S.p.a. nozione e
costituzione
Lorenzo Benatti
Parma, 20 ottobre 2011
Nozione di S.p.a.
• La s.p.a. è la società nella quale:
1. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio (art. 2325 1° c.); è dotata di personalità
giuridica (art. 2331, 1° c.); l’autonomia patrimoniale perfetta
è bilanciata da:
• disciplina dell’effettività e dell’integrità del capitale
sociale,
• informazione contabile periodica,
• organizzazione corporativa (l’assemblea funziona con il
sistema collegiale; nessun socio ha potere diretto di
amministrazione e controllo, che sono attribuiti a specifici
organi gravati di corrispondente responsabilità);
2. la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346,
1° c.); le quote di partecipazione sono rappresentanti da
partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono
di uguale valore e conferiscono uguali diritti (art. 2348, 1° c.);
il capitale è diviso ricorrendo ad un criterio astratto
matematico che prescinde dalle persone e dal numero dei
soci; le singole azioni sono liberamente trasferibili secondo la
disciplina dei titoli di credito, fino alla possibilità della
quotazione in borsa.
I diversi livelli della disciplina
(grado di apertura al mercato)
•
La s.p.a. è particolarmente adatta alle grandi
imprese
(limitazione
responsabilità,
pronta
mobilitazione). Ma è spesso utilizzata per società con
compagine sociale limitata ed azionariato omogeneo
(spesso familiare). Articolazione tipo:
1. Società per azioni ordinarie disciplinate dal c.c.
2. Società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio disciplinate dal c.c. con norme che
derogano alla disciplina di quelle ordinarie.
3. Emittenti di titoli quotati in mercati regolamentati
disciplina dal TUF (D. lgs. 58/1998).
Rilevanza grado di apertura
•
Quando la società fa ricorso al mercato del
capitale di rischio e soprattutto quando è quotata
vi è maggiore attenzione alle minoranze: tutte le
soglie per esercitare diritti sono abbassate e sono
previste molte cautele, che mancano invece nelle
società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio.
Società che fanno ricorso al mercato di
rischio
•
•
•
•
Art. 2325-bis c.c.: «le società emittenti di azioni quotate in
mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in modo
rilevante»,
art. 111-bis disp. att. trans. c.c.: la misura rilevante è quella
stabilita a norma dell’art. 116 TUF e risultante alla date del 1°
gennaio 2004,
art. 116 TUF delega a regolamento Consob,
Il regolamento Consob alla data del 1° gennaio 2004 stabiliva le
seguenti condizioni:
–
superamento limiti bilancio abbreviato,
–
numero di azionisti diversi da quelli di controllo superiore a
200 che detengano complessivamente almeno il 5% del
capitale,
–
le azioni abbiano particolari condizioni,
–
le azioni non devono essere soggette limiti di circolazione ,
ecc.
Società quotate
•
Le disposizioni del capo II del titolo III della parte
IV del TUF «si applicano, salvo che sia
diversamente specificato, alle società italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o
di altri paesi dell’Unione Europea (società con
azioni quotate)» (art. 119 TUF).
I numeri
•
•
Società quotate al 10/10/2011: 265 (2008: 295;
14/09/2009: 283; 05/10/2010: 276);
Società con azioni diffuse tra il pubblico in modo
rilevante al 01/02/2011: 93 (01/07/2008: 92;
01/02/2009: 90; 10/02/2010: 89).
(fonte: sito internet www.Consob.it)
I gruppi
•
•
Le grandi imprese tendono a organizzarsi in forma
di gruppo ossia in una pluralità di soggetti
giuridicamente distinti.
Il legislatore ha iniziato, lentamente, a prenderne
atto con diversi interventi spesso disomogenei e
frammentari.
Costituzione S.p.a.
• Due fasi:
1. Stipulazione atto costitutivo per atto
pubblico.
2. Iscrizione atto costitutivo nel registro delle
imprese.
• Solo con l’iscrizione nel registro delle imprese la
società acquista la personalità giuridica (art.
2331, 1° c.) e viene ad esistenza.
Stipulazione atto costitutivo
• Due modalità:
1. Costituzione simultanea: i soci fondatori
stipulano immediatamente l’atto, davanti ad
un notaio, e sottoscrivono contestualmente il
Capitale sociale iniziale.
2. Costituzione per pubblica sottoscrizione.
Forma inutilizzata. Non sarà esaminata.
Forma A. C. e controllo notaio
• L’atto costitutivo può essere:
– contratto,
– atto unilaterale.
• In ogni caso deve essere redatto per atto pubblico, sul quale il
notaio è tenuto ad effettuare un controllo di legalità (art. 28 e
138-bis legge notarile e implicitamente art. 2436, 1° co., c.c.).
• Dubbi su ampiezza controllo notaio. La circostanza che esso
abbia sostituito quello del Tribunale precedentemente previsto,
ha fatto ritenere che esso sia un controllo di legalità sostanziale
(il notaio dovrà verificare se l’A.C. e lo statuto contengono
clausole contrastanti con l’ordine pubblico, il buon costume e le
norme imperative in materia di s.p.a. Non si deve limitare alle
cause di nullità. Per C. l’ampiezza del controllo dipenderà dalla
prassi notarile e dai principi che i notai si daranno.
Contenuto A.C.
• Vedere art. 2328 c.c.
• In mancanza di uno di tali elementi il notaio deve
rifiutarsi di ricevere l’atto (anche se non
determinano la nullità della società iscritta).
• L’A.C. solitamente è formato da due documenti:
– l’atto costitutivo in senso stretto,
– lo statuto, che contiene le regole di
funzionamento della società.
• Anche se distinti, costituiscono un unico atto (v.
art. 232, 3° c.) e devono essere redatti entrambi
per atto pubblico. In caso di contrasto tra i due
documenti prevalgono le clausole dello statuto (art.
2328, cult. c.).
Contenuto eventuale A.C.
• Nell’atto costitutivo possono essere inseriti anche
altri elementi (eventuali).
• Tra di essi la clausola compromissoria.
• Le clausole compromissorie sono efficaci solo se
contemplate nello statuto di una società le cui
azioni non siano quotate in un mercato
regolamentato né siano diffuse fra il pubblico in
misura rilevante.
• Sono compromettibili in arbitri solo le questioni
relative a diritti disponibili. Sono escluse le
controversie nelle quali la legge prevede
l’intervento del P.M.
Condizioni costituzione (art. 2329)
a) Integrale sottoscrizione Capitale sociale, che deve essere
almeno 120.000,00 Euro (art. 2327).
b) Rispetto delle disposizioni in tema di conferimenti (rinvio).
c) Sussistenza delle autorizzazioni governative e delle altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della
società in relazione al suo particolare oggetto.
Le condizioni devono verificarsi prima della redazione dell’A.C., in
mancanza il notaio deve rifiutarsi di ricevere l’atto. Fanno
eccezioni la autorizzazioni che devono essere rilasciate
successivamente all’atto. Esse costituiscono condizioni per
l’iscrizione nel registro delle imprese. In tal caso il termine di
venti giorni entro cui il notaio deve depositare l’A.C. e
chiederne l’iscrizione decorrono dall’autorizzazione.
Effetti stipulazione A.C.
• Vincolo per i contraenti. V. art. 2331, 4° c..
• Obbligo a carico del notaio di depositare l’A.C. al
registro delle imprese e chiederne l’iscrizione. Se
non
provvede,
l’obbligo
grava
sugli
amministratori. In caso di inerzia sia del notaio
che degli amministratori, questi saranno soggetti
ad una sanzione amministrativa (art. 2630), e
ogni socio può provvedere all’iscrizione a spese
della società.
Iscrizione registro imprese
• Richiesta dal notaio entro 20 giorni dalla stipula.
• L’ufficio deve verificare la regolarità formale
della documentazione ricevuta (art. 2330, 3° c.).
• Con l’iscrizione la società acquista la personalità
giuridica (art. 2331, 1° c.) e viene ad esistenza.
Operazioni compiute prima iscrizione
• V. art. 2331, 2° e 3° c..
• La società è automaticamente vincolata solo se le
operazioni compiute in suo nome erano
necessarie per la costituzione e l’A.C. ha
espressamente previsto che le relative spese
siano a carico della società indicando l’importo
almeno approssimativo.
• La società è libera di accollarsi le altre
obbligazioni. L’accollo non fa venir meno la
responsabilità dei soggetti agenti nei confronti
dei terzi.
Operazioni compiute e mancata iscrizione
• Risponde anche la società? Ma vi è una società
prima dell’iscrizione (irregolare o in formazione)?
• Secondo tesi prevalente no:
– argomento tradizionale: mancanza patrimonio
sociale (v. disciplina conferimenti);
– dopo riforma:
• ampliamento novero soggetti responsabili,
non vi è imputazione a società;
• art. 2331, 1° c., collega sorgere
responsabilità società all’iscrizione.
Azioni prima iscrizione
• E’ vietata l’emissione delle azioni prima
dell’iscrizione e non possono oggetto di offerte al
pubblico (art. 2331, 5° c.). L’eventuale emissione
non è nulla. Non è vietato il trasferimento delle
azioni prima dell’iscrizione, che dovrà avvenire
secondo le regole sulla cessione del contratto.
Nullità s.p.a.
•
•
Prima dell’iscrizione, si applica disciplina invalidità contratti associativi
(artt. 1418 ss.);
dopo iscrizione, si applica art. 2332:
– la nullità si verifica solo nei casi di:
• mancata stipulazione A.C. per atto pubblico,
• illiceità oggetto sociale (non è causa di nullità originaria di
conseguimento dell’oggetto sociale, che tutt’al più potrà dar
luogo allo scioglimento della società),
• mancanza nell’A.C. (o statuto) di ogni indicazione riguardante
denominazione società, conferimenti , ammontare capitale o
oggetto sociale (non è causa di nullità la mancanza di altre
indicazioni);
– la nullità opera come causa di scioglimento (la dichiarazione di
nullità della società non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese; i
soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando
siano soddisfatti i crediti sociali);
– la nullità è sanabile;
– come disciplina ordinaria la nullità s.p.a. è inprescrittibile e può
essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata dal giudice
d’ufficio.
Invalidità singola partecipazione
• L’invalidità delle singola partecipazione anche se
essenziale non determina la nullità della società;
ma semmai, lo scioglimento per impossibilità di
conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2484, 1°
c., n. 2).
• Secondo l’opinione prevalente, la dichiarazione di
invalidità della singola partecipazione non ha
effetto retroattivo. Il socio ha perciò diritto alla
liquidazione della sua partecipazione, in base alla
situazione patrimoniale della società al momento
in cui la partecipazione è dichiarata nulla o
annullata come nel caso di recesso.
Patto parasociale
• Ogni accordo con il quale, superando quanto
previsto nell’atto costitutivo o dallo statuto, i
soci, o parte di essi, regolano, eventualmente
insieme a terzi, uno o più profili concernenti
l’esecuzione del rapporto sociale.
• Sono contratti in base ai quali i soci aderenti si
impegnano, secondo le regole di formazione della
volontà comune stabilite nell’accordo, a
concordare come ciascuno di essi eserciterà uno o
altro dei diritti che vantano in forza della
partecipazione al capitale sociale.
Elementi caratteristici patti
parasociali
• Due finalità:
1. Stabilizzazione degli assetti proprietari.
2. Stabilizzazione del governo della società.
• Gli accordi vincolano solo i partecipanti:
– le limitazioni cui essi accettano di
sottomettersi non vincolano i soci estranei,
– la società resta estranea all’efficacia degli
accordi e nulla può fare se uno dei
partecipanti viola il patto.
I principali tipi
•
•
•
•
•
Sindacati
Sindacati
Sindacati
Sindacati
Ecc.
di blocco
di voto
di consultazione
di emissione o collocamento,
Classificazioni
• Sindacati a tempo determinato/indeterminato.
• Sindacati all’unanimità/maggioranza.
• Sindacati con efficacia reale/obbligatoria.
Evoluzione storica
• I sindacati sono stati ignorati dal legislatore per molti
anni.
• La giurisprudenza è partita da posizioni restrittive:
illiceità sindacati a maggioranza.
• Cass. 20 settembre 1995, n. 9975: leciti se non incidono
su poteri e funzioni organo assembleare. Ma mantenuta
illiceità sindacati a tempo indeterminato e sindacati
reali.
• Cass. 23 novembre 2001, n. 14865: leciti sindacati a
tempo indeterminato perché il socio può sempre
recedere.
• Numerosi interventi legislativi negli anni ’90, fino al TUF
(art. 122 e 123).
• Riforma diritto societario: art. 2341 bis e 2341 ter.
• Parametro liceità: salvaguardia prerogative assemblea.
Si ritengono ormai leciti anche i sindacati reali.
Art. 2341 bis c.c.
•
•
•
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli
assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società
per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di
un’influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono
stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un
termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta
giorni.
Queste limitazioni non si applicano a quegli accordi che, pur
contenendo clausole come quelle descritte, abbiano contenuto più
ampio, rispetto al quale tali clausole hanno una funzione
strumentale.
Art. 2341 ter c.c.
• Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio i patti parasociali devono essere
comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni
assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel
verbale e questo deve essere depositato presso
l’ufficio del registro delle imprese.
• In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal
comma precedente i possessori delle azioni cui si
riferisce il patto parasociale non possono esercitare il
diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate
con il voto loro determinante sono impugnabili a
norma dell’articolo 2377.
Art. 122 tuf
• I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto
di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano
sono:
– a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
– b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla
stipulazione;
– c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la
sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.
• In caso di inosservanza di tali obblighi previsti i patti sono nulli. Il diritto di
voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti tali
obblighi non può essere esercitato.
• L’art. 122 tuf si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
– a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l' esercizio del
diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le
controllano;
– b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle
stesse;
– c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari
previsti dalla lettera b) ;
– d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un’influenza dominante su tali società.
• Ai patti disciplinati dall’art. 122 tuf non si applicano gli articoli 2341-bis e
2341-ter c.c.
Art. 123 tuf
• I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato,
non possono avere durata superiore a tre anni e si
intendono stipulati per tale durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
• I patti possono essere stipulati anche a tempo
indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto
di recedere con un preavviso di sei mesi.
• Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio possono recedere senza
preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La
dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è
perfezionato il trasferimento delle azioni.
Conferimenti e capitale
• «I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla
formazione del patrimonio iniziale della società». La somma
del loro valore in denaro costituisce il Capitale Sociale. In
realtà non è detto che tutti i conferimenti siano imputati a
capitale, né che la partecipazione di ogni socio corrisponda
necessariamente al valore nominale delle azioni attribuite
(v. art. 2346, 4° c.: a ciascun socio è assegnato un numero di
azioni proporzionale alla parte del capitale sociale
sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento).
• Principio di effettività del capitale (II direttiva comunitaria).
• Funzione capitale (Garanzia? Produttivistica? Organizzativa?
Vincolistica?).
• Conservazione del capitale (art. 2433, 3° c., 2446, 2447, 2484
n. 4).
Possibili tipi di conferimento
•
•
•
•
Conferimenti in denaro,
conferimenti di beni in natura in proprietà,
conferimenti di crediti,
conferimenti di beni in natura in godimento (ammissibili sia
per C. sia per ADP, ma dubbi),
• conferimento di alcuni tipi di beni immateriali.
• I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO DEVONO ESSERE
LIBERATI INTEGRALMENTE AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO
(art. 2342, 3° c.)
• NON POSSIBILI conferimenti d’opera o di servizi (art. 2342, 5°
c.)
– Ragione: non valutabilità (C.), rischio inadempimento,
inidoneità a garantire terzi (ADP). Ma v. imputabilità a
capitale e disciplina s.r.l.
– Conferimenti atipici? Si C., no ADP.
Conferimenti in denaro
• devono essere versati in una banca, prima della
stipula dell’A.C. per almeno il 25%, che diventa il
100% se la società è unipersonale;
• la parte non versata potrà essere richiesta dagli
amministratori in ogni momento;
• le azioni non interamente liberate sono
trasferibili, ma devono essere nominative e dal
titolo devono risultare i versamenti ancora dovuti
(art. 2354, 3° c., n. 4). In caso di trasferimento il
cedente risponde sussidiariamente al titolare
attuale per tre anni dopo la cessione.
Azionista moroso (art. 2344)
• Diffida in G.U.
• L’azionista moroso non può esercitare il diritto di
voto.
• Offerta ai soci per un prezzo non inferiore
all’ammontare dei conferimenti ancora dovuti.
• Vendita a terzi a mezzo banca o intermediario.
• Dichiarazione di decadenza del socio, trattenuta dei
conferimenti già versati e richiesta eventuali
maggiori danni. Le azioni entrano nel patrimonio
della società che può immetterle in circolazione
entro l’esercizio. Terminato questo occorre
annullarle riducendo il capitale.
Conferimenti di beni in natura e
crediti
• Le azioni corrispondenti devono essere interamente liberate (2342,
2°).
• Si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 (2342, 3°).
• E’ previsto un particolare procedimento di valutazione (2343):
– relazione di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale; la relazione
deve essere allegata all’A.C.; la relazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o crediti conferiti,
b) l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo,
c) criteri di valutazione seguiti;
– l’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi;
– la relazione deve essere controllata dagli amministratori entro 180 gg;
– fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la società;
– se sussistano fondati motivi, gli amministratori devono procedere alla
revisione della stima;
Minore valutazione di oltre 1/5
• Al socio sono poste tre alternative:
– accettare
una
riduzione
della
sua
partecipazione (si ha anche riduzione del
capitale),
– versare la differenza in denaro,
– recedere dalla società, il socio recedente ha
diritto alla restituzione del conferimento,
qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura.
Esenzione da stima (2343-ter)
•
La relazione di stima non è richiesta:
–
–
nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario, se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore
al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più
mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
qualora il valore attribuito ai beni o crediti conferiti corrisponda,
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello
nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il
bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del
revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni
oggetto del conferimento (per la definizione di "fair value" si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea), ovvero
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data
precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai
principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione
dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa
provenga da un esperto indipendente da chi effettua il
conferimento, dalla società e dai soci che esercitano
individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto
conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
Verifica valore (2343-quater)
• In questi casi gli amministratori devono verificare,
entro trenta giorni:
– nel caso la valutazione di valori mobiliari o di strumenti del
mercato monetario al di mercato nei sei mesi precedenti,
se, nel periodo successivo sono intervenuti fatti eccezionali
che hanno inciso sul loro prezzo in modo tale da modificarne
sensibilmente il valore alla data effettiva del conferimento,
comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o
strumenti non e' più liquido;
– nel caso di valutazione al fair value ricavato da un bilancio
approvato, se, dopo il termine dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da
modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti
conferiti;
– nel caso di valutazione risultante da stima, se,
successivamente alla data della valutazione si sono verificati
fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore
dei beni o dei crediti conferiti.
Rettifica valore (2343-quater)
• Qualora gli amministratori
– ritengano che siano intervenuti i fatti tali da
modificare sensibilmente il valore attribuito
– ovvero ritengano non idonei i requisiti di
professionalità e indipendenza dell'esperto che ha
reso la valutazione
• procedono ad una nuova valutazione. Si applica
quanto previsto per la revisione della stima
dall’articolo 2343.
Conformità valore (2343-quater)
•
Qualora gli amministratori ritengano che il valore attribuito
con i metodi alternativi alla stima sia corretto, devono
depositare, per l’iscrizione nel registro delle imprese, entro
trenta giorni, una dichiarazione contenente le seguenti
informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
•
la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si e'
fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del
caso, il metodo di valutazione;
la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sovrapprezzo;
la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o
rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);
la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e
indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-ter, secondo
comma, lettera b).
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili
e devono restare depositate presso la società.
Applicazione disciplina conferimenti
in natura
• Acquisti potenzialmente pericolosi (art. 2343bis),
• aumento di capitale da liberare con conferimenti
in natura e di crediti (art. 2440),
• trasformazione di società di persone in s.p.a. (art.
2500-ter). É sempre richiesta la stima.
Acquisti (potenzialmente) pericolosi
(art. 2343-bis)
• Acquisti di beni in natura o crediti:
– per un corrispettivo ≥ 1/10 Capitale,
– da fondatori, promotori, soci o amministratori,
– nei due anni successivi all’iscrizione della
società nel registro delle imprese.
• L’acquisto deve essere approvato dall’assemblea
ordinaria alla quale deve essere presentata la
relazione di stima quando richiesta.
Prestazioni accessorie (2345)
• Alcune azioni possono prevedere che il titolare sia
tenuto a prestazioni diverse dal denaro (opera?).
• Le prestazioni sono compensate.
• Le azioni relative sono nominative ed intrasferibili
senza consenso amministratori.
• Gli obblighi non possono essere modificati senza il
consenso unanime dei soci, salvo che l’A.C.
disponga diversamente.
S.p.a. unipersonale
• Unipersonalità:
– in sede di costituzione: possibile la s.p.a. costituita per
atto unilaterale,
– successivamente:
per
consolidamento
delle
partecipazioni in unica mano.
• L’unico azionista mantiene la limitazione di responsabilità a
due condizioni:
– i conferimenti devono essere interamente liberati,
– deve essere effettuata la pubblicità imposta dalla legge.
• In mancanza l’unico azionista risponde illimitatamente, ma
sussidiariamente rispetto al patrimonio sociale, delle
obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio. La
responsabilità illimitata viene meno per le obbligazione
sorte successivamente all’adempimento dei due obblighi.
Responsabilità dell’unico socio in
sede di costituzione
• L’unico azionista risponde in solido con coloro
che hanno agito per le obbligazioni sorte in
nome della società prima dell’iscrizione nel
registro delle imprese (art. 2331, 2° c.).
Venir meno della pluralità dei soci
• Se la società diventa unipersonale in un momento
successivo, l’unico azionista deve liberare
integralmente i conferimenti entro novanta giorni
(art. 2342, 2° e 4° c.).
Obblighi pubblicitari
• La circostanza dell’unipersonalità deve risultare
negli atti e nella corrispondenza (non si ha modifica
denominazione sociale).
• Gli amministratori devono depositare per l’iscrizione
nel registro delle imprese una dichiarazione
contenente i dati del socio unico, anche quando muti
la persona di questo. Devono inoltre comunicare
quando la società diventi pluripersonale. Poiché in
mancanza di questa iscrizione (unipersonalità) il
socio risponde illimitatamente delle obbligazioni,
può provvedere egli stesso all’iscrizione (art. 2362,
3°c.)
Contratti con l’unico azionista
• I contratti fra società e unico azionista e le
operazioni a suo favore sono opponibili ai creditori
della società solo se risultano dal libro delle
adunanze e delle obbligazioni del consiglio di
amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento (art. 2362, 5° c.).
Patrimoni e finanziamenti destinati
• Per evitare la moltiplicazione formale delle società con i
relativi costi e realizzare ugualmente la limitazione del
rischio di impresa si possono costituire patrimoni separati
per attuare specifiche operazioni economiche.
• Due modalità:
– costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno
specifico affare, ognuno nel limite massimo del 10% del
patrimonio netto sociale e a condizione che non si
tratti di attività riservate in base a leggi speciali
(patrimoni destinati);
– stipulare un finanziamento di uno specifico affare,
pattuendo che al rimborso totale o parziale del
finanziamento siano destinati i proventi dell’affare
stesso (finanziamento destinato).
Patrimonio destinato (2447bis ss)(1)
• Apposita deliberazione dell’organo amministrativo, che
deve indicare quanto previsto dall’art. 2447ter.
• La deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio
ed è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese. E’
soggetta al controllo di legalità sostanziale di cui all’art.
2436.
• La separazione del patrimonio è efficacie decorsi 60 gg.
dall’iscrizione, termine entro il quale i creditori possono
fare opposizione. In caso di opposizione il tribunale può
autorizzare l’operazione previa prestazione di idonea
garanzia.
• Decorso il termine senza opposizione i creditori sociali
non possono più rifarsi sul patrimonio segregato (denaro,
crediti, immobili, merci, ecc.), salvo che per i proventi
spettanti alla società.
Patrimonio destinato (2)
• Se il patrimonio destinato comprende immobili o mobili
registrati, la segregazione deve essere trascritta nei
relativi registri.
• Delle obbligazioni relative allo specifico affare risponde
solo il patrimonio destinato, salvo che la delibera non
disponga diversamente.
• Negli atti compiuti in relazione allo specifico affare
occorre che si menzioni espressamente il vincolo di
destinazione. Altrimenti risponde la società con il suo
patrimonio (generale).
• Per ogni patrimonio destinato occorrerà tenere libri e
scritture contabili e nel bilancio della società dovranno
essere distintamente indicati i beni e i rapporti compresi
in ciascun patrimonio, con separato rendiconto in
allegato al bilancio.
Patrimonio destinato (3)
• All’affare possono partecipare soggetti terzi con propri apporti
a favore dei quali possono essere emessi strumenti finanziari
partecipativi.
• Occorrerà tenere un libro per tali strumenti e sarà costituita
un’organizzazione
dei
loro
portatori
(assemblea
e
rappresentante comune).
• Realizzato l’affare o accertato che è impossibile realizzarlo,
gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve
essere depositato presso il registro delle imprese.
• Se vi sono creditori rimasti insoddisfatti, essi possono chiedere
(inviando una raccomandata) la liquidazione del patrimonio.
Non è prevista una procedura concorsuale per i patrimoni
destinati. Circostanza criticata dalla dottrina.
• Se nessun creditore chiede la liquidazione del patrimonio dopo
il deposito del rendiconto finale cessa il vincolo di
destinazione. I creditori insoddisfatti del patrimonio separato
conservano i propri diritti sui beni e diritti inclusi nel
patrimonio separato.
Finanziamento destinato (2447-X) (1)
• Si tratta di un contratto di finanziamento di uno
specifico affare, con previsione che al rimborso totale o
parziale del finanziamento sono destinati, in via
esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’affare stesso.
• Il contratto deve descrivere gli elementi essenziali
dell’operazione. Deve, inoltre, specificare i beni
strumentali necessari per la realizzazione e il relativo
piano finanziario.
• Il finanziamento viene rimborsato dai proventi generati
dall’affare nel tempo massimo indicato dal contratto.
Decorso tale periodo, nulla più è dovuto al finanziatore.
La società può garantire il rimborso, ma solo per una
parte del finanziamento.
Finanziamento destinato (2)
• Il patrimonio separato sarà formato dai proventi
dell’affare, dai relativi frutti e dagli investimenti
eventualmente effettuati in attesa del rimborso.
• Occorre però che copia del contratto sia iscritta nel
registro delle imprese e che la società adotti sistemi di
incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in
ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati
dal restante patrimonio della società.
• Adempiuta la pubblicità, i creditori della società non
possono più esercitare azioni sui beni oggetto di
separazione patrimoniale e non possono aggredire i beni
strumentali alla realizzazione dell’operazione, ma
esclusivamente
esercitare
sugli
stessi
azioni
conservative.
S.p.a. nozione e
costituzione
Lorenzo Benatti
[email protected]
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