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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999
1° anno di pubblicazione: 1999
Periodicità 12 numeri
Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro
Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione – Accreditamento Organismi Ispezione
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SPECIAL Notified & Authorized Bodies
Il numero attuale si compone di NN. 75 pagine
Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it
e spedizione cartacea a Enti di cui all’obbligo di conoscenza
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Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si
00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A
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Edizione, Redazione ed Amministrazione:
Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore
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Stampa:
“Altra Stampa” – P.IVA 04830250652
di Rodica Mihaela Baranciuc
Organizzazione – Impaginazione – Produzione:
Linda R.M. Baranciuc
In questo Numero:
Pag. 2 – Editoriale
Pag. 3 – Libro Bianco – Confindustria SIT
Pag. 5 – Richiesta rinnovi e nuovi verificatori o
cancellazione degli attuali non più in "servizio"
Pag. 7 – Docenza presso corso per patentino installatori
Pag. 8 – DPR 462/01 – aspetti della peculiarità del
VERIFICATORE
Pag. 9 – APPALTI – TelexANIE – ACCREDIA – Corriere
della Sera
Pag. 12 – COMMISSIONE EUROPEA in relazione alla
"decisione n.768/2008".
Pag. 14 – MiSE – la struttura della DG di riferimento
OONN e OOAA (DPR.462/01) e ATEX.
Pag. 17 – Regolamento sui Contratti
Pag. 19 – Circolare 40/E Ag. Entrate del 28/07/2010
Pag. 21 – SCIA e OO.NN.
Pag. 28 – Disservizio distribuzione invii postali
Pag. 30 – Determinazione importo spese richiesta nuovo
passaporto ordinario elettronico
Pag. 32 – Attuazione direttiva 2009/137/CE 10.11.2009
che modifica la direttiva 2004/22/CE relativa
agli strumenti di misura
Pag. 33 – Tabelle Millesimali – CO.CO.PRO. – CO.CO.CO.
Pag. 35 – Il D.Lgs 106/2009 e le attrezzature di lavoro –
SISTRI
Pag. 36 – QUESITI
Pag. 37 – Corsi di formazione ECO Certificazioni
Pag. 40 – SRDAI, PILERI ED…..IO.
Pag. 42 – Confindustria SIT - Piattaforme industriali
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Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati,
il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione
Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e
situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai
Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant’altro pervenuto
all’associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri.
Tematiche e problematiche di:
 Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale –
Certificazione CE – Accreditamento
 Legislazione nazionale ed europea
 Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte
 Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e
Normazione Tecnica
 Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale /
Giurisprudenza
 Pareri legali e Pareri tecnici
 Comportamento dei non iscritti
 Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati
 Comportamento imprese di manutenzione
 Comportamento amministratori condominiali
 Prodotti in attesa di regolamentazione
(impianti di sollevamento, etc.)
 Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
 Uni – Cei: norme e informativa varia
 Attività dell’associazione
 Aggiornamento normativo
 Comitato di Controllo Codice Deontologico Union
 Conflittualità tra Organismi
 Accredia – Ente Unico Italiano
 Lettere di segnalazioni pervenute e risposte
 Assemblee – convegni – riunioni
 DPR 462/01 – operatività e problematiche
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
L’Editoriale
Settembre rappresenta per quasi tutti la ripresa dell'attività dopo le sospirate ferie che,
così dicono gli psicologi, se realmente e sanamente godute, si tramutano – per fortuna
temporaneamente – in una afflizione del ritorno al lavoro, mentre, per chi ha continuato
more solito, oppure se l'è godute solo in parte, la percezione mentale è quella di essere più
stanchi di prima, lenendosene solo nella prospettiva di "prendersi qualche giorno" più in
là: attendere infatti un altro anno, è spiritualmente insano. Ma tant'è! Così va la vita....
Passando ad aspetti propriamente lavorativi vissuti in questo mese di agosto 2010, la
palma spetta alla bozza di decreto sull'art.71 del D.Lgs 81/08, relativo alle verifiche di attrezzature ed impianti
dell'AII. VII. Lo sforzo fatto dal Ministero del Lavoro nella redazione del decreto, ufficialmente avviato all'iter
di approvazione e quindi di apposizione successiva il G.U., è plausibile, nella misura in cui si sia cercato di
contemperare le esigenze "a monte" (precedenti di legge che assegnavano la primogenitura dei controlli
all'allora Ispesl (oggi Inail) e, successivamente, all'ASL) obbligando pertanto, obtorto collo, il legiferante a
tenerne oggi conto nel nuovo decreto; "a valle" invece vi erano quelle, oggettivamente diverse, dei privati, di
cui alla titolazione di "soggetti", inclusi anche quelli pubblici ma diversi, evidentemente, dai primi, ai quali
poter assegnare l'operatività delle verifiche in questione solo e nella misura Inail (nel tempo di 60 gg.) e Asl
con altri aggiuntivi 30, non vi avessero ottemperato. Union ne ha condiviso alla fine sia il merito, anche
nell'ottica dell'urgenza di definizione procedurale dei controlli, sia il metodo, quest'ultimo non diversamente
ipotizzabile solo a considerare quanto di cui all'intelaiatura di connessione dell'art.71 con le obbligazioni di
altre disposizioni di legge. Peraltro nelle osservazioni in precedenza valutate dall'associazione nella fase di
modifica delle tre precedenti ipotesi di tale nuovo decreto, l'Union era partita dalle considerazioni
squisitamente economiche di una realtà che vede il 92% PIL nelle mani delle PMI, di cui fanno parte le aziende
private. Ora – con riferimento all'ante di questo nuova legge sull'art.71 – assumendo che la vocazione di chi
legifera "dovrebbe" rappresentare la realtà, bisognava concluderne diversamente, dal momento che tali
precedenti leggi hanno invece privilegiato l'operatività degli enti pubblici. Sempre nella fase di preparazione
del più volte menzionato regolamento dell'art.71, ci si era battuti perché al posto di "soggetti" si parlasse di
"Organismi", tuttavia, proprio per far uscire dalla situazione di stallo il provvedimento, si è compreso che il
privato avrebbe dovuto avere mutatis mutandis una consolidata sua struttura, quella stessa che peraltro gli
Organismi possiedono e che però dovrà essere adattata e dimostrata in relazione alla possibilità di operare
anche per questa tipologia di verifiche dell'All. VII. L'apporto del soggetto privato a sostegno delle necessità di
cui la legge abbisogna, riteniamo quindi sarà non secondario o subalterno, tuttavia indispensabile verso il
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza che dal controllo non potranno prescindere, così pure delle
possibilità di fruizione del servizio più puntualmente assolto dall'ente privato. Se volessimo dare una
definizione sintetica di questo tipo di previsione, ci affideremmo allo schema interpretativo della realtà che
non ha mutato, finora, al cambiare dei fatti. O dei giorni. O degli anni. A parere del sottoscritto la soluzione,
peraltro, consiste nell'individuare quegli ambiti sociali ed educativi, laddove al bisogno dell'ottimizzazione
delle comunque risorse, pubbliche e private, che il mercato richiede, si abbinasse la loro collaborazione. La
percezione di tale ormai necessaria utilità sta nella creazione/adesione a luoghi ed ambiti (reti di
imprese/organismo) nei quali è possibile trovare sbocchi ad una situazione che il datore di lavoro, l'utente, il
consumatore vogliono non relegata ad un solo ambito burocratico pubblico: Direttiva Servizi e Codice del
Consumo ne hanno individuato la percorribilità, finalmente distinguendo – in assenza di questa agognata
collaborazione – la vigilanza che spetta all'ente pubblico, rispetto alla verifica tecnica che non può essere né
delegata né attribuita agli stessi. Discorso vecchio...
Dr. Iginio S. Lentini
FIERA MILANO – LIFT
17 – 20 NOVEMBRE 2010
9° ESPOSIZIONE INTERNAZIONE DI
ASCENSORI, COMPONENTI, ACCESSORI,
STAMPA PROFESSIONALE E SERVIZI
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
LIBRO BIANCO
Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni
per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti
LIBRO BIANCO di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Pubblichiamo per correttezza (……non vorremmo urtare la suscettibilità del D.G. di Confindustria-Sit,
anticipandone il contenuto) le sole prime due pagine (f./r) delle complessive 40.
Peraltro tutte le decisioni sul "lancio" dell'importante lavoro che finalmente (!) potrà essere proposto
all'opinione pubblica, al Governo ed alle Istituzioni, saranno prese in occasione del prossimo Comitato di
Area del 16 settembre 2010 al quale, questa volta, ho assicurato la mia presenza.
A cura del Comitato d’Area PCVC
di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Le Prove, i Controlli, le Valutazioni
e le Certificazioni per i prodotti,
i servizi, le aziende ed i professionisti
LIBRO BIANCO
Progetto realizzato nell’ambito del Sistema
Confindustria, a cura del Comitato d’Area PCVC
di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
A sostegno:
- della certificazione di prodotto e dei sistemi di gestione
- di una “Qualità certificata” come primario strumento di
competitività del “Made in Italy”
- del ruolo dell’Ente unico di accreditamento
- di nuovi canali istituzionali di comunicazione e concertazione tra
Pubbliche Amministrazioni-Associazioni-Imprese
Coordinamento e redazione: Comitato d’Area PCVC e Gruppi di Lavoro.
Con il contributo delle Associazioni di categoria AIOICI, AISCRIS, ASSINFORM, ALIG,
ALPI, AIPND, ANGQ, ASI, ASSOCONSULT, ASSORECA, CEPAS, CISQ, OICE, UNION e
delle Sezioni territoriali dei servizi innovativi e tecnologici di Ascoli Piceno, Catanzaro,
Frosinone, Lecce, Lecco, Macerata, Milano, Padova, Pescara, Salerno, Torino, Trento.
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Roma, 06.08.2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
AGLI ASSOCIATI UNION – LL.SS.
E p.c. MiSE – Div.XIV e Div.XVIII
E p.c. NewsliftLetter
Oggetto: "come regolarsi per la richiesta dei rinnovi e per quella di nuovi verificatori o cancellazione
degli attuali non più in "servizio"
Si ritiene di dover puntualizzare il complessivo quantum di cui all'oggetto, pregando ciascuno di
annotarsene al fine di evitare che qualsiasi pratica si blocchi "perché manca qualcosa".
Cancellazione del verificatore.
E' la parte più semplice, tuttavia doverosa, anche se qualcuno se ne dimentica.
Premesso che ciascun Organismo, Notificato e/o Abilitato, ha i propri verificatori registrati al MiSe (Div.XIV
per ascensori, macchine e Ped e Div.XVIII per dpr 462/01, richiesta di deroghe per ascensori privi o carenti
di fossa e testata, come pure per segnalazioni che attengano a richieste di sopraluoghi su impianti sia di
ascensori, sia di macchine, sia di messa a terra e quant'altro, essendo tale divisione deputata alla
Normativa Tecnica che ingloba anche "l'attività amministrativa di sorveglianza del mercato inerente ad
impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, etc ", va quindi considerato il fatto dell'obbligatorietà
di cancellazione di "quel" verificatore, magari trasmigrato nel frattempo, in altro ON/OA concorrente ed, a
quel punto, il MiSE ritrovandosi con uno stesso nominativo che opera per due organismi!
RICHIESTA DI INSERIMENTO DI NUOVO VERIFICATORE.
Ecco la corretta procedura da rispettare, ove si voglia che non vi siano intoppi o ritardi (oltre quelli
fisiologici del carico di lavoro dell'Uff.Protocollo del MiSE stesso, oggi divenuti aggiuntivi di ritardo per
cause lunghe da spiegare e comunque non dipendenti dalla volontà del Funzionario al quale è stata
indirizzata la chicchessia pratica)
1) Su carta intestata dell'ON/OA ed a firma del Legale rappresentante, va trasmessa una istanza per
l'inserimento del nuovo verificatore;
2) In tale istanza deve figurare la proposta operativa per una, due, tre o tutte le quattro aree (nel caso
attenga al DPR 462/01) mentre, se si tratta di ascensori e/o macchine e/o Ped, la specificità della
richiesta stessa sarà in relazione alla direttiva per la quale il verificatore s'intende destinare.
Attenzione però alla valutazione dei C.V.: non si facciano richieste per le quali nello stesso curriculum
vitae non è dimostrata l'esperienza specifica, almeno biennale (la valutazione comunque spetta al
MISE....) nel prodotto che si intende affidargli, l'affiancamento con il Dirett.Tecnico specie se costui
ha lasciato l'incarico, di cui trattasi, negli ultimi anni, tuttavia oggi voluto riprendere (si tenga in
proposito presente che tale C.V. è analizzato dai Funzionari del Ministero, i quali ne vagliano prima di
accordare il benestare all'inserimento). Il nuovo verificatore non può operare SE non ha ottenuto tale
benestare.
3) sempre all'istanza, va allegato il contratto di collaborazione;
4) va, ancora, allegata un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, con la dichiarazione di non
svolgere attività incompatibili, come da Allegato A della norma Uni Cei En Iso/lec 17020, di cui
peraltro, in autunno, è in programma un corso di formazione ed aggiornamento che Union proporrà
ad associati e non);
5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
6) ovviamente, va unito il curriculum vitae di cui al punto 2 sopra chiarito;
7) VERIFICHE DI AFFIANCAMENTO. Vanno ulteriormente chiarite, al fine di evitare soggettive
interpretazioni. E pertanto:
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
a) sono da aggiungere nelle motivazioni di correttezza della richiesta ove si chiede che il
verificatore operi in un prodotto/servizio, area e quant'altro di cui non se ne dimostra
l'effettiva capacità (dal C.V. non emersa);
b) in questo/i caso/i è del tutto rilevante la probità dell'addestramento eseguito, sia in ordine al
succitato affiancamento, sia – non secondario o sostitutivo! – l'aspetto dei corsi di
qualificazione in linea con la direttiva ascensori, macchine, Ped e, per il Dpr 462/01, cosi come
previsto dalla Guida CEI 0-14, peraltro agli "Abilitati" (e p.c. ai Notificati) già opportunamente
chiarita con nota specifica (durata in relazione all'area operativa) dall'Union con circolare
trasmessa proprio qualche settimana addietro.
ATTENZIONE ALLA MARCA DA BOLLO.
La novità, assoluta, degli ultimi tempi e che riguarda qualsiasi istanza indirizzata al MiSE, è l'apposizione
sulla domanda/istanza di una marca da bollo di importo pari ad € 14,62, senza la quale tale istanza rimane
ferma e, pertanto, priva di qualsiasi effetto pratico. Tale marca – aggiungiamo – è in ottemperanza a
quanto disposto dai D.P.R. n.642/72 & s.m.i. sulla Disciplina dell'Imposta di Bollo, la quale determina le
categorie degli atti e dei documenti che sono soggetti all'imposta di bollo tra i quali, appunto, rientrano le
istanze di cui sopra.
DOMANDE DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI.
Ricordiamo infine che la segreteria Union ha registrato le scadenze, di quanti degli OONN/OOAA iscritti
hanno risposto alla lettera di informativa specifica. A tali Organismi, quindi, sarà comunicato per tempo
(sei mesi prima) di trasmettere al MiSE l'istanza di rinnovo, senza che incorrano in ritardi, così come è
avvenuto per alcuni di essi.
Per la documentazione di rinnovo (fatta salva ogni richiesta aggiuntiva che il MiSE ritenesse di disporre),
non occorre inviare tutto ciò che la documentazione complessiva prevedeva per la 1^ o successiva
autorizzazione, ma solamente le novità che sono intervenute (eventualmente) nel frattempo
(cambiamento ufficio, composizione e assetto societario, dirett.tecnico e verificatori, etc.), tutto ciò,
insomma, che al MiSE non era conosciuto in precedenza (al di là dell'obbligatorietà di informazione che a
"quel" momento si sarebbe dovuta trasmettere), tuttavia nelle "novità" sono inclusi:
A) le sostituzioni delle compagnie assicurative e gli aggiornamenti di pagamento delle polizze;
B) gli strumenti di misura che devono essere detenuti dall'Organismo unitamente ai certificati di
taratura;
C) I corsi di formazione ed aggiornamento annuali ai quali hanno partecipato i verificatori in forza
all'organismo;
D) la dimostrazione di aver ottemperato alte procedure di addestramento interno;
E) le riunioni, almeno annuali, per l'analisi delle diverse problematiche, tra ON/OA – dirett.tecnico e
verificatori;
F) l'aggiornamento del manuale di qualità in relazione alle "17020".
G) ogni altro eventuale elemento che si ritenesse, seppure aggiuntivo, comunque utile per la maggiore
professionalizzazione dell'Organismo e della sua immagine.
A tutti cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Da:
Data:
A:
Oggetto:
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
XXXXXXXXXXX
martedì 31 agosto 2010 12:44
[email protected]
Docenza presso corso per patentino installatori
Buongiorno Presidente,
la presente per chiedere lumi circa la possibilità di poter effettuare qualche ora di docenza ad un corso
dedicato ad alcuni futuri manutentori/installatori di ascensori.
Il corso si rivolge a soggetti che dovranno successivamente sostenere l'esame presso una opportuna
commissione per ottenere il patentino di abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi.
Il corso è organizzato da Confcommercio e parteciperanno alla docenza anche ispettori di altri Organismi
Notificati, funzionari Arpal ed ex ISPESL ed un paio di legali rappresentanti di imprese ascensoristiche che
sono anche dirigenti provinciali / regionali di Anacam e associazioni di pari requisiti.
Per ogni scrupolo lo scrivente non vorrebbe incorrere in una situazione di incompatibilità con il ruolo assunto
in Tecnica srl ne tantomeno vorrebbe vedere decadere il ruolo di terzietà così faticosamente raggiunto.
Ringraziando anticipatamente, si colgono cordiali saluti.
XXXXXXXX
Da:
Data:
A:
Oggetto:
[email protected]
giovedì 2 settembre 2010 19:37
XXXXXXXXXXX
Re: Docenza presso corso per patentino installatori
Caro XXXXXXX,
apprezzo, molto , la segnalazione che senza riferimenti ma con la solita trasparenza apporremo sul News di
settembre, unitamente alla mia risposta che, nel merito del corso, è assolutamente positiva.
Cordialità.
Al tema "docenza" non si ravvisano elementi ostativi di rilevanza negativa in relazione al Codice
Deontologico e, peraltro, della stessa terzietà.
L'ON è stato pertanto autorizzato allo svolgimento della docenza.
**************************************
Dott. I. Lentini
Presidente UNION
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Da:
Data:
A:
Oggetto:
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
XXXXXXXXXXXXXXX
mercoledì 15 settembre 2010 09:31
<[email protected]>
Richiesta di informazioni
Buongiorno,
ho visto sul vs. sito che organizzate corsi di formazione per verificatori DPR 462.
Prima di iscrivermi ad un vs. corso vorrei sapere se un libero professionista che svolge attività di
progettazione di impianti elettrici , può diventare un verificatore ai sensi del DPR 462.
In attesa di una vs. risposta colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
PER. IND. XXXXXXXXX
Roma, 16.09.2010
Egr. Sig.
p.i. XXXXXXXXXX
Oggetto: DPR 462/01 – aspetti della peculiarità del VERIFICATORE
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


In relazione alla Sua del 15 c.m., la risposta è la seguente:
Gli organismi abilitati al Dpr 462/01 e, quindi, il loro personale addetto alle verifiche, devono
rispettare la normativa Uni Cei lso/lec 17020;
In forza dell'autorizzazione avuta dal MiSE, tra gli obblighi ai quali gli OOAA soggiacciono, vi è quella
dei requisiti per l'indipendenza, l'imparzialità ed integrità;
Un organismo di ispezione, pertanto, per dimostrare di essere indipendente dalle parti interessate
dovrà dimostrare che non ha legami con una parte interessata direttamente alla progettazione,
produzione, distribuzione, installazione, acquisto, proprietà, uso o manutenzione dei prodotti
ispezionati o di prodotti simili competitivi;
Quanto all'aspetto specifico dell'indipendenza, l'organismo di ispezione ed il suo personale
responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il
fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti
sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
L'organismo ed il suo personale non deve essere impegnato in attività che possano entrare in
conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alla loro attività di
ispezione. In particolare essi non devono essere direttamente coinvolti nel progetto, fabbricazione,
fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli oggetti ispezionati, ovvero di oggetti similari in
concorrenza, né devono esistere condizionamenti finanziari o di altra natura.
Conclusioni.
Se vuote diventare un verificatore di Dpr 462/01, Lei non può essere nel contempo "un libero
professionista che svolge attività di progettazione di impianti elettrici" e, anzi, dimostrare di svolgere
solamente l'attività di verificatore.
Distinti saluti.
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Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
APPALTI
Riteniamo utile che per gli associati conoscere più da vicino che tre sentenze (due del Consiglio di Stato ed
una dell'Autorità di Vigilanza).
IN SINTESI
L'Autorità di Vigilanza ha considerato illegittimo il contenuto di un bando di gara (affidamento servizi) in
base al quale si teneva conto delle referenze dei soli soggetti pubblici ai fini della dimostrazione della
capacità tecnica e professionale con riferimento ai servizi prestati, mentre si escludevano le referenze
stesse provenienti da SOGGETTI PRIVATI.
Quanto alle altre due, giurisprudenziali, più che soffermarci su quella del termine di validità dell'offerta, la
cui decadenza non sussiste allo scadere dei termini di validità, sottolineiamo invece quella che dà legalità
alla dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47, comma 2, del DPR 445/2000) relativa ai requisiti dei
DIRETTORI TECNICI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA.
APPALTI PUBBLICI
PROVVEDIMENTI
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Parere del 16 giugno 2010, n. 114 APPALTI DI SERVIZI – CASI
DI INAMMISSIBILITÀ DELLE ULTERIORI RESTRIZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
L’art. 42 del Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) impone di dimostrare la capacità tecnica dell’operatore
economico a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica è prevista, tra l’altro, la presentazione dell’elenco dei
principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi (art. 42, co. 1, lett. a), codice).
L’Autorità, la giurisprudenza comunitaria e nazionale sono concordi nell’affermare la legittimità delle
richieste delle stazioni appaltanti con riferimento a requisiti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti
dalla legge, a condizione che questi rispettino i limiti di logicità, ragionevolezza e proporzionalità nei
confronti dell’oggetto dell’appalto (cfr. Aut. Vig., 31/01/2008 n. 33; Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2005 n.7139,
Sez. V, 08/09/2008, n. 3083; CGCE 17/11/1993, causa n. C-71/92).
Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, l’Autorità ha considerato non ragionevole e, quindi,
illegittima la disposizione più restrittiva contenuta in un bando di gara per l’affidamento di servizi, in base
alla quale gli offerenti sono tenuti a dimostrare la propria capacità tecnica e professionale unicamente con
riferimento a servizi prestati nei confronti di soggetti pubblici ed escludendo le referenze provenienti da
soggetti privati.
Secondo l’Autorità tale disposizione, peraltro, limita l’esame del possesso dei requisiti e l’accesso alla gara
di soggetti in possesso della capacità tecnica richiesta per eseguire l’appalto e, per tali motivi, si pone in
contrasto con il citato art. 42 del codice.
GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA – NON SUSSISTE
DECADENZA EX LEGE ALLO SCADERE DEI TERMINI DI VALIDITÀ
IL Codice Appalti prevede espressamente che l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in
caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
E’ facoltà della stazione appaltante, inoltre, chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 11,
co. 6, D.Lgs. 163/2006).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in nota, afferma che non sussiste una decadenza ex lege dell’offerta allo
scadere del suo termine di validità, ma solo la possibilità per l’offerente di ritenersi svincolato da essa. La
Corte ritiene, infatti, che il vincolo è posto a tutela del solo l’offerente, il quale decorso il termine può
ritenersi sciolto dall’offerta o, qualora invece interessato, può decidere di stipulare il contratto.
Più precisamente, secondo i giudici, se l’offerente, alla scadenza del termine di validità dell’offerta, non
produce una dichiarazione in cui si ritiene svincolato dalla propria offerta, può legittimamente stipulare il
contratto con l’ente appaltante in quanto l’offerta non può considerarsi automaticamente decaduta.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243 REQUISITI DI ORDINE GENERALE – DICHIARAZIONE
RELATIVA I REQUISITI DEI DIRETTORI TECNICI RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato conferma la possibilità prevista dal nostro ordinamento
giuridico, che il legale rappresentante di un’impresa partecipante ad una gara d’appalto renda la
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei direttori tecnici
della società.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, difatti, la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del
dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
Il Consiglio di Stato precisa, relativamente ai contenuti della dichiarazione, che il legale rappresentante è
comunque tenuto a comportarsi secondo diligenza adottando ogni condotta idonea ad avere un quadro
conoscitivo esaustivo.
Il dichiarante, pertanto, dovrà possedere un quadro conoscitivo completo in ordine ai precedenti penali dei
direttori tecnici, facendo ricorso alle previsioni di legge che consentono di richiedere ed ottenere, anche
senza motivare la richiesta, tutte le certificazioni penali e civili del casellario giudiziale per i soggetti
interessati, nonché di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati (artt. 23
e 31 del DPR n. 313/2002).
Si pone, quindi, in capo al legale rappresentante un onere di diligenza particolarmente elevato e ove il
legale rappresentante non faccia ricorso a tutti gli strumenti in suo possesso per avere un quadro
conoscitivo completo, allo stesso devono essere imputate eventuali false dichiarazioni.
A cura Servizio Centrale Appalti
06.09.2010 Linee Guida ACCREDIA per i bandi di gara
ACCREDIA con la collaborazione tecnica di CONSIP S.p.A ha pubblicato
una guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell’analisi dei
temi relativi alla certificazione e all’accreditamento nelle procedure ad
evidenza pubblica.
Accredia con la collaborazione tecnica di Consip S.p.A - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione il
cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha pubblicato una guida pratica per
supportare le stazioni appaltanti nell'analisi dei temi relativi alla certificazione e all'accreditamento nelle
procedure ad evidenza pubblica.
La guida "I riferimenti alla certificazione accreditata nelle richieste di offerta e nei bandi di gara" intende
indicare alcune soluzioni pratiche per includere correttamente, in un bando di gara, la richiesta di requisiti
relativi al possesso di una certificazione di Sistema, Prodotto / Servizio, o in casi specifici, alla disponibilità di
una Persona certificata.
Lo stesso documento può essere utilizzato anche da quelle Organizzazioni di diritto privato che volessero
inserire nelle proprie richieste di offerta gli elementi relativi alla certificazione e all'accreditamento, e può
essere preso come riferimento dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione,
debbano valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l'erogazione di un
finanziamento.
In appendice alla guida è inoltre riportato un breve prospetto che indica le modalità di richiesta di
un'offerta ad un Organismo di certificazione, per l'ottenimento della certificazione di un Sistema di
gestione, di un Prodotto o di una Persona, e ad un Organismo di ispezione, per la formulazione di un'offerta
per un servizio di Ispezione.
In allegato al documento sono altresì riportati alcuni esempi pratici, utili per una migliore comprensione
degli argomenti trattati nella stessa guida.
http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=234&areaNews=10&GTemplate=default.jsp
Link per scaricare Linee guida ACCREDIA per i bandi di gara 2010
http://www.accredia.it/UploadDocs/975_Codice_appalti___CONSIP_rev__06.pdf
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NewsLiftLetter
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
12 settembre 2010
Manutenzione e contratti Sacconi: ancora una volta le vittime sono operai in servizio presso società
esterne
Gli appalti e la clausola del «massimo ribasso»
Così la concorrenza mette a rischio la sicurezza
Fabrizio Caccia
ROMA - «Colpisce il fatto che ancora una volta siano vittime di infortuni mortali coloro che operano in
appalto specificamente nei servizi di manutenzione...», ha detto ieri il ministro del Lavoro, Maurizio
Sacconi, pensando ai morti di Capua e annunciando un tavolo con Regioni e parti sociali per migliorare la
prevenzione in questo campo. Alla parola «appalto», il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'
Inail (l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), Franco Lotito, reagisce con
durezza: «Il problema vero - dice - si chiama clausola del massimo ribasso, purtroppo è un problema noto:
per avere gli appalti le ditte si offrono a prezzi stracciati ma così facendo poi sono costrette a tagliare i costi.
E quali? Quelli per la sicurezza, innanzitutto». Conseguenza? «Qui parlo in generale - dice Lotito - perché
non conosco la situazione specifica degli operai di Capua. Però è chiaro che l' imprenditore, che dovrebbe
accertarsi per legge che il suo dipendente usi il casco, il respiratore o le scarpe di protezione, in realtà se ne
frega. In molti casi, poi, questi sono lavoratori a cottimo: se finiscono presto guadagnano di più, insomma
due cisterne al giorno sono meglio di una. L' operaio pensa: tanto ce la faccio... Ma c' è una chiara
sottovalutazione del pericolo». Lotito fornisce cifre allarmanti: tre morti al giorno sul lavoro, in Italia. Nel
2009 gli infortuni furono 790 mila, 1050 dei quali mortali. Che fare, allora? «Perlopiù due cose - dice Lotito . Fissare una responsabilità comune, in caso di incidenti, per l' azienda che dà l' appalto e per quella che lo
riceve (attualmente, invece, è solo quest' ultima a rispondere degl' infortuni dei suoi operai, ndr). Eppoi
affidarsi di più alla tecnologia, prevedere - chessò - un chip incorporato nel casco o nel respiratore per
segnalarne all' istante il mancato utilizzo». Il presidente della Commissione parlamentare d' inchiesta sulle
«morti bianche» in Italia, il senatore del Pdl Oreste Tofani, annuncia un sopralluogo a Capua nei prossimi
giorni. «Il massimo ribasso è la piaga degli appalti - conferma -. Bisogna rivedere completamente la
procedura. Perché quando uno deve campare, poi, non va tanto a guardare se c' è il gas o l' acido in fondo
alla cisterna...». Nel 2007, secondo i dati della Commissione presieduta da Tofani, su un totale di 1.205
infortuni mortali, ben 740 si verificarono nell' universo della piccolissima impresa. «E in queste microrealtà
- avverte il senatore Pdl - più che la sottovalutazione del rischio il problema vero è la sua effettiva non
conoscenza. Io ricordo che in un' altra tragedia simile, a Molfetta, nell' autocisterna morì anche il datore di
lavoro degli operai. Per questo dico che ci vorrebbero dei protocolli, una migliore formazione sui luoghi di
lavoro, insomma dire chiaramente al lavoratore quello che deve fare in certi casi. E un' altra cosa, infine:
prima si mandavano gli uomini a disinnescare le bombe, non è vero? Ora ci si mandano i robot. Ecco, io
penso che lo stesso dovrebbe accadere quando c' è un lavoro da fare in fondo a una cisterna».
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NewsLiftLetter
Roma, 27.08.2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
AGLI ORGANISMI NOTIFICATI ISCRITTI – LL.SS.
Oggetto: COMMISSIONE EUROPEA in relazione alla "decisione n.768/2008".
Informiamo che l'UNION, attraverso il presidente, ha risposto al formulario di consultazione
pubblica peraltro chiarita da quanto qui allegato.
Per ragioni di spazio (il periodico di stampa NewsLiftLetter avvicina ogni numero alle quasi 100
pagine), non riteniamo di pubblicare le complessive 11 pagine del questionario, tuttavia chi degli iscritti
volesse rispondere direttamente, in forma singola, può richiederlo alla segreteria dell'associazione.
Peraltro, se qualche associato desiderasse conoscere le risposte dell'Union fornite alla
Commissione stessa, può – parimenti – richiederne copia alla suddetta segreteria.
Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
Commissione europea
LA COMMISSIONE Europea Imprese e industria Sala stampa
Imprese e industria - Sala stampa - Consultazioni Pubbliche - Allineamento alla decisione
768/2008
Nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti : proposta di
allineare dieci direttive di armonizzazione prodotto alla decisione 768/2008
La consultazione riguarda la commercializzazione di prodotti elettrici ed elettronici , impianti , attrezzature a
pressione , strumenti di misura , esplosivi civile, articoli pirotecnici e attrezzature per essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
Gruppi di destinatari
Gli operatori economici che producono, importano o distribuiscono prodotti in questi settori , comprese le associazioni
del settore.
Consumatori o utenti professionali che utilizzano prodotti in questi settori , comprese le associazioni che rappresentano
gli interessi degli utenti.
Le autorità pubbliche incaricate con l'applicazione del regolamento in questi settori, in particolare le autorità che
svolgono attività di sorveglianza del mercato ( denominato ' Autorità di sorveglianza del mercato ') e le autorità
responsabili per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (' autorità di notifica ').
Gli organismi di valutazione notificata una o più delle direttive in questione da questa consultazione (anche denominato
'organismi notificati').
Periodo di consultazione
Da 2010/05/20 al 2010/10/15
Obiettivo della consultazione
Per ricevere il contributo dei soggetti interessati sulla proposta di allineare dieci direttive alle disposizioni della Decisione
768/2008 Per quanto riguarda, in particolare:
obblighi applicabili a costruttori, importatori e distributori
procedure di sorveglianza del mercato
notifica degli organismi di valutazione della conformità
armonizzazione dei moduli di valutazione della conformità e le definizioni applicabili ai prodotti che rientrano nel campo
di più di una direttiva di armonizzazione .
Informazioni di base
Nel luglio 2008 , il Consiglio e il Parlamento europeo ha adottato il nuovo quadro legislativo (NLF) , una serie di misure
che rafforzano il funzionamento del mercato interno dei beni . Il NLF si compone di due strumenti complementari , il
regolamento 765/2008/EC materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione 768/2008/CE che istituisce
un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Per ulteriori informazioni
Entrambi gli strumenti hanno l'obiettivo di affrontare una serie di problemi che sono stati generalmente osservati in tutta
vari settori industriali regolati dalla "normativa comunitaria di armonizzazione tecnica " , vale a dire la normativa che
stabilisce requisiti comuni per la commercializzazione dei prodotti. La preoccupazione principale è di garantire la
sicurezza dei cittadini e di ridurre il numero di prodotti sul mercato che non siano rispondenti ai requisiti previsti dalla
legislazione comunitaria. Un altro obiettivo è di migliorare la qualità del lavoro svolto da enti attivi nella sperimentazione e
la certificazione dei prodotti. Inoltre, il FLN dovrebbe portare anche ad una maggiore coerenza nel quadro regolamentare
per i prodotti e semplificarne l' applicazione.
Il regolamento 765/2008 è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2010. Decisione 768/2008 non ha effetti giuridici per le imprese
, individui o Stati membri. È stato progettato per funzionare come cassetta degli attrezzi contenente le disposizioni che
sono elementi comuni della normativa di armonizzazione tecnica. Queste disposizioni standardizzate dovrebbero essere
integrate nella nuova legislazione e rivisto. Per questo motivo la Commissione ha previsto per allineare dieci direttive ai
nuovi standard fissati dalla decisione 768/2008 .
Le direttive in questione per l'allineamento
La Commissione ha previsto di allinearsi alla decisione 768/2008 delle seguenti direttive:
Direttiva Bassa Tensione : la direttiva 2006/95/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Recipienti semplici a pressione direttiva: direttiva del Consiglio 2009/105/EC in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione
Non automatici strumenti per pesare direttiva: la direttiva 2009/23/EC del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento
non automatico (versione codificata)
Esplosivi civile direttiva: direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative
all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
Direttiva ATEX : Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
Ascensori Direttiva del Parlamento Europeo e della direttiva del Consiglio 95/16/CE del 29 giugno 1995 , concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
Direttiva "attrezzature a pressione : la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione
Strumenti di misura della direttiva : la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti
di misura
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : la direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE
Gli articoli pirotecnici direttiva 2007/23/CE in materia di immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Come inviare il vostro contributo ?
Accogliamo con favore i contributi degli operatori economici , utenti, enti pubblici, organismi di valutazione della
conformità , così come altre parti interessate, associazioni di categoria ed associazioni di interesse dei consumatori che
hanno avuto esperienza diretta di applicazione delle dieci direttive di cui sopra.
Se si risponde a questa consultazione come un operatore economico, cliccate qui per inviare il tuo contributo.
Se si risponde a questa consultazione per conto di un organismo di valutazione della conformità ('Organismo Notificato')
, cliccate qui per inviare il tuo contributo.
Se si risponde a questa consultazione per conto di un consumatore o utilizzatore professionale , fare clic qui per inviare il
tuo contributo.
Se si risponde a questa consultazione per conto di una pubblica autorità , fai clic qui per inviare il tuo contributo.
Il questionario è disponibile in EN, FR , DE, IT, ES e PL.
Quando si entra nel questionario vi verrà chiesto di scegliere il settore per cui si intende rispondere.
E 'importante leggere la dichiarazione specifica privacy allegata alla presente consultazione per informazioni su come i
vostri dati personali e il contributo saranno esaminate .
Tutela dei dati personali,
Dettagli di contatto
Responsabile del servizio : DG Imprese e industria, Unità C1 " Approccio normativo per la libera circolazione delle merci
e sorveglianza del mercato "
Rif. : consultazione pubblica sulla decisione pacchetto 768/2008 allineamento
Indirizzo postale:
Commissione europea
La DG Imprese e industria, Unità C1 Approccio normativo per la libera circolazione delle merci e di vigilanza del mercato
1049 Bruxelles / Brussel
Belgique / België
Contattarci : La DG Imprese e industria, Unità C1 mailto:[email protected]
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
MiSE – LA STRUTTURA DELLA D.G DI RIFERIMENTO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI E DI QUELLI ABILITATI AL
D.P.R.462/01 E ATEX.
Pubblichiamo, per due motivi, quanto la segreteria è riuscita ad estrapolare dal sito ministeriale:
1°) riteniamo utile che tutti gli associati ma, anche, tutti gli altri che ricevono la NewsLiftLetter, ne conoscano anche
in relazione all'esatto "chi" e "chi è" del Ministero di riferimento;
2°) per sottolineare come su, 15 divisioni di tale D.G. MCCVNT, ben 15 siano rette da donne, seppure alcune
reggenti" e solo 7 da uomini,
Fosse così nel resto delle amministrazioni statali, non ci sarebbe da lamentarsi del tuttora forte divario che le donne
osservano nei riguardi degli uomini.
Non conosciamo esattamente le altre strutture, tuttavia l'esempio del MiSE è da annoverare tra quelli che meglio
hanno risposto alle esigenze, non solo paritarie del numero, ma addirittura raddoppiando, le donne, quello degli
uomini.
D. G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Direttore Generale Dott. Gianfrancesco Vecchio
Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa
Dr. Dafano Massimo
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5337
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione II – Affari giuridici e normativi
Dr. Baldari Giuseppe
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5422
Fax: 06 4705 5338
Mail: [email protected]
Divisione III – Comunicazione
Dr.ssa Di Bella Gabriella
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 47055363
Fax: 06 4821702
Mail: [email protected]
Divisione IV – Promozione della concorrenza
Dr.ssa Paradisi Daniela
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5416
Fax: 06 4705 5491
Mail: [email protected]
Divisione V – Monitoraggio dei prezzi
Dr.ssa Paradisi Daniela (reggente)
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5416
Fax: 06 4705 5491
Mail: [email protected]
Divisione VI – Servizi e professioni
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Dr. Rossi Vincenzo (reggente)
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5481
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione VII – Statistiche sul commercio e sul terziario
Dr.ssa Pucciano Maria Teresa
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5352
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione VIII – Servizi assicurativi
Dr. Rossi Vincenzo
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5434
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione IX – Politiche comunitarie ed internazionali
Dr. Piccarreta Francesco (presso Italrap Bruxelles)
funzionario di riferimento in sede: Dr. Scocozza Francesco
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5388
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione X – Cooperazione amministrativa e punto di contatto infoconsumatore
Dr.ssa Del Casale Enrica
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5343
Fax: 06 4705 5447
Mail: [email protected]
Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori
Dr. Di Maro Vincenzo Maria
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5353
Fax: 06 4821706
Mail: [email protected]
Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)
Dr.ssa Martelli Antonia
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5426
Fax: 06 4705 5394
Mail: [email protected]
Divisione XIII – Progetti per i consumatori
Dr.ssa Ferlazzo Mirella (reggente)
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5319
Fax: 06 483691
Mail: [email protected]
Divisione XIV – Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento
Dr.ssa D'Alessandro Antonella
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5386
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NewsLiftLetter
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Fax: 06 4740156
Mail: [email protected]
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi.
Dr.ssa Signore Anna
Via Bosio, 15 00161 ROMA
Tel.: Centralino non funzionante
Fax: 06 8414194
Mail: [email protected]
Divisione XVI – Sicurezza e conformità dei prodotti
Dr.ssa Novelli Rita
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5404
Fax: 06 4705 5379
Mail: [email protected]
Divisione XVII – Qualità dei prodotti e dei servizi
Dr. Rossillo Emilio
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5330
Fax: 06 4705 5382
Mail: [email protected]
Divisione XVIII – Normativa tecnica
Ing. Correggia Vincenzo
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5430
Fax: 06 4705 5373 – 064821702
Mail: [email protected]
Divisione XIX – Manifestazioni a premio
Dr.ssa Petrucci Silvia
Via Liguria, 26 00187 ROMA
Tel.: 06 9651 7256
Fax: 06 9651 7386
Mail: [email protected]
Divisione XX – Società fiduciarie e di revisione
Dr.ssa Lovaglio Anna Maria
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5331
Fax: 06 486663
Mail: [email protected]
Divisione XXI – Registro imprese
Dr. Maceroni Marco
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5332
Fax: 06 483691
Mail: [email protected]
Divisione XXII – Sistema camerale
Dr.ssa Ferlazzo Mirella
Via Sallustiana, 53 00187 ROMA
Tel.: 06 4705 5319
Fax: 06483691
Mail: [email protected]
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
PREMESSA-CHIARIMENTO AGLI ASSOCIATI
L'adozione del Regolamento di cui al successivo schema non vincola l'iscritto Union, tuttavia l'associazione
ne consiglia quale allegato al contratto ai fini della dimostrazione di trasparenza aziendale verso l'esterno e in
occasione peraltro di eventuali conflitti, commerciali o di esecuzione del servizio, in ordine alle obbligazioni
dei contratti stessi.
REGOLAMENTO SUI CONTRATTI
Norme generali
Art.1.
All'esecuzione delle prestazioni di servizi o di qualunque altra attività che impegnasse l'Organismo, questi provvede
mediante la stipula di contratti specifici, intendendo questi come atti a titolo oneroso stipulati in forma scritta con un
soggetto esterno all'azienda. I contratti hanno un contenuto ed una durata certi e comunque in linea con il Codice del
Consumo, D.Lgs n.206/2005.
Art.2.
Ove ne ricossero le esigenze, l'eventuale affidamento in subappalto di parte delle obbligazioni contrattuali ad altro
Organismo, previsto dalla normativa Blu Guide della Commissione Europea al p.6.6, prevederà apposita preventiva
informazione e non solleva comunque dalle responsabilità di esecuzione l'Organismo titolare del servizio o della
comunque attività affidatagli.
Art.3
I riferimenti normativi si articolano su tre livelli:
3.1.
- Comunitario. Regolamenti e Direttive CE recepite nell'ordinamento legislativo nazionale, o comunque direttamente
applicabili;
- Nazionale. Leggi, decreti e regolamenti di emanazione e legislazione all'interno del territorio nazionale;
- Regionale. Leggi regionali e regolamenti attuativi di queste ultime che vedessero impegnata l'opera dell'AziendaOrganismo privato con l'ente pubblico
3.2. L'importo del contratto differenzia il riferimento normativo. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo
scopo di sottrarlo alle procedure previste dalle disposizioni normative;
3.3. Per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica ed a trattativa privata, si rimanda alle disposizioni legislative
comunitarie, nazionali e regionali. Per il ricorso al metodo in economia la valutazione dell'offerta terrà conto della
globalità dell'opera in una alla specificità che l'esecuzione comporta in relazione alla durata ed all'impiego del personale
tecnico.
Art.4.
Adozione di uno schema-tipo di formulario di Tutela non giurisdizionale
4.1.
I contratti di servizio prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un
diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che
avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, previa compilazione del Formulario allegato alla
pagina seguente:.
SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO
DATI RELATIVI AL RICORRENTE
Nome, cognome
o ragione sociale
p.iva o codice fiscale
Residenza, domicilio o sede (Via/Piazza, n.civico, città, prov. codice postale)
Recapiti: Telefono
fax
e-mail
Eventualmente rappresentato da:
Nome, cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________
P.Iva o codice fiscale_________________________________________________________________________________________
Residenza, domicilio o sede___________________________________________________________________________________
Recapiti (Tel.Fax,e-mail) _____________________________________________________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE
Nome, cognome o ragione sociale______________________________________________________________________________
Indirizzo internet o. www._____________________________________________________________________________________
Residenza, domicilio o sede (Via/Piazza/n.c./città, prov., cap)________________________________________________________
Recapiti : Tel.
fax
e.mail________________________________________________
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
I-Problemi incontrati
Data in cui è stato riscontrato il/i problema/i: gg.__________mese________anno____________
Problema relativo a:
X mancata esecuzione /esecuzione parziale del servizio
X ritardo nella prestazione del servizio
X durata del ritardo______________________________________
X descrizione del difetto nella prestazione del servizio______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
X servizi non ordinati__________________________________________________________________________________________
X danni subiti________________________________________________________________________________________________
X rifiuto di prestare un servizio__________________________________________________________________________________
X pratiche commerciali________________________________________________________________________________________
X cattiva o insufficiente informazione____________________________________________________________________________
X modalità di pagamento_______________X condizioni contrattuali___________________________________________________
X spese/fatturazioni non giustificate_____________________________________________________________________________
X valutazione danni
X rifiuto di versare un risarcimento________________________________________
X cattiva esecuzione del contratto_______________________________________________________________________________
X annullamento/rescissione del contratto
X annullamento di una prestazione
X ALTRO TIPO DI PROBLEMA
X descrizione del problema_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il -DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI
III - DOMANDA DELL'UTENTE
X - prestazione del servizio
X ripristino del servizio
X - conclusione del contratto
X - annullamento/rescissione del contratto
X - annullamento di una fattura
X - comunicazione di informazioni
X - correzione della valutazione dei danni
X - versamento di risarcimento dei danni per un importo di €________________________
X - rimborso di altri pagamenti effettuati per un importo di €_________________________
X - pagamento agevolato
X - altro tipo di domanda
X - descrivere la domanda_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
IV - FONDAMENTO GIURIDICO (punto facoltativo)
V - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI:
Elenco documenti allegati :
X 1. Copia contratto
X 2 copia verbale
X 3 copia certificazione rilasciata
X 4.__________________________________________________________________
X 5.__________________________________________________________________
X 6. __________________________________________________________________
In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale.
Fatto a________________________ il__________________________________
FIRMA E TIMBRO
_________________________________________________
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NewsLiftLetter
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
PROT. 004 del 09/09/2010
p.c. Associati UNION
LORO SEDI
Oggetto: Ritenuta d’acconto del 10% per bonifici relativi ad oneri detraibili/deducibili alla luce
dei chiarimenti della Circolare 40/E Ag. Entrate del 28/07/2010.
L’articolo 25 del D.l. 78/2010 ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di
un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta
beneficiano di una deduzione o di una detrazione d’imposta, la Banca o la Posta è tenuta ad
operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento, con la circolare n.40/E del 28/07/2010,
fornendo le seguenti istruzioni operative.
TIPOLOGIA DI PAGAMENTI INTERESSATI DALLA RITENUTA
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato in data 30 giugno 2010, ha stabilito che
la nuova ritenuta del 10% deve essere applicata relativamente ai soli bonifici effettuati:
 per interventi di recupero del patrimonio edilizio - ai sensi dell’art. 1 L. n. 449/1997 - per i
quali spetta la detrazione del 36%;
 per interventi di risparmio energetico - ai sensi dell’art. 1 commi 344-347 L. 296/2006 – per
i quali spetta la detrazione del 55%.
SOGGETTI INTERESSATI
 La Banca e la Posta, nella loro nuova veste di sostituti d’imposta, saranno tenuti a:
 versare la ritenuta d’acconto del 10% mediante mod. F24 entro il 16 del mese
successivo;
 certificare al beneficiario del bonifico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le
somme erogate e le ritenute effettuate;
 indicare nella dichiarazione dei sostituiti d’imposta (Mod. 770) i dati relativi al
beneficiario, le somme erogate e le ritenute effettuate.
 Il soggetto Beneficiario della detrazione, dovrà effettuare il bonifico con le consuete
modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario
dell’agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del
bonifico;
Per tale soggetto non vi sono quindi né variazioni, né nuovi adempimenti rispetto al passato.
 Il soggetto che effettua i lavori di recupero/ristrutturazione/risparmio energetico,
beneficiario del pagamento, ottiene l’accredito della somma fatturata e corrisposta dal
committente tramite bonifico bancario, al netto della ritenuta d’acconto del 10% operata
dalla Banca/Posta.
Tale ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca/Posta, potrà essere
scomputata in sede di liquidazione delle imposta dovute nel Mod. Unico.
BASE IMPONIBILE SU CUI OPERARE LA RITENUTA D’ACCONTO
I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario dai contribuenti che intendono usufruire delle
detrazioni d’imposta del 36% e del 55% sono comprensivi, oltre che del corrispettivo della
prestazione del servizio e della cessione del bene, anche della relativa IVA.
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Pagina 19
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Poiché la base di calcolo della ritenuta non deve comprendere l’IVA, e poiché il soggetto che
effettua la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso in tale importo (che oltretutto
varia a seconda della tipologia di spesa effettuata), la ritenuta del 10% si applica sull’importo del
bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento (in tutti i casi si tiene conto cioè dell’aliquota più
alta).
SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA
In alcuni casi, come per esempio nel caso dei condomini, per le somme oggetto di bonifico è
già prevista l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.
In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del D.l.
78/2010, per evitare una doppio prelievo alla fonte, verrà applicata la sola ritenuta del 10%.
I sostituti d’imposta che, per avvalersi delle agevolazioni previste per tali interventi, eseguono i
pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute
ordinariamente previste dal Dpr 600/73.
IRROGAZIONI DI SANZIONI
In sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’immediatezza dell’entrata in
vigore del provvedimento e della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in
essere per garantire la corretta applicazione della ritenute, è stata esclusa l’irrogazione di sanzioni
in relazione a violazioni nell’applicazione della norma.
ESEMPIO DI FATTURAZIONE AL COMMITTENTE
Il Sig. Mario Rossi ha incaricato la ditta individuale Verdi Gianni, di effettuare lavori di
ristrutturazione della propria abitazione per i quali può usufruire della detrazione IRPEF 36%. Per i
lavori eseguiti la ditta emette la seguente fattura:
Ditta Verdi Gianni
Vicolo delle Rose, 15
00100 Roma (Rm)
P.IVA 01234567891
Spett.le
Fattura n. XX del 15.07.2010
Imponibile
IVA 10%
TOTALE FATTURA
Mario Rossi
Via delle Ginestre, 118
00100 Roma (Rm)
€ 20.000,00
€ 2.000,00
€ 22.000,00
Il corrispettivo della presente fattura è assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% (€ 1.833,33)
operata dalla Banca/Posta ex art. 25, D.l. n. 78/2010. (*)
(*) La ritenuta di € 1.833,33 è stata calcolata: (€ 22.000 : 1,2) x 10% = € 1.833,33
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Katiuscia Filisti
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Da:
Xxxxxxxxx
Data: mercoledì 4 agosto 2010 16:26
A:
'Segreteria UNION' ;
Oggetto: SCIA e OO.NN.
Carissimi,
si può considerare finita l'era della forche caudine aureliane, se è corretto interpretare che la SCIA (cfr. art. 49, comma
4-bis Legge 122/2010) consente di bypassare l'autorizzazione ministeriale, salvo i controlli a posteriori entro 30
(diconsi trenta) giorni?
Se è così, quali professionisti (?) potranno (a vostro parere) certificare - ciascuno per la propria competenza - il
possesso dei reqisiti della direttiva ministeriale?
Visto che è un po' che non ho vostre notizie, mi auguro (nulla nova, bona nova) che da voi tutto vada per il verso
giusto.
Mi farà piacere sentire il vostro parere.
Un caro saluto,
Xxxxxxxxxxxxxxx
Roma, 04.08.2010
c.a. Ing. xxxxxxxx
Oggetto: nuova "SCIA" e OO.NN.
Al quesito di cui sopra l’associazione ha risposto come nel seguito:
Sappiamo che la DIA si prepara ad andare in pensione ed, a sostituirla, ci penserà, appunto, la SCIA (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) che il governo ha inserito nella manovra correttiva.
Per la verità, secondo l'ultima versione, questa non ha più tutto il potenziale di cui in partenza disponeva (sono
esclusi dalla semplificazione i procedimenti in materia di finanze, difesa, giustizia, della
cittadinanza/immigrazione/asilo e della pubblica sicurezza), tuttavia includendo la parte relativa all'Ambiente, ai
Beni culturali e, udite-udite, alla SALUTE.
Chiarito che il fine di tale Scia è quello di velocizzare le procedure per l'avvio di un'attività d'impresa, va aggiunto
che – in relazione alle eventuali possibilità di quanto se ne sarebbe potuto ipotizzare riguardo le autorizzazioni
degli Organismi Notificati e, semmai, anche degli Abilitati – PER GLI ATTI DISCIPLINATI DA UN REGOLAMENTO O
DIRETTIVA UE andranno rispettati i paletti attuali (qualche dubbio può sorgere per gli "Abilitati" dal momento che
l'atto amministrativo non attiene a quanto sopra chiarito e, da qui, qualche "addentellato" potrebbe riguardare il
settore "salute" che è dentro la semplificazione di cui trattasi). Forse Calderoli e Brunetta ci aiuteranno a capire
meglio!....., atteso che per quanto ci si riferisce al Dpr 462/01, si tratta di "autorizzazione" che rientra nella
globalità delle concessioni (come la licenza o un nulla osta).
Quanto, infine, alla norma che delega i suddetti ministri a emanare uno o più regolamenti per introdurre nel
nostro Bel Paese il principio di proporzionalità negli adempimenti amm.vi (che dovranno essere ridotti per le
piccole imprese....), gli stessi tuttavia non interesserebbero né i limiti né le esclusioni al momento previste dalla
SCIA.
Un caro saluto.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE DI CUI AL QUESITO “SCIA” QUI RIPORTATO, SI ALLEGANO LE PAG. 4849-50 E PARTE DELLA 51, RELATIVE ALL’ART. 49 COMMA 4 BIS DI CUI AL NUOVO ART. 19 DELLA LEGGE
30.07.2010 N. 122 (G.U. S.O. N. 176 DEL 30.07.2010 – S.G.)
30-7-2010
Supplemento ordinario n. 22/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 176
All'articolo 49:
al comma 2, nella lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorita'
competenti»;
al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al
rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione
pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari
tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze"»;
al comma 2, nella lettera e), dopo le parole: «pubblica incolumita'» sono inserite le seguenti: «, alla tutela
paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA, » la parola: «paesaggisticoterritoriale, » e' soppressa; dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e
degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'
di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti
negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente
comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma
1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti
di cui al primo periodo.
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30-7-2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Supplemento ordinario n. 23/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 176
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque
interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul
silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai
sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e
"Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano,
anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce
direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della
dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione
normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a
semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di
attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni,
comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate;
c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati
nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o
equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
EU-Symposium
“Safety of control systems for machinery”
This symposium is co-organised by CEN, CENELEC
and the European Commission-DG Enterprise and Industry.
Date: 9th September 2010, to be confirmed.
Please note that for reasons beyond our control, it will not be possible to confirm the date before the
end of July, thus it is recommended to wait for that confirmation before making any travel
arrangements. Final date and final agenda (with the names of the speakers) will be communicated the last
week of July.
Venue: Albert Borschette Conference Centre 36 rue Froissart, B- 1040 Brussels.
Participation is free of charge.
The symposium will be held in English language, no simultaneous translations are foreseen.
Due to the limited number of seats, the registration will be processed on a « first come, first-served »
basis. Please fill in the attached registration form and send it back to [email protected] .
Purpose of the Symposium
Machines will be more and more equipped with modern control systems to increase their functionality and
efficiency. Those systems include complex electronic components and control circuits in combination with
sensors and actuators.
Individually developed control systems become more and more an important marketing aspect in the
competition among machine suppliers.
The introduction of those elements implies for the machine manufacturer to ensure a reliable function of
the control systems in order to guarantee a stable and safe operation of the entire machine. Especially for
control systems comprising integrated electronic components as well as combinations of mechanic,
pneumatic, hydraulic, electric and electronic components specific knowledge is necessary to fulfil this
demand.
With regard to this aspect appropriate standard(s) should give practicable orientation and assistance to the
machine manufacturers. Actually more than one European (international) standard covers the functional
safety aspect of machinery. Due to the particular complexity of the subject the practical application of the
existing standards by the machinery manufacturers (most of them are SMEs) creates often problems and
therefore specific support is needed.
Starting with an introduction of the existing standards in the field of functional safety and specific
recommendations for their practical application the symposium will be in particular a forum for the
dialogue between standard writers and standard users. Based on a presentation of three concrete
examples for different categories of machinery, the participants of the symposium will be invited to raise
principle problems identified during practical application of the relevant standard(s).
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Pagina 24
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
At the final podium discussion the addressed application problems will be reflected and possible solutions
to overcome them should be discussed.
Participants
The subject of functional safety addresses all machine and equipment manufacturers (e. g. manufacturers
of complete machinery, system integrators, retrofitters, manufacturers of safety components), machine
users as well as related representatives from Member States, Health and Safety institutions and Notified
Bodies.
The horizontal standards (type B) of functional safety will have influence to most of the machine specific
standards (type C). Therefore all interested members of the technical committees of the CEN sector
Machinery Safety as well as representatives from relevant CENELEC/TCs are welcomed to attend the
symposium.
Considering the particular purpose of the symposium participants should have a certain basic knowledge
regarding the practical application of one or more of the relevant standards.
Provisional Agenda
From
9:15
Registration of participants
10:00 - 10:15
Opening, introduction
10:15 - 11:00
EN 62061 and recommendations for the practical use*)
(Referee from IEC TC44/CENELEC TC44x)
11:00 - 11:45
EN 954-1/EN ISO 13849-1 and recommendations for the practical use*)
(Referee from ISO TC199/CEN TC 114)
11:45 - 12:15
Discussion and coffee break
12:15 - 12:45
Practical application of relevant standards by the French mechanical industry*)
(Referee from industry)
12:45 - 13:00
Discussion
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:30
Practical application of relevant standards for processing machinery*)
(Referee from industry)
14:30 - 14:45
Discussion
14:45 - 15:15
Practical application of relevant standards for mobile machines*)
(Referee from industry)
15:15 - 15:45
Discussion and coffee break
15:45 - 16:15
Podium discussion
Existing problems and possible solutions
(Referees: Chairman ISO/TC199 and CEN/TC 114, Rapporteur CEN Sector Safety of
Machinery)
16:15 - 16:30
Conclusions, outlook
*) provisional title
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
European Committee for Iron and Steel Standardization
Comité Européen de Normalisation du Fer et de l'Acier
Europäisches Komitee für Eisen- und Stahlnormung
CENTRAL SECRETARIAT
ECISS Members
ECISS DOCS N 2338
(Res. per Corr COCOR June 2010)
Issue Date: 2010-06-07
Target Date: 2010-09-01
COCOR
1
TO DECIDE
______________________________________________________________________________
2
SUBJECT / TITLE:
COCOR Resolution June 2010 – Vote on the wording for Uncertainty Measurements in European
Standards for steels
_______________________________________________________________________________
3
S I T U A T I O N / B A C K G R O U N D:
Below is a proposed form of words for insertion in product standards to prevent the misuse of
uncertainty values for product testing. To remind you of the background, this is based on the premise
that product standard requirements are agreed using historical test data which already include testing
uncertainty, so further modification of test values would, in effect, be double accounting. Modern
testing procedures can be assumed to over time reduce testing uncertainty so there is no reasonable
argument for modifying the product requirements to incorporate uncertainty values.
In addition if minimum values are raised or property bands narrowed there are significant cost
implications as this will lead to higher proportions of out-of-specification material and the need for
increased alloy levels. There are associated implications for energy usage, emissions, and increased
use of non-renewable strategic alloys. All this would bring no tangible benefit to material supplied
against product standards where the material already performs satisfactorily against currently agreed
property values.
The purpose of uncertainty calculations is to improve test procedures and to allow those carrying out
tests to identify the steps in their procedures which contribute most to the uncertainty in test values
and hence identify where to concentrate efforts if they wish to reduce the scatter in test values.
Based on this below is a suggested form of words for insertion in product standards.
4
P R O P O S A L:
"The property values contained in this standard have been set at levels which include an allowance
for testing uncertainty. Unless specifically requested by the customer they should not be modified to
include an additional allowance for testing uncertainty"
______________________________________________________________________________
5
R E S P: M. Poidevin
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
ECISS Members
ECISS DOCS N 2338
SUBJECT: Vote on the text above, submitted by BSI
COCOR,
- Considering the background information given by BSI and the discussion held at the last
COCOR meeting in May 19-20, 2010.
Decides,
-
To implement this wording
Voting will be by simple majority. Abstentions are not counted as a vote
ANSWER FROM THE
COCOR Member
M E M B E R O N COCOR
- agrees
- disagree with comments
- disagree fundamentally
- abstains
:
X




C O M M E N T S / Q U E S T I O N S:
Member Body : UNION – Unione Italiana Organismi Notificati
Signature
: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION
Date
: 08.16.2010
R E S P:
PLEASE RETURN BY 2010-09-01 TO:
Marie Poidevin
Program Manager – Safety of Machinery
Standards Development
CEN - European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
Tel.: +32 2 550 09 33
Fax: +32 2 550 08 19
mailto:[email protected] Web: www.cen.eu
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Pagina 27
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
Divisione III — Vigilanza e controllo
POSTE ITALIANE S.P.A
Affari Istituzionali
Attività con la P.A
Centrale e Parlamento
Viale Europa, 175
00144 ROMA
R278/2010/CM
per conoscenza:
I.N.C.S.A. s.r.l.
c.a. Dr. Igino LENTINI
Via M. Peroglio, 15-15/A
00144 ROMA
Oggetto:
Disservizio distribuzione invii postali all'indirizzo della S.R.L. I.N.C.S.A.
(n.3 allegati)
Si prosegue, in allegato, per ogni ulteriore seguito, la nota con la quale il Dr. Igino Lentini, presidente della
società I.N.C.S.A. s.r.1., nel partecipare a questa Autorità di regolamentazione il disservizio concernente l'irregolare
distribuzione degli invii postali all'indirizzo della società ubicata nel comune di Roma, dichiara di aver prodotto
relativo reclamo presso le strutture competenti a tutt'oggi privo di riscontro.
Si invita, pertanto, codesta Concessionaria ad esaminare quanto segnalato, e ad effettuare le opportune
verifiche circa il disservizio suddetto facendo conoscere al reclamante ed alla scrivente Direzione Generale quali misure
intende adottare per garantire il dovuto servizio nel rispetto degli impegni dettati dal contratto di programma.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino
PosteitalianePosteitalianePosteitaliane
Servizi Postali
Qualità
Spett.le.
I.N.C.S.A. S.r.l.
Via M. Peroglio n. 15-15/A
00144 Roma
c.a. dott. Iginio Lentini
Roma, 30 luglio 2010
Gentile dott. Lentini,
riscontro la Sua del 19 luglio c. m., nella quale ci segnala il reiterarsi di disservizi nel recapito della corrispondenza
a Voi indirizzata e nella zona in cui è domiciliata la società.
Dagli accertamenti eseguiti presso le strutture competenti, non è emersa alcuna particolare criticità nel recapito,
non sono state registrate giacenze e la corrispondenza risulta consegnata regolarmente.
Desidero informarLa inoltre, che a seguito della Sua segnalazione abbiamo avviato un monitoraggio sulla
corrispondenza a Voi indirizzata, per verificare eventuali anomalie, e dai primi riscontri non sono emerse criticità.
Nel restare a Sua disposizione per ogni evenienza, Le invio cordiali saluti.
Vincenzo Girardi
Responsabile Qualità
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Roma, 09.08.2010
Prot.00601
E p.c.
Poste Italiane SpA
Servizi Postali - Qualità
Sig.Vincenzo Girardi-Responsabile Qualità
Viale Europa, 175
00144 Roma
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Spett.
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
D.G. per la Regol.ne del settore postale
Direttore Generale Div.III-Vigilanza e Controllo
Viale America, 201
00144 Roma
Oggetto: riscontro lettera 05.08.2010 — prot.0053183 . Disservizio recapito posta.
In relazione all'oggetto, nel prendere nota di quanto trasmesso a Poste Italiane SpA, informiamo peraltro
che nella stessa data odierna è pervenuta lettera del "responsabile qualità" di cui si allega.
Il contenuto di quest'ultima lascia tuttavia molto perplessi, sia perché non aggiunge nulla di nuovo ad una
scontata quanto labile difesa dell'operatività del servizio, sia perché tale risposta risulta parziale solo a giudicare
l'assenza di una vera indagine se, così come sbrigativamente concludendone, ci si limita ad affermare che "tutto
funziona e nulla è accaduto".
Esistono invece dati inconfutabili che la suddetta non spiega o non riconosce:
a) Premesso che a nulla rileva, per la nostra specifica attività, la riduzione di lavoro dovuta ai mesi estivi e quindi
dell'equazione tuttiinferie, si deve peraltro confermare che il disservizio è durato una intera settimana (tuttora
peraltro non viene recapitato alcunché nel giorno di sabato, per noi normalmente lavorativo);
b) La particolare tipologia di un Organismo Notificato, evidentemente sconosciuto di tale specificità a Poste Italiane, è
rilevabile dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico (Dip.to Impresa ed Internazionalizzazione – Dir.Gen. le
Mercato, Concorrenza,Consumatore,Vigilanza e Normativa Tecnica – Div.XIV e Div.XVIII), essendo tali enti privati
autorizzati alla certificazione CE ed alle verifiche periodiche di impianti proprio dal MISE: atti certificativi e loro
documentazione tecnica, così come verbali delle succitate verifiche, non hanno soluzione di continuità, proprio
perché tale periodicità ha scadenza in qualsiasi giorno e mese dell'anno;
c) almeno otto ingegneri del Nord Ovest e Nor-Est, nei caso di Incsa srl, devono provvedervi entro la data di cui sopra,
quindi trasmettere tempestivamente il risultato di tali controlli di legge (art.13-14 Dpr 162/99) di oltre 3.000
verifiche e certificati annuali;
d) Il ciclo storico di tale regolare invio è desumibile dai nostri data-base e dal sistema di software specificamente
installato; peraltro tutti i risultati sono annotati in relazione all'attività dei controllo del Ministero di riferimento;
e) La carenza-discrasia del mancato recapito della corrispondenza era peraltro desumibile da quanto si verificava in
zona, nello stesso arco temporale, per altri privati e uffici, stante la completa assenza del cosiddetto
"portalettere".
La suddetta integrazione si unisce al chiarimento della mozione presentata in precedenza, sottolineando
quindi le peculiarità di importanza per Incsa in tema di regolare e puntuale ricezione.
Nel caso ultimo (da parte di Poste Italiane è possibile infatti fornire un ampio dossier di quanto in questi
anni il disservizio non sia rimasto isolato), l'allarme suscitato da così tanti giorni di ritardo, ci aveva indotto a
monitorare gli stessi Ingegneri, i quali confermavano di aver spedito regolarmente i plichi e che gli "uffici postali delle
loro zone funzionavano perfettamente"; in aggiunta, a causa del mancato arrivo dei verbali, si è dovuto provvedere a
dare risposte attendibili a datori di lavoro e proprietari degli impianti stessi i quali sollecitavano gli atti e l'invio della
fattura (aspetto aggiuntivo di costi conseguenti per l'azienda)
Il "sistema" — e se ne conclude — posto in atto da Poste Italiane SpA non consente tuttavia al chicchessia
consumatore di contestare il ritardo, atteso che tale tempo non è quantificabile, stante l'omissione di rilevabilità
della data di consegna, mentre è desumibile quella di sola spedizione, per cui ogni e qualsiasi risposta, come quella di
specie, la quale afferma l'inesistenza di anomalie, attua l'irragionevole principio di doverne supinamente accettare,
anche in presenza di ragioni e di logica che vanno oltre la semplice asserzione.
Si conferma infine quanto in precedenza scritto, rimanendo pertanto insoddisfatti di una laconica,
inaccettabile, motivazione che ha il sapore del cicero pro domo, deduttivamente trasferita, evidentemente, da altro
servizio al Responsabile Qualità V.Girardi e da questi fatta propria, al quale tuttavia la presente si trasmette per
corretta conoscenza, sottolineando quanto sia stato disatteso il merito della risposta.
Con i migliori saluti.
Dr. lginio S. Lentini
Presidente I.N.C.S.A. Srl
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23-7-2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 170
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2010 .
Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico.
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL’INTERNO
E CON IL
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;
Visto l’art. 7 -vicies ter , lettera c) , della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio
2006,
il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;
Visto l’art. 7 -vicies quater della medesima legge n. 43/2005, come modificato dall’art. 1, comma 1305, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la
produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi
connessi;
prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al
modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante disposizioni relative al
modello e alle caratteristiche di sicurezza del nuovo passaporto ordinario elettronico;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle comunità europee» che all’art. 20 -ter ha, tra l’altro, stabilito che «per i minori di età
inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la
validità del passaporto è di cinque anni» e che «in caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla
rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di
validità pari o inferiore a dodici mesi»;
Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori
approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive
modificazioni;
Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture
eseguite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 5 febbraio 2001, in merito alla determinazione del prezzo del nuovo
passaporto elettronico, ha rilevato che, «può essere ritenuto congruo il costo unitario pari a € 35,00 (IVA esclusa)
di cui € 9,03 per costi di produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle spese fisse per
l’infrastrutturazione»;
Considerato che, il menzionato importo è stato ritenuto congruo per la copertura dei costi per la produzione dei
passaporti elettronici e per la fornitura delle infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la loro
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
personalizzazione presso le questure e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché di quelli necessari per il
controllo e la consegna presso i commissariati di Polizia e dei posti di frontiera;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Poste
Italiane S.p.A. in data 25 marzo 2009, approvata con decreto n. 43650 del 27 maggio 2009, per la gestione degli
incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici;
Considerato che, in attuazione dell’art. 7 -vicies quater , sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso
qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane S.p.A. deve
fornire in base alla menzionata convenzione non deve gravare sull’erario;
Vista la lettera del Ministro degli affari esteri del 21 aprile 2010, n. 141611 e del Ministero degli affari esteri n.
162889 del 7 maggio 2010, concernenti il nuovo passaporto elettronico ordinario e il passaporto temporaneo;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, di cui alle premesse, l’importo
delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%).
Art. 2.
L’importo di cui al precedente articolo è riscosso all’atto della presentazione della richiesta del passaporto
mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio del passaporto elettronico».
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
Roma, 20 maggio 2010
Il Ministro dell’economia e delle finanze
TREMONTI
Il Ministro dell’interno
MARONI
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 180
10A08970
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23-7-2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
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Serie generale - n. 170
MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO
DECRETO 12 maggio 2010 .
Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di
cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI MI-005.
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti
di misura, ed in particolare l’art. 19, secondo cui all’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli
allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico;
Visto l’art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «Il Comitato centrale metrico
istituito dall’art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso» e «laddove
per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato
centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici
primari, di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula
convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»;
Considerato che ai fini dell’attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione tale parere tecnico, che può
essere richiesto ma non è obbligatorio, non appare comunque necessario, in quanto le valutazioni anche di
carattere tecnico sono state già effettuate in sede comunitaria mentre, in sede di recepimento ed attuazione
nell’ordinamento interno, non è consentita in questo caso alcuna discrezionalità o opzione da esercitare in base ad
ulteriori valutazioni tecniche;
Visto l’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l’attuazione in via amministrativa delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non
autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già
recepite nell’ordinamento nazionale , é data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
Considerata le necessità di attuare la direttiva 2009/137/CE,
Decreta:
Art. 1.
Modifiche
1. Gli allegati specifi ci MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
di attuazione della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità all’allegato al presente decreto.
Art. 2.
Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I
soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2010
Il Ministro ad interim: BERLUSCONI
Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 foglio n. 110
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIVOLUZIONA LE TABELLE MILLESIMALI DEL
CONDOMINO.
La Cassazione (sentenza 18477 del 9 agosto 2010) ha sbloccato le tabelle millesimali che resistevano finora
al principio dell'unanimità dei proprietari e considerate peraltro impossibili da cambiare. In sintesi: chi non
è soddisfatto della ripartizione delle spese potrà proporre in assemblea la modifica per ottenere la
maggioranza necessaria. La modifica ha effetto solo ai fini della ripartizione delle spese e non dei diritti di
proprietà e, pertanto, chi non sarà d'accordo con la nuova tabella potrà impugnarla per errore tecnico
legato ai calcoli (ad es. dei metri quadrati). La formazione delle nuove tabelle secondo questa sentenza
della Cassazione prevede la maggioranza di 501 millesimi e dei partecipanti all'assemblea (oggi invece è
ancorata sull'unanimità dei consensi).
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 170
ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA
Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2010, che si pubblicano ai
sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54
della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli
indici relativi al corrispendente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
10A08869
CO.CO.PRO. – CO.CO.CO. : chi di noi aziende non ne è afflitto?
L'afflizione, ovviamente, nasce dall'insicurezza perché, magari uno ce la mette tutta per non sbagliare
(traduzione di non farsi "prendere in castagna" dal fisco), però poi questi ne osserva diversamente....
L'argomento di cui al titolo prende lo spunto da un articolo de IL SOLE 24 ORE del 9 agosto, in quanto una
sentenza del tribunale di Bergamo ripropone l'annoso tema-problema dell'inquadramento. Al di là di
quanto poi ne spiegheremo di tali motivazioni, riteniamo tuttavia utile apporre quanto lo stesso quotidiano
ha voluto ricordarci sulle distinzioni tra le varie tipologie di contratto, nelle quali ha opportunamente
inserito un "memo" sulle altre (prestazioni occasionali e lavoro autonomo occasionale).
La sentenza (n.416 del 20.05.2010) in breve: il Tribunale ha sancito che neanche la certificazione di un
contratto di lavoro a progetto può "assicurare" la sua genuinità rispetto al riconoscimento della natura
autonoma del rapporto.
In sostanza, il problema è sempre lo stesso: il (labile) confine che, stante la natura ibrida tra lavoro
subordinato e quello autonomo, passa tra le due fattispecie di opus. Infatti, nel caso della sentenza, dove il
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
lavoratore chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro (egli effettuava
attività di consegna di giornali) seppure inquadrato come "contratto a progetto". Il giudice ha addirittura
invalidato la certificazione dello stesso che, pure, era stata emessa dalla commissione cui le parti avevano
sottoposto il controllo delle clausole negoziali. A nulla è valsa tale certificazione perché, di fatto,
l'esplicazione del rapporto di lavoro si è svolta in modo differente rispetto a quanto indicato nel documento,
risultando incompatibile rispetto al suo inquadramento come LAVORO AUTONOMO.
Le caratteristiche distintive
LAVORO A PROGETTO
Normativa di riferimento
 Articoli 61-69 Dlgs 276/2003
Contenuti e caratteristiche
 Prestazione a favore di un
committente e riconducibile
a uno o più progetti di
lavoro o fasi
 Nessun
vincolo
di
subordinazione e gestione
autonoma del progetto
 Nessun impiego di mezzi
organizzati
 Coordinamento
della
prestazione
col
committente
CO.CO.CO
Normativa di riferimento
 Articolo 61, comma 3, Dlgs
276/2003
Contenuti e caratteristiche
 Attività di collaborazione
rese a fini istituzionali in
favore delle associazioni e
società
sportive
dilettantistiche affiliate alle
federazioni riconosciute dal
Coni
 Forma scritta ed elementi
di cui all'articolo 62 Dlgs
276/2003
 Esclusi
agenti
e
rappresentanti
e
chi
esercita
professioni
intellettuali (iscritti agli albi)
Disciplina previdenziale
 Iscrizione alla Gestione
separata Inps (circolare Inps
9/2004)
 Contribuzione a carico 1/3
collaboratore
e
2/3
committente (aliquota del
26,72% per la generalità, del
17% per iscritti ad altre
forme
di
previdenza
obbligatorie e titolari di
pensione)
 Componenti degli organi di
amministrazione e controllo
delle società
 Percettori
pensione
di
vecchiaia
 Caratterizzate
da
coordinamento
col
committente
e
continuatività del rapporto
 Aumento progressivo delle
aliquote (articolo i, comma
79, legge 247/2007)
Disciplina assicurativa
 Assicurazione Inail (circolare
Inail22/2004)
 Premio a carico per 1/3
collaboratore
e
2/3
committente
Disciplina fiscale
 Reddito assimilato a reddito
da
lavoro
dipendente
(articolo 50 Tuir)
Adempimenti
committente
del
Disciplina
previdenziale,
assicurativa e fiscale
 Si veda il lavoro a progetto
Adempimenti
del
committente
 Si veda il lavoro a progetto
 Comunicazione online di
instaurazione
(nota
ministero
Lavoro
14/02/2007); registrazione
sul Lul, fatta eccezione per il
calendario delle presenze,
Uniemens-Cud
Particolarità
 È possibile stipulare un
contratto di lavoro a
progetto con un soggetto
munito di partita Iva,
purché l'attività non rientri
nell'attività
autonoma
ordinaria
(interpello
ministero Lavoro 65/2008)
Novità collegato lavoro
 Nessuna
 Compatibilità tra co.co.co e
incarico che determini
l'esercizio di poteri direttivi
nei confronti di persona le
dipendente
del
committente
(interpello
ministero Lavoro 8/2009)
Particolarità
Novità collegato lavoro
 Nessuna
 Salvo che il compenso
complessivamente
percepito nell'anno non
superi i 5mila euro
 Requisito
del
coordinamento ma non
della continuità
 È esclusa l'applicabilità della
disciplina del lavoro a
progetto
Disciplina
previdenziale,
assicurativa e fiscale
 Si veda il lavoro a progetto
Novità collegato lavoro
 Nuova tipologia per le
prestazioni rese nell'ambito
dei servizi di cura e
assistenza alla persona (nel
limite di 240 ore annue per
committente nel rispetto
del tetto dei 5mila euro
annui per committente)
Disciplina previdenziale
 Escluse da contribuzione
per redditi annui fino a
5mila euro
 Soggette al supera mento
dei 5mila euro annui, sulla
quota eccedente (circ. Inps
103/2004)
Disciplina assicurativa
 Non
soggette
Inail22/2004)
PRESTAZIONI OCCASIONALI (MINI CO.CO.CO)
Normativa di riferimento
 Articolo 61, comma 2, Dlgs
276/2003
Contenuti e caratteristiche
 Rapporti di durata non
superiore a 30 giorni
nell'anno solare
Adempimenti a cura del
committente
 Si veda il lavoro a progetto
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Normativa di riferimento
 Articolo 2222 del Codice
civile
Contenuti e caratteristiche
 Mancanza
di
coordinamento e continuità
della prestazione
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(circ.
Disciplina fiscale
 Articolo 67, lettera l) del
Tuir: ritenuta d'acconto
Irpef del 20%
Adempimenti
committente
 Nessuno
a
cura
del
Novità collegato lavoro
 Nessuna
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
IL D.LGS 106/2009 E LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Sappiamo tutti, forse, che tale "106", meno conosciuto del "famoso" 81/08 ha, tuttavia, apportato molte
innovazioni e, tra le principali – che qui vorremmo ricordare anche in relazione ad alcune perplessità di
quesiti posti all'associazione – vi sono quelle dell'art.44 che modifica proprio l'art.71 del T.U. sulla sicurezza
di cui l'Union si sta occupando, non da oggi, in relazione alle verifiche assegnate a "soggetti pubblici e
privati" i quali, seppure sfumatamente s'identificherebbero con gli Organismi, Notificati e Abilitati, tuttavia
– misteriosamente – non sono indicati come tali. L'analisi è lunga, ai fini dei possibili intendimenti del
legislatore del Ministero del Lavoro, ma non ne rileviamo in questo specifico "pezzo".
Riconducendoci quindi al suddetto art.44, questi evidenzia in particolare l'importanza dell'informazione,
della formazione, dell'addestramento, delle linee guida e delle buone prassi per quanto riguarda l'utilizzo di
tali attrezzature ove peraltro, ricordiamo, rientrano non pochi prodotti.
Viene chiarito che non è consentito l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se i lavoratori non sono
formati, informati ed (adeguatamente) addestrati. Un ulteriore accento è posto sulla necessità di controllo
e verifica dell'efficienza delle attrezzature; il correttivo specifico, infatti, che gli interventi di controllo
(previsti al comma 8 del citato "71") non sono da assimilare alle attività di verifica periodica obbligatoria di
cui al comma 11 di tale stesso articolo le quali rimangono quindi azioni distinte.
Le verifiche possono essere effettuate, non solo dall'ex Ispesl oggi Inail, e dalle ASL, ma anche da organismi
privati (non, vivaddio, da "soggetti", come il nuovo modello di proposta di decreto dell'art.71 vuole
coniare): ovviamente, gli Organismi privati, non sic et simpliciter, devono essere in possesso di requisiti ad
hoc (verificatori in grado di dimostrare la sufficiente padronanza di conoscenza tecnica per l'effettuazione
del corretto e complessivo controllo dell'attrezzatura).
Chiariamo infine un altro aspetto: in caso di controlli, l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti
che incidano sulle caratteristiche costruttive di tali attrezzature di lavoro, ma unicamente provvedimenti
che regolino il loro utilizzo in sicurezza.
SISTRI
Premesso che per le attività di micro raccolta – che dovrebbero riguardare le piccole aziende come noi
Organismi – non si applicano i termini temporali di comunicazione dei dati di movimentazione dei rifiuti, si
comunica tuttavia che il "SISTRI" dal 1° ottobre 2010 diventa operativo.
La G.U. infatti del 13 luglio scorso ha pubblicato il decreto 9 Luglio 2010 ("Modifiche ed integrazioni al
decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi
dell'art.189 del D.Igs n.152/2006 e dell'art. 14.bis del D.L. n.78/2009, convertito, dalla legge 102/2009"), il
quale unifica e sposta, appunto, al 1° di ottobre l'operatività del SISTRI.
Accanto alla proroga di tale operatività del sistema per tutti gli iscritti, senza più differenziazione in base al
numero dei dipendenti (> 0 < 50 dipendenti), le altre principali novità riguardano:
-la proroga al 12 settembre per la consegna delle chiavette USB e delle "Black box"
-la riapertura dei termini di presentazione della domanda di autorizzazione da parte delle officine per
l'installazione delle "black box"
-i dispositivi USB che devono essere tenuti presso l'unità locale o la sede dell'impresa e a disposizione
dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta
-i contributi annuali per i piccoli produttori
-i quantitativi di produzione annua di rifiuti pericolosi e NON pericolosi – che di fatto sono stati raddoppiati
– per potersi avvalere delle organizzazioni di categoria e delle loro società per adempiere agli obblighi
previsti dal SISTRI
-la tempistica per la compilazione del registro cronologico
-la definizione di cosa si intende per "dipendenti" e modalità di calcolo
-la definizione di associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale.
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Da:
Data:
A:
Oggetto:
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mercoledì 8 settembre 2010 12:50
UNION Segreteria;
QUESITI
Spett.le UNION
Formulo i seguenti quesiti per cui attendo, cortesemente, URGENTE risposta:
1- le dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici, rilasciate ai sensi del DM 37/2008 art. 7
comma 6, possono essere emesse dall’Organismo su impianti terzi? (trattasi i realtà di una accurata
verifica accompagnata dalla dichiarazione finale).
2- la valutazione dei rischi sugli ascensori, effettuata a sensi del DM 23 luglio 2009 (UNI EN 81-80) su
impianti installati e messi in esercizio prima del 24 giugno 1999, è equiparabile al collaudo degli
impianti medesimi?
Saluti
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Roma, 08.09.2010
Spett. XXXXXXXXXXXXXXX Srl
Oggetto: risposta ai quesiti (e-mail 08.09.2010)
Si premette che per ambedue i quesiti, la risposta è negativa:
1)
Quanto, alle “dichiarazioni di rispondenza” queste devono/possono essere rese da un
professionista iscritto all’Albo Professionale (per le specifiche competenze tecniche richieste).
È peraltro da escludere che un “Organismo” anche nel caso in cui avesse alle dipendenze il
suddetto tecnico quale verificatore, possa emettere il tipo di certificazione di cui sopra, anche
perché nelle attribuzioni dell’O.A. rientrano solo quelle di cui alla verifica di impianti del DPR
462/01 che con l’art. 7 e peraltro l’intera legge 37/08 ha attinenze indirette e, quindi, non
specifiche della “dichiarazione di rispondenza”.
2)
Atteso che gli impianti installati prima del 24/6/1999 erano stati oggetto di specifico
provvedimento legislativo in ben due occasioni (l’ultima una indispensabile proroga finale) a
firma dell’allora Ministro Marzano, ai fini della possibilità di usufruire della “sanatoria”, oggi
tali impianti (circa 10.000 da una indagine UNION del 2007) sono fuori dalla possibilità di
collaudo.
Tuttavia, la “valutazione del rischio” è a sé stante e non può essere mai equiparata al collaudo
vero e proprio.
Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
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Roma, 15.09.2010
Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Egregio Sig.
Dr. G. Nicola BABINI
ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33
48018 Faenza (RA) ITALY
Oggetto: corsi di formazione e professionalizzazione.
Nel ringraziare anche la Dott.ssa Fiorini di quanto pervenuto all'Associazione in tema di
informazione/documentazione dei corsi che, opportunamente e puntualmente, ECO Certificazioni SpA ha
organizzato e continuerà peraltro ad effettuare, la presente intende sottolineare la complessiva
importanza dell'addestramento anche in relazione a possibili future nuove prospettive di operatività agli
Organismi o, sotto altre burocratiche denominazioni, quali "soggetti abilitati".
L'UN.I.O.N. apprezzando tale sforzo prodotto esterna ad ECO ed alla sua organizzazione il
sincero apprezzamento che non mancherà peraltro di essere maggiormente evidenziato attraverso la
pubblicazione di questa stessa missiva nell'organo mensile di informazione NewsLiftLetter (uscita di fine
settembre).
L'occasione, anzi, è maggiormente significativa della volontà di collaborazione che si potrebbe
aprire, utilizzando gli stessi vari docenti, essendo noto che l'associazione organizza per gli iscritti analoghi
incontri di complessiva e specifica cultura formativa, quindi nell'intento di possibile economia che dal
numero dei corsi stessi e fermo restando ogni e qualsiasi separazione di riconoscimento materiale dovuto
ai docenti stessi, consentirebbe il migliore, maggiore, obiettivo.
Grazie della cortese attenzione.
L'occasione mi è particolarmente gradita per porgere sinceri, cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.
A seguito di richieste di informazioni di Associati UNION, la Segreteria è stata incaricata dal Presidente
di ottenere chiarimenti da parte di ECO Certificazioni (ricordiamo che con il Dott. Babini Dirigente dello
stesso Organismo esiste un ottimo rapporto umano e professionale consolidatosi nel Comitato di Area
PCVC Confindustria SIT di cui egli è Presidente) e pertanto il Dott. Babini è stato gentilissimo nel fornirci
le spiegazioni.
In appresso troverete la locandina di tali corsi; ovviamente gli associati che hanno richiesto i chiarimenti
li hanno ottenuti.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
SRDAI, PILERI ED…..IO.
Pur essendo iscritto al Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali da oltre trent'anni, non partecipavo
alle assemblee da molti anni. Quest'anno però ho sentito il bisogno di ascoltare, oltre a quello di salutare
vecchi, di nome ed ormai di fatto, amici, carieristicamente più importanti di me i quali, peraltro, mi hanno
spesso chiesto di entrare a far parte di…… oppure di……. sfruttando la mia esperienza in alcuni campi
professionali specifici. Ma, ormai, missa est.
Non sapevo tuttavia che anche Stefano Pileri, Presidente di Confindustria Servizi Tecnologici ed Innovativi,
colà anch'io iscritto come UN.I.O.N., nel Comitato di Area Prove Controlli
Valutazioni Certificazioni, fosse invitato-relatore e così mi sono trattenuto per
l'ultimo suo intervento del pomeriggio. Egli ha parlato di difficoltà nel settore
dell'innovazione, seppure in tono più sfumato rispetto ai precedenti
interlocutori, riferendosi alla natura parzialmente diversa ove sono presenti.
Ha, sostanzialmente non unendosi al coro, manifestato un certo ottimismo,
tuttavia non nascondendo che per la realizzazione di una nuova generazione di
rete ICT, in grado di mettere il nostro Paese al pari di altri più avanzati
(elemento incisivo della competitività), sia quello – oggi impossibile – di porre
mani al portafogli, investendo dai 7 agli 8 "miliarducci" di euro che lo Stato –
ovviamente – è nelle non condizioni di affrontare.
Per la cronaca aggiungo che i posti a sedere del pur grande Auditorium
Fintecna non sono bastati a contenere tutti i partecipanti a questa Assemblea
2010 e, tra quelli in piedi, vi ero anch'io arrivato già a lavori iniziati.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
ALBERONI – Corriere della Sera del 13.09.2010
Qualcuno si sarà accorto che ho una stima, profonda, nei riguardi di Alberoni, tuttavia vorrei poter
esternare ciò che mi ha fatto pensare, leggendone, ma non si può dire, perché parlandone, il discorso
andrebbe ad alcune persone, amici e meno amici ed inevitabilmente rischierei non solo il confronto,
acceso, della contrapposizione dei punti di vista ma, forse, anche, la perdita della stessa amicizia o, per
gli altri, della frequentazione. E me ne dispiacerebbe. Meglio tacere e, d’altronde, ognuno si potrà fare
un giretto introspettivo personale, deducendone oggettivamente o meno (?).
13 settembre 2010
Chi non ha passioni forti, avrà una vita incolore
Francesco Alberoni
La creazione, l'invenzione passano sempre attraverso una crisi, una messa in gioco di se stessi. Nel recente
film di Aronofsky, Black Swan, la ballerina è bravissima sul piano tecnico, ma per raggiungere la perfezione
deve vivere una crisi profonda, uscire da sé, incontrare il dramma, morire e rinascere. Ma tutti noi
affrontiamo il problema a partire dall'infanzia quando la maestra ci interroga. Molti pedagogisti sono
contrari agli esami perché dicono che sono traumi. E' vero sono traumi, ma sono indispensabili proprio
perché ti costringono a domandarti cosa vuoi e a prendere coscienza di ciò che fai.
Ci sono delle persone che, nel corso della loro vita, non cambiano modo di pensare, di sentire, talvolta
nemmeno lavoro. Una vita prudente, dove tutto viene tenuto sotto controllo, senza rischi, senza colpi di
testa, in cui il bisogno di emozione e di passione vengono soddisfatti stordendosi di musica in discoteca
oppure in un comizio o nel tifo sportivo. Questo tipo di persone, qualunque mestiere facciano, il
funzionario, il filosofo o il politico, non possono inventare, non possono creare.
Il cambiamento, l'innovazione, le creazioni maturano sempre nella sofferenza, nel disagio, nella solitudine.
La ragazza che non sopporta di vivere nel piccolo paese in cui si sente prigioniera a un certo punto si ribella,
scappa, mette in gioco tutta se stessa, rischia di venire distrutta, ma solo accettando quel rischio può
rinascere. Lo scienziato che segue una strada totalmente nuova si distacca dagli altri che lo deridono e solo
dopo anni ammetteranno che aveva ragione. Come viene sempre deriso il capo politico o religioso che
mette in moto un movimento collettivo dando a gente sfiduciata la forza di ribellarsi, una dignità e una
meta. Ma lui può farlo solo se quella disperazione, quella lacerazione, quella rivolta l'ha vissuta dentro di
sé.
Le biografie dei grandi del passato ci lasciano spesso sconvolti e turbati perché vi troviamo dei mutamenti
imprevedibili, delle azioni che ci sembrano folli. Newton ad un certo punto si è stancato della fisica e si e
dedicato all'astrologia, poi si è messo a dare la caccia ad un falsario. Galileo, che era già un ribelle prima, ha
volutamente provocato tutti da vecchio scrivendo il Dialogo dei massimi sistemi. Goethe, Lawrence e
Nabokov hanno sconcertato perfino gli amici scrivendo opere rivoluzionarie molto tardi, talvolta prima di
morire, come una ultima liberazione dalle inibizioni che li imprigionavano.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Da:
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici - Segreteria
Data:
lunedì 2 agosto 2010 14:52
A:
[email protected]
Oggetto:
Convocazione riunione GdL- Ricerca europea e Piattaforme industriali - 17 settembre ore
10.30
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FEDERATE
AL PRESIDENTE DEL CNCT
Su indicazione della dott.ssa Laura Deitinger, Consigliere delegato della Federazione per la Ricerca europea
e le Piattaforme Industriali, è convocata la riunione del GdL in oggetto per il prossimo 17 settembre alle ore
10.30 presso la sede milanese di Assinform (e in videoconferenza con la sede romana della Federazione in
via Barberini 11).
L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte delle Piattaforme industriali, a valle delle
riunioni che si terranno i prossimi 7, 8 e 9 settembre a Bruxelles, nonchè per presentare una relazione del
Politecnico di Milano su PPP Future Internet e individuare le aree di interesse da sviluppare per
promuovere la più ampia partecipazione del Sistema Paese Italia.
Invitiamo le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione dell'informativa alle proprie imprese
associate, confermando le presenze entro il prossimo 10 settembre.
Ai fini preparatori dell'incontro, si invia documentazione informativa.
Con viva cordialità,
La Segreteria
-Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Via Barberini 11, 00187 ROMA
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
Piattaforme Tecnologiche Italiane
Cosa sono:
Sono delle “Strutture Aggregative Organizzate” che riuniscono, per il perseguimento di specifici obiettivi (in
via prioritaria la rappresentanza degli interessi italiani in Europa), tutti gli operatori italiani: industriali,
scientifici, e istituzionali.
Sono le aggregazioni che costituiscono il “Sistema Italia” in circoscritti e definiti ambiti.
Sono delle strutture aperte, costituite da tutti gli attori (Imprese, Università, centri di Ricerca, Istituzioni
Pubbliche, Fondazioni etc.) interessati a contribuire, in modo democratico, alla definizione degli obiettivi
del “Sistema Italia” in specifici ambiti delle Nuove Tecnologie e della Ricerca. (Es: “Il Sistema Italia delle
Nanotecnologie”; “Il Sistema Italia della Mobilità Elettrica”; “Il Sistema Italia della Biometria”; “Il Sistema
Italia dell’Infomobilità”; Etc.).
Struttura:
Sono delle realtà organizzate esclusivamente sul piano volontaristico, con divieto assoluto di gestire e
amministrare risorse economiche.
Non sono delle entità legali (associazioni, consorzi, società consortili, cooperative, etc).
Hanno l’unico obiettivo di approvare documenti di politica industriale nel campo delle Nuove Tecnologie e
della Ricerca che siano la sintesi e la convergenza sulle priorità per il Sistema Italia.
I partecipanti possono approvare un regolamento interno per il corretto funzionamento delle proprie
attività operative, rifacendosi a quanto previsto a livello Europeo per le ETP (European Technological
Platforms).
In linea di principio, essendo concepite come strutture organizzate dal basso verso l’alto e non viceversa,
sono aperte ai contributi e alle proposte di tutti i propri aderenti, che saranno opportunamente sottomesse
al voto.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Decidono sempre a maggioranza degli aderenti e le decisioni sono sempre vincolanti indipendentemente
dalla percentuale con la quale sono state assunte. I partecipanti possono decidere di attribuire pesi diversi,
nelle
votazioni, alla componente industriale rispetto a quella scientifica (in Europa mediamente il rapporto è
80/20).Non possono aderirvi le persone fisiche.
Caratteristiche:
Bottom Up
Partecipazione diretta dei soggetti interessati non di loro intermediari. Le associazioni di primo livello
possono partecipare per svolgere funzioni di coordinamento a patto che i propri iscritti rappresentati,
partecipino e aderiscano direttamente.
Orizzontali
Costituite da tutti i soggetti interessati all’obiettivo che operano sul territorio italiano: Imprese, Università,
centri di Ricerca, Istituzioni Pubbliche (Ministeri e Regioni), Fondazioni etc.
Attività:
Il destinatario delle attività delle Piattaforme è l’Europa.
L’attività operativa si articola in due macro ambiti:
Rappresentanza
 Identificare le priorità per il Sistema Italia
 Scegliere la strategia per conseguirle
Implementazione
 Scegliere i Progetti a cui partecipare come Sistema Italia
 Scegliere le modalità operative per la gestione dei Progetti
Governance:
Gruppo di Coordinamento
Organizzato secondo le scelte di ciascuna Piattaforma, sovrintende alle attività dell’aggregazione e
provvede alle convocazioni ad intervalli definiti, per la discussione e approvazione dei diversi documenti.
Autorità
Soggetto istituzionale molto autorevole sopra le parti per l’assolvimento delle funzioni di:
 Controllo della regolarità delle decisioni assunte
 Interfaccia con il Sistema delle Istituzioni Pubbliche italiane e straniere
Punti di Forza:
Questo modello organizzativo è estremamente efficace per i seguenti motivi:
1. Il “focus” delle azioni è rivolto sui pochi obiettivi considerati prioritari per la crescita e lo sviluppo
della Ricerca legata alla tecnologia, e non sui soggetti partecipanti.
2. I soggetti, provenendo da settori diversi conferiscono all’aggregazione un valore aggiunto di
esperienza e di “vision” sul futuro
3. Sono aperte all’ingresso del maggior numero di player interessati all’adozione della tecnologia. “Più
si è, meglio è”. Generalmente sono composte da almeno il 90% dei soggetti nazionali interessati
all’obiettivo di Ricerca individuato.
4. Utilizzano il modello aggregativo a “croce” integrazione Verticale: Grande, Media e Piccola Impresa
e integrazione Orizzontale: Università, Centri di Ricerca e Istituzioni.
Inclusività:
Le Piattaforme Tecnologiche Italiane, per la loro natura di “Facilitatori ed Integratori di Sistema” e per le
motivazioni sopra esposte, non hanno mai un comportamento conflittuale e tanto meno competitivo con
gli altri soggetti di Rappresentanza presenti sul Mercato. Tutte le azioni svolte a oggi hanno dimostrato di
avere effetti esponenzialmente maggiori se attuate in collaborazione e sinergia con tutti i soggetti che a
diverso titolo insistono sullo stesso obiettivo.
La Vision Europea:
Di seguito si elencano per punti, degli estratti di alcuni documenti Europei, sulle Piattaforme Tecnologiche.
1. To be effective, the platform approach is inclusive and mobilizes the efforts of all key stakeholders.
These typically include:
 Industry (large, medium and small, embracing the whole production and supply chain)
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010

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7.
Public authorities (given their role of policy-makers and funding agencies, as well as promoters
and consumers of technologies)
 Research institutes and the academic community
 Financial community (e.g. Venture capital organizations and the European Investment Bank)
The defining characteristics of Technological Platforms are:
 Its key goals contribute to European growth, competitiveness and sustainability objectives
 Timely development and deployment of new technologies that offer the potential of radical
change in one or more industrial sectors
 Technology development to meet different policy objectives with a view to sustainable
development
 New technology-based public goods and services with high entry barriers and uncertain
profitability, but which offer significant economic potential
 Achieving the necessary technological breakthroughs to remain at the leading edge in high
technology sectors that have significant strategic and economic importance
 Renewal, revival or restructuring of traditional industrial sectors
 Interactions with and positive impact on a wide range of Community policies (e.g. industrial
policy, sustainable development, economic and societal issues, regional policy)
 Clear commitment from industry and strong involvement from Member States
 Representation from a wide range of stakeholders (e.g. large industries, SMEs, NGOs, financial
institutions, civil society, Member States)
 Addressing topics of recognized importance and of a vertical nature
 A technology platform is the most appropriate approach to achieve the desired outcome
The lifecycle of a Technology Platform:
While each technology platform has its own origins and approach and its own particular way of
working, they normally follow a “three-stage” development process:
 Stage 1: Stakeholders getting together in order to establish their “vision” for the future
development of the field concerned and to set up the technology platform;
 Stage 2: Stakeholders define a Strategic Research Agenda setting out their common views on
the necessary medium to long term research, development and demonstration needs for this
technology;
 Stage 3: Implementation of the Strategic Research Agenda - for which, in many instances, it is
anticipated that significant public and private investments will need to be mobilized.
The European Commission encourages this bottom-up, industry-led approach, for example through
active participation as an observer in many platforms and by playing a guiding role, where
necessary.
The Commission services follow developments within technology platforms and, where
appropriate, use their input in the course of developing European research policy.
The Commission holds seminars with the industrial leaders of technology platforms. The objective
is to share experiences and best practice and promote synergy between the technology platforms
whenever this adds value to their work.
Technology Platforms Factors for success are:
 Industry-led with growth and competitiveness goals (Lisbon objectives and beyond)
 Flexibility: no “one size fits all”
 Openness and transparency: clear rules of participation
 Wide stakeholder involvement (industry, public authorities, research community, regulators,
civil society, operators, users and consumers)
 Real Community added value - significant benefits for a wide range of policies (environment,
transport, energy, information society etc.)
 Strong commitment of national authorities
 Operational focus from an early stage
 Consider financial aspects at an early stage
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010

Mobilization of a range of public and private funding sources (National, regional and private
research funding, Community Framework Programmes, Structural Funds, EIB, EUREKA).
 Education & Training ; dissemination
8. The Commission is encouraging this bottom-up, industry-led approach to defining medium to longterm research needs through:
 Its active participation as an observer in many of the platforms;
 Playing a guiding role where necessary;
 Providing limited Community financial support for operational entities (for example a
Secretariat) to some of the platforms where their objectives and activities correspond closely
with the thematic areas of the current 6th RTD Framework Programme (FP6); and
 Maintaining the Community’s sponsoring role through the continued funding, where
appropriate, of collaborative research projects in many of the areas concerned.
 Whilst not bound by the views of technology platforms, the Commission services are closely
coordinating their activities in this area, monitoring developments on an ongoing basis and,
where appropriate, using their deliverables in the course of developing research policy.
9. Operational Activities:
Stage 1: Stakeholders getting together
 How the platform was / is being set up and its formal launch
 Stakeholder profile (main industries, academic community, financial community, NGOs,
regulatory bodies, consumers and users, public authorities etc.)
 Structure and governance
 Activities (participants, Community support etc.)
Stage 2: Stakeholders define a Strategic Research Agenda
 Methodology
 Timing, updating
 Summary content and structure
 Strategic approach (short, medium and long-term research needs, alignment of the SRA to
competitiveness and other Community policies, deployment strategy)
 Consensus building, consultation process
 Interests of public authorities (Member States, “Mirror” groups, European Commission,
other EU Institutions)
 Budget and financial engineering (estimated costs for implementation of the SRA, public
and private contributions, leverage of private investment, potential implementation
mechanisms)
 Communication strategy (openness, transparency, communication, documentation)
 Education and training issues
Stage 3: Implementation of the Strategic Research Agenda
 Operational focus / concrete projects (scale of research effort underway, notable projects
already brought within the platform framework)
 Industrial orientation
 Commitment of stakeholders (industry, public authorities, financial community etc.)
 Outlook towards building a long-term public-private partnership
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
28 luglio 2010
Per gli ascensori «lenti» cambio di regole sui collaudi
Enzo Fornasari
Ora gli ascensori italiani seguono le regole europee. Con il Dlgs 27 gennaio 2010 n. 17 di attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16 CE relativa agli ascensori»,
l'Italia aveva recepito la nuova direttiva europea sulle macchine abrogando la precedente direttiva
98/37/CE e con essa il relativo decreto di recepimento Dpr 459/96. Purtroppo, però, una parte del
recepimento che riguardava la modifica della Direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori era stata rimandata
a un successivo provvedimento. Questo fatto aveva lasciato il mercato e gli utilizzatori in attesa. Ora il
nuovo Dlgs rende pienamente funzionante e operativa la direttiva stessa.
In particolare, con il nuovo provvedimento all'esame del consiglio dei ministri vengono modificati alcuni
articoli del Dpr 162/99 di recepimento della direttiva ascensori.
La grossa novità consiste nel fatto che gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15
m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori. In tal modo la barriera tra ascensori e
macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche),
bensì la velocità: - se essa è minore o uguale di 0,15 m/s siamo nel campo della direttiva macchine se la
velocità è maggiore di 0,15 m/s, siamo nella Direttiva ascensori. Infatti sul mercato si stanno diffondendo
nuove piattaforme elevatrici a norma 2006/42/CE, veri e propri "ascensori" che rispetto a quelle costruite
nel passato, offrono, per esempio, il vantaggio di avere anche le porte in cabina e di conseguenza comandi
non più a "uomo presente" ma con pulsanti a rilascio, come gli ascensori.
Ciò significa che avremo "ascensori lenti" che dovranno seguire le procedure e l'analisi dei rischi proprie
della direttiva macchine e "ascensori non lenti" che dovranno rispettare il dpr 162/99.
Va però osservato che le procedure di messa in esercizio degli impianti di sollevamento ("lenti" e "non
lenti") sono comunque unificate, essendo state incluse nel Capo II del Dpr 162/99 relativo agli ascensori. Il
nuovo provvedimento prevede, infatti, la modifica dell'articolo 12 del Dpr 162/99 includendo che al
Comune competente venga allegata la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore (secondo la
direttiva ascensori 95/16/CE) nel caso di "ascensori non lenti" ovvero la dichiarazione di conformità redatta
dal fabbricante (secondo la direttiva macchine 2006/42/CE), nel caso dei nuovi "ascensori lenti".
Resta l'obbligo di sottoporre tutti gli ascensori (lenti e veloci) a verifica periodica tramite Organismi
notificati abilitati dal ministero dello Sviluppo economico.
Il quadro
Il provvedimento
 Sarà all'esame del consiglio dei ministri di venerdì il decreto legislativo che di fatto rende operativa la
direttiva 95/16 CE relativa agli ascensori.
 Con il nuovo provvedimento vengono modificati alcuni articoli del Dpr 162/99 di recepimento della
direttiva ascensori.
La principale novità
 La barriera tra ascensori e macchine non sarà più la cabina bensì la velocità. In particolare, gli impianti di
sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più
degli ascensori così come previsto prima dal Dpr162/99.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
09 agosto 2010
L'impresa pagherà con i soldi attesi da enti locali e Asl
Arrivano nuove possibilità di monetizzazione dei crediti vantati dalle imprese verso la pubblica
amministrazione. A fronte della stretta sulle indebite compensazioni di crediti fiscali, la legge di conversione
della manovra ha introdotto, infatti, la facoltà di utilizzare crediti verso regioni, enti locali e enti del servizio
sanitario nazionale, per pagare debiti iscritti a ruolo. Le modalità di questa futura compensazione debiti
fiscali-crediti verso enti locali saranno stabilite dal ministero dell'Economia.
Certificazione
A partire dal 1° gennaio 2011, unitamente al divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli non
pagati, scatta, per le imprese che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, verso le regioni, gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, il diritto di
compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Il creditore, una volta acquisita l'apposita certificazione circa l'esistenza e l'esigibilità del credito, prevista
dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 185/08 (norma che viene modificata dalla manovra), potrà
utilizzarla quale titolo per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. Quest'ultima disposizione prevede che le regioni e gli enti locali certifichino ai propri creditori che lo
richiedano, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
L'attestazione deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta del creditore.
La compensazione con il debito iscritto a ruolo è condizionata all'esistenza e alla validità della certificazione
del credito verso l'ente pubblico. I termini e le modalità di utilizzo di questi crediti saranno stabiliti da un
successivo decreto ministeriale, per la cui emanazione non viene comunque previsto un termine temporale.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'incaricato della
riscossione l'importo compensato dal contribuente, entro sessanta giorni, l'agente della riscossione
procederà, in base al ruolo, ad effettuare la riscossione coattiva nei confronti dell'ente pubblico debitore,
applicando le ordinarie disposizioni del Dpr 602/73.
L'estensione
Nella prospettiva di rendere efficace la possibilità di compensazione, la manovra modifica l'articolo 9 del Dl
185/08, estendendo agli anni successivi al 2009 le disposizioni in precedenza limitate al biennio 2009-2010,
e introducendo le regole per la certificazione dei crediti anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale
(Ssn). Anche le modalità di attuazione di questa norma (in particolare le condizioni per assicurare che
l'operazione di compensazione riguardante il Ssn sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica) saranno stabilite da un successivo decreto del ministero dell'Economia.
In precedenza
Già l'articolo 117 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/06) aveva previsto, in generale,
che i crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione per contratti aventi per oggetto lavori
pubblici. La disposizione (recependo la precedente legge 109/94 e il Dpr 554/99) ha esteso la disciplina
della cessione dei crediti d'impresa (legge 52/91 sul factoring) ai crediti vantati dalle imprese verso la Pa a
fronte di contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori.
Le guide Norme e Tributi
31 gennaio 2010
Azienda Fisco e Società
Dal 1° novembre – Il bilancio viene approvato in tre tempi
Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/36/CE consente un lungo periodo di preparazione
alle società destinatarie delle sue norme.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
La nuova disciplina (fatta eccezione per le disposizioni sulla "società di gestione accentrata", in vigore
subito dopo l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione della legge in
«Gazzetta Ufficiale») viene resa applicabile «alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato
dopo il 31 ottobre 2010».
Le assemblee di bilancio della prossima primavera saranno ancora da svolgere con il "vecchio rito".
Le società che intendano tenere assemblee verso fine 2010 dovranno considerare che le modalità di
pubblicazione dell'avviso di convocazione dei soci non saranno più quelle in vigore oggi ma che occorrerà
procedere (se si tratta di un avviso diramato, come detto, dal 1° novembre 2010 in avanti) mediante
pubblicazione dell'avviso sul proprio sito internet (nel rispetto dei nuovi termini prescritti dalla legge) e
seguire le altre modalità che la Consob intenderà indicare in un regolamento da emanare entro sei mesi (in
base al nuovo articolo 125-bis del Tuf).
Se si tratta di assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo, il nuovo comma 1-bis
dell'articolo 147-ter del Tuf dispone che:
 le liste vanno depositate presso l'emittente entro il 25esimo giorno precedente la data
dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione;
 le liste vanno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società
e con le altre modalità che la Consob intenderà stabilire con proprio regolamento almeno ventuno
giorni prima della data dell'assemblea;
 la percentuale minima di possesso azionario che legittima la presentazione delle liste deve essere
"fotografata" il giorno nel quale la lista viene depositata presso l'emittente;
 la certificazione che attesta questa percentuale minima di possesso azionario può essere
presentata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine disposto per la
pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Nuove regole anche per le assemblee di bilancio convocate dal 1° novembre 2010 in avanti.
Sono tre gli eventi da coordinare; tre i termini da rispettare:
 la comunicazione della bozza di bilancio dal consiglio di amministrazione ai sindaci e alla società di
revisione;
 la pubblicazione dei documenti finanziari;
lo svolgimento dell'assemblea.
Secondo il nuovo comma 1-ter dell'articolo 154-ter del Tuf, il progetto di bilancio d'esercizio (insieme con la
relazione sulla gestione) va comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione
almeno quindici giorni prima della pubblicazione sul sito internet della società della "relazione finanziaria
annuale", delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale di cui all'articolo 153 del Tuf.
La data di questa pubblicazione sul sito internet della società deve precedere di almeno ventuno giorni
quella di svolgimento dell'assemblea.
A decorrere dalla data di pubblicazione in internet, i documenti vanno messi a disposizione presso la sede
sociale (e si debbono seguire le altre eventuali regole disposte da Consob con proprio regolamento).
03 luglio 2010
Pa. Il ministro Brunetta censura 186 amministrazioni
Tagli in busta per i dirigenti degli uffici senza la «Pec»
Gianni Trovati
Il ministero dello Sviluppo economico e i monopoli di stato, regioni come il Lazio o la Sicilia, e poi province,
comuni, università e Asl. Sono 186 le pubbliche amministrazioni inserite nella lista nera della Funzione
pubblica perché non hanno ancora attivato i propri indirizzi di posta elettronica certificata, e che di
conseguenza devono prepararsi ad accogliere gli ispettori di Palazzo Vidoni.
«Le amministrazioni inadempienti non hanno alcun alibi», attacca il ministero guidato da Renato Brunetta,
ricordando che sono ormai cinque gli anni passati da quando il codice dell'amministrazione digitale ha
istituito l'obbligo di aprire le caselle Pec per dialogare con professionisti e cittadini.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Otto mesi sono poi trascorsi dalla riforma del pubblico impiego, che ha rafforzato l'obbligo e istituito le
sanzioni per tagliare delle amministrazioni inadempienti, e due mesi dal Pec-day che ha lanciato
ufficialmente il dialogo elettronico fra Pa e cittadini. Nonostante questo, sono molti gli uffici pubblici che
hanno ostinatamente continuato a ignorare il nuovo strumento; nella lista nera stilata da Brunetta ci sono
io amministrazioni centrali, 7 regioni (Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta), 23
province, 26 comuni capoluogo (il più grande è Napoli), 56 università (compresi, paradossalmente, quasi
tutti gli atenei telematici) e 74 aziende sanitarie locali.
Per loro - ricorda la Funzione pubblica - ci sono in serbo le nuove sanzioni che affibbiano un «voto»
negativo ai dirigenti delle strutture senza Pec e quindi sforbiciano la loro retribuzione di risultato.
Attivare la casella, però, non basta.
Nonostante le pigrizie di alcuni, il censimento di Indice-Pa dice che sono 11 mila le amministrazioni con la
Pec, e 18mila le caselle attivate; molti dei professionisti si rivolgono alla Pa, però, lamentando che dietro
alla casella spesso manca un'organizzazione degli uffici in grado di rispondere alle istanze telematiche (si
veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno). Un problema, questo, richiamato anche dalla Funzione pubblica, che
spiega come «molte amministrazioni detengano da diverso tempo gli indirizzi di Pec ma si rifiutino di
pubblicarli per non dover poi riorganizzare i propri uffici nell'azione di risposta tempestiva». Le sanzioni
sono in serbo anche per loro.
Il nodo, secondo molte delle categorie che lavorano più a stretto contatto con l'amministrazione pubblica, è
anche nella disciplina, che impone una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo: un bacino
che rischia di essere troppo ampio per consentire risposte in tempi brevi.
I «disubbidienti»
10 Amministrazioni centrali
Tra cui il ministero dello Sviluppo economico e i Monopoli di stato
26 I comuni capoluogo
Tra cui Agrigento, Latina, Napoli, Novara, Perugia, Ragusa, Reggio Calabria, Urbino
56 Le università
Tra cui la Luiss di Roma e le università di Genova, Milano, Venezia e la Normale di Pisa
74 Asl
Tra cui T03, TO4 e TOS di Torino, Asl di Milano, Asidella provincia di Varese, Atto Friuli
7 Le regioni
Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta
23 Le province
Tra cui Arezzo, Bari e Cagliari
venerdì 25 giugno 2010
Agenzia delle Entrate. L'abrogazione non produce effetti
Regime supersemplificato per gli enti non commerciali
De Stefani Luca
Gli enti non commerciali possono continuare a tenere la contabilità con le modalità super semplificate del
decreto ministeriale 11 febbraio 1997, anche se il regime al quale questo era rivolto è stato abrogato nel
2008. Il chiarimento è arrivato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 58 di ieri, dedicata agli enti non
commerciali che applicano il forfait dell'articolo 145 bis, comma 1 del Tuir, ma estendibile anche alle
associazioni sportive dileltantistiche che hanno optato per il regime forfettario della legge 398/91.
Gli enti non commerciali, con le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 1 del Dpr 600/73, hanno
sempre assolto i propri obblighi contabili basandosi su quanto previsto per i soggetti in contabilità
supersemplificata (articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 662/96). Ci è previsto dall'articolo 20, comma
3 del Dpr 600/73. Il regime supersemplificato, destinato agli imprenditori individuali e ai lavoratori
autonomi di minori dimensioni, non prevedeva sconti sulle imposte dirette e sull'Iva, ma consentiva di
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
tenere la contabilità in maniera molto semplificata, con l'annotazione nel prospetto contabile, approvato
con il decreto ministeriale del ’97, non delle singole fatture attive e passive, ma in maniera riepilogativa:
mensilmente per le fatture attive, trimestralmente per quelle passive. Dal 1° gennaio 2008, però, questo
regime è stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore di quello dei minimi (articolo 1, comma 116 della
legge 244/07). Ci si chiedeva se gli enti non commerciali potevano continuare a usare la contabilità
supersemplificata.
Nella risoluzione di ieri, le Entrate hanno risposto positivamente. Gli enti non commerciali, oltre che i
soggetti che hanno optato per il regime della legge 398/91, possono continuare a utilizzare il prospetto,
approvato con il decreto ministeriale del ’97. Possono continuare ad annotare l'ammontare complessivo,
distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo, nei
registri previsti ai fini dell'Iva o nell'apposito prospetto riepiogativo. Possono anche annotare entro il
termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva l'importo complessivo imponibile mensile o
trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro degli acquisti o nel
prospetto riepilogativo. C'è la possibilità, infine, di conservare la documentazione degli altri costi di cui si
intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
domenica 6 giugno 2010
Casa. Nella manutenzione straordinaria salta la dichiarazione di inizio attività
Con la semplificazione il Durc resta nel cassetto
La regolarità contributiva non va attestata al Comune
Saverio Fossati
Guido Alberto Inzaghi
La semplificazione edilizia comincia a portare frutti. E almeno uno degli adempimenti a carico del
committente, l'invio del Durc in allegato alla dichiarazione d'inizio attività, è stato eliminato per la
manutenzione straordinaria. Più in generale, però, il taglio della burocrazia operata sugli interventi edilizi
minori rappresenta un indubbio vantaggio per gli operatori ma pone anche il problema di individuare
concretamente quali siano le singole opere che possono fare a meno della Dia.
Anzitutto, è bene ricordare che le opere liberalizzate dal Dl 40/2010 possono dividersi in tre categorie:
quelle completamente libere; quelle subordinate a semplice comunicazione; quelle soggette a
comunicazione accompagnata da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, che asseveri la
conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Nelle schede qui sotto
sono illustrati in concreto la casistica e gli esempi dei lavori più comunemente eseguiti.
Con la riscrittura dell'articolo 6 del Dpr 380/2001, però, si è persa la connessione con quanto indicato
all'articolo 90 del Dlgs 81/2008, che elenca tra gli allegati obbligatori alla Dia anche il Durc (Documento
unico di regolarità contributiva). Alcuni sostengono che la «comunicazione» abbia sostituito la Dia e quindi
il Durc andrebbe inviato ugualmente ma si tratta di un'interpretazione che non tiene conto della lettera
della norma. Certo, è prudente informarsi in comune per capire cosa in concreto vogliano gli uffici: del resto
gli altri adempimenti, soprattutto quelli a carico dell'impresa, restano in vigore, tra i quali quello della
regolarità contributiva.
Rispetto alla definizione dei singoli interventi edilizi si deve dire che le norme tecniche dei piani regolatori e
dei regolamenti edilizi locali, nel tentativo di agevolare gli operatori, spesso si spingono ad esemplificare le
varie tipologie degli interventi edilizi, stabilendo anche quale titolo occorra per ciascuna.
Si assiste cosi a situazioni peculiari, per cui varcato il confine tra due comuni il posizionamento delle pareti
mobili passa dalla categoria della manutenzione ordinaria a quella della manutenzione straordinaria, con
ogni conseguenza rispetto al titolo necessario per la loro esecuzione.
Proprio per ovviare a questa situazione, il legislatore ha chiarito, già con l'articolo 31 della legge 457/1978
e, oggi, con l'articolo 3, comma 2, del Dpr 380/2001, che le definizioni di legge degli interventi edilizi
prevalgono sulle disposizioni degli strumenti locali, che possono al più fornire una esemplificazione della
concreta casistica, senza mai poter mutare le categorie di legge, proprio perché è da esse che dipende
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l'individuazione del titolo necessario alla realizzazione dei diversi interventi, questione che non può certo
essere lasciata alla scelta delle singole amministrazioni comunali, non fosse altro che per le conseguenze
penali che ne derivano.
Il quadro
Opere realizzabili senza alcun
adempimento
Eliminazione di barriere
architettoniche, senza
realizzazione di rampe o di
ascensori esterni o alterazioni
detta sagoma dell'edificio;
Manutenzione ordinaria:
riparazione e sostituzione delle
finiture degli edifici e opere per
integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
Opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo, in aree
esterne al centro edificato e
aventi carattere geognostico,
escluse le attività di ricerca di
idrocarburi;
Movimenti di terra strettamente
pertinenti all'attività agricola o
agro-silvo-pastorate e interventi
su impianti idraulici agrari;
Serre mobili stagionati, senza
strutture in muratura, funzionali
all'attività agricola.
Istruzioni per l’uso
DOSSIER SNELLO
Stando alla lettera della norma,
come definita dal Dl 40/2010; per
i lavori di manutenzione
straordinaria il committente non
deve più trasmettere il
documento unico di regolarità
contributiva dell'impresa cui ha
affidato i lavori, perché questo
adempimento riguarda la Dia e
non la nuova «comunicazione»
Opere soggette a semplice
comunicazione
Interventi per soddisfare esigenze
contingenti e temporanee (messa
in sicurezza di edifici pericolanti o
di cantieri sospesi) e, comunque,
da rimuovere comunque entro
novanta giorni;
Pavimentazione e finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta
(stradine, parcheggi,
intercapedini interrate e non
accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali "tombati",
accessibilità sporadica);
Installazione di pannelli solari,
fotovoltaici, e termici, senza
serbatoio esterno, fuori da centro
storico;
Aree ludiche (piscine, campi da
tennis e calcetto) senza fini di
lucro;
Elementi di arredo delle aree
pertinenziali (come statue e
panchine).
DISCIPLINE IN CONFLITTO
Il problema delle normative
regionali preesistenti è risolvibile
con un'attenzione speciale, da
parte del Professionista, alle leggi
locali che vanno rispettate, finché
non verranno adeguate, anche in
relazione alla richiesta di un titolo
abilitativo specifico
Opere con comunicazione e
relazione assevera
Interventi di manutenzione
straordinaria, ossia le opere e le
modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché
per realizzare e integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici (un
bagno nuovo), sempre che non
alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Sono incluse
le opere per l’apertura di porte
interne o lo spostamento di
pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali
dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino
incremento dei parametri
urbanistici.
RECUPERO EDILIZIO PIÙ FACILE
ONLINE
Sul sito del Sole 24 Ore gli
approfondimenti usciti nei giorni
scorsi sulla nuova disciplina
urbanistica definita del decreto
legge n. 40/2010. Sotto esame le
regole per i lavori che non
richiedono nessun tipo di
permesso e quelli per i quali è
sufficiente la comunicazione
lunedì 23 agosto 2010
Cancellati i primi 24 enti lo Stato risparmia 4 milioni
Antonello Cherchi
In attesa. È l'atmosfera che si respira all'interno degli enti soppressi dall'ultima manovra, varata a maggio
con il decreto legge 78. Perché se la consapevolezza di non esistere più si è fatta certezza con la legge di
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conversione di fine luglio, ora si aspettano le indicazioni su come traghettare i vecchi uffici nei nuovi,
ovvero nei ministeri, gli enti di previdenza e le camere di commercio che ingloberanno gli ex enti. A dirlo
dovranno essere vari decreti che vedranno la luce nei prossimi mesi.
Dunque, nei 24 istituti dismessi non si può che attendere e, nel frattempo, mandare avanti l'ordinaria
amministrazione. Per alcuni la data di fine corsa è stata espressamente indicata dall'articolo 7 della
manovra. In certi casi la si è fissata al 31 maggio (giorno di entrata in vigore del decreto legge; così è, per
esempio, per l'Ipsema, l'istituto affari sociali, l'Ispesl e l'ente di previdenza di pittori e scultori), mentre
l'Enam ha cessato di esistere il 31 luglio, giorno di entrata in vigore della legge di conversione. Sugli altri
enti il legislatore è rimasto più nel vago: sono soppressi, ma senza una precisa scadenza. Anche di questi,
però, si parla ormai al passato.
D'altra parte i nuovi organismi di riferimento, quelli destinati cioè a incorporare i vecchi uffici, hanno già
fornito precise direttive, e questo a prescindere se la manovra abbia o meno indicato un termine per
sbaraccare. Anche in questa fase di transizione, dunque, ogni atto deve essere concordato con le nuove
strutture e i vertici di quelle vecchie – laddove non siano stati azzerati – devono astenersi dal firmare
documenti o deliberare interventi. E se comunque lo fanno perché l'ordinaria amministrazione lo richiede,
devono prima consultarsi con i nuovi capi.
Un taglio repentino e radicale, dunque. E questo è di per sé un successo, considerando come è andata a
finire l'ultima operazione di potatura degli enti inutili iniziata con la Finanziaria per il 2008 e proseguita
nell'attuale legislatura dal ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli. Quel progetto non ha fatto
vittime, se non qualche poltrona nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali. Tutti gli enti a
rischio, infatti, si sono riorganizzati – per alcuni l'iter è ancora in corso – ma alla fine si sono salvati. E gli
annunciati risparmi si sono ridotti a pochi spiccioli.
Sotto questo aspetto, tuttavia, il recente taglio non promette molto di più. Alla fine si arriva a risparmiare,
complessivamente, 3,7 milioni l'anno. In alcuni casi, poi, gli effetti sulla finanza pubblica sono inesistenti. È il
caso dell'Ense e dell'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Astolfo Zoina,
commissario straordinario dell'ente per le sementi elette dal 2007 (quando era scaduto il suo mandato di
quattro anni come presidente), si dice ancora incredulo della soppressione. «Abbiamo poco più di 90
dipendenti e un bilancio di 12-13 milioni l'anno, ma non riceviamo – spiega – alcun contributo dallo Stato.
Viviamo delle risorse del nostro lavoro, che è quello di verificare la qualità delle sementi prodotte in Italia.
Una gestione oculata ci permette di avere un attivo di tre milioni. Eppure ci hanno soppresso. Un
provvedimento assurdo, di cui non so darmi spiegazione. Il risparmio non c'entra nulla».
Anche all'Enam, ente con 93 dipendenti e un bilancio di 60 milioni, la musica è la stessa. La relazione
tecnica allegata al decreto legge stima in poco più di 242mila euro il risparmio, che potrebbe aumentare in
virtù della razionalizzazione delle funzioni amministrative con il trasferimento delle competenze all'Inpdap
e in conseguenza del quale potrebbero diminuire anche le esigenze logistiche. Uno studio della Camera dei
deputati di metà luglio – a ridosso, dunque, della conversione della manovra – evidenzia, però, la necessità
di disporre di maggiori informazioni circa il risparmio attribuito alla soppressione dell'Enam, ente da tempo
nell'elenco di quelli a rischio e che aveva, tuttavia, ottenuto una proroga per riorganizzarsi, in modo da
assicurare un abbattimento dei costi di gestione.
«Intervento che è stato compiuto: il regolamento di riordino – afferma Antonino Di Maio, direttore
generale – è ora all'esame del Consiglio di Stato. Niente, pertanto, lasciava prevedere che venissimo
soppressi. Anche perché non riceviamo un euro dallo Stato, abbiamo un attivo di 25 milioni e un patrimonio
immobiliare di 125 milioni di euro. Tra l'altro, non facciamo previdenza, ma solo assistenza. Non riesco a
capire dove stiano i risparmi».
C'è, tuttavia, da considerare l'obiettivo più generale del Governo, che è quello del riassetto complessivo
della previdenza pubblica, piano che dovrebbe portare, entro i prossimi anni, a un risparmio di 3,5 miliardi.
Nel frattempo, ci si accontenta degli spiccioli. Eppure – fanno sapere dall'Ipsema – bastava aspettare per
portare a casa molto di più dei 635mila euro promessi dalla soppressione dell'ente del mare. Il progetto di
riassetto, oggetto di un disegno di legge all'esame della Camera, prevede infatti la fusione di Ipsema, Sans,
Cirm e Usmaf, con un risparmio di 15 milioni.
Non è, tuttavia, solo una questione di soldi. All'Ipi le perplessità sono di altro tipo. Ora che per effetto della
soppressione non c'è più un Cda, un presidente e un direttore generale e ci si prepara alla transizione, ci si
chiede come avverrà. Perché – fanno notare – l'istituto è un'associazione privata, seppure controllata
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interamente dallo Stato. Non si potrà, pertanto, ricorrere a una semplice incorporazione nel ministero dello
Sviluppo economico, ma – codice civile alla mano – dovrà prima essere attivata la procedura di
liquidazione. Iter che si preannuncia complicato e che forse è sfuggito a chi ha usato le forbici del taglio.
Anche perché – stando almeno alla relazione tecnica – il bilancio dell'Ipi è in sostanziale pareggio. Dunque,
anche in questo caso risparmi immediati non ce ne sono.
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Il gazzettino 27 giugno 2010
Il ministero allo Sviluppo ormai è una scatola vuota
DI ENRICO CISNETTO
Tira una brutta aria al Ministero dello Sviluppo Economico. Da un lato, c'è l'imbarazzo per la girandola di
nomi che sono circolati di chi potrebbe porre fine all'interim di Berlusconi iniziato il 5 maggio – si è parlato
di Romani, Galan, Montezemolo, Marcegaglia, Sarmi, Roda, Paolucci e dello stesso Brancher – cosa che non
è certo servita a far superare ad una struttura che, per dimensione e importanza, è seconda solo al Tesoro e
alla Farnesina, lo choc delle dimissioni di Scajola. Dall'altro lato, circola la sensazione (brutta) di uno
svuotamento del dicastero dopo le deleghe sui fondi Fas e comunitari passate a Fitto, cui si accompagnano
le voci insistenti che il Ministero dell'Ambiente voglia lanciare un'opa sul Dipartimento per l'Energia,
nonostante che finora sia stato gestito egregiamente dal sottosegretario Saglia. Risultato: molte cose sono
ferme.
Si prenda l'Agenzia di sicurezza nucleare: Sono mesi che si deve costituire, ma il tira e molla tra Scajola e la
Prestigiacomo aveva bloccato tutto. Si pensava che Berlusconi avrebbe approfittato dell'interim per
decidere – anche perché la rosa si è ormai ristretta a due soli nomi: il senatore Guido Possa e l'accademico
di impiantistica nucleare Maurizio Cumo – ma così finora non è stato, nonostante che il governo si sia
impegnato a far posare la prima pietra di una nuova centrale entro il 2013.
Un altro esempio di immobilismo è legato ai tre decreti con cui si deve regolare le gare per le concessioni
comunali dell'erogazione del gas, superando così una fase transitoria (sic) che dura da dieci anni. Si deve
decidere quanti sono gli ambiti territoriali, come omogeneizzare i criteri di gara e come salvaguardare
l'occupazione. E bisogna farlo subito, perché nel frattempo su circa 6500 comuni metanizzati si sono fatte
un migliaio di gare con le modalità più diverse e a volte assurde (ci sono comuni che hanno chiesto
l'anticipo dei canoni degli interi 12 anni di durata della concessione, altri che pretendono l'apertura di
sportelli per il pubblico che invece dovrebbero gestire loro). Il Mise ha preparato un testo ragionevole,
gradito dalle maggiori aziende del settore (Italgas, Enel Rete Gas, municipalizzate, ecc.), che prevede la
creazione di 127 ambiti territoriali (ma si potrebbe anche salire, ma non oltre i 200), l'assegnazione ai
capofila di questi "ato" la responsabilità di bandire le gare con regole comuni e rapporto tra dipendenti e
numero di utenti intorno a uno ogni 2000-2500. Basterebbe approvarli, questi tre decreti. Sì, ma quando? E
per mano di chi?
L’Esperto risponde
L’ultrasettantenne può essere direttore tecnico
Una struttura provvisoria accreditata con il Servizio sanitario regionale può avere come direttore tecnico
(figura professionale diversa dal medico di medicina generale) un ultrasettantenne? Ciro Parascandolo –
Aversa
Per quanto attiene alla condizione dell’età del direttore tecnico di struttura privata, non risultano
condizioni ostative. Tuttavia è necessario verificare se esistano provvedimenti della regione ove ha sede la
struttura privata accreditata, essendo possibili norme regionali specifiche.
A cura di Claudio Testuzza
Il libretto per gli ascensori installati da luglio 1999
Il tecnico dell’impresa che periodicamente esegue la manutenzione dell’ascensore del condominio deve
rilasciare traccia scritta in appositi moduli? Inoltre, a prescindere dal rilascio della fattura, le riparazioni
eseguite extra manutenzione devono essere esplicitate in appositi moduli uniti ai precedenti? In quale
documentazione si può trovare esauriente informazione in materia? Bartolo Salmeri – Palermo
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
La manutenzione dell’impianto di ascensore deve essere affidata a una persona munita di certificato di
abilitazione o ditta specializzata o a un operatore comunitario, dotato di specializzazione equivalente, che
devono provvedervi con personale idoneo.
Circa li obblighi del manutentore, è necessario esaminare in dettaglio le clausole che regolano il contratto,
tenendo presente che per gli impianti dopo il 1° luglio 1999 è previsto obbligatoriamente un libretto
d’ascensore. In questo documento devono essere annotati gli esiti delle verifiche periodiche obbligatorie
per legge ogni due anni e di quelle straordinarie, nonché gli esiti delle visite di manutenzione, vanno
allegate la copia della dichiarazione della conformità alla norma Ce rilasciate dall’installatore o la copia della
comunicazione del proprietario dell’immobile al competente ufficio comunale per la messa in esercizio
dell’impianto, con la risposta da parte dell’ufficio, riportante il numero di matricola dell’impianto (Dpr 30
aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva Ce 95/16).
Il subentro nell’ascensore fa partire il ricalcolo
In una palazzina di quattro piani più soffitte con impianto ascensore, dalla costruzione, il primo piano era
senza porta di accesso all’ascensore, tanto è che i proprietari delle soffitte abitanti al primo piano dovevano
scendere per prendere l’ascensore per andare nelle soffitte. Oggi in fase di adeguamento dell’impianto alle
nuove normative vigenti, è stato deciso in assemblea di aprire la porta al primo piano. Come si ripartiscono
le spese della nuova apertura? S.C. – Grosseto
I condomini che subentrano nel servizio di ascensore dovranno partecipare all’intero carico di spese anche
di installazione (laddove siano state sostenute inizialmente dai condomini che hanno inteso inizialmente
aderire all’installazione) e ciò in proporzione alla propria quota e all’uso che ciascuno può farne.
A cura di Paolo Giuggioli
Così si ripartiscono le spese dell’ascensore
Nell’aprile 2005 è stata terminata l’installazione dell’ascensore nel mio condominio a spese di due soli
condomini: io, che abito al quarto piano con 41,63 millesimi e un condomino del terzo piano con 40,51
millesimi. Ora vorrebbe fruire dell’ascensore anche un altro condomino del terzo piano. Considerato che la
ridistribuzione del costo, inizialmente, è stata fatta considerando un misto tra piano (50%) e millesimi (50%9
come avviene ora il calcolo della somma a carico del nuovo utilizzatore che ha una proprietà di 29,72
millesimi?
È corretto il coefficiente 10 (4 più 3 più 3) per la distribuzione dei piani? A fronte di una spesa affrontata a
suo tempo per un totale di 70.900 euro, quanto è la spesa che dovrà affrontare chi subentra e e quanto
dovremmo ricevere a compensazione?
Dovrà essere dedotta anche una percentuale di usura e una di rivalutazione Istat? In che percentuale? N.V.
– Milano
A seguito dell’installazione di un nuovo ascensore a spese di alcuni condomini, si costituisce una comunione
limitata fra i comproprietari dell’ascensore. La legittimità di questa istallazione è, peraltro, subordinata al
rispetto del diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo all’innovazione, contribuendo nelle spese
di esecuzione e mantenimento dell’opera.
Sotto questo profilo, i condomini che intendono successivamente entrare nella comunione dell’impianto
devono pagare la quota di valore dell’impianto stesso e partecipare alle spese erogate per la
manutenzione, ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei
condomini che hanno assunto l’iniziativa dell’opera (Cassazione 18 agosto 1993 n. 8746).
L’importo originario della spesa, rivalutato in base agli indici di svalutazione monetaria, può essere ridotto,
se le condizioni attuali dell0ascensore sono degradate (tribunale di Genova 21 maggio 1984).
Poiché il riparto delle spese relative all’installazione del nuovo ascensore deve essere fatto a norma
dell’articolo 1123, primo comma del codice civile, e non dell’articolo 1124, codice civile (Cassazione 25
marzo 2004, n. 5975), nel caso di specie non può venire in rilievo l’altezza del piano, ma solo l’entità della
quota millesimale.
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Adeguamento ascensore a carico degli utenti
Nel mio condominio, formato da 22 comproprietari, alcuni dei quali esclusivi anche di box, siti al piano
sottostrada, e/o negozi, siti invece al piano strada ma esterni allo stabile condominiale, l’amministratore sta
procedendo alla ripartizione delle spese di adeguamento dell’ascensore in base al dettato del 1° comma
dell’articolo 1124 del codice civile.
Per il calcolo della metà della somma dovuta “in ragione dei singoli piani”, però, l’amministratore sta
applicando non la tabella dei millesimi di proprietà generale, bensì quella dei soli condomini proprietari di
appartamento, col risultato di escludere della suddivisione delle spese i condomini proprietari di box e
negozi. È corretto? G.D. – Roma
Salva diversa disposizione del regolamento condominiale, contrattuale o assembleare, le spese di cui parla
il lettore devono ritenersi spese di riparazione straordinaria, nel senso che attengono alla ricostruzione
totale o parziale dell’impianto (Cassazione 17/04/1969 n. 1215). Si tenga presente che sono riparazioni
straordinarie anche quelle relative all’esecuzione di nuove opere o all’aggiunta di nuovi dispositivi, resi
necessari perché l’impianto possa continuare a funzionare, anche in forza di sopravvenute nuove norme
sulla sicurezza. In particolare, le spese relative all’adeguamento degli impianti di ascensore alle direttive
della Comunità europea devono considerarsi come spese di riparazione straordinarie, che comportano
l’obbligo di tutti i condomini di partecipare alle spese, in base alle rispettive quote millesimali. Secondo la
sentenza della Cassazione 25 marzo 2004, n. 5975, gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla
normativa Cee, essendo diretti al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità
delle persone – onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi – attengono all’aspetto funzionale dello
stesso, ancorché riguardino l’esecuzione di opere nuove, l’aggiunta di nuovi dispositivi e l’introduzione di
elementi strutturali. Sotto questo profilo, il riparto deve essere fatto in base alla tabella delle spese
generali. Spesso i condomini utenti dell’ascensore pretendono che, alle spese di ricostruzione partecipino
anche i condomini non utenti dell’ascensore, in quanto proprietari di unità non servite dall’impianto. La
giurisprudenza non si è però mai pronunciata univocamente sulla sussistenza dell’obbligo dei condomini
non utenti di partecipare alle spese di ricostruzione dell’impianto, nonostante il disposto dell’articolo 1124
del codice civile, che esclude la loro partecipazione. In tema, la già richiamata sentenza della Cassazione,
5975/2004, ha puntualizzato che “l’articolo 1123 del codice civile, nel consentire la deroga convenzionale ai
criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza
che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura
diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esecuzione totale o parziale, per taluno dei
condomini, dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, dove una clausola del
regolamento di condominio stabilisca per una determinata categoria di condomini l’esenzione dal concorso
in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione), in ordine ad una determinata casa comune,
essa comporta il superamento – nei riguardi di detta categoria di condomini – della presunzione di
comproprietà su questa parte del fabbricato”.
In hotel contratto lungo per verificare l’ascensore
Un contratto di manutenzione di ascensore presso un albergo ha una durata di cinque anni rinnovabile. Ma
il rinnovo non deve essere annuale per legge? O cosa? Solo il condominio può disdire il contratto di
manutenzione immediatamente? Parecchi alberghi hanno contratti di manutenzione di cinque anni
rinnovabili da oltre dieci anni. Antonella Fusini – Cervia
Tra le parti è decoroso un contratto di somministrazione, con il quale l’impresa manutentrice assume
l’obbligazione di assicurare il buon funzionamento dell’ascensore a fronte del pagamento di un
corrispettivo. Il contratto in oggetto, intercorrendo tra soggetti professionali, non è quindi regolamentato
dalla normativa prevista a tutela dei consumatori, come accadrebbe invece nel caso in cui una delle parti
fosse un condominio: faranno fede, pertanto, le condizioni previste nel contratto liberalmente sottoscritto
dalle parti, anche con riferimento alla durata dello stesso e ai termini della disdetta.
A cura di Maurizio Di Rocco
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Imposta fissa di bollo anche sulla note di credito
Nella necessità di emettere una nota di credito a storno parziale di una fattura già emessa, dobbiamo
addebitare il bollo di euro 1,81 come qualsiasi documento al di sopra dei 77,46 euro o sulle note credito non
è necessario? M.G. – Trieste
La risposta è positiva. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’articolo 13 della tariffa allegata al
Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 secondo cui sono assoggettate ad imposta fissa di bollo le “fatture, note, conti
e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti di importo superiore a 77, 47 euro”. La nota di
credito rappresenta, appunto, un documento di accreditamento. Pertanto in presenza di tutti i presupposti
di legge deve essere scontata l’imposta di bollo.
A cura di Nicola Forte
Ascensore: il motore rotto è una spesa straordinaria
Sono un condomino e desidererei conoscere la netta distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per
quanto riguarda l’ascensore. È corretto ritenere che le spese di ordinaria manutenzione vanno ripartite in
base all’articolo 1124 del codice civile, mentre quelle straordinarie vanno ripartite in base ai millesimi di
proprietà? La rottura del motore, è una spesa straordinaria? Pasquale Botta – Umbertide
La rottura del motore è una spesa straordinaria. Le spese di ordinaria manutenzione dell’ascensore vanno
ripartite in ragione del criterio misto altezza-millesimi (articolo 1124, codice civile). Viceversa è corretto
ripartire le spese straordinarie dell’ascensore in base ai millesimi di proprietà (articolo 1123 del codice
civile).
A cura di Gabriele De Paola
I poteri di rappresentanza devono essere documentati
Il direttore di una filiale bancaria ha rifiutato di cambiare un assegno da 3mila euro al presidente di
un’associazione sportiva dilettantistica (Asd), devoluto da persona fisica e intestato alla stessa Asd,
adducendo che deve essere il consiglio direttivo a deliberare per l’incasso. Io credo che il presidente,
rappresentando la Asd, manifesti le intenzioni dell’associazione stessa. Chi ha ragione? Natale CANALE –
Reggio Calabria
La banca trattaria tenuta al pagamento dell’assegno bancario dovrà effettuare un duplice controllo. Il primo
relativo al titolo: sotto l’aspetto della completezza, della inesistenza di alterazioni e della conformità tra
firma di traenza e sottoscrizione apposta sullo specimen. Il secondo relativo alla legittimazione del
portatore: continuità delle girate e identificazione del portatore. Il punto sul quale il lettore chiede
chiarimenti è proprio quest’ultimo. La banca è tenuta a identificare il presentatore del titolo e – nel caso in
questione – anche a verificare i poteri di rappresentanza dello stesso. Occorrerà quindi che il presidente
dalla Asd fornisca alla banca idonea documentazione (ad esempio lo statuto) dalla quale si possano
desumere i poteri a lui conferiti, tra i quali la rappresentanza della Asd. Che la banca debba identificare il
presentatore dell’assegno appare una normale cautela diretta ad evitare di incorrere – diversamente – in
colpa grave per non avere adempiuto a tale necessario adempimento.
A cura di Francesco Gianfelici
I criteri per dividere le spese per l’ascensore
Abito in un condominio di sei appartamenti costituito da tre piani. Su ogni piano ci sono due appartamenti.
Ora le famiglie che ci abitano sono cinque in quanto una famiglia ha unito l’appartamento del primo con
quello del secondo piano. Tale famiglia deve pagare le spese per l’ascensore doppie? Marco Formenti –
Seregno
Si ritiene che il lettore si riferisca alle spese di utilizzo e manutenzione dell’ascensore (e non a quelle di
installazione): in tal caso i proprietari dell’ultimo piano dell’edificio in questione continueranno a versare
quanto da loro dovuto in ragione del piano e dell’altezza del singolo piano, secondo quanto mutuato
dall’art. 1124, codice civile per la ricostruzione delle scale, sempre salvo diverse disposizioni regolamentari.
Non si vede ragione per applicare un criterio diverso, laddove vi sia stata l’unione di due appartamenti nelle
mani di un unico proprietario.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
I danni dell’ascensore usato come montacarichi
Nel mio palazzo si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione da parte di uno dei proprietari. L’ascensore del
condominio viene usato come montacarichi da parte degli operai, rendendolo impraticabile e sempre
sporco. Nonostante le ripetute lamentele da parte nostra gli operai continuano a usarlo, tutto questo perché
il proprietario non vuole richiedere l’occupazione del suolo pubblico e mettere un montacarichi esterno. È
possibile fare una denuncia a qualche autorità? Come possiamo tutelarci? Stefania Migliore – Chieti
Può essere formulata domanda al giudice di pace, ex articolo 7, n. 2 del codice procedura penale, in
relazione alla misura e alla modalità d’uso e dei servizi di condominio. In ogni caso, se sono stati procurati
danni alle parti comuni, il condominio ha diritto al risarcimento da parte del condomino che ha fatto
eseguire i lavori.
Lavori di ristrutturazione: no all’uso dell’ascensore
Su un condominio di sette piani tre sono adibiti ad albergo che, oltre ad avere ingresso principale autonomo
dalla pubblica via, come condomino fruisce delle scale e dell’ascensore condominiale per l’accesso al
secondo e terzo piano. Recentemente la gestione dell’albergo ha iniziato a eseguire dei lavori di radicale
ristrutturazione dei locali interni per l’esecuzione dei quali la ditta sta utilizzando scale e ascensore per il
trasporto ai piani interessati di materiali edili, infissi e arredi. Per effetto di questo impiego inusuale
l’impianto da giorni continua a essere sottoposto a un incessante funzionamento che ha già richiesto
interventi di ripristino per frequenti blocchi. Per questi motivi è legalmente possibile richiedere all’albergo
un equo indennizzo che serva per coprire i maggiori costi di manutenzione che ne derivano?
L’amministratore dice che una tale richiesta non è legalmente possibile M.B. – La Spezia
Non essendo consentito ridurre il diritto di godimento dell’ascensore in danno dell’albergatore condomino,
sarebbe più utile che l’amministratore intervenisse con un proprio provvedimento, a norma dell’art. , n. 2
del codice civile, disciplinando l’uso dell’ascensore in caso di lavori di ristrutturazione.
In particolare, l’amministratore con proprio provvedimento, può disciplinare il divieto di usare l’ascensore
per il trasporto di materiale edilizio ove si accerti che tale uso risulti concretamente dannoso,
compromettendo sia la buona conservazione delle strutture portanti dell’abitacolo, sia la tempestiva e
conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alla frequenza giornaliera
del suddetto uso particolare e agli inconvenienti che possono derivare al decoro dell’edificio.
In caso di violazione del provvedimento dell’amministratore, può procedersi ad azioni di indennizzo e/o di
risarcimento danni.
Ascensore: sì al 36% sulle riparazioni
Nel nostro condominio c’è un ascensore. Una ditta ha l’incarico, sino a revoca, per la manutenzione annuale
o per qualche piccolo intervento. Il costo è circa 1.000 euro annui, ma c’è solo una delibera assembleare di
qualche anno fa che autorizzava l’amministratore a incaricare la ditta per la manutenzione. Bisogna fare la
domanda per il 36% ogni anno? Il riferimento è alla risposta al quesito 2445 (<<I requisiti per scontare i
lavori sull’ascensore>>) pubblicato sull’Esperto risponde 53/2009. Tielle Srl – Trebaseleghe
Le sole spese sostenute per la riparazione dell’ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%.
Viceversa quelle per la manutenzione annuale, per il mantenimento in efficienza dell’impianto, sono
escluse dalle agevolazioni si veda guida dell’agenzia delle Entrate pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it
che fa riferimento espresso ai soli interventi di riparazione). Per fruire della detrazione del 36%, ai snesi
dell’articolo 2, comma 15 della legge 203/2008 l’amministratore deve aver ottemperato a tutti gli
adempimenti del legge (comunicazione preventiva all’inizio dei lavori e pagamento delle fatture, con
l’indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale). In particolare, nella
comunicazione a Pescare occorre aver allegato la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e la
tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni. L’amministratore è poi obbligato a
rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l’indicazione della quota detraibile per ciascun
condomino sulla base della tabella millesimale. In sostanza per tali spese è sempre necessaria la delibera
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
assembleare specifica da allegare alla comunicazione a Pescara che deve precedere ciascun intervento
eseguito sull’ascensore.
Ascensore, se l’utilizzo può contare per le spese
Sono l’unico occupante, non autosufficiente, di un appartamento sito al sesto piano. Il costo dell’ascensore,
che uso pochissimo, è stato ovviamente ripartito in millesimi perché in origine tutti gli appartamenti erano a
carattere residenziale. Ora che ben tre unità sono state affittate per bed & breakfast/alberghi, si devono
sopportare la confusione e i danni provocati dagli occupanti e dai fattorini che consegnano la biancheria.
Questi appartamenti hanno la percentuale dei millesimi e vogliono pagare solo quanto previsto per la
proprietaria originaria che li ha affittati con contratto che non esclude la possibilità di impiantare un’attività
bed & breakfast (in realtà si tratta di un albergo reclamizzato anche su internet).
È possibile ripartire diversamente i costi tra le unità residenziali e quelle per l’esercizio commerciale di
affittacamere? Antonio Toresi – Roma
La cosiddetta tabella ascensore è formata sulla base dell’articolo 1124 del codice civile, norma
espressamente prevista per la ripartizione delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale,
ma analogicamente applicata anche agli oneri per l’ascensore.
La suddivisione è per metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale
all’altezza di ciascun piano dal suolo.
La norma, pertanto, non fa espresso riferimento a un uso più intenso dell’ascensore in ragione, per
esempio, della destinazione d’uso delle diverse unità immobiliari.
Si segnala, tuttavia, una sentenza di merito abbastanza recente che così ha deciso su di un caso analogo a
quello descritto in quesito: <<L’applicazione di una maggiorazione nelle spese condominiali in applicazione
del principio cosiddetto di compensazione in ragione del quale il condominio determina una maggiorazione
percentuale degli oneri legata all’uso più intenso delle unità immobiliari perché, ad esempio, adibite ad
ufficio non comporta di per sé alcuna modifica delle tabelle millesimali in vigore, ma costituisce solo una
facoltà demandata all’assemblea dal regolamento condominiale>> (tribunale di Roma, sezione V, 13 luglio
2009, n. 15651).
Si ritiene che per decidere ciò l’assemblea debba però essere legittimata da una clausola prevista dal
regolamento condominiale.
A cura di Cesarina Vittoria Vegni
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Desidero proseguire la pubblicazione di questi “pezzi” che ritengo comunque utili della lettura di chi, anche
frettolosamente, sfoglia il mensile, continuando a ringraziare il mio Amico che me ne trasmette. (ISL)
La rivelazione di Bankenstein, durante il processo
Bulletin from the cause: AUDIT THE ECB, THE EU CENTRAL BANK !
Go to Cause Posted By: Marco Saba
To: Members in AUDIT THE ECB, THE EU CENTRAL BANK !
ovvero: il mistero del signoraggio spiegato al volgo (inediti appunti di un romanzo di F. Cossiga. Quello
che segue è un riassunto molto abbreviato a cura di M.S.)
E fu così che dài, picchia e ména, dopo una campagna durata anni su internet, e a seguito della crisi sempre
più grave che stava facendo collassare l'intera società in Italia, la magistratura si vide obbligata a mettere
sotto processo Bankenstein. Quello che segue è un'ipotesi fantasiosa della difesa di Bankenstein di fronte
alle terribili accuse, esasperate dalla preoccupazione stessa del corpo magistrale che credeva di rischiare di
esser chiamato a sua volta a rispondere come capro espiatorio della situazione.
L'accusa: "La terribile denuncia presentata presso la Procura di Roma etc. etc."
Bankenstein: "Vostro Onore, a questo punto dobbiamo scoprire le carte. Siamo costretti a rivelare il piano,
il grande piano glorioso, che speravamo di poter proseguire con la dovuta discrezione, ed in silenzio, per il
bene di NOI tutti. Le accuse gravissime rivolteci non possono che precludere null'altro. Ne va della nostra
sopravvivenza, non solo fisica, ma - e soprattutto - morale. Le accuse temerarie che in quest'aula abbiamo
sentito echeggiare, rimbalzate attraverso una odiosa campagna pluriennale su internet, da parte di
personaggi oramai famosi di cui non ripeteremo il nome per non violare la privacy e per non dare loro
ulteriore pubblicità, queste accuse infami ed infamanti, dicevo, sono dovute alla crassa ignoranza di
persone irresponsabili che - fors'anche in buona fede - hanno arrecato un danno gravissimo e purtroppo
irreparabile a quel delicato equilibrio che, almeno negli ultimi tre secoli, avevamo creduto di costruire, per
il bene dell'umanità tutta. E spiegherò nel seguito cosa intendo. Partiamo dalla parola "umanità". E'
evidente che questo sistema bancario non è stato creato per dar credito a "cani e porci", ma solo a quella
parte evoluta di esseri umani - per l'appunto - che chiameremo "umanità". Quello che intendo è che non
basta semplicemente avere le sembianze di un essere umano per esser ritenuto umano. Altrimenti, Vostro
Onore, riterreste forse umani Napoleone, Hitler o Mussolini? Sappiamo bene che no. Ma a fianco di questi
leader disumani, esiste una pletora di funzionari altrettanto abietti di cui la storia ha dimenticato i nomi. E
che non per questo non son mai esistiti. Perché, Vostro Onore, la struttura della società umana da seimila
anni ha forma piramidale e gerarchica, quindi, se il vertice è marcio... ci siamo capiti. Io sono un banchiere,
certamente. Faccio parte di quella categoria di illuminati che vive nell'ombra, proprio per evitare il più
possibile che il potere politico corrotto non m'abbia a fare pressioni, a scopo di esaudire i desiderata di un
elettorato più corrotto ancora. Perché, Vostro Onore, ormai la cosa è di dominio pubblico: il nostro
grande potere, di noi banchieri, consiste nel creare moneta dal nulla. Dal nulla sì, ma non per nulla!
Abbiamo uno scopo che ci siamo prefissati in millenni di riunioni discrete - e non cospirazioni - che è
sempre quello: il bene dell'umanità. Una delle nostre associazioni dalle quali attingiamo per gli elementi più
puri, da destinare ai vertici del comando, ha per altro questo motto evidente: Libertà, uguaglianza.
fraternità. Un'altra addirittura, per esser più chiari, si chiama Opera Divina! Vi pare possibile, Signori della
Corte, proprio davanti a voi che avevamo seduti accanto durante le relazioni di fine d'anno della Banca
d'Italia, che avremmo osato tanta sfacciataggine? Il potere del denaro lo abbiamo sempre usato per
evitare di dar voce alle masse, quelle che - per esempio - recenti leader della sinistra (PD, Bersani) hanno
detto non avrebbero mai seguito. Come dargli torto? Chi vorrebbe farsi influenzare da una massa vociante,
ignorante e furiosa? Gente che è capace di accapigliarsi allo stadio oppure perdersi su internet alla ricerca
di siti ancor più osceni di loro? Dante disse bene che non siamo stati creati per viver come bruti... proprio
per questo nacque il mestiere di banchiere. Si pensò, cioè, ad un certo punto, di isolare la parte sana della
società dalla massa melmosa. Si misero in opera associazioni estremamente selettive, ma aperte a tutti, per
selezionare uomini liberi e di buoni costumi che, per i loro elevati requisiti di statura morale, potessero
garantire obbedienza, fedeltà e rispetto dei loro pari. Nonostante le accuse apparse su internet, che
addirittura vedrebbero nella Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea una specie di Spectre, le
nostre organizzazioni sono assolutamente democratiche. Quando all'interno di un FMI o della Banca
Mondiale decidiamo di lasciar crepare un paese perché lo riteniamo troppo poco corrotto, o meglio, poco
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
incline a seguire i nostri diktat, le decisioni vengono prese in modo assolutamente democratico. Ma
questo vale anche a livello di micro-management. Voglio dire, quando decidiamo tutti di adottare criteri di
riserva frazionaria al 2%, chi ruba di più viene immediatamente punito! Non è forse correttezza questa? Le
NOSTRE regole valgono per tutti. Chi disubbidì fu punito in maniera esemplare (Sindona, Calvi, etc.)
Siamo arrivati al punto che, per correttezza, se una banca rubasse meno delle altre, la facciamo subito
chiudere! Non c'è qua tempo e spazio per riassumere di come, negli ultimi seimila anni, la nostra azione
coordinata ha evitato gravissime conseguenze per l'umanità: guerre, carestie, genocidi che non si sono visti.
D'altra parte, che prove potrei portare? Sarebbe stato come chiedere a Saddam Hussein di dimostrare che
NON aveva armi di distruzione di massa! Quello che potremmo invece dimostrare facilmente, in tema
monetario, è che non abbiamo armi di DISTRIBUZIONE di massa, ed è per questo che siamo arrivati a
questa situazione incresciosa. Ma la cosa era voluta, perché attraverso la scarsità artificiale della
disponibilità di moneta e credito, abbiamo potuto attuare un meccanismo di selezione della specie: solo i
più forti, o i predatori migliori, sopravvivono! Non è questo il meccanismo divino? Con gli animali, non
succede lo stesso? Mica saremo peggiori degli animali, no? Quindi, almeno questo ve lo dovevamo. Certo,
poi c'è sempre qualche anima bella, qualche bell'ingegno che, con la lente d'ingrandimento, si fossilizza
su qualche milione di morti qua e là. Ma quelli che abbiamo risparmiati? Vostro Onore, fa sempre più
rumore un albero che casca di cento che crescono! Ma se questi ed altri argomenti che potrei portare, ci
fosse solo il tempo, non vi convincono, ve ne basti solo uno: chiunque può diventare un banchiere! Era
questo il segreto del romanzo di Kafka, quando alla fine al condannato gli si dice che avrebbe potuto
tranquillamente varcare la soglia della porta della salvezza, se solo avesse voluto! Invece, il tapino, si
ostinava a chiedere il permesso! Voleva il lasciapassare! Un essere così idiota non meritava che la pena
capitale. Come se uno per nascere dovesse richiedere il diploma! Per nascere banchiere noi chiediamo solo
un requisito molto semplice, senza tanti fronzoli, ci basta che sia un Uomo d'Onore!"
A quel punto, inavvertitamente, il boia lasciò cadere la lama della ghigliottina... per fortuna nessuno se ne
accorse perché era un processo - come spesso accade in ambiente bancario - a porte chiuse!
Il dominio dei banchieri nel cuore degli stati di Thierry Brugvin - 18/08/2010
Fonte: Rinascita [scheda fonte]
La crisi economica che è scoppiata nel 2008 era già stata prevista da parecchio tempo da numerosi
economisti soprattutto in seguito alla bolla finanziaria dovuta alla speculazione.
Ma relativamente ai derivati dell’economia capitalistica, la responsabilità bancaria del debito e dei paradisi
fiscali è al tempo stesso più profonda e più vecchia di quel che si è sempre pensato .
Nel cuore dello Stato e del governo dell’economia e della politica, domina il potere finanziario in maniera
legale, ma a volte anche sotto forme illegali e spesso poco democratiche.
Nel quadro di questo articolo andremo ad esporre differenti meccanismi del potere dei banchieri nel
mondo. Le banche e i paradisi fiscali, sono degli acceleratori di questa autorità (governance) neoliberale.
La deregulation viene allora a rafforzare i delitti politico-finanziari di fatto per la carenza e la dissoluzione
delle regole nel controllo.
Il debito, in particolare quello dei Ped (Paesi in via di sviluppo ndt) è uno strumento di dominio dei paesi
ricchi verso i più poveri. Mentre la privatizzazione del potere di produzione monetaria attraverso le
banche private, porta ad un furto uguale a quello di un bene pubblico.
Le banche e i proprietari delle grandi banche (Rockefeller, Rothschild, Morgan, City Group, Goldman
Sachs…) rappresentano uno dei perni del potere mondiale. Va precisato prima di tutto che questi
proprietari dispongono di enormi somme. Il periodico Forbes calcola 1125 miliardari nel 2008 (Kroll,
2008).Nella classifica Forbes del 2005, Bill Gate era l’uomo più ricco al mondo con 46,5 miliardi di dollari e
Warren Buffet con 44 miliardi di dollari.
Il patrimonio delle banche più grandi supera largamente quello dei soggetti più ricchi, poiché la City
Group era 10 volte superiore a quella di Bill Gates e quello della Bank of America lo era di 16 volte.
Nella classifica Forbes 2005 vi erano 5 banche, tra le quali Citygroup (484,10 miliardi di dollari di attivo), la
Bank of America (776,42 miliardi di dollari di attivo) poi, HSBC, ing Group e UBS.
Questo permette alle banche di acquistare potenzialmente e assolutamente tutto ciò che può servire al
loro obiettivo di potenza: imprese, media, beni differenti, di tutto e di più, fino a corrompere al bisogno
quei dirigenti politici suscettibili di lasciarsi prezzolare.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
I paradisi fiscali e le stanze di compensazione (Clearstream) sono il più grande strumento di corruzione
politica e di spogliazione economica dei cittadini.
Le stime relative all’importanza dei capitali leciti o illeciti drenati dai paradisi fiscali sono assai difficili da
stabilire.
Si stimava nel 2000 che i capitali, detenuti oltre frontiera si elevassero a più di 5000 miliardi di dollari così
come il 54% dei capitali mondiali (EAEF, 2001).
Dal canto suo, il Fondo monetario internazionale stimava nel 2003 che il 50% dei flussi dei capitali
passassero nei siti off-shore, che nel mondo circolassero tra i 600 e i 1500 miliardi all’anno di denaro
sporco, e che il riciclaggio rappresenta il 55 % del Pil mondiale.
Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, nel 1999 il
50% dei 4800 miliardi di franchi annuali derivanti dall’insieme delle attività criminali nel mondo (traffico
di droga, prostituzione, moneta falsa..) sarebbero stati riciclati nei paradisi fiscali (ODCCP,200).
Per i paesi in via di sviluppo, l’evasione fiscale conduce ad una mancanza di guadagno negli introiti fiscali di
50 miliardi di dollari. E cioè l’equivalente dell’APD (Aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo, ndt) annuale
dell’insieme dei paesi appartenenti all’OCSE (Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico che
comprende l’Europa occidentale, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea, Repubblica
Ceca, Ungheria e Polonia, ndt).
Quasi tutte le grandi banche ed imprese europee o americane hanno aperto succursali nei paradisi fiscali.
Ad esempio c’è il caso di Bnp-Paribas, presente alle Bahamas e alle Isole Caiman, lo stesso per il Credit
Agricole, la CIC (Credit Industrial et Commercial ndt) e il Crédit Lyonnais, Natexis Banque Populaire, la
Société Générale, etc…
Total realizza la maggior parte dei suoi utili nelle filiali registrate alle isole Bermuda e in altre filiali off shore,
ecc.(Foutoyet,2005).
Contrariamente alle idee ricevute, i paradisi fiscali non sono un “sotto sistema” ai margini del meccanismo
economico ma ne costituiscono uno degli ingranaggi. In effetti, si stima che più della metà delle
transazioni finanziarie internazionali passino attraverso i paradisi fiscali.
I paradisi fiscali facilitano dunque l’evasione fiscale, la limitazione del sistema fiscale, il riciclaggio del
denaro sporco, le operazioni occulte, il segreto bancario, l’immunità giudiziaria, l’assenza di cooperazione
giudiziaria internazionale sotto la responsabilità e l’accordo del G8 e sono un acceleratore della
criminalità grazie al riciclaggio del denaro legato al traffico di droga, alla prostituzione, alla fabbricazione
di denaro falso, all’estorsione..).
Le società di copertura sono gli strumenti utilizzati contro la trasparenza democratica.
Una società di comodo è una pseudo impresa che nasconde il suo vero proprietario attraverso l’utilizzo di
prestanome. E’ molto utilizzata per la frode fiscale .Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo
delle droghe e la prevenzione del crimine, i paradisi fiscali accoglierebbero tre milioni di società di
copertura (ODCCP, 2000).
Il dirottamento e il riciclaggio fatto dalle banche grazie ai paradisi fiscali
Nel 1991, lo scandalo internazionale della BCCI (Bank of Crédit and Commerce International) portò alla sua
chiusura da parte della giustizia e questo mostrò il legame che poteva esistere tra il traffico di droga, il
terrorismo, l’alta finanza e i servizi segreti.
Registrata in Lussemburgo, la BCCI raccoglieva alla rinfusa i conti di Abu Nidal, di Saddam Hussein, del
generale Noriega , dei servizi segreti Cia e delle società legate al traffico internazionale di droga , al
trafficante Kashoggi, tra mille altri posti della stessa natura.
Emergono così le connessioni tra Ben Laden (ereditiero multimilionario di una grande famiglia saudita) e la
BCCI. Queste pratiche litigiose hanno accentuato un passivo di 13 miliardi di dollari (Verschave).
Le banche sono il cuore del potere finanziario e costituiscono il luogo di deposito del denaro e il luogo dei
flussi finanziari che rappresentano l’energia e il sangue del sistema.
Il riciclaggio del denaro sporco un tempo transitava specialmente per le banche dei paesi sviluppati,
attualmente questo denaro transita preventivamente attraverso le banche dei paradisi fiscali Andorra,
Caiman, Lussemburgo, Jersey…) o ancora in seno a Clearstream (la banca delle banche) come sosteneva
Denis Robert(2001).
In più quasi tutte le grandi banche dispongono di conti nei paradisi fiscali (Foutoyet, 2005).
Così alcune come la FIBA d’Elf hanno riciclato denaro o partecipato all’evasione fiscale (Verschave, 2001).
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Ma nel cuore stesso di Londra, la City ,che accoglie le più grandi banche britanniche, ha delle pratiche
analoghe presso le banche dei paradisi fiscali.
Le banche svizzere, lussemburghesi, specialmente tramite i paradisi fiscali, rinforzano i derivati del
capitalismo illegale e la corruzione, riciclando il denaro sporco, e questo grazie alla cultura del segreto, al
rifiuto di adottare la trasparenza sull’insieme dei conti presenti e ai trasferimenti di fondi che vi si svolgono.
Denis Robert (2001) ha svelato una delle tecniche di riciclaggio, nella sua opera Rivelazione, analizzando il
funzionamento delle banche Clearstream ed Euroclear. Ora per il momento i media si limitano ad rievocare
“l’affaire Clearsteram” cioè l’intrigo Villepin-Sarkozy non sottolineando quasi mai il vero dossier
Clearsteam.
Quest’ultima, grazie ad “un meccanismo di compensazione” fa in modo di far sparire alcune dubbiose
transazioni.
Denis Robert, stima che le stanze di compensazione, in quanto posizionate nel cuore della finanza
mondiale,riciclino somme largamente più importanti di quelle che toccano i paradisi fiscali.
Di conseguenza, esse sono ancora più potenti e pericolose per il mantenimento dello Stato di diritto
nell’economia mondiale.
Ad esempio Densi Robert, afferma che BGPI, filiale del Credit Agricole Indosuez possieda anch’essa un
conto S0418 presso Clearstream (Robert, 2007).
La responsabilità del FMI e della Banca Mondiale nei dirottamenti dei fondi.
Nel suo libro La grande delusione, Josph Stiglitz (2002) denuncia la responsabilità del Fondo monetario e
del Tesoro americano che – per esempio - hanno sostenuto, consigliato ed orientato i burocrati russi
convertiti al capitalismo, specialmente il presidente Boris Eltsin. “Quando la crisi colpì giù duro, il Fondo
monetario assunse la direzione delle operazioni e chiese alla Banca Mondiale di contribuire al salvataggio”
con 22,6 miliardi di dollari.
Stiglitz, premio nobel per l’economia nel 2001 ed ex presidente economico della Banca Mondiale, afferma
che al momento della firma di un prestito, il Fondo monetario “faceva proseguire la “cerimonia” con la
firma di una lettera d’accordo - i cui termini venivano dettati dal Fondo stesso - con un espediente che
simulava il fatto che la “lettera d’intenzione” venisse dal governo coinvolto!”.
Stiglitz spiega che la prima tappa del piano di prestito ai paesi in via di sviluppo mette in rilievo la
“subordinazione”: sue proprie parole.
Insomma si cercava di far pressione sui governi dei paesi in via di sviluppo per far privatizzare le loro
pubbliche imprese vendendole a prezzi ridicolamente bassi.
In cambio, avrebbero avuto la possibilità di ricevere una commissione del 10% su un conto svizzero, versato
dall’impresa del Nord che avrebbe poi riacquistato quella del Sud.
Come esempio, Stiglitz riprende nuovamente questo meccanismo di subordinazione illegale, parlando della
liquidazione del patrimonio dello stato russo nel 1995.
In questo caso si osserva una collusione tra la Banca Mondiale, i suoi più influenti stati membri, i dirigenti
dei paesi in via di sviluppo, le banche e le imprese private del Nord a scapito dei paesi sottosviluppati.
Se la Banca Mondiale e il FMI non compiono un’azione illegale, ne sono almeno complici perché conoscono
il meccanismo di corruzione e spingono in questa direzione forzando la mano ai governi del Sud.
Mentre le comunità internazionali esigono dai paesi in via di sviluppo l’estirpazione della povertà come
condizione per i nuovi prestiti, le banche del Nord e le organizzazioni internazionali dirette dai paesi del G8,
come il FMI e la Banca Mondiale sono in seno a queste pratiche illegali.
“Questi debiti ugualmente qualificati come illegittimi si accumulano come conseguenza di atti di corruzione
perché i fondi prestati dagli Stati sono direttamente deviati verso conti personali di governo” (Ramos,
2008), o in cambio di differenti favori resi ad esempio ad alcuni intermediari al servizio di un’impresa
transnazionale e che vanno ad aumentare il debito estero dei paesi indebitati, “Spesso le banche che
ricevono i prestiti illegali sono complici di queste manovre perché in generale sono esse stesse che
finanziano la corruzione”(…) e “che rilasciano il prestito all’origine dell’atto di corruzione, che gonfiano il
debito estero che pagheranno i popoli del Sud coinvolti”(Ramos 2008). Alla fine del 2002, un’inchiesta del
dipartimento del tesoro degli Stati Uniti sul dittatore cileno Augusto Pinochet, rivelò che almeno per otto
anni, la Banca Riggs, negli Stati Uniti aveva nascosto l’esistenza di conti bancari a suo nome con depositi
dai 4 agli 8 milioni di dollari.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
E anche che questa aveva partecipato alla creazione di due imprese fantasma appartenenti al dittatore nei
paradisi fiscali delle Bahamas per nascondere i conti aperti in banche specialmente di Washington. Questo
denaro probabilmente è stato dirottato da Pinochet ed ha aumentato il debito estero del paese che è
quintuplicato durante la sua permanenza al potere (Ramos, 2008).
Anche il debito delle classi dirigenti è un “debito illegittimo che si accumula in seguito a prestiti dello Stato
per beneficiare una certa minoranza di popolazione e di gruppi economici locali o stranieri” come l’impresa
Texano in Ecuador (Ramos 2008).
La socializzazione dei debiti privati contribuisce a questo debito delle classi dirigenti.
Ferdinant Marcos ha venduto alcune imprese frllo Stato delle Filippine ad amici suoi, poi le sue imprese
sono in seguito rientrate nel girone dello Stato con un importante debito.
Marcos si ritirò poi in Austria e lasciò che le banche pubbliche rimborsassero questo debito (Adams 1993 in
Ramos 2008).
Il potere della creazione monetaria privata: il furto legalizzato di un bene pubblico
Attualmente, non utilizziamo quasi più denaro “fiduciario”, cioè biglietti e le monete coniate dagli Stati
ma bensì moneta scritturale materializzata da assegni e dalla moneta elettronica creata dalle banche
stesse.
Maurice Allais, premio Nobel per l’Economia , spiega che “fondamentalmente, il meccanismo del credito
porta ad una creazione di mezzi di pagamento ex nihilo(a partir dal nulla…). Ad ogni operazione di credito
esiste anche una duplicazione monetaria. In tutto, il meccanismo di credito si risolve nella creazione di
moneta ex nihilo attraverso semplici giochi di scritture” (Maurice Allais 1999).
Dal 1861 al 1913, lo Stato americano dispose del controllo dell’emissione e della circolazione di una
moneta senza interessi. Ma il presidente Woodrow Wilson, firmò l’atto della Riserva federale del 23
dicembre 1913, trasformandolo in legge. Così la proprietà e il potere di decisione e la capacità di
creazione monetaria della riserva federale (la banca centrale) passava dal Congresso degli Stati Uniti
composto da rappresentanti eletti dal popolo, alle più potenti banche private.
Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, dichiarava prima di essere assassinato:
“Sono un uomo tra i più infelici. Ho incoscientemente rovinato il mio paese. Una grande nazione
industriale è controllata dal suo sistema di credito. Il nostro sistema di credito è concentrato nel privato.
Di conseguenza, la crescita della nostra nazione così come tutte le nostre attività ,è nelle mani di qualche
uomo. Siamo diventati uno dei governi tra i più mal diretti del mondo civile, uno tra i più dominati e
controllati non dalla convinzione e dal voto della maggioranza ma dall’opinione e della forza di un piccolo
gruppo di uomini dominanti” - cioè i banchieri privati.
Eric Samuelson, rivela che la Banca newyorkese Fed, Riserva federale, è sotto la proprietà maggioritaria
della Chase Manhattan Bank che appartiene ai Rockefeller con il 32,35% delle azioni e dalla Citybank al
20,51%. Queste due banche controllano dunque da sole la FED che dovrebbe essere sensato ritenere
come un bene pubblico negli Stati Uniti (Carmack 2007).
Contro questo tipo di deriva, Maurice Allais stima che “la creazione monetaria deve dipendere dallo Stato e
solo da quello. Ogni creazione monetaria diversa dalla moneta di base effettuata dalla Banca centrale deve
essere resa impossibile in modo che spariscano i “falsi diritti” che risultano attualmente dalla creazione
della moneta bancaria (Allais 1999). Secondo A.- J.Holbecq “Ogni moneta necessaria allo sviluppo
dell’economia deve essere prodotta dalla Banca centrale europea (BCE) (…) e l’interesse di ogni moneta
creata nel passato da banche commerciali e dalla BCE deve ritornare agli Stati della zona euro e dunque al
popolo… Si tratta sicuramente di più di 350 miliardi di euro all’anno” a livello europeo. (Hobecq 2008).
Amchel Mayer Rothschild (1743-1812) la cui famiglia sedeva tra i reggenti della Banca di Francia e
prosperava già da decine di anni grazie alle banche private affermava così: “Datemi il controllo sulla
moneta di una nazione e io non mi preoccuperò di ciò che stabiliscono le sue leggi”.
Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, dichiarò inoltra sempre sull’argomento: “Credo
sinceramente che le istituzioni bancarie siano più dannose per i nostri privilegi delle armi convenzionali.
Esse sono già state elevate all’apice di una ricca aristocrazia che ha sfidato il governo. Il potere d’emissione
dovrebbe essere tolto alle banche e restituito al popolo a cui appartiene”. (Jefferson, 1802).
I banchieri privati piazzano i loro uomini nel cuore degli stati e privatizzano di nuovo la creazione
monetaria.
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Georges Pompidou prima di diventare presidente della Repubblica era un banchiere. Dal 1945 alla sua
elezione come presidente della Repubblica nel 1969, Pompidou esercitò le sue funzioni in seno al governo
francese continuando in svariati periodi turbolenti al servizio della banca Rothschild dal 1954 al 1958 e dal
1959 al 1962. L’otto gennaio 1959 è diventato direttore generale della Banca Rothschild. Tuttavia sarà tra le
altre cose nominato nel marzo 1959 al Consiglio costituzionale in cui rimarrà fino al 1962. Si osserva
dunque di nuovo una grave mancanza d’indipendenza tra gli interessi dello stato francese e quelli privati
delle banche. Poi la banca di Francia è stata nazionalizzata nel 1945 dal generale De Gaulle e quindi
durante questo periodo lo Stato ritrova il controllo sul credito e sulla moneta. Ma il presidente Pompidou
uomo dei banchieri dell’epoca non ci sente da quest’orecchio. L’articolo 25 della legge del 3 gennaio 1973
di Pompidou e Giscard d’Estaing, “proibisce al Tesoro pubblico di essere presentatore dei propri effetti
allo sconto della Banca di Francia”. Lo Stato francese si pone dunque nuovamente sotto l’impresa
finanziaria diretta dei banchieri privati.
Il potere politico e ideologico dei banchieri
Il gruppo Bilderberg fu creato nel 1954, grazie ad un cofinanziamento di Unilever e della CIA.
Secondo un vecchio delegato del gruppo, il consenso elaborato in seno a questo forum serviva da base
all’evoluzione delle politiche internazionali.
Bilderberg “compose lo sfondo delle politiche che furono messe in opera in seguito come ad esempio il
Convegno economico mondiale di febbraio a Davos, gli incontri Bilderberg, quelli del G8 nell’aprile-maggio
e la conferenza annuale del FMI e della Banca Mondiale a settembre.
Una specie di accordo internazionale emerse (…). Questo consenso ha rappresentato lo sfondo dei
comunicati del G8.
Esso ispira il Fondo monetario quando arriva ad imporre il programma di allineamento all’Indonesia e alla
politica che il Presidente americano ha proposto al congresso”. (Armstrong, 1998).
Il bancario David Rockefeller fu il fondatore di Bilderberg, poi della Commissione Trilaterale. “Queste due
lobbies sono i veri architetti della mondializzazione neoliberale” secondo M.R. Jennar (2005).
D. Rockefeller ha dichiarato al Newsweek international che “Qualcosa deve pur sostituire i governi ed il
potere privato mi sembra l’entità più adatta per farlo”(Rockefeller 1999)”.
Questo stesso personaggio aveva dichiarato otto anni prima davanti alla Commissione Trilaterale: “la
sovranità soprannazionale di una élite intellettuale e dei banchieri è preferibile al principio di
autodeterminazione dei popoli” (Jennar 2005).
La Banca Mondiale è spesso diretta da vecchi membri, provenienti dalle più grandi banche private degli
Stati Uniti o da grandi banche transnazionali.
Di conseguenza gli interessi capitalistici dei banchieri e delle élite economiche hanno i loro guardiani e si
evolvono nel cuore dei poteri pubblici internazionali.
Robert Strange McNamara fu presidente della Banca Mondiale dall’aprile 1986 a giugno.
Gli anni precedenti la sua nomina, McNamara era considerato come uno degli uomini d’affari più
importanti degli Stati Uniti e divenne presidente della Ford Motor Company all’età di 44 anni.
Dal 1 luglio 2007 Robert Zoellick è il decimo presidente della Banca Mondiale.
Nel 1997, è stato consigliere agli affari internazionali della banca Goldman Sachs.
Paul Wolfowitz fu il nono presidente della Banca mondiale. Prima era stato un uomo d’affari e aveva
condotto una carriera da banchiere, poi nel 2007 era stato spinto alle dimissioni per nepotismo. Alla Banca
Mondiale, l’ideologia neoliberale è egemonica,ed è dunque nel quadro di questa politica che essa intende
esercitare il suo ruolo di “buona governance”.
La “buona governance”, per la Banca Mondiale è anche sinonimo di buona gestione di sviluppo “(World
Bank 1992).
Le istituzioni di Bretton Woods esercitano un potere politico e culturale. E la Banca Mondiale è alla
sommità di questa piramide.
Il ruolo finanziario ed economico è solo la punta dell’iceberg. La parte sommersa rileva la fiducia nella
dottrina della leadership intellettuale. Come dirà in seguito Pierre Bourdieu, la Banca è potente perchè è
capace di cambiare costantemente capitale economico contro il capitale simbolico e viceversa. Susan
George descrive la Banca come “la mano invisibile del “programma” planetario messo in opera dal
capitalismo liberale. Nel suo libro Crédit Sans Frontières, attribuisce dunque al Fondo monetario
internazionale e alla Banca Mondiale degli attributi e un funzionamento quasi religioso.
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La dottrina sostituisce allora l’argomentazione, malgrado il discorso che si vorrebbe fosse scientifico, ma si
tratta invece di un’ideologia .
Un altro strumento dell’egemonia ideologica dei neoliberali è la loro attitudine al recupero e alla
manipolazione concettuale,che è relativamente vicina al nuovo linguaggio. La Banca utilizza “parole solenni
e formule magiche per trasformare la realtà (George, 1994).
Dietro la politica della “buona governance”, la Banca Mondiale cerca anche di costringere i paesi che sono a
bassi salari a condurre una buona gestione, cioè ad applicare i piani di allineamento strutturali
(privatizzazioni, restrizioni di bilanci societari…). basati su una politica economica neoliberale. Così di fatto
dal principio di condizionalità al quale sono sottomessi gli Stati per ricevere i prestiti dalla Banca Mondiale,
questi perdono la sovranità sulla loro politica nazionale (George,1994).
Questa distorsione della sovranità del popolo è “mimetizzata dagli aggettivi qualificativi come
“empowered” (dare pieni poteri) vista come “partecipazione” e del “consenso”con la società civile
(Hidouci,2003).
La corruzione limita la democratizzazione degli Stati. Tuttavia, le istituzioni finanziarie internazionali (IFI)
agiscono poco contro la corruzione dei dirigenti (quando i prestiti che essi concedono vengono dirottati )
(Gueye 2003).
La Banca Mondiale rimette poco o nulla in causa la propria politica economica neoliberale e lo fa solo a
parole. Si accontenta ad esempio di aggiungere in margine alcune “reti di sicurezza” per i più poveri.
Essa ha così sviluppato un approccio più politico , cioè “la buona governance”.
I direttori della Banca Mondiale hanno da parte loro interrotto il rilascio di prestiti a diversi paesi perché si
sono scontrati con gli interessi degli Stati Uniti (anche se ufficialmente era per altri motivi) precisa Eric
Toussaint… Nello stesso ordine di idee, la Banca Mondiale ha sistematicamente tentato di mettere in
scacco i regimi considerati come minacce per gli interessi americani.
E’ questo il caso contro il governo del Guatemala di Jacobo Arbenz nel 1954. Al contrario la Banca Mondiale
sosterrà poi in seguito la giunta militare che rovescerà Jacobo Arbenz (Toussaint, Millet, 2007).
In mezzo agli altri esempi tra i più conosciuti in Africa, citiamo la dittatura di Mobutu nello Zaire, quella di
Idi Amin Dada in Uganda, d’Habyarimana in Ruanda a partire dal 1973, di Idris Déby nel Ciad (Toussant,
2006).
Il debito: strumento di dominio dei paesi ricchi
Il debito pubblico è un’opportunità per le rendite.
L’accrescimento del debito pubblico di uno Stato nazionale beneficia anche degli azionari e delle rendite
(che Keynes qualificava come parassiti) perché si arricchiscono grazie alla produzione concreta degli altri
attori (industria,agricoltura,operai…) e questo semplicemente perché questi dispongono di beni finanziari.
Va anche detto che, contrariamente a quel che l’opinione pubblica pensa in generale, i flussi finanziari più
importanti vanno dunque dal Sud verso il Nord.
In conclusione sono i più poveri che aiutano i più ricchi .
Nel 2002, i flussi costituiti da trasferimenti di risorse (contributi e prestiti) dal Sud verso il Nord
rappresentavano 200 miliardi di dollari nel 2002.
Nel 2004, mentre l’aiuto pubblico allo sviluppo dei paesi OCSE per i paesi in via di sviluppo si elevava a 78
miliardi di dollari, il servizio del debito estero dei paesi sottosviluppati rappresentava 374 miliardi di dollari
e di conseguenza, i flussi finanziari che andavano dal Sud verso il Nord erano 4,7 volte superiori ai flussi che
andavano dal Nord verso il Sud (Banca Mondiale, 2005).
Nel 2003, l’APD (aiuto pubblico allo sviluppo) elevava l’importo a 54 miliardi di dollari e il rimborso a 436
miliardi cioè 8 volte di più. (Ziegler, 2005).
Il debito gestito dalla Banca mondiale è illegale
Nel momento in cui il Gabon raggiunse la sua indipendenza nel 1960, la Banca Mondiale ha trasferito in
questo paese i debiti precedentemente sottratti dalla Francia per la colonizzazione del Gabon, e ciò
rappresenta una totale violazione delle regole del diritto internazionale.
Dall’egemonia dei dirigenti francesi sull’economia gabonese la Francia non si è mai smentita: Omar Bongo
ne era prima di tutto il garante. Un debito pattuito a queste condizioni è illegittimo e non deve essere
rimborsato. (Toussaint, 2006).
Ci sono debiti contratti per realizzare progetti di sviluppo che si sono incagliati o le cui conseguenze umane
o ambientali si sono rivelate nefaste a causa di una mancanza di studi preliminari (Ramos, 2008)
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Cioè che si qualifica a volte come “elefante bianco” non sono altro che quei grandi progetti di cui ne
beneficiano il governo o l’impresa privata, ma non la popolazione.
Ad esempio, gli ospedali ad alta tecnologia in cui lo Stato non ha previsto finanziamenti dei salari e la
manutenzione e che sono lasciati nell’abbandono.
E’ questo il caso dell’Africa One, un progetto da 2 miliardi di dollari messo in piedi nel quadro di una
partership AT& T- UIT-operatori privati e Stati africani che è completamente fallito, inghiottendo decine di
milioni di dollari.
Allo stesso modo, WordCom: vera effige neoliberale diventata primo operatore mondiale in
capitalizzazione borsistica e gran predatore di operatori nelle telecomunicazioni e che ha causato il più
grande fallimento della storia degli USA e il più grande dirottamento finanziario mai registrato. Più di 11
miliardi di dollari. (Fullsack, febbraio 2005).
Abbiamo esaminato i rapporti tra il potere e le cause politico-ideologiche e i rapporti tra il potere e le
cause economiche che possono spiegare le attuali disuguaglianze nel mondo.
In particolare, è il potere politico dei proprietari dei beni economici (i capitalisti della finanza e dei mezzi di
produzione) che dominano alla grande il potere politico dei dirigenti pubblici .
Si tratta della governance economica, finanziaria, ideologica e della governance attraverso i poteri
pubblici(nazionali e internazionali).
Il secondo livello di potere o di governance rappresenta l’autorità e le regole attraverso la violenza
(poliziesca, militare…) attraverso il potere relazionale (le organizzazioni) e attraverso la governance
imperialista.
La dimensione illegale viene dunque a rinforzare le carenze della governance non-democratica, ma alla fine
rimane secondaria sul piano quantitativo, anche se sembra largamente sottostimata. In più, un delitto,
anche se piccolo e raro, commesso da un eletto dal popolo dovrebbe far reagire i cittadini e i media.
Infine, se il capitalismo economico e politico possono spiegare l’attuale situazione mondiale di
disuguaglianza estrema, il liberismo(con la sua deregulation) non fa che rinforzarlo, accentuandone ancora
le tendenze verso il non rispetto delle regole di alcuni appartenenti alle élite attraverso la corruzione.
mondialisation.ca
Traduzione di Stella Bianchi-italiasociale.org
Thierry Brugvin è sociologo, autore del libro Les mouvements sociaux face au commerce éthique,
Hermès/Lavoisier, 2007
Demo(nio)crazia, trappole e traditori
Uno statista del secolo scorso diceva che i parlamentari pensavano solo ad essere eletti, dopodiché per
quattro anni si facevano i loro affari. Aggiungerei quello che diceva un partigiano, che il parlamento cioè
non rappresentava proprio gli italiani a causa del fatto che non c'erano contadini eletti... mentre tra gli
italiani ce n'erano parecchi.... Una volta capito che chi dice di rappresentarci fa solo i suoi interessi, diventa
facile capire che il sistema non va. Manca solo capire di che interessi si tratta.
Quello che la maggior parte della gente non sa è che oltre ai tre tradizionali poteri fondamentali dello stato,
legislativo, esecutivo e giudiziario, esiste un super-potere che è quello della finanza e del sistema bancario.
Un potere che da sempre vive nell'ombra delle sue pratiche poco trasparenti, che sceglie e qualifica i propri
massimi aderenti attraverso un'opera di selezione effettuata da organizzazioni anodine e talvolta segrete
(se non nell'elenco dei suoi membri, nell'elenco delle gesta). Questo sistema del credito e
dell'accreditamento perdura da circa 6.000 anni ed ha decretato fortune e sventure di imperi, spesso
crollati sull'onda della loro stessa infinita arroganza. La stessa arroganza che leggi oggi negli occhi del
funzionario di banca che ti nega un affidamento, o te lo revoca, sapendo che non hai nessuna autorità
superiore cui rivolgerti per invocare un giudizio equo o semplicemente "altro". Perché poi scopri che alla
magistratura basta solo la parola del funzionario bancario, sicuramente uomo d'onore, per emettere una
condanna o per pignorarti tutto. Un ex concessionario della Ford mi disse ad un certo punto che,
esasperato per una situazione simile durante una riunione in banca in cui si decideva della sua situazione
creditoria, ebbe a dire a battuta: Ma come si fa per difendersi da voi? Occorre rivolgersi alla mafia? Allorché
il direttore generale della banca gli si avvicinò e, sorridendo, gli sussurrò all'orecchio: "Siamo noi la Mafia!".
Se ci accorgiamo che la prima legge unitaria d'Italia fu l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico,
possiamo cominciare ad insospettirci sulle reali motivazioni dell'Unità d'Italia... Se poi scopriamo che
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questo libro a sua volta prende a modello quello del Gran Livre de la Dette Publique instaurato nel 1793 in
Francia, poco dopo la rivoluzione francese, ci interesserà indagare sul perché quest'ultimo riconosceva
come validi tutti gli indebitamenti PRECEDENTI la rivoluzione stessa! LE RENDITE RIMANGONO SEMPRE
INTATTE: cambiare tutto per non cambiare niente. E chi le prende queste benedette rendite legate al
debito pubblico? Ovviamente, chi detiene i titoli di stato. I misteriosi RENTIERS citati talvolta da ambienti di
destra o sinistra al di fuori dei giochi. RENTIERS che sarebbero, secondo l'immagine agiografica propugnata
da finti patrioti infedeli e traditori, alla fine riconducibili ad una povera vecchietta che vive della rendita dei
titoli. Una specie di vecchia battona che, arrivata ad una certa età, investe il patrimonio faticosamente
sudato in titoli del debito di stato, sicuramente!
La vecchia battona si chiama: BANCA D'ITALIA, intendendo il sistema di banche ad essa collegata.
E qui occorre precisare una cosa: le banche non sono intermediarie del credito, ma bensì creatrici del
credito. Più del 90% del denaro viene oggi creato dalle banche attraverso false scritture contabili. Una
realtà ignorata dai giudici di Pinocchio, ovvio. Specialmente quelli dei tribunali fallimentari. Più fallimentari
di così!
Nella targa esposta sulla prima aula penale del Tribunale di Bergamo, i nostri "amici" goliardi vestiti
d'ermellino, hanno inciso nella pietra: "Realizzata col contributo della Fondazione del Credito Bergamasco".
Non si vergognano ormai più nemmeno, questi funzionari pagati dalla Banca d'Italia per fare i giudici,
attraverso il servizio di Tesoreria dello Stato usurpato dal 1907, affidato senza mai alcuna gara e rinnovato
automaticamente ogni vent'anni...
Qui la magistratura deve fare una scelta precisa, per evitare di essere anch'essa giustiziata dal Tribunale
della Storia: o con Bankenstein o con il Popolo Italiano. Oppure le sentenze le dovrà emettere "In nome
della consorteria dei banchieri italiani". Individuato il legame che subordina il potere giudiziario a quello
bancario, riscontrabile in maniera clamorosa all'interno dei procedimenti fallimentari, dove la moneta falsa
dei banchieri vien presa per buona, come fosse davvero un TANTUNDEM, ci rimangono altri due poteri
corrotti da analizzare: quello legislativo e quello esecutivo.
Il potere legislativo ci ricollega all'inizio di quest'articolo. La sua corruzione si vede benissimo dal fatto che
mai, MAI, sono stati discussi in aula i vari disegni di legge relativi alla ripresa della sovranità monetaria,
quelli ispirati al lavoro del professor Giacinto Auriti. Piuttosto si è preferito lasciar cadere i governi invece di
semplicemente discuterli in pubblico. E già.... perché l'esempio eclatante della corruzione legislativa lo si
riscontra leggendo attentamente la legge sul segreto di stato laddove pone sotto segreto informazioni
relative alle scelte economiche e monetarie, negando l'accesso alle prove decisive su azioni eversive
dell'ordine costituzionale ed in contrasto con l'art.3 della Costituzione stessa. Tipico frutto ne fu il Trattato
di Maastricht, dove di fatto tutta la sovranità economico-monetaria venne ceduta in blocco ad una banca
privata derivata dalla società Istituto Monetario Europeo, la BCE.
Quello che sto dicendo è che laddove lo stato decide di destinare oltre il 50% delle risorse per costituire
rendite private per personaggi che si nascondono dietro la proprietà delle banche e delle fondazioni, per
oligarchi benedetti dall'Opus Dei, sta violando l'articolo dove dice che "è compito della repubblica eliminare
gli ostacoli allo sviluppo economico e sociale", perché proprio questi ostacoli perpetra senza vergogna!
Difatti, mentre la BCE, e ancor prima la Banca d'Italia, si è schermata completamente dalle eventuali
direttive politico-democratiche sovrane, viceversa essa stessa influisce eccome - attraverso ricatti collegati
al debito pubblico - sulle politiche dei paesi UE e dei singoli governi. E quegli atti terroristici di "moral
suasion" nei confronti dei governanti sono ancor oggi coperti da segreto di stato... tanto per chiudere il
cerchio. Ecco perché a Pierpaolo Pasolini "mancavano le prove" !
A questo punto non rimane che l'esecutivo, il governo ladro, da esaminare. L'esecutivo potrebbe porre fine
a questo scempio secolare tramite un decreto d'emergenza che instauri una super-procura antiBankenstein, se vuole recuperare credibilità. E disponendo che gli apparati di intelligence elaborino delle
strategie e tattiche a supporto di politiche monetarie d'emergenza volte ad evitare che il paese sprofondi
ancor più in una depressione senza fine. Il Governo può obbligare il Parlamento almeno a discutere i
progetti di legge che esaminano il REDDITO DI CITTADINANZA, una indennità mensile erogabile a tutti fin da
subito attraverso l'emissione di una "moneta nazionale d'emergenza".
Oppure, andate tutti quanti a farvi impiccare sotto al ponte dei frati neri della Goldman Sachs.
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È legge il nuovo codice della strada
I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani. Le novità maggiori previste dalla
riforma del codice della strada riguardano l'alcol: divieto assoluto di bere per i neopatentati, i
giovani fino a ventuno anni; divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche nelle stazioni di servizio autostradali a partire dalle dieci di sera; nei locali notturni
è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi tipo dalle ore 3 alle ore 6.
Obbligatorio esporre anche le tabelle illustrative sugli effetti dannosi dell’alcol e un test
volontario per rilevare il proprio tasso alcolemico. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale
è disposto il fermo amministrativo del veicolo e qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), la patente di guida è revocata. E quando gli accertamenti forniscono
esito positivo o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Inasprimento
delle sanzioni per chi trucca le minicar sulle quali si prevede ora l'obbligo delle cinture di sicurezza; divieto per coloro
ai quali venga revocata la patente di guidare ciclomotori o minicar. Di grande rilievo anche la previsione della sicurezza
stradale come materia obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La Legge che ha avuto il via libera dal
Senato è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
Dossier “Sicurezza stradale: le nuove regole”
Trasporti, rifiuti, acqua: cosa cambia con la riforma dei servizi pubblici locali
Con il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010 viene
completata la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra i quali rientra la
raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la gestione delle risorse idriche. Il regolamento
fissa regole chiare per lo svolgimento delle gare, affinchè queste consentano in modo trasparente
di selezionare il gestore più efficiente in grado di offrire tariffe più basse. Perchè le gare e i
rapporti tra ente affidante e soggetto gestore siano chiari e trasparenti, il regolamento introduce
motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di amministratore nell'ente affidante vietando a
costoro di occuparsi della gestione del servizio. Il regolamento mira ad impedire l’acquisizione di posizioni di vantaggio
nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con la finalità di favorire la più ampia diffusione dei
principi di concorrenza, di libertà e di libera prestazione dei servizi per tutti gli operatori economici interessati, nonché
di garantire il diritto di tutti gli utenti all’universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed ai livelli essenziali
delle prestazioni. Prevista inoltre entro l'anno l'istituzione di una autorità "terza" per la regolazione delle tariffe. Una
riforma importante che riguarda l’attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, uno dei punti di criticità
nell’ambito della gestione delle autonomie locali. Non sarà più possibile gestire in house questi servizi ma la gestione
sarà soggetta a gara. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari. Restano esclusi i servizi sull'energia elettrica e il gas in quanto già regolamentati da
specifiche norme.
Dossier “Riforma servizi pubblici locali di rilevanza economica”
L'atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti
Dal prossimo 3 agosto, con l’entrata in vigore del decreto attuativo del cosiddetto collegato allo
sviluppo, il cittadino potrà scegliere se stipulare l’atto pubblico su carta o in modalità informatica,
utilizzando la propria firma elettronica. Queste alcune novità introdotte: per stipulare l’atto
pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica. I cittadini e le
imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno stipulare un atto notarile (sotto forma
di scrittura privata autenticata) rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai, per
esempio se si trovano in due diverse città, a loro volta collegati tra loro attraverso la Rete Unitaria del Notariato
(R.U.N.). Dal punto di vista degli effetti giuridici l’atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di
copie finché sono in esercizio. Inoltre gli atti saranno conservati secondo norme di legge e tecniche che consentano la
fruibilità dei dati nel tempo. È previsto che il notaio conservi in formato digitale anche le copie degli altri documenti
originali redatti su supporto cartaceo. Il notaio presso il quale si conclude il contratto mette l'atto a raccolta e lo
conserva nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del
Notariato. Quando il notaio cessa l’esercizio dell’attività, i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi
notarili gestiti dal Ministero della Giustizia come oggi avviene per gli atti cartacei. L’utilizzo dell’atto notarile
informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti.
Dossier “L'atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti”
Anno XXXII
Roma luglio 2010
ANTITRUST: MULTA DI 110.000 EURO ALLA MITSUBISHI
19370 (SdC – lug. 10) – Cosa fareste se il veicolo che avete acquistato per portare a scuola vostro
figlio venisse classificato dalla Polizia Stradale come autocarro e privato della carta di
circolazione? Dopo una fase iniziale di sbigottimento, sicuramente protestereste contro il
concessionario che ve l’ha venduto sottolineandone l’ “uso familiare” e probabilmente invochereste
l’intervento dell’Antitrust. Ed è esattamente quello che ha fatto l’automobilista che aveva scelto la
Mitsubishi L200 Double Cab come veicolo per spostarsi con la propria famiglia e che ha ricevuto
una pesante sanzione proprio per avere fatto del mezzo un uso familiare.
Nel descrivere minuziosamente l’episodio, il consumatore segnala all’Antitrust come
l’acquisto del veicolo sia avvenuto sulla base delle caratteristiche contenute nel depliant della
Mitsubishi Motors disponibile presso il concessionario; tali caratteristiche suggerivano
chiaramente un utilizzo del mezzo di tipo familiare, includendo la possibilità di trasportare
bambini e di guardare DVD nella console del sedile posteriore. Secondo la Polizia Stradale invece
il veicolo è adibito esclusivamente al trasporto merci e pertanto inadatto a svolgere altre funzioni,
come il trasporto di persone non addette a carico e scarico delle merci.
L’Antitrust ha accolto la segnalazione e svolto un’accurata istruttoria, da cui emerge l’esatta
valutazione della Polizia Stradale e la scorrettezza dello slogan proposto dalla M.M. Automobili
Italia S.p.A., società attiva nella vendita di autoveicoli a marchio Mitsubishi Motors. Da qui la
decisione di assegnare alla società una sanzione di 110.000 euro per pratica commerciale
scorretta e di obbligarla a pubblicare a proprie spese una rettifica. (M.M.)
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
Vantaggi CDO: CDO offre a tutti gli associati la possibilità di ottenere risparmi e agevolazioni in aree che
rappresentano importanti voci di spesa dell’azienda nella sua attività quotidiana.
Best Western, catena di alberghi più diffusa al mondo, offre sconti e vantaggi riservati al mondo
CDO.
Se avete la necessità di muovervi per lavoro in Italia e all'estero, Alitalia propone una nuova
soluzione che offre la possibilità di ottenere sconti su tutte le rotte nazionali ed
internazionali: lo Small Business Kit.
Pramerica Life, compagnia italiana ramo vita, offre al mondo CDO specifiche
soluzioni studiate per offrire elevate prestazioni previdenziali.
ASSICURAZIONI
Compagnia delle Opere ha siglato una convenzione con Euler Hermes Siac che
garantisce l'assicurazione dei crediti per i soci CDO.
AUTOVETTURE
Grazie all'accordo con il partner Viola srl, il Gruppo Volkswagen offre al mondo CDO sconti
veramente interessanti.
MOBILITA'
Compagnia delle Opere ed Eni Divisione Refining & Marketing hanno stipulato una convenzione che
permette di accedere al servizio Multicard.
INFORMATICA
Il partner PMI Store propone diversi prodotti in convenzione, con offerte da non
perdere.
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Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010
www.union-associazione.net
UN.I.O.N.
[email protected]
Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
00144 Roma – Sergio Forti, 20
Segreteria cell. 335 1004160 Tel. 06-52277363 Fax 06-87440784 / 06-52200316
ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE - DPR 459 - DIRETTIVA PED - DLN. 98 E
ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICCHE ALTRI IMPIANTI - DPR 462/01
PIEMONTE
A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino
BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino
McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino
OCERT srl – C.so Rosselli, 91/bis/7 – 10129 Torino
ASFALEIA srl – Via Padova, 60 – 10152 Torino
Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25
13900 BIELLA
LIGURIA
TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM
LOMBARDIA
C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI
I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI
SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco
EURO-PED srl – Via Friuli, 88 – 20135 Milano MI
Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020
Madignano CR
VERIGO srl – p.i.R. Manzoni – Via Massarani, 5 - 20050
Verano Brianza (MI)
SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione
delle Stiviere MN
ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 VARESE
ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 MANTOVA
VENETO
VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 –
35124 Padova PD
ALTO ADIGE
I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano
EMILIA ROMAGNA
ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza
VERICERT srl – Via S. Cavina n. 19 – 48100 Ravenna
SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma
LAZIO
I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma
Oe.Cis. srl – Via Ratto delle Sabine, 59 – 00131 Roma
CAMPANIA
MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020
Casapulla CE
S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA
CALABRIA
Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza
PUGLIA
EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato – BA
E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA
SICILIA
*OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora (ME)
* Organismi nuovi (iscritti nel 2010)
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Autor.
Notificazioni
462
162
462
462
462
162
162
PED
015-8353451
462
462
462
Telefono
011-3473681
011-3273632
011-8174896
011-8174896
011-3191611
011-857347
162
459
011-3273633
011-5692074
011-5692074
011-3191611
011-2484458
015-29142
0184-540731
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PED
02-56816188
02-26142902
0341-353721
02-55194159
02-56818575
02-26142904
0341-371327
02-55194149
462
0373-658430
0373-650371
462
0363-51309
0363-51309
462
0376-847331
0376-840921
162
0332-1800100
0376-288510
0332-1800101
0376-287104
162
049-680046
049-8808081
[email protected]
162
0471-301611
0471-326266
[email protected]
162
0523-609585
0523-591300
162
0544-501951
0544-467220
0521-775915
0521-791314
[email protected]
06-52246324
06-41405105
06-52247268
06-41404910
[email protected]
[email protected]
0823-466717
02-700402869
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0184-506492
Telefax
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PED
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PED
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[email protected]
info@madeengineerin
g.com
[email protected]
089-2751642
om
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080-3588849
099-5610092
080-3588849
0995610092
[email protected]
[email protected]
162
090-9941695
090-9920872
[email protected]
462
459
089-2756576
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0984-483757
0984-483757 [email protected]
Elenco aggiornato a tutto al 01/10/2010
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