Aumento aliquota Iva normale al 21 per cento
(art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011)
- Decorrenza:
Operazioni “effettuate” dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della
legge di conversione n. 148/2011)
- Momento di effettuazione delle operazioni:
Disciplina generale: art. 6, dpr 633/72
Settori particolari: artt. 74-ter e 74-quater
Acquisti intracomunitari: art. 39, D.L. n. 331/93
Importazioni: art. 201, regolamento Cee 2913/92 (c.d.c.)
- Esigibilità dell’imposta:
In generale, coincide con il momento di effettuazione dell’operazione
In casi particolari, si realizza in un momento successivo (art. 6, V c., dpr
633/72; art. 7, D.L. n. 185/2008)
Aliquota Iva normale al 21 per cento
(art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011)
- Non sanzionabili le irregolarità commesse in fase di prima applicazione,
dovute a difficoltà tecniche, se l’imposta è regolarizzata nella liquidazione
periodica in cui è divenuta esigibile (comunicato AE del 16/9/2011)
- Calcolo dell’imponibile dei corrispettivi registrati al lordo: solo con il
metodo matematico (soppresso il metodo dei coefficienti di scorporo)
Depositi Iva
(art. 7, comma 2, lett. cc-ter, D.L. n. 70/2011)
- Codificazione dell’obbligo di garantire l’Iva per l’immissione in libera pratica
dei beni con introduzione nel deposito, salvo che per gli operatori economici
autorizzati (AEO) e per i soggetti esonerati ex art. 90, TULD.
- Obbligo temporaneo, per il soggetto che estrae i beni, di comunicare al
gestore i dati relativi alla liquidazione dell’Iva. L’obbligo cesserà quando
saranno integrate le banche dati delle Agenzie fiscali.
- Precisazioni sui depositi doganali e fiscali abilitati ad operare come depositi
Iva, tra i quali sono comprese anche tutte le tipologie di depositi doganali
privati gestiti sotto la responsabilità del depositario, incluso il deposito di
tipo E (nota AD del 7/9/2011)
Decorrenza: 12 settembre 2011 (nota AD del 20/7/2011)
Depositi Iva
(art. 2, comma 36-vicies quater, D.L. n. 138/2011)
Possono estrarre i beni dal deposito solo i soggetti passivi
(i) iscritti da almeno un anno alla CCIAA,
(ii) che dimostrino un’effettiva operatività e
(iii) attestino la regolarità dei versamenti Iva, con le modalità definite con
provvedimento dell’AE.
Revoca partite Iva inattive
(art. 23, comma 22, D.L. n. 98/2011)
L’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora, per tre
annualità consecutive:
- non sia stata esercitata l’attività, oppure
- non sia stata presentata, pur essendo dovuta, la dichiarazione annuale.
Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni
Tributarie.
Finalità della norma: “chiarimento in relazione alle partite Iva inattive da
tempo”.
Alcune semplificazioni
(art. 7, D.L. n. 70/2011)
Scadenza degli adempimenti
Nelle materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia, comprese le
Agenzie fiscali, gli adempimenti e i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorni
festivi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (es. trasmissione modelli
Intrastat).
Comunicazione telematica delle forniture da 3.000
Per le operazioni Iva da 3.000 euro in su, effettuate con privati consumatori, se il
pagamento avviene con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di cui all’art. 7, dpr 605/73, l’obbligo della comunicazione
telematica di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 va adempiuto da tali operatori con modalità
definite dall’AE (art. 23, comma 41, D.L. n. 98/2011).
Scheda carburante
Esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante se gli acquisti sono pagati
esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di cui all’art. 7, dpr 605/73.
Registrazione fatture
Elevazione a 300 euro del limite al di sotto del quale è consentito registrare le fatture
mediante un unico documento riepilogativo.
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Intervento a cura del Dott. Ricca