Fare affari in Malaysia: suggerimenti legali
Confindustria Vicenza
29 ottobre 2008
Avv. Eugenio Bettella
1
Panorama Generale
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La Malaysia è uno Stato federale dell'Asia sudorientale costituito dalla Malaysia Occidentale o
Peninsulare che comprende gli Stati di Johor, Malacca, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang,
Terengganu, Kelantan, Perak, Pinang, Kedah e Perlis e il Territorio Federale di Kuala Lumpur, e
dalla Malaysia Orientale che comprende gli Stati di Sabah e di Sarawak. La Malaysia Occidentale
confina a nord con la Thailandia e a sud con Singapore, la Malaysia Orientale confina a sud con
l'Indonesia e circonda il Brunei. Il territorio si estende per circa 330.000 kmq.
La popolazione è composta da circa 27.000.000 abitanti di diversi origini: i malesi sono circa il 58%
del totale, i cinesi sono circa il 24% e gli indiani sono il 10%. La lingua ufficiale è il malese, ma sono
diffuse anche l’inglese e i dialetti delle minoranze etniche.
La maggioranza della popolazione è mussulmana, ma vi sono anche minoranze induiste, buddiste
e cristiane.
Forma di governo: monarchia federale costituzionale.
Ognuno dei 13 Stati ha un’Assemblea Legislativa con un Sultano o un Governatore a suo capo. Il
Monarca è scelto a rotazione tra i Sultani per un periodo di 5 anni.
Malaysia ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito il 31.08.1957.
Moneta: ringgit malese (tasso di cambio 1 ringgit = 0,22 euro).
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Panorama Generale
Indicatori economici
(fonte: Economist Intelligence Unit Country Report maggio 2008 *stime)
2008*
2009*
Tasso di crescita del PIL (%)
5,8
5,8
Inflazione sui prezzi di consumo
(media)
2,8
2,3
Esportazioni FOB
193,1
205,8
Importazioni FOB
-158,5
-169,7
34,6
36,1
Bilancia Commerciale (miliardi di $)
Saldo

Attualmente, Malaysia è uno dei principali membri dell’ASEAN (Association of South East Asian
Nations) – organizzazione finalizzata alla cooperazione economica e tecnologica,
all’accrescimento delle capacità produttive, dell’immagine e della competitività dei paesi membri nel
contesto del mercato internazionale.
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Principali Convenzioni Internazionali
alle quali la Malaysia aderisce
 Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna, 23.05.1969;
 General Agreement in Tariffs and Trade, Geneva, 30.10.1947;
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New
York, 10.10.1958;
 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of
Other States, Washington, 18.03.1965;
 Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (WIPO),
Stockholm, 14.07.1967;
 Convention for the Protections of Industrial Property and Revision, Paris, 20.03.
1883.
Accordi bilaterali con l’Italia:
 Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di lettere, Kuala
28.01.1984, entrato in vigore il 25.01.1986;
 Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, Kuala
04.01.1988, entrato in vigore il 25.10.1990.
 Convenzione Italo - britannica per l’assistenza giudiziaria in materia
commerciale, Londra, 17.12.1930.
fiscali in
Lumpur,
Lumpur,
civile e
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Tipologia di investimenti
Investimenti indiretti

L'esportatore che sta avviando una presenza su un mercato estero e non abbia ancora una propria
organizzazione di vendita in loco può vendere i propri prodotti:
• Direttamente al cliente straniero (Vendita diretta);
• Attraverso intermediari di commercio che organizzeranno stabilmente la distribuzione dei
prodotti attraverso una propria struttura, ma in conformità alle disposizioni dell'esportatore
(Agenzia, Distribuzione e Franchising).

Non trattandosi di investimenti rivolti a stabilire una relazione di lungo termine e ad acquisire
interessi durevoli e/o di controllo in un’impresa in un altro Paese, le “operazioni” di vendita,
distribuzione, agenzia e franchising possono essere definiti come investimenti indiretti.
Investimenti diretti

Gli investimenti diretti stranieri vengono, invece, normalmente effettuati attraverso la costituzione di:
• Uffici di rappresentanza;
• Filiali (Branch Offices);
• Società di capitali;
• Joint Venture societarie;
• Acquisizioni (totali o parziali) di società locali.
5
Compravendita internazionale
 Quando si parla di contratti internazionali di compravendita non ci si riferisce
unicamente alla compravendita vera e propria intesa come scambio di merci e
relativo corrispettivo, ma anche alla somministrazione con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o
continuative di cose, ove la controprestazione non è solo quella di ottenere il
pagamento del prezzo/consegna delle cose, ma anche quella di garantire la
continuità delle prestazioni offerte al fine di consentire la pianificazione delle attività
imprenditoriali.
 La centralità e importanza del contratto di compravendita internazionale ha fatto si
che diventasse oggetto di numerose convenzioni internazionali aventi finalità di
uniformare la sua disciplina giuridica, la più importanti delle quali è la Convenzione
di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1 aprile 1980.
 Tale Convenzione si applica automaticamente (salvo espressa deroga delle parti) a
tutti i contratti di vendita di beni mobili stipulati tra parti aventi la propria attività
commerciale in uno Stato aderente oppure assoggettati alla legge di uno Stato
aderente.
 La Convenzione di Vienna è stata ratificata sia dall’Italia sia dalla Malaysia.
6
Compravendita internazionale
Contenuto del contratto di compravendita internazionale
 Oltre ad elencare gli obblighi delle parti, nel contratto di compravendita internazionale
è opportuno siano sempre chiariti i seguenti aspetti:
•
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•
Modalità di ordinazione e di programmazione degli ordini (nella somministrazione);
Luogo e termine di consegna del bene – i termini di consegna sono essenziali o meramente
ordinatori – conseguenze di una ritardata consegna;
Chi si fa carico delle spese di trasporto (Incoterms 2000);
Modalità di accettazione della merce;
Garanzie offerte dal venditore sul bene compravenduto;
Adeguamento del prezzo di vendita (nella somministrazione);
Clausola risolutiva espressa;
Legge applicabile – eventuale esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna;
Giurisdizione ordinaria- arbitrato.
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Distribuzione
 Nel contratto di distribuzione (o di concessione di vendita), una parte, il distributore,
acquista dei beni dal produttore per rivenderli a terzi nel territorio affidatogli.
 Il distributore si impegna pertanto, in modo continuativo ed attraverso una stabile
organizzazione, a rivendere a proprio nome e per proprio conto, in un mercato
determinato e nel contesto di condizioni di vendita predefinite, determinati prodotti
che il produttore si impegna a fornirgli con continuità a fronte di un rapporto di
somministrazione.
 A differenza dell’agente e del procacciatore, il distributore non crea, tramite la propria
attività, rapporti giuridici diretti tra il cliente finale e il produttore; essendo la vendita
conclusa tra il distributore ed il cliente, il primo assume il rischio della vendita in caso
di insolvenza del secondo.
 Il profitto del distributore consta della differenza tra il prezzo di vendita dei prodotti ai
clienti ed il prezzo di acquisto dei prodotti dal produttore e delle spese sostenute per
la creazione di una propria organizzazione distributiva nel territorio.
 La diversità del distributore rispetto a dei meri rivenditori, all’ingrosso o al dettaglio è
data dal fatto che il distributore è strutturalmente integrato nella rete commerciale del
produttore nei confronti del quale assume l’obbligo di svolgere in maniera stabile e
continuativa l’attività di distribuzione dei prodotti all’interno di un predeterminato
territorio.
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Distribuzione
 Di norma nei singoli ordinamenti nazionali i contratti di distribuzione, a differenza dei
contratti di agenzia, non sono oggetto di specifiche disposizioni normative e
rappresentano, pertanto, una fattispecie contrattuale atipica.
 La normativa malese non detta una disciplina specifica in materia di distribuzione.
 Spetta alle parti pertanto disciplinare in dettaglio il rapporto di distribuzione ed in
particolare:
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•
•
•
•
•
•
•
La concessione o meno dell’esclusiva – unilaterale o reciproca – si consiglia di condizionare la
concessione dell’esclusiva al raggiungimento di volumi minimi di acquisto;
L’elencazione dei prodotti;
Gli obblighi del distributore: promozione delle vendite e servizio al cliente, monitoraggio del
mercato, obblighi di rispettare gli standard di servizio fissati dal produttore, obbligo di
collaborazione nelle procedure di richiamo dei prodotti; obblighi di non concorrenza;
I termini e le condizioni per la fornitura dei prodotti: prezzi e modalità di pagamento, modalità
di adeguamento prezzi, ordini e relative modalità di programmazione delle forniture
(forecasts), modalità e termini (indicativi o tassativi) di consegna;
Gli eventuali obblighi di garanzia assunti dal produttore;
La tutela dei marchi e brevetti;
La clausola risolutiva espressa – elencare tutte le cause che giustificano la risoluzione
immediata dall’accordo;
La legge applicabile ed il foro competente.
9
Agenzia

Il contratto di agenzia in Malaysia è regolato agli artt. 135 – 191 del Contracts Act 1950.

L’agente viene definito come la persona incaricata ad effettuare qualsiasi atto per il preponente, o a
rappresentare quest’ultimo nelle negoziazioni con terzi.

Il contratto di agenzia non necessità della forma scritta per la sua attività; l’incarico (authority)
dell’agente può risultare sia da atto scritto (authority espressa) sia dalle circostanze (authority
implicita).

Il preponente può rifiutare l’atto compiuto dall’agente e a lui svantaggioso nel caso in cui l’agente
non abbia preventivamente ottenuto il suo consenso in merito.

Il corrispettivo (consideration) non è considerato essenziale ai fini del rapporto di agenzia.

Nel caso in cui il corrispettivo sia previsto, questo è dovuto all’agente quando l’affare è stato
concluso. Stante l’incertezza del testo normativo, si suggerisce l’inserimento di clausole tali da
chiarire che la conclusione dell’affare coincide con il pagamento del prezzo.

L’esclusiva non è prevista come elemento naturale del contratto di agenzia, questa dovrà essere
pertanto prevista contrattualmente dalle parti.

Prevista la possibilità di nominare sub-agenti, ma ciò non esclude in alcun modo la responsabilità
dell’agente per le attività dei sub-agenti.
10
Agenzia

Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Il contratto di agenzia termina, di regola:
• Qualora il preponente revochi l’incarico (l’authority) all’agente;
• Qualora gli affari oggetto del rapporto di agenzia siano stati completati;
• Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire del preponente o dell’agente;
• Nel caso di fallimento o insolvenza del preponente.

Il preponente può revocare (espressamente o implicitamente) l’incarico all’agente in qualsiasi
momento fino a quando l’incarico non sia stato esercitato in modo da vincolare il preponente; non è
possibile revocare l’incarico se questo è stato esercitato parzialmente.

Nel caso in cui sia stato convenuto (espressamente o implicitamente) che il rapporto di agenzia
dovrebbe continuare per un qualsiasi periodo di tempo, la parte che pone termine al medesimo
senza un ragionevole o senza giusta causa preavviso è tenuta a risarcire l’altra parte per i danni
subiti.

Il preponente è tenuto a tenere indenne l’agente da tutte le conseguenze pregiudizievoli (i.e. spese
legali e processuali etc.) sofferte per attività lecite da egli poste in essere in esecuzione del
mandato dell’agente (es. nel caso in cui il terzo citi l’agente innanzi al tribunale per mancata o
ritardata consegna della merce da parte del preponente).

Non è prevista un’indennità di fine rapporto a favore dell’agente.
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Franchising
 Il Franchising (detto anche Affiliazione Commerciale) è una forma di collaborazione
continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o
Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliato o Franchisee), giuridicamente ed
economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto
commerciale.
Il contratto di Franchising prevede principalmente che:
 Il Franchisor conceda al Franchisee l'utilizzazione della propria formula commerciale,
comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle
conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e
forme di assistenza atte a consentire al Franchisee la gestione della propria attività
con la medesima immagine dell'impresa del Franchisor.
 Il Franchisee si impegni a far proprie la politica commerciale e immagine del
Franchisor nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale,
nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.
12
Franchising



In Malaysia il contratto di Franchising è disciplinato in dettaglio dal Franchise Act del 1998.
Il Franchise Act prevede l’obbligo del Franchisor di presentare la richiesta di registrazione del
franchising presso il Registrar of Franchises.
All’articolo 18 (2) del Franchise Act è specificato il contenuto essenziale del contratto di
Franchising:
• La denominazione e la descrizione del prodotto e del business oggetto di franchising;
• L’ambito territoriale garantito al franchisee;
• Il corrispettivo, i.e. royalty, se richiesta;
• Gli obblighi del franchisor e del franchisee;
• Il diritto del franchisee all’uso del marchio o di altri diritti di proprietà intellettuale del
franchisor unitamente alla descrizione degli stessi;
• Le condizioni alle quali il franchisee può trasferire i diritti derivanti dal franchising;
• Cooling – off period, non inferiore a 7 giorni, durante il quale il franchisee ha la facoltà di
risolvere il contratto;
• Specificazione del tipo di assistenza fornita dal franchisor;
• Nel caso di “master franchisee”, ossia di un soggetto a cui il franchisor ha concesso il
diritto di stipulare un sub-franchising, l’indentità del franchisor e i diritti ottenuti dal master
franchisee dal franchisor;
• Durata del contratto (minimo 5 anni) e modalità di rinnovo;
• Gli effetti di risoluzione o cessazione del contratto di franchising.
NB. La mancanza di uno degli elementi sopra indicati comporta la nullità del contratto.
13
Diritti di Proprietà Intellettuale
 I diritti di proprietà intellettuale in Malaysia sono di competenza dalla Società per la
Proprietà Intellettuale della Malaysia (Intellectual Property Corporation of Malaysia o
Perbadanan Harta Intelek Malaysia - PHIM), che gestisce tutti gli aspetti
amministrativi, dal deposito della domanda per ottenere la registrazione di tali diritti
ad ogni aspetto successivo alla registrazione.
 La Malaysia ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1883 per la tutela della
proprietà intellettuale ed è membro del WIPO.
 Malaysia ha ratificato l’Accordo di Nizza (per la classificazione internazionale dei
prodotti e beni ai fini della registrazione dei marchi) e l’Accordo di Vienna sulla
classificazione di marchi che contengono anche elementi figurativi;
 La normativa dettata a tutela della proprietà intellettuale è simile a quella prevista nel
Regno Unito.
 Le richieste di registrazione di marchi, brevetti, disegni o modelli da parte di soggetti
stranieri non possono essere presentate personalmente ma attraverso un “authorized
trade mark agent”.
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Diritti di Proprietà Intellettuale
Marchi
 Il marchio è un segno distintivo che ha la capacità di identificare determinati prodotti
o servizi come quei prodotti/servizi forniti da una determinata persona o impresa.
 I marchi in Malesia sono disciplinati dal Trade Marks Act del 1976 e dalle Trade
Marks Regulations del 1997. Tale normativa ha subito una serie di modifiche nel
2000 quando la Malaysia ha firmato l’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di
Proprietà Intellettuale (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights - TRIPS Agreement).
 Il marchio diventa giuridicamente tutelato nel momento della registrazione. Il termine
di protezione del marchio è di 10 anni, rinnovabile indefinitamente.
 Nel caso di mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di 3 anni –
decorrente dalla data di presentazione della domanda di registrazione – è previsto
l’annullamento e la mancata possibilità di opporsi alla registrazione del marchio da
parte di altri soggetti.
 E’ ammessa la registrazione dei cd. “marchi d’origine geografica” (Geographical
Indications Act 2000) in cui l’indicazione geografica è utilizzata per segnalare il luogo
di origine del prodotto, normalmente legato a caratteristiche qualitative particolari.
15
Diritti di Proprietà Intellettuale
Brevetti
 Il brevetto è un documento tecnico-legale, costituito sostanzialmente da una
relazione tecnica, nella quale viene descritto dettagliatamente quanto costituisce
oggetto della protezione. Ha lo scopo di individuare esattamente l’invenzione, di
renderne pubblica la descrizione e di consentirne la riproduzione da parte di qualsiasi
terzo interessato.
 I brevetti possono riguardare sia un prodotto che un metodo produttivo.
 È brevettabile, però, solo un prodotto / metodo produttivo che soddisfi i seguenti
criteri:
• novità;
• inventiva (ossia un avanzamento tecnico rispetto agli standard passati);
• utilità;
• riproducibilità industriale.
 I brevetti in Malaysia sono disciplinati dal Patents Act del 1983 e dalle Patents
Regulations del 1986.
 La durata della protezione è di 20 anni dalla data del deposito della domanda di
registrazione.
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Diritti di Proprietà Intellettuale
I disegni e modelli
 Per design o modello s’intende l’aspetto dell’intero “prodotto” o di una sua parte,
ovvero le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
 Non può includere alcun marchio o essere uno strumento meramente meccanico. Il
design può identificare anche qualsiasi componente di un prodotto purché detto
componente possa essere fabbricato separatamente rispetto al prodotto stesso.
 In Malaysia i disegni e modelli sono disciplinati dal Industrial Designs Act del 1996 e
dalle Industrial Designs Regulations del 1999.
 Per essere registrabile in Malaysia, un disegno o modello deve possedere la
caratteristica della novità.
 Il termine di registrazione di un disegno o modello è di 5 anni dalla data del deposito
ed è rinnovabile per 2 successivi periodi di 5 anni ciascuno.
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Investimenti Diretti in Malaysia
 Le società straniere possono operare in Malaysia attraverso:
• La costituzione di una filiale (branch office),
• La costituzione di una società controllata,
• Partecipazione in società già costituite in Malaysia,
• Joint venture con società o persone fisiche malesi.
 Per lo svolgimento di attività non commerciali, le società estere possono
istituire un Ufficio di Rappresentanza (Representative Office) o un Ufficio
Regionale (Regional Office).
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Investimenti Diretti in Malaysia
Società controllata
 Secondo il Companies Act, ogni società costituita in Malaysia deve avere almeno 2
amministratori che abbiano la propria residenza principale o esclusiva in Malaysia.
 Solo le persone fisiche possono essere amministratori di società. La società deve
anche avere una sede legale in Malaysia presso la quale devono essere conservati
tutti i libri e i documenti sociali.
 Deve essere nominato un revisore contabile autorizzato quale revisore della società
e i bilanci certificati devono essere presentati alla Commissione delle Società della
Malaysia (Companies Commission of Malaysia - CCM) successivamente
all’approvazione dell’assemblea generale annuale dei soci, la quale deve tenersi
entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario della società controllata.
 Il capitale versato minimo è pari a solo RM 2,00 (salvo che per le società per azioni
pubbliche).
 Il numero minimo di soci è 2.
Sede secondaria (Branch Office)
 A differenza della costituzione di una società controllata, la registrazione di una sede
secondaria da parte della società estera in Malaysia non determina la creazione di
un’entità legale separata.
 L’istituzione di una sede secondaria di una società estera richiede, tra l’altro, la
nomina di un rappresentante in Malaysia e la registrazione di una sede legale.
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Investimenti Diretti in Malaysia
Acquisto di partecipazioni e Joint Ventures
 Per l’acquisto del 15% o più, se da parte di un solo soggetto straniero, o del 30% o
più, se da parte di un gruppo di soggetti stranieri, dei diritti di voto in società o
aziende locali, indipendentemente dal valore dell’operazione è necessaria
l’approvazione del Foreign Investment Committe - FIC, salvo che si tratti di
acquisizioni effettuate in un mercato aperto della Bursa Securities per investimenti di
breve termine.
 L’acquisizione di una partecipazione in una società o azienda locale in Malaysia che
determini il trasferimento della proprietà o del controllo della medesima ad un
soggetto straniero, nonché l’acquisizione del controllo di una società locale tramite
qualsiasi forma di accordo di gestione, contratto di assistenza tecnica o altre
pattuizioni, richiede la previa approvazione del FIC.
 Analogamente, anche eventuali fusioni o acquisizioni del controllo di società locali, o
joint venture con società locali, richiedono l’approvazione del FIC.
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Investimenti Diretti in Malaysia
L’Ufficio di Rappresentanza (Representative Office)
 È possibile istituire un ufficio di rappresentanza, la cui operatività è limitata ad attività
promozionale o di collegamento, di raccolta o fornitura di informazioni per conto della
casa madre e/o delle sue società collegate in Malaysia.
 Per l’ufficio di rappresentanza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività d’impresa
che possa generare reddito direttamente o per conto della casa madre.
Ufficio Regionale (Regional Office)
 L’ufficio regionale di una società estera funge da centro di coordinamento per le
società collegate, le controllate e gli agenti in un’area particolare.
 All’ufficio regionale non è consentito intraprendere alcuna attività d’impresa diretta o
ricavare reddito dalle proprie attività.
 Per aprire un ufficio regionale occorre presentare una domanda al Ministero per il
Commercio Internazionale e l’Industria (Ministry of International Trade and Industry).
21
Normativa societaria


La normativa societaria della Malaysia è contenute nel Companies Act del 1965.
Le forme societarie previste sono:
•
Impresa individuale (sole proprietorship),
•
Società di persone (partnership),
•
Società di capitali (company)
i.
Società per azioni (company limited by shares)
a.
b.
ii.
iii.
Privata (Berhad o Sdn. Bhd)
Pubblica (Berhad o Bhd),
Società a responsabilità limitata per garanzia (company limited by
guarantee),
Società con responsabilità illimitata (unlimited company).

In Malaysia tutte le imprese individuali e le società di persone devono registrarsi
presso la Companies Commission of Malaysia (SSM) in conformità al Registration of
Business Act 1956.

Nella società di persone i soci sono responsabili solidalmente per i debiti e gli
obblighi della società nel caso in cui il patrimonio della società si riveli insufficiente. I
soci possono, tuttavia, regolare diversamente i diritti e gli obblighi di ciascuno di
essi.
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Società di capitali
 La Società per Azioni è caratterizzata dalla limitazione della responsabilità dei soci
al capitale sottoscritto.
 La Società a Responsabilità Limitata per Garanzia è caratterizzata dalla
limitazione della responsabilità dei soci ad un ammontare di capitale stabilito al
momento della costituzione ed indicato nell’Atto Costitutivo che i soci sono tenuti a
versare solo in caso di liquidazione della società.
 La Società a Responsabilità Illimitata si caratterizza per la responsabilità illimitata
dei soci in caso di liquidazione della società.

Anche le società di capitali devono registrarsi presso la Companies Commission of
Malaysia (SSM).
23
Centro finanziario offshore internazionale di Labuan
 Labuan è un centro finanziario offshore internazionale che offre agevolazioni simili a
quelle previste da altri centri finanziari offshore – istituito con l’Offshore Companies
Act del 1990.
 L’Autorità per i Servizi Finanziari Offshore di Labuan (Labuan Offshore Financial
Services Authority - LOFSA) è l’ente regolatore per la promozione e lo sviluppo di
Labuan come centro finanziario offshore internazionale.
 Alle società offshore è consentito soltanto di svolgere attività nell’ambito di Labuan o
che comportino contatti con l’esterno. Tuttavia non è consentito.
• Svolgere attività d’impresa con soggetti residenti in Malaysia, fatte salve le
attività consentite dall’Offshore Banking Act;
• Svolgere attività bancarie o assicurative che non siano state autorizzate in base
al predetto Offshore Banking Act;
• Svolgere attività in valuta malese, fatti salvi i pagamenti delle spese
amministrative e legali;
• Svolgere attività di spedizione e trasporto o attività petrolifere o attività in qualità
di Trust companies.
 Le recenti modifiche all’Offshore Companies Act permettono, ad alcune condizioni,
alle società offshore possedute da soggetti esteri di effettuare investimenti in
Malaysia.
24
Centro finanziario offshore internazionale di Labuan
 Le società offshore possono agire sotto la veste di company limited by shares o di
company limited by guarantee ovvero in alcuni caso, sotto la veste di limited
partnership o di trust company.
 Una società offshore estera è tenuta a nominare come suo agente autorizzato una
società fiduciaria (trust company), che abbia come proprio oggetto sociale la
prestazione di servizi alle società offshore.
 Ogni società offshore deve avere almeno un amministratore ed un segretario
residente (che deve avere la veste del Trust officer).
 La società offshore deve avere la sede legale a Labuan, la quale deve corrispondere
alla sede principale di una Trust company.
 Attualmente il capitale sociale autorizzato è pari a USD 10.000,00 suddiviso in
10.000 azioni aventi valore nominale di 1 USD. Il capitale può essere sottoscritto
anche mediante l’emissione di 1 sola azione, totalmente o parzialmente pagata.
 L’attività offshore a Labuan è praticamente basata su valute estere e non sul Ringgit;
Labuan non è soggetta alla normativa ed alle regole sul controllo dei cambi della
Malaysia.
25
Centro finanziario offshore internazionale di Labuan
Agevolazioni
 I dividendi distribuiti da una società offshore che derivano da reddito proveniente da
attività offshore o da reddito esente sono pagati al lordo senza alcuna trattenuta
fiscale alla fonte.
 Le operazioni offshore intraprese da una società offshore (comprese le fusioni e
acquisizioni di società offshore o il trasferimento di azioni di società offshore) sono
esenti da bollo.
 Nessuna imposta è prelevata sul reddito delle società offshore di Labuan che non
svolgono attività commerciale. Una società offshore che svolge attività commerciale
è assoggettata ad un basso regime fiscale con prelievo del solo 3% dell’utile netto o
di un tasso fisso di RM 20.000.
 Nessuna trattenuta sui dividendi distribuiti da una società offshore da un trust
offshore, sulle royalties provenienti da una società offshore e ricevute da un soggetto
non residente, sugli interessi maturati sui depositi in banche offshore o sui
finanziamenti concessi ai malesi.
 Essendo Labuan un porto franco, non si applicano imposte sulle vendite, dazi sulle
importazioni, soprattasse, accise e tasse sulle esportazioni.
26
Tassazione
La tassazione sulle persone fisiche

Tutte le persone fisiche, sia residenti che non residenti in Malaysia, sono assoggettate alle
imposte sul reddito. Vi sono però notevoli differenze tra i residenti e non residenti.

Viene considerato residente in Malaysia
 colui che è stato sul territorio malese per più di 182 giorni consecutivi;
 colui che, pur non avendo avuto una permanenza superiore ai 182 giorni, ha
soggiornato nel Paese per più di tale periodo l’anno precedente a quello di riferimento;
 colui che è stato in Malaysia per almeno 90 giorni, se anche per 3 anni sui 4
immediatamente precedenti a quello di riferimento era stato nel Paese per lo stesso
periodo di tempo.

Il reddito imponibile è assoggettato ad aliquote progressive per scaglioni che vanno, per i
soli residenti, da un minimo dello 0 %, ovvero da un’esenzione totale fino a un massimo del
30%.

Sono totalmente esenti da tassazione, eccezion fatta per i redditi derivanti da attività
indipendenti quali ad esempio i servizi di consulenza, i redditi dei lavoratori residenti in
Malaysia che permangono nel paese per meno di due mesi.

Per quanto concerne, invece, i soggetti non residenti in Malaysia, questi sono assoggettai
ad un’imposta pari al 29 per cento, non hanno diritto ad alcun tipo di detrazione e a loro
carico è prevista, inoltre, una trattenuta aggiuntiva sulle entrate che varia a seconda del
tipo di reddito.
27
Tassazione
La tassazione sulle persone giuridiche
 I redditi prodotti dalle persone giuridiche, senza distinzione tra residenti e non, sono assoggettati ad
un’imposta del 26%.
 Eguale aliquota si applica ad una sede secondaria di una società estera o ad una società costituita
in Malaysia ma controllata da una società estera.
 Fanno eccezione le imprese che si occupano di estrazione e lavorazione di petrolio alle quali è
applicata la c.d. petroleum tax con un’aliquota pari al 40 per cento.
 Sono considerate residenti in Malaysia le società la cui gestione e controllo avviene all’interno del
Paese.
 Non sono soggetti a tassazione i redditi rimessi in Malaysia da società considerate residenti, ad
eccezione di quelli derivanti da attività bancarie, assicurative, di trasporto aereo e marittimo.
 Esenti da tassazione sono inoltre gli interessi pagati in Malaysia da un istituto di credito ad una
società non residente.
 Per quanto concerne le royalty pagate a società e persone fisiche non residenti, queste sono
soggette a una ritenuta a titolo d’imposta pari al 10 per cento mentre gli interessi pagati a tali
soggetti sono tassati al 15 per cento.
 Sono previste deduzioni fiscali per tutte le spese strettamente inerenti l’attività societaria e la
produzione del reddito mentre non è prevista la deducibilità fiscale per le svalutazioni e gli
ammortamenti, per la tassa sulle società, per gli investimenti al di fuori della gestione caratteristica,
e ovviamente per tutte le spese private.
 La legislazione malese, per favorire lo sviluppo industriale del Paese, prevede forti
agevolazioni e incentivi fiscali per gli investimenti, da chiunque posti in essere, effettuati nel
settore dell’impresa manifatturiera, agricola, turistica e alberghiera, della protezione e salvaguardia
dell’ambiente e della ricerca e dello sviluppo.
28
Diritto del lavoro


•
La legislazione di riferimento, l'Employment Act del 1955, costituisce tutt`oggi, la principale
normativa malese in materia di lavoro. Essa contiene i termini e le condizioni principali per
l'assunzione e l'impiego di alcune categorie di lavoratori.
La legge del 1955 inoltre, stabilisce le condizioni minime da osservare in materia di impiego, ed in
particolare:
• ogni dipendente deve avere un contratto scritto di impiego che indichi i termini e le condizioni,
incluso il periodo di preavviso stabilito in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
• la retribuzione deve essere corrisposta non più tardi del settimo giorno seguente alla
conclusione del periodo di prestazione considerato;
• non è permesso l`impiego delle donne lavoratrici tra le ore 22,00 della sera e 5,00 del mattino
in alcune imprese dell`industria o dell`agricoltura, salvo preventiva approvazione scritta del
Direttore Generale del Dipartimento del Lavoro;
• le lavoratrici hanno diritto a 60 giorni di congedo di maternità pagati, fino ad un massimo di
cinque figli. Le lavoratrici madri devono percepire la loro normale retribuzione, e comunque
non inferiore a 6 Rm al giorno;
• l`orario di lavoro non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 ore settimanali;
• le festività retribuite in un anno di calendario devono essere pari almeno a 10 giorni;
• i permessi retribuiti possono essere massimo di 8 giorni, per un lavoratore con meno di due
anni di servizio, di 12 giorni, per un lavoratore con due o più anni di servizio ma meno di
cinque, e di 16 giorni, per i lavoratori con più di cinque anni di servizio;
• le licenze per malattia retribuite possono essere massimo di 14 giorni, per un lavoratore con
meno di due anni di servizio, di 18 giorni, per un lavoratore con due o più anni di servizio ma
meno di cinque, e massimo di 22 giorni, per i lavoratori con più di cinque anni di servizio e
quando è necessario un ricovero ospedaliero e comunque fino ad un massimo di 60 giorni di
licenze per malattia retribuite, in un anno di calendario;
• il pagamento degli straordinari ammonta almeno ad una volta e mezzo la quota oraria di
pagamento, per i giorni normali di lavoro; a due volte, per i giorni di riposo e a tre volte per i
giorni festivi.
Qualsiasi clausola del contratto più sfavorevole per il lavoratore dall’Employment Act è
nulla.
29
Diritto del lavoro
 Ai sensi dell’Employment Act 1955, il contratto di lavoro:
• deve avere la forma scritta;
• può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato;
• deve prevedere le modalità di scioglimento del rapporto.
 Il contratto a tempo determinato cessa ,di regola, alla sua scadenza.
 Le parti possono recedere sia dal contratto a tempo determinato sia dal contratto a
tempo indeterminato rispettando i seguenti termini di preavviso:
• 4 settimane – se il contratto ha avuto durata inferiore a 2 anni;
• 6 settimane – se il contratto ha avuto durata superiore a 2 anni ma inferiore a 5
anni;
• 8 settimane – se il contratto ha avuto durata superiore a 5 anni.
 Le parti possono sostituire il preavviso corrispondendo un’indennità corrispondente
alla retribuzione che sarebbe altrimenti dovuta al lavoratore per il periodo di
preavviso.
 In ogni caso la parti possono risolvere il contratto per giusta causa, i.e. mancata
corresponsione del salario da parte del datore di lavoro, assenza dal lavoro da parte
del dipendente per due giorni consecutivi senza aver ottenuto il permesso del datore
di lavoro etc..
30
Diritto del lavoro

Un regime normativo a parte è invece stabilito dalla Labour Ordinance, Sabah per quanto riguarda i
termini e le condizioni per l`impiego nello Stato di Sabah e nel Territorio Federale di Labuan, e dalla
Labour Ordinance Sarawak, per quanto riguarda le questioni di lavoro nello Stato di Sarawak.

In riferimento al costo del lavoro non esiste in Malesia una legislazione nazionale relativa al
salario minimo applicabile.

Generalmente il salario di base applicato varia in relazione alla località ed al settore economico
considerato. Allo stesso modo i benefits, che possono includere indennità uniformi gratuite,
trasporti gratuiti o sussidi per il trasporto, incentivi ed altre forme, variano da un`impresa all`altra.

Alle imprese è lasciata libertà anche negli accordi riguardanti gli stipendi e le indennità aggiuntive
stabilite per il management ed il personale direttivo. A quest'ultimo le aziende generalmente
accordano benefits quali: l`assistenza medica gratuita, coperture assicurative contro gli infortuni e
sulla vita, trasporti gratuiti o sussidi per i trasporti, premi annuali, particolari trattamenti pensionistici
e contributi aggiuntivi versati al Fondo di Previdenza per l`Impiego.

L`Employees Provident Fund Act del 1991 stabilisce la disciplina obbligatoria in materia di
contribuzione. Tutti i datori di lavoro e dipendenti devono versare i contributi all`Employees
Provident Fund (EPF) approssimativamente nella misura rispettivamente del 12% e dell`11% del
salario mensile.
31
Il Sistema giuridico e giudiziario
Sistema giuridico





Il potere legislativo della Malaysia è attribuito al Parlamento che è bicamerale e comprende il
Dewan Rakyat (la Camera dei Rappresentanti) e il Dewan Negara (il Senato). Il Parlamento legifera
per l’intera o per parte della Federazione mentre la State Legislature (l’Assemblea Legislativa)
legifera per uno Stato.
Le fonti del diritto malese sono sia scritte che non scritte.
Il diritto scritto comprende la Costituzione Federale, le leggi emanate dal Parlamento e dalle
Assemblee Legislative, nonché la legislazione delegata e secondaria emanata da soggetti o enti in
base a poteri conferiti da Leggi del Parlamento (Acts of Parliament) o Decreti delle Assemblee
Legislative (Enactments of Legislative Assemblies).
Il diritto non scritto comprende il diritto consuetudinario, i principi di Common Law e le regole di
Equity inglesi (se il diritto scritto non disciplina una particolare fattispecie) e, ai sensi della teoria del
precedente giurisprudenziale, le decisioni giudiziali delle corti superiori.
Secondo la Costituzione Federale, ogni Stato in Malaysia ha il potere di applicare il diritto islamico,
tuttavia solo ai cittadini musulmani.
Sistema giudiziario




La Costituzione Federale prevede due High Courts: High Court di Malaya e la High Court di Sabah
e Sarawak.
La Corte Federale (Federal Court), la Corte di Appello (Court of Appeal) e le High Courts
costituiscono le corti superiori.
Le corti inferiori (Subordinate Courts) sono le Corti a Seduta (Sessions Court), le Corti dei
Magistrati (Magistrate’s Court) e, nella Malaysia Occidentale, la Corte di Penghulu (Penghulu’s
Court).
In generale, ai sensi della teoria del precedente giurisprudenziale, le decisioni delle corti superiori
vincolano le corti inferiori.
32
Arbitrato
 L’arbitrato è una alternativa alla quale si ricorre più frequentemente per la risoluzione
delle controversie in Malaysia.
 La legge sull’arbitrato malese è contenuta nell’Arbitration Act del 1952.
 Con l’istituzione del Centro Regionale per l’Arbitrato di Kuala Lumpur (Kuala
Lumpur Regional Centre for Arbitration - KLRCA) è stata offerta una sede
alternativa per gli arbitrati relativi a dispute nazionali e internazionali.
 Il KLRCA dispone di un suo regolamento di arbitrato, redatto sul modello del
Regolamento UNCITRAL del 1976.
 Per conferire un grado di indipendenza agli arbitrati internazionali, l’Arbitration Act
esclude l’appello della High Court (tranne per l’esecuzione di un lodo) in relazione ad
arbitrati condotti in Malaysia ai sensi della Convenzione sulla Risoluzione delle
Controversie relativa agli Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati (Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States)
o ai sensi del Regolamento Arbitrale UNCITRAL del 1976 e del Regolamento del
KLRCA.
 La predetta immunità, tuttavia, non si estende agli arbitrati nazionali e ad hoc condotti
secondo il Regolamento UNCITRAL.
 La Malaysia ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed
esecuzione di lodi arbitrali stranieri.
33
Arbitrato
GIUDICE ORDINARIO
ARBITRATO
Tempi lunghi.
Maggiore rapidità e riservatezza del lodo.
Rischio di imparzialità.
Maggiore neutralità dell’organo arbitrale.
Esistenza di Trattato per l’assistenza
giudiziaria in materia civile e commerciale.
Esistenza di Convenzione per il
riconoscimento e l’esecuzione dei lodi
arbitrali stranieri.
Procedimento rigido.
Procedimento più flessibile maggiore
competenza tecnica degli arbitri.
Costi ridotti.
Costi elevati.
34
Arbitrato - ADR
PROCESSO / ARBITRATO
MEDIAZIONE / CONCILIAZIONE
La procedura può essere attivata e portata
avanti da una sola delle parti in assenza
della altre.
La procedura è volontaria e richiede il
consenso e la partecipazione di tutte le
parti.
Allontana le parti che si riconoscono come
“nemici”.
Rende possibile l'incontro: le parti si
riconoscono come “avversari” ma non
come “nemici”.
La controversia è risolta da un terzo
(giudice o arbitro).
La controversia è risolta dalle parti.
Procedura formale.
Procedura informale.
Criterio decisionale è giuridico.
Criterio decisionale è basato sull’equità.
Il ruolo delle parti è passivo: sono
rappresentate sempre da un soggetto
professionista.
Il ruolo delle parti è attivo: devono essere
sempre presenti personalmente anche se
possono farsi assistere da un soggetto
professionista.
35
Analisi dei paesi dal punto delle libertà fondamentali
 Annualmente la Heritage Foundation, in collaborazione con il Wall Street
Journal, pubblica una classifica mondiale (Heritage Foundation - World
Index of Economic Freedoms) dei vari Stati sulla base delle libertà
economiche fondamentali.
 I criteri di libertà considerati ai fini del presente incontro sono i seguenti:
• impresa;
• fiscale;
• investimento;
• commercio / importazione;
• proprietà intellettuale;
• lavoro;
• corruzione (libertà dalla corruzione).
 Prendendo come spunto l’Index 2008 il sistema paese della Malaysia è
stato analizzato nelle sue caratteristiche fondamentali e confrontato con
altri
paesi
di
interesse
strategico
per
l’impresa
italiana,
l’internazionalizzazione e gli investimenti italiani all’estero.
36
Libertà d’impresa
Parametri considerati: tempi e modalità per la costituzione e lo scioglimento di società,
l’ottenimento delle licenze, l’assunzione di personale e la risoluzione di procedure fallimentari.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Thailandia
Malaysia
Vietnam
India
China
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
37
Libertà fiscale
Parametri considerati: percentuale di pressione fiscale relativa a redditi delle persone fisiche,
giuridiche e IVA.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Malaysia
India
Thailandia
Vietnam
China
Italia
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
38
Libertà di investimento
Parametri considerati: restrizione sugli investimenti esteri, protezionismo locale, limitazione
all’esportazione di capitali.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Malaysia
India
Thailandia
Vietnam
China
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
39
Libertà di commercio/importazione
Parametri considerati: tariffe doganali, ostacoli di natura burocratica all’importazione e snellezza
delle procedure doganali.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Malaysia
Thailandia
China
Vietnam
India
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
40
Libertà dei diritti di proprietà intellettuale
Parametri considerati: la possibilità per gli individui e le società di registrare e proteggere diritti di
proprietà intellettuale assicurati da leggi chiare e da un sistema giudiziario efficiente.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Malaysia
Thailandia
India
China
Vietnam
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
41
Libertà del mercato del lavoro
Parametri considerati: flessibilità nell’assunzione e dismissione del personale (e relativi costi),
controlli governativi e potere dei sindacati
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Thailandia
Malaysia
Italia
India
China
Vietnam
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
42
Libertà dalla corruzione
Parametri considerati: percezione della corruzione nei settori governativi, giudiziari ed
amministrativi.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Malaysia
Italia
Thailandia
China
India
Vietnam
NOTE: 100% = massima libertà, 0% = minima libertà.
FONTE: 2008 Index of Economic Freedoms (Heritage Foundation e Wall Street Journal).
43



Rödl & Partner è stato costituito a
Norimberga nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl
ed è oggi, con oltre 2.600 collaboratori, il
più grande studio professionale di origine
tedesca che riunisce in un unico network
le competenze di dottori commercialisti,
revisori contabili ed avvocati.
Attualmente Rödl & Partner è presente
con 22 uffici in Germania e più di 52 uffici
in 35 paesi del mondo.
In Italia Rödl & Partner è presente a
Padova, Milano e Roma.
44
Rödl & Partner nel mondo
Abu Dhabi
Amburgo
Ansbach
Atlanta
Bangalore
Bangkok
Barcellona
Bayreuth
Beijing
Berlino
Birmingham
Bratislava
Brno
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Canton
Charkiv
Charlotte
Chemnitz
Colonia
Cottbus
Cracovia
Danzica
Dresda
Dubai
Eschborn
Fuerth
Glivice
Greenville
Helsinki
Ho Chi Minh
Hof
Hong Kong
Istanbul
Jakarta
Jena
Kiev
Kuala Lumpur
Kulmbach
Lappeenranta
Ljubljana
Loebau
Madrid
Milano
Minsk
Mosca
Monaco di Baviera
New Delhi
New York
Norimberga
Padova
Palma di Maiorca
Parigi
Plauen
Poznan
Praga
Ratisbona
Riga
Roma
San Paolo
Selb
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Sharjah
Singapore
Sofia
St. Pietroburg
Stoccolma
Stoccarda
Tallinn
Tokio
Vienna
Vilnius
Varsavia
Wroclaw
Zagabria
Zurigo
Corrispondenti CPA Associates International
Argentina
Australia
Canada
Gran Bretagna
Olanda
Isole del Canale
Perù
Israele
Messico
Svizzera
Nuova Zelanda
Sud Africa
Venezuela
45
Via Francesco Rismondo, 2/E
I - 35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax + 39 049 8046920
[email protected]
Avv. Eugenio Bettella
[email protected]
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