QUESTURA DI NAPOLI
80133 - Via Medina
tel. 081 7941111
fax 081 7941388
QUESTURA DI NAPOLI
Ufficio Immigrazione
80142 - Via Galileo Ferraris n. 131
tel. 081 6064111
fax 081 6064343
inf. 081 6064307
QUESTURA DI NAPOLI
tel. 081 7941111
Ufficio Passaporti (ex palazzo ENEL) fax 081 5801933
80133 - Via S. Tommaso D'Aquino
QUESTURA DI NAPOLI
Caserma Raniero - Nucleo Volanti
80137 - Via B. Tanucci n. 15
tel. 081 7899331
081 7899320
fax 081 7899334
QUESTURA DI NAPOLI
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indrizzo E-MAIL (attivo 24 ore)
[email protected]
tel. 081 7941761
COMMISSARIATI DI PUBBLICA
SICUREZZA - CITTA'
Comm.to ARENELLA
80131 - Via Cardarelli n. 9
orario uff. 8,00/14,00
tel. 081 2206111
fax 081 2206120
Comm.to BAGNOLI
80124 - Via Coroglio n. 10
orario uff. 9,00/12,00
tel. 081 2429211
fax 081 2429232
Comm.to DECUMANI
tel. 081 5530211
80138 Via San Biagio dei Librai n. 85
orario uff. 8,00/14,00
Comm.to CHIAIANO
80145 Via Raffaelli n. 8
orario uff. 9,00/12,00
tel. 081 7402711
Comm.to DANTE
80135 Via Tarsia n. 38
orario uff. 8,00/14,00
tel. 081 5645211
fax 081 5645220
Comm.to MONTECALVARIO tel. 081 7903611
80134 Via S. Lucia ai Monti n. 21 fax 081 7903620
orario uff. 8,00/14,00
1
2
Comm.to NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
80143 P.zza Cenni tel. 081 2275111
P.zza Coperta - piano IV
fax 081 2275120
orario uff. 8,00/14,00
Comm.to S. CARLO ARENA
tel. 081 7437311
80137 Calata Capodichino 9/11
fax 081 7437375
orario uff. 9,00/12,00 lun-mer-ven
Comm.to PIANURA
C.so.Duca D’Aosta n.1
Comm.to S.FERDINANDO
80121Via Riviera
di Chiaia n. 185
orario uff. 9,00/12,00
tel. 081/715811
fax 081/7148720
Comm.to POGGIOREALE
80143 Via Stadera n. 42
orario uff. 9,00/13,00
tel. 081 2583711
fax 081 2583720
Comm.to PONTICELLI
80147 Via Commissario
Ammaturo Lotto 11/c
orario uff. 9,00/12,00
lun-mer-ven
tel. 081 2588311
fax 081/2588339
Comm.to POSILLIPO
80123 Via Manzoni n. 249
orario uff. 9,00/12,00
dal lun. al ven.
tel. 081 5983211
fax 081 5983236
Comm.to SCAMPIA
80144 Viale della Resistenza s.n.
orario uff. 9,00 /12,00
escluso giovedì
tel. 081 5439811
fax 081 5439850
Comm.to SECONDIGLIANO
80132 Via Ferrovia n. 5
orario uff. 9,00/13,00
tel. 081 7300211
fax 081 7300220
tel. 081 5980311
fax 081 5980368
Comm.to
S. GIOVANNI BARRA
80146 Via Atripaldi n. 24
orario uff. 8,00/14,00
dal lun. al ven.
tel. 081 2439911
fax 081 2439920
Comm.to S. PAOLO
80125 Piazzale Tecchio n. 70
orario uff. 9,00/12,00
tel. 081 2422211
fax 081 2422203
Comm.to VASTO ARENACCIA tel. 081 2275511
80143 Centro Direzionale is. F/4
fax 081 2275557
orario uff. 9,00/13,00
3
Comm.to VICARIA MERCATO
80142 Via S. Cosmo n. 44
orario uff. 9,00/13,00
dal lun. al ven.
tel. 081 2449111
fax 081 2449120
Comm.to VOMERO
80127 Via Ruoppolo n.33
orario uff. 9,00/13,00
dal lun. al ven.
tel. 081 2204211
fax 081 2204202
4
Comm.to CASTELLAMMARE DI STABIA
80053 Via Alcide De Gasperi n. 175
Tel. 081 3912111 fax 081 3912220
Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00
"
Stranieri
"
"
COMMISSARIATI DI PUBBLICA
SICUREZZA PROVINCIA
Comm.to ACERRA
80011 Via Torquato Tasso s.n.c.
Tel. 081 8859211 fax 081 8859221
Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00
"
Stranieri mar - gio 9,00/12,00
Comm.to AFRAGOLA
80021 Piazza Salvator Rosa n. 1
Tel. 081 8528211 fax 081 8859221
Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00
"
Stranieri gio 9,00/12,00
Comm.to CAPRI
80073 Via Roma n. 68/b
Tel. 081 8374211 fax 081 8374214
Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 8,30/12,00
"
Stranieri lun - mer - ven 8,30/12,00
5
Comm.to FRATTAMAGGIORE
80027 Via Padre Mario Vergara n. 43
Tel. 081 8802811 fax 081 8802835
Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 9,00/13,00
"
Stranieri lun - mer - ven 9,00/13,00
Comm.to GIUGLIANO
80014 Via Antica Giardini
Tel. 081 8197311 fax 081 8197320
Orario uff. Amm.va lun - mar - mer - ven 9,00/13,00
"
Stranieri
"
"
"
Comm.to ISCHIA
80077 Via delle Terme n. 80
Tel. 081 5074711 fax 081 5074721
Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00
"
Stranieri
"
"
Comm.to NOLA
80035 Via Cimitile - P.co Napolitano
Tel. 081 5127211 fax 081 5127236
Orario uff. Amm.va mar - mer - ven - sab 9,00/12,30
"
Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/12,30
6
Comm.to POMPEI
80045 Via Sacra n. 1
Tel. 081 8563511 fax 081 8563533
Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00
"
Stranieri
"
"
Comm.to S. GIUSEPPE VESUVIANO
80047 Via Scudieri III Trav. Sa a DX n. 32
Tel. 081 5298811 fax 081 5298820
Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 8,00/13,00
"
Stranieri
"
"
"
Comm.to PORTICI
80055 Via Salute n. 45
Tel. 081 7887111 fax 081 7887120
Orario uff. Amm.va tutti i giorni tranne il mercoledì 9,00/13,00
"
Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/13,00
Comm.to TORRE ANNUNZIATA
80058 Corso Umberto I n. 69
Tel. 081 8625211 fax 081 8625220
Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,30/12,00
"
Stranieri "
"
"
Comm.to POZZUOLI
80078 Piazza Italo Balbo n. 6
Tel. 081 3030611 fax 3030620
Orario uff. Amm.va dal lun. al ven. 8,30 11,30
"
Stranieri lun - mer - ven 8,30/11,30
Comm.to TORRE DEL GRECO
80059 Via Sedivola n. 40
Tel. 081 8470111 fax 081 8470140
Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00
"
Stranieri tutti i giorni 8,00/14,00
Comm.to SORRENTO
80067 Vico III Rota n. 14
Tel. 081 8075311 fax 081 8075353
Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00
"
Stranieri mer 15,00/18,00
Comm.to S. GIORGIO A CREMANO
80046 Via Salvator Rosa n. 57
Tel. 081 7886111 fax 7886135
Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 9,00/12,30
"
Stranieri
"
"
"
7
LA QUESTURA DIALOGA CON
I CITTADINI
•
La Questura di Napoli, al fine di ottimizzare le
attività di istituto e semplificare maggiormente,
migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha
8
istituito L'Ufficio Relazioni con il Pubblico che
osserva nei giorni feriali l'orario 08,30/13,30.
•
•
•
•
•
Tale nuova articolazione, oggi operante in tutte le
Questure d'Italia, in adesione alle direttive del
Ministero dell'Interno, tende a stabilire un rapporto
più diretto con l'utenza, rendendo disponibile
un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni
esplicative ed alle indicazioni contenute, consente
al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i
propri diritti.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce
assistenza all'utenza per i diritti di partecipazione al
procedimento
amministrativo
nonché
per
l'esercizio
del
diritto
di
accesso
alla
documentazione garantiti dalla Legge 7.8.1990 nr.
241.
Fornisce una qualificata informazione sui
procedimenti amministrativi attuati presso La
Questura di Napoli e sull'ubicazione e gli orari di
ricezione del pubblico dei singoli uffici.
Riceve dall'utenza suggerimenti, rilievi e
segnalazioni di eventuali disservizi, mediante
modulistica
predisposta,
realizzando
un
monitoraggio sulla qualità dei servizi prestati ed
elaborando progetti di miglioramento degli stessi.
Fornisce informazioni su iniziative e attività di
interesse generale poste in essere dal Ministero
dell'Interno o dalla Questura di Napoli.
9
•
L'attività di dialogo con i cittadini viene realizzata
anche per mezzo di apposito sito WEB consultabile
all'indirizzo: www.poliziastato.it
LICENZE DI POLIZIA
Le competenze relative al rilascio delle varie licenze
di Polizia sono ripartite tra la Prefettura, la Questura
ed i Commissariati di P.S. (ove istituiti).
La licenza in senso proprio è un provvedimento
espresso dalla Pubblica Amministrazione, che
consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e
corredata
della
necessaria
documentazione
comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti.
L'attività non può avere inizio sino a quando non sia
emessa
la
relativa
licenza;
la
Pubblica
Amministrazione, dal suo canto, ha comunque
l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di
rigettare o rifiutare l'istanza nei termini di legge.
10
(Qualora non siano istituiti i Commissariati di P.S.
la competenza in materia permane alla Questura).
- attestato di frequenza scolastica dei figli minori
- copia della denuncia dell'arma del cedente, qualora
si tratti di acquisto da privato.
NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI
(ART. 35, 3° COMMA , T.U.L.P.S.)
N.B.:
Le armi acquistate devono essere al più presto
denunciate presso il competente Commissariato di
P.S. o Stazione Carabinieri.
Si ricorda che i titolari di porto pistola, porto fucile
uso caccia o tiro a volo, non hanno necessità del
nulla osta per acquistare le armi.
Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto,
a qualsiasi titolo, ed alla detenzione di armi. Non è
necessario per coloro che sono già titolari licenza di
porto di pistola o di fucile uso caccia o tiro a volo.
Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S.,
nell'ambito della loro giurisdizione.
L'istanza, in carta semplice indirizzata al Questore,
deve essere presentata corredata dalla seguente
documentazione:
- certificato di idoneità
psico-fisica in bollo
rilasciato dalla A.S.L. dietro
presentazione di
certificato anamnestico del medico di famiglia
- abilitazione al maneggio delle armi, documentabile
con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha
svolto servizio militare ovvero con attestato
rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale
- certificato di residenza e stato di famiglia in carta
semplice o relativa autocertificazione nei modi di
legge
11
DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI
UN'ARMA
(ART. 38 T.U.L.P.S.)
Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni,
anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di
fucile, deve presentarne denunzia, in carta semplice e
in duplice copia, al Commissariato di P.S. competente
o alla Stazione CC di zona.
12
La denunzia viene annotata in un registro; di tale
annotazione viene dato atto sulla copia restituita al
denunciante.
La copia della denuncia, corredata degli estremi di
registrazione, segue l'arma in guisa di una "carta di
circolazione".
Si ricorda che non sono esentati dall'obbligo della
denuncia i titolari di licenze di collezione di armi
comuni da sparo e di armi antiche, artistiche o rare.
N.B.
Anche le munizioni vanno denunciate.
Si possono detenere fino ad un massimo di 200
cartucce per pistola.
Le munizioni a pallini non devono essere denunciate
se non eccedono il nr. di 1000.
Le cartucce a palla/pallettoni vanno denunciate tutte, il
limite massimo di detenzione è di 1500.
IMPORTAZIONE DI ARMI IN ITALIA
In riferimento alla direttiva GI/477 CEE relativa al
controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi
di cui al D.L. 30.12.92 nr. 527 per l'importazione di
armi occorre l'accordo preventivo. Tale accordo
verrà rilasciato all'armiere o al privato che intendono
13
ricevere una o più armi, previa richiesta affinchè le
stesse siano autorizzate ad entrare nel territorio
nazionale. Secondo la vigente normativa, per poter
ricevere armi in Italia, è sempre necessario ottenere
dal Questore territorialmente competente il rilascio di
copia dell'accordo preventivo.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI
DA SPARO
(ART. 10 LEGGE N.110/75)
Il rilascio della concessione di collezione di armi
comuni, è necessaria qualora l'interessato abbia
superato il quantitativo massimo detenibile ai sensi
dell'art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773.
1. Nr. 3 armi comuni da sparo;
2. Nr. 6 armi sportive corte e lunghe;
3. Nr . 8 anni antiche, artistiche, rare;
4. Nr. Illimitato di armi da caccia.
Competente al rilascio è il Questore della provincia di
residenza. Tale autorizzazione consente di detenere ai
fini di studio, ricerca e amatoriale un quantitativo
illimitato di armi comuni purchè le stesse, siano
preventivamente acquistate con il consenso
dell'Autorità di P.S.
14
Si possono detenere di ogni modello un solo
esemplare ad eccezione dei fucili da caccia ad anima
lisca e delle repliche di armi ad avancarica.
Le armi devono essere custodite con idonee misure
protettive ed è fatto divieto di detenere il relativo
munizionamento.
Per ottenere la licenza occorre presentare:
- Istanza in bollo da € 14,62;
- Certificato di idoneità psico-fisica in bollo
rilasciato dalla ASL dietro presentazione di o
anamnestico del medico di famiglia;
- Dichiarazione attestante la messa in opera di un
sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle
armi;
- Certificato di Stato di Famiglia e residenza in carta
semplice o relativa autocertificazione nei modi di
legge;
- Marca da bollo € 14,62
commercio o di industria o porle comunque in vendita,
senza licenza del Questore".
E' necessario fare una distinzione in questo campo
poiché agli effetti dell'ottenimento della suddetta
licenza si intendono:
1. ARMI ANTICHE: quelle definite ad avancarica e
quelle costruite precedentemente all'anno 1890;
2. ARMI ARTISTICHE: sono quelle armi costruite
precedentemente da artigiani del settore con
particolari pregi decorativi;
3. ARMI RARE: sono quelle armi appartenute a
soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari
eventi di rilievo culturale.
"Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art.
28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle
nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di
Al fine di ottenere la suddetta licenza l'interessato
deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. La
licenza autorizza alla detenzione delle armi in un
numero superiore ad otto (coloro che detengono armi
da sparo antiche, artistiche o rare in numero non
superiore ad otto devono provvedere alla sola
denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.).
La conservazione delle stesse dovrà essere garantita
anche mediante l'utilizzo di efficaci norme di
sicurezza.
L'ottenimento della licenza impone al richiedente di
adempiere ad alcuni obblighi specifici ed offre alcune
possibilità:
15
16
LICENZA COLLEZIONE ARMI ANTICHE ARTISTICHE O RARE
(ART. 31 - 32 - 35 T.U.L.P.S.)
Art. 31:
• Conservare le armi senza munizionamento;
• Possibilità di detenere anche più armi del
medesimo tipo (anche uguali);
• Acquistare le armi antiche senza nulla osta di
acquisto e senza porto d'armi verificando solo la
legittima provenienza dell'arma;
• Non cedere né separare le armi senza preventivo
parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni
Culturali;
• Immatricolare le armi con il consenso della
Sovrintendenza al fine di effettuare una loro
catalogazione;
• Notiziare la Questura dell'aumento o diminuzione
delle armi detenute;
• Divieto di cederle in locazione o comodato.
La licenza di collezione è rilasciata dal Questore della
Provincia ove le armi sono conservate.
Per ottenere la licenza occorre presentare:
1. Istanza in bollo da € 14,62;
2. Certificato di idoneità psico-fisica in bollo
rilasciato dall'A.S.L. dietro presentazione di
certificato anamnestico del medico di famiglia;
3. Dichiarazione attestante la messa in opera di un
sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle
armi;
17
4. Certificato di stato di famiglia e residenza in carta
semplice o relativa autocertificazione nei modi di
legge;
La licenza ha carattere permanente e non
comporta
la
detenzione
del
relativo
munizionamento.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO
CACCIA
(ART. 42 T.UL.P.S.)
La licenza autorizza al porto del fucile fuori della
propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei
periodi di apertura della caccia e/o al trasporto sui
campi di tiro a volo (piattello). Il porto di fucile per
uso caccia è concesso sulla base dei requisiti di cui
all’art.11 del R.d. 18 giugno 1931 n° 773 ed inoltre
nel rispetto del dettato di cui all’art.43.
L’autorizzazione per uso caccia è rilasciata nel rispetto
delle norme indicate dalla legge 157/92 concernente i
principi fondamentali per la tutela della fauna. La
licenza si compone di due atti distinti: libretto e
relativa autorizzazione e ha validità di sei anni dalla
data di rilascio previo pagamento della tassa di
concessione annuale. Per attenere la licenza è
necessario preventivamente conseguire l’abilitazione
all’esercizio venatorio.
18
Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S.,
l'istanza in bollo può essere presentata anche presso i
Comandi Stazione C.C., corredata dalla seguente
documentazione:
1. Domanda in bollo di € 14,62 indirizzata al
Commissariato di Polizia di competenza;
2. Due fotografie formato tessera di cui una
autenticata in carta semplice (D.M. finanza
20.8.92);
3. Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio
(solo in caso di primo rilascio);
4. Copia del congedo militare o certificato di
abilitazione al maneggio delle armi lunghe da
fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro
a Segno);
5. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'A.S.L.
di competenza ai sensi del D.M. Sanità 28.4. 98 art.
3;
6. Una marca da bollo di € 14,62;
7. Attestato di versamento di € 1,21 sul c/c 3814
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez.
di Napoli (costo del libretto);
8. Attestato di versamento sul c/c 24984809 di €
52,68 per porto di fucile a due colpi e di € 66,62
per porto di fucile a tre colpi, intestato alla regione
Campania Servizio Tesoreria (tassa regionale), non
obbligatoria in caso di esplicita rinuncia del
richiedente all'esercizio dell'attività venatoria in
Italia;
9. Attestato di versamento sul c/c 8003 intestato
all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni
Governative di Roma di € 168,00 più
un'addizionale di € 5,16 (come previsto dall'art.24
della legge nr.157 dell'11 febbraio 1992);
10. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori;
11. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al
proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R.
20.10.98 n. 403), nella quale bisogna indicare:
nome - cognome - data di nascita - stato civile stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie
all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di
altro porto d'armi - di non aver riportato condanne
penali e di non essere sottoposto a procedimenti
penali;
19
20
Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai
punti 3. 4.
LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A
VOLO
(LEGGE N. 323/69 RIAFFERMATA CON L'ART.
16 COMMA 9 DELLA LEGGE 24/12/93 N. 537)
Il porto di fucile per tiro a volo , per il quale sono
necessari i medesimi requisiti di cui al suddetto art.11
e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n° 773, è rilasciato a
coloro i quali essendo sprovvisti di porto di fucile per
uso caccia, siano intenzionati a svolgere attività
sportiva presso i poligoni di tiro a volo; per questo
tipo di licenza non è necessario conseguire
l’abilitazione per l’esercizio venatorio .
Competente al rilascio è il Questore, tale licenza
autorizza solo al porto delle armi lunghe da fuoco per
tiro a volo dal domicilio dell'interessato ai campi di
tiro e al trasporto di tutte le armi comuni da sparo. La
licenza deve essere rinnovata ogni 6 anni, alla
scadenza del libretto.
Occorre inoltrare unitamente all'istanza in bollo
indirizzata al Questore la seguente documentazione:
1. Domanda in bollo di € 14,62;
2. Due fotografie formato tessera di cui una
autenticata in carta semplice (D.M. finanza
20.08.92);
3. Copia del congedo militare o certificato di
abilitazione al maneggio delle armi lunghe da
fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro
a Segno);
5. Una marca da bollo di € 14,62;
6. Attestato di versamento di € 1,21 sul c/c 3814
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez.
di Napoli (costo del libretto);
7. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori;
8. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al
proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R.
20.10.98 n. 403), nella quale bisogna indicare:
nome - cognome - data di nascita - stato civile stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie
all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di
altro porto d'armi - di non aver riportato condanne
penali e di non essere sottoposto a procedimenti
penali.
Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui al
punto 3.
4. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'A.S.L.
di competenza ai sensi del D.M. Sanità 28.4.98 art.
3;
LICENZA DI ESPORTAZIONE DI ARMI
COMUNI DA SPARO
(ART. 31 T.U.L.P.S.)
E
LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI
ARMI COMUNI DA SPARO
(ART. 31 T.U.L.P.S.)
21
22
Competente al rilascio è la Questura di Napoli, ove le
istanze, in bollo da € 14,62, devono essere presentate
corredate da eventuale legittimazione a chiedere il
rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e
per conto di società.
La licenza di esportazione di armi comuni da sparo
autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di
armi nei Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
l'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi
venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200
munizioni.
La licenza di importazione definitiva di armi
comuni da sparo autorizza all'importazione di armi
comuni da Paesi non facenti parte dell'Unione
Europea. Se il numero di armi da importare è
superiore a 3, competente al rilascio è la Prefettura di
Napoli.
LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O
COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO
(Art. 31 T.U.L.P.S e 46 Reg . T.U.L.P.S.)
E
(ai sensi dell’art.31 T.U.L.P.S. e 51 Reg.
T.U.L.P.S.)
Competente al rilascio è il Questore della Provincia di
residenza, ove le istanze, in bollo da € 14,62 su
apposito modulo, devono essere presentate e corredate
della seguente documentazione:
a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l’interessato dichiara
la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà
svolta l’attività;
b)Planimetria dei locali e dichiarazione sostitutiva, ex
art.47 D.P.R. 445/2000, di conformità allo stato
attuale dell’edificio;
c) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui
lo stesso dichiara altresì, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dagli art.11, 12, 32 e 43
del T.U.L.P.S..
Tale atto di consenso, ai sensi dell’art.12 del
regolamento al T.U.P.S., come sostituito del D.P.R. n°
311/01, può essere assunto davanti al dipendente
competente a ricevere la documentazione;
LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI
COMUNI
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, in cui l’interessato
dichiara di essere titolare di impresa individuale o
23
24
legale rappresentante di società, indicando altresì tutti
gli elementi necessari
per l’individuazione
dell’impresa individuale o della società;
e) Certificazione medica rilasciata ai sensi dell’art.35
T.U.L.P.S.;
f) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art.46 del D.P.R.
445/2000, attestante il conseguimento della capacità
tecnica prevista dall’art.8, 4° comma della Legge
18.4.1975 n°110.
In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, potrà
essere prodotta la relativa documentazione degli
organi competenti.
CARTA VERDE
La Carta Verde permette il trasporto dell’arma dal
luogo ove è denunciata al poligono di tiro che ha
rilasciato la carta.
Non permette l’acquisto di armi di qualsiasi natura. È
possibile ottenere più carte verdi se si desidera
frequentare più poligoni di tiro e si è iscritti alle
relative Sezioni. Per ottenere l’autorizzazione
dall’autorità competente (Questore) alla vidimazione
della carta Verde occorrono i seguenti documenti:
25
1. Domanda in bollo;
2. Certificato di idoneità psicofisica con
caratteristiche analoghe a quelle citate per
ottenere il nulla osta di acquisto armi;
3. Carta Verde rilasciata dalla sezione del Tiro a
Segno Nazionale;
4. Marca da bollo da € 14,62.
LICENZA DI TRASPORTO ARMI PER USO
SPORTIVO
Riguarda le armi corte o lunghe a palla classificate
sportive.
Questo genere di licenza permette il trasporto di
attrezzi sportivi in tutto il territorio nazionale con la
finalità di partecipare a gare o allenamenti di tiro a
segno, di Pentathlon a Biathlon. Non permette
l’acquisto di qualsivoglia tipo di arma. Per ottenere
tale licenza occorrono i seguenti documenti:
1. Domanda in carta da bollo;
2. Autocertificazione ai sensi dell’art.46 D.P.R.
del 28 giugno 2000;
26
3. Attestazione da parte di una Sezione del Tiro a
Segno Nazionale, ovvero di altra associazione
iscritta ad una delle federazioni riconosciute ed
affiliate al CONI (Pentathlon moderno, Sport
invernali ecc.) dalla quale risulti la
partecipazione dell’affiliato alla relativa attività;
4. Certificato medico di idoneità psicofisica in
bollo rilasciato dalle A.S.L. di competenza , con
gli stessi requisiti per il rilascio del nullaosta di
acquisto armi;
5. Marca da bollo da € 14,62;
6. Fotocopia della denuncia di detenzione armi ed
elencazione delle armi catalogate sportive che si
intende trasportare con il rispettivo numero di
catalogo;
7. N. 2 foto di cui una autenticata ( l’autentica
della foto può essere fatta direttamente presso
gli uffici di P.S.).
CARTA EUROPEA
La Carta Europea è stata predisposta al fine di
consentire la libera circolazione delle armi, in
riferimento alla direttiva CEE 91/4777, in tutti gli Stati
della Comunità Europea, uniformando il relativo
settore autorizzatorio.
27
Questo tipo di autorizzazione, che riguarda le armi da
sparo delle quali è consentita la detenzione ed il porto
in questo stato, è rilasciata dal questore su apposito
modello già predisposto in osservanza delle norme
comunitarie. Il questo modello sono riportate:
• Generalità del titolare;
• Fotografia del titolare;
• Identificativi delle armi e dell’ufficio ove sono
denunciate;
• Estremi del porto d’armi o delle autorizzazioni
al trasporto per le armi sportive.
Nella suddetta carta possono essere iscritte solo talune
delle armi detenute dal soggetto, a discrezione dello
stesso. L’autorizzazione, concessa dal questore ove il
richiedente ha residenza, consente il trasporto delle
armi in esso indicate ed ha la validità limitata alla
validità del porto d’armi o dell’autorizzazione al
trasporto per le armi sportive, ma comunque no
superiore a 5 anni dalla data del suo rilascio.
Al fine dell’espatrio delle armi il richiedente e titolare
della carta dovrà anche munirsi dell’Accordo
Preventivo dell’Autorità Nazionale dello Stato dove
l’arma verrà trasferita.
Viceversa lo straniero CEE che sia intenzionato a
recarsi in Italia potrà trasportare le armi con la Carta
Europea previo accordo preventivo con le autorità
italiane.
28
LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER
DIFESA PERSONALE
(ART. 42 T.U.L.P.S.)
La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della
propria abitazione e su tutto il territorio nazionale.
Competente al rilascio è la Prefettura di Napoli, alla
quale l'istanza in bollo, anche per il tramite della
Questura di Napoli o dei Commissariati di P.S., deve
essere
inoltrata
corredata
della
seguente
documentazione:
1. Domanda in carta da bollo da € 14,62 diretta al Sig.
Prefetto anche per il tramite dei presidi territoriali
di Polizia (Commissariati P.S. o Comandi Stazione
C.C.) da inoltrare almeno 90 gg. prima della
scadenza del titolo. Tale domanda dovrà contenere
indicazione circa la necessità di andare armato in
relazione a speciali esigenze derivanti dall'attività
professionale o commerciale svolta così come
previsto dall'art. 42 del T.U. delle leggi di P.S.;
2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) da ritirare
presso l'Ufficio competente;
3. Certificato di idoneità al maneggio delle armi
rilasciato dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale
(se non ha prestato servizio militare);
29
4. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali
medico-legali o dai distretti sanitari delle
AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militai e
della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del Decreto
Ministero della Sanità 28.4.1998.
5. Due fotografie di cui una autenticata o da
autenticare;
6. Ricevuta di versamento di € 1,21 sul ccp n.3814
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Napoli;
7. Ricevuta di versamento di € 115,00 sul c/c n. 8003
(tasse concessioni governative - Roma);
8. Ogni altro documento utile alla valutazione sulla
sussistenza del requisito della necessità di andare
armato.
Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai
punti 3. 5. 6.
30
DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITA'
(Ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90)
•
LICENZA DI AGENZIE DI AFFARI
Denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia di
affari (art.115 T.U.L.P.S.) per le attività rimaste nella
competenza del Questore (art.163, lettera d) D.L.vo
n.112/1998.)
- recupero crediti
- agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni
- pubblici incanti (vendita all'asta)
Documentazione occorrente:
• denuncia di inizio attività redatta secondo
facsimile disponibile presso i Commissariati di
P.S.;
Se trattasi di società:
• certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di
Commercio nel quale vengano riportati la
ragione ( o denominazione) e l'oggetto sociale, i
soci e l'organo amministrativo;
• oppure una fotocopia autenticata dell'atto
costitutivo della società omologato dal
Tribunale e ogni altra successiva variazione,
nonché la fotocopia autenticata del libro di soci,
31
•
•
•
ove sia necessaria per dimostrare la compagine
sociale (nel caso di più coamministratori il
designato per la titolarità della licenza dovrà
risultare da atti societari);
dichiarazione
sostitutiva
del
certificato
contestuale (stato di famiglia, residenza e
cittadinanza) del richiedente e di ogni altro
socio e/o amministratore;
tabella (tariffario), n duplice copia una in bollo
(euro 14,62), recante le operazione che si
intendono svolgere con relativa tariffa,
entrambe firmate in calce dal richiedente (il
tariffario restituito con timbro apposto dalla
Questura, deve essere apposto nel locale sede
dell'agenzia).Non esistono massimali stabiliti
per legge, ma , per ogni variazione delle tariffe,
occorre presentare alla Questura richiesta (in
carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario
allegando il vecchio in originale, due copie del
nuovo e marca da bollo da € 14,62;
giornale degli affari (in bianco) e una marca da
bollo da € 14,62;
deposito cauzionale il cui importo è di €
3615,20. Il deposito cauzionale potrà essere
effettuato con polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa
contenente
la
clausola
dell'impossibilità di revoca senza svincolo del
Questore.
32
L'AUTORIZZAZIONE
HA
CARATTERE
PERMANENTE PER CUI NON NECESSITA DI
RINNOVO ANNUALE
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI
(art.127 T.U.L.P.S.)
La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi
nuovi (e usati) all'ingrosso e al dettaglio.
Competente al rilascio è la Questura, l'istanza
compilata sull'apposito modello di inizio attività ai
sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990 n° 241, deve
essere presentata presso i Commissariati di P.S.
corredata dalla seguente documentazione:
a) copia di ricevuta sul c/c 8003 attestante l'avvenuto
pagamento della tassa di concessione governativa
da € 206,58;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R.
28.12.2000 n°445, in cui l'interessato dichiara di
essere titolare di impresa individuale o legale
rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli
elementi necessari per l'individuazione dell'impresa
individuale o della società;
c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui
lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e 47
33
del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131
del T.U.L.P.S.;
d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l'interessato
dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà
svolta l'attività;
e) nr.2 marche da € 14,62;
f) registro delle operazioni da far vidimare al
Commissariato di P.S. competente per territorio.
All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro
60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il
dovere di accertare la sussistenza dei requisiti,
interrompendo se il caso l'attività.
LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI
OGGETTI PREZIOSI
(art. 127 T.U.L.P.S.)
La licenza autorizza alla fabbricazione di oggetti
preziosi, competente al rilascio è la Questura, l'istanza
compilata sull'apposito modulo per l'inizio di attività
ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990 n°241, deve
essere presentata presso i Commissariati di P.S.
competenti per territorio, corredata dalla seguente
documentazione:
34
a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
della tassa di concessione governativa da € 309,87
sul c/ 8003;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R.
28.12.2000 n°445, in cui l'interessato dichiara di
essere titolare di impresa individuale o legale
rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli
elementi necessari per l'individuazione dell'impresa
individuale o della società (atto costitutivo, partita
IVA);
c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l'interessato
dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà
svolta l'attività;
d) nr.2 marche da € 14,62;
e) registro delle operazioni da far vidimare al
Commissariato P.S. competente;
Per ottenere tale licenza, bisogna richiedere anche la
licenza di commercio oppure licenza per
rappresentante viaggiatore (art.243 Regolamento
TULPS).
All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro
60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il
dovere di accertare la sussistenza dei requisiti,
interrompendo se il caso l'attività.
35
LICENZA FABBRICAZIONE e/o COMMERCIO
DI ARTICOLI CON MONTATURE O
GUARNIZIONI IN METALLI PREZIOSI
(art. 127 T.U.L.P.S. e 244 Regolamento TULPS)
Competente al rilascio è il Questore, l'istanza
compilata sull'apposito modello di inizio attività ai
sensi dell'art. 19 della legge 7.8.2000 n° 241, deve
essere presentata presso la Questura o i Commissariati
di P.S. competente corredata dalla seguente
documentazione:
a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
della tassa di concessione governativa da € 154,94
sul c/c 8003;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R.
28.12.2000 n°445, in cui l'interessato dichiara di
essere titolare di impresa individuale o legale
rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli
elementi necessari per l'individuazione dell'impresa
individuale o della società;
c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui
lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131
del T.U.L.P.S.;
d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l'interessato
36
dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà
svolta l'attività;
e) nr.2 marche da € 14,62;
f) registro delle operazioni da far vidimare al
Commissariato di P.S. competente per territorio.
All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro
60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il
dovere di accertare la sussistenza dei requisiti,
interrompendo se il caso l'attività.
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE
(art. 88 T.U.L.P.S.)
Autorizza la raccolta delle scommesse per le gare
consentite dall’ordinamento: corse tris, corse di
cavalli, formula 101, competizioni sportive e sale
Bingo.
Competente al rilascio sono, su delega del Questore, i
Commissariati di P.S. di città e di provincia, ove
l’istanza deve essere presentata, sull’apposito modulo
di inizio attività ai sensi dell’art.19 della legge
7.8.1990
n°241,
corredata
della
seguente
documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l’interessato dichiara,
individuando in forma specifica gli aspetti di interesse:
• di
essere
concessionario/
titolare
di
autorizzazione
in
forza
della
37
concessione/autorizzazione rilasciata da parte di
Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la
facoltà di organizzazione e gestione delle
scommesse.
b) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui
lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n°445, di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dagli artt.11,12,92 e 131
del T.U.L.P.S..
Tale atto di consenso, ai sensi dell’art.12 del
Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6
maggio 1940 n°635), come sostituito dal D.P.R. del
28.5.2001 n°311, può essere assunto davanti al
dipendente competente a ricevere la documentazione.
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l’interessato dichiara
di essere titolare di impresa individuale o legale
rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli
elementi necessari per l’individuazione dell’impresa
individuale o della società;
d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in cui l’interessato dichiara
la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività;
e) n° 2 copie del regolamento;
38
f) n° 2 marche da € 14,62.
All’interessato, sarà rilasciata copia vidimata ed entro
60 giorni dalla ricezione dell’istanza la P.A. ha il
dovere di accertare la sussistenza dei requisiti
interrompendo se il caso l’attività.
DENUNCE DI INFORTUNIO SUL LAVORO
(art.53 e 54 del D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965)
I datori di lavoro ai sensi degli art.53 e 54 del D.P.R.
n.1124 del 30.6.1965, sono obbligati a denunciare
all’INAIL ed alla locale Autorità di Pubblica
Sicurezza (i Commissariati di P.S. di competenza
oppure, se la località in cui è avvenuto l’infortunio
non è sede di commissariato di P.S. al Sindaco), entro
2 giorni dell’avvenuto incidente, cioè infortunio che
comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni,
certificata da referto medico legale.
La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di
mancata presentazione, di presentazione tardiva e di
denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre casi
l’applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi
della Legge n. 561/93.
Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l’INAIL
l’apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni
date dall’Ente e quindi presentarlo sia all’Ente stessa
che all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
39
VENDITA PORTA A PORTA
(Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114 art.19)
In riferimento al Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114
art.19, i titolari di impresa individuale e i legali
rappresentanti di società, che intendono svolgere
l'attività di vendita porta a porta sono tenuti a
presentare:
• comunicazione su appositi modelli all'Autorità di
Pubblica Sicurezza, del luogo nel quale l'esercente
ha la residenza ovvero dove ha sede legale
l'attività.
Tale comunicazione unitamente alla fotocopia della
comunicazione fatta al Comune e alla fotocopia di un
documento di identità sia del titolare dell'impresa che
di ogni nominativo indicato nell'elenco, verrà vidimata
e restituita a vista all'imprenditore.
40
COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI
CESSIONE DI FABBRICATO
(ai sensi dell’art.12 D.L.21.3.1978 n.59 convertito in
legge 18.5.1978 n.191)
Chiunque cede la proprietà o il godimento o
qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o
parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità
di Pubblica Sicurezza, entro le 48 ore dalla consegna
dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le
generalità dell’acquirente, del conduttore o della
persona che assume la disponibilità del bene, e gli
estremi del documento di identità o di riconoscimento
che il cedente deve richiedere al cessionario.
La comunicazione su apposito modulo,deve avvenire
mediante consegna presso il Commissariato di
Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta
l’immobile. Tale comunicazione può essere effettuata
anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.
41
FACCHINO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
(ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 18.4.94,n.342)
L'attività può essere intrapresa con denuncia di inizio
attività da presentare all'Autorità locale di Pubblica
Sicurezza in duplice copia, come da modello rilasciato
dallo stesso Commissariato di P.S..
Allegare:
• Fotocopia documento di riconoscimento;
• Eventuale dichiarazione di assunzione.
Non c’è rinnovo.
ARRUOLAMENTI E CONCORSI
Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di
unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti
Ausiliari, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli
della Polizia di Stato ci si può rivolgere all'Ufficio
Concorsi della Questura di Napoli, sito in Via Bracco,
(ex palazzo Enel), nei giorni dispari dalla ore 9,00 alle
ore 12,00.
42
ARTE FOTOGRAFICA
(ex art.111 T.UL.P.S.)
Ai sensi della legge 112/98, i fotografi (ex art.111 del
T.U.L.P.S) non sono più obbligati a munirsi di
licenza di Pubblica Sicurezza, ma devono solo
comunicare l'inizio della loro attività, ai
Commissariati di P.S. circoscrizionali.
I Commissariati rilasceranno agli interessati, copia
dell'avvenuta presentazione.
NOLEGGIO E VENDITA VIDEOCASSETTE
(art. 75 bis del T.U.L.P.S.)
Ai sensi dell'art.75 bis del T.U.L.P.S., la legge n° 248
del 18.8.2000 sulle nuove norme di tutela del diritto
d'autore, obbliga il titolare o il rappresentante della
società che intende svolgere tale attività, l'iscrizione
sul registro delle attività presso i Commissariati di
P.S. circoscrizionali.
L'istanza deve indicare:
a) generalità complete del titolare o rappresentante
della società;
b) tipo di attività che intende svolgere;
c) luogo ove sarà esercitata.
43
I Competenti Uffici della Questura, avranno cura di
rilasciare la prevista ricevuta esente da bollo,
attestante l'iscrizione nell'apposito registro.
RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA'
O DEL DECRETO DI GUARDIA
PARTICOLAE GIURATA
(AI SENSI ART. 138 T.U.L.P.S.)
1. Istanza in carta da bollo da € 14,62 della ditta
diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il
rilascio dell'attestato di idoneità o del decreto (in
caso della già avvenuta assunzione);
2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
3. Fotocopia carta di identità;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a
cura del titolare dell'istituto attestante l'intervenuta
comunicazione di assunzione alla Sezione
Circoscrizionale dell'impiego nonché l'avvenuta
iscrizione
del
dipendente
all'I.N.P.S.
e
all'I.N.A.I.L. con indicazione del relativo numero
di posizione.
44
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL
RINNOVO DEL DECRETO E LICENZA DI
GUARDIA PARTICOLARE GIURATA
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL
RINNOVO DEL LIBRETTO PORTO D'ARMI
1. Istanza in carta da bollo da € 14,62 da parte
dell'interessato diretta al Sig. Prefetto con la quale
si chiede il rinnovo della licenza di porto di pistola;
2. Istanza in carta da bollo da € 14,62 da parte del
legale rappresentante dell'istituto diretta al Sig.
Prefetto con la quale si chiede il rinnovo del
decreto;
3. Versamento di € 18,08 sul conto corrente postale n.
8003 - tassa di concessione governativa - Roma;
4. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
5. Certificato del tiro a segno nazionale;
6. Marca da bollo da € 14,62 da applicare sul decreto
all'atto del ritiro;
7. Fotocopia della licenza scaduta;
8. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali
medico-legali o dai distretti sanitari delle
AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militari e
della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto
Ministero della Sanità 28.4.1998.
1. Domanda in carta da bollo da 14,62 diretta al Sig.
Prefetto da inoltrare almeno 30 gg. prima della
scadenza;
2. Versamento di € 1,09 sul conto corrente postale n.
3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Napoli (costo del libretto);
3. Due fotografie di cui 1 autenticata o da autenticare;
4. Fotocopia del libretto e della licenza in corso di
validità.
45
46
Scarica

licenze di polizia - Questure sul web