ESAME DI
VALUTAZIONE
D’AZIENDA
(ASPETTI TEORICI ED APPLICAZIONI PRATICHE)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – FACOLTA’ DI ECONOMIA
Anno Accademico 2011-2012
A CURA DI
PIERPAOLO CEROLI
Professore a contratto UNIMC
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Pubblicista – Esperto de “Il Sole 24 Ore”
[email protected]
Agenda del Corso di Esame
• La
Valutazione
LEZIONE N.9
nelle
LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2011
ORE 16-18
Operazioni
Straordinarie
[email protected]
2
Argomenti di approfondimento
1
•Operazioni Straordinarie
[email protected]
3
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Differenti finalità valutative
Transazioni economiche
Interventi dell’esperto
Valore di scambio
Valore di stima
Richiesto per la contrattazione
Richiesto da norme di legge
Valore Economico
Comune
di Cessione o di Acquisizione
Generale
Prescinde dalle parti
In funzione di una sola parte
Vincolante per le parti
[email protected]
4
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Conferimento d’azienda in società di capitali
L’intervento di un
Esperto si ha
obbligatoriamente:
Trasformazioni di società di persone in società di
capitali
Fusione di società con cambio di azioni o di
quote
Scissioni di società con criteri di attribuzione
delle azioni o delle quote diversi da quello
proporzionale
L.B.O. (Leveraged Buy Out)
[email protected]
5
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Relazioni di
Valutazioni sono
anche richieste nei
seguenti casi:
Determinazione del prezzo di emissione delle
azioni a seguito di aumento del capitale sociale con
l’emissione di nuove azioni a pagamento
Determinazione del prezzo di liquidazione delle
azioni o delle quote dei soci recedenti
Emissione di prestiti obbligazionari convertibili
Ammissione alla quotazione ufficiale in mercati
regolamentati
O.P.A. e O.P.V.
Divisione di azienda a seguito di scioglimento di
comunione, successione ereditaria o donazione
Esproprio di azienda per ragioni di pubblica utilità
[email protected]
6
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
AFFITTO D’AZIENDA Art. 2562 c.c.
dissociazione
Proprietà
del complesso aziendale
Godimento
trasferito
Cannoni d’affitto
Valore del capitale economico
Metodi applicabili
%
Metodi raramente applicabili
Metodi dei multipli
Metodo della stima autonoma
dell’avviamento
Buona attendibilità
Metodo
reddituale
Metodo
finanziario
Flussi attesi dall’impiego del capitale
economico
[email protected]
Solo per azienda affittata
similare
7
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2562.
AFFITTO DELL'AZIENDA
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto
dell'azienda.
Art. 2561.
USUFRUTTO DELL'AZIENDA
1. L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
2. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare
l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
3. Se non adempie tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda,
si applica l'art. 1015.
4. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e`
regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
[email protected]
8
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
CESSIONE D’AZIENDA
dell’intera azienda
di un ramo d’azienda
DIRETTA
INDIRETTA
Complesso aziendale
Titoli societari
Determinazione del prezzo
Determinazione del valore delle azioni o quote
Metodo applicabili
Metodo
patrimoniale
Valutazione
analitica
Metodo
reddituale
Metodi raramente applicabili
Metodo della stima
autonoma
dell’avviamento
Metodo
finanziario
Valutazione
Buon
Soprattutto come
meno certa del
attendibilità
verifica dei valori
capitale
[email protected]
Metodo dei
multipli
Valutazione su
prezzi solo
probabili
9
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Con l’istituto del Conferimento l’imprenditore trasferisce il
complesso aziendale o un ramo dell’azienda, in cambio di azioni o
quote della società conferitaira.
Il conferimento è dunque quell’operazione tramite la quale si
apportano crediti o beni in natura.
I titoli che rappresentano il capitale possono essere comprensivi
dell’intero capitale sociale o solamente di una parte.
Il trasferimento può essere effettuato sia verso società di persone
che di capitale.
Detto istituto non è esplicitamente disciplinato dal codice civile.
[email protected]
10
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2464 Conferimenti [srl]
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non é stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare. Il versamento può essere
sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di
una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
del Consiglio
dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la
polizza o la fideiussione con il
versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote
corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera
o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
[email protected]
11
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti [srl]
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un
esperto o di una società di revisione
iscritti nel registro dei revisori contabili o di una
società di
revisione iscritta nell' (( albo speciale. )) La relazione, che deve
contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione
dei criteri di valutazione adottati e
l'attestazione che il loro
valore é almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo,
deve essere allegata
all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto
da parte della
società, per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di
crediti dei soci fondatori,
dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo
2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
[email protected]
comma dell'articolo
12
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2342 Conferimenti [SPA]
Se nell'atto costitutivo non é stabilito diversamente, il
deve farsi in danaro.
conferimento
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato
presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in
danaro o, nel caso di
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a
tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
[email protected]
devono essere
o di servizi.
13
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti [SPA]
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui
circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o
dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore é almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di
valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai
del codice di procedura civile.
terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era
inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio
recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
L'atto
costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto
dal
quinto
comma
dell'articolo 2346, che per
effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i
soci.
[email protected]
14
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
CONFERIMENTO D’AZIENDA
Dell’intera azienda
Di una ramo d’azienda
Tutela dei terzi
In società
Nomina del perito
Di persone
Di capitali
Art. 2343 C.C.
preesistente
Art. 2465 C.C.
Di nuova costituzione
Per S.p.A.
Per S.r.l.
In cambio di azioni o quote
Metodi inapplicabili
Metodi raramente applicabili
Metodo dei
multipli
Metodo
finanziario
Metodo
reddituale
Valutazione su prezzi
solo probabili
Valutazione meno
certa del capitale
Verifica dei
valori
Metodi applicabili
Relazione di stima
Metodo della stima
autonoma
dell’avviamento
Metodo
patrimoniale
Buona attendibilità
Valutazione analitica
[email protected]
15
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Con l’operazione di Trasformazione le aziende mutano la loro
forma giuridica.
Possiamo avere:
 trasformazioni omogenee;
 trasformazioni eterogenee;
 trasformazioni progressive;
 trasformazioni regressive.
[email protected]
16
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ Art. 2503 ter c.c.
Variazione della forma giuridica
Nella stessa classe
da SC a SP
Sono previste disposizioni specifiche dal codice civile
da SP a SC
Tutela dei terzi
Art. 2500 ter C.C.
Nomina del perito
Relazione di stima
Del patrimonio sociale
Art. 2343 C.C.
Art. 2465 C.C.
Valutazione a valori attuali
Per S.p.A.
Per S.r.l.
Riespressione a
valori correnti
attività
Rilevazione valori non
contabili
Metodi applicabili
Metodo misto con stima
Metodo
passività
avviamento
autonoma dell’avviamento
patrimoniale
[email protected]
17
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2500-ter Trasformazione di società di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione
di società di
persone in società di capitali é decisa con il
consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che
non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla
trasformazione deve essere determinato sulla base
dei valori attuali degli elementi
dell'attivo e del passivo e deve
risultare da relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si
applicano altresì, nel caso di società per azioni o in
accomandita per azioni, il
secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.
[email protected]
18
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Con l’operazione di fusione si accorpano due o più aziende dando vita a un
soggetto economico e giuridico unitario.
In relazione agli effetti che si producono sulle società, le fusioni possono essere:
 Per Unione;
Per Incorporazione.
La relazione degli esperti non è richiesta quando vi è la fusione per incorporazione
di società totalmente partecipata (art. 2505 c.c.).
E’ invece richiesta tra quando si ha una fusione tra SP e SC (art. 2501-sexies c.c.).
Non vi è obbligo di adottare lo stesso metodo di valutazione per tutte le aziende
partecipanti alla fusione
[email protected]
19
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
FUSIONE DI SOCIETA’
Per unione
Per incorporazione
Tutte le società si estinguono
Una società assorbe le altre
Relazione dell’esperto o degli esperti
Art. 2501 sexies C.C.
Rapporto di cambio
Metodi di valutazione
applicabili
Metodo
patrimoniale
teorico
effettivo
Di valutazione
Da negoziazione
preferibili
Metodo
reddituale
Metodo della stima
autonoma dell’avviamento
Metodo
finanziario
Metodi considerati dimostrabili
[email protected]
Metodo dei multipli
Metodi di controllo
20
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione
di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di
una o più altre.
La partecipazione alla fusione non é consentita alle società in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
[email protected]
21
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2501-sexies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una
relazione sulla congruità del rapporto di
cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio
proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del
valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società
incorporante o
la società risultante dalla fusione é una società per azioni o in
accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui
ha
sede
la società. Se la società é quotata in mercati
regolamentati, l'esperto é scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili
e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma é altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con
società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.
[email protected]
22
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Mediante l’operazione di scissione una società (scissa) fraziona il suo
patrimonio ovvero trasferisce, interamente o parzialmente, il suo
patrimonio attività o passività) a una società o più società, preesistenti o
di nuova costituzione, ottenendo in cambio azioni o quote delle società
medesime, che saranno assegnate ai soci della prima.
La scissione può essere: 1) propria (o integrale) 2) impropria (o parziale).
Non è richiesta la relazione degli esperti nell’ipotesi di scissione
proporzionale (art. 2506 ter) ed in quelle deliberate all’unanimità (art.
2506 ter, c.4).
E’ invece obbligatoria quando la società che si scinde è un SP e la società
beneficiaria è una SC.
[email protected]
23
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
SCISSIONE DI SOCIETA’ Art. 2506 c.c.
Frazionamento e trasferimento del patrimonio
Per incorporazione
Per costituzione
La società è preesistente
La società è nuova
Relazione dell’esperto o degli esperti
Art. 2506 Ter C.C.
Metodi di valutazione
applicabili
Metodo
patrimoniale
Rapporto di cambio
Raramente applicabili
Metodo
reddituale
Metodo della stima autonoma
dell’avviamento
Teorico
effettivo
Da valutazione
Da negoziazione
Metodo
finanziario
Metodi considerati dimostrabili
[email protected]
Metodi dei
multipli
Metodi di controllo
24
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2506 Forme di scissione
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a
più società, preesistenti o di
nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative
azioni o quote ai suoi soci.
É consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al
dieci per cento del valore
nominale delle azioni o quote attribuite.
É consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni
soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma
azioni o quote della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento
ovvero continuare la propria attività.
senza
liquidazione,
La partecipazione alla scissione non é consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo.
[email protected]
25
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2506-ter Norme applicabili
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione redige la situazione
patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i
criteri di distribuzione delle
azioni o quote e deve indicare il
valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società
beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non é richiesta quando la
scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri
di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri
strumenti finanziari che danno
diritto di voto nelle società
partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere
esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies,
2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in
detti
articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.
[email protected]
26
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Il leveraged buy out (LBO) è una tecnica finanziaria utilizzata per
l’acquisizione di aziende.
La caratteristica del LBO è quella di fare leva sulla capacità di
indebitamento della società acquisita confidando sulle sue risorse
finanziarie e sulla sua potenzialità a generare profitti e liquidità in
futuro tale da compensare con i maggiori oneri finanziari.
La tipica struttura del LBO è quella che prevede che i soggetti
interessati costituiscano una newco, che ottiene ingenti
finanziamenti da soggetti terzi (banca), per l’acquisto della totalità
o della maggioranza delle azioni e delle quote di una società
operativa bersaglio, definta target.
[email protected]
27
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Costituzione da parte dei promotori di una newco che
effettuerà l’operazione di LBO
Ricorso (leverage) a prestiti garantiti e non garantiti
L’iter del
LBO
Acquisto del patrimonio o delle azioni della società
bersaglio, o target.
Fusione per incorporazione tra società Newco e Target
I capitali presi a prestito vengono garantiti dal
patrimonio della società Target
Restituzione del debito tramite cash flow generato
dalla società [email protected]
28
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
LEVERAGED BUY-OUT
tecnica finanziaria per l’acquisizione di aziende
At. 2501 bis C.C.
struttura
obblighi
1. Costituzione newco
a)Progetto di fusione
Metodo finanziario
Metodi dei multipli
2.Ottenimento
finanziamenti
b) Relazione degli
amministratori
Valuta la dinamica
dei cash flows
Per società quotate
in borsa
3. Concessione di
garanzie, spesso della
target
c)Relazione degli
esperti
4. Acquisizione di quote o
azioni della target
5. Fusione per
incorporazione
6. Restituzione del debito
d) Relazione della
società di revisione
Metodi valutativi applicabili
Valuta la
ragionevolezza
Del piano economicofinanziario
Con riferimento alle fonti
delle risorse finanziarie
[email protected]
Delle
ragioni
Degli
obiettivi
Dell’operazione
29
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2501-bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento [LBO]
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell'altra, quando per effetto
della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire
garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per
il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione
e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la
descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta
la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata (( una )) relazione della società
di revisione incaricata della
revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni
[email protected]
degli articoli 2505 e 2505-bis.
30
LEZIONE N.1
1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Le imprese organizzate in forma di società di capitali hanno facoltà
di enucleare singole porzioni patrimoniali distaccandole dal
patrimonio complessivo, cd Patrimoni Destinati, per indirizzarle
allo svolgimento di uno specifico affare, in forza di un atto di
gestione interna che imprime il vincolo di destinazione
esclusiva(art. 2447-bis c.c.).
[email protected]
31
LEZIONE N.1
•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
1
Metodo finanziario
FINANZIAMENTI
PATRIMONI
Vincolo di destinazione Specifico/i affare/i
Formalità giuridiche
Non richiesto intervento di esperti
Artt. 2447 bis e seguenti C.C.
Valore di capitale economico
Metodi inapplicabili
Metodi applicabili
Metodo dei multipli
Metodi tradizionali
Valori di mercato
Metodo misto con stima autonoma dell’avviamento
Metodo patrimoniale
complesso
semplice
[email protected]
Metodo reddituale
preferibile
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LEZIONE N.1
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•Definizione di Azienda
•Avviamento e Creazione del Valore
•Valutazione Strategica
• Operazioni Straordinarie
Art. 2447-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in
esclusiva ad uno specifico affare;
via
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno
specifico
affare
al rimborso totale o parziale del finanziamento
medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di
essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai
sensi
della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore
complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari
attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali
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LEZIONE N-9 VALUTAZIONE DAZIENDA