LA MANOVRA ESTIVA
Il potenziamento
dell'accertamento
Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010
Il potenziamento dei controlli
Coinvolgimento
dei comuni
Limitazione
all'uso contante
Comunicazioni
all'Agenzia e incrocio dati
INPS
Scambio di informazioni
prima dell'emanazione di
un accertamento fondato
sul redditometro.
Retribuzione del 33% sul
recuperato
Nuova soglia per l'utilizzo
del contante o degli
assegni bancari e postali
Obbligo comunicazione
all'Agenzia per le operazioni
pari o superiori a 3.000,00
euro.
Incrocio dati INPS per
controllare i redditi non
dichiarati
3
La selezione delle imprese "apri e
chiudi"
Art. 23 del D.L. n. 78 del 2010
L'amministrazione finanziaria deve dedicare parte della propria
attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in
considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il
periodo di un anno.
Non vi sono rischi diretti connessi a tale atteggiamento. L'evento “apri e
chiudi”, infatti, sarà solo un elemento di selezione; il periodo considerato è di
un anno dall'avvio dell'attività. Dunque non è effettuato un riferimento ai
periodi d'imposta, ma al decorso di 365 giorni dal momento di apertura; la
norma sembra fare riferimento solo a coloro che svolgono attività d'impresa,
non applicandosi pertanto ai professionisti.
5
I controlli incrociati
Gli uffici dovranno analizzare le motivazioni sottostanti la cessazione dell'attività e
riscontrarne l'attendibilità nonché la correttezza degli adempimenti contabili e
fiscali.
Laddove dovesse risultare evidente che lo scopo è stato fraudolento, saranno
innescate tutte le conseguenze del caso, soprattutto sul fronte dei controlli rivolti a
coloro che hanno avuto contatti con tali aziende.
Le aziende "apri e chiudi" infatti sono solitamente congeniate in maniera tale da
essere “vuote” e riferite a soggetti non aggredibili con gli ordinari poteri della
riscossione.
Inoltre, per le società sia di capitali che di persone, vi è l'ulteriore conseguenza
della cancellazione dal registro imprese, che in forza della sentenza delle SS.UU.
della Corte di Cassazione n. 4062 del 2010 sancisce l'estinzione del soggetto
giuridico.
6
Le fatture fittizie
I controlli incrociati possono portare a contestazioni
avverso i soggetti terzi che hanno utilizzato le fatture delle
imprese "apri e chiudi".
Sentenza della Cassazione n. 19823 del 2009, favorevole al fisco, in presenza di un
accertamento fondato sul mancato rinvenimento, in verifica, di documenti
comprovanti l'avvenuta realizzazione delle opere descritte e dei servizi descritti
nelle fatture, la mancanza delle capacità umane e di struttura per realizzare i servizi
resi, i pagamenti di prestazioni per cassa, anche di ingenti importi, nonché la vaga
descrizione delle operazioni contenute nelle causali.
7
Le fatture fittizie
Sentenza n. 17572 del 2009, favorevole al contribuente, in presenza
di un accertamento derivante da un controllo incrociato ed avente
quale fondamento le dichiarazioni dell'amministratore della società
fornitrice X, il quale avrebbe ammesso l'emissione di fatture false.
La difesa vincente ha dimostrato di contro che: la merce acquistata
dalla società X è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per
diverse ditte, comprovando tutto con il dettaglio del materiale
impiegato; i pagamenti sono avvenuti tramite banca ed a varie
scadenze; nella contabilità della società X è stata rinvenuta una
fattura mai ricevuta e non contabilizzata dalla società accertata,
procedura strana se si intendono utilizzare fatture false.
8
La selezione delle imprese in
perdita per più periodi
Art. 24 del D.L. n. 78 del 2010
La programmazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistematica sulle
imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale in più periodi
d'imposta.
Per i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli
studi di settore o non sono soggetti al tutoraggio da parte
dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di controllo dovrà riguardare
almeno il 20% delle imprese in perdita sistemica.
10
L'origine della norma: l'antieconomicità
Sentenze della Corte di Cassazione
Legittima l'applicazione di una diversa percentuale di ricarico, anche in presenza
di una contabilità regolare, a condizione che le differenze riscontrate non
raggiungano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di attendibilità
la contabilità (sentenza n. 24434 del 2008).
Un'impresa che per più anni di seguito dichiara perdite rilevanti presenta una
condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l'accertamento
induttivo, soprattutto se “insiste” nell'esercizio dell'attività (sentenza n. 24436 del
2008).
ATTENZIONE: NOTA DELL'AGENZIA N. 55440/2008
11
L'origine della norma: l'antieconomicità
In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai
canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun
modo, è legittimo l'accertamento induttivo (sentenza n. 1821 del
2000).
Il
comportamento
assolutamente
antieconomico
dell'imprenditore
legittima
l'accertamento
induttivo
(sentenza n. 11645 del 2001).
Inoltre, sentenze n. 417, 418 e 1915 del 2008
Ancora, sentenza n. 22695 del 9/9/2008
12
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 14375 del 2009
È legittimo il ricorso all'accertamento induttivo quando
l'azienda presenta una sproporzione tra gli acquisti di
merce e le relative quantità vendute.
13
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4170 del 2009
La significativa riduzione della redditività rispetto agli
anni precedenti, benché in presenza di un aumento del
volume d'affari e di un radicale rinnovamento
tecnologico, legittima la rettifica del reddito in quanto
elementi gravi, precisi e concordanti.
14
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 24531 del 2007
Nel caso di notevole aumento di capitale da parte di soci
sostanzialmente nullatenenti, è legittima la presunzione
dell'occultamento di redditi societari tramutati in aumento
di capitale.
15
La giurisprudenza
Sentenze della Corte di Cassazione n. 4554 e n. 12247 del 2010
Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la
valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel
bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime,
anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle
scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti
nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità
di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto
dell'impresa.
16
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 11154 del 2010
L'accertamento induttivo emanato dall‘amministrazione
finanziaria è valido in quanto l'art. 39, comma 1, lett. d),
del D.P.R. n. 600 del 1973, consente lo stesso pur in
presenza di scritture formalmente corrette, qualora la
contabilità possa essere considerata complessivamente
inattendibile. Inattendibilità che può sussistere
quando non si rispettano regole fondamentali di
ragionevolezza, a causa, ad esempio, di un
comportamento manifestamente e inspiegabilmente
antieconomico.
17
Le caratteristiche della norma
Come per le imprese "apri e chiudi" non dovrebbe applicarsi
al mondo professionale
Rappresenta solo un criterio di costruzione di una lista selettiva, ma non implica
un accertamento automatico, tanto meno la contestazione di antieconomicità.
Non ha rilevanza la perdita civilistica, ben potendosi registrare casi in cui
l'impresa sia in perdita ma in funzione delle variazioni in aumento in sede di
dichiarazione si determina un reddito d'impresa.
Non è chiaro se gli esercizi in perdita fiscale debbano essere consecutivi o meno
ai fini dell'individuazione dei soggetti a rischio.
18
Le conseguenze in termini di accertamento
Periodo di
osservazione
Doppio
accertamento
Irrogazione della
sanzione
Limitato alle annualità
accertabili in forza
dell'art. 43 del D.P.R. n.
600 del 1973.
In primo luogo la
contestazione della perdita. In
secondo luogo la
contestazione delle maggiori
imposte relativamente alle
annualità di utilizzo indebito
della perdita non più esistente.
La sanzione per infedele
dichiarazione non potrà che
essere comminata negli
esercizi successivi in cui le
perdite sono state utilizzate a
riduzione degli imponibili
fiscali.
19
Le deroghe
Perdita determinata dai compensi spettanti ai soci e
amministratori
Esclusione solo dalla lista selettiva, non
dall'accertamento
Problema di coordinamento con:
• ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 2010, secondo cui sono indeducibili i
compensi erogati agli amministratori delle società di capitali;
• sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 21933 del 29 agosto 2008, secondo cui
affinché si possa configurare la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori è
necessaria la delibera di determinazione del compenso.
20
L'ordinanza n. 18702 del 2010
La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali
non è mai stata negata in passato né dall'amministrazione finanziaria né dalla
dottrina e dalla giurisprudenza.
La pronuncia in esame si riferisce alla normativa vigente ante riforma fiscale
introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003.
Art. 95, comma 5, del Tuir
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1
[società di capitali ed enti commerciali] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori,
sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
21
La norma previgente
Fino all'entrata di vigore della riforma fiscale, ossia al periodo d'imposta in corso al
31.12.2003, le norme che disciplinavano il trattamento fiscale dei compensi
spettanti all'imprenditore nonché agli amministratori di società erano contenute
negli artt. 62, commi 2 e 3, e 95, del Tuir.
Art. 62, commi 2 e 3, del Tuir
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta
dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili
al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa … .
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di
partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
22
La norma previgente
Nelle società di capitali la deducibilità dei compensi degli amministratori non
era sancita esplicitamente ma si desumeva dal rinvio, operato dall'art. 95, del
Tuir, alle disposizioni previste per le società di persone dal citato art. 62.
Art. 95 del Tuir
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo
dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato
secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive
disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma primo. La
disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli
utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
23
L'ordinanza n. 18702 del 2010
"l'art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro
prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di
quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non
essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà
imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento
all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della
subordinazione".
"appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n.
24188], si trattasse del compenso all'amministratore unico e non (come nella
specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei
due casi la problematica di fondo".
24
L'ordinanza n. 18702 del 2010
Il richiamo alla sentenza n. 24188 del 2006 non appare appropriato. Infatti, tale
pronuncia non ha introdotto un principio generale di indeducibilità, bensì si riferiva alla
diversa fattispecie dell'amministratore unico, per il quale è stata affermata
l'incompatibilità con la posizione di lavoratore dipendente della medesima
società.
L‘amministrazione finanziaria non ha mai messo in discussione la deducibilità, nel
periodo d'imposta di pagamento (principio di cassa), dei compensi spettanti agli
amministratori di società di capitali, come si evince anche dalle istruzioni al modello
Unico dei periodi ante-riforma.
Sul piano accertativo, è difficile un'applicazione concreta, considerato che per i periodi
d'imposta fino al 2003 i termini per l'accertamento risultano già scaduti (tranne nel caso
di reati tributari), mentre dal 2004 la normativa fiscale contenuta nell'art. 95 del Tuir
risulta chiara e sancisce esplicitamente la deducibilità dei compensi in esame.
25
Osservazioni sulle perdite sistemiche
Se dalla perdita in dichiarazione si scomputano i compensi erogati agli amministratori
giungendo ad un reddito la norma non trova applicazione e dunque le imprese
considerate non rientrano nella lista selettiva.
Deve essere chiarito se sarà fatto riferimento ai soli compensi lordi (tesi
preferibile vista la relazione di accompagnamento) oppure si prenderanno in
considerazione anche gli oneri connessi, come i contributi previdenziali.
I compensi rilevanti sono quelli erogati nel periodo d'imposta e non quelli di
competenza, atteso il disposto dell'art.95, comma 3, del Tuir.
I compensi esclusi sono solo quelli destinati agli amministratori e ai soci, ritenendosi
necessario per i primi anche la presenza del secondo requisito, ossia l'essere socio. È da
valutare, inoltre, la posizione degli associati in partecipazione.
26
Le deroghe
Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente
liberati per l'importo delle perdite fiscali
Esclusione solo dalla lista selettiva, non
dall'accertamento
In termini pratici, a fronte di una perdita emersa nel modello Unico 2010 per
l'anno 2009, entro lo stesso 2010 dovrebbe provvedersi al ripianamento.
Il legislatore intende “premiare” i soggetti che pur in presenza di scarsi risultati
reddituali continuano a “credere” nell'iniziativa imprenditoriale, dando
indirettamente una garanzia di serietà dell'attività svolta e di assenza di intenti
evasivi.
27
Le criticità
Il richiamo alla “perdita fiscale” anche quale parametro di riferimento per
il ripianamento della perdita potrebbe condurre a disallineamenti tra la
situazione civilistica e quella fiscale.
Infatti, in presenza di una perdita in bilancio pari a 1.000 che in
dichiarazione, in forza delle variazioni in aumento, diventa di 800, stante al
tenore letterale della disposizione sarebbe sufficiente un ripianamento pari
a 800 per evitare la selezione.
Laddove i soci dovessero ripianare la perdita di 1.000, è da comprendere il
“destino” dei 200 in più ripianati, ossia se possano diventare o meno una
sorta di “bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere
implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma.
28
Le criticità
Sempre in base alla lettera dell'art. 24, l'aumento di capitale
dovrebbe avvenire nello stesso periodo d'imposta in cui è
dichiarata la perdita fiscale.
È da comprendere se un eventuale ripianamento complessivo
per le perdite di più periodi precedenti (si pensi ad un
ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011)
possa condurre, sostanzialmente, al medesimo risultato, atteso
che comunque si sarebbe in presenza di una manifestazione
chiara di volontà nella continuazione dell'attività.
29
Le criticità
L'aumento di capitale non solo deve essere deliberato, ma anche
sottoscritto.
È da comprendere se è necessario il materiale versamento degli importi,
sulla falsariga di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del
bonus capitalizzazione con la circolare n. 53 del 2009.
Peraltro, sempre considerando la citata circolare n. 53 del 2009,
potrebbero essere considerati “utili alla causa” anche altre forme di
incremento del patrimonio netto, quali versamenti soci a fondo perduto o
per futuri aumenti di capitale o ancora la rinunzia ai finanziamenti,
rimanendo invece esclusi gli aumenti gratuiti, cioè quelli effettuati
utilizzando riserve già esistenti.
30
L'accertamento esecutivo
L'accertamento esecutivo
I futuri avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni, emessi a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativamente ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere,
entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi ivi indicati, o in ipotesi di tempestivo
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'art. 15 del
D.P.R. n. 602 del 1973.
32
L'accertamento esecutivo
In termini pratici, gli atti diventeranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla
notifica.
Inoltre, tali atti dovranno contenere l'avvertimento che trascorsi 30 giorni
dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste, in
deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in
carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata (con
procedura che sarà individuata da un futuro provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il ragioniere generale dello
Stato).
33
Cosa cambia
Esecutività
Esecuzione forzata
Periodi interessati
Avviso esecutivo decorso il
termine per effettuare
ricorso. Deve tenersi conto
dell'istanza di accertamento
con adesione e
dell'interruzione estiva.
Esperibile dall'agente della
riscossione decorsi 30 giorni
dal termine di presentazione
del ricorso.
Accertamenti emanati dal 1°
luglio 2011 e riferiti a:
- anno 2007 (anno solare);
- periodo in corso al 31
dicembre 2007 (periodo c.d.
a cavallo);
- periodi successivi.
34
Atti che contengono l'intimazione ad adempiere
Atti la cui notifica può avvenire anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento e il cui pagamento deve avvenire entro il termine
di 60 giorni dalla notifica
Iscrizione a ruolo delle somme
a carico del contribuente e del
garante nel caso di mancato
pagamento anche di una sola
delle rate previste in caso di
accertamento con adesione.
Pagamenti dei tributi in
pendenza del processo
(articolo 68 del D.Lgs. n. 546
del 1992).
Esecuzione delle sanzioni
nell'evenienza di ricorso in
commissione tributarie (art.
19 del D.Lgs. n. 472 del
1997).
35
La riscossione durante le fasi del ricorso
36
Il fondato pericolo per la riscossione
Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti (almeno in tal
senso si esprime la relazione di accompagnamento), può avvenire
l'affidamento all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata a
tutela integrale delle somme dovute, ossia l'ammontare massimo
delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi.
Si ritiene che le condizioni di “fondato pericolo della riscossione” dovranno essere
adeguatamente motivate, al fine di consentire al contribuente non solo la comprensione ma
anche l'eventuale azione difensiva.
Probabilmente, le motivazioni del predetto “fondato pericolo per la riscossione” saranno
analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 4 del 2010, ossia il comprovato fumus boni
juris dell'operato dell'Ufficio e l'esistenza di comportamenti o di situazioni contabili (quali
lo stato di insolvenza o di indebitamento) che rappresentano chiari esempi di periculum in
mora.
37
Il comportamento dell'agente della riscossione
Sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, sarà possibile procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le
facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a
mezzo ruolo.
Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, che
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo “risultante dal ruolo entro cinque
giorni”.
L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a
pena di decadenza entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo.
38
Gli importi dovuti
A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
proposizione del ricorso, le somme richieste con i titoli esecutivi sono
maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del
D.P.R. n. 602 del 1973.
Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica
degli atti stessi.
All'agente della riscossione spettano inoltre:
- l'aggio intero a carico del debitore;
- il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
39
Le tutele
È concedibile la dilazione di pagamento al contribuente da parte dell'agente della
riscossione ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in caso di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà. Tale dilazione può essere accordata solo dopo l'affidamento del
carico all'agente della riscossione.
In caso di presentazione del ricorso da parte del contribuente, la riscossione non è
sospesa ma comunque l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha facoltà di disporre la
sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato e
notificato sia all'agente che al contribuente. Tale provvedimento può comunque essere
revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la riscossione (art. 39 del D.P.R.
n. 602 del 1973).
Il contribuente può sempre richiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n.
546 del 1992.
40
Il potenziamento della riscossione
L'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010
A decorrere dal prossimo 1° gennaio è vietata la compensazione dei
crediti erariali mediante il modello F24, fino a concorrenza dell'importo
dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di
versamento.
Nello specifico, la sanzione è irrogata in misura pari a:
- massimo il 50% dell'importo iscritto a ruolo a titolo definitivo e
scaduto;
- in ogni caso entro il limite superiore del 50% dell'importo
compensato.
42
Esempio di applicazione
Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00
euro
Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro.
La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a
concorrenza del 50% dell'importo compensato.
Ipotesi A:
Credito IVA pari a 18.000,00 euro.
Compensazione di IRAP per 6.000,00 euro.
In tal caso, la sanzione dovrà fermarsi a 3.000,00 euro (inferiore a 4.000,00 euro), ossia il
50% dell'importo indebitamente compensato.
43
Esempio di applicazione
Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00
euro
Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro.
La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a
concorrenza del 50% dell'importo compensato.
Ipotesi B:
Credito IVA pari a 18.000,00 euro.
Compensazione di IRAP per 10.000,00 euro.
In tal caso, la sanzione sarà pari a 4.000,00 euro, essendo tale importo inferiore alla metà
dell'importo indebitamente compensato.
44
Osservazioni
Non sono “bloccati” i crediti diversi da quelli erariali, come ad esempio i
crediti previdenziali.
L'esistenza del visto di conformità per i crediti IVA non impedisce
l'applicazione della disposizione.
La limitazione dovrebbe operare soltanto sulle compensazioni c.d.
“orizzontali” e non su quelle “verticali”.
Non sorgono impedimenti alla compensazione in presenza di importi iscritti
a ruolo ma non definitivi e scaduti.
45
Osservazioni
Se sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o
amministrativa la sanzione non può essere irrogata.
È ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che saranno stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante un apposito
decreto.
Da definire:
- Il monitoraggio dei crediti definitivi e scaduti;
- se è possibile compensare “entro la soglia” di 1.500,00 euro;
- se per la compensazione dei crediti definitivi e scaduti sono
utilizzabili solo i crediti erariali.
46
Altre disposizioni
È previsto che l'art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973,
disciplinante la compensazione volontaria dei crediti
d'imposta, troverà applicazione dal prossimo 1°
gennaio 2011 solo per i ruoli d'importo inferiore o pari
a 1.500,00 euro.
47
Altre disposizioni
È aggiunto il nuovo art. 28-quater all'interno del D.P.R. n. 602
del 1973, in base al quale sempre a partire dal prossimo 1°
gennaio i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione
di forniture e appalti, possono essere compensati con le
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, il creditore dovrà acquisire, in forza di un futuro
decreto attuativo, la certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis,
del D.L. n. 185 del 2008, riferita alla cessione pro-soluto a
banche e intermediari finanziari dei crediti vantati verso la p.a..
48
La ritenuta del 10% sui bonifici
bancari per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio
La ritenuta del 10%
A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste
Italiane, in occasione dell'accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la
detrazione d'imposta, devono operare una ritenuta del
10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta
dai destinatari dei bonifici.
50
La ritenuta del 10%
Il Provvedimento del 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate ha
stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i
bonifici relativi:
• alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione
IRPEF del 36%, attualmente prevista fino a tutto il 2012);
• alle spese per gli interventi di risparmio energetico per le
quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%,
attualmente prevista fino a tutto il 2010.
51
La ritenuta del 10%
Le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio
edilizio o finalizzati al risparmio energetico a fronte della loro
fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta
d'acconto del 10% operata dall'istituto di credito.
La ritenuta verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e
scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle
imposte dovute.
Tale facoltà, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita
anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di
determinazione delle imposte, come quello dei c.d. “minimi”, nel qual
caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva
dovuta.
52
Le modalità applicative
L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover considerare “a forfait” un
ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%.
In termini pratici, un pagamento di 1.000,00 euro relativo ad una fattura di
909,09 euro di imponibile e di 90,91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque
considerato dall'istituto di credito come se “contenente” una IVA del 20% e
dunque la ritenuta del 10% sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di
833,33 euro.
Inoltre, se il corrispettivo relativo agli interventi agevolati è già assoggettato
ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini, al fine di evitare
l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto va operata la sola ritenuta del
10%.
53
L'interpretazione autentica per i
contributi degli amministratori
delle S.r.l. del settore commercio
I contributi degli amministratori
È effettuata una interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208,
della legge n. 662 del 1996, in materia di contributi previdenziali
a carico dei soci di S.r.l. operanti nel settore del commercio,
che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa
e che percepiscono un compenso per l'attività di amministratore.
In particolare, è chiarito che tale comma non trova applicazione
in presenza di una gestione separata, con la conseguenza che gli
obblighi di iscrizione alla IVS commercianti e a quella del lavoro
autonomo possono coesistere.
55
Le norme di riferimento
• Art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha esteso
l'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti
attività commerciali anche al socio di società a responsabilità
limitata, del settore del commercio, che partecipa al lavoro
aziendale in modo abituale e prevalente. In particolare, ai fini
contributivi il reddito di riferimento è quello corrispondente
alla quota di partecipazione al reddito d'impresa, ancorché non
distribuito, con il rispetto dei minimali annui.
56
Le norme di riferimento
• Art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, che nell'istituire la
gestione separata del lavoro autonomo ha stabilito che sono
tenuti a detta iscrizione anche i soggetti che esercitano attività
di lavoro autonomo e i titolari di rapporti di lavoro coordinati e
continuativi.
• Il comma 208 dell'art. 1 della medesima legge n. 662 del 1996,
oggetto dell'interpretazione autentica, in base al quale in
presenza di diverse attività l'iscrizione deve avvenire in
relazione a quella prevalente.
57
La posizione dell'INPS
La circolare n. 25 del 1997 dell'INPS ha precisato che il socio
lavoratore di una S.r.l., che ricopra anche la qualifica di
amministratore, è obbligato alla duplice assicurazione. Ciò in
quanto la necessità di individuare l'attività prevalente, come
previsto dal comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996,
sarebbe da ricollegare solo allo svolgimento delle attività dei
commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, aventi
corrispondenti gestioni INPS, ma non alle casistiche in cui vi
sono anche gli estremi di iscrizione alla gestione separata.
58
La posizione dell'INPS
Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 14905/99,
sull'assunto, appunto, che non sussistono motivi ostativi di legge
riguardo alla doppia iscrizione previdenziale alla gestione
speciale degli esercenti attività commerciale e alla gestione
separata.
L'obbligazione contributiva deve essere riferita ai compensi
percepiti nelle rispettive attività e nel rispetto delle relative
aliquote.
59
La sentenza SS.UU. n. 3240 del 2 febbraio 2010
Se dei soggetti esercitano “contemporaneamente, anche in un'unica
impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di
assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono
iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano
personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”, spettando
all'INPS la decisione “sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente
all'attività prevalente”.
60
La sentenza SS.UU. n. 3240 del 2 febbraio 2010
Inoltre, la base imponibile per la contribuzione è da identificarsi,
a parere dei giudici, esclusivamente nel reddito prodotto con
l'attività individuata per l'iscrizione.
In termini pratici, se il reddito dell'attività prevalente (ad esempio
il lavoro prestato nella società, gestione commercianti) è pari a
30.000,00 euro e quello dell'attività secondaria (amministratore,
gestione separata) è pari a 18.000,00 euro, i contributi dovuti
sono solo quelli ricollegati alla gestione commercianti ed in
riferimento all'imponibile di 30.000,00 euro.
61
La norma di interpretazione autentica
La norma di interpretazione autentica sancisce che il comma 208
dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 si interpreta nel senso che le
attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento alla
forma previdenziale riferita all'attività prevalente, “sono quelle esercitate in
forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”.
Solo relativamente a tali attività, dunque, l'INPS avrà l'onere di
individuare l'attività prevalente nel caso di eventuale contemporaneo
esercizio.
Sono invece esclusi dall'applicazione del richiamato comma 208 tutte
le prestazioni lavorative che richiedono l'obbligo di iscrizione alla
gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
62
La norma di interpretazione autentica
Trattandosi di interpretazione autentica la stessa ha valenza
retroattiva, venendo meno i presupposti per contrastare la doppia
iscrizione nonché per richiedere all'INPS eventuali rimborsi.
Il socio amministratore di una S.r.l. che presta attività lavorativa
commerciale abituale e prevalente, oltre a doversi iscrivere alla gestione
commercianti, deve anche iscriversi alla gestione separata per l'attività
di amministratore e le diverse contribuzioni saranno stabilite in
riferimento ai rispettivi redditi percepiti.
Soltanto se il socio amministratore non svolge attività commerciale
abituale e prevalente sarà possibile procedere alla esclusiva iscrizione
alla gestione separata, non ricorrendo i presupposti per l'iscrizione alla
gestione commercianti.
63
L'evoluzione degli studi di settore
La giurisprudenza recente
La tesi delle SS.UU. è stata ripetutamente confermata nel
corso del 2010 dalle sentenze della Corte di Cassazione
n. 12235, n. 12258 e n. 14175, secondo cui spetta
sempre
all'ufficio
l'onere
di
dimostrare
l'applicazione dello studio al caso concreto e di
motivare adeguatamente in ordine alle deduzioni
difensive del contribuente.
65
La necessità del contraddittorio
 Si segnalano le ordinanze della Corte di Cassazione n. 15905 e
n. 15909 del 2010 secondo cui è legittimo l'avviso di
accertamento nei confronti del soggetto che non risponde
all'invito al contraddittorio e non fornisce spiegazioni.
 Nulla vieta al contribuente di difendersi in sede
contenziosa ma la mancata partecipazione al
contraddittorio consente all'ufficio di emanare
l'accertamento e al giudice di valutare secondo il
principio del libero convincimento, anche giudicando
negativamente l'inerzia del contribuente.
66
Il nuovo redditometro
Le novità del redditometro
IL SISTEMA
Il sintetico “puro” (ex art. 38, comma 4, primo periodo del D.P.R. n.
600 del 1973)
“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del
contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del
periodo d'imposta”.
68
Le novità del redditometro
IL SISTEMA
Il sintetico “puro”
Vecchia versione:
“in base ad elementi e circostanze di fatto certi”
Il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni.
Nuova versione:
“sulla base delle spese di qualsiasi genere”
Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla
base di come è stata spesa la ricchezza.
ANCHE E SOPRATTUTTO IN UNA PROSPETTAZIONE DIFENSIVA
DIVIENE FONDAMENTALE CIRCOSCRIVERE IL CONCETTO DI
“SPESA”.
69
Le novità del redditometro
IL SISTEMA
Il redditometro
“La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicità biennale” .
70
Le novità del redditometro
GLI ELEMENTI SOSTANZIALI
 Si fonderà sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva.
 Le spese “effettive”, quindi, non sono necessariamente (esclusivamente)
influenti.
Considerazioni pratiche
 Si va verso un sostanziale percorso di utilizzo del redditometro come “studi di
settore” per i privati persone fisiche.
 Rileveranno degli specifici indici di maggiorazione.
 La vera differenza (rispetto alla versione attuale) starà nel “paniere” degli
elementi che faranno il nuovo “redditometro”.
71
Le novità del redditometro
GLI ELEMENTI SOSTANZIALI
La stima poggerà su una differenziazione sulla base dell'analisi di campioni significativi di
contribuenti classificati in funzione:
 della composizione del nucleo familiare;
 dell'area territoriale di appartenenza.
ANTICIPAZIONI
• coefficienti in base ai beni indice;
• coefficienti in base al tenore di vita del luogo di residenza;
• coefficienti in base al nucleo familiare;
• entro breve: prototipo 833.000 contribuenti divisi in 540.000 nuclei familiari;
• composizione: 100 voci divise per categorie
ASPETTO CRITICO
Nucleo familiare come “soggetto” da accertare ma non come “soggetto” fiscalmente
tassabile. Apertura per una prossima riforma del sistema?
72
Le novità del redditometro
ABITAZIONI
Case di proprietà
MEZZI DI TRASPORTO
TEMPO LIBERO
ALTRE VOCI
Auto di lusso
Centri
ippici
Assicurazioni
Barche
Mutui
Spese per l'affitto
Auto
Moto
Aerei
Bolletta
dell'energia
elettrica
Centri
Benessere
Camper
Case
d'asta
Circoli
esclusivi
Minicar
Bolletta del gas
Leasing /
Noleggio Auto
Viaggi
turistici
Movimenti di
capitale
Scuole private
Contributi
previdenziali
lavoratori
domestici
Altre
informazioni in
anagrafe tributaria
73
Il presupposto
Per il nuovo redditometro basta la non congruità nel singolo anno e lo
scostamento del 20% tra reddito accertato e quello dichiarato.
“La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Nel redditometro di “prima generazione”: scostamento del 25% (si abbassa la
soglia quindi strumento più pericoloso).
Nel redditometro di “prima generazione” permane la regola del “doppio
scostamento” con l'ulteriore questione se gli anni debbano essere consecutivi o
meno ed ulteriormente anche accertabili o meno.
74
Il merito applicativo
Norma che appare meglio strutturata
Redditometro di prima generazione: “reddito complessivo netto”
Redditometro di seconda generazione: “reddito complessivo”
Il riferimento, quindi, da assumere è sempre il reddito “lordo”, sia
accertabile, sia dichiarato. Risolti i problemi che derivano dal confronto
fra dati non omogenei.
75
Il merito applicativo
Dal reddito determinato sinteticamente si deducono gli oneri
deducibili. La norma prevede che dall'imposta verranno scomputate
anche le detrazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente.
“Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le
detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”.
76
La prova contraria
Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state
sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti.
“ … salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da
quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile”.
Sembra permanga la regola di un accertamento basato su di una
“presunzione legale relativa” anche se qualche dubbio esiste.
77
Il contraddittorio
Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie
e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento.
“L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha
l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e,
successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.
78
Il contraddittorio
Momenti che dovrebbero essere distinti:
1) Invito – questionario;
2) Invito al contraddittorio;
3) Eventuale accertamento.
79
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20588 del 2005
L'accertamento del reddito con metodo sintetico non
impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea
documentazione, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte
da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a
titolo di imposta … e, più in generale, che il reddito
presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
In linea, sentenze n. 11389 e n. 16472 del 2008 e n. 3316
del 2009 della Corte di Cassazione.
80
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12187 del 2009
Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli
specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti
dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità
presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro
disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,
quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o
perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il
possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il
reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
81
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 16348 del 2008
L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha
attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune
procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede
giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso
tributario, ostacolo invalicabile.
Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n.
703 del 2007 e da ultimo ordinanza n. 149 del
2010 e sentenza n. 6755 del 2010
82
La giurisprudenza
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19637 del 2010
“In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della
determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione
dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto
pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di
pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire
elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base
all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad
applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto,
restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in
ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa
meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura
simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”.
83
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 17200 del 2009
Il possesso di una sola vettura di lusso non autorizza
al redditometro automatico se il contribuente
dimostra le modalità d'acquisto e la capacità
gestionale.
84
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6753 del 2010
“In tema di accertamento sintetico delle imposte sui
redditi, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, la prestazione di fideiussioni
non fa presumere il possesso della disponibilità
economica corrispondente a quanto garantito”.
85
La giurisprudenza
Sentenza della Corte di Cassazione n. 13666 del 2009
La presunzione accertativa (in materia di indagini
finanziarie) non può essere vinta dalla presentazione di
biglietti vincenti della lotteria, soprattutto se si tratta di
incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti
attraverso la semplice presentazione della giocata.
86
La possibile difesa
Risparmio accumulato nel tempo (relazione SECIT del 31 ottobre
1993 e circolare 12 del 2010).
Utilizzo degli importi derivanti da sanatorie fiscali, debitamente
tracciati (circolare n. 27 del 1981; in riferimento all'attuale
periodo, utilizzabilità degli importi scudati).
Ricostruzione nel merito sulla base di disponibilità sufficienti a
gestire i beni e servizi “indice”, oltre alle normali occorrenze
secondo un criterio di ragionevolezza.
87
La possibile difesa
Giustificazioni




Redditi esenti
Redditi assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta;
Redditi forfetari (es. redditi di
attività agricola)
Somme riscosse a titolo di
disinvestimenti patrimoniali
Giustificazioni



Utilizzo di finanziamenti
Utilizzo di somme di denaro
derivanti da eredità, donazioni,
vincite, ecc.;
Utilizzo di somme riscosse, fuori
dall'esercizio d'impresa, a titolo di
risarcimento patrimoniale
88
L'applicabilità
Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative
al 2009 (Unico 2010)
"con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione
non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto … ."
Questioni aperte:
 norma procedurale o sostanziale?
 può essere fruita in una prospettiva “difensiva” per gli accertamenti
per gli anni pregressi?
89
La comunicazione telematica delle
operazioni con i soggetti aventi
sede in paesi a fiscalità privilegiata
La finalità
Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma:
dei c.d.“caroselli”:
(operazioni nelle quali il fornitore della merce
non esiste, si riceve la merce, la si vende, non
si versa l'IVA e si consente la detrazione ad un
acquirente compiacente)
delle c.d.“cartiere”:
(società che emettono fatture a fronte di
operazioni inesistenti)
La norma introduce in capo agli operatori soggetti passivi IVA un NUOVO
OBBLIGO
LA
COMUNICAZIONE
TELEMATICA
DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI
AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO
IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA
91
I riferimenti normativi

Art. 1, commi 1-3, del D.L. 25.03.2010, n. 40 convertito dalla L. 22.05.2010, n.
73 (G.U. 25.05.2010, n. 120)

Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. 16.04.2010, n. 88)

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.05.2010

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.2010 -Specifiche tecniche
per la trasmissione telematica (sul sito dell'Agenzia risultano aggiornate in data
06.08.2010)
Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. 04.08.2010, n. 180) - Modifiche agli
elenchi "black list"
Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. 17.08.2010, n. 191 - Introduzione di
esclusioni e di estensioni alla disciplina e previsione del differimento del 1°
invio


92
Le operazioni interessate
Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda:
Operazioni
attive
Operazioni
passive
Cessioni di beni
Prestazioni di servizi resi
Acquisti di beni
Prestazioni di servizi ricevute
effettuate da o nei confronti di operatori
economici con sede/residenza/domicilio in
paesi a fiscalità privilegiata
93
I soggetti interessati
“sono obbligati alla presentazione della
comunicazione tutti i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai
fini IVA nel territorio dello Stato.”
DA ISTRUZIONI
DEL MODELLO
94
I soggetti interessati
OVVERO
I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita IVA ai
sensi dell'art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti
soggetti IVA) e dell'art. 5 (persone fisiche o associazioni che
esercitano arti o professioni) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972,
limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai
soggetti residenti.
I soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di
una posizione IVA in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la
identificazione diretta.
95
I soggetti interessati
DAL 01.07.2010
Sono escluse le attività che generano operazioni
esenti se c'è dispensa da art. 36-bis. Resta obbligo
per le operazioni imponibili.
Tutti i soggetti passivi IVA che abbiano effettuato operazioni nei confronti di:
OPERATORI
ECONOMICI
Individuati con:
• Decreto del 04/05/1999
• Decreto del 21/11/2001
• Decreto 27/07/2010 con regole
con sede/residenza/domicilio negli Stati o territori
del D.M. 05/08/2010
a regime fiscale privilegiato
96
Il D.M. 4 maggio 1999
Presunzione residenza PF
ELENCAZIONE
PARADISO ASSOLUTO
97
Il D.M. 21 novembre 2001
PARADISI FISCALI PER
REGIME CFC
ART. 1
PARADISI ASSOLUTI
ART. 2
PARADISI ASSOLUTI MA
CON ESCLUSIONE DI
ALCUNI SOGGETTI
ART. 3
PARADISI RELATIVI
SOLO PER ALCUNI
SOGGETTI
98
Il D.M. 23 gennaio 2002
Art. 110 del Tuir
Paesi extra UE
Disapplicazione con dimostrazione delle due esimenti:
1. svolgimento di attività commerciale effettiva;
2. interesse economico e concreta esecuzione.
99
Il D.M. 23 gennaio 2002
Art. 110 del Tuir
Obbligo di indicazione nel modello Unico, ma
l'omissione non comporta indeducibilità bensì
sanzione del 10% dell'importo non indicato con
minimo 500,00 euro e max 50.000,00 euro.
100
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del
2009
Art. 110 del Tuir
1) Se si provano le esimenti la deducibilità dei costi è sempre
ammessa, se manca l'indicazione nel modello Unico è possibile
eseguire il ravvedimento (entro un anno 25,00 euro; entro il
termine di prescrizione 258,00 euro).
2) Se già avviato il controllo, il costo è deducibile, ma si applica
la sanzione del 10%.
3) Se già avviato il controllo e non è possibile provare esimenti,
si applica la sanzione per infedele dichiarazione oltre alla
sanzione del 10%.
101
Le operazioni da indicare nel modello
“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (…) e al D.M. 21/11/2001
(…)” .
(art. 1 del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010)
“nel modello di
comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette
a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto”.
È
stato
susseguentemente
aggiunto:
(art. 4, comma 2, del D.M. 30/03/2010)
102
Le operazioni da indicare nel modello
Sono comprese le prestazioni
non territoriali ma solo dal
01.09.2010
103
Le operazioni da indicare nel modello
Note di variazione relative alle
stesse operazioni oggetto della
comunicazione
Le operazioni vanno indicate al netto delle
relative variazioni
(a seconda del trattamento imponibile, non
imponibile, esenti o non soggette ad IVA, tanto
per le operazioni attive, quanto per quelle passive
e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e
servizi).
Note di variazione relative alle
stesse operazioni oggetto della
comunicazione
Sono previsti appositi righi che accolgono
l'importo complessivo con la sola distinzione fra
beni e servizi (tanto per le operazioni attive
quanto per quelle passive)
Note di variazioni relative ad
annualità precedenti
Come sopra
104
I termini
La comunicazione va presentata entro l'ultimo giorno del mese
successivo al periodo di riferimento:
con periodicità
TRIMESTRALE
Per i soggetti che hanno realizzato
nei quattro trimestri precedenti e per
ciascuna categoria di operazioni un
ammontare totale trimestrale
NON SUPERIORE A 50.000,00
euro
con periodicità
MENSILE
1^ scadenza
02/11/2010
In tutti gli altri casi
(ad esempio superamento della
soglia 50.000,00 per gli acquisti)
105
Il calcolo della periodicità
Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri
trasmettono la
comunicazione
trimestralmente
sempre che si trovino nella condizione di non avere superato le soglie
nei trimestri già trascorsi
(art. 2, comma 2)
106
La variazione della periodicità
Coloro che sono tenuti alla
presentazione della
comunicazione con
periodicità trimestrale
POSSONO
scegliere la periodicità
mensile per l'intero
anno solare
(art. 2)
È necessario che nel modello relativo alla prima
comunicazione mensile dell'anno venga barrata la casella
“variazione di periodicità”
107
La variazione della periodicità
Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che
nel corso di un trimestre superano la soglia, devono:
1
trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese
successivo in cui tale soglia è superata
2
indicare la periodicità “mese” nel rigo “periodo di riferimento” nel
frontespizio del modello
3
barrare l'apposita casella “variazione di periodicità” nel frontespizio del
modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle
comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento
della facoltà di comunicazione trimestrale
108
Il modello
Richiede:
È prevista la possibilità di
presentare:
il periodo di riferimento
(mensile o trimestrale)
Frontespizio
i dati identificativi e firma
del contribuente
eventuale impegno alla
trasmissione telematica da
parte dell'intermediario
comunicazione correttiva nei
termini
comunicazione integrativa
(entro l'ultimo giorno del
mese successivo alla
scadenza)
109
Esempio
10.000
2.000
110
La cedolare secca e l'imposta
municipale
La cedolare secca sugli affitti
1
Regime facoltativo
Art. 2 Schema di decreto legislativo del 4 agosto 2010:
“In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la determinazione del reddito fondiario, il
proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate
può optare per il seguente regime.”
È una facoltà del "proprietario" e la scelta dovrebbe
riguardare il singolo contratto.
112
La cedolare secca sugli affitti
2
Ambito oggettivo
Il regime facoltativo è applicabile solo alle locazioni di immobili
ad uso abitativo e loro pertinenze (locate congiuntamente).
Applicabile anche ai contratti per cui non vige un obbligo di
registrazione (locazioni inferiore ai 30 giorni).
113
La cedolare secca sugli affitti
3
Ambito soggettivo
Il regime facoltativo non è applicabile in regime d'impresa o di
arti e professioni e nemmeno nel caso di locazioni poste in
essere da enti non commerciali
Privato vs Privato
SI
Impresa vs Privato
NO
Privato vs Impresa
NO
114
La cedolare secca sugli affitti
4
Imposte sostituite
La cedolare secca sostituisce l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali, nonché l'imposta di bollo sul
contratto di locazione.
Sostituzione dell'imposta di registro:
- dal 2011 per i canoni convenzionati nei comuni ad alta
intensità abitativa;
- dal 2014 negli altri casi.
115
La cedolare secca sugli affitti
5
Misura della cedolare
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un'aliquota del 20%.
Calcoli di convenienza:
• Primo scaglione IRPEF
• Presenza di oneri e detrazioni
116
La cedolare secca sugli affitti
6
Versamenti
La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il
versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
- acconto 2011 nella misura dell'85%
- acconto 2012 nella misura del 90%
117
La cedolare secca sugli affitti
7
Obblighi
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Obbligo di registrazione del contratto.
Viene meno l'obbligo di comunicazione all'autorità di Pubblica
Sicurezza.
118
La cedolare secca sugli affitti
8
Accertamento
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
119
La cedolare secca sugli affitti
9
Sanzioni
• Omessa dichiarazione: da 240% a 480%
• Infedele dichiarazione: da 200% al 400%
(Si applicano a tutte le locazioni abitative
poste in essere da persone fisiche)
• Adesione: nessuno sconto
• Mancata registrazione: permane la sanzione dal 120% al 240% ma il contratto si
presume di durata di 4 anni a decorrere dalla registrazione e il canone pari a 3 volte la
rendita (+ 75% Istat) (a tutte le locazioni abitative)
• Sanatoria: regolarizzazione entro il 31 dicembre 2010
120
Il federalismo fiscale
2014
Istituzione della nuova imposta municipale
1
Imposta municipale propria
2
Imposta municipale secondaria
121
L'imposta municipale propria
1
Imposta municipale propria
L'imposta municipale propria ha per presupposto:
a) il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale;
b) il trasferimento di immobili.
122
L'imposta municipale propria
1
Imposta municipale propria
a) La base imponibile è pari al valore catastale;
b) La misura sarà stabilita da un futuro decreto (30 novembre
2010).
123
L'imposta municipale secondaria
2
Imposta municipale secondaria
Facoltativa: sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi
pubblicitari, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza.
124
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LA MANOVRA ESTIVA