Questura di
Chieti
CARTA DEI SERVIZI 2009
aggiornata al mese di GENNAIO 2009
La Questura dialoga con i cittadini
SOMMARIO
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Sito web
Commissariato di ps On-line
Uffici aperti al pubblico
Organizzazione della Questura
Servizi – Attività
Permessi di soggiorno per stranieri
Licenze
Doumenti per l’espatrio
Ufficio Minori
Concorsi
p.2
p.3
p.3
p.3
p.4
p.5
p.6
p.9
p.16
p.19
p.20
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Informare i cittadini è per la Pubblica Amministrazione un
dovere fondamentale, ma soprattutto un’esigenza irrinunciabile,
pari a quella dei cittadini di essere informati.
La Carta dei servizi rappresenta, quindi, un importante
strumento per conoscere meglio e più “da vicino” la Polizia di
Stato e per sapere quali e quante attività impegnano
quotidianamente il personale nei vari settori di competenza,
dalla sicurezza del territorio alla prevenzione dei reati; dalla
repressione dei reati alla garanzia dell’ordine democratico,
contrastando i fenomeni eversivi e terroristici; dalla tutela dei
minori al sostegno delle fasce più deboli della popolazione
vittime dei reati; dalla
prestazione del soccorso in caso di
pubblici o privati infortuni all’ attività amministrativa diretta al
rilascio delle autorizzazioni di polizia quali permessi di
soggiorno, licenze e titolo per l’espatrio.
Nello stesso tempo, questa Carta dei servizi può diventare per il
cittadino un pratico mezzo di consultazione e un’utile guida per
orientarsi meglio tra gli Uffici ed avere indicazioni concrete su
come richiedere un’autorizzazione, presentare una pratica o un
reclamo, ottenere un permesso, conoscere tempi e modi di
rilascio dei documenti, ma anche avanzare proposte o dare
suggerimenti per migliorare i servizi.
E’, insomma, un canale di comunicazione privilegiato tra la
Questura e i cittadini, uno strumento per dialogare e rafforzare,
attraverso la conoscenza diretta, quel legame di fiducia e
reciproca collaborazione che lega la comunità cittadina e la
Polizia di Stato.
Nella presente Carta dei Servizi, inoltre, il cittadino trova
informazioni sulla dislocazione degli Uffici di Polizia presenti
nella provincia e titoli di polizia rilasciati e sugli indirizzi, numeri
di telefono, procedure e tempi di rilascio dei provvedimenti
richiesti. Maggiori notizie, poi, possono essere acquisite
contattando direttamente
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico
che provvede a
- informare sui servizi resi dalla Questura e dagli Uffici di Polizia
della provincia, nonché sullo stato degli atti e dei procedimenti
amministrativi;
- garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti e di
partecipazione ai procedimenti amministrativi, in conformità ai
principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al
decreto legislativo 196/2003;
- assistere gli utenti nella compilazione di istanze e quesiti;
- rispondere ai quesiti del cittadino che contatta l’ufficio di
persona o per telefono, fax, posta elettronica e posta ordinaria;
- gestire reclami e suggerimenti per migliorare il servizio alla
luce delle considerazioni provenienti dall’utenza. Il cittadino può
segnalare disservizi e formulare richieste di persona, per
telefono, fax o posta elettronica. Per facilitare la comunicazione,
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è disponibile una scheda scaricabile anche dal sito web della
Questura;
- aggiornare periodicamente il sito web della Questura di Chieti,
inserendo notizie di pubblica utilità.
L’U.R.P. è ubicato, presso la Caserma Spinucci, in Piazza
Garibaldi 16 ed è aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tel. 0871/3592238, e-mail
[email protected]
Uno Sportello U.R.P. è distaccato presso l’Università D’Annunzio,
ingresso Via Pescara, anch’esso aperto al pubblico tutti i giorni.
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, tel.
08713555827, fax 08713555828. In questa sede è possibile
presentare anche denunce di smarrimento e comunicazioni di
cessione di fabbricato.
Responsabile U.R.P.: Direttore Amm.vo dr.ssa Carla D’Onofrio –
tel. 08713592238 – [email protected]
Sito web
La Questura di Chieti è raggiungibile anche dalla rete telematica,
dall’homepage
del
sito
della
Polizia
di
Stato
www.poliziadistato.it..
Navigare in entrambi i siti offre l’opportunità all’utente di
reperire velocemente informazioni e documentazione sui fatti di
attualità, organizzazione, composizione e disposizione sul
territorio dei vari uffici e reparti della Polizia di Stato, materie di
rispettiva competenza fra le quali, diritto di accesso agli atti
amministrativi , passaporti, licenze armi e concorsi, normative e
circolari di utilità per il cittadino.
Di particolare interesse, le sezioni “ci comunicate che” e
“scrivici.poliziadistato.it”, sul sito della Polizia di Stato e la linea
diretta attivata con il Questore di Chieti che consente di porre
quesiti e fare segnalazioni al Questore tramite la casella di
posta elettronica [email protected].
Commissariato di ps On-line
Dal 15 febbraio 2006 è operativo un vero e proprio
Commissariato Virtuale. Le competenze di questo ufficio on-line
sono le stesse di un qualsiasi Commissariato di Polizia reale.
Ogni cittadino-navigatore ha accesso ad un 113 telematico,
contattando il quale può inviare le segnalazioni relative alla
commissione di reati, inoltrare le proprie denunce, collegandosi
all’apposito link “denunce via web”, ricevere
consigli e
suggerimenti su come navigare in Internet in tutta sicurezza.
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Dislocazione degli Uffici
QUESTURA DI CHIETI: Piazza Umberto I, 66100 Chieti
Telefono 08713421
Fax 08713421777
Soccorso Pubblico 113
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
TELEFONO
Cessione Fabbricati
Ufficio Minori
Posto di Polizia c/o Ospedale
Ufficio Armi
Ufficio Licenze
Ufficio Passaporti
Ufficio Immigrazione
Sportello Unico Prefettura
Ufficio Denunce
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Concorsi
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Via dei Vestini
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Piazza Umberto I
Corso Marrucino 97
Piazza Garibaldi 16
Piazza Garibaldi 16
Piazza Garibaldi 16
0871342405
0871342403
0871358256
0871342426
0871342426
0871342427
0871342516
0871342498
08713592234/5
08713592238
08713592212
Commissariato P.S. Lanciano
Commissariato P.S. Vasto
Sez. Polizia Stradale Chieti
Sottosez. Polstrada Vasto
Sottosez.
Polstrada
A14
Vasto
Dist. Polstrada Ortona
Via R. Perretti 1
Via Bachelet 1
Via Frentani 32
V.le Giulio Cesare 44
Casello Vasto Sud
087272561
087330421
087135941
087330431
0873346208
Viale Margherita d’A.
69
Viale S. Antonio 11
Via Pescara
Scalo FF.SS.
085905171
Dist. Polstrada Lanciano
Sezione Polpost Chieti
Posto
Polizia
Ferroviaria
Vasto
087272551
0871584447
0873801932
ORGANIZZAZIONE DELLA QUESTURA DI
CHIETI – SERVIZI - ATTIVITA’
QUESTORE
Il Questore è il vertice dell’Amministrazione della Pubblica
Sicurezza in provincia. Esercita anche tutte le attività proprie
della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si
concretizzano in un’ampia tipologia di atti quali ordinanze,
diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni. Dirige e coordina
l’attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito
provinciale.
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La sua sfera di azione concerne:
- la prevenzione dei reati: prestando aiuto immediato a tutti
coloro che si trovano in difficoltà, attraverso unità mobili
operanti in ambito urbano e extra urbano;
- la repressione dei reati: di cui si è venuto a conoscenza anche a
seguito di denunce, mediante attività investigativa volta ad
assicurare alla giustizia i responsabili;
- la garanzia dell’ordine democratico: contrastando i fenomeni
eversivi e terroristici;
- la tutela dei minori: attraverso unità composte da personale
specializzato:
- il sostegno delle fasce più deboli della popolazione vittime dei
reati, attraverso la ricezione delle denuncie a domicilio a favore
dei disabili e delle categorie protette in genere;
- la prestazione del soccorso in caso di pubblici o privati
infortuni.
Occorre rivolgersi alla Questura per:
Denunce, esposti
Stranieri
Passaporti
Minori, preavviso pubbliche manifestazioni, armi ed esplosivi,
schede alloggiati, agenzie pubbliche di affari, cessione di
immobili, commercio preziosi, bonaria composizione dissidi
privati, soccorso pubblico.
La città di Chieti è, inoltre, servita da equipaggi di Volanti che,
quotidianamente, sono presenti nel territorio ininterrottamente
per 24 ore svolgendo attività di prevenzione.
Ugualmente i Commissariati distaccati di Lanciano e Vasto
svolgono i rispettivi servizi di controllo del territorio con propri
equipaggi.
Il
Poliziotto di Quartiere è una figura familiare e
rassicurante che va ad affiancarsi alle Volanti e alle Squadre
Investigative, istituita per garantire sicurezza e tranquillità alla
cittadinanza. Un amico a cui rivolgersi con fiducia, da incontrare
passeggiando sotto casa. Personale specializzato per essere
vicino alla gente e capace di percepirne i bisogni. Dotati di
computer palmare e telefono cellulare per rispondere in tempo
reale alle richieste dei cittadini.
L’Ufficio denunce, aperto al pubblico: dal lunedì al sabato
dalle ore 08.00 alle 20.00, raccoglie i vari tipi di denunce.
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un
reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un
ufficiale di polizia giudiziaria.
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Le denunce via Web (solo in caso di furto o smarrimento):
consente al cittadino di inoltrare, tramite il sito della Polizia di
Stato, un atto di denuncia.
Perché la denuncia abbia valore legale, occorre che il cittadino,
entro le 48 ore successive alla compilazione on line, si rechi a
firmare l’atto (ratifica) presso l’ufficio che avrà indicato nella
compilazione on line.
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/denunce
wb.htm
Denunce a domicilio: è attivo il servizio di ricezione delle
denunce a domicilio finalizzato a facilitare i residenti
appartenenti alle categorie disagiate (c.d. “fasce deboli”:
anziani, disabili, ecc.). L’iniziativa è rivolta a coloro che abbiano
necessità di accedere ad un servizio di competenza della Polizia
di Stato (denunce, smarrimenti, ecc.) e che siano impossibilitati
a causa di particolari condizioni fisiche e psicologiche.
Per
usufruire
del
servizio
occorre
contattare
L’Ufficio
Prevenzione
Generale
e
Soccorso
Pubblico
al
numero
08713592228
PERMESSI DI SOGGIORNO PER
STRANIERI
Presso la Prefettura- U.T.G. di Chieti, Corso Marrucino 97,
è ubicato lo “Sportello Unico per l’immigrazione” cui fanno capo
le procedure relative all’assunzione e al ricongiungimento
familiare degli stranieri. L’Ufficio è aperto al pubblico il martedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tel. e Fax 0871/342498 sito WWW.prefetturachieti.it
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Chieti, sito in
Piazza Umberto I, è aperto al pubblico nei seguenti giorni della
settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina, dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, per informazioni, presentazioni istanze e ritiro di
permessi e carte di soggiorno.
L’Ufficio accetta presso i propri sportelli, le sottoelencate istanze
di permesso di soggiorno:
affari
cure mediche
gara sportiva
missione
motivi umanitari
asilo politico (richiesta - rilascio)
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minore età
giustizia
status apolide (rilascio)
integrazione minore
famiglia (art. 19 D. Lgs. 286/98 solo prima istanza per chi si
trova in Italia in posizione di irregolarità)
invito.
Le restanti istanze di richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno devono essere inoltrate alle Poste
acquisendo il previsto Kit, al quale si rinvia per reperire tutte le
informazioni utili in materia di rilascio dei titoli richiesti e di
compilazione delle relative istanze.
E’ possibile, inoltre, ottenere analoghe informazioni consultando
la pagina web www.poliziadistato.it.
Asilo politico (richiesta – rilascio)
La Questura rilascia agli aventi diritto, su istanza, compilata su
apposito modulo e corredata da 4 fotografie, un permesso di
soggiorno valido un mese, solo per il territorio nazionale, ed
inoltra la documentazione alla Commissione Centrale per il
riconoscimento dello status di “rifugiato”. Dopo il primo rilascio
si possono ottenere rinnovi di validità trimestrale fino alla
deliberazione della Commissione Centrale.
Il permesso di soggiorno per affidamento
L’affidamento è disposto dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per
i Minorenni con provvedimento indicante specificatamente i
tempi, le motivazioni e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti all’affidatario e cessa con provvedimento emesso
dalla stessa autorità.
E’ necessario produrre:
a) istanza compilata e sottoscritta dall’interessato ;
b) fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente;
c) fotocopia del decreto di affidamento.
NOTE
-
Esente da imposta di bollo;
L’istanza
è
sottoscritta
dall’affidatario
fino
al
quattordicesimo anno di età dell’affidato, da entrambi se
l’età è compresa tra i quattordici e diciotto anni.
Il permesso di soggiorno per AFFIDAMENTO è rinnovato fino al
compimento della maggiore età dell’affidato.
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Il permesso di soggiorno per cure mediche
Per cure mediche in Italia, lo straniero può ottenere uno
specifico visto d’ingresso e relativo soggiorno. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
Lo straniero interessato deve presentare presso l’Ambasciata
o Consolato italiano presente sul suo Stato:
a) Dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico;
b) Attestato di avvenuto deposito cauzionale in base al costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste;
c) Documentazione relativa alla disponibilità in Italia di vitto
e alloggio per l’accompagnatore per il periodo di
convalescenza dell’interessato.
Iscrizione anagrafica per i cittadini dell’Unione
Europea (art. 9 D. Lgs. nr. 30/2007)
Ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007 nr. 30 che attua la direttiva
2004/38/CE in materia di diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, i cittadini comunitari che intendono
soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre
mesi non devono più munirsi di carta di soggiorno bensì
richiedere l’iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24.12.1954,
nr. 1228 e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, nr. 223.
Ai fini della citata iscrizione presso il Comune competente, il
cittadino comunitario, oltre a quanto già previsto per i cittadini
italiani, deve produrre la seguente documentazione attestante:
a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata,
oppure l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione
professionale. In tal caso occorrerà, altresì, dimostrare
di
essere titolari di assicurazione sanitaria;
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i
propri familiari dimostrabile anche mediante la presentazione di
dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000, artt. 46 e 47.
Iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino
comunitario no naventi la cittadinanza di uno stato
membro (art. 9 D. Lgs. nr. 30/2007)
L’art. 9 del D. Lgs. n. 30/2007 prevede l’iscrizione anagrafica
anche per i familiari del cittadino dell’Unione che non hanno un
autonomo diritto di soggiorno.
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Ai fini dell’iscrizione i predetti devono presentare:
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità,
nonchè il visto di ingresso quando richiesto;
b) un documento che attesti la qualità di familiare e, se
necessario, di familiare a carico;
c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell’Unione.
Le richieste di iscrizioni anagrafica sono trasmesse a cura delle
Amministrazioni Comunali alla Questura per il rilascio della Carta
di soggiorno.
Carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell’unione (art. 10 D. Lgs. nr. 30/2007).
In attesa del decreto ministeriale, previsto dall’art. 10 D. Lgs.
30/2007, e che disciplinerà i criteri per il rilascio, da parte delle
Questura, della “Carta di soggiorno di familiare di cittadino
comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione europea”, viene rilasciata una carta di soggiorno
cartacea della validità di 5 anni.
Permesso di soggiorno per missione.
Per il permesso di soggiorno per missione è necessario produrre:
a) istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;
b) fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento
equipollente.
Per il rinnovo dovrà essere esibita la dichiarazione della Pubblica
Amministrazione/Ente
Pubblico
o
Privato/Organizzazione
Internazionale che attesti l’attualità dell’incarico ricoperto.
LICENZE E PASSAPORTI
LICENZE
Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia
sono ripartite tra Prefettura- U.T.G., Questura e Commissariati di
P.S.
La licenza in senso proprio è un provvedimento della Pubblica
Amministrazione, emanato in seguito ad un'istanza formulata
dall'interessato e corredata della necessaria documentazione
comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti.
L'attività non può avere inizio sino a quando non sia emessa la
relativa licenza. La Pubblica Amministrazione ha comunque
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l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare o
rifiutare l'istanza, nei termini di legge.
L’Ufficio Licenze è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Tempi di rilascio delle licenze ed autorizzazioni di Polizia
Tipo di documento
Porto d’armi
lunghe da fuoco
(ex art. 42 TULPS)
Porto d’armi per
tiro sportivo
(ex legge 323/86)
Licenza collezione
armi comuni da
sparo (ex legge
110/75)
Licenza collezioni
armi artistiche,
rare o antiche (ex
art. 31 TULPS)
Commercio armi
comuni da sparo
(ex art. 31 TULPS)
Esportazioni armi
comuni da sparo
(ex art. 31 TULPS)
Nulla Osta acquisto
armi comuni da
sparo (ex art. 35
TULPS)
Carta Europea armi
da fuoco
(ex D. Lgs.
527/92)
Autorizzazioni al
trasferimento di
armi (ex D. Lgs.
527/92)
Agenzia di Affari
(ex art.
115 TULPS)
Commercio Oggetti
Preziosi
Termine
massimo
rilascio
previsto dalla
normativa
Tempi
effettivi
di rilascio
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
90
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
120
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
30
(ex art. 127 TULPS)
Licenza esercizio
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scom messe varie
(ex art 88 TUL PS)
es. tris,big Match,
big Rice
Licenza per attività
di Internet Point
(ex legge 155/05
TULPS)
Presa d’atto
videocassette,
musicassette, ecc.
(ex art. 75 TULPS)
Giorni
60
Giorni
30
Giorni
60
Giorni
15
Giorni
15
Giorni
60
N.B.: SU OGNI ISTANZA PRODOTTA PER OTTENERE UNA
AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE APPLICATA UNA MARCA DA
BOLLO DA EURO 14,62.
NULLA OSTA ALL’ACQUISTO DELLE ARMI
Il nulla osta all’acquisto delle armi autorizza all’acquisto, a
qualsiasi titolo, al trasporto e alla detenzione di armi.
L’istanza, compilata sull’apposito modulo deve essere corredata
della seguente documentazione:
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L.
da cui risulti che l’istante non è affetto da vizi o malattie mentali
inficianti la capacità di intendere e di volere
- 2 marche da bollo di € 14,62 ciascuna
DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN’ ARMA
Per acquistare e/o detenere un’arma, munizioni o materie
esplodenti, occorre presentare denuncia, sull’apposito modulo,
all’Ufficio di Pubblica Sicurezza.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO COMUNI E
SPORTIVE
E LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI DA SPARO
ANTICHE, ARTISTICHE O RARE
Per detenere armi, corte o lunghe, in numero superiore a tre (se
comuni) ed a sei (se sportive), oppure detenere armi da sparo
antiche, artistiche o rare, in numero superiore a otto, occorre
munirsi di apposita licenza rilasciata dalla Questura. L’Istanza,
compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata dalla
seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in
bollo rilasciato dalla A.S.L. dal quale risulti che il richiedente non
è affetto da vizi o malattie mentali che inficiano la capacità di
intendere e di volere; - dichiarazione attestante la messa in
opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
2 marche da bollo di € 14,62.
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LICENZA DI COLLEZIONE PER UNA SOLA ARMA COMUNE DA
SPARO
L’istanza, compilata sull’apposito modulo, in bollo, deve essere
presentata
alla
Questura
corredata
della
seguente
documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo
rilasciato dalla A.S.L.; - 1 marca da bollo da € 14,62
LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI ARMI
COMUNI DA SPARO
La licenza autorizza all’importazione ed esportazione definitiva o
temporanea di armi nei paesi non facenti parte dell’Unione
Europea; l’esportazione temporanea è ammessa solo per motivi
venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200 munizioni.
LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI
COMUNI DA SPARO E LICENZA DI RIPARAZIONE DI ARMI
COMUNI DA SPARO
L’istanza, in bollo, deve essere corredata della seguente
documentazione: - abilitazione alla conoscenza delle armi e degli
esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica di vigilanza per le
Materie Esplodenti; - dichiarazione attestante la messa in opera
di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; planimetria dei locali; - potere di disposizione dei locali (contratti
di acquisto, locazione, ecc.); - registro di carico e scarico armi
con marca da bollo di € 11,00; - 1 marca da bollo da € 14,62
Le licenze devono essere rinnovate annualmente.
LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria
abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura
della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale
sempre. L’istanza, in bollo, dovrà essere corredata della
seguente documentazione: - 2 fotografie; - certificato di idoneità
psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione
del certificato anamnestico del medico di famiglia; - abilitazione
al maneggio delle armi, con copia del “foglio di Congedo” per chi
ha svolto servizio militare ovvero con attestato rilasciato dal Tiro
a Segno Nazionale (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve
essere prodotta); - abilitazione all’attività venatoria rilasciata, a
seguito di esame dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di
competenza (in caso di rinnovo tale abilitazione non deve essere
prodotta); - ricevuta del versamento di € 173,16 sul c/c n. 8003
intestato all’Ufficio registro tasse e Concessioni Governative; ricevuta di versamento di € 1,23 sul c/c 4663 intestato alla
Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del libretto; - 1
marca da bollo da € 14,62.
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LICENZA DI PORTO D’ARMA PER TIRO A VOLO
L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito modulo, dovrà essere
corredata della seguente documentazione:
- 2 fotografie; - certificato di idoneità psico-fisica in bollo
rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione del certificato
anamnestico del medico di famiglia; - abilitazione al maneggio
delle armi; - ricevuta di versamento di € 1,23 sul c/c 4663
intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Chieti, per il costo del
libretto; - 1 marca da bollo da € 14,62.
La licenza deve essere rinnovata ogni sei anni.
CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO
Titolo di polizia che autorizza l’estensione, sul territorio degli
Stati dell’Unione Europea, delle autorizzazioni alla detenzione, al
trasporto ed al porto di armi lunghe. L’istanza, in bollo, dovrà
essere corredata della seguente documentazione: - 2 fotografie;
- fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità; (solo per la licenza di caccia) fotocopia dei versamenti relativi
alla validità annuale della licenza; - fotocopia della denuncia di
detenzione delle armi; - ricevuta di versamento di € 0,80 sul c/c
postale n. 4663 intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato,
sede di Chieti, per il costo della Carta Europea; - una marca da
bollo da € 14,62.
La Carta deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque
successivamente alla scadenza della licenza di porto di fucile.
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA II E III
CATEGORIA
Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella
quantità autorizzata. L’istanza, in bollo, compilata sull’apposito
modulo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiedere i rilascio, qualora l’istante operi in
nome e per conto di una società; - certificazione dell’autorità
locale di P.S. previsto dall’art. 104 del regolamento di esecuzione
del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere; eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al
fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale
esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai
sensi degli articoli 20 e 20 bis della legge n. 110 del 18.04.1975;
- una marca da bollo da € 14,62.
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA I, IV E V
CATEGORIA
Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di
cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e
prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V
categoria (munizioni e giocattoli piretici).
All’istanza in bollo, deveo essere allegata una da bollo di € 14,62.
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AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI
O AD ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI
La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di
materiali esplodenti (fuochi artificiali). L’istanza, in bollo, deve
essere corredata della seguente documentazione: - la relazione
tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si
intende accendere e delle attrezzature eventualmente impiegate;
- copia del certificato di idoneità per l’accensione dei fuochi
artificiali; - 1 marca da bollo da € 14,62.
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI
LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI ALL’INGROSSO
LICENZA PER IL COMMERCIO DI OGGETTI CON MONTATURE
O GUARNIZIONI IN METALLO PREZIOSO
Le licenze sono richieste su apposito modulo in bollo e corredate
della seguente documentazione: - legittimazione a richiederne il
rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una
società; - potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto,
locazione, ecc.); - registro delle operazioni per l’acquisto e la
vendita di oggetti preziosi usati; - dichiarazione attestante la
messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo; -planimetria
dei locali; una marca da bollo da euro 14,62.
LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SCOMMESSE
La licenza autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare
consentite dall’ordinamento vigente. L’istanza, in bollo e in
duplice
copia,
deve
essere
corredata
della
seguente
documentazione: - legittimazione a richiederne il rilascio,
qualora l’istante operi in nome e per conto di una società; potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione,
ecc.); - concessione dell’esercizio di scommesse da parte dei
competenti Organi dello Stato; - duplice copia del regolamento
del gioco; - 1 marca da bollo da € 14,62.
LICENZA PER AGENZIA DI AFFARI E MATRIMONIALE
La licenza autorizza a svolgere le seguenti attività: recupero
crediti, agenzia matrimoniale, pubblici incanti e pubbliche
relazioni. La dichiarazione deve essere corredata della seguente
documentazione: - legittimazione a richiederne il rilascio,
qualora l’istante operi in nome e per conto di una società; potere di disposizione dei locali (contratti di acquisto, locazione,
ecc.); - planimetria dei locali; - tabella delle operazioni
autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di
mercato, in triplice copia di cui una in bollo; - deposito
cauzionale di € 3.615,20; - registro “giornale degli affari” con
marca da bollo di € 14,62; - 1 marca da bollo da € 14,62.
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LICENZA PER ATTIVITA’ DI INTERNET POINT
La licenza autorizza l’attività di offerta al pubblico di
connessione alla rete Internet all’interno dei locali oggetto
dell’attività. Tale autorizzazione di polizia è stata recentemente
introdotta dal Decreto Legge n.144 del 27 luglio 2005 convertito
nella legge n.155/2005. L’istanza, in bollo, dovrà essere
corredata della seguente documentazione: - legittimazione a
richiederne il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto
di una società; - potere di disposizione dei locali (contratti di
acquisto, locazione, ecc.) con relativa piantina planimetrica e
relazione descrittiva dei locali; - ricevuta della comunicazione
effettuata al Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale
Concessioni ed Autorizzazioni – Sezione Staccata di Sulmona; registro in bollo, da vidimarsi a cura della Questura, sul quale
saranno indicati i nominativi delle persone che si connettono ad
Internet, gli estremi del documento di identità di cui sarà tratta
copia fotostatica e la durata temporale della connessione.
Qualora l’esercente ponga a disposizione del pubblico più di tre
personal computer, al posto del registro, dovrà essere
obbligatoriamente utilizzato, per tali in indicazioni, un
programma informatico non suscettibile di modifiche. Tale
programma, in caso di controlli, potrà essere consultato dalle
forze dell’ordine; - 1 marca da bollo da € 14,62.
PREVENTIVO AVVISO DI PRODUZIONE, DUPLICAZIONE,
RIPRODUZIONE,
VENDITA,
NOLEGGIO,
CESSIONE
A
QUALSIASI TITOLO DI NASTRI, DISCHI, VIDEOCASSETTE,
MUSICASSETTE O ALTRO SUPPORTO
Con tale procedura il titolare di una delle citate attività viene
iscritto nel registro previsto dall’art. 75 bis del TULPS. La
richiesta deve essere presentata su apposito modulo, in duplice
esemplare, allegando copia di un documento di riconoscimento
del richiedente.
NULLA OSTA AL VOLO SPORTIVO
Il nulla osta consente al richiedente di poter conseguire
l’attestato di idoneità per attività di volo e di paracadutismo
sportivo. L’interessato dovrà compilare la richiesta su apposito
modulo, in bollo e in duplice esemplare, allegando copia di un
documento di riconoscimento del richiedente e una marca da €
14,62.
LICENZA PER ACQUISTO DI GAS TOSSICI
L’istanza per ottenere la licenza deve essere corredata della
seguente documentazione: - legittimazione a richiedere il rilascio
qualora l’istante operi per nome o per conto di una società; istanza in bollo da € 14,62; - registro per le operazioni di carico e
scarico di gas tossico da far vidimare dall’autorità di P.S.; - 1
marca da bollo da € 14,62.
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DOCUMENTI DI ESPATRIO
Per ottenere il rilascio, la proroga del passaporto o le
autorizzazioni amministrative inerenti l’espatrio di minori è
aperto uno sportello presso l’Ufficio Passaporti della Divisione
Polizia Amministrativa e Sociale della Questura con i seguenti
orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al sabato.
Tempi di rilascio dei documenti
di espatrio
Tipo di documento
Rilascio/proroga
passaporti
Rilascio collettivi
Rilascio certificati di
espatrio
Termine massimo
rilascio
previsto dalla
normativa
Tempi
effettivi di
rilascio **
Giorni
Giorni
15
15
Giorni
Giorni
6
10
Giorni
15
Giorni
3
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi
sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste
dalla legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della
Repubblica.
Per i minori di 10 anni l’uso del passaporto ordinario individuale
è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato
sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e
sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale) il
nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato.
I minori di 16 anni possono in ogni caso essere iscritti nel
passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona
delegata ad accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato e prorogato di validità (per i
passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003) dalle Questure e,
all’estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Per i passaporti rilasciati prima del 4 marzo 2003, anche prima
della scadenza, il passaporto può essere rinnovato per un
periodo complessivamente non superiore a quello massimo
previsto dalla legge (10 anni). I passaporti rilasciati
successivamente al 4 marzo 2003 hanno una validità decennale e
alla scadenza devono essere richiesti ex-novo.
La domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto, corredata
della necessaria documentazione, può essere presentata:
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- in Italia
nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio, presso la
Questura o il Commissariato di P.S. o, in assenza di detti Uffici,
presso i Comandi Stazione dei Carabinieri o al Comune;
- all’estero
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
La marca da bollo di € 40,29 per le concessioni governative per
passaporti deve essere allegata alla richiesta di passaporto,
essa ha una validità annuale a decorrere dal giorno e mese di
rilascio del passaporto.
Dal 25 ottobre 2006, il passaporto emesso è di tipo elettronico,
con microchip, viene rilasciato previo versamento di euro 44,66
sul conto corrente postale intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico.
DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
- richiesta scritta sull’apposito modello 308 (si può scaricare
anche dal sito www.poliziadistato.it)
- 2 fotografie
- 1 marca di concessione governativa dell’importo di € 40.29
- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
Alla, documentazione elencata va aggiunto, nel caso di
richiedente coniugato, convivente, separato, divorziato o non
convivente con figli minori:
- atto di assenso da parte dell’altro genitore (con apposita firma
sul modello 308)
In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi
al Giudice Tutolare competente territorialmente cui richiedere il
relativo Nulla Osta.
ISCRIZIONE SUL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ DI
FIGLI MINORI SINO A 10 ANNI
- richiesta scritta
- atto di assenso da parte dell’altro genitore
In caso di iscrizione di minori da 10 a 16 anni o di applicazione
della foto del minore già iscritto sul passaporto, alla
documentazione sopra indicata vanno aggiunte 2 fotografie
recenti del minore.
RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI
- richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la potestà
genitoriale
- 2 fotografie recenti
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- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
Se il minore non ha compiuto 10 anni e deve viaggiare con
persone diverse dai genitori viene richiesta una dichiarazione
indicante le persone che accompagnano il minore.
RELIGIOSI MISSIONARI
- richiesta scritta
- 2 fotografie
- dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso
attestante lo stato di missionario
PROROGA DEL PASSAPORTO (SOLO PER I PASSAPORTI
RILASCIATI PRIMA DEL 4 MARZO 2003)
RICHIEDENTE MAGGIORENNE
- richiesta scritta
- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si
intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea)
In caso di richiedente con figli minori a detti documenti bisogna
aggiungere:
- atto di assenso da parte dell’altro genitore
In caso di rifiuto dal parte dell’altro genitore bisognerà rivolgersi
al Giudice Titolare competente territorialmente cui richiedere il
relativo Nulla Osta.
RICHIEDENTE MINORE DI 18 ANNI
- richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti al potestà
genitoriale
- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (solo se si
intende utilizzare il passaporto per paesi diversi da quelli
dell’Unione Europea)
RELIGIOSI MISSIONARI
- richiesta scritta
- dichiarazione rilasciata dai Superiori dell’Ordine Religioso
attestante lo
stato di missionario
RILASCIO DEL LASCIAPASSARE PER I RICHIEDENTI MINORI DI 15
ANNI
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- richiesta scritta compilata dai genitori o dagli esercenti la
potestà genitoriale
- 2 fotografie del minore
- certificato di nascita del minore in carta semplice per “uso
espatrio”
RILASCIO DEL PASSAPORTO COLLETTIVO
Il passaporto collettivo ha una durata massima di 4 mesi dalla
data di rilascio e può essere richiesto per motivi culturali,
religiosi, sportivi, turistici o per altri previsti da accordi
internazionali.
Il documenti consente l’espatrio per un solo viaggio di gruppi
composti da un numero di persone non inferiore a 5 e non
superiore a 50.
Il Capogruppo deve essere titolare di un passaporto individuale
valido.
Il richiedente dovrà presentare istanza scritta sull’apposito
modello da ritirare presso gli Uffici della Questura di Chieti,
allegando la seguente documentazione:
- elenco in duplice copia dei componenti del gruppo ordinati
alfabeticamente
- 1 marca di concessione governativa di € 2,58 per ogni
partecipante di età superiore a 10 anni, o in alternativa da
corrispondere in unica soluzione sul conto corrente postale 8003
intestato a “Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse di
concessione Governativa.
- una ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c postale n.
11348661 intestato alla Questura di Chieti
- fotocopia documento di identità valido per ogni
partecipante
- per i partecipanti con prole minore assenso dell’altro
genitore in carta libera e con firma autenticato o in
alternativa autorizzazione del Giudice Tutelare.
- per i partecipanti minori degli anni 18 assenso dei
genitori in carta libera o autorizzazione del giudice
tutelare.
DUPLICATO DEL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O ESAURIMENTO DELLE
PAGINE
Il nuovo documento rilasciato avrà la stessa scadenza del
vecchio libretto e per ottenerlo si dovranno presentare i seguenti
documenti:
- richiesta scritta
- copia della denuncia di furto o smarrimento
- versamento di € 44,66 intestato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale “costo
del libretto di passaporto elettronico”.
- 2 fotografie
- assenso dell’altro genitore (in presenza di figli minori)
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- 1 marca di concessione governativa di € 40,29 (che non dovrà
essere presentata in caso di smarrimento, furto o esaurimento di
pagine di passaporto rilasciato nel corso dell’anno)
DIVISIONE ANTICRIMINE – Ufficio Minori
Presso la Divisione Anticrimine della Questura di Chieti opera un
Nucleo in grado di dare risposte qualificate e professionali sui
problemi concernenti i minori
Se i vostri figli si trovano in un momento di difficoltà o avete
notizia di maltrattamenti subiti da minori, potete parlarne con il
personale di questo Nucleo che vi ascolterà, garantendo la
riservatezza.
Compiti dell’Ufficio Minori
L’Ufficio si occupa di:
*
*
*
*
*
*
*
violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
abbandono di minori;
uso e spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
“turismo sessuale”;
sfruttamento del lavoro minorile;
evasione scolastica;
criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.
Pur assolvendo le funzioni di “primo intervento” nei settori
sopraindicati, l’Ufficio non svolge attività investigativa, che viene
invece curata dalla Sezione Specializzata operante in seno alla
Squadra Mobile, dove verranno indirizzati gli utenti nelle ipotesi
di specifici fatti- reato.
Nello specifico, l’Ufficio Minori non si occupa solo di reati in
danno dei minori (violenze, maltrattamenti, abusi sessuali) ma
soprattutto, in stretto raccordo e coordinamento con i Servizi
Sociali, il Tribunale dei Minori, le Istituzioni, gli enti locali e gli
istituti religiosi, di casi di abbandono di minori, di sfruttamento
del lavoro minorile, di evasione scolastica e, in genere dei casi di
disagio e difficoltà minorile.
Presso l’Ufficio Minori è altresì possibile trovare riscontri e
collaborazione per le pratiche di adozione.
CESSIONI DI FRABBRICATO
I cittadini possono recarsi presso la Divisione Anticrimine, in
orario di apertura al pubblico, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, per il disbrigo di pratiche inerenti le cessioni di
fabbricato.
ESPOSTI
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La Divisione Anticrimine è, inoltre, deputata alla composizione di
privati dissidi tramite la trattazione degli esposti.
CONCORSI
Per ricevere informazioni sulle modalità di accesso ai ruoli della
Polizia di Stato è possibile rivolgersi all’Ufficio Concorsi, ubicato
presso l’Ufficio del Personale nella sede di Piazza Garibaldi n. 16,
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore
10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
E’ possibile reperire analoghe informazioni consultando la pagina
web www.poliziadistato.it
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