Comunedi SASSARI Ordinanza n.55 Proponente DirezioneGenerale Oggetto: ACCESSO IN SPIAGGIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE . ISTITUZIONE DI UruNNCA DELIMITATA PRESSO LA SPIAGGIA DI FIUME SANTO DAL 24 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2015 IL SINDACO Premesso che: nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici dovuto anche ai divieti e limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche; laleggeregionaledel2l del 18.05.1994,adottataai sensi dellalegge-quadrol4agosto 1g91 n.2g1, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere rispetto degli animalied ilvalore della corretta convivenza tra animali e uomo; - il Atteso che I'Amministrazione comunale puo individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali, previa delimitazione e segnalazione adeguata di tali aree, garantendone la pulizia, vigilando affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. E' intendimento di questa Amministrazione dedicare un tratto di spiaggia del litorale da destinare ai cani. Visto'art. 3- lett. i) dell'ordinanza balneare 2015 - Disciplina delle attività esercitabili suldemanio marittimo, approvata con determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze no 21953- Rep. 1213 del 11.06.20'15 -Assessorato deglienti locali, finanze ed urbanistica. Tutto ciò premesso si rawisa l'opportunità di individuare un tratto di spiaggia libera delimitata ove consentire l'accesso agli animali d'affezione e a tal fine si individua il tratto di spiaggia libera denominata ,,Fiume Santol', della lunghezza di i mt 60 e mt. 6 di profondità dalla battigia, appositamente delimitato e ndivid uabile attraverso cartelli ind icativi. DISPONE . I'utilizzo di tali aree Settembre 2015; è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 24 Giugno al Pagina 30 I di 2 . . . . o o . . o . possono accedere alla spiaggia esclusivamente canina ed i cani clinicamente sani; i cani regolarmente iscritti all'anagrafe non possono accedere le femmine durante la fase estrale; qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori; i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animalie cose provocate dall'animale stesso; i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e di museruola, da utilizzare in caso di necessità; il guinzaglio e la museruola devono essere obbligatoriamente indossati dai cani problematici; gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i datidel proprietario; gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata accompagnati dai proprietari e, comunque, sotto il controllo continuo e sotto a responsa bi lità del proprieta rio/detentore; gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e prowedere alla fornitura di acqua per I'abbeverata e la docciatura; I E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali con particolare attenzione al regolamento comunale per la tutela deglianimali. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro. Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'awenuta pubblicazione del presente atto owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. ll presente provvedimento, per il tempo della validità, è reso noto alla cittadinanza mediante awisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente. La presente Ordinanza è notificata, tramite posta elettronica certificata, a: . . . . . . o Azienda U.S.L. N' I Sassari, Dip. Prevenzione lgiene Allevamenti e Produzioni [email protected] Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale - [email protected] [email protected];[email protected];[email protected]?rabinieri.it; Polizia di Stato - [email protected]; Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo - [email protected] Settore Ambiente e Verde Pubblico - Sede Comando di Polizia Municipale - sede ; e comunicata, tramite i Settori competenti, alla Compagnia Barracellare e ai Corpi di Guardie Zoofile Ecologiche operanti nel territorio: Anpana, Agras, Aeopc, Coresa. Sassari, lì 19.06.2015 rr siJ""o fl^ NicolJisanna Pagna2 di2