maggio 2013 Sindacale / Welfare Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Rapporti di lavoro Contribuzione dovuta per licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammortizzatori sociali in deroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apprendistato e operatori di vendita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iscrizione nelle liste di mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assunzioni agevolate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congedo per cure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congedi per padri lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 1 5 7 9 11 12 13 17 WELFARE Lavoro Call center: collaborazioni coordinate e continuative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le indicazioni operative per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 Pag. 24 GIURISPRUDENZA Estinzione del rapporto di lavoro Illeciti disciplinari. Reiterazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licenziamento disciplinare. Contestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 Pag. 32 In primo piano RAPPORTI DI LAVORO Inps Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 L'Inps, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce chiarimenti relativamente al contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e precisamente: • deve essere versato in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa; 4 1 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari • la contribuzione da versare per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%); • il contributo dovrà essere versato entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro utilizzando il nuovo codice “M400” mentre per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del 6 terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare esponendo il codice “M401”. Casi di esclusione dallʼobbligo contributivo sono: • le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); • le risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Dtl, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici, decesso del lavoratore; • per il periodo 2013 – 2015, i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro. LʼIstituto, inoltre, precisa che: • la contribuzione ordinaria dellʼ1,61% è dovuta con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio; • il contributo addizionale dellʼ1,40, da versare per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità. CIRCOLARE Inps n. 44 del 22/3/2013. Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva Aspi. Premessa La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)(1) , tra i vari ambiti di intervento, ha apportato – tra lʼaltro – significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro. Le principali variazioni hanno riguardato lʼavvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dellʼAssicurazione sociale per lʼimpiego (Aspi). Con riguardo a tale ultimo istituto – i cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 – la legge di stabilità 2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Di seguito – a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/2012 - si forniscono i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento. 1) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato Il comma 250 dellʼunico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dellʼarticolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina. Il nuovo testo così recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a 2 maggio 2013 Sindacale / Welfare tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30». La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo. La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto allʼAspi da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti allʼassolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dallʼeffettiva percezione della stessa. Restano, quindi, escluse dallʼobbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di: - dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa(2) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità(3)); - risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la Dtl (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici(4); - decesso del lavoratore. Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dellʼindennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012. 2) Misura del contributo Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile. Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui allʼarticolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per lʼanno 2013, è stabilita in € 1.180,00. Detto valore – utilizzato dal legislatore come soglia per determinare lʼimporto della prestazione mensile spettante al lavoratore è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, lʼimporto massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3). Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che: - il contributo è scollegato allʼimporto della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); - per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi(5), il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, lʼimporto da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 (6); - nellʼanzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dellʼ1,40%(7). Nel computo dellʼanzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui allʼarticolo 42, c. 5 del Dlgs, 151/2001; - la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Si ricorda, poi, che ai sensi dellʼart. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui allʼart. 2, co. 1, lett. m) del Dlgs. n.167/2011. Come già precisato al precedente punto 1), il contributo di cui allʼart. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dellʼapprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità. Inoltre, come anticipato, la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la Dtl 3 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari secondo le modalità previste allʼart. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dallʼart. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore lʼerogazione della nuova indennità Aspi. Lʼarticolo 2, c. 35 stabilisce – infine – che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. 3) Casi di esclusione dallʼobbligo di versamento del contributo Lʼart. 2, co. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone lʼesclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo dʼingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91. Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi: - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnnll; - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Infine, in forza della previsione contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012(8), restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui allʼarticolo 4 della legge n. 92/2012. 4) Modalità operative La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del momento impositivo, lʼIstituto – dʼintesa con il ministero del Lavoro – ha ritenuto che lʼobbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013). Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace allʼordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro. Ai fini dellʼesposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nellʼelemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dellʼarticolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nellʼelemento <ImportoADebito>, lʼimporto da pagare. In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare(9). Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nellʼelemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale “M401” avente il significato di “Arretrati” contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dellʼarticolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nellʼelemento <NumDip> il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nellʼelemento<SommaADebito> lʼimporto da pagare. 4 maggio 2013 Sindacale / Welfare 5) Contribuzione Aspi. Ulteriori precisazioni Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, lʼassicurazione Aspi è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive. Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del Dlgs n. 167/2011. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario Aspi resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende lʼulteriore percentuale (0,30%) di cui allʼarticolo 25 della legge n. 845/1978. Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dallʼart. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dallʼordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex Dlgs 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dallʼarticolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Stante il già richiamato disposto di cui allʼarticolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità. (1) La legge di stabilità 2013 è stata pubblicata sulla GU n. 302 del 2971272012 - S.O. n. 212. (2) Cfr. circolare n. 163 del 20 ottobre 2003. (3) Vedi lʼart. 55 D.lgs. n. 151/2001.Il periodo in questione è quello che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio. (4) Cfr. circolare n. 142/2012 - punto 2.2. (5) Lo stesso dicasi in tutti i casi in cui il riferimento temporale sia inferiore a 24 o 36 mesi (es. 18 ovvero 30 mesi). (6) Lʼimporto annuo di € 483,80 va diviso per 12 e il risultato va moltiplicato per il numero dei mesi del rapporto che, nellʼesempio, sono 10. (7) Cfr. circolare n. 142/2012 - punti da 4.0 a 4.2. (8) La legge n. 221/2012 ha convertito, con modificazioni, il DL 18 ottobre 2013, n. 179 (cosiddetto Decreto sviluppo bis). (9) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23.3.1993. approvata con D.M. 7.10.1993. Ammortizzatori sociali in deroga Pagamenti competenza anno 2012 L'Inps, con messaggio n. 2925 del 15 febbraio 2013, ha fornito precisazioni relativamente al pagamento delle indennità di integrazione salariale e di mobilità in deroga per periodi di competenza 2012. In particolare: • provvedimenti concessori regionali pervenuti alle sedi Inps entro il 31 dicembre 2012: le Sedi provvederanno a completare i pagamenti di mobilità in deroga e le autorizzazioni di concessione di Cig in deroga per il 2012 per tutte le prestazioni 5 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari relative a provvedimenti di concessioni regionali pervenuti all'Istituto entro il 31 dicembre 2012 e afferenti comunque a periodi di competenza 2012; • provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps dal 1° gennaio 2013 per periodi di competenza 2012: per tutti i decreti di concessione relativi all'anno 2012, ma pervenuti presso le sedi dal 1° gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata l'istruttoria amministrativa, saranno effettuati pagamenti, ai lavoratori destinatari delle tutele di sostegno in deroga, per un massimo di due mesi. MESSAGGIO Inps n. 2925 del 15.2.2013. Ammortizzatori sociali in deroga. Gestione pagamenti competenza 2012. Su indicazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla chiusura della gestione degli ammortizzatori sociali in deroga del quadriennio 2009 – 2012, si forniscono le seguenti istruzioni operative riguardanti il pagamento delle indennità di integrazione salariale e dimobilità in deroga per periodi di competenza 2012. A) Provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps entro il 31 dicembre 2012 Come già comunicato con il messaggio n. 21164 le Sedi dovranno provvedere a completare i pagamenti di mobilità in deroga e le autorizzazioni di concessione di Cig in deroga per il 2012 per tutte le prestazioni relative a provvedimenti di concessioni regionali pervenuti allʼIstituto entro il 31 dicembre 2012 tramite Sip o, in caso di trasmissione attraverso gli altri sistemi, con data di protocollazione entro il 31 dicembre 2012, e afferenti comunque a periodi di competenza 2012. Per effettuare tali pagamenti le Sedi dovranno utilizzare per la mobilità i codici intervento comunicati con i vari messaggi di stanziamento fondi per le Regioni e nelle autorizzazioni Cig dovranno inserire il numero di decreto comunicato sempre con i messaggi di stanziamento fondi per le Regioni. Si rammenta, come già disposto, che sono sempre possibili gli abbinamenti dei decreti concessori con le anticipazioni già erogate durante il 2012 dallʼIstituto, ai sensi dellʼart. 7 ter, comma 3 del decreto legge 5 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge 33 del 2009, anche qualora questi decreti siano pervenuti nelle sedi successivamente al 31 dicembre 2012. B) Provvedimenti concessori regionali pervenuti nelle sedi Inps dal 1° gennaio 2013 per periodi di competenza 2012 A seguito delle risultanze scaturite in sede tecnica con lʼausilio del coordinamento delle Regioni, il ministero del Lavoro e lʼIstituto, è stato adottato il nuovo indirizzo ministeriale relativo alla gestione dei decreti concessori regionali non pervenuti nei termini del 31 dicembre 2012 e relativi ancora a mensilità 2012. Secondo questo indirizzo, compatibilmente con le risorse residue complessive accertate in sede tecnica, pari a circa 180 milioni di euro, per tutti i decreti di concessione relativi al 2012 pervenuti presso le sedi dal 1 gennaio 2013, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata lʼistruttoria amministrativa, possono essere effettuati pagamenti per un massimo due mesi ai lavoratori destinatari delle tutela di sostegno in deroga. Le spese, afferenti a questi provvedimenti concessori pervenuti oltre il limite del 31 dicembre 2012, dovranno essere monitorate con apposita evidenza, per una costante attività reportistica che sarà effettuata a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito e comunicata alle Regioni stesse e ai ministeri vigilanti. A tal fine, le sedi Inps dovranno operare con le seguenti modalità: a) Indennità di mobilità in deroga: dopo aver effettuato lʼistruttoria delle domande, - inserire il codice intervento “571” ; - inserire nel “campo decadenza” -- la data corrispondente alla fine del periodo concesso, se il periodo autorizzato è inferiore a due mesi; -- la data corrispondente allʼinizio della prestazione più 2 mesi, se il periodo concesso è superiore a due mesi. b) Indennità di cassa integrazione in deroga: dopo aver effettuato lʼistruttoria delle domande, - inserire nellʼautorizzazione Cig il numero di decreto “22222” - inserire come data emissione “15.02.2013” , lʼautorizzazione coprirà lʼintero periodo concesso con il provvedimento regionale ma i pagamenti potranno essere effettuati per un massimo di due mesi. 6 maggio 2013 Sindacale / Welfare La procedura bloccherà questi pagamenti superato il periodo di due mesi. Le autorizzazioni potranno essere effettuate solo a “pagamento diretto” e nella lettera di autorizzazione Cig comparirà unʼavvertenza che riporterà lʼindirizzo ministeriale e quindi la limitazione a due mesi del trattamento di sostegno al reddito. Pertanto, si invitano tutte le strutture territoriali a riesaminare con urgenza tutte le domande pervenute sul sistema Sip e momentaneamente sospese e a riprendere le istruttorie per la verifica dei requisiti, al fine di accelerare i tempi di corresponsione delle tutele in argomento. Sarà comunicato con un specifico messaggio il rilascio degli aggiornamenti per le procedure di pagamento per la suddetta gestione. Sottoscritto il Protocollo per lʼapprendistato professionalizzante degli operatori di vendita Il 25 febbraio è stato sottoscritto tra Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil il Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo. Per la disciplina occorre far riferimento all'Accordo di riordino del terziario del 24 marzo 2012, salvo che per gli aspetti espressamente derogati. Tra questi, si segnala in particolare la durata, che è di 36 mesi per entrambe le categorie previste nel protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita, ed il trattamento economico, oltre che la formazione, commisurata a giornate – invece che ad ore – in ragione delle peculiarità dell'orario di lavoro degli operatori di vendita. Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino dell'apprendistato Tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil premesso che - in data 24 marzo 2012 è stato siglato dalle parti sociali l'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi, di cui il presente protocollo costituisce integrazione; - è sorta la necessità di adattare la disciplina generale alle specifiche caratteristiche della figura professionale dell'operatore di vendita; - per quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, risulta applicabile l'accordo di riordino dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012 e segnatamente gli articoli: 1 (proporzione numerica) – 2 (limiti di età) – (disciplina generale – 4 (procedure di applicabilità) – 9 (referente per l'apprendistato) – 10 (Est) – 11 (Fonte) - 12 (Forte) – 13 (riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato) – 14 (obblighi del datore di lavoro) – 15 (doveri dell'apprendista) – 7 (percentuale di conferma) – 20 (modalità di erogazione della formazione) – 21 (riconoscimento della qualifica e registrazione del libretto formativo) – 23 (rinvio alla legge); - per le particolarità del settore, è fatta salva la possibilità di realizzare a livello aziendale intese per valorizzare e adeguare il percorso formativo a specifiche esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro; - resta fermo quanto previsto nell'accordo 24 marzo 2012 sulle procedure di applicabilità da compiere presso gli enti bilaterali. 7 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari 1. Periodo di prova Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a 60 giorni durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. 2. Trattamento normativo L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario e dal protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 8 del Protocollo aggiuntivo, ferme restando per l'apprendistato professionalizzante la formazione e le durate indicate nella tabella A. 3. Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - apprendistato finalizzato alla 1ª categoria: - 1 livello inferiore per i primi 18 mesi; - livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per 18 mesi -apprendistato finalizzato alla 2ª categoria: - livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per l'intero periodo. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. 4. Sfera di applicazione L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni previste nel Protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita. 5. Durata il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate e secondo la progressione di cui all'art. 3 1ª categoria 36 2ª categoria 36 6. Attività formativa: durata e contenuti Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello dell'inquadramento previsto dal Protocollo aggiuntivo che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dall'art. 5. In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente accordo. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-patica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista pr le annualità successive. 8 maggio 2013 Sindacale / Welfare La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma. Tabella A profili professionali ore complessive di formazione professionalizzante durata specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale alla 1ª categoria) 22 giornate 36 mesi normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale alla 2ª categoria) 20 giornate 36 mesi Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione (25 febbraio 2013). Iscrizione nelle liste mobilità e attività lavorativa svolta all'estero Il ministero del Lavoro, con interpello n. 11 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che la facoltà per il lavoratore in mobilità di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, con relativa sospensione dellʼindennità per tali periodi, ai sensi dallʼarticolo 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223/1991, si applichi anche nei casi di rioccupazione negli Stati Ue e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra Ue, oltre alle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale. RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 11/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – compatibilità dellʼiscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori del settore aereo con attività lavorativa a tempo determinato svolta allʼestero. La Fit–Cisl e la Fast hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dellʼart. 8, commi 6 e 7, L n. 223/1991, concernente la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolare, gli istanti chiedono quale sia la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa allʼestero durante il periodo di fruizione della relativa indennità. 9 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro e dellʼInps, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre richiamare lʼart. 8, commi 6 e 7, sopra citato, ai sensi del quale “il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo lʼiscrizione nella lista”, con sospensione dellʼindennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui allʼart. 9, comma 6, della medesima legge. In altri termini, lʼindennità in argomento risulta sospesa sia nellʼipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova. Si evidenzia, in proposito, che si tratta di una mera sospensione dellʼerogazione del trattamento di mobilità e non invece di decadenza dal beneficio stesso; il lavoratore, infatti, seppur reimpiegato, conserva il diritto a rimanere iscritto nella citata lista. Ciò premesso, occorre chiarire la disciplina concernente la rioccupazione di lavoratori beneficiari della mobilità presso un Paese Ue o extracomunitario. Nel primo caso il diritto alle prestazioni e al trattamento di cui sopra viene mantenuto secondo quanto stabilito dallʼart. 64, regolamento Ce n. 883/2004, “per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dellʼerogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi”, nonché in virtù di ulteriori condizioni fissate dalla medesima normativa comunitaria. Per quanto concerne, invece, lʼipotesi di rioccupazione in Paesi extracomunitari occorre richiamare, anzitutto, il messaggio Inps n. 17576/2008, alla luce del quale lʼespatrio e il soggiorno negli stati extra Ue venivano considerati circostanze idonee a determinare la perdita del beneficio – iscrizione nella lista e percezione dellʼindennità – solo laddove, per obiettive connotazioni ovvero per evidenti ragioni di tempo e di luogo, avessero ostacolato unʼimmediata disponibilità del personale impiegato allʼestero a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale (cfr. circ. Inps n. 94/2011). Si ricorda che il medesimo Istituto, con il menzionato messaggio, aveva tuttavia individuato due ipotesi per le quali risultava possibile, in caso di soggiorno in territorio extracomunitario, conservare lʼiscrizione nella lista di mobilità e di conseguenza la fruizione dellʼindennità: ci si riferisce ai soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un proprio familiare, dietro presentazione di idonea documentazione e ai soggiorni turistici di breve durata. LʼInps consentiva (e consente), inoltre, la conservazione dellʼiscrizione nella lista ai lavoratori che si rechino allʼestero per il periodo relativo alla mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota, equiparando, in tal modo, detta situazione allʼassunzione a tempo determinato con applicazione del meccanismo della sospensione ex art. 8, comma 6, L n. 223/1991 (cfr. circ. n. 133/2010). In considerazione del quadro sopra illustrato, nonché del rinnovato contesto internazionale improntato ad una accresciuta “globalizzazione economica” con effetti rilevanti anche sui mercati di lavoro nazionali e ad una mobilità di lavoratori garantita da specifiche normative, si ritiene opportuno, superando i precedenti orientamenti amministrativi, aderire ad unʼinterpretazione “estensiva” dellʼart. 8, commi 6 e 7, L n. 223/1991, nelle ipotesi di rioccupazione allʼestero del lavoratore in mobilità. In risposta al quesito avanzato si può quindi sostenere che le disposizioni normative summenzionate trovino applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati Ue e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra Ue, oltre che nelle ipotesi di rioccupazione in territorio nazionale, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale. Ciò sia perché lʼart. 8, comma 6, della L 223/1991 non pone delimitazioni legate al “luogo” di svolgimento della prestazione di lavoro sia, più in generale, ai fini del rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori. 10 maggio 2013 Sindacale / Welfare Assunzioni agevolate Benefici contributivi e assunzione ex dipendente Lʼarticolo 8, comma 9 della legge n. 407/90 dispone che “nei confronti dei datori di lavoro, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”. Il ministero del Lavoro, con interpello n. 9 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che il datore di lavoro il quale riassuma un ex dipendente, licenziato per riduzione di personale, con il quale aveva precedentemente instaurato un contratto agevolato, qualora tale lavoratore riacquisti lo stato di disoccupazione, come disciplinato dellʼarticolo 8, comma 9, legge n. 407/1990, può comunque usufruire dei benefici contributivi previsti dalla citata legge. RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 9/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Concessione dei benefici contributivi in caso di assunzione di ex dipendente ex art. 8, comma 9, L n. 407/1990. Il consiglio nazionale dellʼOrdine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dellʼart. 8, comma 9, della L n. 407/1990, recante la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. In particolare, lʼistante chiede se la disposizione normativa citata possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e dellʼInps, si rappresenta quanto segue. Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, appare opportuno ricordare che lʼart. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 contempla la possibilità di fruizione di benefici contributivi per un periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui lʼazienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti. In primo luogo, si deve trattare di “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; inoltre la disposizione, modificata dalla L n. 92/2012, richiede che le medesime assunzioni non siano effettuate “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi”. In relazione a tale ultima condizione, si sottolinea peraltro che il periodo da prendere in considerazione per la verifica di una eventuale sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi va individuato nei sei mesi immediatamente precedenti allʼassunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale ex art. 15, comma 6, della L n. 264/1949, come modificato dallʼart. 6, comma 4, del Dlgs n. 297/2002 (cfr. Inps mess. n. 20607 del 30 maggio 2005). In relazione alla problematica va poi segnalato che la L n. 92/2012 ha introdotto alcuni principi di immediata applicazione in ordine alla fruizione degli incentivi, ivi compresi quelli di cui alla L n. 407/1990. Lʼart. 4, comma 12, della riforma stabilisce anzitutto che “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con questʼultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore”. Il successivo comma 13 stabilisce invece che “ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato lʼattività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro (…) salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”. 11 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Ciò premesso, in relazione allʼipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dellʼart. 8, comma 9, L n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso lʼagevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti. In ordine alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni in esame nel caso in cui assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime”, nelle fattispecie realizzatesi anteriormente allʼentrata in vigore della L n. 92/2012, si ritiene che il beneficio debba essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione. Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dellʼintervenuta abrogazione – ad opera dellʼart. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92 – dellʼart. 4, comma 1, lett. a), Dlgs n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”. Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dellʼart. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nellʼambito delle misure di prevenzione di cui allʼarticolo 3 del medesimo Dlgs”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi”. Congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia Il ministero del Lavoro, con interpello n. 10 dellʼ8 marzo 2013, ha precisato che il trattamento economico da riconoscere ai lavoratori mutilati ed invalidi civili che usufruiscono del congedo per cure, per un periodo massimo, anche frazionato, di trenta giorni (Lavoronews nn. 35 e 47/2011), così come disciplinato dallʼarticolo 7 del Dlgs n. 119/2011, è equiparato a quello previsto per le assenze per malattia. Tuttavia, tale trattamento sarà a carico del datore di lavoro e, anche nel caso di fruizione frazionata, verrà considerato, ai fini del trattamento economico, come un solo episodio morboso. RISPOSTA a interpello n. 10/2013 dell'8 marzo 2013. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Congedo per cure per invalidi ex art. 7, Dlgs n. 119/2011 e trattamento economico di malattia. Il consiglio nazionale dellʼOrdine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dellʼart. 7, Dlgs n. 119/2011, concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. In particolare, lʼistante chiede se lʼindennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dellʼInps, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia. 12 maggio 2013 Sindacale / Welfare Lʼinterpellante chiede, altresì, se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, della Direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative e dellʼInps, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui allʼart. 7, Dlgs n. 119/2011, evidenziando le modifiche che questʼultima ha apportato alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili. Nello specifico, la norma citata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dallʼart. 3, comma 42, L n. 537/1993 e successive modificazioni – che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante. Al riguardo, lʼart. 7 del decreto di cui sopra ha stabilito che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”. Tale ultima previsione costituisce, dunque, una novità rispetto alla disciplina dettata dalla normativa previgente (cfr. art. 26, L. n. 118/1971; art. 10, Dlgs n. 509/1988). Si ricorda peraltro che, già antecedentemente alla entrata in vigore del Dlgs n. 119/2011, la Corte di cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra lʼassenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, questʼultimo subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che lʼassenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile allʼipotesi di malattia ex art. 2110 cc, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991). Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale lʼindennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dellʼindennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dallʼIstituto previdenziale, in linea con lʼinterpretazione fornita da questa amministrazione sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006). Si fa presente, peraltro, che la lʼart. 23 della L n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe stato il Dlgs n. 119/2011, aveva peraltro espresso lʼesigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico, così rafforzando lʼipotesi interpretativa esposta. Per quanto concerne il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. Congedi per i padri lavoratori Indicazioni Inps L'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), i cui criteri di accesso e modalità di utilizzo sono stati definiti con Decreto del 22 dicembre 2012 (Lavoronews n. 11/2013). 13 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari LʼInps, con circolare n. 40 del 14 marzo 2013, illustra i seguenti punti: • la disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013; • il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche nel caso di parto prematuro; • il congedo obbligatorio di un giorno da parte del padre, lavoratore dipendente, è aggiuntivo e indipendente rispetto al congedo di maternità spettante alla madre; • la fruizione del congedo facoltativo, pari ad ulteriori 2 giorni, anche consecutivi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità; • il congedo deve essere chiesto, con almeno 15 giorni di preavviso, al datore di lavoro che comunicherà le giornate fruite all'Inps tramite flusso UniEmens (per le quali lʼInps fornirà ulteriori istruzioni); • in caso di parto plurimo la durata dei congedi non cambia; • i giorni di assenza danno luogo ad unʼindennità giornaliera a carico dellʼInps pari al 100% della retribuzione spettante. CIRCOLARE Inps n. 40 del 14/3/2013. Articolo 4, comma 24, lettera a) legge 28 giugno 2012 n. 92. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. 1 - Premessa e quadro normativo RLa legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella Gu n. 153 del 3/7/2012 supplemento ordinario n. 136, ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli allʼinterno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. In particolare il comma 24 lettera a) dellʼart. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), dʼora innanzi denominato “congedo facoltativo”. Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dellʼEconomia e delle Finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi. 2 – Ambito di applicazione Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio(1) . La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Alla luce di quanto disposto dallʼart.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allʼart.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino allʼapprovazione di apposita normativa che, su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo. 2.1 Congedo obbligatorio Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. 14 maggio 2013 Sindacale / Welfare Si precisa che il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2.2 Congedo facoltativo La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, del congedo facoltativo, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dallʼattività lavorativa. Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. 2.3 Padre adottivo o affidatario Gli istituti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dallʼeffettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dallʼingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. 3 - Trattamento economico, normativo. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100 per cento della retribuzione. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Pertanto, lʼindennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con successivo messaggio – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dellʼInps, come previsto per lʼindennità di maternità in generale (msg. Inps n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. Inps n.28997 del 18 novembre 2010). 4. Modalità di fruizione Ai sensi dellʼart.3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens. A tal fine saranno fornite specifiche istruzioni. Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori. LʼIstituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre. 15 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari Si richiama lʼattenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore. 5. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dallʼart. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (Aspi) e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dellʼindennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste nel sopra menzionato art. 24 Dlgs151/2001 con riferimento ai periodi di congedo di maternità. Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente lʼindennità per la fruizione dei congedi in argomento, di cui allʼart. 4, comma 24, lett. a) della citata legge 92/2012, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (Anf). 6. Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre Ai sensi dellʼart.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui allʼart. 4, comma 24, lett. a della legge n. 92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dallʼart. 30 del Dlgs n. 151 /2001. Come è noto, il predetto articolo 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui allʼart.28 del Dlgs 151/2001, rinvia a sua volta allʼart. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art. 25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25 comma 2). Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per lʼipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt. 16 e 17 del citato testo unico), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art. 25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano lʼefficacia della contribuzione figurativa. Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dallʼart. 28 del Dlgs n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui allʼart. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 (ciò in forza di quanto previsto dallʼart.1, comma 6, Dm 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del Dlgs 151 si sposterà di un giorno. La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui allʼart.4, comma 24, lett. a della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dellʼart. 24 del Dlgs 151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare. (1) Cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 7 aprile 2011, pubblicata in G.U. il 13 aprile 2011. 16 maggio 2013 Sindacale / Welfare Indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi Ulteriori indicazioni dellʼInps LʼInps, con circolare n. 37 del 14 marzo 201, illustra le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 sulla durata, a regime, delle prestazioni Aspi e mini-Aspi, nonché sulla regolamentazione dei casi di sospensione di quest'ultima nuova indennità (Lavoronews n. 83/2012). Dal 2016, l'Aspi avrà la seguente durata: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni; 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni. Per quanto attiene la durata della mini-Aspi, l'Inps precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. Con riferimento alla disciplina della sospensione della mini-Aspi, si fa presente che, nel caso in cui il percettore si occupi con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa fino a un massimo di cinque giorni e, al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. CIRCOLARE n. 37 del 14/3/2013. Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art. 2 legge 28 giugno 2012 n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennità di disoccupazione Aspi e miniAspi”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili. Premessa Lʼart. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (da ora Legge di stabilità), ha apportato, tra lʼaltro, modifiche e integrazioni allʼarticolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro relativamente alle indennità di disoccupazione Aspi e mini-Aspi. Si rende necessario, pertanto, precisare ed integrare le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 come di seguito illustrato. 1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione Aspi La legge di stabilità modifica lʼart. 2, comma 11, lett. a) e b), della richiamata legge di riforma del mercato del lavoro con riferimento al meccanismo di computo della durata a regime dellʼindennità di disoccupazione Aspi per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016. Inoltre la novella legislativa precisa lʼambito temporale entro cui va verificato lʼeventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione. Al citato art. 2, comma 11, lett.a), infatti lʼinciso “nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi dodici mesi” e lʼinciso di cui alla lett. b) del medesimo comma ”nel medesimo periodo” è sostituito da “negli ultimi diciotto mesi”. Alla luce delle modifiche di cui sopra il punto 2.5 della richiamata circolare deve essere così precisato: a) per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione Aspi che mini-Aspi negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. 17 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari 2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-Aspi La Legge di stabilità, modificando lʼart. 2, comma 21, della legge di riforma del mercato del lavoro, incide anche sul meccanismo di computo della durata dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi là dove allʼart. 2, comma 21, lʼinciso “detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo” è sostituito da “ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione”. Pertanto relativamente al punto 3.2, primo periodo, della circolare n. 142 del 2012 si precisa che l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-Aspi sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-Aspi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dellʼultimo rapporto di lavoro. 3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-Aspi Inoltre, la legge di stabilità modifica lʼart. 2, comma 22, della legge di riforma citata con riferimento alle disposizioni sullʼindennità di disoccupazione Aspi applicabili anche allʼindennità mini-Aspi. In particolare, per lʼindennità mini-Aspi è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dellʼindennità in godimento. Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-Aspi, lʼindennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dallʼart. 2, comma 23, della legge di riforma. Si confermano pertanto le disposizioni contenute nel punto 3.3 della più volte richiamata circolare. 4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola Infine la legge di stabilità inserisce allʼart. 2 della legge di riforma il comma 24 bis, il quale prevede che alle prestazioni collegate allʼAssicurazione sociale per lʼimpiego si applichino, salvo diversa previsione ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Si confermano, pertanto, le disposizioni contenute nel punto 9 della circolare n. 142 del 2012. 5. Istruzioni contabili Al fine di rilevare, nel sistema contabile dellʼIstituto, gli effetti economico-finanziari e patrimoniali prodotti dalla normativa in oggetto, è stata istituita, a decorrere dallʼesercizio 2013, nellʼambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (Pt), specifica evidenza contabile: • Pta – Gestione dei trattamenti dellʼAssicurazione sociale per lʼimpiego, di cui allʼart. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Alla nuova gestione devono essere imputati tutti i fenomeni connessi con la prestazione di disoccupazione ordinaria, denominata Aspi, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 2 della richiamata circolare n. 142/2012, nonché quelli concernenti lʼindennità riconosciuta ai soggetti in possesso dei requisiti ridotti, denominata mini-Aspi, di cui al paragrafo 3 della predetta circolare, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dellʼabrogazione dellʼart. 7, comma 3 del decreto legge n. 86/88, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/88, operata dallʼart. 2, comma 69, lettera b) della legge in argomento. Lʼonere per il pagamento delle nuove prestazioni è posto, in parte, anche a carico dello Stato e, pertanto, dovrà essere rilevato nellʼambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gias). 18 maggio 2013 Sindacale / Welfare Per la rilevazione contabile dellʼonere per le prestazioni in parola si istituiscono i seguenti nuovi conti: • PTA30100 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012; • PTA30101 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012; • GAU30179 – Indennità di disoccupazione Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS); • GAU30180 – Indennità di disoccupazione mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24 della legge n. 92/2012 (per la quota parte GIAS). Il debito nei confronti dei beneficiari per le prestazioni Aspi e mini-Aspi ed il conseguente pagamento ai medesimi soggetti deve essere imputato al conto in uso GPA10022 (sia per la quota a carico GIAS che per quella di spettanza della nuova gestione). La liquidazione delle nuove indennità ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in parola, è disposta utilizzando la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi di contabilizzazione già in uso. Per lʼacquisizione nella contabilità di ciascuna Sede interessata dei biglietti contabili per il pagamento delle nuove indennità, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 121 del 4 dicembre 2009, relative allʼaccentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, devono essere evidenziate nellʼambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte con i seguenti codici bilancio già in uso, ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione: • “3037” – Indennità DS, Aspi e mini-Aspi ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti); • “3078” – Somme non riscosse dai beneficiari – Ds, Aspi e mini-Aspi – GIAS. La rilevazione di eventuali recuperi delle indennità di che trattasi e del relativo credito, deve avvenire ai seguenti conti: • PTA24130 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 del Dlgs n. 92/2012; • PTA24131 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24 del Dlgs n. 92/2012; • PTR00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi nellʼambito della nuova gestione; ovvero ai conti: • GAU24179 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 1 a 18 del Dlgs n. 92/2012; • GAU24180 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi, di cui allʼart. 2, commi da 20 a 24 del Dlgs n. 92/2012; • GAU00030 – Prestazioni da recuperare per i recuperi in ambito GIAS. Qualora al termine dellʼesercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate ai conti GAU00030 e PTR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”, opportunamente aggiornata. A tal fine, le partite in questione vengono contraddistinte dai seguenti codici bilancio già in uso, ridenominati: • “1040” – Indebiti relativi a DS, Aspi e mini-Aspi ai lavoratori non agricoli – PT (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti); • “1097” – Indebiti DS ordinaria, Aspi e mini-Aspi– GIAS. Tali codici bilancio, con la denominazione riportata, devono essere utilizzati anche per evidenziare, nellʼambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni eventualmente divenuti inesigibili. Si precisa che, per la rilevazione contabile dellʼindennità di disoccupazione “mini-Aspi 2012” (cfr. msg n. 20774 del 17 dicembre 2012), vale a dire la prestazione spettante a coloro i quali nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti per lʼottenimento della precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, nel rispetto anche del dettato dellʼart. 2, comma 24 della legge di riforma, che ha stabilito lʼassorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità mini-Aspi, si utilizzeranno gli stessi conti 19 SINDACALE / WELFARE Leggi decreti circolari maggio 2013 Sindacale / Welfare Leggi decreti circolari in uso per la contabilizzazione della prestazione mini-Aspi a regime. Qualora, per motivi diversi, le prestazioni in oggetto debbano essere riliquidate, si rileveranno distintamente i recuperi di tali somme, effettuati in occasione della riliquidazione della prestazione, da quelli conseguenti a prestazioni indebite. A tal fine, si istituiscono i conti: • PTA52100 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30100); • PTA52101 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto PTA30101); • GAU52179 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30179); • GAU52180 - per il recupero dellʼindennità di disoccupazione mini-Aspi per riliquidazione (per la quota imputata al conto GAU30180). Circa i criteri di imputazione dei recuperi in argomento si precisa quanto segue: • qualora la riliquidazione interessi la medesima prestazione (es: riliquidazione dellʼindennità di disoccupazione Aspi di una precedente liquidazione provvisoria effettuata sempre a tale titolo), il recupero della somma già erogata deve essere imputato ai conti PTA52/…, GAU52/…, sia che la riliquidazione avvenga nello stesso esercizio nel quale è avvenuta la liquidazione provvisoria, sia che avvenga negli esercizi successivi; • qualora la riliquidazione interessi una prestazione diversa da quella precedentemente erogata (es: riliquidazione dellʼindennità di disoccupazione Aspi di una precedente liquidazione dellʼindennità mini-Aspi, nei casi di rioccupazione dei soggetti e raggiungimento dei requisiti assicurativi previsti per lʼindennità ordinaria, ovvero riliquidazione dellʼindennità miniAspi, nel caso in cui venga presentata nel 2013 una domanda mini-Aspi 2012 successiva ad una domanda mini-Aspi), è necessaria la seguente distinzione: - se la riliquidazione della nuova prestazione avviene nello stesso esercizio nel quale è stata liquidata la prestazione sostituita, il recupero di questʼultima deve essere imputato ai citati conti PTA52100 o PTA52101; GAU52179 o GAU52180; - viceversa, se la riliquidazione avviene negli esercizi successivi, il recupero della prestazione sostituita deve essere imputato ai conti PTA24/130 o PTA24131; GAU24179 o GAU24180. I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione delle prestazioni in oggetto, risultanti alla fine dellʼesercizio, non dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la competenza alla sistemazione contabile degli stessi spetta alla Direzione generale. Per lʼimputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si fa riferimento ai conti già istituiti nellʼambito della gestione PTD – Gestione dei trattamenti di famiglia. 20 maggio 2013 Sindacale / Welfare LAVORO Call center - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa Indicazioni operative per il personale ispettivo L n. 92/2012 (riforma lavoro) Articolo 24bis - Dl n. 83/2012 (conv. L 134/2012) CIRCOLARE n. 14 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2013. L n. 92/2012 (cosiddetta riforma lavoro) – Art. 24 bis Dl n. 83/2012 (conv. da L n. 134/2012) – Call center – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Indicazioni operative per il personale ispettivo. Il legislatore ha introdotto recentemente, con lʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 (conv. da L n. 134/2012), una specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center. Gli interventi hanno inciso, da un lato, sui requisiti necessari per la stipula del contratto e, dallʼaltro, sulle conseguenze legate ad una “delocalizzazione” delle attività. Su tali aspetti appare opportuno fornire alcune indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo, anche in ragione del fatto che detti interventi incidono sulla stessa legittimità di ricorso alla co.co.pro. qualora abbia ad oggetto una “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto nei call center Il nuovo art. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 evidenzia anzitutto la specificità della disciplina sia degli agenti e rappresentanti di commercio, sia delle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”. Al riguardo va tuttavia osservato che, mentre la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio è rinvenibile sia nel codice civile (art. 1742 cc) che in altre fonti primarie (principalmente L n. 204/1985), per le attività “realizzate attraverso call-center outbound” occorre far riferimento ad una disciplina che nasce nellʼambito della prassi amministrativa, alla quale il legislatore ha evidentemente voluto far riferimento con la disposizione in esame. Più in particolare occorre far riferimento alle indicazioni fornite da questo ministero con circ. n. 17/2006, con la quale sono stati forniti i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione nel settore dei call-center e che, salvo quanto si dirà in ordine alla individuazione di uno specifico progetto, occorre qui richiamare per orientare lʼattività di vigilanza. La circolare ha anzitutto definito le attività outbound come quelle “nellʼambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, lʼutenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. Ciò a differenza di quanto avviene nellʼinbound, in cui “lʼoperatore non gestisce (…) la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dellʼutenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo”. La circ. n. 17/2006 ha dunque evidenziato la necessaria autonomia che deve caratterizzare la prestazione e, a tal fine, ha chiesto al personale ispettivo di “verificare lʼesistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro”. Ne consegue che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”. Ciò implica che il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni; b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera; c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. 21 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Welfare Da un punto di vista organizzativo ne consegue che lʼassenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta. Quanto alle forme consentite di coordinamento la circ. n. 17/2006 ha chiarito che “il fondamentale requisito dellʼautonomia può essere contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con lʼorganizzazione produttiva dellʼazienda”. A tal fine, secondo la circolare, possono rientrare tra le forme di coordinamento: a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con lʼautonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dal committente né questo può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso; b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate allʼaggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dallʼazienda; c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività consista nel fornire assistenza tecnica al collaboratore; d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per lʼesecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso sia lʼesercizio del potere disciplinare che lʼesercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute. Deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui allʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 In via generale lʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 prevede alcuni requisiti in capo al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; collegamento a un determinato risultato finale; divieto di mera riproposizione dellʼoggetto sociale del committente; divieto di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (cfr. circ. n. 29/2012), evidenziando tuttavia la specificità – come detto – anche delle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Al riguardo va subito chiarito che lʼinciso opera in relazione alle attività “realizzate attraverso call-center outbound”, a prescindere dal requisito dimensionale dellʼazienda. Come sarà chiarito meglio in seguito, il comma 1 dellʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 ha inteso introdurre un limite dimensionale (“attività svolte da call-center con almeno venti dipendenti”) in relazione alle sole “misure” volte a frenare il fenomeno della delocalizzazione, fenomeno che coinvolge principalmente proprio le aziende di maggiori dimensioni. Tale specificità – che riguarda sia le attività di vendita di beni, sia le attività di servizi – comporta dunque una vera e propria esclusione dallʼapplicazione dei citati requisiti dellʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, che normalmente sono richiesti ai fini di un ricorso legittimo al contratto di collaborazione a progetto. Lʼesclusione è disposta, peraltro, alla condizione che il contratto di collaborazione preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che viene dunque ad assumere, nella sostanza, una funzione “autorizzatoria” del ricorso a questa tipologia contrattuale, a prescindere dal requisito della predisposizione di un progetto specifico. Ciò tuttavia non comporta, per le attività in questione, una deroga alle successive disposizioni contenute nel Titolo VII, Capo I, del Dlgs n. 276/2003 atteso che, da un lato, le attività di call center outbound trovano la propria disciplina – come detto – nella prassi amministrativa e, dallʼaltro lato, la collaborazione coordinata e continuativa in discorso è pur sempre ricondotta dalla norma alla fattispecie della “collaborazione a progetto”. A parte, dunque, lʼesclusione dai requisiti di cui allʼart. 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, non vʼè ragione di non applicare ai collaboratori a progetto impegnati nello svolgimento di attività di call center outbound le altre norme che integrano la disciplina del rapporto di collaborazione a progetto, prevedendo in particolare dei livelli minimi di garanzie – quali ad esempio quelle concernenti gli “altri diritti del collaboratore a progetto” di cui allʼart. 66 – che sarebbe irragionevole non estendere ai collaboratori in questione. Si creerebbe, altrimenti, un vuoto di garanzie che non sarebbe colmabile neppure col rinvio alla contrattazione collettiva, che è interessata dal legislatore esclusivamente in relazione alla previsione di un corrispettivo minimo nei termini precisati. 22 maggio 2013 Sindacale / Welfare Ciò premesso, in relazione alle collaborazioni concluse per lo svolgimento di attività di vendita di beni e alle attività di servizi realizzate attraverso call center outbound, si ritiene che possano trovare applicazione: - le disposizioni di cui allʼart. 61, comma 4; - lʼart. 62, escluso evidentemente il riferimento alla “descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”; - lʼart. 64, recante lʼ“obbligo di riservatezza”; - lʼart. 65, recante le “invenzioni del collaboratore a progetto”; - lʼart. 66, recante gli “altri diritti del collaboratore a progetto”; - lʼart. 67 sulla “estinzione del contratto e preavviso”; - lʼart. 69, limitatamente ai commi 2 e 3, relativi allʼipotesi in cui sia accertata, dietro lo “schermo” di una collaborazione a progetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il coinvolgimento della contrattazione collettiva Rispetto alle attività di call center in questione il legislatore stabilisce, come già evidenziato, che “il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Si è già detto della speciale funzione “autorizzatoria” della collaborazione coordinata e continuativa, prescindendo quindi dal requisito della predisposizione di un progetto specifico, data dal prevedere, da parte del committente, la corresponsione di un corrispettivo non inferiore a quello definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Ciò conferisce alla previsione in oggetto un significato del tutto diverso da quanto è previsto, a proposito del regime del corrispettivo dei collaboratori a progetto, dallʼart. 63. Infatti, mentre la violazione dellʼart. 63 comporta soltanto il diritto del collaboratore al riconoscimento di un “differenziale economico”, senza tuttavia incidere sulla natura del rapporto posto in essere, nel settore dei call center la mancata pattuizione di corrispettivi “definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”, comporta la violazione di una norma inderogabile di natura “autorizzatoria”, cosicché il ricorso alla co.co.pro potrà ritenersi illegittimo con conseguente riconduzione del rapporto a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro” e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato. Va tuttavia chiarito che, nelle more della introduzione di specifiche clausole da parte della contrattazione collettiva di riferimento che diano indicazioni sui corrispettivi in questione ed al fine di non impedire lʼutilizzo della tipologia contrattuale, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nellʼambito dei call-center appare comunque consentito nel rispetto di quanto stabilito in via generale dallʼart. 63, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, secondo il quale “in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dellʼattività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”. In tal caso sarà pertanto necessario garantire contrattualmente che il compenso legato alle prestazioni effettivamente rese dal collaboratore non sia inferiore alle retribuzioni minime previste dalla citata contrattazione collettiva ai fini della legittimità del rapporto di collaborazione, ferma restando la natura autonoma dello stesso. In altri termini, in attesa di una specifica determinazione della contrattazione collettiva, la tipologia contrattuale in questione è altresì applicabile alle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound” nel rispetto delle indicazioni di cui alla circolare n. 17/2006 nonché delle citate disposizioni del Dlgs n. 276/2003 (ivi compreso lʼart. 63, comma 2), fatta eccezione per lʼindividuazione di uno specifico progetto. Call center e delocalizzazione delle attività Lʼart. 24 bis del Dl n. 83/2012 ha inoltre introdotto ulteriori “misure” che vanno a regolamentare il settore dei call center, perlomeno, così come prevede il comma 1 dello stesso articolo, a regolamentare le “attività svolte da call center con almeno venti dipendenti”. Sul punto si precisa che tale limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; una interpretazione letterale della disposizione sarebbe infatti poco compatibile con le finalità evidenziate dal legislatore che, nellʼambito dello stesso art. 24 bis, autorizza peraltro lo svolgimento dellʼattività di call center anche con contratti di collaborazione, sebbene alle condizioni sopra specificate. Le aziende interessate dalle misure sono poi quelle che svolgono in via assolutamente prevalente (core business aziendale) 23 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Welfare una attività di call-center e che, pertanto, operano in regime di appalto, restando viceversa escluse quelle attività di call-center che vanno semplicemente ad integrare lo svolgimento dellʼimpresa rappresentando, il più delle volte, una mero “sportello di front office”. Ciò premesso, il legislatore prevede che “qualora unʼazienda decida di spostare lʼattività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione allʼAutorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in paesi esteri”. La problematica di carattere interpretativo legata alla applicazione della disposizione concerne la “delocalizzazione” della attività, in quanto tale nozione va necessariamente interpretata in relazione alla specifica realtà dei call-center in cui il principale “fattore produttivo” è evidentemente il servizio, rappresentato dal lavoro degli operatori rispetto, ad esempio, alle attrezzature. Da ciò consegue che potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante allʼestero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. In tali casi, almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo ministero, indicando almeno il numero dei “lavoratori coinvolti”, secondo modalità che saranno indicate con successiva nota. Una lettura finalisticamente orientata della disposizione porta a ritenere che detti lavoratori siano coloro i quali (a prescindere dallʼinquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call center, siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento (saranno pertanto significative eventuali richieste di cassa integrazione o riduzioni di personale a qualsiasi titolo). Tenuto conto della ratio della disciplina richiamata, evidentemente volta a favorire il mantenimento di standard occupazionali, si ritiene inoltre che gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui, nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, lʼazienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa. Va poi ricordato quanto prevede il comma 3 dellʼart. 24 bis, secondo il quale “in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi allʼoccupazione nel settore dei call-center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri”. Al riguardo sembra possibile sostenere che tale disposizione trovi applicazione quando la delocalizzazione nei termini sopra indicati avvenga verso paesi extracomunitari. Tale orientamento è del resto conforme sia ai principi di libera concorrenza di matrice comunitaria, sia ad una più attenta lettura del dettato normativo. La previsione del comma 3 dellʼart. 24 bis, infatti, fa riferimento ad una delocalizzazione “in paesi esteri” – che la stessa legislazione Ue identifica abitualmente nei paesi extracomunitari – mentre il comma 2 dello stesso articolo, che riguarda lʼindicato obbligo di comunicazione, fa riferimento ad una delocalizzazione “fuori dal territorio nazionale”. Lavoro occasionale accessorio Circolare Inps n. 49 del 29 marzo 2013 L'Inps, con la circolare n. 49 del 29 marzo 2013, fornisce le prime indicazioni operative circa il Lavoro occasionale accessorio, così come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n.92 di riforma del mercato del lavoro. Premessa La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, allʼarticolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, allʼarticolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1) 24 maggio 2013 Sindacale / Welfare La novità legislativa consiste nellʼintegrale sostituzione dellʼarticolo 70 e parziale modificazione dellʼarticolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni. Sulla materia sono intervenute le circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013. Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative. 1. Nuovo quadro normativo Il primo comma dellʼarticolo 70 del decreto legislativo 276 come modificato dallʼarticolo 1, comma 32 citato, definisce lʼambito di applicazione dellʼistituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del ministero del Lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dellʼindice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellʼanno precedente. Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nellʼanno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nellʼanno fiscale per le sole imprese familiari). Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare lʼimporto massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici. Le disposizioni di cui al comma 32 dellʼarticolo 1 della legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento allʼimpiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole. Il nuovo comma 2 dellʼarticolo 70 prevede che, nellʼambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento: - ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; - alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 2. Tipologie di prestatori e attività A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allʼarticolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 25 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Welfare Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto. In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso allʼistituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente. 2.1. Studenti, pensionati, disoccupati In merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, dei pensionati e dei disoccupati si osserva quanto segue. Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dellʼobbligo scolastico si conferma che lʼimpiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute nella circolare dellʼInps n. 104 del 1 dicembre 2008, per lʼindividuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano: a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle palme al martedì successivo il lunedì dellʼangelo; c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, resta fermo che: • gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica; • gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso lʼuniversità e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dellʼanno. Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata lʼassoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità. La categoria dei disoccupati è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 3, secondo periodo dellʼarticolo 72 Dlgs 276/03, il quale prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che lʼutilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato. 2.2. Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012, allʼarticolo 46 bis nel modificare il comma 32 lett. a) dellʼarticolo 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha aggiunto i seguenti periodi: “Per lʼanno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”. La disposizione pertanto conferma per lʼanno 2013 la possibilità per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dellʼanno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro. In merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavo26 maggio 2013 Sindacale / Welfare ro accessorio si richiamano le indicazioni fornite con circolari Inps n. 88 del 9 luglio 2009 e n. 130 del 4 ottobre 2010, che continuano a valere sia per la fase transitoria, con riferimento ai buoni lavoro acquistati entro il 17 luglio 2012, disciplinata dal comma 33 del citato articolo 1, che per lʼanno 2013. Riguardo al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio con riferimento al periodo 18 luglio – 31 dicembre 2012 si fa riserva di fornire indicazioni sulla questione, sottoposta allʼattenzione del ministero del Lavoro. 2.3. Lavoratori stranieri Per quanto attiene i lavoratori stranieri, lʼimportante innovazione, introdotta dal nuovo comma 4 dellʼart. 70, consiste nellʼinclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Rimane fermo quanto previsto nella circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per lʼottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dellʼassegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro. 3. Imprenditori commerciali e professionisti Le nuove disposizioni prevedono uno specifico limite nellʼimpiego dei buoni lavoro con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti. In particolare, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nellʼanno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente. In linea generale, lʼespressione “imprenditori commerciali” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dallʼart. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione, dellʼimpresa agricola separatamente disciplinata dal comma 2 del novellato articolo 70. In particolare, anche alla luce di quanto previsto dalle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del ministero del Lavoro, rientra nella categoria di “imprenditore commerciale” qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dellʼattività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti. In merito alla categoria dei professionisti occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49, comma 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallʼesercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende lʼesercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso lʼesercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dellʼarticolo 5”. La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dellʼordine, sia dei titolari di partita Iva, non iscritti alle casse, ed assicurati allʼInps presso la gestione separata di cui allʼarticolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 € annui. 3.1. Settore agricolo Per quanto riguarda le nuove disposizioni sul settore agricolo, (art. 70, comma 2) il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per: • a) aziende con volume dʼaffari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite lʼutilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nellʼambito delle attività agricole di carattere stagionale; • b) imprese ricadenti nel comma 6 dellʼart. 34 Dpr n. 633/72 (ossia aventi un volume dʼaffari inferiore a 7.000 euro nellʼanno solare) che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto lʼanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Come precisato dalle circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in considerazione della specialità del settore 27 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Welfare agricolo non trova applicazione lʼulteriore limite economico di 2.000 euro previsto dal comma 1 dellʼarticolo 70. Dal punto di vista soggettivo restano dunque confermati i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dellʼanno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso lʼuniversità, quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume dʼaffari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume dʼaffari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte allʼesclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento allʼattività agricola principale svolta dallʼimprenditore sia alle attività connesse (art. 2135, comma 3, cc) svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dellʼattività principale. I soggetti di cui allʼarticolo 34, comma 6, del decreto del Dpr n. 633 del 1972 (ossia produttori agricoli con volume dʼaffari annuo non superiore a 7.000 euro) possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto lʼanno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Ai sensi dellʼarticolo 46 bis della citata legge n. 134 che prevede lʼimpiego per lʼanno 2013 con i buoni lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, è possibile per le aziende agricole di cui alle suddette lett. a) e b), ricorrere a tali prestatori, fermo restano il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nellʼanno solare. 3.2. Committenti pubblici Nella nuova formulazione dellʼarticolo 70, comma 3 viene confermata la nozione di committente pubblico utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno. A parziale rettifica di quanto contenuto nella circolare Inps n. 88 del 9 luglio 2010 si precisa che per “committenti pubblici” devono intendersi le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai sensi della nuova disciplina va ricompreso allʼinterno della nozione “committente pubblico” anche lʼente locale, pertanto devono intendersi superate le precedenti indicazioni che distinguevano lʼimpiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori. La nuova norma, quindi, estende per tali tipologie di committenti le possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio con sole limitazioni di tipo economico, da un lato facendo riferimento al patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici territoriali, dallʼaltro alle limitazioni vigenti in materia di spese del personale per le pubbliche amministrazioni nel loro complesso. Per quanto concerne lʼaspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale' fissato in 5.000 euro per prestatore. Restano fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui allʼart. 53 Dlgs n. 165/01, già evidenziati dalla circolare Inps n. 88/2009. In particolare, si tratta della disciplina in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione allʼamministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri dʼufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6). 3.3. Impresa familiare La nuova formulazione dellʼarticolo 70 Dlgs n. 276/03 non richiama più lʼimpresa familiare che, ai sensi del previgente comma 1, lett. g, prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per lʼimpresa familiare di cui allʼarticolo 230-bis del codice civile. Così come non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70 per il quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Di conseguenza, a far tempo dal 18 luglio 2012, anche lʼimpresa familiare rientra nellʼambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con lʼosservanza dei soli limiti economici previ- 28 maggio 2013 Sindacale / Welfare sti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti. Inoltre, la nuova formulazione dellʼarticolo 70 rende non applicabile, nella sostanza, il comma 4-bis dellʼarticolo 72 dove, invece, permane il rinvio all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), con riferimento alla disciplina contributiva e assicurativa. La permanenza di tale riferimento rende difficilmente applicabile la nuova normativa allʼimpresa familiare, in considerazione dellʼeliminazione degli ambiti soggettivi e oggettivi relativi al lavoro occasionale accessorio, e quindi della difficile individuazione dei casi in cui si continuerebbe ad applicare la contribuzione ordinaria, prevista dal residuo comma 4 bis dellʼart. 72. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, devono intendersi superate le disposizioni previgenti sullo speciale regime contributivo proprio del lavoro subordinato (circolare n. 76 del 26 maggio 2009), con la conseguenza che ai buoni lavoro utilizzati dallʼimpresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, ai sensi della disciplina generale di cui allʼarticolo 72, comma 4. 4. Limite economico Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite. Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore: • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi; • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi; • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per lʼanno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi. Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici. 5. I nuovi buoni lavoro Unʼimportante modifica (nuovo comma 1 dellʼart. 72 Dlgs n. 276/03) è stata apportata con riferimento agli elementi essenziali del buono lavoro, con la finalità di assicurare una maggiore certezza dellʼutilizzo dellʼistituto. Il novellato articolo 72 prevede infatti che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”. Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dallʼindicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione. Al riguardo, secondo la circolare n. 4 del ministero del Lavoro, la modifica legislativa interviene nel senso di cambiare il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da “una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa” in modo da evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”. Rimane ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per unʼora di lavoro anche più voucher”. Lʼarticolo 72 prevede, inoltre, che il valore nominale del buono è fissato con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, periodicamente aggiornato “tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”. La norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati. In merito si osserva che i buoni lavoro attualmente utilizzati in tutte le diverse modalità (cartacei, telematici, tabaccai, banche, Poste) sono già contrassegnati da numeri progressivi. La circolare n. 4 del ministero del Lavoro ha previsto inoltre che, ferme le disposizioni vigenti in materia di comunicazione 29 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Welfare preventiva della prestazione lavorativa, il riferimento alla “data”, di cui al novellato articolo 72, “non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. Con successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013 il ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto sulla materia precisando che nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dellʼIstituto, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente lʼutilizzabilità dei voucher. Inoltre con riferimento al valore orario del voucher il ministero ha chiarito che, fermo restando il suo valore “nominale”, in attesa della nuova determinazione dellʼimporto orario dei buoni lavoro , in considerazione delle specificità del settore agricolo è possibile, esclusivamente in tale settore, fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa. Ai fini dellʼ espletamento delle verifiche da parte del personale ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro con le caratteristiche suindicate, il ministero del Lavoro prevede che, in attesa del completamento da parte dellʼIstituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dellʼanno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dellʼarticolo 46 comma 1, lett. o) Dpr n. 445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. Nella citata lettera circolare al riguardo si precisa che, ferma restando lʼeffettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, lʼacquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Infine, il novellato comma 4 dellʼarticolo 72 nel confermare la disciplina relativa alle tutele previdenziali e assicurative, prevede la modulazione delle aliquote contributive da versare allʼInps in funzione dellʼincremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione separata, peraltro demandata ad apposito decreto interministeriale. 6. Fase transitoria: art. 1, comma 33 Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo lʼutilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui allʼarticolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”. Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria. Situazione del tutto eccezionale è quella verificatisi nella fase di approvazione della nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per lʼacquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio. In considerazione delle sostanziali novità normative introdotte dalla legge n. 92/2012 sul lavoro occasionale accessorio e della circostanza che, nel caso di specie, i prestatori avevano svolto o stavano svolgendo la relativa prestazione, la cui data di avvio era stata comunicata nelle forme e nei tempi previsti, si ritiene che questa situazione, del tutto particolare, possa rientrare nella disciplina del regime transitorio, come sopra delineata. 7. Precisazioni e ulteriori chiarimenti Come ribadito anche dalla circolare n. 4/2013 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali lʼordinamento richiede lʼiscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Si conferma lʼobbligatorietà della comunicazione preventiva allʼInail/Inps necessaria per lʼattivazione delle prestazioni occa- 30 maggio 2013 Sindacale / Welfare sionali accessorie. Al riguardo si ricordano le indicazioni fornite sulla base dellʼart. 4 della legge n. 183/2010 (cd collegato al lavoro) dal ministero del Lavoro con la circolare n. 38 del 2010 in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso anche con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Inoltre si richiamano le indicazioni sulla disciplina sanzionatoria come definite dalla circolare n. 4 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al superamento dei limiti quantitativi . In particolare si richiama lʼattenzione riguardo agli effetti derivanti dal superamento di detti limiti che, in base alle disposizioni ministeriali, comportano la “trasformazione” del rapporto contestato in quella che costituisce “forma comune di rapporto di lavoro” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con lʼapplicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. Tali effetti di trasformazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale, varranno “almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali allʼattività di impresa o professionale”. Pertanto sarà possibile, secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale , determinare la “trasformazione” del rapporto nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti, tenendo conto dei consueti indici di subordinazione, tra i quali il ministero del Lavoro ricorda quello concernente la fungibilità delle prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni rese da altro personale già dipendente dellʼimprenditore o del professionista. A questo proposito si ribadisce lʼimportanza dellʼacquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce – come precisato nella richiamata lettera circolare del 18 febbraio 2013 del ministero del Lavoro - elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, che attualmente sono differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro, si anticipa che, a seguito di un accordo Inail-Inps, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dellʼIstituto dovrà essere effettuata direttamente allʼInps tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con lʼinvio del fax allʼInail. In merito saranno fornite le opportune indicazioni operative e i relativi tempi di adeguamento. Va, inoltre, ribadito, il principio del divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dallʼart. 70 Dlgs n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dellʼutilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari” (circolare Inps n. 88/2009) come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera. In deroga a tale principio, con riferimento alla qualificazione delle prestazioni lavorative del personale adibito alle attività di steward negli stadi di calcio, si fa rinvio ai contenuti normativi del Dm 24 febbraio 2010 che ha modificato il Dm 8 agosto 2007 e ha previsto che: “per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. La fattispecie particolare disciplina il servizio di vigilanza in favore degli istituti di sicurezza privata autorizzati nellʼambito delle cosiddette “manifestazioni sportive” e, limitatamente alle attività di stewarding, da parte di società appaltatrici di tale tipo di servizio, può considerarsi come una deroga al criterio generale del divieto di utilizzo del lavoro occasionale accessorio nellʼambito degli appalti di servizi e contratti di somministrazione. Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. Inps n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (Dlgs 276/03, art. 72, c 3). ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 31 SINDACALE / WELFARE Welfare maggio 2013 Sindacale / Welfare Giurisprudenza Illeciti disciplinari Reiterazione CASSAZIONE sez. lav. 19 settembre 2011, n. 19079 (da Dir. & Prat. Lav. n. 13/12 pag. 856). La reiterazione di numerosi illeciti disciplinari da parte di una lavoratrice, consistenti in una serie di ingiustificati ritardi nel presentarsi al lavoro, deve essere valutata non con riferimento ai singoli episodi ma nel suo insieme: è pertanto legittima l'irrogazione di sanzioni disciplinari via via più gravi fino alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo. Licenziamento disciplinare Contestazione CASSAZIONE sez. lav. 14 settembre 2011, n. 18772 (da Dir. & Prat. Lav. n. 13/12 pag. 855). In tema di licenziamento disciplinare del lavoratore, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richiede uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (nella specie, la Corte ha ritenuto che i circa due anni trascorsi dall'asserita condotta del lavoratore al momento della contestazione formale degli addebiti e il conseguente licenziamento non erano tali da garantire la completezza e l'esaustività dell'esercizio di difesa del lavoratore, che rimaneva quindi esposto a un licenziamento disciplinare adottato senza la giusta osservanza del cosiddetto principio di immediatezza della contestazione e, quindi, lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito). 32 maggio 2013 TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/4/2013) Livello Quadro I II III IV V VI VII Contingenza (1/1/95) Euro 1721,29+260,76* 1550,54 1341,21 1146,37 991,46 895,75 804,19 688,50+5,16 Scatti di anzianità (1/1/90) Euro 540,37 537,52 532,54 527,90 524,22 521,94 519,76 517,51 Euro 25,46 24,84 22,83 21,95 20,66 20,30 19,73 19,47 * Dal 1° gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Bergamo Brescia Como Cremona Lecco Lodi Mantova Milano Pavia Sondrio Varese Euro 10,33 8,78 7,75 2,07 7,75 11,36 2,07 11,36 2,07 2,07 7,75 33 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/4/2013) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) I II Euro 935,90 782,14 Euro 530,04 526,11 Euro 15,49 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro 10,52 9,54 Categoria I Categoria II Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/4/2013) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Euro Q.A 1.542,04 542,70 5,18 2.089,92 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.392,49 1.261,54 1.112,00 1.021,85 937,75 849,38 798,37 779,81 700,05 537,59 536,71 531,59 528,26 524,94 522,37 520,64 520,51 518,45 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.935,26 1.802,43 1.651,52 1.553,47 1.466,41 1.375,38 1.324,98 1.306,29 1.225,37 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Paga base (1/4/2013) Euro Contingenza Euro Terzo elemento Euro Totale Euro Q.A 1.536,36 542,19 5,18 2.083,73 Q.B I II III IV V VI S VI VII 1.387,33 1.256,38 1.107,61 1.017,98 934,39 846,28 795,53 776,97 697,47 537,12 536,24 531,20 527,91 524,64 522,09 520,38 520,25 518,22 5,18 4,18 7,43 3,36 3,72 3,63 * 5,97 5,97 6,87 1.929,63 1.796,80 1.646,24 1.549,25 1.462,75 1.372,00 1.321,88 1.303,19 1.222,56 * Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100% (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 34 maggio 2013 Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 194,63 210,00 125,00 120,00 200,00 4.449.43 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2002 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 78,43 210,00 125,00 120,00 200,00 4.333,43 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.7.2004 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 185,14 125,00 120,00 200,00 4.230,14 Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2005 Aumento retributivo dallʼ1.1.2006 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 103,56 120,00 200,00 4.023,56 Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 Aumento retributivo dallʼ1.1.2008 Totale 3.600 155,00 3.755,00 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dallʼ1.1.2011 3.600 Totale 3.600,00 Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012 Minimo contrattuale dallʼ1.4.2012 3.735 3.735,00 Totale Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013 Minimo contrattuale dallʼ1.7.2013 3.890 Totale 3.890,00 35 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 0,11 2 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 38,17 38,17 35,73 35,73 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 36 maggio 2013 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 0,18 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 2 0 3 3 0,18 0 3 3 0,18 0 3 3 0,18 0 3 3 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 36,12 36,12 33,68 33,68 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - 3 0 3 0 3 0 3 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 37 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 2 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria - 0,90 0,90 0,90 - MOBILITAʼ - 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 39,37 39,37 36,93 36,03 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - 0,30 0,30 0,30 - TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 38 maggio 2013 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 0,18 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,11 03 03 CIG straordinaria - 0,90 0,90 0,90 - MOBILITAʼ - 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 03 03 03 03 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 37,32 37,32 34,88 33,98 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - 0,30 0,30 0,30 - TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) CUAF 2 3 0,18 3 0,18 0 3 3 0,18 3 03 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 39 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 2 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 38,94 38,94 35,73 35,73 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 40 maggio 2013 1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta 5 (CSC 7.05.01 e 7.05.02 ) Qualifiche Voci contributive Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Contr. ex art. 24 L. 88/1989 1,31 0,18 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,20 0,20 0,20 0,20 Apprendisti Fondo pensioni Disoccupazione Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,11 CUAF 2 0 3 3 0,18 3 03 0,18 0 3 3 0,18 3 03 CIG straordinaria - - - - - MOBILITAʼ - - - - - Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 - - Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0 Inail 0,30 - - - - TOTALE 17,45 36,89 36,89 33,68 33,68 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 - - - - - TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 - Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 - 3 0 3 0 3 0 3 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 CIG straordinaria 41 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note) 1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio 2012-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011. 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di - 8,5 punti nel primo anno - 7 punti nel secondo anno. Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼASPI). 3) A decorrere dal 1.2.2001 lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. A decorrere dal 1.1.2006 lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005). CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68 CUAF ridotta MATERNITAʼ DISOCCUPAZIONE 0,43 – 0,43 = 0 0,24 – 0,24 = 0 1,31 – 1,13 = 0,18 1,80 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per lʼanno 2011 è pari a € 43.042,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a € 3.587,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992). 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974). 42 maggio 2013 TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inail - Anno 2013 Impiegati/operai Dirigente (retribuzione convenzionale) Tempo pieno Tempo parziale € 47,07 giornaliero € 1.223,82 mensile € 7,06 orario Fino al 30 giugno 2012 Dal 1° luglio2012 Fino al 30 giugno 2012 Dal 1° luglio 2012 € 90,88 giornaliera € 2.272,08 mensile € 96,04 giornaliera € 2.401,10 mensile € 11,36 € 12,01 Minimali Inps - Anno 2013 Impiegati/operai Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012 3 Tempo pieno Tempo parziale € 47,07 giornaliero € 1.223,82 mensile € 7,06 orario € 130,20 giornaliero € 3.385,20 mensile Dirigenti 1 1,2 2 € 19,53 orario Circolare Inail n. 42 del 5 settembre 2012 3 Circolare Inps n. 22 dellʼ 8 febbraio 2013 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria Retribuzione di riferimento (1/1/2013) Limite massimo (1/1/2012) Riduzione contributiva Fino a € 2075,21 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive € 959,22 mensili 5,84% Oltre € 2075,21 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) € 1152,90 mensili 5,84% La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale. 43 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI Ditta FONDO PREVID. M. NEGRI Dirigenti Ord. 10,14% Agg. 1,48% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,50% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,52% 1% Ord. 10,14% Agg. 1,54% 1% Ord. 10,60% Agg. 1,74% 1% Ord. 11,15% Agg. 1,76% 1% Ord. 11,35% Agg. 1,78% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,80% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,84% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,87% 1% Ord. 11,65% Agg. 1,91% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 2,84% Agg. 1,54% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,00% Agg. 1,74% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,30% Agg. 1,76% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,60% Agg. 1,78% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI FONDO PREVID. M. NEGRI RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DECORRENZA IMPORTI Totale Azienda 12,62% 12,64% 12,66% 12,68% 13,34% 13,91% 14,13% 14,45% 14,49% 14,52% 14,56% 5,38% 5,74% 6,06% 6,38% 44 Dirig. Totale 59.224,54 annui 1.1.2003 a. t. m. 6.881,89 1.720,47 573,49 592,25 148,06 49,35 7.474,14 1.868,53 622,84 59.224,54 annui 1.1.2004 a. t. m. 6.893,74 1.723,43 574,48 592,25 148,06 49,35 7.485,99 1.871,49 623,83 59.224,54 annui 1.1.2005 a. t. m. 6.905,58 1.726,40 575,47 592,25 148,06 49,35 7.497,83 1.874,46 624,82 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 6.917,43 1.729,36 576,45 592,25 148,06 49,35 7.509,68 1.877,42 625,80 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 7.308,31 1.827,07 609,02 592,25 148,06 49,35 7.900,56 1.975,13 658,37 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 7.645,89 1.911,47 637,15 592,25 148,06 49,35 8.238,14 2.059,53 686,50 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 7.965,60 1.944,04 648,01 592,25 148,06 49,35 8.368,43 2.092,10 697,36 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 7.965,60 1.991,42 663,80 592,25 148,06 49,35 8.557,85 2.139,46 713,15 59.224,54 annui 1.1.2011 a. t. m. 7.989,36 1.997,34 665,78 592,20 148,05 49,35 8.581,56 2.145,39 715,13 59.224,54 annui 1.1.2012 a. t. m. 8.007,12 2.001,78 667,26 592,25 148,06 49,35 8.599,37 2.149,84 716,61 59.224,54 annui 1.1.2013 a. t. m. 8.030,85 2.007,71 669,23 592,25 148,06 49,35 8623,09 2.155,77 718,59 59.224,54 annui 1.1.2006 a. t. m. 2.594,03 648,51 216,17 592,25 148,06 49,35 3.186,28 796,57 265,52 59.224,54 annui 1.1.2007 a. t. m. 2.807,24 701,81 233,94 592,25 148,06 49,35 3.399,49 849,87 283,29 59.224,54 annui 1.1.2008 a. t. m. 2.996,76 749,19 249,73 592,25 148,06 49,35 3.589,01 897,25 299,08 59.224,54 annui 1.1.2009 a. t. m. 3.186,28 796,57 265,52 592,25 148,06 49,35 3.778,53 944,63 314,87 maggio 2013 Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI Ditta Dirigenti FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,80% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,84% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,87% 1% FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina) Ord. 3,90% Agg. 1,91% 1% 5,70% 1,95% FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DECORRENZA IMPORTI Totale Azienda 6,70% 6,74% 6,77% 6,81% 7,65% 7,57% Dirig. Totale 59.224,54 annui 1.1.2010 a. t. m. 3.375,79 843,94 281,31 592,25 148,06 49,35 3.968,04 992,01 330,67 59.224,54 annui 1.1.2011 a. t. m. 3.399,48 849,87 283,29 592,20 148,05 49,35 3.991,68 997,92 332,64 59.224,54 annui 1.1.2012 a. t. m. 3.417,24 854,31 284,77 592,25 148,06 49,35 4.009,49 1.002,37 334,12 59.224,54 annui 1.1.2013 a. t. m. 3.440,94 860,23 286,74 592,25 148,06 49,35 4.033,19 1.008,29 336,09 44.194,25 annui 1.1.1996 a. t. m. 2.519,07 629,77 209,92 861,79 215,45 71,82 3.380,86 845,22 281,74 45.940,00 annui 1.1.2004 a. t. m. 2.618,58 654,65 218,22 859,08 214,77 71,59 3.477,66 869,42 289,81 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% Agg. 1,10% 1,87% 8,47% 45.940,00 annui 1.1.2007 a. t. m. 3.032,04 758,01 252,67 859,08 214,77 71,59 3.891,12 972,78 324,26 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% Agg. 2,41% 1,87% 9,78% 45.940,00 annui 1.10.2011 a. t. m. 3.633,84 908,46 302,82 859,08 214,77 71,59 4.492,92 1.123,23 374,41 10% 10% 20% ASS. ANTONIO PASTORE ASS. ANTONIO PASTORE FORMAZIONE 10% – 10% – 20% 38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig 1.7.2000 a. t. m. 3.873,43 968,36 322,79 1.394,43 348,61 116,20 5.267,86 1.316,97 438,98 48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig 1.7.2004 a. t. m. 4.803,05 1.200,76 400,25 464,81 116,20 38,73 5.267,86 1.316,97 438,98 1.7.1992 a. t. m. 129,11 32,28 10,76 129,11 32,28 10,76 258,22 64,56 21,52 – – Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001. 45 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione DENOMINAZIONE CONTRIBUTO Qu.A.S. Quadrifor DECORRENZA Azienda (A*) IMPORTI Quadro (B) Totale (A+B) 1.1.1989 247,90 – 247,90 1.1.1995 247,90 36,15 284,05 1.1.2005 302,00 42,00 344,00 1.1.2009 340 50 390 1.6.2011 350 56 406 1.1.1995 25,82 15,49 41,31 1.1.2004 45,00 20,00 65,00 1.1.2005 50,00 25,00 75,00 Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Tipologia lavoratori Quota di iscrizione (una tantum) Contributo mensile Datore di lavoro Lavoratore 1 A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 10,00 € 2,00 Apprendisti full-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 10,00 € 2,00 A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 7,00 € 2,00 Apprendisti part-time (CCNL Terziario) € 30,00 € 7,00 € 2,00 A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo) € 15,00 € 10,00 ---- Apprendisti full-time (CCNL Turismo) € 15,00 € 10,00 ---- A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo) € 8,00 € 10,00 ---- Apprendisti part-time (CCNL Turismo) € 8,00 € 10,00 ---- 1 Dal 1° gennaio 2012 * Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te Contributo 1 Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993 100% 0,55% 1,55% I contributi sono versati con periodicità Apprendisti 100% 0,55% 1,05% trimestrale 4 Lavoratori già occupati al 28.4.1993 50% 5 0,55% 1,55% (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. (4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. 46 maggio 2013 Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM. Livelli Livelli Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2013 Quadri 1 2 3 4 5 6 7 3,41 3,13 2,81 2,51 2,27 2,13 1,99 1,82 Apprendisti 1a metà 2 3 4 5 6 2,27 2,13 1,99 1,82 1,82 Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2013 Apprendisti 2a metà 2 3 4 5 6 2,51 2,27 2,13 1,99 1,99 Operatori di vendita 1a categoria 2a categoria 2,20 1,97 Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼEnte bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Tabella Periodi A dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 B dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 C dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 D dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 Agenti e rappresentanti senza esclusiva E dal 1°/1/1989 F dal 1°/1/2002 sino a L. da 2.000.001 a oltre sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 4.500.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a € da 6.200,01 a oltre Indennità base più indennità integrativa % Agenti e rappresentanti in esclusiva 2.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 6.200,00 9.300,00 9.300,00 47 sino a L. da 2.500.001 a oltre sino a L. da 3.000.001 a oltre sino a L. da 6.000.001 a oltre sino a L. da 12.000.001 a oltre sino a L. da 24.000.001 a oltre sino a € da 12.400,01 a oltre 2.500.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 12.000.000 18.000.000 18.000.000 24.000.000 36.000.000 36.000.000 12.400,00 18.600,00 18.600,00 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% 4% 2% 1% SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Contributi previdenziali Enasarco AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi Massimale annuo delle provvigioni Minimale annuo dei contributi (preponente + agente) Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) 9.000.000 60.000 7.500.000 36.000 3% + 3% Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) 12.000.000 240.000 7.500.000 120.000 4% + 4% Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) 24.000.000 240.000 10.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 30.000.000 240.000 16.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) 34.000.000 240.000 20.000.000 120.000 5% + 5% Dal 1°/7/1998 42.000.000 480.000 24.000.000 240.000 5,75%+5,75% 4° Trimestre 2001 e 21.691,00 e 247,90 e 12.395,00 e 123,95 5,75%+5,75% Dal 1°/1/2004* e 24.548,00 e 248,00 e 14.027,00 e 124,00 6,25%+6,25% Dal 1°/1/2005 e 24.548,00 e 700,00 e 14.027,00 e 350,00 6,50%+6,50% Dal 1°/1/2006 e 25.481,00 e 727,00 e 14.561,00 e 364,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2008 e 26.603,00 e 759,00 e 15.202,00 e 381,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2010 e 27.667,00 e 789,00 e 15.810,00 e 396,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2012 30.000,00 800,00 20.000,00 400,00 6,75%+6,75% Dal 1°/1/2013 32.500,00 800,00 * 22.000,00 400,00 * 6,875%+6,875% * Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali Provvigioni annue Aliquota contributiva dal 1.1.2013 Fino a euro 13.000.000,00 2,80 % Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00 1,40% Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00 0,70% Oltre euro 26.000.000,00 0,20% I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi. 48 maggio 2013 TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ANNUO ALIQUOTA IMPOSTA SULLO SCAGLIONE IMPOSTA TOTALE ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) Fino a euro 15.000,00 15.000,00 23% 3.450,00 3.450,00 – Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 13.000,00 27% 3.510,00 6.960,00 – Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 27.000,00 38% 10.260,00 17.220,00 – Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 20.000,00 41% 8.200,00 25.420,00 – – 43% – – 1.250,007 23% 287,50 287,50 – Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 1.083,33 27% 292,50 580,00 – Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 2.250,00 38% 855,00 1.435,00 – Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 1.666,67 41% 683,33 2.118,33 – – 43% – – – Oltre euro 75.000,00 Limite scaglione mensile Fino a euro 1.250,00 Oltre euro 6.250,00 (1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ1.1.2012 ANNO 2012 Scaglioni Aliquota Fino a euro 15.000,00 1,23% Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 1,58% Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 1,73% Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 1,73% Oltre euro 75.000,00 1,73% (1) Legge regionale 28.12.2011. n. 23 49 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 e con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 € reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 502 € X 15.000 - reddito complessivo 7.000 reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40. 000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nellʼanno. Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10 euro compreso tra 26.001 e 27.700 euro 40 euro compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20 euro compreso tra 27.701 e 28.000 euro 25 euro compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30 euro B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa) reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 80.000 - reddito complessivo 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 euro compreso tra 35.001 e 35.100 euro compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 euro compreso tra 35.101 e 35.200 euro compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 euro maggiorazione 20 euro 10 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni 1.220 € figlio di età superiore a 3 anni 950 € figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni 1.620 € superiore a 3 anni 1.350 € con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula: 95.000 - reddito complessivo 95.000 In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, lʼimporto di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): 80.000 - reddito complessivo 80.000 Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. 50 maggio 2013 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens F101 F110 Codice Uniemens Causale restituzione Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Causale recupero H017 Recupero assegni familiari arretrati H301 Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati Malattia Codice Uniemens Causale restituzione E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) E775 Restituzione indennità malattia indebita E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo E791 Codice Uniemens Restituzione indennità donatori di sangue Causale recupero E778 Differenze indennità malattia S110 Indennità donatori di sangue S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo Maternità Codice Uniemens Causale restituzione E776 Restituzione indennità maternità indebita E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) M070 Codice Uniemens Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Causale recupero D900 Indennità riposi per allattamento arretrati E779 Differenze indennità maternità già liquidata L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) L055 Differenza indennità maternità facoltativa L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici “Tipi di contribuzione” di uso più frequente per argomento: Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011 Tipologia di apprendista Codice Uniemens Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% J0 (J zero) Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% J1 Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% J2 Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J3 Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J4 Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J5 51 maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazione Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25% B2 Riduzione del 40% Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento B3 Riduzione del 50% B4 Riduzione del 100% C1 Riduzione del 25% C2 Riduzione del 40% C3 Riduzione del 50% C4 Riduzione del 100% Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40% D3 Riduzione del 50% D4 Riduzione del 100% Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25% almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40% assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50% E4 Riduzione del 100% Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40% F3 Riduzione del 50% F4 Riduzione del 100% Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Codice Uniemens Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58 Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8 Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76 Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7 Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5 Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6 Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7 52 maggio 2013 UNIEMENS (Denuncia individuale) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P5 P6 P7 S1 S2 S3 F5 F6 F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 S4 M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 01 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 35 36 41 42 51 52 Nessuna particolarità contributiva Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 53 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare maggio 2013 Amministrazione del personale Sindacale / Welfare UNIEMENS (Denuncia individuale) 59 66 67 G0 H0 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale - Adesione FITE FODI FOR.TE FON.DIR Fondo Interprofessionale - Revoca REDI REVO Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 W030 Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 CF30 PA10 PA20 PF10 PF20 PE30 RF01 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria Altri A700 A800 D100 M000 M001 M110 M119 M217 M900 M980 S060 Q900 Q920 A810 G800 L401 L402 L405 L407 L424 L508 L601 L613 L615 N954 Multe disciplinari Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi Interessi differimento Versamento rata per lavoratori messi in mobilità Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità Restituzione incentivo previsto dal programma Pari Restituzione incentivo programma Pari 2007 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Oneri accessori al tasso legale Sanzioni civili Rest. sanzioni ex L. 146/90 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito Conguaglio incentivo programma Pari - a credito Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 Arretrati beneficio Legge 291/2004 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) Res. art. beneficio 50% indennità mobilità Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 54 maggio 2013 TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. ANNO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 INDICE ISTAT COSTO VITA % DI INCREMENTO PERCENTUALE DA APPLICARE (*) 113,4 116,0 119,1 121,8 123,9 126,3 128,4 131,8 134,5 135,8 138,4 104,0 106,5 106,7 106,7 2,717 2,293 2,672 2,267 1,724 1,937 1,662 2,648 2,048 0,966 1,914 3,173 2,403 0,187 0,187 3,538 3,220 3,504 3,200 2,793 2,953 2,747 3,485 3,036 2,224 2,936 3,880 3,302 0,265 0,390 Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Gennaio Febbraio (*) - 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) Casistica Contributi Inps/Inail Italia (fuori dal territorio comunale) IRPEF Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Esente fino a € 46,48 giornaliere Esente fino a € 77,47 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Esente fino a € 30,99 giornaliere Esente fino a € 51,65 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Rimborso altre spese anche non documentabili Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Esente fino a € 15,49 giornaliere Esente fino a € 25,82 giornaliere Spese di vitto e alloggio Esente Esente Esente Esente Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) Esente Esente Esente Esente Ogni altra spesa Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% 55 SINDACALE / WELFARE Amministrazione del personale Sindacale / Welfare Per informazioni: 02.7750362 [email protected] - www.unionemilano.it maggio 2013 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Indice AMBIENTE Sistri - Riattivata l'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti con due date di partenza: dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dds 19 marzo 2013 n. 2578. Modifica allʼallegato A della Dgr IX/2013 su modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dellʼapplicativo O.r.so relativo a raccolta e gestione dati sui rifiuti in Regione Lombardia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combustibili solidi secondari Dm 14 febbraio 2013 n. 22 Impiego in cementifici e centrali termoelettriche. . . . . . Combustibili solidi secondari. Dm 20 marzo 2013. Modifica al Codice ambientale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57 Pag. Pag. Pag. 58 59 60 In primo piano Sistri - Riattivata l'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti Due date di partenza Dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014 Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato ufficiale relativo all’emanazione di un imminente decreto del ministro Clini, con il quale verrà riattivato il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri: - dal 1° ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi; - dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013. 6 Nel comunicato si ribadisce la volontà di utilizzare i sei mesi preparatori prima dell'avvio relativo ai produttori di rifiuti pericolosi, per consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e per eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che Confcommercio ha più volte rilevato. In particolare, è previsto uno specifico calendario: • dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l'aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre; • dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese. Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013. 57 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente maggio 2013 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente Raccolta e gestione dati sui rifiuti in Regione Lombardia Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dellʼapplicativo O.r.so Dds n. 2578 del 19 marzo 2013 Modifica allʼallegato A della Dgr IX/2013 Con decreto del dirigente della struttura “Pianificazione dei rifiuti”, Dds del 19 marzo 2013, n. 2578 sono state apportate modifiche allʼallegato A alla Dgr n. IX/2511 del 16 novembre 2011, “Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dellʼapplicativo Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni”. In particolare, le modifiche hanno riguardato, rispettivamente: - il punto 3.2.5 del suddetto allegato A (“Calcolo materia recuperata”), facendo riferimento, nello specifico, ai rifiuti “trattati” e riportando tale modifica sia nella formula indicata sia nella legenda per il calcolo della materia recuperata; - il punto 4.1.2, lettera c), dellʼallegato in questione (“Semplificazioni”, e specificatamente le semplificazioni relative agli impianti di autodemolizione), con lʼaggiunta della dicitura “per la parte annuale”, in merito allʼesclusione dellʼobbligo di compilazione del campo tariffe di conferimento e recupero di materia, per il motivo che tale dato del recupero di materia è comunque calcolabile considerando il rapporto tra la quantità in uscita delle carcasse bonificate e la quantità in ingresso degli autoveicoli da demolire; - sempre relativamente alle semplificazioni riguardanti gli impianti di autodemolizione, viene eliminata la previsione di inserire il file del Mud veicoli fuori uso – Vfu - (previsto dal Dlgs 209/2003) “sulla stessa riga”, in quanto, secondo le recenti modifiche introdotte dal Dpcm 20/12/2012, il Mud ordinario e il Mud-Vfu sono inclusi nel medesimo file. Di seguito, riportiamo i punti 3.2.5 e 4.1.2, lettera c), dellʼallegato A, come risultano dopo le modifiche. Punto 3.2.5 - Calcolo materia recuperata La Lr 26/2003, allʼart. 23 prevede per le province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani speciali. A tal fine è necessario effettuare unʼanalisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime) se effettuare il calcolo sulla produzione o sullʼeffettivo e concreto sblocco commerciale di tali prodotti, ecc. Con lʼintroduzione nellʼapplicativo Orso anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti. Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come riportato tra materiali + rifiuti a recupero in uscita e rifiuti trattati + eventuali materie prime utilizzate, secondo le precisazioni indicate nella formula. Punto 4.1.2 - Semplificazioni c) impianti di autodemolizione: per la “Raccolta mensile” (rifiuti in ingresso e in uscita) attinente lʼattività di autodemolizione, può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale annuo” per la “parte annuale”, è escluso lʼobbligo di compilazione delle sezioni tariffe di conferimento e recupero di materia. 58 maggio 2013 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Combustibili solidi secondari Dm n. 22 del 14.2.2013 Impiego in cementifici e centrali termoelettriche Tra le novità a suo tempo introdotte dal Dlgs 205/2010 (di recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti) al Codice ambientale - Dlgs 152/2006 - vi è anche quella della nozione di “combustibile solido secondario” (Css), che, ai sensi dellʼart. 183, comma 1, lettera cc, è definito come: “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter (recante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto), il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale”. Il recepimento del dettato normativo europeo ha posto anche per il nostro Paese lʼobiettivo della minore dipendenza dal petrolio e dagli altri combustibili fossili, da raggiungere, secondo le disposizioni comunitarie, non solo mediante la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche con il ricorso a combustibili alternativi come quelli prodotti da rifiuti, tra cui appunto i combustibili solidi secondari. Queste tipologie di combustibili possono essere impiegate in impianti industriali con finalità di recupero energetico (energia elettrica e/o termica). In particolare, l'utilizzo dei Css nei cementifici - in sostituzione dei tradizionali carburanti fossili - permetterebbe, grazie ai lunghi tempi di permanenza ad elevate temperature, la distruzione totale delle sostanze organiche inquinanti e soprattutto la riduzione dei costi di gestione dei rifiuti. In termini di valorizzazione di queste tipologie di rifiuti si è espresso anche il legislatore, prevedendo, nella norma di cui allʼart. 214, comma 11, del Codice ambientale, procedure autorizzative semplificate per l'utilizzo dei Css in determinate tipologie di impianti (cementifici o centrali termoelettriche). Ai fini dellʼapplicabilità di tale disciplina di favore è stata prevista lʼemanazione di specifiche disposizioni attuative: a tal proposito, di due schemi di regolamento recentemente varati dal Governo, uno è appena entrato in vigore. Si tratta del Dm 14 febbraio 2013, n. 22, cosiddetto “Css fuori dai rifiuti”, in vigore dal 29 marzo 2013 (pubblicato in Gu n. 62 del 14/03/2013 0), che dispone di far “uscire” dalla disciplina dei rifiuti, nel rispetto di precise e rigorose condizioni, alcune tipologie di combustibili solidi secondari (Css), stabilendone le modalità di utilizzo in particolari impianti industriali, (cementifici e centrali termoelettriche), per produrre energia termica o elettrica. Le tipologie di Css che, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, cessano di essere rifiuti speciali sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetto "end of waste" nella terminologia della direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti). La cessazione della qualifica di rifiuti avviene con l'emissione di un certificato di conformità, venendo meno il quale, il Css andrà gestito e trattato secondo la disciplina dei rifiuti. Allʼallegato 2, il regolamento individua, inoltre, le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che non sono ammessi per la produzione di Css - Combustibile, nonché i tipi di impianti che lo possono utilizzare per produrre energia. Si tratta di impianti (cementifici e centrali termoelettriche) autorizzati in procedura ordinaria (in conformità alle disposizioni della parte quarta del Dlgs 152/2006 oppure ai sensi del Titolo III bis - autorizzazione integrata ambientale Aia - della parte seconda del medesimo Dlgs 152/2006) e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma Uni En 15358 o, in alternativa, registrati Emas. Gli articoli 10, 11 e 12 del Dm 22/2013 dettano la disciplina di deposito, movimentazione e trasporto dei combustibili solidi secondari (Css), in parallelo alle previsioni di tenuta delle cosiddette “scritture ambientali” disciplinate dal Codice ambientale (registro di carico e scarico, formulario). Mentre lʼart. 14 prevede una sorta di “Mud speciale” per i Css, il cui adempimento è posto in capo ai gestori di impianti di produzione e agli utilizzatori del Css - Combustibile. In particolare, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento allʼanno solare precedente, e secondo le modalità stabilite allʼart. 29 undecies del Codice ambientale (Dlgs 152/2006): 59 AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE Ambiente maggio 2013 Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche Ambiente - il produttore dovrà trasmettere una serie di informazioni, tra cui la tipologia (con indicazione del relativo codice Cer) e le quantità di rifiuti in ingresso allʼimpianto di produzione del Css - combustibile; le quantità di Css - Combustibile prodotte, classificate e caratterizzate in conformità alla disciplina di cui al decreto in commento; la tipologia e la quantità di residui derivanti dal processo di produzione del Css - Combustibile, suddivise per destini finali, etc; - lʼutilizzatore dovrà trasmettere il quantitativo di Css - Combustibile utilizzato, con indicazione delle specifiche di cui allʼallegato 1; tabella 2 del decreto in commento; i dati identificativi dei produttori del Css - Combustibile utilizzato, etc. Lʼiter del secondo regolamento, invece, ha subito un arresto con il parere sfavorevole della commissione della Camera lo scorso 11 febbraio 2013. Il provvedimento mirerebbe a semplificare le procedure autorizzative di tali impianti dotati di certificazione (in particolare quella dell'autorizzazione integrata ambientale – Aia), ai fini di agevolare l'utilizzo di combustibili solidi secondari (Css), in virtù della ragione secondo cui, in tali tipologie di impianti, lʼutilizzo di Css, in parziale sostituzione dei combustibili fossili, non costituisce "modifica sostanziale". Combustibili solidi secondari Dm 20 marzo 2013 Modifica al Codice ambientale Il combustibile solido secondario (Css), cessato dalla qualifica di rifiuto in virtù di recentissimo decreto ministeriale che a tal fine ha posto specifiche rigorose condizioni (vedi articolo precedente), è stato oggetto di ulteriore provvedimento, il Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gu n. 77 del 2 aprile u.s.) che, modificando lʼAllegato X alla parte V del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), ha ricompreso il Css nellʼelenco dei combustibili utilizzabili negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, parte V (“Norme in materia di tutela dellʼaria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) dello stesso Codice ambientale. L'art. 293, comma 1, del Codice ambientale stabilisce, infatti, che nei suddetti impianti possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dal citato allegato X alla parte V del Codice. Il Css - Combustibile prodotto secondo i rigorosi criteri stabiliti dal Dm 14 febbraio 2013, n. 22 potrà quindi essere utilizzato, secondo quanto disposto dallʼart. 214 del Codice ambientale, come combustibile alternativo ai combustibili fossili in ben determinate tipologie di impianti (cementifici e centrali termoelettriche), attrezzati allo scopo. 60 maggio 2013 Tributario Indice IMPOSTE INDIRETTE Responsabilità solidale dellʼappaltatore – Problematiche interpretative – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61 IMPOSTE DIRETTE Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione della misura – Pag. 64 Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 4 marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari – Comunicazione – Proroga al 15 ottobre 2013 – Provvedimento del direttore dellʼAgenzia delle Entrate n. 2013/37550 del 25 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64 IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Quesiti posti dalla stampa specializzata – Chiarimenti interpretativi – Circolare dellʼAgenzia delle Entrate del 15 febbraio 2012, n. 1/E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studi di settore – Cassetto fiscale – Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate del 20 febbraio 2013. . . . . . . . Studi di settore – Modifiche – Decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze del 21 marzo 2013. . . . . . . . . . Modalità per la comunicazione integrativa annuale allʼanagrafe tributaria – Provvedimento del Direttore dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controllo formale delle dichiarazioni – Versamento delle somme dovute – Istituzione codici tributo – Risoluzione dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013, n. 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mod. Unico – Ricevuta – Modifiche – Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 2 aprile 2013.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRIBUTI LOCALI Imu – Quesiti in materia di pubblicazione delle delibere concernenti le aliquote di pagamento della prima rata dellʼimposta – Risoluzione del ministero dellʼEconomia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013.... . . . . . . . . . . Tarsu – Tares – Interscambio dei dati catastali fra Agenzia delle Entrate e Comuni – Modalità – Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imu – Presentazione della dichiarazione per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D senza attribuzione di rendita, posseduti da imprese – Risoluzione del ministero dellʼEconomia e delle Finanze del 28 marzo 2013, n. 6/DF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 Pag. 68 Pag. 69 Pag. 70 Pag. 71 Pag. 72 Pag. 73 Pag. 75 Pag. 76 In primo piano Responsabilità solidale dellʼappaltatore Problematiche interpretative Circolare n. 2/E dellʼAgenzia delle Entrate del 1° marzo 2013 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori interpretazioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore. Qui di seguito si segnalano alcuni importanti chiarimenti: - la disciplina relativa alla responsabilità solidale dell’appaltatore non trova applicazione solo in relazione 4 ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio; 61 TRIBUTARIO Imposte indirette maggio 2013 Tributario Imposte indirette - sono escluse dall’ambito di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi; - rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012; l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rin6 novo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2, datata 1 marzo 2013, recante: “Articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dellʼappaltatore – Circolare n. 40/E dellʼ8 ottobre 2012 – Problematiche interpretative”. Lʼart. 13-ter del Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto “decreto crescita”), ha sancito la responsabilità dellʼappaltatore in solido con il subappaltatore per il versamento allʼErario da parte di questʼultimo delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti e dellʼIva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nellʼambito del rapporto di subappalto. A tale responsabilità solidale, che opera, comunque, nei limiti dellʼammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore per la realizzazione dellʼopera affidata in subappalto, lʼappaltatore può sottrarsi se, prima di pagare il corrispettivo, acquisisce dal subappaltatore una prova documentale dellʼavvenuto versamento delle ritenute fiscali e dellʼIva i cui termini di pagamento sono già scaduti. Il citato art. 13-ter ha previsto che il committente di un appalto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria – di importo compreso fra 5.000 e 200.000 euro – qualora paghi il corrispettivo allʼappaltatore senza acquisire la documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dellʼappaltatore che dellʼeventuale subappaltatore; la sanzione è, comunque, applicabile solo se è accertato il mancato pagamento delle ritenute fiscali e dellʼIva da parte di tali soggetti. La norma autorizza il committente a sospendere il pagamento del corrispettivo fino allʼesibizione della documentazione probatoria dellʼavvenuto rispetto degli obblighi tributari in esame. Con la circolare n. 40/E dellʼ8 ottobre 2012, lʼAgenzia delle Entrate, venendo incontro alle insistenti richieste di chiarimenti avanzate dalle Associazioni di categoria e da numerose imprese, aveva fornito i primi chiarimenti in ordine alla concreta operatività della normativa (vedi ns. circ. n. 99/2012). Con la circolare in esame lʼamministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti in merito allʼambito applicativo della disposizione in commento. 1. Ambito oggettivo di applicazione In relazione ad alcune perplessità sollevate dagli interpreti, lʼAgenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che il citato art. 13-ter del Dl n. 83 del 2012 ha una portata generale e, quindi, trova applicazione in relazione a tutti i contratti stipulati dagli operatori economici e non solo a quelli del settore edilizio. Lo scopo della norma infatti non è quello di introdurre specifiche misure di contrasto allʼevasione nel settore edile, ma quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto in qualunque settore economico in cui operano le parti contraenti. Circa la tipologia di contratti interessati, lʼamministrazione finanziaria è dellʼavviso che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto così come definito dallʼart. 1655 del codice civile, secondo cui lʼappalto è “(…) il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unʼopera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Sono quindi escluse dallʼambito di applicazione della norma le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: • gli appalti di fornitura dei beni; • il contratto dʼopera, disciplinato dallʼart. 2222 del Codice civile; 62 maggio 2013 Tributario • il contratto di trasporto, disciplinato dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile; • il contratto di subfornitura, disciplinato dalla L 18 giugno 1998, n. 192; • le prestazioni rese nellʼambito del rapporto consortile. La norma in esame, inoltre, trova applicazione sia nellʼipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nellʼipotesi in cui lʼappaltatore provveda direttamente alla realizzazione dellʼopera affidatagli dal committente. Circa il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento, come già precisato con la citata circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. Lʼeventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. 2. Ambito soggettivo di applicazione Ai fini della delimitazione dellʼambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, i contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nellʼambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti passivi allʼIres (art. 73 del Tuir) e dallo Stato ed enti pubblici (art. 74 del Tuir). Per espressa previsione normativa, sono escluse dallʼambito di applicazione della norma: - le stazioni appaltanti di cui allʼart. 3, comma 33, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); - le persone fisiche che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, risultano prive di soggettività passiva ai fini Iva. Infine, lʼAgenzia delle Entrate ha chiarito che è escluso dallʼambito di applicazione della norma, il “condominio”, in quanto non rientrante fra i soggetti di cui ai citati articoli 73 e 74 del Tuir. 3. Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione che attesta la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dellʼIva relativi al contratto dʼappalto, può essere rilasciata in modo unitario. Inoltre, la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e allʼIva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di una precedente attestazione. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario od altri strumenti che non consentono al beneficiario lʼimmediata disponibilità della somma versata a suo favore, lʼamministrazione finanziaria chiarisce che occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti nel momento in cui il committente o lʼappaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche dei versamenti scaduti nel momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. Se lʼappaltatore od il subappaltatore cedono il proprio credito a terzi, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente od appaltatore). Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo 63 TRIBUTARIO Imposte indirette maggio 2013 Tributario Imposte dirette Interessi di mora Fissazione della misura Provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 4 marzo 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate ha stabilito che a decorrere dal 1° maggio 2013 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 2013/27678, datato 4 marzo 2013, recante: “Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dellʼarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Si ricorda che lʼarticolo 30 del Dpr n. 602/1973 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale (vedi ns. circ. n. 85/2012). Il provvedimento in esame fissa, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari Comunicazione Proroga al 15 ottobre 2013 Provvedimento n. 2013/37550 dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 15 ottobre 2013 del termine per la prima comunicazione dei dati relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari, originariamente fissato al 31 marzo 2013. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del direttore n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 recante: “Modalità e termini di comunicazione allʼAnagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dellʼimpresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dellʼarticolo 2, comma 36-sexies-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011”. La cosiddetta “Manovra-bis” (L n. 138/2011) ha stabilito che lʼimpresa concedente beni aziendali a soci o familiari 64 maggio 2013 Tributario dellʼimprenditore deve comunicare allʼAgenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento; le disposizioni citate si applicano a decorrere dal periodo dʼimposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011, cioè, per i soggetti con periodo dʼimposta coincidente con lʼanno solare, dallʼanno 2012 (vd. ns. circ. n. 94/2011). Con il provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 lʼamministrazione finanziaria ha dato attuazione alla predetta normativa, stabilendo, tra lʼaltro, che la comunicazione deve essere effettuata, di regola, entro il 31 marzo dellʼanno successivo a quello di chiusura del periodo dʼimposta in cui i beni sono concessi in godimento. Con il provvedimento in esame, il direttore dellʼAgenzia delle Entrate, tenuto conto delle proposte di semplificazioni avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione, ha disposto che il termine del 31 marzo 2013 è prorogato al 15 ottobre 2013. Imposte dirette e indirette Quesiti posti dalla stampa specializzata Chiarimenti interpretativi Circolare n. 1/E dellʼAgenzia delle Entrate del 15 febbraio 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti interpretativi forniti in occasione degli incontri con la stampa specializzata. I temi trattati dallʼamministrazione finanziaria spaziano dal Redditest al nuovo redditometro ai beni ad uso promiscuo, dallʼIva per cassa alle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni, dalle schede carburanti alle società in perdita. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1, datata 15 febbraio 2013, recante: “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”. Di seguito si illustrano, in sintesi, le risposte di maggior interesse fornite dallʼAgenzia delle Entrate, rinviando per tutti gli altri chiarimenti interpretativi al documento in esame qui allegato. 1. Redditest e nuovo redditometro Circa il Redditest viene confermato che esso è solo uno strumento di autodiagnosi per il contribuente. Luce verde o luce rossa, il risultato del software non influisce né con lʼaccertamento sintetico, né con il criterio di selezione dei controlli. Circa il nuovo redditometro, invece, viene ribadito che lo strumento aggiornato riguarderà soltanto gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e seguenti; pertanto, non potrà essere utilizzato dai contribuenti, se più favorevole, in sede di contraddittorio per annualità precedenti. 65 TRIBUTARIO Imposte dirette maggio 2013 Tributario Imposte dirette e indirette Sempre con riferimento al redditometro, viene precisato che i beni ad uso promiscuo (ad esempio, lʼauto utilizzata non esclusivamente per lʼattività dʼimpresa o di lavoro autonomo), rilevano per la quota di spesa non fiscalmente deducibile, mentre, la “quota di risparmio riscontrata”, realizzata nellʼanno e non spesa né in consumi né in investimenti, rientra nel calcolo del reddito complessivo accertabile. 2. Contenzioso La nuova procedura di sospensione immediata della riscossione dietro richiesta del debitore, introdotta dalla L 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), riguarda anche le somme affidate al concessionario in seguito alla notifica di accertamenti esecutivi per i quali sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. 3. Autotutela Lʼamministrazione finanziaria, quando ricorre allʼautotutela, se i vizi sono tali da invalidare lʼatto impositivo, può annullare lʼatto stesso ed emetterne uno nuovo, nel rispetto degli ordinari termini di decadenza. Se i vizi non incidono sulla validità dellʼatto (ad esempio, un semplice errore di calcolo), lʼufficio finanziario può rettificare la pretesa impositiva attraverso unʼautotutela parziale, senza necessariamente emettere un nuovo atto. In tal caso, i termini per presentare ricorso decorrono dalla data di notifica dellʼatto originario. 4. Avviso di accertamento con adesione Se il contribuente che ha sottoscritto lʼadesione allʼaccertamento non paga entro 20 giorni lʼimporto dovuto (o la prima rata), può, comunque, presentare ricorso rispettando il termine di 150 giorni dalla notifica dellʼavviso di accertamento. 5. Iva per cassa I chiarimenti forniti dallʼAgenzia delle Entrate in merito al regime dellʼIva per cassa sono, in sintesi, i seguenti: 1) cessione di crediti: che siano “pro solvendo” o “pro soluto”, lʼoperazione non determina lʼesigibilità dellʼimposta in quanto lʼincasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. Pertanto, il cedente corrisponderà lʼIva soltanto quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, quindi, lʼonere di informarsi circa lʼavvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che lʼIva relativa allʼoperazione originaria diventa esigibile e, di conseguenza, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, lʼIva relativa allʼoperazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito. 2) pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante (ad esempio, mediante bonifico bancario): in tal caso, il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue lʼeffettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve lʼaccredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso lʼinvio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. 3) note di variazioni: per quelle in aumento emesse dopo che sia decorso un anno dallʼeffettuazione dellʼoperazione, lʼimposta andrà computata nella prima liquidazione utile. Stessa conclusione per le variazioni in diminuzione che intervengono dopo che lʼimposta è diventata esigibile. 6. Rivalutazione di terreni e partecipazioni In periodi di crisi la vendita di partecipazioni o terreni può avvenire ad un prezzo inferiore al valore della perizia. Per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. 66 maggio 2013 Tributario Tale principio non vale per i terreni. Il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dellʼimporto rideterminato, è tenuto ad indicare nellʼatto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Egli dovrà, pertanto, versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare al 1° gennaio 2013. In tal caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 giugno, o, comunque, entro la data del rogito di cessione se antecedente, per poter assolvere, entro il 1° luglio 2013, al versamento dellʼimposta sostitutiva. Se però lʼimposta versata per la precedente rivalutazione era maggiore, nessun importo è dovuto (lʼeventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso). I dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nel quadro RM del modello Unico (ovvero nel quadro RT nel caso di rivalutazione di partecipazioni). In caso di omessa indicazione, lʼirregolarità è considerata violazione formale, punibile con una sanzione che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro; tuttavia, la rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dellʼimposta sostitutiva, per intero o della prima rata. Infine, i diritti edificatori su un terreno (cosiddetta “cubatura”), possono essere ceduti e rivalutati in maniera autonoma rispetto al diritto di proprietà dellʼarea. 7. Irap: deduzione delle spese del personale In caso di conferimento dʼazienda, il diritto al rimborso delle imposte dirette (Ires/Irpef), per la mancata deduzione dellʼIrap sulle spese del personale, riferita ad anni anteriori al trasferimento, resta in capo al conferente. Invece, nella diversa ipotesi di successione mortis causa, la richiesta di rimborso deve essere presentata dallʼerede che subentra nella posizione giuridica del de cuius. 8. Scheda carburante LʼAgenzia delle Entrate, pur confermando lʼindirizzo espresso nella circolare del 9 novembre 2012, n. 42, sulla necessità di utilizzare, ai fini delle certificazioni attestanti lʼacquisto di carburanti per autotrazione, un unico metodo di pagamento, ha conferito una certa flessibilità al concetto di esclusività. Il contribuente può decidere di passare dalla scheda carburante agli estratti conto delle carte elettroniche anche in corso dʼanno, ma da quel momento la documentazione degli acquisti dovrà avvenire esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate. 9. Società in perdita I chiarimenti interpretativi forniti dallʼamministrazione finanziaria in merito alla disciplina delle società in perdita sistematica sono, in sintesi, i seguenti: 1) la disapplicazione di tale disciplina scatta per quelle società che, in almeno uno dei tre periodi dʼimposta precedenti, tra lʼaltro, non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: a. considerate non in perdita sistematica; b. escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dellʼistanza di disapplicazione; c. a cui si applica la normativa sulle collegate estere. Il rispetto della condizione di “prevalenza” determina lʼimpossibilità di disapplicare solo parzialmente la disciplina in argomento e, conseguentemente, in tali ipotesi la disapplicazione è totale. 2) le società in perdita sistematica attratte nella disciplina delle “società di comodo”, perché in perdita per tre periodi dʼimposta consecutivi, subiscono le stesse penalità di queste ultime società riguardo allʼutilizzo del credito annuale Iva. Pertanto, se il triennio di perdita è il 2009-2011, lʼeventuale eccedenza Iva che non potrà essere compensata sarà quella emergente dalla dichiarazione 2012. 3) la norma fa riferimento al “reddito dichiarato”, come parametro da confrontare con il reddito minimo, cioè, di quello al lordo di perdite di esercizi precedenti utilizzate in compensazione. Tale principio vale sempre: “Ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa 67 TRIBUTARIO Imposte dirette e indirette maggio 2013 Tributario Imposte dirette e indirette sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato”. 10. Black list Allʼimpresa che ha effettuato acquisti da società cosiddette “black list” senza indicare separatamente gli importi in dichiarazione, ma che dimostra lʼesistenza di una delle esimenti, cioè che - ai sensi dellʼart. 110, comma 11, del Tuir - “le imprese estere svolgono prevalentemente unʼattività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”, si applica la sanzione proporzionale pari al 10% dellʼimporto complessivo dei costi non indicati separatamente, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro. 11. Contenzioso Non è assoggettato allʼimposta di bollo lʼatto con cui si delega un professionista a partecipare alla pubblica udienza. La delega, in tal caso, rientra tra gli “atti funzionali” al processo tributario (quelli finalizzati ad ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale), per i quali è prevista lʼesclusione dal tributo. La circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. Studi di settore Cassetto fiscale Comunicato stampa dellʼAgenzia delle Entrate del 20 febbraio 2013 Contenuto in sintesi A decorrere dal 20 febbraio 2013 i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore via web. LʼAgenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa, datato 20 febbraio 2013, recante: “Il Cassetto fiscale apre agli studi di settore. Al via la nuova applicazione dedicata alle partite Iva”. A decorrere dal 20 febbraio 2013 i titolari di partita Iva possono accedere alle informazioni relative alla propria posizione rispetto agli studi di settore via web. È infatti disponibile una nuova sezione del Cassetto fiscale, accessibile dallʼarea dedicata ai servizi online sul sito internet dellʼAgenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Il servizio che consente agli utenti Fisconline ed Entratel di consultare le proprie informazioni fiscali si arricchisce di nuovi documenti relativi agli studi di settore. In particolare, grazie alla nuova procedura messa a punto dallʼAgenzia delle Entrate, i contribuenti potranno visualizzare: - e anomalie evidenziate in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 (periodo dʼimposta 2010) e Gerico 2011 (periodo dʼimposta 2010); 68 maggio 2013 Tributario - gli inviti a presentare il modello degli studi di settore, relativo al periodo dʼimposta 2010, trasmessi ai contribuenti che risultano non averlo validamente inviato; - le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore compilati per il periodo di imposta 2010, inviate questʼanno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite il canale Entratel, e le relative risposte trasmesse dagli stessi utilizzando la procedura informatica dedicata. Come visualizzare le informazioni sugli studi di settore Per consultare il Cassetto fiscale e conoscere così la propria posizione ai fini degli studi di settore, basta richiedere il pin e la password di accesso ai servizi online dellʼAgenzia. Una volta entrati nel Cassetto è sufficiente selezionare dal menu a sinistra la voce “Studi di settore”. Studi di settore Modifiche Decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze del 21 marzo 2013 Contenuto in sintesi Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha approvato le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza. Sulla Gazzetta ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto del ministero dellʼEconomia e delle Finanze, datato 21 marzo 2013, recante: “Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2012”. Con il decreto in esame sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, delle integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza. Indicatori di coerenza Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche negli allegati 1 e 2 al decreto in esame: a) lʼallegato n. 1 contiene la nota tecnica e metodologica relativa agli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati già previsti per il 2011 e di regola confermati nel 2012; b) lʼallegato n. 2 contiene la nota tecnica e metodologica relativa al nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali. Questo nuovo indicatore, previsto per 50 studi di settore “evoluti”/2012, segnalerà come “non normali” i contribuenti che pur indicando informazioni riferibili a beni strumentali nel quadro “dati strutturali” non hanno dichiarato il relativo valore tra i dati contabili. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi (come modificati dal decreto in esame) evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. 69 TRIBUTARIO Imposte dirette e indirette maggio 2013 Tributario Imposte dirette e indirette Decorrenza Le suddette modifiche agli studi di settore si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'Anagrafe tributaria Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 Contenuto in sintesi A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali. LʼAgenzia delle Entrate definisce le modalità per la suddetta comunicazione. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 25 marzo 2013, recante: “Disposizioni di attuazione dellʼarticolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Modalità per la comunicazione integrativa annuale allʼarchivio dei rapporti finanziari”. L'art. 11, commi 2 e 3, del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 214/2011 (cosiddetto decreto “salva Italia"), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni bancarie necessarie ai controlli fiscali ed ogni informazione relativa a tali rapporti (per un esame completo vd. ns. circ. n. 127/2011). Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate definisce le modalità per gli operatori finanziari per la trasmissione da parte degli operatori finanziari della suddetta comunicazione. Dati oggetto della comunicazione Gli operatori finanziari dovranno trasmettere, con cadenza annuale: 1. i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, ed a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; 2. i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione; 3. per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; 4. i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua. Termine per la comunicazione Gli operatori finanziari dovranno trasmettere la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni. Circa le informazioni relative all'anno 2011, queste devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2013, mentre le informazioni relative all'anno 2012 devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2014. 70 maggio 2013 Tributario Gestione del flusso dei dati Circa la gestione del flusso dei dati, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo canale di trasmissione. La nuova infrastruttura, “Sistema di interscambio dati (Sid)”, prevede una connessione tra sistemi informativi application-toapplication, consentendo uno scambio totalmente automatizzato. Ricevute ed esiti da parte dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuto invio della comunicazione integrativa, dopo che il controllo formale ha avuto esito positivo, indicando: • numero del file; • protocollo del medesimo file. In caso di irregolarità dei dati, incongruenze delle informazioni od anomalie dei file, l'Agenzia delle Entrate comunica la mancata accettazione con la ricevuta di scarto. Anche in tal caso sarà emesso il numero del file, il protocollo attribuito ed il motivo dello scarto. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, comunica l'eventuale incongruenza dei dati ricevuti con quelli disponibili nell'archivio dei rapporti finanziari. In tal caso, l'utente può inviare un nuovo file entro i due mesi successivi alla ricevuta dell'esito negativo della comunicazione. Trattamento dei dati e privacy Le informazioni acquisite confluiscono in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ("archivio dei rapporti finanziari") e sono trattate in osservanza delle regole della riservatezza e della protezione dei dati. Le informazioni serviranno alla formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione fiscale, in base a criteri che saranno individuati da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. I dati, inoltre, saranno utilizzati ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in merito alla "dichiarazione sostitutiva unica" necessaria per ottenere prestazioni sociali agevolate (ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 109 del 1998) e per il controllo sulla corrispondenza dei dati indicati nella stessa dichiarazione. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.. Controllo formale delle dichiarazioni Versamento delle somme dovute Istituzione codici tributo Risoluzione n. 21 dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per consentire il versamento, mediante il mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dallʼAgenzia stessa in seguito al controllo formale delle dichiarazioni. 71 TRIBUTARIO Imposte dirette e indirette maggio 2013 Tributario Imposte dirette e indirette LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 21, datata 29 marzo 2013, recante: ”Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973”. Si ricorda che il controllo formale, ai sensi dellʼart. 36-bis del Dpr n. 600/1973, consente agli uffici finanziari, avvalendosi di procedure automatizzate, di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai dichiaranti, senza però precludere la possibilità di ulteriori accertamenti effettuati con il controllo di merito; quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, lʼesito della liquidazione è comunicato al contribuente. Al fine di consentire il versamento, mediante il mod. F24, delle somme dovute dai contribuenti a titolo di addizionale comunale allʼIrpef (imposta, interessi e sanzioni) a seguito delle comunicazioni inviate in base al suddetto controllo formale delle dichiarazioni per lʼanno dʼimposta 2011 e successivi, lʼAgenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo: • “910B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef - IMPOSTA”; • “911B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef – INTERESSI”; • “912B” denominato “Art. 36-bis, Dpr n. 600/73 – addizionale comunale allʼIrpef – SANZIONE”. I suddetti codici sono utilizzati nellʼeventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dellʼarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, intenda versare solo una quota dellʼimporto complessivamente ivi richiesto a partire dallʼanno dʼimposta 2011. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” il codice catastale del comune in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio del periodo dʼimposta di riferimento, e nei campi specificamente denominati, il codice atto e lʼanno di riferimento (nella forma “AAAA”), presenti nella stessa comunicazione. Il codice catastale del comune è reperibile nella “Tabella dei codici catastali dei comuni” pubblicata sul sito Internet dellʼAgenzia delle Entrate. Modello Unico Ricevuta – Modifiche Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 2 aprile 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate ha reso noto che nel testo delle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico, relativo al periodo dʼimposta 2012, dei professionisti e degli imprenditori sarà indicato uno specifico “invito” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui fosse tenuto ma non lʼavesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellʼapplicazione degli studi di settore. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato: • il comunicato stampa datato 3 aprile 2013, recante: “Presentazione del modello Unico senza studi di settore. Con la ricevuta arriva anche lʼinvito telematico”; • il provvedimento datato 2 aprile 2013, recante: “Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”. 72 maggio 2013 Tributario Con il provvedimento in esame lʼAgenzia delle Entrate dispone che nelle ricevute di avvenuta presentazione del modello Unico dei professionisti e degli imprenditori sarà indicato uno specifico “invito” al contribuente a trasmettere, nel caso in cui fosse tenuto ma non lʼavesse fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellʼapplicazione degli studi di settore. Questa nuova modalità di comunicazione telematica consente al contribuente, che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di settore, di porre rimedio senza incorrere nelle sanzioni. Tale novità interesserà le dichiarazioni dei redditi relative al periodo dʼimposta 2012. I soggetti interessati sono coloro che dichiarano redditi derivanti da una attività dʼimpresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato uno studio di settore e che, in sede di dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati, pur non avendo indicato una causa di esclusione dalla presentazione dello stesso. Tributi locali Imu - Quesiti sulla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote di pagamento della prima rata dell'imposta Risoluzione n. 5/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2013 Contenuto in sintesi Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze con la risoluzione in esame chiarisce alcuni aspetti dellʼImu applicabili agli immobili del gruppo catastale D (es. alberghi) e sullʼapplicazione delle aliquote stabilite dai comuni e non ancora pubblicate. Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 5/DF, datata 28 marzo 2013, recante: “Imposta municipale propria (Imu) di cui allʼart. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dallʼart. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dellʼimposta e di assegnazione della casa coniugale”. Con il provvedimento in esame il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti relativi alle novità recate alla disciplina dell'Imu dalla Legge di stabilità 2013, nonché alla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote di pagamento della prima rata dell'imposta. Novità recate dalla Legge di stabilità 2013 alla disciplina dell'Imu L'art. 1, comma 380, della L n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013): 1. ha soppresso la riserva allo Stato della quota dell'Imu dovuta su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze e pari allo 0,38%; 73 TRIBUTARIO Imposte dirette e indirette maggio 2013 Tributario Tributi locali 2. ha riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 3. ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per un esame completo vedi la ns. circ. n. 1/2013). Il ministero precisa che le predette modifiche incidono sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi - per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In tal caso, il maggior gettito dell'Imu è destinato al comune stesso. Invece, viene, ora, esclusa la facoltà da parte dei comuni di ridurre l'aliquota standard dello 0,76% per tale tipologia di immobili. Pertanto, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, risultano incompatibili con le nuove disposizioni: • la facoltà concessa ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires o per gli immobili locati; • la facoltà concessa ai comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori. Versamento della prima rata dell'Imu e pubblicazione sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere di approvazione delle aliquote L'art. 13, comma 13-bis, del Dl n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ha disposto che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imu, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it, e che gli effetti delle medesime deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito stesso, a condizione che la predetta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce (vedi per un esame completo la ns. circ. n. 124/2011). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. Nel documento in esame è stato precisato che qualora alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l'avvenuta pubblicazione sul medesimo sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l'anno 2012, il contribuente dovrà applicare le aliquote stabilite dal citato Dl n. 201/2011. Il dipartimento delle Finanze ha, inoltre, precisato che il comune che intende modificare per l'anno 2013 le aliquote già applicabili per l'anno 2012, deve inviare, esclusivamente, in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013. Pertanto, non potranno essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. Il comune, invece, qualora intenda confermare le aliquote dell'anno 2012, deve accertarsi che la deliberazione relativa all'anno 2012 sia stata pubblicata sul predetto sito e, in caso contrario, inviarla con le medesime modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all'anno 2012. Nell'ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dal citato Dl n. 201/ 2011. Infine, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate sul sito informatico www.finanze.it, entro il 30 aprile 2013, ai soli ai fini del versamento della prima rata dell'Imu, da effettuarsi entro il 17 giugno 2013. 74 maggio 2013 Tributario Tarsu – Tares Interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni Modalità Comunicato stampa e provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 Contenuto in sintesi LʼAgenzia delle Entrate definisce le regole di scambio tra lʼAgenzia stessa e i comuni dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari, ai fini dellʼaccertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato: - il comunicato stampa, datato 29 marzo 2013, recante: “Interscambio dei dati catastali fra Entrate e Comuni. Tutte le modalità in un provvedimento”, - il provvedimento prot. n. 39724/2013, datato 29 marzo 2013, recante: “Modalità di interscambio tra lʼAgenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dellʼarticolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Si ricorda che la Legge finanziaria anno 2013 (L 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto disposizioni che disciplinano e regolano l'operatività del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 (per un esame completo vd. ns. circ. n. 1/2013). La Tares sostituisce dallʼanno 2013 la tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu). La tariffa del nuovo tributo è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte. La Tares farà riferimento alle medesime superfici dichiarate ai fini Tarsu; solo quando sarà attivata l'interazione dei data base fra Catasto e comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l'80% della superficie catastale dell'immobile (per un esame completo vd. ns. circ.n. 10/2013). Si sottolinea preliminarmente che la procedura, qui di seguito illustrata, non riguarda le unità immobiliari a destinazione speciale (ad es., gruppo D e E). Ai fini della predetta interazione dei data base tra catasto e comuni, il provvedimento in esame definisce le procedure di scambio tra lʼAgenzia delle Entrate e i comuni dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, per lʼaccertamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tares, (art. 14, comma 1, del Dl n. 201/2011). Tali dati sono determinati scorporando dalla superficie catastale, per le sole destinazioni abitative, quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. Il tracciato per lʼinterscambio dei dati di superficie ai fini della Tares è stato predisposto sulla base di quello già in uso per lʼapplicazione della Tarsu. Infatti, in entrambe le tipologie di interscambio sono presenti, per ciascuna unità immobiliare, tra gli altri, i seguenti dati: identificativo catastale, intestatari catastali e indirizzo presente nella banca dati. Nel caso in cui i comuni riscontrassero scostamenti significativi della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria rispetto ai dati in loro possesso possono segnalare allʼAgenzia le eventuali incongruenze. Come già previsto per la Tarsu, la chiave primaria di ricerca rimane lʼidentificativo catastale dellʼimmobile, a cui si affianca lʼindirizzo, che può essere utilizzato come chiave secondaria di ricerca. Per la comunicazione dei dati vengono utilizzate le piattaforme informatiche, denominate “Portale per i comuni” e “Sistema di Interscambio”. 75 TRIBUTARIO Tributi locali maggio 2013 Tributario Tributi locali Le regole per lʼinterscambio sono pubblicate entro il 15 aprile sul sito internet dellʼAgenzia delle Entrate, nellʼarea relativa alle attività di competenza dellʼex Agenzia del Territorio. Successivamente, verrà comunicata la data di attivazione del servizio mediante pubblicizzazione sul sito internet dellʼAgenzia. Presentazione della dichiarazione Imu per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D senza attribuzione di rendita, posseduti da imprese Risoluzione n. 6/DF del ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2013 Contenuto in sintesi Il termine di presentazione della dichiarazione Imu, per lʼanno 2013, relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati è il 31 marzo 2014. Il ministero dellʼEconomia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 6/DF, datata 28 marzo 2013, recante: “Imposta municipale propria (Imu) di cui allʼart. 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito”. Con il provvedimento in esame il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellʼimposta. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, è quella della chiusura del periodo dʼimposta relativo alle imposte sui redditi (vd. istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu). Il ministero ricorda quanto già sostenuto nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ossia che "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l'art. 5, comma 3 del Dlgs n. 504 del 1992, stabilisce che fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze". 76 maggio 2013 Tributario Ciò premesso, la questione è se la chiusura del periodo di imposta, richiamato nelle predette istruzioni al modello di dichiarazione Imu, a partire dal quale deve essere computato il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione, sia: - quello nel quale sono stati contabilizzati i costi aggiuntivi che generano l'obbligo dichiarativo e, quindi, se la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi incrementativi; - quello in cui l'incremento del valore dovuto ai costi aggiuntivi ha efficacia ai fini del versamento dell'Imu, ossia il periodo d'imposta di riferimento per la determinazione del valore che costituisce la base imponibile per il versamento della relativa imposta annuale. Per il ministero il periodo d'imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile. La dichiarazione dell'Imu per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, cioè entro il 31 marzo 2014. l’Informatore REDAZIONE Federi co S ozzani Corso Venezia 47/49 20121 Milano Commercio Turismo Servizi Professioni n. 241 maggio 2013 anno LVI Organo d’i nformazi one e documentazi one di Uni one Confcommerci o Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza DIRETTORE RESPONSABILE Gi anroberto Costa PROPRIETA’ Uni one Confcommerci o Mi l ano, Lodi , Monza e Bri anza EDITRICE Promo. Ter Uni one sede e amministrazione Corso Venezia 47/49 20121 Milano 77 CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA PER LA VENDITA DELLA PUBBLICITÀ S tar Busi ness S rl Via diNovecchio 2/4 Località Ospedaletto, 56121 – Pisa Tel. 0503163919 [email protected] www.starbusiness.it AUTORIZZAZIONE Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 Una copia euro 0,568 TRIBUTARIO Tributi locali Seguici, connettiti, informati Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook agli indirizzi facebook.com/confcommerciomilano facebook.com/confcommerciomilanoufficiostampa Seguici su Twitter all’indirizzo twitter.com/confcommerciomi Guarda i nostri video su Youtube all’indirizzo youtube.com/confcommerciomilano Visita il sito www.unione.milano.it maggio 2013 Legale LEGALE In primo piano Indice IN PRIMO PIANO Art. 62 - Procedure istruttorie in materia di relazioni commerciali di cui all'art. 62 del Dl 1/2012 Regolamento Agcm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79 LEGGI E PROVVEDIMENTI Disciplina del commercio Regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli - Risoluzione n. 35929 del 1 marzo 2013.. . . . . . . . . . . Pag. 88 VARIE Segnalazione. Modulo dʼordine denominato “Pianta della Città Cassano dʼAdda”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segnalazione. Modulo dʼordine World Trade Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Pag. 89 91 In primo piano Procedure istruttorie in materia di relazioni commerciali Articolo 62 del Dl 1/2012 Regolamento Agcm È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 58, del 9 marzo 2013, il testo del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari", approvato con delibera dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'esito della sua adunanza del 6 febbraio 2013. Il testo ricalca abbastanza fedelmente la versione già sottoposta a consultazione pubblica da parte dell'Autorità, di cui alla nota n. 78 del 21 dicembre 2012. Rispetto alla bozza sono stati inseriti gli articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, ai termini del procedimento e alla partecipazione all'istruttoria, e sono state introdotti alcuni cambiamenti negli articoli già presenti. Di seguito le principali disposizioni contenute nel regolamento. 79 4 maggio 2013 Legale In primo piano Ambito di applicazione (articolo 2) L'aspetto forse più rilevante del regolamento riguarda il suo ambito di applicazione. L'art. 2, infatti, circoscrive l'applicazione dello stesso ai "procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione". L'art. 1 del regolamento di attuazione dell'art. 62 è stato interpretato, dall'Autorità, come un criterio volto a limitare la possibilità di attivare procedimenti istruttori alle fattispecie più rilevanti di violazioni della disciplina sui ritardi di pagamento. È necessario tuttavia precisare che bisogna tenere distinti la sfera di intervento dell'Autorità, dall'ambito oggettivo di applicazione della norma, che, anche quando si esula dai casi disciplinati nel regolamento, continua a rilevare ai fini civilistici (ad esempio ai fini dell'applicazione e del calcolo degli interessi legali di mora, che può rendersi necessario in caso di controversia innanzi ad un giudice ordinario). Istanza di intervento (articolo 4) L'Autorità può sempre intervenire d'ufficio. Tuttavia, anche ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse, può richiederne l'intervento, fornendo tutti gli elementi necessari a identificare correttamente il soggetto richiedente, l'operatore economico che ha posto in essere la condotta presunta illegittima, nonché l'operatore danneggiato e la condotta stessa oggetto dell'istanza. Relativamente a quest'ultima devono essere comunicati all'Autorità il luogo e le modalità di attuazione, i prodotti oggetto di transazione, la data di stipula e il periodo di validità del contratto, le condizioni contrattuali applicate, i termini di pagamento e di fatturazione e gli eventuali interessi. Per ciò che concerne l'operatore danneggiato dalla condotta, invece, sarà necessario fornire i dati concernenti il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato. Chiaramente saranno (anche) questi gli elementi sui quali l'Autorità baserà la propria valutazione in merito all'esistenza di quel significativo squilibrio tra le posizioni di forza commerciale dei soggetti coinvolti che è il presupposto del suo intervento. Il quarto comma dell'articolo sanziona la mancata comunicazione di tali elementi con la non ricevibilità dell'istanza di intervento. Tale non ricevibilità non pregiudica tuttavia la possibilità, per l'Autorità, di compiere ulteriori approfondimenti ai fini dell'avvio di un'istruttoria, sia d'ufficio sia su segnalazione delle associazioni di categoria o di altri soggetti terzi. Qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere, già in questa fase, che la condotta commerciale violi l'art. 62, il responsabile del procedimento, sentito il collegio, può invitare per iscritto l'operatore economico a rimuovere i profili di possibile illiceità della condotta (cd. moral suasion). Provvedimenti pre-istruttori (articolo 5) Tra i motivi che sono in grado di determinare la chiusura della fase pre-istruttoria, rilevano in particolare, oltre a quello relativo alla presentazione di un'istanza incompleta e al caso in cui l'operatore si conformi a quanto richiesto dal responsabile del procedimento mediante la moral suasion, quello di cui alla lett. e) dell'art. 5. Si può infatti arrivare a una decisione di "non luogo a provvedere" nel caso in cui la richiesta di intervento sia relativa a una condotta che non rientra tra le priorità di intervento che l'Autorità, con apposito atto, può individuare, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Avvio dell'istruttoria (articolo 6) Il responsabile del procedimento dispone l'avvio dell'istruttoria entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento, e lo comunica alle parti, informando anche gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento. Il regolamento prevede la possibilità, in presenza di un elevato numero di istanze, o quando le comunicazioni non possono avere luogo, di effettuare le comunicazioni tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Termini del procedimento (articolo 7) Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, o di 180 giorni quando una o entrambe le parti abbiano sede all'estero. 80 maggio 2013 Legale L'Autorità può comunque prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva o oggettiva del procedimento. Partecipazione all'istruttoria (articolo 8) I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono intervenire nel procedimento in corso quando, dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, possa derivargli un pregiudizio. Richiesta di informazioni e audizioni (articolo 9) Il regolamento prevede l'individuazione di un responsabile del procedimento, con il compito di acquisire "ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie" (art. 3). A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza. Inoltre può disporre, anche su richiesta delle parti, che le stesse o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia. Ispezioni (articolo 10) Spetta al collegio il compito di autorizzare le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso i soggetti ritenuti in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. I funzionari incaricati dispongono del potere di: - accedere a locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione (esclusi i luoghi di residenza e di domicilio estranei all'attività aziendale); - controllare i documenti, di qualunque specie, anche interni e informali, formati e utilizzati al fini dell'attività di impresa, a prescindere da chi ne sia l'autore; - prendere copia di tali documenti; - richiedere informazioni e spiegazioni orali. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati hanno la facoltà di farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che ciò comporti la sospensione dell'ispezione. Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio (articolo 11) Le parti e i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 6, hanno diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria. Tale diritto viene limitato per quei documenti che contengono informazioni riservate, ed escluso nel caso in cui ci si trovi in presenza di segreti commerciali. In quest'ultimo caso l'accesso può essere consentito, in forma comunque parziale, solo quando i documenti contengano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore (comma 3). Al fine di ottenere le restrizioni all'accesso appena dettagliate, i soggetti interessati devono presentare un'apposita richiesta motivata agli uffici competenti. Il responsabile del procedimento può respingere la richiesta quando non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti. Chiusura dell'istruttoria (articolo 12) Quando il responsabile del procedimento ritiene che la pratica sia sufficientemente istruita, comunica alle parti la data di conclusione della stessa, fissando un termine di almeno 10 giorni entro cui possono presentare memorie o documenti. Una volta conclusa la fase istruttoria, gli atti vengono rimessi al collegio per l'adozione del provvedimento finale. 81 LEGALE In primo piano maggio 2013 Legale In primo piano Decisione dell'Autorità (articolo 13) Il collegio delibera l'adozione di due tipi di provvedimenti finali: • decisione di non illiceità della condotta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62; • decisione di illiceità, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62. Per ciò che concerne le sanzioni pecuniarie, il regolamento stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale" (art. 15). Il provvedimento viene pubblicato, entro 20 giorni, nel bollettino dell'Autorità, e può essere oggetto di un comunicato stampa al fine di assicurare la più ampia conoscenza dell'attività dell'Autorità. Comunicazioni (articolo 14) Il regolamento prevede che tutte le comunicazioni relative al procedimento siano effettuate nelle seguenti forme: • • • • raccomandata con avviso di ricevimento consegna a mano contro ricevuta posta elettronica certificata e firma digitale fax con conferma scritta di ricevimento Rispetto al testo della bozza, è venuto meno il riferimento alla sola "posta elettronica e fax", strumenti non in grado di offrire certezza in merito all'effettivo ricevimento delle comunicazioni. Disposizioni finali (articolo 16) Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e cioè il 24 marzo 2013. DELIBERA dellʼAutorità garante della concorrenza e del mercato del 6 febbraio 2013. Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Art. 62»: l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività e successive modificazioni»; b) «decreto ministeriale di attuazione»: il Dm 19 ottobre 2012, n. 199 concernente «Attuazione dell'articolo 62 del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 novembre 2012, n. 274; c) «Autorità»: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) «collegio»: il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; e) «operatore economico»: l'impresa, anche individuale, che acquista o vende i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale o professionale; f) «sanzione»: le sanzioni individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 62, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; g) «Bollettino»: il Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale. 82 maggio 2013 Legale Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale di attuazione, si applica ai procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione. Articolo 3 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all'unità organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato. 2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti, comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attività istruttoria. Articolo 4 Istanza di intervento 1. Fatta salva la possibilità per l'Autorità di intervenire d'ufficio, ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse può richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (Pec), l'intervento dell'Autorità nei confronti di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano, che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere: a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, con indicazione dell'attività economica svolta, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax; b) elementi, corredati dalla relativa documentazione, idonei a consentire una precisa identificazione: i) dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; ii) dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l'attività economica svolta, l'indirizzo della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato; iii) della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e modalità di attuazione della condotta, prodotti oggetto di transazione, data di stipula e periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di pagamento e di fatturazione, nonché eventuali interessi; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità, quale copia di eventuali reclami già inoltrati dall'impresa destinataria della condotta alla controparte commerciale ed esito degli stessi, copia della corrispondenza intercorsa con la medesima controparte e/o della documentazione contrattuale. 3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza, la cui valutazione è rimessa al responsabile del procedimento. 4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché i dati identificativi del soggetto denunciante costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unità organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone il collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6, anche a fronte di segnalazioni pervenute da associazioni di categoria o da altri soggetti terzi. 5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che la relazione commerciale sia in violazione dell'art. 62, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il collegio, può invitare l'operatore economico, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile illiceità della condotta (moral suasion). 83 LEGALE In primo piano maggio 2013 Legale In primo piano Articolo 5 Provvedimenti pre-istruttori 1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi: a) irricevibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 4; b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 62 e dal decreto ministeriale di attuazione; c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti; d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte dell'operatore commerciale dei profili di possibile illiceità della pratica (moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5; e) non luogo a provvedere per richieste di intervento relative a condotte non rientranti tra le priorità di intervento dell'Autorità, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che intende perseguire. 2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai sensi della lett. e) del comma 1 del presente articolo. Resta impregiudicata la facoltà dell'Autorità di acquisire successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravvenuti. Articolo 6 Avvio dell'istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi agli atti del fascicolo ed informato il Collegio, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 62, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 4, 5 e 6 del relativo decreto ministeriale di attuazione. L'avvio dell'istruttoria è disposto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e tale termine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse. 2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria alle parti e ne informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria può anche essere data comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa, informato il collegio. 3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati. Articolo 7 Termini del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. 2. Nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. 3. L'Autorità può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Articolo 8 Partecipazione all'istruttoria 1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente: 84 maggio 2013 Legale a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax; b) indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire; c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria. 2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può: a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. Articolo 9 Richiesta di informazioni e audizioni 1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato, avvalendosi, ove necessario, del supporto operativo della Guardia di finanza, ai sensi dall'art. 62, comma 8. 2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio. 3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza. 4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. Al termine dell'audizione è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta. Articolo 10 Ispezioni I. Il collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti. 2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che ne precisi l'oggetto. 3. Non costituisce giustificato motivo del rifiuto o dell'omissione di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti l'opposizione: a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali; b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo. 4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico. 5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine; 85 LEGALE In primo piano maggio 2013 Legale In primo piano b) controllare i documenti di cui al comma 4; c) prendere copia di tali documenti; d) richiedere informazioni e spiegazioni orali. 6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione. 7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale. 8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza. Articolo 11 Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio 1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2. 2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative alle persone e agli operatori economici coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio. 3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi. 4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e degli operatori commerciali a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati. 5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. 6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e altre istituzioni, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione. 7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi. 8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne dà motivata comunicazione agli interessati. 9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria di cui all'articolo 10. 10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria. 11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. Articolo 12 Chiusura dell'istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti. 2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al collegio per l'adozione del provvedimento finale. 86 maggio 2013 Legale Articolo 13 Decisione dell'Autorità 1. All'esito dell'istruttoria, il collegio delibera l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti finali: a) decisione di non illiceità della condotta commerciale ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62; b) decisione di illiceità - ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62, della condotta commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria, nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62. 2. Il provvedimento finale dell'Autorità contiene l'indicazione del termine ed il soggetto presso cui è possibile ricorrere. 3. Il provvedimento finale dell'Autorità è comunicato alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel Bollettino dell'Autorità. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l'Autorità può rendere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa. Articolo 14 Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e firma digitale, fax con conferma scritta di ricevimento. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 2. Alle parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica certificata o al domicilio dagli stessi indicato, ovvero presso l'ultima residenza dell'operatore commerciale, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. Articolo 15 Sanzioni 1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62, conseguenti alla violazione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 16 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 87 LEGALE In primo piano maggio 2013 Legale Leggi e provvedimenti DISCIPLINA DEL COMMERCIO Regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli Risoluzione n. 35929 del 1º marzo 2013 Il ministero dello Sviluppo economico, nel rispondere ad un quesito posto da un comune fornisce un quadro sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti. Viene infatti chiesto al ministero se sia lecita ed in caso affermativo, come debba essere regolata, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga su un'area privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario. Il ministero dello Sviluppo economico, cita l'articolo 4 comma 2 del Dlgs 228/2001 che consente espressamente la possibilità per i produttori, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione, infatti, recita che è consentita la vendita al dettaglio su una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività. Pertanto, poiché l'attività descritta nel quesito è svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, e gli imprenditori risultano regolarmente iscritti nel registro delle imprese, essi dispongono in modo legittimo dell'area e possono esercitare la vendita in prevalenza dei propri prodotti senza neanche la comunicazione al comune competente per territorio. Il ministero richiama utilmente le norme e le circolari interpretative, che rappresentano la regolamentazione di base dell'attività di vendita di prodotti agricoli da parte degli imprenditori – produttori agricoli. Elenchiamo di seguito le principali previsioni che hanno fornito la base per la risposta al quesito. Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, articolo 4 in materia di vendita da parte degli imprenditori agricoli: - comma uno: gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità; - comma due: la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività - al comma sette: che detta vendita non è regolamentata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, 114; - al comma otto: che si applicano le disposizioni del decreto legislativo 114 del 1998 solo quando l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente, sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali, ed a € 4 milioni di euro per le società. Alla luce della normativa richiamata, le imprese sono classificate agricole e sono dunque legittimate a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, solo se i ricavi rientrino nei limiti di fatturato indicati. Al contrario, in caso di superamento delle soglie fissate, le imprese agricole divengono imprese commerciali a tutti gli effetti con il conseguente assoggettamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, 114. Le aziende agricole, per poter vendere i propri prodotti dovranno esperire le seguenti formalità: - in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche: comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'impresa; - per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio: comunicazione al comune sede del posteggio con contestuale richiesta di assegnazione del posteggio medesimo; - per la vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità: non è prevista neanche la comunicazione al comune competente per territorio. Dette disposizioni si applicano anche alla vendita di prodotti "derivati" dai prodotti agricoli, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli mezzo o tecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo 88 maggio 2013 Legale dell'impresa. Con nota del ministero dello Sviluppo economico del 13 agosto del 2009 n. 73834, era stato precisato che i prodotti "derivati" sono anche quelli non provenienti dai propri fondi, ma prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra indicate. L'ufficio legislativo del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, con propria nota n. 8425 del 27 settembre 2006, specificava la necessità di essere regolarmente iscritti alla camera di commercio per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Detta iscrizione non era invece richiesta in caso di vendita effettuata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o in zone limitrofe. Infine, in riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è recentemente intervenuto l'articolo 27 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che consente all'imprenditore agricolo di iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante, contestualmente all'avvio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione. Varie Segnalazione Modulo dʼordine denominato “pianta della città Cassano dʼAdda” Si segnala che viene diffuso, ad opera di una società con sede in Germania, un modulo la cui sottoscrizione determina la stipulazione di un vero e proprio ordine, al costo di € 66,00 mensili, avente ad oggetto la registrazione dei dati anagrafici dellʼimpresa del sottoscrittore nellʼambito della Pianta della città di Cassano dʼAdda. Si segnala che detto contratto, della durata iniziale di anni due è revocabile, per iscritto, entro giorni 14 dalla data dellʼordine ed è rinnovabile automaticamente di anno in anno se non disdetto a mezzo lettera raccomandata con tre mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza; foro competente, in caso di controversia, è stabilito quello tedesco. Quanto sopra premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo a valutare, con la massima attenzione, il suo contenuto e di non apporre in esso alcun timbro e/o firma onde evitare di contrarre unʼobbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa. 89 LEGALE Leggi e provvedimenti maggio 2013 Legale Varie 90 maggio 2013 Legale Segnalazione Modulo dʼordine World Trade Register Si segnala che viene diffuso, anche tramite posta elettronica, ad opera di una società con sede in Olanda, un modulo, in lingua inglese, la cui sottoscrizione determina la stipulazione di un vero e proprio ordine, al costo di euro 995,00 annui, avente quale oggetto lʼinserimento dei dati anagrafici dellʼimpresa del sottoscrittore allʼinterno del registro “World Trade Register”. Si specifica che detto contratto, della durata iniziale di anni tre è rinnovabile, automaticamente, di anno in anno se non disdetto, a mezzo lettera raccomandata, con due mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza; foro competente, in caso di controversie, è stabilito quello olandese. Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo a valutare, con la massima attenzione, il suo contenuto e di non apporre in esso alcun timbro e/o firma onde evitare di contrarre unʼobbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa. Si allega il testo del modulo. 91 LEGALE Varie LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per gli imprenditori ed i professionisti iscritti a Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che desiderano accedere ad un’assistenza sanitaria altamente qualificata. 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Regione Lombardia: bando per il sostegno alle reti di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 94 95 In primo piano Unioncamere Lombardia progetto Start Diffusione della cultura imprenditoriale e sostegno allo start up e allʼoccupazione giovanile Il progetto è finalizzato ad offrire servizi gratuiti di formazione, assistenza e accesso al credito a coloro che intendono avviare una nuova attività e concedere contributi sotto forma di voucher per l’assunzione/stabilizzazione di personale. 6 Il progetto Start è suddiviso in due misure distinte: • Misura 1: supporto alla creazione dʼimpresa e attività di lavoro autonomo, a beneficio di inoccupati, disoccupati, cassintegrati o iscritti alle liste di mobilità, intenzionati ad avviare unʼattività dʼimpresa o di lavoro autonomo con sede legale ed operativa in Lombardia. La prima misura è costituita da 4 azioni interdipendenti (possono accedere allʼazione A2 coloro che hanno passato la selezione dellʼazione A1, allʼazione A3 coloro che hanno beneficiato dei servizi dellʼazione A2 e così via): - Azione A1: colloqui di selezione sul mettersi in proprio per la definizione dellʼidea imprenditoriale; 93 BANDI E FINANZIAMENTI In primo piano maggio 2013 Bandi e finanziamenti In primo piano - Azione A2: corsi di formazione per la definizione del progetto imprenditoriale; - Azione A3: assistenza individuale per la stesura del Business Plan; - Azione A4: accesso al credito bancario garantito da un Confidi. • Misura 2: sostegno dellʼoccupazione giovanile, a beneficio di micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Lombardia operanti nei settori tessile/design di moda, green economy, digitalizzazione oppure in qualsiasi altro settore purché iscritte al Registro imprese da meno di quattro anni. La seconda misura è costituita da due azioni interdipendenti (possono accedere allʼazione B2 le imprese beneficiarie del voucher B1): - Azione B1: voucher per lʼoccupazione o stabilizzazione lavorativa di giovani al di sotto dei 35 anni. Lʼimporto del voucher ottenibile è compreso tra € 8.000,00 e € 10.000,00, in relazione alla tipologia di intervento (assunzione di un nuovo dipendente o stabilizzazione di personale già impiegato nellʼimpresa richiedente). - Azione B2: corsi di formazione rivolti ai giovani occupati o stabilizzati. Le domande di partecipazione al bando possono essere inviate accedendo al sito dedicato a Start 2013, www.start.lombardia.it, previa registrazione e accesso allʼArea riservata, dove è possibile trovare ogni informazione sulle due misure del bando. Le domande a valere sulla Misura 1 per lʼaccesso ai colloqui di selezione (azione A1) possono essere inviate da subito sino ad esaurimento posti disponibili. Le domande a valere sulla Misura 2 per richiedere il voucher occupazione (azione B1) possono essere inviate dal 28 maggio 2013 ore 9:30 al 12 luglio 2013 ore 18:00, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. Entro 7 giorni di calendario dallʼinvio on-line, la domanda di candidatura generata dal sistema informatico deve essere inviata, a pena di inammissibilità, attraverso la Pec allʼindirizzo [email protected]. Finanziamenti Regione Lombardia V bando Distretti del commercio Regione Lombardia ha emesso il 5° bando distretti del commercio che prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di: comuni, associazioni e micro, piccole e medie imprese operanti nei settori: commercio, turismo e servizi e con sede operativa in uno dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione Lombardia per la realizzazione di progetti relativi alle seguenti aree di intervento: • qualificazione e sviluppo del distretto; iniziative di governance evoluta • attrattività e animazione del territorio • sostegno alle imprese. 94 maggio 2013 Bandi e finanziamenti Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di € 75.000,00. La domanda di contributo dovrà essere presentata dai soggetti capofila dei distretti (comuni, comunità montane, unioni di comuni) a partire dalle ore 10,00 del 22 aprile 2013 ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31 maggio 2013, esclusivamente in forma telematica, accedendo al sistema informatico “Finanziamenti on-line” (https://gefo.servizi.it). Le domande verranno valutate in base a determinati criteri di valutazione e premialità aggiuntive. Regione Lombardia Bando per il sostegno alle reti di impresa Regione Lombardia ha emesso il bando per il sostegno alle reti di impresa che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore di micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico e con sede legale e/o operativa in Lombardia che intendono costituire o sviluppare unʼaggregazione di imprese attraverso la forma giuridica del contratto di rete per la realizzazione di progetti innovativi, caratterizzati da: innovazione di prodotto, servizio, processo e organizzazione relativi alle seguenti aree di intervento: • sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dallʼaggregazione (progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, etc.), finalizzate allʼaumento dellʼefficienza e della produttività e/o allʼampliamento della capacità produttiva delle singole imprese; • sviluppo di sistemi e strumenti integrati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni; • realizzazione di attività di servizio comuni, per creare nuovi prodotti/servizi/processi produttivi, logistici e distributivi, o sviluppare ulteriormente prodotti, servizi o processi già esistenti; • sviluppo di nuove iniziative relative a nuovi prodotti o servizi con caratteristiche di novità rispetto al mercato e/o incentrati sullʼutilizzo di nuove tecnologie. Non sono ammissibili progetti che prevedono un piano di spesa: - inferiore a € 75.000,00 attribuito alla rete di impresa - inferiore a € 20.000,00 attribuito ad ogni singola impresa aderente alla rete Il bando prevede un contributo in conto capitale pari al 40% dellʼinvestimento complessivo ammissibile e fino a un massimo di € 200.000,00. La domanda di contributo - il termine è stato prorogato - deve essere presentata entro il 17 luglio 2013, esclusivamente in forma telematica e con lʼapposizione della firma digitale, accedendo al sistema informatico “Finanziamenti on-line” (https://gefo.servizirl.it/fesr). La procedura di presentazione si concluderà con lʼassegnazione del numero di protocollo, successivamente allʼinvio della domanda e allʼavvenuto pagamento del bollo (€ 14,62) in forma telematica, tramite carta di credito Visa o Mastercard. Le domande vengono valutate in base a determinati criteri di valutazione e premialità aggiuntive. 95 BANDI E FINANZIAMENTI Finanziamenti maggio 2013 Commercio estero Indice IN PRIMO PIANO La prova della vendita all'estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 97 LEGISLAZIONE NAZIONALE Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. LEGISLAZIONE COMUNITARIA Regolamento di esecuzione (Ue) n. 260/2013 del Consiglio del 18 marzo 2013. Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102 98 In primo piano La prova della vendita all'estero L'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, precisa che ai fini della non imponibilità Iva anche il documento di trasporto costituisce prova che il bene è stato venduto all'estero. Prendendo atto che «la legge italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario», le Entrate ricordano i chiarimenti forniti in precedenza con le 6 risoluzioni 345/E del 28 novembre 2007 e 477/E del 15 dicembre 2008. In particolare l'Agenzia ricorda che "la risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare l'uscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre l'obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro". Quindi le Entrate sottolineano che «la successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell'affrontare lo specifico caso relativo alle cessioni franco fabbrica, nelle quali il cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce a ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per 97 COMMERCIO ESTERO In primo piano maggio 2013 Commercio estero In primo piano ricevuta, chiarisce che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a titolo meramente esemplificativo. Ne consegue che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro". Alla luce dell'evoluzione della prassi commerciale, l'agenzia delle Entrate ritiene che il Cmr elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale. Legislazione nazionale Clausola “franco fabbrica” Chiarimenti Risoluzione n. 19/E dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 RISOLUZIONE n. 19/E dellʼAgenzia delle Entrate del 25 marzo 2013. Interpello ai sensi dellʼart. 11 della legge n. 212 del 2000 Chiarimenti in merito alla prova dellʼavvenuta cessione intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco fabbrica” di cui allʼarticolo 41 del Dl n. 331/1993. Con lʼinterpello specificato in oggetto concernente lʼinterpretazione dellʼarticolo 41 del Dl 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, è stato esposto il seguente Quesito La società Alfa spa (nel prosieguo, anche “la società” o “lʼistante”), chiede di conoscere se i mezzi di prova utilizzati nellʼambito della propria attività commerciale possano ritenersi conformi agli oneri documentali gravanti sul contribuente in relazione alla prova del trasporto intracomunitario di beni, affinché lʼoperazione possa considerarsi cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dellʼart. 41 del Dl 331/1993. Più in particolare, la società istante rappresenta che, nel corso della sua ordinaria operatività, effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti allʼinterno della Ue con trasporto degli stessi al di fuori dellʼItalia, utilizzando diverse modalità di trasporto della merce avvalendosi altresì di differenti soggetti trasportatori. La società, ai fini della tenuta di una regolare contabilità, conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura delle operazioni di cessione intracomunitaria effettuate. A dimostrazione di ciò, la società afferma di emettere correttamente le fatture di cessione intracomunitaria, di procedere alla loro registrazione sui registri Iva e di presentare regolarmente gli elenchi Intrastat, ecc. Circa la modalità del trasporto dei beni venduti, questo può essere effettuato sia dalla società stessa che dal cliente direttamente. Ne deriva pertanto che la cessione può quindi essere, sia “franco destino” che “franco fabbrica”. In ogni caso allʼatto della spedizione dei beni, la società emette un documento di trasporto, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico. 98 maggio 2013 Commercio estero Nel caso in cui il trasporto sia a cura della società istante, questa riceve anche la fattura del trasportatore con lʼindicazione dei trasporti effettuati. Peraltro, la destinazione dei beni è indicata anche nellʼordine del cliente e/o nella conferma d'ordine. Considerate le diverse modalità di trasporto, i diversi trasportatori e le diverse condizioni contrattuali, la documentazione a supporto del trasporto in altro paese europeo può variare da un caso all'altro e può, a seconda dei casi, includere o meno il documento denominato Cmr. Inoltre, lʼistante riferisce che sempre più spesso, nella prassi commerciale, i trasportatori utilizzano sistemi elettronici per conservare i documenti di trasporto, fornendo al cliente documentazione in formato elettronico anziché cartaceo, con la conseguente impossibilità per il cliente di ottenere i documenti originali provvisti di firma, potendone fornire solamente copie estratte dal sistema informatico. In altri casi, invece, lʼinformativa o la prova del percorso della merce e delle consegne a destino consiste nelle informazioni rilevabili sui sistemi informatici del trasportatore che, interfacciandosi col sistema gestionale del cliente a ciò autorizzato, inviano in automatico le informazioni sullo stato del trasporto (presa in carico, consegna, ecc.). Ciò premesso, lʼistante chiede di conoscere la corretta interpretazione dellʼart. 41 Dl 331 del 1993 con riferimento alla documentazione idonea al fine di provare lʼavvenuto trasporto dei beni in altro paese comunitario e, in particolare, con riferimento alla possibilità di produrre prove alternative al documento di trasporto cartaceo denominato Cmr. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente La società istante fa presente che la normativa comunitaria lascia ai singoli Stati membri la possibilità di indicare gli strumenti di prova della sussistenza di una Cessione intracomunitaria; il legislatore italiano non ha dettato elementi precisi a riguardo, lasciando la possibilità di provare con ogni mezzo lʼeffettiva natura dellʼoperazione. A tale riguardo, la società istante osserva che, attraverso le risoluzioni n. 345/E del 28/11/2007 e n. 477/E del 15/12/2008, lʼAgenzia delle Entrate, pur ritenendo che la prova ideale dellʼavvenuto trasporto in ambito comunitario sia costituita dal documento di trasporto Cmr firmato per ricezione dal cliente, ammette, in mancanza dello stesso, ogni altro mezzo di prova alternativa. Pertanto, lʼistante ritiene che la prova del trasporto della merce in altro Stato comunitario possa essere data con modalità diverse dal Cmr cartaceo. In particolare, con documentazione integrativa spontanea, lʼistante osserva che il Cmr contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario. Di conseguenza, se i medesimi elementi possono essere rinvenuti tramite documenti separati, lʼinsieme degli stessi può essere considerato un mezzo di prova equipollente al Cmr cartaceo firmato. A tal fine lʼistante ritiene valido mezzo di prova il Cmr elettronico, firmato del Cedente, dal vettore e dal destinatario, e messo a disposizione in formato pdf, tramite piattaforma elettronica condivisa tra cedente e vettore. Peraltro, lʼistante precisa che tale documento non presenta le caratteristiche dei documenti elettronici di cui al Dlgs n. 52 del 2004, poiché privo di riferimento temporale e sottoscrizione elettronica. Allo stesso modo, lʼistante ritiene che anche le informazioni estratte dal sistema informatico del trasportatore possano costituire un mezzo di prova ammissibile. A tale proposito, lʼistante precisa che il soggetto che effettua la spedizione dispone di un “tracking number” tramite il quale si può ricavare: - per le spedizioni in Europa, il Ddt in formato pdf firmato dal trasportatore (senza la firma del ricevente e le caratteristiche di un documento elettronico), nonché il numero dʼordine della spedizione e lo stato della stessa; - per le esportazioni, copia in formato pdf di un documento in cui sono esposti i dati rilevanti dellʼoperazione (numero di Mnr, numero di volo, ecc.). Infine, lʼistante fornisce un elenco esemplificativo di documenti dal cui complesso si possono ricavare gli stessi elementi presenti nel Cmr: - Ddt con presa in carico della merce da parte del trasportatore (firmato o meno per ricezione da parte del cliente); - lettera del trasportatore che conferma di aver preso in carico la merce ed estratti dal registro dello stesso che dimostrano la consegna; 99 COMMERCIO ESTERO Legislazione nazionale maggio 2013 Commercio estero Legislazione nazionale - ordine o contratto dʼordine del cliente; - pagamento della merce da parte del cliente; - attestazione del cliente che conferma lʼavvenuta ricezione della merce. A tale proposito, lʼistante osserva che potrebbe mancare il Ddt con la firma del cliente per recezione, ma che tale lacuna potrebbe essere colmata da una dichiarazione del cliente medesimo che attesti lʼavvenuta ricezione della merce. Infine, lʼistante richiama diverse sentenze della Corte di giustizia (C-409/04; C-146/05; C-184/05; C-273/11 e C587/10) dalle quali, a suo avviso, emerge il principio secondo cui il trattamento di esenzione delle cessioni intracomunitarie non può essere subordinato a meri elementi formali e che la prova dellʼarrivo della merce a destinazione può essere data anche successivamente allʼoperazione senza particolari vincoli temporali. Parere dellʼAgenzia delle Entrate Ai sensi dellʼart. 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331 del 30 agosto 1993, costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi dʼimposta. In base a tale articolo, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere i seguenti requisiti: 1) onerosità dellʼoperazione; 2) acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 3) status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 4) effettiva movimentazione del bene dallʼItalia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile Iva secondo le disposizioni contenute nel Dpr n. 633 del 1972. La direttiva 2006/112/Ce non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando invece che siano gli Stati membri a definire ciò, nel momento in cui fissano le condizioni e i requisiti per lʼapplicazione del regime di non imponibilità, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dellʼimposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misura adottate (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 2007 in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e in causa C184/05, punti da 25 a 27). Secondo lʼorientamento della Corte di giustizia Ue, è necessario che "il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" (sentenza in causa C- 409/04, punto 42). I giudici comunitari precisano, altresì, che spetta al fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, in quanto lʼonere della prova del diritto di fruire di una deroga o di un'esenzione fiscale (nel caso di specie del diritto alla non imponibilità Iva della Cessione) grava su colui che chiede di fruire del siffatto diritto (sentenza 27/09/2007 causa C- 409/04, Teleos e, da ultimo, sentenza 06/09/2012 causa C- 273/11, Mecsek-Gabona). È invece di competenza degli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei a dimostrare lʼeffettiva sussistenza di una cessione comunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dellʼimposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate. La legge italiana non contiene tuttavia alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. Alcuni chiarimenti sono stati forniti in proposito dalle già richiamate risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008. La risoluzione n. 345 del 2007 individua, quale prova idonea a dimostrare lʼuscita delle merci dal territorio dello Stato, il documento di trasporto e sancisce inoltre lʼobbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi Intrastat e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro. 100 maggio 2013 Commercio estero La successiva risoluzione n. 477 del 2008, nell'affrontare lo specifico caso relativo alle Cessioni franco fabbrica, nelle quali “il Cedente nazionale si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta”, chiarisce che il riferimento al predetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345 del 2007, è stato effettuato a titolo meramente esemplificativo. Ne consegue che "nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro". Pertanto, alla luce dellʼevoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il Cmr elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare lʼuscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente, si concorda con la tesi dellʼistante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al Cmr cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Tra questi, risulta ammissibile anche lʼutilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. In proposito, tuttavia, occorre precisare quanto segue. I documenti in questione (Cmr in formato elettronico ovvero informazioni tratte dal sistema informatico del vettore), come precisato dallʼistante tramite documentazione integrativa spontanea, non hanno le caratteristiche tali per essere considerati documenti informatici, in quanto privi di “riferimento temporale” e di “sottoscrizione elettronica”. Tali documenti, pertanto, sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici. In proposito, la risoluzione n. 158/E del 2009 precisa che “ciò comporta che un siffatto documento, carente dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine come un documento informatico, dovrà essere materializzato su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente rilevante ai fini delle disposizioni tributarie”. La successiva conservazione dei medesimi potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dellʼart. 4 del Dm 23 gennaio 2004. A tale proposito, si rinvia a quanto precisato con la risoluzione n. 158 del 2009 citata secondo la quale “è necessaria la memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici, eventualmente anche della relativa impronta, e termina con lʼapposizione, sullʼinsieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo”. La citata risoluzione precisa inoltre che, per lʼacquisizione dellʼimmagine, le disposizioni normative non prevedono delle specifiche modalità, pertanto la stessa deve considerarsi libera. Tuttavia, è essenziale che ne venga garantita la leggibilità nel tempo e che lʼimmagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. In ogni caso, il supporto fisico andrà conservato per essere esibito a richiesta degli organi accertatori, fino al completamento del processo di conservazione sostitutiva. Si precisa inoltre che i predetti documenti - da cui si ribadisce deve risultare che vi è stata la cosiddetta movimentazione fisica della merce, che deve aver raggiunto un altro Stato membro - sono idonei a fornire prova della cessione intracomunitaria se conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat (cfr. ris. n. 345 del 2007). Per quanto riguarda più in particolare gli obblighi di conservazione ed esibizione delle prove, a seguito di eventuale richiesta di controllo dellʼamministrazione, si fa presente quanto segue. La Corte di giustizia, nella sentenza in causa C-146/05, ha chiarito che la prova dellʼavvenuta cessione intracomunitaria può essere prodotta anche in un momento successivo allʼoperazione. In tale causa la Corte ha giustificato la propria decisione poiché, successivamente allʼesecuzione della cessione, erano emersi fatti non conosciuti al fornitore che avevano giustificato una rettifica delle sue scritture contabili (vedi sentenza citata, punti da 28 a 33). Quanto precede, ovviamente, non esclude che il fornitore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con lʼordinaria diligenza. Lʼamministrazione può quindi esigere che il fornitore adotti tutte le misure necessarie per evitare di partecipare ad una frode fiscale (sentenza in causa C-409/04, punti 65-66). 101 COMMERCIO ESTERO Legislazione nazionale maggio 2013 Commercio estero Legislazione nazionale Analogamente, si osserva che lʼart. 39 del Dpr n. 633 del 1972, che disciplina la tenuta della scritture contabili, richiama lʼart. 2219 del codice civile, ove è stabilito il principio di “ordinata contabilità”. In conclusione, si ritiene che lʼistante sia tenuto ad acquisire senza indugio le prove di cui sopra, ritenute valide a dimostrare una cessione intracomunitaria, appena la prassi commerciale lo renda possibile. Lʼistante, inoltre, dovrà conservare e rendere disponibili i predetti documenti per lʼamministrazione finanziaria per il periodo previsto dallʼart. 57 del Dpr n. 633/1972. Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti. Legislazione comunitaria Accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili Estensione dazio antidumping Regolamento di esecuzione (Ue) n. 260/2013 REGOLAMENTO di esecuzione (Ue) n. 260/2013 del Consiglio del 18 marzo 2013. Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari della Repubblica socialista del Vietnam 1. Procedura 1.1. Contesto (1) Nel 1991, con il regolamento (Cee) n. 3433/91, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 16,9 % sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra lʼaltro, della Repubblica popolare cinese («Rpc») («il prodotto oggetto dellʼinchiesta»). (2) Nel 1995, con il regolamento (Ce) n. 1006/95 del Consiglio, il dazio ad valorem originario è stato sostituito da un dazio specifico di 0,065 Ecu per accendino. (3) In seguito a unʼinchiesta, svolta in conformità allʼarticolo 13 del regolamento (Ce) n. 1225/2009 («regolamento di base»), le suddette misure sono state estese con il regolamento (Ce) n. 192/1999 del Consiglio 1) alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti o originari di Taiwan e 2) alle importazioni di alcuni accendini ricaricabili originari della Rpc o provenienti o originari di Taiwan, con un valore unitario franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore a 0,15 Eur. 102 maggio 2013 Commercio estero (4) Nel 2001, con il regolamento (Ce) n. 1824/2001, il Consiglio ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (Ce) n. 1006/95 ed estesi dal regolamento (Ce) n. 192/1999 («misure in vigore»), a norma dellʼarticolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (5) Nel 2007, con il regolamento (Ce) n. 1458/2007 («il regolamento di apertura»), il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (Ce) n. 1824/2001, in conformità allʼarticolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Queste misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e lʼinchiesta che ha portato allʼistituzione delle misure con il regolamento di apertura è denominata «inchiesta iniziale». (6) Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso di scadenza delle misure antidumping. (7) Le misure sono scadute il 13 dicembre 2012 e il regolamento (Ue) n. 1192/2012 ( 8 ) della Commissione ha posto termine alla registrazione delle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, a decorrere dalla stessa data (cfr. anche il considerando 14). 1.2. Richiesta (8) Il 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto, a norma dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta («richiesta») di avviare unʼinchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, originari dellʼUnione europea 22.3.2013 della Rpc e di sottoporre a registrazione le importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dalla Repubblica socialista del Vietnam («Vietnam»), dichiarati o meno originari di tale paese. (9) La richiesta è stata presentata dalla Société Bic, un produttore dellʼUnione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia. (10) La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti dellʼelusione delle misure iniziali tramite operazioni di assemblaggio in Vietnam. (11) La richiesta ha dimostrato che dopo lʼistituzione delle misure iniziali la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Rpc e dal Vietnam verso lʼUnione ha subito un cambiamento significativo, per il quale non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti oltre allʼistituzione delle misure iniziali. Tale modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta alle operazioni di assemblaggio di accendini effettuate in Vietnam utilizzando parti originarie della Rpc. (12) Gli elementi di prova hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure iniziali sono stati compromessi sia in termini di quantità che di prezzo. Dagli elementi di prova è risultato in particolare che le crescenti importazioni dal Vietnam erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nellʼinchiesta iniziale. (13) Infine, sono stati presentati sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, provenienti dal Vietnam erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nellʼinchiesta iniziale. 1.3. Apertura dellʼinchiesta (14) Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per lʼavvio di unʼinchiesta a norma dellʼarticolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto unʼinchiesta con il regolamento (Ue) n. 548/2012 ( 1 ) («regolamento di apertura»). In conformità allʼarticolo 13, paragrafo 3, e allʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità doganali, con il regolamento di apertura, di registrare le importazioni di accendini tascabili a gas e a pietra focaia, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, dichiarati o meno originari del Vietnam. 1.4. Inchiesta (15) La Commissione ha informato ufficialmente dellʼapertura dellʼinchiesta le autorità della Rpc e del Vietnam, i produttori esportatori di tali paesi, gli importatori dellʼUnione notoriamente interessati e la Société Bic («richiedente»), un produttore dellʼUnione che rappresenta più del 75 % della produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dellʼUnione europea. 103 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria maggio 2013 Commercio estero Legislazione comunitaria (16) Sono stati inviati questionari a 70 produttori esportatori della RPC e a 15 produttori esportatori del Vietnam noti alla Commissione perché menzionati nella richiesta. Sono stati inoltre inviati questionari a 59 importatori dellʼUnione citati nella richiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere unʼaudizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione poteva comportare lʼapplicazione dellʼarticolo 18 del regolamento di base e lʼelaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. (17) Otto dei quindici produttori esportatori del Vietnam si sono manifestati ed uno di loro ha dichiarato di non voler essere considerato quale parte interessata poiché non aveva fabbricato il prodotto oggetto dellʼinchiesta e non aveva esportato nellʼUnione. (18) Le sette società seguenti hanno risposto al questionario e successivamente nelle loro sedi sono state effettuate visite di verifica: — Viet Giai Thanh Co. Ltd, Ho Chi Minh City, — Hoa Hung Co. Ltd, Tay Ninh Province, — Trung Lai Gas Lighter Manufacture Co. Ltd, Nghe An Province, — Textion Plastic Co. Ltd, Binh Duong Province, — Cherry Year Vietnam Lighter Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province, — Huaxing Vietnam Manufacture Co. Ltd, Tay Ninh Province, — Top Field Enterprises Co. Ltd, Tay Ninh Province. (19) Nessuno dei produttori esportatori noti della Rpc si è manifestato o ha risposto al questionario. (20) Per quanto riguarda gli importatori, otto hanno risposto al questionario e sei si sono manifestati ed hanno dichiarato di non voler essere considerati parti interessate perché non avevano importato accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia (il prodotto oggetto dellʼinchiesta) dal Vietnam nellʼUnione. Le altre società note non si sono manifestate. (21) In seguito allʼapertura dellʼinchiesta, due importatori hanno chiesto ed ottenuto unʼaudizione, che si è svolta nel settembre 2012. Gli importatori hanno anche presentato le loro osservazioni scritte, con le quali hanno contestato le motivazioni dellʼapertura dellʼinchiesta per quanto riguarda la definizione del prodotto, i volumi delle importazioni, la giustificazione economica della modificazione della configurazione degli scambi, i motivi alla base della richiesta e la situazione finanziaria del produttore dellʼUnione che ha presentato la richiesta. Secondo i due importatori non sussistevano motivi sufficienti per avviare unʼinchiesta. (22) La Commissione ha fornito una risposta dettagliata alle osservazioni ed ha offerto alle parti la possibilità di commentarla. Essa ha spiegato perché riteneva che la richiesta contenesse elementi di prova sufficienti a giustificare lʼapertura dellʼinchiesta. Le osservazioni dei due importatori non hanno dimostrato che non esistevano prove sufficienti a giustificare lʼapertura dellʼinchiesta. 1.5. Periodo dellʼinchiesta (23) Lʼinchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 («il Pi»). Sono stati rilevati dati per il Pi al fine di esaminare, tra lʼaltro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1 o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il Pr») sono stati rilevati dati più dettagliati, al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure, nonché lʼesistenza di pratiche di dumping. 2. Risultati dellʼinchiesta 2.1. Considerazioni generali (24) In conformità allʼarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare lʼesistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Rpc, il Vietnam e lʼUnione; se tale cambiamento fosse il risultato di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non cʼera una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre allʼistituzione del dazio; se vi fossero prove dellʼesistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantità del prodotto oggetto dellʼinchiesta e se vi fossero prove dellʼesistenza di pratiche di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati nellʼinchiesta iniziale, se necessario in conformità dellʼarticolo 2 del regolamento di base. 104 maggio 2013 Commercio estero 2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dellʼinchiesta (25) Il prodotto in esame è quello definito nellʼinchiesta iniziale: accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). (26) Il prodotto oggetto dellʼinchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma proviene dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Vietnam o meno, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dellʼinchiesta»). (27) Dallʼinchiesta è emerso che gli accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, sopra definiti, esportati dalla Rpc nellʼUnione e quelli spediti dal Vietnam nellʼUnione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi e che quindi devono essere considerati prodotti simili ai sensi dellʼarticolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.3. Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi Vietnam (28) Come indicato nel considerando 18, hanno risposto al questionario sette società. Nel Pr il volume totale di accendini venduti allʼUnione secondo queste risposte ha rappresentato più del 100 % del volume totale di accendini importati nellʼUnione secondo la base di dati Comext di Eurostat. Anche se le informazioni sui volumi delle vendite fornite nelle risposte sono state considerate inattendibili, come spiegato al successivo considerando 29, esse indicano tuttavia che sussisteva una stretta collaborazione e che le società esaminate erano rappresentative. (29) Durante le visite di verifica nelle sedi dei sette produttori esportatori vietnamiti è stato constatato che ciascuno aveva fornito informazioni che non potevano essere considerate attendibili e non consentivano di elaborare conclusioni valide per lʼinchiesta. In particolare, è emerso che le sette società hanno fornito dati inesatti sui volumi di produzione, sulle importazioni delle parti di accendini e sulle vendite complessive. È stato inoltre constatato che una parte delle attività riguardanti il prodotto oggetto dellʼinchiesta non era stata inclusa nella contabilità e che alcune operazioni di assemblaggio erano state effettuate da subcontraenti ufficiosi. Inoltre, non erano stati dichiarati o erano indicati in modo errato i quantitativi delle importazioni di parti dalla Rpc e una parte delle vendite non figurava nei libri contabili delle società. Di conseguenza, non è stato possibile stabilire con esattezza, in particolare, la produzione totale e il volume totale delle vendite delle società interessate, o conciliare con i dati forniti nelle risposte al questionario i prezzi di vendita effettivi del prodotto oggetto dellʼinchiesta e i costi dei principali fattori produttivi, come il gas. (30) Vista la situazione descritta al considerando 29, i produttori esportatori sono stati informati che, in conformità allʼarticolo 18 del regolamento di base, è stato deciso di basare i risultati e le conclusioni dellʼinchiesta sui dati disponibili più attendibili. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di ottenere unʼaudizione su richiesta. Tutte le parti hanno ricevuto una lettera che esponeva i risultati specifici e dettagliati che hanno portato alla conclusione che i dati forniti non potevano essere considerati attendibili e non erano appropriati per lʼaccertamento dei fatti ai fini dellʼinchiesta. (31) Due produttori esportatori non hanno presentato alcuna osservazione sullʼintenzione di applicare lʼarticolo 18 del regolamento di base. Gli altri cinque produttori esportatori, costituiti da due società singole e da un gruppo di tre società, hanno chiesto ed ottenuto unʼaudizione che ha avuto luogo nel novembre 2012. Questi produttori esportatori hanno anche presentato osservazioni per iscritto ed hanno contestato lʼintenzione della Commissione di non tener conto dei dati forniti e lʼeventuale conclusione dellʼesistenza di unʼelusione, raggiunta in base ai dati disponibili più attendibili. (32) Quattro produttori esportatori non hanno contestato il fatto che le informazioni da loro fornite non fossero complete o attendibili ed hanno ammesso le discrepanze contabili e il fatto che non tutte le operazioni erano state comunicate o registrate nei libri contabili. Secondo loro, queste differenze riguardavano però solo le vendite sul mercato interno e non avevano effetti sulle vendite allʼesportazione. Una parte ha affermato che i suoi registri erano andati distrutti in un incendio per giustificare lʼincompletezza delle informazioni disponibili. Le parti hanno anche sostenuto che la quantità di gas contenuta negli accendini non era stata stimata correttamente dalla Commissione e che quindi le conclusioni sui volumi di produzione non erano corrette. Una società ha sostenuto che una discrepanza riguardante il consumo di gas derivasse dal fatto che il gas veniva fatto fuoriuscire intenzionalmente durante i mesi più caldi. Tali parti non sono riuscite, tuttavia, a dimostrare con prove certe la fondatezza di tali asserzioni. (33) Le società hanno anche sostenuto di aver collaborato pienamente, senza celare informazioni sulle loro attività. Hanno ammesso di aver presentato risposte lacunose, ma hanno negato fermamente di aver fornito informazioni false o fuorvianti. 105 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria maggio 2013 Commercio estero Legislazione comunitaria Secondo loro, i dati non divulgati e non verificabili non costituiscono di per sé una prova di elusione e la Commissione non aveva dimostrato con prove dirette lʼesistenza di unʼelusione. (34) Sebbene le società non abbiano fornito informazioni complete e accurate sulle loro attività, la Commissione ha applicato metodi alternativi, come il consumo di materie prime, per confrontare i principali dati forniti nelle risposte al questionario con le informazioni fornite e verificate sul posto. Questi metodi alternativi, anche se inevitabilmente meno precisi dei documenti contabili, hanno dimostrato che i dati forniti non erano attendibili. Ad esempio, il risultato relativo al volume di produzione ha dimostrato che i quantitativi di produzione dichiarati dalle società non corrispondevano al loro consumo di materie prime. (35) In seguito a un processo di verifica, la Commissione ritiene che lʼassenza di documenti contabili attendibili, lʼomissione di informazioni rilevanti per lʼinchiesta e la presentazione di informazioni false o fuorvianti abbiano reso i dati inattendibili. (36) Alla luce di questi fatti, le conclusioni relative alle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dal Vietnam nellʼUnione hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per evitare che la mancanza di informazioni fornite dalle parti ostacolasse lʼinchiesta, la Commissione ha quindi sostituito i dati non verificabili forniti dai produttori vietnamiti con altri dati disponibili, come i dati Comext di Eurostat, per stabilire i volumi totali delle importazioni dal Vietnam verso lʼUnione, e i dati relativi ai costi forniti nella richiesta per stabilire la quota delle parti cinesi (cfr. considerando 50). Repubblica popolare cinese (37) I produttori esportatori cinesi non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni sulle importazioni del prodotto in esame nellʼUnione e sulle esportazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, dalla Rpc verso il Vietnam hanno dovuto essere elaborate in base ai dati disponibili, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per determinare le esportazioni totali dalla Rpc verso il Vietnam sono state utilizzate le statistiche Onu-Comtrade fornite nella richiesta. 2.4. Cambiamento della configurazione degli scambi Importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nellʼUnione (38) Le importazioni del prodotto in esame dalla Rpc sono diminuite nel 1991, quando le misure sono state istituite per la prima volta. Sono rimaste ridotte anche nel corso delle successive modifiche ed estensioni delle misure, avvenute nel 1995, 1999, 2001 e 2007. (39) Tra il 1º gennaio 2008 e il 31 marzo 2012 le importazioni di accendini dalla Rpc sono rimaste relativamente stabili in termini di volume: circa 50 milioni di unità nel 2008 e nel 2009, 70 milioni nel 2010 e 60 milioni nel 2011 e nel Pr. Si trattava tuttavia solo di modelli ricaricabili e di accendini piezoelettrici non soggetti alle misure. (40) Le importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta dal Vietnam verso lʼUnione sono aumentate nel corso del tempo. Mentre nel 1997 erano praticamente inesistenti, a partire dal 2007 il loro volume è aumentato rapidamente. (41) Nel Pr le importazioni dal Vietnam hanno rappresentato lʼ84% di tutte le importazioni nellʼUnione. Importazioni di accendini non ricaricabili dal Vietnam nellʼUnione, in % di tutte le importazioni Quota di mercato 2008 2009 2010 2011 PR 80% 84% 83% 84% 84% Fonte: statistiche fornite nella richiesta Esportazioni di parti di accendini dalla Rpc verso il Vietnam (42) Nel Pi sono state esportate parti di accendini a pietra focaia dalla Rpc verso il Vietnam, la destinazione più importante delle esportazioni di accendini a pietra focaia dalla Rpc. Secondo le statistiche fornite nella richiesta, le esportazioni di parti di 106 maggio 2013 Commercio estero accendini dalla Rpc nel Vietnam sono aumentate considerevolmente dal 1999. Mentre nel 1999 le esportazioni di parti di accendini dalla Rpc verso il Vietnam costituivano meno del 3% del totale delle esportazioni, nel 2010 il Vietnam è diventato il principale paese di esportazione di parti di accendini, raggiungendo una quota del 26% delle importazioni. In termini di volume, ciò corrisponde a un aumento da meno di 50 milioni a 200 milioni di accendini finiti. Volumi di produzione di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia, nel Vietnam (43) Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non hanno potuto essere accettate, non è stato possibile ottenere informazioni verificabili sui possibili livelli della produzione effettiva di accendini tascabili non ricaricabili, a gas e a pietra focaia. 2.5. Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi (44) Il calo generale nelle esportazioni dalla Rpc verso lʼUnione, lʼaumento delle esportazioni dal Vietnam nellʼUnione dal 2007 e il notevole aumento nelle esportazioni di parti di accendini dalla Rpc verso il Vietnam dal 1999 hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra la Rpc ed il Vietnam, da un lato, e lʼUnione, dallʼaltro. 2.6. Forma di elusione (45) Lʼarticolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre allʼistituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra lʼaltro, lʼassemblaggio di parti in un paese terzo. Per questo motivo è stata verificata lʼesistenza di operazioni di assemblaggio, in conformità allʼarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Operazioni di assemblaggio (46) Come indicato sopra, lʼassenza di libri contabili attendibili e il rifiuto di fornire informazioni necessarie allʼinchiesta hanno comportato lʼapplicazione dellʼarticolo 18 del regolamento di base. È stato quindi necessario verificare in base ai dati disponibili se le operazioni di assemblaggio in Vietnam potessero essere considerate elusive o meno. (47) Dallʼinchiesta è emerso che lʼelusione avviene con operazioni di assemblaggio effettuate da società vietnamite che operano in stretta collaborazione con società registrate cinesi e di Hong Kong. La maggior parte delle società vietnamite che hanno collaborato sono di proprietà di società della Rpc e di Hong Kong. Anche i loro dirigenti sono, in gran parte, professionisti cinesi che hanno lavorato precedentemente per i produttori di accendini nella Rpc. (48) I produttori vietnamiti importano parti di accendini dalla Rpc tramite società collegate registrate a Hong Kong. Alcuni produttori vietnamiti hanno accordi sulla lavorazione con i titolari cinesi e/o di Hong Kong. In base a questi accordi, il titolare cinese fornisce le parti di accendini e la plastica alla fabbrica vietnamita e vende gli accendini finiti. Anche senza questi accordi sulla lavorazione, gli accendini prodotti in Vietnam sono venduti generalmente a società di Hong Kong, che si occupano delle relazioni commerciali con gli importatori dellʼUnione. (49) Dato che le informazioni fornite dai produttori vietnamiti non sono attendibili, non è stato possibile determinare se le soglie percentuali stabilite nellʼarticolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base siano state rispettate o meno. Non è stato possibile verificare se le parti degli accendini originarie della Rpc costituiscano più o meno del 60% del valore totale degli accendini assemblati e se il valore aggiunto alle parti importate sia superiore o inferiore al 25% del costo di produzione. (50) In assenza di informazioni attendibili fornite dai produttori vietnamiti, le conclusioni hanno dovuto essere elaborate in base ai fatti disponibili. Dalle informazioni fornite nella richiesta risulta che le parti degli accendini originarie della Rpc rappresentano tra il 60% e 70% del valore totale e che il valore aggiunto delle parti importate corrisponde al 12% dei costi di produzione. Questi valori si basano sui costi di produzione comparabili di un fabbricante situato nella Rpc. Si ritiene che i calcoli effettuati siano abbastanza accurati e che riflettano la differenza dei costi del Vietnam, perché le parti di accendini e le materie prime utilizzate sono le stesse nella Rpc e nel Vietnam. Qualsiasi adeguamento dovuto ai minori costi locali in Vietnam comporterebbe una quota ancora più elevata del valore cinese degli accendini finiti. 107 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria maggio 2013 Commercio estero Legislazione comunitaria 2.7. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre allʼistituzione del dazio antidumping (51) Dallʼinchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di assemblaggio se non lʼelusione delle misure iniziali riguardanti il prodotto in esame. I produttori vietnamiti hanno sostenuto che la causa della delocalizzazione della produzione è rappresentata dai costi più bassi della manodopera in Vietnam, ma questa affermazione non è stata comprovata. Una differenza generale del costo della manodopera non spiega comunque come mai la produzione di uno specifico settore (quello degli accendini) sia stata delocalizzata in Vietnam, mentre la produzione di altri settori, compreso quello delle parti di accendini, continui nella Rpc. 2.8. Pregiudizio o indebolimento dellʼeffetto riparatore del dazio antidumping (52) Lʼesistenza del pregiudizio è stata esaminata nel regolamento di apertura e la presente inchiesta ha lo scopo di esaminare se gli effetti riparatori dei dazi in vigore siano stati compromessi in termini di prezzi e/o quantità del prodotto simile. (53) Al fine di valutare se il prodotto importato oggetto dellʼinchiesta abbia compromesso, in termini di quantità e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure iniziali sulle importazioni del prodotto in esame, è stata utilizzata la base di dati Comext di Eurostat come fonte dei migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle importazioni dal Vietnam. I prezzi determinati in questo modo sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dellʼUnione nel considerando 63 del regolamento (Ce) n. 1006/95. (54) Lʼaumento delle importazioni dal Vietnam verso lʼUnione dallo 0,6% delle importazioni dellʼUnione nel 1998 allʼ80 % nel 2008 (inizio del Pi) e allʼ84% delle importazioni dellʼUnione nel Pr (fine del Pi), come illustrato nella tabella del punto 2.4, è stato considerato notevole in termini di quantità. Nello stesso periodo, le importazioni dalla Rpc verso lʼUnione sono diminuite considerevolmente, dal 30% al 10% della quota di tutte le importazioni. (55) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nellʼinchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo allʼesportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite ha evidenziato un notevole pratica di underselling. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori del dazio, come determinato nel regolamento di apertura, sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. 2.9. Elementi di prova del dumping (56) In conformità allʼarticolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato lʼesistenza di pratiche di dumping mediante un confronto tra il valore normale stabilito precedentemente nellʼinchiesta iniziale e i prezzi allʼesportazione dal Vietnam. (57) Nel regolamento di apertura il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nellʼambito di questʼinchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la Rpc. (58) I prezzi allʼesportazione dal Vietnam sono stati stabiliti in base ai dati disponibili, cioè sulla media dei prezzi allʼesportazione degli accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, durante il Pr, registrati nella base di dati Comext di Eurostat. Il ricorso ai dati disponibili è stato reso necessario dallʼinattendibilità delle informazioni fornite dai produttori vietnamiti sul prodotto oggetto dellʼinchiesta. (59) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo allʼesportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità allʼarticolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze dei costi di trasporto, assicurazione e imballaggio. Visto che i produttori del Vietnam e della Rpc non hanno fornito informazioni attendibili, gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai migliori dati disponibili e sono quindi stati basati su una percentuale calcolata come proporzione dei costi complessivi di trasporto, assicurazione e imballaggio rispetto al valore delle vendite cif allʼUnione indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato allʼinchiesta iniziale. (60) In conformità allʼarticolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale stabilita nel regolamento di apertura e la media ponderata corrispondente dei prezzi allʼesportazione per le esportazioni dichiarate vietnamite durante il Pr dellʼinchiesta, secondo la base di dati Comext, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dellʼUnione, dazio non corrisposto. (61) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo allʼesportazione, dopo gli adeguamenti di cui al considerando 59, ha dimostrato lʼesistenza di notevoli pratiche di dumping. 108 maggio 2013 Commercio estero 2.10. Osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni (62) In seguito alla comunicazione delle conclusioni, un gruppo di parti interessate, costituito da produttori vietnamiti e da importatori dellʼUnione, ha presentato osservazioni sulle conclusioni dellʼinchiesta, ammettendo tuttavia di non essere direttamente interessato dalle misure. Tali parti hanno sostenuto nuovamente che le informazioni fuorvianti non erano state fornite intenzionalmente, che la Commissione non aveva trovato alcuna prova diretta dellʼesistenza di unʼelusione e che lʼimposizione retroattiva delle misure non poteva dar luogo a effetti riparatori, come dimostrava la mancata proroga delle misure iniziali contro la Rpc. Secondo le parti interessate, tale mancata proroga si basava su conclusioni che riguardavano lo stesso periodo della conclusione secondo cui le pratiche di elusione pregiudicavano gli effetti riparatori delle misure iniziali. Inoltre, esse hanno contestato gli effetti prefissati e lʼinteresse dellʼUnione ad estendere le misure scadute nel dicembre 2012. Secondo loro, lʼestensione delle misure non comportava alcun beneficio per lʼindustria dellʼUnione e avrebbe penalizzato soltanto gli importatori dellʼUnione. (63) In seguito alla presentazione e allʼammissione di una richiesta valida per unʼinchiesta antielusione, la Commissione ha lʼobbligo giuridico di esaminare in modo approfondito la questione e di adottare provvedimenti appropriati, se necessario. Nel caso in questione è stato constatato che erano soddisfatte tutte le condizioni dellʼarticolo 13 del regolamento di base per determinare lʼesistenza di unʼelusione. Di conseguenza, le misure hanno dovuto essere estese adeguatamente alle importazioni dal Vietnam. (64) Nel valutare se le pratiche di elusione pregiudichino gli effetti riparatori delle misure iniziali, la Commissione deve basare la sua analisi sugli sviluppi successivi allʼistituzione delle misure e prendere in considerazione le conclusioni dellʼinchiesta iniziale in base alla quale sono stati determinati gli effetti riparatori. La valutazione della necessità di avviare un riesame in previsione della scadenza è effettuata invece a causa del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in futuro, in base a conclusioni riguardanti un periodo diverso. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, le due conclusioni non riguardano la stesso periodo. Per quanto riguarda lʼargomentazione che si colpirebbero soltanto gli importatori dellʼUnione e che non vi sarebbero benefici per lʼindustria dellʼUnione, lʼinchiesta iniziale ha confermato lʼinteresse dellʼUnione allʼistituzione delle misure. In conformità allʼarticolo 13 del regolamento di base, lʼestensione degli effetti riparatori delle misure iniziali contro lʼelusione è giustificata finché le misure iniziali sono in vigore. Lo scopo dellʼestensione delle misure, in ogni caso, non è quello di penalizzare le parti, bensì di correggere lʼeffetto distorsivo delle importazioni in dumping dal Vietnam, che sono state oggetto di elusione, sul mercato dellʼUnione, con lʼintroduzione di una parità di condizioni, in termini di prezzi o di quantità delle importazioni. Ad ogni modo, lʼasserzione che le misure abbiano effetto solo sugli importatori non è sostenuta da alcuna prova o analisi. (65) Unʼaltra parte interessata, un importatore, ha presentato osservazioni riguardo allʼinchiesta sostenendo di non essere stato informato dellʼapertura dellʼinchiesta sullʼelusione. A questo riguardo va notato che tale parte non era nota alla Commissione prima dellʼapertura dellʼinchiesta e che lʼavviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (66) Un altro importatore ha risposto annunciando che, entro sei mesi, avrebbe presentato elementi di prova che dimostravano che le sue importazioni di accendini non erano oggetto di elusione. La Commissione ricorda che nellʼavviso di apertura tutte le parti interessate sono state invitate a presentare prove nel corso dellʼinchiesta [cfr. in particolare i considerando 10, 19 e 20 e lʼarticolo 3, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 548/2012]. La Commissione deve concludere lʼinchiesta entro un termine di 9 mesi e non può quindi attendere in questa fase la presentazione ulteriori elementi di prova. 3. Misure (67) In considerazione di quanto precede, è stato concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, originari della Rpc è stato eluso con operazioni di assemblaggio in Vietnam, ai sensi dellʼarticolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. (68) A norma dellʼarticolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è opportuno che le misure iniziali applicate alle importazioni del prodotto in esame siano estese alle importazioni del prodotto oggetto dellʼinchiesta, cioè dello stesso prodotto, ma proveniente dal Vietnam, dichiarato o meno originario del Vietnam. (69) Vista la mancata collaborazione nella presente inchiesta, le misure che dovranno essere estese sono quelle stabilite nellʼarticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1458/2007, cioè un dazio antidumping definitivo di 0,065 Eur per accendino. (70) A norma dellʼarticolo 13, paragrafo 3, e dellʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabilisce che le 109 COMMERCIO ESTERO Legislazione comunitaria maggio 2013 Commercio estero Legislazione comunitaria misure estese vengano applicate alle importazioni sottoposte a registrazione allʼingresso dellʼUnione in forza del regolamento di apertura, dovranno essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di accendini tascabili non ricaricabili, a gas o pietra focaia, provenienti dal Vietnam. Dato che le misure iniziali sono scadute il 13 dicembre 2012 e la registrazione è stata conclusa lo stesso giorno, il prelievo di dazi si applicherebbe solo fino a tale data. 4. Domande di esenzione (71) Le sette società vietnamite che hanno risposto al questionario hanno chiesto lʼesenzione da eventuali misure estese a norma dellʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. (72) Queste sette società risultano tutte aver fornito informazioni false o fuorvianti. In conformità allʼarticolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, esse sono state informate che le informazioni fornite non sono state accettate ed hanno ottenuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro un termine specificato. (73) Le ulteriori spiegazioni di queste società non sono state tali da determinare un cambiamento delle conclusioni. Pertanto, in conformità allʼarticolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i risultati riguardanti tali società si basano sui dati disponibili. (74) Vista la natura delle informazioni false e/o fuorvianti di cui sopra, le esenzioni chieste dalle sette società non hanno potuto essere concesse, in conformità allʼarticolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. 5. Comunicazione delle conclusioni (75) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive. Il Consiglio ha adottato il presente regolamento. Articolo 1 1. Il dazio antidumping definitivo istituito dallʼarticolo 1, paragrafo 2, regolamento (Ce) n. 1458/2007 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarati originari del Vietnam, attualmente classificati al codice NC ex 9613 10 00. 2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dal Vietnam dal 27 giugno 2012 al 13 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dichiarate originarie del Vietnam, registrate in conformità allʼarticolo 2 del regolamento (Ue) n. 548/2012 nonché allʼarticolo 13, paragrafo 3, e allʼarticolo 14, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1225/2009. 3. Salvo indicazioni diverse, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellʼUnione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 110 maggio 2013 Formazione / Studi Indice STUDI Venture Capital, strumento per una politica economica antirecessiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111 INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. Pag. 117 118 In primo piano Venture Capital, strumento per una politica economica antirecessiva Nei primi giorni del mese di aprile le associazioni delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori dell’edilizia hanno nuovamente richiamato l’attenzione dei media sullo stato di crisi del loro settore, disponendo decine di caschi gialli, la protezione degli operai dei cantieri, in piazza Unità di Italia a Trieste. Questi caschi, posizionati a terra in maniera ordinata e simmetrica, hanno rappresentato i posti di lavoro persi dal sistema delle costruzioni, evocando la sua drammatica crisi occupazionale. Insieme al crollo dei consumi e al crescente numero di chiusure dei negozi negli ultimi mesi i caschi gialli degli operai edili segnalano, purtroppo, l’avvitamento della nostra economia nella spirale recessiva. La soluzione non può essere individuata in risorse finanziarie pubbliche che si sostituiscano alla domanda privata, perché i vincoli di bilancio dei conti dello Stato lo impediscono e, soprattutto, perché è inutile e dannoso finanziare con denaro pubblico attività per le quali non c’è mercato. La ripresa degli investimenti in costruzioni, o in termini più realistici, l’attenuazione del profilo negativo di questa variabile, è possibile solo attraverso strumenti di politica economica che aiutino il sistema imprenditoriale a spostare risorse di capitale e lavoro dai settori in declino ai settori in sviluppo. In un quadro di assoluta razionalizzazione della spesa pubblica la riconversione dai comparti in crisi a quelli in crescita non può essere perseguita dallo Stato e dagli enti locali con risorse finanziarie pubbliche nella quantità che sarebbe necessaria, ma operando sul piano organizzativo e normativo per favorire l’affermazione del Venture Capital, il capitale di rischio privato, che permetta alle imprese di svi6 luppare prodotti e servizi destinati ad un domanda, interna od esterna, crescente. 111 FORMAZIONE / STUDI Studi maggio 2013 Formazione / Studi Studi Il contributo dellʼufficio studi di Confcommercio In occasione del Forum dei giovani imprenditori di Confcommercio, svoltosi a Venezia nel mese di novembre 2012, il nostro ufficio studi confederale ha presentato uno studio sulla relazione tra venture capital e crescita economica, valutando con la funzione Cobb-Douglas lʼimpatto che gli investimenti Venture Capital (Vc) esercitano sulla dinamica del valore aggiunto. La qualità delle stime del modello è risultata soddisfacente e i valori ottenuti hanno confermato che la variabile Vc esprime un effetto positivo sulla crescita del prodotto interno lordo. Questi dati indicano in maniera inequivocabile che lo strumento del venture capital è sottodimensionato in Paesi, come Italia, Spagna e Grecia, che presentano performance di crescita inferiori a quelle delle nazioni del Nord Europa. Il nostro ufficio studi, lavorando su questa evidenza, ha simulato con il modello quale sarebbe potuto essere il Pil italiano, se gli investimenti Vc del 2011 fossero stati pari a quelli della Germania, stimando un incremento rispetto al livello raggiunto di 29 miliardi, pari al +2%. Solo di recente il Governo italiano ha recepito con il decreto legge 179/12 regole e misure di stimolo della crescita, introducendo nel sistema giuridico nazionale la definizione di nuova impresa innovativa: ¸ Maggioranza del capitale e dei diritti di voto dellʼassemblea ordinaria a persone fisiche ¸ Società costituita da non più di 48 mesi ¸ Sede principale in Italia ¸ Valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5milioni euro ¸ Non distribuzione di utili ¸ Oggetto esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ¸ Non nata per fusioni, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda. 112 maggio 2013 Formazione / Studi Nei primi quattro anni di vita si applica il regime transitorio con lʼobiettivo di rimuovere ostacoli burocratici, costi e vincoli normativi e di introdurre semplificazioni e agevolazioni fiscali alle imprese che decidono di investire in start-up innovative. La nostra politica economica è appena allʼinizio del percorso necessario a creare un contesto ambientale ed istituzionale favorevole al capitale di rischio e alla relazione che intercorre tra finanza ed economia della conoscenza. In passato il capitale finanziario doveva servire per accrescere lo stock fisico di edifici, impianti, macchine per la produzione di beni materiali, oggi lo stesso capitale finanziario deve essere capace di accrescere il patrimonio di conoscenze che serve alla produzione di beni materiali ed immateriali, incorporando il rischio dellʼinnovazione. Tale rischio è relativo allʼampiezza e profondità di conoscenze in capo ai soggetti che decidono lʼinvestimento, un requisito fondamentale, che si è dimostrato inadeguato alle esigenze di sviluppo ed innovazione della società nelle economie mature. Nellʼeconomia fordista le informazioni necessarie a valutare il rischio di un investimento erano relativamente poche, nellʼeconomia della conoscenza il processo è più complesso, sia per la natura della tecnologia impiegata, sia per la molteplicità dei saperi e delle competenze richieste. In queste condizioni il know-how dellʼintermediario finanziario specializzato non è più sufficiente e per valutare la redditività ed il rischio dellʼinvestimento occorrono informazioni e competenze, che provengono dal sistema della consulenza professionale e dal management. È necessario analizzare lʼintero processo di evoluzione dellʼimpresa innovativa nella consapevolezza che ad ogni fase corrispondono specifiche esigenze di finanziamento e di assistenza. 113 FORMAZIONE / STUDI Studi maggio 2013 Formazione / Studi Studi La letteratura classica distingue, infatti, il capitale di rischio in funzione delle diverse fasi del ciclo di vita dellʼimpresa e la principale differenza riguarda le operazioni di Venture Capital rispetto alle operazioni di private equity. Le prime sono finalizzate a finanziare la nascita di nuove imprese, le seconde sono destinate alla creazione di nuovi processi in imprese già esistenti. Nellʼambito del Venture Capital, oggetto di questo articolo, il termine seed identifica il finanziamento dellʼidea, mentre il termine start-up financing coglie il momento di reale avvio del processo; infine, lʼespressione large stage venture è impiegata per connotare il capitale di rischio utilizzato dopo la fase iniziale, quando il nuovo processo è già stato avviato, ma non ancora raggiunto il punto di pareggio, non ha prodotto ancora ricavi sufficienti ad assorbire i costi di funzionamento. Venture Capital in funzione antirecessiva Assodato che un maggior ricorso alle operazioni di Venture Capital esplica effetti positivi sulla dinamica del Pil e che questa forma di finanziamento richiede specifiche competenze nellʼanalisi del mercato, nelle prospettive future del business e nellʼorganizzazione dellʼimpresa innovativa appare opportuno riflettere sulle cause della sua scarsa diffusione in Italia con lʼobiettivo di suggerire regole e misure di stimolo in grado di favorirne lo sviluppo. LʼItalia si classifica, infatti, tra i Paesi Ue-15 con la più bassa incidenza sul Pil degli investimenti VcC e questo ritardo, in particolare, penalizza la nostra economia nellʼattuale fase recessiva dellʼarea Ocse in cui si manifesta un deciso rallentamento degli investimenti in Venture Capital. Ci viene a mancare lʼapporto di uno strumento, che può favorire ed accelerare la migrazione dei fattori produttivi dai settori in crisi ai settori in crescita, proprio nel periodo in cui ne avremmo più bisogno. Un primo fattore di criticità riguarda il sistema di finanziamento alle nuove imprese, che non è stato capace di assimilare la cultura del rischio legata allʼinnovazione. Il nostro sistema bancario è in ritardo su questo fronte, non ha elaborato al suo interno le conoscenze e le competenze necessarie per valutare i potenziali di reddito delle nuove aree di business, cogliere i bisogni delle imprese innovative, formulare previsioni affidabili su profitti e perdite nelle fasi iniziali del ciclo di vita di unʼimpresa. Un secondo fattore negativo è costituito dal concetto di innovazione, che continua ad essere focalizzato sullʼindustria e sulla tecnologia produttiva. 114 maggio 2013 Formazione / Studi Nel territorio europeo, infatti, le operazioni del capitale di rischio al sostegno di nuove imprese privilegiano i settori della scienza della vita (medicina, biologia, chimica dei sistemi biologici, salute e bio-risorse vegetali ed animali), dellʼenergia, dellʼambiente, dellʼIct, della comunicazione e dei prodotti industriali. Questo accade perché lʼinnovazione tecnologica è considerata “più nobile” di quella organizzativa, un pregiudizio che danneggia non solo gran parte delle imprese del nostro universo, ma, soprattutto,lʼintera collettività, privandola delle opportunità di ricavi, profitti, investimenti ed occupazione che il venture capitale potrebbe generare nei settori della piccola distribuzione commerciale, della ristorazione, dei servizi alle imprese. Unʼinnovazione organizzativa di successo riguarda, ad esempio, le nostre piccole imprese della distribuzione specializzata alimentare, che negli ultimi anni si stanno dimostrando particolarmente abili nella realizzazione del format che coniuga vendita e somministrazione. La desertificazione commerciale ha, infatti, ridotto sensibilmente lʼofferta di generi alimentari freschi da parte del negozio specializzato tradizionale, creando veri e propri vuoti di offerta per nuovi punti vendita, che integrano la ristorazione nella formula originaria della vendita di alimenti freschi. Panifici, gastronomie, macellerie si trasformano in botteghe specializzate anche nella somministrazione, mantengono lʼimpronta artigianale dellʼ offerta, erogano un servizio qualificato e la domanda finale risponde favorevolmente con buone performance in termini di ricavi e reddito. La formula si rivela innovativa sia in relazione alle altre tipologie della distribuzione alimentare, sia in relazione agli altri format della ristorazione, beneficiando del vantaggio congiunto su entrambi i segmenti di mercato. In molti distretti urbani del commercio esiste una domanda potenziale disposta a confluire su questo format innovativo, che sostituisce e rinnova la formula del negozio tradizionale e, nello stesso tempo, consolida il servizio di prossimità. Il limite alla nascita di nuovi punti vendita di questo genere non risiede, quindi, nel mercato, non è dovuto alla mancanza di clientela potenziale ed il suo successo in alcuni distretti urbani del commercio del nostro territorio lo dimostra chiaramente. Né scarseggiano figure professionali in possesso delle capacità e delle competenze specifiche della distribuzione/somministrazione di alimenti freschi e bevande, mentre il fattore veramente critico per la diffusione di questa innovazione organizzativa è lʼassistenza al neo imprenditore nellʼintero percorso, che muove dallʼimpostazione del business plan alla fase di start-up fino al raggiungimento del punto di pareggio tra ricavi e costi. Lavorare in questa direzione significa mobilitare il patrimonio di conoscenze e di esperienze di coloro che hanno intrapreso la strada dellʼinnovazione, né comprendono le potenzialità e sono disposti a “fare scuola” per valorizzare una tipologia commerciale moderna e per partecipare alla distribuzione degli utili nel momento in cui il punto vendita sarà diventato pienamente operativo e avrà cominciato a dare i suoi frutti. LʼAssociazione Imprenditoriale è il soggetto ideale per svolgere questa funzione, non solo perché è lʼambito nel quale le imprese si confrontano e scambiano le loro valutazioni sullʼandamento del mercato, ma anche perché dispone delle strutture e delle risorse umane specializzate nella formazione, nellʼassistenza tecnica e nella consulenza finanziaria. In particolare il sistema associativo delle imprese del commercio può: 1. Individuare al suo interno le aziende che hanno adottato lʼinnovazione e proporre loro di individuare una o più figure professionali che, in collaborazione con gli Enti di formazione e ricerca, definiscano il progetto di sviluppo del format innovativo e i requisiti professionali dellʼesercente che dovrà gestire la realizzazione del progetto. 2. Mobilitare i suoi enti di formazione e ricerca nella costruzione dellʼimpianto progettuale, nella formazione imprenditoriale del gestore e nella formazione professionale dei suoi collaboratori, nellʼassistenza tecnica al punto vendita durante la fase di avvio e fino al raggiungimento del punto di pareggio. 3. Mobilitare la sua cooperativa garanzia fidi sul tema del capitale di rischio, avviando con le aziende di credito convenzionate un confronto su questo strumento di supporto allʼinnovazione con lʼobiettivo di consentire agli operatori finanziari di valutare meglio le potenzialità del business e il rischio. Il grave deficit di produttività della nostra economia rispetto alla media dellʼUnione europea impone alla politica economica del Paese di intensificare gli sforzi per varare in tempi rapidi efficaci misure contro la recessione, tra cui il Venture Capital occupa una posizione di primo piano. 115 FORMAZIONE / STUDI Studi maggio 2013 Formazione / Studi Studi Nellʼambito delle regole e delle misure di stimolo, che il ministero dello Sviluppo economico potrebbe applicare per favorire una più ampia adozione di questo strumento di sostegno allʼinnovazione, lʼattenzione è rivolta in particolare alla necessità di: - Eliminare il vincolo di esclusiva riferito ai prodotti ad alto contenuto tecnologico, che di fatto impedisce il riconoscimento dello status di impresa innovativa a tutte quelle aziende del terziario che possono adottare innovazioni di natura organizzativa nella distribuzione di beni e nellʼerogazione di servizi a basso contenuto tecnologico. - Coinvolgere le associazioni imprenditoriali nellʼattività di ricerca e selezione delle imprese innovative e nella progettazione ed assistenza alle imprese in grado di adottare lʼinnovazione. - Promuovere nel sistema bancario una cultura più aperta allʼ implementazione dello strumento del Venture Capital. - Proseguire nella strada della semplificazione amministrativa e delle agevolazioni fiscali alle imprese durate tutto il periodo che intercorre tra lʼavvio della nuova attività ed il raggiungimento del punto di pareggio tra ricavi e costi. Il decreto legge 179/12 sulla crescita con le sue novità in materia di incentivi alla nascita e allo sviluppo di startup innovative è solo il primo passo di una sistematica azione del Governo centrale per promuovere lo strumento del Venture Capital. Il drammatico deficit dellʼoccupazione giovanile rappresenta per la politica economica nazionale un richiamo urgente e cogente a proseguire su questa strada. 116 maggio 2013 Formazione Economico / Studi Il costo della vita in Italia Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 allʼultimo mese disponibile NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI Base 1995 = 100 AL ALCOL ABB ABT ELT DOM SAN TRAS COM RIC IST ALB ALTRI INDICE Var 100% Var 75% Maggio 2010 136,8 188,2 137,5 158,6 134,4 121,3 146,7 67,7 122,6 147,0 150,6 147,8 137,1 1,480 1,110 Giugno 136,9 188,3 137,5 158,6 134,5 121,1 146,3 67,5 123,0 147,0 150,7 148,3 137,1 1,330 0,998 Luglio 136,8 188,4 137,5 159,9 134,5 121,2 147,9 67,5 123,4 147,1 151,2 148,8 137,7 1,774 1,330 Agosto 136,9 188,9 137,4 159,9 134,6 121,2 149,2 68,4 123,6 147,1 151,3 148,9 137,9 1,546 1,160 Settembre Ottobre Novembre 137,2 137,5 137,6 188,9 192,0 192,0 137,7 138,1 138,2 160,1 160,2 160,8 134,8 134,9 135,1 121,3 121,6 121,7 146,8 146,7 146,7 67,3 66,6 67,3 122,4 123,3 123,5 148,9 150,6 150,6 151,6 152,2 151,2 149,1 149,8 150,0 137,5 137,8 137,9 1,551 1,697 1,696 1,163 1,273 1,272 Dicembre 138,0 192,1 138,3 161,2 135,1 127,1 148,7 67,7 124,1 150,6 151,1 150,4 138,4 1,915 1,436 Media annua 137,1 189,3 137,5 159,0 134,5 121,5 146,4 67,6 123,2 148,1 150,6 148,4 137,3 1,560 1,170 Gennaio 2011 101,5 101,5 100,6 102,0 100,7 100,5 102,3 100,1 100,2 101,7 100,7 101,6 101,2 2,167 1,626 Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 101,8 101,2 102,2 102,8 102,9 102,2 102,1 102,4 102,8 103,5 103,6 101,6 101,6 101,6 101,7 101,7 102,8 103,7 103,8 107,7 107,8 107,8 100,6 100,9 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 102,1 103,2 103,3 103,4 102,5 103,0 104,1 104,1 104,1 105,2 105,3 105,4 106,5 107,0 107,2 100,9 100,1 101,2 101,4 101,5 101,6 101,7 101,9 102,4 102,5 102,6 100,9 100,9 100,7 100,4 100,5 100,3 100,4 100,5 100,7 100,8 100,7 103,0 104,4 106,3 106,0 106,1 107,5 109,1 107,1 107,5 107,3 109,0 100,0 99,9 98,9 98,6 97,7 97,3 97,6 97,1 97,5 97,3 97,0 100,1 99,6 99,8 99,5 99,9 100,2 100,5 100,7 100,7 100,3 100,5 101,7 101,7 101,7 101,8 101,8 101,8 101,8 102,8 103,5 103,6 103,7 100,8 100,4 102,0 102,4 102,7 102,8 102,5 103,3 103,3 102,4 102,3 101,7 101,9 102,2 102,4 102,6 103,5 103,5 104,3 104,7 105,0 105,3 101,5 101,9 102,4 102,5 102,6 102,9 103,2 103,2 103,6 103,7 104,0 2,320 2,497 2,624 2,650 2,750 2,601 2,751 3,050 3,224 3,249 3,173 1,740 1,873 1,968 1,987 2,062 1,951 2,063 2,287 2,418 2,437 2,380 Media annua 102,5 103,6 101,7 104,7 101,6 100,6 106,3 98,3 100,2 102,3 102,2 103,2 102,7 2,756 2,067 Gennaio 2012 103,9 108,0 103,5 109,1 103,0 100,7 109,8 97,3 100,5 103,7 102,4 104,7 104,4 3,162 2,372 Febbraio 104,7 108,0 103,5 109,4 103,1 100,9 110,8 96,5 101,1 103,7 102,4 105,0 104,8 3,251 2,438 Marzo 104,7 109,4 104,0 109,7 103,4 100,5 112,6 97,1 100,1 103,7 102,8 105,2 105,2 3,238 2,429 Aprile 104,6 109,9 104,2 110,8 103,5 100,6 114,2 95,8 100,3 103,8 103,7 105,3 105,7 3,223 2,417 Maggio 105,0 110,0 104,3 111,5 103,6 100,6 113,2 95,3 100,1 103,8 103,9 105,5 105,6 3,024 2,268 Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 105,8 104,8 104,7 105,2 105,6 106,0 106,3 110,02 110,3 110,3 110,4 110,5 110,6 110,6 104,2 104,3 104,2 104,4 104,9 105,0 105,0 111,5 112,2 112,4 112,8 113,4 113,5 113,7 103,7 103,7 103,8 103,9 104,0 104,0 104,1 100,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,6 112,9 113,1 116,1 114,6 114,1 112,8 113,9 96,3 95,7 96,1 96,4 94,4 95,5 95,9 100,5 100,6 100,8 100,5 100,5 100,0 100,1 103,8 103,8 103,8 104,9 106,7 106,7 106,7 104,1 104,5 104,5 104,8 104,6 103,9 104,1 105,7 106,2 106,2 106,5 106,7 106,7 106,8 105,8 105,9 106,4 106,4 106,4 106,2 106,5 3,119 2,915 3,101 3,101 2,703 2,411 2,404 2,339 2,187 2,326 2,326 2,027 1,808 1,803 1105,1 109,9 104,3 111,7 103,7 100,7 113,2 96,0 100,4 104,6 103,8 105,9 105,8 2,969 2,227 Media annua Gennaio 2013 107,0 110,8 105,0 114,2 104,3 100,9 113,3 96,1 100,1 106,8 104,2 107,3 106,7 2,203 1,652 Febbraio 107,1 110,9 105,0 114,3 104,4 101,0 113,8 92,5 100,6 106,8 104,1 107,3 106,7 1,813 1,360 Marzo 107,3 111,0 105,0 114,3 104,4 101,0 114,6 91,5 100,7 106,8 104,7 107,4 106,9 1,616 1,212 A partire da gennaio 2011 i numeri indice non sono più calcolati su base 1995=100, ma con base 2010=100 e, quindi, il calcolo della variazione percentuale intercorsa tra un mese qualsiasi del periodo 1996 - 2010 e un mese qualsiasi del 2011 deve essere fatta come nellʼesempio di seguito presentato: numero indice generale di gennaio 2011 101,2 numero indice generale di gennaio 2010 136,0 coefficiente di raccordo tra le basi 1995 e 2010 1,373 101,2:136,0x1,373x100-100 2,167 arrotondato a 2,2 117 FORMAZIONE / STUDI Indicatori statistici maggio 2013 Formazione Economico / Studi Indicatori statistici INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI (base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva Periodo Alimentari Non alimentari Totale Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici Grande distribuzione Piccole superfici 92,6 88,1 99,3 105,3 98,3 99,0 103,3 99,7 100,0 105,6 98,4 124,0 88,9 85,8 96,9 101,6 95,7 94,2 103,5 106,1 95,3 100,6 91,4 128,5 94,9 78,2 89,3 93,9 95,4 91,8 101,1 93,5 96,9 106 98,6 140,9 94,9 80,6 93,0 99,4 100,2 95,0 107,5 80,4 94 104,6 96,6 135,9 93,6 83,8 95,0 100,3 97,1 95,8 102,4 97,0 98,6 105,8 98,5 131,4 93,8 81,6 93,7 99,8 99,4 94,8 106,8 85,1 94,3 103,8 95,7 134,5 94,7 92,4 104,9 101,7 100,7 103,3 102,9 102,0 101,9 103,5 99,0 123,2 88,1 86,6 99,2 92,6 94,3 92,5 100,3 104,0 92,5 96,9 88,0 120,9 93,9 79,2 90,3 90,4 94,5 92,8 97,5 92,4 98,0 99,9 96,1 138,7 92,4 78,8 93,9 91,0 97,1 92,9 103,1 79,3 90,7 101,3 93,0 129,0 94,4 86,6 98,5 96,8 98,0 98,7 100,5 97,8 100,2 101,9 97,7 130,0 91,6 80,2 94,9 91,3 96,6 92,8 102,5 83,8 91,1 100,5 92,0 127,5 93,3 84,3 90,9 89,4 92,2 88,4 2011 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2012 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2013 Gennaio (*) (*) dati provvisori) Nota indice vendite A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base Lʼaggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con lʼobiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare lʼandamento delle vendite. 118