Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 12 Dicembre 2002 Circolare n. 177 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: ||Nuovi criteri di gestione delle modalità di pagamento delle pensioni ||| SOMMARIO: Per aderire alle richieste dei pensionati viene resa possibile la riscossione delle pensioni in qualsiasi ufficio pagatore, indipendentemente dalla provincia di residenza del pensionato. E’ stato infatti realizzato un archivio unico nazionale degli uffici pagatori e la gestione delle variazioni di modalità di pagamento nell’ambito dello stesso Ente (Poste o Banca) viene effettuata direttamente dall’Ente pagatore. A partire dal gennaio 2003 è inoltre prevista la rendicontazione analitica di tutti i pagamenti con l’indicazione della data, del luogo, delle modalità e del soggetto che ha incassato. 1 - Modalità di pagamento attuali Le pensioni vengono attualmente poste in pagamento presso l’ufficio postale o bancario richiesto dall’interessato e pagate con periodicità mensile, includendo in un unico pagamento tutte le prestazioni pensionistiche del soggetto. Solo nei casi in cui l’importo delle pensioni è esiguo il pagamento viene disposto con periodicità semestrale o annuale. Sul data base delle pensioni sono memorizzate, per le pensioni liquidate dal 1998 in poi e per le pensioni per le quali è stato richiesto un cambio di ufficio pagatore dal 1999 in poi, oltre alle informazioni relative all’ufficio pagatore (ABI e CAB), anche le modalità di pagamento, per tutte le pensioni del soggetto. Per le altre pensioni è memorizzato, nel campo GP1AC01, il “codice ufficio pagatore” attribuito da INPS che contraddistingue, in quella provincia, l’ufficio pagatore. Attualmente esiste il vincolo che l’ufficio pagatore richiesto si trovi nell’ambito della provincia nella quale il pensionato risiede. Questo vincolo può ora essere superato dalle nuove modalità di colloquio con gli enti pagatori che prevedono la possibilità di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, ubicato sull'intero territorio nazionale. Gli Enti pagatori ricevono mensilmente il flusso contenente tutti i pagamenti da effettuare, comprensivi delle informazioni analitiche relative alle pensioni che compongono i pagamenti stessi e addebitano all’INPS l’importo dei pagamenti disposti. Gli Enti pagatori effettuano la rendicontazione analitica dei soli pagamenti non disposti e dei pagamenti riaccreditati in quanto, anche se disposti, non sono stati riscossi dagli interessati. Le informazioni, relative agli uffici pagatori (ABI e CAB per le Banche, frazionario per le Poste, denominazione e indirizzo dell’ufficio), sono memorizzate su apposito archivio e le Sedi hanno a disposizione la procedura per i relativi aggiornamenti. 2 – Nuove modalità previste a partire dal gennaio 2003 Considerato l’attuale sviluppo tecnologico e l’esperienza acquisita nel tempo sia da parte dell’INPS che da parte degli Enti pagatori, a partire dal gennaio 2003, vengono previste nuove modalità di gestione dei pagamenti che, oltre che soddisfare le richieste dei pensionati, portano valore aggiunto alle informazioni in possesso dell’Istituto ed eliminano una parte delle attività oggi svolte dalle Sedi. le procedure di gestione degli uffici pagatori, le modalità di colloquio con gli Enti e gli archivi sono stati riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore: ogni sportello (postale o bancario) viene definito a livello nazionale e può essere utilizzato indipendentemente dalla residenza del pensionato. Le nuove modalità prevedono il pagamento presso un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo che lo stesso sia ubicato nella provincia di gestione della pensione. La liquidazione e la gestione della pensione rimangono di competenza della struttura INPS, nel cui ambito territoriale il pensionato ha la residenza. Le variazioni all’interno dello stesso Ente pagatore (variazione della filiale di riferimento, modifica delle modalità di riscossione – contanti, accredito in conto corrente o sul libretto - variazione del numero di conto corrente o del libretto di risparmio, ecc) vengono gestite dall’Ente stesso. In tal modo viene prevista la “completa circolarità” del pagamento nell’ambito dell’Ente pagatore. La comunicazione all’INPS della data, del luogo, delle modalità di pagamento e del soggetto che ha incassato (titolare, delegato o tutore) viene effettuata al momento della rendicontazione che, a partire dal gennaio 2003, riguarderà tutti i pagamenti contenuti nei flussi, sarà memorizzata sul data base centrale e sarà consultabile dalle Sedi. 3 – Nuova procedura uffici pagatori La procedura rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997 attribuiva la gestione dei dati degli uffici pagatori di ogni provincia alla corrispondente Sede provinciale INPS. L’innovazione ha prodotto un notevole miglioramento del servizio di pagamento delle pensioni, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo, da parte dei pensionati, dei nuovi sportelli bancari e postali. Per consentire la nuova gestione dei pagamenti, da gennaio 2003, è stata realizzata, e viene ora resa disponibile alle Sedi, una nuova procedura nella quale ogni ufficio pagatore è definito una sola volta a livello nazionale. La costituzione di un unico archivio a livello nazionale e l’abolizione della codifica su base provinciale consentono di semplificare ulteriormente la procedura, prevedendo la gestione delle variazioni dei dati relativi agli sportelli direttamente da parte dell’Ente pagatore. In questo modo saranno di immediato utilizzo, da parte dei pensionati, i nuovi sportelli bancari e postali e viene meno un carico di lavoro per le Sedi provinciali dell’Istituto. La semplificazione è resa possibile dalla messa a disposizione di ogni Ente pagatore di nuove funzioni di aggiornamento via Internet, con apposito PIN, dei dati dei propri sportelli. Rimangono a carico della Direzione generale dell’Istituto le operazioni relative alla gestione dell’archivio delle banche convenzionate e le operazioni conseguenti all'acquisizione, fusione o cessione di sportelli fra Istituti di credito diversi e che richiedono lo spostamento ad altro Ente pagatore dei pagamenti che vi sono localizzati. Rimane inoltre in carico alla Direzione generale la memorizzazione degli uffici pagatori di Cassa Sede e degli stati esteri. La data di attivazione e le modalità operative saranno rese note con successiva apposita comunicazione. 4 - Variazione delle modalità di pagamento Attualmente le variazioni delle modalità di pagamento o di ufficio pagatore, anche se all’interno dello stesso Istituto (Banca o Poste), devono essere segnalate all’INPS e l’aggiornamento non opera fino a che la Sede interessata non acquisisce la variazione richiesta. In relazione ai tempi di predisposizione dei dati dei pagamenti (da 20 a 30 giorni prima della data di pagamento), la richiesta del pensionato può avere effetto normalmente solo dal secondo pagamento successivo. La costituzione di un archivio unico nazionale degli uffici pagatori ed il completamento della messa in rete degli uffici postali consente di utilizzare nuove modalità di comunicazione agli Enti pagatori dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento e delle modalità di esecuzione dello stesso. In particolare: con il primo pagamento (nuove liquidazioni e/o pensioni trasferite da altro Ente pagatore) verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o Istituto di credito) e le modalità di pagamento. Questo consente di eseguire il primo pagamento con le modalità richieste dal pensionato (dati di accredito, ricezione di assegno circolare ovvero sportello per la riscossione in contanti); per i pagamenti successivi al primo la gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore viene affidata all’Ente stesso. Questo consente di assicurare: il trasferimento del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore senza che sia necessario l’intervento della Sede INPS; la possibilità, previa apposita richiesta avanzata dal pensionato direttamente all’Ente pagatore, di riscuotere in contanti presso un altro ufficio postale o sportello dello stesso Istituto di credito, su tutto il territorio nazionale (per esempio quando il pensionato è in vacanza). 5 – Nuovo archivio degli uffici pagatori 5.1 - Allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori e creazione del nuovo archivio degli uffici Con messaggio n.283 del 4 dicembre 2002 (allegato 1) sono state fornite le istruzioni per effettuare l’allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori . Completato l’aggiornamento, la nuova procedura provvederà alla creazione del nuovo archivio unico nazionale. 5.2 – Nuova codifica degli uffici pagatori postali e bancari Il nuovo archivio degli uffici pagatori è strutturato considerando la codifica unica nazionale dei diversi Enti pagatori (Istituti di credito e Poste Italiane Spa), costituita da codice ABI e codice CAB, per gli Istituti di credito e dal codice ABI uguale a 07601 e dal frazionario, per gli uffici postali. Gli Istituti di credito convenzionati e le Poste Italiane, nel caso di apertura di nuovi sportelli, non dovranno richiedere nessuna codifica all’INPS e dovranno semplicemente memorizzare sull’archivio INPS, con la procedura disponibile in Internet, le coordinate (codice ABI e CAB) del nuovo ufficio pagatore. 5.3 - Nuova codifica uffici pagatori particolari Anche agli uffici pagatori “particolari”: uffici di cassa sede, enti creditizi, banche con convenzioni particolari, stati esteri, casse estere, sono stati attribuiti particolari codici ABI e CAB che sono riportati in allegato 2. In particolare gli uffici pagatori particolari sono contraddistinti, per gruppo, dai primi due caratteri del codice CAB, con le modalità di seguito riportate. Primi due byte di GP1CCAB 33 44 45 55 66 77 78 Significato Uffici di cassa sede Uffici pagatori per estero Cassa estera Enti creditizi Convenzione particolare con banca Pensioni in pagamento in Germania INAIL (IN1, IN2, IN3) 6 – Aggiornamento del data base pensioni Si descrivono di seguito le modalità di aggiornamento degli archivi. 6.1 – Modalità di aggiornamento per le pensioni in essere al rinnovo 2003 Il codice dell’ufficio pagatore memorizzato in GP1AC01 rimane memorizzato come “dato storico”, rappresentativo della situazione alla chiusura delle procedure 2002 o alla data di eliminazione per le pensioni già eliminate in precedenza. Nessuna procedura modificherà più tale dato. In occasione dell’estrazione della rata di gennaio 2003 le procedure provvedono all’aggiornamento del data base delle pensioni registrando, su tutte le pensioni, i codici ABI e CAB o frazionario memorizzati sul nuovo archivio uffici pagatori e corrispondenti al vecchio valore di GP1AC01. 6.2 – Aggiornamento archivio locale DS78 Anche l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 in occasione del rinnovo 2003 provvede a memorizzare le informazioni relative all’ufficio pagatore con le nuove modalità. Come per il data base centrale, rimane memorizzato il codice contenuto in GP1AC01, quale dato storico. Ovviamente l’archivio locale memorizzerà, come già avviene, anche il codice ABI e il codice CAB o frazionario e le modalità, per le pensioni di nuova liquidazione e per i cambi di ufficio pagatore. 7 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le pensioni di nuova liquidazione Per le pensioni di nuova liquidazione le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite, indicando codice ABI, CAB o frazionario e modalità. 8 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le variazioni su pensioni in essere Restano a carico delle Sedi le sole variazioni di ufficio pagatore per le quali è prevista la variazione di Ente pagatore. Le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite indicando codice ABI, CAB o frazionario e modalità. 9 - Comunicazione agli Enti pagatori Agli Enti pagatori sono state inviate le lettere riportate in allegato 3 che riepilogano le nuove modalità di pagamento. 10 – Nuove modalità di predisposizione dei flussi di pagamento I flussi contenenti i mandati di pagamento di gennaio 2003 riporteranno ancora le informazioni relative all’ABI e al CAB. Le regole di abbinamento per il pagamento non vengono modificate. A regime è previsto che il flusso delle nuove liquidate contenga TUTTE le informazioni (ABI, CAB e modalità). il flusso mensile conterrà, per la generalità delle pensioni, il solo codice ABI. Per le sole pensioni per le quali c’è stata variazione di ufficio pagatore, sia per trasferimento da altra provincia per cambio di residenza del pensionato che per variazione di Ente pagatore, e per le pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari, saranno indicati, oltre al codice ABI, anche il codice CAB e le modalità. 11 – Nuove modalità di rendicontazione Oltre alle nuove modalità di gestione dei pagamenti, sono previste anche nuove modalità di rendicontazione. Fino a dicembre 1998 gli Enti pagatori rendicontavano in modo analitico tutti i pagamenti. Dal 1° gennaio 1999 gli Enti pagatori rendicontano: in modo cumulativo i pagamenti disposti; in modo analitico i soli pagamenti non disposti e i pagamenti riaccreditati in quanto precedentemente disposti ma non riscossi, ovvero recuperati per decesso del pensionato. Dal 1° gennaio 2003 gli Enti pagatori rendiconteranno in modo analitico tutti i pagamenti. Le nuove modalità consentiranno all’Istituto: la memorizzazione sull’archivio dei pagamenti, per ogni singolo pagamento, delle effettive modalità di riscossione (contanti, accredito o spedizione di assegno ed estremi dell’accredito), la data del pagamento e, per le riscossioni in contanti, l’informazione di chi (pensionato, tutore o delegato) ha riscosso. la possibilità per le Sedi di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso del pensionato e l'eliminazione delle attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori; il controllo, da parte delle Sedi polo finanziario della correttezza delle commissioni addebitate dagli Enti pagatori; gli importi delle commissioni sono infatti differenziati in relazione alle modalità di pagamento. Come data di pagamento sarà indicato il 1° del mese, per i pagamenti eseguiti con accredito in conto corrente e per le emissioni di assegno circolare, e la data effettiva di pagamento, per i pagamenti in contanti. 12 – Memorizzazione e visualizzazione dei dati Al momento dell’emissione dei mandati di pagamento vengono memorizzate le informazioni di emissione che sono visualizzabili in AGENDA1. Le informazioni relative alle modalità di esecuzione del pagamento saranno memorizzate al momento della rendicontazione e visualizzabili con la procedura AGENDA1. 13 - Data di validità del pagamento La circolarità del pagamento consente al pensionato la riscuotere presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Ente pagatore. In coerenza con tale possibilità è prevista la riduzione da 90 a 60 giorni della data di validità del pagamento e,quindi, il tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento, prima di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso. IL DIRETTORE GENERALE f.f PRAUSCELLO Allegato 1 Messaggio n. 283 del 4 dicembre 2002 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE Oggetto: “Procedura uffici pagatori”: allineamento archivi AS/400. Con circolare in corso di emanazione saranno fornite le informazioni circa le nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni, a decorrere dal gennaio 2003. Per consentire il rilascio della nuova procedura è indispensabile che le Sedi effettuino immediatamente, e comunque entro il giorno 6 dicembre 2002, l’allineamento dell’archivio degli uffici pagatori su AS/400. A tal fine devono essere selezionate dal modulo base in sequenza le seguenti opzioni: • • • • Opzione 7 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE; Opzione 2 – PROGRAMMI DI UTILITA’; Opzione 4 - GESTIONE DEGLI UFFICI PAGATORI; Opzione 3 – ALLINEAMENTO ARCHIVIO. Sul pannello MDPU107 deve essere indicato al campo “Tipo allineamento” il tipo “T” (totale) e confermato l’aggiornamento con il tasto funzionale PF10: CONF. ALLINEAMENTO. IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI De Stefanis IL DIRETTORE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI Crecco Allegato 2 UFFICI DI CASSA SEDE (uffici di tipo 3) Codice attuale 99R ELR E9E Codice ABI 99999 99999 99999 Codice CAB 3300001 3300002 3300003 999 99999 3300004 RIP ELI Z4E ELB 99999 99999 99999 99999 3300006 3300009 3300010 3300011 MOB 99999 3300012 RED INV INA 99999 99999 99999 3300013 3300014 3300024 99V 99999 3300015 INE 99999 3300016 EST 99999 3300017 ICA ICB ICC ICD ICF ICZ 99999 99999 99999 99999 99999 99999 3300018 3300019 3300020 3300021 3300022 3300023 Descrizione RENDITA DA PAGARE A CURA DELLA SEDE RENDITA DA ELIMINARE PAGAMENTI MISURA DIVERSA DAL CALCOLATO PER RESIDENTI ESTERO PAGAMENTO DA EFFETTUARE IN MISURA DIVERSA DA CALCOLO PROCEDURA PENSIONE ELIMINATA E RIPRISTINATA PENSIONE DA ELIMINARE PENSIONE DA ELIMINARE, GIA' IN PAGAMENTO ALL'ESTERO PENS. DA ELIMINARE A SEGUITO ELIM. PER MORTE DELLA PENSIONE ABBINATA ASSEGNO DI INV. SOSPESO A SEGUITO OPZIONE INDENNITA MOBILITA’ PENS. INV. SOSPESA PER ARTICOLO 8 LEGGE N. 638/1983 ASS. DI INVALIDITA' SOSPESO IN ATTESA CONFERMA PENSIONE DI INABILITA’ DA SOSPENDERE PER ATTIVITA’ LAVORATIVA MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA PENSIONE CON ACCANTONAMENTO ARRETRATI PER INAMI DI BRUXELLES PENSIONE ANZIANITA' CON PAGAMENTO SOSPESO PER LAVORO ALL'ESTERO REVOCHE SANITARIE PENSIONI INVCIV REVOCHE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV REVOCHE PER REDDITO INVCIV REVOCHE PER RICOVERO INVCIV REVOCHE PER OPZIONE INVCIV REVOCHE VARIE INVCIV STATI ESTERI (uffici di tipo 4) Codice attuale 5FE 09E Codice ABI 1005 1005 1HE 2HE 5LE 3NE 4NE 7NE 3069 3069 3069 3069 3069 3069 Sigla Codice CAB Denominazione 4400080 URUGUAY 4400006 ARGENTINA ANTILLE FRANCESI (MARTINICA 4400213 GUADALUPA) 4400197 ANTIGUA - BARBUDA 4400156 GRENADA 4400220 PORTORICO 4400091 PRINCIPATO DI MONACO 4400199 SAINT LUCIA ROU RA F Codice ISO UY AR MQ - GP AG WG USA MC WL AG GD PR MC LC 7LE 39E 40E 60E 8CE 7DE 4FE 49E 5BE 5CE 5DE 93E 89E 6AE 59E 7AE 62E 61E 6FE 48E 30E 54E 42E 37E 33E 5AE 18E 21E 20E 25E 11E 36E 16E 15E 07E 14E 5HE 6HE 7HE 8HE 9HE 1LE 2LE 8LE 9LE 1ME 6ME 7ME 9ME 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 4400123 4400063 4400024 4400159 4400124 4400120 4400069 4400157 4400151 4400085 4400057 4400047 4400046 4400052 4400033 4400053 4400035 4400034 4400081 4400029 4400015 4400082 4400064 4400020 4400017 4400250 4400207 4400011 4400010 4400013 4400160 4400019 4400198 4400009 4400251 4400118 4400098 4400125 4400097 4400135 4400176 4400074 4400084 4400137 4400185 4400167 4400127 4400110 4400163 GUAYANA FRANCESE REPUBBLICA DOMINICANA ECUADOR GUYANA SURINAME TRINIDAD E TOBAGO STATI UNITI D'AMERICA GABON RWANDA SRI LANKA TANZANIA NICARAGUA MESSICO PARAGUAY GUATEMALA PERU' HONDURAS HAITI VENEZUELA FRANCIA CILE GIAMAICA EL SALVADOR CUBA COLOMBIA PANAMA BERMUDA BRASILE BOLIVIA CANADA BAHAMAS COSTARICA BELIZE BELGIO ANTILLE OLANDESI BARBADOS BOTSWANA BRUNEI BHUTAN CAMBOGIA ISOLE COMORE COREA DEL NORD COREA DEL SUD GUINEA GUINEA BISSOU GUINEA EQUATORIALE MALDIVE MONGOLIA OMAN F DOM EC GUY SME TT USA G RWA CL EAT NIC MEX PY GCA PE HN RH YV F RCH JA ES C CO PA GB BR BOL CDN BS CR BH B NA BDS RB BRU BHT K COM DVRK ROK RG GNB GQ MV MNG OM GF DO EC GY SR TT US GA RW LK TZ NI MX PY GT PE HN HT VE FR CL JM SV CU CO PZ BM BR BO CA BS CR BZ BE AN BB BW BN BT KH KM KP KR GN GW GQ MV MN OM 2NE 5NE 6NE 10E 01E 04E 08E 1CE 1GE 13E 19E 2CE 2GE 26E 3BE 3DE 3GE 34E 4DE 43E 46E 5DE 53E 57E 6DE 64E 66E 67E 7CE 70E 73E 75E 8DE 80E 82E 84E 87E 88E 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 4400225 4400143 4400247 4400007 4400002 4400142 4400005 4400147 4400058 4400130 4400083 4400065 4400113 4400188 4400073 4400072 4400277 4400145 4400022 4400240 4400027 4400057 4400112 4400122 4400155 4400114 4400039 4400038 4400070 4400182 4400126 4400095 4400075 4400059 4400106 4400149 4400141 4400128 9FE 92E 95E 98E 76E 50E 86E 9BE 91E 90E 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 4400018 4400115 4400117 4400186 4400044 4400164 4400107 4400153 4400206 4400134 POLINESIA FRANCESE REPUBBLICA CENTROAFRICANA REUNION AUSTRALIA AFGHANISTAN BURKINA FASO ARABIA SAUDITA SINGAPORE ZAMBIA BANGLADESH MYANMAR SIRIA GIBUTI CAPO VERDE ZIMBAWE THAILANDIA ERITREA CONGO TAIWAN EMIRATI ARABI UNITI FILIPPINE TANZANIA GHANA GIORDANIA TOGO INDIA IRAN IRAQ SUDAN ISRAELE KUWAIT LIBANO TUNISIA MACAO MALAYSIA MALI MAURITANIA MAURITIUS REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO NEPAL NIGERIA PAPUASIA NUOVA GUINEA LIBERIA GAMBIA MAROCCO SIERRA LEONE NAMIBIA MOZAMBICO F RCA F AUS AFG BF KSA SGP Z BD MYA SYR DJI CV ZW T ER RCB RC UAE RP EAT GH JOR RT IND IR IRQ SUD IL KWT RL TN CN MAL RMM RIM MS ZRE PF CF RE AU AF BF SA SG ZM BD MM SY DJ CV ZW TH ER CG TW AE PH TZ GH JO TG IN IR IQ SD IL KW LB TN MO MY ML MR MU CD NEP WAN PNG LB WAG MA WAL NAM MOC NP NG PG LR GM MA SL NA MZ 99E 97E 77E 94E 7FE 7BE 6CE 6BE 65E 83E 81E 8FE 74E 72E 8BE 3CE 41E 55E 45E 44E 31E 63E 29E 4AE 17E 2DE 03E 2AE 12E 35E 1BE 1AE 1FE 27E 06E 24E 23E 9GE 7GE 2FE 3AE 96E 9DE 9CE 9AE 85E 69E 68E 56E 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 4400049 4400253 4400045 4400150 4400062 4400152 4400078 4400131 4400129 4400104 4400056 4400042 4400089 4400116 4400189 4400066 4400023 4400088 4400161 4400026 4400016 4400103 4400144 4400036 4400158 4400138 4400003 4400245 4400169 4400146 4400168 4400132 4400211 4400133 4400119 4400025 4400209 4400276 4400077 4400050 4400048 4400076 4400068 4400055 4400105 4400041 4400040 4400102 NUOVA ZELANDA NUOVA CALEDONIA LIBIA NIGER VIETNAM SENEGAL REPUBBLICA SUDAFRICANA SAMOA INDONESIA MADAGASCAR MALAWI YEMEN LESOTHO KENIA SEYCHELLES SOMALIA EGITTO GIAPPONE FIJI ETIOPIA CINA HONG KONG CIAD PAKISTAN BENIN SWAZILAND ALGERIA OCEANIA BRITANNICA BAHREIN COSTA D'AVORIO QATAR NUOVE EBRIDI UGANDA CAYMAN ANGOLA CAMERUN BURUNDI ANTILLE INGLESI (ANGUILLA) REPUBBLICA SLOVACCA UNGHERIA OLANDA NORVEGIA TURCHIA SVEZIA PORTOGALLO MALTA ISLANDA IRLANDA GIBILTERRA NZ F LAR RN VN SN ZA WS RJ RM MW YE LS EAK SY SP ET J FJI ETH VRC CN TCH PK DY SD DZ GB BRN CI Q EAU GB ANG CAM BU GB SK H NL N TR S P M IS IRL GBZ NZ NC LY NE VN SN ZA WS ID MG MW YE LS KE SC SO EG JP FJ ET CN HK TD PK BJ SZ DZ IO BH CI QA VU UG KY AO CM BI AI SK HU NL NO TR SE PT MT IS IE GI 58E 8AE 79E 78E 71E 32E 3FE 47E 4CE 4BE 38E 28E 2BE 02E 1DE 22E 05E 4GE 5GE 6GE 8GE 3HE 4HE 3LE 4LE 6LE 2ME 3ME 4ME 5ME 8ME 8NE 9NE 1PE 2PE A1E 3PE 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 4400032 4400054 4400092 4400090 4400260 4400101 4400262 4400028 4400067 4400061 4400021 4400275 4400031 4400087 4400071 4400012 4400004 4400261 4400274 4400043 4400266 4400268 4400264 4400257 4400267 4400200 4400269 4400270 4400258 4400259 4400265 4400272 4400273 4400263 4400271 4400008 4400278 GRECIA POLONIA LUSSEMBURGO LIECHTENSTEIN SLOVENIA CIPRO STATI EX URSS FINLANDIA SPAGNA ROMANIA DANIMARCA REPUBBLICA CECA GRAN BRETAGNA ALBANIA SVIZZERA BULGARIA BOSNIA ERZEGOVINA SERBIA E MONTENEGRO ARMENIA AZERBAIDJAN BIELORUSSIA ESTONIA GEORGIA GROENLANDIA KAZAKISTAN KIRGHIZISTAN LETTONIA LITUANIA MOLDAVIA TAGIKISTAN TURKEMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN AUSTRIA MACEDONIA GR PL L FL SLO CY SU FIN E RO DK CZ GB AL CH BG AND HR BIH YU ARM AZ BY EST GE DK KZ KS LV LT MD TJ TM UA UZB A MK GR PL LU LI SI CY SU FI ES RO DK CZ GB AL CH BG AD HR BA YU AM AZ BY EE GE GL KZ KG LV LT MD TJ TM UA UZ AT MK CASSE ESTERE (uffici di tipo 4) Codice attuale NAE CVE HOE BBE BKE Codice ABI 3069 3069 3069 6385 6385 Codice CAB 4500300 4500301 4500302 4500303 4500304 BVE LSE SKE 6385 6385 6385 4500305 4500306 4500307 BFE SGE EVE HWE SWE PHE CSE MFE MPE PME CAE MOE VSE LLE PCE DSE PWE PSE PVE PKE PGE SSE LVE ONE FNE CME MBE MCE MDE MVE MLE MAE MME MEE MNE MRE MGE 6385 6385 6385 6385 6385 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 6385 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 4500308 4500309 4500310 4500311 4500312 4500313 4500314 4500315 4500316 4500317 4500318 4500319 4500320 4500321 4500322 4500323 4500324 4500325 4500326 4500327 4500328 4500329 4500330 4500331 4500332 4500333 4500334 4500335 4500336 4500337 4500338 4500339 4500340 4500341 4500342 4500343 4500344 Denominazione INASTI - BELGIO C.N.A.V.T.S. FRANCIA D.S.S. - AUSTRALIA B.V.A. - GERMANIA BUNDESKNAPPSCHAFT BUNDESBAHN-VERSICHERUNGSANSTALT GERMANIA L.V.A. - GERMANIA SEEKASSE - GERMANIA BUNDESBAHN VERSICHERUNGSANSTALT GERMANIA S.G.E. - AUSTRIA E.A.V. - LUSSEMBURGO P.V.A. - AUSTRIA S.V.A.B. - AUSTRIA CPDH - BELGIO C.A.N.S.S.L.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA CPDC - BELGIO C.C.M.S.A. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.V. FRANCIA CPDL - BELGIO CPDC - BELGIO D.S.S. - REGNO UNITO P.V.A.A. - AUSTRIA P.V.A.A. - AUSTRIA P.V.A.A. - AUSTRIA P.V.A.A. - AUSTRIA P.V.A.A. - AUSTRIA S.V.A. - AUSTRIA L.V.A. - GERMANIA ONP - BELGIO FNROM - BELGIO C.S.S.T.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA MSE MTE 3069 3069 4500345 4500346 C.R.A.M. FRANCIA C.R.A.M. FRANCIA STATI ESTERI PER I QUALI NON E’ PREVISTO L’ABBINAMENTO DEI PAGAMENTI Codice attuale 51E ABI 6385 CAB denominazione 7700094 GERMANIA ENTI CREDITIZI Codice attuale BBB CCC ABI Sede 1025 3069 8100 4900 DDD QQQ FFF GGG LLL MMM 1030 6320 6160 6225 6085 1020 7500 8100 3000 5400 0700 5500 NNN 1010 5100 Codice CAB denominazione ENTE 01 5511111 Sanpaolo IMI SpA 5511111 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 02 SpA 5511111 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 03 5511111 Banca CRT SpA 04 5511111 Cassa di Risparmio di Firenze 05 5511111 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 07 5511111 Cassa di Risparmio di Asti 08 5511111 Banco di Sicilia SpA 09 06 Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (Sicilcassa) 5511111 Banco di Napoli 10 CONVENZIONI CON BANCHE Codice attuale Z50 F00 L17 H50 G50 P50 E00 ABI 1000 1005 3002 2008 3069 5584 5608 Sede 7000 7000 7000 4903 4903 4903 5200 CAB denominazione 6603203 6603200 6698214 6601725 6601691 6601650 6610191 Banca d’Italia Banca Nazionale del Lavoro Banca di Roma Credito Italiano Banca Commerciale Italiana Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Novara UFFICI PARTICOLARI PER INAIL (ai quali sono localizzate le rendite che vengono inviate al Credito Italiano) Codice attuale IN1 IN2 IN3 ABI 2008 2008 2008 Sede 9993 9993 9993 CAB denominazione 7811111 Rendite in pagamento in posta senza frazionario 7822222 Rendite in pagamento con assegno circolare 7833333 Rendite in pagamento presso banche non convenzionate Allegato 3 Roma, 18 novembre 2002. Prot. n. 22060608 Spett. POSTE ITALIANE Divisione BancoPosta Viale Europa, 175 00144 Roma Allegati 1 Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali. Facendo seguito a quanto anticipato e concordato nel corso delle riunioni svoltesi sull’argomento in oggetto, si formalizzano le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni che saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2003. 1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di residenza. A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Ente pagatore potrà provvedere all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli. La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte degli Enti pagatori consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento. In particolare: con il primo pagamento, sia esso relativo a pensioni di nuova liquidazione sia relativo a pensioni trasferite da altro Ente pagatore, verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di acquisire fin dal primo pagamento la modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza del numero di conto corrente per l’accredito ovvero sportello per la riscossione in contanti); con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore. La gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente stesso. Questo consentirà di assicurare: il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare la richiesta immediatamente; la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello. Come reso noto da codesta Società, i primi cambi di sportello chiesti a partire da gennaio 2003 potranno essere soddisfatti con effetto dalla mensilità di marzo 2003. Successivamente i cambi richiesti entro il giorno 15 di ciascun mese saranno eseguiti per la mensilità successiva. Ovviamente, se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro Ente pagatore dovrà necessariamente continuare a recarsi presso la Sede INPS di competenza. 2. Rendicontazione dei pagamenti Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione, i cui nuovi tracciati sono stati già forniti a parte, dovranno contenere i dati analitici dei pagamenti disposti. In tal modo sarà possibile memorizzare sugli archivi INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di riscossione (in contanti o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi (pensionato o delegato) ha riscosso. Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori. Considerate le obiettive difficoltà manifestate da parte dei rappresentanti di codesta Società ad attuare compiutamente le nuove modalità sopra accennate fin dal 1° gennaio p.v., si è convenuto che la rendicontazione analitica non riporterà per i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 2003 l’informazioni di chi ha riscosso; inoltre, tale rendicontazione sarà fornita per data valuta di pagamento fino a tale data e successivamente per data operazione della scrittura di addebito sull’apposito conto corrente centralizzato n. 17266032. 3. Data di validità del pagamento Al fine di ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti disposti dopo il decesso del pensionato, la data di validità dei pagamenti disposti dal 1° gennaio 2003 viene ridotta da 90 a 60 giorni. Il giorno di scadenza della validità è indicato sui flussi di pagamento trasmessi dall’INPS. Al riguardo, codesta Società ha assicurato il rigoroso rispetto di tale scadenza. La riduzione del termine di validità può contribuire * * * * * Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codesta Società procederà all’adeguamento nei tempi concordati delle procedure utilizzate, finalizzate ad offrire un servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione. Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Antonio Prauscello) Variazione Procedura attuale Riscossione fuori Non ammessa provincia di residenza Apertura nuovi sportelli Ente: comunicazione a Sede bancari e postali provinciale Sede: aggiornamento archivio uffici pagatori Chiusura sportelli Ente: comunicazione a Sede bancari e postali provinciale Sede: comunicazione a DG DG: spostamento pensioni e aggiornamento archivio uffici pagatori Variazione dati Ente: comunicazione a Sede sportelli bancari e provinciale postali Sede: aggiornamento archivio uffici pagatori Nuova liquidazione INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento Trasferimento INPS a Ente: comunicazione pagamento per dati sportello variazione Ente Nuova procedura Ammessa Ente: aggiornamento uffici pagatori Vantaggi Miglior servizio ai pensionati archivio Immediata disponibilità nuovi sportelli Ente: comunicazione a DG DG: spostamento pensioni e aggiornamento archivio uffici pagatori Tempestività variazione Ente: aggiornamento archivio uffici pagatori Tempestività variazione INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento Nessuna variazione Trasferimento pagamento per variazione modalità o sportello (stesso Ente) Comunicazione del pensionato a INPS INPS a Ente: aggiornamento archivi e comunicazione dati dello sportello Comunicazione del pensionato all’Ente pagatore Rendicontazione pagamenti L’Ente rendiconta a INPS solo i pagamenti non effettuati o L’Ente rendiconta a INPS tutti i pagamenti Accredito dal primo pagamento, di solito sinora riscosso in contanti o accreditato in ritardo Ente: eliminazione intervento manuale Variazione effettiva dal primo pagamento successivo Sedi INPS: eliminazione carico di lavoro Completa circolarità del pagamento entro lo stesso Ente Tracciabilità del pagamento (data, modalità, persona che ha Validità del pagamento riaccreditati Pagamenti del mese di decesso: le Sedi INPS richiedono all’Ente la data di riscossione effettiva 90 giorni 60 giorni riscosso) Sedi INPS: eliminazione richiesta cartacea Ente pagatore: eliminazione ricerca e riscontro Riduzione tempi di eliminazione delle pensioni Riduzione numero pagamenti disposti dopo il decesso Riduzione tempi di riaccredito Risparmio di cassa Roma, 18 novembre 2002. Prot. n. 22060607 Agli Istituti di Credito che effettuano il servizio di pagamento delle pensioni Allegati 1 Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali. Facendo seguito a quanto anticipato nella riunione tenutasi presso l’A.B.I. con una rappresentanza di Istituti di Credito e tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione stessa, si formalizzano le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni che saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2003. 1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di residenza. A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Banca potrà provvedere all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli. Rimarranno affidate alla Direzione Generale dell’INPS la gestione degli uffici pagatori per i pagamenti all’estero e le operazioni conseguenti alle operazioni di acquisizione, fusione e cessione sportelli fra Istituti di credito diversi. La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte delle banche consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento. In particolare: con il primo pagamento, sia per le pensioni di nuova liquidazione che per le pensioni trasferite, verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di acquisire fin dal primo pagamento la modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza del numero di conto corrente per l’accredito, sportello per la riscossione in contanti o riscossione con assegno circolare); con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore (Poste Italiane o singolo Istituto di credito). La gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente stesso. Questo consentirà di assicurare: il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare la richiesta immediatamente; la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello della stessa banca. Ovviamente, se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro ente pagatore dovrà necessariamente recarsi presso la Sede INPS di competenza. 2. Rendicontazione dei pagamenti Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione dovranno contenere i dati analitici dei pagamenti disposti dagli Istituti di Credito. In tal modo sarà possibile memorizzare sugli archivi INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di riscossione (in contanti, con assegno circolare o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi (pensionato o delegato) ha riscosso. Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori; Restano invariate le vigenti modalità di regolazione finanziaria e, per quanto ovvio, la necessaria concordanza tra le contabili di addebito ed i flussi di rendicontazione. 3. Data di validità del pagamento Grazie alla circolarità del pagamento, il pensionato può presentarsi a riscuotere presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Ente pagatore. Ciò permette di ridurre da 90 a 60 giorni la data di validità del pagamento. Si tratta del tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento prima di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso. La riduzione di tale termine può contribuire a ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti che vengono disposti dopo il decesso del pensionato. * * * * * Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codeste Banche procederanno ad un pronto adeguamento delle procedure utilizzate, al fine di evitare possibili disfunzioni nella fase d’inizio operativo delle innovazioni proposte, finalizzate invece ad offrire un servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Antonio Prauscello)