Comunedi SASSARI Ordinanza n. 108 del 16/06/2014 Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione ACCESSO IN SPIAGGIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE . ISTITUZIONE DI AREA DELIMITATA PRESSO LA SPIAGGIA DI FIUME SANTO DAL 18 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2OI4 IL SINDACO Premesso che: nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche; la legge regionale n.21 del 18.05.1994, adottata ai sensi della legge-quadro'14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenzatra animali e uomo; i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agfi animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore, ai sensi dell'art.3- lett. g) dell'ordinanza balneare2013 Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, approvata con determinazione interdirettoriale n" 817 del 10.05.2013 - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. - Richiamata I'ordinanza no 39 del 13.06.2013 con la quale veniva disposta I'istituzione dell'area cani presso la spiaggia di Fiume Santo, delimitandone un tratto di mt. 60 di lunghezza e mt. 6 di profondità dalla battigia. Ritenuto di dover revocare la suddetta ordinanza 3912013 in quanto innovata in termini di limitazioni temporali ed integrata nel dispositivo relativo al rispetto degli obblighi di gestione dei cani. Tutto ciò premesso si rawisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera delimitata ove consentire l'accesso agli animali d'atfezione e a talfine, Si individua il tratto di spiaggia libera denominata Fiume Santo della lunghezza di mt. 60 di lunghezza e mt. 6 di profondità dalla battigia; appositamente delimitato e individuabile attraverso Pagina I di 3 cartelli indicativi. DISPONE . o . l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal lg Giugno al 30 Seftembre 2014; possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa, a cura del proprietario/detentore che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori; proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso; i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e di museruola, da utilizzare in caso di necessità; il guinzaglio e la museruola Jono o[btigatori in caso di cani - ' i ' o o ' ' o problematici; gli animali debbono essere munitidi collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario; gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore; i proprietari/detentori devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o àttri parassiti; sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per I'abbeverata e la docciatura; la suddetta ordinanza 3912013 è revocata e sostituita integralmente dalla presente. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali con particolare attenzione al regolamento comunale per la tutela deglianimali. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni'pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro. Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto owero rÉorso straordinario al Capo dello Stato entro iltermine di 120 giorni. il presente prowedimento, per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante awisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell' Ente; La presente ordinanza è notificata a: Azienda U.S.L' no I Sassari, DipaÉimento di Prevenzione - Via Rizzeddu n.21lb- Sassari; stazione corpo Forestale e vigilanza Ambientale - V.le Dante 37 - sassari; Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockefeller n" 52 - Sassari; Polizia distato, Via Montello - Sassari; Prefettura, ufficio territoriale del Govern o, Piazza d'ltalia Settore Ambiente e Verde Pubblico - no 31, sassari; Sede; Pagina 2 di 3 Polizia Municipale - Sede; Compagnia Barracellare - Sede e comunicata tramite il Settore Ambiente e verde pubblico ai Corpi di Guardie Zoofile Ecologiche Sassari, lì - Anpana, Coresa e Arpana operanti nel territorio 16.06.2014 Pagina 3 di 3