materia, per il motivo che tale dato del recupero di materia è comunque calcolabile considerando il rapporto tra la quantità in uscita delle carcasse bonificate e la quantità in ingresso degli autoveicoli
da demolire;
- sempre relativamente alle semplificazioni riguardanti gli impianti di autodemolizione, viene eliminata la previsione di inserire il
file del Mud veicoli fuori uso – Vfu - (previsto dal Dlgs 209/2003) “sulla stessa riga”, in quanto, secondo le recenti modifiche
introdotte dal Dpcm 20/12/2012, il Mud ordinario e il Mud-Vfu sono inclusi nel medesimo file.
Di seguito, riportiamo i punti 3.2.5 e 4.1.2, lettera c), dellʼallegato A, come risultano dopo le modifiche.
Punto 3.2.5 - Calcolo materia recuperata
La Lr 26/2003, allʼart. 23 prevede per le province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani speciali.
A tal fine è necessario effettuare unʼanalisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il
recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il
calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime) se effettuare il calcolo sulla produzione o sullʼeffettivo e concreto sblocco commerciale di tali prodotti, ecc.
Con lʼintroduzione nellʼapplicativo Orso anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti.
Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come riportato tra materiali + rifiuti a recupero in uscita
e rifiuti trattati + eventuali materie prime utilizzate, secondo le precisazioni indicate nella formula.
Punto 4.1.2 - Semplificazioni
c) impianti di autodemolizione:
per la “Raccolta mensile” (rifiuti in ingresso e in uscita) attinente lʼattività di autodemolizione, può essere compilato solo il mese
di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale annuo” per la “parte annuale”, è escluso
lʼobbligo di compilazione delle sezioni tariffe di conferimento e recupero di materia.
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maggio 2013
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Combustibili solidi secondari
Dm n. 22 del 14.2.2013
Impiego in cementifici e centrali termoelettriche
Tra le novità a suo tempo introdotte dal Dlgs 205/2010 (di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti) al Codice
ambientale - Dlgs 152/2006 - vi è anche quella della nozione di “combustibile solido secondario” (Css), che, ai sensi dellʼart.
183, comma 1, lettera cc, è definito come:
“il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate
dalle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter
(recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale”.
Il recepimento del dettato normativo europeo ha posto anche per il nostro Paese lʼobiettivo della minore dipendenza
dal petrolio e dagli altri combustibili fossili, da raggiungere, secondo le disposizioni comunitarie, non solo mediante la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche con il ricorso a combustibili alternativi come quelli prodotti da rifiuti, tra
cui appunto i combustibili solidi secondari.
Queste tipologie di combustibili possono essere impiegate in impianti industriali con finalità di recupero energetico
(energia elettrica e/o termica).
In particolare, l'utilizzo dei Css nei cementifici - in sostituzione dei tradizionali carburanti fossili - permetterebbe, grazie ai lunghi tempi di permanenza ad elevate temperature, la distruzione totale delle sostanze organiche inquinanti e soprattutto la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti.
In termini di valorizzazione di queste tipologie di rifiuti si è espresso anche il legislatore, prevedendo, nella norma di
cui allʼart. 214, comma 11, del Codice ambientale, procedure autorizzative semplificate per l'utilizzo dei Css in determinate
tipologie di impianti (cementifici o centrali termoelettriche).
Ai fini dellʼapplicabilità di tale disciplina di favore è stata prevista lʼemanazione di specifiche disposizioni attuative: a
tal proposito, di due schemi di regolamento recentemente varati dal Governo, uno è appena entrato in vigore.
Si tratta del Dm 14 febbraio 2013, n. 22, cosiddetto “Css fuori dai rifiuti”, in vigore dal 29 marzo 2013 (pubblicato in
Gu n. 62 del 14/03/2013 0), che dispone di far “uscire” dalla disciplina dei rifiuti, nel rispetto di precise e rigorose condizioni,
alcune tipologie di combustibili solidi secondari (Css), stabilendone le modalità di utilizzo in particolari impianti industriali,
(cementifici e centrali termoelettriche), per produrre energia termica o elettrica.
Le tipologie di Css che, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, cessano di essere rifiuti speciali sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetto "end of waste" nella terminologia della direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti).
La cessazione della qualifica di rifiuti avviene con l'emissione di un certificato di conformità, venendo meno il quale, il
Css andrà gestito e trattato secondo la disciplina dei rifiuti.
Allʼallegato 2, il regolamento individua, inoltre, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che non sono ammessi per
la produzione di Css - Combustibile, nonché i tipi di impianti che lo possono utilizzare per produrre energia.
Si tratta di impianti (cementifici e centrali termoelettriche) autorizzati in procedura ordinaria (in conformità alle disposizioni della parte quarta del Dlgs 152/2006 oppure ai sensi del Titolo III bis - autorizzazione integrata ambientale Aia - della
parte seconda del medesimo Dlgs 152/2006) e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma
Uni En 15358 o, in alternativa, registrati Emas.
Gli articoli 10, 11 e 12 del Dm 22/2013 dettano la disciplina di deposito, movimentazione e trasporto dei combustibili
solidi secondari (Css), in parallelo alle previsioni di tenuta delle cosiddette “scritture ambientali” disciplinate dal Codice
ambientale (registro di carico e scarico, formulario).
Mentre lʼart. 14 prevede una sorta di “Mud speciale” per i Css, il cui adempimento è posto in capo ai gestori di
impianti di produzione e agli utilizzatori del Css - Combustibile.
In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento allʼanno solare precedente, e secondo le modalità stabilite allʼart. 29 undecies del Codice ambientale (Dlgs 152/2006):
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AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Ambiente
maggio 2013
Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche
Ambiente
- il produttore dovrà trasmettere una serie di informazioni, tra cui la tipologia (con indicazione del relativo codice Cer) e le
quantità di rifiuti in ingresso allʼimpianto di produzione del Css - combustibile; le quantità di Css - Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate in conformità alla disciplina di cui al decreto in commento; la tipologia e la quantità di residui derivanti
dal processo di produzione del Css - Combustibile, suddivise per destini finali, etc;
- lʼutilizzatore dovrà trasmettere il quantitativo di Css - Combustibile utilizzato, con indicazione delle specifiche di cui allʼallegato
1; tabella 2 del decreto in commento; i dati identificativi dei produttori del Css - Combustibile utilizzato, etc.
Lʼiter del secondo regolamento, invece, ha subito un arresto con il parere sfavorevole della commissione della Camera
lo scorso 11 febbraio 2013.
Il provvedimento mirerebbe a semplificare le procedure autorizzative di tali impianti dotati di certificazione (in particolare
quella dell'autorizzazione integrata ambientale – Aia), ai fini di agevolare l'utilizzo di combustibili solidi secondari (Css), in virtù
della ragione secondo cui, in tali tipologie di impianti, lʼutilizzo di Css, in parziale sostituzione dei combustibili fossili, non costituisce "modifica sostanziale".
Combustibili solidi secondari
Dm 20 marzo 2013
Modifica al Codice ambientale
Il combustibile solido secondario (Css), cessato dalla qualifica di rifiuto in virtù di recentissimo decreto ministeriale che a
tal fine ha posto specifiche rigorose condizioni (vedi articolo precedente), è stato oggetto di ulteriore provvedimento, il Dm 20
marzo 2013 (pubblicato in Gu n. 77 del 2 aprile u.s.) che, modificando lʼAllegato X alla parte V del Codice ambientale (Dlgs
152/2006), ha ricompreso il Css nellʼelenco dei combustibili utilizzabili negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, parte V (“Norme in materia di tutela dellʼaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) dello stesso Codice
ambientale.
L'art. 293, comma 1, del Codice ambientale stabilisce, infatti, che nei suddetti impianti possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dal citato allegato X alla parte V del Codice.
Il Css - Combustibile prodotto secondo i rigorosi criteri stabiliti dal Dm 14 febbraio 2013, n. 22 potrà quindi essere utilizzato, secondo quanto disposto dallʼart. 214 del Codice ambientale, come combustibile alternativo ai combustibili fossili in ben
determinate tipologie di impianti (cementifici e centrali termoelettriche), attrezzati allo scopo.
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maggio 2013
Tributario
Indice
IMPOSTE INDIRETTE
Responsabilità solidale dellʼappaltatore – Problematiche interpretative – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate
n. 2/E del 1° marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61
IMPOSTE DIRETTE
Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione della misura –
Pag. 64
Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 4 marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari – Comunicazione – Proroga al 15 ottobre 2013 –
Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate n. 2013/37550 del 25 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Quesiti posti dalla stampa specializzata – Chiarimenti interpretativi – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate
del 15 febbraio 2012, n. 1/E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studi di settore – Cassetto fiscale – Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate del 20 febbraio 2013. . . . . . . .
Studi di settore – Modifiche – Decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze del 21 marzo 2013. . . . . . . . . .
Modalità per la comunicazione integrativa annuale allʼanagrafe tributaria – Provvedimento del Direttore
dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controllo formale delle dichiarazioni – Versamento delle somme dovute – Istituzione codici tributo –
Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, n. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mod. Unico – Ricevuta – Modifiche – Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate
del 2 aprile 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIBUTI LOCALI
Imu – Quesiti in materia di pubblicazione delle delibere concernenti le aliquote di pagamento della prima rata
dellʼimposta – Risoluzione del ministero dellʼEconomia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013.... . . . . . . . . . .
Tarsu – Tares – Interscambio dei dati catastali fra Agenzia delle Entrate e Comuni – Modalità –
Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imu – Presentazione della dichiarazione per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D senza
attribuzione di rendita, posseduti da imprese – Risoluzione del ministero dellʼEconomia e delle Finanze
del 28 marzo 2013, n. 6/DF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 65
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Pag. 69
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Pag. 71
Pag. 72
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Pag. 76
In primo piano
Responsabilità solidale dellʼappaltatore
Problematiche interpretative
Circolare n. 2/E dellʼAgenzia delle Entrate
del 1° marzo 2013
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori interpretazioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.
Qui di seguito si segnalano alcuni importanti chiarimenti:
- la disciplina relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore non trova applicazione solo in relazione
4
ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio;
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TRIBUTARIO
Imposte indirette
maggio 2013
Tributario
Imposte indirette
- sono escluse dall’ambito di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi;
- rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi
equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rin6
novo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2, datata 1 marzo 2013, recante: “Articolo 13-ter del Dl n. 83 del
2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dellʼappaltatore – Circolare n. 40/E dellʼ8 ottobre 2012 – Problematiche
interpretative”.
Lʼart. 13-ter del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto
“decreto crescita”), ha sancito la responsabilità dellʼappaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento allʼErario da
parte di questʼultimo delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dellʼIva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nellʼambito del rapporto di subappalto.
A tale responsabilità solidale, che opera, comunque, nei limiti dellʼammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore
per la realizzazione dellʼopera affidata in subappalto, lʼappaltatore può sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce
dal subappaltatore una prova documentale dellʼavvenuto versamento delle ritenute fiscali e dellʼIva i cui termini di pagamento
sono già scaduti.
Il citato art. 13-ter ha previsto che il committente di un appalto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria –
di importo compreso fra 5.000 e 200.000 euro – qualora paghi il corrispettivo allʼappaltatore senza acquisire la documentazione
idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dellʼappaltatore che dellʼeventuale subappaltatore; la sanzione è, comunque, applicabile solo se è accertato il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dellʼIva da parte di tali soggetti.
La norma autorizza il committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino allʼesibizione della documentazione
probatoria dellʼavvenuto rispetto degli obblighi tributari in esame.
Con la circolare n. 40/E dellʼ8 ottobre 2012, lʼAgenzia delle Entrate, venendo incontro alle insistenti richieste di chiarimenti avanzate dalle Associazioni di categoria e da numerose imprese, aveva fornito i primi chiarimenti in ordine alla concreta
operatività della normativa (vedi ns. circ. n. 99/2012).
Con la circolare in esame lʼamministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito allʼambito applicativo
della disposizione in commento.
1. Ambito oggettivo di applicazione
In relazione ad alcune perplessità sollevate dagli interpreti, lʼAgenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che il citato art. 13-ter del Dl n. 83 del 2012 ha una portata generale e, quindi, trova applicazione in relazione a tutti i contratti stipulati
dagli operatori economici e non solo a quelli del settore edilizio.
Lo scopo della norma infatti non è quello di introdurre specifiche misure di contrasto allʼevasione nel settore edile, ma
quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto in qualunque settore economico in cui operano le parti contraenti.
Circa la tipologia di contratti interessati, lʼamministrazione finanziaria è dellʼavviso che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto così come definito dallʼart. 1655 del codice civile, secondo cui lʼappalto è “(…) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
unʼopera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Sono quindi escluse dallʼambito di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di
opere e servizi quali, ad esempio:
• gli appalti di fornitura dei beni;
• il contratto dʼopera, disciplinato dallʼart. 2222 del Codice civile;
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maggio 2013
Tributario
• il contratto di trasporto, disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile;
• il contratto di subfornitura, disciplinato dalla L 18 giugno 1998, n. 192;
• le prestazioni rese nellʼambito del rapporto consortile.
La norma in esame, inoltre, trova applicazione sia nellʼipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la
coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nellʼipotesi in cui lʼappaltatore provveda direttamente alla realizzazione dellʼopera affidatagli dal committente.
Circa il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento, come già precisato con la citata circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Lʼeventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è
applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.
2. Ambito soggettivo di applicazione
Ai fini della delimitazione dellʼambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, i contratti di appalto e
subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nellʼambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in
ogni caso, dai soggetti passivi allʼIres (art. 73 del Tuir) e dallo Stato ed enti pubblici (art. 74 del Tuir).
Per espressa previsione normativa, sono escluse dallʼambito di applicazione della norma:
- le stazioni appaltanti di cui allʼart. 3, comma 33, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture);
- le persone fisiche che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, risultano prive di soggettività passiva ai fini
Iva.
Infine, lʼAgenzia delle Entrate ha chiarito che è escluso dallʼambito di applicazione della norma, il “condominio”, in quanto non rientrante fra i soggetti di cui ai citati articoli 73 e 74 del Tuir.
3. Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari
In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dellʼIva relativi al contratto dʼappalto, può essere rilasciata in modo unitario.
Inoltre, la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e allʼIva scaduti a tale data, che non siano
stati oggetto di una precedente attestazione.
Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario od altri strumenti che non consentono al beneficiario lʼimmediata
disponibilità della somma versata a suo favore, lʼamministrazione finanziaria chiarisce che occorre attestare la regolarità dei
versamenti fiscali scaduti nel momento in cui il committente o lʼappaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche dei
versamenti scaduti nel momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
Se lʼappaltatore od il subappaltatore cedono il proprio credito a terzi, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al
credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della
cessione al debitore ceduto (committente od appaltatore).
Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
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TRIBUTARIO
Imposte indirette
maggio 2013
Tributario
Imposte dirette
Interessi di mora
Fissazione della misura
Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 4 marzo 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha stabilito che a decorrere dal 1° maggio 2013 gli interessi di mora per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 2013/27678, datato 4 marzo 2013, recante: “Fissazione
della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dellʼarticolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Si ricorda che lʼarticolo 30 del Dpr n. 602/1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data
della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto
del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da
applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale
(vedi ns. circ. n. 85/2012).
Il provvedimento in esame fissa, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di
interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari
Comunicazione
Proroga al 15 ottobre 2013
Provvedimento n. 2013/37550 dellʼAgenzia delle Entrate
del 25 marzo 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 15 ottobre 2013 del termine per la prima comunicazione dei dati
relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari, originariamente fissato al 31 marzo 2013.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 recante:
“Modalità e termini di comunicazione allʼAnagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci
o familiari, ai sensi dellʼarticolo 2, comma 36-sexies-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011”.
La cosiddetta “Manovra-bis” (L n. 138/2011) ha stabilito che lʼimpresa concedente beni aziendali a soci o familiari
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Tributario
dellʼimprenditore deve comunicare allʼAgenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento; le disposizioni citate
si applicano a decorrere dal periodo dʼimposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011, cioè, per i soggetti con periodo dʼimposta coincidente con lʼanno solare, dallʼanno 2012 (vd. ns. circ. n. 94/2011).
Con il provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 lʼamministrazione finanziaria ha dato attuazione alla predetta normativa, stabilendo, tra lʼaltro, che la comunicazione deve essere effettuata, di regola, entro il 31
marzo dellʼanno successivo a quello di chiusura del periodo dʼimposta in cui i beni sono concessi in godimento.
Con il provvedimento in esame, il direttore dellʼAgenzia delle Entrate, tenuto conto delle proposte di semplificazioni
avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità
di trasmissione, ha disposto che il termine del 31 marzo 2013 è prorogato al 15 ottobre 2013.
Imposte dirette e indirette
Quesiti posti dalla stampa specializzata
Chiarimenti interpretativi
Circolare n. 1/E dellʼAgenzia delle Entrate
del 15 febbraio 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti interpretativi forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata.
I temi trattati dallʼamministrazione finanziaria spaziano dal Redditest al nuovo redditometro ai beni ad uso promiscuo, dallʼIva per cassa alle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni, dalle schede carburanti alle società in perdita.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1, datata 15 febbraio 2013, recante: “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”.
Di seguito si illustrano, in sintesi, le risposte di maggior interesse fornite dallʼAgenzia delle Entrate, rinviando per tutti gli
altri chiarimenti interpretativi al documento in esame qui allegato.
1. Redditest e nuovo redditometro
Circa il Redditest viene confermato che esso è solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente.
Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce né con lʼaccertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli.
Circa il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio
per annualità precedenti.
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TRIBUTARIO
Imposte dirette
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Tributario
Imposte dirette e indirette
Sempre con riferimento al redditometro, viene precisato che i beni ad uso promiscuo (ad esempio, lʼauto utilizzata non
esclusivamente per lʼattività dʼimpresa o di lavoro autonomo), rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile, mentre, la “quota di risparmio riscontrata”, realizzata nellʼanno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del
reddito complessivo accertabile.
2. Contenzioso
La nuova procedura di sospensione immediata della riscossione dietro richiesta del debitore, introdotta dalla L 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), riguarda anche le somme affidate al concessionario in seguito alla notifica di
accertamenti esecutivi per i quali sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento.
3. Autotutela
Lʼamministrazione finanziaria, quando ricorre allʼautotutela, se i vizi sono tali da invalidare lʼatto impositivo, può annullare lʼatto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza.
Se i vizi non incidono sulla validità dellʼatto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), lʼufficio finanziario può rettificare
la pretesa impositiva attraverso unʼautotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto.
In tal caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dellʼatto originario.
4. Avviso di accertamento con adesione
Se il contribuente che ha sottoscritto lʼadesione allʼaccertamento non paga entro 20 giorni lʼimporto dovuto (o la prima
rata), può, comunque, presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dellʼavviso di accertamento.
5. Iva per cassa
I chiarimenti forniti dallʼAgenzia delle Entrate in merito al regime dellʼIva per cassa sono, in sintesi, i seguenti:
1) cessione di crediti: che siano “pro solvendo” o “pro soluto”, lʼoperazione non determina lʼesigibilità dellʼimposta in quanto lʼincasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie.
Pertanto, il cedente corrisponderà lʼIva soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario
del credito.
Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, quindi, lʼonere di informarsi circa lʼavvenuto pagamento del credito ceduto,
poiché è in tale momento che lʼIva relativa allʼoperazione originaria diventa esigibile e, di conseguenza, deve essere inclusa
nella relativa liquidazione di periodo.
In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può
includere, anticipatamente, lʼIva relativa allʼoperazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione
del credito.
2) pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante (ad esempio, mediante bonifico bancario): in tal caso, il
corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue lʼeffettiva disponibilità delle somme, ossia quando si
riceve lʼaccredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso lʼinvio
del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno
a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
3) note di variazioni: per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dallʼeffettuazione dellʼoperazione, lʼimposta
andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo
che lʼimposta è diventata esigibile.
6. Rivalutazione di terreni e partecipazioni
In periodi di crisi la vendita di partecipazioni o terreni può avvenire ad un prezzo inferiore al valore della perizia.
Per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini
fiscali.
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Tributario
Tale principio non vale per i terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dellʼimporto
rideterminato, è tenuto ad indicare nellʼatto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Egli
dovrà, pertanto, versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare al
1° gennaio 2013. In tal caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o, comunque, entro la data del
rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere, entro il 1° luglio 2013, al versamento dellʼimposta sostitutiva. Se però
lʼimposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nessun importo è dovuto (lʼeventuale imposta pagata in più
non può essere chiesta a rimborso).
I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM del modello Unico (ovvero nel quadro RT nel
caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, lʼirregolarità è considerata violazione formale, punibile
con una sanzione che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro; tuttavia, la rideterminazione resta valida,
perché il perfezionamento avviene con il versamento dellʼimposta sostitutiva, per intero o della prima rata.
Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta “cubatura”), possono essere ceduti e rivalutati in maniera autonoma
rispetto al diritto di proprietà dellʼarea.
7. Irap: deduzione delle spese del personale
In caso di conferimento dʼazienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette (Ires/Irpef), per la mancata deduzione
dellʼIrap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente.
Invece, nella diversa ipotesi di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dallʼerede che
subentra nella posizione giuridica del de cuius.
8. Scheda carburante
LʼAgenzia delle Entrate, pur confermando lʼindirizzo espresso nella circolare del 9 novembre 2012, n. 42, sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti lʼacquisto di carburanti per autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha
conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività.
Il contribuente può decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in
corso dʼanno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di credito, di
debito o prepagate.
9. Società in perdita
I chiarimenti interpretativi forniti dallʼamministrazione finanziaria in merito alla disciplina delle società in perdita sistematica sono, in sintesi, i seguenti:
1) la disapplicazione di tale disciplina scatta per quelle società che, in almeno uno dei tre periodi dʼimposta precedenti, tra lʼaltro, non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra
le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società:
a. considerate non in perdita sistematica;
b. escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dellʼistanza di disapplicazione;
c. a cui si applica la normativa sulle collegate estere.
Il rispetto della condizione di “prevalenza” determina lʼimpossibilità di disapplicare solo parzialmente la disciplina in argomento e, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione è totale.
2) le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle “società di comodo”, perché in perdita per tre periodi dʼimposta
consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime società riguardo allʼutilizzo del credito annuale Iva. Pertanto, se il
triennio di perdita è il 2009-2011, lʼeventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla
dichiarazione 2012.
3) la norma fa riferimento al “reddito dichiarato”, come parametro da confrontare con il reddito minimo, cioè, di quello al lordo di
perdite di esercizi precedenti utilizzate in compensazione. Tale principio vale sempre: “Ai fini della verifica della esistenza di
una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa
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TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
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Tributario
Imposte dirette e indirette
sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile
complessivo analiticamente determinato”.
10. Black list
Allʼimpresa che ha effettuato acquisti da società cosiddette “black list” senza indicare separatamente gli importi in
dichiarazione, ma che dimostra lʼesistenza di una delle esimenti, cioè che - ai sensi dellʼart. 110, comma 11, del Tuir - “le imprese estere svolgono prevalentemente unʼattività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad
un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”, si applica la sanzione proporzionale pari al
10% dellʼimporto complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro.
11. Contenzioso
Non è assoggettato allʼimposta di bollo lʼatto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza.
La delega, in tal caso, rientra tra gli “atti funzionali” al processo tributario (quelli finalizzati ad ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista lʼesclusione dal tributo.
La circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Studi di settore
Cassetto fiscale
Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate
del 20 febbraio 2013
Contenuto in sintesi
A decorrere dal 20 febbraio 2013 i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore via web.
LʼAgenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa, datato 20 febbraio 2013, recante: “Il Cassetto fiscale apre
agli studi di settore. Al via la nuova applicazione dedicata alle partite Iva”.
A decorrere dal 20 febbraio 2013 i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione
rispetto agli studi di settore via web.
È infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dallʼarea dedicata ai servizi online sul sito internet dellʼAgenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di
nuovi documenti relativi agli studi di settore.
In particolare, grazie alla nuova procedura messa a punto dallʼAgenzia delle Entrate, i contribuenti potranno visualizzare:
- e anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo
dʼimposta 2010) e Gerico 2011 (periodo dʼimposta 2010);
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Tributario
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo dʼimposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate questʼanno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse
dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata.
Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore
Per consultare il Cassetto fiscale e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta richiedere il
pin e la password di accesso ai servizi online dellʼAgenzia. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a
sinistra la voce “Studi di settore”.
Studi di settore
Modifiche
Decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze
del 21 marzo 2013
Contenuto in sintesi
Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha approvato le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere
conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del ministero dellʼEconomia e delle
Finanze, datato 21 marzo 2013, recante: “Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012”.
Con il decreto in esame sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, delle integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a
determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.
Indicatori di coerenza
Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2 al decreto in esame:
a) lʼallegato n. 1 contiene la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei
dati dichiarati già previsti per il 2011 e di regola confermati nel 2012;
b) lʼallegato n. 2 contiene la nota tecnica e metodologica relativa al nuovo indicatore di normalità economica in assenza del
valore dei beni strumentali. Questo nuovo indicatore, previsto per 50 studi di settore “evoluti”/2012, segnalerà come “non
normali” i contribuenti che pur indicando informazioni riferibili a beni strumentali nel quadro “dati strutturali” non hanno
dichiarato il relativo valore tra i dati contabili.
Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala
anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi (come modificati dal decreto in
esame) evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica.
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TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
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Tributario
Imposte dirette e indirette
Decorrenza
Le suddette modifiche agli studi di settore si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2012.
Modalità per la comunicazione integrativa annuale
all'Anagrafe tributaria
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
del 25 marzo 2013
Contenuto in sintesi
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali. LʼAgenzia delle Entrate definisce le modalità per la suddetta comunicazione.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 25 marzo 2013, recante: “Disposizioni di attuazione dellʼarticolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214. Modalità per la comunicazione integrativa annuale allʼarchivio dei rapporti finanziari”.
L'art. 11, commi 2 e 3, del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 214/2011 (cosiddetto decreto “salva
Italia"), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente
all'Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali ed ogni informazione relativa a tali rapporti (per
un esame completo vd. ns. circ. n. 127/2011).
Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate definisce le modalità per gli operatori finanziari per la trasmissione da parte degli operatori finanziari della suddetta comunicazione.
Dati oggetto della comunicazione
Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale:
1. i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne
ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, ed a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti;
2. i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la
comunicazione;
3. per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno, il saldo
contabilizzato antecedente la data di chiusura;
4. i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su
base annua.
Termine per la comunicazione
Gli operatori finanziari dovranno trasmettere la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari entro il 20
aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.
Circa le informazioni relative all'anno 2011, queste devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013, mentre le informazioni
relative all'anno 2012 devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2014.
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Tributario
Gestione del flusso dei dati
Circa la gestione del flusso dei dati, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo canale di trasmissione.
La nuova infrastruttura, “Sistema di interscambio dati (Sid)”, prevede una connessione tra sistemi informativi application-toapplication, consentendo uno scambio totalmente automatizzato.
Ricevute ed esiti da parte dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuto invio della comunicazione integrativa, dopo che il controllo formale ha avuto esito
positivo, indicando:
• numero del file;
• protocollo del medesimo file.
In caso di irregolarità dei dati, incongruenze delle informazioni od anomalie dei file, l'Agenzia delle Entrate comunica la mancata accettazione con la ricevuta di scarto.
Anche in tal caso sarà emesso il numero del file, il protocollo attribuito ed il motivo dello scarto.
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, comunica l'eventuale incongruenza dei dati ricevuti con quelli disponibili nell'archivio dei rapporti
finanziari.
In tal caso, l'utente può inviare un nuovo file entro i due mesi successivi alla ricevuta dell'esito negativo della comunicazione.
Trattamento dei dati e privacy
Le informazioni acquisite confluiscono in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ("archivio dei rapporti finanziari") e sono
trattate in osservanza delle regole della riservatezza e della protezione dei dati.
Le informazioni serviranno alla formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione fiscale, in
base a criteri che saranno individuati da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
I dati, inoltre, saranno utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in merito alla "dichiarazione sostitutiva unica" necessaria per ottenere prestazioni sociali agevolate (ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 109 del 1998) e per il controllo
sulla corrispondenza dei dati indicati nella stessa dichiarazione.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it..
Controllo formale delle dichiarazioni
Versamento delle somme dovute
Istituzione codici tributo
Risoluzione n. 21 dellʼAgenzia delle Entrate
del 29 marzo 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per consentire il versamento, mediante il mod. F24, delle somme
dovute a seguito delle comunicazioni inviate dallʼAgenzia stessa in seguito al controllo formale delle dichiarazioni.
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TRIBUTARIO
Imposte dirette e indirette
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Imposte dirette e indirette
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 21, datata 29 marzo 2013, recante: ”Istituzione dei codici tributo
per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973”.
Si ricorda che il controllo formale, ai sensi dellʼart. 36-bis del Dpr n. 600/1973, consente agli uffici finanziari, avvalendosi
di procedure automatizzate, di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai dichiaranti, senza però precludere la
possibilità di ulteriori accertamenti effettuati con il controllo di merito; quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso
da quello indicato nella dichiarazione, lʼesito della liquidazione è comunicato al contribuente.
Al fine di consentire il versamento, mediante il mod. F24, delle somme dovute dai contribuenti a titolo di addizionale
comunale allʼIrpef (imposta, interessi e sanzioni) a seguito delle comunicazioni inviate in base al suddetto controllo formale
delle dichiarazioni per lʼanno dʼimposta 2011 e successivi, lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
• “910B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef - IMPOSTA”;
• “911B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef – INTERESSI”;
• “912B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef – SANZIONE”.
I suddetti codici sono utilizzati nellʼeventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, intenda versare solo una quota dellʼimporto complessivamente ivi richiesto a partire dallʼanno dʼimposta 2011.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “ERARIO”,
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” il codice catastale del comune in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1°
gennaio del periodo dʼimposta di riferimento, e nei campi specificamente denominati, il codice atto e lʼanno di riferimento (nella
forma “AAAA”), presenti nella stessa comunicazione.
Il codice catastale del comune è reperibile nella “Tabella dei codici catastali dei comuni” pubblicata sul sito Internet
dellʼAgenzia delle Entrate.
Modello Unico
Ricevuta – Modifiche
Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate
del 2 aprile 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate ha reso noto che nel testo delle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico, relativo al periodo dʼimposta 2012, dei professionisti e degli imprenditori sarà indicato uno specifico “invito” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui fosse tenuto ma non lʼavesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellʼapplicazione degli studi di settore.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato:
• il comunicato stampa datato 3 aprile 2013, recante: “Presentazione del modello Unico senza studi di settore. Con la ricevuta arriva anche lʼinvito telematico”;
• il provvedimento datato 2 aprile 2013, recante: “Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.
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Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate dispone che nelle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico dei professionisti e degli imprenditori sarà indicato uno specifico “invito” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui
fosse tenuto ma non lʼavesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellʼapplicazione degli studi di settore.
Questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente, che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore, di porre rimedio senza incorrere nelle sanzioni.
Tale novità interesserà le dichiarazioni dei redditi relative al periodo dʼimposta 2012.
I soggetti interessati sono coloro che dichiarano redditi derivanti da una attività dʼimpresa o di lavoro autonomo per cui
risulta approvato uno studio di settore e che, in sede di dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati, pur non avendo indicato una causa di esclusione dalla presentazione dello stesso.
Tributi locali
Imu - Quesiti sulla pubblicazione delle deliberazioni concernenti
le aliquote di pagamento della prima rata dell'imposta
Risoluzione n. 5/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze
del 28 marzo 2013
Contenuto in sintesi
Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze con la risoluzione in esame chiarisce alcuni aspetti dellʼImu applicabili agli
immobili del gruppo catastale D (es. alberghi) e sullʼapplicazione delle aliquote stabilite dai comuni e non ancora pubblicate.
Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 5/DF, datata 28 marzo 2013, recante: “Imposta
municipale propria (Imu) di cui allʼart. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Modifiche recate dallʼart. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dellʼimposta e di assegnazione della casa coniugale”.
Con il provvedimento in esame il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti relativi alle novità recate alla disciplina dell'Imu dalla Legge di stabilità 2013, nonché alla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote di pagamento della prima rata dell'imposta.
Novità recate dalla Legge di stabilità 2013 alla disciplina dell'Imu
L'art. 1, comma 380, della L n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013):
1. ha soppresso la riserva allo Stato della quota dell'Imu dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle
relative pertinenze e pari allo 0,38%;
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Imposte dirette e indirette
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Tributario
Tributi locali
2. ha riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
3. ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per un esame completo vedi la ns. circ. n. 1/2013).
Il ministero precisa che le predette modifiche incidono sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la
conseguenza che questi ultimi - per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.
In tal caso, il maggior gettito dell'Imu è destinato al comune stesso.
Invece, viene, ora, esclusa la facoltà da parte dei comuni di ridurre l'aliquota standard dello 0,76% per tale tipologia di
immobili.
Pertanto, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, risultano incompatibili con le
nuove disposizioni:
• la facoltà concessa ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires o per gli immobili locati;
• la facoltà concessa ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un
periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
Versamento della prima rata dell'Imu e pubblicazione sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze
delle delibere di approvazione delle aliquote
L'art. 13, comma 13-bis, del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ha disposto che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imu, decorre
dalla data di pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it, e che gli effetti delle medesime deliberazioni retroagiscono al 1°
gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito stesso, a condizione che la predetta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce (vedi per un esame completo la ns. circ. n. 124/2011).
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di
anno in anno.
Nel documento in esame è stato precisato che qualora alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sul medesimo sito della deliberazione relativa
al 2012.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente dovrà applicare le aliquote stabilite dal citato Dl n. 201/2011.
Il dipartimento delle Finanze ha, inoltre, precisato che il comune che intende modificare per l'anno 2013 le aliquote già
applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente, in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013.
Pertanto, non potranno essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio,
la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.
Il comune, invece, qualora intenda confermare le aliquote dell'anno 2012, deve accertarsi che la deliberazione relativa
all'anno 2012 sia stata pubblicata sul predetto sito e, in caso contrario, inviarla con le medesime modalità, inserendola nel sito
stesso nella parte relativa all'anno 2012.
Nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dal citato Dl n. 201/
2011.
Infine, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate sul sito informatico www.finanze.it, entro il 30 aprile 2013, ai soli ai fini del versamento della prima rata dell'Imu, da effettuarsi entro il 17 giugno 2013.
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maggio 2013
Tributario
Tarsu – Tares
Interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni
Modalità
Comunicato stampa e provvedimento
dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013
Contenuto in sintesi
LʼAgenzia delle Entrate definisce le regole di scambio tra lʼAgenzia stessa e i comuni dei dati relativi alla superficie
delle unità immobiliari, ai fini dellʼaccertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares.
LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato:
- il comunicato stampa, datato 29 marzo 2013, recante: “Interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni. Tutte le modalità
in un provvedimento”,
- il provvedimento prot. n. 39724/2013, datato 29 marzo 2013, recante: “Modalità di interscambio tra lʼAgenzia delle Entrate e i
comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai
sensi dellʼarticolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214”.
Si ricorda che la Legge finanziaria anno 2013 (L 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto disposizioni che disciplinano e
regolano l'operatività del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 (per
un esame completo vd. ns. circ. n. 1/2013).
La Tares sostituisce dallʼanno 2013 la tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu).
La tariffa del nuovo tributo è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base
agli usi e alle tipologie di attività svolte.
La Tares farà riferimento alle medesime superfici dichiarate ai fini Tarsu; solo quando sarà attivata l'interazione dei data
base fra Catasto e comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l'80% della superficie catastale dell'immobile
(per un esame completo vd. ns. circ.n. 10/2013).
Si sottolinea preliminarmente che la procedura, qui di seguito illustrata, non riguarda le unità immobiliari a destinazione
speciale (ad es., gruppo D e E).
Ai fini della predetta interazione dei data base tra catasto e comuni, il provvedimento in esame definisce le procedure di
scambio tra lʼAgenzia delle Entrate e i comuni dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria,
iscritte in catasto e corredate di planimetria, per lʼaccertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, (art. 14,
comma 1, del Dl n. 201/2011).
Tali dati sono determinati scorporando dalla superficie catastale, per le sole destinazioni abitative, quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.
Il tracciato per lʼinterscambio dei dati di superficie ai fini della Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso
per lʼapplicazione della Tarsu.
Infatti, in entrambe le tipologie di interscambio sono presenti, per ciascuna unità immobiliare, tra gli altri, i seguenti dati:
identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati.
Nel caso in cui i comuni riscontrassero scostamenti significativi della superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria rispetto ai dati in loro possesso possono segnalare allʼAgenzia le eventuali incongruenze.
Come già previsto per la Tarsu, la chiave primaria di ricerca rimane lʼidentificativo catastale dellʼimmobile, a cui si affianca lʼindirizzo, che può essere utilizzato come chiave secondaria di ricerca.
Per la comunicazione dei dati vengono utilizzate le piattaforme informatiche, denominate “Portale per i comuni” e
“Sistema di Interscambio”.
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TRIBUTARIO
Tributi locali
maggio 2013
Tributario
Tributi locali
Le regole per lʼinterscambio sono pubblicate entro il 15 aprile sul sito internet dellʼAgenzia delle Entrate, nellʼarea relativa alle attività di competenza dellʼex Agenzia del Territorio.
Successivamente, verrà comunicata la data di attivazione del servizio mediante pubblicizzazione sul sito internet
dellʼAgenzia.
Presentazione della dichiarazione Imu per i fabbricati
classificabili nella categoria catastale D
senza attribuzione di rendita, posseduti da imprese
Risoluzione n. 6/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze
del 28 marzo 2013
Contenuto in sintesi
Il termine di presentazione della dichiarazione Imu, per lʼanno 2013, relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati è il 31 marzo 2014.
Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 6/DF, datata 28 marzo 2013, recante: “Imposta
municipale propria (Imu) di cui allʼart. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito”.
Con il provvedimento in esame il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellʼimposta.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di
acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, è quella della chiusura del periodo dʼimposta relativo
alle imposte sui redditi (vd. istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu).
Il ministero ricorda quanto già sostenuto nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ossia che "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5,
comma 3 del Dlgs n. 504 del 1992, stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione
ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun
anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze".
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Tributario
Ciò premesso, la questione è se la chiusura del periodo di imposta, richiamato nelle predette istruzioni al modello di
dichiarazione Imu, a partire dal quale deve essere computato il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione,
sia:
- quello nel quale sono stati contabilizzati i costi aggiuntivi che generano l'obbligo dichiarativo e, quindi, se la dichiarazione
deve essere presentata entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi;
- quello in cui l'incremento del valore dovuto ai costi aggiuntivi ha efficacia ai fini del versamento dell'Imu, ossia il periodo d'imposta di riferimento per la determinazione del valore che costituisce la base imponibile per il versamento della relativa imposta annuale.
Per il ministero il periodo d'imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il
contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile.
La dichiarazione dell'Imu per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, cioè entro il 31
marzo 2014.
l’Informatore
REDAZIONE
Federi co S ozzani
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Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 241 maggio 2013
anno LVI
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Lodi , Monza e Bri anza
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maggio 2013
Legale
LEGALE
In primo piano
Indice
IN PRIMO PIANO
Art. 62 - Procedure istruttorie in materia di relazioni commerciali di cui all'art. 62 del Dl 1/2012 Regolamento Agcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
79
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Disciplina del commercio
Regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli - Risoluzione n. 35929 del 1 marzo 2013.. . . . . . . . . . .
Pag.
88
VARIE
Segnalazione. Modulo dʼordine denominato “Pianta della Città Cassano dʼAdda”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segnalazione. Modulo dʼordine World Trade Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
Pag.
89
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In primo piano
Procedure istruttorie in materia di relazioni commerciali
Articolo 62 del Dl 1/2012
Regolamento Agcm
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 58, del 9 marzo 2013, il testo del "Regolamento
sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di
prodotti agricoli e alimentari", approvato con delibera dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato all'esito della sua adunanza del 6 febbraio 2013.
Il testo ricalca abbastanza fedelmente la versione già sottoposta a consultazione pubblica da
parte dell'Autorità, di cui alla nota n. 78 del 21 dicembre 2012. Rispetto alla bozza sono stati inseriti gli
articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, ai termini del procedimento e alla partecipazione all'istruttoria, e
sono state introdotti alcuni cambiamenti negli articoli già presenti.
Di seguito le principali disposizioni contenute nel regolamento.
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4
maggio 2013
Legale
In primo piano
Ambito di applicazione (articolo 2)
L'aspetto forse più rilevante del regolamento riguarda il suo ambito di applicazione. L'art. 2, infatti, circoscrive l'applicazione dello stesso ai "procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di
prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo
squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione".
L'art. 1 del regolamento di attuazione dell'art. 62 è stato interpretato, dall'Autorità, come un criterio volto a limitare la
possibilità di attivare procedimenti istruttori alle fattispecie più rilevanti di violazioni della disciplina sui ritardi di pagamento.
È necessario tuttavia precisare che bisogna tenere distinti la sfera di intervento dell'Autorità, dall'ambito oggettivo di
applicazione della norma, che, anche quando si esula dai casi disciplinati nel regolamento, continua a rilevare ai fini civilistici
(ad esempio ai fini dell'applicazione e del calcolo degli interessi legali di mora, che può rendersi necessario in caso di controversia innanzi ad un giudice ordinario).
Istanza di intervento (articolo 4)
L'Autorità può sempre intervenire d'ufficio. Tuttavia, anche ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia
interesse, può richiederne l'intervento, fornendo tutti gli elementi necessari a identificare correttamente il soggetto richiedente,
l'operatore economico che ha posto in essere la condotta presunta illegittima, nonché l'operatore danneggiato e la condotta
stessa oggetto dell'istanza. Relativamente a quest'ultima devono essere comunicati all'Autorità il luogo e le modalità di attuazione, i prodotti oggetto di transazione, la data di stipula e il periodo di validità del contratto, le condizioni contrattuali applicate, i
termini di pagamento e di fatturazione e gli eventuali interessi. Per ciò che concerne l'operatore danneggiato dalla condotta,
invece, sarà necessario fornire i dati concernenti il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali
con il soggetto denunciato. Chiaramente saranno (anche) questi gli elementi sui quali l'Autorità baserà la propria valutazione in
merito all'esistenza di quel significativo squilibrio tra le posizioni di forza commerciale dei soggetti coinvolti che è il presupposto
del suo intervento.
Il quarto comma dell'articolo sanziona la mancata comunicazione di tali elementi con la non ricevibilità dell'istanza di
intervento. Tale non ricevibilità non pregiudica tuttavia la possibilità, per l'Autorità, di compiere ulteriori approfondimenti ai fini
dell'avvio di un'istruttoria, sia d'ufficio sia su segnalazione delle associazioni di categoria o di altri soggetti terzi.
Qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere, già in questa fase, che la condotta commerciale violi l'art. 62, il
responsabile del procedimento, sentito il collegio, può invitare per iscritto l'operatore economico a rimuovere i profili di possibile
illiceità della condotta (cd. moral suasion).
Provvedimenti pre-istruttori (articolo 5)
Tra i motivi che sono in grado di determinare la chiusura della fase pre-istruttoria, rilevano in particolare, oltre a quello
relativo alla presentazione di un'istanza incompleta e al caso in cui l'operatore si conformi a quanto richiesto dal responsabile
del procedimento mediante la moral suasion, quello di cui alla lett. e) dell'art. 5.
Si può infatti arrivare a una decisione di "non luogo a provvedere" nel caso in cui la richiesta di intervento sia relativa a
una condotta che non rientra tra le priorità di intervento che l'Autorità, con apposito atto, può individuare, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Avvio dell'istruttoria (articolo 6)
Il responsabile del procedimento dispone l'avvio dell'istruttoria entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento,
e lo comunica alle parti, informando anche gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento.
Il regolamento prevede la possibilità, in presenza di un elevato numero di istanze, o quando le comunicazioni non possono avere luogo, di effettuare le comunicazioni tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità.
Termini del procedimento (articolo 7)
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, o di
180 giorni quando una o entrambe le parti abbiano sede all'estero.
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Legale
L'Autorità può comunque prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, o in caso di estensione
soggettiva o oggettiva del procedimento.
Partecipazione all'istruttoria (articolo 8)
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono intervenire nel procedimento in corso quando, dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, possa derivargli un pregiudizio.
Richiesta di informazioni e audizioni (articolo 9)
Il regolamento prevede l'individuazione di un responsabile del procedimento, con il compito di acquisire "ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie" (art. 3). A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto
pubblico o privato, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza.
Inoltre può disporre, anche su richiesta delle parti, che le stesse o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel
rispetto del principio del contraddittorio. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro
fiducia.
Ispezioni (articolo 10)
Spetta al collegio il compito di autorizzare le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso i soggetti
ritenuti in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.
I funzionari incaricati dispongono del potere di:
- accedere a locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione (esclusi i luoghi di residenza e di domicilio estranei all'attività aziendale);
- controllare i documenti, di qualunque specie, anche interni e informali, formati e utilizzati al fini dell'attività di impresa, a
prescindere da chi ne sia l'autore;
- prendere copia di tali documenti;
- richiedere informazioni e spiegazioni orali.
Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati hanno la facoltà di farsi assistere da consulenti di propria fiducia,
senza tuttavia che ciò comporti la sospensione dell'ispezione.
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio (articolo 11)
Le parti e i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 6, hanno diritto di accesso ai documenti formati o detenuti
dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria. Tale diritto viene limitato per quei documenti che contengono informazioni riservate,
ed escluso nel caso in cui ci si trovi in presenza di segreti commerciali. In quest'ultimo caso l'accesso può essere consentito, in forma comunque parziale, solo quando i documenti contengano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore (comma 3).
Al fine di ottenere le restrizioni all'accesso appena dettagliate, i soggetti interessati devono presentare un'apposita
richiesta motivata agli uffici competenti. Il responsabile del procedimento può respingere la richiesta quando non ritenga
sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti.
Chiusura dell'istruttoria (articolo 12)
Quando il responsabile del procedimento ritiene che la pratica sia sufficientemente istruita, comunica alle parti la
data di conclusione della stessa, fissando un termine di almeno 10 giorni entro cui possono presentare memorie o documenti.
Una volta conclusa la fase istruttoria, gli atti vengono rimessi al collegio per l'adozione del provvedimento finale.
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In primo piano
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Legale
In primo piano
Decisione dell'Autorità (articolo 13)
Il collegio delibera l'adozione di due tipi di provvedimenti finali:
• decisione di non illiceità della condotta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62;
• decisione di illiceità, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62.
Per ciò che concerne le sanzioni pecuniarie, il regolamento stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale" (art. 15).
Il provvedimento viene pubblicato, entro 20 giorni, nel bollettino dell'Autorità, e può essere oggetto di un comunicato
stampa al fine di assicurare la più ampia conoscenza dell'attività dell'Autorità.
Comunicazioni (articolo 14)
Il regolamento prevede che tutte le comunicazioni relative al procedimento siano effettuate nelle seguenti forme:
•
•
•
•
raccomandata con avviso di ricevimento
consegna a mano contro ricevuta
posta elettronica certificata e firma digitale
fax con conferma scritta di ricevimento
Rispetto al testo della bozza, è venuto meno il riferimento alla sola "posta elettronica e fax", strumenti non in grado di
offrire certezza in merito all'effettivo ricevimento delle comunicazioni.
Disposizioni finali (articolo 16)
Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,
e cioè il 24 marzo 2013.
DELIBERA dellʼAutorità garante della concorrenza e del mercato del 6 febbraio 2013. Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Art. 62»: l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni»;
b) «decreto ministeriale di attuazione»: il Dm 19 ottobre 2012, n. 199 concernente «Attuazione dell'articolo 62 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23
novembre 2012, n. 274;
c) «Autorità»: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) «collegio»: il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
e) «operatore economico»: l'impresa, anche individuale, che acquista o vende i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale o professionale;
f) «sanzione»: le sanzioni individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 62, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
g) «Bollettino»: il Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.
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Legale
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale di attuazione, si applica ai procedimenti
dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di
forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione.
Articolo 3
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti, comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Articolo 4
Istanza di intervento
1. Fatta salva la possibilità per l'Autorità di intervenire d'ufficio, ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia
interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (Pec), l'intervento dell'Autorità nei confronti
di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano,
che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, con indicazione dell'attività economica svolta, residenza, domicilio o
sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;
b) elementi, corredati dalla relativa documentazione, idonei a consentire una precisa identificazione: i) dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; ii) dell'operatore economico nei confronti del quale
è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l'attività economica svolta, l'indirizzo
della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato;
iii) della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e modalità di attuazione della condotta,
prodotti oggetto di transazione, data di stipula e periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di
pagamento e di fatturazione, nonché eventuali interessi;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, quale copia di eventuali reclami già inoltrati dall'impresa destinataria della condotta alla controparte commerciale ed esito degli stessi, copia della corrispondenza intercorsa con la medesima
controparte e/o della documentazione contrattuale.
3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza, la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento.
4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante
costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unità organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l'Autorità di procedere
d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6, anche a fronte di segnalazioni
pervenute da associazioni di categoria o da altri soggetti terzi.
5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che la relazione commerciale sia in violazione dell'art. 62, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il collegio, può invitare l'operatore
economico, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile illiceità della condotta (moral suasion).
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LEGALE
In primo piano
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Legale
In primo piano
Articolo 5
Provvedimenti pre-istruttori
1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi:
a) irricevibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 e dal decreto ministeriale di
attuazione;
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte dell'operatore commerciale dei profili di possibile illiceità della pratica
(moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5;
e) non luogo a provvedere per richieste di intervento relative a condotte non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in
ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con
apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. e) del comma 1 del presente articolo. Resta impregiudicata la facoltà
dell'Autorità di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti.
Articolo 6
Avvio dell'istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi agli atti del fascicolo ed informato il Collegio, avvia l'istruttoria al
fine di verificare l'esistenza di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 4, 5 e
6 del relativo decreto ministeriale di attuazione. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria alle parti e ne informa gli altri soggetti interessati che
abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità.
Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino.
Dell'avvio dell'istruttoria può anche essere data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio
o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro
cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Articolo 7
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio.
2. Nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di
centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio.
3. L'Autorità può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento.
Articolo 8
Partecipazione all'istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente:
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Legale
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di
posta elettronica e di eventuale fax;
b) indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può
apportare all'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso può:
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Articolo 9
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, avvalendosi, ove necessario, del
supporto operativo della Guardia di finanza, ai sensi dall'art. 62, comma 8.
2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori,
o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio
del contraddittorio.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio
potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle
audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando
taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione
del motivo.
Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
Articolo 10
Ispezioni
I. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di
documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione
degli atti.
2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri
su presentazione di un atto scritto che ne precisi l'oggetto.
3. Non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate
al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal
livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;
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LEGALE
In primo piano
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Legale
In primo piano
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia di tali documenti;
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia
che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è
redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.
Articolo 11
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative alle persone e agli operatori economici coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito,
in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di
un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto,
adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e degli operatori commerciali a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e altre istituzioni, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli
uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano
essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando
non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 10.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di
denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.
Articolo 12
Chiusura dell'istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al collegio per l'adozione del provvedimento
finale.
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Legale
Articolo 13
Decisione dell'Autorità
1. All'esito dell'istruttoria, il collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non illiceità della condotta commerciale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62;
b) decisione di illiceità - ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62, della condotta commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria, nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62.
2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento
ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel Bollettino dell'Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza
della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
Articolo 14
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, fax con conferma scritta di ricevimento.
In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno
stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per
posta elettronica certificata o al domicilio dagli stessi indicato, ovvero presso l'ultima residenza dell'operatore commerciale,
domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse
sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
Articolo 15
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62, conseguenti alla violazione dei commi 1,
2 e 3 del medesimo articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
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In primo piano
maggio 2013
Legale
Leggi e provvedimenti
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli
Risoluzione n. 35929 del 1º marzo 2013
Il ministero dello Sviluppo economico, nel rispondere ad un quesito posto da un comune fornisce un quadro sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.
Viene infatti chiesto al ministero se sia lecita ed in caso affermativo, come debba essere regolata, la vendita al dettaglio
da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga su un'area privata, ottenuta con apposito consenso scritto
da parte del proprietario.
Il ministero dello Sviluppo economico, cita l'articolo 4 comma 2 del Dlgs 228/2001 che consente espressamente la possibilità per i produttori, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione,
infatti, recita che è consentita la vendita al dettaglio su una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree
private di cui imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività.
Pertanto, poiché l'attività descritta nel quesito è svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da
parte del proprietario, e gli imprenditori risultano regolarmente iscritti nel registro delle imprese, essi dispongono in modo legittimo dell'area e possono esercitare la vendita in prevalenza dei propri prodotti senza neanche la comunicazione al comune
competente per territorio.
Il ministero richiama utilmente le norme e le circolari interpretative, che rappresentano la regolamentazione di base dell'attività di vendita di prodotti agricoli da parte degli imprenditori – produttori agricoli.
Elenchiamo di seguito le principali previsioni che hanno fornito la base per la risposta al quesito.
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, articolo 4 in materia di vendita da parte degli imprenditori agricoli:
- comma uno: gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- comma due: la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di
cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività
- al comma sette: che detta vendita non è regolamentata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, 114;
- al comma otto: che si applicano le disposizioni del decreto legislativo 114 del 1998 solo quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente, sia superiore a € 160.000
per gli imprenditori individuali, ed a € 4 milioni di euro per le società.
Alla luce della normativa richiamata, le imprese sono classificate agricole e sono dunque legittimate a vendere anche
prodotti non provenienti dai propri fondi, solo se i ricavi rientrino nei limiti di fatturato indicati. Al contrario, in caso di superamento delle soglie fissate, le imprese agricole divengono imprese commerciali a tutti gli effetti con il conseguente assoggettamento
alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, 114.
Le aziende agricole, per poter vendere i propri prodotti dovranno esperire le seguenti formalità:
- in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche: comunicazione
al comune del luogo ove ha sede l'impresa;
- per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: comunicazione al comune sede del posteggio
con contestuale richiesta di assegnazione del posteggio medesimo;
- per la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori
agricoli abbiano la disponibilità: non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio.
Dette disposizioni si applicano anche alla vendita di prodotti "derivati" dai prodotti agricoli, ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli mezzo o tecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo
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Legale
dell'impresa.
Con nota del ministero dello Sviluppo economico del 13 agosto del 2009 n. 73834, era stato precisato che i prodotti
"derivati" sono anche quelli non provenienti dai propri fondi, ma prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché quelli
che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della
prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra indicate.
L'ufficio legislativo del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, con propria nota n. 8425 del 27 settembre
2006, specificava la necessità di essere regolarmente iscritti alla camera di commercio per l'esercizio della vendita diretta dei
prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Detta iscrizione non era invece richiesta in caso di vendita effettuata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o in zone limitrofe.
Infine, in riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è recentemente intervenuto l'articolo
27 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che consente all'imprenditore agricolo di iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante, contestualmente all'avvio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.
Varie
Segnalazione
Modulo dʼordine denominato “pianta della città
Cassano dʼAdda”
Si segnala che viene diffuso, ad opera di una società con sede in Germania, un modulo la cui sottoscrizione determina
la stipulazione di un vero e proprio ordine, al costo di € 66,00 mensili, avente ad oggetto la registrazione dei dati anagrafici dellʼimpresa del sottoscrittore nellʼambito della Pianta della città di Cassano dʼAdda.
Si segnala che detto contratto, della durata iniziale di anni due è revocabile, per iscritto, entro giorni 14 dalla data dellʼordine ed è rinnovabile automaticamente di anno in anno se non disdetto a mezzo lettera raccomandata con tre mesi di
preavviso rispetto alla data di scadenza; foro competente, in caso di controversia, è stabilito quello tedesco.
Quanto sopra premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo a valutare, con la massima attenzione,
il suo contenuto e di non apporre in esso alcun timbro e/o firma onde evitare di contrarre unʼobbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.
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LEGALE
Leggi e provvedimenti
maggio 2013
Legale
Varie
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maggio 2013
Legale
Segnalazione
Modulo dʼordine World Trade Register
Si segnala che viene diffuso, anche tramite posta elettronica, ad opera di una società con sede in Olanda, un modulo,
in lingua inglese, la cui sottoscrizione determina la stipulazione di un vero e proprio ordine, al costo di euro 995,00 annui, avente quale oggetto lʼinserimento dei dati anagrafici dellʼimpresa del sottoscrittore allʼinterno del registro “World Trade Register”.
Si specifica che detto contratto, della durata iniziale di anni tre è rinnovabile, automaticamente, di anno in anno se non
disdetto, a mezzo lettera raccomandata, con due mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza; foro competente, in caso di
controversie, è stabilito quello olandese.
Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo a valutare, con la massima attenzione, il suo contenuto e di non apporre in esso alcun timbro e/o firma onde evitare di contrarre unʼobbligazione giuridicamente vincolante ed
onerosa.
Si allega il testo del modulo.
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LEGALE
Varie
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maggio 2013
Bandi e finanziamenti
Indice
IN PRIMO PIANO
Unioncamere Lombardia progetto Start: diffusione della cultura imprenditoriale e sostegno
allo start up e allʼoccupazione giovanile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
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FINANZIAMENTI
Regione Lombardia: quinto bando Distretti del commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Regione Lombardia: bando per il sostegno alle reti di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
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In primo piano
Unioncamere Lombardia progetto Start
Diffusione della cultura imprenditoriale
e sostegno allo start up e allʼoccupazione giovanile
Il progetto è finalizzato ad offrire servizi gratuiti di formazione, assistenza e accesso al credito a coloro
che intendono avviare una nuova attività e concedere contributi sotto forma di voucher per l’assunzione/stabilizzazione di personale.
6
Il progetto Start è suddiviso in due misure distinte:
• Misura 1: supporto alla creazione dʼimpresa e attività di lavoro autonomo, a beneficio di inoccupati, disoccupati, cassintegrati o iscritti alle liste di mobilità, intenzionati ad avviare unʼattività dʼimpresa o di lavoro autonomo con sede legale ed operativa in Lombardia.
La prima misura è costituita da 4 azioni interdipendenti (possono accedere allʼazione A2 coloro che hanno
passato la selezione dellʼazione A1, allʼazione A3 coloro che hanno beneficiato dei servizi dellʼazione A2 e
così via):
- Azione A1: colloqui di selezione sul mettersi in proprio per la definizione dellʼidea imprenditoriale;
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BANDI E FINANZIAMENTI
In primo piano
maggio 2013
Bandi e finanziamenti
In primo piano
- Azione A2: corsi di formazione per la definizione del progetto imprenditoriale;
- Azione A3: assistenza individuale per la stesura del Business Plan;
- Azione A4: accesso al credito bancario garantito da un Confidi.
• Misura 2: sostegno dellʼoccupazione giovanile, a beneficio di micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Lombardia operanti nei settori tessile/design di moda, green economy, digitalizzazione
oppure in qualsiasi altro settore purché iscritte al Registro imprese da meno di quattro anni.
La seconda misura è costituita da due azioni interdipendenti (possono accedere allʼazione B2 le imprese
beneficiarie del voucher B1):
- Azione B1: voucher per lʼoccupazione o stabilizzazione lavorativa di giovani al di sotto dei 35 anni.
Lʼimporto del voucher ottenibile è compreso tra € 8.000,00 e € 10.000,00, in relazione alla tipologia di
intervento (assunzione di un nuovo dipendente o stabilizzazione di personale già impiegato nellʼimpresa
richiedente).
- Azione B2: corsi di formazione rivolti ai giovani occupati o stabilizzati.
Le domande di partecipazione al bando possono essere inviate accedendo al sito dedicato a Start 2013,
www.start.lombardia.it, previa registrazione e accesso allʼArea riservata, dove è possibile trovare ogni informazione sulle due misure del bando.
Le domande a valere sulla Misura 1 per lʼaccesso ai colloqui di selezione (azione A1) possono essere
inviate da subito sino ad esaurimento posti disponibili.
Le domande a valere sulla Misura 2 per richiedere il voucher occupazione (azione B1) possono essere
inviate dal 28 maggio 2013 ore 9:30 al 12 luglio 2013 ore 18:00, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.
Entro 7 giorni di calendario dallʼinvio on-line, la domanda di candidatura generata dal sistema informatico deve
essere inviata, a pena di inammissibilità, attraverso la Pec allʼindirizzo [email protected].
Finanziamenti
Regione Lombardia
V bando Distretti del commercio
Regione Lombardia ha emesso il 5° bando distretti del commercio che prevede la concessione di contributi
a fondo perduto in favore di: comuni, associazioni e micro, piccole e medie imprese operanti nei settori: commercio, turismo e servizi e con sede operativa in uno dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Lombardia
per la realizzazione di progetti relativi alle seguenti aree di intervento:
• qualificazione e sviluppo del distretto; iniziative di governance evoluta
• attrattività e animazione del territorio
• sostegno alle imprese.
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maggio 2013
Bandi e finanziamenti
Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e
fino a un massimo di € 75.000,00.
La domanda di contributo dovrà essere presentata dai soggetti capofila dei distretti (comuni, comunità
montane, unioni di comuni) a partire dalle ore 10,00 del 22 aprile 2013 ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31
maggio 2013, esclusivamente in forma telematica, accedendo al sistema informatico “Finanziamenti on-line”
(https://gefo.servizi.it).
Le domande verranno valutate in base a determinati criteri di valutazione e premialità aggiuntive.
Regione Lombardia
Bando per il sostegno alle reti di impresa
Regione Lombardia ha emesso il bando per il sostegno alle reti di impresa che prevede la concessione di
contributi in conto capitale a favore di micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico e con sede legale e/o operativa in Lombardia che intendono costituire o sviluppare unʼaggregazione di imprese attraverso la
forma giuridica del contratto di rete per la realizzazione di progetti innovativi, caratterizzati da: innovazione di prodotto, servizio, processo e organizzazione relativi alle seguenti aree di intervento:
• sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dallʼaggregazione (progettazione, logistica, servizi connessi,
comunicazione, etc.), finalizzate allʼaumento dellʼefficienza e della produttività e/o allʼampliamento della
capacità produttiva delle singole imprese;
• sviluppo di sistemi e strumenti integrati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni;
• realizzazione di attività di servizio comuni, per creare nuovi prodotti/servizi/processi produttivi, logistici e
distributivi, o sviluppare ulteriormente prodotti, servizi o processi già esistenti;
• sviluppo di nuove iniziative relative a nuovi prodotti o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato
e/o incentrati sullʼutilizzo di nuove tecnologie.
Non sono ammissibili progetti che prevedono un piano di spesa:
- inferiore a € 75.000,00 attribuito alla rete di impresa
- inferiore a € 20.000,00 attribuito ad ogni singola impresa aderente alla rete
Il bando prevede un contributo in conto capitale pari al 40% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e
fino a un massimo di € 200.000,00.
La domanda di contributo - il termine è stato prorogato - deve essere presentata entro il 17 luglio 2013,
esclusivamente in forma telematica e con lʼapposizione della firma digitale, accedendo al sistema informatico
“Finanziamenti on-line” (https://gefo.servizirl.it/fesr). La procedura di presentazione si concluderà con lʼassegnazione del numero di protocollo, successivamente allʼinvio della domanda e allʼavvenuto pagamento del bollo
(€ 14,62) in forma telematica, tramite carta di credito Visa o Mastercard.
Le domande vengono valutate in base a determinati criteri di valutazione e premialità aggiuntive.
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BANDI E FINANZIAMENTI
Finanziamenti
maggio 2013
Commercio estero
Indice
IN PRIMO PIANO
La prova della vendita all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LEGISLAZIONE NAZIONALE
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 260/2013 del Consiglio del 18 marzo 2013. Estensione del dazio
antidumping definitivo istituito dal regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili
a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni
di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista
del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica
socialista del Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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In primo piano
La prova della vendita all'estero
L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, precisa che ai fini della non imponibilità Iva anche il documento di trasporto costituisce prova che il bene è stato venduto all'estero.
Prendendo atto che «la legge italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti
che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario», le Entrate ricordano i chiarimenti forniti in precedenza con le
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risoluzioni 345/E del 28 novembre 2007 e 477/E del 15 dicembre 2008.
In particolare l'Agenzia ricorda che "la risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare l'uscita
delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre l'obbligo per il cedente di conservare, oltre
agli elenchi Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione
alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato
origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro".
Quindi le Entrate sottolineano che «la successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell'affrontare lo specifico caso relativo
alle cessioni franco fabbrica, nelle quali il cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e
molto difficilmente riesce a ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per
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COMMERCIO ESTERO
In primo piano
maggio 2013
Commercio estero
In primo piano
ricevuta, chiarisce che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a
titolo meramente esemplificativo.
Ne consegue che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e
non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro
documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".
Alla luce dell'evoluzione della prassi commerciale, l'agenzia delle Entrate ritiene che il Cmr elettronico, avente il
medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio
nazionale.
Legislazione nazionale
Clausola “franco fabbrica”
Chiarimenti
Risoluzione n. 19/E dellʼAgenzia delle Entrate
del 25 marzo 2013
RISOLUZIONE n. 19/E dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013. Interpello ai sensi dellʼart. 11 della legge n. 212 del 2000 Chiarimenti in merito alla prova dellʼavvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica”
di cui allʼarticolo 41 del Dl n. 331/1993.
Con lʼinterpello specificato in oggetto concernente lʼinterpretazione dellʼarticolo 41 del Dl 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa spa (nel prosieguo, anche “la società” o “lʼistante”), chiede di conoscere se i mezzi di prova utilizzati nellʼambito della propria attività commerciale possano ritenersi conformi agli oneri documentali gravanti sul contribuente in relazione alla prova del trasporto intracomunitario di beni, affinché lʼoperazione possa considerarsi cessione intracomunitaria non
imponibile ai sensi dellʼart. 41 del Dl 331/1993.
Più in particolare, la società istante rappresenta che, nel corso della sua ordinaria operatività, effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti allʼinterno della Ue con trasporto degli stessi al di fuori dellʼItalia, utilizzando diverse modalità di trasporto della merce avvalendosi altresì di differenti soggetti trasportatori.
La società, ai fini della tenuta di una regolare contabilità, conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile
necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitaria effettuate.
A dimostrazione di ciò, la società afferma di emettere correttamente le fatture di cessione intracomunitaria, di procedere
alla loro registrazione sui registri Iva e di presentare regolarmente gli elenchi Intrastat, ecc.
Circa la modalità del trasporto dei beni venduti, questo può essere effettuato sia dalla società stessa che dal cliente
direttamente. Ne deriva pertanto che la cessione può quindi essere, sia “franco destino” che “franco fabbrica”.
In ogni caso allʼatto della spedizione dei beni, la società emette un documento di trasporto, normalmente firmato anche
dal trasportatore per presa in carico.
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Commercio estero
Nel caso in cui il trasporto sia a cura della società istante, questa riceve anche la fattura del trasportatore con lʼindicazione dei trasporti effettuati.
Peraltro, la destinazione dei beni è indicata anche nellʼordine del cliente e/o nella conferma d'ordine.
Considerate le diverse modalità di trasporto, i diversi trasportatori e le diverse condizioni contrattuali, la documentazione
a supporto del trasporto in altro paese europeo può variare da un caso all'altro e può, a seconda dei casi, includere o meno il
documento denominato Cmr.
Inoltre, lʼistante riferisce che sempre più spesso, nella prassi commerciale, i trasportatori utilizzano sistemi elettronici per
conservare i documenti di trasporto, fornendo al cliente documentazione in formato elettronico anziché cartaceo, con la conseguente impossibilità per il cliente di ottenere i documenti originali provvisti di firma, potendone fornire solamente copie estratte
dal sistema informatico.
In altri casi, invece, lʼinformativa o la prova del percorso della merce e delle consegne a destino consiste nelle informazioni rilevabili sui sistemi informatici del trasportatore che, interfacciandosi col sistema gestionale del cliente a ciò autorizzato,
inviano in automatico le informazioni sullo stato del trasporto (presa in carico, consegna, ecc.).
Ciò premesso, lʼistante chiede di conoscere la corretta interpretazione dellʼart. 41 Dl 331 del 1993 con riferimento alla
documentazione idonea al fine di provare lʼavvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato Cmr.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante fa presente che la normativa comunitaria lascia ai singoli Stati membri la possibilità di indicare gli
strumenti di prova della sussistenza di una Cessione intracomunitaria; il legislatore italiano non ha dettato elementi precisi a
riguardo, lasciando la possibilità di provare con ogni mezzo lʼeffettiva natura dellʼoperazione.
A tale riguardo, la società istante osserva che, attraverso le risoluzioni n. 345/E del 28/11/2007 e n. 477/E del
15/12/2008, lʼAgenzia delle Entrate, pur ritenendo che la prova ideale dellʼavvenuto trasporto in ambito comunitario sia costituita dal documento di trasporto Cmr firmato per ricezione dal cliente, ammette, in mancanza dello stesso, ogni altro mezzo di
prova alternativa.
Pertanto, lʼistante ritiene che la prova del trasporto della merce in altro Stato comunitario possa essere data con modalità diverse dal Cmr cartaceo.
In particolare, con documentazione integrativa spontanea, lʼistante osserva che il Cmr contiene i dati della spedizione e
le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario. Di conseguenza, se i medesimi elementi possono essere rinvenuti tramite documenti separati, lʼinsieme degli stessi può essere considerato un mezzo di prova equipollente al Cmr
cartaceo firmato.
A tal fine lʼistante ritiene valido mezzo di prova il Cmr elettronico, firmato del Cedente, dal vettore e dal destinatario, e
messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Peraltro, lʼistante precisa
che tale documento non presenta le caratteristiche dei documenti elettronici di cui al Dlgs n. 52 del 2004, poiché privo di riferimento temporale e sottoscrizione elettronica.
Allo stesso modo, lʼistante ritiene che anche le informazioni estratte dal sistema informatico del trasportatore possano
costituire un mezzo di prova ammissibile.
A tale proposito, lʼistante precisa che il soggetto che effettua la spedizione dispone di un “tracking number” tramite il
quale si può ricavare:
- per le spedizioni in Europa, il Ddt in formato pdf firmato dal trasportatore (senza la firma del ricevente e le caratteristiche di
un documento elettronico), nonché il numero dʼordine della spedizione e lo stato della stessa;
- per le esportazioni, copia in formato pdf di un documento in cui sono esposti i dati rilevanti dellʼoperazione (numero di Mnr,
numero di volo, ecc.).
Infine, lʼistante fornisce un elenco esemplificativo di documenti dal cui complesso si possono ricavare gli stessi elementi
presenti nel Cmr:
- Ddt con presa in carico della merce da parte del trasportatore (firmato o meno per ricezione da parte del cliente);
- lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano la
consegna;
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COMMERCIO ESTERO
Legislazione nazionale
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Commercio estero
Legislazione nazionale
- ordine o contratto dʼordine del cliente;
- pagamento della merce da parte del cliente;
- attestazione del cliente che conferma lʼavvenuta ricezione della merce.
A tale proposito, lʼistante osserva che potrebbe mancare il Ddt con la firma del cliente per recezione, ma che tale
lacuna potrebbe essere colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che attesti lʼavvenuta ricezione della merce.
Infine, lʼistante richiama diverse sentenze della Corte di giustizia (C-409/04; C-146/05; C-184/05; C-273/11 e C587/10) dalle quali, a suo avviso, emerge il principio secondo cui il trattamento di esenzione delle cessioni intracomunitarie non può essere subordinato a meri elementi formali e che la prova dellʼarrivo della merce a destinazione può essere
data anche successivamente allʼoperazione senza particolari vincoli temporali.
Parere dellʼAgenzia delle Entrate
Ai sensi dellʼart. 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331 del 30 agosto 1993, costituiscono cessioni non imponibili
le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente
o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi dʼimposta.
In base a tale articolo, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere i seguenti requisiti: 1) onerosità dellʼoperazione; 2) acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3) status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 4) effettiva movimentazione del bene dallʼItalia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal
fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare
imponibile Iva secondo le disposizioni contenute nel Dpr n. 633 del 1972.
La direttiva 2006/112/Ce non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato
il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando invece che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per lʼapplicazione del regime di non imponibilità, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dellʼimposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misura adottate (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 2007 in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e in causa C184/05, punti da 25 a 27).
Secondo lʼorientamento della Corte di giustizia Ue, è necessario che "il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un
altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato
membro di cessione" (sentenza in causa C- 409/04, punto 42).
I giudici comunitari precisano, altresì, che spetta al fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, in quanto lʼonere della prova del diritto di fruire di una deroga o di un'esenzione fiscale (nel caso di specie del diritto
alla non imponibilità Iva della Cessione) grava su colui che chiede di fruire del siffatto diritto (sentenza 27/09/2007 causa
C- 409/04, Teleos e, da ultimo, sentenza 06/09/2012 causa C- 273/11, Mecsek-Gabona).
È invece di competenza degli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei a dimostrare lʼeffettiva sussistenza di una cessione comunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dellʼimposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate.
La legge italiana non contiene tuttavia alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato
comunitario. Alcuni chiarimenti sono stati forniti in proposito dalle già richiamate risoluzioni n. 345/E del 28 novembre
2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.
La risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare lʼuscita delle merci dal territorio dello
Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre lʼobbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi Intrastat e alle
fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro.
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Commercio estero
La successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell'affrontare lo specifico caso relativo alle Cessioni franco fabbrica,
nelle quali “il Cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce
ad ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta”, chiarisce
che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a titolo meramente esemplificativo.
Ne consegue che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci
e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi
altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".
Pertanto, alla luce dellʼevoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il Cmr elettronico, avente il
medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare lʼuscita della merce dal territorio nazionale.
Analogamente, si concorda con la tesi dellʼistante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al Cmr
cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le
firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).
Tra questi, risulta ammissibile anche lʼutilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui
risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.
In proposito, tuttavia, occorre precisare quanto segue. I documenti in questione (Cmr in formato elettronico ovvero informazioni tratte dal sistema informatico del vettore), come precisato dallʼistante tramite documentazione integrativa
spontanea, non hanno le caratteristiche tali per essere considerati documenti informatici, in quanto privi di “riferimento
temporale” e di “sottoscrizione elettronica”.
Tali documenti, pertanto, sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici. In proposito, la
risoluzione n. 158/E del 2009 precisa che “ciò comporta che un siffatto documento, carente dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine come un documento informatico, dovrà essere materializzato su un supporto fisico per
essere considerato giuridicamente rilevante ai fini delle disposizioni tributarie”.
La successiva conservazione dei medesimi potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dellʼart. 4 del Dm 23 gennaio 2004. A tale proposito, si rinvia a quanto precisato con la risoluzione n. 158 del 2009 citata secondo la quale “è
necessaria la memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici, eventualmente anche della relativa
impronta, e termina con lʼapposizione, sullʼinsieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più
impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile
della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo”.
La citata risoluzione precisa inoltre che, per lʼacquisizione dellʼimmagine, le disposizioni normative non prevedono
delle specifiche modalità, pertanto la stessa deve considerarsi libera. Tuttavia, è essenziale che ne venga garantita la
leggibilità nel tempo e che lʼimmagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. In ogni caso, il supporto fisico andrà conservato per essere esibito a richiesta degli organi
accertatori, fino al completamento del processo di conservazione sostitutiva.
Si precisa inoltre che i predetti documenti - da cui si ribadisce deve risultare che vi è stata la cosiddetta movimentazione fisica della merce, che deve aver raggiunto un altro Stato membro - sono idonei a fornire prova della cessione
intracomunitaria se conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme
riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi
Intrastat (cfr. ris. n. 345 del 2007).
Per quanto riguarda più in particolare gli obblighi di conservazione ed esibizione delle prove, a seguito di eventuale richiesta di controllo dellʼamministrazione, si fa presente quanto segue.
La Corte di giustizia, nella sentenza in causa C-146/05, ha chiarito che la prova dellʼavvenuta cessione intracomunitaria può essere prodotta anche in un momento successivo allʼoperazione. In tale causa la Corte ha giustificato la
propria decisione poiché, successivamente allʼesecuzione della cessione, erano emersi fatti non conosciuti al fornitore
che avevano giustificato una rettifica delle sue scritture contabili (vedi sentenza citata, punti da 28 a 33).
Quanto precede, ovviamente, non esclude che il fornitore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con lʼordinaria diligenza. Lʼamministrazione può quindi esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza in causa C-409/04, punti 65-66).
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COMMERCIO ESTERO
Legislazione nazionale
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Commercio estero
Legislazione nazionale
Analogamente, si osserva che lʼart. 39 del Dpr n. 633 del 1972, che disciplina la tenuta della scritture contabili,
richiama lʼart. 2219 del codice civile, ove è stabilito il principio di “ordinata contabilità”.
In conclusione, si ritiene che lʼistante sia tenuto ad acquisire senza indugio le prove di cui sopra, ritenute valide a
dimostrare una cessione intracomunitaria, appena la prassi commerciale lo renda possibile.
Lʼistante, inoltre, dovrà conservare e rendere disponibili i predetti documenti per lʼamministrazione finanziaria per
il periodo previsto dallʼart. 57 del Dpr n. 633/1972.
Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Legislazione comunitaria
Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili
Estensione dazio antidumping
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 260/2013
REGOLAMENTO di esecuzione (Ue) n. 260/2013 del Consiglio del 18 marzo 2013. Estensione del dazio antidumping
definitivo istituito dal regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non
ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas,
non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano
dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam
1. Procedura
1.1. Contesto
(1) Nel 1991, con il regolamento (Cee) n. 3433/91, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle
importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra lʼaltro, della Repubblica popolare cinese
(«Rpc») («il prodotto oggetto dellʼinchiesta»).
(2) Nel 1995, con il regolamento (Ce) n. 1006/95 del Consiglio, il dazio ad valorem originario è stato sostituito da un dazio
specifico di 0,065 Ecu per accendino.
(3) In seguito a unʼinchiesta, svolta in conformità allʼarticolo 13 del regolamento (Ce) n. 1225/2009 («regolamento di
base»), le suddette misure sono state estese con il regolamento (Ce) n. 192/1999 del Consiglio 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti o originari di Taiwan e 2) alle importazioni di alcuni accendini
ricaricabili originari della Rpc o provenienti o originari di Taiwan, con un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non
corrisposto, inferiore a 0,15 Eur.
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Commercio estero
(4) Nel 2001, con il regolamento (Ce) n. 1824/2001, il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (Ce) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (Ce) n. 192/1999 («misure in vigore»), a norma dellʼarticolo 11, paragrafo 2,
del regolamento di base.
(5) Nel 2007, con il regolamento (Ce) n. 1458/2007 («il regolamento di apertura»), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (Ce) n. 1824/2001, in conformità allʼarticolo 11, paragrafo 2, del regolamento di
base. Queste misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e lʼinchiesta che ha portato allʼistituzione delle misure con il
regolamento di apertura è denominata «inchiesta iniziale».
(6) Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza delle misure antidumping.
(7) Le misure sono scadute il 13 dicembre 2012 e il regolamento (Ue) n. 1192/2012 ( 8 ) della Commissione ha posto termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam,
indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, a decorrere dalla stessa data (cfr. anche il considerando 14).
1.2. Richiesta
(8) Il 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto, a norma dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del
regolamento di base, la richiesta («richiesta») di avviare unʼinchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite
sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, originari dellʼUnione europea 22.3.2013 della
Rpc e di sottoporre a registrazione le importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dalla
Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»), dichiarati o meno originari di tale paese.
(9) La richiesta è stata presentata dalla Société Bic, un produttore dellʼUnione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e
a pietra focaia.
(10) La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti dellʼelusione delle misure iniziali tramite operazioni di assemblaggio in Vietnam.
(11) La richiesta ha dimostrato che dopo lʼistituzione delle misure iniziali la configurazione degli scambi riguardanti le
esportazioni dalla Rpc e dal Vietnam verso lʼUnione ha subito un cambiamento significativo, per il quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre allʼistituzione delle misure iniziali. Tale modificazione della configurazione
degli scambi sarebbe dovuta alle operazioni di assemblaggio di accendini effettuate in Vietnam utilizzando parti originarie della
Rpc.
(12) Gli elementi di prova hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure iniziali sono stati compromessi sia in
termini di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova è risultato in particolare che le crescenti importazioni dal Vietnam
erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nellʼinchiesta iniziale.
(13) Infine, sono stati presentati sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi degli accendini tascabili non ricaricabili, a
gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nellʼinchiesta iniziale.
1.3. Apertura dellʼinchiesta
(14) Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per lʼavvio di unʼinchiesta a norma dellʼarticolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto unʼinchiesta con il regolamento
(Ue) n. 548/2012 ( 1 ) («regolamento di apertura»). In conformità allʼarticolo 13, paragrafo 3, e allʼarticolo 14, paragrafo 5, del
regolamento di base, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali, con il regolamento di apertura, di registrare le
importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, dichiarati o meno originari
del Vietnam.
1.4. Inchiesta
(15) La Commissione ha informato ufficialmente dellʼapertura dellʼinchiesta le autorità della Rpc e del Vietnam, i produttori
esportatori di tali paesi, gli importatori dellʼUnione notoriamente interessati e la Société Bic («richiedente»), un produttore
dellʼUnione che rappresenta più del 75 % della produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia,
dellʼUnione europea.
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COMMERCIO ESTERO
Legislazione comunitaria
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Commercio estero
Legislazione comunitaria
(16) Sono stati inviati questionari a 70 produttori esportatori della RPC e a 15 produttori esportatori del Vietnam noti alla
Commissione perché menzionati nella richiesta. Sono stati inoltre inviati questionari a 59 importatori dellʼUnione citati nella
richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere unʼaudizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare lʼapplicazione dellʼarticolo 18 del regolamento di base e lʼelaborazione di risultati sulla base dei dati
disponibili.
(17) Otto dei quindici produttori esportatori del Vietnam si sono manifestati ed uno di loro ha dichiarato di non voler essere
considerato quale parte interessata poiché non aveva fabbricato il prodotto oggetto dellʼinchiesta e non aveva esportato
nellʼUnione.
(18) Le sette società seguenti hanno risposto al questionario e successivamente nelle loro sedi sono state effettuate visite
di verifica:
— Viet Giai Thanh Co. Ltd, Ho Chi Minh City,
— Hoa Hung Co. Ltd, Tay Ninh Province,
— Trung Lai Gas Lighter Manufacture Co. Ltd, Nghe An Province,
— Textion Plastic Co. Ltd, Binh Duong Province,
— Cherry Year Vietnam Lighter Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province,
— Huaxing Vietnam Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province,
— Top Field Enterprises Co. Ltd, Tay Ninh Province.
(19) Nessuno dei produttori esportatori noti della Rpc si è manifestato o ha risposto al questionario.
(20) Per quanto riguarda gli importatori, otto hanno risposto al questionario e sei si sono manifestati ed hanno dichiarato di
non voler essere considerati parti interessate perché non avevano importato accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra
focaia (il prodotto oggetto dellʼinchiesta) dal Vietnam nellʼUnione. Le altre società note non si sono manifestate.
(21) In seguito allʼapertura dellʼinchiesta, due importatori hanno chiesto ed ottenuto unʼaudizione, che si è svolta nel settembre 2012. Gli importatori hanno anche presentato le loro osservazioni scritte, con le quali hanno contestato le motivazioni
dellʼapertura dellʼinchiesta per quanto riguarda la definizione del prodotto, i volumi delle importazioni, la giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi, i motivi alla base della richiesta e la situazione finanziaria del produttore dellʼUnione che ha presentato la richiesta. Secondo i due importatori non sussistevano motivi sufficienti per avviare unʼinchiesta.
(22) La Commissione ha fornito una risposta dettagliata alle osservazioni ed ha offerto alle parti la possibilità di commentarla. Essa ha spiegato perché riteneva che la richiesta contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare lʼapertura dellʼinchiesta. Le osservazioni dei due importatori non hanno dimostrato che non esistevano prove sufficienti a giustificare lʼapertura
dellʼinchiesta.
1.5. Periodo dellʼinchiesta
(23) Lʼinchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 («il Pi»). Sono stati rilevati dati
per il Pi al fine di esaminare, tra lʼaltro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento
compreso fra il 1 o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il Pr») sono stati rilevati dati più dettagliati, al fine di esaminare il possibile
indebolimento degli effetti riparatori delle misure, nonché lʼesistenza di pratiche di dumping.
2. Risultati dellʼinchiesta
2.1. Considerazioni generali
(24) In conformità allʼarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare lʼesistenza di pratiche di elusione si è
proceduto ad esaminare se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Rpc, il Vietnam e
lʼUnione; se tale cambiamento fosse il risultato di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non cʼera una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre allʼistituzione del dazio; se vi fossero prove dellʼesistenza di un pregiudizio o del fatto che
gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantità del prodotto oggetto dellʼinchiesta e se vi
fossero prove dellʼesistenza di pratiche di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati nellʼinchiesta iniziale, se
necessario in conformità dellʼarticolo 2 del regolamento di base.
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2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dellʼinchiesta
(25) Il prodotto in esame è quello definito nellʼinchiesta iniziale: accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia,
attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).
(26) Il prodotto oggetto dellʼinchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam,
indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Vietnam o meno, ed è attualmente classificato allo stesso codice
NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dellʼinchiesta»).
(27) Dallʼinchiesta è emerso che gli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, sopra definiti, esportati dalla
Rpc nellʼUnione e quelli spediti dal Vietnam nellʼUnione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono
destinati agli stessi impieghi e che quindi devono essere considerati prodotti simili ai sensi dellʼarticolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
2.3. Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi
Vietnam
(28) Come indicato nel considerando 18, hanno risposto al questionario sette società. Nel Pr il volume totale di accendini
venduti allʼUnione secondo queste risposte ha rappresentato più del 100 % del volume totale di accendini importati nellʼUnione
secondo la base di dati Comext di Eurostat. Anche se le informazioni sui volumi delle vendite fornite nelle risposte sono state
considerate inattendibili, come spiegato al successivo considerando 29, esse indicano tuttavia che sussisteva una stretta collaborazione e che le società esaminate erano rappresentative.
(29) Durante le visite di verifica nelle sedi dei sette produttori esportatori vietnamiti è stato constatato che ciascuno aveva
fornito informazioni che non potevano essere considerate attendibili e non consentivano di elaborare conclusioni valide per lʼinchiesta. In particolare, è emerso che le sette società hanno fornito dati inesatti sui volumi di produzione, sulle importazioni delle
parti di accendini e sulle vendite complessive. È stato inoltre constatato che una parte delle attività riguardanti il prodotto oggetto dellʼinchiesta non era stata inclusa nella contabilità e che alcune operazioni di assemblaggio erano state effettuate da subcontraenti ufficiosi. Inoltre, non erano stati dichiarati o erano indicati in modo errato i quantitativi delle importazioni di parti dalla
Rpc e una parte delle vendite non figurava nei libri contabili delle società. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con
esattezza, in particolare, la produzione totale e il volume totale delle vendite delle società interessate, o conciliare con i dati forniti nelle risposte al questionario i prezzi di vendita effettivi del prodotto oggetto dellʼinchiesta e i costi dei principali fattori produttivi, come il gas.
(30) Vista la situazione descritta al considerando 29, i produttori esportatori sono stati informati che, in conformità allʼarticolo 18 del regolamento di base, è stato deciso di basare i risultati e le conclusioni dellʼinchiesta sui dati disponibili più attendibili.
Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di ottenere unʼaudizione su richiesta. Tutte le parti hanno ricevuto una lettera che esponeva i risultati specifici e dettagliati che hanno portato alla conclusione che i dati forniti non potevano
essere considerati attendibili e non erano appropriati per lʼaccertamento dei fatti ai fini dellʼinchiesta.
(31) Due produttori esportatori non hanno presentato alcuna osservazione sullʼintenzione di applicare lʼarticolo 18 del regolamento di base. Gli altri cinque produttori esportatori, costituiti da due società singole e da un gruppo di tre società, hanno
chiesto ed ottenuto unʼaudizione che ha avuto luogo nel novembre 2012. Questi produttori esportatori hanno anche presentato
osservazioni per iscritto ed hanno contestato lʼintenzione della Commissione di non tener conto dei dati forniti e lʼeventuale
conclusione dellʼesistenza di unʼelusione, raggiunta in base ai dati disponibili più attendibili.
(32) Quattro produttori esportatori non hanno contestato il fatto che le informazioni da loro fornite non fossero complete o
attendibili ed hanno ammesso le discrepanze contabili e il fatto che non tutte le operazioni erano state comunicate o registrate
nei libri contabili. Secondo loro, queste differenze riguardavano però solo le vendite sul mercato interno e non avevano effetti
sulle vendite allʼesportazione. Una parte ha affermato che i suoi registri erano andati distrutti in un incendio per giustificare lʼincompletezza delle informazioni disponibili. Le parti hanno anche sostenuto che la quantità di gas contenuta negli accendini non
era stata stimata correttamente dalla Commissione e che quindi le conclusioni sui volumi di produzione non erano corrette.
Una società ha sostenuto che una discrepanza riguardante il consumo di gas derivasse dal fatto che il gas veniva fatto fuoriuscire intenzionalmente durante i mesi più caldi. Tali parti non sono riuscite, tuttavia, a dimostrare con prove certe la fondatezza
di tali asserzioni.
(33) Le società hanno anche sostenuto di aver collaborato pienamente, senza celare informazioni sulle loro attività. Hanno
ammesso di aver presentato risposte lacunose, ma hanno negato fermamente di aver fornito informazioni false o fuorvianti.
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Secondo loro, i dati non divulgati e non verificabili non costituiscono di per sé una prova di elusione e la Commissione non
aveva dimostrato con prove dirette lʼesistenza di unʼelusione.
(34) Sebbene le società non abbiano fornito informazioni complete e accurate sulle loro attività, la Commissione ha applicato metodi alternativi, come il consumo di materie prime, per confrontare i principali dati forniti nelle risposte al questionario
con le informazioni fornite e verificate sul posto. Questi metodi alternativi, anche se inevitabilmente meno precisi dei documenti
contabili, hanno dimostrato che i dati forniti non erano attendibili. Ad esempio, il risultato relativo al volume di produzione ha
dimostrato che i quantitativi di produzione dichiarati dalle società non corrispondevano al loro consumo di materie prime.
(35) In seguito a un processo di verifica, la Commissione ritiene che lʼassenza di documenti contabili attendibili, lʼomissione
di informazioni rilevanti per lʼinchiesta e la presentazione di informazioni false o fuorvianti abbiano reso i dati inattendibili.
(36) Alla luce di questi fatti, le conclusioni relative alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra
focaia, dal Vietnam nellʼUnione hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo
1, del regolamento di base. Per evitare che la mancanza di informazioni fornite dalle parti ostacolasse lʼinchiesta, la
Commissione ha quindi sostituito i dati non verificabili forniti dai produttori vietnamiti con altri dati disponibili, come i dati Comext
di Eurostat, per stabilire i volumi totali delle importazioni dal Vietnam verso lʼUnione, e i dati relativi ai costi forniti nella richiesta
per stabilire la quota delle parti cinesi (cfr. considerando 50).
Repubblica popolare cinese
(37) I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni sulle importazioni del prodotto in esame
nellʼUnione e sulle esportazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dalla Rpc verso il Vietnam hanno
dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per determinare le esportazioni totali dalla Rpc verso il Vietnam sono state utilizzate le statistiche Onu-Comtrade fornite nella richiesta.
2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi
Importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nellʼUnione
(38) Le importazioni del prodotto in esame dalla Rpc sono diminuite nel 1991, quando le misure sono state istituite per la
prima volta. Sono rimaste ridotte anche nel corso delle successive modifiche ed estensioni delle misure, avvenute nel 1995,
1999, 2001 e 2007.
(39) Tra il 1º gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 le importazioni di accendini dalla Rpc sono rimaste relativamente stabili in
termini di volume: circa 50 milioni di unità nel 2008 e nel 2009, 70 milioni nel 2010 e 60 milioni nel 2011 e nel Pr. Si trattava tuttavia solo di modelli ricaricabili e di accendini piezoelettrici non soggetti alle misure.
(40) Le importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta dal Vietnam verso lʼUnione sono aumentate nel corso del tempo.
Mentre nel 1997 erano praticamente inesistenti, a partire dal 2007 il loro volume è aumentato rapidamente.
(41) Nel Pr le importazioni dal Vietnam hanno rappresentato lʼ84% di tutte le importazioni nellʼUnione.
Importazioni di accendini non ricaricabili dal Vietnam nellʼUnione, in % di tutte le importazioni
Quota di mercato
2008
2009
2010
2011
PR
80%
84%
83%
84%
84%
Fonte: statistiche fornite nella richiesta
Esportazioni di parti di accendini dalla Rpc verso il Vietnam
(42) Nel Pi sono state esportate parti di accendini a pietra focaia dalla Rpc verso il Vietnam, la destinazione più importante
delle esportazioni di accendini a pietra focaia dalla Rpc. Secondo le statistiche fornite nella richiesta, le esportazioni di parti di
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accendini dalla Rpc nel Vietnam sono aumentate considerevolmente dal 1999. Mentre nel 1999 le esportazioni di parti di
accendini dalla Rpc verso il Vietnam costituivano meno del 3% del totale delle esportazioni, nel 2010 il Vietnam è diventato il
principale paese di esportazione di parti di accendini, raggiungendo una quota del 26% delle importazioni. In termini di volume,
ciò corrisponde a un aumento da meno di 50 milioni a 200 milioni di accendini finiti.
Volumi di produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nel Vietnam
(43) Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non hanno potuto essere accettate, non è stato possibile ottenere informazioni verificabili sui possibili livelli della produzione effettiva di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra
focaia.
2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi
(44) Il calo generale nelle esportazioni dalla Rpc verso lʼUnione, lʼaumento delle esportazioni dal Vietnam nellʼUnione dal
2007 e il notevole aumento nelle esportazioni di parti di accendini dalla Rpc verso il Vietnam dal 1999 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra la Rpc ed il Vietnam, da un lato, e lʼUnione, dallʼaltro.
2.6. Forma di elusione
(45) Lʼarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi
deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica
oltre allʼistituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra lʼaltro, lʼassemblaggio di parti in un paese
terzo. Per questo motivo è stata verificata lʼesistenza di operazioni di assemblaggio, in conformità allʼarticolo 13, paragrafo 2,
del regolamento di base.
Operazioni di assemblaggio
(46) Come indicato sopra, lʼassenza di libri contabili attendibili e il rifiuto di fornire informazioni necessarie allʼinchiesta
hanno comportato lʼapplicazione dellʼarticolo 18 del regolamento di base. È stato quindi necessario verificare in base ai dati
disponibili se le operazioni di assemblaggio in Vietnam potessero essere considerate elusive o meno.
(47) Dallʼinchiesta è emerso che lʼelusione avviene con operazioni di assemblaggio effettuate da società vietnamite che
operano in stretta collaborazione con società registrate cinesi e di Hong Kong. La maggior parte delle società vietnamite che
hanno collaborato sono di proprietà di società della Rpc e di Hong Kong. Anche i loro dirigenti sono, in gran parte, professionisti cinesi che hanno lavorato precedentemente per i produttori di accendini nella Rpc.
(48) I produttori vietnamiti importano parti di accendini dalla Rpc tramite società collegate registrate a Hong Kong. Alcuni
produttori vietnamiti hanno accordi sulla lavorazione con i titolari cinesi e/o di Hong Kong. In base a questi accordi, il titolare
cinese fornisce le parti di accendini e la plastica alla fabbrica vietnamita e vende gli accendini finiti. Anche senza questi accordi
sulla lavorazione, gli accendini prodotti in Vietnam sono venduti generalmente a società di Hong Kong, che si occupano delle
relazioni commerciali con gli importatori dellʼUnione.
(49) Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non sono attendibili, non è stato possibile determinare se le
soglie percentuali stabilite nellʼarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base siano state rispettate o meno. Non è stato possibile verificare se le parti degli accendini originarie della Rpc costituiscano più o meno del 60% del valore totale degli accendini assemblati e se il valore aggiunto alle parti importate sia superiore o inferiore al 25% del costo di produzione.
(50) In assenza di informazioni attendibili fornite dai produttori vietnamiti, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in
base ai fatti disponibili. Dalle informazioni fornite nella richiesta risulta che le parti degli accendini originarie della Rpc rappresentano tra il 60% e 70% del valore totale e che il valore aggiunto delle parti importate corrisponde al 12% dei costi di produzione. Questi valori si basano sui costi di produzione comparabili di un fabbricante situato nella Rpc. Si ritiene che i calcoli
effettuati siano abbastanza accurati e che riflettano la differenza dei costi del Vietnam, perché le parti di accendini e le materie
prime utilizzate sono le stesse nella Rpc e nel Vietnam. Qualsiasi adeguamento dovuto ai minori costi locali in Vietnam comporterebbe una quota ancora più elevata del valore cinese degli accendini finiti.
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2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre allʼistituzione del dazio antidumping
(51) Dallʼinchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non
lʼelusione delle misure iniziali riguardanti il prodotto in esame. I produttori vietnamiti hanno sostenuto che la causa della delocalizzazione della produzione è rappresentata dai costi più bassi della manodopera in Vietnam, ma questa affermazione non è
stata comprovata. Una differenza generale del costo della manodopera non spiega comunque come mai la produzione di uno
specifico settore (quello degli accendini) sia stata delocalizzata in Vietnam, mentre la produzione di altri settori, compreso quello delle parti di accendini, continui nella Rpc.
2.8. Pregiudizio o indebolimento dellʼeffetto riparatore del dazio antidumping
(52) Lʼesistenza del pregiudizio è stata esaminata nel regolamento di apertura e la presente inchiesta ha lo scopo di esaminare se gli effetti riparatori dei dazi in vigore siano stati compromessi in termini di prezzi e/o quantità del prodotto simile.
(53) Al fine di valutare se il prodotto importato oggetto dellʼinchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e di prezzi,
gli effetti riparatori delle misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame, è stata utilizzata la base di dati Comext di
Eurostat come fonte dei migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle importazioni dal Vietnam. I prezzi determinati in
questo modo sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dellʼUnione nel considerando 63 del regolamento (Ce) n. 1006/95.
(54) Lʼaumento delle importazioni dal Vietnam verso lʼUnione dallo 0,6% delle importazioni dellʼUnione nel 1998 allʼ80 %
nel 2008 (inizio del Pi) e allʼ84% delle importazioni dellʼUnione nel Pr (fine del Pi), come illustrato nella tabella del punto 2.4, è
stato considerato notevole in termini di quantità. Nello stesso periodo, le importazioni dalla Rpc verso lʼUnione sono diminuite
considerevolmente, dal 30% al 10% della quota di tutte le importazioni.
(55) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nellʼinchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo
allʼesportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite ha evidenziato un notevole pratica di underselling. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori del dazio, come determinato nel regolamento di apertura, sono stati compromessi in termini sia di
quantità che di prezzo.
2.9. Elementi di prova del dumping
(56) In conformità allʼarticolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato lʼesistenza di pratiche di dumping mediante un confronto tra il valore normale stabilito precedentemente nellʼinchiesta iniziale e i prezzi allʼesportazione dal Vietnam.
(57) Nel regolamento di apertura il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nellʼambito
di questʼinchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la Rpc.
(58) I prezzi allʼesportazione dal Vietnam sono stati stabiliti in base ai dati disponibili, cioè sulla media dei prezzi allʼesportazione degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, durante il Pr, registrati nella base di dati Comext di
Eurostat. Il ricorso ai dati disponibili è stato reso necessario dallʼinattendibilità delle informazioni fornite dai produttori vietnamiti
sul prodotto oggetto dellʼinchiesta.
(59) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo allʼesportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di
adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità allʼarticolo 2, paragrafo 10, del
regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e
imballaggio. Visto che i produttori del Vietnam e della Rpc non hanno fornito informazioni attendibili, gli adeguamenti sono stati
effettuati in base ai migliori dati disponibili e sono quindi stati basati su una percentuale calcolata come proporzione dei costi
complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio rispetto al valore delle vendite cif allʼUnione indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato allʼinchiesta iniziale.
(60) In conformità allʼarticolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato confrontando la
media ponderata del valore normale stabilita nel regolamento di apertura e la media ponderata corrispondente dei prezzi allʼesportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite durante il Pr dellʼinchiesta, secondo la base di dati Comext, espressa in
percentuale del prezzo cif frontiera dellʼUnione, dazio non corrisposto.
(61) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo allʼesportazione, dopo gli adeguamenti di cui al considerando 59, ha dimostrato lʼesistenza di notevoli pratiche di dumping.
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2.10. Osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni
(62) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un gruppo di parti interessate, costituito da produttori vietnamiti e da
importatori dellʼUnione, ha presentato osservazioni sulle conclusioni dellʼinchiesta, ammettendo tuttavia di non essere direttamente interessato dalle misure. Tali parti hanno sostenuto nuovamente che le informazioni fuorvianti non erano state fornite
intenzionalmente, che la Commissione non aveva trovato alcuna prova diretta dellʼesistenza di unʼelusione e che lʼimposizione
retroattiva delle misure non poteva dar luogo a effetti riparatori, come dimostrava la mancata proroga delle misure iniziali contro
la Rpc. Secondo le parti interessate, tale mancata proroga si basava su conclusioni che riguardavano lo stesso periodo della
conclusione secondo cui le pratiche di elusione pregiudicavano gli effetti riparatori delle misure iniziali. Inoltre, esse hanno contestato gli effetti prefissati e lʼinteresse dellʼUnione ad estendere le misure scadute nel dicembre 2012. Secondo loro, lʼestensione delle misure non comportava alcun beneficio per lʼindustria dellʼUnione e avrebbe penalizzato soltanto gli importatori
dellʼUnione.
(63) In seguito alla presentazione e allʼammissione di una richiesta valida per unʼinchiesta antielusione, la Commissione ha
lʼobbligo giuridico di esaminare in modo approfondito la questione e di adottare provvedimenti appropriati, se necessario. Nel
caso in questione è stato constatato che erano soddisfatte tutte le condizioni dellʼarticolo 13 del regolamento di base per determinare lʼesistenza di unʼelusione. Di conseguenza, le misure hanno dovuto essere estese adeguatamente alle importazioni dal
Vietnam.
(64) Nel valutare se le pratiche di elusione pregiudichino gli effetti riparatori delle misure iniziali, la Commissione deve
basare la sua analisi sugli sviluppi successivi allʼistituzione delle misure e prendere in considerazione le conclusioni dellʼinchiesta iniziale in base alla quale sono stati determinati gli effetti riparatori. La valutazione della necessità di avviare un riesame in
previsione della scadenza è effettuata invece a causa del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in
futuro, in base a conclusioni riguardanti un periodo diverso. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate,
le due conclusioni non riguardano la stesso periodo. Per quanto riguarda lʼargomentazione che si colpirebbero soltanto gli
importatori dellʼUnione e che non vi sarebbero benefici per lʼindustria dellʼUnione, lʼinchiesta iniziale ha confermato lʼinteresse
dellʼUnione allʼistituzione delle misure. In conformità allʼarticolo 13 del regolamento di base, lʼestensione degli effetti riparatori
delle misure iniziali contro lʼelusione è giustificata finché le misure iniziali sono in vigore. Lo scopo dellʼestensione delle misure,
in ogni caso, non è quello di penalizzare le parti, bensì di correggere lʼeffetto distorsivo delle importazioni in dumping dal
Vietnam, che sono state oggetto di elusione, sul mercato dellʼUnione, con lʼintroduzione di una parità di condizioni, in termini di
prezzi o di quantità delle importazioni. Ad ogni modo, lʼasserzione che le misure abbiano effetto solo sugli importatori non è
sostenuta da alcuna prova o analisi.
(65) Unʼaltra parte interessata, un importatore, ha presentato osservazioni riguardo allʼinchiesta sostenendo di non essere
stato informato dellʼapertura dellʼinchiesta sullʼelusione. A questo riguardo va notato che tale parte non era nota alla
Commissione prima dellʼapertura dellʼinchiesta e che lʼavviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(66) Un altro importatore ha risposto annunciando che, entro sei mesi, avrebbe presentato elementi di prova che dimostravano che le sue importazioni di accendini non erano oggetto di elusione. La Commissione ricorda che nellʼavviso di apertura
tutte le parti interessate sono state invitate a presentare prove nel corso dellʼinchiesta [cfr. in particolare i considerando 10, 19 e
20 e lʼarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 548/2012]. La Commissione deve concludere lʼinchiesta entro un termine
di 9 mesi e non può quindi attendere in questa fase la presentazione ulteriori elementi di prova.
3. Misure
(67) In considerazione di quanto precede, è stato concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di
accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, originari della Rpc è stato eluso con operazioni di assemblaggio in
Vietnam, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.
(68) A norma dellʼarticolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è opportuno che le misure iniziali applicate
alle importazioni del prodotto in esame siano estese alle importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta, cioè dello stesso prodotto, ma proveniente dal Vietnam, dichiarato o meno originario del Vietnam.
(69) Vista la mancata collaborazione nella presente inchiesta, le misure che dovranno essere estese sono quelle stabilite nellʼarticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1458/2007, cioè un dazio antidumping definitivo di 0,065 Eur per
accendino.
(70) A norma dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabilisce che le
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misure estese vengano applicate alle importazioni sottoposte a registrazione allʼingresso dellʼUnione in forza del regolamento
di apertura, dovranno essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra
focaia, provenienti dal Vietnam. Dato che le misure iniziali sono scadute il 13 dicembre 2012 e la registrazione è stata conclusa
lo stesso giorno, il prelievo di dazi si applicherebbe solo fino a tale data.
4. Domande di esenzione
(71) Le sette società vietnamite che hanno risposto al questionario hanno chiesto lʼesenzione da eventuali misure estese a
norma dellʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(72) Queste sette società risultano tutte aver fornito informazioni false o fuorvianti. In conformità allʼarticolo 18, paragrafo 4,
del regolamento di base, esse sono state informate che le informazioni fornite non sono state accettate ed hanno ottenuto la
possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine specificato.
(73) Le ulteriori spiegazioni di queste società non sono state tali da determinare un cambiamento delle conclusioni.
Pertanto, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati riguardanti tali società si basano sui dati
disponibili.
(74) Vista la natura delle informazioni false e/o fuorvianti di cui sopra, le esenzioni chieste dalle sette società non hanno
potuto essere concesse, in conformità allʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
5. Comunicazione delle conclusioni
(75) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti
sono state esaminate.
Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive.
Il Consiglio ha adottato il presente regolamento.
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dallʼarticolo 1, paragrafo 2, regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di
accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o
non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate
in conformità allʼarticolo 2 del regolamento (Ue) n. 548/2012 nonché allʼarticolo 13, paragrafo 3, e allʼarticolo 14, paragrafo 5,
del regolamento (Ce) n. 1225/2009.
3. Salvo indicazioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Formazione / Studi
Indice
STUDI
Venture Capital, strumento per una politica economica antirecessiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
Pag.
117
118
In primo piano
Venture Capital,
strumento per una politica economica antirecessiva
Nei primi giorni del mese di aprile le associazioni delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori
dell’edilizia hanno nuovamente richiamato l’attenzione dei media sullo stato di crisi del loro settore,
disponendo decine di caschi gialli, la protezione degli operai dei cantieri, in piazza Unità di Italia a
Trieste.
Questi caschi, posizionati a terra in maniera ordinata e simmetrica, hanno rappresentato i posti di
lavoro persi dal sistema delle costruzioni, evocando la sua drammatica crisi occupazionale.
Insieme al crollo dei consumi e al crescente numero di chiusure dei negozi negli ultimi mesi i
caschi gialli degli operai edili segnalano, purtroppo, l’avvitamento della nostra economia nella spirale
recessiva.
La soluzione non può essere individuata in risorse finanziarie pubbliche che si sostituiscano alla
domanda privata, perché i vincoli di bilancio dei conti dello Stato lo impediscono e, soprattutto, perché è
inutile e dannoso finanziare con denaro pubblico attività per le quali non c’è mercato.
La ripresa degli investimenti in costruzioni, o in termini più realistici, l’attenuazione del profilo
negativo di questa variabile, è possibile solo attraverso strumenti di politica economica che aiutino il
sistema imprenditoriale a spostare risorse di capitale e lavoro dai settori in declino ai settori in sviluppo.
In un quadro di assoluta razionalizzazione della spesa pubblica la riconversione dai comparti in
crisi a quelli in crescita non può essere perseguita dallo Stato e dagli enti locali con risorse finanziarie
pubbliche nella quantità che sarebbe necessaria, ma operando sul piano organizzativo e normativo per
favorire l’affermazione del Venture Capital, il capitale di rischio privato, che permetta alle imprese di svi6
luppare prodotti e servizi destinati ad un domanda, interna od esterna, crescente.
111
FORMAZIONE / STUDI
Studi
maggio 2013
Formazione / Studi
Studi
Il contributo dellʼufficio studi di Confcommercio
In occasione del Forum dei giovani imprenditori di Confcommercio, svoltosi a Venezia nel mese di novembre
2012, il nostro ufficio studi confederale ha presentato uno studio sulla relazione tra venture capital e crescita economica, valutando con la funzione Cobb-Douglas lʼimpatto che gli investimenti Venture Capital (Vc) esercitano sulla dinamica del valore aggiunto.
La qualità delle stime del modello è risultata soddisfacente e i valori ottenuti hanno confermato che la variabile
Vc esprime un effetto positivo sulla crescita del prodotto interno lordo.
Questi dati indicano in maniera inequivocabile che lo strumento del venture capital è sottodimensionato in
Paesi, come Italia, Spagna e Grecia, che presentano performance di crescita inferiori a quelle delle nazioni del Nord
Europa.
Il nostro ufficio studi, lavorando su questa evidenza, ha simulato con il modello quale sarebbe potuto essere il
Pil italiano, se gli investimenti Vc del 2011 fossero stati pari a quelli della Germania, stimando un incremento rispetto al
livello raggiunto di 29 miliardi, pari al +2%.
Solo di recente il Governo italiano ha recepito con il decreto legge 179/12 regole e misure di stimolo della crescita, introducendo nel sistema giuridico nazionale la definizione di nuova impresa innovativa:
¸ Maggioranza del capitale e dei diritti di voto dellʼassemblea ordinaria a persone fisiche
¸ Società costituita da non più di 48 mesi
¸ Sede principale in Italia
¸ Valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5milioni euro
¸ Non distribuzione di utili
¸ Oggetto esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
¸ Non nata per fusioni, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.
112
maggio 2013
Formazione / Studi
Nei primi quattro anni di vita si applica il regime transitorio con lʼobiettivo di rimuovere ostacoli burocratici, costi
e vincoli normativi e di introdurre semplificazioni e agevolazioni fiscali alle imprese che decidono di investire in start-up
innovative.
La nostra politica economica è appena allʼinizio del percorso necessario a creare un contesto ambientale ed istituzionale favorevole al capitale di rischio e alla relazione che intercorre tra finanza ed economia della conoscenza.
In passato il capitale finanziario doveva servire per accrescere lo stock fisico di edifici, impianti, macchine per la
produzione di beni materiali, oggi lo stesso capitale finanziario deve essere capace di accrescere il patrimonio di conoscenze che serve alla produzione di beni materiali ed immateriali, incorporando il rischio dellʼinnovazione.
Tale rischio è relativo allʼampiezza e profondità di conoscenze in capo ai soggetti che decidono lʼinvestimento,
un requisito fondamentale, che si è dimostrato inadeguato alle esigenze di sviluppo ed innovazione della società nelle
economie mature.
Nellʼeconomia fordista le informazioni necessarie a valutare il rischio di un investimento erano relativamente
poche, nellʼeconomia della conoscenza il processo è più complesso, sia per la natura della tecnologia impiegata, sia
per la molteplicità dei saperi e delle competenze richieste.
In queste condizioni il know-how dellʼintermediario finanziario specializzato non è più sufficiente e per valutare la
redditività ed il rischio dellʼinvestimento occorrono informazioni e competenze, che provengono dal sistema della consulenza professionale e dal management.
È necessario analizzare lʼintero processo di evoluzione dellʼimpresa innovativa nella consapevolezza che ad
ogni fase corrispondono specifiche esigenze di finanziamento e di assistenza.
113
FORMAZIONE / STUDI
Studi
maggio 2013
Formazione / Studi
Studi
La letteratura classica distingue, infatti, il capitale di rischio in funzione delle diverse fasi del ciclo di vita dellʼimpresa e la principale differenza riguarda le operazioni di Venture Capital rispetto alle operazioni di private equity.
Le prime sono finalizzate a finanziare la nascita di nuove imprese, le seconde sono destinate alla creazione di
nuovi processi in imprese già esistenti.
Nellʼambito del Venture Capital, oggetto di questo articolo, il termine seed identifica il finanziamento dellʼidea,
mentre il termine start-up financing coglie il momento di reale avvio del processo; infine, lʼespressione large stage venture è impiegata per connotare il capitale di rischio utilizzato dopo la fase iniziale, quando il nuovo processo è già stato
avviato, ma non ancora raggiunto il punto di pareggio, non ha prodotto ancora ricavi sufficienti ad assorbire i costi di
funzionamento.
Venture Capital in funzione antirecessiva
Assodato che un maggior ricorso alle operazioni di Venture Capital esplica effetti positivi sulla dinamica del Pil e
che questa forma di finanziamento richiede specifiche competenze nellʼanalisi del mercato, nelle prospettive future del
business e nellʼorganizzazione dellʼimpresa innovativa appare opportuno riflettere sulle cause della sua scarsa diffusione in Italia con lʼobiettivo di suggerire regole e misure di stimolo in grado di favorirne lo sviluppo.
LʼItalia si classifica, infatti, tra i Paesi Ue-15 con la più bassa incidenza sul Pil degli investimenti VcC e questo
ritardo, in particolare, penalizza la nostra economia nellʼattuale fase recessiva dellʼarea Ocse in cui si manifesta un
deciso rallentamento degli investimenti in Venture Capital.
Ci viene a mancare lʼapporto di uno strumento, che può favorire ed accelerare la migrazione dei fattori produttivi
dai settori in crisi ai settori in crescita, proprio nel periodo in cui ne avremmo più bisogno.
Un primo fattore di criticità riguarda il sistema di finanziamento alle nuove imprese, che non è stato capace di
assimilare la cultura del rischio legata allʼinnovazione.
Il nostro sistema bancario è in ritardo su questo fronte, non ha elaborato al suo interno le conoscenze e le competenze necessarie per valutare i potenziali di reddito delle nuove aree di business, cogliere i bisogni delle imprese
innovative, formulare previsioni affidabili su profitti e perdite nelle fasi iniziali del ciclo di vita di unʼimpresa.
Un secondo fattore negativo è costituito dal concetto di innovazione, che continua ad essere focalizzato sullʼindustria e sulla tecnologia produttiva.
114
maggio 2013
Formazione / Studi
Nel territorio europeo, infatti, le operazioni del capitale di rischio al sostegno di nuove imprese privilegiano i settori della scienza della vita (medicina, biologia, chimica dei sistemi biologici, salute e bio-risorse vegetali ed animali),
dellʼenergia, dellʼambiente, dellʼIct, della comunicazione e dei prodotti industriali.
Questo accade perché lʼinnovazione tecnologica è considerata “più nobile” di quella organizzativa, un pregiudizio che danneggia non solo gran parte delle imprese del nostro universo, ma, soprattutto,lʼintera collettività, privandola
delle opportunità di ricavi, profitti, investimenti ed occupazione che il venture capitale potrebbe generare nei settori
della piccola distribuzione commerciale, della ristorazione, dei servizi alle imprese.
Unʼinnovazione organizzativa di successo riguarda, ad esempio, le nostre piccole imprese della distribuzione
specializzata alimentare, che negli ultimi anni si stanno dimostrando particolarmente abili nella realizzazione del format
che coniuga vendita e somministrazione.
La desertificazione commerciale ha, infatti, ridotto sensibilmente lʼofferta di generi alimentari freschi da parte del
negozio specializzato tradizionale, creando veri e propri vuoti di offerta per nuovi punti vendita, che integrano la ristorazione nella formula originaria della vendita di alimenti freschi.
Panifici, gastronomie, macellerie si trasformano in botteghe specializzate anche nella somministrazione, mantengono lʼimpronta artigianale dellʼ offerta, erogano un servizio qualificato e la domanda finale risponde favorevolmente
con buone performance in termini di ricavi e reddito.
La formula si rivela innovativa sia in relazione alle altre tipologie della distribuzione alimentare, sia in relazione
agli altri format della ristorazione, beneficiando del vantaggio congiunto su entrambi i segmenti di mercato.
In molti distretti urbani del commercio esiste una domanda potenziale disposta a confluire su questo format
innovativo, che sostituisce e rinnova la formula del negozio tradizionale e, nello stesso tempo, consolida il servizio di
prossimità.
Il limite alla nascita di nuovi punti vendita di questo genere non risiede, quindi, nel mercato, non è dovuto alla
mancanza di clientela potenziale ed il suo successo in alcuni distretti urbani del commercio del nostro territorio lo dimostra chiaramente.
Né scarseggiano figure professionali in possesso delle capacità e delle competenze specifiche della distribuzione/somministrazione di alimenti freschi e bevande, mentre il fattore veramente critico per la diffusione di questa innovazione organizzativa è lʼassistenza al neo imprenditore nellʼintero percorso, che muove dallʼimpostazione del business
plan alla fase di start-up fino al raggiungimento del punto di pareggio tra ricavi e costi.
Lavorare in questa direzione significa mobilitare il patrimonio di conoscenze e di esperienze di coloro che hanno
intrapreso la strada dellʼinnovazione, né comprendono le potenzialità e sono disposti a “fare scuola” per valorizzare
una tipologia commerciale moderna e per partecipare alla distribuzione degli utili nel momento in cui il punto vendita
sarà diventato pienamente operativo e avrà cominciato a dare i suoi frutti.
LʼAssociazione Imprenditoriale è il soggetto ideale per svolgere questa funzione, non solo perché è lʼambito nel
quale le imprese si confrontano e scambiano le loro valutazioni sullʼandamento del mercato, ma anche perché dispone
delle strutture e delle risorse umane specializzate nella formazione, nellʼassistenza tecnica e nella consulenza finanziaria.
In particolare il sistema associativo delle imprese del commercio può:
1. Individuare al suo interno le aziende che hanno adottato lʼinnovazione e proporre loro di individuare una o più figure
professionali che, in collaborazione con gli Enti di formazione e ricerca, definiscano il progetto di sviluppo del format
innovativo e i requisiti professionali dellʼesercente che dovrà gestire la realizzazione del progetto.
2. Mobilitare i suoi enti di formazione e ricerca nella costruzione dellʼimpianto progettuale, nella formazione imprenditoriale del gestore e nella formazione professionale dei suoi collaboratori, nellʼassistenza tecnica al punto vendita
durante la fase di avvio e fino al raggiungimento del punto di pareggio.
3. Mobilitare la sua cooperativa garanzia fidi sul tema del capitale di rischio, avviando con le aziende di credito convenzionate un confronto su questo strumento di supporto allʼinnovazione con lʼobiettivo di consentire agli operatori
finanziari di valutare meglio le potenzialità del business e il rischio.
Il grave deficit di produttività della nostra economia rispetto alla media dellʼUnione europea impone alla politica
economica del Paese di intensificare gli sforzi per varare in tempi rapidi efficaci misure contro la recessione, tra cui il
Venture Capital occupa una posizione di primo piano.
115
FORMAZIONE / STUDI
Studi
maggio 2013
Formazione / Studi
Studi
Nellʼambito delle regole e delle misure di stimolo, che il ministero dello Sviluppo economico potrebbe applicare
per favorire una più ampia adozione di questo strumento di sostegno allʼinnovazione, lʼattenzione è rivolta in particolare
alla necessità di:
- Eliminare il vincolo di esclusiva riferito ai prodotti ad alto contenuto tecnologico, che di fatto impedisce il riconoscimento dello status di impresa innovativa a tutte quelle aziende del terziario che possono adottare innovazioni di natura organizzativa nella distribuzione di beni e nellʼerogazione di servizi a basso contenuto tecnologico.
- Coinvolgere le associazioni imprenditoriali nellʼattività di ricerca e selezione delle imprese innovative e nella progettazione ed assistenza alle imprese in grado di adottare lʼinnovazione.
- Promuovere nel sistema bancario una cultura più aperta allʼ implementazione dello strumento del Venture Capital.
- Proseguire nella strada della semplificazione amministrativa e delle agevolazioni fiscali alle imprese durate tutto il
periodo che intercorre tra lʼavvio della nuova attività ed il raggiungimento del punto di pareggio tra ricavi e costi.
Il decreto legge 179/12 sulla crescita con le sue novità in materia di incentivi alla nascita e allo sviluppo di startup innovative è solo il primo passo di una sistematica azione del Governo centrale per promuovere lo strumento del
Venture Capital.
Il drammatico deficit dellʼoccupazione giovanile rappresenta per la politica economica nazionale un richiamo
urgente e cogente a proseguire su questa strada.
116
maggio 2013
Formazione
Economico
/ Studi
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 1995 = 100
AL
ALCOL
ABB ABT ELT
DOM
SAN
TRAS
COM
RIC
IST
ALB
ALTRI
INDICE Var 100% Var 75%
Maggio 2010
136,8
188,2
137,5
158,6
134,4
121,3
146,7
67,7
122,6
147,0
150,6
147,8
137,1
1,480
1,110
Giugno
136,9
188,3
137,5
158,6
134,5
121,1
146,3
67,5
123,0
147,0
150,7
148,3
137,1
1,330
0,998
Luglio
136,8
188,4
137,5
159,9
134,5
121,2
147,9
67,5
123,4
147,1
151,2
148,8
137,7
1,774
1,330
Agosto
136,9
188,9
137,4
159,9
134,6
121,2
149,2
68,4
123,6
147,1
151,3
148,9
137,9
1,546
1,160
Settembre
Ottobre
Novembre
137,2
137,5
137,6
188,9
192,0
192,0
137,7
138,1
138,2
160,1
160,2
160,8
134,8
134,9
135,1
121,3
121,6
121,7
146,8
146,7
146,7
67,3
66,6
67,3
122,4
123,3
123,5
148,9
150,6
150,6
151,6
152,2
151,2
149,1
149,8
150,0
137,5
137,8
137,9
1,551
1,697
1,696
1,163
1,273
1,272
Dicembre
138,0
192,1
138,3
161,2
135,1
127,1
148,7
67,7
124,1
150,6
151,1
150,4
138,4
1,915
1,436
Media annua
137,1
189,3
137,5
159,0
134,5
121,5
146,4
67,6
123,2
148,1
150,6
148,4
137,3
1,560
1,170
Gennaio 2011
101,5
101,5
100,6
102,0
100,7
100,5
102,3
100,1
100,2
101,7
100,7
101,6
101,2
2,167
1,626
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
101,8
101,2
102,2
102,8
102,9
102,2
102,1
102,4
102,8
103,5
103,6
101,6
101,6
101,6
101,7
101,7
102,8
103,7
103,8
107,7
107,8
107,8
100,6
100,9
101,2
101,3
101,3
101,3
101,3
102,1
103,2
103,3
103,4
102,5
103,0
104,1
104,1
104,1
105,2
105,3
105,4
106,5
107,0
107,2
100,9
100,1
101,2
101,4
101,5
101,6
101,7
101,9
102,4
102,5
102,6
100,9
100,9
100,7
100,4
100,5
100,3
100,4
100,5
100,7
100,8
100,7
103,0
104,4
106,3
106,0
106,1
107,5
109,1
107,1
107,5
107,3
109,0
100,0
99,9
98,9
98,6
97,7
97,3
97,6
97,1
97,5
97,3
97,0
100,1
99,6
99,8
99,5
99,9
100,2
100,5
100,7
100,7
100,3
100,5
101,7
101,7
101,7
101,8
101,8
101,8
101,8
102,8
103,5
103,6
103,7
100,8
100,4
102,0
102,4
102,7
102,8
102,5
103,3
103,3
102,4
102,3
101,7
101,9
102,2
102,4
102,6
103,5
103,5
104,3
104,7
105,0
105,3
101,5
101,9
102,4
102,5
102,6
102,9
103,2
103,2
103,6
103,7
104,0
2,320
2,497
2,624
2,650
2,750
2,601
2,751
3,050
3,224
3,249
3,173
1,740
1,873
1,968
1,987
2,062
1,951
2,063
2,287
2,418
2,437
2,380
Media annua
102,5
103,6
101,7
104,7
101,6
100,6
106,3
98,3
100,2
102,3
102,2
103,2
102,7
2,756
2,067
Gennaio 2012
103,9
108,0
103,5
109,1
103,0
100,7
109,8
97,3
100,5
103,7
102,4
104,7
104,4
3,162
2,372
Febbraio
104,7
108,0
103,5
109,4
103,1
100,9
110,8
96,5
101,1
103,7
102,4
105,0
104,8
3,251
2,438
Marzo
104,7
109,4
104,0
109,7
103,4
100,5
112,6
97,1
100,1
103,7
102,8
105,2
105,2
3,238
2,429
Aprile
104,6
109,9
104,2
110,8
103,5
100,6
114,2
95,8
100,3
103,8
103,7
105,3
105,7
3,223
2,417
Maggio
105,0
110,0
104,3
111,5
103,6
100,6
113,2
95,3
100,1
103,8
103,9
105,5
105,6
3,024
2,268
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
105,8
104,8
104,7
105,2
105,6
106,0
106,3
110,02
110,3
110,3
110,4
110,5
110,6
110,6
104,2
104,3
104,2
104,4
104,9
105,0
105,0
111,5
112,2
112,4
112,8
113,4
113,5
113,7
103,7
103,7
103,8
103,9
104,0
104,0
104,1
100,6
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,6
112,9
113,1
116,1
114,6
114,1
112,8
113,9
96,3
95,7
96,1
96,4
94,4
95,5
95,9
100,5
100,6
100,8
100,5
100,5
100,0
100,1
103,8
103,8
103,8
104,9
106,7
106,7
106,7
104,1
104,5
104,5
104,8
104,6
103,9
104,1
105,7
106,2
106,2
106,5
106,7
106,7
106,8
105,8
105,9
106,4
106,4
106,4
106,2
106,5
3,119
2,915
3,101
3,101
2,703
2,411
2,404
2,339
2,187
2,326
2,326
2,027
1,808
1,803
1105,1
109,9
104,3
111,7
103,7
100,7
113,2
96,0
100,4
104,6
103,8
105,9
105,8
2,969
2,227
Media annua
Gennaio 2013
107,0
110,8
105,0
114,2
104,3
100,9
113,3
96,1
100,1
106,8
104,2
107,3
106,7
2,203
1,652
Febbraio
107,1
110,9
105,0
114,3
104,4
101,0
113,8
92,5
100,6
106,8
104,1
107,3
106,7
1,813
1,360
Marzo
107,3
111,0
105,0
114,3
104,4
101,0
114,6
91,5
100,7
106,8
104,7
107,4
106,9
1,616
1,212
A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato:
numero indice generale di gennaio 2011
101,2
numero indice generale di gennaio 2010
136,0
coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010
1,373
101,2:136,0x1,373x100-100
2,167
arrotondato a 2,2
117
FORMAZIONE / STUDI
Indicatori statistici
maggio 2013
Formazione
Economico
/ Studi
Indicatori statistici
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI
(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva
Periodo
Alimentari
Non alimentari
Totale
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
Grande
distribuzione
Piccole
superfici
92,6
88,1
99,3
105,3
98,3
99,0
103,3
99,7
100,0
105,6
98,4
124,0
88,9
85,8
96,9
101,6
95,7
94,2
103,5
106,1
95,3
100,6
91,4
128,5
94,9
78,2
89,3
93,9
95,4
91,8
101,1
93,5
96,9
106
98,6
140,9
94,9
80,6
93,0
99,4
100,2
95,0
107,5
80,4
94
104,6
96,6
135,9
93,6
83,8
95,0
100,3
97,1
95,8
102,4
97,0
98,6
105,8
98,5
131,4
93,8
81,6
93,7
99,8
99,4
94,8
106,8
85,1
94,3
103,8
95,7
134,5
94,7
92,4
104,9
101,7
100,7
103,3
102,9
102,0
101,9
103,5
99,0
123,2
88,1
86,6
99,2
92,6
94,3
92,5
100,3
104,0
92,5
96,9
88,0
120,9
93,9
79,2
90,3
90,4
94,5
92,8
97,5
92,4
98,0
99,9
96,1
138,7
92,4
78,8
93,9
91,0
97,1
92,9
103,1
79,3
90,7
101,3
93,0
129,0
94,4
86,6
98,5
96,8
98,0
98,7
100,5
97,8
100,2
101,9
97,7
130,0
91,6
80,2
94,9
91,3
96,6
92,8
102,5
83,8
91,1
100,5
92,0
127,5
93,3
84,3
90,9
89,4
92,2
88,4
2011
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2012
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2013
Gennaio (*)
(*) dati provvisori)
Nota indice vendite
A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono
stati rivisti nella nuova base
Lʼaggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con lʼobiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare lʼandamento delle vendite.
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