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Vendita con dele28
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TRIBUNALE DI TIVOLI
Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Nella procedura N
O.E.
VERBALE DJ UDIENZA VENDrrA SENZA INCANTO
CON DELEGA A PROFESSIONISTA
oppure
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.. Si dà. atto che le parti hanno fatto pezvenire aU'esperto le note dì cui all'ultimo comma dell'art. 173-bis
disp, Att, Cod, proc. civ, e che l'esperto è compat$c, e così rende i c.hiarimenti necessari:
A questo punto l'avv.
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chiede fissarsi la. vendita. degli immobili--_,
pignorati, come descritti e stimati dall>esperto con delega a professionista;
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IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
esaminati gli atti ed in particolare la relazione dell'esperto
sia quanto all'individuwone
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conclusioni della relazione dell'esperto,
del compendio, sia. quanto alla stima del relativo valore di mercato, pari ad
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cui l'entità e la natura del diritto reale oggetto di pignoramento ed il valore dei beni in rapporto ai costi di ~
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'0 pignorato. che custode è ancora il debitore, che
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occupa
il bene e non ha 'Violato
sostituzìone con mtovo cu
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su di lui incombenti quale custode, né appare utile
custode è ancora
il
debitore, che occu
quale custode, ma appare util
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, onde si ritiene di doveme conferma.re la nomina;
OVVERO
RILEVA TO che:
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dell'art. 559,
ene e non ha violato
i doveri su
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lui incombenti
'spome la sostituzione con nuovo custode, come richiesto a
, c.p.c. dal ereditare.
2. il debitore non occupa il benej pertanto deve essere nominato altro custode a norma dell'art. 559,
00.2, c.p.c.;
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custode è ancora il debitore~pa
quale custode, in quanto
onde deve esser~ito
il bene, e che ha violato i doveri Su
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con nuovo custode a nonna delI'art. 559, co. 3, c.p.c.;
ORDINANZA VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA - pago 2 di'
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ritenuto di potere porre alla. base del prosieguo della. procedurale
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il quale provvederà a] compimento delle attività indicate in separato decreto, allegato
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al presente verbale;
IL GIUDICE AUTORJZZA;L COMUNOUE. IL DEBITORE A CONTINUARE A VIVERE
NELL'IMMOBILE
SINO ALL'EMISSIONE
DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO,
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successivi provvedimenti di revoca di detta autorizzazione, ex arto 560, comma3, c.p.c., che si
rendano necessari in presenu di gravi motivi;
LE ULTERIORI ATTIVITÀ
SEGUITO INDICATE:
DELEGATE
Si evidenzia. ureliminarmente.
che è stato stipulato un accordo con la BANCA di ROMA che
prevede l'utilino
di
U1IQ
AL PROFESSIONISTA
VENGONO
COSÌ DI
esclushJa procedura realizzata per la gestione dei depositi giudiziario
con possihilità di consultare on-line archM elettronici da parte del/a Cancelleria.
DISPOSlZIONl PRELIMINARI
1. il Professionista prende a. base il valore dell'immobile determinato nella presente ordinanza,
nonché l'eventuale ripartizione in lotti contenuta nella relazione depositata dall'esperto;
2. il Professionista provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 570 (avviso della vendita
senza incanto) e, quando occorre, 576 co. 2 c,p,c. (a.vvisodella vendita con incanto);
3. il Professionista redige l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative
disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-quater di queste;
4. il Professionista comunica l'avviso di vendita.ai ereditari costituiti almeno trenta giorni prima
del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata
per l'incanto;
5, il Professionista, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., specifica che la presentazione
delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto, nonché 1'esame delle prime
o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del
rispettivo Consiglio deIrOrdine, ovvero in diverso luogo, autorizzato dal G.E.;
6. nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il Professionista specifica le date, il
prezzo base e j'aumento, nonché tutte le altre circostanze di seguito indicate.
VENDITA SENZA INCANTO
7. D Professionista FISSA il giorno (con indicazione dell'orario) per la presentazione delle
offerte, individuandolo tra 90 ed i 120 giorni successivi alla comunicazione dell'odierno
provvedimento; fissa, inoltre, il giorno successivo alla scadenza del predetto termine quale
giorno in cui provvederà aH'esame delle offerte presentate, con indicazione di un orario che deve
essere lo stesso per tutte le vendite stabilite per quel giorno, che devono essere almeno due, onde
garantire la segretezza circa il numero delle offerte presentate per ogni singola procedura; fissa,
nello stesso atto, la data stabilita per l'incanto, per il caso in cui non dovesse aver luogo la
vendita senza incanto, tenendo conto che per l'incanto dovranno essere nuovamente espletate le
formalità relative alla pubblicità;
8. Professionista avvisa, quanto all'offerta, che
• l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all1estemodella quale sono annota.ti, a cura
del medesimo Professionista o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di colui
che materialmente provvede al deposito, il nome del professionista e la data fissata per l'esame
delle offerte; nessun'altra indicazione (nome delle parti, numero di procedura, bene cui si
riferisce l'offerta, orario previsto per l'esame delle offerte) deve essere apposta sulla busta;
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Il
ORDINANZA
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VENDITA
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CON DELEGA
A PROFESSIONISTA
- pago :I d; 7
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-l'offerta non è efficace se l'offerente non presta caU1;;one, a mezzo di deposito vincolato alla
procedura esecutiva presso BANCA di ROMA, Ag, di Tivoli, in misura non inferiore al decimo
del prezzo proposto; il Professionista stabilisce che la relativa ricevuta di versamento debba
essere inserita nel1a bust~ che deve essere sigillata idoneamente dal Professionista o da. un
delegato ad hoc al momento del deposito;
- Pofferta dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale,
il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile
(non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se
l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i
corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai
genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; b) i dati identificativi del bene per il quale
l'offerta è proposta; c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore. a pena di
inefficacia deU'offerta. al prezzo minimo indicato nell'avviso di vendita; d) il termine di
pagamento del prezzo e degli oneri 1:ributarÌ) che non potrà comunque, a pena di inefficacia
dell'offerta., eS$ere superiore a 60 giorni dalla data deIl'aggiudicazione; e) le modalità secondo
cui il pagamento verrà effettuato (es. eventuale ricorso a finanziamento garantito da ipoteca),
All'offerta. dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente e, se
necéssario, valida documentazione comprovante
poteri o la legittimazione (ad es. procura
speciale o certificato camerale);
- l'offerta è irrevocabile, con le eccezioni previste dall'art, 571 c.p.c;
- qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al valore dell'immobile come
sopra determinato dal G.E., la stessa sarà senz'altro accolta; qualora. vi sia un'unica offerta, pari
o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dal G.E. ma inferiore all'offerta di
cui al punto precedente, la stessa sarà accolta solo ove non vi sia dissenso del creditore
procedente e salvo che il Professionista non ritenga più conveniente procedere all'incanto;
~ qualora siano presentate più offerte, il Professionista inviterà gli offerenti ad una gara
sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il
Professionista disporrà la vendita a favore del maggior offerente, salvo che non ritenga più
conveniente procedere all'incanto;
~ attesa l'irrevocabilità dell'offerta, la persona in essa indicata come futura intestataria del bene
non è tenuta a presenziare all'udienza; in mancanza, tuttavia, sarà precluso all'offerente
partecipare all'eventuale gara eK art. 573 (da tenersi in caso di pluralità di offerte);
9. il Professionista avvisa che:
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•. tutte le buste relative alle vendite fissate per quel giorno sono aperte
contestualmente
all'udienza 'fissata per ('esame delle -offerte alla presenza di tutti gli offerenti, con
inserimento delle stesse in distinti sottofascicoli; procederà alle operazioni eli vendita relative alla
singola procedura (partendo dalla più risalente nel tempo) secondo l'ordine di ruolo) valutando
l'ammissibilità delle singole offerte per essa proposte, aggiudicando subito il bene in caso di
unico offerente e, in caso di più offerte valide, procedendo alla. gara sulla base della offerta più
alta; nella gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi
daH' offerta precedente, non potrà essere inferiore al 5% delI'offerta più alta, arrotondato per
eccesso al migliaio di euro più prossimo; il bene verrà definitivamente aggiudicato, all' esito di
detta gara, a chi avrà effettuato. il rilancio più alto;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato
nell'offerta in busta chiusa; non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la
conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di
aggiudicazione;
in caso di mancato versamento del saldo dovuto, l'aggiudicazione
sarà revocata e
l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate.
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ORDINANZA VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA~
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VENDITA CON INCANTO
lO. li Professionista, deve nro(edere alla vendita all'intanto secondo le disDosizioni del
codice di rito (art. 569. co. 3: art. 573. (o. 2: aft. 574. (o. 3. Con.c.). e cioè in caso di:
a) mancanza di offerte nella vendita senza incanto;
b) inefficacia delle offerte presentate nella vendita senza incanto ai sensi art. 571 (offerta
presentata oltre il termine per il deposito, di cui al punto 7; offerta inferiore al prezzo base di cui
al punto l; mancato versamento della cauzione di cui al punto 8) ovvero per effetto
dell'indicaziont; nell'offerta, di un termine di adempimento superiore a 60 giorni;
c) unica offerta non superiore al prezzo base aumentato di un quinto ove vi sia. il dissenso del
ereditore procedente;
d) mancata adesione degli offerenti alla gara indetta ex art. 573, laddove il Professionista non
ritenga di dover aggiudicare il bene all'offerta .più alta tra quelle presentate;
e) decadenza dalPaggiudicazione per mancato versamento del saldo ex artt. 574 e 587, CO. l,
c.p.c ..
In tali ipotesi, Iaddove non abbia già fissato 'la data dell' incanto con lo stesso atto con il quale ha
stabilito i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, il Professionista la
fissa al più presto> dandone comunicazione al G.E.;
Il. il Professionista stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita all'incanto,
quello stabilito nella presente ordinanza, con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base,
arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo;
12. il Professionista avvisa che la presentazione deUe relative istame di partecipazione
all'incanto deve avvenire nel luogo indicato al capo 5 entro le ore 13.00 del giorno precedente la
data stabilita per l'incanto, con versamento, contestuale alla presentazione dell'istanza, della
cauzione in ragione di un decimo del prezzo posto a base dell'asta. a mezzo di versamento
presso BANCA di ROMA. Ag. Tivoli, su deposito vincolato alla procedura;
13. Professionista avvisa che, laddove l'offerente non si presenti alla gara, gli verrà a.pplicata la
sanzione prevista dall'art. 580, CO. 2 c.p.c. (perdita di 1110 della cauzione versata); avvisa altresi
che il saldo deve essere versato dall'aggiudicatario
entro 60 giorni dall'incanto, pena la
decadenza dall'aggiudicazione a norma dell'art. 587;
14. il Professionista provvede alle operazioni dell'incanto ed all'aggiudicazione dell'immobile a
norma dell'art. 581 c.p.c.;
15. ove siano presentate offerte in aumento ai sensi dell'art. 584 c.p.c. il Professionista
provvederà agli adempimenti previsti in tale disposizione,
DISPOSIZIONI ULTERIORI
16. Ove l'incanto sia andato deserto e non siano state presentate istanze di assegnazione ovvero
queste non siano accolte dal G.E., si dispone sin da ora. che il Professionista provvederà alla
fissazione di ulteriore vendita senza incanto, con termine per la presentazione
di Duove
otTerte d'acquisto ai sensi dell'arto 591 c.p.c., ribassando il prezzo base di JAe mantenendo
inalterate le altre condizioni dell'originaria vendita senza incanto; in caso di infruttuosità di tale
vendita, effettuerà nuovo incanto al prezzo come già in precedenza ribassato; in caso di
infruttuosità di tale ulteriore tentativo, rimetterà. ogni decisione al G.E.;
17. il Professionista proV\lede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero
alla vendita all'incanto redii!endo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le
circostanze di luogo e di tempo netle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o
delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la. dichiarazione
dell'a.ggiudicazione
con !'identificazione
dell'aggiudicatario;
il verbale
è sottoscritto
esclusivamente dal Professionista ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di
cui all'art. 579, cc. 2, c.p.c.;
18. in ogni caso, il Professionista provvede a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina
di cuì all'art. 583 c.p.c.;
ORDINANZA
VENDITA
CON DELEGA
A PROFESSIONISTA
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19. il Professionista riceve Peventuale istanza di assegnazione di cui all'art. 589 c.p.c.,
concedendo termi~e per ~ deposito di .eventuale conguag~io ai sensi dell'art. 590 c.p.c. e
trasmettendo al Giudice I Istanza medeslma e lo schema dI provvedimento affinché adotti il
relativo atto;
20. in ogni caso, il Professionista provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'a.ssegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;
21. il Professionista cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul
corrispondente libretto di deposito già acceso, relativo alla procedura; qualora il procedimento si
basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ai sensi dell'art. 41, eo. 4,
D.Lgs, 1.9.93 n, 385, il pagamento diretto alla Banca creditrice, nei limiti del credito azionato,
entro il termine di giorni sessanta dall'aggiudicazione; a tal fine il Professionista inviterà
l'istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima del compimento delle operazioni di
vendita, la nota di precisazione del suo credito (per capitale, accessori e spese), indicante la
somma che dovrà. essere versata dali' aggiudicatario e le modalità del versamento; l'eventuale
residuo sarà versato presso il libretto di deposito vincolato alla procedura nello stesso termine di
60 giorni dall'aggiudicazione, dedotta la cauzione;
22. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e
590, co. 2, c.p.c., il Professionista predispone il decreto di trasferimento e lo trasmette senza
indugio aI G.R., allegando al decreto, se previsto dalla legge, il· certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile;
23. il Professionista provvede all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e
voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle PP.AA. negli
stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all' espletamento
delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti aI decreto di trasferimento pronunciato dal G.E. ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo
riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti - per esborsi e compensi - saranno a
carico dell'aggiudica.tario; si evidenzia che il solo Notaio delegato, in virtù e in pendenza della
delega, ha facoltà di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla
o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell' Agenzia del Territorio, la
Conservatoria dei
copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti
un.
succeSSIVI;
24. una volta pronunciato il decreto di trasferimento relativo all'ultimo dei l~tti in vendita., entro
sessanta giorni dall' emissione del detto decreto, il Professionista procede alla formazione del
progetto di distribuzione; a tal fine nel predetto lasso di tempo fissa ai ereditari un termine, non
superiore a 3Ogiorni, per fare pervenire presso il suo studio - o in altro luogo da lui indicato - le
dicbiarazioni di credito e le note delle spese sostenute; quindi redige il progetto, secondo le
norme in tema di cause di prelazione e comunque secondo quanto indicato nelle condizioni
generali di cui alla Circolare reperibile in Cancelleria, depositandolo in uno alle ricewte
bancarie relative al versamento del prezzo, ai fini della successiva fissazione di udienza da parte
del G.E., che prowederà alla distribuzione e all'eventuale risoluzione di questioni insorte in sede
di riparto;
25. quanto alla pubblicità in funz;ione della vendita, il G.R dispone fin d'ora che l'avviso di
vendita, con o senza incanto, sia pubblicato - in un termine non superiore a sessanta e non
-inferiore
sulquotidiano
quotidiano
nazionale
'cn, MESSAGGERO
DI ROMA"
o in
"1}-R:Er~ICA.."
nonché
a quarantacinque
giorni
primali della
fissata
per verrà
l'incanto
o perdil'apertura
buste
sul
locale
"TmURNO".
testo data
dell'annuncio
mea
massima delle
contenuto
in due "moduli tipografici" (corrispondenti a 50/60 parole) e conterrà sintetiche informazioni
sull~immobile offerto in vendita, secondo la seguente scansione: l) Comune ove è situato
Jlimmobile; .quartiere, frazione, località, etc.; via, piazza, etc.; 2) tipologia (appartamento~
terreno, villa, negozio, locale, etc.); 3) caratteristiche (superficie, van~ piano, interno, etc.); 4)
eventuali pertinenze (cantina, box, posto auto, giardino, etc.); 5) condizione (libero, occupato e,
ORDINANZA VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTAL'd
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in tal caso, se è occupato daI debitore o da terzi)~ 6) altri eventuali dati di interesse (nuda
proprietà, quota, etc.); 7) ammontare del prezzo base e, in caso di vendita con incanto o di gara
nella vendita senza incanto, dell'ammontare minimo del rilando; 8) data, ora., luogo deUe
operazioni di vendita e, per il caso dì vendita senza incanto. del termine entro cui possono essere
presentate le offerte nonché dell'orario di apertura delle buste; 9) numero R G.E, della
procedura; lO) nominativo del Professionista; I l) nome del custode, ove nominato, con relativo
recapito telefonico; 12) indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni (studio del
Professionista o altro luogo, come stabilito; custode, con relativo recapito telefonico; sito internet
www.tribunaletivoli.com). dati di cui ai nn. l), 8), 9) e lO) del presente paragrafo dovranno
essere pubblicati in neretto;
26. sempre a cura del Professionista, l'avviso di vendita, la presente ordinanza e la relazione
peritale, con annessi allegati, saranno inseriti almeno due mesi prima e fino al giorno per la
presentazione deI1eofferte o per l'incanto suI sito internet www.tribunaletivoli.com;
27, in nessun caso il Professionista sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte
senza.previa disposizione in tal senso del G.E.;
28, il Professionista può rinviare la vendita entro n termÌDe massimo di 120 giorni (termine
di irrevocabilità dell'offerta nella vendita senza incanto) solo laddove riconano i presupposti di
cui all'art. 161 bis disp. att c.p.c. (consenso di tutti ereditori e degli offerenti cha abbiano
versato cauzione). dandone prontamente comunicazione al G.E.;
29. il Professionista dà in ogni caso notizia al Giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita,
sia esso senza incanto, sia esso all'incanto;
30. ove entro dodici mesi dalla data del versamento dell'anticipo, non si sia ancora pervenuti
all'aggiudicazione del bene posto in vendita, n Professionista comunicherà al G.E. i motivi del
ritardo, con facoltà per quest>ultimo, laddove ravvisi lLD inadempimento alle norme del codice
di rito ovvero alle disposizioni contenute nel!'orclinanza.di delega, di revocarla, e con facoltà
per il Presidente del Tribunale di disporre la cancellazione deI Professionista dagli elenchi
predisposti ai sensi dell'art. 179 ter disp, atto c.p,c.
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n. GIUDICE
DELL'ESECUZIONE
determina,ai sensidell'art. 5 del D.M. 25.5.99n. 313, nella parte in cui possa trovareapplicazionein
attesa deWemanazione
del successivo
previsto
vigente
nonnativa. quale
l'anticipo
da
L 5'00
acconto
corrispondersi
al Professionista
Delegato Decreto
in ragione
di € daJ1a
I aD
anche sulle spese di pubblicità. da versarsi da parte del ereditare procedente o surrogante, entro 30 giorni
dalla. data odierna e salvi ulteriori accont~ a richiesta del Professionista. Delegato, in caso di rifissazione
delle vendite;
disponeche delmancatoversamento~o
il dettotermineil ProfessionistaDelegatoinformiil Giudice,
con facoltà di rinunciare, in tal caso, al suo incarico;
dispone che il Professionista
Delegato provveda al più presto al ritiro di copia delI'intero fascicolo
ufficio, anche a mezzo di persona da
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delegata.
procedeme onere di notificare la presente ordinanza al debitore esecutato
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CON DELEGA
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Scarica

Ordinanza - Aste24Ore