Novita’ per la redazione del
bilancio 2011
TORTONA 17 MARZO 2012
1. Introduzione e presentazione dei temi:
• Status direttiva comunitaria 2003/51
• Proposta di modifica delle Direttive Comunitarie
2. Il bilancio semplificato per le S.r.l.
3. Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili:
•
•
•
•
OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali
OIC 18 - Ratei e risconti
OIC 19 - Debiti Fondi e TFR
OIC 29 - Cambiamenti di principi
4. Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione del
debito – aspetti contabili e informativa di
bilancio
5. Possibili aree critiche del bilancio 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Continuità Aziendale
Riduzione del capitale (artt. 2446-2447 Cod.civ.)
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Leasing
Rimanenze
Crediti
Partecipazioni (art. 2446, n 4) C.C.
Fiscalità differita
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
6 Impatto delle novità fiscali sui bilanci 2011:
•
•
•
•
Revisione della fiscalità anticipata
Revisione delle procedure di ammortamento
Trattamento contabile dei beni in concessione
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
7 Collegio Sindacale e Revisione:
•
•
•
•
Ultime novità sul sindaco unico
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
Applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese
di dimensioni minori
Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale
incaricato della revisione legale dei conti
8. Domande e approfondimenti
Introduzione
Status Direttiva Comunitaria 2003/51
Status Direttiva Comunitaria
Scopi della direttiva comunitaria 2003/51:
– Produrre condizioni di parità tra società IAS e non IAS.
– Consentire lo sviluppo della normativa contabile internazionale
(modifiche IV e VII direttiva).
– Permettere o prescrivere la valutazione al “fair value”.
Norme sino ad ora recepite:
– Normativa riguardante gli strumenti finanziari (D.lgs. 30
novembre 2002 n.394) in vigore dal 1 gennaio 2005 (C.C. 2427bis)
– Normativa riguardante i rischi finanziari con inserimento di
apposite note nella Relazione sulla Gestione (C.C. 2428 – bis)
– Informazioni integrative alla Relazione sulla Gestione e alla
Relazione del Collegio Sindacale (C.C. 2428, 2429, 2409-ter
comma 2)
– Eliminazione norma che vietava il consolidamento di società
operanti in settori dissimili.
6
Status Direttiva Comunitaria
Norme non ancora recepite sebbene la L. Comunitaria
25/2/2008 n. 34 avesse dato delega al governo di adottare,
già nel 2009, uno o più decreti legislativi che contemplassero:
•
•
•
•
•
•
Modifiche civilistiche per avvicinamento IAS/IFRS;
Prospetto variazioni PN e rendiconto finanziario;
Schema bilancio a partite correnti/non correnti;
Modifica criteri valutazione con adozione “fair value”
Rispetto e coerenza con Principi Contabili Internazionali
Estensione facoltà bilancio forma abbreviata (bilancio semplificato)
anche per imprese di cui art. 27 (IV) direttiva (250 dipendenti – Attività:
K€ 17.500 – vendite: K€ 35.000)
Nel frattempo il Board ha approvato (2009) il principio contabile
internazionale IFRS for SME. Non acora possibile l’applicazione in
Italia. Deve esserci una modifica normativa. Il principio potrebbe
essere applicato da tutte le non quotate e sostituire le attuali norme
contenute nei principi contabili italiani.
7
Introduzione
Proposta di modifica delle Direttive
Comunitarie
Proposta di modifica delle direttive comunitarie
PROPOSTA DI MODIFICA IV DIRETTIVA
•Semplificazione per piccole imprese:
 5 milioni di totale attivo
 10 milioni di ricavi
 50 dipendenti
• In Italia:
 900.000 imprese piccole
 30.000 imprese medio-grandi
• Esonero dall’obbligo della revisione legale dei bilanci
9
Proposta di modifica delle direttive comunitarie
Le attese per il futuro?
Nuova direttiva UE che comprenderà la IV, la VII e l’VIII
Identifica quattro tipi di entità
• Quotate:
IFRS
• Società medie:
regole compliant con IFRS per SME
limiti oggi previsti per il consolidato
(attivo 17,5 – ricavi vendite 35, dipendenti 250)
•
•
10
Società piccole:
obbligo abbreviato e solo 6 note al bilancio
limiti oggi per abbreviato
(attivo 4,4 – ricavi vendite 8,8 – 50 dipendenti)
Società micro: nessun rendiconto
Introduzione
Il bilancio semplificato per le S.r.l. di minori
dimensioni
Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni
Legge di Stabilità 2012 (art. 14, comma 9) introduceva, a partire dal 1° gennaio 2012, la
possibilità per le Srl prive di Collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno
schema semplificato.
Non è chiaro ancora se la semplificazione riguarderà la forma degli schemi di stato
patrimoniale e conto economico o se riguarderà anche la nota integrativa.
Occorrerà attendere un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
che definirà le voci e la struttura di tale schema di bilancio semplificato e le modalità
attuative.
AD OGGI NON ANCORA DEFINITE
Il Decreto dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
Legge di stabilità, quindi entro il 30 marzo 2012 (90 giorni dal 1° gennaio 2012).
SE l’ITER LEGISLATIVO VERRA’ CONCLUSO dal 2012 per le Srl senza collegio
sindacale potrebbero esserci tre possibilità di redazione del bilancio:
• bilancio ordinario;
• bilancio abbreviato, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile;
• schema di bilancio semplificato.
12
Bilancio semplificato per S.r.l. di minori dimensioni
Restano inalterati anche per il bilancio 2011 i parametri di cui al
Il D.Lgs 173/2008:
Le dimensioni per il bilancio in forma abbreviata:
Attivo:
Ricavi di vendita:
€ 4.400.000
€ 8.800.000
sino al 2008:
sino al 2008:
€3.650.000
€ 7.300.000
Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 50.
Consolidato: obblighi e limiti:
Totale attivi:
Totale ricavi:
€ 17.500.000
€ 35.000.000
sino al 2008:
sino al 2008:
€14.600.000
€ 29.200.000
Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 250.
13
Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
Il processo di rivisitazione di tutti i principi contabili nazionali da parte
dell’OIC investirà tutti gli attuali principi allo scopo di renderli più attuali
e adeguati alla moderna prassi contabile.
La decisione dell’OIC in via generale non è quella di avvicinare i
principi contabili nazionali alla prassi internazionale (IAS-IFRS) ma di
rendere maggiormente adeguati alla moderna prassi contabile quelli
esistenti.
La metodologia seguita dall’OIC si svolge, per ogni principio in tre fasi:
 Fase uno:
vengono raccolte le osservazioni inviate dai vari
commentatori a seguito della consultazione e viene effettuata una
prima valutazione per il loro recepimento
 Fase due: i componenti del gruppo di lavoro avanzano proposte
migliorative e/o integrative
 Fase tre: nella quale in base ai risultati delle prime due fasi viene
completato il lavoro
15
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
I principi contabili revisionati entreranno in vigore una volta
concluso l’iter per tutti e quindi non vi sarà un entrata in
vigore per tappe. Una volta completato l’iter di revisione
cambierà anche la numerazione dei principi.
In molti casi, non si tratta di vere e proprie novità, ma si
tratta di chiarimenti di cui le imprese potranno già tener
conto nella redazione dei bilanci indipendentemente, se
del caso, dalla finalizzazione dell’intero processo.
Una volta completato l’iter di revisione cambierà anche la
numerazione dei nuovi principi.
16
Impatti applicativi sui bilanci a seguito aggiornamento principi contabili
• A febbraio 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC due
documenti che dovrebbero diventare due nuovi principi contabili:
•
I certificati verdi
•
Le quote di emissione di gas ad effetto serra
• Il periodo di consultazione si chiuderà il 10 aprile 2012
• A dicembre 2011 sono stati messi in consultazione dall’OIC i seguenti
documenti:
•
OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali
•
OIC 18 – Ratei e risconti
•
OIC 19 – Fondi per rischi, TFR e debiti
•
OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti
intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
• Il periodo di consultazione si chiuderà il 30 aprile 2012
17
Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili:
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
Le novità principali del documento in consultazione riguardano:
1. Riformulazione disposizioni in materia di perdite
durevoli
2. Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili
3. Chiarimenti sull’ammortamento
4. Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un
fabbricato
5. Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla
vendita
19
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
1. Perdita durevole di valore
Art. 2426 C.C. Prevede svalutazione per perdita durevole
OIC 16 attuale fa riferimento al valore recuperabile inteso
come il maggiore tra:
•
•
Valore realizzabile dall’alienazione
Valore in uso
Ammontare che può essere
ricavato dalla cessione
dell’immobilizzazione al netto degli
oneri diretti da sostenere per la
cessione stessa
Valore attuale dei flussi di cassa
attesi nel futuro derivanti o
attribuibili alla continuazione
dell’utilizzo dell’immobilizzazione,
compresi quelli derivanti dallo
smobilizzo della stessa al termine
della sua vita utile
20
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
1. Perdita durevole di valore
• OIC 16 in consultazione chiarisce che:
 Valore realizzabile dall’alienazione: utilizzabile solo
quando oggettivamente determinabile e quando
esiste la concreta possibilità di poter alienare il
singolo bene o (in modo unitario) il complesso di
beni
21
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
1. Perdita durevole di valore
OIC 16 in consultazione chiarisce che:

Valore in uso: riferimento alla capacità di ammortamento in
base alla DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE DELLA
PRODUZIONE) E COSTI ( B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI
ATTESI NON ATTUALIZZATI.





22
Esiste capacità di ammortamento se i costi futuri (inclusi gli
ammortamenti) trovano negli esercizi successivi adeguata
copertura attraverso i ricavi futuri attesi correlati al relativo
utilizzo (Ebit = Reddito operativo)
Non
devono
essere
considerati
futuri
investimenti
incrementativi
E’ ammesso l’utilizzo di altre tecniche (es: attualizzazione flussi
di cassa futuri)
Spesso la verifica deve essere effettuata con riferimento alle
linee di produzione/rami di azienda
Aziende di piccole dimensioni: la verifica può essere effettuata
a livello di intera società
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
2. Oneri finanziari capitalizzabili
•
•
OIC 16 attuale: disciplina complessa
OIC 16 in consultazione:


Semplificazione disciplina e presentazione di esempio
numerico
Viene indicata la procedura per l’individuazione degli oneri
capitalizzabili:
1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzato
2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzati (oneri
finanziari di scopo + eventuali oneri su ulteriori finanziamenti
3. Calcolo interessi effettivamente da capitalizzare
23
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
2. Oneri finanziari capitalizzabili
• Conferme:
• Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente
sostenuti
• Limite = valore recuperabile
• Solo per periodo di costruzione significativo
• Distinzione tra oneri su:
•
•
24
Finanziamenti di scopo
Ulteriori finanziamenti
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
3. Chiarimenti sull’ammortamento
• OIC 16 in consultazione:
•
No ammortamento se
•
•
Valore residuo stimato > Valore netto contabile (1)
Si ammortamento sui cespiti temporaneamente
inutilizzati
(1) Per tutti i cespiti, tranne che per gli immobili, il valore residuo
stimato è generalmente pari a zero o poco più. Da osservare però
che gli immobili potrebbero non essere più ammortizzati in quanto
è facile determinare il valore residuo stimato e ancor più facile
che questo valore sia superiore o uguale al valore netto contabile.
25
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
4. Terreno sul quale insiste un fabbricato
•
OIC 16 attuale:

•
OIC 16 in consultazione:


26
No scorporo del terreno dal fabbricato se valore del
terreno coincide con il costo di ripristino/bonifica del sito
Obbligo di scorporare il valore del terreno dal valore del
fabbricato
Eccedenza del costo di rimozione/bonifica rispetto al
prezzo di realizzo stimato al termine della vita utile deve
essere accantonata ad un fondo lungo la vita utile del
fabbricato
OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali
5. Immobilizzazioni destinate alla vendita
•
OIC 16 attuale:

•
Classificazione in un’apposita voce dell’attivo circolante
OIC 16 in consultazione:

Classificazione come “di cui destinate alla vendita” nelle
immobilizzazioni materiali se:




27
Di importo rilevante
Vendibili alle condizioni attuali
Vendita altamente probabile
Vendita dovrebbe concludersi nel breve termine
Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili:
OIC 18 – Ratei e Risconti
OIC 18 – Ratei e risconti
OIC 18 in consultazione:
•
• Eliminata l’indicazione di separata evidenza nello stato
patrimoniale quando l’ammontare è apprezzabile. E’ infatti già
prescritto dal Codice Civile (art. 2427 n.7) l’indicazione della
loro composizione qualora l’ammontare sia apprezzabile. Per
composizione si intende la distinzione qualitativa (ratei e
risconti) e quantitativa (importi) all’interno delle voci D (attivo)
ed E (passivo) dello stato patrimoniale.
• Uguale per ratei e risconti pluriennali per i quali la nota
integrativa deve fornire, se significativa, la ripartizione entro e
oltre l’esercizio successivo e quella oltre i cinque anni
(maxicanone leasing).
29
OIC 18 – Ratei e risconti
• OIC 18 in consultazione:
• Ampliata la casistica delle operazioni che non
originano ratei e risconti in quanto la competenza
dei relativi proventi e oneri matura per intero
nell’esercizio al quale si riferisce il bilancio: (crediti e
debiti per fatture da emettere, interessi attivi e
passivi non ancora accreditati/addebitati a fine
esercizio, debiti verso agenti per provvigioni, debiti
per utenze relative a periodi già scaduti le cui
bollette sono emesse nell’esercizio successivo, crediti
per premi da ricevere da fornitori.
30
OIC 18 – Ratei e risconti
• OIC 18 in consultazione:
• Nuove regole con riferimento alla realizzabilità e
recuperabilità dei ratei e risconti attivi pluriennali
iscritti in precedenti esercizi. L’eventuale parte non
recuperabile è contabilizzata nella voce B.10.d del
conto economico in contropartita della riduzione
del rateo attivo , in quanto assimilabili a crediti
numerari ( anche in base alla IV Direttiva)
• Con riferimento aggi e disaggi è precisato che si
riferiscono non solo a prestiti come è attualmente,
ma più genericamente a prestiti e altri titoli di debito
a medio e lungo termine.
31
Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili:
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
•OIC 19 in consultazione
FONDI:
 Chiarimenti relativi al processo di stima del fondo
 Ampliamento disposizioni relative ai fondi di recupero
ambientale (esempio relativo all’utilizzo delle discariche):
 Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo
ambientale sul quale insiste la discarica devono essere
imputati per competenza a tutti gli esrcizi nei quali avviene
lo smaltimento dei rifiuti
 Ampliamento disposizioni fondo per resi di prodotti
33
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
•OIC 19 in consultazione
FONDI CHIARAMENTE “ESPLICITATI”:





(1)
(2)
34
Derivati
Cause in corso
Contestazioni di terzi
Garanzie prestate
(1)
Crediti ceduti con obbligazione di regresso (2)
non basta iscrizione nei conti d’ordine. Necessaria valutazione rischi
come per IFRS – prevalenza sostanza su forma del contratto – non
basta sia scritto che è pro soluto per eliminare ogni rischio ma è
necessario esaminare nei dettagli il contratto
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
•OIC 19 in consultazione
FONDI:
 Utilizzo dei fondi : effettuato in modo diretto, senza rilevazione
nel conto economico di alcune componenti negative di
reddito
 Fondo incapiente : eccedenza rilevata nel conto economico,
in coerenza con l’iscrizione del precedente accantonamento
 Fondo eccedente : sopravvenienza attiva rilevata in conto
economico, in coerenza con l’iscrizione del precedente
accantonamento
35
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
•OIC 19 in consultazione
TFR
 TFR nelle società con 50 o più dipendenti
è confermato il seguente trattamento contabile:
 Costo rilevato in B.9.c (Costo del personale)
 Debito rilevato in B.13 (Debiti verso istituti
previdenza e di assistenza)
36
di
OIC 19 – Debiti Fondi e TFR
•OIC 19 in consultazione
DEBITI:
 I debiti soggetti a condizioni sospensive non sono
iscritti tra i debiti: applicazioni regole fondi rischi
 Ulteriori riferimenti in merito allo scorporo degli interessi
passivi per i debiti commerciali
 Introduzione di previsioni specifiche per alcune
fattispecie di prestiti obbligazionari
37
Impatti applicativi sui bilanci a seguito
aggiornamento dei principi contabili:
OIC 29 – Cambiamenti di principi
OIC 29 – Errori Cambiamenti di principi
•OIC 29 in consultazione
ERRORI:
 Eliminata la differenza tra errori determinanti ed errori
non determinanti
 Sempre eliminati con contropartita le voci del
conto economico straordinarie
 Se l’errore si riferisce ad un’operazione che non ha
interessato il conto economico (es. Rivalutazione,
fusione ecc.) l’errore si corregge in contropartita al
patrimonio netto
39
OIC 29 – Errori – Eventi straordinari
•OIC 29 in consultazione
EVENTI STRAORDINARI:
 Conferme:
 Non sono eventi straordinari




40
Scioperi
Utili/perdite su cambi
Perdite su crediti anche rilevanti
Controversie se ricorrenti e/o pertinenti all’ordinaria
gestione dell’impresa
OIC 29 – Errori – Eventi straordinari Cambiamenti di principi contabili
OIC 29 in consultazione
Cambiamenti di Principi
 Metodo prospettico solo nei casi in cui:
 Non è ragionevolmente possibile calcolare l’effetto
pregresso del cambiamento di principio
 La
determinazione
dell’effetto
pregresso
è
ecessivamente onerosa
 Il nuovo principio prevede l’imputazione a conto
economico di costi che in precedenza erano
capitalizzati
 Il documento riporta un esempio di applicazione
retroattiva relativa alla modifica del criterio di
valutazione delle rimanenze di magazzino
 Inclusione in nota integrativa di un bilancio “pro forma”
41
Approvazione dell’OIC 6: ristrutturazione
del debito – aspetti contabili e
informativa di bilancio
OIC 6
OIC 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
•
OIC Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
•
Pubblicato in forma definitiva il 2 agosto 2011
•
Si applica dai bilanci relativi all’esercizio in corso alla data
dell’approvazione.
•
Si applica solo alle imprese che redigono il bilancio secondo il Codice
Civile e non a quelle che predispongono il bilancio secondo IAS/IFRS.
•
Definisce in caso di RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO il trattamento
contabile e l’informativa da inserire nelle note al bilancio di una società che
redige il bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale
43
OIC 6
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
DEFINIZIONE
• Operazione con la quale il creditore, per ragioni economiche,
effettua una concessione al debitore in considerazione delle
difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non
avrebbe accordato.
In forza dell’operazione di ristrutturazione:
• Il creditore rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente definiti
• Il debitore ottiene un beneficio economico/finanziario e una
riduzione del valore economico del debito
44
OIC 6
DEBITI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE:




Debiti verso fornitori o debiti commerciali
Debiti verso banche o altri finanziatori
Debiti impliciti per leasing finanziario
Alcune tipologie di debiti fiscali o previdenziali
MAI DEBITI VERSO SOCI
TIPOLOGIE DI RISTRUTTURAZIONI:
•
•
•
•
•
•
45
Legge fallimentare
Concordato preventivo (omologa del Tribunale)
Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (omologa del Tribunale)
Piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F. (accordo con i creditori)
Accordi stragiudiziali – piani di risanamento
Moratoria debiti (Avviso comune ABI – Leasing)
OIC 6
EFFETTI CONTABILI
1.
2.
3.
Data di ristrutturazione (C.C. – Formalità giuridica)
Effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione
Costi dell’operazione: da contabilizzare a conto economico tra gli
oneri straordinari. E’ vietata la capitalizzazione
DATA DI RISTRUTTURAZIONE
Rappresenta il momento a partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore
gli effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si forniscono informazioni
nella nota integrativa
MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE L’ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DIVIENE EFFICACE TRA LE PARTI
46
OIC 6
DATA DI RISTRUTTURAZIONE
Tipologia di ristrutturazione
Concordato preventivo
Data di ristrutturazione
Data di omologa
Accordo di ristrutturazione ex art. Data di pubblicazione dell’accordo
182 bis L.F.
nel registro imprese
Piano di risanamento ex art. 76 Data di adesione dei creditori
L.F.
Altre operazioni
Data di sottoscrizione e/o data di
perfezionamento dell’accordo tra
le parti
In caso di condizioni sospensive: Data nella quale si verificano le
condizioni
47
OIC 6
MODALITA’ DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
1.Modifica dei termini originari:
a. Riduzione del capitale da rimborsare
b. Riduzione dell’ammontare degli interessi maturati ma non pagati
c. Modifica degli interessi maturandi dalla data di ristrutturazione
d. Modifica delle tempistiche di rimborso del capitale e di pagamento degli
interessi (riscadenziamento debito)
a e b = producono un beneficio immediato
c e d = producono un beneficio futuro
2.Estinzione debito con cessione attività
3.Emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale
del debito – Il creditore diventa socio.
48
OIC 6
MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI
REGOLA GENERALE
Beneficio realizzato: Iscrizione beneficio nel conto economico
 Riduzione del capitale da rimborsare (A):
•
Si contabilizza la riduzione del debito in contropartita all’utile da
ristrutturazione (area straordinaria del conto economico)
 Riduzione interessi maturati non pagati (B):
•
Si contabilizza la riduzione dei ratei passivi in contropartita all’utile da
ristrutturazione (area straordinaria del conto economico)
Beneficio non realizzato: Nessuna iscrizione nel conto economico. Il
beneficio è rilevato per competenza lungo la vita residua del debito
 Riduzione interessi maturandi (C)
 Modifica tempistiche di pagamento (D)
49
OIC 6
COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Nelle operazioni miste:
 Riduzione di capitale e/o riduzione di interessi maturati
E
 Modifica interessi maturandi e/o modifica delle tempistiche
Si producono delle modifiche al VALORE ECONOMICO DEL DEBITO in
quanto il debito diminuisce ma il totale degli interessi da pagare si incrementa.
Il VALORE ECONOMICO DEL DEBITO VIENE DEFINITO COME:
Il valore attuale dei futuri pagamenti (sia a titolo di capitale sia a titolo di
interessi) scontati al tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione.
50
OIC 6
COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Esempio

Cancellazione di € 400.000 di debito al quinto anno di un mutuo
(debito residuo di € 1.000.000)

Incremento degli interessi attivi dal 4% al 5%

Rate annuali precedenti alla ristrutturazione € 224.627

Nuove rate annuali di € 138.585
51
OIC 6
COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
PIANO DI AMMORTAMENTO MODIFICATO
ANNO
52
RATA
INTERESSE
CAPITALE
DEBITO
1
224.627
72.877
151.750
1.670.177
2
224.627
66.807
157.820
1.512.357
3
224.627
60.494
164.133
1.348.224
4
224.627
53.929
170.698
1.177.526
5
224.627
47.101
177.526
600.000
6
138.585
30.000
108.585
491.415
7
138.585
24.571
114.014
377.401
8
138.585
18.870
119.715
257.686
9
138.585
12.884
125.701
131.986
10
138.585
6.599
131.986
0
OIC 6
COMBINAZIONI DI A/B e/o C/D
Tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione: 4%
Valore economico post ristrutturazione = Valore attuale nuove rate al
tasso di interesse effettivo ante ristrutturazione : € 616.955 (*)
Valore contabile del debito (1.000.000) al netto della riduzione di capitale
(400.000) = 600.000
Accantonamento al fondo rischi = 16.955
Debito
a Utile da ristrutturazione (E 20)
Accantonamento fondo rischi a Fondo rischi
400.000
16.955
(*) Attualizzazione della rata di € 138.585 al tasso del 4% per 5 anni
53
OIC 6
IN TUTTI I CASI
Sempre informativa in nota integrativa su:

Valore economico del debito in seguito alla ristrutturazione

Variazione rispetto al valore contabile del debito ante
ristrutturazione

Variazioni negli
ristrutturazione
54
esercizi
successivi
a
quello
della
OIC 6
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
Tipologia di informazione
Continuità aziendale
Esercizio
nel quale
sono in
corso le
trattative
X
Esercizio nel quale
ricade la data di
ristrutturazione
X
Situazione di difficoltà finanziaria
Esercizi
successivi
X
se rilevante
X
X
(in caso di
cambiamenti)
Caratteristiche principali della
ristrutturazione
X
X
(in caso di
cambiamenti)
Posizione finanziaria netta
X
X
(in caso di
cambiamenti)
Altre informazioni
X
X
(in caso di
cambiamenti
Stato di avanzamento del piano di
ristrutturazione
X
X
X
55
OIC 6
ESTINZIONE DEBITO
CON CESSIONE ATTIVITA’:
Valore contabile debito estinto
(meno)
Valore contabile attività ceduta
CON CONVERSIONE IN CAPITALE:
Nessun utile in conto economico
Aumento di capitale (e riserva sovraprezzo) viene convenzionalmente
posto uguale all’estinzione del debito
56
OIC 6
COSTI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE

Costi direttamente riconducibili alla ristrutturazione del debito
devono essere spesati nel conto economico.

Il principio tardava ad essere approvato nella forma definitiva
in quanto era in discussione la possibilità di capitalizzare i
costi al verificarsi delle seguenti condizioni:
 Correlazione con benefici economici futuri
 Continuità aziendale “ragionevolmente certa”
Dopo molte discussioni è stato deciso di non approvare questa
possibilità nel principio definitivo.
57
OIC 6
CASO PARTICOLARE: LEASING
Dilazione quota capitale
Dilazione intero canone
Si deve rideterminare la competenza dei canoni:
Sommatoria degli esborsi ancora da sostenere
(maxicanone iniziale ancora da imputare + canoni ancora
da corrispondere)
diviso
la durata residua del leasing
58
OIC 6
DERIVATI
Derivati di copertura sui debiti oggetto di ristrutturazione in gran parte
rappresentati da IRS su interessi debito da variabile a fisso
Possono essere ancora considerati tali dopo la ristrutturazione del debito?
Probabilmente si nei casi in cui la ristrutturazione del debito non
modifica il valore economico del debito ma va sempre verificato debito
per debito
ATTENZIONE: Quando un derivato o parte di esso non è più di
copertura, eventuali fair value negativi devono essere rilevati in un
fondo rischi.
59
Possibili aree critiche
del bilancio 2011
Possibili aree critiche del bilancio 2011
AREE CRITICHE
Aree critiche da monitorare con attenzione:











Continuità aziendale
Riduzione del capitale (art. 2446 – art. 2447 Cod. Civ.)
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Leasing
Rimanenze
Crediti
Partecipazioni art. 2446, n. 4) Codice Civile
Fiscalità differita
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
61
Possibili aree critiche
del bilancio 2011
Continuità Aziendale
Principio di continuità aziendale
LA CONTINUITA’ AZIENDALE COME “POSTULATO”
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
•Art. 2423-bis, co 1, n.1) C.C. “valutazione secondo prudenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività”
•Punti di riferimento dell’analisi della continuità aziendale:
Requisito di permanenza futura dell’impresa come organismo attivo e
funzionante
b) Continuazione della attività aziendale ordinaria escludendo eventi
straordinari che ne modificano l’assetto esistente
c) Esame prospettico dei programmi dell’impresa circa l’attività
principale ed ordinaria svolta
a)
L’importanza dell’informativa della Relazione sulla gestione
63
Continuità Aziendale
INDICATORI PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Finanziari
Gestionali
Altri
Ricorrenti perdite esercizio e
insufficiente livello capitale
circolante
Perdita di manager o
collaboratori strategici
Bassa propensione alla
capitalizzazione
Flussi di cassa attività
operativa negativi
Difficoltà di produzione
Pendenza di importanti
procedimenti legali
Squilibrio copertura
investimenti a lungo con
indebitamento a breve
Dipendenza da clienti,
fornitori o insuccesso di
prodotti
Cambiamenti nella
legislazione
Difficolta pagamento debiti
e/o superamento covenants
Mancanza di marginalità
operativa
Sviluppi della tecnologia di
processo o prodotto
Sconfinamento fidi di cassa
Livello eccessivo di
rimanenze
Azioni di creditori
Ristrutturazione debito
Perdita di brevetti o licenze
Azioni di azionisti
Necessità nuove fonti di
finanziamento in
corrispondenza di scadenze
finanziarie
Perdita di concessioni
Azioni di amministratori
64
Possibili aree critiche
del bilancio 2011
Riduzione del capitale
(artt. 2446 – 2447 Cod. Civ.)
Riduzione del capitale
Richiamo della Normativa:
Art. 2446 C.C.: obbligo di convocazione dell’assemblea alla
quale deve essere sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della Società per gli opportuni provvedimenti
quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite. Se entro l’esercizio successivo la
perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea
ordinaria deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate.
Art. 2447 C.C.: Se per la perdita di oltre un terzo, del capitale
questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327
(S.p.A.: Euro 120,000)deve essere convocata l’assemblea per
deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo
aumento ad una cifra non inferiore al detto minimo.
66
Riduzione del capitale
RICHIAMO PRINCIPI CONTABILI – OIC 28
Capitale ridotto sotto il terzo, ai sensi dell’art. 2446 c.c., quando le perdite,
per la loro entità hanno assorbito tutte le riserve.
Non chiarisce però alcuni casi in cui l’azzeramento di talune riserve non è
possibile:
1. riserve vincolate per azioni proprie (2357 ter c.c.)
2. riserva da deroghe (2423 c.c.)
3. riserva per plusvalenza da valutazione partecipazioni valutate a
patrimonio netto. OIC 30 stabilisce che la riserva può essere utilizzata
fin dall’esercizio della della sua iscrizione senza dover rispettare ordini
di priorità.
PERTANTO:
 Si parte da quelle per le quali il vincolo è meno rigido. Riserva per
azioni proprie è la più vincolante.
 Riserva legale può essere utilizzata solo dopo che tutte le riserve
disponibili e indisponibili (eccetto quella per azioni proprie) sono state
utilizzate.
67
Riduzione del capitale
RICHIAMO PRINCIPI CONTABILI
OIC 30: precisa che per quantificare la perdita di oltre un terzo del
capitale si deve verificare che le perdite accumulate dalla società,
risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), patrimonio netto del
passivo, al netto delle riserve (voci da II a VII della medesima
classe) superano un terzo del capitale, oppure se l’ammontare
complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del
capitale sociale.
E’ opinione prevalente sia necessario procedere come segue:
1. Raffrontare la perdita alle riserve accumulate
2. Confrontare la perdita residua con il capitale sottoscritto (in
entrambe le ipotesi di cui agli art. 2446 e 2447 c.c.)
68
Riduzione del capitale
ESEMPIO
Capitale sottoscritto:
Riserve accumulate:
Totale patrimonio:
€ 1.200.000
€ 4.000.000
€ 5.200.000
Perdita accertata:
€ 3.800.000
Non si applica l’art. 2446 c.c. - Perdita inferiore a riserve
Perdita accertata:
€ 4.200.000
Non si applica l’art. 2446 c.c. – Perdita superiore a riserve ma parte
residua (€ 200.000) non supera un terzo del capitale (€ 400.000).
Perdita accertata:
€ 4.600.000
Si applica l’art. 2446 c.c. – Perdita non trova sufficiente copertura
nelle riserve accumulate e parte residua (€ 600.000) supera un terzo
del capitale
69
Riduzione del capitale
MODALITA’ DI REDAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE
OIC 28
Situazione patrimoniale alla data nella quale la perdita è divenuta
nota e Conto economico dalla data di chiusura dell’esercizio
precedente e la data di riferimento della situazione patrimoniale.
Situazione patrimoniale ex art. 2447 c.c. deve essere redatta nella
prospettiva di continuazione dell’attività e deve essere
accompagnata da:
 Relazione degli amministratori illustrativa delle cause della
perdita;
 Andamento prevedibile della gestione futura;
 Indicazione delle politiche per fronteggiare e superare la crisi
Secondo parte della dottrina è possibile derogare ai criteri
contabili e predisporre una situazione patrimoniale che includa la
rivalutazione di alcune poste dell’attivo. OIC 30 par. 2.2.1. lo vieta.
Consob (comunicazione n. SOC/RM/92000699 del 7/2/1992).
70
Possibili aree critiche
del bilancio 2011
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Articolo 2427 c.c. – Schema di sintesi
Disposizione
Contenuto
Specificazioni
Art. 2427, comma 1 n. Operazioni realizzate con Importo,
natura
del
22-bis, (art. 2435-bis, parti correlate
rapporto ed ogni altra
comma 6 per i bilanci in
informazione utile per la
forma abbreviata)
comprensione
del
bilancio.
Art. 2427, comma 1, Accordi che non risultano Natura
e
obiettivo
n.22-ter
(art.2435-bis, dallo stato patrimoniale
economico
comma 6 per i bilanci in
forma abbreviata)
Art. 2427, comma 2
(contestuale abrogazione
art. 2427-bis, comma 5)
72
Riferimento agli IAS
Definizioni di “strumento
finanziario”, “strumento
finanziario derivato”, ”fair
value” “parte correlata” e
“modello e tecnica di
valutazione
generalmente accettato”
Parti correlate e accordi fuori bilancio
NOTA INTEGRATIVA – 22BIS –
Operazioni con parti correlate
L’art. 2427 comma 1 n. 22bis (art.2435 - bis comma 6 per i bilanci in forma
abbreviata) aggiunto con Decreto Legislativo del 3 novembre 2008, n. 173
(divenuto obbligatorio a partire dai bilanci 2009):
“Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano
rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
società”.
73
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Operazioni con parti correlate
• Avvicinamento agli IAS/IFRS alle società attualmente escluse.
• Obiettivo: ....”L’informativa sulle operazioni di una certa
importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di
mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a
valutare lo stato patrimoniale di una società nonchè quello del
gruppo al quale essa eventualmente appartiene” (Direttiva
2006/46 – premessa p. 6).
• Secondo comma dell’art. 2427 C.C. rinvia alla nozione
disciplinata dallo IAS 24.
• RIFERIMENTI:
–
–
74
IAS 24 (revised – novembre 2009)
Appendice al principio contabile 12 (OIC) “Informazioni nella nota
integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio”
(febbraio 2010)
Parti correlate e accordi fuori bilancio
IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Una parte è correlata a un’entità se (IAS 24, par.9):
a) direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari:
i) controlla l’entità, ne è controllata, oppure è sotto
comune controllo (ivi incluse le entità controllanti,
le controllate e le altre società del gruppo);
ii) detiene una partecipazione nell’entità tale da
poter esercitare un’influenza notevole su
quest’ultima;
iii) controlla congiuntamente l’entità;
b) la parte è una società collegata (definizione IAS 28)
dell’entità.
75
Parti correlate e accordi fuori bilancio
IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
c)
d)
e)
f)
g)
76
La parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante
(IAS 31);
la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche
dell’entità o della sua controllante;
la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui al
punti a) o d);
la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o
soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di
cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono
direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti
di voto; o
la parte è un piano per benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità, o di una
qualsiasi altra entità ad essa correlata.
Parti correlate e accordi fuori bilancio
IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Si considerano familiari stretti di un soggetto
quei familiari che ci si attende possano
influenzare, o essere influenzati dal soggetto
interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi
possono includere:
a) Il convivente e i figli del soggetto;
b) I figli del convivente;
c) Le persone a carico del soggetto o del
convivente.
77
Parti correlate e accordi fuori bilancio
IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Non sono necessariamente parti correlate:

due società che hanno in comune un amministratore o un altro
dirigente con responsabilità strategiche;

due partecipanti per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in
una joint venture;

finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e
dipartimenti pubblici, solo in relazione a normali rapporti d’affari con
l’impresa;

un cliente, un fornitore, un distributore o agente con il quale l’impresa
effettua un rilevante volume d’affari, con riferimento alla dipendenza
economica che ne deriva.
78
Parti correlate e accordi fuori bilancio
IAS 24 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Esempi di operazioni con parti correlate:
Acquisti o vendite di beni (finiti e semilavorati);
Acquisti o vendite di immobili ed altre attività;
Prestazioni od ottenimento di servizi;
Accordi di rappresentanza;
Leasing;
Trasferimento di ricerca e sviluppo;
Accordi di licenza;
Finanziamenti;
Garanzie ed impegni;
Contratti di servizi di direzione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
79
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Requisiti per obbligo di informativa
RILEVANZA
NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI
MERCATO
80
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Normali condizioni di mercato
La relazione di accompagnamento al D.Lgs. 173/2008
evidenzia quanto segue:
“Per normali condizioni di mercato non dovrebbero
essere considerate solo quelle attinenti al prezzo
dell’operazione e ad elementi ad esso connessi, ma
anche le motivazioni che hanno condotto alla
decisione di porre in essere l’operazione e a
concluderla con parti correlate anzichè con terzi”.
81
Parti correlate e accordi fuori bilancio
Informazioni in nota integrativa: art. 2427 n.22-bis
 importo
 natura del rapporto
POSSIBILITA’ di
Aggregazione per natura
 Ogni altra informazione necessaria alla comprensione degli
effetti patrimoniali-finanziari ed economici.
ESTENSIONE
Obbligo da rispettare anche se i rapporti non sono più in essere
alla data del bilancio
82
Parti correlate e accordi fuori bilancio
INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA: Art. 2427 n. 22-bis
Esistono rapporti con parti
correlate?
NO
SI
Esistono rapporti rilevanti?
NO
SI
I rapporti sono regolati a
condizioni di mercato?
NO
Informazioni analitiche in Nota
Integrativa
83
SI
Indicazione generica in
Nota Integrativa
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO
2011
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.C.
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca e sviluppo
Diritti di brevetto industriale e
utilizzo opere dell’ingegno
Marchi d’impresa
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
Art. 2426 comma 1 n. 2:
”ammortamento sistematico in
relazione con la possibilità di
utilizzo”
85
1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.C.
Periodo ammortamento
da 1 a 5 esercizi
da 1 a 5 esercizi
da 1 a residua possibilità di
utilizzo
da 1 a residua durata
da1 a 5 (oltre limitatamente)
nessun ammortamento
Ammortamento fiscale uguale per
1 e 2 – brevetti max 2 – marchi e
avviamento max 18
Immobilizzazioni immateriali
Capitalizzazione costi costituenti oneri pluriennali
OIC 24:
 il valore iscritto in bilancio non deve superare quello
ricuperabile, definito come il maggiore tra il valore realizzabile
dall’alienazione e quello d’uso delle immobilizzazioni stesse;
 L’ammortamento non assicura la piena e tempestiva
ripartizione del costo di una contabilizzazione tra gli esercizi
della sua stimata vita utile.
Art. 2426 comma 1, n.3:
 Valore durevolmente inferiore alla data di bilancio rispetto al
costo di acquisto dedotti gli ammortamenti riferendosi a:
 Valore di mercato;
 Valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della
continuazione dell’attività ossia al valore che potrà essere recuperato
tramite l’uso.
86
Immobilizzazioni immateriali
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
OIC 24:
Il valore iscritto in bilancio non deve superare quello ricuperabile, definito come
il maggiore tra il valore realizzabile dell’alienazione e quello d’uso delle
immobilizzazioni stesse.
L’ammortamento non assicura la piena e tempestiva ripartizione del costo di una
immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile.
L’art. 2426 comma 1, n.3 c.c. parla di valore durevolmente inferiore, alla data
del bilancio, rispetto al costo di acquisto ridotto dell’ammortamento, riferendosi
a:
 Il valore di mercato
 Il valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della
continuazione dell’attività, ossia al valore che potrà essere recuperato
tramite l’uso.
87
Immobilizzazioni immateriali
Processo di calcolo della perdita di valore
Relazione
Significato economico
Effetto contabile
VSN = max (VRU,VM)
Valore da ammortizzare
esattamente ricuperabile
nella gestione futura
Nessuno
VSN < max (VRU,VM)
Valore da ammortizzare
inferiore a quello massimo
ricuperabile nella gestione
futura
Nessuno
VSN > max (VRU,VM)
Valore da ammortizzare
non completamente
ricuperabile nella gestione
futura
Svalutazione straordinaria
per la differenza onde
ricondurre il valore da
ammortizzare al limite
ricuperabile
VSN = Valore Contabile Netto
VM = Valore di mercato
88
VRU = Valore ricuperabile tramite l’uso
Immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Originato internamente :
nessuna iscrizione in bilancio
Derivativo : acquisito a titolo oneroso (art. 2426, n.6 c.c.)
possibile iscrizione in bilancio con il consenso del
Collegio Sindacale
ammortamento in 5 anni o + (max. 20 anni)
adeguamento motivato nella nota integrativa
impairment test annuale (OIC n. 24) (IAS 36)
Per PC 24 : svalutazione per perdite durevoli
Art. 2427 n.3-bis c.c. informativa dettagliata in nota
integrativa
89
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL
BILANCIO 2011
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
OIC 16:
Il valore iscritto in bilancio non deve superare quello ricuperabile, definito come
il maggiore tra il valore realizzabile dell’alienazione (valore
ricavabile da cessione a prezzi normali di mercato in una libera transazione tra
terzi) e quello d’uso delle immobilizzazioni stesse (definito come
valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla
continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione compresi quelli derivanti dallo
smobilizzo al termine della sua vita utile).
L’art. 2426 comma 1, n.3 c.c. parla di valore inferiore, alla data del bilancio,
rispetto al costo di acquisto ridotto dell’ammortamento, riferendosi a:
 Il valore di mercato
 Il valore funzionale nell’economia dell’azienda nella prospettiva della
continuazione dell’attività, ossia al valore che potrà essere recuperato
tramite l’uso.
91
Immobilizzazioni materiali
Sintomi che inducono a determinare il valore recuperabile
E’ necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore, che
deve essere rilevata attraverso una svalutazione, quando sussistano sintomi che
facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore contabile tramite l’uso.
OIC 16 indica i seguenti sintomi:
• errori di progettazione o di costruzione;
• cambiamenti tecnologici;
• cambiamenti dei prodotti;
• eccesso di capacità produttiva;
• mancato sfruttamento degli impianti;
• perdite ricorrenti
In presenza dei suddetti sintomi, la decisione di svalutare o non svalutare i beni
deve risultare, da uno studio documentato basato su elementi oggettivi, quali
perizie di esperti o piani futuri di impiego delle immobilizzazioni materiali.
92
Immobilizzazioni materiali
Svalutazione di un cespite per perdite durevoli di valore:
solo dopo aver calcolato e contabilizzato gli ammortamenti di competenza
OIC 29 stabilisce che la riduzione del costo di una immobilizzazione per
perdita durevole di valore costituisce un cambiamento di stima contabile, e
non un cambiamento di principio contabile. La rettifica negativa (svalutazione)
deve essere iscritta nella voce B.10.c del conto economico (altre svalutazioni).
Qualora dovessero venir meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato
la svalutazione, questa non va mantenuta ma deve essere ripristinato il valore
originario, al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della
precedente svalutazione.
Situazione rara, in quanto una perdita di valore duratura con conseguente
svalutazione, deve derivare da fatti gravi da valutare accuratamente per non
trasformare la norma di legge in uno strumento per politica di bilancio.
93
Immobilizzazioni materiali
Elementi che devono essere riflessi nel calcolo del valore d’uso
di una attività:
• Stima dei flussi finanziari attesi che la società si
aspetta di ottenere dall’attività.
• Aspettative in merito a possibili variazioni del valore
o dei tempi di tali flussi finanziari futuri.
• Valore temporale del denaro, rappresentato dal tasso
corrente di interesse privo di rischio di mercato.
94
Immobilizzazioni materiali
La stima del valore d’uso di un’attività comporta di:
• stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno
dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale;
• applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi
finanziari futuri.
Le proiezioni dei flussi finanziari devono essere basati:
• su presupposti ragionevoli e dimostrabili;
• su budget e piani approvati dalla direzione aziendale;
• su stime di proiezioni di flussi finanziari per periodi più ampi
considerando per gli anni successivi al piano tassi di crescita stabili o
in diminuzione.
Budget e piani aziendali : Difficoltà delle società medio/piccole che non
hanno una contabilità gestionale adeguata: SONO IN GRADO DI
PRODURLI?
95
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO
2011
Leasing
Leasing
METODO PATRIMONIALE: Codice Civile
Rilevazione unicamente dei canoni pagati (competenza). Il bene è iscritto in
bilancio solo dopo il riscatto.
METODO FINANZIARIO: IAS 17
Rilevazione come attività e passività a valori all’inizio del leasing uguali al fair
value (del bene locato o, se minore, al valore attuale dei pagamenti dovuti per il
leasing).
DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 3
“finchè non sono riscattati, secondo quanto in proposito previsto con la riforma
societaria, i beni utilizzati in leasing non possono essere iscritti nell’attivo dello
stato patrimoniale della impresa utilizzatrice.”
CTP DI MODENA 5/2011
E’ possibile contabilizzare l’operazione di leasing secondo il metodo finanziario
dello IAS 17 anche se il soggetto non è tenuto all’adozione degli IAS in quanto le
due modalità di contabilizzazione sono alternative.
97
Leasing
Le informazioni da fornire in nota integrativa (art. 2427, nr. 22)
 Il valore attuale delle rate di canone non scadute, quale
determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere
finanziario effettivo.
 L’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio.
 L’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio
qualora
fossero
stati
considerati
immobilizzazioni,
con
separata
indicazione
di
ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero
stati inerenti all’esercizio.
98
Leasing
Plusvalenza da lease back (art. 2425, bis, comma 4):
“le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con
locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della
durata del contratto di locazione”
1) prevale la forma nel momento in cui si è obbligati a dare
evidenza all’operazione di vendita del bene;
2) prevale la sostanza quando si è invece obbligati a far concorrere
al risultato dell’esercizio la plusvalenza in base al criterio di
competenza.
99
Leasing
Minusvalenze da lease back:
Nessuna indicazione specifica nel codice civile
Oic 12: occorre verificare se l’operazione è effettuata a condizioni
di mercato:
- Se si: la minusvalenza deve essere imputata a conto economico
nell’esercizio di realizzo
- Se no: la minusvalenza deve essere riscontata per la durata
della retrolocazione
100
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL
BILANCIO 2011
Rimanenze
Rimanenze
Criteri di valutazione – Regola Generale
Le rimanenze di magazzino sono iscritte:
•
Al costo di acquisto o di produzione (costo storico)
Ovvero
•
102
Al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato
se minore
Rimanenze
Rimanenze Finali – Criticità
Riferimenti: 2426 C.C., c1 nn. 9 e 10 – OIC 13
Valutazione:
 Media ponderata, FIFO, LIFO
 Obbligo di riduzione se inferiore a valore di mercato
 Obbligo di informativa (valutazione diversa costo corrente)
Sintomi di riduzione di valore:
 Lenta rotazione di magazzino
 Diminuzione dei volumi di vendita
 Possibile riduzione del valore derivante
da perdite di mercato
103
Rimanenze
Valore di mercato
Per valore di mercato ai fini della valutazione delle rimanenze di
magazzino si intende, (OIC n. 13):
 Costo di sostituzione per le materie prime, sussidiarie e
semilavorati d’acquisto, che partecipano alla fabbricazione di
prodotti finiti; il costo di sostituzione rappresenta il costo con
il quale in normali condizioni di gestione una determinata
voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta.
 Dal valore netto di realizzo per le merci prodotti finiti,
semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione
rappresentati dal prezzo di vendita nel corso della normale
gestione.
104
Rimanenze
Determinazione della svalutazione delle R.F.
La svalutazione delle Rimanenze Finali può essere necessaria particolare attenzione alle aziende dei settori in crisi - e dipende
sostanzialmente da:
•
•
•
•
•
Velocità di invecchiamento del prodotto;
Rapporto vendite/giacenze
Deperibilità e stagionalità
Domanda di mercato
Costi di mantenimento e stoccaggio
Particolare attenzione nelle società in crisi o facenti parte di settori
in crisi.
105
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL
BILANCIO 2011
Crediti
Crediti
CREDITI
Riferimenti: 2426 C.C., C1, n.8 – OIC 15
Esistenza:
Maturare sufficiente consapevolezza che i crediti esposti:
- Conseguano ad operazioni realizzate
- Rappresentino un diritto a riscuotere una somma
- Relative anche a crediti ceduti, con obbligazione di regresso
Valutazione:
- Condividere i criteri di iscrizione - costo
- Verificare il valore di presunto realizzo - fondo
107
Crediti
Crediti – verifica dell’esistenza
Riferimento: P.R. 505
Per aver consapevolezza dell’esistenza:
- Analizzare la composizione dei crediti al 31/12 per
saldi
- Selezionare un campione significativo (scelta
statistica)
- Circolarizzare il saldo – ottenere conferme
- Verificare i risultati
Ragionevole certezza dell’esistenza dei crediti
108
Crediti
Crediti – Fondo Svalutazione
Riferimenti: 2426 C.C., C1, n. 8 – OIC 15
Stanziamento del fondo:
Copertura di perdite relative
- a situazioni di inesigibilità manifestatesi
- a situazioni temute e latenti, ma probabili,
- relative anche a crediti ceduti, con obbligazione di regresso
Presupposti OIC 19
Utilizzo del fondo:
OIC 15 – D. II. a) “per lo storno contabile del credito inesigibile nel
momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva”
109
Crediti
Crediti – Svalutazione per inesigibilità
Determinazione dell’entità del fondo svalutazione :
D.II.b) Criteri di riferimento:
- analisi singoli crediti, stima perdite presunte per
inesigibilità manifestatesi e delle ulteriori perdite
(probabili non solo possibili) alla luce di ogni
elemento utile
- valutazione sulla base degli indici di anzianità (ageig
crediti)
- condizioni economiche di settore o paese
110
POSSIBILI AREE CRITICHE DEL BILANCIO
2011
Partecipazioni
Partecipazioni
VALUTAZIONE CON CRITERIO DEL P.N.
2426 N. 4 C.C.
Valutazione con il criterio del Patrimonio netto
possibile per
1.Partecipazioni di controllo
2.Partecipazioni di collegamento
2426 n. 1: valutazione al costo (maggiormente utilizzato per le società
obbligate alla presentazione del bilancio consolidato)
112
Partecipazioni
VALUTAZIONE CON METODO DEL COSTO
RETTIFICATO PER PERDITE DUREVOLI
2426 N. 1 C.C.
Obbligatoriamente per
1.Controllanti
2.Altre imprese
113
Partecipazioni
RIFERIMENTO NORMATIVO
2426, N.4) COD. CIV.
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni di imprese
controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una o più di dette imprese per un importo pari alla:
1.
2.
3.
4.
114
corrispondente frazione del patrimonio netto,
detratti i dividendi,
operate le rettifiche richieste dai principi per la redazione
del bilancio consolidato (storno effetti operazioni
intercompany, rettifiche di consolidamento),
nonchè quelle necessarie per il rispetto della clausola
generale e dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423bis C.C.
Partecipazioni
IL METODO
consolidamento sintetico prima iscrizione
Analisi della situazione patrimoniale di acquisto
Verifica delle singole componenti
Confronto con prezzo di acquisto
Iscrizione in immobilizzazioni Finanziarie:
Eventuale risultato economico negativo:
Eventuale margine positivo:
115
B.III.1.a/b SP
D.19.a CE
A.VII
SP
Partecipazioni
IL METODO
consolidamento sintetico valutazione a P.N.
Recepimento utile / perdita partecipata
Rettifiche intercompany
Rettifiche da valorizzazione/consolidamento
Recepimento rettifica di valore –P.N.
Iscrizione in immobilizzazioni Finanziarie: B.III.1.a/b SP
Perdita rettificata partecipata:
D.19.a
CE
Utile rettificato partecipata:
A.VII
CE
116
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Metodo del costo rettificato:
 Iscrizione iniziale
 Valutazioni successive - svalutazione per perdita durevole di
valore
 Ripristino del valore
Attenzione: Terzo anno dal Decreto anticrisi del 2008.
117
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
ISCRIZIONE INIZIALE
Costo di Acquisto
Onere sostenuto per acquisto
+
Oneri accessori
Costi intermediazione
bancaria e finanziaria
Costi di consulenza
Mai interessi passivi
118
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Il costo di acquisto deve essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi
SALVO CHE
Alla data di chiusura dell’esercizio il valore della partecipazione risulti
durevolmente inferiore al costo (perdita durevole di valore)
OBBLIGO DI SVALUTAZIONE (CE Voce D.19.a)
Il costo viene modificato anche in caso di cambiamento di destinazione o nel caso di
modifica del criterio di valutazione del costo al metodo del patrimonio netto
119
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Perdite d’esercizio della partecipata significative e ricorrenti
dovute a fattori interni o esterni
La perdita è durevole se non si prevede di poter rimuovere nel
breve periodo le cause che l’hanno generata
Non è possibile formulare previsioni attendibili e basate su fatti
obiettivi e ragionevolmente riscontrabili
120
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Nei casi in cui:


Il PN della partecipata è negativo
Il PN della partecipata è positivo, ma non idoneo ad esprimere
appropriatamente le perdite di valore durevoli
Se esiste l’obbligo o l’intenzione di ripianare le perdite della partecipata
OBBLIGO DI:
Creare un fondo rischi (Passivo, B3)
121
Partecipazioni
IL METODO
VALUTAZIONE AL COSTO RETTIFICATO
Valutazioni successive
Esiste l’obbligo di motivare la differenza esistente tra il valore di
iscrizione della partecipazione se superiore al valore derivante
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nella nota
integrativa.
Attenzione a quello che si scrive al momento dell’acquisto della
partecipazione per motivare la differenza tra il prezzo pagato e il
patrimonio netto acquisito:
- Se avviamento: perdita durevole – svalutazione obbligatoria
- Se presenza di beni con valore intrinseco più elevato: perdita
durevole ci si può difendere meglio.
122
Partecipazioni
OBBLIGHI DI INFORMATIVA
Informativa da riportare nella nota integrativa

Qualora la perdita sia ritenuta “non durevole”, le motivazioni che hanno
indotto gli amministratori ad effettuare tale valutazione devono essere
analiticamente illustrate nella nota integrativa.
Non è corretta la semplice indicazione nella nota
integrativa che non si è proceduto a svalutare la
partecipazione in quanto la perdita è stata ritenuta
non durevole.
123
Partecipazioni
ESEMPIO DI INFORMATIVA
Informativa da riportare nella nota integrativa
La partecipazione nella XXX S.p.A. è iscritta ad un valore
superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto. La perdita
della società partecipata non è stata ritenuta durevole in quanto il
piano industriale triennale approvato da tale società dimostra la
piena capacità di recupero della redditività fin dal prossimo
esercizio. I risultati ottenuti nei primi mesi dell’esercizio
successivo confermano tali previsioni. Il mantenimento del valore
al costo è inoltre anche motivato dal plusvalore latente sugli
immobili della società partecipata.
124
AREE CRITICHE BILANCIO 2011
Fiscalità differita
Fiscalità Differita
La FISCALITA’ : ESPOSIZIONE
Stato patrimoniale:
Sono previste due voci delle attività da indicare separatamente nello
stato patrimoniale tra i crediti (voce C) II:
•4 bis) crediti tributari e
•4 ter) imposte anticipate
e una voce delle passività voce (voce B) II:
•B) Fondi per rischi ed oneri B2 per imposte anche differite
Conto economico: la voce 22 è denominata imposte sul reddito
dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Nota integrativa: occorre indicare la descrizione delle differenze
temporanee (+ anticipate sulle perdite)
126
Fiscalità Differita
L’ESPOSIZIONE: LE CONSEGUENZE
La fiscalità differita è obbligatoriamente da contabilizzare nel
rispetto delle regole stabilite dall’OIC 25.
Problema anticipate e continuazione dell’attività.
• Anticipate con scadenza;
• Anticipate senza scadenza
Non è più possibile imputare in bilancio:
• rettifiche di valore e
• accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie.
127
Fiscalità Differita
Fiscalità differita – Differenze temporanee
Le differenze temporanee possono dare luogo ad un ammontare
imponibile negli esercizi successivi (generano imposte differite
passive).
Esempio: plusvalenze patrimoniali, qualora si opti per la
rateizzazione dell’onere fiscale.
Le differenze temporanee possono generare attività per imposte
anticipate.
Esempio:
• Il riporto a nuovo di perdite fiscali;
• limitazioni della deducibilità per rettifiche di valore o per
accantonamenti a fondi del passivo.
128
La “Mappa” della Fiscalità Differita
Valore contabile
Valori uguali = coincidenza tra valori di bilancio e
valori fiscali
Attività/Passività
Confronto
Valore Fiscale
Attività/Passività
DIFFERENZE PERMANENTI
Valori Diversi
DIFFERENZE TEMPORANEE
Deducibili
In esercizi futuri
IMPOSTE
ANTICIPATE
129
Imponibili
In esercizi futuri
IMPOSTE
DIFFERITE
AREE CRITICHE BILANCIO 2011
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell’esercizio
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
OIC 29
Fatto successivo che deve essere recepito in bilancio
1/1
31/12
CDA
Assemblea
Fatto successivo che non deve
essere recepito in bilancio
131
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
(OIC 29 )
– Fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio:
evidenziano che esistevano già alla data di riferimento del bilancio;
– Fatti successivi che non devono essere recepiti nel
bilancio: modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento
del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono
essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione
sulla gestione, perchè comportano, nell’esercizio successivo, variazioni
straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla
data di chiusura.
132
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
TERMINE ENTRO IL QUALE IL FATTO SI DEVE
VERIFICARE

Il termine entro il quale il fatto si deve verificare perchè se ne debba
tener conto è individuato con la data di redazione del progetto di
bilancio da parte degli amministratori.

Qualora tra la data di formazione del bilancio e la data di
approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero
eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo
complesso, gli amministratori dovranno opportunamente
modificare il progetto di bilancio.
133
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI
Esempi (dall’OIC 29):
 la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio;
 fatti da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano
subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto
al costo o evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano
sulle valutazioni di bilancio:


Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata
dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura;
La vendita di prodotti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto
al costo.
Consob: bilanci ultimi anni diverse impugnative riferite alla mancata svalutazione di
crediti a seguito di fatti avvenuti successivamente alla data di bilancio .
134
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE
RECEPITI
Esempi:



135
La diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel
periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in
quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato
intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
la distruzione di impianti di produzione causata da
calamità;
La perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio
con valute estere
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
SITUAZIONI PARTICOLARI
 Ristrutturazioni aziendali
 Ristrutturazioni del debito
 Fondo per controversie legali e fiscali
136
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
C
Costi non correlabili a prestazioni future che eliminano
preesistenti situazioni di inefficienza sono competenza
dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di
attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione.
C.d.A. entro il 31 dicembre 2011: Accantonamento costi
nell’esercizio 2011.
C.d.A. nel 2012 ante C.d.A. di approvazione bilancio
2011: Accantonamento costi nell’esercizio 2012.
137
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
C
Gli effetti contabili di una ristrutturazione del debito
devono essere contabilizzati alla data di ristrutturazione.
La data di ristrutturazione rappresenta il momento a
partire dal quale si rilevano nel bilancio del debitore gli
effetti economici/finanziari della ristrutturazione e si
forniscono informazioni nella nota integrativa.
E’ il momento a partire dal quale
ristrutturazione diviene efficace tra le parti.
138
l’accordo
di
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio
CONTROVERSIE LEGALI E FISCALI
Esempio: controversie con l’amministrazione finanziaria
Sconfitta in primo grado intervenuta tra la data di chiusura dell’esercizio
(31/12/2011) e la data del CdA di approvazione della bozza di bilancio
(31/03/2012)
L’evento deve essere preso in considerazione al fine di valutare la
probabilità di sconfitta e quindi l’iscrizione o meno del fondo per
imposte nel bilancio al 31 dicembre 2011.
139
Impatto delle novità fiscali
sui bilanci 2011
Revisione della fiscalità anticipata
Revisione fiscalità anticipata
DISCIPLINA FISCALE DEL RIPORTO DELLE PERDITE
Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111):
141
1
Riportabilità senza limiti di tempo
2
Limite quantitativo di utilizzo dell’ 80% dell’imponibile
IRES
Revisione fiscalità anticipata
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se:
OIC 25
ESISTE LA RAGIONEVOLE CERTEZZA DI OTTENERE NEI
SUCCESSIVI ESERCIZI IMPONIBILI SUFFICIENTI A
CONSENTIRNE IL RIASSORBIMENTO
142
Revisione fiscalità anticipata
REQUISITI ULTERIORI IN PRESENZA DI PERDITE
LE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE
FISCALI DEVONO ESSERE RILEVATE SOLTANTO SE:
143
1
Derivano da circostanze ben identificate
2
E’ ragionevole che tali circostanze non si verificheranno
OIC
25
Revisione fiscalità anticipata
PIANO INDUSTRIALE
Caratteristiche dei piani industriali:
• Approvazione formale da parte del CdA e adeguamento annuale in
relazione ai risultati effettivamente conseguiti
• Concretezza e realizzabilità
• Analiticità
• In caso di storia recente di perdite, indicazione degli elementi di
discontinuità
• Indicazione delle previsioni degli imponibili IRES
Casi di impugnativa di bilanci da parte di Consob per mancanza di
qualche requisito riguardante il piano industriale a supporto
dell’iscrizione delle imposte anticipate per perdite:
Delibera Consob 4 marzo 2010 n. 17207 “La Società non ha trasmesso a supporto alcun piano
fiscale relativo alla recuperabilità ma ha esclusivamente richiamato il piano industriale
144
Revisione fiscalità anticipata
INFORMATIVA DI BILANCIO
L’art. 2427 c.c. N. 14) richiede le seguenti informazioni:
a) La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando
l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente,
gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato
e le motivazioni della mancata iscrizione.
145
Revisione fiscalità anticipata
NOTA INTEGRATIVA: ESEMPIO DI INFORMATIVA
L’iscrizione delle imposte anticipate è stata effettuata dopo aver
considerato che le perdite dell’esercizio 20..derivano in massima parte
da circostanze ben identificate e non ripetibili (quali gli oneri relativi
alla cessione del.....) e attentamente valutata la ragionevole certezza
del verosimile conseguimento di un reddito imponibile negli esercizi
futuri che consentirà di recuperare i crediti per imposte differite e
anticipate iscritti in bilancio. La “ragionevole certezza” si basa sul
Piano econimico quinquennale della Società 20...20... E su apposita
analisi eseguita e supportata da elementi oggettivi, quali ad esempio la
vendita del........ed il venir meno per il futuro delle forti perdite di quel
gruppo e degli oneri relativi per la controllante, minori costi del
personale dovuti all’uscita nel 20...di circa n....dipendenti
di.........S.p.A., plusvalenze per circa €.....registrate a fronte della
vendita di terreni già eseguita nel marzo 20...., recupero di efficienza
sui vari stabilimenti industriali ecc.
146
Revisione fiscalità anticipata
SIGNIFICATO INFORMATIVO
SEGNALE VERSO I TERZI
ISCRIZIONE
NON ISCRIZIONE
Impegnano a
fronteggiare le perdite
Comunicazione
dell’incapacità a generare
imponibili fiscali positivi nei
successivi esercizi
147
Revisione fiscalità anticipata
TRATTAMENTO CONTABILE – METODOLOGIA
1. Verifica presenza attività per imposte anticipate pregresse
2. (eventuale) utilizzo di una quota delle imposte anticipate
pregresse, in caso di risultato imponibile positivo
3. Verifica imposte anticipate residue (pregresse – utilizzo)
4. Confronto con “capienza” (minore tra piano industriale e
perdite fiscali residue)
Scrittura contabile:
Capienza > imposte anticipate residue
iscrizione differenza
Capienza < imposte anticipate residue
storno della differenza
148
Revisione fiscalità anticipata
CASO OPERATIVO
La Società chiude l’esercizio 31 dicembre 2011 con una perdita fiscale
riportabile a nuovo pari a 1.000.
Dati previsionali da piano
industriale triennale
(€/000)
20122014
20132015
20142016
20152017
20162018
20172019
Risultato d’esercizio
cumulato
Reddito imponibile
cumulato
160
250
800
1070
580
980
80% del reddito imponibile
cumulato
128
200
640
856
464
784
149
Revisione fiscalità anticipata
CASO OPERATIVO
Dati relativi ai singoli esercizi
2011
2012
2013
2014
0
4
64
120
16
80
1.000
996
932
812
796
716
Valore max da piano industriale (b)
128
200
640
856
464
784
Capienza (minore tra a e b)
128
200
640
812
464
716
0
128
-4
124
200
-64
136
640
-120
520
464
-16
796
464
-80
384
128
76
504
292
0
332
80% imponibile IRES
Perdita riportabile a nuovo (a)
Quota parte necessaria per assorbire le
anticipate già iscritte
Valore su cui sono iscrivibili nuove
attività per imposte anticipate
2015 2016
332
Valore su cui devono essere stornate
attività per imposte anticipate
Effetto sul bilancio
Attività per imposte anticipate iniziali
0
35,2
55
176
223,3
127,6
Riassorbimento dell’esercizio
0
-1,1
-17,6
-33,0
-4,4
-22,0
Reintegro/Storno att. per imp. ant.
35,2
20,9
138,6
80,3
-91
91,3
Saldo
150 att. per imposte ant. in S.P. (27,5%)
35,2
55
176,0
223,3
127,6
196,9
Impatto delle novità fiscali
sui bilanci 2011
Revisione delle procedure di
ammortamento
Revisione procedure ammortamento
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Manovra correttiva 2011:
Modifica procedure fiscali ammortamenti dei beni strumentali
utilizzati dalle imprese, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.
• In attesa di apposito regolamento per conoscere le modifiche
circa i criteri di semplificazione:
• Razionalizzazione dei coefficenti
• Definizione dei beni ammortizzabili individualmente o
cumulativamente sulla base della loro vita utile
152
Revisione procedure ammortamento
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:
• Abrogazione implicita dell’art. 6 del D.L. 78/2009 riguardante
revisione coefficenti di ammortamento per favorire beni ad alta
tecnologia e a risparmio energetico rispetto ad altri beni
• Modifica riguarda esclusivamente la disciplina fiscale degli
ammortamenti. Dal punto di vista civilistico nulla cambia.
Conseguenza doppio binario e implementazione fiscalità differita
• Beni interessati sono sia quelli materiali che quelli immateriali (art.
102 e 103 Tuir), non sono interessati i costi ad utilizzazione
pluriennali (art. 108 Tuir)
• Modifiche saranno applicabili sia per determinare reddito
d’impresa che reddito autonomo con uniformità di regole
153
Revisione procedure ammortamento
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:
• Le procedure di ammortamento saranno applicate in modo
diversificato in riferimento a beni che saranno ammortizzati
cumulativamente
• Confermata modalità quote costanti
• Non ammissione ammortamenti accelerati o ridotti
• Modifiche introdotte potrebbero influenzare anche la deducibilità
dei canoni di leasing finanziario (richiamo normativo di cui art.
102c. 7 Tuir) che a tal fine stabilisce durate minime dei contratti di
locazione, determinate in relazione ai periodi di ammortamento
corrispondenti ai coefficenti di ammortamento
154
Revisione procedure ammortamento
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:
• Per i soggetti IRES o IRPEF che optano per l’applicazione dell’art.
5 del D.lgs 446/1997 le modifiche introdotte non rilevano ai fini
della determinazione del valore netto della produzione ai fini
IRAP.
• Applicabili ai cespiti di nuova acquisizione e a quelli già posseduti
e parzialmente ammortizzati. Necessità di attenta analisi dei
cespiti già presenti alla data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni (1/1/2013) per i quali il processo di ammortamento è
ancora in essere e una loro riconciliazione, ai fini del processo di
ammortamento, nelle diverse categorie che saranno definite:
•
155
divergenza tra ammortamento civilistico e fiscale: una eventuale
revisione del piano di ammortamento civilistico sarebbe
difficilmente supportabile da motivazioni legate alla durata
economica dei beni di riferimento
Revisione procedure ammortamento
REVISIONE PROCEDURE AMMORTAMENTO
Considerazioni:
• Relazione tecnica richiama lo schema del “pooling” e cioè la
previsione di macrocategorie di beni di natura omogenea ai quali
applicare un unico coefficente di ammortamento.
• Richiamo alle categorie utilizzate per la stima relativa all’impatto
sul gettito della modifica normativa, evidenziate nella relazione
tecnica nella quale sono previsti i seguenti coefficenti di
ammortamento:
•
•
•
•
156
Edifici:
Attività materiali di lunga durata
Attività immateriali
Immobilizzazioni ammortizzabili cumulativamente:
40 anni
15 anni
15 anni
4 anni
Impatto delle novità fiscali
sui bilanci 2011
Trattamento contabile dei beni in
concessione
Trattamento contabile dei beni in concessione
Le scelte bilancistiche in merito ai beni gratuitamente devolvibili
(beni in concessione)
1. Proprietà industriale:
• Si ammortizzano i beni in base alla vita utile degli stessi
qualora questa sia inferiore alla durata della concessione
2. Proprietà di concessione:
• Si iscrivono i beni nell’attivo patrimoniale alla voce altri
beni (B II 4) oppure alla specifica voce dell’attivo
• Si ammortizzano sulla base della durata di concessione
qualora la vita utile sia superiore
158
Trattamento contabile dei beni in concessione
DISCIPLINA FISCALE
•
•
•
•
•
•
159
Ammortamento deducibile sia tecnico che finanziario (alternatività tra i
due), se viene incassato un contributo per acquisto o costruzione questo
riduce il costo da ammortizzare (Ris. 7/96)
Accantonamento per spese di manutenzione deducibile nel limite del
5% del costo dei beni fino a quando il fondo non raggiunga
l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel biennio
precedente
Spese sostenute in un esercizio superiori al fondo. L’eccedenza è
deducibile nell’esercizio stesso e nei cinque successivi
Fondo non utilizzato concorre a formare il reddito nell’esercizio di
devoluzione
La perdita da devoluzione accantonata non può essere dedotta (ris.
301/2007), essa va dedotta al momento della devoluzione
L’accantonamento dal fondo ripristino del 5% può essere calcolato
anche sui beni di proprietà del concedente utilizzati nella concessione
(Ris. 5/2011)
Trattamento contabile dei beni in concessione
DISCIPLINA FISCALE – D.L. 98/11 NOVITA’ NEL REGIME DEI
BENI IN CONCESSIONE
Distinzione tra grandi concessionarie (autostrade e trafori) e piccole
concessionarie (altre ipotesi).
Piccole concessionarie:
1.Non viene modificato l’ammortamento finanziario/tecnico
2.Nessuna modifica accantonamento
3.IRAP elevata al 4,2% (anche società di persone)
Grandi concessionarie:
1.Non viene modificato ammortamento finanziario/tecnico
2.Accantonamento all’1% e non al 5%
3.IRAP calcolata al 3,9%
160
Impatto delle novità fiscali
sui bilanci 2011
Riallineamento dei valori civilistici e
fiscali
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
Art. 23, comma 12 del D.L. N. 98/2011 offre la
possibilità di riallineare i valori civili e fiscali mediante
il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, dei
maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti
in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e
altre attività immateriali a seguito di un’operazione
straordinaria (conferimento, fusione e scissione).
La possibilità è estesa anche alle operazioni effettuate
nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare).
162
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIALLINEAMENTO: SCADENZE DA RICORDARE
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari
importo:
 la 1° entro il termine di versamento del saldo
dell’imposta sui redditi dovuta per il 2012;
 la 2° e la 3°, rispettivamente, entro il termine per il
versamento della prima e della seconda o unica rata di
acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta 2014.
163
Riallineamento dei valori civilistici e fiscali
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIALLINEAMENTO: SCADENZE DA RICORDARE
Termini applicabili anche ai versamenti dell’imposta
dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni
effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 o
in quelli precedenti. In tali casi l’importo della rata
dovuta va maggiorato degli interessi legali, calcolati
dall’1.1.2011.
Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare).
164
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Ultime novità sul sindaco unico
Ultime novità sul sindaco unico
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 14 L. 183/2011 – legge di stabilità
 Modifica art. 2397 c.c. Introducendo un ultimo comma – incide su
S.p.A.
 Sostituisce art. 2477 c.c. – incide su S.r.l.
Era prevista l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 ma questa scadenza
è già superata dal D.L. 212 (decreto giusizia) e dall’art. 35 D.L. 9
febbraio 2012 nr. 5 (semplificazioni).
D.L. 212/2011 – giustizia – E’ intervenuto con alcune correzioni di
contorno alla legge di stabilità – Intervento non risolutivo
Art. 35 D.L. 5/2012 – semplificazioni
 Modifica nuovamente art. 2397 c.c. Sostituendo l’ultimo comma –
incide su S.p.A.
 Modifica art. 2477 codice civile – incide su S.r.l.
166
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.P.A.
Possibilità di nomina del sindaco unico
1
Necessità di previsione statutaria
2
Non superamento di due dei tre parametri di cui
all’art. 2435 bis c.c.
Totale attivo € 4.400.000, ricavi € 8.800.000, dipendenti 50
(possibilità di redazione del bilancio abbreviato)
167
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.P.A.
Possibilità di nomina del sindaco unico
1
Se lo statuto non lo impedisce e, ricorrendo i requisiti
dimensionali, è ammessa la nomina del sindaco unico
2
Lo statuto può prevedere la nomina del collegio
sindacale anche quando ricorrono le condizioni per la
nomina del sindaco unico
168
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.P.A.
Cosa può accadere
169
Esercizio
Superamento limiti
Struttura Organo
Controllo
1
(30/4)
No
Sindaco unico
2
No
Sindaco unico
3
Si
Sindaco unico
4
Si
Collegio Sindacale
5
No
Collegio Sindacale
6
No
Collegio Sindacale
7
Si
Sindaco unico
8
Si
Sindaco unico
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.p.A.
Il passaggio dal sindaco unico al collegio sindacale
La verifica del venire meno della possibilità di mantenere il sindaco
unico avviene nell’assemblea di approvazione del bilancio del 2°
esercizio di superamento dei limiti.
La nomina del collegio sindacale avviene:
1. Nell’assemblea di approvazione del bilancio
2. In un’assemblea successiva di non oltre 30 giorni
3. Da parte del tribunale in caso di inerzia
170
Ultime novità sul sindaco unico
IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA GRANDE S.p.A.
Vigilanza 2403 c.c.
Revisione legale
171
Collegio Sindacale
Se lo statuto lo prevede:
Collegio Sindacale
Revisore esterno e in ogni caso se la società
redige il bilancio consolidato
Ultime novità sul sindaco unico
IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA GRANDE S.p.A.
Vigilanza 2403 c.c.
Revisione legale
172
Collegio Sindacale
Se lo statuto lo prevede:
Collegio Sindacale
Revisore esterno e in ogni caso se la società
redige il bilancio consolidato
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
Regole statutarie
1
NESSUNA PREVISIONE
SINDACO UNICO
173
2
DECIDE ASSEMBLEA
DI VOLTA IN VOLTA
SINDACO UNICO - COLLEGIO
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
Regole di fondo
Restano inalterate le condizioni al ricorrere delle quali deve essere
nominato l’organo di controllo che significa:
174
1
2
Sindaco Unico
Collegio Sindacale
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
La nomina obbligatoria dell’organo di controllo...
1. Il capitale sociale è pari o superiore ad € 120.000
2. Per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti previsti
dall’art. 2435 bis co. 1 del codice civile (*)
3. Esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale
dei conti (sufficiente controllo su S.p.A.)
4. Obbligo di redigere il bilancio consolidato
(*) vale a dire:
1.Totale attivo stato patrimoniale:
2.Ricavi vendite e prestazioni
3.Dipendenti occupati in media
175
€ 4.400.000
€ 8.800.000
50
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
Ma cosa significa nomina dell’organo di controllo
(collegio sindacale – sindaco unico)... o del revisore?
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni
Significa che la società può NON nominare il collegio
sindacale – sindaco unico
e nominare solamente il revisore legale?
176
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
Quale organo di controllo?
1.Collegio Sindacale:
Vigilanza legalità
Revisione legale
177
2. Revisore legale:
Revisione legale
E’ omesso il controllo
sull’amministrazione?
(art. 2406 C.C.)
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
E la revisione legale?
Modifica al co.5 art. 2477
• Soppressa previsione per cui nella S.r.l. la revisione
legale spetta al collegio sindacale- sindaco unico
• Per attribuire la revisione legale all’organo di controllo
necessaria previsione statutaria
• Allineamento a disciplina S.p.A.
178
Ultime novità sul sindaco unico
MODIFICHE PER S.r.l.
Suggerimenti operativi
1. Prevedere in statuto la possibilità di nominare sia il sindaco
unico che il collegio sindacale; decide l’assemblea di volta in
volta
2. Prevedere in statuto che la funzione di revisione legale è
assegnata al collegio sindacale – sindaco unico; decide
l’assemblea di volta in volta
Ed è evidente che:


179
Il collegio sindacale potrà fare il revisore
Il revisore non potrà fare il sindaco
Ultime novità sul sindaco unico
LA DECORRENZA
Norma in vigore dal 1 gennaio 2012 non è regolata la fase transitoria
Al 1 gennaio 2012 ricorrono le condizioni per avere il sindaco unico
Quali conseguenze sul collegio sindacale in carica?
Provvede D.L. 212/2011
180
La scadenza del
mandato
Ultime novità sul sindaco unico
RAPPORTO VECCHI STATUTI – NUOVE NORME
S.r.l.
La disciplina del sindaco unico è quella legale;
integra le attuali previsioni statutarie. E’ possibile
la nomina del sindaco unico anche se statuti
difformi
S.p.A.
La nomina del sindaco unico richiede esplicita
previsione statutaria; non si integrano le attuali
previsioni statutarie. Non è possibile nomina
sindaco unico se statuto non lo prevede.
181
Ultime novità sul sindaco unico
LE PARTICOLARITA’ DEL SINDACO UNICO
1.
DIMISSIONI – assenza del supplente rende inevitabile un
regime di prorogatio
2.
REATTIVITA’ – possibilità di agire e reagire senza il
contrappeso di sindaci indecisi o pavidi
3.
RESPONSABILITA’ – più diretta vista l’impossibilità di
rendersi dissenziente
4.
COMPENSO – si può immaginare che la riduzione dei
componenti di 2/3 corrisponda a una riduzione dei compensi
di 2/3?
182
Ultime novità sul sindaco unico
RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRIBUTI
INTERPRETATIVI
1. Legge di stabilità per il 2012 (L. 183 2011)
2. Nota interpretativa Cndcec del novembre 2011
3. Massima 123 del Consiglio notarile di Milano –
dicembre 2011
4. Studio Cnn 250/2011/1 – dicembre 2011
5. D.L. 212/2011 – giustizia
6. D.L. 5/2012 - semplificazioni
183
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
A cosa serve principalmente il controllo del Collegio sindacale nella
crisi?
1.Valutare permanent going concern: Principio di
revisione n. 570
1.Valutare-prevenire cause/rischi di crisi: attenzione e
capacità con utilizzo di idonei strumenti di analisi
2.Osservare la prassi professionale: Norma di
comportamento C.S. N. 11 e linee guida al finanziamento
imprese in crisi
Tutto ciò al fine di EVITARE RESPONSABILITA’ IN CASO DI
CRISI IRREVERSIBILE
185
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
Quale ruolo degli organi di controllo nelle società in crisi?
Tenere sotto controllo la CONTINUITA’ AZIENDALE
Favorire l’emersione della crisi
Suggerire l’utilizzo di STRUMENTI PER IL
SUPERAMENTO
Monitorare il corretto UTILIZZO di tali strumenti
....ma quali regole per tutelare l’organo di controllo ed evitare
responsabilità in caso di crisi e/o manifestazione d’insolvenza??
186
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
Quadro di riferimento
Non esiste normativa specifica in tema di crisi d’impresa
rivolta direttamente al COLLEGIO SINDACALE
Il vuoto normativo è stato “coperto” dalla prassi emanata
dal CNDCEC attraverso le nuove
NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO
SINDACALE:
NORMA 11. Attività del collegio sindacale nella crisi
d’impresa
187
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
La norma n. 11 – Oggetto
La norma di comportamento n. 11 si focalizza su tre aspetti:
1.
•
•
2.
Vigilanza nella PREVENZIONE ed EMERSIONE della crisi:
Monitorare going concern
Sollecitare organo amministrativo utilizzo strumenti/provvedimenti anti
crisi, ovvero emersione della crisi
Vigilanza durante la COMPOSIZIONE della crisi:
•
3.
Monitorare corretto utilizzo istituti per il superamento della crisi
Ruolo ed attività in caso di FALLIMENTO:
•
188
congelamento funzioni di vigilanza
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
LA NORMA N. 11 – IL CORRETTO UTILIZZO
Necessaria la previa conoscenza da parte dell’organo di controllo di:
1. Strumenti per VERIFICA e MONITORAGGIO
della CONTINUITA’ AZIENDALE (going
concern)
2. Concetto di (stato di) CRISI
3. Istituti per il superamento della crisi d’impresa
ALTERNATIVI AL FALLIMENTO
4. Linee Guida per il finanziamento delle imprese in
Crisi (www.cndec.it)
189
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
A. Monitoraggio del going concern
Il Collegio Sindacale deve monitorare l’intero ciclo di vita dell’impresa
I principi di riferimento:
•Art. 2423 bis, c.c.
•Principio contabile OIC n. 5
•Principio di revisione 570
Il venir meno del going concern implica il cambio dei criteri di
valutazione nella rappresentazione dei bilanci e l’utilizzo dei criteri di
“liquidazione”
La responsabilità investe l’organo amministrativo (in fase di redazione
bilancio) ed organo di controllo (in fase di vigilanza su bilancio e operato
amministratori)
190
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
A. Monitoraggio del going concern
Principio di revisione 570:
•Individua gli indicatori convenzionali di DISCONTINUITA’ quali:
•Indicatori di tipo FINANZIARIO:
• deficit patrimoniale e capitale circolante netto negativo
• prestiti a scadenza fissa o prossima scadenza senza possibilità di
rimborso o di rinnovo
• cessazione di sostegno finanziario di terzi finanziatori, cash flow
negativi,
• incapacità di saldare i debiti alla scadenza,
• incapacità di rispettare i covenants, incapacità di ottenere finanziamenti
per lo sviluppo dei prodotti
191
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
A. Monitoraggio del going concern
Principio di revisione 570:
• Indicatori di tipo GESTIONALE:
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave,
• perdita di mercati fondamentali, di contratti
distribuzione, di licenze o di concessioni,
• difficoltà nel trattenere il proprio organico,
• difficoltà nel mantenere il normale flusso
approvvigionamento da fornitori importanti
192
di
di
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
A. Monitoraggio del going concern
Principio di revisione 570:
Indicatori di ALTRO GENERE :
193
• tutela ambientale non osservata con possibili sanzioni
• contenziosi legali o fiscali che, in caso di soccombenza,
l’impresa non potrebbe assolvere come impegni di spesa
• modifiche legislative o fiscali con effetti sfavorevoli
all’impresa,
• perdita di importanti mercati, licenze o fornitori principali,
possibilità di revoca di fidi concessi o linee di credito,
• l’intenzione degli istituti bancari di non rinnovare i fidi o di
acconsentire ad una loro richiesta di ampliamento,
• il maggior ricorso a garanzie, fidejussioni, perdite su crediti e/o
minacce nell’incasso dei crediti, azioni esecutive e/o minacce
dei creditori,
• esistenza di atti impositivi e/o attività di riscossione di crediti
erariali.
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
B. Concetto di STATO DI CRISI – pdv aziendale
CRISI FINANZIARIA:
Impresa economicamente sana ma in squilibrio finanziario: difficoltà
ad essere adempiente e rischio di deterioramento di tutti gli indici di
bilancio e di crack finanziario
CRISI ECONOMICA:
Impresa in squilibrio economico (perdite operative): incapacità della
gestione tipica a remunerare con i ricavi i fattori produttivi impiegati
(compreso il capitale)
CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA:
Impresa in squilibrio economico per eccessivo indebitamento: il peso
eccessivo degli oneri finanziari azzera le performance della gestione
tipica (margini operativi)
194
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
B. Il concetto di STATO DI CRISI – pdv aziendale
195
CRISI DI
BUSINESS
CRISI
FINANZIARIE
CRISI
AZIENDALI
CASH FLOW
OPERATIVO
Negativo
Positivo
Negativo
REDDITO
OPERATIVO
In diminuzione
Negativo
Negativo
CAPITALE
NETTO
Ancora sufficiente
In diminuzione
Insufficiente
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI LO STATO DI CRISI
(si veda anche definizione di crisi finanziaria dell’OIC 6)
 Stato di illiquidità
 Eccedenza contabile passivo su attivo
 Perdite di commesse e/o mancate consegne dei
fornitori
 Squilibrio finanziario e/o cessazione sostegno
bancario
 Crisi sindacali e/o salariali
 Paralisi operative di carattere societario
 Impedimenti di carattere produttivo
 Contenzioso giudiziario passivo
196
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
C. ISTITUTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI
Nuovi strumenti di soluzione della crisi
(ALTERNATIVI al fallimento)
1. Piano attestato di risanamento (ex art. 67 l.f.) per fronteggiare
crisi reversibile nella quale l’insolvenza non si è ancora manifestata
ed esiste going concern
2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis.l.f.) adatti a
fronteggiare crisi patrimoniali e finanziarie, con la semplice
omologa dell’accordo da parte del Tribunale
3. Il (nuovo) concordato preventivo (ex art. 160 l.f.), più flessibile e
adatto alla regolazione di crisi anche più gravi, con l’intervento più
invasivo del tribunale fallimentare
197
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
C. ISTITUTI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI
Tratti comuni ai nuovi strumenti di soluzione della crisi
 Redazione di un piano (anche essere liquidatorio nel caso degli
accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo)
 Validazione del piano e dello strumento da parte di un esperto
indipendente (professionista attestatore) con giudizio su fattibilità
piano e veridicità dati aziendali su cui si fondano piano e strumento
 Esonero da revocatoria (in caso di successivo fallimento del
debitore) degli atti posti in essere in esecuzione di ciascuno
strumento, sempre che i detti atti siano espressamente previsti nel
piano sottostante
 Copertura da taluni reati fallimentari e segnatamente bancarotta
preferenziale (art. 216, co 3, l.f.) e bancarotta semplice (art. 217 l.f.)
198
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
D. LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO IMPRESE IN
CRISI
Istruzioni operative e prassi virtuosa per l’assistenza alle imprese
nei processi di ristrutturazione e risanamento
La versione vigente contiene in particolare 15
raccomandazioni relative al FINANZIAMENTO
DELLE IMPRESE IN CRISI che utilizzano i nuovi
strumenti ante crisi previsti dalla legge fallimentare
Sono espressamente richiamate nella NORMA DI
COMPORTAMENTO N. 11
199
Gli organi di controllo e gli effetti della crisi
La norma di comportamento n. 11 – Struttura
200
Norma 11.1
Prevenzione ed emersione della crisi
Norma 11.2
Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale
Norma 11.3
Vigilanza del Collegio Sindacale in caso di adozione di
piano attestato di risanamento ex art. 67, co 3, lett. D)l.f.
Norma 11.4
Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordi di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, l.f.
Norma 11.5
Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato
preventivo ex art. 160, l.f.
Norma 11.6
Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Applicazione dei principi di revisione
internazionali alle imprese di dimensioni
minori
Applicazione dei principi di revisione internazionali
Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010:
Ha recepito la direttiva comunitaria 2006/43/CE
• Ha definito la nozione dell’attività di revisione (audit)
ISA (International Standard on Audit) emanati da IAASB (organismo
indipendente nell’ambito di IFAC) nella versione clarified:
• Valutazione dell’applicabilità alle imprese di dimensioni minori in Europa
• In Italia la revisione legale è attualmente svolta sulla base di principi di
revisione elaborati da ordini professionali (dottori commercialisti)
CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 i seguenti documenti:
“L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di
dimensioni minori”
“La definizione delle imprese di dimensioni minori ai fini dell’applicazione
dei principi di revisione internazionali “
“Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti”
202
Applicazione dei principi di revisione internazionali
La posizione del CNDCEC è chiarita nell’introduzione al documento
esplicativo delle “Linee Guida”:
“Le modalità di svolgimento dell’attività di revisione muovono dal
presupposto che nel collegio sindacale le duplici funzioni, di vigilanza ex
artt. 2403 e ss. e di revisione ex D.lgs. N. 39/2010 rimangono distinte, ma
vanno coordinate fra di loro, realizzando sinergie e maggiore efficienza
operativa.
In particolare, stante l’attuale incertezza normativa derivante dalla mancata
adozione da parte della Commissione Europea dei principi di revisione
previsti dal D.Lgs. N. 39/2010, si ritiene che i principi di revisione
internazionali (ISA) che il Consiglio Nazionale ha provveduto a tradurre,
costituiscano un punto di riferimento tecnico importante per l’operatività
del collegio sindacale.
Al riguardo, occorre tuttavia precisare che i principi di revisione nazionali
n. PR001 “il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio” e n. PR002 “Modalità di redazione della relazione di revisione ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39” continuano ad essere gli standard tecnici di
riferimento da utilizzare ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio.”
203
Applicazione dei principi di revisione internazionali
Stante la posizione del CNDCEC si rileva che:
La relazione di revisione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 non
cambia e nell’esempio di relazione contenuta nel documento delle Linee
Guida il riferimento è quello degli “statuiti principi di revisione”
(Principi di revisione dei Dottori Commercialisti).
Importante però valutare il rischio, in caso di problemi, qualora si
decida di non seguire le nuove indicazioni degli ISA, considerato
comunque che, in attesa del definitivo chiarimento legislativo (Europeo e
Italiano), lo stesso CNDCEC definisce gli ISA come:
“un punto di riferimento tecnico importante per l’operatività del
collegio sindacale.”
204
Applicazione dei principi di revisione internazionali
Quali sono i punti di riferimento più rilevanti degli ISA “clarified” di cui
tener conto in questa fase (già a partire dalle revisioni del bilancio 2011)?
• Valutazione del rischio
Nelle linee guida si sottolinea infatti che “l’attività di revisione deve
concentrarsi su quelle aree di bilancio che il revisore ha identificato come
maggiormente rischiose”.
Attualmente la valutazione del rischio è quella più lontana dalle procedure
di revisione delle PMI
• Livello di significatività
• Valutazione del sistema di controllo interno
• Documentazione del lavoro svolto
In sintesi:
Attività di pianificazione importante anche in termini di ore da
svolgersi prima della chiusura dell’esercizio ed in misura massiccia il
primo anno di revisione.
205
Applicazione dei principi di revisione internazionali
IMPORTANTE OSSERVARE CHE:
Per supportare i professionisti nel processo di revisione il
documento presenta una serie di check list in due allegati
modificabili e scaricabili dal sito del CNDCEC che sono
un utile spunto per supportare l’attività di revisione.
Gli allegati riportano delle carte di lavoro per
ciascuna fase del processo di revisione che possono
essere utilizzati per formalizzare e rendere evidente il
lavoro svolto.
206
Applicazione dei principi di revisione internazionali
QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI?
RISPONDE:
La nota Interpretativa al riguardo pubblicata nel mese di febbraio 2012 dal
CNDCEC.
Sono quelle che possiedono le caratteristiche qualitative (Principio di revisione
internazionale n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento
della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”):
•
•
•
•
•
•
•
207
Concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di
soggetti;
Operazioni semplici e lineari;
Semplicità delle registrazioni contabili;
Un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee
di attività;
Un numero limitato di controlli interni;
Un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di
controlli
Un numero limitato di dipendenti dei quali molti rivestono una molteplicità di
funzioni
Applicazione dei principi di revisione internazionali
QUALI SONO LE IMPRESE DI DIMENSIONI MINORI?
In conclusione, osservando le caratteristiche delle imprese italiane, il
CNDCEC conclude che:
I principi di revisione internazionali forniscono una definizione in
termini esclusivamente qualitativi di impresa di dimensioni minori e
l’obiettivo di indicare soglie quantitative può portare a risultati
esclusivamente indicativi.
Pertanto possono essere considerate imprese di dimensioni minori:
• le imprese che non superano due dei tre limiti dimensionali di
cui all’articolo 27 del DLgs n. 127/91;
• Le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui sopra
qualora possiedano le caratteristiche qualitative evidenziate
dal Principio di Revisione Internazionale 200.
208
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Linee guida per l’organizzazione del Collegio
Sindacale incaricato della revisione legale
dei conti
Linee Guida per revisione legale dei conti
CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 il documento:
Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti
Il documento si è reso necessario per fornire un’interpretazione dei
principi di revisione e delle norme contenute nel D.lgs. 39/2010
che non tengono conto delle peculiarità di un organo societario
collegiale (Collegio Sindacale) investito della revisione legale dei
conti
Art 10, comma 1 del LGS n. 39 prevede espressamente che i
revisori non debbano partecipare al processo decisionale.
Previsione, ovviamente, non applicabile al caso del Collegio
Sindacale (precisazione contenuta nel principio R.10.30 del
documento del CNDCEC)
210
Linee Guida per revisione legale dei conti
CNDCEC ha approvato il 9 febbraio 2012 il documento:
Linee Guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti
Il documento si articola in 24 norme che prendono in esame le varie fasi
di attività della revisione, dalle attività preliminari, all’accettazione
dell’incarico, alle sinergie tra le funzioni di sindaco e revisore,
all’organizzazione del collegio sindacale e allo svolgimento dell’attività
di revisione legale fino alla relazione al bilancio.
Punti interessanti:
Principio R.60 riguardante i corrispettivi del sindaco revisore. La
norma in questione pone il collegio sindacale in posizione di
competitività rispetto all’affidamento disgiunto, considerate le sinergie
che dovrebbero comportare una riduzione delle ore e quindi dei
compensi.
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Linee Guida per revisione legale dei conti
Norma 50.20 riguardante la collegialità dell’organo e delle correlate
modalità di un eventuale dissenso di un sindaco e dell’esigenza per i
componenti del collegio sindacale di ripartirsi il lavoro.
Inoltre le carte di lavoro preparate e firmate da un sindaco sono
sottoposte al riesame degli altri sindaci e qualora uno di essi dovesse
dissentire lo potrebbe fare direttamente sulla carta di lavoro riesaminata,
oltre che naturalmente in sede di giudizio al bilancio.
Norma R.10.10 che raccomanda ai candidati sindaci-revisori di
effettuare una riunione preliminare all’accettazione dell’incarico per la
valutazione del rischio incarico e nel caso di accettabilità dello stesso di
predisposizione della lettera d’incarico, obbligatoria per definire,
compensi, natura dell’incarico e portata della revisione.
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