SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CAMPANIA
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REGOLAMENTO
Premessa:
Direttive alle Aziende
Le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), le Aziende Ospedaliere (AA.OO.), le Aziende Universitarie Policliniche
(AA.UU.PP) gli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S) e le Strutture accreditate dal Sistema
Sanitario Nazionale (S.S.N) anche di intesa tra di loro, devono curare l’informazione del medico dipendente e
convenzionato, sulla base di programmi in accordo con le OO.SS dei medici e dei farmacisti.
Quanto sopra con particolare riguardo ai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco (C.U.F) relativamente
alle limitazioni di prescrivibilità del farmaco a carico del S.S..N. così come previsto dall’articolo 31 della legge 833/78 e
dall’articolo 1 comma 4 della legge 425/96, anche mediante materiali illustrativi contenenti le disposizioni alle quali i
medici devono attenersi nella prescrizione di farmaci a carico del S.S.N.
Tale materiale informativo dovrà essere redatto in conformità alle seguenti indicazioni:
È fatto obbligo alle Aziende di pubblicizzare il presente regolamento a tutti i soggetti operanti nel campo della
prescrizione.
L’Unità Operativa farmaceutica delle Aziende partecipa attivamente alla definizione e alla attuazione dei programmi
aziendali inerenti l’uso del farmaco predisponendo il materiale conoscitivo e collaborando con le OO.SS. mediche.
Le Aziende dovranno produrre provvedimenti regolamentari circa il rispetto da parte dei medici specialisti e dei medici
ospedalieri ed universitari e delle strutture convenzionate delle norme previste in materia prescrittiva delle note
C.U.F. e di esenzione.
Le Aziende sono obbligate a predisporre atti tesi all’osservanza dell’art. 32 co. 9 della legge 27/12/97 n° 449 ai sensi
dell’art. 15 – decies co. 1 e co. 3 del D. L. vo 229/99.
Le Aziende devono prediligere e promuovere le azioni che comprendono la messa in rete del sistema informatico della
A.S.L con gli studi dei medici di medicina generale (M.M.G.)sul territorio. A tal fine la Regione si impegna a
promuovere attraverso le Aziende anche l’informazione degli ambulatori specialistici.
La Regione promuove d’intesa con le AA.SS.LL. e con i medici interessati la elaborazione di linee guida (ad es.
individuazione dei farmaci strettamente collegati alla terapia cardine) che consentano una corretta applicazione delle
disposizioni in materia di pluriprescrizione, nonché la successiva verifica dell’attività svolta da parte dei medici
prescrittori.
1.LA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA
1.La prescrizione farmaceutica va effettuata su modello unico standardizzato regionale solo quando il farmaco è a carico
del S.S.N.. Condizione indispensabile per la validità della ricetta è che essa deve essere completa in ogni sua parte,
con le generalità complete del paziente, incluso il codice fiscale e con la firma e timbro originali del medico; per le
ricette compilate con mezzo informatico è sufficiente la firma del medico.
Al fine di evitare errori nella lettura ottica delle ricette, è fatto assoluto divieto di firmare sul codice. La firma sarà
apposta in modo che il codice risulti sempre chiaramente visibile.
2.La mancata indicazione, controfirmata dal medico del numero della nota C.U.F. vicino al nome della specialità, indica
la non spedibilità della ricetta a carico del S.S.N.
3.I farmaci non a carico del S.S.N. (farmaci di classe C o classe A in caso di indicazioni non comprese nelle note C.U.F.)
devono essere prescritti su ricettario della struttura ove il medico opera, osservando quanto disposto per legge.
4.L’uso non congruo del ricettario standardizzato del S.S.N. per i farmaci a carico dell’assistito determina l’attivazione
di provvedimento disciplinare per il medico prescrittore.
1.NOTE C.U.F. E ATTIVAZIONE REGISTRO A.S.I
1.Il registro A.S.L è obbligatoriamente attivato dal primo medico che propone la diagnosi nei limiti e nei vincoli
prescrittivi della relativa norma C.U.F.
2.Il registro è attivato mediante la compilazione di una scheda di segnalazione in triplice copia di cui
Una copia deve essere conservata a cura del medico o della struttura dove il medico, che ha attivato il registro A.S.L.,
lavora;
Il medico o la stessa struttura provvede a trasmettere un’altra copia alla U.O. Farmaceutica della A.S.L. di residenza
dell’assistito;
La terza copia deve essere inviata al medico curante (MMG o PLS).
16
3.In caso di irregolarità formale nella compilazione della scheda di attivazione del registro A.S.L. la U.O. Farmaceutica
territoriale trasmette comunicazione del rilievo al medico o alla struttura in cui opera il medico prescrittore affinchè
vengano effettuate le necessarie correzioni e/o integrazioni, che dovranno pervenire nel più breve tempo possibile, e
comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4.Se il medico di famiglia rileva incongruità nella compilazione della scheda e, soprattutto, nella corrispondenza tra la
diagnosi e le limitazioni prescritte emanate dalla C.U.F. non deve procedere alla prescrizione dei farmaci a carico
del S.S.N., ma inviare la prescrizione alla U.O. Farmaceutica che procede come al punto 3.
5.La mancata attivazione del registro A.S.L., nel caso vi siano le indicazioni previste dalla nota C.U.F., da parte del
medico che effettua la prima diagnosi comporta contestazione disciplinare.
6.I registri A.S.L. devono essere conservati presso la U.O. Farmaceutica territoriale opportunamente catalogati ed
informatizzati, onde permettere rapidamente l’elaborazione di analisi statistiche ed epidemiologiche.
7.Laddove la prescrizione è consentita solo su diagnosi e piano terapeutico di Centri specializzati, universitari o delle
Aziende Sanitarie individuati dalla Regione, con o senza attivazione registro A.S.L., si impone l’obbligo
dell’indicazione della posologia e della durata della terapia.
2.APPROPIATEZZA DELLA PRESCRIZIONE
1.Le Direzioni Aziendali devono provvedere alla costituzione dell’Ufficio di Coordinamento così come previsto dal
D.L.vo 229/99 e dai D.P.R. 270, 271, 272/2000. La Regione individuerà entro 30 giorni la data di elezione dei
componenti di parte elettiva per la medicina generale, affinché vengano avviate tutte le azioni per il monitoraggio
delle prescrizioni e della loro appropriatezza.
2.Nel caso in cui lo specialista ambulatoriale, il medico ospedaliero o universitario e il convenzionato esterno ritenga di
proporre o suggerire terapie comprendenti farmaci di classe A o B per indicazioni non ammesse a carico del S.S.N. è
tenuto a informare il paziente della non concedibilità, utilizzando il modello allegato 1 appositamente predisposto o
in mancanza, annotando di proprio pugno sulla ricetta “farmaco a carico dell’assistito e non a carico del S.S.N”.
Tale norma vale anche per i farmaci soggetti a registro A.S.L. e/o compresi nelle note C.U.F. e prescritti al di fuori
di queste.
Pertanto si ribadisce che l’indicazione da parte dei medici prescrittori di farmaci soggetti a nota C.U.F. comporta per gli
stessi l’obbligo di segnalare di proprio pugno se tali farmaci sono o meno a carico dell’assistito con riferimento alle
limitazioni previste dalla C.U.F.
È necessario apporre, in calce alla prescrizione, un timbro recante il nome, il cognome, la firma ed il codice del medico
prescrittore. Il codice del medico prescrittore, nei casi in cui lo stesso non sia già stato predeterminato dal C.E.D.
Regionale, sarà alfanumerico e costituito per le prime due lettere dalla sigla della provincia dell’Ordine di appartenenza e
per i successivi campi dal numero di iscrizione all’Ordine dei medici.
3.La mancata osservanza delle suddette indicazioni comporta l’attivazione delle procedure disciplinari previste a
prescindere dalla effettiva prescrizione o meno del farmaco sul ricettario standardizzato regionale da parte del
M.M.G. e P.L.S. In caso di conflitto di competenza tra i medici ospedalieri ed i M.M.G. l’Azienda attiva la
Commissione prevista dall’art. 35 co. 5 D.P.R. 270/2000. A livello regionale è istituito un Osservatorio per il
monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche composto da rappresentanti regionali, aziendali e delle cinque
categorie mediche come da articoli 86 e 87 della legge 388/2000.
4.La prescrizione da parte degli specialisti ambulatoriali dovrà essere effettuata su ricettario regionale nei casi previsti dai
D.P.R. 270 e 271/2000, in caso di urgenza e di necessità. Per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali vengono
mantenuti i codici numerici assegnati dal Comitato zonale che verranno preceduti dalla sigla della provincia in cui lo
specialista convenzionato interno abbia avuto il proprio incarico.
5.La prescrizione da parte dei medici ospedalieri, universitari e di strutture accreditate dovrà avvenire ai sensi delle
norme previste nel D.P.R. 270/2000 ed eventuali prescrizioni di farmaci dovranno essere effettuate su ricettario
“bianco” con l’indicazione del solo principio attivo e la dizione sul modulo “al medico curante”, rispettando i criteri
di cui al punto 2 e di attivazione delle note C.U.F. e del registro A.S.L. E’ opportuno che i medici di medicina
generale MMG e PLS conservino copia delle prescrizioni suggerite dai medici ospedalieri, dai Policlinici e
accreditati esterni per necessaria documentazione in caso di contestazione; le Aziende attraverso i Distretti devono
dotare i medici di medicina generale di un timbro recante la dicitura:
Prescrizione indotta dal Dott. ______________________________ in data ___________
Cod.__________________STRUTTURA_____________________________________
6.Qualora il medico prescriva un farmaco appartenente a qualsiasi classe, per indicazioni o per modalità di
somministrazione non prevista nella scheda tecnica, deve apportare sulla ricetta la nota “farmaco a totale carico
dell’assistito”. Tale prescrizione deve essere effettuata in conformità con le disposizioni vigenti (D. L. vo 17/2/98 n°
23 convertito con modificazioni in legge 8/4/98 n° 94). La somministrazione avviene sotto la sua diretta
responsabilità previa l’acquisizione del consenso informato purché tale impiego sia noto e conforme ai lavori apparsi
su pubblicazioni accreditate.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
Distretto Sanitario n°
Via _________________________
SERVIZIO MDICINA DI BASE
ALLEGATO 1
(da consegnare al medico di fiducia)
POLIAMBULATORIO ______________________________________________________
AMBULARTORIO _________________________________________________________
ASSICURATO n° __________________________________________________________
ASSISTITO(leggibile)_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DIAGNOSI(leggibile)_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO TERAPEUTICO (leggibile) PER FARMACIA A CARICO DEL S.S.N
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
INDIRIZZO TERAPEUTICO (leggibile) PER FARMACIA NON A CARICO DEL S.S.N
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
LO SPECIALISTA
Li ……………………….
……………………………
(timbro e firma leggibili)
4. MODALITA’ PRESCRITTIVE PERLA PLURIPRESCRIZIONE
1.Nella ricetta deve essere riportata la posologia e la durata della terapia che comunque non può superare i tre mesi della
terapia cardine.
2.Nel caso di inizio terapia o di sostituzione di farmaco il numero di pezzi prescrivibili per ricetta deve essere di due e
non di sei.
3.Nel caso di continuazione di terapia, anche alla luce della recente immissione in commercio di confezioni di specialità
medicinali contenenti il doppio di unità posologiche rispetto alle vecchie confezioni, e solo per queste, il numero di
pezzi prescrivibili per ricetta deve essere sino ad un massimo di tre, fatte salve le confezioni monodose
(eritropoietina, interferone, antibiotici iniettivi, ecc.) per le quali il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può
arrivare fino al massimo di sei.
5.PRONTO SOCCORSO E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
1.È fatto obbligo ai medici che operano in tali settori di attenersi alle competenze istituzionali assicurando l’urgenza e
l’emergenza diagnostica e terapeutica, limitando la prescrizione farmaceutica ad un massimo di 48 ore di terapia
fino a consulto con il M.M.G. o P.L.S
6.REGOLAMENTO PER LE CONTESTAZIONI NELL’ATTIVITA’ PRESCRITTIVA
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7.I rilievi sull’attività prescrittiva riscontrati dalle UU.OO. Farmaceutiche delle Aziende devono essere segnalati, caso per
caso:
Alla Commissione per il monitoraggio prescrittivi prevista dall’art. 14 commi 4 e 5 citata dall’art. 15 – bis del
D.P.R. 270/2000 per i medici di medicina generale.
Alla Commissione di cui all’art. 14 – quater del D.P.R. 270/2000 per i Pediatri di libera scelta (PLS).
Alla Commissione art. 35 comma 5 del D.P.R. 270/2000 per i medici ospedalieri e convenzionati esterni.
Alla Commissione di disciplina prevista dall’art. 14 del D.P.R. 271/2000 per gli specialisti ambulatoriali.
I rilievi devono essere segnalati entro 60 giorni dall’acquisizione delle ricette.
Le Commissioni suddette esaminano il caso secondo le procedure previste dall’art. 15 – bis commi 5 e 6
dell’Accordo Collettivo Nazionale, entro 30 giorni dalla segnalazione e comunicano al Direttore Generale
dell’Azienda ed ai medici interessati i risultati dell’accertamento.
Dopo le comunicazioni delle Commissioni il Direttore Generale dell’Azienda avvia il procedimento disciplinare nei
confronti del medico in applicazione dell’art. 1 comma 4 D.L. 20/06/96 n° 323 convertito nella legge 8/8/96 n° 425
e dell’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale D.P.R. 270/2000 e secondo le procedure previste dai contratti di
lavoro e Accordi Nazionali. Tale procedimento prevede: l’addebito al medico del farmaco indebitamente prescritto,
la segnalazione al Ministero della Sanità e all’Ordine dei medici di appartenenza, giusta nota del Ministero della
Sanità n° 800/ Uff. XIL 425–96/580 del 03/03/2000 che sottolinea la necessità di provvedere all’addebito sita al
prescrittore che al farmacista che abbia erogato il farmaco irregolarmente prescritto, data “….. la responsabilità in
solido dei due soggetti coinvolti dalla irregolare procedura posta in essere……”, e le norme che individuano
inequivocabilmente la responsabilità del medico (legge 425/96 e legge 448/98) e dal farmacista (D.P.R. 371/98),
nonché le relative sanzioni.
Di tali provvedimenti la A.S.L. deve trasmettere regolare relazione ed elaborazione trimestrale al Settore
Farmaceutico Regionale dell’Assessorato alla Sanità ai sensi dell’art. 1 comma 4 D.L. 20/06/96 n° 323 convertito
nella legge 8/8/96 n° 425.
Terminato il procedimento disciplinare a carico del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e dello
specialista induttore della prescrizione incongrua, nel provvedimento intrapreso dovrà essere esplicitata la
restituzione o meno delle somme dovute sulla base dell’istruzione della Commissione per la valutazione delle
prescrizioni.
Per il medico prescrittore l’addebito di somme dovute deve fare riferimento alle modalità previste nel D.P.R.
270/2000 all’art. 28 commi 7, 8 e 9.
Per il medico prescrittore il Direttore Generale dell’Azienda deve comunicare al Settore Farmaceutico
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, gli esiti dei procedimenti intrapresi nella propria A.S.L., al
fine di un monitoraggio regionale del fenomeno.
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PATTO PER LA SALUTE