Comunedi SASSARI
Ordinanza n.55
Proponente DirezioneGenerale
Oggetto:
ACCESSO IN SPIAGGIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE . ISTITUZIONE DI UruNNCA
DELIMITATA PRESSO LA SPIAGGIA DI FIUME SANTO DAL 24 GIUGNO AL 30
SETTEMBRE 2015 IL SINDACO
Premesso che:
nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici dovuto
anche ai divieti e limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;
laleggeregionaledel2l del 18.05.1994,adottataai sensi dellalegge-quadrol4agosto 1g91 n.2g1,
promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro
abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere
rispetto degli animalied ilvalore della corretta convivenza tra animali e uomo; -
il
Atteso che I'Amministrazione comunale puo individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire
l'accesso anche agli animali, previa delimitazione e segnalazione adeguata di tali aree, garantendone
la pulizia, vigilando affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del
12.12.2006 e ss.mm.ii.
E' intendimento di questa Amministrazione dedicare un tratto di spiaggia del litorale da destinare ai
cani.
Visto'art. 3- lett. i) dell'ordinanza balneare 2015 - Disciplina delle attività esercitabili suldemanio
marittimo, approvata con determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze no
21953- Rep. 1213 del 11.06.20'15 -Assessorato deglienti locali, finanze ed urbanistica.
Tutto ciò premesso
si rawisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera delimitata ove consentire l'accesso agli
animali d'affezione e a tal fine si individua il tratto di spiaggia libera denominata ,,Fiume Santol',
della lunghezza di
i
mt
60
e
mt. 6 di profondità dalla battigia, appositamente delimitato e
ndivid uabile attraverso cartelli ind icativi.
DISPONE
.
I'utilizzo di tali aree
Settembre 2015;
è
consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 24 Giugno
al
Pagina
30
I di 2
.
.
.
.
o
o
.
.
o
.
possono accedere alla spiaggia esclusivamente
canina ed i cani clinicamente sani;
i
cani regolarmente iscritti all'anagrafe
non possono accedere le femmine durante la fase estrale;
qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del
proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli
appositi contenitori;
i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della
conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni
a persone, animalie cose provocate dall'animale stesso;
i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e di museruola, da
utilizzare in caso di necessità; il guinzaglio e la museruola devono essere obbligatoriamente
indossati dai cani problematici;
gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i
datidel proprietario;
gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona
sopraindicata accompagnati dai proprietari e, comunque, sotto il controllo continuo e sotto
a responsa bi lità del proprieta rio/detentore;
gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere
esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e prowedere
alla fornitura di acqua per I'abbeverata e la docciatura;
I
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e le norme di
tutela del benessere degli animali con particolare attenzione al regolamento comunale per la tutela
deglianimali.
Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda
dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui
all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni:
pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'awenuta pubblicazione del presente atto owero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni.
ll presente provvedimento, per il tempo della validità, è reso noto alla cittadinanza mediante awisi
pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.
La presente Ordinanza è notificata, tramite posta elettronica certificata, a:
.
.
.
.
.
.
o
Azienda U.S.L. N' I Sassari, Dip. Prevenzione lgiene Allevamenti e Produzioni [email protected]
Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale - [email protected]
[email protected];[email protected];[email protected]?rabinieri.it;
Polizia di Stato - [email protected];
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo - [email protected]
Settore Ambiente e Verde Pubblico - Sede
Comando di Polizia Municipale - sede
;
e comunicata, tramite i Settori competenti, alla Compagnia Barracellare e ai Corpi di Guardie Zoofile
Ecologiche operanti nel territorio: Anpana, Agras, Aeopc, Coresa.
Sassari,
lì 19.06.2015
rr
siJ""o
fl^
NicolJisanna
Pagna2 di2
Scarica

Accesso in spiaggia degli animali d`affezione