Aumento aliquota Iva normale al 21 per cento (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011) - Decorrenza: Operazioni “effettuate” dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011) - Momento di effettuazione delle operazioni: Disciplina generale: art. 6, dpr 633/72 Settori particolari: artt. 74-ter e 74-quater Acquisti intracomunitari: art. 39, D.L. n. 331/93 Importazioni: art. 44, regolamento Ce 450/2008 (c.d.c. aggiornato) - Esigibilità dell’imposta: In generale, coincide con il momento di effettuazione dell’operazione In casi particolari, si realizza in un momento successivo (art. 6, V c., dpr 633/72; art. 7, D.L. n. 185/2008) Aliquota Iva normale al 21 per cento (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011) - Non sanzionabili le irregolarità commesse in fase di prima applicazione, dovute a difficoltà tecniche, se l’imposta è regolarizzata nei termini indicati dalla circolare AE n. 45 del 12/10/2011 - Calcolo dell’imponibile dei corrispettivi registrati al lordo: solo con il metodo matematico (soppresso il metodo dei coefficienti di scorporo) - Chiarimenti della circolare n. 45/2011: agenzie di viaggio regime del margine globale decorrenza ventilazione somministrazioni di gas, acqua, energia elettrica (aliquota conguagli) Depositi Iva (art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.L. n. 70/2011) - Codificazione dell’obbligo di garantire l’Iva per l’immissione in libera pratica dei beni con introduzione nel deposito, salvo che per gli operatori economici autorizzati (AEO) e per i soggetti esonerati ex art. 90, TULD (*). - Obbligo temporaneo, per il soggetto che estrae i beni, di comunicare al gestore i dati relativi alla liquidazione dell’Iva. L’obbligo cesserà quando saranno integrate le banche dati delle Agenzie fiscali. - Precisazioni sui depositi doganali e fiscali abilitati ad operare come depositi Iva, tra i quali sono comprese anche tutte le tipologie di depositi doganali privati gestiti sotto la responsabilità del depositario, incluso il deposito di tipo E (nota AD del 7/9/2011) Decorrenza: 12 settembre 2011 (nota AD del 20/7/2011) (*) Si veda, sul punto, la procedura semplificata di cui alla nota AD del 4/11/2011. Depositi Iva (art. 2, comma 36-vicies quater, D.L. n. 138/2011) Possono estrarre i beni dal deposito solo i soggetti passivi (i) iscritti da almeno un anno alla CCIAA, (ii) che dimostrino un’effettiva operatività e (iii) attestino la regolarità dei versamenti Iva, con le modalità definite con provvedimento dell’AE. Revoca partite Iva inattive (art. 23, comma 22, D.L. n. 98/2011) L’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora, per tre annualità consecutive: - non sia stata esercitata l’attività, oppure - non sia stata presentata, pur essendo dovuta, la dichiarazione annuale. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie. Finalità della norma: “chiarimento in relazione alle partite Iva inattive da tempo”. Alcune semplificazioni (art. 7, D.L. n. 70/2011) Scadenza degli adempimenti Nelle materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia, comprese le Agenzie fiscali, gli adempimenti e i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorni festivi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (es. trasmissione modelli Intrastat). Comunicazione telematica delle forniture da 3.000 Per le operazioni Iva da 3.000 euro in su, effettuate con privati consumatori, se il pagamento avviene con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di cui all’art. 7, dpr 605/73, l’obbligo della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 va adempiuto da tali operatori con modalità definite dall’AE (art. 23, comma 41, D.L. n. 98/2011). Scheda carburante Esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante se gli acquisti sono pagati esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di cui all’art. 7, dpr 605/73. Registrazione fatture Elevazione a 300 euro del limite al di sotto del quale è consentito registrare le fatture mediante un unico documento riepilogativo.