LA MANOVRA ESTIVA Il potenziamento dell'accertamento Le modifiche del D.L. n. 78 del 2010 Il potenziamento dei controlli Coinvolgimento dei comuni Limitazione all'uso contante Comunicazioni all'Agenzia e incrocio dati INPS Scambio di informazioni prima dell'emanazione di un accertamento fondato sul redditometro. Retribuzione del 33% sul recuperato Nuova soglia per l'utilizzo del contante o degli assegni bancari e postali Obbligo comunicazione all'Agenzia per le operazioni pari o superiori a 3.000,00 euro. Incrocio dati INPS per controllare i redditi non dichiarati 3 La selezione delle imprese "apri e chiudi" Art. 23 del D.L. n. 78 del 2010 L'amministrazione finanziaria deve dedicare parte della propria attività di verifica sul campo a tale fenomeno, prendendo in considerazione le ipotesi di apertura e chiusura effettuate entro il periodo di un anno. Non vi sono rischi diretti connessi a tale atteggiamento. L'evento “apri e chiudi”, infatti, sarà solo un elemento di selezione; il periodo considerato è di un anno dall'avvio dell'attività. Dunque non è effettuato un riferimento ai periodi d'imposta, ma al decorso di 365 giorni dal momento di apertura; la norma sembra fare riferimento solo a coloro che svolgono attività d'impresa, non applicandosi pertanto ai professionisti. 5 I controlli incrociati Gli uffici dovranno analizzare le motivazioni sottostanti la cessazione dell'attività e riscontrarne l'attendibilità nonché la correttezza degli adempimenti contabili e fiscali. Laddove dovesse risultare evidente che lo scopo è stato fraudolento, saranno innescate tutte le conseguenze del caso, soprattutto sul fronte dei controlli rivolti a coloro che hanno avuto contatti con tali aziende. Le aziende "apri e chiudi" infatti sono solitamente congeniate in maniera tale da essere “vuote” e riferite a soggetti non aggredibili con gli ordinari poteri della riscossione. Inoltre, per le società sia di capitali che di persone, vi è l'ulteriore conseguenza della cancellazione dal registro imprese, che in forza della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 4062 del 2010 sancisce l'estinzione del soggetto giuridico. 6 Le fatture fittizie I controlli incrociati possono portare a contestazioni avverso i soggetti terzi che hanno utilizzato le fatture delle imprese "apri e chiudi". Sentenza della Cassazione n. 19823 del 2009, favorevole al fisco, in presenza di un accertamento fondato sul mancato rinvenimento, in verifica, di documenti comprovanti l'avvenuta realizzazione delle opere descritte e dei servizi descritti nelle fatture, la mancanza delle capacità umane e di struttura per realizzare i servizi resi, i pagamenti di prestazioni per cassa, anche di ingenti importi, nonché la vaga descrizione delle operazioni contenute nelle causali. 7 Le fatture fittizie Sentenza n. 17572 del 2009, favorevole al contribuente, in presenza di un accertamento derivante da un controllo incrociato ed avente quale fondamento le dichiarazioni dell'amministratore della società fornitrice X, il quale avrebbe ammesso l'emissione di fatture false. La difesa vincente ha dimostrato di contro che: la merce acquistata dalla società X è stata utilizzata per la fabbricazione di impianti per diverse ditte, comprovando tutto con il dettaglio del materiale impiegato; i pagamenti sono avvenuti tramite banca ed a varie scadenze; nella contabilità della società X è stata rinvenuta una fattura mai ricevuta e non contabilizzata dalla società accertata, procedura strana se si intendono utilizzare fatture false. 8 La selezione delle imprese in perdita per più periodi Art. 24 del D.L. n. 78 del 2010 La programmazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza deve assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale in più periodi d'imposta. Per i soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore o non sono soggetti al tutoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attività di controllo dovrà riguardare almeno il 20% delle imprese in perdita sistemica. 10 L'origine della norma: l'antieconomicità Sentenze della Corte di Cassazione Legittima l'applicazione di una diversa percentuale di ricarico, anche in presenza di una contabilità regolare, a condizione che le differenze riscontrate non raggiungano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare di attendibilità la contabilità (sentenza n. 24434 del 2008). Un'impresa che per più anni di seguito dichiara perdite rilevanti presenta una condotta commerciale anomala, sufficiente a giustificare l'accertamento induttivo, soprattutto se “insiste” nell'esercizio dell'attività (sentenza n. 24436 del 2008). ATTENZIONE: NOTA DELL'AGENZIA N. 55440/2008 11 L'origine della norma: l'antieconomicità In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento induttivo (sentenza n. 1821 del 2000). Il comportamento assolutamente antieconomico dell'imprenditore legittima l'accertamento induttivo (sentenza n. 11645 del 2001). Inoltre, sentenze n. 417, 418 e 1915 del 2008 Ancora, sentenza n. 22695 del 9/9/2008 12 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 14375 del 2009 È legittimo il ricorso all'accertamento induttivo quando l'azienda presenta una sproporzione tra gli acquisti di merce e le relative quantità vendute. 13 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 4170 del 2009 La significativa riduzione della redditività rispetto agli anni precedenti, benché in presenza di un aumento del volume d'affari e di un radicale rinnovamento tecnologico, legittima la rettifica del reddito in quanto elementi gravi, precisi e concordanti. 14 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 24531 del 2007 Nel caso di notevole aumento di capitale da parte di soci sostanzialmente nullatenenti, è legittima la presunzione dell'occultamento di redditi societari tramutati in aumento di capitale. 15 La giurisprudenza Sentenze della Corte di Cassazione n. 4554 e n. 12247 del 2010 Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. 16 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 11154 del 2010 L'accertamento induttivo emanato dall‘amministrazione finanziaria è valido in quanto l'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, consente lo stesso pur in presenza di scritture formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile. Inattendibilità che può sussistere quando non si rispettano regole fondamentali di ragionevolezza, a causa, ad esempio, di un comportamento manifestamente e inspiegabilmente antieconomico. 17 Le caratteristiche della norma Come per le imprese "apri e chiudi" non dovrebbe applicarsi al mondo professionale Rappresenta solo un criterio di costruzione di una lista selettiva, ma non implica un accertamento automatico, tanto meno la contestazione di antieconomicità. Non ha rilevanza la perdita civilistica, ben potendosi registrare casi in cui l'impresa sia in perdita ma in funzione delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione si determina un reddito d'impresa. Non è chiaro se gli esercizi in perdita fiscale debbano essere consecutivi o meno ai fini dell'individuazione dei soggetti a rischio. 18 Le conseguenze in termini di accertamento Periodo di osservazione Doppio accertamento Irrogazione della sanzione Limitato alle annualità accertabili in forza dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. In primo luogo la contestazione della perdita. In secondo luogo la contestazione delle maggiori imposte relativamente alle annualità di utilizzo indebito della perdita non più esistente. La sanzione per infedele dichiarazione non potrà che essere comminata negli esercizi successivi in cui le perdite sono state utilizzate a riduzione degli imponibili fiscali. 19 Le deroghe Perdita determinata dai compensi spettanti ai soci e amministratori Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall'accertamento Problema di coordinamento con: • ordinanza della Corte di Cassazione n. 18702 del 2010, secondo cui sono indeducibili i compensi erogati agli amministratori delle società di capitali; • sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione n. 21933 del 29 agosto 2008, secondo cui affinché si possa configurare la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori è necessaria la delibera di determinazione del compenso. 20 L'ordinanza n. 18702 del 2010 La deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali non è mai stata negata in passato né dall'amministrazione finanziaria né dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La pronuncia in esame si riferisce alla normativa vigente ante riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003. Art. 95, comma 5, del Tuir I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 [società di capitali ed enti commerciali] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 21 La norma previgente Fino all'entrata di vigore della riforma fiscale, ossia al periodo d'imposta in corso al 31.12.2003, le norme che disciplinavano il trattamento fiscale dei compensi spettanti all'imprenditore nonché agli amministratori di società erano contenute negli artt. 62, commi 2 e 3, e 95, del Tuir. Art. 62, commi 2 e 3, del Tuir 2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa … . 3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite. 22 La norma previgente Nelle società di capitali la deducibilità dei compensi degli amministratori non era sancita esplicitamente ma si desumeva dal rinvio, operato dall'art. 95, del Tuir, alle disposizioni previste per le società di persone dal citato art. 62. Art. 95 del Tuir 1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo. 2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le società e gli enti di cui al comma primo. La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori. 23 L'ordinanza n. 18702 del 2010 "l'art. 62 del T.U.I.R. … non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione". "appare irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata [13.11.2006, n. 24188], si trattasse del compenso all'amministratore unico e non (come nella specie) ai componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la problematica di fondo". 24 L'ordinanza n. 18702 del 2010 Il richiamo alla sentenza n. 24188 del 2006 non appare appropriato. Infatti, tale pronuncia non ha introdotto un principio generale di indeducibilità, bensì si riferiva alla diversa fattispecie dell'amministratore unico, per il quale è stata affermata l'incompatibilità con la posizione di lavoratore dipendente della medesima società. L‘amministrazione finanziaria non ha mai messo in discussione la deducibilità, nel periodo d'imposta di pagamento (principio di cassa), dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali, come si evince anche dalle istruzioni al modello Unico dei periodi ante-riforma. Sul piano accertativo, è difficile un'applicazione concreta, considerato che per i periodi d'imposta fino al 2003 i termini per l'accertamento risultano già scaduti (tranne nel caso di reati tributari), mentre dal 2004 la normativa fiscale contenuta nell'art. 95 del Tuir risulta chiara e sancisce esplicitamente la deducibilità dei compensi in esame. 25 Osservazioni sulle perdite sistemiche Se dalla perdita in dichiarazione si scomputano i compensi erogati agli amministratori giungendo ad un reddito la norma non trova applicazione e dunque le imprese considerate non rientrano nella lista selettiva. Deve essere chiarito se sarà fatto riferimento ai soli compensi lordi (tesi preferibile vista la relazione di accompagnamento) oppure si prenderanno in considerazione anche gli oneri connessi, come i contributi previdenziali. I compensi rilevanti sono quelli erogati nel periodo d'imposta e non quelli di competenza, atteso il disposto dell'art.95, comma 3, del Tuir. I compensi esclusi sono solo quelli destinati agli amministratori e ai soci, ritenendosi necessario per i primi anche la presenza del secondo requisito, ossia l'essere socio. È da valutare, inoltre, la posizione degli associati in partecipazione. 26 Le deroghe Delibera di uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso interamente liberati per l'importo delle perdite fiscali Esclusione solo dalla lista selettiva, non dall'accertamento In termini pratici, a fronte di una perdita emersa nel modello Unico 2010 per l'anno 2009, entro lo stesso 2010 dovrebbe provvedersi al ripianamento. Il legislatore intende “premiare” i soggetti che pur in presenza di scarsi risultati reddituali continuano a “credere” nell'iniziativa imprenditoriale, dando indirettamente una garanzia di serietà dell'attività svolta e di assenza di intenti evasivi. 27 Le criticità Il richiamo alla “perdita fiscale” anche quale parametro di riferimento per il ripianamento della perdita potrebbe condurre a disallineamenti tra la situazione civilistica e quella fiscale. Infatti, in presenza di una perdita in bilancio pari a 1.000 che in dichiarazione, in forza delle variazioni in aumento, diventa di 800, stante al tenore letterale della disposizione sarebbe sufficiente un ripianamento pari a 800 per evitare la selezione. Laddove i soci dovessero ripianare la perdita di 1.000, è da comprendere il “destino” dei 200 in più ripianati, ossia se possano diventare o meno una sorta di “bonus” da utilizzare in caso di future perdite fiscali per ritenere implicitamente effettuato il ripianamento richiesto dalla norma. 28 Le criticità Sempre in base alla lettera dell'art. 24, l'aumento di capitale dovrebbe avvenire nello stesso periodo d'imposta in cui è dichiarata la perdita fiscale. È da comprendere se un eventuale ripianamento complessivo per le perdite di più periodi precedenti (si pensi ad un ripianamento del 2012 che riguarda le perdite dal 2009 al 2011) possa condurre, sostanzialmente, al medesimo risultato, atteso che comunque si sarebbe in presenza di una manifestazione chiara di volontà nella continuazione dell'attività. 29 Le criticità L'aumento di capitale non solo deve essere deliberato, ma anche sottoscritto. È da comprendere se è necessario il materiale versamento degli importi, sulla falsariga di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in occasione del bonus capitalizzazione con la circolare n. 53 del 2009. Peraltro, sempre considerando la citata circolare n. 53 del 2009, potrebbero essere considerati “utili alla causa” anche altre forme di incremento del patrimonio netto, quali versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di capitale o ancora la rinunzia ai finanziamenti, rimanendo invece esclusi gli aumenti gratuiti, cioè quelli effettuati utilizzando riserve già esistenti. 30 L'accertamento esecutivo L'accertamento esecutivo I futuri avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, o in ipotesi di tempestivo ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973. 32 L'accertamento esecutivo In termini pratici, gli atti diventeranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica. Inoltre, tali atti dovranno contenere l'avvertimento che trascorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata (con procedura che sarà individuata da un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di concerto con il ragioniere generale dello Stato). 33 Cosa cambia Esecutività Esecuzione forzata Periodi interessati Avviso esecutivo decorso il termine per effettuare ricorso. Deve tenersi conto dell'istanza di accertamento con adesione e dell'interruzione estiva. Esperibile dall'agente della riscossione decorsi 30 giorni dal termine di presentazione del ricorso. Accertamenti emanati dal 1° luglio 2011 e riferiti a: - anno 2007 (anno solare); - periodo in corso al 31 dicembre 2007 (periodo c.d. a cavallo); - periodi successivi. 34 Atti che contengono l'intimazione ad adempiere Atti la cui notifica può avvenire anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento e il cui pagamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica Iscrizione a ruolo delle somme a carico del contribuente e del garante nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate previste in caso di accertamento con adesione. Pagamenti dei tributi in pendenza del processo (articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Esecuzione delle sanzioni nell'evenienza di ricorso in commissione tributarie (art. 19 del D.Lgs. n. 472 del 1997). 35 La riscossione durante le fasi del ricorso 36 Il fondato pericolo per la riscossione Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti (almeno in tal senso si esprime la relazione di accompagnamento), può avvenire l'affidamento all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata a tutela integrale delle somme dovute, ossia l'ammontare massimo delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi. Si ritiene che le condizioni di “fondato pericolo della riscossione” dovranno essere adeguatamente motivate, al fine di consentire al contribuente non solo la comprensione ma anche l'eventuale azione difensiva. Probabilmente, le motivazioni del predetto “fondato pericolo per la riscossione” saranno analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 4 del 2010, ossia il comprovato fumus boni juris dell'operato dell'Ufficio e l'esistenza di comportamenti o di situazioni contabili (quali lo stato di insolvenza o di indebitamento) che rappresentano chiari esempi di periculum in mora. 37 Il comportamento dell'agente della riscossione Sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, sarà possibile procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo “risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 38 Gli importi dovuti A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la proposizione del ricorso, le somme richieste con i titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All'agente della riscossione spettano inoltre: - l'aggio intero a carico del debitore; - il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. 39 Le tutele È concedibile la dilazione di pagamento al contribuente da parte dell'agente della riscossione ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale dilazione può essere accordata solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione. In caso di presentazione del ricorso da parte del contribuente, la riscossione non è sospesa ma comunque l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato e notificato sia all'agente che al contribuente. Tale provvedimento può comunque essere revocato al sopraggiungere di un fondato pericolo per la riscossione (art. 39 del D.P.R. n. 602 del 1973). Il contribuente può sempre richiedere la sospensione giudiziale ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992. 40 Il potenziamento della riscossione L'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010 A decorrere dal prossimo 1° gennaio è vietata la compensazione dei crediti erariali mediante il modello F24, fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di versamento. Nello specifico, la sanzione è irrogata in misura pari a: - massimo il 50% dell'importo iscritto a ruolo a titolo definitivo e scaduto; - in ogni caso entro il limite superiore del 50% dell'importo compensato. 42 Esempio di applicazione Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00 euro Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro. La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a concorrenza del 50% dell'importo compensato. Ipotesi A: Credito IVA pari a 18.000,00 euro. Compensazione di IRAP per 6.000,00 euro. In tal caso, la sanzione dovrà fermarsi a 3.000,00 euro (inferiore a 4.000,00 euro), ossia il 50% dell'importo indebitamente compensato. 43 Esempio di applicazione Iscrizione a ruolo a titolo definitivo e scaduto per IRPEF non pagata pari a 8.000,00 euro Primo parametro da considerare: 50% di tale importo, ossia 4.000,00 euro. La sanzione, dunque, può essere irrogata al massimo per tale valore ma comunque fino a concorrenza del 50% dell'importo compensato. Ipotesi B: Credito IVA pari a 18.000,00 euro. Compensazione di IRAP per 10.000,00 euro. In tal caso, la sanzione sarà pari a 4.000,00 euro, essendo tale importo inferiore alla metà dell'importo indebitamente compensato. 44 Osservazioni Non sono “bloccati” i crediti diversi da quelli erariali, come ad esempio i crediti previdenziali. L'esistenza del visto di conformità per i crediti IVA non impedisce l'applicazione della disposizione. La limitazione dovrebbe operare soltanto sulle compensazioni c.d. “orizzontali” e non su quelle “verticali”. Non sorgono impedimenti alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo ma non definitivi e scaduti. 45 Osservazioni Se sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa la sanzione non può essere irrogata. È ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante un apposito decreto. Da definire: - Il monitoraggio dei crediti definitivi e scaduti; - se è possibile compensare “entro la soglia” di 1.500,00 euro; - se per la compensazione dei crediti definitivi e scaduti sono utilizzabili solo i crediti erariali. 46 Altre disposizioni È previsto che l'art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, disciplinante la compensazione volontaria dei crediti d'imposta, troverà applicazione dal prossimo 1° gennaio 2011 solo per i ruoli d'importo inferiore o pari a 1.500,00 euro. 47 Altre disposizioni È aggiunto il nuovo art. 28-quater all'interno del D.P.R. n. 602 del 1973, in base al quale sempre a partire dal prossimo 1° gennaio i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione di forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In particolare, il creditore dovrà acquisire, in forza di un futuro decreto attuativo, la certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185 del 2008, riferita alla cessione pro-soluto a banche e intermediari finanziari dei crediti vantati verso la p.a.. 48 La ritenuta del 10% sui bonifici bancari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio La ritenuta del 10% A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane, in occasione dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai destinatari dei bonifici. 50 La ritenuta del 10% Il Provvedimento del 30.6.2010 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che sono interessati dalla previsione in oggetto solo i bonifici relativi: • alle spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36%, attualmente prevista fino a tutto il 2012); • alle spese per gli interventi di risparmio energetico per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%, attualmente prevista fino a tutto il 2010. 51 La ritenuta del 10% Le imprese che hanno eseguito i lavori di recupero del patrimonio edilizio o finalizzati al risparmio energetico a fronte della loro fatturazione vedranno accreditarsi una somma al netto della ritenuta d'acconto del 10% operata dall'istituto di credito. La ritenuta verrà appositamente certificata dal medesimo istituto e scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dalla liquidazione delle imposte dovute. Tale facoltà, come precisato dalla circolare n. 40 del 2010, è attribuita anche ai contribuenti che hanno adottato dei regimi speciali di determinazione delle imposte, come quello dei c.d. “minimi”, nel qual caso lo scomputo è effettuato direttamente dall'imposta sostitutiva dovuta. 52 Le modalità applicative L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover considerare “a forfait” un ammontare di IVA da scorporare sempre pari al 20%. In termini pratici, un pagamento di 1.000,00 euro relativo ad una fattura di 909,09 euro di imponibile e di 90,91 euro di IVA (al 10%), sarà comunque considerato dall'istituto di credito come se “contenente” una IVA del 20% e dunque la ritenuta del 10% sarà calcolata in riferimento ad un imponibile di 833,33 euro. Inoltre, se il corrispettivo relativo agli interventi agevolati è già assoggettato ad una ritenuta d'acconto, come nel caso dei condomini, al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto va operata la sola ritenuta del 10%. 53 L'interpretazione autentica per i contributi degli amministratori delle S.r.l. del settore commercio I contributi degli amministratori È effettuata una interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in materia di contributi previdenziali a carico dei soci di S.r.l. operanti nel settore del commercio, che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività di amministratore. In particolare, è chiarito che tale comma non trova applicazione in presenza di una gestione separata, con la conseguenza che gli obblighi di iscrizione alla IVS commercianti e a quella del lavoro autonomo possono coesistere. 55 Le norme di riferimento • Art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, che ha esteso l'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali anche al socio di società a responsabilità limitata, del settore del commercio, che partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. In particolare, ai fini contributivi il reddito di riferimento è quello corrispondente alla quota di partecipazione al reddito d'impresa, ancorché non distribuito, con il rispetto dei minimali annui. 56 Le norme di riferimento • Art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, che nell'istituire la gestione separata del lavoro autonomo ha stabilito che sono tenuti a detta iscrizione anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo e i titolari di rapporti di lavoro coordinati e continuativi. • Il comma 208 dell'art. 1 della medesima legge n. 662 del 1996, oggetto dell'interpretazione autentica, in base al quale in presenza di diverse attività l'iscrizione deve avvenire in relazione a quella prevalente. 57 La posizione dell'INPS La circolare n. 25 del 1997 dell'INPS ha precisato che il socio lavoratore di una S.r.l., che ricopra anche la qualifica di amministratore, è obbligato alla duplice assicurazione. Ciò in quanto la necessità di individuare l'attività prevalente, come previsto dal comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sarebbe da ricollegare solo allo svolgimento delle attività dei commercianti, degli artigiani e dei coltivatori diretti, aventi corrispondenti gestioni INPS, ma non alle casistiche in cui vi sono anche gli estremi di iscrizione alla gestione separata. 58 La posizione dell'INPS Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 14905/99, sull'assunto, appunto, che non sussistono motivi ostativi di legge riguardo alla doppia iscrizione previdenziale alla gestione speciale degli esercenti attività commerciale e alla gestione separata. L'obbligazione contributiva deve essere riferita ai compensi percepiti nelle rispettive attività e nel rispetto delle relative aliquote. 59 La sentenza SS.UU. n. 3240 del 2 febbraio 2010 Se dei soggetti esercitano “contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”, spettando all'INPS la decisione “sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”. 60 La sentenza SS.UU. n. 3240 del 2 febbraio 2010 Inoltre, la base imponibile per la contribuzione è da identificarsi, a parere dei giudici, esclusivamente nel reddito prodotto con l'attività individuata per l'iscrizione. In termini pratici, se il reddito dell'attività prevalente (ad esempio il lavoro prestato nella società, gestione commercianti) è pari a 30.000,00 euro e quello dell'attività secondaria (amministratore, gestione separata) è pari a 18.000,00 euro, i contributi dovuti sono solo quelli ricollegati alla gestione commercianti ed in riferimento all'imponibile di 30.000,00 euro. 61 La norma di interpretazione autentica La norma di interpretazione autentica sancisce che il comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento alla forma previdenziale riferita all'attività prevalente, “sono quelle esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”. Solo relativamente a tali attività, dunque, l'INPS avrà l'onere di individuare l'attività prevalente nel caso di eventuale contemporaneo esercizio. Sono invece esclusi dall'applicazione del richiamato comma 208 tutte le prestazioni lavorative che richiedono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995. 62 La norma di interpretazione autentica Trattandosi di interpretazione autentica la stessa ha valenza retroattiva, venendo meno i presupposti per contrastare la doppia iscrizione nonché per richiedere all'INPS eventuali rimborsi. Il socio amministratore di una S.r.l. che presta attività lavorativa commerciale abituale e prevalente, oltre a doversi iscrivere alla gestione commercianti, deve anche iscriversi alla gestione separata per l'attività di amministratore e le diverse contribuzioni saranno stabilite in riferimento ai rispettivi redditi percepiti. Soltanto se il socio amministratore non svolge attività commerciale abituale e prevalente sarà possibile procedere alla esclusiva iscrizione alla gestione separata, non ricorrendo i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. 63 L'evoluzione degli studi di settore La giurisprudenza recente La tesi delle SS.UU. è stata ripetutamente confermata nel corso del 2010 dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 12235, n. 12258 e n. 14175, secondo cui spetta sempre all'ufficio l'onere di dimostrare l'applicazione dello studio al caso concreto e di motivare adeguatamente in ordine alle deduzioni difensive del contribuente. 65 La necessità del contraddittorio Si segnalano le ordinanze della Corte di Cassazione n. 15905 e n. 15909 del 2010 secondo cui è legittimo l'avviso di accertamento nei confronti del soggetto che non risponde all'invito al contraddittorio e non fornisce spiegazioni. Nulla vieta al contribuente di difendersi in sede contenziosa ma la mancata partecipazione al contraddittorio consente all'ufficio di emanare l'accertamento e al giudice di valutare secondo il principio del libero convincimento, anche giudicando negativamente l'inerzia del contribuente. 66 Il nuovo redditometro Le novità del redditometro IL SISTEMA Il sintetico “puro” (ex art. 38, comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 600 del 1973) “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”. 68 Le novità del redditometro IL SISTEMA Il sintetico “puro” Vecchia versione: “in base ad elementi e circostanze di fatto certi” Il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni. Nuova versione: “sulla base delle spese di qualsiasi genere” Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza. ANCHE E SOPRATTUTTO IN UNA PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DIVIENE FONDAMENTALE CIRCOSCRIVERE IL CONCETTO DI “SPESA”. 69 Le novità del redditometro IL SISTEMA Il redditometro “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale” . 70 Le novità del redditometro GLI ELEMENTI SOSTANZIALI Si fonderà sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva. Le spese “effettive”, quindi, non sono necessariamente (esclusivamente) influenti. Considerazioni pratiche Si va verso un sostanziale percorso di utilizzo del redditometro come “studi di settore” per i privati persone fisiche. Rileveranno degli specifici indici di maggiorazione. La vera differenza (rispetto alla versione attuale) starà nel “paniere” degli elementi che faranno il nuovo “redditometro”. 71 Le novità del redditometro GLI ELEMENTI SOSTANZIALI La stima poggerà su una differenziazione sulla base dell'analisi di campioni significativi di contribuenti classificati in funzione: della composizione del nucleo familiare; dell'area territoriale di appartenenza. ANTICIPAZIONI • coefficienti in base ai beni indice; • coefficienti in base al tenore di vita del luogo di residenza; • coefficienti in base al nucleo familiare; • entro breve: prototipo 833.000 contribuenti divisi in 540.000 nuclei familiari; • composizione: 100 voci divise per categorie ASPETTO CRITICO Nucleo familiare come “soggetto” da accertare ma non come “soggetto” fiscalmente tassabile. Apertura per una prossima riforma del sistema? 72 Le novità del redditometro ABITAZIONI Case di proprietà MEZZI DI TRASPORTO TEMPO LIBERO ALTRE VOCI Auto di lusso Centri ippici Assicurazioni Barche Mutui Spese per l'affitto Auto Moto Aerei Bolletta dell'energia elettrica Centri Benessere Camper Case d'asta Circoli esclusivi Minicar Bolletta del gas Leasing / Noleggio Auto Viaggi turistici Movimenti di capitale Scuole private Contributi previdenziali lavoratori domestici Altre informazioni in anagrafe tributaria 73 Il presupposto Per il nuovo redditometro basta la non congruità nel singolo anno e lo scostamento del 20% tra reddito accertato e quello dichiarato. “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Nel redditometro di “prima generazione”: scostamento del 25% (si abbassa la soglia quindi strumento più pericoloso). Nel redditometro di “prima generazione” permane la regola del “doppio scostamento” con l'ulteriore questione se gli anni debbano essere consecutivi o meno ed ulteriormente anche accertabili o meno. 74 Il merito applicativo Norma che appare meglio strutturata Redditometro di prima generazione: “reddito complessivo netto” Redditometro di seconda generazione: “reddito complessivo” Il riferimento, quindi, da assumere è sempre il reddito “lordo”, sia accertabile, sia dichiarato. Risolti i problemi che derivano dal confronto fra dati non omogenei. 75 Il merito applicativo Dal reddito determinato sinteticamente si deducono gli oneri deducibili. La norma prevede che dall'imposta verranno scomputate anche le detrazioni relative agli oneri sostenuti dal contribuente. “Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge”. 76 La prova contraria Il contribuente potrà fornire la prova che le spese sono state sostenute anche con redditi conseguiti negli anni precedenti. “ … salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”. Sembra permanga la regola di un accertamento basato su di una “presunzione legale relativa” anche se qualche dubbio esiste. 77 Il contraddittorio Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento. “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. 78 Il contraddittorio Momenti che dovrebbero essere distinti: 1) Invito – questionario; 2) Invito al contraddittorio; 3) Eventuale accertamento. 79 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 20588 del 2005 L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta … e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. In linea, sentenze n. 11389 e n. 16472 del 2008 e n. 3316 del 2009 della Corte di Cassazione. 80 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 12187 del 2009 Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. 81 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 16348 del 2008 L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile. Cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 703 del 2007 e da ultimo ordinanza n. 149 del 2010 e sentenza n. 6755 del 2010 82 La giurisprudenza Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19637 del 2010 “In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”. 83 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 17200 del 2009 Il possesso di una sola vettura di lusso non autorizza al redditometro automatico se il contribuente dimostra le modalità d'acquisto e la capacità gestionale. 84 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 6753 del 2010 “In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la prestazione di fideiussioni non fa presumere il possesso della disponibilità economica corrispondente a quanto garantito”. 85 La giurisprudenza Sentenza della Corte di Cassazione n. 13666 del 2009 La presunzione accertativa (in materia di indagini finanziarie) non può essere vinta dalla presentazione di biglietti vincenti della lotteria, soprattutto se si tratta di incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata. 86 La possibile difesa Risparmio accumulato nel tempo (relazione SECIT del 31 ottobre 1993 e circolare 12 del 2010). Utilizzo degli importi derivanti da sanatorie fiscali, debitamente tracciati (circolare n. 27 del 1981; in riferimento all'attuale periodo, utilizzabilità degli importi scudati). Ricostruzione nel merito sulla base di disponibilità sufficienti a gestire i beni e servizi “indice”, oltre alle normali occorrenze secondo un criterio di ragionevolezza. 87 La possibile difesa Giustificazioni Redditi esenti Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; Redditi forfetari (es. redditi di attività agricola) Somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali Giustificazioni Utilizzo di finanziamenti Utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; Utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio d'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale 88 L'applicabilità Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative al 2009 (Unico 2010) "con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto … ." Questioni aperte: norma procedurale o sostanziale? può essere fruita in una prospettiva “difensiva” per gli accertamenti per gli anni pregressi? 89 La comunicazione telematica delle operazioni con i soggetti aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata La finalità Per contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma: dei c.d.“caroselli”: (operazioni nelle quali il fornitore della merce non esiste, si riceve la merce, la si vende, non si versa l'IVA e si consente la detrazione ad un acquirente compiacente) delle c.d.“cartiere”: (società che emettono fatture a fronte di operazioni inesistenti) La norma introduce in capo agli operatori soggetti passivi IVA un NUOVO OBBLIGO LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITA' PRIVILEGIATA 91 I riferimenti normativi Art. 1, commi 1-3, del D.L. 25.03.2010, n. 40 convertito dalla L. 22.05.2010, n. 73 (G.U. 25.05.2010, n. 120) Decreto Ministeriale del 30.03.2010 (G.U. 16.04.2010, n. 88) Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.05.2010 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.2010 -Specifiche tecniche per la trasmissione telematica (sul sito dell'Agenzia risultano aggiornate in data 06.08.2010) Decreto Ministeriale del 27.07.2010 (G.U. 04.08.2010, n. 180) - Modifiche agli elenchi "black list" Decreto Ministeriale del 05.08.2010 (G.U. 17.08.2010, n. 191 - Introduzione di esclusioni e di estensioni alla disciplina e previsione del differimento del 1° invio 92 Le operazioni interessate Il nuovo adempimento decorre dal 1° luglio 2010 e riguarda: Operazioni attive Operazioni passive Cessioni di beni Prestazioni di servizi resi Acquisti di beni Prestazioni di servizi ricevute effettuate da o nei confronti di operatori economici con sede/residenza/domicilio in paesi a fiscalità privilegiata 93 I soggetti interessati “sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.” DA ISTRUZIONI DEL MODELLO 94 I soggetti interessati OVVERO I soggetti residenti, operatori economici, titolari di partita IVA ai sensi dell'art. 4 (imprese individuali o collettive, compresi gli enti soggetti IVA) e dell'art. 5 (persone fisiche o associazioni che esercitano arti o professioni) del D.P.R. n. 633 del 1972. Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute, sono assimilate ai soggetti residenti. I soggetti non residenti, non stabiliti, ma comunque titolari di una posizione IVA in Italia, tramite la rappresentanza fiscale o la identificazione diretta. 95 I soggetti interessati DAL 01.07.2010 Sono escluse le attività che generano operazioni esenti se c'è dispensa da art. 36-bis. Resta obbligo per le operazioni imponibili. Tutti i soggetti passivi IVA che abbiano effettuato operazioni nei confronti di: OPERATORI ECONOMICI Individuati con: • Decreto del 04/05/1999 • Decreto del 21/11/2001 • Decreto 27/07/2010 con regole con sede/residenza/domicilio negli Stati o territori del D.M. 05/08/2010 a regime fiscale privilegiato 96 Il D.M. 4 maggio 1999 Presunzione residenza PF ELENCAZIONE PARADISO ASSOLUTO 97 Il D.M. 21 novembre 2001 PARADISI FISCALI PER REGIME CFC ART. 1 PARADISI ASSOLUTI ART. 2 PARADISI ASSOLUTI MA CON ESCLUSIONE DI ALCUNI SOGGETTI ART. 3 PARADISI RELATIVI SOLO PER ALCUNI SOGGETTI 98 Il D.M. 23 gennaio 2002 Art. 110 del Tuir Paesi extra UE Disapplicazione con dimostrazione delle due esimenti: 1. svolgimento di attività commerciale effettiva; 2. interesse economico e concreta esecuzione. 99 Il D.M. 23 gennaio 2002 Art. 110 del Tuir Obbligo di indicazione nel modello Unico, ma l'omissione non comporta indeducibilità bensì sanzione del 10% dell'importo non indicato con minimo 500,00 euro e max 50.000,00 euro. 100 La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2009 Art. 110 del Tuir 1) Se si provano le esimenti la deducibilità dei costi è sempre ammessa, se manca l'indicazione nel modello Unico è possibile eseguire il ravvedimento (entro un anno 25,00 euro; entro il termine di prescrizione 258,00 euro). 2) Se già avviato il controllo, il costo è deducibile, ma si applica la sanzione del 10%. 3) Se già avviato il controllo e non è possibile provare esimenti, si applica la sanzione per infedele dichiarazione oltre alla sanzione del 10%. 101 Le operazioni da indicare nel modello “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4/5/1999 (…) e al D.M. 21/11/2001 (…)” . (art. 1 del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010) “nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. È stato susseguentemente aggiunto: (art. 4, comma 2, del D.M. 30/03/2010) 102 Le operazioni da indicare nel modello Sono comprese le prestazioni non territoriali ma solo dal 01.09.2010 103 Le operazioni da indicare nel modello Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni (a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esenti o non soggette ad IVA, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi). Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione Sono previsti appositi righi che accolgono l'importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive) Note di variazioni relative ad annualità precedenti Come sopra 104 I termini La comunicazione va presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento: con periodicità TRIMESTRALE Per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale NON SUPERIORE A 50.000,00 euro con periodicità MENSILE 1^ scadenza 02/11/2010 In tutti gli altri casi (ad esempio superamento della soglia 50.000,00 per gli acquisti) 105 Il calcolo della periodicità Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente sempre che si trovino nella condizione di non avere superato le soglie nei trimestri già trascorsi (art. 2, comma 2) 106 La variazione della periodicità Coloro che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale POSSONO scegliere la periodicità mensile per l'intero anno solare (art. 2) È necessario che nel modello relativo alla prima comunicazione mensile dell'anno venga barrata la casella “variazione di periodicità” 107 La variazione della periodicità Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che nel corso di un trimestre superano la soglia, devono: 1 trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata 2 indicare la periodicità “mese” nel rigo “periodo di riferimento” nel frontespizio del modello 3 barrare l'apposita casella “variazione di periodicità” nel frontespizio del modello per indicare il cambio di periodicità per ognuna delle comunicazioni mensili da effettuarsi in considerazione del decadimento della facoltà di comunicazione trimestrale 108 Il modello Richiede: È prevista la possibilità di presentare: il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) Frontespizio i dati identificativi e firma del contribuente eventuale impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario comunicazione correttiva nei termini comunicazione integrativa (entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza) 109 Esempio 10.000 2.000 110 La cedolare secca e l'imposta municipale La cedolare secca sugli affitti 1 Regime facoltativo Art. 2 Schema di decreto legislativo del 4 agosto 2010: “In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate può optare per il seguente regime.” È una facoltà del "proprietario" e la scelta dovrebbe riguardare il singolo contratto. 112 La cedolare secca sugli affitti 2 Ambito oggettivo Il regime facoltativo è applicabile solo alle locazioni di immobili ad uso abitativo e loro pertinenze (locate congiuntamente). Applicabile anche ai contratti per cui non vige un obbligo di registrazione (locazioni inferiore ai 30 giorni). 113 La cedolare secca sugli affitti 3 Ambito soggettivo Il regime facoltativo non è applicabile in regime d'impresa o di arti e professioni e nemmeno nel caso di locazioni poste in essere da enti non commerciali Privato vs Privato SI Impresa vs Privato NO Privato vs Impresa NO 114 La cedolare secca sugli affitti 4 Imposte sostituite La cedolare secca sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, nonché l'imposta di bollo sul contratto di locazione. Sostituzione dell'imposta di registro: - dal 2011 per i canoni convenzionati nei comuni ad alta intensità abitativa; - dal 2014 negli altri casi. 115 La cedolare secca sugli affitti 5 Misura della cedolare Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20%. Calcoli di convenienza: • Primo scaglione IRPEF • Presenza di oneri e detrazioni 116 La cedolare secca sugli affitti 6 Versamenti La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate: - acconto 2011 nella misura dell'85% - acconto 2012 nella misura del 90% 117 La cedolare secca sugli affitti 7 Obblighi Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Obbligo di registrazione del contratto. Viene meno l'obbligo di comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. 118 La cedolare secca sugli affitti 8 Accertamento Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 119 La cedolare secca sugli affitti 9 Sanzioni • Omessa dichiarazione: da 240% a 480% • Infedele dichiarazione: da 200% al 400% (Si applicano a tutte le locazioni abitative poste in essere da persone fisiche) • Adesione: nessuno sconto • Mancata registrazione: permane la sanzione dal 120% al 240% ma il contratto si presume di durata di 4 anni a decorrere dalla registrazione e il canone pari a 3 volte la rendita (+ 75% Istat) (a tutte le locazioni abitative) • Sanatoria: regolarizzazione entro il 31 dicembre 2010 120 Il federalismo fiscale 2014 Istituzione della nuova imposta municipale 1 Imposta municipale propria 2 Imposta municipale secondaria 121 L'imposta municipale propria 1 Imposta municipale propria L'imposta municipale propria ha per presupposto: a) il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale; b) il trasferimento di immobili. 122 L'imposta municipale propria 1 Imposta municipale propria a) La base imponibile è pari al valore catastale; b) La misura sarà stabilita da un futuro decreto (30 novembre 2010). 123 L'imposta municipale secondaria 2 Imposta municipale secondaria Facoltativa: sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 124