Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio
Roma, 12 Dicembre 2002
Circolare n. 177
Allegati
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Nuovi criteri di gestione delle modalità di pagamento delle pensioni |||
SOMMARIO:
Per aderire alle richieste dei pensionati viene resa possibile la riscossione delle pensioni in qualsiasi ufficio
pagatore, indipendentemente dalla provincia di residenza del pensionato. E’ stato infatti realizzato un archivio
unico nazionale degli uffici pagatori e la gestione delle variazioni di modalità di pagamento nell’ambito dello
stesso Ente (Poste o Banca) viene effettuata direttamente dall’Ente pagatore. A partire dal gennaio 2003 è
inoltre prevista la rendicontazione analitica di tutti i pagamenti con l’indicazione della data, del luogo, delle
modalità e del soggetto che ha incassato.
1 - Modalità di pagamento attuali
Le pensioni vengono attualmente poste in pagamento presso l’ufficio postale o bancario richiesto
dall’interessato e pagate con periodicità mensile, includendo in un unico pagamento tutte le prestazioni
pensionistiche del soggetto. Solo nei casi in cui l’importo delle pensioni è esiguo il pagamento viene
disposto con periodicità semestrale o annuale.
Sul data base delle pensioni sono memorizzate, per le pensioni liquidate dal 1998 in poi e per le pensioni
per le quali è stato richiesto un cambio di ufficio pagatore dal 1999 in poi, oltre alle informazioni relative
all’ufficio pagatore (ABI e CAB), anche le modalità di pagamento, per tutte le pensioni del soggetto.
Per le altre pensioni è memorizzato, nel campo GP1AC01, il “codice ufficio pagatore” attribuito da INPS
che contraddistingue, in quella provincia, l’ufficio pagatore.
Attualmente esiste il vincolo che l’ufficio pagatore richiesto si trovi nell’ambito della provincia nella
quale il pensionato risiede. Questo vincolo può ora essere superato dalle nuove modalità di colloquio con
gli enti pagatori che prevedono la possibilità di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, ubicato sull'intero
territorio nazionale.
Gli Enti pagatori ricevono mensilmente il flusso contenente tutti i pagamenti da effettuare, comprensivi
delle informazioni analitiche relative alle pensioni che compongono i pagamenti stessi e addebitano
all’INPS l’importo dei pagamenti disposti.
Gli Enti pagatori effettuano la rendicontazione analitica dei soli pagamenti non disposti e dei pagamenti
riaccreditati in quanto, anche se disposti, non sono stati riscossi dagli interessati.
Le informazioni, relative agli uffici pagatori (ABI e CAB per le Banche, frazionario per le Poste,
denominazione e indirizzo dell’ufficio), sono memorizzate su apposito archivio e le Sedi hanno a
disposizione la procedura per i relativi aggiornamenti.
2 – Nuove modalità previste a partire dal gennaio 2003
Considerato l’attuale sviluppo tecnologico e l’esperienza acquisita nel tempo sia da parte dell’INPS che
da parte degli Enti pagatori, a partire dal gennaio 2003, vengono previste nuove modalità di gestione dei
pagamenti che, oltre che soddisfare le richieste dei pensionati, portano valore aggiunto alle informazioni
in possesso dell’Istituto ed eliminano una parte delle attività oggi svolte dalle Sedi.
le procedure di gestione degli uffici pagatori, le modalità di colloquio con gli Enti e gli archivi sono stati
riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore: ogni sportello (postale o bancario) viene
definito a livello nazionale e può essere utilizzato indipendentemente dalla residenza del pensionato.
Le nuove modalità prevedono il pagamento presso un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo
che lo stesso sia ubicato nella provincia di gestione della pensione.
La liquidazione e la gestione della pensione rimangono di competenza della struttura INPS, nel cui
ambito territoriale il pensionato ha la residenza.
Le variazioni all’interno dello stesso Ente pagatore (variazione della filiale di riferimento, modifica delle
modalità di riscossione – contanti, accredito in conto corrente o sul libretto - variazione del numero di
conto corrente o del libretto di risparmio, ecc) vengono gestite dall’Ente stesso. In tal modo viene prevista
la “completa circolarità” del pagamento nell’ambito dell’Ente pagatore.
La comunicazione all’INPS della data, del luogo, delle modalità di pagamento e del soggetto che ha
incassato (titolare, delegato o tutore) viene effettuata al momento della rendicontazione che, a partire dal
gennaio 2003, riguarderà tutti i pagamenti contenuti nei flussi, sarà memorizzata sul data base centrale e
sarà consultabile dalle Sedi.
3 – Nuova procedura uffici pagatori
La procedura rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997 attribuiva la gestione dei dati degli uffici
pagatori di ogni provincia alla corrispondente Sede provinciale INPS. L’innovazione ha prodotto un
notevole miglioramento del servizio di pagamento delle pensioni, soprattutto per quanto concerne
l’utilizzo, da parte dei pensionati, dei nuovi sportelli bancari e postali.
Per consentire la nuova gestione dei pagamenti, da gennaio 2003, è stata realizzata, e viene ora resa
disponibile alle Sedi, una nuova procedura nella quale ogni ufficio pagatore è definito una sola volta a
livello nazionale.
La costituzione di un unico archivio a livello nazionale e l’abolizione della codifica su base provinciale
consentono di semplificare ulteriormente la procedura, prevedendo la gestione delle variazioni dei dati
relativi agli sportelli direttamente da parte dell’Ente pagatore.
In questo modo saranno di immediato utilizzo, da parte dei pensionati, i nuovi sportelli bancari e postali e
viene meno un carico di lavoro per le Sedi provinciali dell’Istituto.
La semplificazione è resa possibile dalla messa a disposizione di ogni Ente pagatore di nuove funzioni di
aggiornamento via Internet, con apposito PIN, dei dati dei propri sportelli.
Rimangono a carico della Direzione generale dell’Istituto le operazioni relative alla gestione dell’archivio
delle banche convenzionate e le operazioni conseguenti all'acquisizione, fusione o cessione di sportelli fra
Istituti di credito diversi e che richiedono lo spostamento ad altro Ente pagatore dei pagamenti che vi
sono localizzati.
Rimane inoltre in carico alla Direzione generale la memorizzazione degli uffici pagatori di Cassa Sede e
degli stati esteri.
La data di attivazione e le modalità operative saranno rese note con successiva apposita comunicazione.
4 - Variazione delle modalità di pagamento
Attualmente le variazioni delle modalità di pagamento o di ufficio pagatore, anche se all’interno dello
stesso Istituto (Banca o Poste), devono essere segnalate all’INPS e l’aggiornamento non opera fino a che
la Sede interessata non acquisisce la variazione richiesta. In relazione ai tempi di predisposizione dei dati
dei pagamenti (da 20 a 30 giorni prima della data di pagamento), la richiesta del pensionato può avere
effetto normalmente solo dal secondo pagamento successivo.
La costituzione di un archivio unico nazionale degli uffici pagatori ed il completamento della messa in
rete degli uffici postali consente di utilizzare nuove modalità di comunicazione agli Enti pagatori dei dati
dello sportello dove localizzare il pagamento e delle modalità di esecuzione dello stesso. In particolare:
con il primo pagamento (nuove liquidazioni e/o pensioni trasferite da altro Ente pagatore) verranno
fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o
Istituto di credito) e le modalità di pagamento. Questo consente di eseguire il primo pagamento con le
modalità richieste dal pensionato (dati di accredito, ricezione di assegno circolare ovvero sportello per
la riscossione in contanti);
per i pagamenti successivi al primo la gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente
pagatore viene affidata all’Ente stesso.
Questo consente di assicurare:
il trasferimento del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore senza che sia necessario
l’intervento della Sede INPS;
la possibilità, previa apposita richiesta avanzata dal pensionato direttamente all’Ente pagatore, di
riscuotere in contanti presso un altro ufficio postale o sportello dello stesso Istituto di credito, su tutto
il territorio nazionale (per esempio quando il pensionato è in vacanza).
5 – Nuovo archivio degli uffici pagatori
5.1 -
Allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori e creazione del nuovo
archivio degli uffici
Con messaggio n.283 del 4 dicembre 2002 (allegato 1) sono state fornite le istruzioni per effettuare
l’allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori .
Completato l’aggiornamento, la nuova procedura provvederà alla creazione del nuovo archivio unico
nazionale.
5.2 – Nuova codifica degli uffici pagatori postali e bancari
Il nuovo archivio degli uffici pagatori è strutturato considerando la codifica unica nazionale dei diversi
Enti pagatori (Istituti di credito e Poste Italiane Spa), costituita da codice ABI e codice CAB, per gli
Istituti di credito e dal codice ABI uguale a 07601 e dal frazionario, per gli uffici postali.
Gli Istituti di credito convenzionati e le Poste Italiane, nel caso di apertura di nuovi sportelli, non
dovranno richiedere nessuna codifica all’INPS e dovranno semplicemente memorizzare sull’archivio
INPS, con la procedura disponibile in Internet, le coordinate (codice ABI e CAB) del nuovo ufficio
pagatore.
5.3 - Nuova codifica uffici pagatori particolari
Anche agli uffici pagatori “particolari”: uffici di cassa sede, enti creditizi, banche con convenzioni
particolari, stati esteri, casse estere, sono stati attribuiti particolari codici ABI e CAB che sono riportati in
allegato 2.
In particolare gli uffici pagatori particolari sono contraddistinti, per gruppo, dai primi due caratteri del
codice CAB, con le modalità di seguito riportate.
Primi due byte di GP1CCAB
33
44
45
55
66
77
78
Significato
Uffici di cassa sede
Uffici pagatori per estero
Cassa estera
Enti creditizi
Convenzione particolare con banca
Pensioni in pagamento in Germania
INAIL (IN1, IN2, IN3)
6 – Aggiornamento del data base pensioni
Si descrivono di seguito le modalità di aggiornamento degli archivi.
6.1 – Modalità di aggiornamento per le pensioni in essere al rinnovo 2003
Il codice dell’ufficio pagatore memorizzato in GP1AC01 rimane memorizzato come “dato storico”,
rappresentativo della situazione alla chiusura delle procedure 2002 o alla data di eliminazione per le
pensioni già eliminate in precedenza.
Nessuna procedura modificherà più tale dato.
In occasione dell’estrazione della rata di gennaio 2003 le procedure provvedono all’aggiornamento del
data base delle pensioni registrando, su tutte le pensioni, i codici ABI e CAB o frazionario memorizzati
sul nuovo archivio uffici pagatori e corrispondenti al vecchio valore di GP1AC01.
6.2 – Aggiornamento archivio locale DS78
Anche l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 in occasione del rinnovo 2003 provvede a memorizzare
le informazioni relative all’ufficio pagatore con le nuove modalità.
Come per il data base centrale, rimane memorizzato il codice contenuto in GP1AC01, quale dato storico.
Ovviamente l’archivio locale memorizzerà, come già avviene, anche il codice ABI e il codice CAB o
frazionario e le modalità, per le pensioni di nuova liquidazione e per i cambi di ufficio pagatore.
7 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le pensioni di nuova liquidazione
Per le pensioni di nuova liquidazione le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite,
indicando codice ABI, CAB o frazionario e modalità.
8 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le variazioni su pensioni in essere
Restano a carico delle Sedi le sole variazioni di ufficio pagatore per le quali è prevista la variazione di
Ente pagatore. Le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite indicando codice ABI,
CAB o frazionario e modalità.
9 - Comunicazione agli Enti pagatori
Agli Enti pagatori sono state inviate le lettere riportate in allegato 3 che riepilogano le nuove modalità di
pagamento.
10 – Nuove modalità di predisposizione dei flussi di pagamento
I flussi contenenti i mandati di pagamento di gennaio 2003 riporteranno ancora le informazioni relative
all’ABI e al CAB.
Le regole di abbinamento per il pagamento non vengono modificate.
A regime è previsto che
il flusso delle nuove liquidate contenga TUTTE le informazioni (ABI, CAB e modalità).
il flusso mensile conterrà, per la generalità delle pensioni, il solo codice ABI. Per le sole pensioni per
le quali c’è stata variazione di ufficio pagatore, sia per trasferimento da altra provincia per cambio di
residenza del pensionato che per variazione di Ente pagatore, e per le pensioni localizzate presso
uffici pagatori particolari, saranno indicati, oltre al codice ABI, anche il codice CAB e le modalità.
11 – Nuove modalità di rendicontazione
Oltre alle nuove modalità di gestione dei pagamenti, sono previste anche nuove modalità di
rendicontazione.
Fino a dicembre 1998 gli Enti pagatori rendicontavano in modo analitico tutti i pagamenti.
Dal 1° gennaio 1999 gli Enti pagatori rendicontano:
in modo cumulativo i pagamenti disposti;
in modo analitico i soli pagamenti non disposti e i pagamenti riaccreditati in quanto precedentemente
disposti ma non riscossi, ovvero recuperati per decesso del pensionato.
Dal 1° gennaio 2003 gli Enti pagatori rendiconteranno in modo analitico tutti i pagamenti. Le nuove
modalità consentiranno all’Istituto:
la memorizzazione sull’archivio dei pagamenti, per ogni singolo pagamento, delle effettive modalità
di riscossione (contanti, accredito o spedizione di assegno ed estremi dell’accredito), la data del
pagamento e, per le riscossioni in contanti, l’informazione di chi (pensionato, tutore o delegato) ha
riscosso.
la possibilità per le Sedi di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso
del pensionato e l'eliminazione delle attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle
Sedi e degli Enti pagatori;
il controllo, da parte delle Sedi polo finanziario della correttezza delle commissioni addebitate dagli
Enti pagatori; gli importi delle commissioni sono infatti differenziati in relazione alle modalità di
pagamento.
Come data di pagamento sarà indicato il 1° del mese, per i pagamenti eseguiti con accredito in conto
corrente e per le emissioni di assegno circolare, e la data effettiva di pagamento, per i pagamenti in
contanti.
12 – Memorizzazione e visualizzazione dei dati
Al momento dell’emissione dei mandati di pagamento vengono memorizzate le informazioni di
emissione che sono visualizzabili in AGENDA1.
Le informazioni relative alle modalità di esecuzione del pagamento saranno memorizzate al momento
della rendicontazione e visualizzabili con la procedura AGENDA1.
13 - Data di validità del pagamento
La circolarità del pagamento consente al pensionato la riscuotere presso uno qualsiasi degli sportelli
dell’Ente pagatore. In coerenza con tale possibilità è prevista la riduzione da 90 a 60 giorni della data di
validità del pagamento e,quindi, il tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento,
prima di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso.
IL DIRETTORE
GENERALE f.f
PRAUSCELLO
Allegato 1
Messaggio n. 283 del 4 dicembre 2002
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto: “Procedura uffici pagatori”: allineamento archivi AS/400.
Con circolare in corso di emanazione saranno fornite le informazioni circa le nuove modalità di
gestione dei pagamenti delle pensioni, a decorrere dal gennaio 2003.
Per consentire il rilascio della nuova procedura è indispensabile che le Sedi effettuino immediatamente, e
comunque entro il giorno 6 dicembre 2002, l’allineamento dell’archivio degli uffici pagatori su AS/400.
A tal fine devono essere selezionate dal modulo base in sequenza le seguenti opzioni:
•
•
•
•
Opzione 7 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE;
Opzione 2 – PROGRAMMI DI UTILITA’;
Opzione 4 - GESTIONE DEGLI UFFICI PAGATORI;
Opzione 3 – ALLINEAMENTO ARCHIVIO.
Sul pannello MDPU107 deve essere indicato al campo “Tipo allineamento” il tipo “T” (totale) e
confermato l’aggiornamento con il tasto funzionale PF10: CONF. ALLINEAMENTO.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
De Stefanis
IL DIRETTORE CENTRALE DEI
SISTEMI INFORMATIVI
Crecco
Allegato 2
UFFICI DI CASSA SEDE (uffici di tipo 3)
Codice
attuale
99R
ELR
E9E
Codice
ABI
99999
99999
99999
Codice
CAB
3300001
3300002
3300003
999
99999
3300004
RIP
ELI
Z4E
ELB
99999
99999
99999
99999
3300006
3300009
3300010
3300011
MOB
99999
3300012
RED
INV
INA
99999
99999
99999
3300013
3300014
3300024
99V
99999
3300015
INE
99999
3300016
EST
99999
3300017
ICA
ICB
ICC
ICD
ICF
ICZ
99999
99999
99999
99999
99999
99999
3300018
3300019
3300020
3300021
3300022
3300023
Descrizione
RENDITA DA PAGARE A CURA DELLA SEDE
RENDITA DA ELIMINARE
PAGAMENTI MISURA DIVERSA DAL CALCOLATO PER
RESIDENTI ESTERO
PAGAMENTO DA EFFETTUARE IN MISURA DIVERSA DA
CALCOLO PROCEDURA
PENSIONE ELIMINATA E RIPRISTINATA
PENSIONE DA ELIMINARE
PENSIONE DA ELIMINARE, GIA' IN PAGAMENTO ALL'ESTERO
PENS. DA ELIMINARE A SEGUITO ELIM. PER MORTE DELLA
PENSIONE ABBINATA
ASSEGNO DI INV. SOSPESO A SEGUITO OPZIONE INDENNITA
MOBILITA’
PENS. INV. SOSPESA PER ARTICOLO 8 LEGGE N. 638/1983
ASS. DI INVALIDITA' SOSPESO IN ATTESA CONFERMA
PENSIONE DI INABILITA’ DA SOSPENDERE PER ATTIVITA’
LAVORATIVA
MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN
VITA
PENSIONE CON ACCANTONAMENTO ARRETRATI PER INAMI
DI BRUXELLES
PENSIONE ANZIANITA' CON PAGAMENTO SOSPESO PER
LAVORO ALL'ESTERO
REVOCHE SANITARIE PENSIONI INVCIV
REVOCHE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV
REVOCHE PER REDDITO INVCIV
REVOCHE PER RICOVERO INVCIV
REVOCHE PER OPZIONE INVCIV
REVOCHE VARIE INVCIV
STATI ESTERI (uffici di tipo 4)
Codice
attuale
5FE
09E
Codice
ABI
1005
1005
1HE
2HE
5LE
3NE
4NE
7NE
3069
3069
3069
3069
3069
3069
Sigla
Codice CAB Denominazione
4400080
URUGUAY
4400006
ARGENTINA
ANTILLE FRANCESI (MARTINICA 4400213
GUADALUPA)
4400197
ANTIGUA - BARBUDA
4400156
GRENADA
4400220
PORTORICO
4400091
PRINCIPATO DI MONACO
4400199
SAINT LUCIA
ROU
RA
F
Codice
ISO
UY
AR
MQ - GP
AG
WG
USA
MC
WL
AG
GD
PR
MC
LC
7LE
39E
40E
60E
8CE
7DE
4FE
49E
5BE
5CE
5DE
93E
89E
6AE
59E
7AE
62E
61E
6FE
48E
30E
54E
42E
37E
33E
5AE
18E
21E
20E
25E
11E
36E
16E
15E
07E
14E
5HE
6HE
7HE
8HE
9HE
1LE
2LE
8LE
9LE
1ME
6ME
7ME
9ME
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
4400123
4400063
4400024
4400159
4400124
4400120
4400069
4400157
4400151
4400085
4400057
4400047
4400046
4400052
4400033
4400053
4400035
4400034
4400081
4400029
4400015
4400082
4400064
4400020
4400017
4400250
4400207
4400011
4400010
4400013
4400160
4400019
4400198
4400009
4400251
4400118
4400098
4400125
4400097
4400135
4400176
4400074
4400084
4400137
4400185
4400167
4400127
4400110
4400163
GUAYANA FRANCESE
REPUBBLICA DOMINICANA
ECUADOR
GUYANA
SURINAME
TRINIDAD E TOBAGO
STATI UNITI D'AMERICA
GABON
RWANDA
SRI LANKA
TANZANIA
NICARAGUA
MESSICO
PARAGUAY
GUATEMALA
PERU'
HONDURAS
HAITI
VENEZUELA
FRANCIA
CILE
GIAMAICA
EL SALVADOR
CUBA
COLOMBIA
PANAMA
BERMUDA
BRASILE
BOLIVIA
CANADA
BAHAMAS
COSTARICA
BELIZE
BELGIO
ANTILLE OLANDESI
BARBADOS
BOTSWANA
BRUNEI
BHUTAN
CAMBOGIA
ISOLE COMORE
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
GUINEA
GUINEA BISSOU
GUINEA EQUATORIALE
MALDIVE
MONGOLIA
OMAN
F
DOM
EC
GUY
SME
TT
USA
G
RWA
CL
EAT
NIC
MEX
PY
GCA
PE
HN
RH
YV
F
RCH
JA
ES
C
CO
PA
GB
BR
BOL
CDN
BS
CR
BH
B
NA
BDS
RB
BRU
BHT
K
COM
DVRK
ROK
RG
GNB
GQ
MV
MNG
OM
GF
DO
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GY
SR
TT
US
GA
RW
LK
TZ
NI
MX
PY
GT
PE
HN
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FR
CL
JM
SV
CU
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PZ
BM
BR
BO
CA
BS
CR
BZ
BE
AN
BB
BW
BN
BT
KH
KM
KP
KR
GN
GW
GQ
MV
MN
OM
2NE
5NE
6NE
10E
01E
04E
08E
1CE
1GE
13E
19E
2CE
2GE
26E
3BE
3DE
3GE
34E
4DE
43E
46E
5DE
53E
57E
6DE
64E
66E
67E
7CE
70E
73E
75E
8DE
80E
82E
84E
87E
88E
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
4400225
4400143
4400247
4400007
4400002
4400142
4400005
4400147
4400058
4400130
4400083
4400065
4400113
4400188
4400073
4400072
4400277
4400145
4400022
4400240
4400027
4400057
4400112
4400122
4400155
4400114
4400039
4400038
4400070
4400182
4400126
4400095
4400075
4400059
4400106
4400149
4400141
4400128
9FE
92E
95E
98E
76E
50E
86E
9BE
91E
90E
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
4400018
4400115
4400117
4400186
4400044
4400164
4400107
4400153
4400206
4400134
POLINESIA FRANCESE
REPUBBLICA CENTROAFRICANA
REUNION
AUSTRALIA
AFGHANISTAN
BURKINA FASO
ARABIA SAUDITA
SINGAPORE
ZAMBIA
BANGLADESH
MYANMAR
SIRIA
GIBUTI
CAPO VERDE
ZIMBAWE
THAILANDIA
ERITREA
CONGO
TAIWAN
EMIRATI ARABI UNITI
FILIPPINE
TANZANIA
GHANA
GIORDANIA
TOGO
INDIA
IRAN
IRAQ
SUDAN
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
TUNISIA
MACAO
MALAYSIA
MALI
MAURITANIA
MAURITIUS
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO
NEPAL
NIGERIA
PAPUASIA NUOVA GUINEA
LIBERIA
GAMBIA
MAROCCO
SIERRA LEONE
NAMIBIA
MOZAMBICO
F
RCA
F
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AFG
BF
KSA
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MYA
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99E
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41E
55E
45E
44E
31E
63E
29E
4AE
17E
2DE
03E
2AE
12E
35E
1BE
1AE
1FE
27E
06E
24E
23E
9GE
7GE
2FE
3AE
96E
9DE
9CE
9AE
85E
69E
68E
56E
3069
3069
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3069
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3069
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3069
3069
3069
3069
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3069
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3069
3069
3069
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
4400049
4400253
4400045
4400150
4400062
4400152
4400078
4400131
4400129
4400104
4400056
4400042
4400089
4400116
4400189
4400066
4400023
4400088
4400161
4400026
4400016
4400103
4400144
4400036
4400158
4400138
4400003
4400245
4400169
4400146
4400168
4400132
4400211
4400133
4400119
4400025
4400209
4400276
4400077
4400050
4400048
4400076
4400068
4400055
4400105
4400041
4400040
4400102
NUOVA ZELANDA
NUOVA CALEDONIA
LIBIA
NIGER
VIETNAM
SENEGAL
REPUBBLICA SUDAFRICANA
SAMOA
INDONESIA
MADAGASCAR
MALAWI
YEMEN
LESOTHO
KENIA
SEYCHELLES
SOMALIA
EGITTO
GIAPPONE
FIJI
ETIOPIA
CINA
HONG KONG
CIAD
PAKISTAN
BENIN
SWAZILAND
ALGERIA
OCEANIA BRITANNICA
BAHREIN
COSTA D'AVORIO
QATAR
NUOVE EBRIDI
UGANDA
CAYMAN
ANGOLA
CAMERUN
BURUNDI
ANTILLE INGLESI (ANGUILLA)
REPUBBLICA SLOVACCA
UNGHERIA
OLANDA
NORVEGIA
TURCHIA
SVEZIA
PORTOGALLO
MALTA
ISLANDA
IRLANDA
GIBILTERRA
NZ
F
LAR
RN
VN
SN
ZA
WS
RJ
RM
MW
YE
LS
EAK
SY
SP
ET
J
FJI
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VRC
CN
TCH
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DY
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GB
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ANG
CAM
BU
GB
SK
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NL
N
TR
S
P
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NZ
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VN
SN
ZA
WS
ID
MG
MW
YE
LS
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JP
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CN
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PK
BJ
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KY
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BI
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SK
HU
NL
NO
TR
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PT
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58E
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79E
78E
71E
32E
3FE
47E
4CE
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38E
28E
2BE
02E
1DE
22E
05E
4GE
5GE
6GE
8GE
3HE
4HE
3LE
4LE
6LE
2ME
3ME
4ME
5ME
8ME
8NE
9NE
1PE
2PE
A1E
3PE
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
4400032
4400054
4400092
4400090
4400260
4400101
4400262
4400028
4400067
4400061
4400021
4400275
4400031
4400087
4400071
4400012
4400004
4400261
4400274
4400043
4400266
4400268
4400264
4400257
4400267
4400200
4400269
4400270
4400258
4400259
4400265
4400272
4400273
4400263
4400271
4400008
4400278
GRECIA
POLONIA
LUSSEMBURGO
LIECHTENSTEIN
SLOVENIA
CIPRO
STATI EX URSS
FINLANDIA
SPAGNA
ROMANIA
DANIMARCA
REPUBBLICA CECA
GRAN BRETAGNA
ALBANIA
SVIZZERA
BULGARIA
BOSNIA ERZEGOVINA
SERBIA E MONTENEGRO
ARMENIA
AZERBAIDJAN
BIELORUSSIA
ESTONIA
GEORGIA
GROENLANDIA
KAZAKISTAN
KIRGHIZISTAN
LETTONIA
LITUANIA
MOLDAVIA
TAGIKISTAN
TURKEMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN
AUSTRIA
MACEDONIA
GR
PL
L
FL
SLO
CY
SU
FIN
E
RO
DK
CZ
GB
AL
CH
BG
AND
HR
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GE
DK
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KS
LV
LT
MD
TJ
TM
UA
UZB
A
MK
GR
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RO
DK
CZ
GB
AL
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BG
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HR
BA
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AM
AZ
BY
EE
GE
GL
KZ
KG
LV
LT
MD
TJ
TM
UA
UZ
AT
MK
CASSE ESTERE (uffici di tipo 4)
Codice
attuale
NAE
CVE
HOE
BBE
BKE
Codice
ABI
3069
3069
3069
6385
6385
Codice CAB
4500300
4500301
4500302
4500303
4500304
BVE
LSE
SKE
6385
6385
6385
4500305
4500306
4500307
BFE
SGE
EVE
HWE
SWE
PHE
CSE
MFE
MPE
PME
CAE
MOE
VSE
LLE
PCE
DSE
PWE
PSE
PVE
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PGE
SSE
LVE
ONE
FNE
CME
MBE
MCE
MDE
MVE
MLE
MAE
MME
MEE
MNE
MRE
MGE
6385
6385
6385
6385
6385
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
6385
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
3069
4500308
4500309
4500310
4500311
4500312
4500313
4500314
4500315
4500316
4500317
4500318
4500319
4500320
4500321
4500322
4500323
4500324
4500325
4500326
4500327
4500328
4500329
4500330
4500331
4500332
4500333
4500334
4500335
4500336
4500337
4500338
4500339
4500340
4500341
4500342
4500343
4500344
Denominazione
INASTI - BELGIO
C.N.A.V.T.S. FRANCIA
D.S.S. - AUSTRALIA
B.V.A. - GERMANIA
BUNDESKNAPPSCHAFT
BUNDESBAHN-VERSICHERUNGSANSTALT GERMANIA
L.V.A. - GERMANIA
SEEKASSE - GERMANIA
BUNDESBAHN VERSICHERUNGSANSTALT GERMANIA
S.G.E. - AUSTRIA
E.A.V. - LUSSEMBURGO
P.V.A. - AUSTRIA
S.V.A.B. - AUSTRIA
CPDH - BELGIO
C.A.N.S.S.L.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
CPDC - BELGIO
C.C.M.S.A. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.V. FRANCIA
CPDL - BELGIO
CPDC - BELGIO
D.S.S. - REGNO UNITO
P.V.A.A. - AUSTRIA
P.V.A.A. - AUSTRIA
P.V.A.A. - AUSTRIA
P.V.A.A. - AUSTRIA
P.V.A.A. - AUSTRIA
S.V.A. - AUSTRIA
L.V.A. - GERMANIA
ONP - BELGIO
FNROM - BELGIO
C.S.S.T.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
MSE
MTE
3069
3069
4500345
4500346
C.R.A.M. FRANCIA
C.R.A.M. FRANCIA
STATI ESTERI PER I QUALI NON E’ PREVISTO L’ABBINAMENTO DEI PAGAMENTI
Codice
attuale
51E
ABI
6385
CAB
denominazione
7700094 GERMANIA
ENTI CREDITIZI
Codice
attuale
BBB
CCC
ABI
Sede
1025
3069
8100
4900
DDD
QQQ
FFF
GGG
LLL
MMM
1030
6320
6160
6225
6085
1020
7500
8100
3000
5400
0700
5500
NNN
1010
5100
Codice CAB
denominazione
ENTE
01
5511111 Sanpaolo IMI SpA
5511111 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
02
SpA
5511111 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
03
5511111 Banca CRT SpA
04
5511111 Cassa di Risparmio di Firenze
05
5511111 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
07
5511111 Cassa di Risparmio di Asti
08
5511111 Banco di Sicilia SpA
09
06
Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le
province siciliane
(Sicilcassa)
5511111 Banco di Napoli
10
CONVENZIONI CON BANCHE
Codice
attuale
Z50
F00
L17
H50
G50
P50
E00
ABI
1000
1005
3002
2008
3069
5584
5608
Sede
7000
7000
7000
4903
4903
4903
5200
CAB
denominazione
6603203
6603200
6698214
6601725
6601691
6601650
6610191
Banca d’Italia
Banca Nazionale del Lavoro
Banca di Roma
Credito Italiano
Banca Commerciale Italiana
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara
UFFICI PARTICOLARI PER INAIL (ai quali sono localizzate le rendite che vengono inviate
al Credito Italiano)
Codice
attuale
IN1
IN2
IN3
ABI
2008
2008
2008
Sede
9993
9993
9993
CAB
denominazione
7811111 Rendite in pagamento in posta senza frazionario
7822222 Rendite in pagamento con assegno circolare
7833333 Rendite in pagamento presso banche non
convenzionate
Allegato 3
Roma, 18 novembre 2002.
Prot. n. 22060608
Spett. POSTE ITALIANE
Divisione BancoPosta
Viale Europa, 175
00144 Roma
Allegati 1
Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali.
Facendo seguito a quanto anticipato e concordato nel corso delle riunioni svoltesi sull’argomento in
oggetto, si formalizzano le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni
che saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2003.
1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore
Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di
scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di
residenza.
A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli
Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni
sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Ente pagatore potrà
provvedere all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli.
La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte
degli Enti pagatori consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello
sportello dove localizzare il pagamento. In particolare:
con il primo pagamento, sia esso relativo a pensioni di nuova liquidazione sia relativo a pensioni
trasferite da altro Ente pagatore, verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto
dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di
acquisire fin dal primo pagamento la modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza
del numero di conto corrente per l’accredito ovvero sportello per la riscossione in contanti);
con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore. La
gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente
stesso.
Questo consentirà di assicurare:
il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente
pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione
dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare
la richiesta immediatamente;
la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la
volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello. Come reso noto da codesta
Società, i primi cambi di sportello chiesti a partire da gennaio 2003 potranno essere soddisfatti
con effetto dalla mensilità di marzo 2003. Successivamente i cambi richiesti entro il giorno 15
di ciascun mese saranno eseguiti per la mensilità successiva.
Ovviamente, se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro Ente pagatore dovrà
necessariamente continuare a recarsi presso la Sede INPS di competenza.
2. Rendicontazione dei pagamenti
Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione, i cui nuovi tracciati sono stati già forniti
a parte, dovranno contenere i dati analitici dei pagamenti disposti. In tal modo sarà possibile
memorizzare sugli archivi INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di
riscossione (in contanti o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in
contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi
(pensionato o delegato) ha riscosso.
Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di
decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle
Sedi e degli Enti pagatori.
Considerate le obiettive difficoltà manifestate da parte dei rappresentanti di codesta Società ad
attuare compiutamente le nuove modalità sopra accennate fin dal 1° gennaio p.v., si è convenuto
che la rendicontazione analitica non riporterà per i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 2003
l’informazioni di chi ha riscosso; inoltre, tale rendicontazione sarà fornita per data valuta di
pagamento fino a tale data e successivamente per data operazione della scrittura di addebito
sull’apposito conto corrente centralizzato n. 17266032.
3. Data di validità del pagamento
Al fine di ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti disposti dopo il
decesso del pensionato, la data di validità dei pagamenti disposti dal 1° gennaio 2003 viene ridotta
da 90 a 60 giorni. Il giorno di scadenza della validità è indicato sui flussi di pagamento trasmessi
dall’INPS.
Al riguardo, codesta Società ha assicurato il rigoroso rispetto di tale scadenza. La riduzione del
termine di validità può contribuire
*
*
*
*
*
Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la
vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codesta Società
procederà all’adeguamento nei tempi concordati delle procedure utilizzate, finalizzate ad offrire un
servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione.
Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Antonio Prauscello)
Variazione
Procedura attuale
Riscossione fuori
Non ammessa
provincia di residenza
Apertura nuovi sportelli
Ente: comunicazione a Sede
bancari e postali
provinciale
Sede: aggiornamento archivio
uffici pagatori
Chiusura sportelli
Ente: comunicazione a Sede
bancari e postali
provinciale
Sede: comunicazione a DG
DG: spostamento pensioni e
aggiornamento archivio uffici
pagatori
Variazione dati
Ente: comunicazione a Sede
sportelli bancari e
provinciale
postali
Sede: aggiornamento archivio
uffici pagatori
Nuova liquidazione
INPS a Ente: comunicazione
coordinate complete di
pagamento
Trasferimento
INPS a Ente: comunicazione
pagamento per
dati sportello
variazione Ente
Nuova procedura
Ammessa
Ente: aggiornamento
uffici pagatori
Vantaggi
Miglior servizio ai pensionati
archivio
Immediata disponibilità nuovi
sportelli
Ente: comunicazione a DG
DG: spostamento pensioni e
aggiornamento archivio uffici
pagatori
Tempestività variazione
Ente: aggiornamento archivio
uffici pagatori
Tempestività variazione
INPS a Ente: comunicazione
coordinate complete di
pagamento
INPS a Ente: comunicazione
coordinate complete di
pagamento
Nessuna variazione
Trasferimento
pagamento per
variazione modalità o
sportello (stesso Ente)
Comunicazione del pensionato
a INPS
INPS a Ente: aggiornamento
archivi e comunicazione dati
dello sportello
Comunicazione del pensionato
all’Ente pagatore
Rendicontazione
pagamenti
L’Ente rendiconta a INPS solo i
pagamenti non effettuati o
L’Ente rendiconta a INPS tutti i
pagamenti
Accredito dal primo
pagamento, di solito sinora
riscosso in contanti o
accreditato in ritardo
Ente: eliminazione intervento
manuale
Variazione effettiva dal primo
pagamento successivo
Sedi INPS: eliminazione carico
di lavoro
Completa circolarità del
pagamento entro lo stesso Ente
Tracciabilità del pagamento
(data, modalità, persona che ha
Validità del pagamento
riaccreditati
Pagamenti del mese di decesso:
le Sedi INPS richiedono
all’Ente la data di riscossione
effettiva
90 giorni
60 giorni
riscosso)
Sedi INPS: eliminazione
richiesta cartacea
Ente pagatore: eliminazione
ricerca e riscontro
Riduzione tempi di
eliminazione delle pensioni
Riduzione numero pagamenti
disposti dopo il decesso
Riduzione tempi di riaccredito
Risparmio di cassa
Roma, 18 novembre 2002.
Prot. n. 22060607
Agli Istituti di Credito che effettuano
il servizio di pagamento delle pensioni
Allegati 1
Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali.
Facendo seguito a quanto anticipato nella riunione tenutasi presso l’A.B.I. con una rappresentanza
di Istituti di Credito e tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione stessa, si formalizzano
le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni che saranno adottate a
partire dal 1° gennaio 2003.
1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore
Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di
scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di
residenza.
A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli
Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni
sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Banca potrà provvedere
all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli.
Rimarranno affidate alla Direzione Generale dell’INPS la gestione degli uffici pagatori per i
pagamenti all’estero e le operazioni conseguenti alle operazioni di acquisizione, fusione e cessione
sportelli fra Istituti di credito diversi.
La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte
delle banche consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello
sportello dove localizzare il pagamento. In particolare:
con il primo pagamento, sia per le pensioni di nuova liquidazione che per le pensioni trasferite,
verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste
Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di acquisire fin dal primo pagamento la
modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza del numero di conto corrente per
l’accredito, sportello per la riscossione in contanti o riscossione con assegno circolare);
con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore (Poste
Italiane o singolo Istituto di credito). La gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno
dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente stesso.
Questo consentirà di assicurare:
il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente
pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione
dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare
la richiesta immediatamente;
la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la
volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello della stessa banca. Ovviamente,
se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro ente pagatore dovrà necessariamente
recarsi presso la Sede INPS di competenza.
2. Rendicontazione dei pagamenti
Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione dovranno contenere i dati analitici dei
pagamenti disposti dagli Istituti di Credito. In tal modo sarà possibile memorizzare sugli archivi
INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di riscossione (in contanti, con
assegno circolare o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in
contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi
(pensionato o delegato) ha riscosso.
Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di
decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle
Sedi e degli Enti pagatori;
Restano invariate le vigenti modalità di regolazione finanziaria e, per quanto ovvio, la necessaria
concordanza tra le contabili di addebito ed i flussi di rendicontazione.
3. Data di validità del pagamento
Grazie alla circolarità del pagamento, il pensionato può presentarsi a riscuotere presso uno qualsiasi
degli sportelli dell’Ente pagatore. Ciò permette di ridurre da 90 a 60 giorni la data di validità del
pagamento. Si tratta del tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento prima
di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso. La riduzione di tale termine può contribuire a ridurre i
tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti che vengono disposti dopo il
decesso del pensionato.
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Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la
vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codeste Banche
procederanno ad un pronto adeguamento delle procedure utilizzate, al fine di evitare possibili
disfunzioni nella fase d’inizio operativo delle innovazioni proposte, finalizzate invece ad offrire un
servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Antonio Prauscello)
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1 - Modalità di pagamento attuali