NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999 1° anno di pubblicazione: 1999 Periodicità 12 numeri Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione comunicazionale specifica di certificazione CE, Nuovo Approccio, Notifica – Abilitazione – Accreditamento Organismi Ispezione NewsliftLetter SPECIAL Notified & Authorized Bodies Il numero attuale si compone di NN. 75 pagine Editore e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it e spedizione cartacea a Enti di cui all’obbligo di conoscenza Mailing list: nn. 600 Direzione: Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A restituiscono. Edizione, Redazione ed Amministrazione: Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Responsabile. Tel.: 335.1336500 – Fax: 06.52200316 www.newsliftletter.it – [email protected] E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte. ****** Stampa: “Altra Stampa” – P.IVA 04830250652 di Rodica Mihaela Baranciuc Organizzazione – Impaginazione – Produzione: Linda R.M. Baranciuc In questo Numero: Pag. 2 – Editoriale Pag. 3 – Libro Bianco – Confindustria SIT Pag. 5 – Richiesta rinnovi e nuovi verificatori o cancellazione degli attuali non più in "servizio" Pag. 7 – Docenza presso corso per patentino installatori Pag. 8 – DPR 462/01 – aspetti della peculiarità del VERIFICATORE Pag. 9 – APPALTI – TelexANIE – ACCREDIA – Corriere della Sera Pag. 12 – COMMISSIONE EUROPEA in relazione alla "decisione n.768/2008". Pag. 14 – MiSE – la struttura della DG di riferimento OONN e OOAA (DPR.462/01) e ATEX. Pag. 17 – Regolamento sui Contratti Pag. 19 – Circolare 40/E Ag. Entrate del 28/07/2010 Pag. 21 – SCIA e OO.NN. Pag. 28 – Disservizio distribuzione invii postali Pag. 30 – Determinazione importo spese richiesta nuovo passaporto ordinario elettronico Pag. 32 – Attuazione direttiva 2009/137/CE 10.11.2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura Pag. 33 – Tabelle Millesimali – CO.CO.PRO. – CO.CO.CO. Pag. 35 – Il D.Lgs 106/2009 e le attrezzature di lavoro – SISTRI Pag. 36 – QUESITI Pag. 37 – Corsi di formazione ECO Certificazioni Pag. 40 – SRDAI, PILERI ED…..IO. Pag. 42 – Confindustria SIT - Piattaforme industriali http://www.newsliftletter.it/ Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati, il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati di cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, tuttavia, pubblicando quant’altro pervenuto all’associazione stessa o al Direttore responsabile della stampa da altri. Tematiche e problematiche di: Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale / Giurisprudenza Pareri legali e Pareri tecnici Comportamento dei non iscritti Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati Comportamento imprese di manutenzione Comportamento amministratori condominiali Prodotti in attesa di regolamentazione (impianti di sollevamento, etc.) Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles Uni – Cei: norme e informativa varia Attività dell’associazione Aggiornamento normativo Comitato di Controllo Codice Deontologico Union Conflittualità tra Organismi Accredia – Ente Unico Italiano Lettere di segnalazioni pervenute e risposte Assemblee – convegni – riunioni DPR 462/01 – operatività e problematiche Pagina 1 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 L’Editoriale Settembre rappresenta per quasi tutti la ripresa dell'attività dopo le sospirate ferie che, così dicono gli psicologi, se realmente e sanamente godute, si tramutano – per fortuna temporaneamente – in una afflizione del ritorno al lavoro, mentre, per chi ha continuato more solito, oppure se l'è godute solo in parte, la percezione mentale è quella di essere più stanchi di prima, lenendosene solo nella prospettiva di "prendersi qualche giorno" più in là: attendere infatti un altro anno, è spiritualmente insano. Ma tant'è! Così va la vita.... Passando ad aspetti propriamente lavorativi vissuti in questo mese di agosto 2010, la palma spetta alla bozza di decreto sull'art.71 del D.Lgs 81/08, relativo alle verifiche di attrezzature ed impianti dell'AII. VII. Lo sforzo fatto dal Ministero del Lavoro nella redazione del decreto, ufficialmente avviato all'iter di approvazione e quindi di apposizione successiva il G.U., è plausibile, nella misura in cui si sia cercato di contemperare le esigenze "a monte" (precedenti di legge che assegnavano la primogenitura dei controlli all'allora Ispesl (oggi Inail) e, successivamente, all'ASL) obbligando pertanto, obtorto collo, il legiferante a tenerne oggi conto nel nuovo decreto; "a valle" invece vi erano quelle, oggettivamente diverse, dei privati, di cui alla titolazione di "soggetti", inclusi anche quelli pubblici ma diversi, evidentemente, dai primi, ai quali poter assegnare l'operatività delle verifiche in questione solo e nella misura Inail (nel tempo di 60 gg.) e Asl con altri aggiuntivi 30, non vi avessero ottemperato. Union ne ha condiviso alla fine sia il merito, anche nell'ottica dell'urgenza di definizione procedurale dei controlli, sia il metodo, quest'ultimo non diversamente ipotizzabile solo a considerare quanto di cui all'intelaiatura di connessione dell'art.71 con le obbligazioni di altre disposizioni di legge. Peraltro nelle osservazioni in precedenza valutate dall'associazione nella fase di modifica delle tre precedenti ipotesi di tale nuovo decreto, l'Union era partita dalle considerazioni squisitamente economiche di una realtà che vede il 92% PIL nelle mani delle PMI, di cui fanno parte le aziende private. Ora – con riferimento all'ante di questo nuova legge sull'art.71 – assumendo che la vocazione di chi legifera "dovrebbe" rappresentare la realtà, bisognava concluderne diversamente, dal momento che tali precedenti leggi hanno invece privilegiato l'operatività degli enti pubblici. Sempre nella fase di preparazione del più volte menzionato regolamento dell'art.71, ci si era battuti perché al posto di "soggetti" si parlasse di "Organismi", tuttavia, proprio per far uscire dalla situazione di stallo il provvedimento, si è compreso che il privato avrebbe dovuto avere mutatis mutandis una consolidata sua struttura, quella stessa che peraltro gli Organismi possiedono e che però dovrà essere adattata e dimostrata in relazione alla possibilità di operare anche per questa tipologia di verifiche dell'All. VII. L'apporto del soggetto privato a sostegno delle necessità di cui la legge abbisogna, riteniamo quindi sarà non secondario o subalterno, tuttavia indispensabile verso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza che dal controllo non potranno prescindere, così pure delle possibilità di fruizione del servizio più puntualmente assolto dall'ente privato. Se volessimo dare una definizione sintetica di questo tipo di previsione, ci affideremmo allo schema interpretativo della realtà che non ha mutato, finora, al cambiare dei fatti. O dei giorni. O degli anni. A parere del sottoscritto la soluzione, peraltro, consiste nell'individuare quegli ambiti sociali ed educativi, laddove al bisogno dell'ottimizzazione delle comunque risorse, pubbliche e private, che il mercato richiede, si abbinasse la loro collaborazione. La percezione di tale ormai necessaria utilità sta nella creazione/adesione a luoghi ed ambiti (reti di imprese/organismo) nei quali è possibile trovare sbocchi ad una situazione che il datore di lavoro, l'utente, il consumatore vogliono non relegata ad un solo ambito burocratico pubblico: Direttiva Servizi e Codice del Consumo ne hanno individuato la percorribilità, finalmente distinguendo – in assenza di questa agognata collaborazione – la vigilanza che spetta all'ente pubblico, rispetto alla verifica tecnica che non può essere né delegata né attribuita agli stessi. Discorso vecchio... Dr. Iginio S. Lentini FIERA MILANO – LIFT 17 – 20 NOVEMBRE 2010 9° ESPOSIZIONE INTERNAZIONE DI ASCENSORI, COMPONENTI, ACCESSORI, STAMPA PROFESSIONALE E SERVIZI http://www.newsliftletter.it/ Pagina 2 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 LIBRO BIANCO Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti LIBRO BIANCO di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Pubblichiamo per correttezza (……non vorremmo urtare la suscettibilità del D.G. di Confindustria-Sit, anticipandone il contenuto) le sole prime due pagine (f./r) delle complessive 40. Peraltro tutte le decisioni sul "lancio" dell'importante lavoro che finalmente (!) potrà essere proposto all'opinione pubblica, al Governo ed alle Istituzioni, saranno prese in occasione del prossimo Comitato di Area del 16 settembre 2010 al quale, questa volta, ho assicurato la mia presenza. A cura del Comitato d’Area PCVC di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici http://www.newsliftletter.it/ Pagina 3 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti LIBRO BIANCO Progetto realizzato nell’ambito del Sistema Confindustria, a cura del Comitato d’Area PCVC di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici A sostegno: - della certificazione di prodotto e dei sistemi di gestione - di una “Qualità certificata” come primario strumento di competitività del “Made in Italy” - del ruolo dell’Ente unico di accreditamento - di nuovi canali istituzionali di comunicazione e concertazione tra Pubbliche Amministrazioni-Associazioni-Imprese Coordinamento e redazione: Comitato d’Area PCVC e Gruppi di Lavoro. Con il contributo delle Associazioni di categoria AIOICI, AISCRIS, ASSINFORM, ALIG, ALPI, AIPND, ANGQ, ASI, ASSOCONSULT, ASSORECA, CEPAS, CISQ, OICE, UNION e delle Sezioni territoriali dei servizi innovativi e tecnologici di Ascoli Piceno, Catanzaro, Frosinone, Lecce, Lecco, Macerata, Milano, Padova, Pescara, Salerno, Torino, Trento. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 4 NewsLiftLetter Roma, 06.08.2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 AGLI ASSOCIATI UNION – LL.SS. E p.c. MiSE – Div.XIV e Div.XVIII E p.c. NewsliftLetter Oggetto: "come regolarsi per la richiesta dei rinnovi e per quella di nuovi verificatori o cancellazione degli attuali non più in "servizio" Si ritiene di dover puntualizzare il complessivo quantum di cui all'oggetto, pregando ciascuno di annotarsene al fine di evitare che qualsiasi pratica si blocchi "perché manca qualcosa". Cancellazione del verificatore. E' la parte più semplice, tuttavia doverosa, anche se qualcuno se ne dimentica. Premesso che ciascun Organismo, Notificato e/o Abilitato, ha i propri verificatori registrati al MiSe (Div.XIV per ascensori, macchine e Ped e Div.XVIII per dpr 462/01, richiesta di deroghe per ascensori privi o carenti di fossa e testata, come pure per segnalazioni che attengano a richieste di sopraluoghi su impianti sia di ascensori, sia di macchine, sia di messa a terra e quant'altro, essendo tale divisione deputata alla Normativa Tecnica che ingloba anche "l'attività amministrativa di sorveglianza del mercato inerente ad impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, etc ", va quindi considerato il fatto dell'obbligatorietà di cancellazione di "quel" verificatore, magari trasmigrato nel frattempo, in altro ON/OA concorrente ed, a quel punto, il MiSE ritrovandosi con uno stesso nominativo che opera per due organismi! RICHIESTA DI INSERIMENTO DI NUOVO VERIFICATORE. Ecco la corretta procedura da rispettare, ove si voglia che non vi siano intoppi o ritardi (oltre quelli fisiologici del carico di lavoro dell'Uff.Protocollo del MiSE stesso, oggi divenuti aggiuntivi di ritardo per cause lunghe da spiegare e comunque non dipendenti dalla volontà del Funzionario al quale è stata indirizzata la chicchessia pratica) 1) Su carta intestata dell'ON/OA ed a firma del Legale rappresentante, va trasmessa una istanza per l'inserimento del nuovo verificatore; 2) In tale istanza deve figurare la proposta operativa per una, due, tre o tutte le quattro aree (nel caso attenga al DPR 462/01) mentre, se si tratta di ascensori e/o macchine e/o Ped, la specificità della richiesta stessa sarà in relazione alla direttiva per la quale il verificatore s'intende destinare. Attenzione però alla valutazione dei C.V.: non si facciano richieste per le quali nello stesso curriculum vitae non è dimostrata l'esperienza specifica, almeno biennale (la valutazione comunque spetta al MISE....) nel prodotto che si intende affidargli, l'affiancamento con il Dirett.Tecnico specie se costui ha lasciato l'incarico, di cui trattasi, negli ultimi anni, tuttavia oggi voluto riprendere (si tenga in proposito presente che tale C.V. è analizzato dai Funzionari del Ministero, i quali ne vagliano prima di accordare il benestare all'inserimento). Il nuovo verificatore non può operare SE non ha ottenuto tale benestare. 3) sempre all'istanza, va allegato il contratto di collaborazione; 4) va, ancora, allegata un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio, con la dichiarazione di non svolgere attività incompatibili, come da Allegato A della norma Uni Cei En Iso/lec 17020, di cui peraltro, in autunno, è in programma un corso di formazione ed aggiornamento che Union proporrà ad associati e non); 5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 6) ovviamente, va unito il curriculum vitae di cui al punto 2 sopra chiarito; 7) VERIFICHE DI AFFIANCAMENTO. Vanno ulteriormente chiarite, al fine di evitare soggettive interpretazioni. E pertanto: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 5 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 a) sono da aggiungere nelle motivazioni di correttezza della richiesta ove si chiede che il verificatore operi in un prodotto/servizio, area e quant'altro di cui non se ne dimostra l'effettiva capacità (dal C.V. non emersa); b) in questo/i caso/i è del tutto rilevante la probità dell'addestramento eseguito, sia in ordine al succitato affiancamento, sia – non secondario o sostitutivo! – l'aspetto dei corsi di qualificazione in linea con la direttiva ascensori, macchine, Ped e, per il Dpr 462/01, cosi come previsto dalla Guida CEI 0-14, peraltro agli "Abilitati" (e p.c. ai Notificati) già opportunamente chiarita con nota specifica (durata in relazione all'area operativa) dall'Union con circolare trasmessa proprio qualche settimana addietro. ATTENZIONE ALLA MARCA DA BOLLO. La novità, assoluta, degli ultimi tempi e che riguarda qualsiasi istanza indirizzata al MiSE, è l'apposizione sulla domanda/istanza di una marca da bollo di importo pari ad € 14,62, senza la quale tale istanza rimane ferma e, pertanto, priva di qualsiasi effetto pratico. Tale marca – aggiungiamo – è in ottemperanza a quanto disposto dai D.P.R. n.642/72 & s.m.i. sulla Disciplina dell'Imposta di Bollo, la quale determina le categorie degli atti e dei documenti che sono soggetti all'imposta di bollo tra i quali, appunto, rientrano le istanze di cui sopra. DOMANDE DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI. Ricordiamo infine che la segreteria Union ha registrato le scadenze, di quanti degli OONN/OOAA iscritti hanno risposto alla lettera di informativa specifica. A tali Organismi, quindi, sarà comunicato per tempo (sei mesi prima) di trasmettere al MiSE l'istanza di rinnovo, senza che incorrano in ritardi, così come è avvenuto per alcuni di essi. Per la documentazione di rinnovo (fatta salva ogni richiesta aggiuntiva che il MiSE ritenesse di disporre), non occorre inviare tutto ciò che la documentazione complessiva prevedeva per la 1^ o successiva autorizzazione, ma solamente le novità che sono intervenute (eventualmente) nel frattempo (cambiamento ufficio, composizione e assetto societario, dirett.tecnico e verificatori, etc.), tutto ciò, insomma, che al MiSE non era conosciuto in precedenza (al di là dell'obbligatorietà di informazione che a "quel" momento si sarebbe dovuta trasmettere), tuttavia nelle "novità" sono inclusi: A) le sostituzioni delle compagnie assicurative e gli aggiornamenti di pagamento delle polizze; B) gli strumenti di misura che devono essere detenuti dall'Organismo unitamente ai certificati di taratura; C) I corsi di formazione ed aggiornamento annuali ai quali hanno partecipato i verificatori in forza all'organismo; D) la dimostrazione di aver ottemperato alte procedure di addestramento interno; E) le riunioni, almeno annuali, per l'analisi delle diverse problematiche, tra ON/OA – dirett.tecnico e verificatori; F) l'aggiornamento del manuale di qualità in relazione alle "17020". G) ogni altro eventuale elemento che si ritenesse, seppure aggiuntivo, comunque utile per la maggiore professionalizzazione dell'Organismo e della sua immagine. A tutti cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 6 NewsLiftLetter Da: Data: A: Oggetto: Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 XXXXXXXXXXX martedì 31 agosto 2010 12:44 [email protected] Docenza presso corso per patentino installatori Buongiorno Presidente, la presente per chiedere lumi circa la possibilità di poter effettuare qualche ora di docenza ad un corso dedicato ad alcuni futuri manutentori/installatori di ascensori. Il corso si rivolge a soggetti che dovranno successivamente sostenere l'esame presso una opportuna commissione per ottenere il patentino di abilitazione per la manutenzione di ascensori e montacarichi. Il corso è organizzato da Confcommercio e parteciperanno alla docenza anche ispettori di altri Organismi Notificati, funzionari Arpal ed ex ISPESL ed un paio di legali rappresentanti di imprese ascensoristiche che sono anche dirigenti provinciali / regionali di Anacam e associazioni di pari requisiti. Per ogni scrupolo lo scrivente non vorrebbe incorrere in una situazione di incompatibilità con il ruolo assunto in Tecnica srl ne tantomeno vorrebbe vedere decadere il ruolo di terzietà così faticosamente raggiunto. Ringraziando anticipatamente, si colgono cordiali saluti. XXXXXXXX Da: Data: A: Oggetto: [email protected] giovedì 2 settembre 2010 19:37 XXXXXXXXXXX Re: Docenza presso corso per patentino installatori Caro XXXXXXX, apprezzo, molto , la segnalazione che senza riferimenti ma con la solita trasparenza apporremo sul News di settembre, unitamente alla mia risposta che, nel merito del corso, è assolutamente positiva. Cordialità. Al tema "docenza" non si ravvisano elementi ostativi di rilevanza negativa in relazione al Codice Deontologico e, peraltro, della stessa terzietà. L'ON è stato pertanto autorizzato allo svolgimento della docenza. ************************************** Dott. I. Lentini Presidente UNION http://www.newsliftletter.it/ Pagina 7 NewsLiftLetter Da: Data: A: Oggetto: Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 XXXXXXXXXXXXXXX mercoledì 15 settembre 2010 09:31 <[email protected]> Richiesta di informazioni Buongiorno, ho visto sul vs. sito che organizzate corsi di formazione per verificatori DPR 462. Prima di iscrivermi ad un vs. corso vorrei sapere se un libero professionista che svolge attività di progettazione di impianti elettrici , può diventare un verificatore ai sensi del DPR 462. In attesa di una vs. risposta colgo l'occasione per porgere distinti saluti. PER. IND. XXXXXXXXX Roma, 16.09.2010 Egr. Sig. p.i. XXXXXXXXXX Oggetto: DPR 462/01 – aspetti della peculiarità del VERIFICATORE In relazione alla Sua del 15 c.m., la risposta è la seguente: Gli organismi abilitati al Dpr 462/01 e, quindi, il loro personale addetto alle verifiche, devono rispettare la normativa Uni Cei lso/lec 17020; In forza dell'autorizzazione avuta dal MiSE, tra gli obblighi ai quali gli OOAA soggiacciono, vi è quella dei requisiti per l'indipendenza, l'imparzialità ed integrità; Un organismo di ispezione, pertanto, per dimostrare di essere indipendente dalle parti interessate dovrà dimostrare che non ha legami con una parte interessata direttamente alla progettazione, produzione, distribuzione, installazione, acquisto, proprietà, uso o manutenzione dei prodotti ispezionati o di prodotti simili competitivi; Quanto all'aspetto specifico dell'indipendenza, l'organismo di ispezione ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti; L'organismo ed il suo personale non deve essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alla loro attività di ispezione. In particolare essi non devono essere direttamente coinvolti nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione degli oggetti ispezionati, ovvero di oggetti similari in concorrenza, né devono esistere condizionamenti finanziari o di altra natura. Conclusioni. Se vuote diventare un verificatore di Dpr 462/01, Lei non può essere nel contempo "un libero professionista che svolge attività di progettazione di impianti elettrici" e, anzi, dimostrare di svolgere solamente l'attività di verificatore. Distinti saluti. http://www.newsliftletter.it/ Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Pagina 8 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 APPALTI Riteniamo utile che per gli associati conoscere più da vicino che tre sentenze (due del Consiglio di Stato ed una dell'Autorità di Vigilanza). IN SINTESI L'Autorità di Vigilanza ha considerato illegittimo il contenuto di un bando di gara (affidamento servizi) in base al quale si teneva conto delle referenze dei soli soggetti pubblici ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale con riferimento ai servizi prestati, mentre si escludevano le referenze stesse provenienti da SOGGETTI PRIVATI. Quanto alle altre due, giurisprudenziali, più che soffermarci su quella del termine di validità dell'offerta, la cui decadenza non sussiste allo scadere dei termini di validità, sottolineiamo invece quella che dà legalità alla dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47, comma 2, del DPR 445/2000) relativa ai requisiti dei DIRETTORI TECNICI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA. APPALTI PUBBLICI PROVVEDIMENTI Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Parere del 16 giugno 2010, n. 114 APPALTI DI SERVIZI – CASI DI INAMMISSIBILITÀ DELLE ULTERIORI RESTRIZIONI DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE L’art. 42 del Codice Appalti (D.lgs. 163/2006) impone di dimostrare la capacità tecnica dell’operatore economico a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi. Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica è prevista, tra l’altro, la presentazione dell’elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi (art. 42, co. 1, lett. a), codice). L’Autorità, la giurisprudenza comunitaria e nazionale sono concordi nell’affermare la legittimità delle richieste delle stazioni appaltanti con riferimento a requisiti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge, a condizione che questi rispettino i limiti di logicità, ragionevolezza e proporzionalità nei confronti dell’oggetto dell’appalto (cfr. Aut. Vig., 31/01/2008 n. 33; Cons. Stato, Sez. V, 15/12/2005 n.7139, Sez. V, 08/09/2008, n. 3083; CGCE 17/11/1993, causa n. C-71/92). Alla luce di quanto considerato, nel caso di specie, l’Autorità ha considerato non ragionevole e, quindi, illegittima la disposizione più restrittiva contenuta in un bando di gara per l’affidamento di servizi, in base alla quale gli offerenti sono tenuti a dimostrare la propria capacità tecnica e professionale unicamente con riferimento a servizi prestati nei confronti di soggetti pubblici ed escludendo le referenze provenienti da soggetti privati. Secondo l’Autorità tale disposizione, peraltro, limita l’esame del possesso dei requisiti e l’accesso alla gara di soggetti in possesso della capacità tecnica richiesta per eseguire l’appalto e, per tali motivi, si pone in contrasto con il citato art. 42 del codice. GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4019 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA – NON SUSSISTE DECADENZA EX LEGE ALLO SCADERE DEI TERMINI DI VALIDITÀ IL Codice Appalti prevede espressamente che l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. E’ facoltà della stazione appaltante, inoltre, chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 11, co. 6, D.Lgs. 163/2006). Il Consiglio di Stato, nella sentenza in nota, afferma che non sussiste una decadenza ex lege dell’offerta allo scadere del suo termine di validità, ma solo la possibilità per l’offerente di ritenersi svincolato da essa. La Corte ritiene, infatti, che il vincolo è posto a tutela del solo l’offerente, il quale decorso il termine può ritenersi sciolto dall’offerta o, qualora invece interessato, può decidere di stipulare il contratto. Più precisamente, secondo i giudici, se l’offerente, alla scadenza del termine di validità dell’offerta, non produce una dichiarazione in cui si ritiene svincolato dalla propria offerta, può legittimamente stipulare il contratto con l’ente appaltante in quanto l’offerta non può considerarsi automaticamente decaduta. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 9 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243 REQUISITI DI ORDINE GENERALE – DICHIARAZIONE RELATIVA I REQUISITI DEI DIRETTORI TECNICI RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato conferma la possibilità prevista dal nostro ordinamento giuridico, che il legale rappresentante di un’impresa partecipante ad una gara d’appalto renda la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei direttori tecnici della società. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, difatti, la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Il Consiglio di Stato precisa, relativamente ai contenuti della dichiarazione, che il legale rappresentante è comunque tenuto a comportarsi secondo diligenza adottando ogni condotta idonea ad avere un quadro conoscitivo esaustivo. Il dichiarante, pertanto, dovrà possedere un quadro conoscitivo completo in ordine ai precedenti penali dei direttori tecnici, facendo ricorso alle previsioni di legge che consentono di richiedere ed ottenere, anche senza motivare la richiesta, tutte le certificazioni penali e civili del casellario giudiziale per i soggetti interessati, nonché di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati (artt. 23 e 31 del DPR n. 313/2002). Si pone, quindi, in capo al legale rappresentante un onere di diligenza particolarmente elevato e ove il legale rappresentante non faccia ricorso a tutti gli strumenti in suo possesso per avere un quadro conoscitivo completo, allo stesso devono essere imputate eventuali false dichiarazioni. A cura Servizio Centrale Appalti 06.09.2010 Linee Guida ACCREDIA per i bandi di gara ACCREDIA con la collaborazione tecnica di CONSIP S.p.A ha pubblicato una guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell’analisi dei temi relativi alla certificazione e all’accreditamento nelle procedure ad evidenza pubblica. Accredia con la collaborazione tecnica di Consip S.p.A - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha pubblicato una guida pratica per supportare le stazioni appaltanti nell'analisi dei temi relativi alla certificazione e all'accreditamento nelle procedure ad evidenza pubblica. La guida "I riferimenti alla certificazione accreditata nelle richieste di offerta e nei bandi di gara" intende indicare alcune soluzioni pratiche per includere correttamente, in un bando di gara, la richiesta di requisiti relativi al possesso di una certificazione di Sistema, Prodotto / Servizio, o in casi specifici, alla disponibilità di una Persona certificata. Lo stesso documento può essere utilizzato anche da quelle Organizzazioni di diritto privato che volessero inserire nelle proprie richieste di offerta gli elementi relativi alla certificazione e all'accreditamento, e può essere preso come riferimento dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione, debbano valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l'erogazione di un finanziamento. In appendice alla guida è inoltre riportato un breve prospetto che indica le modalità di richiesta di un'offerta ad un Organismo di certificazione, per l'ottenimento della certificazione di un Sistema di gestione, di un Prodotto o di una Persona, e ad un Organismo di ispezione, per la formulazione di un'offerta per un servizio di Ispezione. In allegato al documento sono altresì riportati alcuni esempi pratici, utili per una migliore comprensione degli argomenti trattati nella stessa guida. http://www.accredia.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=234&areaNews=10>emplate=default.jsp Link per scaricare Linee guida ACCREDIA per i bandi di gara 2010 http://www.accredia.it/UploadDocs/975_Codice_appalti___CONSIP_rev__06.pdf http://www.newsliftletter.it/ Pagina 10 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 12 settembre 2010 Manutenzione e contratti Sacconi: ancora una volta le vittime sono operai in servizio presso società esterne Gli appalti e la clausola del «massimo ribasso» Così la concorrenza mette a rischio la sicurezza Fabrizio Caccia ROMA - «Colpisce il fatto che ancora una volta siano vittime di infortuni mortali coloro che operano in appalto specificamente nei servizi di manutenzione...», ha detto ieri il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, pensando ai morti di Capua e annunciando un tavolo con Regioni e parti sociali per migliorare la prevenzione in questo campo. Alla parola «appalto», il presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell' Inail (l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), Franco Lotito, reagisce con durezza: «Il problema vero - dice - si chiama clausola del massimo ribasso, purtroppo è un problema noto: per avere gli appalti le ditte si offrono a prezzi stracciati ma così facendo poi sono costrette a tagliare i costi. E quali? Quelli per la sicurezza, innanzitutto». Conseguenza? «Qui parlo in generale - dice Lotito - perché non conosco la situazione specifica degli operai di Capua. Però è chiaro che l' imprenditore, che dovrebbe accertarsi per legge che il suo dipendente usi il casco, il respiratore o le scarpe di protezione, in realtà se ne frega. In molti casi, poi, questi sono lavoratori a cottimo: se finiscono presto guadagnano di più, insomma due cisterne al giorno sono meglio di una. L' operaio pensa: tanto ce la faccio... Ma c' è una chiara sottovalutazione del pericolo». Lotito fornisce cifre allarmanti: tre morti al giorno sul lavoro, in Italia. Nel 2009 gli infortuni furono 790 mila, 1050 dei quali mortali. Che fare, allora? «Perlopiù due cose - dice Lotito . Fissare una responsabilità comune, in caso di incidenti, per l' azienda che dà l' appalto e per quella che lo riceve (attualmente, invece, è solo quest' ultima a rispondere degl' infortuni dei suoi operai, ndr). Eppoi affidarsi di più alla tecnologia, prevedere - chessò - un chip incorporato nel casco o nel respiratore per segnalarne all' istante il mancato utilizzo». Il presidente della Commissione parlamentare d' inchiesta sulle «morti bianche» in Italia, il senatore del Pdl Oreste Tofani, annuncia un sopralluogo a Capua nei prossimi giorni. «Il massimo ribasso è la piaga degli appalti - conferma -. Bisogna rivedere completamente la procedura. Perché quando uno deve campare, poi, non va tanto a guardare se c' è il gas o l' acido in fondo alla cisterna...». Nel 2007, secondo i dati della Commissione presieduta da Tofani, su un totale di 1.205 infortuni mortali, ben 740 si verificarono nell' universo della piccolissima impresa. «E in queste microrealtà - avverte il senatore Pdl - più che la sottovalutazione del rischio il problema vero è la sua effettiva non conoscenza. Io ricordo che in un' altra tragedia simile, a Molfetta, nell' autocisterna morì anche il datore di lavoro degli operai. Per questo dico che ci vorrebbero dei protocolli, una migliore formazione sui luoghi di lavoro, insomma dire chiaramente al lavoratore quello che deve fare in certi casi. E un' altra cosa, infine: prima si mandavano gli uomini a disinnescare le bombe, non è vero? Ora ci si mandano i robot. Ecco, io penso che lo stesso dovrebbe accadere quando c' è un lavoro da fare in fondo a una cisterna». http://www.newsliftletter.it/ Pagina 11 NewsLiftLetter Roma, 27.08.2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 AGLI ORGANISMI NOTIFICATI ISCRITTI – LL.SS. Oggetto: COMMISSIONE EUROPEA in relazione alla "decisione n.768/2008". Informiamo che l'UNION, attraverso il presidente, ha risposto al formulario di consultazione pubblica peraltro chiarita da quanto qui allegato. Per ragioni di spazio (il periodico di stampa NewsLiftLetter avvicina ogni numero alle quasi 100 pagine), non riteniamo di pubblicare le complessive 11 pagine del questionario, tuttavia chi degli iscritti volesse rispondere direttamente, in forma singola, può richiederlo alla segreteria dell'associazione. Peraltro, se qualche associato desiderasse conoscere le risposte dell'Union fornite alla Commissione stessa, può – parimenti – richiederne copia alla suddetta segreteria. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. Commissione europea LA COMMISSIONE Europea Imprese e industria Sala stampa Imprese e industria - Sala stampa - Consultazioni Pubbliche - Allineamento alla decisione 768/2008 Nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti : proposta di allineare dieci direttive di armonizzazione prodotto alla decisione 768/2008 La consultazione riguarda la commercializzazione di prodotti elettrici ed elettronici , impianti , attrezzature a pressione , strumenti di misura , esplosivi civile, articoli pirotecnici e attrezzature per essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gruppi di destinatari Gli operatori economici che producono, importano o distribuiscono prodotti in questi settori , comprese le associazioni del settore. Consumatori o utenti professionali che utilizzano prodotti in questi settori , comprese le associazioni che rappresentano gli interessi degli utenti. Le autorità pubbliche incaricate con l'applicazione del regolamento in questi settori, in particolare le autorità che svolgono attività di sorveglianza del mercato ( denominato ' Autorità di sorveglianza del mercato ') e le autorità responsabili per la notifica degli organismi di valutazione della conformità (' autorità di notifica '). Gli organismi di valutazione notificata una o più delle direttive in questione da questa consultazione (anche denominato 'organismi notificati'). Periodo di consultazione Da 2010/05/20 al 2010/10/15 Obiettivo della consultazione Per ricevere il contributo dei soggetti interessati sulla proposta di allineare dieci direttive alle disposizioni della Decisione 768/2008 Per quanto riguarda, in particolare: obblighi applicabili a costruttori, importatori e distributori procedure di sorveglianza del mercato notifica degli organismi di valutazione della conformità armonizzazione dei moduli di valutazione della conformità e le definizioni applicabili ai prodotti che rientrano nel campo di più di una direttiva di armonizzazione . Informazioni di base Nel luglio 2008 , il Consiglio e il Parlamento europeo ha adottato il nuovo quadro legislativo (NLF) , una serie di misure che rafforzano il funzionamento del mercato interno dei beni . Il NLF si compone di due strumenti complementari , il regolamento 765/2008/EC materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione 768/2008/CE che istituisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 12 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Per ulteriori informazioni Entrambi gli strumenti hanno l'obiettivo di affrontare una serie di problemi che sono stati generalmente osservati in tutta vari settori industriali regolati dalla "normativa comunitaria di armonizzazione tecnica " , vale a dire la normativa che stabilisce requisiti comuni per la commercializzazione dei prodotti. La preoccupazione principale è di garantire la sicurezza dei cittadini e di ridurre il numero di prodotti sul mercato che non siano rispondenti ai requisiti previsti dalla legislazione comunitaria. Un altro obiettivo è di migliorare la qualità del lavoro svolto da enti attivi nella sperimentazione e la certificazione dei prodotti. Inoltre, il FLN dovrebbe portare anche ad una maggiore coerenza nel quadro regolamentare per i prodotti e semplificarne l' applicazione. Il regolamento 765/2008 è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2010. Decisione 768/2008 non ha effetti giuridici per le imprese , individui o Stati membri. È stato progettato per funzionare come cassetta degli attrezzi contenente le disposizioni che sono elementi comuni della normativa di armonizzazione tecnica. Queste disposizioni standardizzate dovrebbero essere integrate nella nuova legislazione e rivisto. Per questo motivo la Commissione ha previsto per allineare dieci direttive ai nuovi standard fissati dalla decisione 768/2008 . Le direttive in questione per l'allineamento La Commissione ha previsto di allinearsi alla decisione 768/2008 delle seguenti direttive: Direttiva Bassa Tensione : la direttiva 2006/95/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione Recipienti semplici a pressione direttiva: direttiva del Consiglio 2009/105/EC in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione Non automatici strumenti per pesare direttiva: la direttiva 2009/23/EC del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione codificata) Esplosivi civile direttiva: direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Direttiva ATEX : Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Ascensori Direttiva del Parlamento Europeo e della direttiva del Consiglio 95/16/CE del 29 giugno 1995 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori Direttiva "attrezzature a pressione : la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione Strumenti di misura della direttiva : la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : la direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE Gli articoli pirotecnici direttiva 2007/23/CE in materia di immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Come inviare il vostro contributo ? Accogliamo con favore i contributi degli operatori economici , utenti, enti pubblici, organismi di valutazione della conformità , così come altre parti interessate, associazioni di categoria ed associazioni di interesse dei consumatori che hanno avuto esperienza diretta di applicazione delle dieci direttive di cui sopra. Se si risponde a questa consultazione come un operatore economico, cliccate qui per inviare il tuo contributo. Se si risponde a questa consultazione per conto di un organismo di valutazione della conformità ('Organismo Notificato') , cliccate qui per inviare il tuo contributo. Se si risponde a questa consultazione per conto di un consumatore o utilizzatore professionale , fare clic qui per inviare il tuo contributo. Se si risponde a questa consultazione per conto di una pubblica autorità , fai clic qui per inviare il tuo contributo. Il questionario è disponibile in EN, FR , DE, IT, ES e PL. Quando si entra nel questionario vi verrà chiesto di scegliere il settore per cui si intende rispondere. E 'importante leggere la dichiarazione specifica privacy allegata alla presente consultazione per informazioni su come i vostri dati personali e il contributo saranno esaminate . Tutela dei dati personali, Dettagli di contatto Responsabile del servizio : DG Imprese e industria, Unità C1 " Approccio normativo per la libera circolazione delle merci e sorveglianza del mercato " Rif. : consultazione pubblica sulla decisione pacchetto 768/2008 allineamento Indirizzo postale: Commissione europea La DG Imprese e industria, Unità C1 Approccio normativo per la libera circolazione delle merci e di vigilanza del mercato 1049 Bruxelles / Brussel Belgique / België Contattarci : La DG Imprese e industria, Unità C1 mailto:[email protected] http://www.newsliftletter.it/ Pagina 13 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 MiSE – LA STRUTTURA DELLA D.G DI RIFERIMENTO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI E DI QUELLI ABILITATI AL D.P.R.462/01 E ATEX. Pubblichiamo, per due motivi, quanto la segreteria è riuscita ad estrapolare dal sito ministeriale: 1°) riteniamo utile che tutti gli associati ma, anche, tutti gli altri che ricevono la NewsLiftLetter, ne conoscano anche in relazione all'esatto "chi" e "chi è" del Ministero di riferimento; 2°) per sottolineare come su, 15 divisioni di tale D.G. MCCVNT, ben 15 siano rette da donne, seppure alcune reggenti" e solo 7 da uomini, Fosse così nel resto delle amministrazioni statali, non ci sarebbe da lamentarsi del tuttora forte divario che le donne osservano nei riguardi degli uomini. Non conosciamo esattamente le altre strutture, tuttavia l'esempio del MiSE è da annoverare tra quelli che meglio hanno risposto alle esigenze, non solo paritarie del numero, ma addirittura raddoppiando, le donne, quello degli uomini. D. G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Direttore Generale Dott. Gianfrancesco Vecchio Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa Dr. Dafano Massimo Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5337 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione II – Affari giuridici e normativi Dr. Baldari Giuseppe Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5422 Fax: 06 4705 5338 Mail: [email protected] Divisione III – Comunicazione Dr.ssa Di Bella Gabriella Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 47055363 Fax: 06 4821702 Mail: [email protected] Divisione IV – Promozione della concorrenza Dr.ssa Paradisi Daniela Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5416 Fax: 06 4705 5491 Mail: [email protected] Divisione V – Monitoraggio dei prezzi Dr.ssa Paradisi Daniela (reggente) Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5416 Fax: 06 4705 5491 Mail: [email protected] Divisione VI – Servizi e professioni http://www.newsliftletter.it/ Pagina 14 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Dr. Rossi Vincenzo (reggente) Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5481 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione VII – Statistiche sul commercio e sul terziario Dr.ssa Pucciano Maria Teresa Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5352 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione VIII – Servizi assicurativi Dr. Rossi Vincenzo Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5434 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione IX – Politiche comunitarie ed internazionali Dr. Piccarreta Francesco (presso Italrap Bruxelles) funzionario di riferimento in sede: Dr. Scocozza Francesco Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5388 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione X – Cooperazione amministrativa e punto di contatto infoconsumatore Dr.ssa Del Casale Enrica Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5343 Fax: 06 4705 5447 Mail: [email protected] Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori Dr. Di Maro Vincenzo Maria Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5353 Fax: 06 4821706 Mail: [email protected] Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) Dr.ssa Martelli Antonia Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5426 Fax: 06 4705 5394 Mail: [email protected] Divisione XIII – Progetti per i consumatori Dr.ssa Ferlazzo Mirella (reggente) Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5319 Fax: 06 483691 Mail: [email protected] Divisione XIV – Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento Dr.ssa D'Alessandro Antonella Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5386 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 15 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Fax: 06 4740156 Mail: [email protected] Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi. Dr.ssa Signore Anna Via Bosio, 15 00161 ROMA Tel.: Centralino non funzionante Fax: 06 8414194 Mail: [email protected] Divisione XVI – Sicurezza e conformità dei prodotti Dr.ssa Novelli Rita Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5404 Fax: 06 4705 5379 Mail: [email protected] Divisione XVII – Qualità dei prodotti e dei servizi Dr. Rossillo Emilio Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5330 Fax: 06 4705 5382 Mail: [email protected] Divisione XVIII – Normativa tecnica Ing. Correggia Vincenzo Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5430 Fax: 06 4705 5373 – 064821702 Mail: [email protected] Divisione XIX – Manifestazioni a premio Dr.ssa Petrucci Silvia Via Liguria, 26 00187 ROMA Tel.: 06 9651 7256 Fax: 06 9651 7386 Mail: [email protected] Divisione XX – Società fiduciarie e di revisione Dr.ssa Lovaglio Anna Maria Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5331 Fax: 06 486663 Mail: [email protected] Divisione XXI – Registro imprese Dr. Maceroni Marco Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5332 Fax: 06 483691 Mail: [email protected] Divisione XXII – Sistema camerale Dr.ssa Ferlazzo Mirella Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Tel.: 06 4705 5319 Fax: 06483691 Mail: [email protected] http://www.newsliftletter.it/ Pagina 16 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 PREMESSA-CHIARIMENTO AGLI ASSOCIATI L'adozione del Regolamento di cui al successivo schema non vincola l'iscritto Union, tuttavia l'associazione ne consiglia quale allegato al contratto ai fini della dimostrazione di trasparenza aziendale verso l'esterno e in occasione peraltro di eventuali conflitti, commerciali o di esecuzione del servizio, in ordine alle obbligazioni dei contratti stessi. REGOLAMENTO SUI CONTRATTI Norme generali Art.1. All'esecuzione delle prestazioni di servizi o di qualunque altra attività che impegnasse l'Organismo, questi provvede mediante la stipula di contratti specifici, intendendo questi come atti a titolo oneroso stipulati in forma scritta con un soggetto esterno all'azienda. I contratti hanno un contenuto ed una durata certi e comunque in linea con il Codice del Consumo, D.Lgs n.206/2005. Art.2. Ove ne ricossero le esigenze, l'eventuale affidamento in subappalto di parte delle obbligazioni contrattuali ad altro Organismo, previsto dalla normativa Blu Guide della Commissione Europea al p.6.6, prevederà apposita preventiva informazione e non solleva comunque dalle responsabilità di esecuzione l'Organismo titolare del servizio o della comunque attività affidatagli. Art.3 I riferimenti normativi si articolano su tre livelli: 3.1. - Comunitario. Regolamenti e Direttive CE recepite nell'ordinamento legislativo nazionale, o comunque direttamente applicabili; - Nazionale. Leggi, decreti e regolamenti di emanazione e legislazione all'interno del territorio nazionale; - Regionale. Leggi regionali e regolamenti attuativi di queste ultime che vedessero impegnata l'opera dell'AziendaOrganismo privato con l'ente pubblico 3.2. L'importo del contratto differenzia il riferimento normativo. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di sottrarlo alle procedure previste dalle disposizioni normative; 3.3. Per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica ed a trattativa privata, si rimanda alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali. Per il ricorso al metodo in economia la valutazione dell'offerta terrà conto della globalità dell'opera in una alla specificità che l'esecuzione comporta in relazione alla durata ed all'impiego del personale tecnico. Art.4. Adozione di uno schema-tipo di formulario di Tutela non giurisdizionale 4.1. I contratti di servizio prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, previa compilazione del Formulario allegato alla pagina seguente:. SCHEMA-TIPO DI FORMULARIO DATI RELATIVI AL RICORRENTE Nome, cognome o ragione sociale p.iva o codice fiscale Residenza, domicilio o sede (Via/Piazza, n.civico, città, prov. codice postale) Recapiti: Telefono fax e-mail Eventualmente rappresentato da: Nome, cognome o ragione sociale ______________________________________________________________________________ P.Iva o codice fiscale_________________________________________________________________________________________ Residenza, domicilio o sede___________________________________________________________________________________ Recapiti (Tel.Fax,e-mail) _____________________________________________________________________________________________________________________________________ DATI RELATIVI ALLA CONTROPARTE Nome, cognome o ragione sociale______________________________________________________________________________ Indirizzo internet o. www._____________________________________________________________________________________ Residenza, domicilio o sede (Via/Piazza/n.c./città, prov., cap)________________________________________________________ Recapiti : Tel. fax e.mail________________________________________________ http://www.newsliftletter.it/ Pagina 17 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 I-Problemi incontrati Data in cui è stato riscontrato il/i problema/i: gg.__________mese________anno____________ Problema relativo a: X mancata esecuzione /esecuzione parziale del servizio X ritardo nella prestazione del servizio X durata del ritardo______________________________________ X descrizione del difetto nella prestazione del servizio______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ X servizi non ordinati__________________________________________________________________________________________ X danni subiti________________________________________________________________________________________________ X rifiuto di prestare un servizio__________________________________________________________________________________ X pratiche commerciali________________________________________________________________________________________ X cattiva o insufficiente informazione____________________________________________________________________________ X modalità di pagamento_______________X condizioni contrattuali___________________________________________________ X spese/fatturazioni non giustificate_____________________________________________________________________________ X valutazione danni X rifiuto di versare un risarcimento________________________________________ X cattiva esecuzione del contratto_______________________________________________________________________________ X annullamento/rescissione del contratto X annullamento di una prestazione X ALTRO TIPO DI PROBLEMA X descrizione del problema_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ Il -DESCRIZIONE SINTETICA DEI FATTI III - DOMANDA DELL'UTENTE X - prestazione del servizio X ripristino del servizio X - conclusione del contratto X - annullamento/rescissione del contratto X - annullamento di una fattura X - comunicazione di informazioni X - correzione della valutazione dei danni X - versamento di risarcimento dei danni per un importo di €________________________ X - rimborso di altri pagamenti effettuati per un importo di €_________________________ X - pagamento agevolato X - altro tipo di domanda X - descrivere la domanda_____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ IV - FONDAMENTO GIURIDICO (punto facoltativo) V - DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI: Elenco documenti allegati : X 1. Copia contratto X 2 copia verbale X 3 copia certificazione rilasciata X 4.__________________________________________________________________ X 5.__________________________________________________________________ X 6. __________________________________________________________________ In mancanza di risoluzione amichevole o in mancanza di risposta entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente richiesta, mi riservo il diritto di agire in sede giurisdizionale. Fatto a________________________ il__________________________________ FIRMA E TIMBRO _________________________________________________ http://www.newsliftletter.it/ Pagina 18 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 PROT. 004 del 09/09/2010 p.c. Associati UNION LORO SEDI Oggetto: Ritenuta d’acconto del 10% per bonifici relativi ad oneri detraibili/deducibili alla luce dei chiarimenti della Circolare 40/E Ag. Entrate del 28/07/2010. L’articolo 25 del D.l. 78/2010 ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o di una detrazione d’imposta, la Banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento, con la circolare n.40/E del 28/07/2010, fornendo le seguenti istruzioni operative. TIPOLOGIA DI PAGAMENTI INTERESSATI DALLA RITENUTA Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato in data 30 giugno 2010, ha stabilito che la nuova ritenuta del 10% deve essere applicata relativamente ai soli bonifici effettuati: per interventi di recupero del patrimonio edilizio - ai sensi dell’art. 1 L. n. 449/1997 - per i quali spetta la detrazione del 36%; per interventi di risparmio energetico - ai sensi dell’art. 1 commi 344-347 L. 296/2006 – per i quali spetta la detrazione del 55%. SOGGETTI INTERESSATI La Banca e la Posta, nella loro nuova veste di sostituti d’imposta, saranno tenuti a: versare la ritenuta d’acconto del 10% mediante mod. F24 entro il 16 del mese successivo; certificare al beneficiario del bonifico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le somme erogate e le ritenute effettuate; indicare nella dichiarazione dei sostituiti d’imposta (Mod. 770) i dati relativi al beneficiario, le somme erogate e le ritenute effettuate. Il soggetto Beneficiario della detrazione, dovrà effettuare il bonifico con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico; Per tale soggetto non vi sono quindi né variazioni, né nuovi adempimenti rispetto al passato. Il soggetto che effettua i lavori di recupero/ristrutturazione/risparmio energetico, beneficiario del pagamento, ottiene l’accredito della somma fatturata e corrisposta dal committente tramite bonifico bancario, al netto della ritenuta d’acconto del 10% operata dalla Banca/Posta. Tale ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca/Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposta dovute nel Mod. Unico. BASE IMPONIBILE SU CUI OPERARE LA RITENUTA D’ACCONTO I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario dai contribuenti che intendono usufruire delle detrazioni d’imposta del 36% e del 55% sono comprensivi, oltre che del corrispettivo della prestazione del servizio e della cessione del bene, anche della relativa IVA. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 19 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Poiché la base di calcolo della ritenuta non deve comprendere l’IVA, e poiché il soggetto che effettua la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso in tale importo (che oltretutto varia a seconda della tipologia di spesa effettuata), la ritenuta del 10% si applica sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento (in tutti i casi si tiene conto cioè dell’aliquota più alta). SOMME GIÀ ASSOGGETTATE A RITENUTA In alcuni casi, come per esempio nel caso dei condomini, per le somme oggetto di bonifico è già prevista l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del D.l. 78/2010, per evitare una doppio prelievo alla fonte, verrà applicata la sola ritenuta del 10%. I sostituti d’imposta che, per avvalersi delle agevolazioni previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal Dpr 600/73. IRROGAZIONI DI SANZIONI In sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento e della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenute, è stata esclusa l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma. ESEMPIO DI FATTURAZIONE AL COMMITTENTE Il Sig. Mario Rossi ha incaricato la ditta individuale Verdi Gianni, di effettuare lavori di ristrutturazione della propria abitazione per i quali può usufruire della detrazione IRPEF 36%. Per i lavori eseguiti la ditta emette la seguente fattura: Ditta Verdi Gianni Vicolo delle Rose, 15 00100 Roma (Rm) P.IVA 01234567891 Spett.le Fattura n. XX del 15.07.2010 Imponibile IVA 10% TOTALE FATTURA Mario Rossi Via delle Ginestre, 118 00100 Roma (Rm) € 20.000,00 € 2.000,00 € 22.000,00 Il corrispettivo della presente fattura è assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% (€ 1.833,33) operata dalla Banca/Posta ex art. 25, D.l. n. 78/2010. (*) (*) La ritenuta di € 1.833,33 è stata calcolata: (€ 22.000 : 1,2) x 10% = € 1.833,33 Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti. Distinti saluti Katiuscia Filisti http://www.newsliftletter.it/ Pagina 20 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Da: Xxxxxxxxx Data: mercoledì 4 agosto 2010 16:26 A: 'Segreteria UNION' ; Oggetto: SCIA e OO.NN. Carissimi, si può considerare finita l'era della forche caudine aureliane, se è corretto interpretare che la SCIA (cfr. art. 49, comma 4-bis Legge 122/2010) consente di bypassare l'autorizzazione ministeriale, salvo i controlli a posteriori entro 30 (diconsi trenta) giorni? Se è così, quali professionisti (?) potranno (a vostro parere) certificare - ciascuno per la propria competenza - il possesso dei reqisiti della direttiva ministeriale? Visto che è un po' che non ho vostre notizie, mi auguro (nulla nova, bona nova) che da voi tutto vada per il verso giusto. Mi farà piacere sentire il vostro parere. Un caro saluto, Xxxxxxxxxxxxxxx Roma, 04.08.2010 c.a. Ing. xxxxxxxx Oggetto: nuova "SCIA" e OO.NN. Al quesito di cui sopra l’associazione ha risposto come nel seguito: Sappiamo che la DIA si prepara ad andare in pensione ed, a sostituirla, ci penserà, appunto, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che il governo ha inserito nella manovra correttiva. Per la verità, secondo l'ultima versione, questa non ha più tutto il potenziale di cui in partenza disponeva (sono esclusi dalla semplificazione i procedimenti in materia di finanze, difesa, giustizia, della cittadinanza/immigrazione/asilo e della pubblica sicurezza), tuttavia includendo la parte relativa all'Ambiente, ai Beni culturali e, udite-udite, alla SALUTE. Chiarito che il fine di tale Scia è quello di velocizzare le procedure per l'avvio di un'attività d'impresa, va aggiunto che – in relazione alle eventuali possibilità di quanto se ne sarebbe potuto ipotizzare riguardo le autorizzazioni degli Organismi Notificati e, semmai, anche degli Abilitati – PER GLI ATTI DISCIPLINATI DA UN REGOLAMENTO O DIRETTIVA UE andranno rispettati i paletti attuali (qualche dubbio può sorgere per gli "Abilitati" dal momento che l'atto amministrativo non attiene a quanto sopra chiarito e, da qui, qualche "addentellato" potrebbe riguardare il settore "salute" che è dentro la semplificazione di cui trattasi). Forse Calderoli e Brunetta ci aiuteranno a capire meglio!....., atteso che per quanto ci si riferisce al Dpr 462/01, si tratta di "autorizzazione" che rientra nella globalità delle concessioni (come la licenza o un nulla osta). Quanto, infine, alla norma che delega i suddetti ministri a emanare uno o più regolamenti per introdurre nel nostro Bel Paese il principio di proporzionalità negli adempimenti amm.vi (che dovranno essere ridotti per le piccole imprese....), gli stessi tuttavia non interesserebbero né i limiti né le esclusioni al momento previste dalla SCIA. Un caro saluto. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 21 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE DI CUI AL QUESITO “SCIA” QUI RIPORTATO, SI ALLEGANO LE PAG. 4849-50 E PARTE DELLA 51, RELATIVE ALL’ART. 49 COMMA 4 BIS DI CUI AL NUOVO ART. 19 DELLA LEGGE 30.07.2010 N. 122 (G.U. S.O. N. 176 DEL 30.07.2010 – S.G.) 30-7-2010 Supplemento ordinario n. 22/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 All'articolo 49: al comma 2, nella lettera a), dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorita' competenti»; al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»; al comma 2, nella lettera e), dopo le parole: «pubblica incolumita'» sono inserite le seguenti: «, alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA, » la parola: «paesaggisticoterritoriale, » e' soppressa; dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 22 NewsLiftLetter 30-7-2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Supplemento ordinario n. 23/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni". 4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attivita'" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attivita'" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attivita' recata da ogni normativa statale e regionale. 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche' degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche' delle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attivita' oggetto di tale certificazione; f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita' degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59». http://www.newsliftletter.it/ Pagina 23 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 EU-Symposium “Safety of control systems for machinery” This symposium is co-organised by CEN, CENELEC and the European Commission-DG Enterprise and Industry. Date: 9th September 2010, to be confirmed. Please note that for reasons beyond our control, it will not be possible to confirm the date before the end of July, thus it is recommended to wait for that confirmation before making any travel arrangements. Final date and final agenda (with the names of the speakers) will be communicated the last week of July. Venue: Albert Borschette Conference Centre 36 rue Froissart, B- 1040 Brussels. Participation is free of charge. The symposium will be held in English language, no simultaneous translations are foreseen. Due to the limited number of seats, the registration will be processed on a « first come, first-served » basis. Please fill in the attached registration form and send it back to [email protected] . Purpose of the Symposium Machines will be more and more equipped with modern control systems to increase their functionality and efficiency. Those systems include complex electronic components and control circuits in combination with sensors and actuators. Individually developed control systems become more and more an important marketing aspect in the competition among machine suppliers. The introduction of those elements implies for the machine manufacturer to ensure a reliable function of the control systems in order to guarantee a stable and safe operation of the entire machine. Especially for control systems comprising integrated electronic components as well as combinations of mechanic, pneumatic, hydraulic, electric and electronic components specific knowledge is necessary to fulfil this demand. With regard to this aspect appropriate standard(s) should give practicable orientation and assistance to the machine manufacturers. Actually more than one European (international) standard covers the functional safety aspect of machinery. Due to the particular complexity of the subject the practical application of the existing standards by the machinery manufacturers (most of them are SMEs) creates often problems and therefore specific support is needed. Starting with an introduction of the existing standards in the field of functional safety and specific recommendations for their practical application the symposium will be in particular a forum for the dialogue between standard writers and standard users. Based on a presentation of three concrete examples for different categories of machinery, the participants of the symposium will be invited to raise principle problems identified during practical application of the relevant standard(s). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 24 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 At the final podium discussion the addressed application problems will be reflected and possible solutions to overcome them should be discussed. Participants The subject of functional safety addresses all machine and equipment manufacturers (e. g. manufacturers of complete machinery, system integrators, retrofitters, manufacturers of safety components), machine users as well as related representatives from Member States, Health and Safety institutions and Notified Bodies. The horizontal standards (type B) of functional safety will have influence to most of the machine specific standards (type C). Therefore all interested members of the technical committees of the CEN sector Machinery Safety as well as representatives from relevant CENELEC/TCs are welcomed to attend the symposium. Considering the particular purpose of the symposium participants should have a certain basic knowledge regarding the practical application of one or more of the relevant standards. Provisional Agenda From 9:15 Registration of participants 10:00 - 10:15 Opening, introduction 10:15 - 11:00 EN 62061 and recommendations for the practical use*) (Referee from IEC TC44/CENELEC TC44x) 11:00 - 11:45 EN 954-1/EN ISO 13849-1 and recommendations for the practical use*) (Referee from ISO TC199/CEN TC 114) 11:45 - 12:15 Discussion and coffee break 12:15 - 12:45 Practical application of relevant standards by the French mechanical industry*) (Referee from industry) 12:45 - 13:00 Discussion 13:00 - 14:00 Lunch 14:00 - 14:30 Practical application of relevant standards for processing machinery*) (Referee from industry) 14:30 - 14:45 Discussion 14:45 - 15:15 Practical application of relevant standards for mobile machines*) (Referee from industry) 15:15 - 15:45 Discussion and coffee break 15:45 - 16:15 Podium discussion Existing problems and possible solutions (Referees: Chairman ISO/TC199 and CEN/TC 114, Rapporteur CEN Sector Safety of Machinery) 16:15 - 16:30 Conclusions, outlook *) provisional title http://www.newsliftletter.it/ Pagina 25 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 European Committee for Iron and Steel Standardization Comité Européen de Normalisation du Fer et de l'Acier Europäisches Komitee für Eisen- und Stahlnormung CENTRAL SECRETARIAT ECISS Members ECISS DOCS N 2338 (Res. per Corr COCOR June 2010) Issue Date: 2010-06-07 Target Date: 2010-09-01 COCOR 1 TO DECIDE ______________________________________________________________________________ 2 SUBJECT / TITLE: COCOR Resolution June 2010 – Vote on the wording for Uncertainty Measurements in European Standards for steels _______________________________________________________________________________ 3 S I T U A T I O N / B A C K G R O U N D: Below is a proposed form of words for insertion in product standards to prevent the misuse of uncertainty values for product testing. To remind you of the background, this is based on the premise that product standard requirements are agreed using historical test data which already include testing uncertainty, so further modification of test values would, in effect, be double accounting. Modern testing procedures can be assumed to over time reduce testing uncertainty so there is no reasonable argument for modifying the product requirements to incorporate uncertainty values. In addition if minimum values are raised or property bands narrowed there are significant cost implications as this will lead to higher proportions of out-of-specification material and the need for increased alloy levels. There are associated implications for energy usage, emissions, and increased use of non-renewable strategic alloys. All this would bring no tangible benefit to material supplied against product standards where the material already performs satisfactorily against currently agreed property values. The purpose of uncertainty calculations is to improve test procedures and to allow those carrying out tests to identify the steps in their procedures which contribute most to the uncertainty in test values and hence identify where to concentrate efforts if they wish to reduce the scatter in test values. Based on this below is a suggested form of words for insertion in product standards. 4 P R O P O S A L: "The property values contained in this standard have been set at levels which include an allowance for testing uncertainty. Unless specifically requested by the customer they should not be modified to include an additional allowance for testing uncertainty" ______________________________________________________________________________ 5 R E S P: M. Poidevin http://www.newsliftletter.it/ Pagina 26 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 ECISS Members ECISS DOCS N 2338 SUBJECT: Vote on the text above, submitted by BSI COCOR, - Considering the background information given by BSI and the discussion held at the last COCOR meeting in May 19-20, 2010. Decides, - To implement this wording Voting will be by simple majority. Abstentions are not counted as a vote ANSWER FROM THE COCOR Member M E M B E R O N COCOR - agrees - disagree with comments - disagree fundamentally - abstains : X C O M M E N T S / Q U E S T I O N S: Member Body : UNION – Unione Italiana Organismi Notificati Signature : Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Date : 08.16.2010 R E S P: PLEASE RETURN BY 2010-09-01 TO: Marie Poidevin Program Manager – Safety of Machinery Standards Development CEN - European Committee for Standardization Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels Tel.: +32 2 550 09 33 Fax: +32 2 550 08 19 mailto:[email protected] Web: www.cen.eu http://www.newsliftletter.it/ Pagina 27 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE Divisione III — Vigilanza e controllo POSTE ITALIANE S.P.A Affari Istituzionali Attività con la P.A Centrale e Parlamento Viale Europa, 175 00144 ROMA R278/2010/CM per conoscenza: I.N.C.S.A. s.r.l. c.a. Dr. Igino LENTINI Via M. Peroglio, 15-15/A 00144 ROMA Oggetto: Disservizio distribuzione invii postali all'indirizzo della S.R.L. I.N.C.S.A. (n.3 allegati) Si prosegue, in allegato, per ogni ulteriore seguito, la nota con la quale il Dr. Igino Lentini, presidente della società I.N.C.S.A. s.r.1., nel partecipare a questa Autorità di regolamentazione il disservizio concernente l'irregolare distribuzione degli invii postali all'indirizzo della società ubicata nel comune di Roma, dichiara di aver prodotto relativo reclamo presso le strutture competenti a tutt'oggi privo di riscontro. Si invita, pertanto, codesta Concessionaria ad esaminare quanto segnalato, e ad effettuare le opportune verifiche circa il disservizio suddetto facendo conoscere al reclamante ed alla scrivente Direzione Generale quali misure intende adottare per garantire il dovuto servizio nel rispetto degli impegni dettati dal contratto di programma. IL DIRETTORE GENERALE Avv. Mario Fiorentino PosteitalianePosteitalianePosteitaliane Servizi Postali Qualità Spett.le. I.N.C.S.A. S.r.l. Via M. Peroglio n. 15-15/A 00144 Roma c.a. dott. Iginio Lentini Roma, 30 luglio 2010 Gentile dott. Lentini, riscontro la Sua del 19 luglio c. m., nella quale ci segnala il reiterarsi di disservizi nel recapito della corrispondenza a Voi indirizzata e nella zona in cui è domiciliata la società. Dagli accertamenti eseguiti presso le strutture competenti, non è emersa alcuna particolare criticità nel recapito, non sono state registrate giacenze e la corrispondenza risulta consegnata regolarmente. Desidero informarLa inoltre, che a seguito della Sua segnalazione abbiamo avviato un monitoraggio sulla corrispondenza a Voi indirizzata, per verificare eventuali anomalie, e dai primi riscontri non sono emerse criticità. Nel restare a Sua disposizione per ogni evenienza, Le invio cordiali saluti. Vincenzo Girardi Responsabile Qualità http://www.newsliftletter.it/ Pagina 28 NewsLiftLetter Roma, 09.08.2010 Prot.00601 E p.c. Poste Italiane SpA Servizi Postali - Qualità Sig.Vincenzo Girardi-Responsabile Qualità Viale Europa, 175 00144 Roma Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Spett. Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni D.G. per la Regol.ne del settore postale Direttore Generale Div.III-Vigilanza e Controllo Viale America, 201 00144 Roma Oggetto: riscontro lettera 05.08.2010 — prot.0053183 . Disservizio recapito posta. In relazione all'oggetto, nel prendere nota di quanto trasmesso a Poste Italiane SpA, informiamo peraltro che nella stessa data odierna è pervenuta lettera del "responsabile qualità" di cui si allega. Il contenuto di quest'ultima lascia tuttavia molto perplessi, sia perché non aggiunge nulla di nuovo ad una scontata quanto labile difesa dell'operatività del servizio, sia perché tale risposta risulta parziale solo a giudicare l'assenza di una vera indagine se, così come sbrigativamente concludendone, ci si limita ad affermare che "tutto funziona e nulla è accaduto". Esistono invece dati inconfutabili che la suddetta non spiega o non riconosce: a) Premesso che a nulla rileva, per la nostra specifica attività, la riduzione di lavoro dovuta ai mesi estivi e quindi dell'equazione tuttiinferie, si deve peraltro confermare che il disservizio è durato una intera settimana (tuttora peraltro non viene recapitato alcunché nel giorno di sabato, per noi normalmente lavorativo); b) La particolare tipologia di un Organismo Notificato, evidentemente sconosciuto di tale specificità a Poste Italiane, è rilevabile dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico (Dip.to Impresa ed Internazionalizzazione – Dir.Gen. le Mercato, Concorrenza,Consumatore,Vigilanza e Normativa Tecnica – Div.XIV e Div.XVIII), essendo tali enti privati autorizzati alla certificazione CE ed alle verifiche periodiche di impianti proprio dal MISE: atti certificativi e loro documentazione tecnica, così come verbali delle succitate verifiche, non hanno soluzione di continuità, proprio perché tale periodicità ha scadenza in qualsiasi giorno e mese dell'anno; c) almeno otto ingegneri del Nord Ovest e Nor-Est, nei caso di Incsa srl, devono provvedervi entro la data di cui sopra, quindi trasmettere tempestivamente il risultato di tali controlli di legge (art.13-14 Dpr 162/99) di oltre 3.000 verifiche e certificati annuali; d) Il ciclo storico di tale regolare invio è desumibile dai nostri data-base e dal sistema di software specificamente installato; peraltro tutti i risultati sono annotati in relazione all'attività dei controllo del Ministero di riferimento; e) La carenza-discrasia del mancato recapito della corrispondenza era peraltro desumibile da quanto si verificava in zona, nello stesso arco temporale, per altri privati e uffici, stante la completa assenza del cosiddetto "portalettere". La suddetta integrazione si unisce al chiarimento della mozione presentata in precedenza, sottolineando quindi le peculiarità di importanza per Incsa in tema di regolare e puntuale ricezione. Nel caso ultimo (da parte di Poste Italiane è possibile infatti fornire un ampio dossier di quanto in questi anni il disservizio non sia rimasto isolato), l'allarme suscitato da così tanti giorni di ritardo, ci aveva indotto a monitorare gli stessi Ingegneri, i quali confermavano di aver spedito regolarmente i plichi e che gli "uffici postali delle loro zone funzionavano perfettamente"; in aggiunta, a causa del mancato arrivo dei verbali, si è dovuto provvedere a dare risposte attendibili a datori di lavoro e proprietari degli impianti stessi i quali sollecitavano gli atti e l'invio della fattura (aspetto aggiuntivo di costi conseguenti per l'azienda) Il "sistema" — e se ne conclude — posto in atto da Poste Italiane SpA non consente tuttavia al chicchessia consumatore di contestare il ritardo, atteso che tale tempo non è quantificabile, stante l'omissione di rilevabilità della data di consegna, mentre è desumibile quella di sola spedizione, per cui ogni e qualsiasi risposta, come quella di specie, la quale afferma l'inesistenza di anomalie, attua l'irragionevole principio di doverne supinamente accettare, anche in presenza di ragioni e di logica che vanno oltre la semplice asserzione. Si conferma infine quanto in precedenza scritto, rimanendo pertanto insoddisfatti di una laconica, inaccettabile, motivazione che ha il sapore del cicero pro domo, deduttivamente trasferita, evidentemente, da altro servizio al Responsabile Qualità V.Girardi e da questi fatta propria, al quale tuttavia la presente si trasmette per corretta conoscenza, sottolineando quanto sia stato disatteso il merito della risposta. Con i migliori saluti. Dr. lginio S. Lentini Presidente I.N.C.S.A. Srl http://www.newsliftletter.it/ Pagina 29 NewsLiftLetter 23-7-2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 170 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 maggio 2010 . Determinazione dell’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico. IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559; Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Visto l’art. 7 -vicies ter , lettera c) , della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004; Visto l’art. 7 -vicies quater della medesima legge n. 43/2005, come modificato dall’art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi; prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 23 marzo 2010, n. 303/13, recante disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del nuovo passaporto ordinario elettronico; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee» che all’art. 20 -ter ha, tra l’altro, stabilito che «per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni» e che «in caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi»; Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.A.; Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni; Visto il verbale n. 10 del 5 maggio 2010 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, in merito alla determinazione del prezzo del nuovo passaporto elettronico, ha rilevato che, «può essere ritenuto congruo il costo unitario pari a € 35,00 (IVA esclusa) di cui € 9,03 per costi di produzione ed € 25,97 per la quota di ammortamento delle spese fisse per l’infrastrutturazione»; Considerato che, il menzionato importo è stato ritenuto congruo per la copertura dei costi per la produzione dei passaporti elettronici e per la fornitura delle infrastrutture delle attrezzature e dei servizi per la loro http://www.newsliftletter.it/ Pagina 30 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 personalizzazione presso le questure e le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché di quelli necessari per il controllo e la consegna presso i commissariati di Polizia e dei posti di frontiera; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Poste Italiane S.p.A. in data 25 marzo 2009, approvata con decreto n. 43650 del 27 maggio 2009, per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei passaporti elettronici; Considerato che, in attuazione dell’art. 7 -vicies quater , sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste Italiane S.p.A. deve fornire in base alla menzionata convenzione non deve gravare sull’erario; Vista la lettera del Ministro degli affari esteri del 21 aprile 2010, n. 141611 e del Ministero degli affari esteri n. 162889 del 7 maggio 2010, concernenti il nuovo passaporto elettronico ordinario e il passaporto temporaneo; Decreta: Art. 1. A decorrere dall’entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, di cui alle premesse, l’importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%). Art. 2. L’importo di cui al precedente articolo è riscosso all’atto della presentazione della richiesta del passaporto mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, con causale «Importo per il rilascio del passaporto elettronico». Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Roma, 20 maggio 2010 Il Ministro dell’economia e delle finanze TREMONTI Il Ministro dell’interno MARONI Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione BRUNETTA Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 180 10A08970 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 31 NewsLiftLetter 23-7-2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 170 MINISTERO DELLO SVILUPPOECONOMICO DECRETO 12 maggio 2010 . Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2009/137/CE della Commissione che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI MI-005. Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, ed in particolare l’art. 19, secondo cui all’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico; Visto l’art. 27, commi 36 e 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui «Il Comitato centrale metrico istituito dall’art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso» e «laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato»; Considerato che ai fini dell’attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione tale parere tecnico, che può essere richiesto ma non è obbligatorio, non appare comunque necessario, in quanto le valutazioni anche di carattere tecnico sono state già effettuate in sede comunitaria mentre, in sede di recepimento ed attuazione nell’ordinamento interno, non è consentita in questo caso alcuna discrezionalità o opzione da esercitare in base ad ulteriori valutazioni tecniche; Visto l’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l’attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale , é data attuazione, nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerata le necessità di attuare la direttiva 2009/137/CE, Decreta: Art. 1. Modifiche 1. Gli allegati specifi ci MI-001, MI-002, MI- 003, MI-004 e MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità all’allegato al presente decreto. Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° giugno 2011. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2010 Il Ministro ad interim: BERLUSCONI Registrato alla corte dei conti 8 giugno 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 foglio n. 110 http://www.newsliftletter.it/ Pagina 32 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RIVOLUZIONA LE TABELLE MILLESIMALI DEL CONDOMINO. La Cassazione (sentenza 18477 del 9 agosto 2010) ha sbloccato le tabelle millesimali che resistevano finora al principio dell'unanimità dei proprietari e considerate peraltro impossibili da cambiare. In sintesi: chi non è soddisfatto della ripartizione delle spese potrà proporre in assemblea la modifica per ottenere la maggioranza necessaria. La modifica ha effetto solo ai fini della ripartizione delle spese e non dei diritti di proprietà e, pertanto, chi non sarà d'accordo con la nuova tabella potrà impugnarla per errore tecnico legato ai calcoli (ad es. dei metri quadrati). La formazione delle nuove tabelle secondo questa sentenza della Cassazione prevede la maggioranza di 501 millesimi e dei partecipanti all'assemblea (oggi invece è ancorata sull'unanimità dei consensi). ***************************************************************************************************************** 23-7-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 170 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2010, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispendente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano: 10A08869 CO.CO.PRO. – CO.CO.CO. : chi di noi aziende non ne è afflitto? L'afflizione, ovviamente, nasce dall'insicurezza perché, magari uno ce la mette tutta per non sbagliare (traduzione di non farsi "prendere in castagna" dal fisco), però poi questi ne osserva diversamente.... L'argomento di cui al titolo prende lo spunto da un articolo de IL SOLE 24 ORE del 9 agosto, in quanto una sentenza del tribunale di Bergamo ripropone l'annoso tema-problema dell'inquadramento. Al di là di quanto poi ne spiegheremo di tali motivazioni, riteniamo tuttavia utile apporre quanto lo stesso quotidiano ha voluto ricordarci sulle distinzioni tra le varie tipologie di contratto, nelle quali ha opportunamente inserito un "memo" sulle altre (prestazioni occasionali e lavoro autonomo occasionale). La sentenza (n.416 del 20.05.2010) in breve: il Tribunale ha sancito che neanche la certificazione di un contratto di lavoro a progetto può "assicurare" la sua genuinità rispetto al riconoscimento della natura autonoma del rapporto. In sostanza, il problema è sempre lo stesso: il (labile) confine che, stante la natura ibrida tra lavoro subordinato e quello autonomo, passa tra le due fattispecie di opus. Infatti, nel caso della sentenza, dove il http://www.newsliftletter.it/ Pagina 33 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 lavoratore chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro (egli effettuava attività di consegna di giornali) seppure inquadrato come "contratto a progetto". Il giudice ha addirittura invalidato la certificazione dello stesso che, pure, era stata emessa dalla commissione cui le parti avevano sottoposto il controllo delle clausole negoziali. A nulla è valsa tale certificazione perché, di fatto, l'esplicazione del rapporto di lavoro si è svolta in modo differente rispetto a quanto indicato nel documento, risultando incompatibile rispetto al suo inquadramento come LAVORO AUTONOMO. Le caratteristiche distintive LAVORO A PROGETTO Normativa di riferimento Articoli 61-69 Dlgs 276/2003 Contenuti e caratteristiche Prestazione a favore di un committente e riconducibile a uno o più progetti di lavoro o fasi Nessun vincolo di subordinazione e gestione autonoma del progetto Nessun impiego di mezzi organizzati Coordinamento della prestazione col committente CO.CO.CO Normativa di riferimento Articolo 61, comma 3, Dlgs 276/2003 Contenuti e caratteristiche Attività di collaborazione rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni riconosciute dal Coni Forma scritta ed elementi di cui all'articolo 62 Dlgs 276/2003 Esclusi agenti e rappresentanti e chi esercita professioni intellettuali (iscritti agli albi) Disciplina previdenziale Iscrizione alla Gestione separata Inps (circolare Inps 9/2004) Contribuzione a carico 1/3 collaboratore e 2/3 committente (aliquota del 26,72% per la generalità, del 17% per iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolari di pensione) Componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società Percettori pensione di vecchiaia Caratterizzate da coordinamento col committente e continuatività del rapporto Aumento progressivo delle aliquote (articolo i, comma 79, legge 247/2007) Disciplina assicurativa Assicurazione Inail (circolare Inail22/2004) Premio a carico per 1/3 collaboratore e 2/3 committente Disciplina fiscale Reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente (articolo 50 Tuir) Adempimenti committente del Disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale Si veda il lavoro a progetto Adempimenti del committente Si veda il lavoro a progetto Comunicazione online di instaurazione (nota ministero Lavoro 14/02/2007); registrazione sul Lul, fatta eccezione per il calendario delle presenze, Uniemens-Cud Particolarità È possibile stipulare un contratto di lavoro a progetto con un soggetto munito di partita Iva, purché l'attività non rientri nell'attività autonoma ordinaria (interpello ministero Lavoro 65/2008) Novità collegato lavoro Nessuna Compatibilità tra co.co.co e incarico che determini l'esercizio di poteri direttivi nei confronti di persona le dipendente del committente (interpello ministero Lavoro 8/2009) Particolarità Novità collegato lavoro Nessuna Salvo che il compenso complessivamente percepito nell'anno non superi i 5mila euro Requisito del coordinamento ma non della continuità È esclusa l'applicabilità della disciplina del lavoro a progetto Disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale Si veda il lavoro a progetto Novità collegato lavoro Nuova tipologia per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona (nel limite di 240 ore annue per committente nel rispetto del tetto dei 5mila euro annui per committente) Disciplina previdenziale Escluse da contribuzione per redditi annui fino a 5mila euro Soggette al supera mento dei 5mila euro annui, sulla quota eccedente (circ. Inps 103/2004) Disciplina assicurativa Non soggette Inail22/2004) PRESTAZIONI OCCASIONALI (MINI CO.CO.CO) Normativa di riferimento Articolo 61, comma 2, Dlgs 276/2003 Contenuti e caratteristiche Rapporti di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare Adempimenti a cura del committente Si veda il lavoro a progetto LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Normativa di riferimento Articolo 2222 del Codice civile Contenuti e caratteristiche Mancanza di coordinamento e continuità della prestazione http://www.newsliftletter.it/ (circ. Disciplina fiscale Articolo 67, lettera l) del Tuir: ritenuta d'acconto Irpef del 20% Adempimenti committente Nessuno a cura del Novità collegato lavoro Nessuna Pagina 34 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 IL D.LGS 106/2009 E LE ATTREZZATURE DI LAVORO Sappiamo tutti, forse, che tale "106", meno conosciuto del "famoso" 81/08 ha, tuttavia, apportato molte innovazioni e, tra le principali – che qui vorremmo ricordare anche in relazione ad alcune perplessità di quesiti posti all'associazione – vi sono quelle dell'art.44 che modifica proprio l'art.71 del T.U. sulla sicurezza di cui l'Union si sta occupando, non da oggi, in relazione alle verifiche assegnate a "soggetti pubblici e privati" i quali, seppure sfumatamente s'identificherebbero con gli Organismi, Notificati e Abilitati, tuttavia – misteriosamente – non sono indicati come tali. L'analisi è lunga, ai fini dei possibili intendimenti del legislatore del Ministero del Lavoro, ma non ne rileviamo in questo specifico "pezzo". Riconducendoci quindi al suddetto art.44, questi evidenzia in particolare l'importanza dell'informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee guida e delle buone prassi per quanto riguarda l'utilizzo di tali attrezzature ove peraltro, ricordiamo, rientrano non pochi prodotti. Viene chiarito che non è consentito l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se i lavoratori non sono formati, informati ed (adeguatamente) addestrati. Un ulteriore accento è posto sulla necessità di controllo e verifica dell'efficienza delle attrezzature; il correttivo specifico, infatti, che gli interventi di controllo (previsti al comma 8 del citato "71") non sono da assimilare alle attività di verifica periodica obbligatoria di cui al comma 11 di tale stesso articolo le quali rimangono quindi azioni distinte. Le verifiche possono essere effettuate, non solo dall'ex Ispesl oggi Inail, e dalle ASL, ma anche da organismi privati (non, vivaddio, da "soggetti", come il nuovo modello di proposta di decreto dell'art.71 vuole coniare): ovviamente, gli Organismi privati, non sic et simpliciter, devono essere in possesso di requisiti ad hoc (verificatori in grado di dimostrare la sufficiente padronanza di conoscenza tecnica per l'effettuazione del corretto e complessivo controllo dell'attrezzatura). Chiariamo infine un altro aspetto: in caso di controlli, l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive di tali attrezzature di lavoro, ma unicamente provvedimenti che regolino il loro utilizzo in sicurezza. SISTRI Premesso che per le attività di micro raccolta – che dovrebbero riguardare le piccole aziende come noi Organismi – non si applicano i termini temporali di comunicazione dei dati di movimentazione dei rifiuti, si comunica tuttavia che il "SISTRI" dal 1° ottobre 2010 diventa operativo. La G.U. infatti del 13 luglio scorso ha pubblicato il decreto 9 Luglio 2010 ("Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Igs n.152/2006 e dell'art. 14.bis del D.L. n.78/2009, convertito, dalla legge 102/2009"), il quale unifica e sposta, appunto, al 1° di ottobre l'operatività del SISTRI. Accanto alla proroga di tale operatività del sistema per tutti gli iscritti, senza più differenziazione in base al numero dei dipendenti (> 0 < 50 dipendenti), le altre principali novità riguardano: -la proroga al 12 settembre per la consegna delle chiavette USB e delle "Black box" -la riapertura dei termini di presentazione della domanda di autorizzazione da parte delle officine per l'installazione delle "black box" -i dispositivi USB che devono essere tenuti presso l'unità locale o la sede dell'impresa e a disposizione dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta -i contributi annuali per i piccoli produttori -i quantitativi di produzione annua di rifiuti pericolosi e NON pericolosi – che di fatto sono stati raddoppiati – per potersi avvalere delle organizzazioni di categoria e delle loro società per adempiere agli obblighi previsti dal SISTRI -la tempistica per la compilazione del registro cronologico -la definizione di cosa si intende per "dipendenti" e modalità di calcolo -la definizione di associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 35 NewsLiftLetter Da: Data: A: Oggetto: Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mercoledì 8 settembre 2010 12:50 UNION Segreteria; QUESITI Spett.le UNION Formulo i seguenti quesiti per cui attendo, cortesemente, URGENTE risposta: 1- le dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici, rilasciate ai sensi del DM 37/2008 art. 7 comma 6, possono essere emesse dall’Organismo su impianti terzi? (trattasi i realtà di una accurata verifica accompagnata dalla dichiarazione finale). 2- la valutazione dei rischi sugli ascensori, effettuata a sensi del DM 23 luglio 2009 (UNI EN 81-80) su impianti installati e messi in esercizio prima del 24 giugno 1999, è equiparabile al collaudo degli impianti medesimi? Saluti XXXXXXXXXXXXXXXXXX Roma, 08.09.2010 Spett. XXXXXXXXXXXXXXX Srl Oggetto: risposta ai quesiti (e-mail 08.09.2010) Si premette che per ambedue i quesiti, la risposta è negativa: 1) Quanto, alle “dichiarazioni di rispondenza” queste devono/possono essere rese da un professionista iscritto all’Albo Professionale (per le specifiche competenze tecniche richieste). È peraltro da escludere che un “Organismo” anche nel caso in cui avesse alle dipendenze il suddetto tecnico quale verificatore, possa emettere il tipo di certificazione di cui sopra, anche perché nelle attribuzioni dell’O.A. rientrano solo quelle di cui alla verifica di impianti del DPR 462/01 che con l’art. 7 e peraltro l’intera legge 37/08 ha attinenze indirette e, quindi, non specifiche della “dichiarazione di rispondenza”. 2) Atteso che gli impianti installati prima del 24/6/1999 erano stati oggetto di specifico provvedimento legislativo in ben due occasioni (l’ultima una indispensabile proroga finale) a firma dell’allora Ministro Marzano, ai fini della possibilità di usufruire della “sanatoria”, oggi tali impianti (circa 10.000 da una indagine UNION del 2007) sono fuori dalla possibilità di collaudo. Tuttavia, la “valutazione del rischio” è a sé stante e non può essere mai equiparata al collaudo vero e proprio. Cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 36 NewsLiftLetter Roma, 15.09.2010 Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Egregio Sig. Dr. G. Nicola BABINI ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) ITALY Oggetto: corsi di formazione e professionalizzazione. Nel ringraziare anche la Dott.ssa Fiorini di quanto pervenuto all'Associazione in tema di informazione/documentazione dei corsi che, opportunamente e puntualmente, ECO Certificazioni SpA ha organizzato e continuerà peraltro ad effettuare, la presente intende sottolineare la complessiva importanza dell'addestramento anche in relazione a possibili future nuove prospettive di operatività agli Organismi o, sotto altre burocratiche denominazioni, quali "soggetti abilitati". L'UN.I.O.N. apprezzando tale sforzo prodotto esterna ad ECO ed alla sua organizzazione il sincero apprezzamento che non mancherà peraltro di essere maggiormente evidenziato attraverso la pubblicazione di questa stessa missiva nell'organo mensile di informazione NewsLiftLetter (uscita di fine settembre). L'occasione, anzi, è maggiormente significativa della volontà di collaborazione che si potrebbe aprire, utilizzando gli stessi vari docenti, essendo noto che l'associazione organizza per gli iscritti analoghi incontri di complessiva e specifica cultura formativa, quindi nell'intento di possibile economia che dal numero dei corsi stessi e fermo restando ogni e qualsiasi separazione di riconoscimento materiale dovuto ai docenti stessi, consentirebbe il migliore, maggiore, obiettivo. Grazie della cortese attenzione. L'occasione mi è particolarmente gradita per porgere sinceri, cordiali saluti. Dr. Iginio S. Lentini Presidente UN.I.O.N. A seguito di richieste di informazioni di Associati UNION, la Segreteria è stata incaricata dal Presidente di ottenere chiarimenti da parte di ECO Certificazioni (ricordiamo che con il Dott. Babini Dirigente dello stesso Organismo esiste un ottimo rapporto umano e professionale consolidatosi nel Comitato di Area PCVC Confindustria SIT di cui egli è Presidente) e pertanto il Dott. Babini è stato gentilissimo nel fornirci le spiegazioni. In appresso troverete la locandina di tali corsi; ovviamente gli associati che hanno richiesto i chiarimenti li hanno ottenuti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 37 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Pagina 38 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Pagina 39 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 SRDAI, PILERI ED…..IO. Pur essendo iscritto al Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali da oltre trent'anni, non partecipavo alle assemblee da molti anni. Quest'anno però ho sentito il bisogno di ascoltare, oltre a quello di salutare vecchi, di nome ed ormai di fatto, amici, carieristicamente più importanti di me i quali, peraltro, mi hanno spesso chiesto di entrare a far parte di…… oppure di……. sfruttando la mia esperienza in alcuni campi professionali specifici. Ma, ormai, missa est. Non sapevo tuttavia che anche Stefano Pileri, Presidente di Confindustria Servizi Tecnologici ed Innovativi, colà anch'io iscritto come UN.I.O.N., nel Comitato di Area Prove Controlli Valutazioni Certificazioni, fosse invitato-relatore e così mi sono trattenuto per l'ultimo suo intervento del pomeriggio. Egli ha parlato di difficoltà nel settore dell'innovazione, seppure in tono più sfumato rispetto ai precedenti interlocutori, riferendosi alla natura parzialmente diversa ove sono presenti. Ha, sostanzialmente non unendosi al coro, manifestato un certo ottimismo, tuttavia non nascondendo che per la realizzazione di una nuova generazione di rete ICT, in grado di mettere il nostro Paese al pari di altri più avanzati (elemento incisivo della competitività), sia quello – oggi impossibile – di porre mani al portafogli, investendo dai 7 agli 8 "miliarducci" di euro che lo Stato – ovviamente – è nelle non condizioni di affrontare. Per la cronaca aggiungo che i posti a sedere del pur grande Auditorium Fintecna non sono bastati a contenere tutti i partecipanti a questa Assemblea 2010 e, tra quelli in piedi, vi ero anch'io arrivato già a lavori iniziati. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 40 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 ALBERONI – Corriere della Sera del 13.09.2010 Qualcuno si sarà accorto che ho una stima, profonda, nei riguardi di Alberoni, tuttavia vorrei poter esternare ciò che mi ha fatto pensare, leggendone, ma non si può dire, perché parlandone, il discorso andrebbe ad alcune persone, amici e meno amici ed inevitabilmente rischierei non solo il confronto, acceso, della contrapposizione dei punti di vista ma, forse, anche, la perdita della stessa amicizia o, per gli altri, della frequentazione. E me ne dispiacerebbe. Meglio tacere e, d’altronde, ognuno si potrà fare un giretto introspettivo personale, deducendone oggettivamente o meno (?). 13 settembre 2010 Chi non ha passioni forti, avrà una vita incolore Francesco Alberoni La creazione, l'invenzione passano sempre attraverso una crisi, una messa in gioco di se stessi. Nel recente film di Aronofsky, Black Swan, la ballerina è bravissima sul piano tecnico, ma per raggiungere la perfezione deve vivere una crisi profonda, uscire da sé, incontrare il dramma, morire e rinascere. Ma tutti noi affrontiamo il problema a partire dall'infanzia quando la maestra ci interroga. Molti pedagogisti sono contrari agli esami perché dicono che sono traumi. E' vero sono traumi, ma sono indispensabili proprio perché ti costringono a domandarti cosa vuoi e a prendere coscienza di ciò che fai. Ci sono delle persone che, nel corso della loro vita, non cambiano modo di pensare, di sentire, talvolta nemmeno lavoro. Una vita prudente, dove tutto viene tenuto sotto controllo, senza rischi, senza colpi di testa, in cui il bisogno di emozione e di passione vengono soddisfatti stordendosi di musica in discoteca oppure in un comizio o nel tifo sportivo. Questo tipo di persone, qualunque mestiere facciano, il funzionario, il filosofo o il politico, non possono inventare, non possono creare. Il cambiamento, l'innovazione, le creazioni maturano sempre nella sofferenza, nel disagio, nella solitudine. La ragazza che non sopporta di vivere nel piccolo paese in cui si sente prigioniera a un certo punto si ribella, scappa, mette in gioco tutta se stessa, rischia di venire distrutta, ma solo accettando quel rischio può rinascere. Lo scienziato che segue una strada totalmente nuova si distacca dagli altri che lo deridono e solo dopo anni ammetteranno che aveva ragione. Come viene sempre deriso il capo politico o religioso che mette in moto un movimento collettivo dando a gente sfiduciata la forza di ribellarsi, una dignità e una meta. Ma lui può farlo solo se quella disperazione, quella lacerazione, quella rivolta l'ha vissuta dentro di sé. Le biografie dei grandi del passato ci lasciano spesso sconvolti e turbati perché vi troviamo dei mutamenti imprevedibili, delle azioni che ci sembrano folli. Newton ad un certo punto si è stancato della fisica e si e dedicato all'astrologia, poi si è messo a dare la caccia ad un falsario. Galileo, che era già un ribelle prima, ha volutamente provocato tutti da vecchio scrivendo il Dialogo dei massimi sistemi. Goethe, Lawrence e Nabokov hanno sconcertato perfino gli amici scrivendo opere rivoluzionarie molto tardi, talvolta prima di morire, come una ultima liberazione dalle inibizioni che li imprigionavano. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 41 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Da: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici - Segreteria Data: lunedì 2 agosto 2010 14:52 A: [email protected] Oggetto: Convocazione riunione GdL- Ricerca europea e Piattaforme industriali - 17 settembre ore 10.30 ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FEDERATE AL PRESIDENTE DEL CNCT Su indicazione della dott.ssa Laura Deitinger, Consigliere delegato della Federazione per la Ricerca europea e le Piattaforme Industriali, è convocata la riunione del GdL in oggetto per il prossimo 17 settembre alle ore 10.30 presso la sede milanese di Assinform (e in videoconferenza con la sede romana della Federazione in via Barberini 11). L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte delle Piattaforme industriali, a valle delle riunioni che si terranno i prossimi 7, 8 e 9 settembre a Bruxelles, nonchè per presentare una relazione del Politecnico di Milano su PPP Future Internet e individuare le aree di interesse da sviluppare per promuovere la più ampia partecipazione del Sistema Paese Italia. Invitiamo le Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione dell'informativa alle proprie imprese associate, confermando le presenze entro il prossimo 10 settembre. Ai fini preparatori dell'incontro, si invia documentazione informativa. Con viva cordialità, La Segreteria -Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Via Barberini 11, 00187 ROMA CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI Piattaforme Tecnologiche Italiane Cosa sono: Sono delle “Strutture Aggregative Organizzate” che riuniscono, per il perseguimento di specifici obiettivi (in via prioritaria la rappresentanza degli interessi italiani in Europa), tutti gli operatori italiani: industriali, scientifici, e istituzionali. Sono le aggregazioni che costituiscono il “Sistema Italia” in circoscritti e definiti ambiti. Sono delle strutture aperte, costituite da tutti gli attori (Imprese, Università, centri di Ricerca, Istituzioni Pubbliche, Fondazioni etc.) interessati a contribuire, in modo democratico, alla definizione degli obiettivi del “Sistema Italia” in specifici ambiti delle Nuove Tecnologie e della Ricerca. (Es: “Il Sistema Italia delle Nanotecnologie”; “Il Sistema Italia della Mobilità Elettrica”; “Il Sistema Italia della Biometria”; “Il Sistema Italia dell’Infomobilità”; Etc.). Struttura: Sono delle realtà organizzate esclusivamente sul piano volontaristico, con divieto assoluto di gestire e amministrare risorse economiche. Non sono delle entità legali (associazioni, consorzi, società consortili, cooperative, etc). Hanno l’unico obiettivo di approvare documenti di politica industriale nel campo delle Nuove Tecnologie e della Ricerca che siano la sintesi e la convergenza sulle priorità per il Sistema Italia. I partecipanti possono approvare un regolamento interno per il corretto funzionamento delle proprie attività operative, rifacendosi a quanto previsto a livello Europeo per le ETP (European Technological Platforms). In linea di principio, essendo concepite come strutture organizzate dal basso verso l’alto e non viceversa, sono aperte ai contributi e alle proposte di tutti i propri aderenti, che saranno opportunamente sottomesse al voto. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 42 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Decidono sempre a maggioranza degli aderenti e le decisioni sono sempre vincolanti indipendentemente dalla percentuale con la quale sono state assunte. I partecipanti possono decidere di attribuire pesi diversi, nelle votazioni, alla componente industriale rispetto a quella scientifica (in Europa mediamente il rapporto è 80/20).Non possono aderirvi le persone fisiche. Caratteristiche: Bottom Up Partecipazione diretta dei soggetti interessati non di loro intermediari. Le associazioni di primo livello possono partecipare per svolgere funzioni di coordinamento a patto che i propri iscritti rappresentati, partecipino e aderiscano direttamente. Orizzontali Costituite da tutti i soggetti interessati all’obiettivo che operano sul territorio italiano: Imprese, Università, centri di Ricerca, Istituzioni Pubbliche (Ministeri e Regioni), Fondazioni etc. Attività: Il destinatario delle attività delle Piattaforme è l’Europa. L’attività operativa si articola in due macro ambiti: Rappresentanza Identificare le priorità per il Sistema Italia Scegliere la strategia per conseguirle Implementazione Scegliere i Progetti a cui partecipare come Sistema Italia Scegliere le modalità operative per la gestione dei Progetti Governance: Gruppo di Coordinamento Organizzato secondo le scelte di ciascuna Piattaforma, sovrintende alle attività dell’aggregazione e provvede alle convocazioni ad intervalli definiti, per la discussione e approvazione dei diversi documenti. Autorità Soggetto istituzionale molto autorevole sopra le parti per l’assolvimento delle funzioni di: Controllo della regolarità delle decisioni assunte Interfaccia con il Sistema delle Istituzioni Pubbliche italiane e straniere Punti di Forza: Questo modello organizzativo è estremamente efficace per i seguenti motivi: 1. Il “focus” delle azioni è rivolto sui pochi obiettivi considerati prioritari per la crescita e lo sviluppo della Ricerca legata alla tecnologia, e non sui soggetti partecipanti. 2. I soggetti, provenendo da settori diversi conferiscono all’aggregazione un valore aggiunto di esperienza e di “vision” sul futuro 3. Sono aperte all’ingresso del maggior numero di player interessati all’adozione della tecnologia. “Più si è, meglio è”. Generalmente sono composte da almeno il 90% dei soggetti nazionali interessati all’obiettivo di Ricerca individuato. 4. Utilizzano il modello aggregativo a “croce” integrazione Verticale: Grande, Media e Piccola Impresa e integrazione Orizzontale: Università, Centri di Ricerca e Istituzioni. Inclusività: Le Piattaforme Tecnologiche Italiane, per la loro natura di “Facilitatori ed Integratori di Sistema” e per le motivazioni sopra esposte, non hanno mai un comportamento conflittuale e tanto meno competitivo con gli altri soggetti di Rappresentanza presenti sul Mercato. Tutte le azioni svolte a oggi hanno dimostrato di avere effetti esponenzialmente maggiori se attuate in collaborazione e sinergia con tutti i soggetti che a diverso titolo insistono sullo stesso obiettivo. La Vision Europea: Di seguito si elencano per punti, degli estratti di alcuni documenti Europei, sulle Piattaforme Tecnologiche. 1. To be effective, the platform approach is inclusive and mobilizes the efforts of all key stakeholders. These typically include: Industry (large, medium and small, embracing the whole production and supply chain) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 43 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 2. 3. 4. 5. 6. 7. Public authorities (given their role of policy-makers and funding agencies, as well as promoters and consumers of technologies) Research institutes and the academic community Financial community (e.g. Venture capital organizations and the European Investment Bank) The defining characteristics of Technological Platforms are: Its key goals contribute to European growth, competitiveness and sustainability objectives Timely development and deployment of new technologies that offer the potential of radical change in one or more industrial sectors Technology development to meet different policy objectives with a view to sustainable development New technology-based public goods and services with high entry barriers and uncertain profitability, but which offer significant economic potential Achieving the necessary technological breakthroughs to remain at the leading edge in high technology sectors that have significant strategic and economic importance Renewal, revival or restructuring of traditional industrial sectors Interactions with and positive impact on a wide range of Community policies (e.g. industrial policy, sustainable development, economic and societal issues, regional policy) Clear commitment from industry and strong involvement from Member States Representation from a wide range of stakeholders (e.g. large industries, SMEs, NGOs, financial institutions, civil society, Member States) Addressing topics of recognized importance and of a vertical nature A technology platform is the most appropriate approach to achieve the desired outcome The lifecycle of a Technology Platform: While each technology platform has its own origins and approach and its own particular way of working, they normally follow a “three-stage” development process: Stage 1: Stakeholders getting together in order to establish their “vision” for the future development of the field concerned and to set up the technology platform; Stage 2: Stakeholders define a Strategic Research Agenda setting out their common views on the necessary medium to long term research, development and demonstration needs for this technology; Stage 3: Implementation of the Strategic Research Agenda - for which, in many instances, it is anticipated that significant public and private investments will need to be mobilized. The European Commission encourages this bottom-up, industry-led approach, for example through active participation as an observer in many platforms and by playing a guiding role, where necessary. The Commission services follow developments within technology platforms and, where appropriate, use their input in the course of developing European research policy. The Commission holds seminars with the industrial leaders of technology platforms. The objective is to share experiences and best practice and promote synergy between the technology platforms whenever this adds value to their work. Technology Platforms Factors for success are: Industry-led with growth and competitiveness goals (Lisbon objectives and beyond) Flexibility: no “one size fits all” Openness and transparency: clear rules of participation Wide stakeholder involvement (industry, public authorities, research community, regulators, civil society, operators, users and consumers) Real Community added value - significant benefits for a wide range of policies (environment, transport, energy, information society etc.) Strong commitment of national authorities Operational focus from an early stage Consider financial aspects at an early stage http://www.newsliftletter.it/ Pagina 44 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Mobilization of a range of public and private funding sources (National, regional and private research funding, Community Framework Programmes, Structural Funds, EIB, EUREKA). Education & Training ; dissemination 8. The Commission is encouraging this bottom-up, industry-led approach to defining medium to longterm research needs through: Its active participation as an observer in many of the platforms; Playing a guiding role where necessary; Providing limited Community financial support for operational entities (for example a Secretariat) to some of the platforms where their objectives and activities correspond closely with the thematic areas of the current 6th RTD Framework Programme (FP6); and Maintaining the Community’s sponsoring role through the continued funding, where appropriate, of collaborative research projects in many of the areas concerned. Whilst not bound by the views of technology platforms, the Commission services are closely coordinating their activities in this area, monitoring developments on an ongoing basis and, where appropriate, using their deliverables in the course of developing research policy. 9. Operational Activities: Stage 1: Stakeholders getting together How the platform was / is being set up and its formal launch Stakeholder profile (main industries, academic community, financial community, NGOs, regulatory bodies, consumers and users, public authorities etc.) Structure and governance Activities (participants, Community support etc.) Stage 2: Stakeholders define a Strategic Research Agenda Methodology Timing, updating Summary content and structure Strategic approach (short, medium and long-term research needs, alignment of the SRA to competitiveness and other Community policies, deployment strategy) Consensus building, consultation process Interests of public authorities (Member States, “Mirror” groups, European Commission, other EU Institutions) Budget and financial engineering (estimated costs for implementation of the SRA, public and private contributions, leverage of private investment, potential implementation mechanisms) Communication strategy (openness, transparency, communication, documentation) Education and training issues Stage 3: Implementation of the Strategic Research Agenda Operational focus / concrete projects (scale of research effort underway, notable projects already brought within the platform framework) Industrial orientation Commitment of stakeholders (industry, public authorities, financial community etc.) Outlook towards building a long-term public-private partnership http://www.newsliftletter.it/ Pagina 45 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 28 luglio 2010 Per gli ascensori «lenti» cambio di regole sui collaudi Enzo Fornasari Ora gli ascensori italiani seguono le regole europee. Con il Dlgs 27 gennaio 2010 n. 17 di attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16 CE relativa agli ascensori», l'Italia aveva recepito la nuova direttiva europea sulle macchine abrogando la precedente direttiva 98/37/CE e con essa il relativo decreto di recepimento Dpr 459/96. Purtroppo, però, una parte del recepimento che riguardava la modifica della Direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori era stata rimandata a un successivo provvedimento. Questo fatto aveva lasciato il mercato e gli utilizzatori in attesa. Ora il nuovo Dlgs rende pienamente funzionante e operativa la direttiva stessa. In particolare, con il nuovo provvedimento all'esame del consiglio dei ministri vengono modificati alcuni articoli del Dpr 162/99 di recepimento della direttiva ascensori. La grossa novità consiste nel fatto che gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori. In tal modo la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: - se essa è minore o uguale di 0,15 m/s siamo nel campo della direttiva macchine se la velocità è maggiore di 0,15 m/s, siamo nella Direttiva ascensori. Infatti sul mercato si stanno diffondendo nuove piattaforme elevatrici a norma 2006/42/CE, veri e propri "ascensori" che rispetto a quelle costruite nel passato, offrono, per esempio, il vantaggio di avere anche le porte in cabina e di conseguenza comandi non più a "uomo presente" ma con pulsanti a rilascio, come gli ascensori. Ciò significa che avremo "ascensori lenti" che dovranno seguire le procedure e l'analisi dei rischi proprie della direttiva macchine e "ascensori non lenti" che dovranno rispettare il dpr 162/99. Va però osservato che le procedure di messa in esercizio degli impianti di sollevamento ("lenti" e "non lenti") sono comunque unificate, essendo state incluse nel Capo II del Dpr 162/99 relativo agli ascensori. Il nuovo provvedimento prevede, infatti, la modifica dell'articolo 12 del Dpr 162/99 includendo che al Comune competente venga allegata la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore (secondo la direttiva ascensori 95/16/CE) nel caso di "ascensori non lenti" ovvero la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante (secondo la direttiva macchine 2006/42/CE), nel caso dei nuovi "ascensori lenti". Resta l'obbligo di sottoporre tutti gli ascensori (lenti e veloci) a verifica periodica tramite Organismi notificati abilitati dal ministero dello Sviluppo economico. Il quadro Il provvedimento Sarà all'esame del consiglio dei ministri di venerdì il decreto legislativo che di fatto rende operativa la direttiva 95/16 CE relativa agli ascensori. Con il nuovo provvedimento vengono modificati alcuni articoli del Dpr 162/99 di recepimento della direttiva ascensori. La principale novità La barriera tra ascensori e macchine non sarà più la cabina bensì la velocità. In particolare, gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori così come previsto prima dal Dpr162/99. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 46 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 09 agosto 2010 L'impresa pagherà con i soldi attesi da enti locali e Asl Arrivano nuove possibilità di monetizzazione dei crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione. A fronte della stretta sulle indebite compensazioni di crediti fiscali, la legge di conversione della manovra ha introdotto, infatti, la facoltà di utilizzare crediti verso regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale, per pagare debiti iscritti a ruolo. Le modalità di questa futura compensazione debiti fiscali-crediti verso enti locali saranno stabilite dal ministero dell'Economia. Certificazione A partire dal 1° gennaio 2011, unitamente al divieto di compensazione in F24 in presenza di ruoli non pagati, scatta, per le imprese che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, verso le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, il diritto di compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il creditore, una volta acquisita l'apposita certificazione circa l'esistenza e l'esigibilità del credito, prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 185/08 (norma che viene modificata dalla manovra), potrà utilizzarla quale titolo per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Quest'ultima disposizione prevede che le regioni e gli enti locali certifichino ai propri creditori che lo richiedano, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L'attestazione deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta del creditore. La compensazione con il debito iscritto a ruolo è condizionata all'esistenza e alla validità della certificazione del credito verso l'ente pubblico. I termini e le modalità di utilizzo di questi crediti saranno stabiliti da un successivo decreto ministeriale, per la cui emanazione non viene comunque previsto un termine temporale. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'incaricato della riscossione l'importo compensato dal contribuente, entro sessanta giorni, l'agente della riscossione procederà, in base al ruolo, ad effettuare la riscossione coattiva nei confronti dell'ente pubblico debitore, applicando le ordinarie disposizioni del Dpr 602/73. L'estensione Nella prospettiva di rendere efficace la possibilità di compensazione, la manovra modifica l'articolo 9 del Dl 185/08, estendendo agli anni successivi al 2009 le disposizioni in precedenza limitate al biennio 2009-2010, e introducendo le regole per la certificazione dei crediti anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn). Anche le modalità di attuazione di questa norma (in particolare le condizioni per assicurare che l'operazione di compensazione riguardante il Ssn sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica) saranno stabilite da un successivo decreto del ministero dell'Economia. In precedenza Già l'articolo 117 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/06) aveva previsto, in generale, che i crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione per contratti aventi per oggetto lavori pubblici. La disposizione (recependo la precedente legge 109/94 e il Dpr 554/99) ha esteso la disciplina della cessione dei crediti d'impresa (legge 52/91 sul factoring) ai crediti vantati dalle imprese verso la Pa a fronte di contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori. Le guide Norme e Tributi 31 gennaio 2010 Azienda Fisco e Società Dal 1° novembre – Il bilancio viene approvato in tre tempi Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/36/CE consente un lungo periodo di preparazione alle società destinatarie delle sue norme. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 47 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 La nuova disciplina (fatta eccezione per le disposizioni sulla "società di gestione accentrata", in vigore subito dopo l'ordinario periodo di vacatio legis di 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione della legge in «Gazzetta Ufficiale») viene resa applicabile «alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010». Le assemblee di bilancio della prossima primavera saranno ancora da svolgere con il "vecchio rito". Le società che intendano tenere assemblee verso fine 2010 dovranno considerare che le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dei soci non saranno più quelle in vigore oggi ma che occorrerà procedere (se si tratta di un avviso diramato, come detto, dal 1° novembre 2010 in avanti) mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito internet (nel rispetto dei nuovi termini prescritti dalla legge) e seguire le altre modalità che la Consob intenderà indicare in un regolamento da emanare entro sei mesi (in base al nuovo articolo 125-bis del Tuf). Se si tratta di assemblea convocata per l'elezione dell'organo amministrativo, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 147-ter del Tuf dispone che: le liste vanno depositate presso l'emittente entro il 25esimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione; le liste vanno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità che la Consob intenderà stabilire con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea; la percentuale minima di possesso azionario che legittima la presentazione delle liste deve essere "fotografata" il giorno nel quale la lista viene depositata presso l'emittente; la certificazione che attesta questa percentuale minima di possesso azionario può essere presentata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine disposto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente. Nuove regole anche per le assemblee di bilancio convocate dal 1° novembre 2010 in avanti. Sono tre gli eventi da coordinare; tre i termini da rispettare: la comunicazione della bozza di bilancio dal consiglio di amministrazione ai sindaci e alla società di revisione; la pubblicazione dei documenti finanziari; lo svolgimento dell'assemblea. Secondo il nuovo comma 1-ter dell'articolo 154-ter del Tuf, il progetto di bilancio d'esercizio (insieme con la relazione sulla gestione) va comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione almeno quindici giorni prima della pubblicazione sul sito internet della società della "relazione finanziaria annuale", delle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale di cui all'articolo 153 del Tuf. La data di questa pubblicazione sul sito internet della società deve precedere di almeno ventuno giorni quella di svolgimento dell'assemblea. A decorrere dalla data di pubblicazione in internet, i documenti vanno messi a disposizione presso la sede sociale (e si debbono seguire le altre eventuali regole disposte da Consob con proprio regolamento). 03 luglio 2010 Pa. Il ministro Brunetta censura 186 amministrazioni Tagli in busta per i dirigenti degli uffici senza la «Pec» Gianni Trovati Il ministero dello Sviluppo economico e i monopoli di stato, regioni come il Lazio o la Sicilia, e poi province, comuni, università e Asl. Sono 186 le pubbliche amministrazioni inserite nella lista nera della Funzione pubblica perché non hanno ancora attivato i propri indirizzi di posta elettronica certificata, e che di conseguenza devono prepararsi ad accogliere gli ispettori di Palazzo Vidoni. «Le amministrazioni inadempienti non hanno alcun alibi», attacca il ministero guidato da Renato Brunetta, ricordando che sono ormai cinque gli anni passati da quando il codice dell'amministrazione digitale ha istituito l'obbligo di aprire le caselle Pec per dialogare con professionisti e cittadini. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 48 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Otto mesi sono poi trascorsi dalla riforma del pubblico impiego, che ha rafforzato l'obbligo e istituito le sanzioni per tagliare delle amministrazioni inadempienti, e due mesi dal Pec-day che ha lanciato ufficialmente il dialogo elettronico fra Pa e cittadini. Nonostante questo, sono molti gli uffici pubblici che hanno ostinatamente continuato a ignorare il nuovo strumento; nella lista nera stilata da Brunetta ci sono io amministrazioni centrali, 7 regioni (Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta), 23 province, 26 comuni capoluogo (il più grande è Napoli), 56 università (compresi, paradossalmente, quasi tutti gli atenei telematici) e 74 aziende sanitarie locali. Per loro - ricorda la Funzione pubblica - ci sono in serbo le nuove sanzioni che affibbiano un «voto» negativo ai dirigenti delle strutture senza Pec e quindi sforbiciano la loro retribuzione di risultato. Attivare la casella, però, non basta. Nonostante le pigrizie di alcuni, il censimento di Indice-Pa dice che sono 11 mila le amministrazioni con la Pec, e 18mila le caselle attivate; molti dei professionisti si rivolgono alla Pa, però, lamentando che dietro alla casella spesso manca un'organizzazione degli uffici in grado di rispondere alle istanze telematiche (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 giugno). Un problema, questo, richiamato anche dalla Funzione pubblica, che spiega come «molte amministrazioni detengano da diverso tempo gli indirizzi di Pec ma si rifiutino di pubblicarli per non dover poi riorganizzare i propri uffici nell'azione di risposta tempestiva». Le sanzioni sono in serbo anche per loro. Il nodo, secondo molte delle categorie che lavorano più a stretto contatto con l'amministrazione pubblica, è anche nella disciplina, che impone una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo: un bacino che rischia di essere troppo ampio per consentire risposte in tempi brevi. I «disubbidienti» 10 Amministrazioni centrali Tra cui il ministero dello Sviluppo economico e i Monopoli di stato 26 I comuni capoluogo Tra cui Agrigento, Latina, Napoli, Novara, Perugia, Ragusa, Reggio Calabria, Urbino 56 Le università Tra cui la Luiss di Roma e le università di Genova, Milano, Venezia e la Normale di Pisa 74 Asl Tra cui T03, TO4 e TOS di Torino, Asl di Milano, Asidella provincia di Varese, Atto Friuli 7 Le regioni Lazio, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta 23 Le province Tra cui Arezzo, Bari e Cagliari venerdì 25 giugno 2010 Agenzia delle Entrate. L'abrogazione non produce effetti Regime supersemplificato per gli enti non commerciali De Stefani Luca Gli enti non commerciali possono continuare a tenere la contabilità con le modalità super semplificate del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, anche se il regime al quale questo era rivolto è stato abrogato nel 2008. Il chiarimento è arrivato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 58 di ieri, dedicata agli enti non commerciali che applicano il forfait dell'articolo 145 bis, comma 1 del Tuir, ma estendibile anche alle associazioni sportive dileltantistiche che hanno optato per il regime forfettario della legge 398/91. Gli enti non commerciali, con le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 1 del Dpr 600/73, hanno sempre assolto i propri obblighi contabili basandosi su quanto previsto per i soggetti in contabilità supersemplificata (articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 662/96). Ci è previsto dall'articolo 20, comma 3 del Dpr 600/73. Il regime supersemplificato, destinato agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi di minori dimensioni, non prevedeva sconti sulle imposte dirette e sull'Iva, ma consentiva di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 49 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 tenere la contabilità in maniera molto semplificata, con l'annotazione nel prospetto contabile, approvato con il decreto ministeriale del ’97, non delle singole fatture attive e passive, ma in maniera riepilogativa: mensilmente per le fatture attive, trimestralmente per quelle passive. Dal 1° gennaio 2008, però, questo regime è stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore di quello dei minimi (articolo 1, comma 116 della legge 244/07). Ci si chiedeva se gli enti non commerciali potevano continuare a usare la contabilità supersemplificata. Nella risoluzione di ieri, le Entrate hanno risposto positivamente. Gli enti non commerciali, oltre che i soggetti che hanno optato per il regime della legge 398/91, possono continuare a utilizzare il prospetto, approvato con il decreto ministeriale del ’97. Possono continuare ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'Iva o nell'apposito prospetto riepiogativo. Possono anche annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro degli acquisti o nel prospetto riepilogativo. C'è la possibilità, infine, di conservare la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. domenica 6 giugno 2010 Casa. Nella manutenzione straordinaria salta la dichiarazione di inizio attività Con la semplificazione il Durc resta nel cassetto La regolarità contributiva non va attestata al Comune Saverio Fossati Guido Alberto Inzaghi La semplificazione edilizia comincia a portare frutti. E almeno uno degli adempimenti a carico del committente, l'invio del Durc in allegato alla dichiarazione d'inizio attività, è stato eliminato per la manutenzione straordinaria. Più in generale, però, il taglio della burocrazia operata sugli interventi edilizi minori rappresenta un indubbio vantaggio per gli operatori ma pone anche il problema di individuare concretamente quali siano le singole opere che possono fare a meno della Dia. Anzitutto, è bene ricordare che le opere liberalizzate dal Dl 40/2010 possono dividersi in tre categorie: quelle completamente libere; quelle subordinate a semplice comunicazione; quelle soggette a comunicazione accompagnata da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, che asseveri la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Nelle schede qui sotto sono illustrati in concreto la casistica e gli esempi dei lavori più comunemente eseguiti. Con la riscrittura dell'articolo 6 del Dpr 380/2001, però, si è persa la connessione con quanto indicato all'articolo 90 del Dlgs 81/2008, che elenca tra gli allegati obbligatori alla Dia anche il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). Alcuni sostengono che la «comunicazione» abbia sostituito la Dia e quindi il Durc andrebbe inviato ugualmente ma si tratta di un'interpretazione che non tiene conto della lettera della norma. Certo, è prudente informarsi in comune per capire cosa in concreto vogliano gli uffici: del resto gli altri adempimenti, soprattutto quelli a carico dell'impresa, restano in vigore, tra i quali quello della regolarità contributiva. Rispetto alla definizione dei singoli interventi edilizi si deve dire che le norme tecniche dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nel tentativo di agevolare gli operatori, spesso si spingono ad esemplificare le varie tipologie degli interventi edilizi, stabilendo anche quale titolo occorra per ciascuna. Si assiste cosi a situazioni peculiari, per cui varcato il confine tra due comuni il posizionamento delle pareti mobili passa dalla categoria della manutenzione ordinaria a quella della manutenzione straordinaria, con ogni conseguenza rispetto al titolo necessario per la loro esecuzione. Proprio per ovviare a questa situazione, il legislatore ha chiarito, già con l'articolo 31 della legge 457/1978 e, oggi, con l'articolo 3, comma 2, del Dpr 380/2001, che le definizioni di legge degli interventi edilizi prevalgono sulle disposizioni degli strumenti locali, che possono al più fornire una esemplificazione della concreta casistica, senza mai poter mutare le categorie di legge, proprio perché è da esse che dipende http://www.newsliftletter.it/ Pagina 50 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 l'individuazione del titolo necessario alla realizzazione dei diversi interventi, questione che non può certo essere lasciata alla scelta delle singole amministrazioni comunali, non fosse altro che per le conseguenze penali che ne derivano. Il quadro Opere realizzabili senza alcun adempimento Eliminazione di barriere architettoniche, senza realizzazione di rampe o di ascensori esterni o alterazioni detta sagoma dell'edificio; Manutenzione ordinaria: riparazione e sostituzione delle finiture degli edifici e opere per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, in aree esterne al centro edificato e aventi carattere geognostico, escluse le attività di ricerca di idrocarburi; Movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola o agro-silvo-pastorate e interventi su impianti idraulici agrari; Serre mobili stagionati, senza strutture in muratura, funzionali all'attività agricola. Istruzioni per l’uso DOSSIER SNELLO Stando alla lettera della norma, come definita dal Dl 40/2010; per i lavori di manutenzione straordinaria il committente non deve più trasmettere il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa cui ha affidato i lavori, perché questo adempimento riguarda la Dia e non la nuova «comunicazione» Opere soggette a semplice comunicazione Interventi per soddisfare esigenze contingenti e temporanee (messa in sicurezza di edifici pericolanti o di cantieri sospesi) e, comunque, da rimuovere comunque entro novanta giorni; Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta (stradine, parcheggi, intercapedini interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali "tombati", accessibilità sporadica); Installazione di pannelli solari, fotovoltaici, e termici, senza serbatoio esterno, fuori da centro storico; Aree ludiche (piscine, campi da tennis e calcetto) senza fini di lucro; Elementi di arredo delle aree pertinenziali (come statue e panchine). DISCIPLINE IN CONFLITTO Il problema delle normative regionali preesistenti è risolvibile con un'attenzione speciale, da parte del Professionista, alle leggi locali che vanno rispettate, finché non verranno adeguate, anche in relazione alla richiesta di un titolo abilitativo specifico Opere con comunicazione e relazione assevera Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (un bagno nuovo), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono incluse le opere per l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. RECUPERO EDILIZIO PIÙ FACILE ONLINE Sul sito del Sole 24 Ore gli approfondimenti usciti nei giorni scorsi sulla nuova disciplina urbanistica definita del decreto legge n. 40/2010. Sotto esame le regole per i lavori che non richiedono nessun tipo di permesso e quelli per i quali è sufficiente la comunicazione lunedì 23 agosto 2010 Cancellati i primi 24 enti lo Stato risparmia 4 milioni Antonello Cherchi In attesa. È l'atmosfera che si respira all'interno degli enti soppressi dall'ultima manovra, varata a maggio con il decreto legge 78. Perché se la consapevolezza di non esistere più si è fatta certezza con la legge di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 51 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 conversione di fine luglio, ora si aspettano le indicazioni su come traghettare i vecchi uffici nei nuovi, ovvero nei ministeri, gli enti di previdenza e le camere di commercio che ingloberanno gli ex enti. A dirlo dovranno essere vari decreti che vedranno la luce nei prossimi mesi. Dunque, nei 24 istituti dismessi non si può che attendere e, nel frattempo, mandare avanti l'ordinaria amministrazione. Per alcuni la data di fine corsa è stata espressamente indicata dall'articolo 7 della manovra. In certi casi la si è fissata al 31 maggio (giorno di entrata in vigore del decreto legge; così è, per esempio, per l'Ipsema, l'istituto affari sociali, l'Ispesl e l'ente di previdenza di pittori e scultori), mentre l'Enam ha cessato di esistere il 31 luglio, giorno di entrata in vigore della legge di conversione. Sugli altri enti il legislatore è rimasto più nel vago: sono soppressi, ma senza una precisa scadenza. Anche di questi, però, si parla ormai al passato. D'altra parte i nuovi organismi di riferimento, quelli destinati cioè a incorporare i vecchi uffici, hanno già fornito precise direttive, e questo a prescindere se la manovra abbia o meno indicato un termine per sbaraccare. Anche in questa fase di transizione, dunque, ogni atto deve essere concordato con le nuove strutture e i vertici di quelle vecchie – laddove non siano stati azzerati – devono astenersi dal firmare documenti o deliberare interventi. E se comunque lo fanno perché l'ordinaria amministrazione lo richiede, devono prima consultarsi con i nuovi capi. Un taglio repentino e radicale, dunque. E questo è di per sé un successo, considerando come è andata a finire l'ultima operazione di potatura degli enti inutili iniziata con la Finanziaria per il 2008 e proseguita nell'attuale legislatura dal ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli. Quel progetto non ha fatto vittime, se non qualche poltrona nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali. Tutti gli enti a rischio, infatti, si sono riorganizzati – per alcuni l'iter è ancora in corso – ma alla fine si sono salvati. E gli annunciati risparmi si sono ridotti a pochi spiccioli. Sotto questo aspetto, tuttavia, il recente taglio non promette molto di più. Alla fine si arriva a risparmiare, complessivamente, 3,7 milioni l'anno. In alcuni casi, poi, gli effetti sulla finanza pubblica sono inesistenti. È il caso dell'Ense e dell'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Astolfo Zoina, commissario straordinario dell'ente per le sementi elette dal 2007 (quando era scaduto il suo mandato di quattro anni come presidente), si dice ancora incredulo della soppressione. «Abbiamo poco più di 90 dipendenti e un bilancio di 12-13 milioni l'anno, ma non riceviamo – spiega – alcun contributo dallo Stato. Viviamo delle risorse del nostro lavoro, che è quello di verificare la qualità delle sementi prodotte in Italia. Una gestione oculata ci permette di avere un attivo di tre milioni. Eppure ci hanno soppresso. Un provvedimento assurdo, di cui non so darmi spiegazione. Il risparmio non c'entra nulla». Anche all'Enam, ente con 93 dipendenti e un bilancio di 60 milioni, la musica è la stessa. La relazione tecnica allegata al decreto legge stima in poco più di 242mila euro il risparmio, che potrebbe aumentare in virtù della razionalizzazione delle funzioni amministrative con il trasferimento delle competenze all'Inpdap e in conseguenza del quale potrebbero diminuire anche le esigenze logistiche. Uno studio della Camera dei deputati di metà luglio – a ridosso, dunque, della conversione della manovra – evidenzia, però, la necessità di disporre di maggiori informazioni circa il risparmio attribuito alla soppressione dell'Enam, ente da tempo nell'elenco di quelli a rischio e che aveva, tuttavia, ottenuto una proroga per riorganizzarsi, in modo da assicurare un abbattimento dei costi di gestione. «Intervento che è stato compiuto: il regolamento di riordino – afferma Antonino Di Maio, direttore generale – è ora all'esame del Consiglio di Stato. Niente, pertanto, lasciava prevedere che venissimo soppressi. Anche perché non riceviamo un euro dallo Stato, abbiamo un attivo di 25 milioni e un patrimonio immobiliare di 125 milioni di euro. Tra l'altro, non facciamo previdenza, ma solo assistenza. Non riesco a capire dove stiano i risparmi». C'è, tuttavia, da considerare l'obiettivo più generale del Governo, che è quello del riassetto complessivo della previdenza pubblica, piano che dovrebbe portare, entro i prossimi anni, a un risparmio di 3,5 miliardi. Nel frattempo, ci si accontenta degli spiccioli. Eppure – fanno sapere dall'Ipsema – bastava aspettare per portare a casa molto di più dei 635mila euro promessi dalla soppressione dell'ente del mare. Il progetto di riassetto, oggetto di un disegno di legge all'esame della Camera, prevede infatti la fusione di Ipsema, Sans, Cirm e Usmaf, con un risparmio di 15 milioni. Non è, tuttavia, solo una questione di soldi. All'Ipi le perplessità sono di altro tipo. Ora che per effetto della soppressione non c'è più un Cda, un presidente e un direttore generale e ci si prepara alla transizione, ci si chiede come avverrà. Perché – fanno notare – l'istituto è un'associazione privata, seppure controllata http://www.newsliftletter.it/ Pagina 52 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 interamente dallo Stato. Non si potrà, pertanto, ricorrere a una semplice incorporazione nel ministero dello Sviluppo economico, ma – codice civile alla mano – dovrà prima essere attivata la procedura di liquidazione. Iter che si preannuncia complicato e che forse è sfuggito a chi ha usato le forbici del taglio. Anche perché – stando almeno alla relazione tecnica – il bilancio dell'Ipi è in sostanziale pareggio. Dunque, anche in questo caso risparmi immediati non ce ne sono. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 53 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Il gazzettino 27 giugno 2010 Il ministero allo Sviluppo ormai è una scatola vuota DI ENRICO CISNETTO Tira una brutta aria al Ministero dello Sviluppo Economico. Da un lato, c'è l'imbarazzo per la girandola di nomi che sono circolati di chi potrebbe porre fine all'interim di Berlusconi iniziato il 5 maggio – si è parlato di Romani, Galan, Montezemolo, Marcegaglia, Sarmi, Roda, Paolucci e dello stesso Brancher – cosa che non è certo servita a far superare ad una struttura che, per dimensione e importanza, è seconda solo al Tesoro e alla Farnesina, lo choc delle dimissioni di Scajola. Dall'altro lato, circola la sensazione (brutta) di uno svuotamento del dicastero dopo le deleghe sui fondi Fas e comunitari passate a Fitto, cui si accompagnano le voci insistenti che il Ministero dell'Ambiente voglia lanciare un'opa sul Dipartimento per l'Energia, nonostante che finora sia stato gestito egregiamente dal sottosegretario Saglia. Risultato: molte cose sono ferme. Si prenda l'Agenzia di sicurezza nucleare: Sono mesi che si deve costituire, ma il tira e molla tra Scajola e la Prestigiacomo aveva bloccato tutto. Si pensava che Berlusconi avrebbe approfittato dell'interim per decidere – anche perché la rosa si è ormai ristretta a due soli nomi: il senatore Guido Possa e l'accademico di impiantistica nucleare Maurizio Cumo – ma così finora non è stato, nonostante che il governo si sia impegnato a far posare la prima pietra di una nuova centrale entro il 2013. Un altro esempio di immobilismo è legato ai tre decreti con cui si deve regolare le gare per le concessioni comunali dell'erogazione del gas, superando così una fase transitoria (sic) che dura da dieci anni. Si deve decidere quanti sono gli ambiti territoriali, come omogeneizzare i criteri di gara e come salvaguardare l'occupazione. E bisogna farlo subito, perché nel frattempo su circa 6500 comuni metanizzati si sono fatte un migliaio di gare con le modalità più diverse e a volte assurde (ci sono comuni che hanno chiesto l'anticipo dei canoni degli interi 12 anni di durata della concessione, altri che pretendono l'apertura di sportelli per il pubblico che invece dovrebbero gestire loro). Il Mise ha preparato un testo ragionevole, gradito dalle maggiori aziende del settore (Italgas, Enel Rete Gas, municipalizzate, ecc.), che prevede la creazione di 127 ambiti territoriali (ma si potrebbe anche salire, ma non oltre i 200), l'assegnazione ai capofila di questi "ato" la responsabilità di bandire le gare con regole comuni e rapporto tra dipendenti e numero di utenti intorno a uno ogni 2000-2500. Basterebbe approvarli, questi tre decreti. Sì, ma quando? E per mano di chi? L’Esperto risponde L’ultrasettantenne può essere direttore tecnico Una struttura provvisoria accreditata con il Servizio sanitario regionale può avere come direttore tecnico (figura professionale diversa dal medico di medicina generale) un ultrasettantenne? Ciro Parascandolo – Aversa Per quanto attiene alla condizione dell’età del direttore tecnico di struttura privata, non risultano condizioni ostative. Tuttavia è necessario verificare se esistano provvedimenti della regione ove ha sede la struttura privata accreditata, essendo possibili norme regionali specifiche. A cura di Claudio Testuzza Il libretto per gli ascensori installati da luglio 1999 Il tecnico dell’impresa che periodicamente esegue la manutenzione dell’ascensore del condominio deve rilasciare traccia scritta in appositi moduli? Inoltre, a prescindere dal rilascio della fattura, le riparazioni eseguite extra manutenzione devono essere esplicitate in appositi moduli uniti ai precedenti? In quale documentazione si può trovare esauriente informazione in materia? Bartolo Salmeri – Palermo http://www.newsliftletter.it/ Pagina 54 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 La manutenzione dell’impianto di ascensore deve essere affidata a una persona munita di certificato di abilitazione o ditta specializzata o a un operatore comunitario, dotato di specializzazione equivalente, che devono provvedervi con personale idoneo. Circa li obblighi del manutentore, è necessario esaminare in dettaglio le clausole che regolano il contratto, tenendo presente che per gli impianti dopo il 1° luglio 1999 è previsto obbligatoriamente un libretto d’ascensore. In questo documento devono essere annotati gli esiti delle verifiche periodiche obbligatorie per legge ogni due anni e di quelle straordinarie, nonché gli esiti delle visite di manutenzione, vanno allegate la copia della dichiarazione della conformità alla norma Ce rilasciate dall’installatore o la copia della comunicazione del proprietario dell’immobile al competente ufficio comunale per la messa in esercizio dell’impianto, con la risposta da parte dell’ufficio, riportante il numero di matricola dell’impianto (Dpr 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva Ce 95/16). Il subentro nell’ascensore fa partire il ricalcolo In una palazzina di quattro piani più soffitte con impianto ascensore, dalla costruzione, il primo piano era senza porta di accesso all’ascensore, tanto è che i proprietari delle soffitte abitanti al primo piano dovevano scendere per prendere l’ascensore per andare nelle soffitte. Oggi in fase di adeguamento dell’impianto alle nuove normative vigenti, è stato deciso in assemblea di aprire la porta al primo piano. Come si ripartiscono le spese della nuova apertura? S.C. – Grosseto I condomini che subentrano nel servizio di ascensore dovranno partecipare all’intero carico di spese anche di installazione (laddove siano state sostenute inizialmente dai condomini che hanno inteso inizialmente aderire all’installazione) e ciò in proporzione alla propria quota e all’uso che ciascuno può farne. A cura di Paolo Giuggioli Così si ripartiscono le spese dell’ascensore Nell’aprile 2005 è stata terminata l’installazione dell’ascensore nel mio condominio a spese di due soli condomini: io, che abito al quarto piano con 41,63 millesimi e un condomino del terzo piano con 40,51 millesimi. Ora vorrebbe fruire dell’ascensore anche un altro condomino del terzo piano. Considerato che la ridistribuzione del costo, inizialmente, è stata fatta considerando un misto tra piano (50%) e millesimi (50%9 come avviene ora il calcolo della somma a carico del nuovo utilizzatore che ha una proprietà di 29,72 millesimi? È corretto il coefficiente 10 (4 più 3 più 3) per la distribuzione dei piani? A fronte di una spesa affrontata a suo tempo per un totale di 70.900 euro, quanto è la spesa che dovrà affrontare chi subentra e e quanto dovremmo ricevere a compensazione? Dovrà essere dedotta anche una percentuale di usura e una di rivalutazione Istat? In che percentuale? N.V. – Milano A seguito dell’installazione di un nuovo ascensore a spese di alcuni condomini, si costituisce una comunione limitata fra i comproprietari dell’ascensore. La legittimità di questa istallazione è, peraltro, subordinata al rispetto del diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo all’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e mantenimento dell’opera. Sotto questo profilo, i condomini che intendono successivamente entrare nella comunione dell’impianto devono pagare la quota di valore dell’impianto stesso e partecipare alle spese erogate per la manutenzione, ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l’iniziativa dell’opera (Cassazione 18 agosto 1993 n. 8746). L’importo originario della spesa, rivalutato in base agli indici di svalutazione monetaria, può essere ridotto, se le condizioni attuali dell0ascensore sono degradate (tribunale di Genova 21 maggio 1984). Poiché il riparto delle spese relative all’installazione del nuovo ascensore deve essere fatto a norma dell’articolo 1123, primo comma del codice civile, e non dell’articolo 1124, codice civile (Cassazione 25 marzo 2004, n. 5975), nel caso di specie non può venire in rilievo l’altezza del piano, ma solo l’entità della quota millesimale. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 55 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Adeguamento ascensore a carico degli utenti Nel mio condominio, formato da 22 comproprietari, alcuni dei quali esclusivi anche di box, siti al piano sottostrada, e/o negozi, siti invece al piano strada ma esterni allo stabile condominiale, l’amministratore sta procedendo alla ripartizione delle spese di adeguamento dell’ascensore in base al dettato del 1° comma dell’articolo 1124 del codice civile. Per il calcolo della metà della somma dovuta “in ragione dei singoli piani”, però, l’amministratore sta applicando non la tabella dei millesimi di proprietà generale, bensì quella dei soli condomini proprietari di appartamento, col risultato di escludere della suddivisione delle spese i condomini proprietari di box e negozi. È corretto? G.D. – Roma Salva diversa disposizione del regolamento condominiale, contrattuale o assembleare, le spese di cui parla il lettore devono ritenersi spese di riparazione straordinaria, nel senso che attengono alla ricostruzione totale o parziale dell’impianto (Cassazione 17/04/1969 n. 1215). Si tenga presente che sono riparazioni straordinarie anche quelle relative all’esecuzione di nuove opere o all’aggiunta di nuovi dispositivi, resi necessari perché l’impianto possa continuare a funzionare, anche in forza di sopravvenute nuove norme sulla sicurezza. In particolare, le spese relative all’adeguamento degli impianti di ascensore alle direttive della Comunità europea devono considerarsi come spese di riparazione straordinarie, che comportano l’obbligo di tutti i condomini di partecipare alle spese, in base alle rispettive quote millesimali. Secondo la sentenza della Cassazione 25 marzo 2004, n. 5975, gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa Cee, essendo diretti al conseguimento degli obbiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone – onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi – attengono all’aspetto funzionale dello stesso, ancorché riguardino l’esecuzione di opere nuove, l’aggiunta di nuovi dispositivi e l’introduzione di elementi strutturali. Sotto questo profilo, il riparto deve essere fatto in base alla tabella delle spese generali. Spesso i condomini utenti dell’ascensore pretendono che, alle spese di ricostruzione partecipino anche i condomini non utenti dell’ascensore, in quanto proprietari di unità non servite dall’impianto. La giurisprudenza non si è però mai pronunciata univocamente sulla sussistenza dell’obbligo dei condomini non utenti di partecipare alle spese di ricostruzione dell’impianto, nonostante il disposto dell’articolo 1124 del codice civile, che esclude la loro partecipazione. In tema, la già richiamata sentenza della Cassazione, 5975/2004, ha puntualizzato che “l’articolo 1123 del codice civile, nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esecuzione totale o parziale, per taluno dei condomini, dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, dove una clausola del regolamento di condominio stabilisca per una determinata categoria di condomini l’esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione), in ordine ad una determinata casa comune, essa comporta il superamento – nei riguardi di detta categoria di condomini – della presunzione di comproprietà su questa parte del fabbricato”. In hotel contratto lungo per verificare l’ascensore Un contratto di manutenzione di ascensore presso un albergo ha una durata di cinque anni rinnovabile. Ma il rinnovo non deve essere annuale per legge? O cosa? Solo il condominio può disdire il contratto di manutenzione immediatamente? Parecchi alberghi hanno contratti di manutenzione di cinque anni rinnovabili da oltre dieci anni. Antonella Fusini – Cervia Tra le parti è decoroso un contratto di somministrazione, con il quale l’impresa manutentrice assume l’obbligazione di assicurare il buon funzionamento dell’ascensore a fronte del pagamento di un corrispettivo. Il contratto in oggetto, intercorrendo tra soggetti professionali, non è quindi regolamentato dalla normativa prevista a tutela dei consumatori, come accadrebbe invece nel caso in cui una delle parti fosse un condominio: faranno fede, pertanto, le condizioni previste nel contratto liberalmente sottoscritto dalle parti, anche con riferimento alla durata dello stesso e ai termini della disdetta. A cura di Maurizio Di Rocco http://www.newsliftletter.it/ Pagina 56 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Imposta fissa di bollo anche sulla note di credito Nella necessità di emettere una nota di credito a storno parziale di una fattura già emessa, dobbiamo addebitare il bollo di euro 1,81 come qualsiasi documento al di sopra dei 77,46 euro o sulle note credito non è necessario? M.G. – Trieste La risposta è positiva. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 secondo cui sono assoggettate ad imposta fissa di bollo le “fatture, note, conti e simili, documenti recanti addebitamenti o accreditamenti di importo superiore a 77, 47 euro”. La nota di credito rappresenta, appunto, un documento di accreditamento. Pertanto in presenza di tutti i presupposti di legge deve essere scontata l’imposta di bollo. A cura di Nicola Forte Ascensore: il motore rotto è una spesa straordinaria Sono un condomino e desidererei conoscere la netta distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per quanto riguarda l’ascensore. È corretto ritenere che le spese di ordinaria manutenzione vanno ripartite in base all’articolo 1124 del codice civile, mentre quelle straordinarie vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà? La rottura del motore, è una spesa straordinaria? Pasquale Botta – Umbertide La rottura del motore è una spesa straordinaria. Le spese di ordinaria manutenzione dell’ascensore vanno ripartite in ragione del criterio misto altezza-millesimi (articolo 1124, codice civile). Viceversa è corretto ripartire le spese straordinarie dell’ascensore in base ai millesimi di proprietà (articolo 1123 del codice civile). A cura di Gabriele De Paola I poteri di rappresentanza devono essere documentati Il direttore di una filiale bancaria ha rifiutato di cambiare un assegno da 3mila euro al presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (Asd), devoluto da persona fisica e intestato alla stessa Asd, adducendo che deve essere il consiglio direttivo a deliberare per l’incasso. Io credo che il presidente, rappresentando la Asd, manifesti le intenzioni dell’associazione stessa. Chi ha ragione? Natale CANALE – Reggio Calabria La banca trattaria tenuta al pagamento dell’assegno bancario dovrà effettuare un duplice controllo. Il primo relativo al titolo: sotto l’aspetto della completezza, della inesistenza di alterazioni e della conformità tra firma di traenza e sottoscrizione apposta sullo specimen. Il secondo relativo alla legittimazione del portatore: continuità delle girate e identificazione del portatore. Il punto sul quale il lettore chiede chiarimenti è proprio quest’ultimo. La banca è tenuta a identificare il presentatore del titolo e – nel caso in questione – anche a verificare i poteri di rappresentanza dello stesso. Occorrerà quindi che il presidente dalla Asd fornisca alla banca idonea documentazione (ad esempio lo statuto) dalla quale si possano desumere i poteri a lui conferiti, tra i quali la rappresentanza della Asd. Che la banca debba identificare il presentatore dell’assegno appare una normale cautela diretta ad evitare di incorrere – diversamente – in colpa grave per non avere adempiuto a tale necessario adempimento. A cura di Francesco Gianfelici I criteri per dividere le spese per l’ascensore Abito in un condominio di sei appartamenti costituito da tre piani. Su ogni piano ci sono due appartamenti. Ora le famiglie che ci abitano sono cinque in quanto una famiglia ha unito l’appartamento del primo con quello del secondo piano. Tale famiglia deve pagare le spese per l’ascensore doppie? Marco Formenti – Seregno Si ritiene che il lettore si riferisca alle spese di utilizzo e manutenzione dell’ascensore (e non a quelle di installazione): in tal caso i proprietari dell’ultimo piano dell’edificio in questione continueranno a versare quanto da loro dovuto in ragione del piano e dell’altezza del singolo piano, secondo quanto mutuato dall’art. 1124, codice civile per la ricostruzione delle scale, sempre salvo diverse disposizioni regolamentari. Non si vede ragione per applicare un criterio diverso, laddove vi sia stata l’unione di due appartamenti nelle mani di un unico proprietario. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 57 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 I danni dell’ascensore usato come montacarichi Nel mio palazzo si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione da parte di uno dei proprietari. L’ascensore del condominio viene usato come montacarichi da parte degli operai, rendendolo impraticabile e sempre sporco. Nonostante le ripetute lamentele da parte nostra gli operai continuano a usarlo, tutto questo perché il proprietario non vuole richiedere l’occupazione del suolo pubblico e mettere un montacarichi esterno. È possibile fare una denuncia a qualche autorità? Come possiamo tutelarci? Stefania Migliore – Chieti Può essere formulata domanda al giudice di pace, ex articolo 7, n. 2 del codice procedura penale, in relazione alla misura e alla modalità d’uso e dei servizi di condominio. In ogni caso, se sono stati procurati danni alle parti comuni, il condominio ha diritto al risarcimento da parte del condomino che ha fatto eseguire i lavori. Lavori di ristrutturazione: no all’uso dell’ascensore Su un condominio di sette piani tre sono adibiti ad albergo che, oltre ad avere ingresso principale autonomo dalla pubblica via, come condomino fruisce delle scale e dell’ascensore condominiale per l’accesso al secondo e terzo piano. Recentemente la gestione dell’albergo ha iniziato a eseguire dei lavori di radicale ristrutturazione dei locali interni per l’esecuzione dei quali la ditta sta utilizzando scale e ascensore per il trasporto ai piani interessati di materiali edili, infissi e arredi. Per effetto di questo impiego inusuale l’impianto da giorni continua a essere sottoposto a un incessante funzionamento che ha già richiesto interventi di ripristino per frequenti blocchi. Per questi motivi è legalmente possibile richiedere all’albergo un equo indennizzo che serva per coprire i maggiori costi di manutenzione che ne derivano? L’amministratore dice che una tale richiesta non è legalmente possibile M.B. – La Spezia Non essendo consentito ridurre il diritto di godimento dell’ascensore in danno dell’albergatore condomino, sarebbe più utile che l’amministratore intervenisse con un proprio provvedimento, a norma dell’art. , n. 2 del codice civile, disciplinando l’uso dell’ascensore in caso di lavori di ristrutturazione. In particolare, l’amministratore con proprio provvedimento, può disciplinare il divieto di usare l’ascensore per il trasporto di materiale edilizio ove si accerti che tale uso risulti concretamente dannoso, compromettendo sia la buona conservazione delle strutture portanti dell’abitacolo, sia la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alla frequenza giornaliera del suddetto uso particolare e agli inconvenienti che possono derivare al decoro dell’edificio. In caso di violazione del provvedimento dell’amministratore, può procedersi ad azioni di indennizzo e/o di risarcimento danni. Ascensore: sì al 36% sulle riparazioni Nel nostro condominio c’è un ascensore. Una ditta ha l’incarico, sino a revoca, per la manutenzione annuale o per qualche piccolo intervento. Il costo è circa 1.000 euro annui, ma c’è solo una delibera assembleare di qualche anno fa che autorizzava l’amministratore a incaricare la ditta per la manutenzione. Bisogna fare la domanda per il 36% ogni anno? Il riferimento è alla risposta al quesito 2445 (<<I requisiti per scontare i lavori sull’ascensore>>) pubblicato sull’Esperto risponde 53/2009. Tielle Srl – Trebaseleghe Le sole spese sostenute per la riparazione dell’ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%. Viceversa quelle per la manutenzione annuale, per il mantenimento in efficienza dell’impianto, sono escluse dalle agevolazioni si veda guida dell’agenzia delle Entrate pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it che fa riferimento espresso ai soli interventi di riparazione). Per fruire della detrazione del 36%, ai snesi dell’articolo 2, comma 15 della legge 203/2008 l’amministratore deve aver ottemperato a tutti gli adempimenti del legge (comunicazione preventiva all’inizio dei lavori e pagamento delle fatture, con l’indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale). In particolare, nella comunicazione a Pescare occorre aver allegato la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni. L’amministratore è poi obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l’indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabella millesimale. In sostanza per tali spese è sempre necessaria la delibera http://www.newsliftletter.it/ Pagina 58 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 assembleare specifica da allegare alla comunicazione a Pescara che deve precedere ciascun intervento eseguito sull’ascensore. Ascensore, se l’utilizzo può contare per le spese Sono l’unico occupante, non autosufficiente, di un appartamento sito al sesto piano. Il costo dell’ascensore, che uso pochissimo, è stato ovviamente ripartito in millesimi perché in origine tutti gli appartamenti erano a carattere residenziale. Ora che ben tre unità sono state affittate per bed & breakfast/alberghi, si devono sopportare la confusione e i danni provocati dagli occupanti e dai fattorini che consegnano la biancheria. Questi appartamenti hanno la percentuale dei millesimi e vogliono pagare solo quanto previsto per la proprietaria originaria che li ha affittati con contratto che non esclude la possibilità di impiantare un’attività bed & breakfast (in realtà si tratta di un albergo reclamizzato anche su internet). È possibile ripartire diversamente i costi tra le unità residenziali e quelle per l’esercizio commerciale di affittacamere? Antonio Toresi – Roma La cosiddetta tabella ascensore è formata sulla base dell’articolo 1124 del codice civile, norma espressamente prevista per la ripartizione delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale, ma analogicamente applicata anche agli oneri per l’ascensore. La suddivisione è per metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La norma, pertanto, non fa espresso riferimento a un uso più intenso dell’ascensore in ragione, per esempio, della destinazione d’uso delle diverse unità immobiliari. Si segnala, tuttavia, una sentenza di merito abbastanza recente che così ha deciso su di un caso analogo a quello descritto in quesito: <<L’applicazione di una maggiorazione nelle spese condominiali in applicazione del principio cosiddetto di compensazione in ragione del quale il condominio determina una maggiorazione percentuale degli oneri legata all’uso più intenso delle unità immobiliari perché, ad esempio, adibite ad ufficio non comporta di per sé alcuna modifica delle tabelle millesimali in vigore, ma costituisce solo una facoltà demandata all’assemblea dal regolamento condominiale>> (tribunale di Roma, sezione V, 13 luglio 2009, n. 15651). Si ritiene che per decidere ciò l’assemblea debba però essere legittimata da una clausola prevista dal regolamento condominiale. A cura di Cesarina Vittoria Vegni http://www.newsliftletter.it/ Pagina 59 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Pagina 60 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Pagina 61 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Desidero proseguire la pubblicazione di questi “pezzi” che ritengo comunque utili della lettura di chi, anche frettolosamente, sfoglia il mensile, continuando a ringraziare il mio Amico che me ne trasmette. (ISL) La rivelazione di Bankenstein, durante il processo Bulletin from the cause: AUDIT THE ECB, THE EU CENTRAL BANK ! Go to Cause Posted By: Marco Saba To: Members in AUDIT THE ECB, THE EU CENTRAL BANK ! ovvero: il mistero del signoraggio spiegato al volgo (inediti appunti di un romanzo di F. Cossiga. Quello che segue è un riassunto molto abbreviato a cura di M.S.) E fu così che dài, picchia e ména, dopo una campagna durata anni su internet, e a seguito della crisi sempre più grave che stava facendo collassare l'intera società in Italia, la magistratura si vide obbligata a mettere sotto processo Bankenstein. Quello che segue è un'ipotesi fantasiosa della difesa di Bankenstein di fronte alle terribili accuse, esasperate dalla preoccupazione stessa del corpo magistrale che credeva di rischiare di esser chiamato a sua volta a rispondere come capro espiatorio della situazione. L'accusa: "La terribile denuncia presentata presso la Procura di Roma etc. etc." Bankenstein: "Vostro Onore, a questo punto dobbiamo scoprire le carte. Siamo costretti a rivelare il piano, il grande piano glorioso, che speravamo di poter proseguire con la dovuta discrezione, ed in silenzio, per il bene di NOI tutti. Le accuse gravissime rivolteci non possono che precludere null'altro. Ne va della nostra sopravvivenza, non solo fisica, ma - e soprattutto - morale. Le accuse temerarie che in quest'aula abbiamo sentito echeggiare, rimbalzate attraverso una odiosa campagna pluriennale su internet, da parte di personaggi oramai famosi di cui non ripeteremo il nome per non violare la privacy e per non dare loro ulteriore pubblicità, queste accuse infami ed infamanti, dicevo, sono dovute alla crassa ignoranza di persone irresponsabili che - fors'anche in buona fede - hanno arrecato un danno gravissimo e purtroppo irreparabile a quel delicato equilibrio che, almeno negli ultimi tre secoli, avevamo creduto di costruire, per il bene dell'umanità tutta. E spiegherò nel seguito cosa intendo. Partiamo dalla parola "umanità". E' evidente che questo sistema bancario non è stato creato per dar credito a "cani e porci", ma solo a quella parte evoluta di esseri umani - per l'appunto - che chiameremo "umanità". Quello che intendo è che non basta semplicemente avere le sembianze di un essere umano per esser ritenuto umano. Altrimenti, Vostro Onore, riterreste forse umani Napoleone, Hitler o Mussolini? Sappiamo bene che no. Ma a fianco di questi leader disumani, esiste una pletora di funzionari altrettanto abietti di cui la storia ha dimenticato i nomi. E che non per questo non son mai esistiti. Perché, Vostro Onore, la struttura della società umana da seimila anni ha forma piramidale e gerarchica, quindi, se il vertice è marcio... ci siamo capiti. Io sono un banchiere, certamente. Faccio parte di quella categoria di illuminati che vive nell'ombra, proprio per evitare il più possibile che il potere politico corrotto non m'abbia a fare pressioni, a scopo di esaudire i desiderata di un elettorato più corrotto ancora. Perché, Vostro Onore, ormai la cosa è di dominio pubblico: il nostro grande potere, di noi banchieri, consiste nel creare moneta dal nulla. Dal nulla sì, ma non per nulla! Abbiamo uno scopo che ci siamo prefissati in millenni di riunioni discrete - e non cospirazioni - che è sempre quello: il bene dell'umanità. Una delle nostre associazioni dalle quali attingiamo per gli elementi più puri, da destinare ai vertici del comando, ha per altro questo motto evidente: Libertà, uguaglianza. fraternità. Un'altra addirittura, per esser più chiari, si chiama Opera Divina! Vi pare possibile, Signori della Corte, proprio davanti a voi che avevamo seduti accanto durante le relazioni di fine d'anno della Banca d'Italia, che avremmo osato tanta sfacciataggine? Il potere del denaro lo abbiamo sempre usato per evitare di dar voce alle masse, quelle che - per esempio - recenti leader della sinistra (PD, Bersani) hanno detto non avrebbero mai seguito. Come dargli torto? Chi vorrebbe farsi influenzare da una massa vociante, ignorante e furiosa? Gente che è capace di accapigliarsi allo stadio oppure perdersi su internet alla ricerca di siti ancor più osceni di loro? Dante disse bene che non siamo stati creati per viver come bruti... proprio per questo nacque il mestiere di banchiere. Si pensò, cioè, ad un certo punto, di isolare la parte sana della società dalla massa melmosa. Si misero in opera associazioni estremamente selettive, ma aperte a tutti, per selezionare uomini liberi e di buoni costumi che, per i loro elevati requisiti di statura morale, potessero garantire obbedienza, fedeltà e rispetto dei loro pari. Nonostante le accuse apparse su internet, che addirittura vedrebbero nella Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea una specie di Spectre, le nostre organizzazioni sono assolutamente democratiche. Quando all'interno di un FMI o della Banca Mondiale decidiamo di lasciar crepare un paese perché lo riteniamo troppo poco corrotto, o meglio, poco http://www.newsliftletter.it/ Pagina 62 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 incline a seguire i nostri diktat, le decisioni vengono prese in modo assolutamente democratico. Ma questo vale anche a livello di micro-management. Voglio dire, quando decidiamo tutti di adottare criteri di riserva frazionaria al 2%, chi ruba di più viene immediatamente punito! Non è forse correttezza questa? Le NOSTRE regole valgono per tutti. Chi disubbidì fu punito in maniera esemplare (Sindona, Calvi, etc.) Siamo arrivati al punto che, per correttezza, se una banca rubasse meno delle altre, la facciamo subito chiudere! Non c'è qua tempo e spazio per riassumere di come, negli ultimi seimila anni, la nostra azione coordinata ha evitato gravissime conseguenze per l'umanità: guerre, carestie, genocidi che non si sono visti. D'altra parte, che prove potrei portare? Sarebbe stato come chiedere a Saddam Hussein di dimostrare che NON aveva armi di distruzione di massa! Quello che potremmo invece dimostrare facilmente, in tema monetario, è che non abbiamo armi di DISTRIBUZIONE di massa, ed è per questo che siamo arrivati a questa situazione incresciosa. Ma la cosa era voluta, perché attraverso la scarsità artificiale della disponibilità di moneta e credito, abbiamo potuto attuare un meccanismo di selezione della specie: solo i più forti, o i predatori migliori, sopravvivono! Non è questo il meccanismo divino? Con gli animali, non succede lo stesso? Mica saremo peggiori degli animali, no? Quindi, almeno questo ve lo dovevamo. Certo, poi c'è sempre qualche anima bella, qualche bell'ingegno che, con la lente d'ingrandimento, si fossilizza su qualche milione di morti qua e là. Ma quelli che abbiamo risparmiati? Vostro Onore, fa sempre più rumore un albero che casca di cento che crescono! Ma se questi ed altri argomenti che potrei portare, ci fosse solo il tempo, non vi convincono, ve ne basti solo uno: chiunque può diventare un banchiere! Era questo il segreto del romanzo di Kafka, quando alla fine al condannato gli si dice che avrebbe potuto tranquillamente varcare la soglia della porta della salvezza, se solo avesse voluto! Invece, il tapino, si ostinava a chiedere il permesso! Voleva il lasciapassare! Un essere così idiota non meritava che la pena capitale. Come se uno per nascere dovesse richiedere il diploma! Per nascere banchiere noi chiediamo solo un requisito molto semplice, senza tanti fronzoli, ci basta che sia un Uomo d'Onore!" A quel punto, inavvertitamente, il boia lasciò cadere la lama della ghigliottina... per fortuna nessuno se ne accorse perché era un processo - come spesso accade in ambiente bancario - a porte chiuse! Il dominio dei banchieri nel cuore degli stati di Thierry Brugvin - 18/08/2010 Fonte: Rinascita [scheda fonte] La crisi economica che è scoppiata nel 2008 era già stata prevista da parecchio tempo da numerosi economisti soprattutto in seguito alla bolla finanziaria dovuta alla speculazione. Ma relativamente ai derivati dell’economia capitalistica, la responsabilità bancaria del debito e dei paradisi fiscali è al tempo stesso più profonda e più vecchia di quel che si è sempre pensato . Nel cuore dello Stato e del governo dell’economia e della politica, domina il potere finanziario in maniera legale, ma a volte anche sotto forme illegali e spesso poco democratiche. Nel quadro di questo articolo andremo ad esporre differenti meccanismi del potere dei banchieri nel mondo. Le banche e i paradisi fiscali, sono degli acceleratori di questa autorità (governance) neoliberale. La deregulation viene allora a rafforzare i delitti politico-finanziari di fatto per la carenza e la dissoluzione delle regole nel controllo. Il debito, in particolare quello dei Ped (Paesi in via di sviluppo ndt) è uno strumento di dominio dei paesi ricchi verso i più poveri. Mentre la privatizzazione del potere di produzione monetaria attraverso le banche private, porta ad un furto uguale a quello di un bene pubblico. Le banche e i proprietari delle grandi banche (Rockefeller, Rothschild, Morgan, City Group, Goldman Sachs…) rappresentano uno dei perni del potere mondiale. Va precisato prima di tutto che questi proprietari dispongono di enormi somme. Il periodico Forbes calcola 1125 miliardari nel 2008 (Kroll, 2008).Nella classifica Forbes del 2005, Bill Gate era l’uomo più ricco al mondo con 46,5 miliardi di dollari e Warren Buffet con 44 miliardi di dollari. Il patrimonio delle banche più grandi supera largamente quello dei soggetti più ricchi, poiché la City Group era 10 volte superiore a quella di Bill Gates e quello della Bank of America lo era di 16 volte. Nella classifica Forbes 2005 vi erano 5 banche, tra le quali Citygroup (484,10 miliardi di dollari di attivo), la Bank of America (776,42 miliardi di dollari di attivo) poi, HSBC, ing Group e UBS. Questo permette alle banche di acquistare potenzialmente e assolutamente tutto ciò che può servire al loro obiettivo di potenza: imprese, media, beni differenti, di tutto e di più, fino a corrompere al bisogno quei dirigenti politici suscettibili di lasciarsi prezzolare. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 63 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 I paradisi fiscali e le stanze di compensazione (Clearstream) sono il più grande strumento di corruzione politica e di spogliazione economica dei cittadini. Le stime relative all’importanza dei capitali leciti o illeciti drenati dai paradisi fiscali sono assai difficili da stabilire. Si stimava nel 2000 che i capitali, detenuti oltre frontiera si elevassero a più di 5000 miliardi di dollari così come il 54% dei capitali mondiali (EAEF, 2001). Dal canto suo, il Fondo monetario internazionale stimava nel 2003 che il 50% dei flussi dei capitali passassero nei siti off-shore, che nel mondo circolassero tra i 600 e i 1500 miliardi all’anno di denaro sporco, e che il riciclaggio rappresenta il 55 % del Pil mondiale. Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, nel 1999 il 50% dei 4800 miliardi di franchi annuali derivanti dall’insieme delle attività criminali nel mondo (traffico di droga, prostituzione, moneta falsa..) sarebbero stati riciclati nei paradisi fiscali (ODCCP,200). Per i paesi in via di sviluppo, l’evasione fiscale conduce ad una mancanza di guadagno negli introiti fiscali di 50 miliardi di dollari. E cioè l’equivalente dell’APD (Aiuto pubblico ai paesi in via di sviluppo, ndt) annuale dell’insieme dei paesi appartenenti all’OCSE (Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico che comprende l’Europa occidentale, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Corea, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, ndt). Quasi tutte le grandi banche ed imprese europee o americane hanno aperto succursali nei paradisi fiscali. Ad esempio c’è il caso di Bnp-Paribas, presente alle Bahamas e alle Isole Caiman, lo stesso per il Credit Agricole, la CIC (Credit Industrial et Commercial ndt) e il Crédit Lyonnais, Natexis Banque Populaire, la Société Générale, etc… Total realizza la maggior parte dei suoi utili nelle filiali registrate alle isole Bermuda e in altre filiali off shore, ecc.(Foutoyet,2005). Contrariamente alle idee ricevute, i paradisi fiscali non sono un “sotto sistema” ai margini del meccanismo economico ma ne costituiscono uno degli ingranaggi. In effetti, si stima che più della metà delle transazioni finanziarie internazionali passino attraverso i paradisi fiscali. I paradisi fiscali facilitano dunque l’evasione fiscale, la limitazione del sistema fiscale, il riciclaggio del denaro sporco, le operazioni occulte, il segreto bancario, l’immunità giudiziaria, l’assenza di cooperazione giudiziaria internazionale sotto la responsabilità e l’accordo del G8 e sono un acceleratore della criminalità grazie al riciclaggio del denaro legato al traffico di droga, alla prostituzione, alla fabbricazione di denaro falso, all’estorsione..). Le società di copertura sono gli strumenti utilizzati contro la trasparenza democratica. Una società di comodo è una pseudo impresa che nasconde il suo vero proprietario attraverso l’utilizzo di prestanome. E’ molto utilizzata per la frode fiscale .Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, i paradisi fiscali accoglierebbero tre milioni di società di copertura (ODCCP, 2000). Il dirottamento e il riciclaggio fatto dalle banche grazie ai paradisi fiscali Nel 1991, lo scandalo internazionale della BCCI (Bank of Crédit and Commerce International) portò alla sua chiusura da parte della giustizia e questo mostrò il legame che poteva esistere tra il traffico di droga, il terrorismo, l’alta finanza e i servizi segreti. Registrata in Lussemburgo, la BCCI raccoglieva alla rinfusa i conti di Abu Nidal, di Saddam Hussein, del generale Noriega , dei servizi segreti Cia e delle società legate al traffico internazionale di droga , al trafficante Kashoggi, tra mille altri posti della stessa natura. Emergono così le connessioni tra Ben Laden (ereditiero multimilionario di una grande famiglia saudita) e la BCCI. Queste pratiche litigiose hanno accentuato un passivo di 13 miliardi di dollari (Verschave). Le banche sono il cuore del potere finanziario e costituiscono il luogo di deposito del denaro e il luogo dei flussi finanziari che rappresentano l’energia e il sangue del sistema. Il riciclaggio del denaro sporco un tempo transitava specialmente per le banche dei paesi sviluppati, attualmente questo denaro transita preventivamente attraverso le banche dei paradisi fiscali Andorra, Caiman, Lussemburgo, Jersey…) o ancora in seno a Clearstream (la banca delle banche) come sosteneva Denis Robert(2001). In più quasi tutte le grandi banche dispongono di conti nei paradisi fiscali (Foutoyet, 2005). Così alcune come la FIBA d’Elf hanno riciclato denaro o partecipato all’evasione fiscale (Verschave, 2001). http://www.newsliftletter.it/ Pagina 64 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Ma nel cuore stesso di Londra, la City ,che accoglie le più grandi banche britanniche, ha delle pratiche analoghe presso le banche dei paradisi fiscali. Le banche svizzere, lussemburghesi, specialmente tramite i paradisi fiscali, rinforzano i derivati del capitalismo illegale e la corruzione, riciclando il denaro sporco, e questo grazie alla cultura del segreto, al rifiuto di adottare la trasparenza sull’insieme dei conti presenti e ai trasferimenti di fondi che vi si svolgono. Denis Robert (2001) ha svelato una delle tecniche di riciclaggio, nella sua opera Rivelazione, analizzando il funzionamento delle banche Clearstream ed Euroclear. Ora per il momento i media si limitano ad rievocare “l’affaire Clearsteram” cioè l’intrigo Villepin-Sarkozy non sottolineando quasi mai il vero dossier Clearsteam. Quest’ultima, grazie ad “un meccanismo di compensazione” fa in modo di far sparire alcune dubbiose transazioni. Denis Robert, stima che le stanze di compensazione, in quanto posizionate nel cuore della finanza mondiale,riciclino somme largamente più importanti di quelle che toccano i paradisi fiscali. Di conseguenza, esse sono ancora più potenti e pericolose per il mantenimento dello Stato di diritto nell’economia mondiale. Ad esempio Densi Robert, afferma che BGPI, filiale del Credit Agricole Indosuez possieda anch’essa un conto S0418 presso Clearstream (Robert, 2007). La responsabilità del FMI e della Banca Mondiale nei dirottamenti dei fondi. Nel suo libro La grande delusione, Josph Stiglitz (2002) denuncia la responsabilità del Fondo monetario e del Tesoro americano che – per esempio - hanno sostenuto, consigliato ed orientato i burocrati russi convertiti al capitalismo, specialmente il presidente Boris Eltsin. “Quando la crisi colpì giù duro, il Fondo monetario assunse la direzione delle operazioni e chiese alla Banca Mondiale di contribuire al salvataggio” con 22,6 miliardi di dollari. Stiglitz, premio nobel per l’economia nel 2001 ed ex presidente economico della Banca Mondiale, afferma che al momento della firma di un prestito, il Fondo monetario “faceva proseguire la “cerimonia” con la firma di una lettera d’accordo - i cui termini venivano dettati dal Fondo stesso - con un espediente che simulava il fatto che la “lettera d’intenzione” venisse dal governo coinvolto!”. Stiglitz spiega che la prima tappa del piano di prestito ai paesi in via di sviluppo mette in rilievo la “subordinazione”: sue proprie parole. Insomma si cercava di far pressione sui governi dei paesi in via di sviluppo per far privatizzare le loro pubbliche imprese vendendole a prezzi ridicolamente bassi. In cambio, avrebbero avuto la possibilità di ricevere una commissione del 10% su un conto svizzero, versato dall’impresa del Nord che avrebbe poi riacquistato quella del Sud. Come esempio, Stiglitz riprende nuovamente questo meccanismo di subordinazione illegale, parlando della liquidazione del patrimonio dello stato russo nel 1995. In questo caso si osserva una collusione tra la Banca Mondiale, i suoi più influenti stati membri, i dirigenti dei paesi in via di sviluppo, le banche e le imprese private del Nord a scapito dei paesi sottosviluppati. Se la Banca Mondiale e il FMI non compiono un’azione illegale, ne sono almeno complici perché conoscono il meccanismo di corruzione e spingono in questa direzione forzando la mano ai governi del Sud. Mentre le comunità internazionali esigono dai paesi in via di sviluppo l’estirpazione della povertà come condizione per i nuovi prestiti, le banche del Nord e le organizzazioni internazionali dirette dai paesi del G8, come il FMI e la Banca Mondiale sono in seno a queste pratiche illegali. “Questi debiti ugualmente qualificati come illegittimi si accumulano come conseguenza di atti di corruzione perché i fondi prestati dagli Stati sono direttamente deviati verso conti personali di governo” (Ramos, 2008), o in cambio di differenti favori resi ad esempio ad alcuni intermediari al servizio di un’impresa transnazionale e che vanno ad aumentare il debito estero dei paesi indebitati, “Spesso le banche che ricevono i prestiti illegali sono complici di queste manovre perché in generale sono esse stesse che finanziano la corruzione”(…) e “che rilasciano il prestito all’origine dell’atto di corruzione, che gonfiano il debito estero che pagheranno i popoli del Sud coinvolti”(Ramos 2008). Alla fine del 2002, un’inchiesta del dipartimento del tesoro degli Stati Uniti sul dittatore cileno Augusto Pinochet, rivelò che almeno per otto anni, la Banca Riggs, negli Stati Uniti aveva nascosto l’esistenza di conti bancari a suo nome con depositi dai 4 agli 8 milioni di dollari. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 65 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 E anche che questa aveva partecipato alla creazione di due imprese fantasma appartenenti al dittatore nei paradisi fiscali delle Bahamas per nascondere i conti aperti in banche specialmente di Washington. Questo denaro probabilmente è stato dirottato da Pinochet ed ha aumentato il debito estero del paese che è quintuplicato durante la sua permanenza al potere (Ramos, 2008). Anche il debito delle classi dirigenti è un “debito illegittimo che si accumula in seguito a prestiti dello Stato per beneficiare una certa minoranza di popolazione e di gruppi economici locali o stranieri” come l’impresa Texano in Ecuador (Ramos 2008). La socializzazione dei debiti privati contribuisce a questo debito delle classi dirigenti. Ferdinant Marcos ha venduto alcune imprese frllo Stato delle Filippine ad amici suoi, poi le sue imprese sono in seguito rientrate nel girone dello Stato con un importante debito. Marcos si ritirò poi in Austria e lasciò che le banche pubbliche rimborsassero questo debito (Adams 1993 in Ramos 2008). Il potere della creazione monetaria privata: il furto legalizzato di un bene pubblico Attualmente, non utilizziamo quasi più denaro “fiduciario”, cioè biglietti e le monete coniate dagli Stati ma bensì moneta scritturale materializzata da assegni e dalla moneta elettronica creata dalle banche stesse. Maurice Allais, premio Nobel per l’Economia , spiega che “fondamentalmente, il meccanismo del credito porta ad una creazione di mezzi di pagamento ex nihilo(a partir dal nulla…). Ad ogni operazione di credito esiste anche una duplicazione monetaria. In tutto, il meccanismo di credito si risolve nella creazione di moneta ex nihilo attraverso semplici giochi di scritture” (Maurice Allais 1999). Dal 1861 al 1913, lo Stato americano dispose del controllo dell’emissione e della circolazione di una moneta senza interessi. Ma il presidente Woodrow Wilson, firmò l’atto della Riserva federale del 23 dicembre 1913, trasformandolo in legge. Così la proprietà e il potere di decisione e la capacità di creazione monetaria della riserva federale (la banca centrale) passava dal Congresso degli Stati Uniti composto da rappresentanti eletti dal popolo, alle più potenti banche private. Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti dal 1913 al 1921, dichiarava prima di essere assassinato: “Sono un uomo tra i più infelici. Ho incoscientemente rovinato il mio paese. Una grande nazione industriale è controllata dal suo sistema di credito. Il nostro sistema di credito è concentrato nel privato. Di conseguenza, la crescita della nostra nazione così come tutte le nostre attività ,è nelle mani di qualche uomo. Siamo diventati uno dei governi tra i più mal diretti del mondo civile, uno tra i più dominati e controllati non dalla convinzione e dal voto della maggioranza ma dall’opinione e della forza di un piccolo gruppo di uomini dominanti” - cioè i banchieri privati. Eric Samuelson, rivela che la Banca newyorkese Fed, Riserva federale, è sotto la proprietà maggioritaria della Chase Manhattan Bank che appartiene ai Rockefeller con il 32,35% delle azioni e dalla Citybank al 20,51%. Queste due banche controllano dunque da sole la FED che dovrebbe essere sensato ritenere come un bene pubblico negli Stati Uniti (Carmack 2007). Contro questo tipo di deriva, Maurice Allais stima che “la creazione monetaria deve dipendere dallo Stato e solo da quello. Ogni creazione monetaria diversa dalla moneta di base effettuata dalla Banca centrale deve essere resa impossibile in modo che spariscano i “falsi diritti” che risultano attualmente dalla creazione della moneta bancaria (Allais 1999). Secondo A.- J.Holbecq “Ogni moneta necessaria allo sviluppo dell’economia deve essere prodotta dalla Banca centrale europea (BCE) (…) e l’interesse di ogni moneta creata nel passato da banche commerciali e dalla BCE deve ritornare agli Stati della zona euro e dunque al popolo… Si tratta sicuramente di più di 350 miliardi di euro all’anno” a livello europeo. (Hobecq 2008). Amchel Mayer Rothschild (1743-1812) la cui famiglia sedeva tra i reggenti della Banca di Francia e prosperava già da decine di anni grazie alle banche private affermava così: “Datemi il controllo sulla moneta di una nazione e io non mi preoccuperò di ciò che stabiliscono le sue leggi”. Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, dichiarò inoltra sempre sull’argomento: “Credo sinceramente che le istituzioni bancarie siano più dannose per i nostri privilegi delle armi convenzionali. Esse sono già state elevate all’apice di una ricca aristocrazia che ha sfidato il governo. Il potere d’emissione dovrebbe essere tolto alle banche e restituito al popolo a cui appartiene”. (Jefferson, 1802). I banchieri privati piazzano i loro uomini nel cuore degli stati e privatizzano di nuovo la creazione monetaria. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 66 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Georges Pompidou prima di diventare presidente della Repubblica era un banchiere. Dal 1945 alla sua elezione come presidente della Repubblica nel 1969, Pompidou esercitò le sue funzioni in seno al governo francese continuando in svariati periodi turbolenti al servizio della banca Rothschild dal 1954 al 1958 e dal 1959 al 1962. L’otto gennaio 1959 è diventato direttore generale della Banca Rothschild. Tuttavia sarà tra le altre cose nominato nel marzo 1959 al Consiglio costituzionale in cui rimarrà fino al 1962. Si osserva dunque di nuovo una grave mancanza d’indipendenza tra gli interessi dello stato francese e quelli privati delle banche. Poi la banca di Francia è stata nazionalizzata nel 1945 dal generale De Gaulle e quindi durante questo periodo lo Stato ritrova il controllo sul credito e sulla moneta. Ma il presidente Pompidou uomo dei banchieri dell’epoca non ci sente da quest’orecchio. L’articolo 25 della legge del 3 gennaio 1973 di Pompidou e Giscard d’Estaing, “proibisce al Tesoro pubblico di essere presentatore dei propri effetti allo sconto della Banca di Francia”. Lo Stato francese si pone dunque nuovamente sotto l’impresa finanziaria diretta dei banchieri privati. Il potere politico e ideologico dei banchieri Il gruppo Bilderberg fu creato nel 1954, grazie ad un cofinanziamento di Unilever e della CIA. Secondo un vecchio delegato del gruppo, il consenso elaborato in seno a questo forum serviva da base all’evoluzione delle politiche internazionali. Bilderberg “compose lo sfondo delle politiche che furono messe in opera in seguito come ad esempio il Convegno economico mondiale di febbraio a Davos, gli incontri Bilderberg, quelli del G8 nell’aprile-maggio e la conferenza annuale del FMI e della Banca Mondiale a settembre. Una specie di accordo internazionale emerse (…). Questo consenso ha rappresentato lo sfondo dei comunicati del G8. Esso ispira il Fondo monetario quando arriva ad imporre il programma di allineamento all’Indonesia e alla politica che il Presidente americano ha proposto al congresso”. (Armstrong, 1998). Il bancario David Rockefeller fu il fondatore di Bilderberg, poi della Commissione Trilaterale. “Queste due lobbies sono i veri architetti della mondializzazione neoliberale” secondo M.R. Jennar (2005). D. Rockefeller ha dichiarato al Newsweek international che “Qualcosa deve pur sostituire i governi ed il potere privato mi sembra l’entità più adatta per farlo”(Rockefeller 1999)”. Questo stesso personaggio aveva dichiarato otto anni prima davanti alla Commissione Trilaterale: “la sovranità soprannazionale di una élite intellettuale e dei banchieri è preferibile al principio di autodeterminazione dei popoli” (Jennar 2005). La Banca Mondiale è spesso diretta da vecchi membri, provenienti dalle più grandi banche private degli Stati Uniti o da grandi banche transnazionali. Di conseguenza gli interessi capitalistici dei banchieri e delle élite economiche hanno i loro guardiani e si evolvono nel cuore dei poteri pubblici internazionali. Robert Strange McNamara fu presidente della Banca Mondiale dall’aprile 1986 a giugno. Gli anni precedenti la sua nomina, McNamara era considerato come uno degli uomini d’affari più importanti degli Stati Uniti e divenne presidente della Ford Motor Company all’età di 44 anni. Dal 1 luglio 2007 Robert Zoellick è il decimo presidente della Banca Mondiale. Nel 1997, è stato consigliere agli affari internazionali della banca Goldman Sachs. Paul Wolfowitz fu il nono presidente della Banca mondiale. Prima era stato un uomo d’affari e aveva condotto una carriera da banchiere, poi nel 2007 era stato spinto alle dimissioni per nepotismo. Alla Banca Mondiale, l’ideologia neoliberale è egemonica,ed è dunque nel quadro di questa politica che essa intende esercitare il suo ruolo di “buona governance”. La “buona governance”, per la Banca Mondiale è anche sinonimo di buona gestione di sviluppo “(World Bank 1992). Le istituzioni di Bretton Woods esercitano un potere politico e culturale. E la Banca Mondiale è alla sommità di questa piramide. Il ruolo finanziario ed economico è solo la punta dell’iceberg. La parte sommersa rileva la fiducia nella dottrina della leadership intellettuale. Come dirà in seguito Pierre Bourdieu, la Banca è potente perchè è capace di cambiare costantemente capitale economico contro il capitale simbolico e viceversa. Susan George descrive la Banca come “la mano invisibile del “programma” planetario messo in opera dal capitalismo liberale. Nel suo libro Crédit Sans Frontières, attribuisce dunque al Fondo monetario internazionale e alla Banca Mondiale degli attributi e un funzionamento quasi religioso. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 67 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 La dottrina sostituisce allora l’argomentazione, malgrado il discorso che si vorrebbe fosse scientifico, ma si tratta invece di un’ideologia . Un altro strumento dell’egemonia ideologica dei neoliberali è la loro attitudine al recupero e alla manipolazione concettuale,che è relativamente vicina al nuovo linguaggio. La Banca utilizza “parole solenni e formule magiche per trasformare la realtà (George, 1994). Dietro la politica della “buona governance”, la Banca Mondiale cerca anche di costringere i paesi che sono a bassi salari a condurre una buona gestione, cioè ad applicare i piani di allineamento strutturali (privatizzazioni, restrizioni di bilanci societari…). basati su una politica economica neoliberale. Così di fatto dal principio di condizionalità al quale sono sottomessi gli Stati per ricevere i prestiti dalla Banca Mondiale, questi perdono la sovranità sulla loro politica nazionale (George,1994). Questa distorsione della sovranità del popolo è “mimetizzata dagli aggettivi qualificativi come “empowered” (dare pieni poteri) vista come “partecipazione” e del “consenso”con la società civile (Hidouci,2003). La corruzione limita la democratizzazione degli Stati. Tuttavia, le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) agiscono poco contro la corruzione dei dirigenti (quando i prestiti che essi concedono vengono dirottati ) (Gueye 2003). La Banca Mondiale rimette poco o nulla in causa la propria politica economica neoliberale e lo fa solo a parole. Si accontenta ad esempio di aggiungere in margine alcune “reti di sicurezza” per i più poveri. Essa ha così sviluppato un approccio più politico , cioè “la buona governance”. I direttori della Banca Mondiale hanno da parte loro interrotto il rilascio di prestiti a diversi paesi perché si sono scontrati con gli interessi degli Stati Uniti (anche se ufficialmente era per altri motivi) precisa Eric Toussaint… Nello stesso ordine di idee, la Banca Mondiale ha sistematicamente tentato di mettere in scacco i regimi considerati come minacce per gli interessi americani. E’ questo il caso contro il governo del Guatemala di Jacobo Arbenz nel 1954. Al contrario la Banca Mondiale sosterrà poi in seguito la giunta militare che rovescerà Jacobo Arbenz (Toussaint, Millet, 2007). In mezzo agli altri esempi tra i più conosciuti in Africa, citiamo la dittatura di Mobutu nello Zaire, quella di Idi Amin Dada in Uganda, d’Habyarimana in Ruanda a partire dal 1973, di Idris Déby nel Ciad (Toussant, 2006). Il debito: strumento di dominio dei paesi ricchi Il debito pubblico è un’opportunità per le rendite. L’accrescimento del debito pubblico di uno Stato nazionale beneficia anche degli azionari e delle rendite (che Keynes qualificava come parassiti) perché si arricchiscono grazie alla produzione concreta degli altri attori (industria,agricoltura,operai…) e questo semplicemente perché questi dispongono di beni finanziari. Va anche detto che, contrariamente a quel che l’opinione pubblica pensa in generale, i flussi finanziari più importanti vanno dunque dal Sud verso il Nord. In conclusione sono i più poveri che aiutano i più ricchi . Nel 2002, i flussi costituiti da trasferimenti di risorse (contributi e prestiti) dal Sud verso il Nord rappresentavano 200 miliardi di dollari nel 2002. Nel 2004, mentre l’aiuto pubblico allo sviluppo dei paesi OCSE per i paesi in via di sviluppo si elevava a 78 miliardi di dollari, il servizio del debito estero dei paesi sottosviluppati rappresentava 374 miliardi di dollari e di conseguenza, i flussi finanziari che andavano dal Sud verso il Nord erano 4,7 volte superiori ai flussi che andavano dal Nord verso il Sud (Banca Mondiale, 2005). Nel 2003, l’APD (aiuto pubblico allo sviluppo) elevava l’importo a 54 miliardi di dollari e il rimborso a 436 miliardi cioè 8 volte di più. (Ziegler, 2005). Il debito gestito dalla Banca mondiale è illegale Nel momento in cui il Gabon raggiunse la sua indipendenza nel 1960, la Banca Mondiale ha trasferito in questo paese i debiti precedentemente sottratti dalla Francia per la colonizzazione del Gabon, e ciò rappresenta una totale violazione delle regole del diritto internazionale. Dall’egemonia dei dirigenti francesi sull’economia gabonese la Francia non si è mai smentita: Omar Bongo ne era prima di tutto il garante. Un debito pattuito a queste condizioni è illegittimo e non deve essere rimborsato. (Toussaint, 2006). Ci sono debiti contratti per realizzare progetti di sviluppo che si sono incagliati o le cui conseguenze umane o ambientali si sono rivelate nefaste a causa di una mancanza di studi preliminari (Ramos, 2008) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 68 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Cioè che si qualifica a volte come “elefante bianco” non sono altro che quei grandi progetti di cui ne beneficiano il governo o l’impresa privata, ma non la popolazione. Ad esempio, gli ospedali ad alta tecnologia in cui lo Stato non ha previsto finanziamenti dei salari e la manutenzione e che sono lasciati nell’abbandono. E’ questo il caso dell’Africa One, un progetto da 2 miliardi di dollari messo in piedi nel quadro di una partership AT& T- UIT-operatori privati e Stati africani che è completamente fallito, inghiottendo decine di milioni di dollari. Allo stesso modo, WordCom: vera effige neoliberale diventata primo operatore mondiale in capitalizzazione borsistica e gran predatore di operatori nelle telecomunicazioni e che ha causato il più grande fallimento della storia degli USA e il più grande dirottamento finanziario mai registrato. Più di 11 miliardi di dollari. (Fullsack, febbraio 2005). Abbiamo esaminato i rapporti tra il potere e le cause politico-ideologiche e i rapporti tra il potere e le cause economiche che possono spiegare le attuali disuguaglianze nel mondo. In particolare, è il potere politico dei proprietari dei beni economici (i capitalisti della finanza e dei mezzi di produzione) che dominano alla grande il potere politico dei dirigenti pubblici . Si tratta della governance economica, finanziaria, ideologica e della governance attraverso i poteri pubblici(nazionali e internazionali). Il secondo livello di potere o di governance rappresenta l’autorità e le regole attraverso la violenza (poliziesca, militare…) attraverso il potere relazionale (le organizzazioni) e attraverso la governance imperialista. La dimensione illegale viene dunque a rinforzare le carenze della governance non-democratica, ma alla fine rimane secondaria sul piano quantitativo, anche se sembra largamente sottostimata. In più, un delitto, anche se piccolo e raro, commesso da un eletto dal popolo dovrebbe far reagire i cittadini e i media. Infine, se il capitalismo economico e politico possono spiegare l’attuale situazione mondiale di disuguaglianza estrema, il liberismo(con la sua deregulation) non fa che rinforzarlo, accentuandone ancora le tendenze verso il non rispetto delle regole di alcuni appartenenti alle élite attraverso la corruzione. mondialisation.ca Traduzione di Stella Bianchi-italiasociale.org Thierry Brugvin è sociologo, autore del libro Les mouvements sociaux face au commerce éthique, Hermès/Lavoisier, 2007 Demo(nio)crazia, trappole e traditori Uno statista del secolo scorso diceva che i parlamentari pensavano solo ad essere eletti, dopodiché per quattro anni si facevano i loro affari. Aggiungerei quello che diceva un partigiano, che il parlamento cioè non rappresentava proprio gli italiani a causa del fatto che non c'erano contadini eletti... mentre tra gli italiani ce n'erano parecchi.... Una volta capito che chi dice di rappresentarci fa solo i suoi interessi, diventa facile capire che il sistema non va. Manca solo capire di che interessi si tratta. Quello che la maggior parte della gente non sa è che oltre ai tre tradizionali poteri fondamentali dello stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, esiste un super-potere che è quello della finanza e del sistema bancario. Un potere che da sempre vive nell'ombra delle sue pratiche poco trasparenti, che sceglie e qualifica i propri massimi aderenti attraverso un'opera di selezione effettuata da organizzazioni anodine e talvolta segrete (se non nell'elenco dei suoi membri, nell'elenco delle gesta). Questo sistema del credito e dell'accreditamento perdura da circa 6.000 anni ed ha decretato fortune e sventure di imperi, spesso crollati sull'onda della loro stessa infinita arroganza. La stessa arroganza che leggi oggi negli occhi del funzionario di banca che ti nega un affidamento, o te lo revoca, sapendo che non hai nessuna autorità superiore cui rivolgerti per invocare un giudizio equo o semplicemente "altro". Perché poi scopri che alla magistratura basta solo la parola del funzionario bancario, sicuramente uomo d'onore, per emettere una condanna o per pignorarti tutto. Un ex concessionario della Ford mi disse ad un certo punto che, esasperato per una situazione simile durante una riunione in banca in cui si decideva della sua situazione creditoria, ebbe a dire a battuta: Ma come si fa per difendersi da voi? Occorre rivolgersi alla mafia? Allorché il direttore generale della banca gli si avvicinò e, sorridendo, gli sussurrò all'orecchio: "Siamo noi la Mafia!". Se ci accorgiamo che la prima legge unitaria d'Italia fu l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico, possiamo cominciare ad insospettirci sulle reali motivazioni dell'Unità d'Italia... Se poi scopriamo che http://www.newsliftletter.it/ Pagina 69 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 questo libro a sua volta prende a modello quello del Gran Livre de la Dette Publique instaurato nel 1793 in Francia, poco dopo la rivoluzione francese, ci interesserà indagare sul perché quest'ultimo riconosceva come validi tutti gli indebitamenti PRECEDENTI la rivoluzione stessa! LE RENDITE RIMANGONO SEMPRE INTATTE: cambiare tutto per non cambiare niente. E chi le prende queste benedette rendite legate al debito pubblico? Ovviamente, chi detiene i titoli di stato. I misteriosi RENTIERS citati talvolta da ambienti di destra o sinistra al di fuori dei giochi. RENTIERS che sarebbero, secondo l'immagine agiografica propugnata da finti patrioti infedeli e traditori, alla fine riconducibili ad una povera vecchietta che vive della rendita dei titoli. Una specie di vecchia battona che, arrivata ad una certa età, investe il patrimonio faticosamente sudato in titoli del debito di stato, sicuramente! La vecchia battona si chiama: BANCA D'ITALIA, intendendo il sistema di banche ad essa collegata. E qui occorre precisare una cosa: le banche non sono intermediarie del credito, ma bensì creatrici del credito. Più del 90% del denaro viene oggi creato dalle banche attraverso false scritture contabili. Una realtà ignorata dai giudici di Pinocchio, ovvio. Specialmente quelli dei tribunali fallimentari. Più fallimentari di così! Nella targa esposta sulla prima aula penale del Tribunale di Bergamo, i nostri "amici" goliardi vestiti d'ermellino, hanno inciso nella pietra: "Realizzata col contributo della Fondazione del Credito Bergamasco". Non si vergognano ormai più nemmeno, questi funzionari pagati dalla Banca d'Italia per fare i giudici, attraverso il servizio di Tesoreria dello Stato usurpato dal 1907, affidato senza mai alcuna gara e rinnovato automaticamente ogni vent'anni... Qui la magistratura deve fare una scelta precisa, per evitare di essere anch'essa giustiziata dal Tribunale della Storia: o con Bankenstein o con il Popolo Italiano. Oppure le sentenze le dovrà emettere "In nome della consorteria dei banchieri italiani". Individuato il legame che subordina il potere giudiziario a quello bancario, riscontrabile in maniera clamorosa all'interno dei procedimenti fallimentari, dove la moneta falsa dei banchieri vien presa per buona, come fosse davvero un TANTUNDEM, ci rimangono altri due poteri corrotti da analizzare: quello legislativo e quello esecutivo. Il potere legislativo ci ricollega all'inizio di quest'articolo. La sua corruzione si vede benissimo dal fatto che mai, MAI, sono stati discussi in aula i vari disegni di legge relativi alla ripresa della sovranità monetaria, quelli ispirati al lavoro del professor Giacinto Auriti. Piuttosto si è preferito lasciar cadere i governi invece di semplicemente discuterli in pubblico. E già.... perché l'esempio eclatante della corruzione legislativa lo si riscontra leggendo attentamente la legge sul segreto di stato laddove pone sotto segreto informazioni relative alle scelte economiche e monetarie, negando l'accesso alle prove decisive su azioni eversive dell'ordine costituzionale ed in contrasto con l'art.3 della Costituzione stessa. Tipico frutto ne fu il Trattato di Maastricht, dove di fatto tutta la sovranità economico-monetaria venne ceduta in blocco ad una banca privata derivata dalla società Istituto Monetario Europeo, la BCE. Quello che sto dicendo è che laddove lo stato decide di destinare oltre il 50% delle risorse per costituire rendite private per personaggi che si nascondono dietro la proprietà delle banche e delle fondazioni, per oligarchi benedetti dall'Opus Dei, sta violando l'articolo dove dice che "è compito della repubblica eliminare gli ostacoli allo sviluppo economico e sociale", perché proprio questi ostacoli perpetra senza vergogna! Difatti, mentre la BCE, e ancor prima la Banca d'Italia, si è schermata completamente dalle eventuali direttive politico-democratiche sovrane, viceversa essa stessa influisce eccome - attraverso ricatti collegati al debito pubblico - sulle politiche dei paesi UE e dei singoli governi. E quegli atti terroristici di "moral suasion" nei confronti dei governanti sono ancor oggi coperti da segreto di stato... tanto per chiudere il cerchio. Ecco perché a Pierpaolo Pasolini "mancavano le prove" ! A questo punto non rimane che l'esecutivo, il governo ladro, da esaminare. L'esecutivo potrebbe porre fine a questo scempio secolare tramite un decreto d'emergenza che instauri una super-procura antiBankenstein, se vuole recuperare credibilità. E disponendo che gli apparati di intelligence elaborino delle strategie e tattiche a supporto di politiche monetarie d'emergenza volte ad evitare che il paese sprofondi ancor più in una depressione senza fine. Il Governo può obbligare il Parlamento almeno a discutere i progetti di legge che esaminano il REDDITO DI CITTADINANZA, una indennità mensile erogabile a tutti fin da subito attraverso l'emissione di una "moneta nazionale d'emergenza". Oppure, andate tutti quanti a farvi impiccare sotto al ponte dei frati neri della Goldman Sachs. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 70 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Pagina 71 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 È legge il nuovo codice della strada I destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani. Le novità maggiori previste dalla riforma del codice della strada riguardano l'alcol: divieto assoluto di bere per i neopatentati, i giovani fino a ventuno anni; divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle stazioni di servizio autostradali a partire dalle dieci di sera; nei locali notturni è vietato vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi tipo dalle ore 3 alle ore 6. Obbligatorio esporre anche le tabelle illustrative sugli effetti dannosi dell’alcol e un test volontario per rilevare il proprio tasso alcolemico. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale è disposto il fermo amministrativo del veicolo e qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), la patente di guida è revocata. E quando gli accertamenti forniscono esito positivo o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Inasprimento delle sanzioni per chi trucca le minicar sulle quali si prevede ora l'obbligo delle cinture di sicurezza; divieto per coloro ai quali venga revocata la patente di guidare ciclomotori o minicar. Di grande rilievo anche la previsione della sicurezza stradale come materia obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La Legge che ha avuto il via libera dal Senato è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010. Dossier “Sicurezza stradale: le nuove regole” Trasporti, rifiuti, acqua: cosa cambia con la riforma dei servizi pubblici locali Con il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010 viene completata la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra i quali rientra la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la gestione delle risorse idriche. Il regolamento fissa regole chiare per lo svolgimento delle gare, affinchè queste consentano in modo trasparente di selezionare il gestore più efficiente in grado di offrire tariffe più basse. Perchè le gare e i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore siano chiari e trasparenti, il regolamento introduce motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di amministratore nell'ente affidante vietando a costoro di occuparsi della gestione del servizio. Il regolamento mira ad impedire l’acquisizione di posizioni di vantaggio nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con la finalità di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà e di libera prestazione dei servizi per tutti gli operatori economici interessati, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all’universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed ai livelli essenziali delle prestazioni. Prevista inoltre entro l'anno l'istituzione di una autorità "terza" per la regolazione delle tariffe. Una riforma importante che riguarda l’attuazione della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, uno dei punti di criticità nell’ambito della gestione delle autonomie locali. Non sarà più possibile gestire in house questi servizi ma la gestione sarà soggetta a gara. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Restano esclusi i servizi sull'energia elettrica e il gas in quanto già regolamentati da specifiche norme. Dossier “Riforma servizi pubblici locali di rilevanza economica” L'atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti Dal prossimo 3 agosto, con l’entrata in vigore del decreto attuativo del cosiddetto collegato allo sviluppo, il cittadino potrà scegliere se stipulare l’atto pubblico su carta o in modalità informatica, utilizzando la propria firma elettronica. Queste alcune novità introdotte: per stipulare l’atto pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica. I cittadini e le imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno stipulare un atto notarile (sotto forma di scrittura privata autenticata) rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai, per esempio se si trovano in due diverse città, a loro volta collegati tra loro attraverso la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.). Dal punto di vista degli effetti giuridici l’atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 72 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio. Inoltre gli atti saranno conservati secondo norme di legge e tecniche che consentano la fruibilità dei dati nel tempo. È previsto che il notaio conservi in formato digitale anche le copie degli altri documenti originali redatti su supporto cartaceo. Il notaio presso il quale si conclude il contratto mette l'atto a raccolta e lo conserva nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Quando il notaio cessa l’esercizio dell’attività, i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia come oggi avviene per gli atti cartacei. L’utilizzo dell’atto notarile informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti. Dossier “L'atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti” Anno XXXII Roma luglio 2010 ANTITRUST: MULTA DI 110.000 EURO ALLA MITSUBISHI 19370 (SdC – lug. 10) – Cosa fareste se il veicolo che avete acquistato per portare a scuola vostro figlio venisse classificato dalla Polizia Stradale come autocarro e privato della carta di circolazione? Dopo una fase iniziale di sbigottimento, sicuramente protestereste contro il concessionario che ve l’ha venduto sottolineandone l’ “uso familiare” e probabilmente invochereste l’intervento dell’Antitrust. Ed è esattamente quello che ha fatto l’automobilista che aveva scelto la Mitsubishi L200 Double Cab come veicolo per spostarsi con la propria famiglia e che ha ricevuto una pesante sanzione proprio per avere fatto del mezzo un uso familiare. Nel descrivere minuziosamente l’episodio, il consumatore segnala all’Antitrust come l’acquisto del veicolo sia avvenuto sulla base delle caratteristiche contenute nel depliant della Mitsubishi Motors disponibile presso il concessionario; tali caratteristiche suggerivano chiaramente un utilizzo del mezzo di tipo familiare, includendo la possibilità di trasportare bambini e di guardare DVD nella console del sedile posteriore. Secondo la Polizia Stradale invece il veicolo è adibito esclusivamente al trasporto merci e pertanto inadatto a svolgere altre funzioni, come il trasporto di persone non addette a carico e scarico delle merci. L’Antitrust ha accolto la segnalazione e svolto un’accurata istruttoria, da cui emerge l’esatta valutazione della Polizia Stradale e la scorrettezza dello slogan proposto dalla M.M. Automobili Italia S.p.A., società attiva nella vendita di autoveicoli a marchio Mitsubishi Motors. Da qui la decisione di assegnare alla società una sanzione di 110.000 euro per pratica commerciale scorretta e di obbligarla a pubblicare a proprie spese una rettifica. (M.M.) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 73 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 Vantaggi CDO: CDO offre a tutti gli associati la possibilità di ottenere risparmi e agevolazioni in aree che rappresentano importanti voci di spesa dell’azienda nella sua attività quotidiana. Best Western, catena di alberghi più diffusa al mondo, offre sconti e vantaggi riservati al mondo CDO. Se avete la necessità di muovervi per lavoro in Italia e all'estero, Alitalia propone una nuova soluzione che offre la possibilità di ottenere sconti su tutte le rotte nazionali ed internazionali: lo Small Business Kit. Pramerica Life, compagnia italiana ramo vita, offre al mondo CDO specifiche soluzioni studiate per offrire elevate prestazioni previdenziali. ASSICURAZIONI Compagnia delle Opere ha siglato una convenzione con Euler Hermes Siac che garantisce l'assicurazione dei crediti per i soci CDO. AUTOVETTURE Grazie all'accordo con il partner Viola srl, il Gruppo Volkswagen offre al mondo CDO sconti veramente interessanti. MOBILITA' Compagnia delle Opere ed Eni Divisione Refining & Marketing hanno stipulato una convenzione che permette di accedere al servizio Multicard. INFORMATICA Il partner PMI Store propone diversi prodotti in convenzione, con offerte da non perdere. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 74 NewsLiftLetter Anno XII n. 9 – SETTEMBRE 2010 www.union-associazione.net UN.I.O.N. [email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 Segreteria cell. 335 1004160 Tel. 06-52277363 Fax 06-87440784 / 06-52200316 ORGANISMI NOTIFICATI DIRETTIVA ASCENSORI - DPR 162 - DIRETTIVA MACCHINE - DPR 459 - DIRETTIVA PED - DLN. 98 E ORGANISMI AUTORIZZATI ALLE VERIFICCHE ALTRI IMPIANTI - DPR 462/01 PIEMONTE A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino OCERT srl – C.so Rosselli, 91/bis/7 – 10129 Torino ASFALEIA srl – Via Padova, 60 – 10152 Torino Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 BIELLA LIGURIA TECNICA srl – Via A. Volta, 36 – 18038 Sanremo IM LOMBARDIA C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco EURO-PED srl – Via Friuli, 88 – 20135 Milano MI Q.S.M. srl – Via d. Rimembranze, 11 – 26020 Madignano CR VERIGO srl – p.i.R. Manzoni – Via Massarani, 5 - 20050 Verano Brianza (MI) SEVEN srl – Viale Henry Dunant, 6 – 46043 Castiglione delle Stiviere MN ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 VARESE ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 MANTOVA VENETO VERIFICHE INDUSTRIALI srl – Via Buzzaccarini, 35 – 35124 Padova PD ALTO ADIGE I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano EMILIA ROMAGNA ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza VERICERT srl – Via S. Cavina n. 19 – 48100 Ravenna SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma LAZIO I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma Oe.Cis. srl – Via Ratto delle Sabine, 59 – 00131 Roma CAMPANIA MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 Casapulla CE S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA CALABRIA Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza PUGLIA EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato – BA E.Q.M. srl – Via V. Calo’, 63 – 74023 Grottaglie TA SICILIA *OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora (ME) * Organismi nuovi (iscritti nel 2010) http://www.newsliftletter.it/ Autor. Notificazioni 462 162 462 462 462 162 162 PED 015-8353451 462 462 462 Telefono 011-3473681 011-3273632 011-8174896 011-8174896 011-3191611 011-857347 162 459 011-3273633 011-5692074 011-5692074 011-3191611 011-2484458 015-29142 0184-540731 E-mail [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] PED 02-56816188 02-26142902 0341-353721 02-55194159 02-56818575 02-26142904 0341-371327 02-55194149 462 0373-658430 0373-650371 462 0363-51309 0363-51309 462 0376-847331 0376-840921 162 0332-1800100 0376-288510 0332-1800101 0376-287104 162 049-680046 049-8808081 [email protected] 162 0471-301611 0471-326266 [email protected] 162 0523-609585 0523-591300 162 0544-501951 0544-467220 0521-775915 0521-791314 [email protected] 06-52246324 06-41405105 06-52247268 06-41404910 [email protected] [email protected] 0823-466717 02-700402869 459 162 162 162 0184-506492 Telefax 462 462 462 459 462 PED 462 PED 462 459 462 459 459 162 162 462 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] info@madeengineerin g.com [email protected] 089-2751642 om 462 162 462 162 462 462 162 162 080-3588849 099-5610092 080-3588849 0995610092 [email protected] [email protected] 162 090-9941695 090-9920872 [email protected] 462 459 089-2756576 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 0984-483757 0984-483757 [email protected] Elenco aggiornato a tutto al 01/10/2010 Pagina 75